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Il T.A.R. Liguria, sez. II, 2 dicembre 2014, n. 1772 ricorda che per un ampio orientamento della giurisprudenza amministrativa "(Cd S. VI n.2622 21\5\2014; Tar Ct I sez. 10\4\2014 n.1059; Tar Veneto I n.349 del 6\3\2013) “la stazione appaltante, che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale, non è tenuta ed esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale”".

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Ricordiamo che ai sensi dell'art. 13, comma 1 dell'Allegato 2 al Codice del Processo Amministrativo, nel testo da ultimo modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 197 del 2016, si prescrive che "Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload". Con decreto del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del 22.12.2016 recante "Disciplina dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo" in G.U. n. 2 del 3.1.2017 in realtà più che fissare i limiti dimensionali dei files (che troviamo infatti limiti di peso dei files in kb) il Segretariato Generale ha provveduto a stabilire dei criteri di redazione formale degli atti processuali di parte nel processo amministrativo, peraltro suddividendoli a seconda della tipologia di rito e correlando tali prescrizioni ai principi di sinteticità e chiarezza di cui all'art. 3, comma 2 c.p.a. Gli atti, pertanto, ora dovranno osservare i criteri redazionali di cui all'art. 2 ed essere preferibilmente redatti in carattere 14, interlinea 1,5 e margini 2,5 cm, senza la possibilità di inserire note a piè di pagina (art. 8). I caratteri utilizzabili (spazi esclusi oltre all'epigrafe, l'atto impugnato, il riassunto preliminare che a sua volta non può superare i 4.000 caratteri, l'ndice dei motivi e delle quoestione, le conclusioni, le dichiarazioni sul contributo unificato, data, luogo, sottoscrizioni, firm, procedure e relazioni di notificazione) sono: - 30.000 (10.000 per le domande cautelari autonomamente proposte e le memorie di replica) per i riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo ed elettorale di cui all'art. 129 c.p.a.; - 70.000 (20.000 per le domande cautelari autonomamente proposte e le memorie di replica) per gli altri riti. E' possibile formulare motivata istanza di superamento dei precitati limiti dimensionali ai sensi dell'art. 6, comma 1 con autorizzazione possibile ad arrivare rispettivamente a: - 50.000 (16.000 per le domande cautelari autonomamente proposte e le memorie di replica) per i riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo ed elettorale di cui all'art. 129 c.p.a.; - 100.000 (30.000 per le domande cautelari autonomamente proposte e le memorie di replica) per gli altri riti. L'autorizzazione in caso di straordinario rilievo, può consentire altresì il superamento del numero di carattere sopra (art. 6, comma 2). I successivi atti difensivi seguiranno, nel relativo giudizio, il medesimo regime dimensionale (art. 7, comma 5). E' possibile richiedere il superamento dei limiti dimensionali anche successivamente all'atto introduttivo, per gli atti successivi. Il decreto entrerà in vigore il 1 febbraio 2017.   Pubblicato in G.U. n. 217 del 16.9.2016 il decreto della Segreteria della Giustizia Amministrativa del 12 settembre 2016 con il quale si avvia la fase di sperimentazione del processo amministrativo telematico a far data dal 10 ottobre 2016 fino al 30 novembre 2016, stabilendo che: - in questa fase tutti i  depositi  delle  parti  del giudizio e tutta la conseguente attivita' delle Segreterie, relativi ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10  ottobre  2016,  dovranno obbligatoriamente essere effettuati anche in via telematica; - le specifiche  tecniche  alle  regole  che saranno pubblicate il 26 settembre 2016 nella Sezione «Processo amministrativo telematico» del  sito  istituzionale  della  Giustizia amministrativa.   Per il testo del decreto-legge 30  giugno  2016,  n.  117,  convertito  con modificazioni in legge 12 agosto 2016, n. 161,  che  ha  disposto  la proroga dell'entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (PAT) al 1° gennaio 2017, si rinvia alla pagina generale del processo amministrativo. Finalmente pubblicato in G.U. n. 67 del 21.3.2016 il d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 recante "Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico" con il quale viene disciplinato il processo amministrativo digitale che sarà applicato a partire dal 1° luglio 2016. Ecco alcuni aspetti di particolare rilevanza: -  la procura alle liti e' autenticata dal difensore, nei  casi  in cui e' il medesimo a provvedervi, mediante  apposizione  della  firma digitale (art. 8, comma 1); - nei casi in cui la procura e' conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine  su supporto    informatico,    compiendo    l'asseverazione     prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento  della  relativa dichiarazione nel medesimo o in un  distinto  documento  sottoscritto con firma digitale (art. 8, comma 2); - il ricorso  introduttivo,  le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi  altro atto del processo, anche proveniente  dagli  ausiliari  del  giudice, sono redatti in formato di  documento  informatico  sottoscritto  con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD (art. 9, comma 1); - il  deposito  degli  atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente  per  via telematica (art. 9, comma 2); - il deposito, effettuato mediante  PEC, e'  tempestivo quando entro le ore 24 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta di  avvenuta   accettazione,  ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine (art. 9, comma 3); - nel caso in cui, per  ragioni  tecniche  o  per  la  particolare dimensione del documento, il deposito non puo' avvenire mediante  PEC ad  esso  puo'  procedersi  mediante  upload   attraverso   il   sito istituzionale (art. 9, comma 6); -  i difensori possono eseguire la  notificazione  a  mezzo  PEC  a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (art. 14, comma 1); - ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la  copia  completa del messaggio di posta elettronica  certificata  consegnato,  secondo quanto previsto nell'articolo 6, comma 4, del decreto del  Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (art. 14, comma 3); -  le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della  legge  21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma  5 dello stesso  articolo  e  la  procura  alle  liti  sono  depositate, unitamente al ricorso,  agli  altri  atti  e  documenti  processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalita' telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di  cui  all'articolo 1 (art. 14, comma 4); - qualora  la  notificazione  non  sia  eseguita  con   modalita' telematiche,  la  copia  