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Cons. St., ad. plen., 26 luglio 2012, n. 30   "anche nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza del giudicato di annullamento dell’esclusione stessa sopravvenuto alla formazione della graduatoria, il rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla procedura"

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In G.U. n. 96 del 26.4.2018 è stato pubblicato il d.m. 8 marzo 2018, n. 37 recante modifiche  al  decreto  10  marzo  2014,  n.  55, concernente la determinazione dei parametri per la  liquidazione  dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Si riportano gli articoli del d.m. n. 55/2014 aggiornati ed integrati con il testo del decreto (in corsivo parole mentre in carattere barrato quelle espunte): - art. 4 (Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale) 1. Ai fini della liquidazione del compenso  si  tiene  conto  delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio  dell'attivita'  prestata, dell'importanza,  della  natura,  della  difficolta'  e  del   valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente,  dei  risultati conseguiti,  del  numero  e  della   complessita'   delle   questioni giuridiche  e  di  fatto  trattate.  In   ordine   alla   difficolta' dell'affare   si    tiene    particolare    conto    dei    contrasti giurisprudenziali,  e  della  quantita'   e   del   contenuto   della corrispondenza che risulta essere stato necessario  intrattenere  con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene  conto  dei  valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento possono essere aumentati di  regola  sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in  ogni  caso  non oltre il 50 per cento. Per la fase  istruttoria  l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al  70 per cento diminuzione  in  ogni caso non oltre il 70 per cento. 1-bis.  Il  compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1  e' di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento  quando  gli  atti depositati  con  modalita'  telematiche  sono  redatti  con  tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione  e, in  particolare,  quando  esse   consentono   la   ricerca   testuale all'interno  dell'atto  e  dei   documenti   allegati,   nonche'   la navigazione all'interno dell'atto.   2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti  aventi  la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura  del  20  per cento 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del  5  per  cento 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un  massimo  di  venti.  La disposizione di cui al periodo  precedente  si  applica  quando  piu' cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel  caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti.   3. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale  e  nel  divorzio  a  istanza  congiunta,  il compenso e' liquidato di regola con  una  maggiorazione  del  20  per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza  di  un  solo soggetto.   4. Nell'ipotesi in cui, ferma l'identita' di posizione  processuale dei vari soggetti, la  prestazione  professionale  nei  confronti  di questi non comporta l'esame di specifiche  e  distinte  questioni  di fatto  e  di  diritto,  il  compenso   altrimenti   liquidabile   per l'assistenza di un solo soggetto e' di  regola  ridotto  del  30  per cento e' ridotto in misura  non  superiore al 30 per cento. […] 10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al  Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio  e' di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti  motivi aggiunti Art. 10 (Procedimenti arbitrali rituali e irrituali) 1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli  arbitri sono  a ciascun arbitro è di regola dovuti i compensi previsti dovuto il compenso previsto sulla  base  dei  parametri numerici di cui alla tabella allegata.     2. Agli avvocati chiamati  a  difendere  in  arbitrati,  rituali  o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2. Art. 12 (Parametri generali per la determinazione dei compensi) 1.  Ai  fini  della  liquidazione  del   compenso   spettante   per l'attivita' penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della  natura, della complessita' del procedimento,  della  gravita'  e  del  numero delle imputazioni, del numero e della  complessita'  delle  questioni giuridiche e di  fatto  trattate,  dei  contrasti  giurisprudenziali, dell'autorita' giudiziaria dinanzi  cui  si  svolge  la  prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da  esaminare, della continuita' dell'impegno anche in relazione alla  frequenza  di trasferimenti fuori dal luogo  ove  svolge  la  professione  in  modo prevalente, nonche' dell'esito ottenuto  avuto  anche  riguardo  alle conseguenze civili e alle  condizioni  finanziarie  del  cliente.  Si tiene altresi' conto del numero di  udienze,  pubbliche  o  camerali, diverse  da  quelle  di  mero  rinvio,   e   del   tempo   necessario all'espletamento delle attivita' medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che,  in  applicazione  dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino  all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento possono essere aumentati  di  regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in  ogni  caso non oltre il 50 per cento.   2.  Quando  l'avvocato  assiste  piu'  soggetti  aventi  la  stessa posizione procedimentale o processuale,  il  compenso  unico  puo'  di  regola  essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura  del  20  per cento 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del  5  per  cento 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un  massimo  di  venti fino ad un massimo di trenta.  La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti il numero dei soggetti ovvero delle imputazioni e' incrementato per  effetto  di riunione di piu' procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro  piu'  parti un singolo soggetto contro più soggetti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto  o  di  diritto.  Quando,  ferma  l'identita'  di  posizione procedimentale o processuale, la prestazione professionale  non  comporta  l'esame  di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto  in  relazione ai diversi imputati soggetti e in rapporto  alle  contestazioni,  il  compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un  solo  soggetto  e'  di regola  ridotto  del  30  per  cento e'  ridotto  in misura non superiore al 30 per cento.  Per  le   liquidazioni   delle prestazioni svolte in favore di  soggetti  ammessi  al  patrocinio  a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n. 115, si tiene specifico conto della  concreta  incidenza  degli  atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. […] Art. 19 (Parametri generali per la determinazione dei compensi) 1. Ai fini della liquidazione del compenso  si  tiene  conto  delle caratteristiche, dell'urgenza, del  pregio  dell'attivita'  prestata, dell'importanza dell'opera, della natura,  della  difficolta'  e  del valore  dell'affare,  della  quantita'  e  qualita'  delle  attivita' compiute, delle condizioni  soggettive  del  cliente,  dei  risultati conseguiti,  del  numero  e  della   complessita'   delle   questioni giuridiche  e  in  fatto  trattate.  