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E' stato pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.4.2014 il d.m. 24 aprile 2014 recante «Individuazione  delle  categorie  di   lavorazioni   che   richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28  marzo 2014, n. 47». Ricordiamo che l'art. 12 del d.l. 47/2014 stabilisce in proposito che "Al fine di garantire la stabilita' del mercato dei lavori pubblici nell'attuale periodo di difficolta' economica per le imprese del settore, nelle more dell'emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell'assoluta specificita', strettamente connessa alla rilevante complessita' tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l'esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il decreto individua altresi', tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"- Dunque fino all'emanazione delle norme sostitutive di quelle regolamentari degli artt. 107, comma 2, e 109, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici e comunque entro il 29 dicembre 2014, trovano applicazioni le disposizioni del d.m. 24.4.2014. il quale stabilisce che: - non possono essere  eseguite  direttamente  dall'affidatario  in possesso della qualificazione per la sola  categoria  prevalente,  se privo  delle  relative  adeguate  qualificazioni,   le   lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera  di invito, di importo superiore ai limiti  indicati  dall'articolo  108, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 (10% dell'opera o 150.000€),   relative  alle  categorie  di  opere: 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25,  OS  28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35; - si considerano strutture, impianti e  opere  speciali  (SIOS) ai  sensi dell'articolo 37, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, le lavorazioni, se di importo superiore  ad  uno  dei  limiti indicati all'articolo 108, comma 3, d.P.R. 207/2010 (10% dell'opera o 150.000€) corrispondenti  alle  seguenti categorie individuate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS  12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32; - il d.m. entra in vigore il 28 aprile 2014 e trova applicazione soltanto alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono pubblicati successivamente.   Con il d.P.R. 30.10.2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29.11.2013 sono stati annullati, secondo quanto in motivazione, del parere del Consiglio di Stato, comm. spec., 16 aprile 2013 una serie di articoli del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.P.R. n. 207/2013 ed specificatamente: - l'art. 109, comma 2 il quale statuiva che "2. Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, relative a: a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A; b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l’articolo 92, comma 7". Per cui attualmente le imprese che hanno la qualificazione per la categoria prevalente dell'opera possono opera medesima, anche qualora siano prive delle relative qualificazioni, poiché viene annullata la qualificazione obbligatoria di cui alla Tabella A del Regolamento. Esse, pertanto, non sono più tenute a subappaltare le opere medesime se in possesso dei relativi requisiti per la categoria prevalente; - l'art. 107, comma 2 il quale statuiva che "Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato: a) OG 11 - impianti tecnologici; b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione; h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione; i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali; l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio; p) OS 18-B – componenti per facciate continue; q) OS 20-A - rilevamenti topografici; r) OS 20-B - indagini geognostiche; s) OS 21 – opere strutturali speciali; t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; u) OS 25 - scavi archeologici; v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica; z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento; aa) OS 29 - armamento ferroviario; bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità".Per cui le SIOS possono ora essere eseguite da qualsiasi impresa purché sia in possesso della qualificazione per la categoria prevalente. L'impresa non deve, pertanto, più associarsi in ATI; - l’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3 il quale stabiliva che "b) l'impresa affidataria può utilizzare: 1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui all’articolo 170, comma 1, per l’intero importo; 2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento;]  3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento". Detto comma è ora annullato "nella parte in cui non consente all’impresa affidataria, a prescindere dalla quantità di lavori subappaltati, di utilizzare ai fini della qualificazione l’importo dei lavori subappaltati decurtato della quota eccedente il 30 o il 40%". ATTESA LA COMPLESSITA' DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA DECISIONE DI ANNULLAMENTO, SI RINVIA COMUNQUE AL TESTO PER UNA PIU' PRECISA INDIVIDUAZIONE DELLE NORME ABROGATE E DI QUELLE CHE SONO RIMASTE IN VIGORE

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LA TERZA VOLUNTARY DISCLOSURE E' stata pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2018, n. 12/E recante "Articolo 5-septies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero”. Indicazioni operative", con la quale si rende operativa la terza procedura straordinaria di rientro. Le istruzioni operative, chiariscono tra l'altro, che: - la relazione bancaria da regolarizzare doveva essere aperta alla data del 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 148 del 2017); - i redditi (da lavoro professionale o dipendente o derivanti dalla vendita di immobili) devono provenire dallo stesso paese in cui si trova la relazione bancaria; - non sono regolarizzabili immobili; - al momento della presentazione della domanda il contribuente può anche essere residente all'estero, purché non lo fosse stato in un momento successivo all'anno o agli anni di costituzione della provvista; - tra la documentazione da presentare il contribuente deve produrre quella atta a dimostrare "l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e/o autonomo (di cui all’articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del TUIR) prodotti all’estero, da cui le attività depositate o le somme detenute derivano" e "il corrispettivo della vendita dei beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa"; - "il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 ovvero, nel caso in cui il suddetto valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente al 2016 con valore e giacenza superiori a zero".       Pubblicata in G.U. n. 234 del 5.12.2017 la l. 4 dicembre 2017, n. 172 recante conversione con modificazioni del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" (in G.U. n. 242 del 16.10.2017), la quale all'art. 5-septies introduce la cd. "terza voluntary disclosure". Ecco la previsione "1. Le attivita' depositate e le somme detenute su conti correnti  e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione  degli obblighi di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente  residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti  all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti  all'estero  (AIRE)  o che  hanno  prestato  la  propria   attivita'   lavorativa   in   via continuativa all'estero in zona di frontiera o  in  Paesi  limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento  del  valore delle attivita' e della giacenza al 31  dicembre  2016  a  titolo  di imposte, sanzioni e interessi. 2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme  ed alle attivita' derivanti dalla  vendita  di  beni  immobili  detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attivita'  lavorativa in via continuativa.   3. L'istanza di regolarizzazione puo' essere trasmessa fino  al  31 luglio  2018  e  gli  autori  delle  violazioni  possono   provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di  quanto  dovuto entro il 30  settembre  2018,  senza  avvalersi  della  compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241, e successive modificazioni. Il versamento puo' essere  ripartito in tre rate mensili consecutive di  pari  importo;  in  tal  caso  il pagamento della  prima  rata  deve  essere  effettuato  entro  il  30 settembre   2018.   Il    perfezionamento    della    procedura    di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto  dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata. 4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  n. 212, i termini di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  all'articolo  57  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati  al 30 giugno 2020 limitatamente alle  somme  e  alle  attivita'  oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.     5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per  l'attuazione  delle norme di cui ai commi precedenti.    6. Il presente articolo non si applica alle attivita' ed alle somme gia' oggetto di  collaborazione  volontaria  di  cui  alla  legge  15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n.  153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n.  187. Non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate" La tassazione del 3% del valore delle attività depositate al 31.12.2016 è generalmente assai più vantaggiosa rispetto alle precedenti domande di rientro, tuttavia, possono usufruire di questa misura eccezionale soltanto: - per le somme depositate su conti correnti, libretti di risparmio (incluse le somme  ed alle attivita' derivanti dalla  vendita  di  beni  immobili  detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attivita'  lavorativa in via continuativa) esistenti all'estero al 5 dicembre 2017; - deve trattarsi di soggetti oggi residenti in Italia ma in precedenza residenti all'estero ed iscritti all'AIRE oppure che abbiamo prestato la loro attività lavorativa in via continuativa in zone di fronteria o in Paesi limitrofi; - devono essere sostanze che non siano già state oggetto di una delle due precedenti domande di rientro.   AMNISTIA FISCALE SVIZZERA Dal 2010 la Svizzera ha introdotto la  legge federale sull'imposta diretta (LIFD) all'art. 175, comma 3 e legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Canoni e dei comuni (LHID) all'art. 56, comma 1-bis del 14.12.1999 e ss.mm.ii. sanciscono la cd. "amnistia fiscale" per i contribuenti svizzeri consentendo loro di denunciare spontaneamente i veni posseduti anche all'estero e mai dichiarati al fisco elvetico I contribuenti che si autodenunciano spontaneamente dovranno corrispondere soltanto l'imposta evasa degli ultimi 10 anni senza alcuna multa (che può variare dall’1/3 a 3 volte l’imposta evasa e che ordinariamente sarebbe pari all'imposta evasa) e non sarà intrapreso alcun procedimento penale. La legge prevede, inoltre, delle agevolazioni agli eredi, per successione di morte, che denunciano spontaneamente i beni posseduti all’estero dal parente defunto e mai denunciati, con il pagamento di un supplemento d’imposta solo sugli ultimi 3 anni e non su 10 (LIFD, articolo 153a). Occorre tenere presente tuttavia, che l'Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC) ha pubblicato in data 13 settembre 2017 la presente presa di posizione "gli elementi imponibili oggetto di scambio automatico di informazioni dovranno essere considerati come noti a partire al più tardi dal 30 settembre 2018, cosicché la denuncia degli stessi non potrà più essere considerata spontanea a contare da tale data. L’AFC è pertanto dell’avviso che i criteri dell’autodenuncia (esente da pena) non saranno soddisfatti, a partire dalla data indicata sopra relativamente agli elementi oggetto di scambio d’informazioni. Per quanto riguarda gli elementi imponibili oggetto dello scambio automatico di informazioni che risultano soltanto dopo il 2017 e gli elementi imponibili provenienti da Stati che applicheranno lo scambio automatico di informazioni in un secondo tempo, tale regola vale, per analogia, a partire dal 30 settembre dell’anno in cui lo scambio di dati avrà luogo (per la prima volta)". In forza di tale posizione, pertanto, di fatto i contribuenti svizzeri dovranno affrettarsi a presentare la domanda di amnistia fiscale per evitare di perdere definitivamente questa conviente ed irripetibile possibilità.       Segnaliamo: - il d.lgs. 15.3.2017, n. 32 recante "Attuazione della direttiva  (UE)  2015/2376  recante  modifica  della direttiva  2011/16/UE  per  quanto  riguarda  lo  scambio  automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale" (G.U. n. 69 del 23.3.2017) in materia ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento. - il d.m. 23.2.2017 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale" (G.U. n. 56 del 8.3.2017), in forza del quale a partire dal 1° gennaio 2016 ciascuna controllante capogruppo di un gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 73 del TUIR presenta all'Agenzia delle entrate una rendicontazione paese per paese. Sempre da tale data una entita' appartenente al gruppo multinazionale, diversa dalla controllante capogruppo, presenta all'Agenzia delle entrate una rendicontazione paese per paese, con riferimento al periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale di cui essa fa parte, entro il termine di cui all'art. 5, quando: a) l'entita' appartenente al gruppo multinazionale e' residente nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 73 del TUIR; b) si verifica una delle seguenti condizioni: 1) la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non e' obbligata a presentare la rendicontazione paese per paese nella propria giurisdizione di residenza fiscale; 2) nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo vige un accordo internazionale con l'Italia, ma alla data di scadenza del termine indicato all'art. 5 non e' in vigore uno specifico accordo qualificante tra autorita' competenti che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese tra le medesime; 3) si e' verificata un'inadempienza sistemica della giurisdizione di residenza della controllante capogruppo, comunicata dall'Agenzia delle entrate all'entita' appartenente al gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato; - il provvedimento n. 43999 del 3.3.2017 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate concernente le "Modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero e definizione dei criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati" che coinvolgerà potenzialmente i cittadini italiani che abbiano chiesto lo spostamento della propria residenza in Paesi a fiscalità prilegiata dal 1° gennaio 2010 in poi e non abbiano presentato domanda di rientro dei capitali. - la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 26.09.2016, n. 39/E recanti chiarimenti alle recenti modifiche normative in materia di deducibilità dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata; - la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16.9.2016, n. 38/E che chiarisce quesiti e dubbi applicativi in materia di regime di adempimento collaborativo ai sensi degli artt. 3 e seguenti l. n. 128/2015.   E' stato pubblicato in G.U. n. 195 del 22.8.2016 il d.m. 9 agosto 2016 recante "Modifiche del decreto 4 settembre 1996, recante: «Elenco degli  Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni  ai  sensi  delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito  in  vigore con la Repubblica italiana.»"    Pubblicata in G.U. n. 115 del 18.5.2016 la l. 4 maggio 2016, n.  19 recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materiadi imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015"   LA SECONDA VOLUNTARY DISCLOSURE   Con d.p.c.m. 27 luglio 2017 (G.U. n.181 del 04-08-2017) è stato prorogato il termine di presentazione delle domande della seconda voluntary disclosure dal 31 luglio al 30 settembre così andando sostanzialmente a far coincidere il termine di presentazione con quello entro il quale la pratica va conclusa. Seconda circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 20.07.2017 sulla VD-bis avente più precisamente ad oggetto "Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure recatedall’articolo 1-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nel testo modificato in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96".   