informatica   degli   atti   relativi   alla notificazione  deve  essere  depositata  nel  fascicolo   informatico secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. In tale caso l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma  2, del CAD e' operata con inserimento della dichiarazione di conformita' all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato (art. 14, comma 5); - il deposito del ricorso introduttivo e  dei  relativi  allegati, nei formati di cui all'articolo  12,  e'  effettuato  utilizzando  il modulo  denominato  ModuloDepositoRicorso,   scaricabile   dal   Sito Istituzionale,  da  compilare  secondo  le   indicazioni   ivi   rese disponibili (All. A, art. 6, comma 1); - il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e  dei relativi allegati, nei formati di cui all'articolo  12,  si  effettua utilizzando   l'apposito   modulo,   denominato   ModuloDepositoAtto, scaricabile dal Sito Istituzionale, in cui deve  essere  indicato  il numero di ricorso generale attribuito dal  S.I.G.A.  al  momento  del deposito del ricorso introduttivo (All. A, art. 6, comma 2); - il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES (All. A, art. 6, comma 4); -  i documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi  1  e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in  un  unico  contenitore.  La firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti  i documenti in essi contenuti (All. A, art. 6, comma 5); - il deposito dell'atto  introduttivo,  dei  relativi  allegati  e degli altri atti di parte si effettua  tramite  PEC (All. A, art. 6, comma 7); - l'avvocato che utilizza  la  PEC  deve  abilitare  l'opzione  di «ricevuta completa» sulla propria casella PEC  prima  di  inviare  il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto (All. A, art. 7, comma 2); - l'avvocato riceve automaticamente: a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazione della PEC di deposito, con  indicazione  della  data  e  dell'ora  di accettazione;  b) successivamente, dal gestore dell'Amministrazione un messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito. Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto il messaggio di cui al comma 4, il deposito si  considera  effettuato nel momento in cui e' stata  generata  la  ricevuta  di  accettazione della PEC, di cui alla lettera a) (All. A, art. 7, commi 3 e 5) Inoltre, l'Allegato A art. 12, commi 1 e 2): "L'atto del processo  in  forma  di  documento  informatico  puo' essere depositato esclusivamente nei seguenti formati:      a) PDF  -  PDF/A  ottenuto  da  trasformazione  di  un  documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di  selezione  e  copia parti. Non e' ammessa la  scansione  di  copia  per  immagine,  fatta eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4;      b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);      c) testo formattato (estensione RTF);      d)  archivio  compresso  WinZip   (estensione   zip)   o   WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti.    2. I formati indicati non  devono  contenere  restrizioni  al  loro utilizzo per selezione e copia integrale o parziale.    3. I documenti allegati e  la  procura  alle  liti  possono  essere depositati esclusivamente nei seguenti formati:      a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;      b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);      c) Extended Markup Language (estensione xml);      d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif);      e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg),  purche'  contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti;      f)  archivio  compresso  WinZip   (estensione   zip)   o   WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere  da  a)  a  f)  del presente comma".  Inoltre, ai sensi dell'Allegato A, art. 14, comma 6 "Qualora l'atto di  parte  sia  stato  notificato  con  modalita' cartacea, il relativo  deposito  in  giudizio  deve  essere  comunque effettuato con modalita' telematiche".     Interessante pronunciamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che con ordinanza 10.12.2014, n. 33 chiarisce i seguenti aspetti di diritto che saranno sempre più di attualità a seguito del sempre più pervasivo ingresso dell'informatica nel processo amministrativo: - "Con l’entrata in vigore del c.p.a. (e, poi, con la correzione operata all’art.136 dal d.lgs. n.195 del 2011) la trasmissione degli avvisi tramite PEC è stata introdotta come modalità ordinaria delle comunicazioni processuali, tanto che l’art. 2, comma 6, dell’Allegato 2 al c.p.a. prescrive alle segreterie di effettuare le comunicazioni ai sensi dell’art.136, o (solo) altrimenti, nelle forme di cui all’art.45 delle disposizioni di attuazione del c.p.c."; - "che le comunicazioni processuali via PEC possono essere effettuate anche a prescindere dall’indicazione dell’indirizzo PEC del difensore nel singolo processo di riferimento e tramite l’accesso diretto delle segreterie e delle cancellerie all’elenco pubblico formato dagli ordini professionali"; - "A fronte delle garanzie tecniche di sicurezza della PEC e della richiamata disciplina dell’efficacia giuridica delle relative comunicazioni, occorre rilevare che al destinatario che intenda contestarne, in concreto, la valenza e l’idoneità alla trasmissione della conoscenza dell’atto processuale non resta che dedurre il difetto di funzionamento del sistema o una causa di forza maggiore, come tale non imputabile al destinatario, che gli abbia impedito la ricezione del messaggio. Al di fuori di queste circoscritte ed eccezionali evenienze, il sistema resta presidiato da fattori tecnologici di affidabilità tali da escludere la deducibilità di contestazioni afferenti a cause genericamente impeditive della tempestiva conoscenza del documento processuale trasmesso via PEC" e quindi non sussistono i presupposti per domandare la rimessione in termini.

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L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 10.12.2014, n. 34 chiarisce che è pienamente legittima la previsione contemplata nei bandi di bara della sanzione "dell’incameramento della cauzione provvisoria in caso di mancanze relative ai requisiti generali di cui all’art. 38, riferibili a tutti i concorrenti e non al solo aggiudicatario", fermo restando che la Corte rammenta come recentemente con l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 38 ad opera dell'art. 39, comma 1 del d.l. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, la problematica assumerà in futuro contorni diversi in forza della circostanza che la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria (assegnando termine per regolarizzare e prevedendo altresì che le irregolarità non essenziali non rilevino). In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.

