Salta al contenuto principale
Una nuova entità giuridica si affaccia sul panorama dei potenziali partecipanti alle procedure di gara per appalti e concessioni: la rete di imprese, introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 3, comma 4-ter d.l. 10.2.2009, n. 5 convertito con modificazioni in l. 9.4.2009, n. 33 (come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. a), l. 23.072009, n. 99, successivbamente sostituito dall'art. 42, comma 2-bis, d.l. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni in l. 30.06.2010, n. 122 e successivamente ancora modificato dall'art. 45, comma 1, d.l. 22.06.2012, n. 83, convertito con modificazioni in l. 7.8.2012, n. 134): "Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: 1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: a)  il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b)  l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c)  la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d)  la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e)  se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; f)  le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo".   Si ricorda che ai sensi dell'art. 45,comma 3 del d.l. 22.06.2012, n. 83, convertito con modificazioni in l. 7.8.2012, n. 134 non si applica la l. 3.5.1982, n. 203 in materia di contratti agrari.   Ecco ora l'atto di segnalazione al Governo n. 2 del 27.9.2012 dell'AVCP proprio sulla partecipazione delle reti di imprese nelle gara di appalti e concessioni.

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

Interessante pronunciamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 17 gennaio 2020, n. 1 con la quale è stato acclarato in diritto che: a) l’art. 11, comma 5, del d.l. n. 1 del 2012, conv. in l. n. 27 del 2012, ha inteso riaffermare la regola dell’alternatività nella scelta tra l’una e l’altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la regola generale dell’art. 112, comma primo e terzo, del R.D. n. 1265 del 1934, sicché il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l’una o per l’altra sede; b) la regola dell’alternatività o non cumulabilità delle sedi, in capo al farmacista persona fisica, vale per tutti i farmacisti candidati, che concorrano sia singolarmente che “per” la gestione associata, prevista dall’art. 11, comma 7, del d.l. n. 1 del 2012, la quale non costituisce un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali e inteso ad assicurare la gestione associata della farmacia in forma paritetica, solo una volta ottenuta la sede, nelle forme consentite dall’art. 7, comma 1, della l. n. 362 del 1991.

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19.04.2013 il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», che attiene alle incompatibilità in materia di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Inoltre, per gli enti locali ai fini del presente decreto agli incarichi dirigenziali sono assimilati quelli di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico d.lgs. n. 267/2000.

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

La Corte Costituzionale con sentenza n. 223/2010 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazione in l. 30 luglio 2010, n. 122 "nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato)".   Per chiarezza ecco il contenuto dell'art. 12, comma 10 d.l. n. 78/2010: "10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a  decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico consolidato della  pubblica  amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base  a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento".   E quello dell'art. 37, comma 1 d.P.R. n. 1032/1973 "L'Amministrazione cui l'iscritto  appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura  pari al 7,10  per  cento  della  base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo è elevato al 7,60 per cento dal 1 gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1 gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta".   E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 Ottobre 2012 il d.l. 29 ottobre 2012 , n. 185 recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» il quale ha abrogato l'intero comma 10 dell'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Ecco cosa prevede "1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme gia' erogate in eccedenza".

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, II SEZ. CIVILE, 31/7/2020, n. 1483    Due neogenitori hanno citato in giudizio la ASL per il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata tempestiva diagnosi di Trisomia 21 del figlio tramite il test statistico della translucenza causata da un errato inserimento della data di esame all’interno del macchinario adibito al suddetto esame causando un calcolo errato e conseguentemente l’impossibilità di abortire in rigore delle tempistiche ormai scadute. Una delle principali questioni di diritto affrontata dalla sentenza consiste proprio nel determinare ex post la palese volontà di abortire da parte della madre e nel verificare la sussistenza di prove concrete di tale volontà. In primo grado il giudice non riconosce il “ diritto alla non vita” e del “ nascere sani” e  l’oggetto principale dell’impugnazione risulta l’asserita insufficienza della motivazione riguardo la “ mancata esplicita volontà dell’attrice di abortire”. Secondo la pronuncia in commento nonostante l’erroneo inserimento della data all’interno del macchinario di analisi, l’obbligo di informazione sarebbe stato comunque soddisfatto da parte del medico curante in seguito a screening pre-natale ( puramente a scopo statistico e NON diagnostico). Ne consegue che sulla base dell’innovativa sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione  n. 25767/2015, l’onere della prova, in particolare sotto il profilo delle circostanze per cui la donna avrebbe positivamente esercitato la scelta abortiva, ricade sulla donna stessa, non sussistendo una presunzione legale. Tale prova non può essere fornita sulla base di dati statistici, ma solo in virtù di circostanze contingenti risultanti dall’attività istruttoria compiuta in giudizio.       - "il diritto alla libertà di scelta del luogo della cura in tutto il territorio nazionale non ha carattere assoluto, dovendo essere contemperato con altri interessi costituzionalmente protetti, anche in considerazione dei limiti oggettivi derivanti dalle risorse finanziarie disponibili (ex multis, sentenze n. 248 del 2011, n. 94 del 2009, n. 200 del 2005). Dunque, non è vietato al legislatore regionale sacrificare la libertà di scelta del paziente, a condizione che il sacrificio risulti necessitato dall’esigenza di preservare altri beni di rango costituzionale, quale ad esempio un’efficiente ed efficace organizzazione del sistema sanitario";   - la limitazione della capacità contrattuale delle AA.SS.LL. di stipulare accordi contrattuali con strutture sanitarie private aventi sede legale fuori dal territorio regionale, tuttavia, "non solo non perviene ad un ragionevole bilanciamento tra la libertà di cura e le esigenze della finanza pubblica, ma a ben vedere irragionevolmente impedisce all’amministrazione di effettuarlo: il divieto introdotto per via legislativa, infatti, non consente alle singole ASL di valutare caso per caso tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione a stipulare un accordo contrattuale con presìdi privati, intraregionali o extraregionali, tra cui, ad esempio, le caratteristiche dei pazienti, la tipologia delle prestazioni riabilitative da erogare, le condizioni economiche offerte dai singoli operatori sanitari, nonché la dislocazione territoriale effettiva (giacché può accadere che un presìdio sanitario extra-regionale si trovi nei fatti più vicino al domicilio del paziente, rispetto a strutture aventi sede legale nella Regione, specie nelle zone confinanti con altre Regioni). La rigidità del divieto contenuto nella normativa impugnata si pone pertanto in contrasto, oltre che con l’art. 32 Cost., anche con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza".