In   ordine   alla   difficolta' dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantita' e del contenuto della  corrispondenza  che risulta essere stato necessario intrattenere con  il  cliente  e  con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi  di  cui  alla tabella  allegata,  che,  in  applicazione  dei  parametri  generali, possono, di  regola,  essere  aumentati  fino  all'80  per  cento,  o diminuiti fino al 50 per cento possono  essere aumentati di regola sino all'80  per  cento,  ovvero  possono  essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento. Art. 20 (Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o  in  concomitanza con attivita' giudiziali) 1. L'attivita' stragiudiziale svolta prima o  in  concomitanza  con l'attivita' giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, e' di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella. 1-bis. L'attivita' svolta dall'avvocato nel  procedimento  di  mediazione  e nella procedura di negoziazione assistita e' di regola  liquidata  in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella Tabelle Sono sostituite le tabelle n. 22 (giudizi innanzi il Consiglio di Stato) nonché introdotta la tabella n. 25-bis (procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita) Entrata in vigore Il regolamento entrerà in vigore il 27 aprile 2018 e si applicherà alle liquidazioni a partire da quella data       In Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018 sono state pubblicate mediante Comunicato le modifiche apportate dal Consiglio Nazionale Forense con la seduta del 22 settembre 2017 al Codice di deontologia forense. Di seguito sono indicate in barrato le parti soppresse ed in grassetto quelle aggiunte. Gli articoli modificati sono i seguenti: - 20 rubricato “Responsabilità disciplinare” “La  violazione  dei  doveri  di  cui  ai  precedenti  articoli  costituisce  illecito  disciplinare  perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III, IV, V, VI di questo codice 1. La violazione dei doveri e delle regole  di  condotta  di cui ai precedenti articoli e, comunque, tutte le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla  legge  o  dalla  deontologia costituiscono illeciti disciplinari ex  art.  51  comma  1  legge  n. 247/2012. 2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi  tipizzate ai titoli II, III, IV, V,  VI  del  C.D.,  comportano  l'applicazione delle sanzioni  disciplinari  ivi  espressamente  previste;  ove  non riconducibili comportano l'applicazione delle  sanzioni  disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c e art.  53  legge  n.  247/2012  da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entita', sulla  base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 del Codice deontologico. - 27 rubricato “Dovere di informazione” “«1. L’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione. 2. L’avvocato deve informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile  durata  del  processo  e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l’incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione; deve  inoltre  comunicare  in  forma scritta  a  colui  che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione,  distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. 3. L'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita previsto dalla legge; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge». Commi da 4 a 9 invariati.   E' stato finalmente pubblicato in G.U. n. 238 dell'11.10.2016 il d.m. 22 settembre 2016 recante "Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato" che, pertanto, rende attuativo l'obbligo di stipula di un'assicurazione professionale e contro infortuni, invalidità permanente e temporanea di cui all'art. 12 d.lgs. 31.12.2012, n. 247. Il provvedimento entrerà in vigore tra un anno (11.10.2017) segnalando che ai sensi del comma 4 del precitato art. 12 l. n. 247/2012 il mancato rispetto dell'obbligo assicurativo alle condizioni minime statuite dal citato decreto ministeriale costituisce illecito disciplinare.   E' stato pubblicato in G.U. n. 213 del 12.9.2016 il d.m. 16 agosto 2016, n. 178 recante "Regolamento recante le disposizioni per la tenuta  e  l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli  dell'ordine  degli avvocati,  nonche'  in  materia  di   modalita'   di   iscrizione   e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei  provvedimenti adottati  in  tema  dai  medesimi  Consigli  dell'ordine,  ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge  31  dicembre  2012,  n.  247"   Con d.m. 17 marzo 2016, n. 70 recante "Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" (G.U. n. 116 del 18.5.2016) viene disciplinata alla luce della nuova legge professionale il tirocinio che occorre svolgere per poter presentare la domanda di partecipazione all'esame di stato per l'accesso alla professione di avvocato. Ecco per sommi capi le principali catteristiche del tirocinio: -possibilità di espletamento del tirocinio contestualmente ad un rapporto di lavoro pubblico o privato purché vengano garantite all'attività di tirocinio almeno venti ore settimanali (art. 2); - oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio consiste anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della l. 247/2012 (art. 3, comma 3); - durata di 18 mesi (art. 4, comma 1); - possibilità di anticipare il tirocinio di sei mesi durante prima della conclusione degli studi universitari (art. 5); - possibilità di interrompere il tirocinio per più di sei mesi in casi determinati (art. 7).     Mediante il Comunicato del Consiglio Nazionale Forense pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2016 è stato modificato l'art. 35 (Dovere di corretta informazione) del Codice deontologico degli avvocati prevedendo includendo all'art. 35, primo comma, con l'inciso "quale che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse," che ora viene pertanto a mutarsi come segue "L'avvocato  che  da'  informazioni  sulla  propria  attivita' professionale, quali che siano i  mezzi  utilizzati  per  rendere  le stesse,  deve  rispettare   i   doveri   di   verita',   correttezza, trasparenza,  segretezza  e  riservatezza,  facendo  in   ogni   caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale".         E' stato pubblicato in G.U. n. 101 dle 22.5.2016 il d.m. 17.3.2016, n. 58 recante "Regolamento recante disciplina dell'attivita' di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari" emanato ai sensi dell'art. 44 l. n. 247/2012.   Con il d.m. Giustizia 4.2.2016, n. 23 recante "norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati" in G.U. n. 50 del 1.3.2016 sono state individuate le categorie di professionisti che possono partecipare alle associazioni di avvocati.   E' stato pubblicato sulla G.U. n. 261 del 16.10.2014 il nuovo Codice deontologico forense approvato nella seduta del Consiglio Nazionale Forense del 31 gennaio 2014. Entrerà in vigore il 15 dicembre 2014.   Pubblicato sulla G.U. n.77 del 2.4.2014 il d.m. 10 marzo 2014, n. 55  recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense,  ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge  31  dicembre  2012,  n.  247». Tante le novità introdotte nel decreto che si utilizzerà ogniqualvolta non sia stato stipulato in forma scritta un contratto di prestazione professionale tra cliente ed avvocato. Ecco le principali: - è previsto il pagamento "in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale" di "una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione", oltre alle spese eventualmente documentate (art. 2, comma 2); - i nuovi parametri sono ora vincolanti per il giudice non essendo stata riproposta la previsione contenuta nel d.m. 140/2012 (che resta in vigore per le altre professioni), secondo cui "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa"; - "il giudice tiene  conto  dei  valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase  istruttoria  l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento" (art. 4, comma 2); - "nel caso di responsabilita' processuale ai  sensi  dell'articolo 96 del  codice  di  procedura  civile,  ovvero,  comunque,  nei  casi d'inammissibilita'  o  improponibilita'  o   improcedibilita'   della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e'  ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni  esplicitamente  indicate nella motivazione, del 50 per  cento  rispetto  a  quello  altrimenti liquidabile" (art. 4, comma 9); - "le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e  a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non  superiore a euro 260.000,00, tenuto conto  dell'oggetto  e  della  complessita' della  controversia.  