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Ricordiamo che ai sensi dell'art. 10, comma 3 d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in l. 23 giugno 2014, n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività  e la giustizia sociale", viene statuito che "Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto,  da  emanarsi  entro  il  30  giugno  2014,  le  prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali  dei  beni  e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  cui  e'  stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data  di  entrata  in vigore del presente decreto.  Entro  10  giorni  dall'emanazione  del decreto di cui  al  periodo  precedente  il  Ministero  pubblica  sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate". L'art. 26 l. n. 488/1999 dispone che "1. Il Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di  sceltadel contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di  consulenza specializzate,  selezionate  anche  in  deroga  alla   normativa   di contabilita'  pubblica,  con  procedure  competitive   tra   primarie societa' nazionali ed estere,  convenzioni  con  le  quali  l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai  prezzi  e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di  beni  e  servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato  anche  con  il  ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi  con  l'accettazione di tali ordinativi  non  sono  sottoposti  al  parere  di  congruita' economica.((Ove previsto nel bando di gara,)) le convenzioni  possono essere stipulate con una o piu' imprese  ((alle stesse condizioni)) contrattuali ((. . .)) proposte dal miglior offerente. 2. [...]. 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle  convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i  parametri  di prezzo-qualita', come  limiti  massimi,  per  l'acquisto  di  beni  eservizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  4  aprile  2002,   n.   101.   La stipulazione di un contratto in  violazione  del  presente  comma  e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene  anche  conto  della  differenza  tra  il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni  con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni   pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle  strutture  e  agli  uffici  preposti  al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianzae di controllo, anche ai sensi del comma  4.  Il  dipendente  che  ha sottoscritto  il  contratto   allega   allo   stesso   una   apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti  degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e  successive  modifiche,  il  rispetto  delle disposizioni contenute nel comma 3.   4. Nell'ambito di  ciascuna  pubblica  amministrazione  gli  uffici preposti al controllo  di  gestione  ai  sensi  dell'articolo  4  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  verificano  l'osservanza dei parametri  di  cui  al  comma  3,  richiedendo  eventualmente  al Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica il parere  tecnico  circa  le  caratteristiche  tecnico-funzionali  e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo  di  direzione  politica  unarelazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di  spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto  previsto  dal  presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti  Internet  di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,  ove  gli uffici preposti al controllo di  gestione  non  siano  costituiti,  i compiti di verifica e referto sono svolti dai  servizi  di  controllo interno. 5. [...]". Secondo la previsione dell'art. 11, comma 6 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111, si stabilisce che "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli  atti  e  i  contratti posti in  essere  in  violazione  delle  disposizioni  sui  parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito  disciplinare  e  determinano responsabilita'  erariale.  Restano  escluse  dall'applicazione   del presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate  alla data di entrata in vigore del presente provvedimento". Si ricorda ancora che ai sensi dell'art. 7, comma 2 d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni in l. 6 luglio 2012, n. 94 "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 [dell'art. 1 l. n. 296/2006 N.d.A.], le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328", ivi compresi, ai sensi dell'art. 1, comma 150 l. 24 dicembre 2012, n. 228  "gli istituti e le scuole  di  ogni  ordine  e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie". Inoltre, l'art. 1, comma 1 d.l. 6.7.2012, n. 95 convertito in l. 7.8.2012, n. 135, ha statuito che "Successivamente alla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  ed  i contratti stipulati in violazione degli obblighi di  approvvigionarsiattraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione  da  Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e  sono  causa di responsabilita' amministrativa. Ai fini della  determinazione  del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra  il  prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello  indicato  nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo  conto  dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.,  non  sono  soggette  all'applicazionedell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488", fermo restando che l'art. 1, comma 154 l. n. 228/2010 ha precisato che "La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza".   Finalmente con d.m. 15.09.2014 (G.U. 230 del 3-10-2014) è stata pubblicato l'elenco dei beni da utilizzarsi quale parametro di riferimento nell'indizione di gare al di fuori del sistema CONSIP. Nei successivi dieci giorni dovrebbero essere pubblicati sul sito del Ministero anche i prezzi di riferimento.

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D.C.M. 30 settembre 2014 - primo stanziamento (cinque milioni e mezzo di euro) per la realizzazione degli interventi di ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria   Si allegano le sentenze dei Tribunali (T.A.R. Liguria, T.A.R. Lazio e Consiglio di Stato) pronunciatisi sull'annosa questione dei lavori di rifacimento della copertura del Torrente Bisagno (secondo stralcio del secondo lotto delle opere necessarie per il ricupero funzionale della copertura del tratto terminale del torrente Bisagno). Come si può vedere dall'Ordinanza del T.A.R. Liguria, n. 302 del 2012 il Collegio ha ritenuto prevalente "l'interesse pubblico al celere avvio delle prestazioni che formano oggetto dell'appalto" rigettando le istanze cautelari avanzate da uno dei raggruppamenti esclusi.

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Interessante pronunciamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ord., 15 ottobre 2014, n. 28, la quale in materia di sospensione processuale cd. impropria ossia riferita alla sospensione di un processo seguita dalla pendenza di una questione di legittimità costituzionale, ha così statuito "nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, ordinanza Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926), trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa; non si rinviene, infatti, nel sistema della giustizia amministrativa (arg. ex artt. 79 e 80, c.p.a.) una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione (cfr. Cass., Sez. un., 16 aprile 2012, n. 5943), né si profila una lesione del contraddittorio allorquando (come nel caso di specie), le parti, rese edotte della pendenza della questione di legittimità costituzionale, non facciano richiesta di poter interloquire davanti al giudice delle leggi sollecitando una formale rimessione della questione; tale esegesi, inoltre, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici), in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità, dall’altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quelli a quo); g) rimane inteso che il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello innovativamente sancito dall’art. 80, co. 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo (90 giorni dimidiati nel caso di specie a 45, in forza del combinato disposto degli artt. 87, co. 2, lett. d) e co. 3, e 114, co. 8 e 9, c.p.a.); tale termine decorrerà dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce il giudizio relativo al più volte menzionato art. 42-bis t.u. espr.; invero, deve ritenersi ragionevole, ai fini della tempestiva prosecuzione del processo sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice, che il termine decorra dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale - che integra un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo costituzionale - e non dalla notificazione operata dal soggetto interessato alle controparti a fini sollecitatori, in quanto tale meccanismo, rimesso alla mera volontà delle parti, non è compatibile con il principio di ragionevole durata del processo essendo suscettibile di provocare una quiescenza sine die del processo (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2013, n. 7580; Cons. St., ordinanza Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926)".   Periculum Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica "secondo costante giurisprudenza, in materia di appalti pubblici la perdita dell’opportunità di vedersi aggiudicare un appalto pubblico e di eseguirlo è inerente all’esclusione dalla gara d’appalto considerata e non si può ritenere che determini, di per sé, un danno grave. Di conseguenza, la circostanza che essa abbia perduto un’opportunità di vedersi aggiudicare e di eseguire il contratto costituirebbe un danno grave solo a condizione che l’impresa che chiede l’adozione dei provvedimenti provvisori abbia adeguatamente dimostrato che avrebbe potuto trarre benefici sufficientemente significativi dall’aggiudicazione e dall’esecuzione di detto contratto nell’ambito della gara d’appalto di cui trattasi. Peraltro, la gravità di un danno di ordine materiale dev’essere valutata tenuto conto, in particolare, delle dimensioni di tale impresa (ordinanza Castiglioni/Commissione, cit., punto 17 e giurisprudenza ivi citata)" (Trib UE, ord, 4.9.2012, n. T‑213/12 R).

