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Ecco come cambia l'art. 81 della Costituzione Italiana (dal sito www.governo.it) Art. 81. (Testo applicabile fino all'esercizio finanziario relativo all'anno 2013) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. (Testo applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.   Ecco la legge di attuazione 24 dicembre 2012, n. 243 recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo  81, sesto comma, della Costituzione» pubblicata su G.U. n. 12 del 15.1.2013.

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Vedi nella parte del sito internet dedicata alla Documentazione alla Voce «Le manovre del Governo Monti» la sezione dedicata al «Pareggio di Bilancio».

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T.A.R. Liguria, Sez. I, 23 gennaio 2018, n. 32 - E’ fondata e assorbente la censura di legittimità sollevata con il primo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, concernente il tardivo esercizio del potere inibitorio dei lavori da parte del Comune. L’art. 26, comma 1, della l.r. Liguria n. 16/2008 stabiliva, nel testo vigente ratione temporis, che “il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo presenta allo SUE la DIA, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, nei casi previsti dall’articolo 23, commi 1 e 2”. L’art. 30, comma 1, della stessa legge prevedeva che “il responsabile dello SUE: a) ove entro il termine indicato all’articolo 26, comma 1, riscontri l’assenza di una o più delle condizioni stabilite all’articolo 26, comma 2, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”. E’ pacifico che il termine per il controllo della DIA da parte dell’amministrazione ha natura perentoria e che la sua scadenza comporta la decadenza dal relativo potere, fatta salva la successiva possibilità di intervento in via di autotutela. E’ parimenti indubbio che si tratti di un atto recettizio il quale, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 241/1990, acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata. Ciò premesso, occorre rammentare come, in tema di notificazioni e comunicazioni in materia civile, la Corte costituzionale abbia avuto modo di affermare che gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso, individuando come soluzione costituzionalmente obbligata quella desumibile dal principio della sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante (Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477). Ha precisato ancora la Consulta che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale l’agente postale) sottratta al controllo e alla sfera di disponibilità del notificante. Tali principi sono stati trasfusi nel terzo comma dell’art. 149 c.p.c. (aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. e), della legge 28 dicembre 2005, n. 263), a mente del quale “la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”. Questa Sezione ha già fatto applicazione di tali principi nell’interpretazione del citato art. 30, comma 1, stabilendo che, per evitare la decadenza dell’amministrazione, è necessario che l’atto di inibizione dei lavori non venga soltanto adottato, ma anche consegnato all’agente postale entro il termine prescritto per l’esercizio del potere (T.A.R. Liguria, sez. I, 2 novembre 2011, n. 1511). Nel caso in esame, la DIA è stata presentata al Comune di Genova in data 11 dicembre 2012. L’impugnato atto inibitorio è stato adottato in data 11 gennaio 2013 ed è stato consegnato all’agente postale il successivo giorno 15. Il termine decadenziale previsto dalla legge, quindi, era già spirato al momento della formazione dell’atto inibitorio (anche se per un solo giorno) e, comunque, era ampiamente scaduto quando l’atto medesimo è stato consegnato all’agente postale. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.   