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

Introdotta in sede di conversione del d.l. 5 ottobre 2013, n. 120 recante «Misure  urgenti  di  riequilibrio  della  finanza  pubblica nonché in materia di immigrazione» in l. 13  dicembre 2013, n. 137 (G.U. n.293 del 14.12.2013) la previsione che autorizzate le PP.AA. dai contratti di locazione in essere fino al 31 dicembre 2014 con un solo preavviso di trenta giorni: "Anche  ai  fini  della   realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3,  comma 1, le amministrazioni dello Stato, le  regioni  e  gli  enti  locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facolta' di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta  giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto" (art. 2-bis).   LEGITTIMAZIONE A RICORRERE La costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale comporti il riconoscimento della legittimazione dei singoli ad impugnare, senza che sia necessaria l’intermediazione di alcun ente portatore di interessi generali, i provvedimenti che incidono negativamente sulla qualità della vita dei soggetti residenti in un determinato territorio. Deve tenersi conto, inoltre, delle nuove disposizioni normative in materia di «federalismo demaniale» che, prevedendo specifiche forme di partecipazione dei cittadini ai procedimenti concernenti la destinazione dei beni pubblici, comporta la piena legittimazione dei singoli membri della comunità territoriale ad impugnare gli atti che risultino eventualmente lesivi del diritto di usufruire liberamente dei beni medesimi. In particolare, secondo il TAR Liguria, sez. II, 31.10.2012, n. 1348 il dato normativo (art. 2, comma 4, del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85) "impone all'ente territoriale di disporre del bene pubblico «nell'interesse della collettività rappresentata» e di favorire la massima valorizzazione funzionale del bene medesimo, «a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata».Tale disposizione prevede, altresì, che gli enti assicurino l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sui propri siti internet istituzionali, e che possano essere indette forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme degli statuti dei singoli enti". Ne consegue che "le nuove previsioni normative inerenti la destinazione funzionale dei beni pubblici e la partecipazione dei cittadini ai relativi procedimenti comportano il diretto riconoscimento, in capo ai soggetti residenti nel territorio comunale, della legittimazione ad impugnare gli atti di destinazione dei beni pubblici comunali".   USI CIVICI Corte Costituzionale 26 luglio 2018 n. 178: è proprio la pianificazione ambientale e paesaggistica, esercitata da Stato e Regione, la sede nella quale eventualmente può essere modificata, attraverso l’istituto del mutamento di destinazione, l’utilizzazione dei beni d’uso civico per nuovi obiettivi e – solo in casi di particolare rilevanza – per esigenze di adeguamento a situazioni di fatto meritevoli di salvaguardia sulla base di una valutazione non collidente con gli interessi generali della popolazione locale. Infatti, il mutamento di destinazione «ha lo scopo di mantenere, pur nel cambiamento d’uso, un impiego utile alla collettività che ne rimane intestataria» (sentenza n. 113 del 2018). La ratio di tale regola è nell’attribuzione alla collettività e agli utenti del bene d’uso civico, uti singuli et cives, del potere di vigilare a che la nuova utilizzazione mantenga nel tempo caratteri conformi alla pianificazione paesistico ambientale che l’ha determinata.