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Si allegano note critiche alla L.R. n. 13/2014, portante il "Testo Unico della normativa regionale in materia di paesaggio".

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L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 20 febbraio 2020, n. 6 è intervenuta in materia di interesse ad agire degli esponenziali sancendo il seguente principio di diritto: "Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso".   Cons. Stato, Sez. IV, 18 novembre 2014, n. 5662 - Secondo un orientamento costante di questo Collegio, dal quale non v’è motivo per discostarsi, la c.d. vicinitas è di per sé sufficiente al fine di configurare l’interesse al ricorso, così come previsto dall’art. 100 c.p.c. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV 22 gennaio 2013 n. 361; id. 17 settembre 2012 n. 4926; id. 29 agosto 2012 n. 4643; id. 10 luglio 2012 n. 4088; C.G.A. della Regione Siciliana 4 giugno 2013 n. 553). In presenza del suddetto requisito “non è necessario accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o no un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione. Specie se si considerano i consistenti oneri economici collegati al contenzioso, deve escludersi, di norma, che vi sia una qualsiasi necessità di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino, o no, un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione. La realizzazione di consistenti interventi che comportano un’alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio è pregiudizievole ‘in re ipsa’, in quanto il nocumento è immediatamente conseguente all’inevitabile diminuzione della qualità panoramica, ambientale, paesaggistica; o anche solo alla possibile diminuzione di valore dell’immobile connesso con l’eccesso di offerta sul mercato (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV 18 aprile 2014 n. 1995). La vicinitas , normalmente, è dunque condizione necessaria e sufficiente a fondare la legittimazione e l’interesse al ricorso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 giugno 2014 n. 2965; id. 13 marzo 2014 n. 1210; id. 13 novembre 2012 n. 5715; id. 17 settembre 2012, n. 4924).   T.A.R. Liguria, Sez. I, 28 luglio 2014, n. 1222 - Deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione relativamente al Comitato difesa Monte Moro atteso che non viene dimostrato da parte del comitato: 1) lo svolgimento in modo non occasionale e per espressa previsione statutaria di attività di tutela ambientale; 2) lo stabile collegamento con il territorio; 3) l’adeguato grado di rappresentatività delle popolazioni locali. Il Comitato, infatti, che costituisce aggregazione spontanea di cittadini uniti dall’intento di preservare l’ambiente di Monte Moro, nato a seguito della realizzazione di interventi edilizi in loco asseritamente stravolgenti l’assetto ambientale del sito, difetta di tutti i requisiti di cui sopra. Il ricorso della associazione WWF è inammissibile relativamente ai motivi n. 1 e n. 2, attinendo questi ultimi non già a profili ambientali ma, esclusivamente, a profili edilizi. Il ricorso dei privati cittadini è ammissibile in quanto le controparti non hanno dimostrato, come pure era agevolmente possibile, l’inesistenza del dedotto titolo di legittimazione all’impugnazione dei titoli edilizi. Il ricorso, per la parte in cui è ammissibile, è anche tempestivo. Invero la circostanza che taluni ricorrenti abbiano avuto notizia della pendenza del procedimento per la sanatoria non legittima alcuna inferenza in ordine alla conoscenza del provvedimento emesso in esito a tale procedimento, né può sostenersi un onere di attivazione che giunga a richiedere ad intervalli regolari di tempo, inferiori a sessanta giorni, informazioni all’amministrazione onde non incorrere nella decadenza del termine di impugnazione. Simile soluzione che on risulta imposta da alcuna disposizione normativa contrasta anche contro normali canoni di buona amministrazione onerando gli interessati e l’amministrazione ad un defatigante carteggio.

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CONS. STATO, SEZ. VI, 06/04/2020, N. 2261    Con l’appello proposto dall’Università in questione viene chiesta la riforma della sentenza con cui il TAR Calabria sezione di Catanzaro aveva accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato in veste di dipendente del Policlinico Universitario sito all’interno della stessa università riconoscendogli la corresponsione    dell’indennità di specificità medica e di dirigente di struttura complessa. Con il primo ordine di motivi da parte dell’Università appellante veniva evidenziato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario. Il consiglio di Stato, in accoglimento dell’eccezione formulata ribadisce  il principio per il quale una controversia avente per oggetto un rapporto lavorativo del personale universitario  con l’azienda sanitaria, appartenga  al giudice ordinario. Quindi anche nel caso in esame ( come già deciso in fattispecie analoga dalle S.U. della Corte di Cassazione), non considerando le modalità di assunzione , “la controversia non ha ad oggetto la dinamica del rapporto universitario, ma l’accertamento nei confronti degli Enti gestori della sanità pubblica del (vantato) diritto a percepire spettanze economiche derivanti dall’espletamento del rapporto lavorativo nell’ambito dell’Azienda sanitaria…”.    In seguito alle suddette considerazioni l’appello viene accolto , e per tale effetto viene dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore di quello ordinario ex art. 11 C.P.A. Con la conseguente declaratoria del G.O. la causa potrà essere riassunta mantenendo gli effetti processuali e sostanziali della domanda come stabilito dall’Art. 11 comma 2 C.P.A.       TAR AMMINISTRATIVO, SICILIA, SEZ. STACCATA DI CATANIA, SEZ. IV, 20/01/2010, n. 134    La ricorrente chiede l’annullamento  del Decreto n. 666 del 17/04/2019 con cui l’amministrazione  ha disposto la revoca del contributo previsto dal programma comunitario di sviluppo rurale Sicilia. In particolare il centro studi ricorrente deduce:   Vizi di procedimento Violazione delle disposizioni attuative e procedurali del programma     L’amministrazione resistente deduce invece l’inammssibilità del gravame per difetto di giurisdizione del G.A.  Viene rilevata la circostanza che la controversia che la controversia ottiene l’erogazione di un pubblico finanziamento e che , pertanto essa non rientra nella giurisdizione  del Giudice Amministrativo.  In secondo luogo tale finanziamento non rientra tra gli investimenti disposti in sede di approvazione di un “ patto territoriale” nel senso  stabilito dalla Corte di Cassazione 27/10/2014 n. 22747 «La cognizione della controversia relativa all'impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato ad una società per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un "patto territoriale" appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione al disposto di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 11, co. ultimo, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione eco di erogazione di una sovvenzione economica»). Viene anche riportato e consolidato l’orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale la  questione va quindi risolta secondo il criterio del petitum sostanziale.  In materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche sussiste la giurisdizione del G.O. quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e quando si controverta dell’inadempimento degli obblighi cui è subordinata.   Sussiste quindi la giurisdizione del Giudice Ordinario purché la controversia riguardi l’ erogazione o la ripetizione del contributo. Sussiste invece la giurisdizione del Giudice Amministrativo qualora la controversia riguardi esclusivamente la fase procedimentale  precedente al provvedimento.   Nel caso in analisi il Collegio ritiene quindi  che la giurisdizione appartenga al Giudice Ordinario con conseguente inammissibilità del ricorso poiché si controverte sull’inadempimento da parte del beneficiario di alcune formalità che l’amministrazione  ha ritenuto non correttamente eseguite.      