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ITALIA E' stato pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17.01.2018 il d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221 recante "Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della  legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della  normativa  nazionale alle disposizioni della normativa europea  ai  fini  del  riordino  e della   semplificazione    delle    procedure    di    autorizzazione all'esportazione  di  prodotti  e  di  tecnologie  a  duplice  uso  e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi  commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti”. Ecco le principali novità rispetto all’abrogato d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96 del quale prende il posto: a) viene precisato l’ambito di applicazione del decreto legislativo che prima non era espresso e che si estende ora a (art. 1, comma 1): - regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio  2009; - regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura  o  per  altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; - regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'art. 215 TFUE concernenti misure  restrittive  nei  confronti  di   determinati   Paesi   terzi assoggettati ad embargo commerciale; b) l’ambito di applicazione esclude l’applicabilità del decreto legislativo a (art. 1, comma 2): - materiali  d'armamento  di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185; - prodotti a  duplice  uso appositamente  progettati  o  sviluppati,  anche  in  conseguenza  di modifiche sostanziali, per l'uso militare, in quanto ascrivibili alla categoria  dei  materiali  d'armamento   ai   sensi   delle   vigenti disposizioni; c) nell’ambito delle definizione già precedentemente contenute all’art. 1 del d.lgs. n. 96/2003 ora compaiono (art. 2): - alla lett. f) per «prodotti a duplice  uso  non  listati»  s'intendono  quei prodotti, non elencati nell'allegato I del regolamento  duplice  uso, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare; - alla lett. h) per  «prodotti  listati  per  effetto  di  misure  restrittive unionali»  s'intendono  quei  prodotti  o  quelle  attivita'  il  cui commercio con determinati Paesi terzi e' controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive; - alla lett. j) per  «non  proliferazione»  s'intende  l'attivita'  volta   a prevenire,  rilevare  e  contrastare  la  realizzazione  di  armi  di distruzione  di  massa,  quali  ordigni  nucleari,   armi   chimiche, biologiche e  radiologiche  e  correlati  vettori.  Sono  incluse  le iniziative tese ad individuare il traffico dei materiali  connessi  e di quelli cosiddetti dual use, nonche' di tecnologie e know-how;   - alla lett. n) per «assistenza tecnica» s'intende qualsiasi supporto  tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio,  prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che puo' assumere  la  forma, tra  l'altro,  di  istruzione,   pareri,   formazione,   trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi  di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; d) viene precisato che l’Autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico - Direzione  generale  per la politica commerciale internazionale (art. 4); e) viene disciplinato in modo specifico anche il transito di prodotti a duplice uso sottoponendo la merce ad autorizzazione preventiva (art. 7); f) le autorizzazioni rimangono di quattro tipologie (art. 8, commi 1-4): - autorizzazione specifica individuale; - autorizzazione globale individuale; - autorizzazione generale dell'Unione europea; - autorizzazione generale nazionale; ma si precisa che: - per prestare servizi d'intermediazione  relativi  a  prodotti  a duplice  uso  e  merci  soggette  al  regolamento   antitortura,   e' necessaria    un'autorizzazione    specifica    individuale; - anche per esportare prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali,  ovvero  prestare  assistenza  tecnica  collegata  a   tali prodotti,  salvo  che  non  siano   previsti   divieti,   l'Autorita' competente, nei limiti e alle condizioni di cui ai  regolamenti  (UE) concernenti misure restrittive, rilascia un'autorizzazione  specifica individuale; - le autorizzazioni generali non posso avere ad oggetto materiali o informazioni classificati (comma 7); g) viene introdotta la novità della “Licenza zero” ovverosia l'Autorita' competente puo' rilasciare all'impresa che ne faccia domanda una specifica dichiarazione, denominata appunto “Licenza Zero”, attestante l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di  una determinata merce (art. 8, comma 5); h) viene precisato che il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di 180 giorni (art. 8, comma 6); i) viene introdotta la clausola “catch all” in forza della quale per prodotti a duplice uso non listati o per la prestazione di servizi di intermediazione a questi collegati, l'Autorita' competente ne subordina l’esportazione al rilascio di un'autorizzazione,  qualora  abbia  acquisito  elementi  informativi  su  una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento duplice uso. L’attivazione della clausola “catch all” può intervenire anche  su  richiesta specifica del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale,  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministero  della difesa,  nonche'  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli (art. 9); l) permane l’obbligo d’informativa per i prodotti non listati qualora l'esportatore venga  a  conoscenza  o  abbia  motivo  di ritenere (prima l’art. 9, comma 6 d.lgs. n. 96/2003 utilizzava la frase “abbia  motivo di sospettare”) che i  prodotti  a  duplice  uso  non  listati  che  intende esportare sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  dell'articolo  4  del regolamento  duplice  uso. Si precisa che ora l’attivazione della procedura di autorizzazione. L’ambito di applicazione dell’informativa viene ora allargato alla definizione di prodotto a duplice uso non listato ossia a tutti quei prodotti che quantunque non elencati nell'allegato I del regolamento  428/2009, possano comunque avere un utilizzo sia civile sia militare (art. 9, comma 7); m) l’attivazione del procedimento di autorizzazione scaturente dall’informativa dell’esportatore in relazione a prodotti non listati mentre prima si attivava ad opera del MISE ogniqualvolta che la stessa non si palesasse manifestamente infondata (art. 9, comma 7 d.lgs. n. 96/2003), ora si attiva soltanto qualora il Ministero stesso non