Qualora  la  causa  di  valore  indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessita' delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati  utili,  anche  di  carattere  non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e  a  questi  fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00" (art. 5, comma 6); - "all'avvocato incaricato di svolgere funzioni di  domiciliatario, spetta  di  regola  un  compenso  non  inferiore  al  20  per   cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate  per le fasi processuali che lo stesso  domiciliatario  ha  effettivamente seguito  e,  comunque,  rapportato  alle  prestazioni   concretamente svolte" (art. 8, comma 2); - "se l'incarico professionale  e'  conferito  a  una  societa'  di avvocati si applica il compenso spettante a un  solo  professionista, anche se la prestazione e' svolta da piu' soci" (art. 8, comma 3); - è stata prevista un'apposita tabella per l'attività stragiudiziale (artt. 18-26); - "all'avvocato,   che   per   l'esecuzione   dell'incarico deve trasferirsi fuori  dal  luogo  ove  svolge  la  professione  in  modo prevalente,  e'  liquidato  il  rimborso  delle  spese  sostenute  e un'indennita' di trasferta. Si tiene conto del  costo  del  soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un  albergo  quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10  per  cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese  di  viaggio,  in caso  di   utilizzo   di   autoveicolo   proprio,   e'   riconosciuta un'indennita' chilometrica pari di regola a un quinto del  costo  del carburante  al  litro,  oltre  alle  spese  documentate  di  pedaggio autostradale e parcheggio" (art. 27); - il decreto si applica alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ossia il 3 aprile 2014 (artt. 28 e 29); - gli importi tabellari sono aumentati rispetto al d.m. 140/2012. Inoltre è previsto uno specifico emolumento per la fase cautelare nanti la giurisdizione amministrativa.     La Corte Costituzionale 7 novembre 2013, n. 261 conferma che il d.m. 140/2012 recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» trova applicazione anche alle attività professionali iniziate anteriormente alla sua entrata in vigore, allorché la liquidazione giudiziale avvenga successivamente in quanto "come anche di recente ribadito dalla Corte di cassazione, a sezioni unite (sentenza n. 17405 del 2012), a conferma di un pregresso consolidato orientamento – che quel compenso costituisce un corrispettivo unitario, «che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita»; che, con riguardo in particolare alla prospettata violazione dell’art. 24 Cost., non è sostenibile che una generale riduzione delle tariffe forensi incida in senso limitativo dell’accesso dei cittadini alla giustizia e quindi del loro diritto di difesa, quando, a rigor di logica, la riduzione dei compensi agli avvocati dovrebbe, al contrario, condurre ad un allargamento del ricorso alle vie giurisdizionali; che, infine, quanto alla ipotizzata evenienza che, «pur avendo in ipotesi due avvocati posto in essere il medesimo adempimento in una stessa data, uno di essi, più solerte nel chiederne il pagamento, avrebbe conseguito il dovuto nella misura prevista dalle vecchie tariffe, mentre il secondo, che abbia come di consueto atteso la fine del giudizio, limitandosi a richiedere di volta in volta degli acconti, si vedrebbe liquidato un compenso differente e mediamente più basso», trattasi, appunto, di una ipotesi astratta che comunque si risolve in un inconveniente di fatto non direttamente riconducibile alla disciplina denunciata, bensì a variabili accidentali legate alla sua applicazione, per cui manifestamente non sussiste neppure la violazione dell’art. 3 Cost., per tal profilo adombrata dai rimettenti".     E' stato pubblicato sulla G.U. n.105 del 7.5.2013 il d.m. 21 febbraio 2013, n. 46 recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro».     E' stato emanato il d.m. 8 febbraio 2013, n. 34 recante «Regolamento in materia di società per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183». Nessuna novità, ma: - confermata l'ammissibilità di qualsivoglia schema societario (richiamati interamente i Titoli V e VI del Libro V); - ammessi i soci di capitale

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Il Legislatore interviene ancora con modifiche ed integrazioni al processo amministrativo digitale con l'art. 7 del d.l. 31.08.2016, n. 168 recante "Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa" in G.U. n. 203 del 31.8.2016, convertito con modificazioni in  l. 25.10.2016, n. 197 (G.U. 254 del 29.10.2016), stabilendo che dal 1° gennaio 2017 entreranno in vigore le seguenti modifiche al codice del processo amministrativo (art. 7): a) all'art. 25 si aggiunge il comma 1-bis il quale richiama la previsione dell'art. 16-sexies d.l. n. 18.10.2012, n. 179 convertito in l. 17.12.2012, n. 221 e ss.mm.ii., il quale ricordiamo così recita "Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia", mentre il successivo comma 1-ter chiarisce che da quella data non troverà più applicazione il comma 1 che disciplina le comunicazioni presso la segreteria dei TAR e del Consiglio di Stato in formato "cartaceo" (comma 1, lett. a); b) vengono così modificati i commi 2 e 2-bis dell'art. 136 comma 2 ed aggiunti il commi 2-ter e 2-quater (comma 1, lett. b): - "2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalita' telematiche. In casi eccezionali, anche  in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il  ricorso  e' gia' incardinato o il collegio se la questione  sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalita' di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalita' telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme  di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti"; - "2-bis Tutti gli atti Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", pare che invece la modifica e le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono» si riferisca al testo anteriore alla novella alla l. n. 114/2014 quanto già si è statuito che dal 1 gennaio 2017 tutti gli atti sono sottoscritti con firma digitale"; - "2-ter. Quando il difensore depositi con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformita'  della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento   dell'attestazione di conformita' di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto  la  veste di pubblici ufficiali".  - "2-quater. Il presidente della  sezione  o  il  collegio  se  la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il  deposito  di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare  mediante upload attraverso il sito istituzionale"; c) l'art. 3, comma 1 dell'allegato 2 al c.p.a. viene stabilito che la registrazione degli atti processuali avverrà sempre in forma automatizzata (comma 2, lett. a); d) l'art. 4, comma 4 dell'allegato 2 al c.p.a. è così sostituito "E' assicurata la possibilita'  di  depositare  con  modalita' telematica gli atti in  scadenza  fino  alle  ore  24:00  dell'ultimo giorno consentito. Il deposito e' tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della  fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo" (comma 2, lett. b); e) all'art. 5 dell'allegato 2 al c.p.a. è aggiunto il comma 3-bis "3-bis. Nei casi in cui e' previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un  fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono inseriti l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati. L'aggiornamento dell'indice e' curato dal  segretario  ai  sensi  del comma 4" (art. 2, lett. c); f) all'art. 13 dell'allegato 2 al c.p.a. sono aggiunti i seguenti commi (comma 2, lett. d): - "1-ter. Salvi i casi in cui e' diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione  inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalita' telematiche, secondo quanto  disciplinato nel decreto di cui al comma 1"; - "1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con PEC  o,  nei  casi  previsti,  mediante  upload  attraverso  il  sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria sono fatte alla PEC del domiciliatario". Si segnala come la previsione non sia chiara poiché non si comprende quale sarà il regime di deposito dei ricorso dal 1.1.2018; g) dopo l'art. 13 viene aggiunto l'art. 13-bis all'allegato 2 al c.p.a. che così recita "13-bis.  Misure  transitorie  per  l'uniforme  applicazione  delprocesso amministrativo telematico. 1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, il collegio di primo grado cui e' assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull'interpretazione e l'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha gia' dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di  altri  tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali  da  incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte,  con  ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e  pubblicata  in  udienza, puo' chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di  sottoporre  al  presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione  del  ricorso  all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione  del giudizio  alla  prima  udienza  successiva  al  sessantesimo   giorno dall'udienza in cui e'  pubblicata  l'ordinanza.  Il  presidente  del tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni  dalla richiesta;  il  silenzio  equivale  a  rigetto.  Il  presidente   del Consiglio di Stato  comunica  l'accoglimento  della  richiesta  entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti  al tribunale il processo e' sospeso fino all'esito della decisione della plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio  di  Stato entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  equivale  a rigetto. L'adunanza plenaria e' calendarizzata  non  oltre  tre  mesi dalla richiesta, e decide la sola questione di  diritto  relativa  al processo amministrativo telematico" (comma 2, lett. e); h) le modifiche introdotte al processo amministrativo telematico, "hanno  efficacia  con  riguardo  ai  giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo  grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati  anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento  del  grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e  comunque  non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di  entrata  in vigore del presente decreto" oltreché quelle introdotte dall'articolo 20, comma 1-bis, del d.l.  27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  l. 6 agosto 2015, n. 132, viene in questo modo garantito il cd. "doppio binario" quantomeno fino al 1 gennaio 2018. Si segnala a questo proposito che il richiamo all'art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge  24  giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 appare superfluo essendo tale disposizione modificativa dell'art. 136, comma 2 già modificato dal presente articolo con effetto dal 1 gennaio 2017, mentre al contempo è abrogato il recentissimo comma 1-bis dell'art. 2 d.l. 30.06.2016, n. 117 convertito con modificazioni in l. 12.08.2016, n. 161 il quale presciveva che "Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto"(comma 3). ; i) a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo  o  in  secondogrado, con modalita' telematiche deve essere  depositata  almeno una copia  cartacea  del  ricorso  e   degli   scritti   difensivi,   con l'attestazione di conformita' al relativo deposito telematico (comma 4); l) viene statuito che le norme del processo telematico non trovano applicazione per i contenziosi in materia di segreto di stato e personale correlato (comma 5); m) i depositi telematici degli atti processuali devono avvvenire da indirizzi PEC risultanti dai  pubblici  elenchi,  gestiti  dal   Ministero   della giustizia (comma 6). Si precisa che ulteriori modalità organizzative ed assunzioni di personali (oltre a quelle molto sostanziose di cui all'art. 1, comma 2-bis d.l. n. 117/2016 convertito con modificazioni in l. 161/2016) sono disposti agli artt. 8 e 9.  Infine, in sede di conversione la l. n. 197/2016 con l'art. 7-bis ha introdotto l'art. 13-ter all'allegato 2 al c.p.a. il quale attribuisce al Consiglio di Stato il compito di fissare con decreto del suo Presidente, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionaleforense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti, i limiti dimensionali del ricorso e degli altri atti difensivi. Viene contestualmente aborgata la previsione speciale per il rito degli appalti sul limite dimensionale degli atti, recentemente stabilità al comma 6 dell'art. 120 c.p.a. così come la previsione del comma 2-bis dell'articolo 40 del d.l. 24.6.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in l. 11.8.2014, n. 114. Nella fissazione dei predetti limiti il Presidente dovrà tenere conto: - del valore effettivo della controversia; - della sua natura tecnica; - del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Nel decreto saranno stabiliti  i  casi  per  i quali, per specifiche ragioni,  puo'  essere  consentito  superare  i relativi limiti Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione.       L'entrata in vigore del processo amministrativo telematico slitta dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017 questo è il contenuto del d.l. 30.06.2016, n. 117 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico" pubblicato in G.U. n. 151 del 30.06.2016 convertito con modificazioni in l. 12.08.2016, n. 161. Viene, inoltre, previsto un regime transitorio al 31 marzo 2017 in cui sarà ancora possibile procedere al deposito degli atti con il sistema attuale (art. 2, comma 1-bis). Al fine di consentire il funzionamento del processo amministrativo telematico è, inoltre, autorizzata l'assunzione di 1.000 unità di personale dipendente a tempo indeterminato (art. 1, comma 2-bis e seguenti).   DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012 , n. 160 in Gazzetta Ufficiale N. 218 del 18 Settembre 2012 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69"