TAR AMM. SICILIA, SEZ.III, 14-04-2020, N. 712    Con ricorso la società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune resistente ha comunicato la volontà di recedere dalla convenzione stipulata con un’altra società per la gestione del servizio di illuminazione pubblica del territorio comunale. Viene evidenziata dalla ricorrente l’illegittimità del provvedimento poiché  il Comune l’avrebbe adottato senza rispettare i requisiti procedurali per esercitare il diritto di recesso. Il comune intimato ha  eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e a tal merito ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione poiché  la convenzione stipulata tra le due società non può che considerarsi come appalto ai servizi essendo l’attività svolta dal soggetto affidatario integralmente remunerata dall’Amministrazione. La giurisdizione del Giudice quindi non può protrarsi alla fase esecutiva dell’accordo. L’art. 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, nel consentire alle pubbliche amministrazioni che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura e servizi di “recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite”non attribuisce al soggetto pubblico un potere di incidere in via autoritativa sul contratto, ma conferisce un diritto potestativo di matrice privatistica riconducibile al paradigma di cui agli artt. 1373 c.c. e 21-sexies della l. n. 241/1990 così come chiarito anche dall’inciso del citato art. 1, comma 13 del d.l. n. 95/2012 secondo cui “il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti”.   In tale ipotesi sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario.     CONS.STATO,SEZ.IV, 15/07/2020, N.4570       Viene proposto appello dai proprietari degli immobili avverso la sentenza del TAR che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’autorità ordinaria. Le istanze presentate dai due proprietari erano finalizzate rispettivamente all’apposizione di  una barriera automatica al fine di regolamentare l’accesso veicolare alla strada riservando l’accesso agli aventi diritto. Tale istanza viene però rigettata dal comune perché “ introdurrebbe un ostacolo materiale alla libera fruibilità dell’accesso e del transito”. Il suddetto diniego viene impugnato dai proprietari e con un unico motivo i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del diniego per falsa violazione e falsa applicazione degli Art. 3 della legge n. 241 del 1990, 167 del dlg.n.42 del 2004 Art. 42 comma 1 e l’eccesso di potere per falsi presupposti. Il TAR ha ritenuto che l’unica motivazione su cui si fonda il diniego gravato è la sussistenza della servitù di uso pubblico sulla strada in relazione alla quale era stata chiesta l’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di una barriera. quindi ha ritenuto che  anche se la richiesta è formalmente atta all’annullamento di un provvedimento… in realtà ha natura di accertamento petitorio dell’inesistenza del diritto di uso pubblico sul tratto stradale di proprietà dei ricorrenti  configurandosi in buona sostanza come un’azione volta ad accertare l’inesistenza di vincoli o servitù sul  bene suddetto. Con l’unico motivo di appello gli appellanti denunciano la violazione dell’Art.8 C.P.A. che prevede la giurisdizione incidentale del giudice amministrativo, tutte le volte che , nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva , deve decidere senza efficacia di giudicato di questioni relative a diritti. L’Appello viene accolto. Costituito principio consolidato  quello per cui se è vero che il giudice amministrativo non ha giurisdizione per l’accertamento della natura vicinale della strada ovvero della servitù pubblica di passaggio è vero altresì che il G.A. può, anzi deve, incidentalmente ( e quindi ai soli fini del giudizio concernente la legittimità degli atti amministrativi impugnati) valutare la natura pubblica o privata della strada. Viene affermato in conclusione il principio per cui l’accertamento giurisdizionale della esistenza della servitù  di pubblico passaggio  compete all’autorità giudiziaria ordinaria essendo materia di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, ma il G.A. ha giurisdizione per una cognizione incidentale sulla questione ai sensi dell’art. 8 C.P.A.     CONS. GIUST. AMM. SICILIA, SENTENZA N. 323  26/05/2020     I ricorrenti chiedevano all’Assessorato regionale della agricoltura sviluppo rurale la revoca dell’esercizio provvisorio dell’attività di impresa del Consorzio e la revoca dell’incarico al commissario liquidatore pro-tempore deducendo  la violazione della par condicio creditorum . Rimasta silente l’amministrazione veniva quindi richiesto l’accertamento della  legittimità del silenzio della PA da parte degli interessati.  Il ricorso in primo grado viene ritenuto in  parte inammissibile dal TAR adito per : difetto di giurisdizione in poiché azione volta al soddisfacimento del credito  e per la mancanza di obbligo di provvedere a fronte di un’istanza volta a sollecitare i poteri della pubblica amministrazione. Con Il primo motivo d’appello si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’Art. 7 del C.P.A. e l’error in iudicando sulla giurisdizione.  Con il secondo  motivo dell’appello si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’Art. 2 , 31 e 117 del C.P.A. Viene sostenuto che nella liquidazione coatta amministrativa i poteri sono  attribuiti all’autorità amministrativa di vigilanza e tenuto conto della  speciale disciplina della liquidazione si configura un obbligo della regione a provvedere sull’istanza dei creditori.  Viene quindi  riconosciuta la sussistenza di un legittimo interesse  al corretto svolgimento della procedura amministrativa.  Fondato è inoltre  il secondo il motivo di appello , infatti l’obbligo di  provvedere della pubblica amministrazione può essere desunto anche dai principi generali oltre che dalle norme puntuali.  Ne consegue che alla violazione dell’obbligo corrisponde il dovere di intervento da parte dell’autorità di vigilanza.       L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ord, 28.7.2017, n. 4 ha chiarito che in materia di giurisdizione "la parte risultata vittoriosa di fronte al tribunale amministrativo sul capo di domanda relativo alla giurisdizione non è legittimata a contestare in appello la giurisdizione del giudice amministrativo".    Cons. Stato, Sez. V, 4 ottobre 2016, n. 4075 - Il Collegio - rilevata che la preponderanza delle opere realizzate o da realizzare concernono le sponde del cosiddetto Rio senza nome e conseguentemente, viste anche le previsioni dell’art. 217, lett. h, r.d. n. 1775 del 1933, le quali ricomprendono “le opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate”, non può che concludersi che la controversia in esame rientri necessariamente nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche ai sensi dell’art. 143, lett. a) e b) r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - respinge l’appello proposto avverso la pronuncia del TAR Liguria n. 912/2015 con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione a favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.     Con le importanti decisioni nn. 333 e 334 del 4 aprile 2016 il TAR Liguria si è pronunciato sul riparto di giurisdizione G.A./G.O. in tema di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni azionarie da parte degli Enti pubblici. Secondo il Giudice adito l’art. 1, c. 569, legge n. 14/2013, nel disporre la cessazione ope legis delle partecipazioni azionarie vietate e il conseguente diritto dell’Amministrazione alla liquidazione del relativo valore, è una tipica norma di relazione tesa a disciplinare non tanto i poteri degli organi pubblici, che sono anzi surrogati dalla previsione di un’ipotesi eccezionale di recesso ex lege, quanto i rapporti tra la pubblica amministrazione e le società partecipate, fonte immediata di diritti soggettivi (di recesso e liquidazione della quota) e di corrispondenti obblighi. La dismissione della partecipazione concreta quindi un atto jure privatorum, compiuto dal comune uti socius – e non jure imperii – a valle della scelta di fondo circa l’impiego del modello societario. Non venendo in rilievo l’esercizio di un potere amministrativo propriamente detto, ma soltanto l’accertamento vincolato del ricorrere dei presupposti di legge per la cessazione della partecipazione azionaria, deve ritenersi che la controversia esuli, ex art. 7 c.p.a., dalla giurisdizione del G.A. per rientrare in quella del G.O., al quale spetta d’altronde la cognizione delle domande concernenti il diritto di recesso del socio e, per il caso di contestazioni, sulla liquidazione del valore delle azioni. Viceversa, il Piano operativo ex art. 1, c. 611 e 612 L. n. 190/2014 di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute in società aventi per oggetto attività di produzioni e servizi “indispensabili” al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente (e come tali non vietate) è redatto dagli Enti sulla base di una serie di criteri e obiettivi di risparmio, con definizione delle modalità e dei tempi di attuazione, dunque sulla base di valutazioni tipicamente discrezionali circa il quid, il quando e il quomodo della razionalizzazione. Viene quindi in rilievo una tipica norma di azione, con la conseguenza che le scelte operate in attuazione della stessa, sono sindacabili dal GA, involgendo posizioni di interesse legittimo, come accade generalmente per i provvedimenti generali e/o di pianificazione.          