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Pubblicata in G.U. n. 120 del 24.2.2019 la l. 20 maggio 2019, n. 41 recante conversione con modifiche del d.l. 25 marzo 2019, n. 22 in materia di misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.   Si pubblica la sentenza della Divisional Court la quale ha deciso sul ricorso giurisdizionale articolo 50 del Trattato Europeo. Il giudizio ha assunto la denomina di Gina Miller & Dos Santos contro il Segretario di Stato per l'Unione Europea. La Divisional Court ha deciso che il Governo è competente ad usare le sue prerogative di dare avviso di intenzione di ritirarsi dal Trattato dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, perché questa è una questione di competenza del Parlamento britannico. Infatti, la costituzione del Regno Unito non ammette che l'esecutivo possa modificare il diritto interno rimuovendo dei diritti fondamentali riconosciuti dal Trattato attraverso l'esercizio atti di poteri prerogativa governativa, che invece spettano soltanto al Parlamento britannico. Il governo ha prennunciato che farà appello contro la sentenza della Divisional Court alla Corte Suprema, che ha deciso che la competenza spetta al Parlamento britannico. Dopodiché la Camera dei Lords con 494 voti a favore e 122 contrari ha approvato, il 13 marzo 2017, "Withdrawal Bill" che aveva ricevuto il primo via libera il precedente 8 febbraio senza modifiche, da parte della Camera dei Comuni. Infine, il 29 marzo 2017, il premier del Regno Unito, sig.ra Theresa May ha consegnato al Presidente del Consiglio Europeo, sig. Donald Tusk la lettera per l'avvio del procedimento di recesso dall'Unione Europea ai sensi dell'art. 50 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.Ecco cosa stabilisce l'art. 50 precitato "1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49".Riportiamo, inoltre, le norme del TFUE citate dall'art. 50:- art. 218, paragrafo 3 "La Commissione, o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione";- art. 238, paragrafo 3 "A decorrere dal 1o novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, nei casi in cui, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio partecipano alla votazione, per maggioranza qualificata si intende quanto segue: a) per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. b) In deroga alla lettera a), quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati".

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T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 novembre 2016, n. 1098 - Le scelte urbanistiche effettuate dal Comune in sede di adozione del piano regolatore generale costituiscono valutazioni discrezionali attinenti al merito amministrativo che, come tali, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo in sede di giudizio impugnatorio, a meno che non risultino inficiate da errori di fatto o da vizi di grave illogicità. E’ in tale contesto che va quindi verificata l’altrettanto consolidata opinione per cui le osservazioni proposte dai cittadini e/o proprietari nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, non danno luogo a peculiari aspettative, sicché il loro rigetto o il loro accoglimento, di regola, non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio. Infatti, laddove le osservazioni portino ad una motivazione che evidenzi errori di fatto o vizi di illogicità e contraddittorietà, deve farsi applicazione della predetta regola generale in termini di sindacabilità delle previsioni. Attenta giurisprudenza ha riassunto tale concetto tramite fondamentali indicazioni, evidenziando che in caso di presentazione da parte di privati di osservazioni al piano regolatore in itinere, il relativo rigetto deve essere supportato da una motivazione, pur succinta, dovendo la medesima rivelarsi congrua rispetto al contenuto concreto delle dette osservazioni, così da dimostrare l'avvenuto riscontro dell'apporto critico dei privati in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti (cfr. ad es. tar Parma 219\2016). In termini ancor più ampi va altresì ricordato un altro fondamentale principio espresso dalla prevalente e condivisa giurisprudenza (cfr. ad es. CdS 295\2005), per cui ad esempio una scelta di piano regolatore generale può essere considerata illogica quando attribuisce "ex novo" una destinazione in aperta incoerenza con la situazione di fatto e con la destinazione urbanistica precedentemente attribuita. Occorre quindi fare applicazione di tali fondamentali indicazioni in ordine ai limiti ed alla conseguente estensione del sindacato, verificando in relazione al singolo caso concreto (nei limiti all’evidenza dei vizi dedotti) – che nella censurata sede pianificatoria si sia verificata, con il necessario scrupolo anche istruttorio oltre che motivazionale (nei limiti sin qui ricordati), la situazione del singolo compendio interessato dalla specifica previsione. Ciò a maggior ragione a cagione dell’evidenziato rischio derivante dalla non infrequente (peraltro non in relazione all’area in questione) parcellizzazione della pianificazione, in specie in ordine alla correttezza delle valutazioni sullo stato di fatto ovvero alla sussistenza di un logico coordinamento con gli obiettivi pianificatori perseguiti per la zona. Peraltro, il sindacato nei termini richiamati all’evidenza può portare, al massimo, al riesame delle singole situazioni, non certo alla possibile sostituzione.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 novembre 2016, n. 1091 - I recenti sviluppi della normativa di matrice europea in tema di liberalizzazione delle attività commerciali hanno comportato la ricerca di un punto di equilibrio tra la pianificazione del territorio e l’assetto delle attività commerciali. Allo stato, il fondamentale riferimento normativo è costituito dall’art. 31, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che individua quale “principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”. Tale principio, pacificamente riferibile anche all’esercizio dell’attività di pianificazione urbanistica, comporta che non possano ritenersi legittimi gli atti di programmazione con cui vengono imposti limiti territoriali all’insediamento di attività commerciali, qualora non sussistano motivi imperativi di interesse generale, ovvero che pongono limiti non ragionevoli, non adeguati o non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche perseguite. Analogamente, l’art. 1, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che, “fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo: […] b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti”. Alla luce di tali principi, si tratta di verificare se, nei casi concreti, le previsioni urbanistiche che formano oggetto della contestazione giurisdizionale perseguano effettivamente finalità di tutela dell'ambiente urbano (o di altri “valori sensibili”) oppure siano state adottate allo scopo di svolgere, attraverso restrizioni territoriali alla libertà di insediamento delle attività commerciali, un inammissibile ruolo “calmieratore” nel settore del commercio. Ciò comporta un ampliamento dei margini del sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere nell'esercizio della discrezionalità amministrativa di pianificazione del territorio, oggi incentrato sui contenuti degli atti di programmazione in modo più penetrante di quanto si riteneva consentito in passato, nel senso che il giudice amministrativo è chiamato a verificare la sussistenza dei motivi imperativi di interesse generale sottesi alle limitazioni imposte dagli strumenti urbanistici, onde verificare, attraverso un'analisi degli atti preparatori e delle concrete circostanze di fatto, se effettivamente i divieti imposti possano ritenersi correlati e proporzionati ad effettive esigenze di tutela dell'ambiente urbano o all’ordinato assetto del territorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5494). In questa prospettiva, assume un ruolo determinante lo scrutinio della motivazione delle scelte pianificatorie che (senza mettere in discussione il tradizionale orientamento secondo cui i piani urbanistici, siccome rientranti nella categoria degli atti amministrativi generali, non necessitano di motivazione) può essere ricostruita in chiave procedimentale, attraverso i contenuti della relazione illustrativa e delle controdeduzioni alle osservazioni degli interessati, soprattutto quando queste ultime non esprimano un mero apporto partecipativo, ma (come verificatosi nel presente caso) siano intese a contestare le ragioni tecnico-giuridiche della scelta pianificatoria. 5) Nel caso in esame, le ragioni sottese alla scelta in contestazione possono essere desunte dalle articolate controdeduzioni (la “motivazione procedimentale”) con cui l’amministrazione ha respinto, per due volte, le osservazioni del privato. Con riferimento alle previsioni del progetto preliminare di P.U.C, infatti, l’odierna ricorrente aveva chiesto, con nota del 7 maggio 2012, che la destinazione commerciale fosse ammessa quale funzione principale nel settore 1 del distretto 1.05 “Nuova Sestri” (ossia nell’ambito in cui erano stati inclusi i suoi immobili), senza limitazioni afferenti alla tipologia di esercizi commerciali insediabili. L’amministrazione ha respinto l’osservazione con la seguente motivazione: “La richiesta si pone in contrasto con la volontà, espressa dai partecipanti al Tavolo di Lavoro composto da rappresentanze del Comune, del Municipio, degli operatori economici di Sestri ponente, della Direzione aziendale di Esaote e di Coop Liguria, riunitosi il 15 giugno 2011, di limitare eventuali ulteriori medie strutture di vendita non alimentare al commercio di merci speciali, condizione recepita dal Consiglio Comunale con la D.C.C. n. 41/2011 (accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 57 della legge regionale 36/97 e s.m.i. per l’approvazione di una variante al vigente PUC relativa al sub-settore 4 del distretto aggregato 17a del Polo tecnologico di Sestri), che coincide con gli obiettivi ed i contenuti del nuovo PUC relativi ad un più elevato grado di integrazione con il contesto urbano che potrà essere raggiunto individuando, nel settore di cui trattasi, funzioni urbane ed attività commerciali minute, mentre attività commerciali di dimensioni maggiori determinerebbero possibili conflitti con il tessuto commerciale del centro storico di Sestri”. In sostanza: l’amministrazione ha ritenuto che, per non provocare una situazione di conflittualità con “il tessuto commerciale del centro storico di Sestri” (condizione ritenuta necessaria per il conseguimento dell’obiettivo di integrazione con il contesto urbano, individuato dal progetto preliminare di P.U.C.), non dovesse essere ammesso, nell’ambito in questione, l’insediamento di attività commerciali eccedenti la dimensione dell’esercizio di vicinato. In disparte l’anomalia insita nella fonte di tale indicazione (promanante da un “tavolo di lavoro” cui aveva partecipato anche Coop Liguria, vale a dire la Società interessata all’apertura di una grande struttura di vendita nelle immediate vicinanze), essa è rivelatrice della natura anticoncorrenziale della contestata scelta pianificatoria. La controdeduzione rivela in modo inequivoco, cioè, come la fondamentale ragione che aveva indotto il pianificatore ad escludere l’insediamento di attività commerciali di medie (preclusione poi superata con il P.U.C. approvato) e di grandi dimensioni consistesse nella volontà di tutelare i punti vendita di piccole dimensioni, costituenti il “tessuto commerciale” del vicino centro storico, la cui permanenza sul mercato potrebbe essere messa a repentaglio dalla presenza di una grande struttura di vendita nelle zone limitrofe. La scelta in parola non risulta ispirata, quindi, da esigenze di tutela di rilevanti interessi pubblici, bensì risponde ad una logica protezionistica che, anche rifuggendo da prospettive di liberalizzazione totale e senza limiti dell’iniziativa economica, non può essere annoverata tra le finalità intrinseche al piano urbanistico. Diversamente opinando, si finirebbe per ammettere che il disegno di liberalizzazione delle attività commerciali, perseguito mediante i recenti interventi legislativi, possa essere contraddetto e vanificato da un'azione pianificatoria la quale, secondo modelli consolidatisi nell’ambito della tradizionale “urbanistica commerciale”, realizza le proprie scelte in una prospettiva di organizzazione del mercato. Ne deriva che le esigenze e gli obiettivi valorizzati nel caso di specie dall’amministrazione, non costituendo motivi di reale interesse urbanistico, non potevano costituire legittimi e ragionevoli impedimenti al libero esercizio dell'attività economica e, pertanto, non erano idonei a giustificare la contestata scelta ostativa all’insediamento di una struttura di vendita di grandi dimensioni. 6) Dopo l’adozione del progetto definitivo di P.U.C., l’odierna ricorrente presentava rituali osservazioni ai sensi dell’art. 40 della legge regionale Liguria n. 36/1997, proponendo che fosse eliminata, dalla scheda relativa all’area di specifico interesse e dalle norme generali del Piano, ogni limitazione dimensionale o merceologica all’insediabilità di grandi strutture di vendita. L’articolato contenuto di tali osservazioni, riprodotto negli scritti difensivi depositati nel presente giudizio, era essenzialmente inteso a dimostrare che le restrizioni in parola si sarebbero poste in conflitto con la recente normativa in tema di liberalizzazione delle attività commerciali. La proposta del privato è stata disattesa sulla base delle seguenti controdeduzioni: “In via generale si osserva che la disciplina dell’ambito AR-PU ha l’obiettivo di favorire le condizioni per il pieno sviluppo urbanistico delle aree destinate all’insediamento di funzioni produttive. L’attuale disciplina tiene conto di osservazioni formulate nei confronti del progetto preliminare di PUC; in particolare è stata condivisa la richiesta della Camera di Commercio e le relative motivazioni a sostegno, basate su specifiche analisi, volte a dimostrare che la possibilità di insediare strutture commerciali negli ambiti produttivi crea condizioni sfavorevoli rispetto allo sviluppo delle attività produttive con pregiudizio per i livelli occupazionali delle aziende insediate e rischio di abbandono o trasformazione dei siti vocazionalmente produttivi. Inoltre, per quanto riguarda la merceologia dei generi alimentari, si ritiene tale tipologia ancora meno compatibile con l’insediamento e lo sviluppo di attività produttive per evidente disomogeneità di fruizione con conseguente effetto sugli accessi e sulla viabilità del contesto. Nel caso specifico (norma speciale n. 71) si rileva che l’assetto insediativo e infrastrutturale è sostanzialmente definito e realizzato sulla base delle funzioni insediate. Si precisa in ogni caso che gli interventi ammessi per le funzioni già insediate sono sufficienti a rispondere all’esigenza di adeguamento delle stesse tutelando un adeguato mantenimento delle attività già insediate nel rispetto delle caratteristiche degli insediamenti. Inoltre, relativamente alle attività commerciali, la disciplina regionale vigente consente, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e ai parametri previsti dalla disciplina stessa, l’ampliamento in loco del 10% della SNV fino a mq. 1.000. L’osservazione non è accolta”. In sostanza, prescindendo dalle considerazioni “di contorno”, l’amministrazione ha ritenuto che i limiti frapposti all’insediamento di grandi