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Novità fiscali e reclami ai prestatori di servizi in materia di criptoattività: alcune considerazioni.
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La L. 14 novembre 2024, n. 166, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge n. 131, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 settembre 2024.
Il decreto n.131 del 2024 disciplina le disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi derivanti da atti normativi dell'Unione europea, da sentenze della CGUE e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. In particolare, l’articolo 1 tratta delle disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.
Si allega copia dell’articolo 1, recentemente emendato.
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La SIIB (Società Italiana Imprese Balneari Srl) gestisce, sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo, uno stabilimento balneare situato per la maggior parte sul demanio pubblico marittimo, ove asserisce di aver legittimamente costruito una serie di opere.
SIIB ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana contestando il fatto che il Comune aveva constatato che, alla scadenza di una concessione di occupazione del demanio pubblico marittimo rilasciata alla SIIB, le opere costruite da quest’ultima su tali aree erano state acquisite, a titolo gratuito, dallo Stato italiano, ed aveva di conseguenza imposto il pagamento di canoni demaniali maggiorati, in virtù dell’articolo 49 del codice della navigazione. Il TAR ha respinto tutti i motivi di gravame con sentenza del 10 marzo 2021, avverso la quale SIIB ha interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia se l’articolo 49 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione.
In primo luogo la CGUE ha chiarito che l’articolo 49, primo comma, del codice della navigazione è opponibile a tutti gli operatori esercenti attività nel territorio italiano. La disposizione prevede che, alla scadenza della concessione e salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, le opere non amovibili costruite dal concessionario saranno incamerate immediatamente e senza compensazione finanziaria nel demanio pubblico marittimo.
Occorre rilevare che l’articolo 49 del codice della navigazione si limita a trarre le conseguenze dei principi fondamentali del demanio pubblico. L’appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente, delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico. Il principio di inalienabilità implica segnatamente che il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili.
Conformemente a tale principio, il quadro normativo applicabile, nel caso di specie, ad una concessione di occupazione del demanio pubblico fissa, senza alcun possibile equivoco, i termini dell’autorizzazione all’occupazione che viene concessa. Ne consegue che SIIB non poteva ignorare, sin dalla conclusione del contratto di concessione, che l’autorizzazione all’occupazione demaniale che le era stata attribuita aveva carattere precario ed era revocabile.
Inoltre, secondo le CGUE, risulta che gli eventuali effetti restrittivi del citato articolo 49, primo comma, sulla libertà di stabilimento sono troppo aleatori e troppo indiretti, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 49 della presente sentenza, perché detta disposizione possa essere considerata idonea ad ostacolare tale libertà. Infatti, poiché detto articolo 49, primo comma, prevede espressamente la possibilità di derogare per contratto al principio dell’acquisizione immediata senza alcun indennizzo o rimborso delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico marittimo, tale disposizione evidenzia la dimensione contrattuale, e dunque consensuale, di una concessione di occupazione del demanio pubblico. Ne consegue che l’acquisizione immediata, gratuita e senza indennizzo delle opere non amovibili costruite dal concessionario su tale demanio non può essere considerata come una modalità di cessione forzosa delle opere suddette.
Infine, la questione se si tratti di un rinnovo o della prima attribuzione di una concessione non può avere alcuna incidenza sulla valutazione dell’articolo 49, primo comma, del codice della navigazione. A questo proposito, è sufficiente constatare che il rinnovo di una concessione di occupazione del demanio pubblico si traduce nella successione di due titoli di occupazione di tale demanio e non nella perpetuazione o nella proroga del primo. Tale interpretazione è peraltro idonea a garantire che l’attribuzione di una concessione possa avvenire soltanto all’esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità.
Sempre secondo la CGUE, la questione se i beni costruiti dal concessionario sul demanio pubblico nel corso della concessione debbano entrare gratuitamente a far parte del demanio pubblico rientra in un negoziato contrattuale tra il soggetto pubblico concedente e il suo concessionario. Infatti, ai sensi dell’articolo 49, primo comma, del codice della navigazione, è solo in via suppletiva («[s]alvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione») che, «quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato».
Di conseguenza, la CGUE, rispetto alla questione sollevata dal giudice del rinvio, ha dichiarato che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione.
Il Consiglio di Stato, recependo il principio di diritto della CGUE, ha evidenziato che l’articolo 49 del codice della navigazione viene interpretato nel senso che l’acquisizione dei beni da parte dello Stato si produce automaticamente alla scadenza della concessione, anche in caso di rinnovo di quest’ultima, dal momento che tale rinnovo determina un’interruzione della continuità tra i titoli di occupazione del demanio pubblico. In caso di proroga della concessione prima della sua normale scadenza, invece, le opere realizzate dai concessionari sul demanio pubblico resterebbero di proprietà privata esclusiva del concessionario fino alla scadenza effettiva o alla revoca anticipata della concessione e nessun canone sarebbe dovuto per quanto riguarda tali opere.
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Il Comune di Lecce, attraverso un provvedimento, ha denegato la proroga della concessione demaniale marittima fino al 2033 ad un titolare di concessione.
Tale delibera, secondo il T.A.R. Lecce, sarebbe illegittima, perché adottata in palese violazione della L. n. 145 del 2018, attesa la prevalenza della legge nazionale sulla Direttiva 2006/123/CE, che non sarebbe self-executing e pertanto non suscettibile di diretta ed immediata applicazione, necessitando di apposita normativa nazionale attuativa.
Avverso tale sentenza ha proposto appello al Consiglio di Stato il Comune di Lecce.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha richiamato le sentenze dell’Adunanza Plenaria, che hanno affermato che:
- sulla scia della giurisprudenza della Corte di Giustizia, le norme legislative nazionali che hanno disposto (o che dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico sono in contrasto con il diritto eurounitario e, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione;
- nonostante siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari;
- al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e l’efficacia delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti. Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell’Unione e la stessa L. n. 118 del 2022, però, le autorità amministrative competenti devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi;
-diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la Direttiva 2006/123/CE ha effetti diretti ed è immediatamente applicabile.
Relativamente al tema delle risorse naturali, il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che, così come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20 aprile 2023 in C-348/22 (Comune di Ginosa), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2 della Direttiva 2006/123/CE e comunque dell’articolo 49 del T.F.U.E. L’autorità amministrativa, quando pure ritenga che la risorsa naturale destinabile alla concessione per lo sfruttamento economico a fini turistico-ricreativi non sia scarsa, deve valutare se la singola concessione abbia o meno interesse transfrontaliero.
Infine, dalla consolidata giurisprudenza della Corte, si traggono i seguenti principi, che sono vincolanti per ogni giudice nazionale e per tutte le autorità amministrative:
- le pubbliche amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa;
- anche quando non si ritenga applicabile l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, occorre comunque applicare l’art. 49 del T.F.U.E. e procedere all’indizione della gara, laddove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da presumersi finché non venga accertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta di una valutazione completa della singola concessione.
Pertanto, l’obbligo di applicare l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE o l’articolo 49 del T.F.U.E. potrebbe ritenersi insussistente soltanto in assenza di entrambe tali imprescindibili condizioni: la scarsità della risorsa e l’interesse transfrontaliero della concessione, la cui valutazione è comunque soggetta al controllo del giudice.
In conclusione, anche nelle eccezionali ipotesi di risorsa non scarsa e di contestuale assenza dell’interesse transfrontaliero certo, da provarsi in modo rigoroso, il diritto nazionale impone, in ogni caso, di procedere con procedura selettiva comparativa ispirata ai fondamentali principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza e preclude l’affidamento o la proroga della concessione in via diretta ai concessionari uscenti.
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