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Si pubblica la breve nota dal titolo "L’insostenibile aumento dei costi energetici. Quali rimedi?" scritto dagli avv.ti Santo Durelli e Marco Bersi che tratta del tema dell'impennata dei costi energetici e dei possibili rimedi giuridici per tentare di ridurre gli effetti più dannosi per gli operatori economici.   In G.U. n. 118 del 21.5.2016 la l. 20.5.2016, n. 76 recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".     In G.U. n. 6 del 9.1.2015 la delibera del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 di Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza   in   conseguenza   degli eccezionali eventi meteorologici  che  hanno  colpito  il  territorio della  regione  Liguria  nei  giorni  dal  3  al  18  novembre  2014 e l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 30.12.2014 con consueta delega al direttore del Dipartimento  ambiente  della regione Liguria a Commissario delegato.     Pubblicata in G.U. n. 272 del 22.11.2014, l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2014 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Ricco' del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia". In particolare si prevede: - la nomina di un Commissario per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che viene individuato nel Direttore del Dipartimento ambiente della regione Liguria, che ha venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, per predisporre un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1); - il Commissario è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' un contributo per l'autonomasistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 300,00. I contributi sono concessi per il periodo compreso tra lo sgombero e il ritorno nell'abitazione oppure fino a quando non sarà assegnata al nucleo una sistemazione avente carattere di stabilità, ma non oltre la cessazione dello stato di emergenza ossia 180 giorni dal 30.10.2014 (art. 2); - i fondi stanziati sono pari a 12.580.000€ (art. 3); - per la realizzazione dell'attivita' di cui all'ordinanza il Commissario e gli eventuali soggetti attuatori sono autorizzati a derogare ad una serie amplissime di norme altrimenti applicabili a garanzia della concorrenza, della trasparenza, della par condicio, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa, tra cui gran parte delle norme del Codice dei contratti pubblici, nonché numerosi articoli sul procedimento delle espropriazioni di pubblica utilità (art. 4); - "I materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, previo nulla osta provinciale, in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti [...]" (art. 11).     Si pubblica la lettera aperta del Presidente del Consiglio e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ai dipendenti pubblici nella quale si preannunciano le possibili linee di riforma della Pubblica Amministrazione e si dà l'apprezzabile opportunità ai soggetti interessati di presentare le proprie idee al riguardo, indirizzandole all'account di posta elettronica: rivoluzione@governo.it Si è, pertanto, creduto di fare una cosa utile, predisponendo la nota di riscontro, che qui si pubblica, e trasmettendo la stessa all'indirizzo email suindicato, con l'auspicio che le considerazioni ivi riportate possano, in qualche modo, contribuire positivamente alla trasformazione organizzativa che si principia.

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BREVE COMMENTO DELLE ULTIME DISPOSIZIONI A) L. n. 134/2012 (cd. Decreto Sviluppo 2012)   Ecco le principali novità: - artt. 1, 2 e 3 novità sui project bond e finanza di progetto per la realizzazione di infrastrutture tramite PPP; - art. 4 incremento della percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni (dal 50% al 60%); - art. 4-bis modifiche al contratto di disponibilità di cui all'art. 160-ter del Codice dei contratti pubblici; - art. 5 determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria; - art. 6 disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini; - art. 9 interventi in materia di attività edilizia (ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni); - art. 11 detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico (50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare); - art. 13 semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attivita' edilizia, potenziamento (esclusività delle funzioni) sportello unico dell'edilizia; - art. 13-bis inserimento tra gli interventi edilizi liberi delle "modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa"; - art. 13-ter nuovi disposizioni in materia di responsabilita' solidale dell'appaltatore e del committente; - art. 14 nuove disposizioni in materia di autonomia finanziaria delle Autorità Portuali; - art. 17-bis - 17-terdecies disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilita' mediante veicoli a basse emissioni complessive; - art. 18 nuove disposizioni in materia di obblighi di pubblicità da parte delle PP.AA. in merito alla concessione di emolumenti, sussidi, sovvenzioni, ecc...; - artt. 19-22 istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale e soppressione DigitPa; - art. 44 nuove disposizioni sulle societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto; - art. 45 contratto di rete; - art. 48 disposizioni sui lodi arbitrali in materia di appalti pubblici; - art. 52 disposizioni sui rifiuti (SISTRI); - art. 54 modifiche al codice di procedura civile, con particolare alla delibazione preliminare sull'ammissibilità dell'atto di appello; - art. 57 misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy;   Si veda anche l'errata corrige relativamente all'art. 33 in materia di modifiche alla normativa fallimentare, introdotta con Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4.9.2012   B) L. n. 135/2012 (cd. Spending Review 2) Ecco le principali novitá: A) art. 1 co. 1 nullitá dei contratti conclusi in violazione dei parametri consip; B) art.1, co. 3 "Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilita' della detta convenzione"; C) art. 1 co. 7 e 8 previste norme specifiche per i contratti di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, per i quali v`è l`obbligo di clausola risolutiva in caso di mancato adeguamento consip; D) art. 1 co. 13 ulteriori previsioni per l`adeguamento o risoluzione dei contratti stipulati rispetto alle convenzioni consip sopravvenute; E) art. 1, co. 26-bis i costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi, sono ridotti almeno del 10 per cento per il triennio 2013-2015 rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dagli stessi fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. Nello stesso periodo i costi unitari per l'acquisizione di componenti ed apparecchiature hardware, le cui caratteristiche tecniche dovranno essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011, nonche' per la manutenzione di beni e servizi, da effettuare prioritariamente da imprese locali ove possibile, e di prodotti software, sono ridotti almeno del 5 per cento; F) art. 1 co. 2 modifiche codice contratti. Inoltre: - "All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese»"; - l`indicazione delle quote per i rti è ora limitata ai soli appalti d lavori; G) art. 1 co. 26-ter sospensione contributi in materia di beni culturali fino al 31/22/2015; H) art. 2 riduzione personale enti pubblici mediante appositi dd.p.c.m.; H) art. 3 co. 3 per i contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facolta' di recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto; I) art. 3 co. 4 automatica riduzione del 15% dei canoni di locazione passiva degli enti pubblici; L) art. 3 co. 9 nuovo rapporto mq/addetto di 20/25mq con conseguente obbligo riorganizzativo; M) art. 4 obblighi in materia di societá partecipate che hanno il 90% del fatturato realizzato nei confronti degli enti pubblici di appartenenza, fatte salve le fattispecie esenti di cui al