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

LEGITTIMAZIONE A RICORRERE   La costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale comporti il riconoscimento della legittimazione dei singoli ad impugnare, senza che sia necessaria l’intermediazione di alcun ente portatore di interessi generali, i provvedimenti che incidono negativamente sulla qualità della vita dei soggetti residenti in un determinato territorio. Deve tenersi conto, inoltre, delle nuove disposizioni normative in materia di «federalismo demaniale» che, prevedendo specifiche forme di partecipazione dei cittadini ai procedimenti concernenti la destinazione dei beni pubblici, comporta la piena legittimazione dei singoli membri della comunità territoriale ad impugnare gli atti che risultino eventualmente lesivi del diritto di usufruire liberamente dei beni medesimi. In particolare, secondo il TAR Liguria, sez. II, 31.10.2012, n. 1348 il dato normativo (art. 2, comma 4, del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85) "impone all'ente territoriale di disporre del bene pubblico «nell'interesse della collettività rappresentata» e di favorire la massima valorizzazione funzionale del bene medesimo, «a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata». Tale disposizione prevede, altresì, che gli enti assicurino l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sui propri siti internet istituzionali, e che possano essere indette forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme degli statuti dei singoli enti". Ne consegue che "le nuove previsioni normative inerenti la destinazione funzionale dei beni pubblici e la partecipazione dei cittadini ai relativi procedimenti comportano il diretto riconoscimento, in capo ai soggetti residenti nel territorio comunale, della legittimazione ad impugnare gli atti di destinazione dei beni pubblici comunali".

