
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto ricorso contro la delibera di Giunta del Comune di Ginosa, che aveva disposto la proroga delle concessioni demaniali marittime, ritenendo che si ponesse in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, nonché con le disposizioni normative unionali in materia di affidamenti pubblici.
Con ordinanza collegiale n. 743/2022 dell’11 maggio 2022, il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio e la contestuale trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia UE in sede di rinvio pregiudiziale, formulando alcuni quesiti in ordine alla validità ed alla interpretazione della Direttiva 2006/123/CE.
Con la sentenza 20 aprile 2023 in C-348/22, la Corte di Giustizia UE si è espressa relativamente alle questioni sollevate dal Tribunale, rilevando che:
- l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE si applica a tutte le concessioni demaniali, anche a quelle prive di interesse transfrontaliero certo, obbligando gli Stati a svolgere una procedura di selezione per affidare le nuove concessioni e vietando, conseguentemente, i rinnovi automatici (o le proroghe) degli affidamenti in essere. Tale direttiva ha effetti diretti, è self-executing, è immediatamente applicabile ed obbliga, inoltre, tutti i giudici nazionali e le singole pubbliche amministrazioni nazionali e comunali a disapplicare eventuali disposizioni nazionali con essa incompatibili;
- rispetto alla scarsità della risorsa, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili a tale valutazione, che può essere svolta in base ad un mero approccio generale ed astratto valido per tutto il territorio nazionale, o a un approccio caso per caso, che ponga l’accento sulla situazione esistente nel territorio costiero di un comune o dell’autorità amministrativa competente, o addirittura a combinare tali due approcci;
- come risulta dallo stesso tenore letterale dell’articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 2006/123/CE, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità, trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. Il paragrafo 2 dispone che un’autorizzazione, quale una concessione di occupazione del demanio marittimo, sia rilasciata per una durata limitata adeguata e non possa prevedere la procedura di rinnovo automatico. L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, impone quindi agli Stati membri l’obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali e vieta loro di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività;
- in tema di scarsità delle risorse, così come nella sentenza Promoimpresa del 14 luglio 2016, «spetta al giudice nazionale verificare se tale requisito sia soddisfatto» e, in ogni caso, è necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati.
Dalla consolidata giurisprudenza della Corte si traggono inoltre i seguenti principi, vincolanti non solo per ogni giudice nazionale, ma anche per tutte le autorità amministrative, non ultime, in ragione della prossimità territoriale, quelle comunali:
- le pubbliche amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa, secondo quanto sopra si è precisato in base ad un approccio che può essere anche combinato e deve, comunque, essere qualitativo;
- anche quando non ritengano applicabile l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, esse devono comunque applicare l’art. 49 del T.F.U.E. e procedere all’indizione della gara, laddove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da presumersi finché non venga accertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta di una valutazione completa della singola concessione.
Pertanto l’obbligo di applicare l’articolo 12 della Dir. 2006/123/CE o l’articolo 49 del T.F.U.E. potrebbe ritenersi insussistente soltanto in assenza di entrambe tali imprescindibili condizioni: la scarsità della risorsa e l’interesse transfrontaliero della concessione, la cui valutazione è comunque soggetta al controllo del giudice, tenuto anche conto dell’importanza e della potenzialità economica del patrimonio costiero nazionale.
Il Tar Lecce, con sentenza n. 1223 del 2 novembre 2023, anziché prendere atto dell’intervenuta caducazione, ha ritenuto di precisare che la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative fosse fissata al 31 dicembre 2024, alla luce dell’entrata in vigore della L. n. 14 del 2023, normativa che disponeva la proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime.
Avverso tale sentenza è stato proposto appello al Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 4480/2024, ha stabilito che la pretesa di alcune parti intervenienti di ottenere l’accertamento della spettanza della proroga della durata della concessione demaniale marittima fino al 2033 è priva di fondamento, potendo ritenere compatibile con il diritto dell’Unione la sola proroga “tecnica”, funzionale allo svolgimento della gara, prevista dall’articolo 3, commi 1 e 3, della L. n. 118 del 2022 nella sua originaria formulazione, laddove essa fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31 dicembre 2023 e consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2024 «in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023».
Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell’Unione e la stessa legge n. 118/2022, però, le autorità amministrative competenti devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi. Inoltre, in sede di rinnovo, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di qualsiasi altro soggetto richiedente lo stesso titolo.