la ritenga infondata (viene meno l’avverbio “manifestamente”)  (art. 9, comma 8); n) si precisa che l’autorizzazione specifica individuale dura da sei mesi a due anni prorogabile soltanto una volta (mentre all’art. 10, comma 2 d.lgs. n. 96/2003 si prescriveva semplicemente che dovesse avere durata determinata e che fosse prorogabile un numero indefinito di volte) (art. 10, comma 1); o) sempre in riferimento all’autorizzazione specifica individuale sono meglio individuati i documenti che l’esportatore deve produrre al MISE ossia una copia del  contratto  di riferimento  o  comunque  di  sufficiente   documentazione   atta   a comprovare   l'effettiva    volonta'    di    acquisto    da    parte dell'utilizzatore finale;  delle  specifiche  tecniche  dei  prodotti oggetto   di   esportazione   o    intermediazione;    del    profilo dell'utilizzatore  finale  e  di  una  dichiarazione  del   medesimo, cosiddetta  end  user  statement (debitamente datata,   timbrata   e   firmata   da   un   legale    rappresentante dell'utilizzatore  finale e autenticata   dalla competente autorita' amministrativa straniera o diplomatica italiana, qualora venga cosi' richiesto dall'Autorita' competente),  contenente  obbligatoriamente   le seguenti informazioni (art. 10, comma 3): - l'esatta  indicazione  della  denominazione  o  della  ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta; - la descrizione dei prodotti importati,  la  loro  quantita'  e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo  livello, gli estremi del contratto di riferimento; - l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o militare,  dei prodotti importati, nonche' del loro esatto luogo di destinazione  ed impiego; in  caso  di  merci  soggette  al  regolamento  antitortura, l'indicazione  dell'utilizzo  specifico,  che  non   sia   volto   ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti  o  pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi  d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e  sui terzi implicati nella transazione; - l'impegno espresso, per i prodotti  a  duplice  uso  e  per  i prodotti a duplice uso non listati, appartenenti al settore  nucleare o che potrebbero essere,  direttamente  o  indirettamente,  impiegati nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in  applicazioni militari o  esplosive  nucleari,  in  attivita'  civili  nucleari  in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale  per l'energia  atomica  (A.I.E.A.)  o  in  applicazioni  collegate   allo sviluppo e produzione di altre armi di  distruzione  di  massa  e  di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi; - l'impegno espresso,  per  le  merci  soggette  al  regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per infliggere  la  pena  di morte, la tortura, o altri trattamenti  o  pene  crudeli,  inumane  o degradanti; - l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o  dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati; - eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive; p) viene precisato che per quanto riguarda l’autorizzazione globale individuale viene rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale, in quanto gia' soggetto che ha  ottenuto analoghe autorizzazioni, per uno o piu' prodotti a duplice uso o  per merci soggette al regolamento antitortura, sia nella  forma  di  beni fisici che  in  quella  di  beni  intangibili,  quali  operazioni  di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e  per uno o piu' utilizzatori finali o  Paesi  di  destinazione  specifici. Come già previsto dal precedente art. 5 d.lgs. n. 96/2003 questa tipologia di autorizzazione non può avere durata superiore a tre anni ed è prorogabile soltanto una volta come quella specifica individuale. L’autorizzazione non è rilasciabile ad operatori  occasionali  e  qualora  non  ricorrano  le condizioni di continuita' e pluralita' di  rapporti  commerciali  con destinatari e utilizzatori finali di un determinato Paese (art. 11); q) per quanto concerne l’autorizzazione generale UE si precisa che entro trenta giorni dalla fine di ogni  semestre,  l'esportatore trasmette all'Autorita'  competente  una  lista  riepilogativa  delle operazioni  effettuate   in   regime   di   autorizzazione   generale dell'Unione europea (art. 12, comma 4); r) vengono inasprite le sanzioni in caso di esportazione di prodotti a duplice uso e per violazione del regolamento antitortura (artt. 18 e 19).     Si ricorda che con il Regolamento Delegato n. 2017/2268 della Commissione del 26 settembre 2017, in vigore dal 16 dicembre 2017 (pubblicato in G.U.U.E. del 15.12.2017), sono state apportate rilevanti modifiche al Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Le modifiche apportate riguardano la sostituzione integrale dell'allegato I relativo ai prodotti soggetti ad autorizzazione secondo l'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il gruppo dei fornitori nucleari (GFN), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche (CWC). Infatti l'elenco dei prodotti viene aggiornato solitamente una volta l'anno anche per ragioni di adeguamento tecnologico. La Commissione decide di ripubblicare integralmente l'allegato I, comprensivo di tutte le modifiche che sono state introdotte, per rendere più leggibili l'elenco agli operatori del settore. Il nuovo regolamento dispone, inoltre, la modifica dei seguenti allegati che si rende necessaria per effetto della sostituzione dell'Allegato I: - gli allegati da II-bis a II-septies del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituiscono le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione; - l’allegato II-octies del regolamento (CE) n. 428/2009 che stabilisce un elenco dei prodotti a duplice uso da escludere dall’ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione; - l’allegato IV del regolamento (CE) n. 428/2009 che fissa i requisiti di autorizzazione per alcuni trasferimenti intracomunitari.       