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Articolo pubblicato nella voce (documenti) Diritto Tributario

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Articolo afferente il tema del della tassazione in Italia dei profitti derivanti da investimenti gestiti per conto di investitori non residenti

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Ecco un primo lavoro che vuole compiere una prima analisi sui riflessi giuridici e fiscali dei contratti stipulati dai digital content creator nell'ambito della propria attività.

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SENTENZE

 

Si segnala la decisione della CEDU 6 ottobre 2016, n. 33969/11 con la quale si statuisce che è lecito ricercare prove documentali di evasione fiscale nella privata abitazione di una persona sulla base di informazioni acquisite dai servizi segreti in quanto non vi è prova che le informazioni siano state acquisite compiendo deliberatamente e sistematicamente violazioni di norme di legge. Nel caso di specie i cittadini oggetto della perquisizione non avevano comunque addotto alcuna ripercussione sulla loro reputazione personale derivante dalla perquisizione.

 

Si pubblica la decisione della Court for the Eastern District of Virginia del 9.5.2014 riguardante il procedimento intrapreso dal Governo degli Stati Uniti d'America nei confronti di Credit Suisse A.G. che ha previsto tra sanzione pecuniaria e risarcimento una somma di 2 miliardi di euro in favore degli Stati Uniti D'America.

 

 

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Sotto il profilo letterale della formulazione della Legge regionale, si osserva che il comma 1 dell’art. 2 distingue tra “Edificio rurale di valore testimoniale” (lett. a) ed “Edificio diruto”, richiedendo, nel primo caso, che esso (oltre al rapporto diretto o funzionale con fondi agricoli) presenti “una riconoscibilità del suo stato originario in quanto non sia stato irreversibilmente alterato nell'impianto tipologico, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati”; nel secondo caso, si definisce “diruto” quell’”edificio” di cui “parti, anche significative e strutturali, siano andate distrutte nel tempo ma di cui sia possibile documentare l'originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica, a fini della sua ricostruzione”.

Appare evidente, nell’esegesi sinottica delle due definizioni (e tenendo presente l’istituto di cui all’art. 30 del DL nr. 69/2013), come nel primo caso si richieda un “quid pluris” rispetto al secondo, essendo necessario che lo “stato originario” non sia stato “irreversibilmente alterato”; nel secondo, deve sussistere una condizione di perdita di “parti anche significative e strutturali”, ma che sia possibile “documentare” ai fini della ricostruzione del fabbricato stesso.

In entrambi i casi la norma si riferisce ad una condizione di fatto, che costituisce il necessario presupposto logico-funzionale della identificazione del volume ai fini della sua ricostruzione (nei limiti ed agli scopi di cui agli artt. 6 e 7, ossia residenziali o non residenziali con le conseguenti discipline).

Sotto un diverso profilo, deve quindi esaminarsi se, nel caso di specie, l’edificio “diruto” di cui si discute presenti caratteri minimi sufficienti a determinarne la “leggibilità” del volume originario, ferme ed impregiudicate le successive valutazioni in ordine all’assentibilità dell’intervento, sulle quali l’Ente non si è espresso (ritenendole assorbite nell’accertata inesistenza del manufatto originario).

Avendo riguardo alla relazione tecnica che parte ricorrente ha prodotto, si osserva che al punto 1) della motivazione del diniego, il Comune asserisce che “non vi è più traccia di volumetrie esistenti ovvero l’inesistenza di un fabbricato su cui intervenire”. Dallo stato degli atti e dalla documentazione fotografica, si evince invece che è visibile il muro a ridosso della scarpata sovrastante l’immobile, parte dei muri perimetrali in adiacenza all’edificio accanto e sul lato opposto, nonché parte del fronte strada, sufficiente a definire l’area d’impianto.

Da qui, il tecnico ha sviluppato un calcolo di possibile volume che, dunque, il Comune avrebbe dovuto riscontrare e che, invece, è rimasto del tutto disatteso.

La definizione di “edificio diruto” non implica un parametro quantitativo assoluto di quanto dev’essere ancora rimasto della struttura originaria, bensì introduce un parametro funzionale: deve cioè, essere possibile ricostruire il volume, inferendone la dimensione dall’esistente.

Quando, pertanto, sussiste una prova di altezza e profondità del fabbricato, come nel caso di specie, la ricostruzione del volume è certamente possibile, così come invero ha prospettato l’odierna parte ricorrente, con la conseguenza che l’Ente è tenuto a svolgere l’istruttoria nei termini conseguenziali e determinarsi in conformità.

Per il manufatto ricadente sul mappale n. 1595, Fg. 21,N.C.E.U., osserva il Collegio che erroneamente l’Ente ritiene che la consistenza d’origine sarebbe irrilevante o non comprovata (soltanto) in quanto l’edificio è composto da materiali precari.

