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E’ stata pubblicata in G.U. n. 258 del 4.11.2017 la l. 17 ottobre 2017, n. 161 recante “Modifiche  al  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure   di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, al codice penale e alle  norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di  procedura  penale  e  altre  disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende  sequestrate e confiscate”. Ecco le principali novità: a) estensione del Codice antimafia in riferimento alle misure di prevenzione personali anche agli indiziati (art. 1): - del delitto di cui all’art. 418 c.p. (assistenza agli indiziati di essere associati ad un’associazione mafiosa); - di operare in  gruppi  o  isolatamente,   ponendo in   essere   atti preparatori, obiettivamente rilevanti,  ovvero  esecutivi  diretti  a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di  uno  dei reati previsti dal capo I del titolo  VI  del  libro  II  del  codice penale (delitti contro l’incolumità pubblica) o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla commissione dei reati  con  finalita'  di terrorismo  anche  internazionale  ovvero  a  prendere  parte  ad  un conflitto in territorio estero a sostegno  di  un'organizzazione  che persegue le finalita' terroristiche di  cui  all'articolo  270-sexies del codice penale; - del delitto di  cui  all'articolo 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) o del delitto di cui  all'articolo  416 (associazione a delinquere) del  codice  penale, finalizzato alla commissione  di  taluno  dei  delitti  di  cui  agli articoli 314, primo comma, 316,  316-bis,  316-ter,  317,  318,  319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; - del delitto di cui all’art. 612-bis c.p. (stalking); b) si precisa che alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove  le  circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o  piu' regioni, nonché il Giudice può imporre  tutte  le  prescrizioni  che  ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di  difesa  sociale,  e,  in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una  o piu' regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),  il  divieto  di  avvicinarsi  a  determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori. Sono, inoltre, introdotte modifiche al procedimento giudiziario in misura di erogazione delle misure di prevenzione personali (art. 2); c) estensione delle misure patrimoniali anche ai precitati soggetti. In particolare, viene in parte riscritto il testo dell’art. 20 in materia di sequestro stabilendosi che esso può essere disposto nei confronti del soggetto indiziato dei delitti di cui all’art. 4 quanto la stessa risulti “poter disporre,  direttamente  o  indirettamente,  quando  il  loro  valore risulta  sproporzionato  al  reddito   dichiarato   o   all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi,  si ha motivo di ritenere che gli stessi siano  il  frutto  di  attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”. Analoghe sono introdotte all’art. 24 per quanto concerne la confisca (art. 5); d) viene modifica la disciplina di cui all’art. 34 in materia di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche e viene introdotto l’art. 34-bis in materia di controllo giudiziario delle aziende che può essere applicata quando sussistano indizi di agevolazione occasione in favore di persone per le quali è proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale “se sussistono circostanze di fatto da cui si  possa desumere il pericolo  concreto  di  infiltrazioni  mafiose  idonee  a condizionarne l'attivita'” (artt. 10 e 11); e) sono introdotte modifiche alla disciplina dell’amministrazione dei beni sequestrati (artt. 13 e 14); f) sono introdotte misure finanziarie e comunque di supporto in favore delle aziende sequestrate o confiscate (artt. 15 e 16). Inoltre viene conferita una delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle  imprese sequestrate e confiscate (art. 34); g) sono introdotte disposizioni in relazione agli immobili confiscati (art. 18); h) l'informazione antimafia e' sempre richiesta nelle  ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola  comune,  a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti  i  terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti,  che  usufruiscono  di  fondi europei (art. 28); i) viene sostituito l’art. 110 che disciplina l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita' organizzata (29); l) sono incrementate le pene edittali, tra l’altro, del delitto di  cui  all'articolo 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) che prima andavano da uno a sei anni e che ora passano da due a sette anni (art. 30).   Introdotte alcune modifiche al Codice delle leggi antimafia dal d.lgs. 13.10.2014, n. 153 (G.U. n. 250 del 27.10.2014) recante "Ulteriori  disposizioni   integrative   e   correttive   al   decretolegislativo 6 settembre 2011, n.  159,  recante  codice  delle  leggiantimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". Ecco le principali novità. a) si ricorda che l'art. 85 del Codice elenca i soggetti sottoposti alla verifica antimafia. Il comma 3 è stato sostituito precisando che le verifiche antimafia si estendono ai familiari conviventi purché maggiorenni e residenti nello Stato italiano; b) si precisa che fino all'attivazione della banca dati nazionale  unica, la documentazione antimafia, nei termini di validita' di cui ai commi 1 e 2, e' utilizzabile e  produce  i  suoi  effetti  anche  in  altri procedimenti, diversi da quello per  il  quale  e'  stata  acquisita, riguardanti i medesimi soggetti; c) viene stabilito che il prefetto competente ha 30 giorni di tempo per rilasciare la comunicazione antimafia, dopodiché trascorso detto termine le stazioni appaltanti possono procedere alla stipula dei relativi contratti.In tale caso, i contributi, i  finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti  sotto  condizione  risolutiva  che le pubblica amministrazioni revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo  il  pagamento  del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese  sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. La revoca e il  recesso  si applicano anche quando la sussistenza delle cause  di  decadenza,  di sospensione  o  di  divieto  è accertata successivamente alla  stipula  del  contratto,  alla  concessione  di  lavori o all'autorizzazione al subcontratto, tuttavia il versamento delle erogazioni di  cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) (finanziamenti/erogazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriale) puo' essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti della comunicazione antimafia liberatoria; d) l'informazione antimafia interdittiva viene invece emanata quando viene accertata la sussistenza di tentativi di  infiltrazione  mafiosa; e) in caso di eccezionale malfunzionamento della banca dati antimafia è possibile ricorrere all'autocertificazione.     Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»   Modifiche al Codice antimafia ad opera del decreto legislativo 15 novembre 2012 , n. 218 recante disposizioni correttive ed integrative (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012)

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Negli ultimi mesi si sono susseguite significative riforme nell'ambito della normativa nazionale e regionale in tema di orari di apertura degli esercizi farmaceutici. Di seguito vengono allegati l'estratto del Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 7/11/2012 n. 18, Parte Prima, nell'ambito del quale è stata pubblicata la Legge Regionale della Liguria 6/11/2012 n. 35 (recante "Disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie"), nonché un contributo nel quale viene sintetizzata la portata delle ultime novità.

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L'art. 11 del decreto legge 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 27/3/2012 n. 27 e recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo per le infrastrutture e la competitività", contiene (tra l'altro) la disciplina del "concorso straordinario", da indire a cura delle singole Regioni per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti. Di seguito viene allegato il testo del bando di concorso riferito alla Regione Liguria, nonché un contributo nel quale sono state affrontate le principali problematiche di carattere applicativo connesse alla portata dei precitati decreto legge e bando regionale.

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Ecco un primo articolo relativo ad alcuni spunti di riflessione sulle problematiche correlate all'acquisto di un immobile in Italia da parte di un cittadino svizzero.