T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 novembre 2014, n. 1634 - Al Collegio sono noti il dibattito e la conseguente incertezza applicativa in merito all’estensione della norma ancora vigente in materia, in specie con riferimento alla cognizione dei provvedimenti di diniego di sanatorie concernenti abusi edilizi basati sulla presunta violazione della fascia di rispetto delle acque pubbliche, ex art. 96 r.d. 523 cit. e norme derogatorie asseritamente attuative. In proposito, in linea generale il discrimine per individuare la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche (ai sensi del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143 lett. a) si fonda sul dato normativo con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", cosicché tale speciale giurisdizione (da interpretarsi restrittivamente in ottica costituzionale, in quanto eccezionalmente limitata ad un unico grado) sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti. L'evidente incertezze che tale regola determina nei singoli casi, come emerge dalle difficoltà applicative reiterate in materia e dalla conseguente incertezza in cui si trovano ad agire gli operatori del diritto (specie gli avvocati che assistono i soggetti interessati ad esercitare il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.), impone di individuare sub criteri di - per quanto possibile - meno opinabile applicazione, oltre a far riferimento alla posizione espressa dalla stessa p.a. coinvolta. In tale ottica, nella specie assumono rilievo dirimente le finalità indicate nell'atto e l'oggetto primario dell'intervento, concernenti la sanzione edilizia di un abuso di tale natura (edilizia appunto); inoltre, l'unicità del grado esclude di poter seguire un'interpretazione estensiva del criterio normativo; infine, a conferma di ciò la stessa ordinanza impugnata in principalità indica il g.a. quale ordine cui eventualmente rivolgersi per la tutela giurisdizionale. Nel caso de quo, in ogni caso, il coinvolgimento dell’acqua pubblica e la relativa incidenza non appaiono strictu sensu dirette, risultando – pur nella comprensione della primaria finalità di tutela - solo eventuali in relazione alle finalità della fascia di rispetto a fronte delle possibili esondazioni delle acque coinvolte. In definitiva, nei casi in esame oggetto primario è la valutazione della compatibilità edilizia di un’opera posta ad una certa distanza da un’acqua pubblica; la valutazione della rilevanza della fascia di rispetto è, pur nella indicata rilevanza primaria del fine perseguito e dell’oggetto di tutela, una dei vari ambiti che l’organo competente in tema di edilizia (e non direttamente sul tema idrico) è chiamato a valutare. Cosicchè appare ragionevole garantire, proprio per la concorrente rilevanza di diversi ambiti di interesse e di materie coinvolte, il rispetto del doppio grado di giurisdizione.         T.A.R. Liguria, Sez. II, 24 ottobre 2014, n. 1508 - Nel caso in questione si osserva trattarsi di vicende che riguardano il malfunzionamento di un bene la cui realizzazione è bensì derivata dall’originario titolo, ma la cui manutenzione non può essere ricondotta all’esplicazione dell’autoritatività che comporterebbe l’esame delle censure proposte da parte del tribunale amministrativo: si tratta innanzitutto degli inviti, ancorché pressanti, affinché il condominio si facesse carico dei lavori resisi necessari, ed a tali atti seguirono le determinazioni relative al carico finanziario derivante dalla riparazione curata dalla citata Aster. In tutto ciò non possono essere individuati i profili di imperatività che comporterebbero l’esame delle censure da parte di questo tribunale amministrativo. A ciò va aggiunto che il reale oggetto del contendere risiede nell’interpretazione della convenzione stipulata per la realizzazione della rimessa e per l’attribuzione del diritto di superficie alla parte ricorrente: anche in questo caso si tratta di una tipica attività giurisdizionale che pertiene al giudice ordinario, al quale va pertanto rimesso l’affare.

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T.A.R. Liguria, Sez. I, 12 novembre 2018, n. 880 - Il Comune di Lavagna con nota di data 19 giugno 2018, in espresso riscontro all’istanza di accesso, ha individuato, elencandoli, i lavori previsti, corrispondenti a quelli previsti nell’ordinanza demolitoria e facendo riferimento ai documenti della relativa pratica edilizia per i quali era già stata accolta una precedente istanza di accesso dell’esponente.  Nell’ambito delle memorie difensive prodotte nel corso del giudizio l’amministrazione ha chiarito che detto rinvio alla precedente richiesta di accesso discende dall’inesistenza agli atti di documenti ulteriori rispetto a quelli già esibiti, atteso che l’esecuzione dell’ordinanza di ripristino non richiede il rilascio di titolo edilizio né la predisposizione di documentazione progettuale. Pertanto, alla luce della conferma, nelle difese prodotte dall’amministrazione resistente, dell’inesistenza di documentazione ulteriore rispetto a quella già precedentemente rilasciata alla ricorrente, la domanda di accertamento del diritto di accesso e di conseguente condanna dell’amministrazione al rilascio di documenti non può essere accolta. “Poiché ad impossibilia nemo tenetur, anche nei procedimenti d’accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del relativo diritto o l’ordine di esibizione impartito dal giudice non può riguardare, per un evidente ragione di buon senso, che i documenti esistenti e non anche quelli non più esistenti o mai formati, spettando alla P.A. destinataria dell’accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado di esibire.” (C.d.S., sez. VI, 8 gennaio 2002, n. 67; C.d.S., sez. IV, 27 giugno 2018, n. 3938; T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 2 novembre 2018, n. 10553; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 38 luglio 2014, n. 344). T.A.R. Liguria, Sez. I, 30 marzo 2016, n. 303 - Il presupposto sostanziale del silenzio, inteso come inerzia imputabile alla pubblica amministrazione, è la sussistenza di un obbligo di provvedere, in ossequio al precetto dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, ossia di adottare un provvedimento espresso a fronte dell’istanza che ad essa è stata avanzata, anche qualora l’amministrazione ritenga di doverla respingere. L’istituto del silenzio si configura, quindi, come strumento diretto a superare l’inerzia dell’amministrazione nell’emanazione di un provvedimento motivato, a seguito di un’istanza volta a dare impulso all’esercizio del potere amministrativo. Nel processo amministrativo, in altre parole, l’azione contro il cosiddetto silenzio inadempimento è preordinata all’accertamento della violazione dell’obbligo di pronunciarsi in modo espresso, attraverso l’adozione di un provvedimento amministrativo, sull’accoglibilità di una domanda avanzata dal privato (nei casi in cui, ovviamente, la legge non attribuisca al silenzio un significato di assenso o di diniego).    T.A.R. Liguria, Sez. I, 30 ottobre 2014, n. 1515 - Atteso che, in primo luogo, già all’epoca della presentazione della diffida le opere in contestazione risultavano oggetto di provvedimento di sanatoria (risalente al febbraio precedente), cosicchè non poteva - né può - ancora sussistere alcun obbligo di provvedere in capo al Comune; - rilevato che a quest’ultimo proposito la diffida non potrebbe assumere alcun rilievo neppure in termini di sollecito di autotutela, in base al consolidato principio per cui l'esercizio del potere di ritiro ha natura discrezionale a fronte del quale l'amministrazione non ha l'obbligo di riesaminare su richiesta dell'interessato il provvedimento che lo stesso non abbia impugnato tempestivamente (cfr. ad es. Tar Liguria n. 874\2014).