Segnaliamo la circolare dell'Agenzie dellle Entrate 19/E del 12.6.2017 recante "Articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 recante “Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate”. Indicazioni operative".   E' stato pubblicato in G.U. n. 282 del 2.12.2016 la l. 01.12.2016, n. 225 recante conversione in legge con modificazione del d.l. 22.10.2016, n. 193 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" (sulla G.U. n. 269 del 24.10.2016). La previsione introduce importanti novità nel panorama fiscale italiano: a) sopprime Equitalia dal 1° luglio 2017 e l'esercizio delle relative funzioni viene riattribuito all'Agenzia delle Entrate, al suo posto viene prevista l'istituzione di un ente  pubblico  economico,   denominato   «Agenzia   delle entrate-Riscossione», ente  strumentale  dell'Agenzia  delle  entrate che subentra,  a titolo universale, nei rapporti giuridici  attivi  e  passivi,  anche processuali, delle societa' del Gruppo Equitalia. Il modello di remunerazione dell'ente non cambierà rispetto ad Equitalia. E' prevista la possibilità che l'Agenzia delle entrate-Riscossione si avvalga sia dell'Avvocatura dello Stato e sia di avvocati del libero foro. In sede di conversione è stata soppressa la norma del comma 10 sul riassorbimento da parte delle amministrazioni di competenza del personale di Equitalia nel limite dei posti disponibili, prevedendosi ora il trasferimento automatico del personale in Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 1); b) si prevede che gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al r.d. 30.10.1933, n. 1611 (art. 1, comma 8-bis); c) è prevista la facoltà per gli enti locali a decorrere  dal  1°  luglio  2017,  di deliberare  l’affidamento a Agenzia delle entrate-Riscossione le attivita' di accertamento, liquidazione  e  riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle societa' da essi partecipate (art. 2); d) è stato inserito dalla legge di conversione l’obbligo di versamento spontaneo delle  entrate  tributarie  dei comuni e degli altri enti locali direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ad eccezione delle previsioni vigenti in materia di IMU e TASI (art. 2-bis); e) comunicazione trimestrale telematiche delle operazioni rilevanti a fini IVA. In sede di conversione sono state introdotte specifiche sanzioni in caso di omissione di fatture emesse e per l’ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni   periodiche (art. 4); f) possibilità di presentare una dichiarazione correttiva della dichiarazione dei redditi con la successiva dichiarazione dei redditi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione (art. 5); g) definizione agevolata relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 senza includere né sanzioni né interessi di mora con dilazionamento possibile in tre rate per l’anno 2017 (mesi di luglio, settembre e novembre) e due rate per l’anno 2018 (aprile e settembre), fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018. Il termine per la presentazione della domanda di adesione a questa definizione agevolata è fissata al 31.03.2017. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della  riscossione,  con posta ordinaria, avvisa il debitore dei  carichi  affidati  nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre  2016,  gli  risulta  non ancora  notificata  la   cartella   di   pagamento   ovvero inviata l'informazione. Sono introdotte (comma 9-ter), inoltre, disposizioni specifiche in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento, statuendosi che nelle proposte  di  accordo  o  del  piano  del  consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 3/2012,  i  debitori  possono  estinguere   il   debito   senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui  all'art- 30, comma 1, del d.P.R. n. 206/1973 ovvero  le  sanzioni  e  le  somme  aggiuntive  di  cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 46/1999, , provvedendo al pagamento del debito, anche  falcidiato,  nelle modalita'  e  nei  tempi  eventualmente  previsti  nel   decreto   di omologazione - dell'accordo o del piano del consumatore. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione  di  cui  al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche' in  tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e  111-bis  del  medesimo regio decreto (comma 13). Si precisa che (commi 10, lett e-bis e 11) che sono escluse (art. 6): - le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali; - mentre per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27 (esecuzione forzata), sesto comma, della l. n. 689/1981; h) è consentito alle regioni, alle province, alle citta' metropolitane e ai comuni con riferimento alle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale relativamente ad atti notificati negli anni 2010-2016 entro sessanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per  l'adozione  dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse,  l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui  al primo  periodo  mediante  pubblicazione  nel  proprio  sito  internet istituzionale. I criteri di rateizzazione delle somme dovute sono analoghe a quelle previste per la ridefinizione di cui alla lettera precedente (art. 6-ter); i) presso gli uffici finanziari il contribuente può ora farsi assistere oltre che da persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria, anche dai professionisti  (tributaristi) di  cui  alla  norma  UNI  11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14  gennaio  2013,  n. 4 (6-bis); l) riapertura dei termini della voluntary disclosure. Si confermano i criteri di determinazione delle sanzioni di cui alla precedente domanda di rientro. Ecco le principali caratteristiche della nuova disciplina: l.1) gli anni regolarizzabili sono i medesimi della prima domanda di rientro con l'aggiunta degli anni 2014, 2015 e fino al 30.06.2016; l.2) il termine per la presentazione della domanda di rientro è fissata al 31.07.2017 con possibilità di integrare la domanda, produrre i documenti e le informazioni di cui all’articolo 5 -quater, comma 1, lettera a) l. n. 186/20174 fino al 30.09.2017. L’istanza dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione; l.3) non possono presentare la domanda coloro che hanno presentato la prima domanda di rientro. Si ritiene che detta limitazione riguardi l'anno di riferimento. Il sede di conversione è stato precisato che resta impregiudicata la facoltà di presentare l’istanza se, in precedenza, è stata già presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (disclosure nazionale); l.4) le  violazioni  sanabili  sono  quelle  commesse  fino  al  30 settembre 2016; l.5) per le sole attivita' oggetto di collaborazione volontaria  ai sensi del presente articolo, gli  interessati  sono  esonerati  dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del  presente decreto  per  il  2016  e  per  la  frazione  del  periodo  d'imposta antecedente la  data  di  presentazione  dell'istanza, in  tal  caso  provvedono  spontaneamente  al  versamento  in   unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a  titolo  di imposte,   interessi   e,   ove   applicabili,    sanzioni    ridotte corrispondenti alle misure stabilite  dall'articolo  13  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente  la  data di presentazione dell'istanza; l.6) viene prevista l'autoliquidazione di redditi e sanzioni, dopodiché gli uffici avranno tempo fino al 31.12.2018 per verificare la correttezza dell'atto autoliquidatorio ed in difetto saranno applicate degli incrementi pecuniari del 3% o del 10% a seconda dei casi; l.7) la copertura penale è la stessa della prima domanda di rientro con la differenza che essa scatta nel momento dell'autoliquidazione dell'imposta (pagamento prima o unica rata); l.8) Se la collaborazione volontaria ha  ad  oggetto  contanti  o valori al portatore, si presume,  salva  prova  contraria,  che  essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte  sui redditi e  relative  addizionali,  delle  imposte  sostitutive  delle imposte  sui  redditi,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di  violazioni relative  alla  dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta,  commesse nell'anno 2015 e  nei  quattro  periodi  d'imposta  precedenti. In tal caso i contribuenti sono tenuti: - a rilasciare unitamente alla presentazione dell’istanza una dichiarazione in cui attestano che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli per i quali è prevista la causa di non punibilità ai sensi della l. n. 186/2014; - a provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi; - a provvedere, entro la data di presentazione della  relazione  e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito  dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a cio' abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura; l.9) i professionisti in occasione degli adempimenti previsti per l’adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura; l.10) per i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli da 5 –quater a 5 -septies del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti dall’articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le sanzioni in caso di omissione degli adempimenti previsti dall’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, per i periodi d’imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla citata legge n. 186 del 2014, a condizione che gli adempimenti medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;   Ecco il testo del provvedimento (art. 7):   1. Dopo l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno  1990,  n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n. 227, e' aggiunto il seguente articolo:     «Art. 5-octies. -  (Riapertura  dei  termini  della  collaborazione volontaria). - 1. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente articolo  sino  al  31  luglio  2017  e'  possibile  avvalersi  della procedura di  collaborazione  volontaria  di  cui  agli  articoli  da 5-quater a 5-septies  a  condizione  che  il  soggetto  che  presenta l'istanza non  l'abbia  gia'  presentata  in  precedenza,  anche  per interposta persona, e  ferme  restando  le  cause  ostative  previste dall'articolo 5-quater, comma 2. Resta impregiudicata la facolta'  di presentare l'istanza se, in precedenza,  e'  stata  gia'  presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1,  commi da 2 a 5, della  legge  15  dicembre  2014,  n.  186.  L'integrazione dell'istanza, i documenti  e  le  informazioni  di  cui  all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il  30 settembre  2017.  Alle  istanze  presentate  secondo   le   modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli  articoli  da  5-quater  a  5-septies  del  presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15  dicembre  2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2,  lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n.  187,  in  quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:     a) le  violazioni  sanabili  sono  quelle  commesse  fino  al  30 settembre 2016;     b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  e  successive  modificazioni,  i  termini   di   cui all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  all'articolo  57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1,  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31  dicembre 2018 per le sole attivita' oggetto di  collaborazione  volontaria  ai sensi del presente  articolo,  limitatamente  agli  imponibili,  alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per  tutte  le annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa,  e  al  30 giugno 2017 per le istanze presentate per la  prima  volta  ai  sensi dell'articolo 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo  del comma 5 del predetto articolo 5-quater;     c) per le sole attivita' oggetto di collaborazione volontaria  ai sensi del presente articolo, gli  interessati  sono  esonerati  dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del  presente decreto  per  il  2016  e  per  la  frazione  del  periodo  d'imposta antecedente la  data  di  presentazione  dell'istanza,  nonche',  per quelle suscettibili di generare  redditi  soggetti  a  ritenuta  alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle  imposte  sui redditi, e per i redditi  derivanti  dall'investimento  in  azioni  o quote di fondi comuni di investimento  non  conformi  alla  direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  13  luglio 2009, per i quali e' versata l'IRPEF  con  l'aliquota  massima  oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei  redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione  di  accompagnamento; in  tal  caso  provvedono  spontaneamente  al  versamento  in   unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a  titolo  di imposte,   interessi   e,   ove   applicabili,    sanzioni    ridotte corrispondenti alle misure stabilite  dall'articolo  13  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente  la  data di presentazione dell'istanza;     d)  limitatamente  alle  attivita'  oggetto   di   collaborazione volontaria  di  cui  al  presente  articolo,  le  condotte   previste dall'articolo 648-ter.1  del  codice  penale  non  sono  punibili  se commesse in  relazione  ai  delitti  previsti  dal  presente  decreto all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a),  sino  alla  data  del versamento della prima o unica rata,  secondo  quanto  previsto  alle lettere e) e f);     e) gli autori delle violazioni possono provvedere  spontaneamente al versamento in  unica  soluzione  di  quanto  dovuto  a  titolo  di imposte,  ritenute,  contributi,  interessi  e   sanzioni   in   base all'istanza, entro  il  30  settembre  2017,  senza  avvalersi  della compensazione prevista dall'articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il  versamento  puo' essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in  tal  caso il pagamento della prima rata deve  essere  effettuato  entro  il  30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalita' di cui al periodo precedente comporta  i  medesimi  effetti degli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche  per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni  dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per  le  violazioni in materia di imposte sui redditi  e  relative  addizionali,  imposte sostitutive, imposta regionale sulle  attivita'  produttive,  imposta sul valore  degli  immobili  all'estero,  imposta  sul  valore  delle attivita' finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le  disposizioni  dell'articolo  12,  commi  1  e  5,   del   decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472,  per  le  violazioni  di  cui all'articolo 4, comma 1,  del  presente  decreto  e  le  disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo,  per  le violazioni in materia di imposte, nonche' le riduzioni  delle  misure sanzionatorie previste dall'articolo  5,  comma  1-bis,  del  decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla  data  del 30  dicembre  2014,  e  dall'articolo  16,  comma  3,   del   decreto legislativo n. 472  del  1997.  Gli  effetti  di  cui  agli  articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione  volontaria  con  le  modalita'  di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;     f) se gli autori delle violazioni non  provvedono  spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti  insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione  volontaria di cui al presente articolo e  limitatamente  agli  imponibili,  alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le  annualita'  e  le  violazioni oggetto della stessa, puo' applicare, fino al 31  dicembre  2018,  le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies  del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel  testo  vigente  alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione puo' versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma  1,  del decreto  legislativo  19  giugno   1997,   n.   218,   e   successive modificazioni, entro  il  quindicesimo  giorno  antecedente  la  data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalita'  indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo  per  l'adesione  ai  contenuti dell'invito, ovvero le somme  dovute  in  base  all'accertamento  con adesione entro venti giorni dalla  redazione  dell'atto,  oltre  alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento  di irrogazione delle  sanzioni  per  la  violazione  degli  obblighi  di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1,  del  presente  decreto entro  il  termine  per  la  proposizione  del  ricorso,   ai   sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  e successive  modificazioni,  senza   avvalersi   della   compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento  di  una  delle rate comporta il venir meno degli effetti della  procedura.  