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Ecco un breve appunto contenente spunti di riflessione sull'argomento

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L. 24.12.2012, n. 228 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» pubblicata su G.U. n. 302 del 29-12-2012 - S.O. n. 212. Ecco le principali novità:   a) disposizioni sul contributo unificato: 1) nei processi civili dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (1.1.2013) “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” (commi 17 e 18); 2) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del  d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto passa da euro 1.500 a euro 1.800 (comma 25); 3) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000; 4) il contributo ordinario in materia di diritto amministrativo passa da 600 euro a 650 euro; 5) il contributo unificato in materia di impugnazioni nell’ambito della giustizia amministrativa (art. 13, comma 6-bis d.P.R. n. 115/2002) è aumentato della metà (comma 27); 6) le disposizioni di cui ai nn. 2)-5) si applicano ai ricorsi notificati successivamente al 1 gennaio 2013 (comma 29);   b) estensione della conoscenza degli indirizzi di posta elettronica di cui all’art. 16, comma 12 d.l. n. 179/2012 anche agli avvocati. Ricordiamo che tale elenco è costituito dagli indirizzi di posta  elettronica certificata sui quali le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/2001 sono tenute a ricevere le comunicazioni e le notificazioni (comma 19, n. 1);   c) inserimento nel d.l. n. 179/2012 (comma 19, n. 2): - dell’art. 16-bis con il quale è disposto che, a decorrere dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche; - dell’art. 16-ter con il quale si attribuisce all’elenco di cui all’art. 16, comma 12 a decorrere dal 15 dicembre 2013 la funzione di rappresentare tutti gli indirizzi di posta elettronica delle PP.AA. ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale; - dell’art. 16-quater che modifica la l. n. 53/1994 in materia di notificazioni effettuate direttamente dagli avvocati. In particolare è stato introdotto in tale legge l’art. 3-bis “1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo”;   d) modifiche in materia di processo di esecuzione (espropriazione presso terzi), agli artt. 543, 547, 548 e 549 c.p.c.;   e) per quanto concerne la scuola: - disposizioni in materia di ferie del personale docente di ogni ordine e grado il quale è tenuto a fruire “delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Tale disposizione non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013. (commi 54 e 56); - per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento (comma 149, lett. b); - obbligo di servirsi delle convenzioni quadro CONSIP da parte di tutti “gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie” (comma 150);   f) in materia di appalti pubblici modifica: - all’art. 1, comma 7 d.l. n. 95/2012, che ora così statuisce “7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre  2007, n. 244, quale  misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip  S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico” essendo state espunte le parole “sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione”. In tal modo si ritiene che per tali tipologie di forniture, i soggetti pubblici sopra elencati debbano necessariamente fornirsi tramite il mercato elettronica di CONSIP (comma 151); - all’art. 1, comma 13 d.l. n. 95/2012 che ora così statuisce “Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di  recedere in qualsiasi tempo  dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso  non  inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni  già eseguite  oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate  da Consip S.p.A.  ai  sensi dell'articolo 26, comma 1, della  legge  23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi  rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il  limite  di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488. Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il  diritto di recesso si inserisce automaticamente nei  contratti  in  corso  ai sensi  dell'articolo  1339  c.c.,  anche  in  deroga  alle  eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato  esercizio del detto  diritto  di  recesso  l'amministrazione  pubblica  ne  da' comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni  anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del  bilancio  e  del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4,  della  legge  14  gennaio 1994, n. 20” (comma 153); - vengono fatti salvi dalla nullità i contratti stipulati in violazione dell’obbligo di servizi di CONSIP o del mercato elettronico ai sensi dell’art . 1, comma 1 d.l. n. 95/2012 allorquando “il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza” (comma 154); - per quanto concerne le gare del Ministero del Tesoro (CONSIP) è stato così modificato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 “Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente” (comma 155); - sono previste ulteriori disposizioni di dettaglio ai commi 156, 157 e 158; - proroga dal 31 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 del termine per l’attuazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 32 l. n. 190/2012 (cd. «anticorruzione»), il quale dispone che “le stazioni appaltanti  sono  in  ogni  caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;  i tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura; l'importo delle somme liquidate” (comma 418);   g) fatte salve alcune eccezioni, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente (comma 59);   h) disposizioni in materia sanitaria a decorrere dal 1º gennaio 2013 (commi 82 e 84): - “ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” (comma 82); - “sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618”, lettera che stabilisce quale forma di assistenza “mediante il rimborso delle spese sostenute dall'assistito per sé o per i propri familiari aventi diritto, nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le convenzioni previste dalla precedente  lettera a), ovvero le stesse per qualsiasi motivo siano cessate o sospese, nonché nel caso di prestazioni rientranti nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale ma non ottenibili mediante le predette convenzioni; parimenti si  provvederà al rimborso quando per comprovati motivi di urgenza o di necessità l'assistito non abbia potuto far ricorso alle istituzioni od ai sanitari convenzionati”; - gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in  essere di appalto di servizi e di fornitura di  beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da  aziende ed enti del  Servizio sanitario nazionale, già ridotti del 5 per cento a in forza dell’art. 15, comma 13, lett. a) d.l. n. 95/2012 sono ulteriormente ridotti “del 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2013 e” per  tutta la durata dei contratti medesimi (comma 131, lett. a); - riduzione del tetto di spesa per i dispositivi medici dal 4,9 per il 2013 al 4,8 per il 2014 al 4,8 per il 2013 al 4,4 per il 2014 (comma 131, lett. b); - obbligo di pubblicizzare per l’Osservatorio dei contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture  di  cui  all'articolo 7 del d.lgs. n. 163/2006 “dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi” (comma 133); - possibilità di introduzione del  cd. «risk management» in ambito sanitario da parte delle regioni (comma 134);   i) verifica straordinaria del personale del comparto sanitario (comma 88);   l) concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (comma 95);   m) individuazione delle risorse disponibili per dare attuazione all’intervenuta dichiarazione d’incostituzionale (Corte Cost. n. 223/2012) sul taglio agli stipendi dei magistrati e alle retribuzioni dei dirigenti pubblici che superano i 90.000 euro (comma 98);   n) i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto (comma 99);   o) disposizioni per l’equipollenza di titoli di studio al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego (commi 102-107);   p) riduzione degli stanziamenti per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici (comma 108);   q) piano di controlli straordinari da parte dell’INPS (comma 109);   r) a decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea (comma 113);   s) sospensione della riforma delle province fino al 31 dicembre 2013, sicché “Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013”;   t) ulteriori disposizioni in materia di acquisto di immobili di cui all’art. 12 d.l. n. 98/2011 “1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. 1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. 