comma 3; N) art. 4, co. 4 modifiche ai cda delle societá di cui alla lettera precedente; O) art. 4, co. 5 disposizioni sulla composizione del cda delle restanti societá partecipate; P) art. 4, co. 6, 7, 8 e 9-bis interessanti ipotesi di esenzione della normativa comunitaria in materia di evidenza pubblica; Q) art. 4, co. 10 a decorrere dall'anno 2013 le societa' di cui alla lett. M possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. Al co. 11 sono previsti tetti di retribuzione; R) art. 4, co. 14 dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' fatto divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali (( e regionali )); dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano gia' costituti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra le medesime parti; S) art. 5, co. 2 riduzione del 50%  della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia' in essere. Inoltre l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e' concesso per le sole esigenze di servizio del titolare ; T) art. 5, co 7 limite buoni pasto per dipendenti pubblivi; U) art. 5, co. 8 non convertibilitá monetaria ferie per dipendenti pubblici; V) art. 5, co. 9 divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza; Z) art. 5, co 11-bis - 13 nuove previsioni transitorie sulla valutazione delle performance del personale delle pp.aa. e soppressione vicedirigenza; AA) art. 8 misure per la riduzione spese enti pubblici non economici tra cui: - riduzione, entro l'anno 2013, delle spese di comunicazione con l`utenza per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalita' operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online - progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riduzione della spesa di produzione e conservazione dei documenti cartacei pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011; BB) art. 9 soppressione enti pubblici; CC) art. 10 riorganizzazione prefetture uffici territoriali di governo; DD) art. 11 riorganizzazione delle scuole pubbliche; EE) soppressione ulteriori enti; FF) art. 13 soppressione ISVAP e sostituzione IVASS; GG) art. 14 riduzione del personale con previsione dell`utilizzabilitá delle graduatorie anche da parte di altre pp.aa. (co. 4-bis). Nei commi successivi ci sono disposizioni relative al personale docente; HH) art. 15, co. 2 sconto farmaci da parte delle farmacie; II) art. 15, co. 11-bis obbligo d`indicazione del solo principio attivo per le prescrizioni di farmaci da parte del medico, salvo motivazione; LL) art. 15, co. 13 e 14 disposizioni in materia di appalto da parte degli enti del s.s.n.; MM) art . 16 disposizioni sugli enti locali; NN) art. 17 disposizioni sul riordino delle province; OO) art. 18 istituzioni delle cittá metropolitane dal 1/1/2014; PP) art. 19 funzioni fondamentali dei comuni, dimensione territoriale ottimale ed omogenea e norme sulle unioni di comuni.   C) Il d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" (Gazz. Uff. n. 237 del 10 ottobre 2012) convertito con modificazioni in l. 7 dicembre 2012, n. 213 (in S.O. n. 206, relativo alla Gazz. Uff. 07 dicembre 2012, n. 286). Ecco le principali novità:   a) Reintroduzione del controllo della Corte dei Conti i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il SSN. Nell'ambito del controllo l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per le amministrazioni interessate l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (art. 1, commi 1-7); b) rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali, “il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati”. Il rendiconto è trasmesso alla Corte dei Conti per il suo controllo. In caso di controllo negativo e mancato regolarizzazione, comporta l’obbligo di restituzione delle somme erogate (art. 1, commi 10-13); c) modifiche al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», tra le quali: - l’obbligo di trasmissione della Relazione di fine legislatura regionale, provinciale e comunale  alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti; - la previsione di decurtazioni stipendiali per i soggetti responsabili nel caso di mancata redazione della Relazione; - inserimento della relazione di inizio mandato comunale e provinciale; d) a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie, proceda ad attuare una serie di riforme volte al contenimento dei costi degli organi politici dell'ente (art. 2, comma 1); e) in  caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma  1  entro  i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione  inadempiente  sono  ridotti  per  un importo corrispondente alla metà delle somme da essa  destinate  per l'esercizio 2013 al trattamento economico  complessivo  spettante  ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale; f) inserimento del comma 84-bis all'art. 2 l. n. 191/2009, con il quale si stabilisce che "in caso di dimissioni o di  impedimento  del  presidente della regione il Consiglio dei  ministri  nomina  un  commissario  ad acta" (art. 2, comma 6); g) importanti e numerose modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra cui: - la sostituzione dell'art. 49 in materia di pareri dei responsabili dei servizi; - l'introduzione dell'art. 147-bis con il quale s'introduce il controllo  di  regolarità   amministrativa   e contabile, mediante il rilascio del parere di regolarità  tecnica  attestante compete al responsabile  del  servizio Finanziario; - introduzione all'art. 147-ter del controllo strategico per  verificare  lo stato di attuazione dei programmi  secondo  le  linee  approvate  dal Consiglio dell'ente locale; - inserimento dell'art. 147-quater sui controlli   sulle   società  partecipate non quotate; - inserimento dell'art. 147-quinquies in materia di controllo sugli equilibri finanziari che è svolto sotto la  direzione e il  coordinamento  del  responsabile  del  servizio  finanziario e mediante  la  vigilanza  dell'organo  di  revisione; - sostituzione dell'art. 148 in materia di controlli esterni da parte della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti. A  tale  fine,  il  sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore  generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non  è  prevista la figura  del  direttore  generale,  trasmette  semestralmente  alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia  e  sull'adeguatezza  del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee  guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti; - inserimento dell'art. 148-bis in materia di rafforzamento del controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti in materia di bilanci preventivi e i rendiconti  consuntivi degli enti locali; - modifica dell'art. 191, comma 3 in materia di copertura finanziaria delle spese necessarie per eventi eccezionali ed imprevedibili; - introduzione del comma 3-bis all'art. 243, secondo il quale "I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con  le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono  contenere  apposite  clausole  volte  a  prevedere,  ove   si verifichino condizioni di deficitarieta'  strutturale,  la  riduzione delle  spese  di  personale  delle  società  medesime"; - introduzione con l'art. 243-bis della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sulla base di un piano di  riequilibrio  finanziario  pluriennale  della durata massima di dieci anni; - inserimento dell'art. 243-quinquies in materia di misure per  garantire  la  stabilità  finanziaria degli  enti  locali  sciolti  per  fenomeni  di  infiltrazione  e  di condizionamento di tipo mafioso, con particolare riguardo all'anticipazione di cassa; - sostituzione del comma 5 dell'art. 248, secondo il quale "gli amministratori che la  Corte  dei  conti  ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver  contribuito con  condotte,  dolose  o  gravemente  colpose,  sia   omissive   che commissive, al verificarsi  del  dissesto  finanziario,  non  possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di  assessore,  di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti  locali presso altri enti, istituzioni ed organismi  pubblici  e  privati.  