strutture di vendita nell’area de qua fossero giustificati da motivi imperativi di interesse generale riconducibili alle esigenze di tutela: a) dei livelli occupazionali, poiché le strutture di vendita di grandi dimensioni (soprattutto quelle alimentari) creano condizioni sfavorevoli allo sviluppo delle attività produttive e comportano il rischio di abbandono o di trasformazione dei siti a vocazione produttiva; b) dell’ambiente urbano, alla luce degli effetti che l’insediamento di simili strutture produrrebbe su un assetto viabilistico sostanzialmente definito sulla base delle funzioni già insediate nell’ambito. Tali rilievi non resistono alle censure di legittimità sollevate dalla parte ricorrente. Essi non rappresentano, in primo luogo, le reali condizioni dell’ambito in cui sono compresi gli immobili che si intenderebbe destinare alla funzione commerciale, all’interno del quale non è attualmente insediata alcuna attività produttiva. Precisa la ricorrente, infatti, che convivono all’interno dell’area 71 quattro destinazioni diverse (commerciale, terziario, direzionale e ricettivo), ma non vi sono presenti attività produttive. Tale constatazione, non contrastata dalle controparti, rivela l’erroneità del presupposto fattuale sulla base del quale l’amministrazione ha ritenuto di dover individuare una prima ragione ostativa all’insediabilità di grandi strutture di vendita nonché l’illogicità dell’argomentazione che fa riferimento alla salvaguardia di una vocazione produttiva attualmente dismessa. In secondo luogo, l’amministrazione ha fatto accenno all’impatto che l’insediamento di una grande struttura di vendita di generi alimentari produrrebbe sulla viabilità della zona: essa ha inteso affermare, cioè, che il territorio non potrebbe sopportare i grandi flussi di traffico provocati da una struttura di questo tipo, dal momento che la rete viabilistica è stata realizzata sulla base delle funzioni che vi sono già insediate. A tale riguardo, è incontestabile che le grandi strutture di vendita alimentari costituiscano, nella generalità dei casi, importanti generatrici di traffico e possano provocare, in conseguenza, non trascurabili ricadute sul territorio, soprattutto qualora collocate in contesti già fortemente urbanizzati. Non è possibile, però, che la valorizzazione di questo dato di comune esperienza favorisca la surrettizia reintroduzione, attraverso la pianificazione del territorio, di inammissibili barriere all'ingresso di nuove attività commerciali. Ne deriva che, per costituire valido motivo imperativo di interesse generale, le criticità afferenti l’impatto viabilistico generato dalla nuova struttura di vendita devono essere concrete e circostanziate, ossia tali da rivelare la non sostenibilità territoriale di quella particolare attività commerciale in quanto destinata ad inserirsi in un contesto di effettiva saturazione del territorio e non supportata da una rete viaria adeguata. Nel caso in esame, i generici rilievi dell’amministrazione, fatti oggetto di puntuale critica nel merito in sede giurisdizionale, non valgono a dimostrare la sussistenza delle accennate criticità. Rileva la ricorrente, infatti, che “la viabilità di contorno all’area 71 è stata recentemente implementata con l’apertura del nuovo innesto a scorrimento veloce con la viabilità a mare (prosecuzione di Lungomare Canepa)” e che “la via Albareto (di recente realizzazione) è stata prevista proprio allo scopo di alleggerire il traffico veicolare delle vie Siffredi, Giotto e Manara le quali costituiscono l’asse principale da Genova per Sestri Ponente e viceversa”. Non si tratta, all’evidenza, di mere congetture intese a sollecitare un inammissibile sindacato di merito sulle scelte discrezionalmente operate dall’amministrazione, bensì di puntuali rilievi che, in assenza di confutazione ad opera della stessa amministrazione, smentiscono la fondatezza dei presupposti fattuali della scelta in contestazione. Fermo restando che non è dato comprendere (né sono state illustrate) le ragioni per cui la pretesa inadeguatezza della rete viabilistica non è stata ritenuta di ostacolo all’insediamento di una grande struttura di vendita nell’area 72 la quale, confinando con quella in cui sono inclusi gli immobili della ricorrente, sembra inevitabilmente destinata a generare analoghe criticità in termini di afflusso veicolare. In definitiva, anche gli elementi valorizzati “in seconda battuta” dall’amministrazione non sono idonei a rendere conto dell’esistenza di reali motivi imperativi di interesse generale che giustifichino la contestata preclusione all’insediamento di grandi strutture di vendita.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 novembre 2016, n. 1096 - 1. L’impugnazione ha per oggetto la previsione del PUC di Genova con cui è stata recepita l’opposizione regionale all’insediamento della grande struttura di vendita prevista nel fondo di proprietà dell’interessata ubicata in lungo Bisagno Dalmazia 75 r, dove un tempo era esercitata l’attività industriale dalle officine Guglielmetti. La ricorrente comprova di aver acquistato il compendio ad un pubblico incanto, e precisa che l’amministrazione civica aveva in precedenza modificato il regime urbanistico dell’area da produttiva a riqualificazione urbana, così da permettere l’insediamento di una struttura commerciale. In sede di approvazione del nuovo PUC il comune aveva mantenuto la possibilità di sfruttamento dell’area in consonanza con l’intendimento della proprietà, ma la regione ha rilevato le criticità idrauliche su cui anche l’amministrazione civica ha infine concordato, stralciando l’assenso alla volontà della parte che era contenuto negli originari progetti del PUC. 2. L’interessata deduce innanzitutto la carenza del potere regionale a determinarsi nel senso indicato, e tale censura è articolata in numerosi profili. 3. Il collegio osserva innanzitutto che la normativa statale (art. 6 del d.lvo 114 del 1998) ha attribuito una penetrante funzione regionale nella pianificazione del territorio quanto alle grandi strutture di vendita: la ragione di ciò è intuitiva, posto che tali esercizi non servono soltanto gli abitanti di un comune, sia esso piccolo o di grandi dimensioni come Genova, ma si propongono di attrarre la clientela da altri territori, sì che sarebbe oggettivamente riduttiva la previsione che lascia in capo al solo comune la potestà di allocare tali strutture. Anche la norma introdotta dall’art. 9 comma 5 del citato decreto legislativo è significativa al riguardo, posto che l’ente titolare del potere deve anche prevedere le forme procedimentali con cui darà corso all’istruttoria sulle istanze ricevute. Per parte sua la regione Liguria ha introdotto le disposizioni di cui alla legge 2.1.2007, n. 1 che (art. 3) prevedono la potestà regionale in materia di pianificazione degli insediamenti commerciali, così da renderli più favorevoli per la cittadinanza e compatibili con le disposizioni costituzionali e comunitarie sulla libertà di commercio e l’incremento della concorrenza. E’ intervenuta poi la deliberazione consiliare 17.12.2012, n. 31 con cui sono state dettate le norme regolamentari per il commercio in sede fissa, attesa l’intervenuta introduzione dei principi di maggiore libertà commerciale (direttiva 2006/123/CE) che avevano trovato accoglimento proprio nella legge regionale 2007, n. 1. Tutti questi atti di diversa forza normativa chiariscono quanto sia incisiva la potestà attribuita all’amministrazione regionale nella localizzazione delle grandi strutture di vendita, sì che le censure dedotte sul punto non possono trovare favorevole considerazione. 4. La doglianza viene successivamente precisata rilevando che dal punto di vista urbanistico non sussiste alcun potere regionale di vietare l’installazione di una grande struttura di vendita; la qualificazione come urbanistica del potere regionale e comunale esercitato in concreto deriva dalla ragione dell’intervenuta esclusione del fondo in questione dalla possibilità di ospitare il grande magazzino in previsione. L’assunto è nel senso che l’orientamento legislativo dipanatosi nel dopoguerra ha assunto un sempre più marcato rilievo autonomistico, che ha comportato il venir meno delle potestà regionali di controllo sui piani urbanistici: una diversa prospettiva interpretativa si porrebbe oltretutto in contrasto con l’art. 5 cost, dal che l’eccezione di illegittimità sollevata. In Liguria è avvenuto che l’originaria stesura della legge urbanistica (legge 4.9.1997, n. 36) prevedeva con gli abrogati articoli 38 e 40 le modalità con cui il comune esercitava le funzioni necessarie per completare il procedimento di approvazione del PUC, e tale norma implicava soltanto l’interlocuzione con la provincia. Le note vicende sull’esistenza e le potestà dell’ente di area vasta hanno indotto la regione ad approvare la legge regionale 24.4.2015, n. 11 che contiene l’art. 43 che ha novellato il previgente art. 38, ripristinando con ciò la funzione regionale di maggior controllo sull’operato comunale. Tale attività sarebbe illegittima, in quanto l’art. 79 della legge regionale 24.4.2015, n. 11 ha previsto l’ultrattività delle norme previgenti per tutti i procedimenti che, come quello in esame, erano iniziati prima dell’entrata in vigore della norma in questione. La censura dedotta in tal senso è corretta, ma il collegio rileva che anche a tale stregua appare difficile contestare la potestà regionale (un tempo provinciale) di sollecitare il comune al controllo del profilo idrogeologico che ha indotto l’amministrazione civica allo stralcio del progetto; il fondo risulterebbe infatti interessato dallo scorrimento delle acque segnalate dal piano di bacino sì che non appare destituita di fondamento la preoccupazione espressa dalla regione ed accolta dal comune, anche se solo al fine di concludere l’annoso procedimento approvativo dello strumento. A diversa conclusione non può indurre l’ulteriore censura che sottolinea la pregnanza del profilo urbanistico in rassegna, posto che da tempo la giurisprudenza ha attribuito ai piani comunali anche una valenza ambientale La censura è pertanto infondata e va disattesa. 5. Con il successivo motivo si denuncia l’illegittima discriminazione che avrebbe indotto la regione ad opporsi all’insediamento della ricorrente, in quanto il piano di bacino sarebbe stato travisato e comunque la potestà dell’ente in materia di pianificazione degli insediamenti commerciali non si estenderebbe al profilo idrogeologico. Il tribunale osserva che anche a voler acconsentire alle osservazioni riportate non è eludibile il rilievo rivestito nel settore della pianificazione del territorio dal profilo della salvaguardia dello scorrimento delle acque: è un dato di comune esperienza (art. 115 comma 2 cod. proc. civ) che la Liguria è costituita da un territorio soggetto a ricorrenti e pericolose alluvioni, sì che tale aspetto della pianificazione deve essere tenuto accuratamente in considerazione. Ne deriva che sono irrilevanti le censure con cui si osserva che la citata DCR 2012/31 non prevede che la regione sollevi questioni di tipo idrogeologico in sede di pianificazione commerciale, sì che la censura è complessivamente infondata e va disattesa.   T.A.R. Liguria, Serz. I, 8 novembre 2016, n. 1093 - Il ricorso in esame non è in ogni caso suscettibile di accoglimento, in quanto nella specie – relativamente all’area di proprietà della società ricorrente ed oggetto del presente gravame - l’amministrazione risulta aver rispettato i parametri sopra indicati. Invero, nel caso in esame le censure appaiono ammissibili, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa comunale, quantomeno nei limiti in cui le stesse sono dedotte non in termini generici – come gran parte del primo motivo - ma al fine di evidenziare i predetti ambiti ammessi di travisamento fatti e manifesta illogicità ovvero la violazione di norme e piani sovraordinati. Sotto un primo profilo, concernente la valutazione dell’area e del relativo stato di fatto e collocazione, le valutazioni svolte in ordine alla determinazioni assunta, oltre ad apparire ampiamente comprese nei limiti di sindacato predetti (atteso che parte ricorrente contesta la limitazioni quantitativa di parametri al fine di ricondurre la previsione generale entro limiti ad essa ed alla propria area più conferenti), trovano riscontro nello stato dei luoghi e nelle preminenti indicazioni fornite dagli uffici regionali, per quanto concerne il necessario rispetto della pianificazione di coordinamento paesistico. Sotto un secondo profilo, più direttamente concernente il rispetto delle indicazioni regionali, a fronte dell’ampiezza delle stesse, aventi ad oggetto gli obiettivi di fondo da perseguire, la determinazione finale del puc, oltre ad apparire priva di errori di fatto, è esente da vizi di logicità o di contraddittorietà, integrando una delle diverse possibili ricadute con cui l’indicazione regionale (di maggior differenziazione della disciplina degli abiti di conservazione da quella degli ambiti di riqualificazione) poteva essere tradotta ed attuata. Ciò che rileva, inoltre, è la piena rispondenza finalistica della previsione rispetto agli obiettivi indicati dagli uffici regionali. Ogni ulteriore considerazione, in assenza della dimostrazione di travisamenti specifici, finirebbe con il superare gli ambiti di sindacato sopra tracciati.