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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto ricorso contro la delibera di Giunta del Comune di Ginosa, che aveva disposto la proroga delle concessioni demaniali marittime, ritenendo che si ponesse in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, nonché con le disposizioni normative unionali in materia di affidamenti pubblici.

Con ordinanza collegiale n. 743/2022 dell’11 maggio 2022, il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio e la contestuale trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia UE in sede di rinvio pregiudiziale, formulando alcuni quesiti in ordine alla validità ed alla interpretazione della Direttiva 2006/123/CE.

Con la sentenza 20 aprile 2023 in C-348/22, la Corte di Giustizia UE si è espressa relativamente alle questioni sollevate dal Tribunale, rilevando che:

- l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE si applica a tutte le concessioni demaniali, anche a quelle prive di interesse transfrontaliero certo, obbligando gli Stati a svolgere una procedura di selezione per affidare le nuove concessioni e vietando, conseguentemente, i rinnovi automatici (o le proroghe) degli affidamenti in essere. Tale direttiva ha effetti diretti, è self-executing, è immediatamente applicabile ed obbliga, inoltre, tutti i giudici nazionali e le singole pubbliche amministrazioni nazionali e comunali a disapplicare eventuali disposizioni nazionali con essa incompatibili;

- rispetto alla scarsità della risorsa, gli Stati membri dispongono di un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili a tale valutazione, che può essere svolta in base ad un mero approccio generale ed astratto valido per tutto il territorio nazionale, o a un approccio caso per caso, che ponga l’accento sulla situazione esistente nel territorio costiero di un comune o dell’autorità amministrativa competente, o addirittura a combinare tali due approcci;

- come risulta dallo stesso tenore letterale dell’articolo 12, paragrafo 1, della Direttiva 2006/123/CE, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità, trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. Il paragrafo 2 dispone che un’autorizzazione, quale una concessione di occupazione del demanio marittimo, sia rilasciata per una durata limitata adeguata e non possa prevedere la procedura di rinnovo automatico. L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, impone quindi agli Stati membri l’obbligo di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali e vieta loro di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività;

- in tema di scarsità delle risorse, così come nella sentenza Promoimpresa del 14 luglio 2016, «spetta al giudice nazionale verificare se tale requisito sia soddisfatto» e, in ogni caso, è necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati.

Dalla consolidata giurisprudenza della Corte si traggono inoltre i seguenti principi, vincolanti non solo per ogni giudice nazionale, ma anche per tutte le autorità amministrative, non ultime, in ragione della prossimità territoriale, quelle comunali:

- le pubbliche amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa, secondo quanto sopra si è precisato in base ad un approccio che può essere anche combinato e deve, comunque, essere qualitativo;

- anche quando non ritengano applicabile l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE, esse devono comunque applicare l’art. 49 del T.F.U.E. e procedere all’indizione della gara, laddove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da presumersi finché non venga accertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta di una valutazione completa della singola concessione.

Pertanto l’obbligo di applicare l’articolo 12 della Dir. 2006/123/CE o l’articolo 49 del T.F.U.E. potrebbe ritenersi insussistente soltanto in assenza di entrambe tali imprescindibili condizioni: la scarsità della risorsa e l’interesse transfrontaliero della concessione, la cui valutazione è comunque soggetta al controllo del giudice, tenuto anche conto dell’importanza e della potenzialità economica del patrimonio costiero nazionale.

Il Tar Lecce, con sentenza n. 1223 del 2 novembre 2023, anziché prendere atto dell’intervenuta caducazione, ha ritenuto di precisare che la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative fosse fissata al 31 dicembre 2024, alla luce dell’entrata in vigore della L. n. 14 del 2023, normativa che disponeva la proroga automatica e generalizzata delle concessioni demaniali marittime.

Avverso tale sentenza è stato proposto appello al Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 4480/2024, ha stabilito che la pretesa di alcune parti intervenienti di ottenere l’accertamento della spettanza della proroga della durata della concessione demaniale marittima fino al 2033 è priva di fondamento, potendo ritenere compatibile con il diritto dell’Unione la sola proroga “tecnica”, funzionale allo svolgimento della gara, prevista dall’articolo 3, commi 1 e 3, della L. n. 118 del 2022 nella sua originaria formulazione, laddove essa fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31 dicembre 2023 e consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2024 «in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023».

Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell’Unione e la stessa legge n. 118/2022, però, le autorità amministrative competenti devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l’iter per la predisposizione dei bandi. Inoltre, in sede di rinnovo, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di qualsiasi altro soggetto richiedente lo stesso titolo.

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Il titolare di uno stabilimento balneare ha impugnato, innanzi al TAR Liguria, alcuni atti del Consiglio comunale e della Giunta del Comune di Ameglia che avevano accolto talune prescrizioni dettate dalla Giunta regionale ligure in vista dell’approvazione di uno SUA per la fascia costiera e gli arenili.

Il Tar Liguria, con sentenza n. 829/22 ha respinto il ricorso.

Avverso tale sentenza è stato proposto appello al Consiglio di Stato dallo stesso titolare che ha dedotto l’illegittimità delle delibere del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, nonché della delibera di Giunta Regionale. In tale contesto, il titolare, ha lamentato, tra le altre cose, il difetto di istruttoria, in quanto l’iniziativa pianificatoria dell’amministrazione comunale non avrebbe tenuto nel debito conto l’intervenuta proroga delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2033.