1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. 1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. 1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi Speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88” (comma 138);   u) ulteriori restrizioni in materia di incarichi professionali da parte delle PP.AA.: - le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (comma 146); - divieto di rinnovo degli incarichi professionali ex art. 7, comma 6 d.lgs. n. 165/2001, mentre “l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico” (comma 147); - nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del  d.lgs. n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore  al 90 per cento dell'intero fatturato trovano applicazione l’art. 7, commi 6 e 6-bis d.lgs. n. 165/2001 (comma 148);   v) limitazioni alla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui alla l. n. 86/2001 per il personale  delle Forze armate e delle Forze di polizia poiché  essa non trova applicazione “nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni” (comma 163);   z) avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione (comma 169);   aa) ulteriori finanziamenti per le opere infrastrutturali ferroviarie ricompresi  nei  corridoi europei  TEN-T  e  inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche (comma 176);   bb) modifiche ad alcune disposizioni concernenti ANAS S.p.A. incluso lo slittamento del termine di adozione del nuovo statuto al 31 marzo 2013 (commi 179 e 180);   cc) modifiche al Codice delle leggi antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 (commi 189-206);   dd) ulteriori fondi per il ponte sullo stretto di Messina (comma 213);   ee) disposizioni per Expo 2015 (commi 214-216);   ff) istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (commi 217-222);   gg) eliminazione della possibilità di imporre l'utilizzo  esclusivo  di  pneumatici  invernali e dell’ABS per le motociclette di cilindrata pari o superiore a 125 cc (comma 223);   hh) disposizioni in materia pensionistica (comma 231-249);   ii) incrementi del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio del FFO (commi 273 e 274);   ll) è istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (commi 285-287);   mm) istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina (comma 301);   nn) modifiche in materia di IVA: - per il recepimento della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 (commi 324-335); - a decorrere dal 1º luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento (comma 480);   oo) modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (commi 336-338);   pp) modifiche alla l. 1º aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (comma 340);   qq) disposizioni in materia di farmacovigilanza (commi 342-348);   rr) per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (comma 381);   ss) modifiche alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 d.l. n. 201/2011, fissando la scadenza al 30 giugno 2013 (commi 387-388);   tt) proroga dei termini in materia di giudici onorari al 31.12.2013 (comma 395);   uu) introduzione all’art. 35 d.lgs. n. 165/2001 dei commi 3-bis e 3-ter in materia di reclutamento del personale delle PP.AA. al fine di favorire l’ingresso del personale precario (comma 401);   vv) inoltre a decorrere dal 1º gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 165/2001, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato. Analogamente sempre a decorrere dal medesimo termine, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del d.P.R. 3/1957, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato (commi 413 e 414);   zz) proroga dei termini di cui ai commi 7, 10, 11 e 15 dell’art. 43 d.l. n. 201/2012 al 31.12.2013 in materia di Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi (comma 420);   aaa) spostamento del termine iniziale per gli incentivi per l’acquisto di autoveicoli a bassa emissione inquinante (comma 422);   bbb) per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, proroga del termine per la riduzione del personale ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 95/2012 all'anno 2014 (comma 423);   ccc) disposizione in materia di proroga del termine di durata degli organi di vertice degli enti parco (comma 424);   ddd) proroga dei termini per gli incentivi per l’energia da fonte fotovoltaica di cui al d.m. 7.5.2012 (comma 425);   eee) posposizione dei pagamenti delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni all’anno successivo, senza applicazione di sanzioni ed interessi (comma 426);   fff) proroga di un anno del regime transitorio di cui all’art. 43, comma 12 d.lgs. n. 177/2005, il quale stabilisce ora che “I soggetti che  esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale  su qualunque  piattaforma  che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai  sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per  cento di detto valore economico e i soggetti  di cui  al comma 11 non possono, prima del 31  dicembre  2013, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici  di  giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica  anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile” (comma 427);   ggg) modifiche alle disposizioni in materia di patto di stabilità di cui comma 2 dell'articolo 20 del d.l. n. 98/2011. Si stabilisce che “i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito” (commi 428-472);   hhh) Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di  impresa e di rideterminazione di valori di acquisto ai sensi dell’art. 2, comma 2 d.l. n. 282/2002 (comma 473);   iii) disposizioni in materia di macchina da gioco (commi 475-479);   lll) incremento detrazioni dei figli a carico e altre modifiche in materia di IRPEF (commi 483, 484 e 501);   mmm) introduzione della cd. «Tobin tax» (commi 491-500);   nnn) disposizioni a favore del contribuente in materia di riscossione d’imposte (commi 537-546);   ooo) nell’ambito della concessione di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative estensione della proroga al 31 dicembre 2020 ai beni demaniali “lacuali e fluviali” e per le finalità “sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto” (547).     Si ricorda che il Comunicato relativo alla l. 24.12.2012, n. 228, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» pubblicato in G.U. n. 33 del 8.2.2013, provvede a rettificare l'art. 1, comma  340,  lettera  c),  capoverso  come segue "«Art.  6-bis»,  al  comma  3, quart'ultimo rigo, anziché: «, nel  rispetto  dell'allegato di cui alla direttiva, i criteri», leggasi: «, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE, determina i criteri»".    FONTE DEL TESTO WWW.NORMATTIVA.IT

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Interessante pronunciamento del TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 24 giugno 2016, n. 677 in materia di prova dell'assenza di un requisito di capacità speciale. Secondo i Giudici della città lagunare, infatti, al fine di poter contestare il contenuto di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di possesso di un requisito di capacità speciale è onere dell'impresa ricorrente provare ai sensi dell'art. 64 c.p.a.e e 2697 c.c. E tale prova non può essere costituita da documenti scaricati da internet privi di qualsivoglia ufficialità.   Importante revirement dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 25 febbraio 2014, n. 10, secondo la quale "L’articolo, 48, comma secondo, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l’aggiudicatario e il concorrente che lo segue in graduatoria, non compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del comma primo del medesimo articolo, devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, di cui al comma primo, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta inoltrata a tale fine dalle stazioni appaltanti". In altre parole il mancato rispetto del termine di cui all'art. 48, comma 2 d.lgs. n. 163/06 per la consegna dei documenti è sanzionato dall'esclusione dalla procedura di gara.   Il TAR Lombardia, Milano, sez. III, 29 dicembre 2012, n. 3288 ha chiarito che la prova del possesso dei requisiti speciali deve essere raggiunta a conclusione del procedimento di verifica ex art. 48 d.lgs. n. 163/06, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella lex specialis sui documenti da prodursi sull'accertamento del possesso dei requisiti autocertificati al momento della presentazione della domanda di partecipazione, sicché ove detta prova non sia stata raggiunta nella predetta sede, l'impresa concorrente non può che essere esclusa a prescindere da quanto possa affermare la stazione appaltante in sede di giudizio intrapreso avverso l'illegittima omessa esclusione.