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Si completa la riforma del diritto del lavoro voluta dal Governo Renzi con i decreti legislati pubblicati in G.U. n. 144 del 24.06.2015: - d.lgs. 15.06.2015, n. 80 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; - d.lgs. 15.06.2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", il quale disciplina ex novo il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e a tempo pieno, la disciplina delle mansioni, il contratto di lavoro intermittente, il contratto di apprendistato, il contratto di somministrazione, il contratto di lavoro accessorio con superamento delle precedenti disposizioni in materia tra cui la cd. Legge Biagi.     In G.U. n. 54 del 6.3.2015 i decreti legislativi attuativi del Job act concernenti rispettivamente: - d.lgs. 4.3.2015, n. 22 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; - d.lgs. 4.3.2015, n. 23 recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".   Pubblicato in G.U. n. 290 del 15.12.2014 la l. 10.12.2014, n. 183 recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (cd. job act). Ecco i principali punti della prossima riforma del diritto del lavoro: - impossibilita' di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo di essa; - accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilita' contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro; - revisione dei limiti di durata di CIG e CIGS e revisione del loro ambito di applicazione; - riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo; - revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarieta; - rimodulazione dell'ASPI e sua universalizzazione; - previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto fruitori dell'ASPI che può consistere anche nello svolgimento di attivita' a beneficio delle comunita' locali, con modalita' che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione; - istituzione dell'Agenzia Nazionale per l'Occupazione; - razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilita' di cui alla l- 12 marzo 1999, n. 68; - valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonche' operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria; - semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, tra cui unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesseamministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti. Totale informatizzazione della gestione del rapporto di lavoro; - previsione di modalita' semplificate per garantire data certa nonche' l'autenticita' della manifestazione di volonta' della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; - promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo piu' conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti; - previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianita' di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilita' della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianita' di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonche' prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento (cd, art. 18); - revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore; - introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonche', fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; - possibilita' di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attivita' lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi; - eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilita' di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; -

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Ecco le principali novità introdotte dalla l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2014) pubblicata in G.U. n. 300 del 29.12.2014: a) viene incrementato il fondo destinato al sostegno delle imprese di cui ai commi 56 e 57 dell’art. 1 l. n. 147/2013 che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) e ora anche “in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative” statuendosi che detto fondo viene finalizzato allo sviluppo dei seguenti contenuti (comma 6): - creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese; - creazione di centri per l’incubazione di realtà innovative nel mondo dell’artigianato digitale; - creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese; - messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56; - creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale; b) ulteriori disposizioni sul cosiddetto bonus degli 80 euro (commi 12, 13 e 15); c) ritocchi anche alla disciplina del cosiddetto rientro dei cervelli in Italia di cui all’art. 44 d.l. 78/2010 convertito con modificazioni in l. n. 122/2010 (comma 14); d) dal 1° luglio 2015 i buoni pasto non computabili nel reddito di lavoro dipendente salgono da 5,29€ a 7,00€ (commi 16 e 17); e) ulteriori disposizioni in materia di cessione dei crediti certificati di cui all’art. 37 d.l. n. 66/2014 convertito in l. n. 89/2014 (comma 18); f) riduzioni in materia di IRAP (commi 20 - 26); g) TFR in busta paga, in via sperimentale, per i lavoratori dipendenti del settore privato su loro richiesta (commi 26-34); h) sostituendo l’art. 3 d.l. n. 145/2013 convertito in l. n. 9-2014, viene statuito un credito d’imposta “nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015” per tutte le imprese “che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019” fino ad un massimale di 5 milioni di euro a condizione che siano sostenute spese per almeno 30.000 euro (comma 35); i) disposizioni in favore dei titolari di redditi d’impresa “derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”, i quali “non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare”. Questo nuovo regime fiscale è opzionabile per la durata di cinque esercizi sociali ed è irrevocabile. Quanto detto è applicabile “a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni” di cui s’è detto sopra (commi 37-45); l)  la detrazione del 65% per cento per l’efficientamento energetico degli edifici è prolungata fino al 31.12.2015 (così come quello del 50% in luogo di quello che sarà l’ordinario 40%) relativamente ai seguenti interventi: - parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; - acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La detrazione si applica altresì alle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (commi 47 e 48); m) nuovo regime fiscale forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni purché abbiano “conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata” (commi 55-89); n) “alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 9 per cento del risultato netto maturato, assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 17 di tale decreto applicata in ciascun periodo d’imposta, a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” (comma 92); o) disposizioni di natura previdenziale in favore dei lavoratori esposti all’amianto o loro familiari (commi 115-117); p) esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per coloro che assumeranno personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) per i contratti stipulati nel 2015 e per un periodo massimo di 36 mesi (commi 118-120); q) bonus bebè per i figli nati o adottati nel periodo 1.1.2015-31.12.2017 (commi 125-129); r) ulteriori disposizioni (inclusi buoni per l’acquisto di beni e servizi) in favore delle famiglie in condizioni in indigenza (commi 130-132); s) misure per ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (comma 133); t) dal 2015 la detrazione dell’imposta di cui all’art. 15, comma 1.1 e all’art. 100, comma 2, lett. h) d.P.R. n. 917/1986  a favore delle organizzazioni non lucrative  di  utilita' sociale (ONLUS), delle iniziative  umanitarie,  religiose  o  laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  nei  Paesi  non appartenenti all'Organizzazione per la  cooperazione  e  lo  sviluppo economico (OCSE) è aumentata da 2.065€ a 30.000€ (comma 137); u) l’assegnazione delle frequenze 1452-1492 MHz per l’utilizzo del Supplemental Down Link (SDL) dovrà essere effettuata entro il 30.06.2015 (comma 144); v) modifiche al credito d’imposta in favore degli esercizi ricettivi per la realizzazione di impianti wi-fi prevedendosi che il servizio dev’essere gratuito per i clienti e assicurare almeno 1 Megabit/s in download (comma 149); z) disposizioni finalizzate per assicurare la rendicontazione e l’eventuale recupero (in caso di indebito utilizzo) delle somme erogate con il cd. “5X1000” (comma 154); aa) disposizione in favore dei soli dipendenti privati invalidi, nonché dei loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che fruiscano di un trattamento previdenziale d’invalidità ed abbia presentato domanda entro il 30.11.2007 (comma 163-165); bb) incremento del FFO delle università per il 2015 di 150 milioni. Inoltre almeno il 50% del FIRST dev’essere destinata ai PRIN (comma 172; ulteriori disposizioni - in realtà riduzioni - sono contenute ai commi 338-340). Sono introdotte anche previsioni in materia di reclutamento di personale universitario (commi 346-349); cc) l’entrata in vigore della tracciabilità delle vendite e delle rese per la vendita della stampa quotidiana e periodica è prorogata al 31.12.2015 (comma 185); dd) la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno possono consentire l’uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ai sensi dell’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 195-197); ee) fondi per la promozione del made in Italy (commi 202 e 203); ff) nell’ambito dello sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10% del costo complessivo delle opere (comma 230); gg) a decorrere dal 1º gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0, mentre dal 1º gennaio 2015 il credito d’imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore (commi 232 - 234); hh) disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale dei fabbricati con rinvio diretto alla Circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi» (commi 244-245); ii) previsione dell’emanazione di un decreto ministeriale che consenta la sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui per gli anni 2015-2017 in favore