Ai  soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al  presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono  essere  notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita' di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite  posta  elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e' esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, secondo comma,  della  legge  10  maggio   1976,   n.   249,   e   successive modificazioni;     g) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del presente comma:       1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine  del  30  settembre 2017, in deroga all'articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari  al  60  per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4  dell'articolo  5-quinquies  e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo  edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85  per  cento  del  minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di  imposte  sui redditi e relative addizionali, di imposte  sostitutive,  di  imposta regionale sulle attivita' produttive, di  imposta  sul  valore  degli immobili  all'estero,  di  imposta   sul   valore   delle   attivita' finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;       2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente  al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1)  per  una frazione superiore al 10 per cento delle somme  da  versare  se  tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle  sanzioni,  incluse  quelle  sulle  attivita'  suscettibili   di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione superiore  al  30  per cento delle somme da versare negli  altri  casi,  fermo  restando  il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente  comma,  provvede  al  recupero  delle  somme ancora dovute, calcolate  ai  sensi  del  numero  1)  della  presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento;       3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente  al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1)  per  una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti  a  ritenuta  alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle  imposte  sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita'  suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione inferiore o  uguale al 30 per cento delle  somme  da  versare  negli  altri  casi,  fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia,  secondo  le  procedure previste dalla lettera f) del presente comma,  provvede  al  recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi  del  numero  1)  della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento;       4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente  al versamento delle somme dovute  in  misura  superiore  alle  somme  da versare, l'eccedenza puo' essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;     h)  la  misura  della  sanzione  minima   fissata   dall'articolo 5-quinquies, comma 7, prevista  per  le  violazioni  dell'obbligo  di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata  nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione  di  investimenti all'estero ovvero di attivita' estere  di  natura  finanziaria  negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  4  maggio  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera  altresi' se e' entrato in vigore prima del presente articolo  un  accordo  che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi  dell'articolo 26  del  modello  di  convenzione  contro   le   doppie   imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la  cooperazione  e  lo  sviluppo economico (OCSE), ovvero se e' entrato in vigore prima  del  presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio  di informazioni  elaborato  nel  2002   dall'OCSE   e   denominato   Tax Information Exchange Agreement (TIEA);     i) chiunque fraudolentemente si avvale  della  procedura  di  cui agli articoli da  5-quater  a  5-septies  al  fine  di  far  emergere attivita' finanziarie e patrimoniali o denaro  contante,  provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma  1, lettera a), e' punito con la medesima sanzione prevista per il  reato di cui all'articolo 5-septies.  Resta  ferma  l'applicabilita'  degli articoli  648-bis,   648-ter,   648-ter.1   del   codice   penale   e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,  n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e successive modificazioni.   2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12,  comma 2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102  e, se   ricorrono   congiuntamente   anche   le   condizioni    previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5,  del  presente  decreto,  non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis  e 2-ter, del decreto-legge 1º  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.   3. Possono avvalersi della procedura di  collaborazione  volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi  1  e  2  per  sanare  le  violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte  sui  redditi e  relative  addizionali,  delle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le  violazioni  relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al  30 settembre 2016, anche  contribuenti  diversi  da  quelli  indicati  nell'articolo 4, comma 1,  del  presente  decreto  e  i  contribuenti  destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che  vi  abbiano  adempiuto  correttamente.  Si  applicano  le  disposizioni   di   cui  all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186  del  2014.  Resta impregiudicata la  facolta'  di  presentare  l'istanza  se,  in  precedenza, e' stata gia' presentata, entro il 30 novembre  2015,  ai  soli fini di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies  del  presente  decreto. Se la collaborazione volontaria ha  ad  oggetto  contanti  o  valori al portatore, si presume,  salva  prova  contraria,  che  essi  siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di  violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte  sui  redditi e  relative  addizionali,  delle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui  redditi,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di   violazioni  relative  alla  dichiarazione  dei  sostituti  di  imposta,  commesse  nell'anno 2015 e  nei  quattro  periodi  d'imposta  precedenti,  e  i  contribuenti:      a) rilasciano  unitamente  alla  presentazione  dell'istanza  una  dichiarazione in cui attestano  che  l'origine  di  tali  valori  non  deriva da condotte  costituenti  reati  diversi  da  quelli  previsti  dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b);      b) provvedono, entro la data di presentazione della  relazione  e  dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza  di  un notaio, che ne accerti il contenuto  all'interno  di  un  apposito  verbale, di eventuali cassette di  sicurezza  nelle  quali  i  valori  oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;      c) provvedono, entro la data di presentazione della  relazione  e  dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito  dei  valori al portatore presso intermediari finanziari, a cio' abilitati,  in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura. Per i  professionisti  e   intermediari   che   assistono   i   contribuenti  nell'ambito della procedura  di  collaborazione  volontaria,  restano  fermi gli  obblighi  prescritti  per  finalita'  di  prevenzione  del  riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo  di  cui  al  decreto  legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e  successive  modificazioni.  A  tal fine, in occasione  degli  adempimenti  previsti  per  l'adeguata  verifica della  clientela,  i  contribuenti  dichiarano  modalita'  e  circostanze di  acquisizione  dei  contanti  e  valori  al  portatore  oggetto della procedura».    2. Il provvedimento di cui all'articolo 5-octies del  decreto-legge  28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'  adottato entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente decreto. Per i contribuenti che  si  sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli  da  5-quater  a  5-septies  del  decreto-legge  n.  167  del  1990,  convertito,   con  modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, introdotti  dall'articolo  1, comma 1, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non si applicano le  sanzioni  in   caso   di   omissione   degli   adempimenti   previsti  dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 167 del 1990,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227  del  1990,  per  i  periodi  d'imposta  successivi  a  quelli  per  i   quali   si   sono  perfezionati gli adempimenti connessi alle disposizioni di  cui  alla  citata legge n. 186  del  2014,  a  condizione  che  gli  adempimenti  medesimi siano eseguiti entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto.    3. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi:    «17-bis. I comuni, fermi restando  gli  obblighi  di  comunicazione  all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16,  inviano  entro  i  sei  mesi successivi alla  richiesta  di  iscrizione  nell'anagrafe  degli  italiani residenti all'estero i dati dei  richiedenti  alla  predetta  agenzia al fine della formazione di liste selettive per  i  controlli  relativi ad attivita' finanziarie e investimenti patrimoniali  esteri  non dichiarati; le modalita' di comunicazione  e  i  criteri  per  la  formazione  delle  liste  sono  disciplinati  con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate  da  adottarsi  entro  tre  mesi  dall'entrata in vigore della presente disposizione.    17-ter. In fase di prima attuazione delle  disposizioni  del  comma  17-bis, le attivita' ivi previste da parte dei comuni e  dell'Agenzia  delle entrate vengono esercitate anche nei  confronti  delle  persone  fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe  degli  italiani  residenti all'estero a decorrere dal 1º gennaio 2010 e ai fini  della  formazione delle liste selettive  si  terra'  conto  della  eventuale  mancata presentazione delle istanze di collaborazione  volontaria  di  cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28  giugno  1990, n. 167, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  1990, n. 227.».   m) introduzione di indici sintetici di affidabilita' per  la  promozione   dell'osservanza degli  obblighi  fiscali,  per  la  semplificazione   degli  adempimenti  e  per  la   contestuale   soppressione   della   disciplina degli studi di settore dal 31.12.2017 (art. 7-bis); n) sono introdotte numerose semplificazioni fiscali tra le quali (art. 7-quater):  n.1) ai fini degli accertamenti fiscali rilevanza delle operazioni “per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”;  n.2) la conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all’estero si effettua secondo il cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili e le differenze rispetto ai saldi di conto dell’esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l’applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti princìpi contabili ai saldi dei relativi conti;  n.3) per soddisfare l’esigenza di massima tutela giurisdizionale del debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione relative alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite nel periodo dal 1° giugno 2016 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con modalità diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione;  n.4) dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi:  - i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;  - i termini di 30 giorni previsti dagli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del d.lgs.18.12.1997, n. 462, e dall’art. 1, comma 412, della l. 30.12.2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36 -bis del d.P.R. 29.09.1973, n. 600, e 54-bis del d.P.R. 29.09.1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;  n.5) gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero;  n.6) la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.     LA PRIMA VOLONTARY DISCLOSURE Convertito con modificazioni in l. 20.11.2015, n. 187 il d.l. 30.09.2015, n. 153 recante "Misure urgenti per la finanza pubblica" (G.U. n. 227 del 30.9.2015) sono stati posticipati i termine di presentazione della domanda di rientro dei capitali dal 30 settembre al 30 novembre 2015 con possibilità di integrare la domanda presentata o per presentare i documenti e/o le informazioni occorrenti (art. ). Ecco comunque le principali novità: - con modifica dell'art. 5-quater, comma 2, terzo periodo d.l. n. 167/1990 convertito con modificazioni in l. 227/1990 la domanda di rientro dei capitali viene espressamente qualificata alla stregua di irrevocabile (art. 2, comma 1, lett. a, n. 1); -  l'art. 5-quater, comma 5 viene così sostituito "5. La  procedura  di collaborazione volontaria puo' essere attivata fino  al  30  novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le  informazioni  di cui al comma 1, lettera a), possono essere  presentati  entro  il  30 dicembre 2015. Al fine di assicurare la  trattazione  unitaria  delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui  all'articolo  43  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per la  notifica dell'atto di contestazione ai  sensi  dell'articolo  20  del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal  31 dicembre 2015, limitatamente  agli  imponibili,  alle  imposte,  alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa,  sono  fissati,  anche  in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016". Inoltre in sede di conversione  è stato precisato che "a decorrere dal 10  novembre  2015  e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualita' oggetto della proceduradicollaborazione volontaria,e'attribuita all'articolazione  dell'Agenzia   delle   entrateindividuatacon provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da  emanare  entro la data di entrata in vigore della  presente  disposizione"  (art. 2, comma 1, lett. a, n. 2); -  all'art. 5-quinquies, comma 1, dopo la lett. b) è introdotta la seguente "b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo  di  cui  al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto;". Viene così chiarito che non trova applicazione la sanzione dal 10% al 40% prevista dalla normativa antiriciclaggio per "L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri [...]" ex combinato disposto degli artt. 58, comma 6 e 50, comma 2 d.lgs. n. 231/2007, ma che ex contrariis potrebbero trovare applicazione tutte le disposizioni previste nel decreto legislativo, inclusa la sanzione di cui al combinato disposto dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 58, comma 1 in forza della quale si prevede una sanzione amministrativa dal 1 al 40% per il trasferimento di denaro contante d'importo pari o superiore a 12.500€ (art. 2, comma 1, lett. b), n. 1); - all'art. 5-quinquies, comma 3 viene ora così ad essere modificato " Limitatamente alle attivita' oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015 30 novembre 2015, entro la quale puo' essere attivata la procedura di collaborazione volontaria, o sino alla data  del  30  dicembre  2015  in presenza  di  integrazione  dell'istanza  o  di presentazione   dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a)" (art. 2, comma 1, lett. b. n. 2); - le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  commi  da  1-bis  a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data  del  30  dicembre  2014,  n.  190,  continuano  ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016 (art. 2, comma 2, lett. a); - l'ammontare  di  tutte  le  prestazioni   corrisposte   dalla previdenza  professionale  per   la   vecchiaia,   i   superstiti   e l'invalidita'  Svizzera  (LPP),  in  qualunque  forma  erogate,  sono assoggettate,  ai  fini  delle  imposte  dirette,  su   istanza   del contribuente, all'aliquota del 5%, precisandosi in sede di conversione "ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti  svizzeri di prepensionamento" (art. 2, comma 2, lett. a).  - sempre in sede di conversione è stato previsto che "l'esonero   dagli   obblighi   dichiarativi   previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122, per i soggetti residenti  in  Italia  che  prestano  la propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero  in  zonedi frontiera e in Paesi limitrofi, si  applica,  con  riferimento  al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle  attivita'  lavorative  ivi  svolte, anche  al  coniuge  e  ai  familiari  di  primo  grado  eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso" (art. 2, comma 2, lett. b-bis).   Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14.9.2015 n. 116808 viene chiarito che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 5.8.2015, n. 128 "è opportuno, pertanto, consentire anche ai contribuenti che intendono presentare l’istanza di collaborazione successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2015 di usufruire del termine di 30 giorni per la trasmissione della relazione di accompagnamento e quindi, a modifica del citato punto 7.4 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, viene previsto che la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria è effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, che deve avvenire nel termine del 30 settembre 2015.I contribuenti che hanno già presentato la relazione possono integrarla, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con i documenti e le informazioni relativi agli imponibili, alle imposte e alle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito alla procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento".   Con il d.lgs. 5.8.2015, n. 128 recante "Disposizioni sulla certezza del diritto  nei  rapporti  tra  fisco  e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma  2, della legge 11 marzo 2014, n. 23" in G.U. n. 190 del 18.8.2015 è stato precisato all'art. 2, comma 4 che "Ai fini della causa  di  non  punibilita'  di  cui  all'articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990,  n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si considerano oggetto  della  procedura  di  collaborazione  volontaria anche gli  imponibili,  le  imposte  e  le  ritenute  correlati  alle attivita' dichiarate nell'ambito di tale procedura  per  i  quali è scaduto il termine per l'accertamento".   E' legge la volontary disclosure pubblicata sulla G.U. n. 292 del 17.12.2014 la l. 15 dicembre 2014, n. 186, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di  capitali  detenuti all'estero nonche' per  il  potenziamento  della  lotta  all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio". Entrerà in vigore il 1 gennario 2015.     PAESI BLACK LIST In G.U.C.E. 5.6.2018, n. C191 è stata pubblicata la lista dei Paesi europei non collaborativi a fini fiscali "Relazione del Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» relativa alle modifiche agli allegati delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017, compresa la rimozione dalla lista di due giurisdizioni". Si rinvia all'allegato.   Con i d.m. 30.03.2015 recante "Modifica del decreto 21 novembre 2001, recante individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'articolo 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list")" e d.m. 27.04.2015 recante "Modifica del decreto 23 gennaio 2002, recante indeducibilita' delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato" (entrambi im G.U. n.107 del 11-5-2015) è cambiato l'elenco dei cd. "Paesi Black list". In particolare: a) sono stati espunti dal d.m. 27.04.2015 nel d.m. 21 novembre 2001: - Filippine, Malysia e Singapore dall'elenco dei Paesi di cui al d.m. 23.01.2002 sull'indeducibilità delle spese e di altri elementi negativi con imprese domiciliate in tali Stati; -è stato abrogato l'articolo 3 del precitato decreto 21.11.2001 in materia di Stati a regime fiscale agevolato con limiti soggettivi e oggettivi. In particolare detto art. 3 prescriveva che s'intendono in Svizzera, con riferimento alle societa' non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le societa'holding, ausiliarie e "di domicilio"; b) mentre l'elenco dei Paesi che all'indeducibilità di cui al punto precedente sono i seguenti Andorra, Bahamas, Barbados, Barbuda, Brunei, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Hong Kong, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Vergini statunitensi, Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu, con esclusione pertanto rispetto al precedente elenco di: -  Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle societa' operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; - Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato; - Costarica, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonche' con riferimento allesocieta' esercenti attivita' ad alta tecnologia; - Mauritius, con riferimento alle societa' "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies.     ACCORDI ITALIA - SVIZZERA In data 2.3.2017 Italia e Svizzera hanno raggiunto un accordo attuativo del precedente definisce le modalità operative per la presentazione delle “richieste di gruppo” ammissibili. Esso rappresenta un ulteriore importante elemento di collaborazione tra i due paesi verso l’obiettivo di una maggiore trasparenza fiscale, a seguito dell’entrata in vigore (il 13 luglio 2016) del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, che ha allineato lo scambio di informazioni tra i due paesi al più recente standard dell’OCSE. Lo scopo dell'accordo è definire i cosiddetti "recalcitrant account holders" ossia le persone residente in Italia con un conto aperto in svizzera nel periodo 23.2.2015-31.12.2016 che, pur avendo ricevuto una lettera da parte della Banca svizzera di regolarizzare la propria posizione in Italia, non hanno mai dimostrato di averlo fatto e nei confronti dei quali sarà, pertanto, possibile presentare richieste di gruppo d'informazioni da parte del Fisco italiano; In data 23.2.2015 Italia e Svizzera hanno raggiunto l'accordo in tema di scambio di informazioni bancarie. Ciò comporterà ai sensi della L. n. 186/2014: - ai sensi del successivo art. 5-quinquies, comma 7 l. n. 167/1990 il minimo edittale per sanzione per la mancata o incompleta compilazione del quadro RW è fissata al 3%; - sempre ai sensi del predetto comma non troverà applicazione il raddoppio dei termini dei termini di decadenza di cui al citato articolo 12, comma 2-ter della precitata legge. Viene pubblicato il testo dell'accordo unitamente alla Road map (in lingua inglese) ed alla legge di ratifica ed esecuzione 4 maggio 2016, n. 69 (G.U. n. 115 del 18.5.2016)   ACCORDO ITALIA - PANAMA E' stato pubblicato in G.U. n. 272 del 21.11.2016 il testo della l. 3 novembre 2016, n. 208 recante "Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  tra  il  Governo  della Repubblica italiana e il  Governo  della  Repubblica  di  Panama  per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con  Protocollo  aggiuntivo,  fatta  a Roma e a Citta' di Panama il 30 dicembre 2010" unitamente al testo della convenzione. Si segnala che all'art. 25 del testo si prevede lo scambio di informazioni, incluse quelle di natura bancaria.   ACCORDO ITALIA - LIECHTESTEIN In G.U. n. 273 del 22.11.2016 è stato pubblicato il testo della l. 3 novembre 2016, n. 2010 recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015".   ACCORDO ITALIA - PRINCIPATO DI MONACO In G.U. n. 297 del 21.12.2016 è stata pubblicata la l. 1 dicembre 2016, n. 231 recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo  della  Repubblica italiana e il Governo del  Principato  di  Monaco  sullo  scambio  di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il  2 marzo 2015"   LA RESIDENZA FISCALE ALL'ESTERO Si pubblicano i testi dei principali atti dell'Agenzia delle Entrate in materia di residenza fiscale all'estero: - la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 2 dicembre 1997, n. 304; - la Risoluzione 3 dicembre 2008, n. 471.   MODULISTICA E' stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la modulistica relativa al rientro dei capitali in Italia per la presentazione della domanda. Si rinvia all'apposita sottosezione. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 75249/2015 sono state precisate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per l’istanza di Collaborazione volontaria, ai sensi dell’art. 1, legge 15 dicembre 2014, n. 186 e per la richiesta di protocollazione della documentazione inviata a corredo.   CIRCOLARI Si segnalano: - la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E del 28 agosto 2015 recante "Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Risposte a quesiti"; - la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 11 agosto 2015 recante "Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Risposte a quesiti"; - la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 16 luglio 2015 recante "Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Risposte a quesiti"; - la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13 marzo 205 recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Prime indicazioni relative alla procedura di collaborazione volontaria; - la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 5 marzo 2015 che reca importanti chiarimenti sugli aspetti concernenti la disciplina del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero ai sensi dell'art. 165 TUIR; - la circoalre dell'Agenzia delle Entrate 9.6.2015, n. 23 che fornisce una breve guida sull'istituto del ravvedimento operoso, radivalmente dinnovato dalla legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014) Si segnala, altresì, che in G.U. n. 64 del 18.3.2015 il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 recante "Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", in forza del quale "Nei reati per i quali é prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale".   I LAVORI PARLAMENTARI SULLA VOLONTARY DISCLOSURE SULLA PRIMA VOLUNTARY DISCLOSURE Il 1° aprile 2014 la VI Commissione Finanze ha avviato l'esame delle proposte di legge A.C. 2247 Causi e 2248 Capezzone, in materia di "voluntary disclosure", ossia di procedure di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. Le proposte di legge intendono riproporre il contenuto dell’articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, soppresso durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione e successivamente trasfuso nelle proposte di legge in commento. Si intende così consentire agli organi parlamentari di esaminare più approfonditamente la materia, allo scopo di superare alcune criticità contenute nella norma soppressa, anche sulla base delle evidenze emerse durante le audizioni svolte in occasione dell'esame del D.L. n. 4 del 2014. Entrambe le proposte introducono nell’ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale; in sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all’estero ed hanno omesso di dichiararlipotranno sanare la propria posizione nei confronti dell’erario pagando le imposte dovute (in tutto o in parte) e le sanzioni (in misura ridotta), ottenendo inoltre alcuni benefici anche sul piano delle sanzioni penali tributarie.     L'A.C. 2247 Causi L’articolo 1, comma 1 dell'A.C. 2247 introduce nell’ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale.  Si intende introdurre nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-quater a 5-septies, allo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell’allocazione fittizia della residenza fiscale all’estero e nell’illecito trasferimento o detenzione all’estero di attività che producono reddito. In sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all’estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell’erario pagando, in un’unica soluzione e senza possibilità di compensazione, l'intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta). Per effetto della volontaria collaborazione verrebbe garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi, ovvero la riduzione a metà delle pene, e il pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie. La procedura non potrà essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l’autore ha avuto conoscenza dell’inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie, ed opererà per le violazioni dichiarative commesse sino al 31 dicembre 2013, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 settembre 2015. Le norme introducono un nuovo reato fiscale che punisce coloro i quali, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero. Si rammenta che, con riferimento al soppresso articolo 1 del D.L. n. 4 del 2014, la circolare n. 8624 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanata il 31 gennaio 2014, ha chiarito che l’approvazione delle norme sulla voluntary disclosure non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dalle norme antiriciclaggio. L'articolo 1, comma 2 della proposta dispone l’utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del D.L. n. 167/1990, come introdotti dal precedente comma 1. Il comma 3, lettera a), intende autorizzare l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato - aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente - nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017. Il tetto di spesa massimo fissato corrisponderebbe, come riportato nella Relazione tecnica, all’assunzione di 1.100 unità di terza area, fascia retributiva F1. La lettera b) prevede di autorizzare l’Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale nella misura di per 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008); tali risorse potranno essere utilizzate anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sostanzialmente il passaggio riguarda il personale della “sezione monopoli” alla “sezione dogane” (in quanto il personale ex dogane percepisce un trattamento economico maggiore). L'articolo 2 reca la copertura finanziaria delle disposizioni in materia di assunzioni presso l'Agenzia delle entrate cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.   L'A.C. 2248 Capezzone   L'A.C. 2248, seppure sostanzialmente riproducendo il contenuto dell’articolo 1 del decreto – legge n. 4 del 2014 in materia di procedure di collaborazione volontaria, vi apporta tuttavia alcune modifiche, che recepiscono rilievi e osservazioni formulati dai soggetti sentiti durante il ciclo di audizioni svolto presso la VI Commissione della Camera dei deputati in occasione dell'esame del decreto-legge 4 del 2014. Tra le più rilevanti modifiche si segnalano le seguenti: - per perfezionare la procedura di disclosure, l'A.C. 2248 prevede che il richiedente verso il 50 per cento di quanto accertato dall'amministrazione fiscale (oltre alle sanzioni), anziché l'intero ammontare delle imposte dovute in base all'attività di accertamento; il versamento può essere ripartito in tre rate trimestrali, anziché in un'unica soluzione. Tuttavia si decade dal beneficio della voluntary disclosure nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata; - la proposta esenta esplicitamente i professionisti e i relativi consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, dagli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, ai fini della normativa antiriciclaggio; tale esenzione opera limitatamente all’esame della posizione giuridica del cliente e all’assistenza nell’intera procedura, mentre rimangono fermi tutti gli altri obblighi previsti dalla stessa disciplina antiriciclaggio. Anche gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria sono esenti dall'obbligo di segnalare operazioni sospette qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita; - per quanto concerne gli effetti penali, l'A.C. 2248 estende ad ulteriori fattispecie di reato la non punibilità derivante dalla voluntary disclosure; la causa di non punibilità opera in favore di tutti i soggetti che hanno commesso il reato; - l'adesione alle procedure dovrebbe inoltre abbreviare i termini per l'accertamento fiscale (ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA) da quattro a due anni, ovvero da cinque a tre anni per l'omessa presentazione della dichiarazione o per la dichiarazione nulla. Iter dei lavori delle due proposte di legge Data Fase procedimento e dibattito 1° aprile 2014 Esame e rinvio 16 aprile 2014 Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto CAPEZZONE Daniele pag. 131 30 aprile 2014 Comitato ristretto 7 maggio 2014 Comitato ristretto 28 maggio 2014 Comitato ristretto 29 maggio 2014 Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base  Segnalo, da ultimo, che nella seduta del 29.5.2014 la Commissione Finanze ha ritenuto che i lavori del comitato ristretto istituito per l'esame dei provvedimenti possano considerarsi conclusi, proponendo quindi di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 2247.   