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T.A.R. Liguria, Sez. I, 4 maggio 2016, n. 419 - In termini edilizi, se le censure dedotte in termini di violazione della pianificazione vigente si scontrano con la natura speciale e di eccezionale deroga proprio alla pianificazione nei termini derivanti dall’invocazione della l.r. 24 cit., nel caso de quo è prima facie fondato il primo ordine di vizi nella parte in cui si contesta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tale eccezionale disciplina. Infatti, nella specie manca un manufatto preesistente qualificabile in termini di sottotetto ai sensi della peculiare legislazione regionale. In linea generale, in ordine alla disciplina eccezionale in questione, la sezione ha già avuto modo di svolgere diverse considerazioni di inquadramento e conseguente applicazione (cfr. da ultimo sent n. 68\2015 e precedenti ivi richiamati). Il recupero dei sottotetti è stato qualificato come formula di sintesi - contenuta in varie leggi regionali - che designa genericamente l'utilizzazione a fini abitativi di spazi tecnici accessori in preesistenti fabbricati, suscettibile di essere realizzata mediante diverse modalità progettuali ed esecutive. Tale disciplina legislativa è di pacifica valenza e natura eccezionale, così da non poter essere applicata, in termini di interpretazione estensiva, oltre i limiti dalla stessa specificati. In proposito, la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha avuto modo di specificare, proprio in relazione alla legge regionale ligure, che l'oggetto del recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti deve essere individuato nei volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza; pertanto, è legittimo il diniego di rilascio di concessione di costruzione, richiesta con richiamo a detta normativa, per la trasformazione ad uso abitativo di un locale a piano terra, adibito a deposito e coperto da un terrazzo (cfr. ad es. CdS 7429\2009). Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione agli atti, ci si trova dinanzi ad una fattispecie del genere: la trasformazione di un locale posto a piano terra, da commerciale a residenziale, senza alcun recupero di volume sovrastante, del tutto assente nel locale oggetto di intervento. D’altronde, una volta esclusa l’assentibilità con la eccezionale normativa invocata dalla d.i.a. per assenza dei relativi presupposti, riemergono i limiti ostativi all’intervento dettati dalla pianificazione ordinaria vigente la quale, al di fuori della speciale deroga ex l.r. 24 cit., si riespande nei termini dedotti da parte ricorrente.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 gennaio 2015, n. 68 - In linea generale va ricordato come il recupero dei sottotetti sia stato qualificato dalla Sezione come formula di sintesi — contenuta in varie leggi regionali — che designa genericamente l'utilizzazione a fini abitativi di spazi tecnici accessori in preesistenti fabbricati, suscettibile di essere realizzata mediante diverse modalità progettuali ed esecutive, tutte riconducibili — entro gli estremi del risanamento conservativo fino alla costruzione di una (vera e propria) nuova costruzione — ai tipi d'intervento edilizi definiti (cfr. art. 10) nel testo unico dell'edilizia, sicché, la qualificazione nella legge regionale dell'intervento come ristrutturazione (come del resto tutte le definizioni contenute nella legge la quale ha il compito di disporre, non già di qualificare istituti o comportamenti che è attività riservata all'interprete) non vincola affatto l'operatore, il quale, chiamato ad individuare la disciplina edilizia applicabile all'intervento astrattamente ascritto al recupero ai fini abitativi del sottotetto, deve previamente qualificarlo “per quello che è”, vale a dire secondo i consueti parametri: la concreta consistenza strutturale delle opere, l'effettivo impatto di esse sul territorio come conformato dalla disciplina urbanistica locale. In definitiva, qualora il progettato intervento di recupero del sottotetto dia luogo ad un nuovo volume sarà applicabile la disciplina edilizia prevista per le nuove costruzioni, sì da osservare (per esempio, come più volte affermato in giurisprudenza) la norma sulla distanza minima di cui all'art. 9 d.m. 1444 del 1968 fra edifici fronteggianti (cfr. ad es. Tar Liguria n. 1005\2014 e 1406\2013). Sempre in linea generale va ribadito che la disciplina legislativa applicata nella specie è di pacifica valenza e natura eccezionale, così da non poter essere applicata, in termini di interpretazione estensiva, oltre i limiti dalla stessa specificati. In proposito, la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha avuto modo di specificare, proprio in relazione alla legge regionale ligure, che l’oggetto del recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti deve essere individuato nei volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza; pertanto, è legittimo il diniego di rilascio di concessione di costruzione, richiesta con richiamo a detta normativa, per la trasformazione ad uso abitativo di un locale a piano terra, adibito a deposito e coperto da un terrazzo (cfr. ad es. CdS 7429\2009). Nel caso di specie, peraltro, se è pacifica la sussistenza di un volume preesistente sopra la copertura, la relativa qualificazione in termini di sottotetto (oltre ad apparire ragionevole dall’analisi della documentazione progettuale in atti) emerge senza soverchi dubbi in conformità al dato legislativo invocato, trattandosi di uno spazio, sovrastante l’ultimo piano abitato dell’edificio residenziale, avente un’altezza pari ad un metro ed un’altezza media di 60 cm, con un andamento a falda tipico degli edifici muniti appunto di cc.dd. sottotetti. Trattasi inoltre di uno spazio all’evidenza accessorio agli appartamenti preesistenti, a prescindere dall’effettivo utilizzo concreto, irrilevante ai fini normativi in esame. Né a diverse conclusioni può giungersi sulla scorta del dato letterale tratto da una circolare regionale asseritamente applicativa della legislazione in esame. In termini di certezza del diritto, va richiamata la costante giurisprudenza di questo Tribunale a mente della quale l’espressione contenuta nella circolare regionale che opera una dicotomia fra locali sottotetto, suscettibili di recupero, e intercapedini orizzontali, non invece utilizzabili a tale fine, non è condivisibile nel silenzio della legge sul punto (cfr., TAR Liguria, sez. I, 8 luglio 2004 n. 1095; Id, Sez. I, 18 febbraio 2009 n. 223). Invero, nel caso de quo è pacifico che il volume in questione non sia certo qualificabile come intercapedine orizzontale, sia per forma (tetto a falda) sia per consistenza volumetrica. Più in generale, va altresì ribadito quanto già affermato dalla sezione, nel senso che, purché materialmente sussistente nella consistenza minima richiesta dalla legge, non rileva affatto l’originaria destinazione del volume sottotetto: sia esso intercapedine, spazio tecnico o camera d’aria isolante. In tema di qualificazione tecnica dell’originario volume oggetto di recupero, va quindi fatta diretta applicazione del testo normativo, che non opera alcuna distinzione (cfr., Tar Liguria,sez. I., 1095/04), e della connessa ratio sottesa alla disciplina sul recupero dei sottotetti a fini abitativi. A quest’ultimo riguardo, la realizzazione di residenze senza l’ulteriore consumo di nuovo territorio altrimenti necessario per la soddisfazione de nuclei familiari (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 5393/06) è il nucleo fondante della disciplina derogatoria sul recupero dei sottotetti che, ovviamente nel rispetto dei principi e delle norme fondamentali disciplinanti gli interventi incidenti sul territorio, incontra i soli limiti espressamente previsti dalla legge regionale 2.2 Analoghe considerazioni devono all’evidenza svolgersi con riferimento al secondo motivo di diniego, basato sulla asserita prevalenza della circolare applicativa in ordine alle percentuali di mutamento della pendenza. In proposito, se per un verso nessun parametro predeterminato è dettato dalla legge, cosicchè la circolare che pretenda di introdurne uno, a fini integrativi, a propria discrezione si pone in evidente ed immediato contrasto con la legge, per un altro e decisivo verso nel caso de quo l’intervento proposto (il passaggio da 12 ° a 26 °) rende oltretutto l’immobile adeguato alla disciplina ordinaria dettata dal regolamento edilizio (che prevede una pendenza fra i 15° ed i 