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CONS. STATO SEZ III, N. 5683, 12/08/2019  A.C. proponeva ricorso per contestare  la consultazione elettorale per il rinnovo della carica di presidente della provincia di Bergamo. E del consiglio provinciale di Bergamo. Infatti al termine dello scrutinio l’Ufficio Elettorale proclamava come Presidente della Provincia di Bergamo un diverso candidato  con 36.687 voti e quanto alla lista “ Civici Popolari indipendenti di Bergamo” il medesimo risultava quarto. Il tar pronunciando sul ricorso disponeva l’estromissione dal giudizio, in quanto carenti di legittimazione passiva della Prefettura , l’Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo e l’Ufficio elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia e la compensazione delle spese. In seguito a successivo appello del medesimo ricorrente si costituiva la Provincia di Bergamo che eccepiva l’irricevibilità dell’appello per tardiva proposizione dello stato.  La sentenza in commento stabilisce la tardività dell’appello : infatti ai sensi dell’Art. 131 c.p.a. comma 1 l’appello avverso le sentenze deve essere proposto nel limite dei 20 giorni dalla notifica della suddetta sentenza.  Per coloro che  sono stati parte del giudizio il termine non può che decorrere dal giorno della notifica di tale sentenza. Nel caso di specie è stato ritenuto che l’appellante fosse stato parte del primo giudizio, avendolo proposto e che la notifica dell’appello in questione abbai superato il limite dei 20 giorni. La richiesta di remissione in termini dell’appellante è stata ritenuta inammissibile. Infatti come chiarito dall’Adunanza Plenaria del 2 Dicembre 2010 n.3, l’Art. 37 c.p.a.  nella parte in cui stabilisce che la rimessione in termini per l’errore scusabile può essere disposta solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, è norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria potrebbe risolversi in un’elusione del principio di parità fra le parti ex Art. 2 comma 1 c.p.a.           "I presupposti per la concessione dell’errore scusabile sono stati già chiariti dalla plenaria di questo Consesso [Cons. St., ad. plen., 2 dicembre 2010 n. 3]: l’oscurità del quadro normativo, le oscillazioni della giurisprudenza, i comportamenti ambigui dell’amministrazione pubblica. Ove ricorra un quadro normativo oscuro, o vi siano oscillazioni della giurisprudenza o della pubblica amministrazione, l’errore del giudice di primo grado può a sua volta essere giustificato da tali presupposti fattuali e pertanto essere considerato una concausa dell’errore della parte. Esiste poi un ulteriore ipotesi in cui l’errore del giudice può essere considerato causa dell’errore della parte e rendere scusabile l’errore di quest’ultima, ed è quando il giudice ordina alla parte il compimento di un adempimento processuale prescrivendo modalità erronee. In tal senso, la plenaria ha già in passato statuito che costituisce errore scusabile la notificazione del ricorso in appello all’amministrazione statale nel domicilio reale, quando la stessa sia effettuata in ottemperanza ad un ordine del giudice ai fini dell’integrazione del contraddittorio e tale ordine faccia riferimento all’amministrazione e non all’Avvocatura dello Stato [Cons. St., ad. plen., 19 gennaio 1993 n. 1]. Al di fuori di questi casi, l’errore del giudice può divenire rilevante ai nostri fini solo se si inquadra in un complessivo comportamento fuorviante dello stesso giudice e delle controparti. Così, se in primo grado viene seguito il rito ordinario senza che nessuna delle parti, che anzi ne traggono vantaggio, né il giudice rilevino la necessità di seguire il rito speciale, e senza che vi siano altri indizi della necessità di seguire il rito speciale (qualificazione del ricorso nel registro dei ricorsi, misura del contributo unificato) si determina una situazione complessiva, oggettivamente e concretamente idonea a trarre in errore la parte. Sicché, la parte che, nel proporre appello, segue i termini del rito ordinario anziché quelli del rito speciale, incorre in un errore che può essere ritenuto scusabile".

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Con la sentenza 9 giugno 2016 in C- 78/2016 e C-79/2016 la Corte di giustizia UE ha ritenuto conforme ai principi di precauzione e di proporzionalità la decisione della Commissione europea (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015 che, al fine di impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa, ha disposto l’abbattimento degli ulivi nel raggio di 100 metri attorno alle piante infette. Infatti, in virtù del principio di precauzione, quando sussistono incertezze riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi.   A sua volta il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno gravosa, e che gli inconvenienti causati non devono essere eccessivi rispetto agli scopi perseguiti.     La legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G.U. n. 122 del 28.5.2015) introduce numerosi nuovi reati in materia ambientale con pene detentive molto pesanti: a) inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) da 2 a 6 anni di reclusione oltre alla multa da 10.000 a 100.000 euro (la pena è aumentata se l'area è vincolata) per chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. b) morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.), qualora accada l'evento morte o una lesione a seguito del compimento del reato di cui alla lettera precedente; c) disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) con reclusione da 5 a 15 anni (la pena è aumentata in area vincolata) per chiunque alternativamente: 1) altera irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) altera l'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo d) è prevista la perseguibilità anche per colpa dei comportamenti di cui ai precedenti artt. 452-bis e 452-quater (art. 452-quinquies) prevendedosi pene diminuite da un terzo ai due terzi; e) impedimento di controllo (art. 454-septies) reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attivita' di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero necompromette gli esiti; f) viene introdotta un'aggravamente speciale cd. "aggravamente ambientale" (art. 452-novies) con procedibilità d'ufficio della fattispecie base; g) obbligo del giudice, laddove è possibile, di ordinare all'autore del reato il ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies); h) reato di omessa bonifica (art. 452-terdecies) con pene da 1 a 4 anni di reclusione e multa da 20.000 euro a 80.000 euro per chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato deiluoghi; i) è prevista l'introduzione dei nuovi reati di cui trattasi anche nel d.lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa da parte di persone giuridiche); l) viene introdotta la parte VI-bis nel Codice dei beni ambientali "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale" con la previsione di meccanismo di ravvedimento di carattere generale per le contravvenzioni che consente al contravventore una riduzione della sanzione pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Inoltre la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento; m) sono introdotte modifiche alla l. 150/1992 recante "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica".       E' stato pubblicato in G.U. n. 84 dell'11.4.2015 il d.m. 30 marzo 2015 recante "Linee guida per la verifica di  assoggettabilita'  a  valutazione  di impatto  ambientale  dei  progetti  di  competenza  delle  regioni  e province autonome, previsto dall'articolo  15  del  decreto-legge  24 giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11 agosto 2014, n. 116". Tale provvedimento ha la funzione di prescrivere una serie di indirizzi  e  criteri  per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti,  relativiad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati  nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, al fine digarantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale  delle  disposizioni  dettate  dalla  direttiva  2011/92/UE concernente la valutazione  dell'impatto  ambientale  di  determinati progetti pubblici e privati. Le  linee  guida  integrano  i  criteri  tecnico-dimensionali e localizzativi  utilizzati  per  la  fissazione  delle   soglie   gia' stabilite nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n.  152/2006  per  le  diverse  categorie  progettuali,  individuando ulteriori criteri contenuti nell'allegato V alla  parte  seconda  del decreto legislativo n. 152/2006, ritenuti rilevanti e  pertinenti  ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre  a  verifica  di assoggettabilita' a VIA.     