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 novembre 2016, n. 1092 - 6) Nel caso in esame, le ragioni sottese alla scelta in contestazione possono essere desunte dalle articolate controdeduzioni (la “motivazione procedimentale”) con cui l’amministrazione ha respinto, per due volte, le osservazioni del privato. Con riferimento alle previsioni del progetto preliminare di P.U.C, infatti, l’odierna ricorrente aveva chiesto, con nota del 7 maggio 2012, che la destinazione commerciale fosse ammessa quale funzione principale nel settore 01 del distretto “Nuova Sestri” (ossia nell’ambito in cui era stato incluso il suo immobile), senza limitazioni afferenti alla tipologia di esercizi commerciali insediabili. L’amministrazione ha respinto l’osservazione con la seguente motivazione: “La richiesta si pone in contrasto con la volontà, espressa dai partecipanti al Tavolo di Lavoro composto da rappresentanze del Comune, del Municipio, degli operatori economici di Sestri ponente, della Direzione aziendale di Esaote e di Coop Liguria, riunitosi il 15 giugno 2011, di limitare eventuali ulteriori medie strutture di vendita non alimentare al commercio di merci speciali, condizione recepita dal Consiglio Comunale con la D.C.C. n. 41/2011 (accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 57 della legge regionale 36/97 e s.m.i. per l’approvazione di una variante al vigente PUC relativa al sub-settore 4 del distretto aggregato 17a del Polo tecnologico di Sestri), che coincide con gli obiettivi ed i contenuti del nuovo PUC relativi ad un più elevato grado di integrazione con il contesto urbano che potrà essere raggiunto individuando, nel settore di cui trattasi, funzioni urbane ed attività commerciali minute, mentre attività commerciali di dimensioni maggiori determinerebbero possibili conflitti con il tessuto commerciale del centro storico di Sestri. L’osservazione non è accolta”. In sostanza: l’amministrazione ha ritenuto che, per non provocare una situazione di conflittualità con “il tessuto commerciale del centro storico di Sestri” (condizione ritenuta necessaria per il conseguimento dell’obiettivo di integrazione con il contesto urbano, individuato dal progetto preliminare di P.U.C.), non dovesse essere ammesso, nell’ambito in questione, l’insediamento di attività commerciali eccedenti la dimensione dell’esercizio di vicinato. In disparte l’anomalia insita nella fonte di tale indicazione (promanante da un “tavolo di lavoro” cui aveva partecipato anche Coop Liguria, vale a dire la Società interessata all’apertura di una grande struttura di vendita nelle immediate vicinanze), essa è rivelatrice della natura anticoncorrenziale della contestata scelta pianificatoria. La controdeduzione rivela in modo inequivoco, cioè, come la fondamentale (anzi l’unica) ragione che aveva indotto il pianificatore ad escludere l’insediamento di attività commerciali di medie e di grandi dimensioni consistesse nella volontà di tutelare i punti vendita di piccole dimensioni, costituenti il “tessuto commerciale” del vicino centro storico, la cui permanenza sul mercato potrebbe essere messa a repentaglio dalla presenza di una grande struttura di vendita nelle zone limitrofe. La scelta in parola non risulta ispirata, quindi, da esigenze di tutela di rilevanti interessi pubblici, bensì risponde ad una logica protezionistica che, anche rifuggendo da prospettive di liberalizzazione totale e senza limiti dell’iniziativa economica, non può essere annoverata tra le finalità intrinseche al piano urbanistico. Diversamente opinando, si finirebbe per ammettere che il disegno di liberalizzazione delle attività commerciali, perseguito mediante i recenti interventi legislativi, possa essere contraddetto e vanificato da un'azione pianificatoria la quale, secondo modelli consolidatisi nell’ambito della tradizionale “urbanistica commerciale”, realizza le proprie scelte in una prospettiva di organizzazione del mercato. Ne deriva che le esigenze e gli obiettivi valorizzati nel caso di specie dall’amministrazione, non costituendo motivi di reale interesse urbanistico, non potevano costituire legittimi e ragionevoli impedimenti al libero esercizio dell'attività economica e, pertanto, non erano idonei a giustificare la contestata scelta ostativa all’insediamento di strutture di vendita di medie e grandi dimensioni. 7) Dopo l’adozione del progetto definitivo di P.U.C., l’odierna ricorrente presentava rituali osservazioni ai sensi dell’art. 40 della legge regionale Liguria n. 36/1997, proponendo che fosse eliminata l’esclusione relativa all’insediamento di medie e di grandi strutture di vendita. L’articolato contenuto di tali osservazioni, riprodotto negli scritti difensivi depositati nel presente giudizio, era essenzialmente inteso a dimostrare che le esclusioni in parola si sarebbero poste in conflitto con la recente normativa in tema di liberalizzazione delle attività commerciali. La proposta del privato è stata disattesa sulla base delle seguenti controdeduzioni: “Si rileva che il settore 1 del distretto di trasformazione Nuova Sestri si pone in diretta relazione fisica, di localizzazione, rispetto al centro storico di Sestri, nucleo urbano che storicamente si connota anche quale centro commerciale naturale, in grado di favorire l’integrazione e la vivibilità del contesto. Ma tale sito si pone in linea col percorso di più immediata accessibilità del Centro storico con il nuovo affaccio a mare di Sestri, l’omonima Marina (vedi a tal proposito lo schema planimetrico e la Scheda del sistema territoriale di concertazione del Medio Ponente – Norme di congruenza, che riporta tra gli obiettivi, tra l’altro, il rafforzamento del rapporto col mare ulteriormente declinato indicando la necessità di realizzare la connessione centro storico di Sestri e Marina di Sestri). Pertanto, gli obiettivi ed i contenuti del nuovo PUC vanno nel senso di attribuire al sito oggetto dell’osservazione, che rappresenta il confine del Distretto Nuova Sestri con il centro storico, il ruolo di cerniera di collegamento ed integrazione del nucleo storico sia con le nuove funzioni realizzate e previste nelle aree a ponente del sito stesso, sia con il nuovo affaccio a mare della cittadina (Marina di Sestri) attraverso via Marsiglia, anch’essa ovviamente da riqualificare, obiettivo da raggiungersi mediante lo sviluppo, nel settore di cui trattasi, di funzioni urbane ed attività commerciali minute; tale obiettivo relativo alla specificità del sito è del resto confermato dalle limitazioni poste anche alle tipologie produttive insediabili che sono limitate a quelle completamente compatibili con gli ambiti urbani anche residenziali. Il ruolo di collegamento e ricucitura del sito appare fondamentale ed irrinunciabile per una urbanisticamente adeguata trasformazione del settore con riferimento sia al distretto sia al contesto urbano cui appartiene, come prefigurato dal progetto di PUC che integra preesistenze e nuove trasformazioni, pertanto non si ritiene di modificare la disciplina nel senso richiesto. Relativamente alla possibilità di realizzare parcheggi privati anche non interrati si conviene che tale limitazione, potendo pregiudicare uno sviluppo progettuale articolato e coerente con la possibilità di insediare funzioni minute e diversificate, si ritiene di accogliere quanto richiesto eliminando l’attuale limitazione fermo restando il rispetto del progetto complessivo di contesto e delle norma di rilevanza ambientale L’osservazione è parzialmente accolta nei termini indicati”. In sostanza: l’amministrazione ha ritenuto che l’esclusione delle strutture di vendita eccedenti la dimensione dell’esercizio di vicinato fosse giustificata da ragioni inerenti alla particolare condizione dei luoghi, poiché l’ambito di cui si controverte, posto a confine con il centro storico di Sestri Ponente, svolge un “ruolo di cerniera di collegamento ed integrazione” con lo stesso e necessita, in conseguenza, di essere riqualificato attraverso l’insediamento di attività commerciali minute, le sole in grado di favorire “l’integrazione e la vivibilità del contesto”. Tali argomentazioni non resistono alle censure di legittimità sollevate dalla parte ricorrente la quale ha correttamente rilevato come, attraverso una motivazione più articolata (seppure non certo perspicua) e l’utilizzo di una terminologia (apparentemente) urbanistica, l’amministrazione abbia sostanzialmente riprodotto le ragioni “anticoncorrenziali” già opposte al privato in sede di adozione del P.U.C. A tale riguardo, il Collegio è a conoscenza di una recentissima pronuncia del giudice amministrativo di primo grado che ha dichiarato la legittimità di una scelta urbanistica dichiaratamente ispirata a finalità di tutela del piccolo commercio, siccome giustificata dal “preminente interesse pubblico alla salvaguardia delle caratteristiche precipue del centro storico cittadino, intessute di storia e di cultura, ma anche di piccole botteghe tradizionali, di commercio di qualità, di relazioni sociali e commerciali a misura d’uomo svolte nel contesto di un ambiente esteticamente gradevole, in cui potersi dedicare all’acquisto di beni di consumo anche come semplice attività di intrattenimento” (T.A.R. Piemonte, sez. II, 6 maggio 2016, n. 612). Tali considerazioni non potrebbero trovare applicazione nel presente giudizio, non essendo stata allegata l’esistenza di elementi atti a rendere peculiare il centro storico di Sestri Ponente, fatta salva la definizione di “centro commerciale naturale” che vuole semplicemente designare, in modo più suggestivo, un’area commerciale centrale. Ma, soprattutto, nel caso in esame non si controverte circa l’insediamento di una grande struttura di vendita all’interno del centro storico, bensì in un’area esterna allo stesso e ad un’apprezzabile distanza (l’immobile di proprietà della ricorrente dista circa 150 metri dal confine del centro storico di Sestri Ponente). Ne deriva che, anche volendo ammettere l’esistenza di esigenze di tutela dell’arredo urbano che, nella generalità dei casi, si frappongono all’insediabilità delle grandi strutture di vendita nei centri storici (opzione non del tutto in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 104 del 2014), le stesse esigenze non potrebbero valere anche per le aree limitrofe, a scanso di consentire la surrettizia introduzione, attraverso gli strumenti di pianificazione del territorio, di inammissibili barriere all’ingresso di nuove attività commerciali in ampie zone del territorio cittadino. Nella fattispecie, comunque, la contestata scelta urbanistica è stata giustificata, in modo più specifico, con riferimento all’esigenza di valorizzare il ruolo di “cerniera di collegamento ed integrazione” che l’ambito in questione, rappresentando il percorso “di più immediata accessibilità” al centro storico di Sestri Ponente e alla marina, svolge nei confronti di tali luoghi. Non sono immediatamente evidenti, però, le ragioni per cui la presenza di una grande struttura di vendita lungo la via d’accesso (peraltro posta ad un’apprezzabile distanza dai confini del centro storico, all’interno di una zona caratterizzata dalla presenza di edifici industriali dismessi) debba risultare di per sé ostativa al perseguimento dell’obiettivo di riqualificazione del tessuto urbano enunciato dall’amministrazione. Nel merito, la ricorrente rileva, inoltre, che la pretesa funzione di “collegamento ed integrazione” risulterebbe smentita nei fatti, atteso che il distretto “Nuova Sestri”, attraverso il quale si snoda l’accesso al centro storico e alla marina di Sestri Ponente, è stato disarticolato in un pluralità di aree, ognuna assoggettata ad una diversa disciplina urbanistica: in posizione adiacente al settore di cui si controverte, sono state scorporate l’area 71 (ove sorgono attualmente due medie strutture di vendita) e l’area 72 (nella quale è previsto l’insediamento di una grande struttura di vendita alimentare all’insegna Coop). La stessa accentuata parcellizzazione degli ambiti urbanistici dimostrerebbe, ad avviso dell’esponente, l’incongruità della scelta in contestazione, non sussistendo valide ragioni per cui il ruolo di “cerniera di collegamento” con il centro storico sia stato riservato alla piccola area ex Cognitex e non a quelle limitrofe, sebbene tutte appartenenti ad un contesto morfologicamente unitario. Tali circostanziati rilievi non hanno natura di congetture intese a sollecitare un inammissibile sindacato di merito, essendo invece finalizzate a contestare la logicità e la congruenza di una scelta urbanistica che, come si è visto, non è assistita da adeguato supporto motivazionale. Alla luce degli elementi in atti, peraltro, detti rilievi risultano del tutto plausibili e l’amministrazione (come le altre parti resistenti) non vi ha opposto puntuali elementi a confutazione, In definitiva, non emergono dalla “motivazione procedimentale” elementi idonei a rendere conto dell’esistenza di reali esigenze di tutela dell’arredo urbano (o degli altri valori sensibili indicati dal legislatore) che si frappongano all’insediabilità di una grande struttura di vendita nell’area ex Cognitex. La prospettazione di parte ricorrente, invece, risulta idonea a dimostrare che tale scelta è stata ispirata, non da finalità di ordinato assetto del territorio, bensì dalla stessa logica protezionistica che, in modo più esplicito, era emersa dalle controdeduzioni opposte alle prime osservazioni del privato. 8) Per tali ragioni, il ricorso n. 785/15, nella parte in cui conserva attualità, e i motivi aggiunti sono fondati e, con assorbimento delle censure dedotte con il secondo motivo di gravame, devono essere accolti. Ne consegue l’annullamento delle previsioni del P.U.C. approvato che si frappongono all’insediamento di medie e di grandi strutture di vendita nel settore 01 del distretto di trasformazione “Nuova Sestri” (area ex Cognitex).   T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 novembre 2016, n. 1088 - 6. Il collegio osserva che questo tribunale amministrativo in diversa sezione si è pronunciato in argomento (sentenza 103 del 2016), statuendo che la pianificazione sopravvenuta sul sedime di che si tratta è inidonea a rendere illegittima la riattivazione dell’attività d’impresa nel sito in questione, sì che alla proprietà ed ai suoi aventi causa non sono opponibili gli atti comunali menzionati in precedenza. Usualmente le esigenze di certezza del diritto portano a conformarsi alla giurisprudenza affermata, particolarmente quando la pronuncia è così recente; nel caso in esame la questione di diritto è tuttavia rilevante, sì che il tribunale non può che aderire alla difesa spiegata dall’amministrazione e riassunta in precedenza, in forza della quale è nella potestà comunale inibire una futura destinazione ad un fondo, soprattutto quando l’attività da sempre esercitata sullo stesso risulta definitivamente cessata, come si ricava dall’esplicita dichiarazione della parte privata. Nella specie non può dubitarsi del fatto che, in più occasioni, il liquidatore della Piombifera aveva dichiarato che l’oggetto industriale della società era venuto meno, ed era stata al contrario richiesta espressamente la riconversione del bene di proprietà verso la residenza. 7. La linearità del procedimento comunale di adozione ed approvazione del PUC convince che con atti legittimi è stata mutata la destinazione dell’area in questione, sulla quale non può pertanto essere più svolta alcuna attività di natura industriale. Il rapporto tra una destinazione in atto ed un nuovo strumento urbanistico è stato più volte esaminato, soprattutto in relazione al dedotto profilo secondo cui un PRG (o PUC) sopravvenuto non potrebbe incidere sull’attività in corso in una determinata porzione del territorio comunale. Al riguardo deve disattendesi la tesi sostenuta dalle ricorrenti, secondo cui il sito di proprietà La Piombifera srl sarebbe insensibile ad ogni mutamento dello strumento: fermo infatti il rispetto del diritto di proprietà e dei suoi contenuti minimi più volte individuati dalla giurisprudenza costituzionale e della corte di Strasburgo, si osserva che un’amministrazione civica può rideterminare in modo unilaterale le modalità di uso di un’area in precedenza vocata ad un’attività divenuta incompatibile con la nuova organica pianificazione. Si intende con ciò che le esigenze di una comunità possono mutare nel tempo, sì che il diritto dominicale può diventare recessivo rispetto alle nuove istanze fatte proprie dal pianificatore, si renda necessario o meno un indennizzo per compensare la compressione delle facoltà connesse al diritto del privato.