35 °). Per principio generale, le circolari costituiscono criteri di riferimento interpretativo a carattere interno finalizzate a garantire una uniforme applicazione delle norme di legge; appare quindi evidente la relativa conseguenza per cui la circolare interpretativa non può legittimare l’integrazione del dato normativo e l'inosservanza di principi direttamente e chiaramente stabiliti dalla legge, dovendosi conseguentemente disattendere le circolari sulla base del principio di prevalenza del dettato legislativo. Nel caso de quo, introdurre dei parametri numerici limitativi rispetto a quanto consentito dalla norma costituisce indebita integrazione di un dato normativo il quale, se può essere oggetto di interpretazione, non può certo essere integrato in via di circolare. Più in generale, va ribadito che le circolari interpretative non sono fonti del diritto ma mere norme interne alla p.a., prive di efficacia esterna precettiva e quindi di caratterizzazione immediatamente lesiva nei confronti di soggetti esterni alla p.a. stessa. Costituiscono ausilio interpretativo (ma non vincolante, specie per p.a. diverse da quelle che le adottano) nonché eventuale parametro sintomatico di eccesso di potere per gli organi interni della p.a. emanante che se ne discostino. In relazione al motivo in esame, in tema di pendenze della falda, va pertanto condivisa la deduzione ricorrente, nel senso che la disciplina edilizia ordinaria dettata dallo stesso Comune per le nuove costruzioni costituisce un parametro ben più pertinente rispetto ad una circolare illegittimamente integrativa della norma di legge, in termini oltretutto dubitativi (laddove si afferma – nei termini riportati dallo stesso diniego - che la modifica delle pendenze “dovrebbe” essere circoscritta entro soglie del 5-10 %, indicando in termini incerti un parametro altrettanto incerto).   L.R. 12 novembre 2014, n. 30 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001 n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia). In appendice la legge e un breve commento.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 25 giugno 2014, n. 1005 - "Il recupero dei sottotetti ex l.r. 24 del 2001 è formula di sintesi che designa genericamente l'utilizzazione a fini abitativi di spazi tecnici accessori in preesistenti fabbricati. Che, va sottolineato, è suscettibile di essere realizzato mediante diverse modalità progettuali ed esecutive, tutte riconducibili -- entro gli estremi del risanamento conservatio fino alla costruzione di una (vera e propria) nuova costruzione -- ai tipi di intervento edilizi definiti (cfr. art. 10) nel testo unico dell'edilizia (cfr., da ultimo Tar Liguria, sez. I, 14.11.2013 n. 1406).Sicchè, la qualificazione nella legge regionale dell'intervento come ristrutturazione (come del resto tutte le definizioni contenute nella legge la quale ha il compito -- secondo l'epigramma "sic volo sic iubeo" -- di disporre non già di qualificare istituti o comportamenti che è attività riservata all'interprete) non vincola affatto l'operatore, il quale, chiamato ad individuare la disciplina edilizia applicabile all'intervento astrattamente ascritto al recupero ai fini abitativi del sottotetto, deve previamente qualificarlo "per quello che è", vale a dire secondo i consueti parametri: la concreta consistenza strutturale delle opere, l'effettivo impatto di esse sul territorio come conformato dalla disciplina urbanistica locale.In definitiva, qualora il progettato intervento di recupero del sottotetto dia luogo ad un nuovo volume sarà applicabile la disciplina edilizia prevista per le nuove costruzioni, sì da osservare (per esempio, come più volte affermato in giurisprudenza) la norma sulla distanza minima di cui all'art. 9 d.m. 1444 del 1968 fra edifici fronteggianti (cfr., Tar Liguria, sez. I, 14.11.2013 n. 1406; ancora prima, ID, n. 1621 del 2009).Quest'approdo ermeneutico vale a restituire pieno vigore normativo alla disciplina regionale ligure che, nel rispetto della competenza statale in materia di ordinamento civile e nell'ambito della definizione o revisione degli strumenti urbanistici diretti a garantire la regolamentazione unitaria del territorio, in forza dell'art. 2-bis d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, introdotto con d.l. 21 giugno 2013 n. 69 -- che, va sottolineato, integra i principi generali contenuti nel testo unico dell'edilizia -- è ormai abilitata a dettare, oltre norme derogatorie del d.m. 1444 del 1968 in tema di distanze, disposizioni sugli spazi da "destinare agli insediamenti residenziali..".Finalità quest'ultima perseguita dalla legge regionale sul recupero dei sottotetti che, oltretutto, bilancia la domanda di nuove residenze con l'interesse pubblico ad evitare l'ulteriore ed indiscriminato consumo del territorio.Nel caso in esame, il sottotetto (già accatastato ed avente altezza rilevante) preesiste nella volumetrica utile ai fini abitativi: non si verte in ipotesi di nuova costruzione poiché il progettatto intervento non determina alcun nuovo volume rispetto all'originaria consistenza dell'edificio.Aggiungasi che il recupero è attuato in allineamento. Senza che, in tema di distanze, assuma rilievo il vano ascensore.I volumi tecnici, gli impianti tecnologici e le canalizzazioni delle utenze in favore delle singole unità abitative dell'edificio, tutte ricomprese nel comune denominatore delle opere strumentali all'adeguamento tecnico funzionale del fabbricato, se realizzate nella struttura necessaria e sufficiente ad assolvere alla loro funzione, secondo l'orientamento consolidato, qui condiviso, non rilevano affatto in tema di distanze (cfr., Cons. St., sez. IV, 5 dicembre 2012 n. 6253; Cass. Civ., sez. II, 3 febbraio 2011 n. 2566).Sicchè, conclusivamente sul punto, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 18 l.r. 16 del 2008"   Corte Costituzionale, Ord. 28 febbraio 2014, n. 33 - "Considerato che il Tribunale di Savona, sezione penale, con ordinanza dell’8 febbraio 2013, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale i cui termini non sono precisati dal giudice a quo, il quale rinvia integralmente all’istanza depositata dal pubblico ministero, senza peraltro allegarla alla propria ordinanza; che, in particolare, l’ordinanza di rimessione non indica le disposizioni censurate, né i parametri costituzionali asseritamente violati; che l’ordinanza di rimessione non delimita pertanto in alcun modo l’oggetto e il parametro del giudizio di legittimità costituzionale che pretenderebbe di instaurare, non descrivendo inoltre la fattispecie concreta sottoposta al suo esame, né fornendo alcuna motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione che intenderebbe sollevare; che una siffatta mancanza degli elementi essenziali dell’atto introduttivo del giudizio costituzionale ne determina l’inesistenza giuridica e, comunque, preclude l’esame del merito della questione; che tali gravissime carenze non possono ritenersi sanate per effetto del rinvio, contenuto nell’ordinanza di rimessione, all’istanza depositata dal pubblico ministero nel giudizio principale, che secondo il giudice a quo sarebbe «da intendersi integralmente richiamata» nell’ordinanza di rimessione; che, infatti, a prescindere dalla circostanza che l’istanza del pubblico ministero non è neppure allegata all’ordinanza, comunque, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata (ex plurimis, sentenze n. 175 del 2013 e n. 234 del 2011, nonché ordinanze n. 239 e n. 65 del 2012); che, a fortiori, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale questioni che siano non soltanto motivate, ma addirittura sollevate per relationem; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile”.     