I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti  responsabili  ai  sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente  di  provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di  membro  dei  consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai  medesimi  soggetti,  ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte  la  retribuzione  mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione". Analoga previsione è contenuta dal comma 5-bis per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; h) modifiche in materia di IMU (art. 9, comma 2), consistenti: - nello spostamento dal 30 settembre al 31 ottobre del termine entro il quale i comuni sono tenuti ad approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; - spostamento del termine per presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1.1.2012 dal 30 novembre al termine di novanta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  di approvazione del modello  di  dichiarazione  dell'imposta  municipale propria e delle relative istruzioni; i) fino al 30 giugno 2013, per gli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso (art. 9, comma 4); l) misure volte ad accelerare l'erogazione del 5 per mille dell'IRPEF disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonchè delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997 (art. 9, comma 5); m) disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (art. 10); n) ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012.       D) Il d.l. 18 ottobre 2012 , n. 179 recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» (Gazz. Uff. n. 245 del 19 ottobre 2012) convertito con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221 (Gazz. Uff. n. 294 del 18 dicembre 2012).   Ecco le principali novità: a) documento digitale unificato (carta d'identità e tessera sanitaria unificate) e attuazione dell'Agenzia Digitale Italiana (art. 1). Sempre all'ADI spetta: - il compito di predispone le regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificatedal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 2-bis); - il censimento dei CED delle PP.AA. (art. 33-septies); b) istituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che dovrebbe sostituire l'INA e l'AIRE. In particolare l'ANPR subentra, altresì, alle anagrafi della popolazione residente edei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni (art. 2); c) censimento dellapopolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1,lettera b) effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale ed istituzione (art. 3, comma 1);   d) dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle stradeurbane (ANNCSU) (art. 3, comma 2);   e) previsione dell'emanaizone di un regolamento di delegificazione per il riordino del Sistema Statistico Nazionale - SISTAN (art. 3, comma 4);   f) istituzione della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica, con il compito, tra l'altro, di "vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità con iregolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismiinternazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale" (art .3, comma 6); g) istituzione del domicilio digitale del cittadino, che sarà inserito nell'ANPR e "A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario" e costituisce elemento di valutazione ai fini della performance dirigenziale. Mentre "In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, leamministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadinicome documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firmaelettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare aicittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso diricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firmaautografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo ledisposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39" (art. 4); h) estensione dell'obbligo della PEC anche alle imprese individuali (che presentano domanda di prima iscrizione). Le imprese individuali attive e non soggette a proceduraconcorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registrod elle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronicacertificata entro il 30 giugno 2013. Istituzione dell'indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) all'art. 6-bis del d.lgs. n. 82/2005. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubblichea mministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione (art. 5); i) introduzione della responsabilità dirigenziale e disciplinare se un procedimento non viene avviato qualora l'istanza del cittadino sia stata presentata tramite firma digitale o qualificata, quando l'autore è identificato dal sistema informatico o mediante PEC (art. 6, comma 1);   l) istituzione dell'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati (art. 6, comma 1); m) gli accordi tra PP.AA. ex art. 15 l. n. 241/90 "2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui alcomma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firmaelettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, letteraq-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altrafirma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovio maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazionedella medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane,strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente" (art. 6, comma 2);   n) sostituzione dell'art. 13, comma 11 d.lgs. n. 163/06 "13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata", con sua applicazione a far data dal 1 gennaio 2013 (art. 6, comma 3);   o) trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico (art. 7); p) introduzione degli strumenti di pagamento in mobilità nell'ambito dei servizi di trasporto e attuazione della direttiva 2010/40/Ue sul «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto». Modifica della disciplina dei telepass nell'ambito del Codice della Strada con sostituzione dell'art. 176, comma 11 d.lgs. n. 285/1992. Facoltà dell'ente proprietario della strada di "prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per lacircolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative" (art. 8); r) modifica della disciplina del CAD, tra l'altro, in materia di: - di redazione di copie analogiche di documenti amministrativi informatici mediante stampa un contrassegno, sulla base dei criteridefiniti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essererichiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità; - accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, con obbligo per le PP.AA., entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pubblicare sui rispettivi siti web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso; - ulteriori obblighi di pubblicità sui siti delle PP.AA. "Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche dicui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del «piano per l'utilizzo del telelavoro » nella propria organizzazione,in cui identificano le modalita' di realizzazione e le eventualiattivita' per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili" (art. 9, commi 1 e 2);   s) introduzione di previsioni puntuali e speciali rispetto a quelle Codice dei Contratti Pubblici in materia di acquisto di software da parte delle PP.AA., con riscrittura integrale dell'art. 68 d.lgs. n. 82/2005 (art. 9-bis); t) introduzione del fascicolo elettronico dello studente universitario e accesso diretto da parte delle università ai dati della banca dati INPS sull'ISEE (art. 10);   u) ulteriori previsioni in materia di libri scolastici digitali, ma soltanto dall'a.a. 2014-2015. Sono state inserite anche norme per la ristrutturazione degli edifici scolastici