delle famiglie e delle micro, piccole e medie imprese con contestuale allungamento del piano di ammortamento (comma 246); ll) modifiche al d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 recante « Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore», nonché modifiche all’art. 83-bis d.l. n. 112/2008 convertito in l. n. 133/2008 in materia di Tutela della sicurezza stradale  e  della  regolarità del  mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (commi 247 e 248); mm) ulteriori disposizioni in materia di esercizio di attività di autotrasporto (commi 249-251); nn) a decorrere dal 1º gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti (comma 302); oo) disposizioni in materia di istituti di patronato (commi 310-312); pp) utilizzabilità da parte dell’Agenzia dei dati delle informazioni su depositi e giacenze su conti correnti bancari e postali per la lotta all’evasione (commi 314); qq) modifiche all’ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri (comma 319); rr) disposizioni in materia di personale scolastico (commi 328-336 e 353); ss) previsione di nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d’esame delle scuole secondarie di secondo grado (commi 350-352); tt) a decorrere dal 1º gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario è fatto divieto (comma 420): - di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell’edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; - di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; - di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell’ambito di procedure di mobilità; - di acquisire personale attraverso l’istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; - di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; - di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; - di attribuire incarichi di studio e consulenza; - ulteriori previsioni concernenti il contenimento delle spese delle regioni a statuto ordinario sono contenuti ai commi 460-525; uu) la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (comma 421, ulteriori previsioni in merito all’assunzione del personale di province, città metropolitane e regioni è contenuta ai commi 422-428); vv) al fine della predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, di seguito denominato «Piano», i comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il termine per la presentazione delle proprie domande da parte dei comuni è fissato al 30.06.2015 (commi 431-434); zz) ulteriori disposizioni al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata (commi 450 e 451); aaa) a decorrere dal 1º settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari (comma 526; bbb) le norme di contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non si applicano, fino al 31 dicembre 2015, alla società Expo 2015 Spa, in considerazione del suo scopo sociale, fermo restando che la società Expo 2015 s.p.a. può richiedere a Consip Spa, nell’ambito del Programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, di essere supportata nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti (commi 547-548); ccc) ulteriori ritocchi alle recenti previsioni in materia di bonifica di siti inquinati (comma 551); ddd) disposizioni in materia di infrastrutture energetiche e metanizzazione (commi 552-553); eee) previsioni in materia di SSN, tra cui il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali (commi 555-608); fff) disposizioni finalizzate alla promozione di processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (comma 609); ggg) viene ora precisato che Le convenzioni di cui all’art. 5, comma 1 l. n. 381/1991 (cooperative sociali) possono essere stipulate soltanto previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza (comma 610); hhh) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri (commi 611-614): - eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; - soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; - eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; - aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; - contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni; iii) per quanto concerne l’affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell’art. 149-bis d.lgs. n. 152/2006 viene precisato che esso può avvenire anche direttamente “a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale” (comma 615); lll) viene modificato il disposto dell’art. 1, comma 568-bis d.l. n. 147/2013, stabilendosi ora che “Le pubbliche amministrazioni locali  indicate  nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  successive  modificazioni,  e  le  societa'  da  esse  controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della societa' [ora] o azienda speciale controllata  direttamente  o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero  e'  deliberato non oltre ventiquattro [e non più 12] mesi dalla data di entrata in vigore della  presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in  favore  di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi  e l'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,   ad   eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro,  ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa” (comma 616); mmm) sono abrogati i commi 5, 6 7 e 8 d.l. n. 185/2008 convertito in l. 2/2009, che ricordiamo così stabilivano (comma 617): “[…] 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata  nella  domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di  posta elettronica  basato  su  tecnologie  che  certifichino  data  e   ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e  l'integrita'  del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita'  con  analoghi sistemi internazionali. Entro tre  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto tutte  le  imprese,  gia'  costituite  in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore,  comunicano al  registro  delle  imprese   l'indirizzo   di   posta   elettronica certificata.  L'iscrizione  dell'indirizzo   di   posta   elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive  eventuali variazioni sono  esenti  dall'imposta  di  bollo  e  dai  diritti  di segreteria. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi  ordini  o  collegi  il  proprio indirizzo di posta elettronica certificata  o  analogo  indirizzo  di posta elettronica di cui al comma 6  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore del  presente  decreto.  Gli  ordini  e  i  collegi pubblicano in un elenco riservato,  consultabile  in  via  telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli  iscritti  con  il  relativo  indirizzo  di  posta  elettronica certificata. 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi  dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  istituiscono  una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun  registro  di  protocollo  e  ne  danno comunicazione al Centro nazionale per  l'informatica  nella  pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali  caselle  in un  elenco  consultabile  per  via  telematica.  Dall'attuazione  del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili”; nnn) incremento dell’imposta sostitutiva sui fondi pensioni completamentari dall’11% al 20%, mentre i redditi  derivanti  dalle  rivalutazioni  dei fondi per il trattamento  di  fine  rapporto  l'imposta sostitutiva passa dal 11% al 17% (commi 621-625); ooo)  disposizioni in materia di IVA incluse specifiche previsioni per le operazioni fatte in favore di enti pubblici (commi 629-633); ppp) libero accesso alle proprie informazioni in possesso dell’Amministrazione finanziaria, con l’introduzione di ulteriori previsioni a favore del ravvedimento operoso del contribuente. A titolo esemplificativo si prevede la sanzione si riduce ad “un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471” (commi 634-641); qqq) il termine di cessazione dell’attività di Equitalia è posticipato dal 31.12.2014 al 30.06.2015 (comma 642); rrr) “condono” per i gestori di giochi d’azzardo non collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 643-650); sss) previsioni per l’affidamento del gioco del Lotto (commi 653-654); ttt) disposizioni in materia di imposizione sul reddito delle società (commi 655-656); uuu) la ritenuta a titolo di acconto a  titolo  di  acconto dell'imposta sul reddito  dovuta  dai  beneficiari di cui all’art. 25 d.l. n. 78/2010 convertito in l. 122/2010,  con  obbligo  di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi  ai  bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta passa dal 4% all’8% (comma 657); vvv) modifica a partire dal 1° gennaio 2015 all’art. 34, comma 5 d.P.R. n. 601/1973 “I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche” (commi 658 e 659); zzz) parificazione dell’IVA dei libri digitali a quella dei libri cartacei (comma 667); aaaa) si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (comma 680); bbbb) il termine per il versamento dell’imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014 è prorogato al 26 gennaio 2015 (comma 692); cccc) disposizioni in materia pensionistica, statuendosi in particolare che “In ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa” (commi 707-708); dddd) possibilità per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell’attività di liquidazione e di controllo formale, di chiedere un nuovo piano di rateizzazione (comma 710); eeee) esclusione dall’IVA agevolata dei combustibili pellet (comma 711); ffff) previsione dell’aumento dell’IVA secondo quanto segue (comma 718): - dal 10% al 12% a decorrere dal 1º gennaio 2016 ed al 13% dal 1º gennaio 2017; - dal 22% al 24% a decorrere dal 1º gennaio 2016, al 25% dal 1º gennaio 2017 ed al 25,5% dal 1º gennaio 2018; gggg) ai fini dell’applicabilità della ritenuta  del  30% a titolo di imposta sull'ammontare  dei  compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la  concessione  in  uso  di  attrezzature industriali, commerciali o scientifiche  che  si  trovano  nel  territorio  dello Stato non vige la regola della territorialità contemplata dall’art. 4 del Codice della Navigazione (comma 725).