Tale impostazione tralascia di considerare che ogni “nuova opera” che implichi trasformazione o uso del territorio implica la necessità di un permesso di costruire, purchè la relativa funzione non sia precaria o temporanea (cfr. Consiglio di Stato , sez. VI , 17/08/2021 , n. 5911; T.A.R. , Roma , sez. II , 10/04/2021 , n. 4226, secondo cui “Il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiali utilizzati per la sua realizzazione, non avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell'opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata”).

Anche stando alle caratteristiche del manufatto desumibili dalla documentazione versata negli atti di causa, a dispetto della povertà dei materiali usati per la sua edificazione, non può escludersi che la costruzione impegni attualmente un “volume” edilizio e pertanto non può escludersene a priori la rilevanza ai fini dell’istituto in esame senza un’adeguata disamina della sua tipologia e delle condizioni della sua realizzazione, che l’Ente, nel procedimento da ripetersi, potrà comunque ancora svolgere.

 

 

 

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E' stato pubblicato in G.U. n. 304 del 31.12.2022 il d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"

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E' stata pubblicata in G.U. n. 13 del 17.1.2023 la l. 13 gennaio 2023, n. 6 di conversione con modificazione del d.l. 18 novembre 2022, n. 176 recante "Misure urgenti di  sostegno  nel  settore  energetico e di finanza pubblica" (in G.U. n. 270 del 18.11.2022). Ecco le principali novità:

a) proroga al mese di dicembre 2022 per i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi  1,  primo  periodo,  2,  3  e  4  dell'articolo  1  del decreto-legge  23settembre2022,n.144,convertito,con modificazioni,  dalla  legge  17  novembre   2022,   n.   175 (art. 1);

ble imprese con utenze collocate in  Italia  a esse intestate hanno facolta' di richiedere  la  rateizzazione  degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricita' e gas naturale utilizzato per usi diversi  dagli  usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parita' di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1°  gennaio  e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022  al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (art. 3);

c) in materia di bonus fiscali per l'efficientamento energetico l'art. 119 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 è modificato come segue (art. 9):

- comma 8-bis "Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023 31 dicembre 2022, del 90  per  cento  per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per  gli interventi  avviati  a  partire  dal  1°  gennaio  2023 suunita'immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche  per  le  spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia  un  reddito  di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a 15.000 euro.Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023";

- inserimento del comma 8-bis.1 "Ai fini dell'applicazione del comma  8-bis,  terzo  periodo,  il  reddito  di riferimento e' calcolato dividendo la somma dei  redditi  complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento  della  spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal  soggetto  legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto  legato  da  unione civile, di cui all'articolo 12 del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986,  n.  917,  presenti  nel  suo  nucleo  familiare,  che nell'anno precedente quello  di  sostenimento  della  spesa  si  sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del  medesimo  articolo 12, per un numero di parti  determinato  secondo  la  Tabella  1-bis, allegata al presente decreto";

- comma 8-ter "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli  interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche  per  le  spese  sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento";

Si stabilisce, inoltre, che "Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge  19 maggio 2020, n. 34,  in  deroga  all'articolo  121,  comma  3,  terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i  crediti  d'imposta  derivanti dalle comunicazioni di  cessione  o  di  sconto  in  fattura  inviate all'Agenzia delle entrate entro il  31  ottobre  2022  e  non  ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti  crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da  parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi  in  via  telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3  dell'articolo  3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 luglio 1998, n. 322. La quota di  credito  d'imposta  non  utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non  puo' essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni,   effettua   un   monitoraggio    dell'andamento    delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui  saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei  provvedimenti  previsti  ai  sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate sono definite le modalita' attuative della  disposizione  di  cui  al presente comma" (comma 4);

Le cessioni dei crediti fiscali generati ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. a) e b) d.l. n. 34/2020 passano da due a tre e ciò vale anche ai crediti d’imposta oggetto di comunicazioni dell’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (commi 4-bis e 4-ter);

d) proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale (art. 14-sexies)

 

 

 

 

Con la l. 16 dicembre 2022, n. 204 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei Ministeri” pubblicata in G.U. n. 3 del 4.1.2023 è stato convertito con modificazioni il testo del d.l. 11 novembre 2022, n. 173 (G.U. n. 264 del 11.11.2022) con il quale sono state introdotte modifiche al d.lgs. n. 300/1999 per quanto concerne denominazione e funzione di alcuni ministeri. Ecco le principali novità:

MODIFICHE DENOMINAZIONI (art. 1)

-          il Ministero dello sviluppo economico è cambiato in Ministero delle imprese e del made in Italy;