T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 luglio 2013, n. 1067 - "Deve, in primo luogo, rilevarsi come la sopraelevazione di un fabbricato debba essere ricondotta alla tipologia della nuova costruzione e non già a quella della ristrutturazione. Infatti la sopraelevazione, comportando un aumento di volume al di fuori della sagoma preesistente dell'edificio rientra nell'ipotesi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e) n. 1 d.p.r. 380/01 secondo cui costituiscono nuova costruzione "la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6)”. La disposizione di cui all’art. 2, comma 3, l.r. 24/01, secondo cui gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 31 lett. d) della legge 5 agosto 1978 n. 457, deve ritenersi abrogata dal successivo testo unico dell’edilizia come recentemente ha affermato dalla sezione sulla base del principio secondo il quale la definizione degli interventi edilizi è riservata al legislatore statale (TAR Liguria I, 14 dicembre 2012 n. 1658). Ne consegue che, essendo venuta meno la norma in questione, il recupero del sottotetto mediante sopraelevazione deve essere ricondotto alla tipologia della nuova costruzione. E in questo senso deve essere interpretato l’art. 18, comma 1, l.r. 16/08 che, nel testo vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato, stabiliva: “Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, ivi compresi gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti, possono essere realizzati nel rispetto dell'allineamento dell'edificio preesistente”. Il rispetto dell’allineamento preesistente, infatti, deve ritenersi valere soltanto per le ipotesi che, non comportando sopraelevazione, sono riconducibili alla ristrutturazione".   Ordinanza Tribunale Savona - Sezione Penale, 8 febbraio 2013 - In accoglimento dell'istanza presentata dal P.M., il Tribunale ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale. La questione di legittimità costituzionale sollevata riguarda gli articoli 2, comma 1 e 4 della L.R. n. 24/2001 (cd. legge sottotetti), per asserita violazione dell’articolo 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, nella parte in cui stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia penale, e dell’articolo 2, commi 3 e 8, della medesima legge regionale per violazione del disposto di cui all’art. 117, comma 3 della Costituzione nella parte in cui riserva allo Stato la potestà legislativa per la determinazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio. In particolare: l’articolo 2, comma 1 e l’articolo 4 della L.R. n. 24/2001 ove prevedono che sono consentiti interventi di recupero dei sottotetti in deroga alla disciplina stabilita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente od in corso di formazione ed in deroga ai Piani Regolatori Generali ed ai Piani Urbanistici Comunali vigenti e/o adottati ed alle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti violerebbero il disposto dell’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione nella parte in cui stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia penale. Ciò in quanto tale deroga introdurrebbe di fatto una causa di esenzione dalla responsabilità penale e, specificamente, una causa di non punibilità per il reato previsto dall’articolo 44 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Edilizia). Esso qualifica come illecito penale un intervento edilizio non conforme alle norme stabilite dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici. Con il che escludendo -- la legge sottotetti -- l’applicabilità della norma incriminatrice nel caso in cui l’intervento sia relativo ai locali sottotetto o comunque ad altri volumi o superfici collocati in parti dell’edificio diverse dai sottotetti, giusta il successivo articolo 4, violerebbe la riserva e la potestà esclusiva dello Stato in materia penale. l’articolo 2, commi 3 e 8, della L.R. n. 24/2001 ove prevede che gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti sono classificati come ristrutturazione edilizia anche nel caso in cui avvengano con modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde violerebbero l’art. 117, comma 3 Cost. nella parte in cui riserva allo stato la potestà legislativa per la determinazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio. Ciò in quanto la legge regionale di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti amplierebbe la categoria della ristrutturazione edilizia -- riconducendo ad essa anche la “modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde” -- in asserito contrasto con la disposizione statale (art. 3 del D.P.R. n. 380/2001) cui è demandata l’individuazione e la definizione delle categorie degli interventi edilizi.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 9 aprile 2013, n. 611 - "In proposito si può convenire con la difesa dei ricorrenti laddove affermano che la L.R. n. 24/2001 è norma eccezionale (derogando ex art. 4, ai piani regolatori, ai piani urbanistici ed ai regolamenti comunali vigenti), di stretta interpretazione, sicchè il recupero dei sottotetti è rigorosamente limitato al "volume" esistente, come delimitato anche nella sua area superficiaria, della quale non è dunque consentito l'ampliamento" - Fattispecie in cui il Tribunale ha ritenuto violate le previsioni degli articoli 1 e 2 della L.R. n. 24/2001 nel caso di intervento comportante l'ampliamento e la sopraelevazione del sottotetto anche nelle parti laterali della copertura, ove, nella parte terminale delle falde, non esisteva alcun volume interposto tra il solaio dell'ultimo piano e la copertura a spiovente, qualificabile come sottotetto e suscettibile di recupero e, per questo, intervento non riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 25 marzo 2013, n. 527 - Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2 della L.R. n. 24/2001 sul recupero dei sottotetti "la normativa eccezionale sul recupero dei sottotetti è effettivamente applicabile anche agli interventi edilizi in corso di realizzazione -- come quello per cui è causa -- purchè sulla base di titoli edilizi rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge" - Fattispecie in cui il Tribunale ha ritenuto non applicabile la L.R. 24/2001 nel caso di titolo rilasciato dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 24/2001.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 14 dicembre 2012, n. 1658 - Ai fini della corretta qualificazione dell’intervento edilizio -- operazione che é preliminare in vista della verifica giudiziale sul rispetto dei pertinenti parametri urbanistico-edilizi (ovviamente diversi per la nuova costruzione e per la ristrutturazione) -- assume rilevanza la L.R. ligure 6.8.2001, n. 24, la quale, pur consentendo che gli interventi edilizi per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti possano avvenire anche con modificazione delle altezze di colmo e di gronda del tetto, nonché delle linee di pendenza delle falde ai fini del conseguimento delle altezze minime interne (art. 2 commi 6 ed 8) -- e dunque mediante modifica della sagoma di ingombro -- stabilisce nondimeno, all’art. 2 comma 3, che essi “sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 31, lettera d) della legge 5.8.1978 n. 457”, cioé come interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con ciò escludendo in radice che possa trattarsi di interventi di nuova costruzione mediante sopraelevazione, da assoggettare ai pertinenti limiti stabiliti per ciascuna zona dal P.R.G.. In base a tale disposizione, l’intervento in questione sarebbe dunque da qualificarsi -- ex lege -- come ristrutturazione, ancorché importi sopralevazione e modifica della sagoma dell’edificio preesistente da demolire.   Il collegio ritiene tuttavia che la disposizione di cui art. 2 comma 3 primo periodo ( “gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978 n. 457”) della legge regionale Liguria 6.8.2001, n. 24 debba ritenersi abrogata, e non possa dunque trovare applicazione nel presente giudizio. E’ noto infatti che la Corte costituzionale ha più volte ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi (C. cost., 1.10.2003, n. 303, punto 11.2 del considerato in diritto) e le disposizioni che ne definiscono le categorie, sul presupposto che è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (C. cost. 23.11.2011, n. 309, punti 2.1 e seguenti del considerato in diritto). Più in particolare -- e con specifica attinenza alla medesima questione che si agita anche nel presente giudizio -- la Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera d) ultimo periodo della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, nella parte in cui esclude l'applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione, ha recentemente affermato: - che le categorie di interventi edilizi sono individuate dall'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, collocato nel titolo I della parte I del testo unico, intitolato «Disposizioni generali»; - che la lettera d) del comma 1 di detto articolo include, nella definizione di «ristrutturazione edilizia», gli interventi di demolizione e ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto all'edificio preesistente; - che la successiva lettera e) classifica come interventi di «nuova