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Come consueto è stato pubblicato in G.U. n. 302 del 30.12.2015 il milleproroghe di fine anno (2015) mediante di cui al d.l. 30.12.2015, n. 201. Il testo è stato convertito con modificazioni in l. 25 febbraio 2016, n. 21 (G.U. n. 47 del 26.2.2016). Ecco le principali proroghe così come risultanti dal testo coordinato di decreto legge e legge di conversione: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA P.A. a) proroga al 31 dicembre 2016 (dal 31 dicembre 2015) per procedere alle assunzioni di  personale  a  tempo indeterminato di cui (art. 1): - all'art. 1 d.l. 216/2011 convertito con modificazioni in l. 14/2012; - nonché ai sensi dell’art. 1, commi 90 e 91 della l. n. 228/2012; - all’art. 1, commi 2 e 4 del d.l. n. 192/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 11/2015 (cd. milleproroghe 2014); - nelle more dell’adozione dei decreti legislativi in  materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei  rendimenti  dei  pubblici uffici di cui all’art. 11 l. 124/2015 la previsione di cui all’art. 28-bis d.lgs. n. 165/2001 in materia di accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia è proroga dal 31.12.2015 al 31.12.2016; a.1)  inoltre, fino al 31.12.2016 nei limiti  delle  risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso  gli  organi  costituzionali,  presso  gli   uffici   di   cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni,  nonché  presso  gli  uffici  della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  continua  ad  applicarsi  la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e  successive modificazioni; a.2) si consente alla province di proroga al 31.12.2016 i contratti di lavoro a tempo determinato per  le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei  servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari ai sensi  dell'art. 4, comma 9, terzo  periodo,  del  decreto-legge  31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30 ottobre 2013, n. 125 e dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2015, n. 125; PROROGA DEL TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO b) proroga al 1° luglio 2016 (dal 1.1.2016) dell’entrata in vigore della previsione dell’art. 136, comma 2-bis c.p.a. in forza del quale “Tutti gli atti e i provvedimenti del  giudice,  dei  suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle  parti  sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del  presente  comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Viene, tuttavia, introdotto il comma 1-bis all’art. 13 dell’allegato 2 al c.p.a., secondo cui “1-bis.  In attuazione  del  criterio  di  graduale  introduzione  del   processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione  delle  nuove   disposizioni   presso   i   Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di  Stato.  L'individuazione delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa  nel  rispetto  di  quanto previsto nel predetto decreto” (art. 2); MODIFICA ALLA LEGGE DELLA PROFESSIONE FORENSE. b-bis) in materia di accesso al patrocinio alle giurisdizione superiori ai sensi dell'art. 22, comma 4 l. n. 247/2012 possono chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro non più tre ma quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge professionale (art. 2, comma 2-ter); èproPossono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente leggePossono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge PROROGHE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI c) proroga al 31.07.2016 (dal 31.12.2015) dell’elevazione del 20% dell’importo contrattuale per i contratti di appalto stipulati ai sensi del Codice dei contratti pubblici secondo la previsione di cui al combinato disposto dell’art. 8, comma 3-bis del d.l. 192/2014 convertito con modificazioni nella l. n. 11/2015 e dell'articolo  26-ter,  comma 1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  e successive modificazioni (art. 7, comma 1); d) in merito ai requisiti di qualificazione delle imprese per l’esecuzione di lavori pubblici sopra i 150.000€ viene proroga al 31 luglio 2016 la previsione dell’art. 253, comma 9-bis d.lgs. n. 163/06, in forza della quale “per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2016, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione” (7, comma 2, lett. a); e) per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo è proroga al 31.12.2016 la previsione dell’art. 253, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/06 in forza della quale “per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara” (7, comma 2, lett. b); e-bis) proroga del termine dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016 della previsione di cui all'art. 253, comma 20-bis d.lgs.n. 163/06 in forza del quale per gli appalti di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia comunitaria è possibile fare applicazione degli artt. 122, comma 9 e 124, comma 8 d.lgs. n. 163/06 in materia di esclusione automatica delle imprese (art. 7, comma 2, lett. b-bis); f) in merito ai requisiti di ordine speciali per la qualificazione dei contraenti generali la previsione transitoria di cui all’art. 189,comma 5 del Codice dei Contratti in forza della quale “il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali” è proroga al 31 luglio 2016 (art. 7, comma 3); g) per quanto concerne la documentazione per conseguire l’attestazione SOA in merito ai requisiti di idoneità tecnico organizzativa di cui all’art. 100, comma 1, lett. c.2) d.P.R. n. 207/2010 fino al 31 luglio 2016 i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare ai sensi dell’art. 357, comma 27 d.P.R. n. 207/2010 l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice (art. 7, comma 4); g-bis) in materia di qualificazione delle imprese da parte delle SOA si prevede che per il regime transitorio dei lavori d'importo superiore a 20.658.000€ (per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando) avrebbe dovuto concludersi il 31 dicembre 2015 è stato proroga al 31 luglio 2016 (art. 7, comma 4-bis); h) ennesima proroga (al 31 gennaio 2017) delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 1 d.l. 66/2014 convertito con modificazioni in l. 9/2014 in forza del quale sarebbero così sostituiti il comma 7 dell’art. 66 del Codice dei contratti pubblici in forza (art. 7, comma 7) così comportando il persistere dell’obbligo di pubblicazione degli estratti di bando sui quotidiani: - “7. Gli  avvisi  e  i  bandi  sono  altresi'  pubblicati  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di  committente»  della  stazione appaltante, ed entro i successivi due  giorni  lavorativi,  sul  sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.  20,  e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con  l'indicazione  degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto  giorno  feriale  successivo  a quello del ricevimento della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio inserzioni  dell'Istituto  poligrafico  e  zecca  dello   Stato.   