ed universitari e per la costruzione di nuovi spazi (art. 11);   v) introduzione di un credito d'imposta per agevolare la diffusione on line di opere dell'ingegno (art. 11-bis);  z) istituzione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), prescrizione medica, tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal SSN e cartella clinica digitale. Viene precisato che il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla basedel consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo  (artt. 12, 13 e 13-bis);   aa) previsione dell'emanazione di una Carta dei Diritti di internet (art. 13-ter); bb) disposizioni per facilatare la diffusione delle tecnologie digitali, con l'introduzione, tra l'altro, del comma 4-bis all'art. 91 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, secondo il quale  "L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppodella rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte leparti comuni degli edifici al fine di installare, collegare emanutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o similiapparati privi di ((emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza.))Il diritto di accesso é consentito anche nel caso di edifici nonabitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare aproprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati" (art. 14); cc) disposizione per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (art. 14, commi 8 e 9); dd) ulteriori modifiche al CAD per quanto concerne il pagamento alle PP.AA. in moneta elettronica, incluso l'obbligo di pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293. E' previsto anche l'obbligo per le PP.AA. di accettare micro-pagamenti per l'acquisto di beni e servizi (art. 15); ee) modifice al codice di procedura civile in materia di biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica, nonché in materia di legge fallimentare (artt. 16 e 17); ff) importanti modifiche alla disciplina per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali ex d.lgs. n. 3/2012. In particolare, è parzialmente mutata la definizione di sovraindebitamento "la situazione di perdurante squilibriotra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabileper farvi fronte, ((che determina la rilevante difficolta' di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacita'di adempierle regolamente;))" (art. 18); gg) grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali, inclusa la realizzazione di una Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale, e comunità intelligenti, per le quali è prevista l'approvazione di un piano nazionale delle comunità intelligenti-PNCI, nonché la nomina presso l'ADI del Comitato tecnico delle comunità intelligenti. Prevista l'adozione dello Statuto della cittadinanza intelligente, la cui sottoscrizione è necessaria per ottenere la qualità di comunità intelligente. L'ADI, sentito il Comitato, istituisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e le relative componenti, che includono: a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni; b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi; b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali edambientali (artt. 19 e 20);   hh) informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti (art. 20-bis); ii) ulteriori disposizioni per contrastare le frodi in materia assicurativa. Esclusione del rinnovo tacita delle polizze assicurative (artt. 21 e 22); ll) modifica alla disciplina delle società cooperative e di mutuo soccorso (art. 23); mm) modifiche al testo unico in materia bancaria (artt. 23-bis, 23-quater e 24-ter);   nn) modifiche alle disposizioni in materia di servizi Bancoposta (art. 24-bis);   oo) disposizioni in materia di Start-up innovativa e Incubatore certificato. Tra i requisiti delle Start-up "i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzionee per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote oazioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci". Sia per Start-up che per l'Incubatore certificato "il credito d'imposta é concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato" (artt. 25-31); pp) campagna di sensibilizzazione presso scuole e università su Start-up innovative e Incubatori certificati (art. 32);   qq) disposizioni d'incentivo per opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del d.lgs. n. 163/2006 (art. 33);   rr) introduzione del comma 19-bis all'art. 357 d.P.R. n. 207/2012, secondo il quale per il requisito di cui all'art. 61, comma 6 (ossia per la qualificazione negli appalti di lavoro d'importo superiore a 20.658.000, "fino al 31dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra diaffari realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile é quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando" (art. 33-bis); ss) istituzione dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l'AVCP (art. 33-ter);   tt) modifiche alla disciplina dello svincolo delle cauzioni in materia di lavori pubblici (art. 113, comma 3 d.lgs. n. 163/06) e inserimento dell'art. 237-bis (Opere in esercizio) al d.P.R. n. 207/2010, il quale stabilisce che "1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto chesiano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativacollaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltreun anno determina, per la parte corrispondente, lo svincoloautomatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favoredell'ente aggiudicatore, senza necessita' di alcun benestare, fermarestando una quota massima del 20 per cento che, alle condizionipreviste dal comma 2, e' svincolata all'emissione del certificato dicollaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto perl'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emessoentro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilita'dell'appaltatore. Resta altresi' fermo il mancato svincolodell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio. 2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore,entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformita'delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimoperiodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predettotermine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entita'delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi odifformita' rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 percento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importocorrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene losvincolo automatico delle garanzie». (art. 33-quater);   uu) prolungamento del regime transitorio in materia di verifica triennale della SOA relativamente alle percentuali di cui all'art. 77, comma 6 (incremento delle percentuali al 50% ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera d), del d.l. 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni,dalla l. 23 luglio 2012, n. 119) dal 31.12.2012 al 31.12.2013 (art. 33-quinquies);   vv) sostituzione del comma 3 nell'art.14-quater l. n. 241/90 prevedendo il superamento del dissenso espresso in sede di conferenza di servizi "Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma inuna delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta unariunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lapartecipazione della regione o della provincia autonoma, degli entil ocali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere inmodo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni dicompetenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare lespecifiche indicazioni necessarie alla individuazione di unasoluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni,è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalita' della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiuntal'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative,con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate arisolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esitodelle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazionedel Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate" (art. 33-octies);   zz) Misure urgenti per le attivita' produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni. Tra l'altro è stato modificato il disposto dell'art. 183, comma 4 d.lgs. n. 163/06 in materia di valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere. Invece per quanto concerne i servizi pubblici locali si stabilisce che "20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al finedi assicurare il rispetto della disciplina europea, la parita' tragli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettivita' di riferimento, l'affidamento delservizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicatasul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo perla forma di affidamento prescelta e che definisce i contenutispecifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale,indicando le compensazioni economiche se previste. 