TAR Liguria, I, 22 dicembre 2017, n. 973 -  In base al principio di tipicità degli atti amministrativi, trasposto in materia di d.i.a. edilizia, l’autorità comunale può interrompere il termine di efficacia della denuncia per la presentazione di documentazione integrativa oppure inibire l’avvio dei lavori qualora non sussistano i requisiti di legge (in primis nel caso di ritenuto contrasto con la disciplina urbanistica che governa la fattispecie concreta). Non sussistono i presupposti atti a legittimare un provvedimento che, senza evidenziare eventuali carenze della documentazione presentata dal privato o ragioni sostanziali atte ad escludere il legittimo compimento dei lavori, determini un’arbitraria e indeterminata interruzione del termine di efficacia della d.i.a., in ragione di generiche esigenze di approfondimento che richiederebbero l’ausilio di un esperto esterno al Comune. L’art. 26, comma 13, della l.r. Liguria 6 giugno 2008, n. 16, vigente ratione temporis, stabiliva che, “nel caso in cui l’intervento soggetto a DIA sia subordinato alla stipula di un apposito atto convenzionale”, il termine in questione “è elevato a novanta giorni per consentire la relativa approvazione da parte del competente organo comunale dello schema di convenzione. In ogni caso l’efficacia della DIA resta sospesa fino all’avvenuta stipula dell’atto convenzionale”: tale disposizione comporta che l’efficacia della d.i.a. sia subordinata ad un termine più ampio di quello ordinario e che, comunque, essa rimanga sospesa fino alla stipula della convenzione urbanistica.   Viceversa la decorrenza del termine de quo dalla stipula della convenzione contrasterebbe con il tenore letterale della legge e, comunque, non potrebbe condividersi in quanto consentirebbe al Comune, sottraendosi alla stipula, di procrastinare arbitrariamente l’efficacia della d.i.a. E' viziato da indeterminatezza dei contenuti l'atto in cui non sia possibile apprezzare, sulla base del suo tenore letterale, se abbia carattere interruttivo dell’efficacia della d.i.a. ovvero di provvedimento di autotutela decisoria. In quest’ultimo caso, esso sarebbe completamente sprovvisto dei requisiti legittimanti, attesa la mancanza di garanzie partecipative e di indicazioni in ordine all'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione degli effetti della d.i.a.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 22 aprile 2016, n. 405 - In caso di illegittimità di un titolo abilitativo per errata rappresentazione dei luoghi, risultano applicabili i consolidati principi a mente dei quali “l’erronea rappresentazione da parte del privato dello stato di fatto, quando risulti rilevante ai fini del rilascio della concessione, esclude anche la necessità di provare ulteriori interessi pubblici particolari in sede di annullamento in autotutela del titolo edilizio” (cfr. ex multis Tar Lazio n. 11660\2015). Inoltre, è applicabile l’opinione giurisprudenziale per cui l'annullamento in autotutela di una concessione edilizia rilasciata in violazione delle norme rilevanti sotto profili igienico sanitarie (come in tema di distanze o di altezze minime) non necessita di specifica motivazione né dell'espressa comparazione tra l'interesse pubblico all'annullamento e quello del privato alla conservazione dell'atto illegittimo, essendo tali norme inderogabili ed esse stesse tese al rispetto di principi fondamentali in termini di salubrità, con la conseguenza che l'attività posta in essere dal comune è vincolata (cfr. in materia ad es. CdS n. 3201\2006). Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha preso in esame tutti gli elementi della fattispecie, evidenziando i vizi di legittimità che minavano l’intervento annullato; vizi di tale rilevanza da escludere la necessità, secondo il principio appena richiamato, dell’indicazione di ulteriori considerazioni e profili di interesse pubblico.   T.A.R. Liguria, Sez. I, Ord. 16 ottobre 2014, n. 342 - Il diniego di dia non deve essere preceduto dalla comunicazione di cui all’art. 10 – bis l. 241/90.   Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4962 - Al momento della proposizione del ricorso (dicembre 2008) era maggioritario, se non addirittura esclusivo l'orientamento giurisprudenziale che qualificava la fattispecie a formazione progressiva costituita dalla presentazione della d.i.a., dal decorso del termine dilatorio per l'avvio dei lavori, e dall'inerzia dell'amministrazione in ordine all'esercizio dei poteri inibitori, come un provvedimento tacito, abilitativo dell'intervento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1474 e 25 novembre 2008 n. 5811, Sez. VI, 5 aprile 2007, n. 1550; n. 5811; vedi anche Sez. II, 28.5.2010, parere n. 1990), laddove sparte affatto minoritaria della giurisprudenza, peraltro successiva all'introduzione dell'impugnativa (cfr. Sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717) aveva ritenuto che essa fosse "...atto di natura privata che abilita il dichiarante all'esercizio di un diritto riconosciutogli direttamente dalla legge il potere dell'amministrazione di vietare lo svolgimento dell'attività (e ordinare l'eliminazione degli effetti già prodotti) entro un ragionevole lasso di tempo, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendone le ragioni di pubblico interesse", epperò riconducendo la tutela giurisdizionale del terzo ad una azione di accertamento autonomo in ordine all'insussistenza dei presupposti legittimanti l'attività. In effetti quest'ultima è la prospettiva ermeneutica accolta dall'Adunanza Plenaria, salva la ricostruzione del contenuto della tutela giurisdizionale in termini impugnatori, essenzialmente attraverso la fictio del provvedimento tacito negativo in ordine all'esercizio del potere inibitorio. Ne consegue che il ricorso è stato ritualmente introdotto in forma impugnatoria censurandosi, bensì, oltre al supposto provvedimento tacito positivo, anche l'inerzia dell'Amministrazione Comunale in relazione al mancato esercizio dei poteri inibitori doverosamente correlati al denunciati carenti presupposti per la formazione di legittima ed efficace fattispecie abilitativa della realizzazione del manufatto. Sotto quest'ultimo rilievo, poi, e al di là delle espressioni utilizzate dal ricorrente, è indubbio che la domanda sia volta all'accertamento dell'illegittimità dell'attività edilizia siccome non assistita dai presupposti cui è condizionato il perfezionamento di una valida fattispecie riconducibile al paradigma dell'art. 23 del d.P.R. 6 giugno 2011, n. 380. La sentenza gravata, ancorché nel dispositivo abbia annullato in senso generico e impreciso il "silenzio significativo maturatosi sulla d.i.a. presentata dalla controinteressata", nella motivazione all'opposto ha ben compreso e qualificato il contenuto della domanda, riferendola sia alla carenza di uno dei presupposti condizionanti la formazione della fattispecie abilitativa ("...la dichiarazione presentata in assenza del predetto parere non poteva essere assentita dall’Amministrazione...") sia al mancato illegittimo esercizio del potere inibitorio ("... si appalesa illegittimo il mancato esercizio da parte dall’Amministrazione comunale dell’attività di controllo, cui consegue la necessità che l’Amministrazione si attivi successivamente nell’ambito dei poteri di autotutela"). 3.2.2) Non ha maggior fondatezza l'altra eccezione d'improcedibilità, formulata in relazione alla novella dell'art. 19 della legge n. 241/1990, come introdotta dall'art. 6 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148. Tale disposizione, come noto, ha stabilito che: "La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all' art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104". Orbene, ad avviso del Collegio, in disparte ogni considerazione sul rapporto tra lo schema generale ex art. 19 e la disciplina speciale di cui all'art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, la norma, in quanto intesa a qualificare la fattispecie ha portata innovativa, e non già interpretativa, e sopratutto sostanziale e non già processuale; del pari il successivo riconoscimento dell'esperibilità, previa sollecitazione all'Amministrazione in ordine all'esercizio dei poteri inibitori, dell'azione disciplinata dall'art. 31 c.p.a., e quindi dell'azione di accertamento dell'obbligo di provvedere corrispondente alla tradizionale impugnativa del silenzio-rifiuto quale inadempimento dell'obbligo, non può che essere rivolta de futuro e non può incidere, per giunta frustrando i principi di pienezza, effettività, tempestività della tutela giurisdizionale, sulle controversie pendenti, anche secondo una lettura costituzionalmente orientata rispettosa dei principi costituzionali relativi al diritto di difesa (art. 24 Cost.), al giusto processo (art. 111 Cost.), alla tutela giurisdizionale amministrativa (art. 113 comma 2 Cost.).    