Con l'art. 7 della l. 12 agosto 2016, n. 170 recante "Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015" il Governo è stato delegato ad emanare un  decreto legislativo  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle disposizioni della normativa europea ai fini  del  riordino  e  della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a  duplice  uso  e  dell'applicazione  delle sanzioni  in  materia  di  embarghi  commerciali,  nonche'  per  ogni tipologia di operazione di esportazione  di  materiali  proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, in forza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce  un  regime  comunitario  di  controllo delle esportazioni, del  trasferimento,  dell'intermediazione  e  del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE)  n.  599/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  al regolamento delegato (UE) n.  1382/2014  della  Commissione,  del  22 ottobre 2014, nonche' alle altre disposizioni dell'Unione  europea  e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi; b) adeguamento al regolamento (CE) n.  1236/2005  del  Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di  determinate  merci  che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la  tortura  o per altri trattamenti  o  pene  crudeli,  inumani  o  degradanti,  al relativo  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n.   1352/2011   della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonche'  alle  altre  disposizioni dell'Unione europea e agli accordi  internazionali  in  materia  resi esecutivi; c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice  uso, nonche' del commercio di  determinate  merci  che  potrebbero  essere utilizzate per  la  pena  di  morte,  per  la  tortura  o  per  altri trattamenti o pene crudeli,  inumani  o  degradanti,  coordinando  le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire  la  semplificazione  e  la  coerenza  logica, sistematica e lessicale della normativa; d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati; e) previsione delle procedure adottabili nei casi di  divieto  di esportazione, per motivi di sicurezza  pubblica  o  di  rispetto  dei diritti  dell'uomo,  dei  prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009; f) previsione di misure  sanzionatorie  penali  o  amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti  delle  violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate  per  la  pena  di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o  degradanti,  nonche'  per  ogni   tipologia   di   operazione   di esportazione di materiali proliferanti,  nell'ambito  dei  limiti  di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96; g) previsione di misure  sanzionatorie  penali  o  amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti  delle  violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali,  adottati dall'Unione europea ai  sensi  dell'articolo  215  del  Trattato  sulfunzionamento dell'Unione europea. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del decreto legislativo , il Governo, con  la  procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive  e  integrative  del medesimo decreto legislativo   SVIZZERA Si segnala che anche la Svizzera ha una serie di norme che disciplinano le esportazioni all'estero di cui alla legge 22 marzo 2002 recante "Legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali" o detta anche Legge sugli embarghi o LEmb. Le specifiche previsioni in materia di embargo sono individuate dalla Segreteria di Stato dell'Economia (SECO). Per ulteriori informazioni le imprese interessate possono rivolgersi al mio Studio.

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T.A.R. Liguria, Sez. I, 31 agosto 2016, n. 923 - E’ fondata e assorbente la censura di legittimità dedotta con il primo motivo di ricorso, concernente l’insussistenza dei presupposti per la nomina del predetto organo straordinario. Il citato art. 30 stabilisce, al comma 2, che gli atti di competenza dei titolari delle posizioni organizzative “sono soggetti ad avocazione con provvedimento del Sindaco, che potrà, contestualmente, incaricare altro T.P.O. per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione. Il provvedimento di avocazione può prevedere anche che gli atti avocati siano affidati per l’emanazione e l’attuazione al Direttore Generale, in qualità di dirigente ad acta”. Viene altresì precisato, al comma 5 dell’art. 30, che “nell’ipotesi in cui non sia nominato il Direttore Generale, il Sindaco potrà affidare ad un Responsabile ad acta appositamente nominato il compito di attuazione degli atti in questione”. Nonostante l’imperfetta formulazione delle richiamate disposizioni normative, esse definiscono in modo inequivoco i presupposti che legittimano l’esercizio dello straordinario potere di avocazione attribuito al Sindaco (e di affidamento dei compiti avocati ad un altro funzionario comunale ovvero ad un commissario ad acta appositamente nominato), identificandoli nei “particolari motivi di necessità ed urgenza” che devono essere esplicitati nello stesso provvedimento di avocazione. Parte ricorrente non contesta la legittimità di tali previsioni, ma denuncia l’insussistenza degli accennati presupposti. Come anticipato, la censura è palesemente fondata. L’impugnato provvedimento sindacale di avocazione, infatti, non individua alcuna circostanza che valga a definire la straordinarietà della fattispecie ed a rendere conto dell’esistenza dei presupposti individuati dall’art. 30 del regolamento comunale. Esso non è motivato, cioè, con riferimento a specifiche e precise ragioni di necessità ed urgenza, ma soltanto con un accenno alla pretesa complessità della fattispecie che sarebbe stata aggravata dall’intervento di un Comitato di cittadini. Completa lo scarno supporto motivazionale del provvedimento in questione un generico assunto inerente alla necessità di verificare “la legittimità dell’operato del personale incaricato nel rilascio delle autorizzazioni”. E’ appena il caso di rilevare come gli elementi evidenziati nel provvedimento sindacale non siano solamente inidonei ad integrare i presupposti di necessità ed urgenza richiesti per l’esercizio del potere di avocazione, ma rivelino prima facie la loro inconsistenza, atteso che la semplice presentazione di esposti non vale certo a rendere la fattispecie “oltremodo complessa”. Anzi, la presentazione di siffatte segnalazioni rappresenta, particolarmente in una materia “sensibile” qual è quella degli impianti per telefonia cellulare, un’eventualità non inusuale che va trattata nel rispetto dell’ordinario riparto di competenze, anche per evitare che l’azione amministrativa possa apparire orientata al soddisfacimento, non dell’interesse pubblico, bensì delle istanze provenienti da comitati di scopo o analoghi soggetti collettivi più o meno estemporanei. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento di nomina del Commissario ad acta che riverbera i propri effetti caducanti sugli atti successivi del procedimento compiuti da tale organo straordinario, compresa la determinazione in autotutela che costituisce l’oggetto principale dell’impugnazione.