-          il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

-          il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

-          il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

-          il Ministero dell’istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito

MODIFICHE DELLE COMPETENZE

a)       il Ministero delle imprese e del made in Italy “contribuisce a definire le strategie e gli  indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero  degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,  del  Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura,  della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo”. E’ prevista l’istituzione di “una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese  presso  il Ministero delle imprese e del made  in  Italy,  a  cui  e'  assegnato personale  amministrativo  dotato  delle  necessarie  competenze   ed esperienze. La struttura raccoglie le  segnalazioni  da  parte  delle imprese e svolge i seguenti compiti: a) istruttoria delle richieste, anche  confrontandosi  con  i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento; b) sostegno alle imprese al fine  di  individuare  iniziative idonee a superare eventuali  ritardi  ovvero  a  rimuovere  eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento; c)  in  caso  di  inerzia  dell'amministrazione   competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere;       d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della  proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo” (artt. 2 e 10);

b)      il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste svolge altresì “le funzioni e  i  compiti  spettanti allo  Stato  in  materia  di  tutela  della  sovranita'   alimentare, garantendo la  sicurezza  delle  scorte  e  degli  approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della  pesca  e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualita', la cura  e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali,  la  promozione delle    produzioni    agroalimentari    nazionali    sui     mercati internazionali” (art. 3);

c)       al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica compete anche la “individuazione  e  attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza,  la  flessibilita'  e  la continuita' degli approvvigionamenti di energia” (art. 4);

d)      al Ministero dell'istruzione e del merito compete altresì il “supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito,  all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento  degli studenti” (art. 5)

ULTERIORI DISPOSIZIONI

E’ prevista l’istituzione presso la Presidenza “del Consiglio dei Ministri del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con  il compito di assicurare, ferme restando  le  competenze  delle  singole amministrazioni, il coordinamento e la  definizione  degli  indirizzi strategici delle politiche del mare” (art. 12).

Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del  Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi  strategici in materia di:

  a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di  vista ecologico, ambientale, logistico, economico;

    b) valorizzazione economica del mare con particolare  riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca  e  dell'acquacoltura  e  dello  sfruttamento   delle   risorse energetiche;

    c) valorizzazione delle vie  del  mare  e  sviluppo  del  sistema portuale;

    d)  promozione  e  coordinamento   delle   politiche   volte   al miglioramento la continuita' territoriale  da  e  per  le  isole,  al superamento degli svantaggi derivanti  dalla  condizione  insulare  e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

    e)   promozione   del   sistema-mare    nazionale    a    livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo  strategico  in materia  di  promozione  e   internazionalizzazione   delle   imprese italiane;

    f)  valorizzazione  del  demanio   marittimo,   con   particolare riferimento  alle  concessioni  demaniali  marittime  per   finalita' turistico ricreative”.

Infine è stato disposta a decorrere dal 1° giugno 2023, la sopressione della commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, operante nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, e tutte le funzioni da essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima data, subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite (art. 13-bis)

 

 

 

E' stata pubblicata In G.U. n. 304 del 30.12.2022 la l. 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione con modificazioni del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 recante "Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materiadi termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzalee di prevenzione e contrasto dei raduni illegali" (in G.U. n. 255 del 31.10.2022 ). Ecco le principali disposizioni introdotte:

a) vengono introdotte numerose disposizioni concernenti il divieto di concessioni di benefici penitenziari per coloro che non collaborano con la giustizia (artt. 1-4);

b) viene aggiungo nel codice penale l'art. 633-bis (Invasione di terrenio e difici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute pubblica) ossia la cosiddetta norma "antirave" che viene modificata in sede di conversione come segue "Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con
la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto
o il profitto." (art. 5);

c) sono introdotte disposizioni di carattere transitorio riguardo all'entrata in vigore della l. n. 150/2022 (artt. 5-bis - 5-quaterdecies);

d) è stata prorogata al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (art. 6);

e) cessa l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario dal 1° novembre 2022 anziché dal 31 dicembre 2022, inclusi i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie quello delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Sono sospesi i procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative emanate per la violazione dell'obbligo vaccinale fino al 30 giugno 2023 (art. 7), mentre è sopresso l'obbligo del possesso del green pass per l'accesso alle strutture sanitarie (art. 7-ter);

f) in caso di infezione da COVID-19 di contatti stretti il periodo di autosorveglianza con l'impiego di mascherine FFP2 passa da dieci a cinque giorni il periodo di quarantena passa a cinque giorni e viene meno l'obbligo di effettuare il test antigenico alla prima comparsa dei sintomi. Inoltre per la cessazione del periodo di isolamento da parte del contagiano non occorre più l'effettuazione del test antigenico (art. 7-quater).

 

 

 

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