T.A.R. Liguria, Sez. I, 25 ottobre 2010, n. 10008 - "La ricostruzione derivabile dalle norme sulla d.i.a. (artt. 22 e seguenti del dpr 6.6.2001, n. 380 e 26 della legge regione Liguria 6.6.2008, n. 16) induce ad affermare che l’amministrazione ha la potestà di rappresentare al dichiarante la sussistenza di motivi ostativi alla realizzazione in progetto nel termine perentorio individuato dalle disposizioni citate; dopo tale scadenza è tuttora controverso quale debba essere la condotta della p.a. che ravvisi un contrasto tra il progetto e le norme vigenti. Va notato che l’apposizione ad un provvedimento della rubrica ‘rettifica’, operando con ciò il riferimento ad un atto risalente a mesi addietro, non può comportarne la retrodatazione degli effetti al tempo della pubblicazione del provvedimento che si vorrebbe, appunto, rettificato.Si tratterebbe infatti di un mezzo per evitare la decadenza prevista dalla legge, ma tale possibilità non è ammessa da alcuna norma. L’atto di impugnazione si diffonde nel delineare i presupposti della rettifica, al fine di comprovare che il provvedimento non avrebbe potuto essere individuato in tal senso dal comune di Varazze. Il collegio osserva che la manifestazione di volontà impugnata non offre elemento alcuno per assecondare la tesi che vorrebbe il primo atto affetto da un mero errore, e come tale rettificabile con effetti retroattivi. Lo svolgimento degli eventi successivi all’adozione del primo provvedimento ha conosciuto la proposizione del presente ricorso, per cui deve ritenersi che la p.a. avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto di denominare il provvedimento 12.3.2010, n. 8969 come rettifica, dopo che le parti private avevano dedotto l’illegittimità del precedente atto 31.12.2009, n. 44725 per tardività. Risulta allora del tutto sfornita di prova la circostanza dedotta a corredo della rubrica adottata, sì che l’inibitoria 12.3.2010, n. 8969 va qualificata alla stregua di un nuovo provvedimento, che ha per oggetto la d.i.a. 24.12.2009, n. 44112. La scansione temporale ora indicata chiarisce che anche il secondo intervento dell’amministrazione risulta intempestivo ai sensi dell’art. 26 della legge regione Liguria 6.6.2008, n. 16, per cui esso va dichiarato illegittimo in accoglimento delle censure dedotte. Per conseguenza va riservata favorevole considerazione anche alla domanda proposta dai ricorrenti, volta ad ottenere la dichiarazione di intervenuta efficacia delle dichiarazioni presentate".

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E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013 la l. 14.1.2013, n. 4 recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate".   Importantissime novità introdotte dalla novella legislativa con l'introduzione, tra l'altro, di un sistema di qualificazione su base volontaria, che il MEF avrà il compito di costituire.   La novità potrebbe avere risvolti rilevanti anche per le PP.AA. che potrebbero richiedere l'attestazione del possesso del sistema di qualità per l'affidamento dei cottimi ai professionisti interessati, singoli o associati.

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Il T.R.A.P. di Torino con sentenza 5 agosto 2016, n. 1392 torna sull'applicabilità dell'istituto giuridico dell'alluvione di cui all'art. 941 c.c. nel testo anteriore alla l. n. 37/1994 ed a scopo di provare i presupposti fattuali  per l'applicazione dell'istituto è ammessa la consulenza tecnica d'ufficio.   Il Consiglio di Stato, Sez. II, parere 25.1.2013, n. 267 ha sancito che "Alla stregua delle esposte considerazioni, il D.M. 1° agosto 1996, limitatamente alla parte in cui considera il criterio dell’adeguatezza della remunerazione dell’investimento, ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011 in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011".   Ne seguirà l'obbligo di rimborso all'utenza secondo le modalità che saranno sancite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (vedi deliberazione del 1 febbraio 2013) a seguito di apposita istruttoria.