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Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Liguria, 30 gennaio 2017, n. 1 - Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio ed il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo.     E' stato pubblicato in G.U. n. 209 del 7.9.2016 il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 recante "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"

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NORMATIVA ANAC: deliberazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante "Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di   diritto privato   controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti   pubblici economici" L’entrata in vigore delle Linee guida decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.      Pubblicato il Correttivo al TU partecipate: d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 recante "Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in  materia  di  societa'  a partecipazione pubblica”. (GU n.147 del 26-6-2017). Tra le novità di rilievo si segnala che: - viene specificato che l’attività di autoproduzione di beni e servizi può essere strumentale agli enti pubblici partecipanti “o allo svolgimento delle loro funzioni” (art. 5); - è confermata la possibilità per i Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e  Bolzano di deliberare  l'esclusione totale o parziale dell'applicazione dell’art. 4 T.U. a singole societa' a partecipazione della  Regione  o  delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento  alla misura e  qualita'  della  partecipazione  pubblica,  agli  interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta (art. 5); - è fatta salva la facoltà, nel rispetto della disciplina europea, per  le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni  in societa' che producono servizi  economici  di  interesse  generale  a rete anche fuori  dall'ambito  territoriale  della  collettivita'  di riferimento, purche' l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia  avvenuto  e avvenga  tramite   procedure   ad   evidenza   pubblica, fermo restando che per le società in house oltre l’80% del loro fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’ente/enti pubblico/i soci, potendo agire fuori da tale ambito solo per il restante 20% (art. 5); - è precisato dal d.lgs. che le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla societa' partecipata con le  somme  accantonate  nel fondo vincolato, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione  dell'Unione  europea  in  tema  di aiuti di Stato  (art. 14); - sono escluse  dall'applicazione   del   decreto   le   societa' destinatarie di  provvedimenti antimafia nonché la Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a.  (istituita per il risanamento del banco di Napoli) (art. 18); - è fissato al 31 luglio 2017 il termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni sulla gestione societaria (art. 17); - sono prorogati al 30 settembre 2017 i termini per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute e del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze (art. 25).   Il Consiglio di Stato, Commissione speciale, 14 marzo 2017 ha espresso parere favorevole con osservazioni n. 638 sullo Schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", predisposto in attuazione attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 .    Con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 in G.U. 8.9.2016, n. 210 è stato promulgato il Testo unico delle società a partecipazione pubblica. Ecco gli aspetti salienti: a) nelle societa' a responsabilita' limitata a  controllo  pubblico l'atto costitutivo o lo  statuto  in  ogni  caso  prevede  la  nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle societa' per  azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti  non  puo'  essere affidata al collegio sindacale (art. 3, comma 2); b) la costituzione di nuove società partecipate puè avvenire soltanto se strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali dell'ente pubblico partecipante e possono costituirle o mantenerle purché svolgano alternativamente almeno una delle seguenti attività che devono costituire l'oggetto sociale esclusivo(art. 4, commi 1, 2, 4 e 5): - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa  la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di  programma  fra  amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi dell'articolo 193 d.lgs. n. 50 del 2016; - realizzazione  e   gestione   di   un'opera   pubblica   ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un  imprenditore  selezionato con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. Secondo tali previsioni la  quota  di  partecipazione  del  soggetto privato non puo' essere inferiore al 30% e la  selezione del medesimo si svolge con procedure di  evidenza  pubblica  a  norma dell'articolo 5, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016;  - autoproduzione di beni o servizi  strumentali  all'ente  o  agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle  condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. Queste società non possono costituire nuove societa' e di acquisire nuove partecipazioni  in  societa'. Il divieto non si applica alle societa' che hanno come  oggetto  sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia  di  trasparenza dei dati finanziari e  di  consolidamento  del  bilancio  degli  enti partecipanti;  - servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici  di  cui  all'articolo  3,  comma  1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016; c) al solo fine di ottimizzare e  valorizzare  l'utilizzo  di  beni immobili facenti parte del  proprio  patrimonio,  le  amministrazioni pubbliche possono, altresi', anche in deroga al  comma  1,  acquisire partecipazioni in societa' aventi per oggetto  sociale  esclusivo  la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni  stesse,  tramite il  conferimento  di  beni  immobili  allo  scopo  di  realizzare un investimento secondo criteri propri  di  un  qualsiasi  operatore  di mercato (art. 4, comma 3); d) obbligo di motivazione analitica nel caso di costituzione di una societa' a  partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni,  anche  indirette (art. 5); e) in caso di alienazione di partecipazioni sociali essa e'  effettuata  nel  rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e  non  discriminazione.  