La volontary disclosure prima della l. n. 186/2014 Le leggi vigenti sono già prevedono sostanziali sconti sanzionatori in favore del contribuente che decida di autodenunciarsi pagando tutte le imposte in considerazione del suo atteggiamento collaborativo. Esiste infatti la possibilità di "rottamare" sia i processi verbali di constatazione (articolo 5-bis del Dlgs n. 218/1997) sia gli atti di contestazione delle sanzioni (articolo 16, comma 3 del Dlgs n. 471/1997) che saranno emanati dagli uffici in seguito alla denuncia spontanea del contribuente. Inoltre, la legge (articolo 7, comma 4, Dlgs n. 471/1997) prevede la possibilità degli Uffici di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo qualora sia manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo cui la sanzione si riferisce e la sanzione (caso tipico delle sanzioni sul modulo RW). Inoltre la l. n. 97/2013 ha modificato  l’assetto  sanzionatorio  per  la  mancata  compilazione  (e presentazione)  del  quadro  RW  riducendo  le  sanzioni  e  portandole  da  un minimo  del  3  ad  un  massimo  del  15%  (dal  6%  al  30%  per  i  Paesi  ritenuti  a fiscalità agevolata come la Svizzera) Un ruolo fondamentale nella procedura è affidato al professionista che non ha, nel caso, solo la funzione di consulente, ma deve vestire i panni del "verificatore fiscale". È probabile, del resto, che la richiesta di adesione al programma sia firmata non solo dal contribuente, ma anche dal professionista, a quale viene accollato l'onere di ricostruire le attività detenute nei periodi accertabili, accertando l'origine e la natura dei flussi per definire il regime tributario e gli effettivi beneficiari dei redditi. Questa attività potrebbe richiedere molto tempo in quanto una richiesta di ammissione potrebbe comprendere più conti, dossier o altre attività con più titolari o delegati ad operare sul rapporto, spesso occultati attraverso soggetti interposti. La richiesta di ammissione è presentata all'Ucifi competente in base alla residenza del richiedente. Le sanzioni per le imposte saranno riducibili, in caso di adesione al verbale di constatazione, ad un sesto di quelle irrogate. A questo proposito si deve ricordare che le sanzioni minime per l'omessa dichiarazione di redditi prodotti all'estero (articolo 1, comma 3, Dlgs n. 471/1997) sono pari al 100% delle imposte evase aumentate di un terzo (133,33%) e dal 2008, se le attività sono detenute in un Paese compreso nella black list italiane (come Svizzera, Lussemburgo o Montecarlo), la sanzione minima è elevata al 200% (articolo 12 Dl n. 78/2009). Il quadro delle sanzioni penali, senza alcuna pretesa di esaustività, è il seguente. L’ordinamento  Italiano  prevede  fattispecie  penali  disciplinate  dal  D.  Lgs. 74  del  2000,  in  particolare,  l’art.  4  regolamenta  la  fattispecie  di  “infedele dichiarazione” e dispone che fuori  dei  casi  previsti  dagli  articoli  2  e  3  (per  le  dichiarazioni  fraudolente): - commette  questo  reato  chiunque,  al  fine  di  evadere  le  imposte  dirette  o l'Iva  (senza  un  impianto  fraudolento,  ma  comunque  consapevolmente  e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte  elementi  attivi  per  un  ammontare  inferiore  a  quello  effettivo  o elementi passivi fittizi quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro con riferimento a ciascuna  delle singole imposte b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10%  dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro. La sanzione prevista è la reclusione da 1 a 3 anni. E’ importante, pertanto, notare come: - sul piano delle sanzioni amministrative la normativa vigente già preveda rilevanti riduzioni rispetto al regime ordinario; - che quindi de iure condendo è importante che sia introdotta un'esimente che blocchi gli effetti penali e favorisca le procedure di voluntary disclosure tanto per i casi di omessa dichiarazione quanto per quelli di dichiarazione infedele. Dal punto di vista temporale, poi, sarà possibile nella valutazione dell'amministrazione finanziaria tornare indietro fino a quando consentito dai normali parametri degli accertamenti, per cui - considerando il raddoppio dei termini connesso alle presunzioni derivanti dall'ingiustificata detenzione di capitali oltreconfine - non oltre il 2003 per l'omessa dichiarazione e il 2005 per l'infedele dichiarazione. Tali limiti valgono fino al 31 dicembre 2013, dopo di che la finestra temporale si sposterà, rispettivamente, al 2004 e al 2006. Questo significa che non sarà oggetto di tassazione e/o di penalizzazione il capitale estero formatosi anteriormente a queste date, a patto che il contribuente in voluntary disclosure sia in grado di fornire al Fisco una prova inequivocabile al riguardo. In queste circostanze imposte, interessi e sanzioni (tagliate) da versare all'Erario riguarderanno solo i frutti (ad esempio interessi e dividendi) prodotti dal deposito iniziale. Quindi, la voluntary disclosure è in parte già possibile, con le norme in vigore oggi. Questo grazie agli sforzi dell'Ucifi, l'ufficio delle Entrate guidato da Antonio Martino, e al contributo della commissione Greco, che ha espresso un chiaro favore verso queste forme di autodenuncia. L'operazione è incentivata, oltre che dalla recente riduzione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale, anche dalle nuove iniziative per il contrasto dell'evasione fiscale internazionale, di cui l'ultimo segno tangibile è la firma da parte della Confederazione elvetica della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa, espressione del crollo del segreto bancario svizzero. Rinvio, per il resto, ad un breve riassunto normativo della normativa italiana.   E' stata emanata la poderosa circolare dell'Agenzia delle Entrate 23.12.2013, n. 38/E recante «le nuove disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Adempimenti dei contribuenti. Ritenuta sui redditi degli investimenti esteri e attività estere di natura finanziaria». Ecco alcuni tra i chiarimenti più interessati: - "la compilazione del nuovo quadro RW deve essere ora effettuata esclusivamente per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero nel periodo d’imposta di riferimento"; - "è ora stabilito, come principio di carattere generale, che su tutti i redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti da investimenti esteri e da attività estere di natura finanziaria, gli intermediari indicati dalla normativa antiriciclaggio devono applicare le ritenute già previste da specifiche disposizioni non soltanto quando le attività sono ad essi affidate in gestione, custodia o amministrazione, ma anche qualora intervengano nella mera riscossione dei relativi flussi"; - "tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni"; - "l’obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali"; - "si considerano altresì residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Al riguardo si ricorda che, fino all’emanazione del citato decreto, si considerano residenti in Italia i cittadini emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modificazioni1 (cosiddetta “black list”)"; - "i contribuenti residenti, rientranti nell’ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell’ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni"; - in particolare "per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (v. sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell’11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052)"; - sono chiarite le caratteristiche del cd. "titolare effettivo".  L'ANTEFATTO ALLA PRIMA VOLONTARY DISCLOSURE L'art. 1 del d.l. 28 gennaio 2014, n. 4 (G.U. n. 23 del 29.1.2014), è stato soppresso in sede di conversione in l. 28 marzo 2014, n. 50 (GU n. 74 del 29.30.2014), così venendosi ad abrogare tutta la normativa in materia di volontary disclosure che era stata recentemente introdotta con il decreto precitato. L'art. 1 comma 2 della legge n. 50/2014 chiarisce, tuttavia, che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4". Il Governo si è, tuttavia, impegnato a presentare un disegno di legge in parlamento finalizzato a reintrodurre la disciplina abrogata, con procedure semplificate ed una ulteriore riduzione delle sanzioni a carico dei dichiaranti.

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a) Con la sentenza 2/12/2013 n. 285, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostitu-zionalità dell'articolo unico della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 23/11/2012 n. 33, a mente del quale «Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è sosti-tuito dal seguente: "5. In considerazione delle ridotte dimensioni territoriali della re-gione e dei limitati quantitativi di rifiuti prodotti, in conformità agli obiettivi di cui all’articolo 10, comma 1, al fine di tutelare la salute e di perseguire criteri di econo-micità, efficienza ed efficacia, nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi non si realizzano né si utilizzano sul territorio regionale im-pianti di trattamento a caldo quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione."». b) In particolare, ad avviso del Giudice delle Leggi la norma precitata eccede la com-petenza regionale, ove si consideri: - da un lato, che la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» riservata, in base all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato; esercitando tale competen-za, lo Stato ha regolato, con l’art. 195, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, il potere di localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale; - dall'altro lato, che la norma regionale preclude allo Stato, con procedure difformi da quelle disposte dalla norma statale, di individuare impianti di preminente inte-resse nazionale con la tecnica del trattamento a caldo dei rifiuti nell’intera Regione autonoma Valle d’Aosta; si tratta di un divieto tale da impedire la realizzazione delle finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, in-dicate dalla norma statale. In sostanza, in relazione a tale primo aspetto la Corte costituzionale ha osservato che la comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto detto "not in my back-yard"), non può tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazio-ne di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale. c) Sotto ulteriore profilo, ad avviso della Corte costituzionale la norma in questione si pone altresì in contrasto con la lettera p), comma 1, art. 195 e con le lettere n) e o), comma 1, dell’art. 196, del d.lgs. n. 152 del 2006, ove si consideri che "la disposizio-ne impugnata, imponendo un divieto generale di realizzazione e utilizzo di determi-nati impianti su tutto il territorio regionale, non contiene un "criterio" né di localiz-zazione, né di idoneità degli impianti. Si tratta di un limite assoluto, che si traduce in una aprioristica determinazione dell’inidoneità di tutte le aree della Regione a ospi-tare i predetti impianti. Questa Corte, in altre materie come quella della localizza-zione di impianti energetici, ha affermato il principio generale per cui la Regione «non può introdurre "limitazioni alla localizzazione", ben può somministrare "criteri di localizzazione", quand’anche formulati "in negativo", ovvero per mezzo della de-limitazione di aree ben identificate, ove emergano interessi particolarmente pregnan-ti affidati alle cure del legislatore regionale, e purché ciò non determini l’impossibilità di una localizzazione alternativa» (sentenza n. 278 del 2010); del re-sto, «la generale esclusione di tutto il territorio […] esime dalla individuazione della ratio che presiede alla dichiarazione di inidoneità di specifiche tipologie di aree» (sentenza n. 224 del 2012); pertanto, alla Regione non può essere consentito, anche nelle more della definizione dei criteri statali, di porre limiti assoluti di edificabilità degli impianti (sentenza n. 192 del 2011)".

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a) Con la sentenza 12/12/2013 (causa C-327/12) la Quarta Sezione della Corte Giustizia CE ha ritenuto che gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che impone alle Società Organismi di Attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.   Ad avviso della Corte di Giustizia, una siffatta normativa nazionale configura una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE, ma è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di tutela dei destinatari di detti servizi. Spetta al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto in particolare delle modalità di calcolo delle tariffe minime, segnatamente in funzione del numero delle categorie di lavori per le quali il certificato è redatto, la citata normativa nazionale vada oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo. b) Al fine di dirimere (nei termini sopra riportati) i quesiti sottopostigli dal Giudice nazionale italiano (Consiglio di Stato), la Corte di Giustizia ha svolto talune considerazioni circa la natura delle Società Organismi di Attestazione, rilevando che: sebbene l'esame dell'art. 40 del Codice Appalti prevede che le Soa svolgono attività di attestazione di natura pubblicistica, ciò non significa che le stesse partecipino ai pubblici poteri; l'attività delle SOA è sostanzialmente riconducibile ad un'attività libero professionale-intellettuale e, come tale, rientra nell'applicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. n. 223/2006; secondo il diritto comunitario la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (in questo senso, tra le altre, sentenza 23 aprile 1991, Höfner e Elser, C‑41/90, Racc. pag. I‑1979, punto 21): le S.O.A. sono imprese a scopo di lucro, la cui attività presenta natura economica con l'assunzione dei rischi finanziari tipicamente imprenditoriali ed operano in un regime di concorrenza; l'attività di attestazione delle SOA non configura una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri, con conseguente inapplicabilità alle stesse della deroga prevista dall'art. 51 T.F.U.E..

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RULING INTERNAZIONALE L’art. 8 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 ha previsto, per le imprese con attività internazionale, la possibilità di utilizzare una procedura di ruling internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties. A seguito del d.l. 23.12.2013, n. 145 il ruling riguarda anche la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del d.P. R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia. La procedura in questione si conclude con la sottoscrizione di un accordo, tra l’Amministrazione finanziaria e l’impresa con attività internazionale, che vincola, entrambe le parti, sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo stesso è stato stipulato e per i quattro periodi d’imposta successivi. Le disposizioni per consentire alle imprese con attività internazionale di accedere alla suddetta procedura sono state definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004. Tale provvedimento individua i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso al ruling e stabilisce le modalità operative per l’avvio della procedura da parte del contribuente. A seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 145/2013, che ha eliminato la competenza esclusiva delle Agenzie delle Entrate di Roma e Milano, saranno presumibilmente emanate nuove disposizioni attuative. L’Ufficio Ruling Internazionale, valutata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero dall’ultimazione dell’ulteriore attività istruttoria necessaria a tal fine, dichiara l’ammissibilità della stessa e invita l’impresa a comparire per l’instaurazione della procedura che si svolge in contraddittorio tra le parti. (dal sito www.agenziaentrate.gov.it)   Approvato dal Consiglio dei Ministri del 19.9.2013 e dal ancora dal Consiglio dei Ministri del 13.12.2013, in attuazione del piano di Destinazione Italia, l'istituto del ruling di standard internazionale con accordi per cinque anni tra fisco ed imprese presso l'Agenzia delle Entrate, che costituirà un Desk dedicato agli investitori esteri.