Il Consiglio di Stato, come si legge nella sentenza in questione n. 10237/23, ha specificato, rifacendosi alle sentenze dell’Adunanza plenaria nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, che:

- il rilascio della concessione balneare non assicura al suo titolare un diritto di insistenza sine die o, comunque, un incondizionato diritto di permanenza sul bene demaniale;

- la proroga automatica, rilasciata dal Comune, deve pacificamente considerarsi priva di effetti, in quanto contraria ai principi eurounitari in materia.

Il medesimo Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2192 del 1° marzo 2023 e, da ultimo, con la sentenza n. 7992 del 28 agosto 2023, richiamando anche la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. III, del 20 aprile 2023 in C-348/22 (Comune di Ginosa), ha rammentato che la disapplicazione delle disposizioni nazionali in contrasto con la normativa europea e l’automatica conseguente inefficacia ex lege degli eventuali atti di proroga adottati sulla base di vecchia o nuova normativa comporta che «deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari» e, dunque, la sussistenza di qualsivoglia legittimo affidamento sulla prosecuzione del rapporto concessorio e ancora che, in sintesi, seguono la stessa sorte i titoli edilizi collegati nella loro validità temporale alla durata, eventualmente prorogata, delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

La stessa Corte di Giustizia UE, nella sentenza da ultimo citata, ha statuito espressamente che la valutazione dell’effetto diretto connesso all’obbligo e al divieto previsti dall’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2006/123 e l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrari e incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali.

Il Consiglio di Stato ha dunque confermato la sentenza impugnata.

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La Sentenza del Consiglio di Stato n. 3963/2024 ribadisce il principio della prevalenza dell'interesse pubblico in materia di tutela del demanio marittimo, rispetto agli interessi individuali, anche laddove questi ultimi siano connessi alla presenza di manufatti, a conferma della precedente pronuncia del T.A.R. per la Liguria n. 979/2022. La sentenza in esame ribadisce inoltre quanto espresso dalle sentenze “gemelle” dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 17 e n. 18 del 2021.

Alcuni gestori di stabilimenti balneari, concessionari di aree demaniali marittime nel Comune di Ameglia, hanno impugnato collettivamente i nuovi atti relativi al piano particolareggiato degli arenili e della fascia costiera, in particolare la demolizione dei rispettivi manufatti abusivi con rimessione in pristino delle aree, lamentando un contrasto tra quanto disposto dal nuovo piano e le loro rispettive concessioni, prorogate fino al 31 dicembre 2033.

Come esplicitato dalla precedente sentenza del TAR Liguria (n. 979/2022), “per pacifico orientamento giurisprudenziale […], le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità”. Rispetto al caso in oggetto, pertanto, le soluzioni previste dal piano particolareggiato non sono apparse dunque illogiche, ma perfettamente legittime, in quanto “la scelta di riqualificare il litorale attraverso l’arretramento delle strutture ivi insistenti è ampiamente giustificata con riferimento all’esigenza di “bonificare” l’attuale situazione di degrado e di garantire la messa in sicurezza dell’area rispetto al rischio meteomarino”.

Inoltre, attraverso tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha ribadito l’impossibilità, da parte dei concessionari, di beneficiare delle proroghe previste dalla normativa italiana, in quanto gli effetti delle norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono da considerarsi tamquam non esset, cioè come se non si fossero mai prodotti.

La sentenza ha infine specificato che i ricorrenti non sono titolari di alcun diritto di superficie in quanto le concessioni non prevedevano la facoltà di edificare in area demaniale e comunque tale diritto sarebbe cessato alla scadenza del rapporto concessorio, in quanto “la necessità di rimuovere le strutture attuali è il Proprium delle concessioni demaniali”, così come previsto dal codice della navigazione (art. 49) ed è nota ed accettata dai concessionari fin dal rilascio di qualsiasi concessione demaniale marittima.

Si allega la Sentenza in oggetto.

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Le sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, hanno stabilito che:

Le disposizioni normative nazionali che hanno automaticamente prorogato le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative contrastano con il diritto dell'Unione europea, in particolare con l'articolo 49 del TFUE e l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, e, pertanto, sono da considerarsi inapplicabili, sia dai giudici, sia dalla pubblica amministrazione.

 

I concessionari non vantano alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di concessione, indipendentemente da eventuali atti di proroga della pubblica amministrazione o da pronunce favorevoli. La disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto dell'Unione europea comporta la cessazione automatica degli effetti delle concessioni demaniali, senza che rilevi l’esistenza di un atto di proroga della P.A. o di un giudicato.

 

Le sentenze hanno disposto inoltre, al fine di evitare un significativo impatto socio-economico, derivato da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, l’efficacia delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2023, prevedendo, dopo tale data, la cessazione degli effetti anche in assenza di una specifica disciplina legislativa ed a prescindere da eventuali proroghe.

 

Si allegano le Sentenze in oggetto.

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Il D.L. n. 69/2024, convertito in L. n. 125/2024, modifica il T.U. ed. prevedendo nuove ipotesi di regolarizzazione (semplificata) delle difformità edilizie.

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Il decreto "salva-casa" modifica il T.U. ed. introducendo nuove ipotesi di regolarizzazione (semplificata) degli abusi.

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Edilizia
Articolo D.L. 69 2024.pdf

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