La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari  o  aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e  nell'allegato  IX A, avviene esclusivamente in via telematica  e  non  puo'  comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla  Gazzetta  ufficiale della Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni dall'aggiudicazione” così come quello dell’art. 122, comma 5 “5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore  a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai  contratti  pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante,  ed  entro  i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto  del  Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,  n.  20  e  sul  sito  informatico presso   l'Osservatorio,   con   l'indicazione   degli   estremi   di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  I bandi relativi a contratti di  importo  inferiore  a  cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono  i lavori e nel profilo di committente della  stazione  appaltante;  gli effetti  giuridici  connessi  alla  pubblicazione   decorrono   dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.  Si  applica,  comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15.  La  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata  entro  il sesto giorno  feriale  successivo  a  quello  del  ricevimento  della documentazione  da  parte   dell'Ufficio   inserzioni   dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.  La  pubblicazione  di  informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate  nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in  via telematica e non puo' comportare  oneri  finanziari  a  carico  delle stazioni appaltanti.  5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni dall'aggiudicazione”; ULTERIORI PROROGHE i) proroga al 13.12.2016 (rispetto al 31.12.2015) ai sensi dell’art. 43, comma 12 d.lgs. n. 177/2005 per i soggetti che  esercitano  l'attivita'  televisiva  in  ambito nazionale  su  qualunque  piattaforma  che,  sulla  base  dell'ultimo provvedimento  di  valutazione  del  valore  economico  del   sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorita'  ai  sensi  del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per  cento di detto valore economico e  i  soggetti  di  cui  al  comma  11  del divieto di acquisizione di partecipazioni  in imprese  editrici  di  giornali   quotidiani   o  di  partecipazione  alla costituzione di nuove imprese editrici di  giornali  quotidiani,  con l'eccezione delle imprese editrici  di  giornali  quotidiani  diffusi esclusivamente  in modalita' elettronica. Il divieto si applica  anche alle  imprese  controllate,  controllanti  o   collegate   ai   sensi dell'articolo 2359 del codice civile (art. 3, comma 1); i-bis) proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico (art. 4-quater);   l) proroga al 31.12.2016 della delimitazione dei distretti turistici di cui all’art. 3 d.l. n. 70/2011 convertito con modificazioni in l. 106/2011 (art. 5); m) rinvio al 1 gennaio 2017 di remunerazione della filiera del farmaco di cui all’art. 15, comma 2 d.l. 95/2012 convertito in l. n. 135/2012 da  un  nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base  di  un  accordo tra le  associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti  di  competenza  della medesima Agenzia, da emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, secondo i criteri stabiliti dal  comma  6-bis  dell'articolo  11  del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo  entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con  decreto  del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo  con l'entrata in vigore del nuovo metodo  di  remunerazione,  cessano  di avere efficacia le vigenti disposizioni che  prevedono  l'imposizione di sconti  e  trattenute  su  quanto  dovuto  alle  farmacie  per  le erogazioni in regime di Servizio  sanitario  nazionale.  La  base  di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione e' riferita  ai margini vigenti al  30  giugno  2012.  In  ogni  caso  dovra'  essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica (art. 6, comma 2); n) è proroga al 31.12.2016 il termine dell’emanazione delle norme tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non  rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia ai sensi dell’art. 2, comma 3 d.l. n. 40/2010 convertito con modificazioni in l. 73/2010.  Con  il  suddetto decreto  sono,  altresì,  definiti  gli   indirizzi   generali   per l'attivita' di programmazione e di pianificazione delle  regioni,  ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi (art. 7, comma 5); o) proroga di termini in materia di edilizia scolastica (art. 7, commi 8, 10 e 11); p) proroga in materia di SISTRI (art. 8, comma 1); q) proroga e disposizioni in materia di grandi impianti di combustione (art. 8, comma 2); r) proroga al 29 febbraio 2016 per il conferimento in discarica dei rifiuti con PCI inferiore a 13.000 Kj/Kg (art. 8, comma 3); s) proroga da parte dei comuni della possibilità di continuare ad avvalersi di Equitalia al 30 giugno 2016 (art. 9, comma 1); t) prosecuzione delle disposizioni di limitazione delle spese per le Autorità indipendenti (art. 9, comma 3); u) proroga al 31.12.2016 della norma in forza della quale la riserva di  attivita' in favore di banche ed imprese di investimento di  cui all'articolo 18 del d.lg.s n. 58/1998, non pregiudica la possibilita' per  i  soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di  investimenti,  di  continuare  a  svolgere  il  servizio  di  cui all'articolo 1, comma 5,  lettera  f),  del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti  finanziari di pertinenza dei clienti (art. 9, comma 4); v) mantenimento fino al 31.12.2016 della previsione di cui all’art. 6, comma 3, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n. 122, in forza della quale le indennita', i  compensi,  i  gettoni,  le  retribuzioni  o  le  altre utilita'   comunque   denominate,   corrisposti    dalle    pubbliche amministrazioni non possono superare gli importi risultanti alla  data del 30 aprile 2010, come ridotti dal medesimo comma (art.  9, comma 5); v-bis) disposizioni in materia di IVA relativamente alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici (art. 10, comma 2-ter); z) proroga al 31.12.2016 del termine a decorrere dal  quale  e' obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese nell’ambito rete di distribuzione e vendita   della stampa quotidiana e periodica (art. 12);   E' stato pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28.2.2015 la legge di conversione 27.02.2015, n. 11 del d.l. 31.12.2014, n. 192 cd. "mille proroghe 2014" (G.U. n. 302 del 31.12.2014 ). Ecco le principali proroghe concernenti l'entrata in vigore di disposizioni normative:   a) proroga di termini in materia di rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (art. 1);   b) proroga al 1° luglio 2015 l'entrata in vigore della previsione di cui al comma 2-bis dell'art. 136 c.p.a., in forza del quale "Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". E’ stata introdotta anche una proroga del termine al 30 luglio 2015 relativamente alla possibilità per gli enti locali di chiedere il ripristino degli uffici del Giudice di pace (art. 2);   c) proroga di ulteriori due anni per il mantenimento dell’attuale modalità di svolgimento dell’esame di avvocato (art. 2-ter);   d) proroga al 1° luglio 2016 l'obbligo per le imprese produttrici di frabbricare televisori con integrazione di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4, mentre slitta al 31 luglio 2017 l'obbligo