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L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 9 luglio 2020, n. 13, nell'ambito degli appalti di progettazione, torna sulla dibattuta tematica dei professionisti abilitati da indicare nell'offerta ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 163/2006, statuendo che il progettista "va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell’Unione europea. Sicché non può utilizzare l’istituto dell’avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all’operatore economico in senso tecnico e che l’avvalimento cosiddetto “a cascata” era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici, ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che espressamente lo vieta".     Finalmente in Gazzetta Ufficiale (n. 298 del 20.12.2013) il d.m. 31 ottobre 2013, n. 143 recante «Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria». Tramonta così l'applicazione dell'art. 5, comma 2 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 134 secondo la quale "Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ((introdotto dal comma 1 del presente articolo,)) le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali". Con la nuova previsione regolamentare gli elementi da valutare sono: - il parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; - parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; - parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; - parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. Vi è, inoltre, il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata dal decreto, che si trova applicando l'espressione P=0,03+10 / (V elevato alla 0,4) E la formula da applicarsi è CP= Σ(V×G×Q×P). Per gli ulteriori dettagli si rinvia al testo del decreto ed al suo allegato tecnico.

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Con decisione 30 agosto 2018 n. 12 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato torna sulla natura del contributo di costruzione e in particolare sulla natura e sul regime degli atti con i quali l'amministrazione può rideterminarne il valore. In particolare vengono evidenziati dall'A.P. i seguenti principi di diritto. Gli atti con i quali la p.a. determina e liquida il contributo di costruzione di cui all’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale. Agli atti di determinazione del contributo non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio. Nel corso di tale rapporto paritetico la p.a. può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza. Il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di dieci anni, anche con un’azione di mero accertamento. L’amministrazione comunale, nel richiedere i detti importi con atti non aventi natura autoritativa, agisce quindi secondo le norme di diritto privato, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 241/1990, ma va esclusa l’applicabilità dell’art. 1431 c.c. a questa fattispecie, in quanto l’errore nella liquidazione del contributo, compiuto dalla pubblica amministrazione, non attiene ad elementi estranei o ignoti alla sfera del debitore ed è quindi per lui in linea di principio riconoscibile, in quanto o riguarda l’applicazione delle tabelle parametriche, che al privato sono o devono essere ben note, o è determinato da un mero errore di calcolo, ben percepibile dal privato, errore che dà luogo alla semplice rettifica.   La tutela dell’affidamento e il principio della buona fede, che in via generale devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione dell’attuazione del rapporto obbligatorio, possono trovare applicazione solo nella eccezionale ipotesi in cui la conoscibilità e verificabilità dell’errore non siano possibili con l’ordinaria diligenza richiesta al debitore, secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), nell’ottica di una leale collaborazione volta all’attuazione del rapporto obbligatorio e al soddisfacimento dell’interesse creditorio vantato dal Comune.   Cons. Stato, Ad. Plen., 7 dicembre 2016, n. 24 - 5.1 Ritiene l’Adunanza plenaria che, nell’ambito dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali di cui ha riferito il giudice rimettente, sia senz’altro condivisibile l’orientamento maggioritario maturato in seno a questo Consiglio di Stato. La soluzione si impone alla luce delle chiare previsioni delle disposizioni normative applicabili alla fattispecie nonché alla luce dei principi generali dell’ordinamento. Per vero, può fin d’ora anticiparsi come il quadro delle diposizioni normative applicabili al caso in esame non consenta di individuare, a carico della Amministrazione comunale qui appellata, un onere di collaborazione con il debitore nella finalizzazione del pagamento del contributo di costruzione tale per cui la sua violazione possa tradursi in una decadenza della stessa Amministrazione dal potere di sanzionare il ritardo nel pagamento. Peraltro, la soluzione non muta a seconda che la questione controversa sia affrontata sulla base dei principi desumibili dal sistema normativo applicabile ai rapporti intersoggettivi di diritto amministrativo, al cui novero la fattispecie andrebbe ascritta (quantomeno in relazione al rapporto debitore principale-pubblica amministrazione) ovvero attingendo ai canoni interpretativi di matrice civilistica. Ed infatti, quale che sia l’approccio interpretativo che si voglia seguire, si deve ritenere che resti in ogni caso integro il potere-dovere della amministrazione comunale di applicare le sanzioni pecuniarie per il ritardo nel pagamento dei contributi di costruzione al semplice verificarsi delle condizioni previste dalla legge, dovendosi per contro escludere la sussistenza di un obbligo di preventiva escussione della garanzia fideiussoria. 5.2 Giova premettere, riguardo alla natura del contributo di costruzione dovuto dal soggetto che intraprenda un’iniziativa edificatoria, che detto contributivo rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. In altri termini, fin dalla legge che ha introdotto nell’ordinamento il principio della onerosità del titolo a costruire ( art. 1 della legge n. 10 del 1977), la ragione della compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da ricollegare sul piano eziologico al surplus di opere di urbanizzazione che l’amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio. Il contributo per il rilascio del permesso di costruire ha natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario, ed ha carattere generale, prescindendo totalmente delle singole opere di urbanizzazione che devono in concreto eseguirsi, venendo altresì determinato indipendentemente sia dall’utilità che il concessionario ritrae dal titolo edificatorio, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare dette opere. In sostanza, le opere di urbanizzazione ( per la cui remunerazione il contributo viene imposto) hanno spesso portata più ampia rispetto a quelle strettamente necessarie ad urbanizzare il nuovo insediamento edilizio posto in essere da chi abbia ottenuto il titolo edilizio ed hanno quindi sovente natura indivisibile, nel senso che non sono frazionabili in porzioni funzionali al soddisfacimento delle esigenze dei singoli nuovi insediati. In ragione di tanto, per l’esecuzione di dette opere, da realizzare in conseguenza del fatto edificatorio in sé considerato, l’amministrazione comunale attinge normalmente alla fiscalità generale, senza necessariamente attendere il pagamento del contributo da parte dell’obbligato, e quindi a prescindere dal suo puntuale adempimento. Per tale motivo, quand’anche risultino trasfuse in apposita convenzione urbanistica, le prestazioni da adempiere da parte dell’amministrazione comunale e del privato intestatario del titolo edilizio non sono tra loro in posizione sinallagmatica. Come si è detto, infatti, l’amministrazione è tenuta ad eseguire le opere di urbanizzazione ed a dotare degli indispensabili standard il comparto ove viene allocato il nuovo insediamento edilizio a prescindere dal puntuale pagamento del contributo di costruzione da parte del soggetto che abbia ottenuto il titolo edilizio; per parte sua, questi è tenuto al pagamento del contributo senza poter pretendere la previa realizzazione delle opere di urbanizzazione. Da ciò discende che il soggetto obbligato sia tenuto a corrispondere il contributo di costruzione nel rispetto dei termini convenuti e che l’amministrazione comunale deve eseguire le opere di urbanizzazione in coerenza, anche sul piano temporale, allo sviluppo edilizio del territorio. 5.3 Vale altresì osservare, ancora in via preliminare, come il contributo di costruzione, quale prestazione patrimoniale imposta funzionale a remunerare l’esecuzione di opere pubbliche, si collochi pacificamente nell’alveo dei rapporti di diritto pubblico. Ne è ulteriore riprova il fatto che , come si dirà meglio in seguito, il suo mancato pagamento legittima l’amministrazione all’applicazione di sanzioni pecuniarie crescenti in rapporto all’entità del ritardo ( art. 42 d.P.R. cit.) e, in caso di persistenza dell’inadempimento, alla riscossione del contributo e delle sanzioni secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate ( art. 43 d.P.R. cit.). 5.4 Tali preliminari affermazioni di principio, ad avviso di questa Adunanza plenaria, non sono senza conseguenze, per le ragioni che saranno via via esplicitate più avanti, nella risoluzione nei sensi già indicati del quesito interpretativo qui all’esame. 5.5 In tale direzione conduce anzitutto l’argomento, di per sé dirimente, di natura esegetico-letterale, desumibile dal contenuto delle specifiche disposizioni normative applicabili alla fattispecie. Il riferimento è qui sia alla disposizione ( art. 16 d.P.R. cit.) che prevede il meccanismo della prestazione della garanzia per il caso di pagamento rateale del contributo di costruzione, sia alla disposizione ( art 42 d.P.R. cit. ) che disciplina le sanzioni per l’omesso o ritardato pagamento. Orbene, nessuna di tali disposizioni consente di enucleare elementi letterali da cui desumere, anche indirettamente, la sussistenza di un onere collaborativo, o soltanto sollecitatorio dell’adempimento, a carico della amministrazione creditrice del contributo, una volta che siano venuti a scadenza i termini per il pagamento. In particolare, l’art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, la cui rubrica reca contributo di costruzione prevede - per quel che qui rileva - che il Comune possa rateizzare, su richiesta dell’interessato, la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione mentre, per ciò che attiene alla quota di contributo relativa al costo di costruzione, la norma (art. 16, comma 3) dispone che la stessa sia corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie previste dal Comune. Pertanto, la fonte normativa che attribuisce al Comune la facoltà richiedere garanzia all’intestatario di un titolo edilizio cui sia stato accordato il beneficio della rateizzazione del contributo di costruzione ( nelle due componenti suindicate) nulla prevede riguardo all’ipotizzato dovere dell’amministrazione di attivarsi al più presto per la escussione della garanzia fideiussoria. Pertanto, già in base a tale rilievo, appare evidente come la costruzione interpretativa che enuclea dal sistema giuridico il suddetto dovere collaborativo in capo all’amministrazione risulti sfornita di una sicura base legale. Ancor più significativo in tal senso il dettato letterale della disposizione che regola l’applicazione delle sanzioni. L’art.42 del d.P.R. n. 380 del 2001 ( che riproduce il contenuto dell’art. 47 della legge 28 febbraio 1985 n. 47) prevede che “le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio. Dispone più nel dettaglio la norma che il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. Recita ancora la disposizione che le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano e che, nel caso di pagamento rateizzato, le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. Infine, la norma stabilisce che decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 43. E che, in mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2. Di contenuto sostanzialmente analogo la legge regionale della Valle d’Aosta 6 aprile 1998 n. 11 ( adottata sulla base della legge 28 febbraio 1985, n. 47 art.3), applicabile alla fattispecie di causa, che tuttavia ha graduato diversamente ( in misura più consistente) gli aumenti del contributo dovuti in relazione al ritardo nel pagamento, determinandoli nella misura minima del 20% ( per il caso di ritardo contenuto entro il termine di 120 gg dalla scadenza del primo termine), nella misura intermedia del 40% ( per il caso di ritardo contenuto entro gli ulteriori 60 gg) fino a giungere al 100% del contributo (per ritardi ancora superiori). Orbene, anche dalla portata letterale delle disposizioni che integrano il regime sanzionatorio, si evince come l’applicazione dell’aumento di contributo sia correlata al fatto in sé del suo mancato o non puntuale pagamento da parte dell’obbligato, senza distinzione alcuna, sul piano delle conseguenze del meccanismo sanzionatorio, tra l’ipotesi dell’obbligazione del solo debitore e quella in cui sia stata prestata una garanzia fideiussoria accessoria per il pagamento del suddetto contributo. E soprattutto, ciò che appare davvero dirimente, è che la norma sanzionatoria (nazionale o regionale) non riconnette rilevanza alcuna ai comportamenti delle parti diverse dal debitore principale ( e cioè della amministrazione e del fideiussore) antecedenti al fatto-inadempimento. Ciò che unicamente rileva, nella logica della norma sanzionatoria, è il semplice mancato pagamento della rata di contributo imputabile al debitore principale. L’argomento esegetico-letterale depone pertanto per l’insussistenza di un dovere di “soccorso” dell’amministrazione comunale nei confronti del beneficiario di un titolo edilizio in ritardo nel pagamento del contributo di costruzione. Per contro, sempre sulla base del tenore letterale delle richiamate disposizioni, l’amministrazione è tenuta, trattandosi di attività vincolata prevista direttamente dalla fonte normativa di rango primario ( che trova applicazione ove la regione non abbia diversamente articolato l’entità delle sanzioni nel rispetto dei parametri fissati dalla legge nazionale) , all’applicazione delle sanzioni alla scadenza dei termini di pagamento, senza potersi sottrarre al potere-dovere di aumentare, in funzione sanzionatoria, l’importo del contributo dovuto. 