costruzione» quelli di «trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti»; - che pertanto, in base alla normativa statale di principio, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente -- intesa quest'ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale -- configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia (C. cost., 23.11.2011, n. 309, punto 2.2 e seguenti del considerato in diritto). E ciò, in quanto la linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi non può non essere dettata in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la cui «morfologia» identifica il paesaggio, sicché, se il legislatore regionale potesse definire a propria discrezione tale linea, la conseguente difformità normativa che si avrebbe tra le varie regioni produrrebbe rilevanti ricadute sul «paesaggio [...] della Nazione» (art. 9 Cost.), inteso come «aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza n. 367 del 2007), e sulla sua tutela (così sempre C. cost., n. 309/2011 cit.). Del resto, conformemente alla citata normativa statale di principio, la L.R. Liguria 6.6.2008, n. 16 sulla disciplina generale dell’attività edilizia, all’art. 10 comma 2 lettera e), considera di ristrutturazione edilizia -- tra gli altri -- gli interventi che comportino “la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente […], che rispetti la sagoma e i volumi originari fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalle normative tecniche di settore”, con ciò confermando che, nel caso di demolizione e successiva ricostruzione, coessenziale alla qualificazione dell’intervento in termini di ristrutturazione è il rispetto dei volumi e della sagoma dell’edificio preesistente, intesa quest’ultima come la conformazione planovolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale.   Orbene, è noto che, in linea con la regola generale dettata dall’art. 15 disp. prel. c.c. ( “le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori […] per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”), l’art. 10 della legge 10.2.1953, n. 62 (così detta legge Scelba, recante costituzione e funzionamento degli organi regionali) stabilisce che “1. le leggi della Repubblica che modificano i princìpi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse. 2. I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni”. Tali disposizioni non risultano abrogate né esplicitamente, né implicitamente, da leggi sopravvenute e, in particolare, dalla L. n. 131 del 5 maggio 2003 (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), che, all'art. 10 commi 9 e 10, dispone -- rispettivamente -- la modifica o l'abrogazione di alcune norme della stessa legge n. 62 del 1953, ma non di quelle di cui all’art. 10: in tal senso si è recentemente espresso il supremo organo della giustizia amministrativa (Cons. di St., Ad. Plen., 7.4.2008, n. 2), conoscendo di una fattispecie analoga, attinente all'ultrattività o meno, dopo l'entrata in vigore del testo unico dell’edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di norme regionali previgenti di contenuto difforme. Del resto, dal momento che per l'art. 117 Cost. -- sia nella vecchia e che nella nuova formulazione derivante dalla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 -- le leggi regionali in materie di legislazione concorrente o ripartita (qual era l’urbanistica, cui è succeduto il governo del territorio) incontrano il limite dei principi delle leggi statali, è perfettamente logico che esse non possano seguitare ad avere vigore quando vengano a contrastare con principi della legislazione statale succeduti a quelli anteriormente presenti nel sistema (così C. cost. 3.3.1972, n. 40, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della L. n. 62/1953 sollevata in via principale dalle regioni Lombardia, Veneto e Abruzzi). Dunque, nel momento in cui il legislatore nazionale è intervenuto nella materia, assegnando alle norme contenute nel testo unico dell'edilizia volte alla classificazione degli interventi edilizi il carattere di norme di principio (e tale è certamente la disposizione di cui all’art. 3 comma 1 lett. d - cfr. C. cost., n. 309/2011 cit.), devono ritenersi -- per ciò stesso -- abrogate le norme delle regioni a statuto ordinario con esse confliggenti (così Cons di St., Ad. Plen., n. 2/2008 cit.) e, per quanto interessa la presente fattispecie , la disciplina di fonte regionale di cui all’art. 2 comma 3 primo periodo della legge regionale Liguria 6.8.2001, n. 24.   La espressa classificazione come ristrutturazione di un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione con recupero del sottotetto che alteri i volumi e la sagoma dell’edificio preesistente è infatti incompatibile con la disposizione di principio di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001, a mente del quale gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione sono ricompresi nell’ambito della ristrutturazione edilizia soltanto ove sia assicurato il rispetto della stessa volumetria e sagoma dell’edificio preesistente. Del resto, la regione Liguria ha adeguato la disciplina di dettaglio dell’attività edilizia ai principi fondamentali desumibili dal D.P.R. n. 380/2001 con la L.R. 6.6.2008, n. 16 (art. 1), il cui art. 10 comma 2 lett. e) classifica come ristrutturazione -- in linea con la norma statale di principio -- la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente, “che rispetti la sagoma e i volumi originari”.

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T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 dicembre 2014, n. 1894 - Secondo una giurisprudenza che il collegio condivide, laddove una tettoia sia di consistenza oggettivamente notevole, e quindi tale da alterare in modo significativo l'assetto del territorio, essa, quand'anche si trovi in rapporto con altro bene (c.d. principale) e sia in potenza facilmente smontabile, si sottrae per ciò solo ad una definizione in termini di pertinenza, restando di conseguenza soggetta al regime concessorio proprio delle nuove costruzioni ex art. 1 L. n. 10/1977 (Cons. di St., V, 14.10.2013, n. 4997; id., 19.7.2013, n. 3936). Del resto, non costituisce pertinenza, in senso urbanistico, la tettoia costruita in aderenza ad un preesistente edificio, trattandosi di manufatto che non ha una propria autonomia individuale e funzionale, ma che entra a far parte del preesistente fabbricato (Cons. di St., VI, 18.12.2012, n. 6493). Da ultimo, nessun rilievo assume la circostanza che la tettoia in questione non implichi aumento dei volumi e/o delle superfici utili o del carico insediativo: la circostanza – che rileva, semmai, in sede di valutazione dell’istanza di accertamento di conformità – non vale ad escludere la sanzionabilità del manufatto, che, come detto, implicando una trasformazione edilizia del territorio, richiedeva il preventivo rilascio della concessione edilizia. 4. Come detto supra, l’intervento di costruzione di una tettoia, per quanto accessoria ad un bene principale, rientra tra quelli di trasformazione edilizia del territorio (cfr. Cons. di St., n. 4997/2013 cit.), specificamente sanzionato, ove realizzato (come nella specie) abusivamente, con l’ingiunzione di demolizione.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 novembre 2014, n. 1648 - In linea di fatto occorre rilevare come il deposito realizzato dal ricorrente non può essere ricondotto ad un deposito meramente occasionale di materiali; le dimensioni dello stesso, ben documentate dalle fotografie in atti, escludono una ricostruzione in termini di mera occasionalità: il ricorrente ha invece realizzato un vero e proprio deposito di materiali sulla riva sinistra del Rio Gavottino. Esclusa l’occasionalità dello stoccaggio di materiali, la fattispecie deve essere ricondotta a quella del deposito di materiali inerti per l’edilizia. A tal riguardo l’art. 15, comma 1 lett. f) l.r. 16/08 contempla tra gli interventi di nuova costruzione per i quali è obbligatorio il permesso di costruire e conseguentemente può essere ordinata la demolizione “le occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto”. Pertanto il deposito in questione necessitava di permesso di costruire con la conseguente applicazione della pertinenti sanzioni ove il ricorrente ne fosse sprovvisto. Il ricorrente sostiene, tuttavia, che la definizione statale dell’intervento di nuova costruzione non si limiti a contemplare il mero deposito di materiali ma richieda per la configurabilità dell’ipotesi anche la realizzazione di lavori ai quali consegua la trasformazione permanente del suolo per l’innanzi non edificato. Il ragionamento non persuade. Deve rilevarsi come l’art. 3, comma 1, lett. e.7) d.p.r. 380/01 contempli tra gli interventi di nuova costruzione: “la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato”. Come fatto palese dal testo della norma ed in particolare dalla presenza della virgola la realizzazione di depositi di merci e materiali è inquadrabile tout court nella fattispecie della nuova costruzione e non richiede, a differenza dell’ipotesi della realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto, l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo in edificato. In definitiva la norma regionale e quella statale sono coerenti nel considerare quale attività di nuova costruzione quella finalizzata a realizzare depositi di merci e materiali e ciò in quanto la stessa nozione di deposito implica l’intrinseca stabilità e non occasionalità dello stesso.