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 novembre 2016, n. 1102 - 2. Con il primo motivo viene dedotta l’illegittimità della qualificazione dell’area in questione come AC-VU, aree di conservazione a verde strutturato, in quanto lo stato dei luoghi non sarebbe corrispondente a quanto previsto dalle disposizioni comunali e regionali a tale riguardo. Il collegio osserva a tale riguardo che le disposizioni generali del PUC sugli ambiti di conservazione testualmente dispongono che appartengono ad un “…ambito di conservazione del verde urbano strutturato AC-VU Aree appartenenti alla struttura urbana a forte connotazione del verde da sottoporre ad una rigorosa conservazione, poiché sottendono valori paesaggistici che contribuiscono a costituire l'immagine della città e assicurano il permanere delle risorse ambientali e del verde urbano, comprendente aree verdi private, giardini strutturati di ville e parchi di pregio storico, contraddistinti da valore paesistico e ambientale e costituenti un sistema unitario da conservare...”: le relazioni peritali allegate descrivono il sito come assai degradato, con essenze non pregiate, sì che risulterebbe oggettivamente difficile fare collimare la norma menzionata con lo stato di fatto evidenziato. Va notato al riguardo che il progetto di ampliamento dello struttura di proprietà ricorrente, ed ancor più l’intendimento di realizzare l’autorimessa interrata che avrebbe dovuto sovvenire finanziariamente l’attività d’istituto, sono stati oggetto di opposizione da parte di alcuni residenti nei pressi del fondo (doc. 25 delle produzioni di parte ricorrente), cosa che ha tra l’altro comportato il ritardo nell’inizio dei lavori previsti dalla citata convenzione. Ne è derivato l’inserimento nel piano della disposizione qui contestata, frutto di un emendamento accolto dalla maggioranza consiliare, che ha equiparato l’area di che si tratta a quelle di maggior rilievo ambientale. La norma del piano sopra riportata è articolata, e a differenza di quanto menzionato in ricorso, non si limita a disporre che i distretti AC-VU saranno quelli un tempo destinati a ville e parchi di pregio storico, posto che il livello di protezione assicurato dal piano riguarda anche le aree urbane a forte connotazione di verde da conservare, in quanto capaci di caratterizzare l’ambiente urbano del sito. L’area di che si tratta risulta effettivamente contraddistinta da numerose essenze di non rilevante pregio (le relazioni agronomiche sono concordi sul punto), è inserita in un contesto di forte urbanizzazione a palazzi, per cui non appare del tutto illogico che l’amministrazione abbia ritenuto di salvaguardare assai strettamente lo stato di fatto. E’ per contro ben possibile che la stabilità della maggioranza abbia costituito uno dei motivi che hanno indotto all’approvazione della norma compressiva della facoltà di trasformare il fondo in senso urbanistico; tuttavia per l’esame del collegio è sufficiente osservare che la norma riportata risulta osservata nella sua prima parte precettiva, sì che la causa della determinazione è conforme alle norme applicabili. La censura è pertanto infondata e va disattesa. 3. Con la seconda doglianza si denuncia l’illegittimità della disposizione lesiva che sarebbe illogica, non sussistendo alcuna esigenza di salvaguardia delle aree verdi esistenti, posto che l’unica ragione che ha indotto la p.a. alla determinazione gravata consisterebbe nell’assecondare la volontà di coloro che si sono opposti alla realizzazione del parcheggio sotterraneo. Il tribunale richiama al riguardo le note nozioni sulla differenza tra il motivo e la causa di una determinazione amministrativa che sono state esposte in sede di esame della prima censura, e rimarca che la norma generale in questione attribuisce alla p.a. la discrezionalità di considerare una serie di alberi ubicati in prossimità gli uni degli altri alla stregua di un verde pubblico, con carattere strutturato. Nella specie non appare pertanto illogica né contrastante con le norme denunciate la previsione introdotta dal consiglio comunale di sottoporre a rigorosa tutela il fondo, anche al di là di quanto imposto dagli strumenti sovraordinati (PTC provinciale), in quanto la giurisprudenza condivisibilmente ritiene che il piano comunale non può derogare a quelli provinciale o regionale quanto al livello minimo di protezione ambientale, ma può determinarsi in senso più restrittivo sulla base di motivate ragioni ambientali. Ciò è quanto il comune ha inteso fare, cosa che non appare illegittima, dal che l’infondatezza del motivo.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 novembre 2016, n. 1101 - Nel merito l’interessata propone un’azione di accertamento ed una di annullamento: al riguardo il collegio non può dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla richiesta di accertare l’illegittimità dell’art. 14 punto 4 comma 5 delle norme generali del PUC, nella parte in cui esso poteva essere inteso come limitativo della possibilità di realizzare dei parcheggi interessati nel fondo. La difesa comunale ha infatti dichiarato che l’area verde a contorno dell’immobile non è censita quale verde strutturato (AC-VU), ma che comunque essa non sopporta altro tipo di parcheggio al di là di quelli a raso. Ciò induce a riconsiderare l’originaria censura, con cui si lamenta la violazione della legge 122/1989, che aveva introdotto la generale possibilità di creare posti auto anche interrati, al fine di decongestionare le vie occupate dalle vetture di chi vive nelle abitazioni realizzate senza il rispetto dei necessari standard. Il motivo non tiene tuttavia conto della salvezza operata dalla norma denunciata nell’assorbente profilo ambientale, che nella specie sostanzia nella volontà di impedire il troppo veloce ruscellamento delle acque che in Liguria causano frequenti e dannose alluvioni.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 novembre 2016, n. 1104 - Sono inammissibili per difetto di interesse le censure, dedotte con il secondo motivo di gravame, inerenti ai pretesi vizi del procedimento di V.A.S. che la Regione Liguria avrebbe contraddittoriamente concluso sebbene non fossero state adempiute le prescrizioni impartite né risolte le criticità emerse nel corso del procedimento medesimo. A tale riguardo, le esponenti denunciano anche il fatto che la V.A.S. non sarebbe stata effettuata, come doveroso, “il più a monte possibile”, bensì immediatamente prima dell’approvazione del P.U.C. Ha precisato la giurisprudenza amministrativa, infatti, che la censura con la quale si contesta la legittimità di un atto di pianificazione urbanistica per mancanza della V.A.S. o per vizi inficianti tale procedura è inammissibile, per difetto di interesse, se questa non abbia alcun nesso con la destinazione urbanistica dell’area oggetto del giudizio (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 27 gennaio 2012, n. 297; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 19 luglio 2011, n. 1093). Il Collegio condivide tale impostazione giurisprudenziale, incline a limitare la configurabilità dell’interesse strumentale all’impugnazione dello strumento urbanistico, sicché non possono ritenersi ammissibili le doglianze sollevate in merito a pretesi vizi del procedimento di V.A.S., al solo fine di travolgere il procedimento di approvazione del nuovo P.U.C., senza che sia stata allegata l’esistenza di uno specifico nesso tra i vizi in questione e la destinazione urbanistica dell’area oggetto del giudizio.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 novembre 2016, n. 1100 - Il ricorso in esame appare fondato in ordine alle censure dedotte in termini di eccesso di potere, in specie sotto i profili del difetto di istruttoria, di contraddittorietà e di manifesta illogicità, di cui al primo ed al terzo motivo di gravame, nonché al quarto concernente la c.d. casa del custode. Invero, nel caso in esame le censure appaiono ammissibili, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa comunale, in specie nella parte in cui risultano tese ad evidenziare i predetti ambiti ammessi di travisamento fatti e manifesta illogicità ovvero la violazione di norme e piani sovraordinati. Dall’analisi dell’ampia documentazione esaminata in sede pianificatoria ed a quella prodotta nella presente sede giudiziale, nei predetti limiti di sindacato ammesso, emergono due elementi del tutto illogicamente disattesi dalla p.a. procedente, tali da integrare – nei termini dedotti - sia un palese travisamento di fatti rilevanti a fini pianificatori, sia una contraddittorietà rispetto ad altri atti comunali adottati nei confronti del medesimo immobile. In primo luogo, assumono rilievo la destinazione privatistica – trattandosi di struttura avente tale carattere ed in tali termini gestita da un privato - in base ad un contratto di locazione fra privati che risulta essere stato nelle more risolto, come reso evidente dalle pronunce giudiziali (di primo grado e di conferma in appello) prodotte in sede procedimentale ed acquisite anche agli atti di causa. In secondo luogo, assume rilievo dirimente la pacifica reputata abusività dei mutamenti adottati sul bene, con particolare riferimento proprio al mutamento di destinazione d’uso che si vorrebbe ratificare in sede pianifcatoria. Invero, l’abusività risulta contestata dallo stesso Comune, attraverso atti – contraddittori all’evidenza rispetto alla scelta qui contestata - che la stessa proprietà ha inteso seguire ed invocare in sede di risoluzione del rapporto privatistico con la conduttrice della struttura rsa. Dall’analisi della documentazione versata in atti emerge come tali elementi non siano stati adeguatamente valutati dalla stessa p.a., la quale ha, per un verso, erroneamente liquidato il riferimento alle sentenze come controversie fra privati, mentre in realtà minano giuridicamente e di fatto l’effettivo utilizzo invocato e, per un altro e decisivo verso, del tutto omesso di verificare l’abusività sanzionata da uffici della stessa amministrazione comunale. Fondare una previsione rilevante come la destinazione di cui al puc su di una destinazione privatistica (venuta meno per risoluzione giudiziale) e di fatto, avente carattere abusivo sanzionato dalla stessa p,a. appare, oltre che manifestamente illogico e contraddittorio in linea generale, una determinazione priva della necessaria adeguata valutazione ed esplicazione. In tale contesto, invocare il tardivo convenzionamento (in quanto successivo alla stessa adozione del puc) ed il rilascio di titoli non aventi carattere e rilevanza urbanistico edilizio (come le autorizzazioni di ambito sanitario) appare alla stregua di un tentativo di ratificare ex post una determinazione non adeguatamente istruita né motivata a monte nell’ambito del necessario iter pianificatorio. Ad ulteriore e dirimente conferma delle gravi carenze rilevate va richiamato il principio evidenziato in sede di inquadramento degli ambiti di sindacabilità, laddove si impone una specifica motivazione in caso di mutamento della destinazione di cui alla pianificazione previgente, come pacificamente avviene nel caso de quo. In definitiva, nella presente fattispecie la parcellizzazione evidenziata in sede di inquadramento ricostruttivo, trova piena e specifica conferma, avendo la p.a. dato vita ad una previsione che impone una nuova specifica destinazione su di un singolo compendio immobiliare, basandosi su dati di fatti errati ovvero su di una situazione di fatto abusiva, senza alcuna adeguata valutazione, approfondimento istruttorio e conseguente motivazione della scelta, la quale pertanto resta unicamente basata su dati per un verso errati e, per un altro, manifestamente illogici. Particolarmente evidente risulta poi l’omessa valutazione degli elementi di abusività, contestati dagli uffici competenti della stessa p.a., che peraltro la stessa parte odierna ricorrente ha diligentemente prospettato ed invocato in sede di osservazioni.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 novembre 2016, n. 1099 - In via preliminare, anche a fronte della pluralità di contestazioni alla pianificazione in oggetto ed al conseguente necessario esame, occorre svolgere qualche considerazione di inquadramento. In generale, infatti, emerge una impressione di fondo in ordine ad una non infrequente parcellizzazione delle previsioni pianificatorie, legate in particolare alla specifica disciplina dei singoli compendi. In proposito, emerge in diverse ipotesi una disciplina che, seppur in distinti ma coevi contesti, non a caso è stata definita a macchia di leopardo; nel caso di specie, quindi, emerge il rischio di riprodurre i vizi di fondo che hanno segnato, anche in termini di difficoltà applicative, i cc.dd vincoli alberghieri. Se è pur vero che ciò è imputabile – come correttamente ricostruito dalla difesa odierna ricorrente – dal tenore della normativa regionale di inquadramento della pianificazione – ciò ha imposto un esame analitico delle osservazioni conseguentemente proposte. In conseguenza di ciò, ai fini dell’esame della pianificazione generale in oggetto, emerge il rischio derivante dalla mancanza di una adeguata visione generale e programmatica, in specie rispetto a quella che tradizionalmente assume la denominazione di zonizzazione, risultando la stessa legata ed adeguata alla specifica disciplina prevista per il singolo compendio. In tale ottica, appare foriero di rischi e di contraddizioni il percorso inverso che in diversi casi pare emergere, cioè alla disciplina particolare segue il tentativo di inquadrarla in quella più generale, quando invece il percorso che si richiede ad una pianificazione di livello generale quale quella presente è di senso fondamentalmente inverso. E’ in tale contesto che si spiegano molte delle censure sollevate nei diversi gravami, compreso il presente, proposti avverso la nuova pianificazione. Pur nella comprensibile difficoltà derivante dalla pluralità di obiettivi affidati al piano e di vincoli derivanti da competenze altrui, oggetto del piano deve essere prima di tutto l’intero territorio comunale distinto per zone. In materia va ricordato come l’incisione del singolo compendio al di fuori di una programmazione generale o comunque più ampia abbia portato alla delimitazione rigorosa dei limiti della potestà conformativa ed alla puntuale disciplina, anche indennitaria, dei vincoli che fuoriescono da tale ambito. Come noto, non hanno natura espropriativa, ma conformativa del diritto di proprietà esistente sui suoli, i vincoli che non solo non sono esplicitamente preordinati all'esproprio in vista della realizzazione di un'opera pubblica, ma nemmeno si risolvono in una sostanziale ablazione dei suoli medesimi, consentendo al contrario la realizzazione degli interventi su di essi previsti anche da parte di privati ed in regime di economia di mercato quale espressione della zonizzazione dei suoli la quale è esercizio non del potere espropriativo, neanche in senso lato, ma della più generale potestà di pianificazione del territorio spettante all'Amministrazione comunale, alla quale è connaturata la facoltà di limitare l'edificabilità su determinate aree a specifiche categorie e tipologie di opere, nell’ambito della generale attività programmatoria e pianificatoria connaturata nella zonizzazione.