5.6 Da quanto appena detto discende che risulta sfornita di base normativa ogni opzione interpretativa che correli il potere sanzionatorio del comune al previo esercizio dell’onere di sollecitazione del pagamento presso il debitore principale ovvero presso il fideiussore. Ed invero il sistema di pagamento del contributo di costruzione è caratterizzato dalla presenza solo eventuale di una garanzia prestata per l’adempimento del debito principale e di un parallelo strumento a sanzioni crescenti, con chiara funzione di deterrenza dell’inadempimento, che trova applicazione, in base alla legge, al verificarsi dell’inadempimento dell’obbligato principale. In tale sistema, l’amministrazione comunale, allo scadere del termine originario di pagamento della rata ha solo la facoltà di escutere immediatamente il fideiussore onde ottenere il soddisfacimento del suo credito; ma ove ciò non accada, l’amministrazione avrà comunque il dovere/potere di sanzionare il ritardo nel pagamento con la maggiorazione del contributo a percentuali crescenti all’aumentare del ritardo. Peraltro, solo alla scadenza di tutti termini fissati al debitore per l’adempimento (e quindi dopo aver applicato le massime maggiorazioni di legge), l’Amministrazione avrà il potere di agire nelle forme della riscossione coattiva del credito nei confronti del debitore principale ( art. 43 d.P.R. n. 380 del 2001). La portata di tale ultima disposizione è peraltro tale da ritenere che l’amministrazione, se pure non è impedita dallo svolgere attività sollecitatoria dei pagamenti ( senza attingere al rimedio straordinario della riscossione coattiva) in occasione delle scadenze dei termini intermedi cui sono correlati gli aumenti percentuali del contributo secondo il già indicato modello, è certo facultata ad attendere il volontario pagamento da parte del debitore (e eventualmente del suo fideiussore), salvo in ogni caso restando il suo potere-dovere di applicare le sanzioni di legge per il ritardato pagamento. Per quanto su evidenziato, deve convenirsi sul fatto che la lettera della legge sia chiara nell’assegnare all’amministrazione il potere/dovere di applicare le sanzioni al verificarsi di un unico presupposto fattuale, e cioè il ritardo nel pagamento da parte dell’intestatario del titolo edilizio ( o di chi gli sia subentrato secundum legem). La stretta osservanza del principio di legalità, imposta dalla rigorosa applicazione del canone interpretativo- letterale delle disposizioni richiamate, comporta pertanto che va ritenuta legittima l’applicazione delle sanzioni per il ritardo, a prescindere da richieste di pagamento che siano potute venire all’interessato o al suo fideiussore dalla amministrazione concedente il titolo edilizio. In definitiva, la facoltà per l’amministrazione di escutere direttamente il fideiussore (nei casi, quali quello di specie, in cui non è stato convenuto il beneficium excussionis) non può tradursi, in difetto di espressa previsione normativa, in una decadenza dell’amministrazione dal potere di sanzionare il pagamento tardivo dell’obbligato, essendo tale potere incondizionatamente previsto ( allo stato attuale della legislazione) dall’art. 42 d.P.R. cit.e dall’art.72 della legge 6 aprile 1998 n.11 della Regione Valle d’Aosta . Tali conclusioni risultano coerenti con l’affermazione secondo cui il principio di legalità che connota l’azione dei pubblici poteri va letto in una duplice declinazione: in senso proprio, secondo cui non può darsi esercizio legittimo di potere senza che sussista una specifica fonte legislativa legittimante; ma anche nel senso che, ove detta fonte legislativa sussista e, come nella fattispecie oggetto di causa, l’esercizio del potere ( sanzionatorio) sia vincolato al verificarsi di taluni presupposti fattuali, l’amministrazione non potrebbe, dopo aver riscontrato la ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, sottrarsi legittimamente al suo esercizio. Ora, in applicazione di tali chiari principi normativi, il soggetto che abbia omesso o ritardato il pagamento del contributo di costruzione incorre nelle sanzioni per ritardato pagamento. Peraltro, il regime giuridico che connota la genesi e le modalità di riscossione del contributo de quo esclude che possano essere configurate ipotesi di non debenza della specifica prestazione patrimoniale diverse da quelle individuate dal legislatore (v. in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2009, n. 2359). 5.7 Tali considerazioni sarebbero già sufficienti a ritenere che la corretta soluzione della questione interpretativa sia quella già individuata dalla giurisprudenza prevalente di questo Consiglio di Stato (ex multis IV n. 5818 del 2012, IV n. 4320 del 2012 e V n. 777 del 2016), senza che la soluzione al quesito possa mutare nei casi in cui – quale quello oggetto di causa - al debitore principale si aggiunga un ulteriore obbligato ( il fideiussore) in funzione di un rafforzamento della garanzia patrimoniale. Ove sia costituita a richiesta della amministrazione, la garanzia fideiussoria, quale obbligazione accessoria di quella principale, è prestata nell’interesse esclusivo dell’ente locale, al fine di offrire maggiori garanzie di soddisfacimento del gettito relativo alla speciale entrata di diritto pubblico di che trattasi (i.e. il pagamento del contributo di costruzione) e rappresenta, ex latere debitoris, l’onere correlato al beneficio della rateizzazione del pagamento. Sarebbe paradossale se, in tale situazione giuridico-fattuale, per effetto del rilascio di una garanzia fideiussoria in suo favore, l’amministrazione risultasse privata del potere di sanzionare il ritardo o l’omesso pagamento del debitore principale se solo abbia mancato di escutere il fideiussore alla scadenza del termine di pagamento; altrettanto illogico sarebbe che, correlativamente, con la stipula della polizza fideiussoria , il debitore principale possa conseguire un’esimente speciale, non prevista dalla legge, rispetto all’applicazione a suo carico delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento (nella misura in cui, così ragionando, alla scadenza del termine di pagamento, o l’amministrazione provvede ad escutere tempestivamente il fideiussore o perde il diritto di applicare le sanzioni di legge). Si aggiunga che, come correttamente rilevato nella richiamata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 777 del 2016, nei casi – quali quello in esame - di fideiussione con clausola a prima richiesta non alterante il tipo normativo di garanzia fideiussoria in senso stretto (e quindi non assimilabile al cd. contratto autonomo di garanzia), troverebbe comunque applicazione, sul piano dei principi generali, l’art. 1942 cod.civ.: a mente del quale la fideiussione si estende “a tutti gli accessori del debito principale”, con esclusione tuttavia delle somme dovute ad altro titolo ( quali certamente le sanzioni amministrative dovute ex lege per il ritardato versamento dei ratei del contributo di urbanizzazione. In tal senso, Cass. 12 giugno 2001 n. 7885). Nel caso di specie, peraltro, l’esclusione della responsabilità del fideiussore per il pagamento delle sanzioni risulta poi espressamente esclusa dal tenore testuale della polizza fideiussoria versata in atti. Da ciò conseguirebbero difficoltà ulteriori per l’amministrazione comunale nella riscossione del credito, ove dovesse predicarsi la sussistenza di una regola praeter legem che condizionasse la legittimità delle sanzioni alla previa escussione del fideiussore. Ed infatti, prima della scadenza del termine di pagamento, il comune non potrebbe azionare la garanzia; una volta scaduto il termine, l’ente non potrebbe richiedere al fideiussore (il quale, per quanto detto, sarebbe tenuto solo nei limiti del contributo omesso) le maggiorazioni del contributo dovute a titolo sanzionatorio. Con il risultato che, ove dovesse accedersi alla tesi del necessario coinvolgimento del fideiussore, l’amministrazione dovrebbe indirizzare in senso bidirezionale l’azione esecutiva, non utilizzando lo strumento normativo ben più rapido ed efficace che la legge le affida (art. 43 d.P.R. cit), rappresentato dalla riscossione coattiva di diritto pubblico nei confronti del solo debitore principale, per tutte le somme derivanti da contributi omessi o pagati in ritardo e dalle maggiorazioni dovute ex lege a titolo di sanzioni pecuniarie. Tale ulteriore contraddizione dimostra come debba essere senz’altro preferita la soluzione che esclude che l’applicazione delle sanzioni di legge possa essere correlata alla previa escussione della garanzia e come non sia ragionevolmente esigibile richiedere alla amministrazione comunale una tale attività supplementare nell’attuazione del rapporto obbligatorio.   Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5072 - La giurisprudenza, invero, è oramai orientata nel ritenere prevalente, all'interno delle convenzioni di urbanizzazione, il profilo della libera negoziazione. Infatti, sebbene sia innegabile che la convenzione di lottizzazione, a causa dei profili di stampo giuspubblicistico che si accompagnano allo strumento dichiaratamente contrattuale, rappresenti un istituto di complessa ricostruzione, caratterizzato da un inestricabile intreccio di posizioni soggettive diversificate, non può negarsi che in questo – unitamente all’esercizio del potere pubblico che ne giustifica l’assimilazione agli accordi previsti dall’art. 11 della legge n. 241 del 1990 - si assista all'incontro di volontà delle parti nell'esercizio dell'autonomia negoziale retta anche dalle norme del codice civile, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2003, n. 33; Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4015; Cass. civ., SS.UU., 15 dicembre 2000, n. 1262, 7 febbraio 2002, n. 1763). Ciò comporta che la parte che abbia sottoscritto la convenzione, conoscendone il contenuto, ha manifestato la volontà di aderirvi, restandone vincolata, salve le ipotesi di invalidità del negozio per vizi della volontà, che nel caso neppure sono stati prospettati.   Per quel che concerne, poi, l’asserita natura tributaria o paratributaria dei detti contributi, contrariamente a quanto prospetta la parte appellante, tale prestazione non ha natura tributaria e neppure di corrispettivo di diritto pubblico, non avendo il contributo per gli oneri di urbanizzazione una funzione meramente recuperatoria delle spese sostenute dalla collettività comunale per la trasformazione del territorio, bensì la caratteristica di corrispettivo dovuto per la partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione connesse all'edificazione e di realizzazione delle urbanizzazioni laddove l’intervento richieda la contestuale realizzazione delle urbanizzazioni (cfr. C.G.A. n. 466 del 2008). In realtà, il Comune ha applicato puntualmente le clausole previste al riguardo nella convenzione, sia quelle relative alla monetizzazione di parte degli oneri, sia quelle riguardanti la diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria con cessione delle aree. D'altra parte, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo ritenuto che la monetizzazione delle aree di urbanizzazione e la realizzazione delle urbanizzazioni non è alternativa e ben può essere prevista cumulativamente.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 30 settembre 2014, n. 1401 - L’affermazione della natura paratributaria del contributo di costruzione torna utile per definire il criterio ermeneutico che deve seguire l’interprete in materia. Trova campo elettivo d’applicazione, specie con riguardo alle norme che prevedono l’esonero e la riduzione del pagamento del contributo, il criterio interpretativo delle norme c.d. “a fattispecie esclusiva”, proprio delle disposizioni tributarie. Ossia l’interprete, oltre a doversi attenere alla littera legis, deve individuare il criterio in base al quale è stata disposto il beneficio che deroga all’ordinario regime paratributario, al fine di non estenderne l’applicazione oltre i casi espressamente preveduti. Per quel che ne occupa, il criterio di riduzione del 70% del contributo di costruzione riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia “comportanti mutamento di destinazione d’uso delle unità immobiliari o dei singoli locali in aggiunta all’unità immobiliare di partenza”. In senso letterale: solo singole unità immobiliari o singoli locali possono essere ristrutturatati con cambio di destinazione e fruire delle riduzione. In aggiunta, dalla lettura complessiva degli interventi nella tassonomia prevista nella deliberazione consiliare, s’evince la graduazione discendente dell’ammontare di riduzione del contributo in misura inversamente proporzionale alla incisività sull’assetto urbano della tipologia degli interventi: la ristrutturazione che comporti il mutamento di destinazione sconta una riduzione minore rispetto a quella che non comporti cambio di destinazione (quantificata nella misura del 90%). Tanto da costituire ipotesi limite per conseguire la riduzione. Oltre di essa, dispiega pieno vigore il regime ordinario. Un tipo d’intervento edilizio quello per cui è causa – è appena il caso d’aggiungere – che non rientra nell’ipotesi che sconta la riduzione del 60% prevista per la demolizione di preesistente edificio e sua (fedele) ricostruzione, di cui alla domanda subordinata. L’intervento realizzato della ricorrente, oltre al cambio di destinazione in commerciale del manufatto composto da più unità immobiliari – in origine strumentale all’attività, esercitata in forma d’impresa, d’oleificio – ha comportato il raddoppio della superficie utile interna, l’incremento del numero delle singole unità immobiliari, sì da esemplificare un intervento di ristrutturazione e mutamento di destinazione con consistente aggravio del carico urbanistico, e conseguente obbligo di corresponsione del contributo. Che, va sottolineato, nell’ordinamento di settore dell’urbanistica, assolve alla funzione di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione e costruzione (cfr., art. 16, commi 9 e 10, t.u.e.d., come norma espressiva di un principio che conforma la materia) facendoli gravare sui soggetti che ne usufruiscono.    T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 gennaio 2014, n. 80 - Le opere interne con le quali si dà vita ad un accorpamento di due unità immobiliari non comportano aumento del carico urbanistico. Come tali non soggiacciono alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione.