Il Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2403 interviene per chiarire importanti aspetti nell'ambito del contenzioso di uno strumento urbanistico attuativo in variante di uno strumento urbanistico generale: - in materia di legittimazione attiva per l'impugnazione è sufficiente la vicinitas allorché uno o più tra i vizi rilevati investano questioni di carattere ambientale. In tal caso, infatti, si "impone un approccio necessariamente non restrittivo all’individuazione della lesione che potrebbe astrattamente fondare l’interesse all’impugnazione; sul punto, è sufficiente rammentare come – anche sotto la spinta del diritto europeo – la materia della tutela dell’ambiente si connoti per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione partecipativa e dei coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative in tema di partecipazione alle procedure di V.A.S. e V.I.A., di legittimazione all’accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi "diffusi" anche quanto al profilo della legittimazione processuale"; - gli accordi di programma non hanno un'efficacia immediatamente lesiva e, pertanto, non devono essere immediatamente impugnati, alloquando il contenuto dell'accordo debba essere riservata in un piano urbanistico e poco importante se vi sia una sostanziale identità tra il contenuto dell'accordo e quello del piano medesimo; - viene confermato che l'impugnazione di una delibera di adozione di un piano urbanistico non è indispensabile potendo la parte attendere la deliberazione di approvazione del piano medesimo; - il termine di inizio della procedura di VAS dev'essere individuato nella data di convocazione della prima conferenza di servizi prodromica all'accordi di programma, mentre le attività precedenti non hanno rilevanza, ciò in rapporto al disposto  dell’art. 52 del d.lgs. nr. 152 del 2006, il quale, dopo aver fissato al 31 luglio 2007 l’entrata in vigore della nuove disposizioni in tema di V.A.S., precisava in via transitoria che: "... I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell’interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all’epoca della presentazione di detta istanza"; - i presupposti della procedura di VAS sono esclusivamente di natura oggettiva e prescindono qualsiavoglia volontà dell'Amministrazione civica "potendo differenziarsi soltanto fra le ipotesi in cui tale verifica è obbligatoria ex lege e quelle in cui è meramente facoltativa, imponendo il legislatore soltanto una preliminare verifica di assoggettabilità (c.d. screening) intesa appunto ad accertare se l’intervento debba o meno essere assoggettato alla verifica ambientale"; - la VAS fa effettuata nella fase di accordo di programma. A tal fine è sufficiente richiamare il disposto dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. nr. 152 del 2006, che così recita: "...La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione". Ai fini della successiva approvazione del P.U.O. potrebbe trovare applicazione il comma 3 del già citato art. 6 del d.lgs. nr. 152 del 2006, che per le "piccole aree a livello locale" richiede non la V.A.S. obbligatoria, ma la semplice verifica di assoggettabilità di cui al successivo art. 12; pertanto, una volta effettuata la V.A.S. in sede di predisposizione dell’accordo di programma non sarebbe stata necessaria un’ulteriore V.A.S. ai fini della formazione del P.U.O., dovendo procedersi soltanto a verifica di assoggettabilità: con l’unica precisazione che, ovviamente, anche tale verifica – che ai sensi del citato art. 12 deve precedere l’eventuale V.A.S. – non potrà giammai essere effettuata ex post, dovendo pur sempre intervenire nella fase di predisposizione del piano; - è possibile procedere a un’unica procedura di verifica, con unitaria consultazione del pubblico, nell’ambito della V.A.S., in occasione della quale procedere anche allo screening preliminare per i progetti ricompresi nel piano (l’art. 20 del d.lgs. nr. 152 del 2006 disciplina, per l’appunto, la verifica di assoggettabilità a V.I.A.), all’esito del quale si accerterà se occorrerà o meno, prima del permesso di costruire, procedere all’ulteriore procedura di V.I.A.      E' stato pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2014 - S.O. n. 27 il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)» che ha introdotto numerose modifiche al Codice dell'Ambiente, tra cui: - l'introduzione, anche a livello definitorio, delle migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT); - definizione di suolo e di acque sotterranee; - istituzione del Titolo III-bis su INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI - istituzione della Parte V-bis sulle sulle installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio; - sostituzione dell'Allegato VIII, Parte II, dell'Allegato IX, Parte II oltre ad altre ulteriori modifiche Fonte dei testi normativi è www.normattiva.it

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Pubblicato finalmente in G.U. n. 92 del 19.04.2013 il d.m. 20 marzo 2013 recante «Termini di riavvio progressivo del Sistri», secondo il quale per i produttori iniziali di  rifiuti  speciali  pericolosi  con piu' di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese  che  gestiscono rifiuti speciali pericolosi il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1 ottobre 2013, mentre per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014.   Si riporta il Comunicato pubblicato il 20 marzo 2013 sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it): "Il Sistri, sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi, sarà attivato dal 1 ottobre 2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, mentre per tutte le altre imprese l’avvio del sistema è fissato per il 3 marzo 2014. Lo stabilisce un decreto del ministro dell’Ambiente Corrado Clini. Il pagamento dei contributi di iscrizione al sistema resterà sospeso per tutto il 2013. “Ho presentato oggi – spiega il ministro Clini – il progetto a Confindustria che lo ha condiviso, apprezzando il grande rilievo che abbiamo voluto dare alla collaborazione con le imprese. Vanno letti in quest’ottica anche i sei mesi che ci separano dall’avvio del sistema per i produttori di rifiuti pericolosi. Obiettivo di questa fase preparatoria è anche quello di consolidare la collaborazione con le imprese coinvolte e di eliminare le pesantezze burocratiche e amministrative che sono state avvertite come un limite del progetto”. Dal 30 aprile saranno avviate, per concludersi entro il 30 settembre, le procedure di verifica per l’aggiornamento dei dati delle imprese per le quali il sistema partirà ad ottobre. Dal 30 settembre al 28 febbraio 2014 sarà effettuata analoga verifica per tutte le altre imprese. Le imprese che trattano rifiuti non pericolosi potranno comunque utilizzare il Sistri, su base volontaria, dal 1 ottobre prossimo.“Il sistema di tracciabilità dei rifiuti – commenta Clini – è un adempimento che discende dalle leggi nazionali e dalle direttive europee e rappresenta anche uno forte strumento di lotta alle ecomafie che sul traffico dei rifiuti costruiscono affari causando enormi danni al territorio e all’ambiente. Il nuovo programma per l’avvio del Sistri, superando le problematiche emerse in passato, confido possa rappresentare un presidio di legalità e trasparenza per tutta la filiera dei rifiuti”.   Si ricorda che ai sensi dell'art. 52, comma 1 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in l. 7 agosto 2012, n. 134 "Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e (( 21-quinquies )) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilita' dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operativita' del Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del gia' richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205".   Da ultimo si segnala in materia di SISTRI il d.m. 25 maggio 2012, n. 141 recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»".   Con d.P.C.M. 20 dicembre 2012 è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013 (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 213).