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E’ stata pubblica in G.U. n. 12 del 17.1.2022 la l. 23 dicembre 2021, n. 238 recante “Disposizioniperl'adempimentodegliobblighiderivanti dall'appartenenza dell'Italiaall'Unioneeuropea-Leggeeuropea 2019-2020”. Ecco le principali novità DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E QUALIFICHE PROFESSIONALI (artt. 1, 3 e 5) INTRODUZIONI DI DISPOSIZIONI IN MATERIA  DI  CIRCOLAZIONE  IN  ITALIA  DI   VEICOLI   IMMATRICOLATI ALL'ESTERO (art. 2) ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE (art. 4) L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di  attivita'  imprenditoriale  di  produzione,  vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti  al  medesimo  settore merceologico per il  quale  si  esercita  l'attivita'  di  mediazione ovvero con la qualita' di dipendente di  tale  imprenditore,  nonche' con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente  pubblico  o di  dipendente  o  collaboratore  di  imprese  esercenti  i   servizi finanziari di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  26  marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita  l'attivita'  di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi   MODIFICHE AL D.LGS. N. 50/2016 (art. 10) (in grassetto il testo aggiunto) Tali disposizioni si  applicano  alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono pubblicati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione  di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono ancora  stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le  offerte  o  i preventivi. Servizi di architettura ed ingegneria L’art. 31, comma 8 è così modificato “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”. Tra i soggetti abilitati a fornire servizi di architettura ed ingegneria viene introdotta all’art. 46 la lett. “d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”. Conseguentemente il comma 2 del citato art. 46 viene così integrato “2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Requisiti di carattere generale L’art. 80, comma 1, alinea viene così modificato “Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati”. Analoga soppressione è stata effettuata ai commi 5 e 7. Mentre il comma 4 viene così integrato “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”. Ai fini della partecipazione dei soggetti  di  cui  all'articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del  2016,  come  modificato  dal comma 1,  lettera  b),  numero  1.2),  del  presente  articolo,  alle procedure di affidamento dei servizi di  ingegneria  e  architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento  all'obbligo di nomina di  un  direttore  tecnico,  alla  verifica  del  contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarita'  contributiva,  di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorita'  nazionale anticorruzione (ANAC), nonche' all'obbligo di  assicurazione  per  lo svolgimento delle prestazioni professionali. Subappalto L’art. 105, comma 4 viene così modificato: “4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:     a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;     b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;     c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;     d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80” Il comma 6 del precitato art. 105 viene abrogato “6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80”. In materia di concessioni è stato soppressa anche il seguente periodo del comma 2 dell’art. 174 “In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:     a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;     b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni”. Invece il comma 3 è così sostituito “L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e' abrogato. Clausole contrattuali All’art. 113-bis su clausole di pagamento e penali sono introdotti i seguenti commi: “1-bis. Fermi restando i  compiti  del  direttore  dei  lavori, l'esecutore   puo'   comunicare   alla   stazione    appaltante    il raggiungimento delle condizioni  contrattuali  per  l'adozione  dello stato di avanzamento dei lavori.       1-ter. Ai sensi del comma 3 il  direttore  dei  lavori  accerta senza indugio  il  raggiungimento  delle  condizioni  contrattuali  e adotta lo stato di avanzamento dei lavori  contestualmente  all'esito positivo  del  suddetto  accertamento   ovvero   contestualmente   al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis,  salvo  quanto previsto dal comma 1-quater.       1-quater.  In  caso  di  difformita'  tra  le  valutazioni  del direttore  dei  lavori  e  quelle   dell'esecutore   in   merito   al raggiungimento  delle  condizioni  contrattuali,  il  direttore   dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in  contraddittorio  con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui  al comma 1-bis  ovvero  all'adozione  dello  stato  di  avanzamento  dei lavori.       1-quinquies. Il direttore dei lavori  trasmette  immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il  quale,  ai  sensi  del comma  1,  secondo  periodo,  emette  il  certificato  di   pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e,  comunque, non oltre sette  giorni  dalla  data  della  sua  adozione, previa verifica della regolarita' contributiva dell'esecutore  e  dei subappaltatori.  Il  RUP  invia  il  certificato  di  pagamento  alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.       1-sexies.  L'esecutore  puo'  emettere   fattura   al   momento dell'adozione dello stato  di  avanzamento  dei  lavori.  L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non e' subordinata al  rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.       1-septies. Ogni certificato di  pagamento  emesso  dal  RUP  e' annotato nel registro di contabilita'”.   MATERIA AD USO DUALE (art. 12) Al d.lgs. n. 221/2017 le competenze del MISE sono sostituite dal MAE   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA SUGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI (art. 21)   INFRAZIONI DOGANALI DEI CONSUMATORI (art. 22) E' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo  nel  territorio  dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti  all'Unione  europea che violano  le  norme  in  materia  di  origine  e  provenienza  dei prodotti, in materia di proprieta' industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari  o  inferiori  a  venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili  e  che l'introduzione  dei  beni  non  risulti   connessa   a   un'attivita' commerciale. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci e' posto a carico dell'acquirente  finale  o,  ove  questi  non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel  termine  di trenta giorni dalla confisca.   La sanzione amministrativa e' irrogata  dall'ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli competente per il luogo dove e' stato accertato il fatto. La sanzione e' applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.   Disposizioni  in  materia  di  agenti  in  attivita'  finanziaria   e   mediatori creditizi (art. 23) Gli agenti in attivita'  finanziaria  e  i  mediatori  creditizi  possono svolgere  le  attivita'  alle  quali  sono  abilitati,  relative   ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  anche  senza  stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo  di  cui  all'articolo 128-undecies TUB   STRUTTURA SANITARIE DI CURA (art. 30) Le   strutture sanitarie private di cura si dotano di  un  direttore  sanitario  che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale  competente  per il luogo in cui ha sede la  struttura.  A  tale  ordine  territoriale compete  l'esercizio  del  potere  disciplinare  nei  confronti   del direttore   sanitario   limitatamente    alle    funzioni    connesse all'incarico     Pubblicata in G.U. n. 245 del 18.10.2019 la l. 4 ottobre 2019, n. 117 recante “Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”. Ecco le principali novità:   a) delega generale al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di   atti normativi dell'Unione europea (art. 2); b) delega per l'attuazione  della  direttiva  (UE)   2017/1371, relativa  alla  lotta  contro  la  frode  che  lede  gli   interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (art. 3); c) delega per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle   disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che  istituisce  una   procedura per l'ordinanza  europea  di  sequestro  conservativo  su   conti bancari al fine di facilitare  il  recupero  transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (art. 5); d) delega per l'attuazione  della  direttiva  (UE)   2017/1852, sui meccanismi  di  risoluzione  delle  controversie  in materia fiscale nell'Unione europea con modifiche al codice del processo tributario (art. 8); e) delega al governo in materia di riduzione delle emissioni di carbonio, di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronche e di discariche (artt. 13-15) f) deleghe al Governo in materia di imballaggi (art. 16); g) delega al Governo per attuazione  della  direttiva  (UE)   2017/2108, che modifica  la  direttiva  2009/45/CE,  relativa  alle   disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (art. 17); h) delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di  approvvigionamento  per  gli  importatori  dell'Unione  di  stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e  di  oro,  originari  di zone di conflitto o ad alto rischio (art- 21); i) delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle   disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013,  che  istituisce  il   codice  doganale  dell'Unione (art. 22); l) delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  (UE)   2018/844, che modifica la direttiva  2010/31/UE  sulla  prestazione   energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE  sull'efficienza   energetica (art. 23);   m) deleghe al Governo per alcune direttive in materia di gas naturale (artt. 24 e 25).       