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore delpresente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza glienti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine discadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013. 22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa atale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamentiche non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente esenza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31dicembre 2020". Inoltre "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici localia rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti alsettore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, dideterminazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, diaffidamento della gestione e relativo controllo sono esercitateunicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territorialiottimali e omogenei ..." (art. 34). Al comma 26 viene positivizzato, quanto già asserito dalla giurisprudenza amministrativa, ossia che i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 163/06 (concessione di servizi), con la particolarità tuttavia che per qualora l'importo sia inferiore a 200.000 euro trova applicazione l'125 in materia di servizi in economia. Si tratta forse di una fattispecie di natura ibrida che muta la sua natura a seconda dell'importo? Forse più verosimilmente, il Legislatore ha voluto conferire ai Comuni la possibilità di utilizzare l'istituto del cottimo fiduciario allorquando il valore del contratto si riveli eccessivamente ridotto per consentire la remuneratività dello stesso da parte di un imprenditore privato.   Mentre al comma 35 si prevede poi a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di rimborsare alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 (ossia la pubblicazione sui quotidiani) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; aaa) istituzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 34-bis);   bbb) in materia di rendicontazione di finanziamento pubblici si precisa che "alla data dientrata in vigore del presente decreto e per pagamenti gia'effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati confinanziamenti pubblici, e' da intendersi documentazione di spesaanche l'esibizione di copia autentica di assegni bancari emessi dalbeneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purche'corredati di relativa fattura e lettera liberatoria" (art. 34-ter);   ccc) disposizioni in materia di imprese turistico-balneari (art. 34-quater);   ddd) piano di sviluppo del turismo (art. 34-quinquies);   eee) obbligo di applicazione dell'evidenza pubblica ai servizi automobilistici sostitutivi o integrativi deiservizi ferroviari di interesse regionale e locale a far data dal 31.12.2013 (art. 34-octies);   fff) disposizioni per la realizzazione sul Ponte sullo Stretto di Messina (art. 34-decies);   ggg) proroga del termine delle concessioni demaniali marittime dal 31.12.2015 al 31.12.2020 (art. 34-duodecies);   hhh) creazione di Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri, costituendo "il punto di riferimento per l'investitore estero inrelazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativoprogetto di investimento, fungendo da raccordo fra le attivita'svolte dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero el'internazionalizzazione delle imprese italiane e dall'Agenzianazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa- Invitalia" (art. 35); iii) misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa. In particolare, tra i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici sono state inserite le reti di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per le quali si applica la disciplina dei raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 163/06 (art. 36);   lll) ulteriori disposizioni sulle zone a burocrazia zero (art. 37-bis).     E) Il d.l. 11 dicembre 2012, n. 216 (G.U. n.288 del 11.12.2012) recante «Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea» o cd. «Salva sanzioni UE».   Ecco le principali novità:   a) modifiche alla disciplina di IVA, con particolare riguardo, tra l'altro (art. 1): - alla disciplina della determinazione della base imponibile (art. 13, comma 4 d.P.R. n. 633/1972) per spese ed oneri sostenuti in valuta estera; - alle disposizioni sulla fattura (art. 20 d.P.R. n. 633/1972) e la fatturazione semplicificata (art. 21 d.P.R. n. 633/1972) anche in forma elettronica; - effettuazione   delle   cessioni   e   degli   acquisti intracomunitari (art. 39 d.P.R. n. 633/1972);   b) sull'applicazione  del  principio  della  parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma ed in materia di congedo parentale, con modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni del d.lgs. n. 151/2001 (artt. 2 e 3);   c) in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti e sulla farmacovigilanza (artt. 4 e 5);   d) modifica ad alcuni articoli del Titolo V-bis al d.l.  6 luglio 2012, n. 95 recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in l. 7 agosto 2012, n. 135, con precipuo riguardo all'emissione di strumenti finanziari al fine di  conseguire  gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell'8 dicembre 2011.      Si segnala che il d.l. n. 261/2012 non è stato convertito in legge ed è decaduto. Il Comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato sulla G.U. n. 34 del 9.2.2013, precisa che "ai sensi dell'art. 1, comma 362, della legge  24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nel supplemento ordinario n.  212/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale-  n.  302  del  29  dicembre 2012, "Restano validi gli atti e  i  provvedimenti  adottati  e  sono fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti sulla base delle norme del decreto-legge 11 dicembre  2012,  n.  216, recante: «Disposizioni urgenti  volte  a  evitare  l'applicazione  di sanzioni dell'Unione europea» non convertite in legge".