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L'AVCP ha emanato l'interessante determinazione n. 4 del 22 maggio 2013, con la quale vengono esposti importanti chiarimenti in manteria di leasing immobiliare e di contratto di disponibilità. Ricordiamo che il leasing in costruendo disciplinato dall'art. 160-bis d.lgs. n. 163/06 è "il contratto mediante il quale un locatore acquista  un bene conforme alle esigenze del locatario e poi lo concede in locazione al medesimo, svolgendo  così una funzione di intermediario finanziario; alla scadenza contrattuale il locatario utilizzatore può scegliere tra la restituzione del bene, ovvero il suo acquisto, mediante corresponsione del prezzo di riscatto". Mentre il contratto di disponibilità definito dall'art. 160-ter d.lgs. n. 163/06 è, invece, "è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio ed a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo (cfr. art. 3, comma 15-bis.1). Per messa a disposizione, si intende l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti"     Interessante pronunciamento del TAR Liguria, sez. II, 6.2.2013, n. 231, il quale provvede ad enucleare i contorni dell'ambito di applicazione dell'istituto della concessione di lavori pubblici, statuendo che, nel caso di procedura ad evidenza pubblica per la concessione del diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi interrati su suolo pubblico, la procedura medesima non può essere qualificata alla stregua di una concessione di lavori pubblici, bensì "di una concessione del diritto di superficie su (rectius: sotto) suolo pubblico, per la realizzazione di opera privata", talché essa non si trova soggetta al Codice dei contratti pubblici, bensì semplicemente al r.d. n. 2440/1923, nella parte in cui quest'ultimo disciplina i contratti attivi per l'amministrazione.   Ciò nondimeno  la Commissione di gara dovrà essere costituita in numero dispari di componenti ed, inoltre, "pur non essendo rinvenibile nell’ordinamento un principio di immodificabilità delle Commissioni giudicatrici - la partecipazione dei supplenti va preventivamente disciplinata attraverso la determinazione dei criteri per la loro scelta o la loro nomina nominativa".

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Il Tar Piemonte, II Sez., 31.01.2013 n. 154 “Il concetto di “piena conoscenza” dell’atto lesivo, il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, richiede necessariamente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso”. “La materiale percezione della lesività dell’atto non può essere fatta risalire al momento in cui la ricorrente ha chiesto alla s.a. chiarimenti in merito all’intenzione di affidare la fornitura di suo specifico interesse alle controinteressate, ma solo a quello successivo in cui essa ha avuto certa contezza dell’effettivo avvenuto affidamento”. “Il rinnovo o la proroga, al di fuori dei casi contemplati dall'ordinamento, di un contratto d'appalto di servizi o di forniture stipulato da un'amministrazione pubblica dà luogo a una figura di trattativa privata non consentita e legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all'espletamento di una gara”. “Deve osservarsi che all'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l'art. 23 l. n. 62/05, deve assegnarsi una valenza generale ed una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici”. “Non solo l'intervento normativo di cui all'art. 23 l. n. 62/05 dev'essere letto ed applicato in modo da escludere ed impedire, in via generale ed incondizionata, la rinnovazione di contratti di appalto scaduti, ma anche l'esegesi di altre disposizioni dell'ordinamento che consentirebbero, in deroga alle procedure ordinarie di affidamento degli appalti pubblici, l'affidamento, senza gara, degli stessi servizi per ulteriori periodi dev'essere condotta alla stregua del vincolante criterio che vieta (con valenza imperativa ed inderogabile) il rinnovo dei contratti”. “In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara”. “La procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, è ammessa nei soli e limitati casi individuati dal legislatore all’art. 