di vendere ai consumatori l'integrazione al momento di vendita di un televisore di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) (art. 3, comma 1);   d) proroga al 31 marzo 2015 delle misure fiscali in favore degli interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente, prevendosi altresì lo slittamento di ulteriori termini correlati (art. 3, comma 2);   e) viene mantenuto al 31 dicembre 2015 il divieto da parte  dei soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma i quali, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo, abbiano conseguito ricavi superiori all'8% di detto valore economico nonché dei soggetti di cui all'art. 43, comma 11 d.lgs. n. 177/2005 di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita' elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (art. 3, comma 3);   f) fino al 31.12.2015 il Fondo di garanzia in favore delle PMI continua ad applicarsi anche per imprese che occupano meno di 499 dipendenti (art. 3-bis);   g) Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e' prorogato al 30 aprile 2015 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni (art. 4, comma 2);   h) sempre in materia di prevenzione incendi gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del d.P.R. l° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare   di   cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti abilitativi  riguardanti  anche  la  sussistenza  dei  requisiti   di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'. Fermo restando quanto detto, detti soggetti presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del citato d.P.R. entro il 7 ottobre 2016. Tale proroga si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di  cui  al d.P.R. n. 151/2011, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del  presente  decreto,  fermi  restando  gli  adempimenti   previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento (art. 4, comma 2-bis e 2-ter);   i) proroga di termini per EXPO 2015 (art. 4, comma 6 e art. 5, comma 1);   l) proroga al 31 dicembre 2014 di alcuni termini in materia di Testo unico sull’immigrazione di cui all’art. 4-bis e 4-ter dell’art. 17 d.l. n. 5/2012 (art. 4, comma 6-ter);   m) proroga di termini in materia di istruzione (art. 6);   n) proroga di numerosi termini in materia sanitaria con particolare riguardo a Croce Rossa Italiana ed alla modifica dell'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (art. 7);   o) proroghe dei termini in materia di codice della strada (art. 8, commi 5, 5-bis e 6);   p) proroga di termini in materia di opere pubbliche. In particolare:   - viene previsto la proroga al 31 dicembre 2016 della previsione dell’art. 26-ter d.l. 69/2013 in forza della quale per i contratti di appalto relativi a lavori a seguito di gare bandite successivamente alla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione dei detto decreto (3.9.2013), in deroga ai vigenti divieti  di  anticipazione  del prezzo,  e'  prevista  e  pubblicizzata  nella  gara   d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Per i contratti bandi in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto legge (28.2.2015) l’anticipazione è pari al 20% (art. 8, commi 3 e 3-bis);   - la previsione dell’art. 33, comma 3-bis d.lgs. n. 163/06 in forza della quale “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento” entra in vigore il 1º settembre 2015. Resta inteso ai sensi dell’art. 23-ter, comma 3 d.l. n. 90/2014 che “I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro” (art. 8, comma 3-ter);   - viene prorogata al 31 dicembre 2015 la previsione di cui all'art. 189, comma 5 d.lgs. n. 163/06 in materia di contraenti generali in forza della quale  il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 del precitato articolo può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali (art. 8 , comma 8);   - viene prorogata al 31 dicembre 2015 la previsione dell'art. 357, comma 27 d.P.R. n. 207/2010 secondo la quale "i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice" per quanto concerne il requisito di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa di cui all'art. 100, comma 1, lett. c.2) del precitato decreto in materia di attestazione SOA (art. 8, comma 9);   q) proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di concessioni autostradali (art. 8, comma 10);   r) l'art. 11, comma 3-bis d.l. n. 101/2013 convertito con modificazioni in l. n. 125/2013 in materia di SISTRI viene così ad essere modificato [in grassetto le novità]: "Fino al  31 dicembre 2015 al  fine  di  consentire  la  tenuta  in  modalita'elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative  continuano  ad  applicarsi  gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190  e  193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel  testo  previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010,  n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9 e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano.  Le  sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015. Con  il  decreto  di  cui  al  comma   4,   il   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede  alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di  assicurare  il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo" (art. 9);   s) proroga di alcuni termini in materia di contenimento della spesa pubblica (art. 10, commi 5, 6, 7 e 10);   t) disposizioni in materia di IVA e posticipazione dell’imposta municipale secondaria (che sostituirà la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e  i  diritti  sulle pubbliche    affissioni,    il    canone     per     l'autorizzazione all'installazione   dei   mezzi   pubblicitari) sarà introdotta a decorre dal 1 gennaio 2016. Inoltre, si prevede che l'attuale regime dei cd. "superminimi" di cui all'art. 1, commi 96-117 l. n. 244/2007 (tassazione forfetaria al 5%) sia proporogato per tutto il 2015. Tale regime si affiancherà a quella generale dei minimi che è entrato in vigore del 1.1.2015 (tassazione forfetaria al 15%) (art. 10);   u) modifiche alla recentemente introdotta dichiarazione dei redditi precompilata di cui al d.lgs. 21.11.2014, n. 175 (art. 10, comma 12-ter, 12-quater e 12-quinquies);   v) modifica in materia di voluntary disclosure all’art. 5-quater, comma 4 d.l. n. 167/2010, prevedendosi ora che “Ai soli fini della procedura di collaborazione  volontaria,  per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º  luglio  2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n. 102,  qualora  ricorrano  congiuntamente   le   condizioni   previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e  7 del presente decreto” (art. 10, comma 12-quaterdecies);   z) in materia di TARI viene stabilito che “In deroga all'articolo 1, comma 169, della   legge 27 dicembre 2006, n.  296,  per  l'anno  2014  sono  valide  le deliberazioni regolamentari e tariffarie  in  materia  di  tassa  sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni  entro  il  30  novembre  2014.  I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla  riscossione  degli  importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il  gettito  acquisito  secondo  le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate  nell'anno successivo” (art. 10, comma 12-quinquiedecies);   aa) aumento del prelievo previdenziale della gestione separata INPS che viene determinata al 27% per gli anni 2014 e 2015, al 28% per  l'anno  2016  ed al 29% per l'anno 2017 (art. 10-bis, comma 1)