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 novembre 2016, n. 1090 - Se in generale in sede di pianificazione del territorio la discrezionalità, di cui certamente il Comune dispone in ordine alle scelte sulla destinazione dei suoli, è ben ampia e, quindi, in genere non abbisogna di una particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali cui s'ispira il Piano regolatore generale, in linea applicativa è altrettanto vero che già il concreto esercizio di tale amplissima discrezionalità del Comune comunque può esser censurato quando appaia manifestamente illogico, irragionevole, contraddittorio, errato nei presupposti o viziato nel procedimento (cfr. ad es. CdS 3250\2016). Analogamente, va ribadito che le scelte urbanistiche effettuate dal Comune in sede di adozione del piano regolatore generale costituiscono valutazioni discrezionali attinenti al merito amministrativo che, come tali, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo in sede di giudizio impugnatorio, a meno che non risultino inficiate da errori di fatto o da vizi di grave illogicità. E’ in tale contesto che va quindi verificata l’altrettanto consolidata opinione per cui le osservazioni proposte dai cittadini e/o proprietari nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, non danno luogo a peculiari aspettative, sicché il loro rigetto o il loro accoglimento, di regola, non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali sottesi allo strumento pianificatorio. Infatti, laddove le osservazioni portino ad una motivazione che evidenzi errori di fatto o vizi di illogicità e contraddittorietà, deve farsi applicazione della predetta regola generale in termini di sindacabilità delle previsioni. Attenta giurisprudenza ha riassunto tale concetto tramite alcune fondamentali indicazioni, in specie evidenziando che, in caso di presentazione da parte di privati di osservazioni al piano regolatore in itinere, il relativo rigetto deve essere supportato da una motivazione, pur succinta, dovendo la medesima rivelarsi congrua rispetto al contenuto concreto delle dette osservazioni, così da dimostrare l'avvenuto riscontro dell'apporto critico dei privati in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti (cfr. ad es. Tar Parma 219\2016). In termini ancor più ampi va altresì ricordato un altro fondamentale principio espresso dalla prevalente e condivisa giurisprudenza (cfr. ad es. CdS 295\2005), per cui ad esempio una scelta di piano regolatore generale può essere considerata illogica quando attribuisce "ex novo" una destinazione in aperta incoerenza con la situazione di fatto e con la destinazione urbanistica precedentemente attribuita. Occorre quindi fare applicazione di tali fondamentali indicazioni in ordine ai limiti ed alla conseguente estensione del sindacato, verificando in relazione al singolo caso concreto (nei limiti all’evidenza dei vizi dedotti) che nella censurata sede pianificatoria si sia verificata, con il necessario scrupolo anche istruttorio oltre che motivazionale (nei limiti sin qui ricordati), la situazione del singolo compendio interessato dalla specifica previsione. Ciò a maggior ragione a cagione dell’evidenziato rischio derivante dalla parcellizzazione della pianificazione, in specie in ordine alla correttezza delle valutazioni sullo stato di fatto ovvero alla sussistenza di un logico coordinamento con gli obiettivi pianificatori perseguiti per la zona. Peraltro, il sindacato nei termini richiamati all’evidenza può portare, al massimo, al riesame delle singole situazioni, non certo alla possibile sostituzione. 3. Il ricorso appare fondato in parte qua, in ordine ad alcuni profili di cui al primo motivo, concernente le singole previsioni riguardanti l’area di proprietà, ammissibili in quanto contenuti nei limiti di sindacato sopra ricostruiti. 3.1 Innanzitutto, è fondata la censura dedotta in relazione al difetto di motivazione a fronte del mutamento restrittivo della destinazione pregressa, secondo il principio giurisprudenziale sopra richiamato. Le risposte formulate appaiono da un lato del tutto generiche, rinviando a considerazioni di carattere generale – insufficienti per le ragioni evidenziate in sede di inquadramento -, e dall’altro lato erroneamente fondate su prescrizioni di piani sovraordinati che, una volta esaminati, non confermano il generico rinvio (come nel caso del ptcp che, rispetto al paventato verde strutturato del puc, qualifica l’area come struttura urbana qualificata). Ciò che manca è la necessaria e dovuta valutazione urbanistica in ordine al mutamento della disciplina previgente in relazione all’area in questione; in proposito, la qualificazione di verde strutturato non viene dimostrata né vengono in concreto analizzati e valutati gli elementi forniti dal privato. Invero, se le generiche risposte potrebbero in astratto adeguarsi ad una pianificazione di livello tradizionale, del tutto insufficienti ed illogiche appaiono a fronte di previsioni di dettaglio del puc nonché rispetto ad una conseguente doverosa attenta analisi delle caratteristiche del territorio disciplinato. 3.2 In secondo luogo, trova analogo fondamento nel principio già richiamato e posto a conclusione del predetto inquadramento la connessa (alla precedente) censura dedotta in termini di errore di fatto e travisamento in ordine allo stato dei luoghi, con conseguente difetto di motivazione sopra evidenziato. Al riguardo, se per un verso assume rilievo preminente l’analisi del ptcp (che parla di struttura urbana qualificata) e della documentazione, anche fotografica, prodotta da parte ricorrente circa l’effettivo stato dell’area in questione e la difficoltà evidente nel ritenere ivi sussistenti i presupposti per l’invocata qualificazione di verde strutturato, invero assente, per un altro verso, ai fini del presente giudizio di legittimità rileva ancor di più la assoluta genericità della risposta alle osservazioni presentate ed il palese difetto di istruttoria rispetto agli elementi di fatto prospettati da parte odierna ricorrente in sede procedimentale e non sufficientemente valutati – almeno secondo quanto emerso dagli atti del procedimento, non potendo le difese giudiziali integrare la motivazione degli atti impugnati per principio consolidato. In dettaglio, come già evidenziato, neppure l’analisi delle norme di piano sovraordinate – approfondita nella presente sede dalle rispettive difese - conforta le generiche considerazioni svolte in risposta alle osservazioni e poste a base della qualificazione: il ptcp parla di struttura urbana qualificata mentre il piano provinciale contiene valutazioni generali rispetto alle quali spetta al pianificatore urbanistico trovare una logica determinazione, assente nel caso de quo per le considerazioni che seguono. 3.3 Infatti, in terzo luogo, oltre che a conferma del lamentato travisamento, sussiste anche la manifesta illogicità della previsione dell’area in questione, laddove la stessa ammette l’ampliamento volumetrico dell’esistente (nella misura del venti per cento) vietando invece qualsiasi nuova costruzione. In proposito, già in astratto (in termini cioè pienamente consoni ad un livello pianificatorio quale quello impugnato) l’ampliamento di un quinto può essere foriero di maggior consumo del suolo anche rispetto ad una nuova costruzione; cosicchè, se il fine connesso alla qualifica di verde strutturato era quello di vietare e limitare il consumo del suolo, la previsione è irragionevole, in quanto o si vieta tutto o si consente un volume predefinito entro i termini in cui si ritiene “consumabile” un’area di verde strutturato. L’irragionevolezza per disparità di trattamento fra chi ha già un volume e chi no appare fondata, in specie a fronte delle dichiarate finalità perseguite dalla previsione contestata di evitare consumo di suolo stante il carattere dell’area di verde strutturato.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 novembre 2016, n. 1095 - 4. Il primo profilo di carattere generale che l’interessata allega riguarda l’inidoneità del piano regolatore ad incidere sulla situazione giuridica di un soggetto che svolge un’attività economica su un fondo determinato; la tesi è nel senso che solo l’espropriazione del compendio può comportare la cessazione coattiva di un’attività svolta, mentre le norme del piano in sé sono inidonee a conseguire tale effetto. Il tribunale non condivide tale assunto, posto che la potestà pianificatoria che le leggi nazionali e regionali hanno attribuito al comune ed agli altri enti locali individuati mira a far collimare l’interesse della collettività con il più corretto utilizzo del territorio. Questo può essere ritenuto convenientemente conformato in un determinato momento storico, cosa che può invece risultare non più rispondente all’esigenze pubbliche in una diversa epoca. Nel caso in questione i grandi serbatoi di che si tratta conobbero un importante sviluppo soprattutto nel secondo dopoguerra, quando l’economia fondò l’espansione registrata sull’abbondante ed allora poco costosa disponibilità degli idrocarburi intesi come fonte di energia primaria, sì che apparve strategico poter disporre degli importanti magazzini di stoccaggio da collegare agli oleodotti che dall’entroterra genovese raggiungono il nord-ovest dell’Italia. E’ un dato di fatto che, nell’epoca indicata, la comunità mirò soprattutto al miglioramento delle condizioni di vita, e ripose scarsa attenzione al profilo ambientale dell’insediamento. 5. Si legge negli atti allegati che, in epoca successiva, si è verificata una notevole edificazione nelle aree prossime ai fondi di proprietà Sigemi, sì che la popolazione ha da tempo chiesto la ricollocazione delle importanti strutture di proprietà dell’interessata. 6. La ricorrente contesta che la volontà popolare possa portare a frapporre ostacoli ad un’attività industriale insediata con lo strumento della pianificazione, ma il tribunale deve disattendere detta opinione osservando che la collocazione della relativa potestà in capo all’organo da sempre elettivo del comune lascia intendere che il legislatore ha attribuito un notevole rilievo alla volontà popolare nella confezione degli atti di conformazione del territorio. Tuttavia tale potestà non può essere intesa come svincolata dalle esigenze degli abitanti in altre zone del comune (coerenza interna dello strumento) o di quelle di coloro che vivono ed operano in altre zone della regione o dell’Italia: queste ultime istanze devono infatti trovare considerazione nelle opportune sedi conferenziali o di approvazione dello strumento. 7. Tanto premesso, la successiva questione che si pone riguarda l’individuazione della latitudine della potestà in tale ambito, posto che la redazione di uno strumento urbanistico implica ordinariamente l’introduzione di norme conformative e di altre che prevedono divieti. Queste ultime possono essere immediatamente operative, nel senso che una sopravvenuta esigenza ad esempio ambientale può portare all’inibizione allo svolgimento di un’attività produttiva, ove la stessa non risulti più compatibile con i risultati che il consiglio comunale può aver tratto dall’istruttoria preliminare all’adozione ed all’approvazione del piano. 8. La possibilità di imporre un’attività positiva al privato volta alla modificazione dell’utilizzo del territorio in corso è da considerare con maggiore delicatezza: l’estensione del diritto dominicale è infatti notevole, e le pur rilevanti norme (ad esempio artt. 41 segg cost.) che ne limitano la latitudine non prevedono che si possa comprimere il contenuto del diritto sino all’imposizione di un’attività modificativa spesso assai onerosa. 9. Poste tali nozioni di carattere generale che inducono peraltro a disattendere i contenuti del primo motivo, si osserva che la vicenda della riallocazione dei serbatoi di idrocarburi di che si tratta è da tempo all’attenzione delle amministrazioni e della cittadinanza genovese, nonché di coloro che operano sul territorio del comune. Risulta infatti (doc. 2 delle produzioni della p.a.) che il 31.7.1997 venne stipulato un protocollo d’intesa tra la regione Liguria, il comune di Genova, i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e numerosi operatori del settore petrolifero, tra cui le due società danti causa dell’odierna ricorrente. Nel corpo della convenzione che venne sottoscritta risulta infatti specificato che “… Comune di Genova e Regione Liguria prendono atto dell’avvio del progetto di costituzione di un’unica società (SIGeMi) alla quale Colisa e Continentale Italiana conferiranno ciascuna quella parte dei propri impianti che risulterà strettamente necessaria al funzionamento del nuovo sistema logistico integrato… omissis … considerato che nell’ambito di tale processo di integrazione e razionalizzazione la società Continentale Italiana prevede investimenti sull’area di S. Quirico, … si conviene fra le parti di definire in quindici anni il periodo di permanenza dell’impianto anche in considerazione del fatto che il Piano Regolatore Generale destina quest’area alla realizzazione del futuro ospedale di vallata…” 10. La difesa del comune attribuisce un notevole rilievo alle pattuizioni contenute nelle proposizioni riportate, mentre la ricorrente ne allega la sopravvenuta inefficacia, in quanto l’amministrazione e taluna delle altre parti contraenti si sarebbe sottratta al doveroso adempimento delle convenzioni stipulate, non sarebbe più attuale la realizzazione nel sito del previsto ospedale e non sarebbe mai stato sottoscritto l’accordo di programma che era prefigurato dal punto 5 (cinque) della convenzione. Il comune allega per ciò che la ricorrente non avrebbe interesse alla deduzione di molte delle censure proposte, proprio in considerazione del tenore delle obbligazioni che questa assunse nella ricordata sede. 11. Il collegio nota che la regione Liguria ha ormai previsto di realizzare altrove l’ospedale della val Polcevera, ma che l’originario intendimento in tal senso non era decisivo ai fini delle norma del piano, posto che la prima esigenza perseguita riguardava la riqualificazione ambientale del sito. Oltre a ciò parte ricorrente ha soltanto allegato ma non comprovato quali sarebbero le obbligazioni che sarebbe restate inadempiute dalle controparti delle convenzione. Infine il termine così fissato era stato accettato dalle danti causa della ricorrente, sì che esso le è opponibile, ma esso va inserito nell’ambito della pianificazione generale ed in quella di dettaglio, la cui approvazione richiede tempi dilatati. 12. Il tribunale rileva infatti che la conformazione che la norma ha dato all’area di proprietà ricorrente comporta l’applicazione dell’art. 29 della legge regione Liguria 4.9.1997, n. 36, che individua il distretto di trasformazione come riferito a quelle “… parti di territorio comunale, anche tra loro non contigue, purché funzionalmente connesse, per le quali il PUC prevede una trasformazione urbanistica che comporta un sistema complesso di interventi destinati ad innovare in modo sostanziale l'assetto fisico e funzionale del distretto…”: l’attuazione della previsione è demandata ad un PUO (art. 51 della legge citata), la cui approvazione è circondata dalle cautele previste dalla disposizione ora menzionata e da quelle successive, configurandosi come un vero e proprio strumento di dettaglio. A loro volta le norme sul distretto di trasformazione sono seguite da quelle di più recente introduzione (arrt. 29 bis e seguenti) che riguardano la cosiddetta urbanistica convenzionale o premiale, su cui la corte costituzionale si è già pronunciata ad esempio con le sentenze 179/1999 e 67/2016. 13. Ne deriva, che ferma l’attualità dell’interesse della parte alla proposizione del ricorso volto all’annullamento di una disposizione oggettivamente lesiva, l’illegittimità delle norme generali del PUC qui contestate non risulta apprezzabile, atteso che il comune ha titolo a pretendere che l’area in questione sia liberata dai serbatoi ormai incongrui dal punto di vista ambientale (il principale pericolo che essi comportano è quello delle sversamento degli idrocarburi nel terreno e poi verso il torrente sino al mare). Tuttavia in sede di approvazione delle norme concretamente attuative del PUC sarà onere della parte pubblica individuare le diverse situazioni in cui la ricorrente potrà ricollocare i depositi, che risultano essere stati già ridotti nella loro ampiezza in attuazione della ricordata convenzione 31.7.1997. Nella sede di dettaglio andrà altresì considerata la possibilità di collegare i nuovi serbatoi agli oleodotti che servono altri depositi o raffinerie, sì che non si interrompa la fornitura degli idrocarburi alle zone oggi servite dagli impianti esistenti.