E’ stata pubblicata in G.U. n. n.109 del 11.5.2019 la l. 3 maggio 2019, n. 37 recante “Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea 2018”. Ecco le principali novità: a) viene ridefinito il cittadino comunitario legalmente stabilito ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, statuendosi che è tale “un  cittadino  dell'Unione europea e' legalmente stabilito in uno Stato membro  quando  soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in  detto  Stato membro e  non  e'  oggetto  di  alcun  divieto,  neppure  temporaneo, all'esercizio di tale professione.  E'  possibile  essere  legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente”. Ulteriori modifiche sono apportate per quanto concerne l’esercizio di alcune professioni sanitarie (art. 1); b) in materia di esercizio dell’attività di mediatore viene sostituito il comma 3 dell’art. 5 l. n. 39/1989, che così ora dispone “3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e'  incompatibile  con l'esercizio di  attivita'  imprenditoriali  di  produzione,  vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti  al  medesimo  settore merceologico per il quale  si  esercita  l'attivita'  di  mediazione, nonche' con l'attivita' svolta in  qualita'  di  dipendente  di  ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione  delle  imprese  di  mediazione,  o  con l'esercizio  di  professioni  intellettuali  afferenti  al   medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione  e comunque in situazioni di conflitto di interessi” (art. 2); c) vengono modificate alcune previsioni del d.l. 6 luglio  2011,  n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n. 111 in materia di rivendite di tabacchi. In particolare (in evidenza il testo aggiunto dall’art. 4 della novella): - istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza, non inferiore a 200 metri, e produttivita' minima di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti; - è venuto meno invece il meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001; - il rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttivita' minima per il rinnovo; - viene tuttavia precisato che sono  fatti  salvi  gli  effetti  gia'  prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma  42,  del  decreto-legge  6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38; d) l’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici viene ora così sostituito (art. 5) “Art. 113-bis (Termini di  pagamento.  Clausole  penali).  -  1.  I pagamenti relativi agli acconti del  corrispettivo  di  appalto  sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti  dall'adozione  di ogni stato di avanzamento dei lavori,  salvo  che  sia  espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato  dalla natura particolare del contratto o da talune sue  caratteristiche.  I certificati di pagamento relativi agli acconti del  corrispettivo  di appalto sono emessi contestualmente all'adozione  di  ogni  stato  di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine  non  superiore  a sette giorni dall'adozione degli stessi.   2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', e comunque entro un  termine  non  superiore  a  sette  giorni  dagli stessi,  il  responsabile  unico   del   procedimento   rilascia   il certificato di pagamento ai  fini  dell'emissione  della  fattura  da parte dell'appaltatore;  il  relativo  pagamento  e'  effettuato  nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito  positivo  del collaudo o della verifica di conformita', salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato  dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.  Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di  accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo  comma,  del  codice civile.   3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.   4.  I  contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il   ritardo nell'esecuzione   delle    prestazioni    contrattuali    da    parte dell'appaltatore commisurate ai giorni  di  ritardo  e  proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del  contratto. Le penali dovute per  il  ritardato  adempimento  sono  calcolate  in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per  mille  e  l'1  per  mille dell'ammontare  netto  contrattuale,  da  determinare  in   relazione all'entita' delle  conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non  possono comunque  superare,  complessivamente,  il  10  per  cento  di  detto ammontare netto contrattuale”. Ricordiamo che il testo previgente, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 586, legge n. 205 del 2017 era, invece, il seguente: 1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. 2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. e) sono introdotte modifiche al Codice del consumo (d.lgs. 206/2005 e ss.mm.ii.) volte  a  impedire  i  blocchi  geografici   ingiustificati  e  altre  forme  di  discriminazione  basate  sulla nazionalita', sul luogo di residenza o sul  luogo  di  stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno (art. 7); f) sono introdotte nuove disposizioni in materia doganale ed in particolare si stabilisce che “Qualora l'obbligazione avente  ad  oggetto  i  diritti  doganali sorga a seguito  di  un  comportamento  penalmente  perseguibile,  il termine per la notifica dell'obbligazione doganale e' di sette anni” (artt. 11 e 12); g) sono introdotte modifiche alla normativa in materia di diritto d’autore per consentire la riproduzioni di audiolibri (art. 15). h) viene data attuazione aella direttiva (UE) 2017/1572 che  integra  la  direttiva   2001/83/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto   concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi  di   fabbricazione dei medicinali per uso umano (art. 16); i) vengono introdotte disposizioni  relative   alla   responsabilita'   primaria   e   alla   responsabilita'  ultima  in  materia  di  combustibile  esaurito  o   rifiuti radioattivi (art. 18); l) sono abrogati i  commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208 in materia di estensione  del  periodo  di   incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi . Si riportano il testo delle disposizioni abrogate: “149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2018, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2021 o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti, di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalita' e alle condizioni di cui ai commi 150 e 151. 150. L'incentivo e' pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed e' erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le modalita' previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo e' antecedente al 1° gennaio 2016. L'erogazione dell'incentivo e' subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151. 151. Entro il 31 dicembre 2018, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttivita' dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonche' gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014” (art. 21).     