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

Con l. 6 ottobre 2017, n. 158 recante "Misure per il  sostegno  e  la  valorizzazione  dei  piccoli  comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni" (G.U. n. 256 del 2.10.2017) il Legislatore ha inteso adottare una disciplina di carattere generale in favore dei piccoli comuni italiani (ossia quelli fino a 5.000 abitanti) che presentino specifiche caratteristiche di svantaggio:     a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni  di  dissesto idrogeologico;     b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;     c) comuni nei quali si e' verificato un significativo  decremento della popolazione residente rispetto  al  censimento  generale  della popolazione effettuato nel 1981;     d) comuni caratterizzati da condizioni  di  disagio  insediativo, sulla base di specifici parametri  definiti  in  base  all'indice  di vecchiaia, alla percentuale di  occupati  rispetto  alla  popolazione residente e all'indice di ruralita';     e) comuni caratterizzati da  inadeguatezza  dei  servizi  sociali essenziali;     f) comuni  ubicati  in  aree  contrassegnate  da  difficolta'  di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;     g) comuni la cui popolazione residente presenta una densita'  non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;     h) comuni comprendenti frazioni con  le  caratteristiche  di  cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal  caso,  i  finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono  destinati  ad  interventi  da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;     i) comuni appartenenti alle  unioni  di  comuni  montani  di  cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma  associata, ai  sensi  del  predetto  comma  28,  le  funzioni  fondamentali  ivi richiamate;     l) comuni con territorio compreso totalmente o  parzialmente  nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o  di  un'area protetta;     m) comuni istituiti a seguito di fusione;     n) comuni rientranti nelle aree periferiche  e  ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13,  della  legge  27dicembre 2013, n. 147. Stabilendo che con d.m. del Ministero dell'Interno,  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni  e  delle attivita' culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui sopra.     Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 2140 «la decisione di chiudere un ufficio postale dev’essere presa sulla base di un’istruttoria accurata, comprensiva anche della fase di necessaria ed effettiva interlocuzione con gli enti locali; la decisione stessa richiede inoltre una motivazione idonea a dare conto, oltre che degli esiti di tale interlocuzione, anche delle specificità della situazione locale. A questo scopo è insufficiente sia un rinvio, generico e standardizzato, ad atti quali il piano degli interventi e il piano di efficientamento, volto ad adeguare l’offerta alla effettiva domanda di servizi postali, sia il richiamo alla enunciazione delle disposizioni di riferimento o alla antieconomicità, di per sé, del servizio universale, posto che l’esigenza di assicurare tale servizio, che costituisce attività di preminente interesse generale, su tutto il territorio nazionale, può implicare anche gestioni antieconomiche e quindi in perdita».     Nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14.8.2015 è stata pubblicata la l. 6.8.2015, n. 125 di conversione con modificazioni del d.l. 19.6.2015, n. 78 recante "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti  territoriali. Disposizioni  per  garantire  la  continuita'  dei   dispositivi   di sicurezza e di  controllo  del  territorio.  Razionalizzazione  delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di rifiuti e di emissioni industriali". Ecco per sommi capi le previsioni che si crede possano essere di maggiore interesse:   a) disposizioni in favore degli Enti locali e delle Regioni (artt. 1-4, 6, 7, 8 e 8-bis);   b) dispodizioni in materia di concorsi delle Agenzie fiscali (art. 4-bis);   c) assorbimento del personale della polizia provinciale nei  ruoli  degli  enti  locali  per  lo  svolgimento  delle funzioni di polizia municipale (art. 5);   d) assicurabilità da parte degli enti locali della responsabilità dei  propri  amministratori  contro  i  rischi  conseguenti all'espletamento del loro mandato senza nuovi oneri per la finanza pubblica con contestuale sostituzione dell'art. 86, comma 5 d.lgs. n. 267/2000 (art. 7-bis);   e) disposizioni specifiche concernenti il CINECA nonché possibilità per le università di conferire servizi informativi strumentali al proprio funzionamento anche a società partecipate,  purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni (art. 9, commi da 11 a 11-quater):     1) oltre l'80 per cento delle  attivita'  dell'ente  e'  effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso  affidati  dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;     2)  nella  persona  giuridica  controllata   non   vi   e'   alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme  di partecipazione di capitali privati che  non  comportano  controllo  o potere di veto e che non esercitano un'influenza  determinante  sulla persona giuridica controllata;     3) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali  enti, anche in maniera  congiunta,  un  controllo  analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;   f) disposizioni relative al SSN (articoli da 9-bis a 9-octies e 9-undecies). A tal fine viene stabilito che:   - gli enti del Servizio sanitario  nazionale  sono tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione  dei  contratti  in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari  di  fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti  nei  contratti in essere, e senza  che  cio'  comporti  modifica  della  durata  del contratto, al fine di conseguire una riduzione su base  annua  del  5% del valore complessivo dei contratti in essere. Si prevede, inoltre, che tale disposizioni trovi applicazione anche ai contratti per acquisti  dei  beni  e  servizi  di  cui  alla tabella A allegata al decreto, previsti dalle concessioni di lavori  pubblici,  dalla  finanza  di   progetto,   dalla   locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilita',  di cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti,  153,  160-bis  e 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n. 163. In deroga  all'articolo  143,  comma  8,  del  predetto  decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  la   rinegoziazione   delle condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico finanziario  dell'opera,  fatta  salva   la   possibilita'   per  il concessionario di recedere dal contratto. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori / concessionari entro il termine di trenta giorni  dalla trasmissione della proposta in ordine ai  prezzi  o  ai  volumi  come individuati ai sensi del comma 1, gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale o gli enti pubblici hanno  diritto  di  recedere  dal  contratto,  in   deroga all'art. 1671 del c.c., senza alcun onere a carico degli stessi. E' fatta salva la facolta'  del  fornitore  di  recedere  dal contratto   entro   trenta   giorni   dalla    comunicazione    della manifestazione di volonta' di  operare  la  riduzione,  senza  alcuna penalita'  da  recesso  verso  l'amministrazione.   