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L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 25 settembre 2020, n. 19 in tema di accesso a documenti tributari ha statuito i seguenti importanti principi di diritto: i) «Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990»;   (ii) «L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.»;   (iii) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia»;   (iv) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia».       L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 2 aprile 2020, n. 10 ha acclarato una serie di fondamentali principi per quanto concerne l'accesso civico ed il suo utilizzo nell'ambito della contrattualistica pubblica. Ecco i principi di diritto espressi: a) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adìto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all’esito del procedimento; b) è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale; c) la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-bis del d. lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 11 gennaio 2019, n. 15 - L’art. 22, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo riconosce a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Per pacifico orientamento giurisprudenziale, la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi non condiziona l’esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno dall’ordinamento, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2016, n. 696). Ne consegue che la legittimazione all’accesso deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’istanza abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. E’ opportuno rammentare, altresì, come la disciplina legale in tema di accesso ai documenti amministrativi si ponga, sul piano oggettivo, in rapporto di regola/eccezione, nel senso che la regola è data dall’accesso, mentre le specifiche eccezioni, analiticamente indicate, costituiscono ipotesi derogatorie. Ciò premesso, la pretesa ostensiva di parte ricorrente è fondata. Il Comune di Chiavari, infatti, ha regolarmente ricevuto l’istanza di accesso documentale in data 31 luglio 2018, come comprovato dalle ricevute di accettazione e di consegna della p.e.c. versate in atti dalla ricorrente. Lo stesso Ente locale non è rimasto del tutto inerte, ma, seppure tardivamente, ha invitato la richiedente (recte: il suo difensore che aveva sottoscritto l’istanza e il successivo sollecito) a riformulare l’istanza utilizzando i “modelli in uso al Comune”. Tale risposta sostanzia un diniego di ostensione della documentazione richiesta dal privato, illegittimamente fondato sulla circostanza secondo cui l’istanza non era stata presentata con la modulistica dedicata. Essa costituisce, infatti, un ausilio offerto ai privati, il cui mancato utilizzo non autorizza l’amministrazione a soprassedere sulla domanda di accesso ovvero a ritenerla inammissibile (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 29 giugno 2015, n. 996).   T.A.R. Toscana, Sez. II, 7 settembre 2016, n. 1329 - Considerato che: - ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, il requisito della necessaria sussistenza di un interesse giuridico diretto e concreto, collegato al documento di cui si chiede l'ostensione, non significa che l'accesso sia da configurare come meramente strumentale alla difesa in un giudizio sulla situazione sostanziale principale poiché esso, invece, assume una valenza autonoma (C.d.S. III, 16 maggio 2016 n. 1978); - l’attuale ricorrente vanta un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso in relazione alla gestione del cantiere navale da lei condotta e alla possibilità di subentrare nella concessione oggetto del procedimento di revoca, posizione che la qualifica e la contraddistingue dal quivis de populo e rende la sua istanza meritevole di accoglimento, in quanto non finalizzata ad un controllo generalizzato sull’operato della resistente ma collegata ad una situazione giuridicamente tutelata.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 5 maggio 2016, n. 422 - L’art. 22, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo, riconosce a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Per pacifico orientamento giurisprudenziale, la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi non condiziona l’esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno dall’ordinamento, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2016, n. 696). Ne consegue che la legittimazione all’accesso deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’istanza abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. E’ opportuno rammentare, altresì, come la disciplina legale in tema di accesso ai documenti amministrativi si ponga, sul piano oggettivo, in rapporto di regola/eccezione, nel senso che la regola è data dall’accesso, mentre le specifiche eccezioni, analiticamente indicate, costituiscono ipotesi derogatorie.   L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 28.6.2016, n. 13 conferma che: a) la società Poste Italiane s.p.a. è soggetta alla disciplina, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento al pubblico servizio di cui è affidataria; b) il diritto di accesso è esercitabile dai dipendenti della medesima società, limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro   Interessante ordinanza del Cons. St., sez. VI, 5.10.2015, n. 1051 in materia di accesso agli atti ex l. n. 241/90 e l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato ex art. 42, comma 8 l. n. 124/2007.   Ancora il TAR Liguria, sez. II, 5 giugno 2015, n. 537 ha chiarito nell'ambito di un contenzioso in materia di accesso agli atti che: - una pronuncia di cessazione della materia del contendere, rivestendonatura esclusivamente processuale per sopravvenuta carenza d'interesse, è inidonea ad assumere valenza di res iudicata; - nel riconoscimento del diritto di accesso è sempre compresa l’estrazione di copia essendo venuta meno la possibilità di limitare l’accesso alla mera visione documentale.   Il TAR Liguria, sez. II, 6 marzo 2015, n. 259 si è pronunciato su un aspetto poco discusso concernente i limiti dell'utilizzabilità dei documenti ai quali si è avuto accesso, statuendo che "consentire l’accesso agli aventi diritto non equivale certo ad autorizzare anche la divulgazione o la pubblicazione indiscriminata di segreti scientifici o industriali, la cui indebita rivelazione è sanzionata penalmente (art. 623 c.p.: rivelazione di segreti scientifici o industriali), senza che la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 cod. civ., della scoperta o dell'applicazione rivelata costituisca condizione ai fini della configurabilità del reato (Cass. Pen., 26.3.2010, n. 11965)".   Interessante pronunciamento del TAR Liguria, Sez. II, 20 marzo 2014, n. 116, con il quale si è sancito il principio che l'istanza cautelare nel rito di accesso è inammissibile poiché "contenente una domanda identica a quella formulata con il ricorso principale, consentirebbe alla ricorrente di conseguire in via interinale l’intero risultato utile cui è preordinato il giudizio, con il risultato di anticiparne l’esito alla fase cautelare e di rendere inutile l’esperimento del rito dell’accesso".   Si segnala l'interessante decisione del TAR Liguria, Sez. I, 12 settembre 2007, n. 1569 con la quale è stato precisato l'ambito di applicazione soggettiva del diritto di accesso con particolare riguardo al Registro Navale Italiano. Si legge nella decisione precitata che "ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 314/98, il Registro Italiano Navale, quale ente già autorizzato all'esercizio della classificazione ed alle operazioni di stazzatura, continua peraltro ad operare in base alle proprie disposizioni statutarie e con i propri mezzi patrimoniali e finanziari, salvo l’onere di adottare entro sei mesi un nuovo statuto «per disciplinare il proprio ordinamento in relazione alle finalità di salvaguardia della vita umana dei beni e dell'ambiente, svolgendo o promuovendo, nell'osservanza delle normative nazionali, comunitarie e internazionali, attività di verifica, di controllo, di certificazione e di ricerca riguardo ai materiali, ai progetti, alle tecnologie, ai prodotti e alle installazioni del settore marittimo e degli altri settori produttivi, anche in adempimento di compiti affidati da amministrazioni o altra autorità»; la norma prevede inoltre che, nell’adottare il nuovo statuto, il Registro Italiano Navale «assicura la rappresentatività nei suoi organi dei settori interessati e la flessibilità di azione, la snellezza di procedure e la rapidità di decisione e di intervento, anche promuovendo la costituzione di organismi associativi o societari o partecipando ad essi, allo scopo di operare nel modo più idoneo e con la maggiore efficacia in regime di concorrenza». In forza della richiamata disposizione, il nuovo statuto dell’ente è stato approvato con decreto del 18 maggio 1999 e contestuale costituzione della R.I.N.A. S.p.a., odierna resistente, quale «braccio operativo» del Registro Italiano Navale, costituito in fondazione di diritto privato". Altra interessante decisione in materia di diritto d'accesso del TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 25 maggio 2012, n. 4741 il quale ha chiarito che  la comunicazione di diniego d'accesso "(in assenza di specifiche disposizioni)" non è soggetta alle "regole in tema di notificazione degli atti giudiziari, sibbene quelle generali con cui gli atti amministrativi sono portati a conoscenza dei destinatari (stante la natura provvedimentale del diniego; v. art. 21-bis l. n. 241/90); a tal fine, appare mezzo idoneo la raccomandata con avviso di ricevimento (modalità comunicativa peraltro contemplata anche dall’art. 6, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006 per le richieste di accesso irregolari o incomplete), con conseguente operatività della presunzione iuris tantum di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.", talché "le modalità con cui va offerta la prova che consente di superare tale presunzione (secondo un pacifico orientamento, è sempre possibile la confutazione della circostanza della ricezione della raccomandata e la prova contraria, purché non generica, ma specifica e sorretta da elementi di prova; v. ex multis Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12954; con particolare riferimento alle raccomandate con avviso di ricevimento, la giurisprudenza ha peraltro ritenuto ininfluenti circostanze quali l’illeggibilità della firma o la mancata qualificazione del consegnatario, non occorrendo, per altro verso, che il mittente provi la consegna nelle mani di persona autorizzata a ricevere il plico; cfr. rispettivamente le pronunce della Cass. civ., sez. lav., 16 gennaio 2006, n. 758; sez. III, 27 maggio 1980, n. 3456, e sez. lav., 27 gennaio 1988, n. 715; sez. I, 17 marzo 1995, n. 3099)".     Con l'ordinanza collegiale 16/1/2014 n. 88, il TAR della Liguria ha chiarito che il diritto d'accesso agli atti amministrativi costituisce espressione del principio generale della trasparenza dell'attività della P.A. di cui all'art. 22, comma 3 della legge n. 241/1990 e, pertanto, le eccezioni allo stesso debbono essere interpretate in termini restrittivi. Con specifico riferimento all'esclusione degli atti di pianificazione urbanistica dal diritto di accesso, la pronuncia in rassegna ha rilevato che esso deve "interpretarsi restrittivamente, e dunque riguardi soltanto i procedimenti di pianificazione generale del territorio (per i quali la normativa speciale predispone apposite fasi partecipative), con esclusione delle varianti connesse all’approvazione di uno specifico progetto".

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Segnaliamo che ai sensi dell'art. 4 l. 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. n.187 del 13-8-2015) il parlamento ha conferito al Governo il potere di emanare regolamenti di delegificazione per semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia: a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attivita' imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti; b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti; c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato; e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d); f) definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A seguito dell'emanazione di questa legge il Governo con d.P.R. 12 settembre 2016, n. 194 (in G.U. n. 252 del 27.10.2016) ha emanato una serie di previsioni specifiche per le ipotesi di procedimenti amministrativi riguardanti "rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull'economia o sull'occupazione". semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia: a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attivita' imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti; b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti; c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato; e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d); f) definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia: a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attivita' imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti; b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti; c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato; e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d); f) definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia: a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attivita' imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti; b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti; c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato; e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d); f) definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia: a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attivita' imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti; b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti; c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato; e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d); f) definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.     La Commissione speciale atti normativi del Consiglio di Stato, con il parere n. 1784 del 4 agosto 2016 si è espressa sullo schema di d.lgs.diretto ad individuare, in attuazione dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti. Il decreto in esame, oltre ad effettuare una ricongnizione delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, compie una duplice opera di semplificazione: da un lato, introducendo  regimi meno restrittivi in tali materie; dall'altro lato, dando attuazione ad una concentrazione dei regimi di cui all'art. 19-bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 126/2016.   Il Legislatore con il d.lgs. 30.06.2016, n. 126 recante "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" nonché il d.lgs. 30.06.2016, n. 127 recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124"  (in G.U. n. 162 del 13.07.2016) ha rispettivamente previsto: - con il d.lgs. n. 126/2016 la disciplina generale, applicabile ai procedimenti relativi alle attivita' private non soggette ad autorizzazione espressa, che sono sottoposte a segnalazione certificata di inizio di attivita', ivi incluse le modalita' di presentazione delle segnalazioni o istanze delle altre pubbliche amministrazioni. Resta ferma la disciplina delle altre attivita' private non soggette ad autorizzazione espressa, peraltro, con l'inserimento degli artt. 18-bis e 19-bis nel testo della l. n. 241/90. Con il primo  di tali articoli si è chiaramente voluto introdurre, tra l'altro, l'obbligo di protocollazione delle istanze presentate che dovranno sempre decorrere dal momento di invio della ricevuta, fermi restando i termini per la formazione del silenzio assento; mentre con l'art. 19-bis l. n. 241/90 si sono intese semplificare le modalità di presentazione delle pratiche - mentre con il d.lgs. n. 127/2016 è stata nuovamente introdotta una nuova disciplina in materia di conferenze di servizi.

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