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 novembre 2016, n. 1097 - 2. L’interessata deduce innanzitutto la carenza del potere regionale a determinarsi nel senso indicato, e tale censura è articolata in numerosi profili. 3. Il collegio osserva innanzitutto che la normativa statale (art. 6 del d.lvo 114 del 1998) ha attribuito una penetrante funzione regionale nella pianificazione del territorio quanto alle grandi strutture di vendita: la ragione di ciò è intuitiva, posto che tali esercizi non servono soltanto gli abitanti di un comune, sia esso piccolo o di grandi dimensioni come Genova, ma si propongono di attrarre la clientela da altri territori, sì che sarebbe oggettivamente riduttiva la previsione che lascia in capo al solo comune la potestà di allocare tali strutture. Anche la norma introdotta dall’art. 9 comma 5 del citato decreto legislativo è significativa al riguardo, posto che l’ente titolare del potere deve anche prevedere le forme procedimentali con cui darà corso all’istruttoria sulle istanze ricevute. Per parte sua la regione Liguria ha introdotto le disposizioni di cui alla legge 2.1.2007, n. 1 che (art. 3) prevedono la potestà regionale in materia di pianificazione degli insediamenti commerciali, così da renderli più favorevoli per la cittadinanza e compatibili con le disposizioni costituzionali e comunitarie sulla libertà di commercio e l’incremento della concorrenza. E’ intervenuta poi la deliberazione consiliare 17.12.2012, n. 31 con cui sono state dettate le norme regolamentari per il commercio in sede fissa, attesa l’intervenuta introduzione dei principi di maggiore libertà commerciale (direttiva 2006/123/CE) che avevano trovato accoglimento proprio nella legge regionale 2007, n. 1. Tutti questi atti di diversa forza normativa chiariscono quanto sia incisiva la potestà attribuita all’amministrazione regionale nella localizzazione delle grandi strutture di vendita, sì che le censure dedotte sul punto non possono trovare favorevole considerazione. 4. La doglianza viene successivamente precisata rilevando che dal punto di vista urbanistico non sussiste alcun potere regionale di vietare l’installazione di una grande struttura di vendita; la qualificazione come urbanistica del potere regionale e comunale esercitato in concreto deriva dalla ragione dell’intervenuta esclusione del fondo in questione dalla possibilità di ospitare il grande magazzino in previsione. L’assunto è nel senso che l’orientamento legislativo dipanatosi nel dopoguerra ha assunto un sempre più marcato rilievo autonomistico, che ha comportato il venir meno delle potestà regionali di controllo sui piani urbanistici: una diversa prospettiva interpretativa si porrebbe oltretutto in contrasto con l’art. 5 cost, dal che l’eccezione di illegittimità sollevata. In Liguria è avvenuto che l’originaria stesura della legge urbanistica (legge 4.9.1997, n. 36) prevedeva con gli abrogati articoli 38 e 40 le modalità con cui il comune esercitava le funzioni necessarie per completare il procedimento di approvazione del PUC, e tale norma implicava soltanto l’interlocuzione con la provincia. Le note vicende sull’esistenza e le potestà dell’ente di area vasta hanno indotto la regione ad approvare la legge regionale 24.4.2015, n. 11 che contiene l’art. 43 che ha novellato il previgente art. 38, ripristinando con ciò la funzione regionale di maggior controllo sull’operato comunale. Tale attività sarebbe illegittima, in quanto l’art. 79 della legge regionale 24.4.2015, n. 11 ha previsto l’ultrattività delle norme previgenti per tutti i procedimenti che, come quello in esame, erano iniziati prima dell’entrata in vigore della norma in questione. La censura dedotta in tal senso è corretta, ma il collegio rileva che anche a tale stregua appare difficile contestare la potestà regionale (un tempo provinciale) di sollecitare il comune al controllo del profilo idrogeologico che ha indotto l’amministrazione civica allo stralcio del progetto; il fondo risulta infatti interessato dallo scorrimento delle acque segnalate dal piano di bacino (tre sarebbero i torrenti che lo attraversano) sì che non appare destituita di fondamento la preoccupazione espressa dalla regione ed accolta dal comune, anche se solo al fine di concludere l’annoso procedimento approvativo dello strumento. A diversa conclusione non può indurre l’ulteriore censura che sottolinea la pregnanza del profilo urbanistico in rassegna, posto che da tempo la giurisprudenza ha attribuito ai piani comunali anche una valenza ambientale La censura è pertanto infondata e va disattesa. 5. Con il successivo motivo si denuncia l’illegittima discriminazione che avrebbe indotto la regione ad opporsi all’insediamento della ricorrente, in quanto il piano di bacino sarebbe stato travisato e comunque la potestà dell’ente in materia di pianificazione degli insediamenti commerciali non si estenderebbe al profilo idrogeologico. Il tribunale osserva che anche a voler acconsentire alle osservazioni riportate non è eludibile il rilievo rivestito nel settore della pianificazione del territorio dal profilo della salvaguardia dello scorrimento delle acque: è un dato di comune esperienza (art. 115 comma 2 cod. proc. civ) che la Liguria è costituita da un territorio soggetto a ricorrenti e pericolose alluvioni, sì che tale aspetto della pianificazione deve essere tenuto accuratamente in considerazione. Ne deriva che sono irrilevanti le censure con cui si osserva che la citata DCR 2012/31 non prevede che la regione sollevi questioni di tipo idrogeologico in sede di pianificazione commerciale, sì che la censura è complessivamente infondata e va disattesa.

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Inoltre, sono inoltre inseriti i commi da 2-ter a 2-septies all’art. 14 d.l. 63/2013 convertito in l. 90/2013 prevedendosi la detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021 (art. 1, comma 2, lett. a): - del 70% per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; - del 75% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015; b) proroga al 31.12.2017 sia per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica e sia per interventi di ristrutturazione edilizia e di acquisto dei mobili oltre che sgravi per interventi antisismici per edifici ubicati in zone sismiche. In quest’ultimo caso la detrazione è pari al 70% e per le parti comuni all’art. 85%(art. 1, comma 2, lett. b e c e commi 3-7); c) sono confermate le disposizioni in materia di incentivi fiscali per l’acquisizione di beni strumentali e di investimenti in beni immateriali (art. 1, commi 8-13, 15 e 16); d) sono introdotte modifica alle disposizioni in materia di reddito d’impresa dei soggetti in regime di contabilità semplificata (art. 1, commi 17-19); e) riduzione del campo di applicazione delle imprese soggetto all’IRAP ossia 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (art. 1, commi 20-23); f) possibilità di costituzione di un cd. “gruppo IVA” per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo così come fissati dall’art. 70-ter d.P.R. n. 633/1972 con l’effetto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi (art. 1, commi 24 – 31); g) ai sensi dell’art. 16 d.l. 18/2016 convertito in l. n. 49/2016 le imposte ipotecarie e catastali restano in misura fissa nel caso di trasferimento della proprieta' o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli non più entro due anni bensì cinque anni con proroga della previsione al 31.12.2017 (art. 1, comma 32); h) sono introdotte modifiche all’art. 25-ter d.P.R. n. 600/1973 in materia di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (art. 1, comma 36); i) riduzione del canone di abbonamento RAI a 90€ (art. 1, comma 40); l) è prorogata al 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (art. 1, comma 42); m) per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (art. 1, comma 44); n) le società di gestione dei fondi comuni d’investimento sono escluse dall’addizionale del 3,5% prevista per per gli enti creditizi e finanziari dall’art. 1, comma 65 l. n. 208/2015, mentre gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi e dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento, sono deducibili nel limite del 96 % del loro ammontare (art. 1, comma 49); o) per le società sportive dilettantistiche a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l’importo per l’applicazione del regime di favore di cui all’art. 2, l. n. 398/1991 è elevato a 400.000 euro (art. 1, comma 50); p) introduzione degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile nel TUB (art. 1, comma 51); q) il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (art. 1, commi 52-57); r) agli enti pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di cui al comma 63 del presente articolo per gli anni 2017 e 2018 (art. 1, commi 59-64); s) in materia di start up innovative di cui all’art. 29 d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni in l. n. 221/2012 a decorrere dall’anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento, mentre l’atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all’articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria. Inoltre, è previsto che l’INAIL possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all’attivazione di start-up innovative (art. 1, rispettivamente comma 66, lett. c, comma 69 e commi 82-84); t) introduzione di nuove disposizioni in favore delle societa' finanziarie che assumono partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative (art. 1, commi 75-80); u) viene sostituito l’art. 182-ter della legge fallimentare in materia di ristrutturazioni di debiti fiscali e contributi il quale ora stabilisce che “Art. 182-ter. — (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). — 1. Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe. 2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L’agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all’agente della riscossione. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. 3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall’ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, quarto comma. 4. Il voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis. In tali casi l’attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L’adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del direttore dell’ufficio. L’atto è sottoscritto anche dall’agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. 6. La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie” (art. 1, comma 81); v) è prevista la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria (anche per le forme di previdenza completamentare) di destinare somme, fino al 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente per investimenti in attività con stabile organizzazione in ASEE che saranno esenti a fini dell’imposta sul reddito (art. 1, comma 88-95); z) Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse (art. 1, comma 99); aa) possibilità di istituire piani di risparmio a lungo termine non soggetti ad imposizione fiscale. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (art. 1, commi 100-115); bb) istituzione della Fondazione per la creazione di un’infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human technopole (art. 1, commi 116-123); cc) nomina del Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione e relative norme di corredo (art. 1, commi 126-139); dd) è introdotta una modifica (art. 26-bis) al Testo unico sull’immigrazione per stabilire un regime privilegiato per garantire il soggiorno di investitori extracomunitari (art. 1, comma 148) ee) è stato ulteriormente agevolato il rientro dei cd. “cervelli” in Italia con eliminazione del riferimento ai sette anni di permanenza in Italia di cui all’art. 44, comma 1 d.l. n. 78/2010 convertito in l. 122-2010 (art. 1, comma 149); ff) sono incrementati gli incentivi fiscali per i lavoratori dipendenti (e ora anche autonomi) che trasferiscono la loro residenza in Italia prevedendosi, tra l’altro, la riduzione dal 70% al 50% del reddito oggetto dell’imposta sui redditi. Viene, inoltre, prevista nel Testo Unici dell’imposta sui redditi, l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Infine si stabilisce che per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione (art. 1, commi 150-159); gg) riduzione dell’aliquota INPS per i lavoratori iscritti alla gestione separata al 25% (art. 1, comma 165); hh) a decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica. L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui (art. 1, commi 166-186); ii) le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell’erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto (art. 1, commi 188-192); ll) ulteriori disposizioni in favore dei pensionati (art. 1, commi 194-240 e commi 249-250); mm) riconoscimento del diritto all’astensione al lavoro per le lavoratrici autonomo per tre mesi (art. 1, commi 241-242); nn) disposizioni in favore dei lavoratori dei call center (art. 1, comma 243); oo) istituzione presso l’INPS del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE) al fine di garantire la continuità del reddito degli operatori del settore della pesca, nonché ulteriori disposizioni in favore del settore (art. 1, commi 244-248 e commi 346-347); pp) modifica del sistema di tassazione degli studenti universitari il cui importo sarà stabilito da ciascuna università (art. 1, commi 252-289); qq) modifiche alle disposizione in materia di tutoraggio universitario (art. 1, commi 290-293); rr) ulteriori disposizioni in materia di università con istituzione del Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza (art. 1, commi 295-306 e commi 314-315); ss) al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua (art. 1, comma 308-310); tt) sono introdotte misure per la promozione delle forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (art. 1, comma 344-345); uu) disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, secondo il quale per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali (art. 1, comma 419); vv) le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 dell’art. 9 d.l. 66/2014 convertito con modificazioni in l. 89/2014, possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l’ANAC rilascia il codice identificativo di  gara (CIG) (art. 1, commi 420-423); zz) l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 d.lgs. n. 50/2016 in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 (art. 1, comma 424); aaa) sono introdotte numerose disposizioni in materia di fiscalità locale. In particolare si stabilisce che i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli. Sono inoltre previsti interventi in materia di edilizia scolastica (art. 1, comma 480); bbb) sono introdotte nuove disposizioni in materia di depositi fiscali di prodotti energetici (art. 1, commi 535-536); ccc) a decorrere dal 1º gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma 540 è aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito (art. 1, commi 540-544); ddd) divieto di vendita online di biglietti da parte di soggetti diversi dagli organizzatori (art. 1 commi 545-546); eee) modifiche all’imposta sul reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria (art. 1, comma 547-567); fff) per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie (art. 1, commi 576-577); ddd) alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto, per l’anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell’ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni (art. 1, comma 578-581).