Il   recesso   e' comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. Gli  enti  del Servizio sanitario nazionale che  abbiano  risolto  il  contratto  ai sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata  o  aziendale,  possono,  al  fine  di  assicurare comunque la disponibilita' dei  beni  e  servizi  indispensabili  per garantire l'attivita' gestionale  e  assistenziale,  stipulare  nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre  regioni,  o tramite  affidamento  diretto  a  condizioni  piu'   convenienti   in ampliamento di  contratto  stipulato,  mediante  gare  di  appalto  o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o  da altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo esecutore;   - con successivo  protocollo  d'intesa  tra  il Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   della Ragioneria  generale  dello  Stato,  l'Agenzia  delle  entrate  e  il Ministero della salute sono definiti, tra l’altro, i  criteri  di  individuazione   delle   fatture   elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati dalle  strutture  pubbliche del Servizio sanitario nazionale;   - presso il Ministero della salute e'  istituito,  senza  nuovi  o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di  supportare e monitorare le stazioni appaltanti  e  verificare  la  coerenza  dei prezzi a base d'asta  rispetto  ai  prezzi  di  riferimento  definiti dall'Autorita'  nazionale  anticorruzione   o   ai   prezzi   unitari disponibili  nel  flusso  consumi  del  nuovo   sistema   informativo sanitario;   - con decreto del Ministro della salute, da adottare entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano, sono individuate le condizioni  di  erogabilita'  e  le indicazioni  di  appropriatezza  prescrittiva  delle  prestazioni  di assistenza  specialistica  ambulatoriale,  di  cui  al  decreto   del Ministro della sanita' 22  luglio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni. Sono previste sanzioni pecuniarie per i medici che non si adegueranno;   g)  nuove norme di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco – AIFA (art. 9-duodecies);   h) ennesime modifiche all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e in materioa di carta d'identita' elettronica (art. 10);   i) la previsione dell’art. 1, comma 53 l. 190/2012 (comunicazione e l'informazione  antimafia  liberatoria  da  acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice Antimafia per trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e  smaltimento  di  rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di  calcestruzzo  e  di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri) continuerà ad applicarsi fino all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma  2-bis,  del codice di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  e successive modificazioni (art. 11-bis);   l) proroga del termine di canteriabilità delle grandi opere di cui all’art. 3,  comma  2, lettere b) e  c),  del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164, e' prorogato dal 31 agosto al 31 ottobre 2015 (art. 13-quater).     Pubblicato in G.U. n. 263 del 12.11.2014 la legge d.P.C.M. 26 settembre 2014 "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali" che reca le modalità di attuazione del trasferimento di tali beni e risorse dalle Province alle Città metropolitane.   Pubblicata sulla G.U. n. 81 del 7.4.2014 la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», costituita di un solo articolo di 151 commi e di un allegato. Ecco le principali novità: a) sono istituite le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova,  Bologna,  Firenze, Bari, Napoli e  Reggio  Calabria, qualificate quali enti territoriali di area vasta, aventi la funzione di curare dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promuovere e gestire in modo integrato i servizi, le infrastrutture e le  reti  di  comunicazione di interesse della città medesima; curare le relazioni istituzionali afferenti al proprio livello,  ivi  comprese  quelle  con  le  città  e  le  aree metropolitane europee. Le funzioni sono specificatamente disciplinate dai commi 44-46 e sono nello specifico: -  adozione  e  aggiornamento  annuale  di  un  piano   strategico triennale del  territorio  metropolitano,  che  costituisce  atto  di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni  dei  comuni  e delle unioni di comuni compresi nel  predetto  territorio,  anche  in relazione  all'esercizio  di  funzioni  delegate  o  assegnate  dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza; - pianificazione territoriale generale, ivi comprese le  strutture di  comunicazione,  le  reti  di  servizi  e   delle   infrastrutture appartenenti alla competenza  della  comunita'  metropolitana,  anche fissando vincoli e  obiettivi  all'attivita'  e  all'esercizio  delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; - strutturazione di sistemi coordinati  di  gestione  dei  servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di  interesse  generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare  le  funzioni  di  predisposizione  dei documenti di  gara,  di  stazione  appaltante,  di  monitoraggio  dei contratti di servizio e di organizzazione  di  concorsi  e  procedure selettive; - mobilita' e viabilita', anche assicurando la compatibilita' e la coerenza  della  pianificazione  urbanistica   comunale   nell'ambito metropolitano; - promozione e coordinamento dello sviluppo economico  e  sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attivita' economiche e  di ricerca  innovative  e  coerenti  con  la  vocazione   della   citta' metropolitana come delineata nel piano strategico del  territorio; - promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano; b) il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Sono organi della città metropolitana:  a) il sindaco metropolitano; b) il consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana; c) il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e  presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici  e  all'esecuzione  degli atti;  esercita  le  altre  funzioni  attribuite  dallo  statuto; d) il consiglio metropolitano e' l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche,  approva  regolamenti, piani  e  programmi;  approva  o  adotta  ogni  altro  atto  ad  esso sottoposto dal sindaco  metropolitano;  esercita  le  altre  funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco  metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza  metropolitana.  A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva  in  via definitiva i bilanci dell'ente; e) la conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi,  secondo  quanto  disposto  dallo  statuto. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo  statuto  e  le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano  con  i  voti  che rappresentino almeno  un  terzo  dei  comuni  compresi  nella  citta' metropolitana e la  maggioranza  della  popolazione  complessivamente residente; f) entro  il  30  settembre  2014  si  svolgono  le  elezioni  del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si  insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Entro il 31 dicembre 2014 il  consiglio  metropolitano approva lo statuto. Il 1º gennaio 2015  le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti  i  rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni. Il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano; g) lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del  consiglio  metropolitano  con  il  sistema elettorale che  sara'  determinato  con  legge  statale, altrimenti la  conferenza   metropolitana  è composta  dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla citta' metropolitana; h) le province, anch'esse qualificate quali enti territoriali di area vasta, trovano disciplina nei commi 51-100. Alle province con territorio interamente montano  e  confinanti  con  Paesi  stranieri  sono  riconosciute  le specificita' di cui ai commi da 51 a 57 e da 85 a 97; i) in particolare le province svolgono le seguenti funzioni: -  pianificazione  territoriale  provinciale   di   coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione dell'ambiente,  per  gli  aspetti  di competenza; - pianificazione dei servizi di trasporto in  ambito  provinciale, autorizzazione e  controllo  in  materia  di  trasporto  privato,  in coerenza con  la  programmazione  regionale,  nonche'  costruzione  e gestione delle strade provinciali e  regolazione  della  circolazione stradale ad esse inerente; - programmazione provinciale della rete scolastica,  nel  rispetto della programmazione regionale; -  raccolta ed elaborazione di dati,  assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; - gestione dell'edilizia scolastica; - controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale  e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale; l) il presidente della provincia e la giunta provinciale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili. Ove alla data di entrata in vigore della presente  legge la provincia sia commissariata, il commissariamento è prorogato fino al 31 dicembre 2014; m) sono organi delle province: a) il presidente della provincia; b) il consiglio provinciale; c) l'assemblea dei sindaci; n) il presidente della provincia  rappresenta  l'ente,  convoca  e presiede  il  consiglio  provinciale  e  l'assemblea   dei   sindaci, sovrintende  al  funzionamento  dei  servizi   e   degli   uffici   e all'esecuzione degli atti;  esercita  le  altre  funzioni  attribuite dallo statuto; o) il consiglio è l'organo  di  indirizzo  e  controllo, propone  all'assemblea  lo  statuto,  approva   regolamenti,   piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad  esso  sottoposto  dal presidente della provincia; esercita  le  altre  funzioni  attribuite dallo  statuto.  Su  proposta  del  presidente  della  provincia   il consiglio adotta gli schemi  di  bilancio  da  sottoporre  al  parere dell'assemblea  dei  sindaci.   A   seguito   del   parere   espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti  che  rappresentino  almeno  un terzo dei comuni compresi nella  provincia  e  la  maggioranza  della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva  in  via definitiva i bilanci dell'ente; p) l'assemblea  dei  sindaci  ha  poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto  dallo statuto.  L'assemblea  dei  sindaci  adotta  o  respinge  lo  statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con  i  voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. L'assemblea dei sindaci è costituita dai  sindaci  dei  comuni appartenenti alla provincia; q) il presidente della provincia  e'  eletto  dai  sindaci  e  dai consiglieri dei comuni della provincia e dura in carica quattro anni. Egli decade in caso di cessazione dalla carica di sindaco; r) il  consiglio  provinciale  è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia; s) gli incarichi di presidente  della  provincia,  di  consigliere provinciale  e  di  componente  dell'assemblea   dei   sindaci   sono esercitati a titolo gratuito; t) entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in vigore della presente legge, la  regione  Lombardia,  anche  mediante societa'   dalla   stessa   controllate,   subentra   in   tutte   le partecipazioni azionarie di controllo  detenute  dalla  provincia  di Milano nelle societa' che  operano  direttamente  o  per  tramite  di societa' controllate o partecipate nella realizzazione e gestione  di infrastrutture in Expo 2015; u) le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le unioni e le fusioni di comuni  sono  disciplinate  dai commi da 104 a 141; v) le seguenti attivita' possono essere svolte  dalle  unioni  di comuni in forma associata anche per i comuni  che  le  costituiscono, con le seguenti modalità: - le funzioni di responsabile anticorruzione  sono  svolte  da  un funzionario nominato dal  presidente  dell'unione  tra  i  funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono; - le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal  presidente  dell'unione  tra  i  funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono; - le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni  formate  da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori; - le funzioni  di  competenza  dell'organo  di  valutazione  e  di controllo di gestione sono  attribuite  dal  presidente  dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione stessa.       Con il d.l. 5 novembre 2012 , n. 188 recante "Disposizioni urgenti in materia di Province e Citta' metropolitane" il Legislatore ha:   a) individuato, con un'operazione di accorpamento, le province che saranno esistenti al 1° gennaio 2014 (art. 2); b) sull'individuazione dei conseguenti comuni capoluogo (art. 3); c) si è preoccuparsi di disciplinare il rapporto giuridico del personale delle province soppresse (art. 6); d) ha definito alcune norme transitorie, tra le quali: - la cessazione dal 31 dicembre 2013 del "mandato degli organi di governo delle Province nelle regioni a statuto ordinario" (art. 7, comma 1, primo periodo); - la soppresenzione della giunta provinciale dal 1° gennaio 2013 con conferimento delle relative competenze al Presidente della Provincia, "il quale puo' delegarle ad un numero di consiglieri provinciali non superiore a tre" (art. 7, comma 1, secondo periodo); - disposizioni concernenti l'elezione degli organi delle città metropolitane (art. 7, comma 7); e) tra l'altro, introdotto nuove disposizioni in materia di riduzione dei costi degli organi politici (art. 4, comma 1); f) provveduto a modificare le recenti disposizioni sulle città metropolitane (art. 5). Si segnala che il presente decreto legge non è stato convertito in legge (Comunicato 7 gennaio 2013, pubblicato nella G.U. 7 gennaio 2013, n. 5), sicché le relative disposizioni sono decadute.