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LA NORMATIVA  Le precisazione introdotta al comma 13 dell'art. 37 del Codice dei Contratti pubblici dalla Spending Review 2.  L'ultima modifica legislativa introdotta dall'art. 1, comma 2-bis, lett. a) del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), convertito con modificazioni in  l. 7 agosto 2012, n. 135 ha disposto l'inserimento delle parole "Nel caso di lavori," all'inizio del comma 13 dell'art. 37 d.lgs. n. 163/06, il quale risulta ora così formulato "Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento". Si ritiene che tale novella specifichi che per i contratti di servizi e fornitura il RTI, costituito o costituendo, in sede di domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica non debba precisare alcuna percentuale per quanto concerne la partecipazione degli operatori economici raggruppati, dovendosi limitare a specificare ai sensi del comma 4 dell'art. 37 "le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati".  Il d.l. 28 marzo 2014, n. 47 convertito in l. 23 maggio 2014, n. 80 ha abrogato il comma 13 dell'art. 37 d.lgs. n. 163/06. Ricordiamo che l'art. 1, comma 2-bis, lett. a) del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), convertito con modificazioni in  l. 7 agosto 2012, n. 135, aggiungendo le parole "Nel caso di lavori" all'art. 37, comma 13 d.lgs. n. 163/06, aveva di fatto limitato l'obbligo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (e, quindi, ancor prima l'obbligo di dichiarare in sede di domanda di partecipazione le quote di esecuzione) ai lavori pubblici. L'abrogazione del comma 13 dell'art. 37 d.lgs. n. 163/06, pur non delineando un quadro chiaro della normativa (la relazione di accompagnamento del Senato non è affatto esaustiva a questo proposito), sembrerebbe confermare il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione nel RTI, quote di esecuzione della prestazione oggetto del contratto e quote di possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa per tutte le tipologie di contratti pubblici, eliminando l'anomalia introdotta dal succitato d.l. n. 95/2012.     LA GIURISPRUDENZA     Con delibera N. 782 del  20 luglio 2016 ANAC ha stabilito che "È ammissibile la  modifica soggettiva di un raggruppamento in riduzione mediante il recesso di  uno dei suoi componenti ed essa non costituisce violazione della par condicio dei concorrenti, a condizione  che la modifica sia in senso riduttivo e avvenga per esigenze organizzative  proprie del raggruppamento e non per eludere la legge o per evitare la sanzione  di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente del  raggruppamento che recede e previa verifica che l'esecutore sia singolarmente  in possesso dei requisiti indicati dalla lex  specialis".     Negli appalti di servizi è sufficiente l'indicazione della parti di servizio, mentre non è indispensabile l'indicazione delle quote.   Cons. Ad. Plen. 13.06.2012, n. 22: "ai fini del vaglio dell’ottemperanza all’obbligo di specificare le ‹‹parti›› del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, in ossequio al principio della tassatività delle cause di esclusione – oggi sancito dall’art. 46, comma 1-bis, d. lgs. n. 163 del 2006, aggiunto dall’art. 4, comma 2 lett. d) n. 2), d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106 – dovrà adottarsi un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica, nel senso che l’obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazione che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta ed a consentire l’individuazione dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate". L'indicazione almeno delle parti di servizio è, tuttavia, indispensabile per qualsiasi tipologia di RTI (verticale, orizzontale o misto) comprese le procedure affidate in economia mediante cottimo fiduciario.   Cons. St., ad plen., 5.7.2012, n. 26 "Si deve, al riguardo, rimarcare che: -l’indicazione delle ‹‹parti›› del servizio o della fornitura imputate alle singole imprese associate o associande si rende necessaria onde evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti in relazione ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria fissati dalla lex specialis; - siffatte esigenze, di controllo e di trasparenza, si pongono in modo persino rincarato nei raggruppamenti a struttura orizzontale, in seno ai quali tutti gli operatori riuniti eseguono il medesimo tipo di prestazioni, per cui, in difetto di specificazione anche quantitativa delle ‹‹parti›› di servizi che saranno eseguite dalle singole imprese, sarebbe inibita alla stazione appaltante una verifica in ordine alla coerenza dei requisiti di qualificazione con l’entità delle prestazioni di servizio da ognuna di esse assunte; - la conoscenza preventiva del soggetto che in concreto eseguirà il servizio o la fornitura, consente, in modo indifferenziato per entrambe le associazioni, l’individuazione del responsabile della prestazione dei singoli segmenti dell’appalto; - l’obbligo in esame soddisfa l’esigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti, che sia assegnato un ruolo operativo a ciascuna delle imprese associate in a.t.i. o consorziate, allo scopo di evitare che esse si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione stabilite dal bando e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate; - l’obbligo della specificazione delle ‹‹parti›› di servizio imputate alle singole imprese del raggruppamento persegue anche la finalità di assecondare il corretto esplicarsi delle dinamiche concorrenziali, assicurando l’effettività del raggruppamento e impedendo la partecipazione fittizia di imprese, non chiamate (o chiamate in modo inappropriato) ad effettuare le prestazioni oggetto della gara. Si deve quindi concludere, sulla scorta di tali argomenti, che l’obbligo in questione, da assolvere a pena di esclusione in sede di formulazione dell’offerta, è espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie) o al dato cronologico del momento della costituzione dell’associazione (costituita o costituenda)". "l’art. 125, comma 14, del codice dei contratti estende al cottimo fiduciario i principi in tema di procedure di affidamento ed esecuzione desumibili dal codice e dal regolamento dei contratti pubblici, nel novero dei quali è da includere, alla luce delle considerazioni prima esposte, anche il precetto di cui al comma 4 dell’art. 37".   T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 23 maggio 2014, n. 538 - in caso di appalti di forniture o servizi la puntuale specificazione delle parti di servizio che saranno rese da ciascun associato e delle rispettive quote di partecipazione alla esecuzione del contratto è necessaria per la verifica dei requisiti di qualificazione, per cui, anche in difetto di espressa  revisione del bando, la omessa indicazione comporta indefettibilmente l'esclusione dalla gara, indipendentemente dalla tipologia (orizzontale o verticale) del raggruppamento e  dell'appalto (omogeneo o disomogeneo).   L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 30 gennaio 2014, n. 7 che "per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara; rimane inteso, in entrambi i casi, che le norme in questione continuano ad esprimere un precetto imperativo da rispettarsi a pena di esclusione e sono dunque capaci di eterointegrare i bandi silenti", ciò in quanto sono condivisi dalla Plenaria i seguenti passaggi: "a) corrispondenza sostanziale, già nella fase dell'offerta, tra le quote di partecipazione all’a.t.i. e le quote di esecuzione delle prestazioni, costituendo la relativa dichiarazione requisito di ammissione alla gara, e non contenuto di obbligazione da far valere solo in sede di esecuzione del contratto;b) funzione dell’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione ed esecuzione ravvisata nelle seguenti esigenze: I) conoscenza preventiva, da parte della stazione appaltante, del soggetto incaricato di eseguire le prestazioni e della misura percentuale, al fine di rendere più spedita l’esecuzione del rapporto individuando ciascun responsabile; II) agevolare la verifica della competenza dell’esecutore in relazione alla documentazione di gara; III) prevenire la partecipazione alla gara di imprese non qualificate;c) trattandosi di un precetto imperativo che introduce un requisito di ammissione, quand'anche non esplicitato dalla lex specialis, la eterointegra ai sensi dell’art. 1339 c.c. sicché la sua inosservanza determina l'esclusione dalla gara (sulla non necessità, ai sensi dell’art. 46, co. 1 bis, codice dei contratti pubblici, che la sanzione della esclusione sia espressamente prevista dalla norma di legge allorquando sia certo il carattere imperativo del precetto che impone un determinato adempimento ai partecipanti ad una gara, cfr. Adunanza plenaria 16 ottobre 2013, n. 23; 7 giugno 2012, n. 21);d) tale obbligo di dichiarazione in sede di offerta si impone