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006”. “La procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità e richiede un particolare rigore nella individuazione ed apprezzamento dei presupposti che possono legittimarne il ricorso di cui, peraltro, deve essere data adeguata motivazione nella deliberazione o determinazione a contrarre (art. 57, comma 1)”. “Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 è possibile nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e sempre che tali circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”. “Anche a fronte dell’urgenza di provvedere, il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006 non esime, in ogni caso, la s.a. dal porre in essere gli adempimenti di cui al comma 6 o, in caso d’impossibilità, dal darne adeguata contezza nella determinazione d’affidamento”. “Con riguardo all’applicazione dell’art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 163 del 2006 spetta alla stazione appaltante dimostrare giuridicamente la ragione per cui solamente un certo prodotto sarebbe dotato delle specificità tecniche necessarie e indicare sotto quale profilo un cambiamento di fornitore la costringerebbe ad acquisire un materiale non adeguato tecnicamente o tale da comportare un’incompatibilità tecnica ovvero difficoltà di uso o di manutenzione sproporzionate” “l'amministrazione è autorizzata alla procedura negoziata solo qualora sussistono precise esigenze che impediscono o rendono assolutamente vano il ricorso agli ordinari incanti” “Deve escludersi l’applicazione dell’art. 57, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 163 del 2006 (ipotesi delle cd. “consegne complementari”) laddove costituisce un vano, tentativo di dare una “veste” di legittimità postuma ad un affidamento diretto impropriamente disposto senza il necessario ed ineludibile supporto motivazionale” “La procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, solo “qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate”.

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E’ online “Paloma”, il sistema dell'Agenzia del Demanio per l’incontro domanda-offerta di immobili per le Amministrazioni   01.02.2013   P@loma è il nuovo applicativo dell’Agenzia del Demanio che raccoglie le informazioni sugli immobili disponibili sul mercato, offerti in locazione e in vendita per le esigenze di affitto delle Amministrazioni dello Stato. I proprietari degli immobili (persone fisiche o giuridiche pubbliche e private), gli Enti Pubblici Territoriali e gli Enti Pubblici non Territoriali, possono accedere e registrarsi al sistema inserendo le informazioni sugli immobili. I dati raccolti verranno utilizzati dall’Agenzia e segnalati alle Amministrazioni dello Stato, fornendo così un quadro dettagliato dell’offerta di immobili classificati per diverse destinazioni, caratteristiche, consistenze e dotazioni impiantistiche. Successivamente, le Amministrazioni Statali interessate all’acquisizione di immobili, potranno utilizzare direttamente il database “Paloma” per le proprie ricerche di mercato. E' possibile accedere direttamente alla piattaforma dal seguente link http://paloma.agenziademanio.it       Online "Paloma": the Agenzia del Demanio’s new web tool to respond to the demand-offer of real estate assets for Public Administrations   P@loma is the Agenzia del Demanio’s new web tool that collects data regarding real estate assets available on the market, offered in long-lease or for sale for Public Administrations rental needs. The owners of the assets (private citizens or legal public / private organisms), the Territorial Public Entities and the non-Territorial Public Entities, can all have access to the system by registering themselves indicating all the necessary info regarding the available assets in their possession. All the data collected will be used by the Agency to inform the relevant Central Public Administrations, furnishing in this way a detailed framework of the assets available on the market classified per different destinations, characteristics, consistency and equipped systems and plants. In a second moment, the Public Administrations interested in the acquisition of the assets can directly use the "Paloma" database for their own market researches. It is possible to connect directly to the web platform at the following link http://paloma.agenziademanio.it   DA sito www.agenziademanio.it

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L'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione 13.01.2013, n. 1 ha finalmente chiarito che in relazione all’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nel testo novellato dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 (cd. decreto sviluppo bis): a) l’applicazione dell’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, nel testo novellato dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, è circoscritta alla species di contratto pubblico di cui all’art. 3 del Codice; b) i contratti pubblici di cui all’art. 3 del medesimo Codice debbano essere redatti, a pena di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per la scrittura privata, quindi, resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento; c) la “modalità elettronica” della forma pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

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