Con la Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27.11.2017 è stata pubblicata la l. 20 novembre 2017, n. 167 recante “Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione europea  -  Legge  europea 2017”. Ecco le principali novità:   a) modifiche riguardanti la facoltà di stabilirsi in Italia da parte di un avvocato avente titolo professionale conseguito in altro Stato dell’Unione. Si prevede che, andandosi a modificarsi l’art. 9, comma 2 d.lgs. n. 96/2001 che l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo “puo' essere richiesta al Consiglio nazionale forense  dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di  avvocato per almeno otto anni in uno o piu' degli Stati membri,  tenuto  conto anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia,  e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola  superiore  dell'avvocatura,  istituita  e  disciplinata   con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai  sensi  dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” (art. 1);   b) si prevede ora nell’ambito della tutela del diritto d’autore che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  su  istanza  dei  titolari  dei diritti, puo' ordinare in via  cautelare  ai  prestatori  di  servizi della societa' dell'informazione di porre  fine  immediatamente  alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti  connessi,  qualora  le violazioni medesime risultino manifeste sulla  base  di  un  sommario apprezzamento dei fatti e sussista  la  minaccia  di  un  pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti (art. 2);   c) vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina per l'accesso alle prestazioni del Fondo  per  'indennizzo delle  vittime  di  reati  intenzionali  violenti di cui alla l. legge 7 luglio 2016, n. 122 (art. 6);   d) disposizioni in materia di rimborsi IVA (artt. 7 e 8);   e) modifiche al regime di  non  imponibilita'  ai  fini  dell'IVA  delle cessioni  all'esportazione (art. 9);   f) estensione delle agevolazioni fiscali ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione  nel  territorio dello Stato che utilizzano navi  adibite  esclusivamente  a  traffici commerciali  internazionali  iscritte  nei   registri   degli   Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (art. 10);   g) per la repressione dei reati di terrorismo il termine di conservazione  dei  dati  di  traffico telefonico e telematico nonche' dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2,  del  decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, diviene ora pari a settantadue  mesi (art. 24);   h) modifiche al Codice della privacy. In particolare si stabilisce, introducendo - tra l’altro- il comma 4-bis all’art. 4 del Codice delle riservatezza, che “il titolare  puo'  avvalersi,  per  il  trattamento  di  dati,  anche sensibili, di  soggetti  pubblici  o  privati  che,  in  qualita'  di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al  comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalita' perseguita, la  tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi  e  i  diritti  del responsabile  del  trattamento  e  le  modalita'  di  trattamento;  i predetti atti sono adottati in conformita' a schemi tipo  predisposti dal Garante”. Viene anche introdotto l’art. 110-bis in materia di riutilizzo  dei  dati  per  finalita'  di  ricerca scientifica o per scopi statistici (art. 28)       Pubblicata sulla G.U. n. 259 del 6.11.2017 la l. 25 ottobre 2017, n. 163 recante "Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea 2016-2017". Ecco le princali novità: a) modifica al regolamento sul marchio comunitario (art. 3); b) delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento  europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento  negli  strumenti  finanziari   e   nei   contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2014/17/UE  e  del regolamento (UE) n. 596/2014 (art. 9); c) delega al Governo (da esercitare entro sei mesi) per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,  nonche' alla libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva 95/46/C, secondo i seguenti principi e criteri direttivi (art. 13): - abrogare espressamente le disposizioni del codice  in  materia di trattamento dei dati personali, incompatibili con le disposizioni contenute  nel regolamento (UE) 2016/679; - modificare il codice di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto necessario per  dare  attuazione alle  disposizioni  non  direttamente   applicabili   contenute   nel regolamento (UE) 2016/679; - coordinare le disposizioni vigenti in  materia  di  protezione dei dati personali con le disposizioni recate  dal  regolamento  (UE) 2016/679; - prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  nell'ambito  e  per  le   finalità  previsti dal regolamento (UE) 2016/679; - adeguare, nell'ambito delle modifiche  al  codice  il sistema  sanzionatorio penale e amministrativo vigente  alle  disposizioni  del  regolamento (UE) 2016/679 con previsione  di  sanzioni  penali  e  amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  della  violazione delle disposizioni stesse; d) attuazione  della  direttiva  (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  ottobre  2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici secondo i seguenti principi e criteri direttivi (art. 14): - dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4  della direttiva (UE) 2016/2102 prendendo come riferimento i valori  di  cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato  B  al  decreto  del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005; - ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i  casi  in  cui  un  ente  pubblico  puo'  ragionevolmente  limitare l'accessibilita' di uno specifico contenuto. A tale scopo, per misure che  impongono  un  onere  sproporzionato  si  intendono  misure  che generano in  capo  a  un  ente  pubblico  un  onere  organizzativo  o finanziario eccessivo, o  mettono  a  rischio  la  sua  capacita'  di adempiere allo scopo  prefissato  o  di  pubblicare  le  informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti  e  servizi,  pur  tenendo conto del probabile beneficio o  danno  che  ne  deriverebbe  per  le persone con disabilita'. L'individuazione  dell'onere  sproporzionato e' fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o   l'assenza  di informazioni non puo' essere considerata un motivo legittimo; e) attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/943 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  giugno  2016, sulla protezione del know-how riservato e delle  informazioni  commerciali riservate (segreti commerciali) contro  l'acquisizione,   l'utilizzo e la divulgazione illeciti l'utilizzo e la divulgazione illeciti secondo i seguenti principi e criteri direttivi (art. 15): - apportare al codice di cui al decreto legislativo 10  febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto  e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943; - prevedere  misure  sanzionatorie  penali   e   amministrative efficaci,  proporzionate  e  dissuasive  in  caso  di   acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know-how  e  delle  informazioni commerciali riservate, in modo da  garantire  l'efficace  adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva; - apportare tutte le abrogazioni, modificazioni  e  integrazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione  europea,  al  fine  di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del  presente  articolo  e  la  complessiva  razionalizzazione  delladisciplina di settore.     Pubblicata sulla G.U. n. 158 del 8.7.2016 la l. 7 luglio 2016, n. 122 recante "Disposizioni per l'adempimento degli  obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione europea  -  Legge  europea 2015-2016". Ecco le principali novità: - l'autorita' che ha formato  l'atto  pubblico  e'  competente  al rilascio di ogni attestato,  estratto  e  certificato  richiesto  per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri  dell'Unione europea (art. 8); - permesso di soggiorno individuale per minori stranieri (art. 10); - diritto all’indennizzo per le vittime del reato d’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p. (artt. 11-14); - iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime  di   temporanea dismissione di bandiera comunitaria (art. 17); - disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  2014/86/UE  e   della   direttiva  (UE)  2015/121  concernenti  il  regime  fiscale  comune   applicabile alle societa' madri e figlie di Stati  membri  diversi (art. 26); - attuazione della direttiva  (UE)  2015/2060  del  Consiglio,  del  10   novembre 2015, che abroga la direttiva  2003/48/CE  in  materia  di   tassazione dei redditi da risparmio sotto  forma  di  pagamenti  di   interessi (art. 28); - sostituzione dell'art. 29, comma 3 d.lgs. 10  settembre  2003,  n. 276, il comma 3 con il seguente: «3. L'acquisizione del personale gia'  impiegato  nell'appalto  a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria  struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove  siano presenti elementi di discontinuita'  che  determinano  una  specifica identita' di impresa, non costituisce trasferimento  d'azienda  o  di parte d'azienda» (art. 30).       