In casi eccezionali, a seguito  di  deliberazione  motivata   dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da'  analiticamente  atto  della convenienza economica dell'operazione,  con  particolare  riferimento alla congruita' del prezzo  di  vendita,  l'alienazione  puo'  essereeffettuata mediante negoziazione diretta con un  singolo  acquirente. E' fatto salvo  il  diritto  di  prelazione  dei  soci  eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto (art. 10, comma 2); f) le  societa'  a  partecipazione  pubblica  sono  soggette  alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in  materia  di  amministrazione straordinaria delle grandi  imprese  insolventi (art. 14); g) le societa' in house ricevono affidamenti diretti  di  contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia  partecipazione  di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne'  l'esercizio  di   un'influenza   determinante   sulla   societa' controllata. Inoltre, gli statuti delle societa' di cui al  presente  articolo  devono prevedere che oltre  l'ottanta  per  cento  del  loro  fatturato  sia effettuato nello svolgimento dei compiti a  esse  affidati  dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e  che  la  produzione  ulteriore rispetto al suddetto  limite  di  fatturato  sia  consentita  solo  a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di  scala  o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'  principale della societa'. Le societa' di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina  di  cui  al  decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 16); h) le  societa'  a  controllo  pubblico  stabiliscono,  con  propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale nel  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione   europea,   di trasparenza, pubblicita'  e  imparzialita'  e  dei  principi  di  cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs 30 marzo  2001,  n. 165. In caso di mancata adozione dei  suddetti  provvedimenti,  trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma  3,  del  decreto legislativo n. 165 del 2001 (art. 19); i) le amministrazioni  pubbliche  effettuano   annualmente,   con   proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa'  in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa  in liquidazione o cessione (art. 20); l) le societa' a controllo pubblico assicurano il  massimo  livello di  trasparenza  sull'uso  delle  proprie  risorse  e  sui  risultati ottenuti, secondo le previsioni  del  d.lgs.  14  marzo 2013, n. 33 (art. 22); m) le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in societa' non riconducibili ad alcuna  delle  categorie  di cui all'art. 4, commi 1, 2 e  3,  ovvero  che  non  soddisfano  i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono  in  una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate  o  sono  oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni  possedute  alla  medesima data di entrata in vigore del presente decreto,  individuando  quelle che devono essere alienate (art. 24) n) le  societa'  a  controllo  pubblico  gia'  costituite  all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per le  disposizioni  dell'articolo  17,  comma   1,   il   termine   per  l'adeguamento e' fissato al 31 dicembre 2017 (art. 26).   GIURISPRUDENZA Il Consiglio di Stato, Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4902, ha ribadito la natura non eccezionale dell'affidamento di servizi pubblici mediante in house providing, confermando quanto ai presupposti di applicazione dell'istituto che: - per il controllo analogo congiunto non è richiesto che ciascuno degli enti pubblici partecipanti eserciti un potere individuale su tale entità e che non sono previste quote minime di partecipazione al capitale sociale; viene precisato inoltre che la partecipazione dell'ente agli organi direttivi è soddisfatta dalla sottoscrizione del capitale sociale e dal fatto che singoli rappresentati possono essere espressione di varie o tutte le amministrazioni partecipanti. Il controllo può essere validamente utilizzato ricorrendo allo strumento convenzionale e va verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente; - quanto alla prevalenza dell'attività in favore degli enti partecipanti è sufficiente che l'affidatario realizzi la parte più importante (o preponderante o prevalente) della propria attività con l'ente o con gli enti che lo controllano, non essendo richiesta l'esclusività dell'attività in favore degli enti controllanti.       Il Consiglio di Stato, Comm. spec., ha espresso il parere 29 maggio 2017, n. 1257, sullo Schema di Linee guida di aggiornamento predisposto da ANAC in materia di "prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.    Con sentenza 25 novembre 2016, n. 251, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (in parte qua l’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7)) in attuazione della quale il d.lgs. n. 175 era stato emanato. Il giudizio di costituzionalità è stato promosso dalla Regione Veneto in relazione agli artt. 3, 81, 97, 117, c. 2, 3 e 4, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., in quanto la fissazione dei principi e criteri direttivi sopra indicati eccederebbe le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e coordinamento della finanza pubblica, invadendo sfere di competenze regionali nonché per violazione del principio di leale collaborazione perché dette disposizioni prescriverebbero, per l’attuazione della delega, una forma di raccordo con le Regione – il parere in Conferenza unificata – da ritenersi insufficiente, tenuto conto delle molteplici interferenze con le attribuzioni regionali. Con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso in riferimento al principio di leale collaborazione in quanto il Governo doveva dare attuazione ai principi e criteri direttivi solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni ed Enti locali nella sede della Conferenza uni-ficata, sede più idonea per consentire l’integrazione dei diversi punti di vista e delle riserve degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali. Le norme impugnate sono state perciò dichiarate incostituzionali nella parte in cui prevedono che il Governo adotti i decreti attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. Sennonché la sentenza ha fatto salve le disposizioni attuative (dunque anche il d.lgs. n. 175/16). Si legge infatti in calce alla sentenza che la pronuncia di illegittimità costituzionale è “circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124/2015 e non si estendono alle relative disposizioni attuative”. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni (ancora in sede costituzionale), dovrà essere accertata l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione. È perciò verosimile che il Governo convochi la Conferenza Unificata per sopperire al difetto procedurale in cui è incorso.     Con la deliberazione 25 ottobre 2016, n. 90, la Corte dei Conti, Sez. Controllo Liguria, ha chiarito che l'indennità di risultato è riconoscibile all'amministratore unico di una società partecipata nei limiti previsti dall’art. 1, comma 725, secondo periodo (effettiva produzione di utili e fino ad un massimo del doppio del compenso annuale), solo se l’onere complessivo a carico della società controllata non superi l’80 per cento di quello sostenuto nell’anno 2013 per la remunerazione del medesimo organo amministrativo della società partecipata. Il predetto limite si applichi indifferentemente al trattamento economico complessivamente considerato, comprensivo del compenso fisso e della eventuale indennità di risultato. Il nuovo testo unico di cui al d.lgs. n. 175/2016 tende ad uniformare la disciplina dei limiti remunerativi posti agli organi di amministrazione e controllo di tutte le società pubbliche, introducendo vincoli non più ancorati a parametri storici (il costo sostenuto nel 2013, con l’art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 95 del 2012) ovvero agli emolumenti percepiti da altri soggetti (i sindaci e presidente di province, con l’art. 1, commi 725 e seguenti, della legge n. 296 del 2006), ma ad indicatori dimensionali, qualitativi e quantitativi, riferiti alla medesima società (fatturato, numero di dipendenti, clienti serviti, etc.). Apposito decreto ministeriale, previsto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, dovrà stabilire i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurandola ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente (la norma espressamente precisa che, in caso di risultati negativi, attribuibili alla responsabilità dell’amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta).   Per gli amministratori delle società partecipate dagli enti locali (e dalle pubbliche amministrazioni) rimane in vita, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale sopra citato, il limite finanziario costituito dal costo sostenuto per compensi all’organo di amministrazione nel 2013 (avente fonte nell’art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2015, interinalmente mantenuto in vigore dall’art. 11, comma 7, del nuovo testo unico fino all’emanazione del citato decreto ministeriale). In sostanza, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento di quanto complessivamente sostenuto nell'anno 2013

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In G.U. n. 9 del 12 gennaio 2018 è stato pubblicato il d.lgs. 31 dicembre 2017, n. 217 recante "Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al  Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto  2015,  n. 124, in materia di  riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche". Ecco le principali novità: a) viene cambiata la definizione di domicilio digitale “n-ter)domicilio  digitale:  un  indirizzo  elettronico  eletto  presso   un servizio di posta elettronica certificata o un  servizio  elettronico di recapito certificato qualificato, come  definito  dal  regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio  in materia di identificazione elettronica e  servizi  fiduciari  per  le transazioni  elettroniche  nel  mercato  interno  e  che  abroga   la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido  ai  fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;”. In particolare sono state soppresse le parole riguardanti al fatto che il sistema deve consentire “la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea” (art. 1); b) estensione del CAD ai  gestori  di  servizi  pubblici,  ivi  comprese  le  societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, nonché alle societa' a controllo pubblico come definite dal d.lgs. n. 175/2016, escluse le società pubbliche quotate che non erogano servizi di interesse pubblico (art. 2); c) vengono abrogati i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies dell'art. 4 che così statuivano (art. 3): - 1-quater.  La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento. - 1-quinquies.  Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64. - 1-sexies.   Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis; d) viene introdotto (art. 5): - il diritto di accedere on line ai servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche e dalle società che erogano servizi di pubblico interesse; - l'obbligo per i soggetti  di  cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti  tenuti  all'iscrizione  in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale  iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter; e) l'elenco  dei  domicili  digitali  delle  imprese  e   dei professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili digitali  (INI-PEC) delle  imprese  e  dei  professionisti  di  cui  all'articolo  6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di  cui  all'articolo  2,comma 2, lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della  pubblica amministrazione  e  dei  gestori  di   pubblici   servizi,   di   cui all'articolo 6-ter. L'elenco  dei  domicili  digitali  delle  persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi  da  quelli  di cui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli  indirizzi  delle persone fisiche  e  degli  altri  enti  di  diritto  privato  di  cui all'articolo 6-quater. Le  comunicazioni elettroniche  trasmesse  ad  uno  dei  domicili   digitali   di   cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento  della  spedizione  e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle  comunicazioni  a mezzo raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  ed  equivalgono  alla notificazione per mezzo della  posta  salvo  che  la  legge  disponga diversamente. Le suddette  comunicazioni  si  intendono  spedite  dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono  consegnate  se rese disponibili al domicilio digitale  del  destinatario,  salva  la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto  non  imputabile  al destinatario medesimo. La data e l'ora di  trasmissione  e  ricezione del documento informatico sono opponibili  ai  terzi  se  apposte  in conformita' alle Linee guida (art. 7); f) cambia la definizione di documento informatico che soddisfa la forma scritta “1-bis. Il  documento informatico  soddisfa  il  requisito  della  forma   scritta   e   ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile  quando  vi e' apposta una  firma  digitale,  altro  tipo  di  firma  elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica  del  suo  autore,  attraverso  un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi  dell'articolo 71 con  modalita'  tali  da  garantire  la  sicurezza,  integrita'  e immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la  sua  riconducibilita'  all'autore.  