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E' stata pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016 la l. 11.12.2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019". Ecco le principali novità:  a) sono prorogati le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica sono prorogare al 31.12.2017,mentre quelli sulle parti comuni di edifici o che interessino tutte le unità immobiliari al 31.12.2021. Inoltre, sono inoltre inseriti i commi da 2-ter a 2-septies all’art. 14 d.l. 63/2013 convertito in l. 90/2013 prevedendosi la detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021 (art. 1, comma 2, lett. a): - del 70% per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; - del 75% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015; b) proroga al 31.12.2017 sia per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica e sia per interventi di ristrutturazione edilizia e di acquisto dei mobili oltre che sgravi per interventi antisismici per edifici ubicati in zone sismiche. In quest’ultimo caso la detrazione è pari al 70% e per le parti comuni all’art. 85%(art. 1, comma 2, lett. b e c e commi 3-7); c) sono confermate le disposizioni in materia di incentivi fiscali per l’acquisizione di beni strumentali e di investimenti in beni immateriali (art. 1, commi 8-13, 15 e 16); d) sono introdotte modifica alle disposizioni in materia di reddito d’impresa dei soggetti in regime di contabilità semplificata (art. 1, commi 17-19); e) riduzione del campo di applicazione delle imprese soggetto all’IRAP ossia 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (art. 1, commi 20-23); f) possibilità di costituzione di un cd. “gruppo IVA” per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo così come fissati dall’art. 70-ter d.P.R. n. 633/1972 con l’effetto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi (art. 1, commi 24 – 31); g) ai sensi dell’art. 16 d.l. 18/2016 convertito in l. n. 49/2016 le imposte ipotecarie e catastali restano in misura fissa nel caso di trasferimento della proprieta' o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli non più entro due anni bensì cinque anni con proroga della previsione al 31.12.2017 (art. 1, comma 32); h) sono introdotte modifiche all’art. 25-ter d.P.R. n. 600/1973 in materia di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (art. 1, comma 36); i) riduzione del canone di abbonamento RAI a 90€ (art. 1, comma 40); l) è prorogata al 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (art. 1, comma 42); m) per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (art. 1, comma 44); n) le società di gestione dei fondi comuni d’investimento sono escluse dall’addizionale del 3,5% prevista per per gli enti creditizi e finanziari dall’art. 1, comma 65 l. n. 208/2015, mentre gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi e dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento, sono deducibili nel limite del 96 % del loro ammontare (art. 1, comma 49); o) per le società sportive dilettantistiche a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l’importo per l’applicazione del regime di favore di cui all’art. 2, l. n. 398/1991 è elevato a 400.000 euro (art. 1, comma 50); p) introduzione degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile nel TUB (art. 1, comma 51); q) il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (art. 1, commi 52-57); r) agli enti pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di cui al comma 63 del presente articolo per gli anni 2017 e 2018 (art. 1, commi 59-64); s) in materia di start up innovative di cui all’art. 29 d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni in l. n. 221/2012 a decorrere dall’anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento, mentre l’atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all’articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria. Inoltre, è previsto che l’INAIL possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all’attivazione di start-up innovative (art. 1, rispettivamente comma 66, lett. c, comma 69 e commi 82-84); t) introduzione di nuove disposizioni in favore delle societa' finanziarie che assumono partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative (art. 1, commi 75-80); u) viene sostituito l’art. 182-ter della legge fallimentare in materia di ristrutturazioni di debiti fiscali e contributi il quale ora stabilisce che “Art. 182-ter. — (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). — 1. Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe. 2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L’agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all’agente della riscossione. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. 3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall’ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, quarto comma. 4. Il voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis. In tali casi l’attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L’adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del direttore dell’ufficio. L’atto è sottoscritto anche dall’agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. 6. La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie” (art. 1, comma 81); v) è prevista la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria (anche per le forme di previdenza completamentare) di destinare somme, fino al 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente per investimenti in attività con stabile organizzazione in ASEE che saranno esenti a fini dell’imposta sul reddito (art. 1, comma 88-95); z) Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse (art. 1, comma 99); aa) possibilità di istituire piani di risparmio a lungo termine non soggetti ad imposizione fiscale. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (art. 1, commi 100-115); bb) istituzione della Fondazione per la creazione di un’infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human technopole (art. 1, commi 116-123); cc) nomina del Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione e relative norme di corredo (art. 1, commi 126-139); dd) è introdotta una modifica (art. 26-bis) al Testo unico sull’immigrazione per stabilire un regime privilegiato per garantire il soggiorno di investitori extracomunitari (art. 1, comma 148) ee) è stato ulteriormente agevolato il rientro dei cd. “cervelli” in Italia con eliminazione del riferimento ai sette anni di permanenza in Italia di cui all’art. 44, comma 1 d.l. n. 78/2010 convertito in l. 122-2010 (art. 1, comma 149); ff) sono incrementati gli incentivi fiscali per i lavoratori dipendenti (e ora anche autonomi) che trasferiscono la loro residenza in Italia prevedendosi, tra l’altro, la riduzione dal 70% al 50% del reddito oggetto dell’imposta sui redditi. Viene, inoltre, prevista nel Testo Unici dell’imposta sui redditi, l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Infine si stabilisce che per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione (art. 1, commi 150-159); gg) riduzione dell’aliquota INPS per i lavoratori iscritti alla gestione separata al 25% (art. 1, comma 165); hh) a decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica. L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui (art. 1, commi 166-186); ii) le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell’erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto (art. 1, commi 188-192); ll) ulteriori disposizioni in favore dei pensionati (art. 1, commi 194-240 e commi 249-250); mm) riconoscimento del diritto all’astensione al lavoro per le lavoratrici autonomo per tre mesi (art. 1, commi 241-242); nn) disposizioni in favore dei lavoratori dei call center (art. 1, comma 243); oo) istituzione presso l’INPS del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE) al fine di garantire la continuità del reddito degli operatori del settore della pesca, nonché ulteriori disposizioni in favore del settore (art. 1, commi 244-248 e commi 346-347); pp) modifica del sistema di tassazione degli studenti universitari il cui importo sarà stabilito da ciascuna università (art. 1, commi 252-289); qq) modifiche alle disposizione in materia di tutoraggio universitario (art. 1, commi 290-293); rr) ulteriori disposizioni in materia di università con istituzione del Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza (art. 1, commi 295-306 e commi 314-315); ss) al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua (art. 1, comma 308-310); tt) sono introdotte misure per la promozione delle forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (art. 1, comma 344-345); uu) disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, secondo il quale per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali (art. 1, comma 419); vv) le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 dell’art. 9 d.l. 66/2014 convertito con modificazioni in l. 89/2014, possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l’ANAC rilascia il codice identificativo di  gara (CIG) (art. 1, commi 420-423); zz) l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 d.lgs. n. 50/2016 in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 (art. 1, comma 424); aaa) sono introdotte numerose disposizioni in materia di fiscalità locale. In particolare si stabilisce che i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli. Sono inoltre previsti interventi in materia di edilizia scolastica (art. 1, comma 480); bbb) sono introdotte nuove disposizioni in materia di depositi fiscali di prodotti energetici (art. 1, commi 535-536); ccc) a decorrere dal 1º gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma 540 è aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito (art. 1, commi 540-544); ddd) divieto di vendita online di biglietti da parte di soggetti diversi dagli organizzatori (art. 1 commi 545-546); eee) modifiche all’imposta sul reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria (art. 1, comma 547-567); fff) per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie (art. 1, commi 576-577); ddd) alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto, per l’anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell’ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni (art. 1, comma 578-581).

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E’ stata pubblica sulla G.U. n. 302 del 29.2.2017 la l. 27.12.2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. Ecco le principali novità: a) incremento dell’IVA; l’aliquota del 10% passa dal 1° gennaio 2019 al 11,5% e dal 1° gennaio 2020 al 13%; mentre l’aliquota attualmente del 22% passa dal 1° gennaio 2019 al 24,2% e dal 1° gennaio 2020 al 24,9% e dal 1° gennaio 2021 al 25% (art. 1, comma 2); b) sono apportate modifiche alle previsioni in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, per la riduzione del rischio sismico (in questo caso le detrazioni possono arrivare a 136.000€ per unità abitativa) e per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 1, comma 3); c) prescrizione biennale per i contratti di fornitura di energia elettrica (dal 1° marzo 2018), gas (dal 1° gennaio 2019) e per il servizio idrico (dal 1° gennaio 2020) in favore dei consumatori e delle micro imprese (art. 1, commi 4-11); d) detrazione fino a 5.000€ per « sistemazione a verde » di aree  scoperte  private  di  edifici esistenti, unita' immobiliari, pertinenze o recinzioni,  impianti  di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (art. 1, commi 12-15); e) mantenimento della riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28  marzo  2014,  n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 al 10% fino al 2019 (art. 1, comma 16); f) viene introdotta una disposizione interpretativa per l’applicazione dell’IVA al 10% per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, statuendosi che si interpreta nel  senso  che  l'individuazione  dei beni che costituiscono  una  parte  significativa  del  valore  delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto  al manufatto   principale,   come   individuato   nel   citato   decreto ministeriale; come valore  dei  predetti  beni  deve  essere  assunto quello risultante dall'accordo  contrattuale  stipulato  dalle  parti contraenti, che deve  tenere  conto  solo  di  tutti  gli  oneri  che concorrono alla produzione dei  beni  stessi  e,  dunque,  sia  delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione  degli stessi e che, comunque,  non  puo'  essere  inferiore  al  prezzo  di acquisto dei beni stessi. Viene, altresì, precisato che non si fa luogo al rimborso  dell'imposta  sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate (art. 1, comma 17); g) viene stabilito che ai sensi dell'articolo 36, comma 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133 tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti non più con la semplice firma digitale, bensì tramite atto pubblico informatico (art. 1, comma 25); h) è  istituita  presso  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi  dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  la  banca  di  dati nazionale  sull'abusivismo  edilizio,  di   cui   si   avvalgono   le amministrazioni statali, regionali  e  comunali  nonche'  gli  uffici giudiziari competenti. Gli enti, le amministrazioni  e  gli organi  a  qualunque  titolo  competenti  in  materia  di  abusivismo edilizio sono tenuti a  condividere  e  trasmettere  le  informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.  In  caso di tardivo inserimento dei dati nella  banca  di  dati  nazionale  si applica una sanzione pecuniaria  fino  a  euro  1.000  a  carico  del dirigente o del funzionario inadempiente (art. 1, comma 27); i) tra gli oneri deducibili ai fini del pagamento dei redditi vengono ora inserite le  spese  sostenute   per   l'acquisto   degli abbonamenti ai servizi di  trasporto  pubblico  locale,  regionale  e interregionale per un importo non superiore a 250 euro (art. 1, comma 28); l) per i soggetti  titolari  di reddito  d'impresa  e  per  gli  esercenti  arti  e  professioni  che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi,  esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto  dal  1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno  2019,  a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo  ordine risulti accettato dal  venditore  e  sia  avvenuto  il  pagamento  di acconti  in  misura  almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di acquisizione, con esclusivo  riferimento  alla  determinazione  delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 30 % (art. 1, comma 29); m) modifiche alle disposizioni fiscali previste per incentivare la trasformazione tecnologica secondo il modello “Industria 4.0” di cui all’art. 1, comma 9 l. n. 232/2016 (art. 1, commi 30-36); n) sono qualificati come redditi di capitale ai sensi dell’art del TUIR i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori  non  professionali (piattaforme di Peer to Peer  Lending)gestite  da  societa'  iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui  all'articolo  106  del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  o  da  istituti  di pagamento rientranti nell'ambito di  applicazione  dell'articolo  114 del medesimo testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  385  del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia (art. 1, commi 43 e 44); o) a tutte le imprese, indipendentemente  dalla  forma  giuridica, dal settore economico in cui operano  nonche'  dal  regime  contabile adottato, che effettuano spese in attivita' di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2017,  e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 % delle spese relative al solo costo aziendale del personale  dipendente  per il periodo in cui e' occupato in attivita' (con un massimale di 300.000€) di formazione nei seguenti ambiti: per acquisire o  consolidare  le  conoscenze  delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big  data e analisi dei dati, cloud e fog computing,  cyber  security,  sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida,  sistemi  di  visualizzazione  e realta' aumentata, robotica  avanzata  e  collaborativa,  interfaccia uomo macchina, manifattura additiva,  internet  delle  cose  e  delle macchine e integrazione digitale dei  processi  aziendali (art. 1, commi 46-56); p) nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno  2018  e  di  un milione di euro  per  ciascuno  degli  anni  2019  e  2020,  fino  ad esaurimento delle  risorse  disponibili,  alle  imprese  culturali  e creative, come  definite  al  secondo  periodo,  e'  riconosciuto  un credito d'imposta nella misura del 30% dei  costi  sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione  e  promozione  di  prodotti  e servizi culturali e creativi (art. 1, commi 57-60); q) al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli  allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle  regioni  in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge  20  giugno 2017, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2017,  n.  123 (ossia le zone economiche speciali ZES),  e'  prevista  l'istituzione  della  Zona   logistica semplificata (ZLS) (art. 1, commi 61-65); r) sono autorizzate le sperimentazioni di sistemi di guida automatizzata (smart road) (art. 1, comma 72); s) gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 % dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, tra l’altro, in quote di prestiti, di fondi  di  credito  cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme  di  prestiti  per soggetti finanziatori non professionali, gestite da societa' iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla  Banca  d'Italia di cui all'articolo 106  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre 1993, n. 385, da  istituti  di  pagamento  rientranti  nel  campo  di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo  unico  di  cui  al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti  vigilati  operanti nel  territorio  italiano  in  quanto  autorizzati  in  altri   Stati dell'Unione europea (art. 1, comma 73); t) ulteriore stretta alla vendita delle cosiddette “sigarette elettroniche” (art. 1, commi 75 e 76); u) viene stabilito l’obbligo per i treni adibiti al  trasporto  di  passeggeri  di dotazioni di adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai  passeggeri  in caso di emergenza (art. 1, commi 77-79); v) per i piani di investimento a lungo termine di cui all’art. 1, commi 101  e seguenti l. n. 232/2016 è previsto che le somme o i valori debbano essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che ora possono svolgere anche attivita' immobiliare (mentre prima era vietato) (art. 1, comma 80); z) modifiche alle norme di carattere fiscale in materia di marchi d'impresa e alle altre attivita' immateriali (art. 1, commi 81-83); aa) le società d’intermediazione immobiliare sono ora escluse dall’addizionale del 3,5% di cui all’art. 1, comma 65 l. n. 208/2015. Per tali società si precisa che gli  interessi  passivi concorrono alla formazione del valore della produzione  nella  misura del 96 per cento del loro ammontare (art. 1, comma 84, lett. a, commi 85 e 86); bb) modifica all’art. 20 del d.P.R. n. 136/1981 il quale ora stabilisce che l’imposta di registro “L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo  quanto disposto dagli articoli successivi” (parte sottolineata aggiunta dalla legge in commento) (art. 1, comma 87); cc) si