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 novembre 2014, n. 1612 - La tenda, strumentale alla conduzione dell’esercizio pubblico, infatti non s’iscrive nel genus delle opere edilizie di nuova costruzione.     T.A.R. Liguria, Sez. I, 14 dicembre 2012, n. 1658 - Ciò posto, in punto di fatto non è contestato -- ed è dunque pacifico in causa -- che il permesso di costruire impugnato ha assentito un’operazione che, benché in misura modesta, nondimeno altera incontestabilmente il volume e la sagoma di ingombro del manufatto preesistente, prevedendone l’innalzamento oltre la falda di copertura del fabbricato di proprietà della ricorrente (cfr. la documentazione fotografica doc. 13 delle produzioni 26.10.2012 di parte controinteressata), integrando un intervento di nuova costruzione (per la equiparazione - pacifica in giurisprudenza - della sopraelevazione alla nuova costruzione cfr. Cass., II, 3.1.2011, n. 74; id., III, 1.10.2009, n. 21059; T.A.R. Campania, II, 2.12.2009, n. 8326). Il permesso di costruire impugnato ha assentito un’operazione che, benché in misura modesta, nondimeno altera incontestabilmente il volume e la sagoma di ingombro del manufatto preesistente, prevedendone l’innalzamento oltre la falda di copertura del fabbricato di proprietà della ricorrente integrando un intervento di nuova costruzione (per la equiparazione -- pacifica in giurisprudenza -- della sopraelevazione alla nuova costruzione cfr. Cass., II, 3.1.2011, n. 74; id., III, 1.10.2009, n. 21059; T.A.R. Campania, II, 2.12.2009, n. 8326). V. anche alle voci "Edilizia - Giurisprudenza - Sottotetti", "Edilizia - Giurisprudenza - Tipologie di interventi urbanistico edilizi - Ristrutturazione edilizia" e "Edilizia - Giurisprudenza - Distanze legali".   T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 novembre 2012, n. 1392 - Sono rinconducibili al concetto di nuova costruzione gli interventi non destinati a soddisfare esigenze abitative meramente temporanee (fattispecie in cui il Comune ha ingiunto la rimessa in pristino di un campeggio a seguito di spostamenti e sostituzione di roulottes).

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T.A.R. Liguria, Sez. I, 30 marzo 2016, n. 295 - La questione da decidere riguarda in particolare l’ambito di applicazione del novellato art. 3 comma 1 lett. d) del dpr 6.6.2001, n. 380 relativamente ai fabbricati diruti; la norma denunciata ha infatti ampliato la nozione di ristrutturazione, ammettendo che essa possa attagliarsi anche al recupero dei fabbricati non più agibili, con che sia possibile individuarne la pregressa consistenza perimetrale e volumetrica; nel caso di specie è altresì imposto il vincolo paesistico, sì che non è comunque ammessa la variazione della sagoma dell’originario edificio; la questione da risolvere riguarda allora il solo profilo edilizio, posto che l’amministrazione comunale ha assentito il progetto in via paesistica; la struttura burocratica interessata ritiene che non sia stata fornita la prova circa l’originaria consistenza dell’antico fabbricato, posto che le sue rimanenze non sono tali da delinearne gli esatti contorni, con particolare riguardo alla copertura; il tribunale non ritiene possibile aderire alla tesi adombrata dalla ricorrente, secondo cui lo studio filologico prodotto potrebbe sopperire alla carenza della prova circa la natura della preesistenza che si intende ripristinare; in atti si leggono notevoli riflessioni di varia origine e consistenza circa il contesto in cui venne edificata la casa ora in parte diruta, ma il contenuto di tali documenti non aggiunge nulla a quanto si deriva dall’osservazione della realtà che non sia classificabile alla stregua di una presunzione accertabile ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.; va peraltro osservato che la ricostruzione operata non possiede i noti requisiti della gravità, precisione e concordanza, sì che essa non attinge il livello di prova; pertanto il detto stato di cose non soddisfa i presupposti di legge per far ritenere provata la consistenza del rudere che si intende riattare, neppure sotto la visuale proposta nell’ultima memoria depositata da parte ricorrente che si fonda sulla recente giurisprudenza in materia; la prova di cui è onerato l’interessato a dar corso alla ristrutturazione dell’edificio in parte crollato deve pertanto avere maggiori connotati di certezza, particolarmente nell’ipotesi che ricorre dell’esistenza in zona del vincolo paesistico, sì che anche la relazione peritale di parte recentemente depositata non è decisiva al riguardo.   Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n. 4523 - Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo per discostarsi, gli interventi edilizi che alterino, anche sotto il profilo della distribuzione interna, l’originaria consistenza fisica di un immobile e comportino l’inserimento di nuovi impianti e la modifica e ridistribuzione dei volumi non si configurano come manutenzione straordinaria (né come restauro o risanamento conservativo), ma rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia (Cons. St., sez. V, 17 dicembre 1996, n. 1551), che è pertanto ravvisabile nella modificazione della distribuzione della superficie interna e dei volumi e dell’ordine in cui sono disposte le diverse porzioni dell’edificio anche per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d’uso esistente: infatti anche in questi casi si configura il rinnovo di elementi costitutivi dell’edificio ed un’alterazione dell’originaria fisionomia e consistenza fisica dell’immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, che invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell’edificio e la distribuzione interna della sua superficie (Cons. St., sez. V, 17 marzo 2014, n. 1326; 18 ottobre 2002, n. 5775; 23 maggio 2000, n. 2988).     T.A.R. Liguria, Sez. I, 20 maggio 2014, n. 788 - Sulle nozioni di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 14 dicembre 2012, n. 1658 - Ciò posto, in punto di fatto non è contestato -- ed è dunque pacifico in causa -- che il permesso di costruire impugnato ha assentito un’operazione che, benché in misura modesta, nondimeno altera incontestabilmente il volume e la sagoma di ingombro del manufatto preesistente, prevedendone l’innalzamento oltre la falda di copertura del fabbricato di proprietà della ricorrente (cfr. la documentazione fotografica doc. 13 delle produzioni 26.10.2012 di parte controinteressata), integrando un intervento di nuova costruzione (per la equiparazione - pacifica in giurisprudenza - della sopraelevazione alla nuova costruzione cfr. Cass., II, 3.1.2011, n. 74; id., III, 1.10.2009, n. 21059; T.A.R. Campania, II, 2.12.2009, n. 8326).  Il permesso di costruire impugnato ha assentito un’operazione che, benché in misura modesta, nondimeno altera incontestabilmente il volume e la sagoma di ingombro del manufatto preesistente, prevedendone l’innalzamento oltre la falda di copertura del fabbricato di proprietà della ricorrente integrando un intervento di nuova costruzione (per la equiparazione -- pacifica in giurisprudenza -- della sopraelevazione alla nuova costruzione cfr. Cass., II, 3.1.2011, n. 74; id., III, 1.10.2009, n. 21059; T.A.R. Campania, II, 2.12.2009, n. 8326). V. anche alle voci "Edilizia - Giurisprudenza - Sottotetti", "Edilizia - Giurisprudenza Distanze legali" e "Edilizia - Giurisprudenza - Tipologie di interventi urbanistico edilizi - Nuova costruzione"

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