In  tutti  gli  altri   casi, l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente  valutabili in  giudizio,  in  relazione  alle  caratteristiche   di   sicurezza,  integrita' e immodificabilita'.  La data e  l'ora  di  formazione  del documento  informatico  sono  opponibili  ai  terzi  se  apposte   in conformita' alle Linee guida”. Si specifica inoltre che “L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria” (artt. 20 e 21); g) viene introdotto l’obbligo per il certificatore di firma elettronica qualificata di conservare le informazioni riguardanti il certificato per almeno 20 anni (art. 27); h) proliferano le figure dei responsabili della gestione dei documenti informatici: il responsabile  della  conservazione,  il responsabile del trattamento dei dati personali, il  responsabile della sicurezza e il responsabile dei sistemi  informativi (art. 40).     In G.U. n. 214 del 13.9.2016 è stato pubblicato il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 recante "Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in  materia  di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Sono stati apportati numerossisimi cambiamenti al CAD. A grandi linee si indicano i seguenti cambiamenti al CAD: a) viene definito il domicilio digitale ovverosia: l'indirizzo di posta  elettronica  certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio in materia di  identificazione  elettronica  e  servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno  e  che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento  eIDAS»,  che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici,  che sia basato su standard o norme riconosciute  nell'ambito  dell'unione europea (art. 1, comma 1, lett. n-ter); b)ove la legge consente  l'utilizzo  della  posta  elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato (art. 1, comma 1-ter); c) agli artt. 3, 3-bis e 4 del CAD vengono statuiti: - il  diritto  dei cittadini di  usare  le  soluzioni  e  gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con  i  soggetti  di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini  della  partecipazione  al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze  linguistiche riconosciute; - la  gestione  dei  procedimenti  amministrativi in  modo  da consentire, mediante strumenti informatici, la  possibilita'  per  il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e  il  relativo  stato  di avanzamento,  nonche'  di  individuare  l'ufficio  e  il  funzionario responsabile del procedimento; - il diritto dei cittadini ed delle imprese all'assegnazione  di  un'identita' digitale che consente di accedere ai servizi erogati alle PP.AA.; - tutti  gli  iscritti  all'Anagrafe  nazionale  della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere  identificati  dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identita' digitale ed interagire con le PP.AA. tramite il domicilio digitale; - agli iscritti all'ANPR che  non  abbiano  provveduto  a indicarne uno e' messo  a  disposizione  un  domicilio  digitale  con modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il  Ministro  delegato  per  la  semplificazione  e  la  pubblica amministrazione, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalita' con le quali, per superare  il  divario  digitale,  i  documenti  possono essere consegnati ai cittadini; d) le PP.AA. sono  obbligate ad accettare, i  pagamenti spettanti  a  qualsiasi  titolo  attraverso  sistemi   di   pagamentoelettronico,  ivi  inclusi,  per  i  micro-pagamenti,  quelli  basati sull'uso del credito  telefonico (art. 5); e) istituzione dell'Indice   degli    indirizzi    delle    pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art. 6-ter); f) istituzione dell'AGiD (art. 14-bis); g) il documento informatico  sottoscritto  con  firma  elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto  delle  regole tecniche di cui all'articolo 20, comma  3,  ha  altresi'  l'efficacia prevista  dall'articolo  2702  del  codice  civile.  L'utilizzo   del dispositivo di firma elettronica qualificata o  digitale  si  presume riconducibile al titolare, salvo  che  questi  dia  prova  contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito  degli  atti  e dei  documenti  in  via  telematica  secondo   la   normativa   anche  regolamentare in materia di processo telematico (art. 21, comma 2); h) sulle copie analogiche di documenti informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le regole tecniche di  cui  all'articolo  71,  tramite  il  quale  e' possibile accedere al documento  informatico,  ovvero  verificare  la corrispondenza allo stesso della  copia  analogica.  Il  contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e  non  puo' essere  richiesta  la  produzione  di  altra  copia   analogica   con sottoscrizione  autografa  del  medesimo  documento  informatico.   I programmi software eventualmente  necessari  alla  verifica  sono  di libera e gratuita disponibilita' (art. 23, comma 2-bis); i) l'apposizione a un documento informatico di  una  firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica  qualificata  basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale  a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione  sia  stato annullato. La revoca  o  la  sospensione,  comunque  motivate,  hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che  il  revocante,  o chi richiede la  sospensione,  non  dimostri  che  essa  era  gia'  a conoscenza di tutte le parti interessate (art. 24, comma 4-bis); l) le disposizioni di cui ai commi 2 e  3-bis  dell'articolo  3-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo4 del presente decreto, producono effetti a  partire  dalla  completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2017 (art. 62 disposizioni transitorie del d.lgs. n. 179/2016).