per tutte le tipologie di a.t.i. (costituite, costituende, verticali, orizzontali), per tutte le tipologie di prestazioni (scorporabili o unitarie, principali o secondarie), e per tutti i tipi di appalti (lavori, servizi e forniture), indipendentemente dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria;e) poiché l’obbligo di simmetria tra quota di esecuzione e quota di effettiva partecipazione all’a.t.i. scaturisce e si impone ex lege, è necessaria e sufficiente, in sede di formulazione dell’offerta, la dichiarazione delle quote di partecipazione a cui la legge attribuisce un valore predeterminato che è quello della assunzione dell’impegno da parte delle imprese di eseguire le prestazioni in misura corrispondente.7.3. All’interno del su riferito indirizzo giurisprudenziale si è sviluppato un filone esegetico che ha divisato un ulteriore necessario parallelismo, in modo congiunto, anche fra quote di partecipazione, requisiti di qualificazione e quote di esecuzione.Tale impostazione deve essere respinta perché: a) in contrasto con il tenore testuale delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (e segnatamente, i commi 4 e 13 dell’articolo 37), che non consentono di avallare una siffatta opzione interpretativa;b) in contrasto con la sistematica del codice (e del regolamento attuativo), che disciplina in maniera completa e nella sede propria il regime della qualificazione delle imprese anche riunite in a.t.i., per i lavori, mentre affida alla legge di gara ogni determinazione in materia per gli appalti di servizi e forniture, salvi i limiti sanciti dagli artt. 41 – 45; c) si rileva, inoltre, che una siffatta opzione (volta a superare e, di fatto, integrare l’espressa previsione di legge – comma 13 dell’articolo 37 – la quale si limita ad imporre il parallelismo fra le quote di partecipazione e quelle esecuzione), determinerebbe in molti casi l’effetto di escludere dalle pubbliche gare raggruppamenti ai cui partecipanti sarebbe ascritto null’altro se non una sorta di eccesso di qualificazione; l'approccio in questione si porrebbe in contrasto con i principi del favor partecipationis e della libertà giuridica di impresa, negando in radice la possibilità per taluni operatori economici (in particolare quelli maggiormente qualificati), di individuare in modo autonomo la configurazione organizzativa ottimale per partecipare alle pubbliche gare".    L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 28 agosto 2014, n. 27 torna ad occuparsi della necessità o meno che in un appalti di servizi le imprese di un RTI debbano o meno indicare in sede di partecipazione le quote di qualificazione in modo che siano corrispondenti a quella di esecuzione ossia se sia necessaria la cd. "triplice corrispondenza" tra "tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione". L'Adunanza plenaria, in tale occasione, ribadisce che anche prima della modifica recentemente introdotta con il d.l. 95/2012 convertito in l. n. 135/2012 all'art. 37, comma 13 d.lgs. n. 163/06 (poi abrogato dal d.l. 47/2014 convertito in l. 80/2014): "giusta il tenore letterale della nuova disposizione e la sua finalità di semplificare gli oneri di dichiarazione incombenti sulle imprese raggruppate operanti nel mercato dei contratti pubblici, l’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, sancito dal più volte menzionato comma 13, sia rimasto circoscritto ai soli appalti di lavori, fino all’entrata in vigore del d.l. n. 47/2014 (abrogante il cit. comma 13); b) per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d’indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara", talché "Ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.-l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara". Residua, pertanto, il dubbio degli effetti dell'intervenuta abrogato del comma 13 dell'art. 37 d.lgs. n. 163/06 sulla problematica della duplice/triplice corrispondenza che deve recare la dichiarazione da rendersi in sede di appalti di lavori pubblici che di servizi

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L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20 luglio 2015, n. 8 ha chiarito che: a) nel regime transitorio previsto dal comma 12, prima parte, dell'art. 375 del d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie non modificate dal nuovo regolamento, di validità delle attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 “fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse”, è applicabile l'onere di verifica triennale imposto prima dall'art. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e poi dall'art. 77 del d.P.R. n. 207 del 2010; b) nel regime transitorio dettato dall'art. 375, commi 13, 16 e 17, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm. ii. per le categorie "variate” non sussiste, durante il regime di proroga, l'obbligo di verifica triennale, di cui agli artt. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e 77 del d.P.R. n. 207 del 2010.   Pubblicate sul sito AVCP due Comunicazioni del 27.3.2013: - la n. 79 in materia di richiesta di trasferimento ad altra SOA della documentazione ricevuta ai sensi dell'art. 73, comma 8, del D.P.R. 207/2010, a seguito di una prima designazione, nonché di correttezza dei dati presenti nelle attestazioni SOA inserite nel casellario informatico; - la n. 80 sulla valutazione dei requisiti per la qualificazione nella categoria OG11 alla luce delle innovazioni introdotte dall’art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

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La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ex art. 79, comma 5, lett. a) d.lgs. n. 163/06 va effettuata entro 5 giorni dalla sua emanazione e non dal momento in cui la stessa acquisisce efficacia ai seguito dei controlli ex art. 11, comma 8 di detto decreto legislativo. Cons. St., ad. plen., 31 luglio 2012, n. 31 "l’aggiudicazione definitiva da un lato fa sorgere in capo all’aggiudicatario una aspettativa – della quale in questa sede non rileva la precisa qualificazione giuridica – alla stipulazione del contratto di appalto, che è ex lege subordinata all’esito positivo della verifica; nel contempo, il medesimo atto produce nei confronti degli altri partecipanti alla gara un effetto immediato, consistente nella privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della stazione appaltante o altre vicende comunque non prevedibili né controllabili, del “bene della vita” rappresentato dall’aggiudicazione della gara. L’opposto avviso, che ricolleghi la lesività delle determinazioni della stazione appaltante, anche per i concorrenti non aggiudicatari, solo all’esito positivo della verifica dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario, porterebbe all’assurda conseguenza di attribuire all’aggiudicazione definitiva una diversa valenza provvedimentale (e una diversa attitudine lesiva) a seconda che la verifica suindicata sia condotta dopo la conclusione della gara, secondo il modello dell’art. 11, comma 8, e dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, ovvero – come pure può accadere – sia stata già effettuata in un momento anteriore, essendo stata l’impresa poi risultata aggiudicataria sorteggiata fra i concorrenti da sottoporre a verifica “a campione” ai sensi del primo comma del medesimo art. 48; nel primo caso, l’impugnabilità dell’aggiudicazione definitiva sarebbe differita all’esito della verifica, mentre nel secondo caso sarebbe immediata. Siffatte conclusioni, ad avviso di questa Adunanza, al di là degli inconvenienti pratici cui possono dar luogo, urtano con la logica complessiva del sistema normativo incentrato sull’individuazione dell’aggiudicazione definitiva come atto conclusivo del procedimento di gara. 2.2.2. Con riferimento, poi, agli obblighi di informazione incombenti alla stazione appaltante, anche su tale aspetto ha inciso il già richiamato d.lgs. n. 53 del 2010, il quale però, lungi dall’introdurre un obbligo di comunicare ai concorrenti non aggiudicatari gli esiti della verifica ex art. 11, comma 8, ha piuttosto aggiunto al comma 5 dell’art. 79 due nuove previsioni, imponendo alla stazione appaltante di comunicare sempre agli altri concorrenti la data di avvenuta stipulazione del contratto di appalto (lettera b-ter) ovvero la decisione di non procedere ad aggiudicazione (lettera b-bis)"