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Con la sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, 22 gennaio 2015, n. 123 è stata chiarita la normativa da applicarsi alle residenze sanitarie assistenziale o R.S.A. per quanto concerne i loro requisiti dimensionali. In particolare, nella Regione Liguria tale disciplina è contenuta nella "deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 1996 (di cui non è in contestazione né l’attuale vigenza né il valore precettivo) che, riproducendo le linee guida del Ministero della sanità n. 1 del 1994, stabilisce, tra l’altro, i requisiti edilizi delle R.S.A., anche sotto il profilo dell’articolazione degli spazi.E’ previsto, in particolare, che le R.S.A. per anziani siano dotate di appositi “servizi di nucleo” ogni 20-25 ospiti, tra cui un locale soggiorno e una saletta pranzo. La deliberazione stabilisce la superficie minima delle camere e dei bagni e, per quanto concerne gli altri servizi e aree di attività, individua uno standard dimensionale complessivo pari a 40-45 mq per ospite". Più specificatamente la pronuncia chiarisce che: - la P.A. nel determinare i requisiti dimensionali di una RSA non può "ricorrere ad una sorta di interpretazione analogica" in forza della quale si pretenda di applicare "oltre che degli standard specificamente previsti per le R.S.A., anche dei requisiti richiesti per i soli centri diurni, con l’irragionevole risultato di imporre alla prima tipologia di strutture requisiti di “assistenza alberghiera” identici a quelli previsti per i centri che ospitano, esclusivamente in orario diurno, persone non ancora necessitanti di ricovero stabile"; - nella superficie totale utile funzionale della struttura vanno ricompresi anche i giardini in quanto "i servizi e gli spazi esterni attrezzati".

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L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 28 gennaio 2015, n. 1 ha chiarito che l'accesso al secondo anno del corso a numero chiuso di medicina non può essere preclusa a studenti stranieri per la mera ragione che non abbiamo espletato il tests d'ingresso previsto per il primo anno, "salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso", infatti "Il problema “elusione”, e quello connesso “intransigenza/lassismo”, si risolvono invero non con la creazione di percorsi ad ostacoli volti ad inibire la regolare fruizione di diritti riconosciuti dall’ordinamento, ma predisponendo ed attuando un rigido e serio controllo, affidato alla preventiva regolamentazione degli Atenei, sul percorso formativo compiuto dallo studente che chieda il trasferimento provenendo da altro Ateneo; controllo che abbia riguardo, con specifico riferimento alle peculiarità del corso di laurea di cui di volta in volta si tratta, agli esami sostenuti, agli studii teorici compiuti, alle esperienze pratiche acquisite (ad es., per quanto riguarda il corso di laurea in medicina, attraverso attività cliniche), all’idoneità delle strutture e delle strumentazioni necessarie utilizzate dallo studente durante quel percorso, in confronto agli standards dell’università di nuova accoglienza"

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E' stata pubblicata nella G.U. n. 52 del 4.3.2015 la l. 27 febbraio 2015, n. 18 recante "Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati", la quale introduce nella nel testo della l. n. 117/1988 importanti novità, eccole: a) il testo dell'art. 2 l. n. 117/1988 è stato ora così modificato "1. Chi ha subi'to un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia puo' agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della liberta' personale. 2.Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di norme di diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove. Fatti  salvi  i  commi  3  e  3-bis  ed  i  casi  di  dolo, nell'esercizio delle  funzioni  giudiziarie non puo' dar luogo a responsabilita' l'attivita' di interpretazione di  norme  di  diritto ne' quella di valutazione del fatto e delle prove.3. Costituiscono colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza e' incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l'emissione di provvedimento concernente la liberta' della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione  3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la  cui  esistenza  e'incontrastabilmente  esclusa  dagli  atti  del  procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di  un  provvedimento cautelare personale o reale fuori dai  casi  consentiti  dalla  legge oppure senza motivazione. 3-bis. Fermo restando il giudizio di responsabilita' contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.  543,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639,  ai  fini  della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione  europea  si  tiene  conto,  in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme  violate nonche' dell'inescusabilita' e della gravita'  dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si  deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo  267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' del contrasto dell'atto o del provvedimento con  l'interpretazione  espressa  dalla Corte di giustizia dell'Unione europea" (art. 2); b) viene esteso da due a tre anni il periodo entro il quale la domanda risarcitoria per responsabilità del magistrato può essere proposta contro lo Stato (art. 3); c) viene sostituito l'art. 7 sull'azione di rivalsa del magistrato contro lo stato. Il testo originario che prevedeva come"1. Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilita' di cui all'articolo 5, esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato. 2. In nessun caso la transazione e' opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare. 3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'articolo 2, comma 3, lettere b ) e c)", viene disposto ora che "1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo  giudiziale  o  di  titolo  stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di  giustizia,  ovvero  nei  casi  in  cui  la  violazione manifesta della legge nonche' del diritto dell'Unione europea  ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2,  3  e  3-bis,  sono  stati  determinati  da  dolo   o  negligenza inescusabile. 2. In nessun caso la transazione e' opponibile  al  magistrato  nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare. 3. I giudici popolari  rispondono  soltanto  in  caso  di  dolo.  I cittadini estranei alla  magistratura  che  concorrono  a  formare  o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o  negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove" (art. 3); d) è stata modifica la previsione dell'art. 8, comma 3 concernente l'azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato condannato (art. 5); e) è stato eliminato il termine entro il quale dev'essere iniziato il procedimento nei confronti del magistrato (art. 6); f) è stato introdotto il comma 2-bis all'art. 13 l. n. 117/1988 in merito all'azione di regresso nel quale si precisa che il mancato esercizio dell'azione di regresso costituisce di per sé illecito disciplinare (art. 7).

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