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Valutazione Con la sentenza 20 settembre 2016, n. 3911, la V Sezione del Consiglio di Stato ribadisce l'orientamento per cui nella valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici (in tal senso –ex multis -: Cons Stato, IV, 20 aprile 2016, n. 1556; id., III, 7 marzo 2016, n. 921; id., V, 18 gennaio 2016, n. 120).

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L.R. Sicilia, 10 agosto 2016, n. 16 - Con Legge Regionale n. 10/2016 di recepimento del T.U. Ed., la Regione siciliana (v. art. 14, comma 1) ha normato la cd. "sanatoria giurisprudenziale" ritenendo sufficiente, ai fini della regolarizzazione postuma degli interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire o di SCIA od in difformità da essi, la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al (solo) momento della presentazione della domanda (e non già anche, secondo il principio della cd. "doppia conformità", al momento della realizzazione dell'abuso).

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Vd. nelle sottosezioni: - ANAC Linee guida, comunicati, regolamenti - Pareri del Consiglio di Stato sui provvedimenti attuativi - Provvedimenti ministeriali   Si ricorda che nel parere n. 855 del 1/4/2016 il Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016, ha individuato circa 50 atti attuativi del d.lgs. n. 50/2016, così censiti: - 16 decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti;   1) art. 21 (pianificazione dei contratti pubblici)   2) art. 22 (opere soggette a dibattito pubblico)   3) art. 23 (contenuto dei livelli della progettazione)   4) art. 24 (requisiti delle forme organizzative dei progettisti)   5) art. 38 (servizio contratti pubblici)   6) art. 73 (indirizzi per la pubblicazione telematica di bandi e avvisi)   7) art. 74 (tariffa per albo e compensi dei commissari di gara)   8) art. 81 (documentazione da inserire nella banca dati nazionale degli appalti pubblici)   9) art. 84 (modalità di qualificazione alternative per i lavori pubblici)  10) art. 89 (individuazione delle opere superspecialistiche)  11) art. 102 (albo nazionale dei responsabili lavori e collaudatori nel caso di affidamento a contraente generale)  12) art. 102 (modalità tecniche del collaudo)  13) art. 111 (attività del direttore dei lavori)  14) art. 111 (attività del direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture)  15) art. 209 (compensi degli arbitri)  16) art. 214 (struttura tecnica di missione)   - 15 atti dell' ANAC;   1) art. 36 (procedure dei contratti sotto soglia)   2) art. 31 (compiti del RUP)   3) art. 38 (modalità attuative della qualificazione delle stazioni appaltanti)   4) art. 71 (bandi tipo)   5) art. 78 (requisiti per l'iscrizione nell'albo dei commissari di gara)   6) art. 80 (mezzi di prova delle cause di esclusione dalle gare)   7) art. 83 (qualificazione degli operatori economici negli appalti di lavori nei settori ordinari) ~   8) art. 83 (sistema di penalità e premialità e relative sanzioni)   9) art. 84 (rating di impresa)  10) art. 84 (sistema SOA, vigilanza sulle SOA, vigilanza sul sistema di qualificazione e controlli a  campione)  11) art. 84 (revisione straordinaria delle SOA e proposte revisione sistema attuale di qualificazione)  12) art. 11 O (requisiti per la partecipazione a gare e esecuzione appalti per operatori economici sottoposti a fallimento o altre procedure di           soluzione crisi di impresa)  13) art. 177 (verifica rispetto percentuale di esternalizzazione affidamenti da parte dei concessionari)  14) art. 194 (criteri dell'albo stazioni appaltanti che fanno affidamenti in house)  15) art. 197 (requisiti di qualificazione del contraente generale)   - 4 d.P.C.M.;   1) art., 25 (procedimenti semplificati di verifica preventiva dell'interesse archeologico)   2) art. 37 (centrali di committenza dei comuni non capoluogo di provincia)   3) art. 3 7 (requisiti delle centrali di committenza)   4) art. 212 (organizzazione della cabina di regia)   - 15 decreti di altri Ministri;   1) art. 1 MINESTERI (appalti all'estero)   2) art. 24 MINGIUSTIZIA (corrispettivi per i progettisti)   3) art. 25 MIBAC (elenco soggetti qualificati)   4) art. 34 MINAMBIENTE (criteri di sostenibilità ambientale, percentuale prestazioni negli appalti)   5) art. 44 MINSemplificazionePA (digitalizzazione procedure contrattuali pubbliche)   6) art. 103 MISE (polizze tipo per garanzia di esecuzione)   7) art. 104 MISE (polizze tipo per garanzia di esecuzione per lavori di particolare valore)   8) art. 114 MINSALUTE (servizio di ristorazione ospedaliera)   9) art. 144 MISE (buoni pasto servizio sostitutivo mensa)  10) art. 146 MIBAC (qualificazione per appalti relativi a beni culturali)  11) art. 159 MINDIFESA (appalti nel settore della difesa)  12) art. 185 MEF (definizione delle garanzie per obbligazioni delle società di progetto)  13) art. 201 DPR (approvazione PGTL)  14) art. 203 MININTERNO (monitoraggio infrastrutture e insediamenti prioritari)  15) art. 215 DPR (attribuzione ulteriori compiti al Consiglio superiore lavori pubblici)     - 1 atto demandato a Consip e altre centrali di committenza   1) art. 41 (revisione accordi e convenzioni quadro).

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