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

E' stata emanta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25.1.2013 recante «Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (GU n. 97 del 26.04.2013) .   La circolare fornisce indicazioni utile per la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7 l. n. 190/2012), sul coordinamento con i compiti del responsabile per la trasparenza (delibera CIVIT n. 135/2010) nonché con le competenze dirigenziali come recentement modificate ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 165/2011 ad opera dell'art. 38 d.lgs. n. 165/2011 e dell'art. 1, comma 24 d.l. 95/2012 convertito con modificazioni in l. n. 135/2012.   LEGGE 6 novembre 2012 , n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»   a) CIVIT è individuata come l'Autorità nazionale anticorruzione In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della l. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della l. 28 giugno 2012, n.110 (art. 1, commi 1-3);   b) il Dipartimento della funzione pubblica, tra l’altro, predispone il Piano nazionale anticorruzione (art. 1, comma 4);   c) le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica (art. 1, comma 5): - un piano di prevenzione della corruzione, che deve recare i contenuti di cui al comma 9; - procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;   d) nomina da parte delle PP.AA. del responsabile anticorruzione scelto di norma (art. 1, comma 7): - tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio; - per gli enti locali nel segretario, salva diversa e motivata determinazione contraria;   e) compiti del responsabile anticorruzione, oltre a quelli previsti dal comma 10: e1) proporre all’organo d’indirizzo politico il piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8; e2) definisce procedure appropriate per selezionare e formare  i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8); e3) pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione (art. 1, comma 14);   f) sanzioni per il responsabile anticorruzione: f1) per le attività e1) ed e2) sussiste la responsabilità dirigenziale (art. 1, comma 8); f2) n caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare (non inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese adun massimo di sei mesi), oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che il responsabile anticorruzione provi tutte le seguenti circostanze (art. 1, commi 12 e 13): - di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; - di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano medesimo;   g) ciascuna P.A. il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. La redazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni;   i) previsione del principio di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;   l) l’obbligo da parte delle PP.AA. ex art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/01 e delle società partecipate (art. 1, comma 34) di pubblicare sui propri siti (obbligo costituente, altresì, LEP ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m) Cost.  (art. 1, commi 15 e 16): - le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali; - i bilanci e conti consuntivi; - i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’AVCP, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione; - le informazioni sui procedimenti di autorizzazione o concessione; - le informazioni sui procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; - le informazioni sui procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; - le informazioni sui concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; - i risultati del monitoraggio dei tempi procedimentali (art. 1, comma 28); - almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere le relative risposte (art. 1, comma 29);   m) previsioni specifiche di pubblicità in materia di appalti da pubblicarsi sui siti istituzionali: la struttura proponente, con l'obbligo di pubbilcare: l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’AVCP  che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'AVCP individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione (art. 1, comma 32);   n) gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 15, 16, 29 e 30 sono subordinati uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le previsioni vigenti in materia di appalti (art. 1, comma 31);   o) le informazioni pubblicate sui siti web di cui ai commi 15 e 16 devono essere trasmesse in via telematica alla CIVIT (art. 1, comma 27);   p) previsioni in materia di appalti: - le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (art. 1, comma 17); - sostituzione dell’art. 241, comma 1 d.lgs. n. 163/06 con previsione che la procedura arbitrale (comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario) sia per le PP.AA. che per le società partecipate sia possibile soltanto previa autorizzazione dell’organo di governo. Mentre l'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli (art. 1, comma 19); - modifica all’art. 135 d.lgs. n. 163/06 in materia di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione, con l’inserimento dei delitti di cui per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale (art. 1, comma 58);   q) divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato e componenti delle commissioni tributarie, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, di partecipare a collegi arbitrali o assumere incarico di arbitro unico (art. 1, comma 18);   r) previsioni in materia di nomina di arbitri (art. 1, commi 21-25);   s) previsioni in materia di l. n. 241/90: - le amministrazioni provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 28); - l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, CAD, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30); - modifica al comma 1-ter dell’art. 1 l. n. 241/90, che ora prevede “I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge”; - introduzione dell’obbligo di risposta del cittadino anche nel caso di istanze manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, con l’inserimento seguente periodo all’art. 2, comma 1 l. n. 241/90 “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo” (art. 1, comma 38); - introduzione dell’art. 6-bis (Conflitto di interessi) nella l. n. 241/90 “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” (art. 1, comma 41); - al comma 2 dell’art. 11 l. n. 241/90 è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3” (art. 1, comma 47);   t) nell’ambito del monitoraggio dei lavoratori assunti con l’utilizzo di contratti flessibili ex art. 36, comma 3 d.lgs. n. 165/2001 vi è l’obbligo da parte delle Amministrazioni di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, unitamente ai relativi titoli e curricula (art. 1, commi 39 e 40);   u) modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 165/2001: u1) modifiche ed integrazioni all’art. 53 d.lgs. n. 163/06 in materia di Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. In particolare: - è stato sostituito al comma 12, primo periodo, il quale prevede ora che “le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto”; - sono stati inseriti dopo il comma 14, secondo periodo i seguenti “Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto”; - dopo il comma 16-bis è stato inserito il seguente comma 16-ter “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”; u2) è stato sostituito l’art. 54 d.lgs. n. 163/06 in materia di codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed introdotto (art. 1, comma 44); u3) è stato introdotto l’art. 35-bis nel d.lgs. n. 163/06 in materia di Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, secondo il quale “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:  a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;  b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari” (art. 1, comma 46); u4) è stato introdotto l’art. 54-bis per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, secondo il quale “1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.  4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni” (art. 1, comma 51);   v) costituzione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti in determinati settori ritenuti più a rischio d’infiltrazione criminale (cd. white lists) riportati al comma 53 aggiornabile secondo la previsione di cui al comma 54 e 56. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. La procedura è prevista dal comma 55 (art. 1, comma 52);   z) delega al Governo per la redazione dei seguenti provvedimenti legislativi: - testo unico di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 35); - disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48); - modifica della disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni (art. 1, commi 49 e 50); - in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane (art. 1, commi 63 - 65); - in materia di l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo (art. 1, comma 67)   aa) previsione del campo di applicazione delle disposizioni succitate a tutte le PP.AA. ex art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/01 (art. 1, comma 59);   bb) ulteriori previsioni attuative circa la prima applicazione delle disposizioni (art. 1 comma 60);   cc) modifiche all’art. 1, l. n. 20/1994 in materia di responsabilità amministrativo contabile (danno all'immagine e estensione del sequestro conservativo), con l’inserimento dei seguenti commi: - “1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”; - “1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale”;   dd) tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo (art. 1, comma 66);   ee) modifiche al codice penale, tra le quali, le seguenti (art. 1, comma 75): - concussione (art. 317); - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); - introduzione del reato di Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis);   ff) sostituzione dell’art. 2635 c.c. in materia di corruzione tra privati in ambito societario (art. 1, comma 76);   gg) modifiche al d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche (art. 1, comma 77);   hh) modifiche al codice di rito penale (art. 1, comma 78-80);   ii) modifiche al d.lgs. n. 267/2000 per quanto concerne cause ostative alla candidatura agli organi di governo di comuni e province (art. 58) e in materia di sospensione e decadenza (art. 59).     D.lgs. 31 dicembre 2012 , n. 235  recante «Testo unico delle disposizioni in materia di  incandidabilità e  di divieto di ricoprire cariche elettive  e  di  Governo  conseguenti a sentenze definitive di condanna per  delitti  non  colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190» (G.U. n.3 del 4 gennaio 2013)