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RICORSO INCIDENTALE E DOMANDA CAUTELARE   Con l’ordinanza cautelare n. 441 del 18 giugno 2016 il TAR Brescia ha ribadito due fondamentali principi processuali, ossia che l’esame dei profili dedotti in un ricorso incidentale privo di domanda cautelare va rinviato alla fase di merito e che l’ordine dei motivi (graduati dalla parte attraverso una puntuale ed esplicita esternazione) è vincolante per il giudice.       L'INTERESSE AL RICORSO INCIDENTALE  La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. X, 5 settembre 2019, n. C‑333/18 torna sull'argomento del rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale ed, in particolare, sull'interesse alla proposizione del ricorso incidentale sancendo il seguente principio di diritto "L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi"     L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 18 maggio 2018, n. 8 ritorna ancora sull'argomento dell'ordine di esame del ricorso principale rispetto a quello incidentale statuendo che dev'essere previamente vagliata la costituzione in giudizio del ricorrente principale, poiché altrimenti non si possono neppure vagliarsi le doglianze del ricorso incidentale. "se è vero infatti che, normalmente, il ricorso incidentale escludente deve essere esaminato prima del ricorso principale, è altresì vero che una regola del genere non può valere per la (diversa) questione della corretta notificazione del ricorso principale. Dalla soluzione di tale problema dipende, infatti, la corretta costituzione del rapporto giuridico processuale, ed è palese che, in mancanza di essa, non può nemmeno passarsi all'esame del ricorso incidentale, che, appunto, suppone la regolare instaurazione del giudizio. Ai sensi dell’art. 41 comma 2, c.p.a., in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente « … alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato"    L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ord., 11 maggio 2018, n. 6 rinvia a sua volta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione in questi termini "se l’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, possa essere interpretato nel senso che esso consente che allorché alla gara abbiano partecipato più imprese e le stesse non siano state evocate in giudizio (e comunque avverso le offerte di talune di queste non sia stata proposta impugnazione) sia rimessa al Giudice, in virtù dell’autonomia processuale riconosciuta agli Stati membri, la valutazione della concretezza dell’interesse dedotto con il ricorso principale da parte del concorrente destinatario di un ricorso incidentale escludente reputato fondato, utilizzando gli strumenti processuali posti a disposizione dell’ordinamento, e rendendo così armonica la tutela di detta posizione soggettiva rispetto ai consolidati principi nazionali in punto di domanda di parte (art. 112 c.p.c.), prova dell’interesse affermato (art. 2697 cc), limiti soggettivi del giudicato che si forma soltanto tra le parti processuali e non può riguardare la posizione dei soggetti estranei alla lite (art. 2909 cc)"    Il Consiglio di Stato, Sez. V, 27 febbraio 2017, n. 901 ritorna sul problema dell'ordine di delibazione del mezzo di gravame incidentale rispetto a quello principale, confermando che nel caso in cui sia il primo che il secondo abbiamo vizi escludenti e sussistano ulteriori imprese in graduatoria oltre ai primi due contendenti, occorre esaminare prima il gravame incidentale ed in cado di accoglimento di uno o più vizi di quest'ultimo ne consegue l'improcedibilità del gravame principale. Infatti secondo i Giudici di Palazzo Spada l'operatore economico che propone il mezzo d'impugnazione principale, in costanza di un numero di operatori economici pari o maggiore di tre, non ha alcun interesse all'accoglimento delle proprie doglianze allorquando risulta escluso per effetto del gravame incidentale. Ecco il passaggio della sentenza che illustra questo ragionamento con la quale viene ripreso pedissequamente il passaggio già espresso con la sentenza 26 agosto 2016, n. 3708: "

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Il T.A.R. Liguria, Sez. II, 29 agosto 2014, n. 1320 ha annullato un bando di gara per appalto di servizi di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche concernente più struttura sanitarie per violazione dell'art. 2, comma 1-bis d.lgs. n. 163/06, il quale stabilisce che "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese". Il TAR ha quindi statuito che, come precisato la giurisprudenza amministrativa "dal menzionato comma 1 bis, emerge un complessivo disegno volto a favorire le piccole e medie imprese, nell’ottica della tutela più ampia possibile della concorrenza e al fine di evitare che appalti per importi troppo elevati possano privilegiare solo le aziende più grandi (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 18 marzo 2014, n. 694). Tale disposizione delinea, quindi, il principio secondo cui la stazione appaltante deve privilegiare la suddivisione della gara in lotti funzionali, laddove non sussista un valido e comprovato vantaggio economico per l’amministrazione". Si veda anche T.A.R. Liguria, Sez. II, 13.05.2014, n. 729. Secondo il parere dell'AVCP "In ambito giurisprudenziale, è stato ripetutamente affermato che la richiamata previsione tende a "tutelare il corretto e trasparente svolgimento delle gare, nelle quali il libero gioco della concorrenza sarebbe alterato dalla eventuale presentazione di offerte che, pur essendo formalmente autonome, siano finalizzate, previe possibili intese, ad indirizzare il risultato della gara (con palese violazione dei principi di segretezza delle offerte e della par condicio dei concorrenti)" (TAR Palermo, n. 1596/2006 e, conforme, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6579 del 15.12.2011), nonché a salvaguardare il principio della concorrenza, in modo da evitare la contemporanea partecipazione alla gara di soggetti che - in quanto aspiranti all'esecuzione del medesimo contratto sotto la veste di diverse figure soggettive - si trovino nella condizione di finalizzare le proprie offerte ad indirizzare il risultato della gara (cfr., tra le altre, TAR Lazio Roma Sez. I Ter, 9.12.2010, n. 35960 su conforme Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 16 marzo 2010, n. 203). Ciò premesso, in presenza di gare con appalto diviso in "lotti" la giurisprudenza si è pronunciata nel senso di configurare il bando di gara quale atto ad oggetto plurimo e, precisamente “quale un atto prescrivente l'indizione, non di un'unica gara per l'aggiudicazione di un appalto unico, ma piuttosto di tante gare quanti sono i lotti in relazione ai quali deve intervenire l'aggiudicazione. L'autonoma aggiudicabilità dei lotti si profila - in linea di principio - incompatibile con la configurazione di una gara di carattere unitario, per la semplice ragione che le procedure concorsuali, proprio a cagione di ciò, sono dirette alla conclusione di tanti contratti di appalto quanti sono i lotti: se ciascun lotto può essere aggiudicato a concorrenti diversi, è chiaro che non ci si trova di fronte ad un appalto unitario e se non vi è appalto unitario non vi può essere unicità della gara” (TAR Lazio Roma Sez. I Ter, 9.12.2010, citata)" (19 luglio 2012, n. 122).