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Ricordiamo che l'art. 12 d.l. 7 maggio 2012, n. 52 convertito in l. 6 luglio 2012, n. 94 ha stabilito che le commissioni di gara in ambito di procedure di appalto pubbliche, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, aprono in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 22.04.2013, n. 8 (confermata dalla successiva Adunanza Plenaria 27.06.2013, n. 16) ha chiarito che tale intervento è volto a salvaguardare la validità delle procedure di gara già in corso e per le quali alla data del 9 maggio 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge) "recando in sostanza, per questo aspetto, una sanatoria di tali procedure". L'Adunanza Plenaria ha avuto modo di chiarire in proposito che "- il principio di pubblicità, pur di derivazione comunitaria, non è direttamente cogente ma ha un contenuto programmatico, restando perciò agli Stati membri la sua concreta declinazione in coerenza con altri valori, a cominciare da quello dell’affidamento incolpevole da parte dell’aggiudicataria che abbia confidato sulla vigenza di determinate regole procedimentali che, nella specie, nella maggior parte dei casi, prevedevano l’apertura dei plichi in seduta riservata; - con il citato art. 12, di conseguenza, è stata normata la regola di diritto definita dall’Adunanza plenaria ma è stato al contempo precisato che l’obbligo della seduta pubblica decorre dal 9 maggio 2012, confermando per il passato l’inesistenza di una disposizione cogente di tale contenuto; - questa disciplina transitoria ha lo scopo di evitare il travolgimento di numerosissime gare in corso, con i conseguenti oneri economici e amministrativi particolarmente gravosi nella presente fase di crisi economica; - né appare logico, si deve concludere, attribuire alla norma altra ratio; non vi sarebbe ragione infatti per un intervento normativo che obbliga all’apertura pubblica dei plichi soltanto a partire da una certa data «anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti», se non allo scopo di tenere esente dall’obbligo l’intervenuta, antecedente apertura dei plichi".     Nel caso di criterio di scelta dell'offerta economicamente vantaggiosa Cons. St., ad. plen. 31 luglio 2012, n. 31 "I principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici comportano che, qualora all’aggiudicazione debba procedersi col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti vadano effettuate in seduta pubblica anche laddove si tratti di procedure negoziate, con o senza previa predisposizione di bando di gara, e di affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario, in relazione sia ai settori ordinari che ai settori speciali di rilevanza comunitaria"

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TAR Lazio, Roma, I, 15 settembre 2016 n. 9759 - I pareri resi dall'ANAC  ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. n), d.lgs. n. 163/2006, come integrato dall’art. 19, commi 1 e 2, d.l. n. 90/14, conv. in l. n. 114/14, hanno carattere non vincolante, con la conseguenza che il soggetto istituzionale cui il parere è indirizzato ben potrebbe discostarsi dal medesimo con determinazione congruamente motivata. Pertanto la concreta lesività del parere in questione si manifesta solo nell’ipotesi in cui sia trasposto o richiamato nell'atto conclusivo del procedimento che dispone in senso conforme ma non prima.   Pubblicato in G.U. n. 192 del 18.08.2016 il regolamento ANAC 20.07.2016 concernente l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso   Comunicato Presidente ANAC 3 agosto 2016 recante ulteriori indicazioni interpretative sul Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016   Pubblicato in G.U. n. 300 del 29.12.2014 il regolamento ANAC 9.12.2014 concernente l'attività di vigilanza e gli accertamenti  ispettivi  nel  settore  dei contratti pubblici.   L'AVCP prima di procedere alle iscrizioni nel casellario informatico deve comunicare l'avvio del procedimento e assicurare il rispetto delle guarentigie procedimentali.   Cons. St., ad.. plen., 4 maggio 2012, n. 8 "In tema di garanzie partecipative relative al procedimento di iscrizione nel casellario informatico, la giurisprudenza di questo Consesso ha affermato che esse sono, in linea di principio, sempre dovute, salvo ad ammettere equipollenti quando la segnalazione da parte della stazione appaltante e la conseguente iscrizione sono un atto dovuto [Cons. St., sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3754; Id., 24 dicembre 2009, n. 8720; Id., 4 agosto 2009, n. 4905]. Si è affermato che dell'avvio del procedimento di iscrizione di dati nel casellario informatico presso l'Autorità di vigilanza deve essere notiziato l'interessato, anche quando la trasmissione di atti al casellario, da parte delle stazioni appaltanti, è dovuta in adempimento di disposizioni di legge, attese le conseguenze rilevanti che derivano da tale iscrizione e l'indubbio interesse del soggetto all'esattezza delle iscrizioni. Invero, né dalla legge n. 241/1990, né dal sistema della legislazione sui pubblici appalti, si desume una deroga al principio generale dell'avviso di avvio del procedimento, quanto allo specifico procedimento di iscrizione dei dati nel casellario informatico presso l'Osservatorio. Anzi, una conferma della necessità di garantire la partecipazione (mediante avviso di avvio del procedimento e mediante contraddittorio) nel procedimento di iscrizione di dati e notizie nel casellario informatico si desume proprio dalla determinazione n. 1/2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che ha istituito il casellario informatico per servizi e forniture [Cons. St., sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905]. A ciò aggiungasi che sia il regolamento di esecuzione del codice appalti, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sia la delibera n. 1/2010 dell’Autorità di vigilanza, prevedono garanzie partecipative quanto al procedimento di iscrizione nel casellario"

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Cons. St., ad.plen., 7 giugno 2012, n. 21   "1) in caso di incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fusesi nell’ultimo triennio ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo (dopo il d.l. n. 70 del 2011: nell’ultimo anno). Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione. 2) l’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, sia prima che dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 70 del 2011, impone la presentazione di una dichiarazione sostitutiva completa, a pena di esclusione, e tale dichiarazione sostitutiva deve essere riferita, quanto all’art. 38, comma 1, lett. c), anche agli amministratori delle società che partecipano ad un procedimento di incorporazione o di fusione, nel limite temporale ivi indicato; 3) nel contesto di oscillazioni della giurisprudenza e di conseguente incertezza delle stazioni appaltanti, fino alla plenaria n. 10/2012 e alla plenaria odierna, i concorrenti che omettono la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006, relativamente agli amministratori delle società partecipanti al procedimento di fusione o incorporazione, possono essere esclusi dalle gare - in relazione alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) fino alla data di pubblicazione della presente decisione - solo se il bando espliciti tale onere di dichiarazione e la conseguente causa di esclusione; in caso contrario, l’esclusione può essere disposta solo ove vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali"

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