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

Ecco finalmente il testo della sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2012, n. 272, dopo l'annuncio da parte dell'Ufficio stampa della Corte, la quale ha dichiarato incostituzionale la mediazione obbligatoria.   La Corte enuncia importanti principi: a) innanzitutto per quanto concerne i criteri ermeneutici da praticarsi nell'interpretazione di una cd. «legge delegata»: "Si deve premettere che, come questa Corte ha più volte affermato, «Il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, l’uno relativo alla norma che determina l’oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega; l’altro relativo alla norma delegata da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi. Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, che costituiscono non solo base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l’interpretazione della loro portata. La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega: pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente» (ex plurimis: sentenze n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, nn. 340 e 170 del 2007). In particolare, circa i requisiti che devono fungere da cerniera tra i due atti normativi, «i principi e i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge delega» (sentenza n. 341 del 2007, ordinanza n. 228 del 2005)".   b) le ADR obbligatorie sono legittime purché, ripredendo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in data 18 marzo 2010, Sezione quarta, pronunciata nelle cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08, C-320/08: - non conducano ad una decisione vincolante per le parti; - non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale; - sospendano la prescrizione dei diritti in questione; - non generino costi, ovvero questi non siano ingenti per le parti; - l'eventuale modalità strumento elettronica per la loro proposizione non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione; - sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo imponga.   c) dalle norme e dalle sentenze dell’Unione europea "non si desume alcuna esplicita o implicita opzione a favore del carattere obbligatorio dell’istituto della mediazione. Fermo il favor dimostrato verso detto istituto, in quanto ritenuto idoneo a fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale [...] Pertanto, la disciplina dell’UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie";   d) "il denunciato eccesso di delega, dunque, sussiste, in relazione al carattere obbligatorio dell’istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010", sicché va dichiarata "l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28" e conseguentemente "dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1»; b) dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e», c) dell’art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell’art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell’art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo cinque,»; f) dell’art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»; h) dell’art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell’art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 13»; l) dell’intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell’art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell’art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell’art. 24 del detto decreto legislativo"     Emanata  la circolare del Ministero della Giustizia 12.11.2012, con la quale, a seguito del comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte costituzionale che ha reso noto l'intervenuta dichiarazione d’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs.4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazion, fornisce le prime indicazioni applicative in attesa della pubblicazione della sentenza. Ecco il testo.   Circolare 12 novembre 2012 - Pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. Prime indicazioni 12 novembre 2012 Dipartimento per gli Affari di Giustizia   Direzione generale della  giustizia civile   Con il comunicato del 24 ottobre 2012 l’ufficio stampa della Corte costituzionale ha reso noto che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs.4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Preme precisare che chiare e puntuali indicazioni circa le ricadute degli effetti della suddetta pronuncia nell’ambito riconducibile ai compiti di vigilanza di questa direzione generale non potranno non essere date che a seguito della lettura della motivazione.   La ricezione, peraltro, del comunicato di cui sopra induce sin da ora a precisare che ai sensi dell’art.136 della Costituzione e dell’art. 30 della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli effetti della deliberazione di accoglimento decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del dispositivo della decisione. Due specifiche indicazioni, peraltro, possono allo stato essere date in questo contesto:       gli interessati alla iscrizione di un nuovo organismo di mediazione nel registro degli organismi tenuto da questa direzione generale, dovranno tenere presenti i futuri effetti che la suddetta pronuncia potrebbe produrre sulle previsioni del d.m.180/2010 che verranno ad essere direttamente interessate, e segnatamente:              art.7 , comma 5 lett.d);         art.16, comma 4 lett. d);         art. 16, comma 9, ultimo periodo.               per i procedimenti di mediazione obbligatoria già attivati nonché per le eventuali nuove istanze rientranti comunque nell’ambito della previsione di cui all’art.5 del d.lgs. 28/2010 che dovessero essere presentate prima della pubblicazione della decisione della Corte, l’organismo di mediazione è tenuto ad uno specifico obbligo di informazione della parte istante (nonché della parte eventualmente comparsa) del venire meno, dal momento della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione.   Roma, 12 novembre 2012 Il direttore generale   Maria Teresa Saragnano

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

Iscriviti a