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TAR Roma, II BIS, 9 gennaio 2018, n. 150 - E' legittimo che nell'ambito di una short list di avvocati l'Ente preveda una procedura selettiva tramite sorteggio  per l’affidamento del singolo incarico. Ciò non configura una violazione del codice dei contratti pubblici che esclude i servizi legali dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici e, soprattutto, esclude che tali servizi possano essere affidati con il criterio del prezzo più basso.   TAR Bari, II, 11 dicembre 2017, n. 1289 - Il conferimento di un singolo incarico ad un professionista esterno non costituisce appalto di servizi legali, ma un contratto di opera intellettuale incompatibile con la disciplina codicistica per l'affidamento di contratti pubblici. E' illegittimo l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati ai quali affidare incarichi legali che attribuisca peso preponderante al preventivo presentato dai professionisti senza tener conto dei parametri di importanza dell'attività richiesta in ossequio ai principi di decoro della professione.       T.A.R. Liguria, Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 22 - “Per costante giurisprudenza, ogni contestazione del concorrente volta ad ipotizzare una possibile manomissione o esposizione a manomissione dei plichi, idonea ad introdurre vulnus alla regolarità del procedimento di selezione del contraente, non può trovare sostegno nel solo dato formale delle indicazioni, che si rinvengono nel verbale redatto per ogni adunanza della commissione preposta all'esame delle offerte, ma deve essere suffragata da circostanze ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, abbiano inciso sulla cd. genuinità dell'offerta (Cons. di St., Ad. Plen., 3.2.2014, n. 8)”.     TAR Liguria, sez. II, 4.7.2013, n. 1011 Gli elementi distintivi di un procedimento di finanziamento ex art. 12 l. n. 241/90 rispetto ad un appalto di servizi possono essere ravvisati nelle seguenti circostanze: - le provvidenze economiche premiano un'attività o un'iniziativa autonomamente intrapresa dal privato, mentre negli appalti, invece, Ia definizione degli obiettivi è compiuta a monte dalla pubblica amministrazione; - negli appalti Ia scelta degli operatori cui affidare Ia realizzazione dei singoli progetti avviene mediante procedure di tipo selettivo-concorrenziale, comportanti l'attribuzione di punteggi per gli aspetti tecnici ed economici delle singole proposte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non con il prezzo più basso; - negli appalti la remunerazione è interamente a carico dell'ente pubblico indicente. In particolare, costituisce procedura per l'aggiudicazione di un appalto di servizi di cui all'Allegato IIB, il procedimento posto in essere da una Regione, ancorché riservato a enti aventi finalità non lucrativa, con il quale viene chiesto lo svolgimento di un determinato servizio formativo a favore di soggetti terzi, interamente remunerato dalla Regione medesima e nell'ambito del quale il soggetto esecutore viene selezionato sulla base di una valutazione mista di dati tecnici e dell'offerta economica. Ne consegue che qualora la Regione, successivamente allo conclusione del contratto di appalto, lamenti una violazione della lex specialis poiché l'ente esecutore del servizio non sarebbe stato in possesso dei requisiti (assenza di scopo di lucro) richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, la stessa, tuttavia, non possa ordinare la restituzione di una parte delle somme erogate in controprestazione, poiché risultando incontestato il corretto adempimento delle obbligo assunte dall'appaltatore, la stazione appaltante non ha alcun potere di alterare unilateralmente il sinallagma contrattuale originariamente pattuito.    TAR Liguria, sez. II, 3.9.2012, n. 1157 Le procedure con le quali le Regioni provvedono ad individuare i corsi da finanziare con contributi europei sono qualificabili alla stregua di appalti di servizi di cui all'allegato IIB, in quanto l'operatore economico privato non si assume alcun rischio d'impresa, mentre assume un rilievo secondario e non decisivo ai fini della qualificazione del rapporto il fatto che il servizio non venga erogato direttamente in favore dell’amministrazione aggiudicatrice, bensì della collettività. In particolare "Nel caso in cui siano rinvenibili nell’ambito del medesimo servizio sia elementi riconducibili all'appalto di servizi sia alle concessioni (come avviene quando il servizio è reso al pubblico ma è remunerato dall’amministrazione), il criterio da osservare ai fini della qualificazione del rapporto è infatti, nella prospettiva abbracciata dal codice dei contratti pubblici, quello della remunerazione (e del rischio di gestione) e la normativa applicabile sarà quella prevista per gli appalti di servizi".  Costituiscono principi generali e, quindi, applicabili anche agli appalti di servizi ex allegato IIB in forza dell'art. 27 d.lgs. n. 163/06: - l'art. 37, comma 7 d.lgs. n. 163/06 circa il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; - l'obbligo di sottoscrizione da parte di tutte le imprese partecipanti al RTI, nel caso in cui quest'ultimo non si sia ancora costituito.   Il TAR Liguria, Sez. II, 7.3.2014, n. 389 ha chiarito che il servizio di collaborazione sanitaria in ambito psichiatrico da affidare ad un professionista esterno "configura una tipologia di servizio espressamente contemplata dall’allegato II B del d.lgs. n. 163/2006, come tale soggetta all’applicazione delle fondamentali regole dettate dal codice per la disciplina della fase di affidamento".

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In G.U. n. 64 del 17.3.2017 il d.l. 17 marzo 2015, n. 25 recante "Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonche' per la modifica delle disposizioni sulla responsabilita' solidale in materia di appalti", con il quale sono stati: - abrogati i buoni per prestazioni di lavoro accessori (cd. voucher INPS) ai sensi deglia artt. 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (art. 1); - l'art. 29, comma 2 d.lgs. 10.09.2003, n. 276 in materia di responsabilità solidale negli appalti viene così modificato (in giallo le parti eliminate) "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali"

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