Pubblicata sulla G.U. n. 261 del 10.11.2014 la l. 30 ottobre 2014, n. 161 recante «Disposizioni per    l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge  europea 2013-bis». Molte le novità. Ecco le principali: a) sono state introdotte alcune limitate modifiche alla l. 30 novembre  1989,  n.  398,  recante  norme  in   materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. In particolare, viene ora disposto che le modalità per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse  ed  i  criteri  per  l'accertamento  della qualificazione delle istituzioni straniere sono ora stabilite con sono stabilite con apposito  regolamento  da  ciascuna università e non più con semplice deliberazione del senato accademico (art. 1); b) è stata disposta la sostituzione del comma 1 dell’art. 18 del d.lgs. n. 96/2001 in materia di società tra avvocati prevedendosi che a ragione sociale della deve contenere l'indicazione  di  società tra  avvocati,  in  forma  abbreviata «s.t.a.» (art. 2); c) sono state apportate numerose modifiche al Testo unico in materia di immigrazione (art. 3); d) è stata modifica la disciplina del regime fiscale applicabile – a partire dal 31.12.2014 – ai  contribuenti  che,  pur   essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro  dell'Unione   europea o dello Spazio economico europeo, producono o  ricavano  la maggior parte del loro reddito in Italia “[…] nei confronti  dei  soggetti  residenti  in  uno   degli   Stati   membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo  Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio  di  informazioni, l'imposta  dovuta  e'  determinata  sulla  base  delle   disposizioni contenute negli articoli da 1 a  23,  a  condizione  che  il  reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato  italiano  sia  pari almeno al 75 per cento  del  reddito  dallo  stesso  complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali  analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le  disposizioni di attuazione del presente comma” (art. 7); e) viene introdotto una modifica in materia di IVAFE che da “imposta  sul  valore  delle attività  finanziarie  detenute  all'estero  dalle  persone  fisiche residenti nel territorio dello Stato” si trasforma in “imposta  sul  valore  dei prodotti finanziari,  dei  conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti” (art. 19, commi 18, 20 e 21 d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni in l. 241/2011) con decorrenza dal periodo d’imposta 2014 (art. 9); f) estensione delle norme in materia di successioni e donazioni anche agli enti pubblici, alle fondazioni e alle associazioni istituiti negli  Stati appartenenti all'Unione europea e negli  Stati  aderenti  all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonche', a condizione di reciprocita', per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni  istituiti  in tutti gli altri Stati (art. 8); g) previsioni sulla tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori in caso di costituzione di nuova impresa (art. 13); h) disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle  aree   dirigenziali  e  del  ruolo  sanitario   del   SSN (art. 14); i) disposizioni in materia di riduzione del personale ai sensi dell’art. 24 l. 223/1991 con riguardo ai dirigenti (art. 16); l) delega al Governo in materia di armonizzazione della normativa nazionale in  materia  di  inquinamento  acustico  (art. 19); m) modifica in materia di incompatibilità dei servizi pubblici in materia di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Il precedente comma 8 dell’art. 90 d.lgs. n. 163/06 viene così sostituito “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, essere  affidatari  degli appalti  o  delle  concessioni  di  lavori  pubblici,  nonche'  degli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti”. Viene, inoltre, aggiunto il comma 8-bis “I divieti di cui al comma 8 non si  applicano  laddove  i soggetti  ivi  indicati   dimostrino   che   l'esperienza   acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione  non  e'  tale  da determinare un vantaggio che possa falsare  la  concorrenza  con  gli altri operatori” (art. 20); n) viene espressamente consentito l’avvalimento frazionato tra più imprese ausiliarie “fermo restando, per i lavori, il divieto  di  utilizzo  frazionato  per  il concorrente   dei   singoli    requisiti    economico-finanziari    e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma  3,  lettera  b), che  hanno  consentito  il  rilascio  dell'attestazione   in   quella categoria” (art. 21); o) è stato modificato il secondo periodo del comma 7 dell’art. 28 d.l. n. 98/2011 convertito in l. n. 111/2011 il quale stabilisce che per quanto riguarda le stazioni di rifornimento carburante “Nel  rispetto  delle  norme  di  circolazione  stradale,  presso  gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di  fuori  dei centri abitati, quali definiti ai sensi del  codice  della  strada  o degli  strumenti  urbanistici  comunali, ovunque siano ubicati non  possono  essere  posti vincoli  o  limitazioni  all'utilizzo   continuativo,   anche   senza assistenza, delle apparecchiature per la  modalità  di  rifornimento senza servizio con pagamento anticipato” (art. 23); p) in materia di pagamento delle stazioni appaltanti dei contratti stipulati ai sensi del Codice dei Contratti pubblici e del suo Regolamento attuativo trova applicazione la disciplina del d.lgs. n. 231/2002 se più favorevole per il creditore. Vengono, inoltre, apportate alcune modifiche a quest’ultimo decreto legislativo (art. 24): - si specifica che per transazioni commerciali s’intendono anche i contratti di cui al Codice dei Contratti pubblici; - viene introdotto l’art. 7-bis in materia di prassi inique “1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i osti  di  recupero,  quando  risultano  gravemente  inique  per   il creditore, danno diritto al risarcimento del danno. 2. Il giudice accerta che una prassi e'  gravemente  iniqua  tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2. 3.  Si  considera  gravemente  iniqua   la   prassi   che   esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.  4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi  che  esclude  il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6”.

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T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 novembre 2014, n. 1631 - L’istanza di rinvio proposta da parte ricorrente va qualificata negativamente, in applicazione del principio a mente del quale la richiesta deve essere respinta “laddove essa non sia indispensabile a garantire il diritto di difesa, unico vero motivo che legittimerebbe il rinvio dell’udienza già fissata” (cfr. ex multis Tar Liguria n. 1438\2014).

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A seguito dell'ordinanza della CGARS n. 534 del 12.09.2014 (vedi nota sotto) la Corte di Giustizia UE ha pronunciato l'interessante sentenza 22 ottobre 2015 in causa C-425/14, nella quale afferma la compatibilità con i principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione e con l'obbligo di trasparenza che ne deriva, della normativa nazionale che prevede l'esclusione automatica di un candidato o di un offerente da una procedura di gara di appalto per non aver depositato, unitamente all'offerta, l'accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità finalizzato a contrastare le infiltrazioni criminali nel settore degli appalti. Non può, invece, secondo la Corte, comportare l'esclusione automatica di un candidato o di un offerente l'assenza di dichiarazioni attestanti che lo stesso non si trova in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati od offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipati alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura.   Si segnala l'interessante ordinanza della CGARS n. 534 del 12.09.2014 di rinvio alla Corte di Giustizia UE della compatibilità con l'art. 45 della Direttiva UE 2004/18/UE dei cd. "Protocolli di legalità". La questione sollevata è la seguente: “1) se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, l’art. 45 della direttiva 2004/18/CE osti a una disposizione, come l’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, che consenta alle stazioni appaltanti di prevedere come legittima causa di esclusione delle imprese partecipanti a una gara indetta per l’affidamento di un contratto pubblico di appalto, la mancata accettazione, o la mancata prova documentale dell’avvenuta accettazione, da parte delle suddette imprese, degli impegni contenuti nei c.d. “protocolli di legalità” e, più in generale, in accordi, tra le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti, volti a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli affidamenti di contratti pubblici; 2) se, ai sensi dell’art. 45 della direttiva 2004/45/CE, l’eventuale previsione da parte dell’ordinamento di uno Stato membro della potestà di esclusione, descritta nel precedente quesito, possa essere considerata una deroga al principio della tassatività delle cause di esclusione giustificata dall’esigenza imperativa di contrastare il fenomeno dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”. Ricordiamo che la questione dovrebbe essere affrontata anche (e forse sopratutto) in riferimento al contenuto non tipizzato dei protocolli, che possono contenere le previsioni più disparate, tenendo tuttavia presente che ora la previsione dell'art. 46, comma 1-ter del Codice dei Contratti pubblici, potrebbe, quantomeno sul piano fattuale, in parte allievare gli effetti maggiormente restrittive della concorrenza di tale problematica.

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