precisa che il trattamento tributario di cui all’art. 32, secondo comma d.P.R. n. 601/1973 indicata dall’art. 20 l. n. 10/1977 si applica  anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in  essere  mediante  accordi  o  convenzioni  tra  privati  ed  enti pubblici, nonche' a tutti gli  atti  attuativi  posti  in  essere  in esecuzione dei primi (art. 1, comma 88); dd) riconoscimento di un credito d’imposta (fino a 500.000€ del 50 per  cento  dei  costi  di  consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020) in favore delle  piccole   e   medie   imprese,   come   definite   dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della  presente  legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione  in  un  mercato regolamentato o in  sistemi  multilaterali  di  negoziazione  di  uno Statomembro dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo  e' riconosciuto (art. 1, commi 89-92); ee) disposizioni organizzative per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (art. 1, commi 93 e 94); ff) a  tutte  le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche  miste,  provenienti  dalla  raccolta  differenziata  degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani  residui,  e' riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,  un  credito d'imposta nella misura del 36 % (fino ad un massimo di 20.000€ all’anno)  delle  spese  sostenute  e documentate per i predetti acquisti (art. 1, commi 96-99); gg) al fine di  promuovere  l'occupazione  giovanile  stabile,  ai datori di lavoro privati  che,  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2018, assumono lavoratori (purché non abbiano compiuto il trentesimo anno di eta'  e  non siano stati occupati a tempo indeterminato  con  il  medesimo  o  con altro datore di lavoro) con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo indeterminato a tutele crescenti, e'  riconosciuto,  per  un  periodo massimo  di trentasei mesi,  l'esonero  dal  versamento  del  50 %  dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori  di  lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  nel limite  massimo  di  importo  pari  a  3.000  euro  su  base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31  dicembre 2018, l'esonero e' riconosciuto in riferimento ai  soggetti  che  non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la  cui  assunzione  a tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito l'esonero di cui  al comma 100, sia nuovamente assunto  a  tempo  indeterminato  da  altri datori di lavoro privati, il beneficio e'  riconosciuto  agli  stessi datori  per  il  periodo  residuo   utile   alla   piena   fruizione, indipendentemente dall'eta' anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. Il  licenziamento  per  giustificato  motivo  oggettivo   del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unita' produttiva e inquadrato con  la  medesima  qualifica  del  lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 100, effettuato  nei  sei  mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca  dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito (art. 1, commi 100-115); hh) al fine di promuovere forme di imprenditoria  in  agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali  di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  con eta' inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2018 e  il  31 dicembre 2018, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di  computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal  versamento  del  100  per  cento  dell'accredito contributivo  presso  l'assicurazione   generale   obbligatoria   per l'invalidita', la vecchiaia ed i  superstiti. Sono, inoltre, introdotte ulteriori disposizioni per favorire lo sviluppo  dell'imprenditoria  giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella  gestione dell'attivita' d'impresa per il triennio 2018-2020 (art. 1, commi 117-120); ii) sono introdotte misure in favore della pesca (art. 1, commi 121-125); ll) estensione di ulteriori 600€ del reddito massimo necessario per godere del bonus introdotto dal governo Renzi dei cosiddetti “80 euro” (art. 1, comma 132); mm) disposizioni in materia di crisi occupazionali con l’introduzione dell’accordo di ricollocazione (art. 1, commi 133-145); nn) modifiche alla disciplina pensionistica dei lavori cd. “usuranti” (art. 1, commi 146-155); oo) introduzioni di disposizioni per favorire la previdenza complementare dei dipendenti pubblici (art. 1, commi 156-157); pp) ulteriori disposizioni a favore del reddito dei pensionati (art. 1, commi 168-181); qq) modifiche alla disciplina del d.lgs. n. 509/1994 riguardante le associazioni e le fondazioni che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (art. 1, commi 182-183); rr) a  decorrere  dal  mese  di  gennaio  2018,   al   fine   di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni  previdenziali  corrisposte  dall'INPS,   i   trattamenti pensionistici,  gli  assegni,  le  pensioni  e   le   indennita'   di accompagnamento erogati agli  invalidi  civili,  nonche'  le  rendite vitalizie dell'INAIL sono posti  in  pagamento  il  primo  giorno  di ciascun mese (art. 1, comma 184); ss) sono introdotte modifiche al codice della pari opportunità di cui al d.lgs. n. 198/2006, statuendosi tra l’altro che “La lavoratrice o il lavoratore che agisce in  giudizio  per la  dichiarazione  delle  discriminazioni  per  molestia  o  molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente  effetti  negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di  lavoro,  determinati  dalla denuncia stessa” (art. 1, comma 218); tt) sono introdotte disposizioni sulle societa' cooperative che ricorrono al prestito sociale, stabilendosi che (art. 1, commi 238-243): - le stesse sono tenute a impiegare  le  somme  raccolte  in  operazioni  strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale; - l'articolo 2467 (finanziamento dei soci) del codice civile non si  applica  alle  somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale; - con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di  entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per  il credito e il risparmio (CICR) definirà i limiti  alla  raccolta  del prestito sociale nelle societa' cooperative e le  relative  forme  di garanzia secondo criteri predeterminati dalla legge; uu) modifica all’art. 85, comma 2, lett. d) del Codice delle leggi antimafia, stabilendosi che la documentazione antimafia deve riferirsi, oltre al direttore tecnico, “per le  societa'  di  capitali,  anche  consortili  ai  sensi dell'articolo  2615-ter  del   codice   civile,   per   le   societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui  al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del  codice  civile,  al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti  l'organo  di amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle  societa'  consortili  detenga,   anche   indirettamente,   una partecipazione pari almeno al 5 per cento”. Inoltre, le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e  91,  comma 1-bis,  del  codice  delle  leggi  antimafia  e   delle   misure   di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, in materia di acquisizione della documentazione  e  dell'informazione antimafia peri terreni agricoli, non  si  applicano  alle  erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate  prima del 19 novembre 2017.  Le  predette  disposizioni,  limitatamente  ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei  per  importi  non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018 (art. 1, commi 244 e 1142); vv) aumenta il reddito che di cui il figlio di età non superiore a 24 anni deve godere (da 2.840,51€ a 4.000€) per continuare a fruire delle detrazioni per carichi di famiglia  (art. 1, comm1 252-253); zz) al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo  delle  esportazioni  e dell'internazionalizzazione   dell'economia   italiana    in    Paesi qualificati  ad  alto  rischio  dal  Gruppo  di  Azione   Finanziaria Internazionale  (GAFI-FATF),  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia puo' operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di  una nuova societa' da essa interamente controllata o attraverso  una  sua societa' gia' esistente, il cui  capitale  puo'  essere  sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse  finanziarie disponibili in virtu' dell'articolo  25,  comma  2,  della  legge  24 giugno 1997, n. 196, autorizzata  a  effettuare  finanziamenti  e  al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi  non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente,  gli operatori nazionali nella  loro  attivita'  nei  predetti  Paesi (art. 1, commi 260-266); aaa) disposizioni riguardanti le  attivita'  sportive   dilettantistiche che possono   essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile (art. 1, commi 353-361); bbb) a tutte le imprese e' riconosciuto un contributo, sotto  forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille  dei  ricavi  annui, pari al 50 % delle  erogazioni  liberali  in  denaro  fino  a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di  restauro  o  ristrutturazione  di  impianti  sportivi   pubblici, ancorche' destinati ai soggetti concessionari (art. 1, commi 363-366); ccc) è  istituito  presso  il  CONI,  il  Registro  nazionale  degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro  pagamento  di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due  o  piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di  un  contratto  di  prestazione sportiva  di  natura  professionistica,  del  trasferimento  di  tale prestazione  o  del  tesseramento  presso  una  federazione  sportiva professionistica (art. 1, comma 373); ddd) le societa' di capitali  nonche'  le  societa'  cooperative  a responsabilita' limitata  e  le  societa'  di  persone,  titolari  di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di  soci non farmacisti o con maggioranza  di  soci  non  farmacisti,  versano all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza  farmacisti  (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato  annuo  al  netto dell'IVA. Il contributo e' versato all'ENPAF annualmente entro il  30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio (art. 1, comma 441); eee) sono inseriti i seguenti commi all’art. 4-bis della legge professionale forense in tema di esercizio in forma societaria della professione “Le  societa'  di  cui  al  comma  1,  in  qualunque  forma costituite, sono  tenute  a  prevedere   e   inserire   nella   loro denominazione sociale l'indicazione «societa' tra  avvocati» nonche' ad applicare la maggiorazione  percentuale,  relativa  al  contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980,  n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo e' riversato annualmente alla Cassa  nazionale di previdenza e assistenza forense.  6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza  forense,  con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  provvede  a  definire  termini, modalita' dichiarative e di riscossione, nonche'  eventuali  sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma 6-bis. Il regolamento di  cui  al  primo  periodo  e'  sottoposto  ad approvazione ai sensi dell'articolo  3,  comma  2,  lettera  a),  del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509” (art. 1, comma 443); fff) sono apportate alcune modificazioni alla l. 20.11.1982, n. 890 in materia di notificazioni a mezzo posta. In particolare (art. 1, commi 462-463): - per le notificazioni in materia  penale  e  per  quelle  in materia civile e amministrativa effettuate in corso di  procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono  essere  indicati  come mittenti,  con  indicazione  dei  relativi  indirizzi,  ivi  compreso l'indirizzo di posta elettronica  certificata  ove  il  mittente  sia obbligato  per  legge  a  dotarsene,  la  parte  istante  o  il   suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda  di  chi  abbia  fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non  sia  gravato  dall'obbligo  di  cui  al  periodo precedente puo' sempre indicare un  indirizzo  di  posta  elettronica certificata ai fini della trasmissione  della  copia  dell'avviso  di Ricevimento  ; - è  facolta'   dell'operatore   postale   richiedere   una   nuova compilazione  dell'avviso  o  il  riconfezionamento  del  piego   che risultino effettuati in modo non conforme  alla  modulistica  di  cui all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore puo' rifiutare l'esecuzione del servizio; - lo smarrimento dell'avviso  di  ricevimento  non  da' diritto ad alcuna indennita', ma l'operatore  postale  incaricato  e' tenuto a rilasciare, senza spese,  un  duplicato  o  altro  documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato  un  indirizzo  di  posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine  su supporto analogico dell'avviso di ricevimento  secondo  le  modalita' prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna  del piego al destinatario, a trasmettere  con  modalita'  telematiche  la copia dell'avviso al mittente. In  alternativa,  l'operatore  postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformita' a quanto previsto dal  secondo periodo del presente comma. L'originale  dell'avviso  di  ricevimento trasmesso in copia e' conservato presso l'operatore postale, dove  il mittente puo' ritirarlo; - l'operatore postale  consegna  il  piego  nelle  mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito; - se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del  destinatario  rifiutano  di  riceverlo,  ovvero  se  l'operatore postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del  destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo stesso giorno presso il punto  di  deposito piu' vicino al destinatario; - del tentativo di notifica del piego e del suo deposito  e'  data notizia al destinatario,  a  cura  dell'operatore  postale,  mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera  raccomandata  con  avviso  di ricevimento che, in caso di assenza  del  destinatario,  deve  essere affisso alla porta d'ingresso oppure  immesso  nella  cassetta  della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda; - trascorsi dieci giorni dalla data di  spedizione  della  lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o  un  suo incaricato ne abbia curato il ritiro,  l'avviso  di  ricevimento  e', entro due giorni lavorativi, spedito al mittente  in  raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale,  della data dell'avvenuto deposito e dei  motivi  che  l'hanno  determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato, il piego stesso e' restituito al  mittente in   raccomandazione   con   annotazione   in   calce,   sottoscritta dall'operatore postale,  della  data  dell'avvenuto  deposito  e  dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato  entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di  ricevimento  o  sia, comunque, incerta, la notificazione si  ha  per  eseguita  alla  data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso; ggg) viene modificato l’art. 81-bis delle disposizioni attuative del codice civile statuendosi che “Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo  ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto  del  periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi”. Analoga previsione è  prevista per il processo penale (art. 1, commi 465-466); hhh) nell’ambito della professione forense è stato prolungato il periodo transitorio per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio alle giurisdizioni superiori, statuendosi che possono chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro sei (e non più cinque) anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (art. 1, comma 470); hhh-bis) sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dell'equo compenso professionale recentemente introdotto dall'art. 19-quaterdecies d.l. 147/2017 convertito con modificazioni nella l. n. 178/2017, il quale, ha tra l'altro aggiunto l'art. 13-bis della legge professionale degli avvocati. Tale articolo viene così modificato "1.  Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese. 2.  Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. 3.  Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria. 4.   Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. 5.  In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono: a)  nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b)  nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c)  nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito; d)  nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; e)  nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione; f)  nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g)  nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte; h)  nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; i)  nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto. 6.  Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione. 7.  Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte. 8.  Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato. 9.  L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime. 10.  Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. 11.  Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile" (art. 1, commi 487 e 488); iii) sono istituiti i distretti del cibo al  fine  di  promuovere  lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione  sociale,  favorire l'integrazione   di   attivita'   caratterizzate    da    prossimita' territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire  l'impatto ambientale  delle  produzioni,  ridurre  lo   spreco   alimentare   e salvaguardare il territorio  e  il  paesaggio rurale  attraverso  le attivita' agricole e agroalimentari (art. 1, comma 499); lll) è previsto che l'attivita' enoturistica e' esercitata,  previa  presentazione al comune di competenza  della  segnalazione  certificata  di  inizio attivita' (SCIA) secondo gli standard designati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni (art. 1, commi 504-505); mmm) dal 1° gennaio 2020 e' vietato mettere in  commercio  prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente  contenenti microplastiche.  Si intende per:   a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili  in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri,  intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici; b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in  diverse  forme  solide,  che,  durante  l'uso  e  nel  successivo smaltimento,  mantengono  le  forme   definite   nelle   applicazioni previste. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo  se la violazione riguarda quantita' ingenti di prodotti cosmetici oppure un valore della merce superiore al 20  per  cento del fatturato del trasgressore (art. 1, commi 546-548); nnn) sono apportate modifiche al Codice dei Contratti pubblici (art. 1, comma 568 e 586): nnn.1) all’art. 177 (affidamenti dei concessionari) del Codice dei Contratti pubblici con riguardo: - al comma 1 viene aggiunto il seguente periodo “Per  i titolari  di  concessioni  autostradali,  ferme  restando  le   altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo  e' pari al sessanta per cento” in luogo dell’ordinario 80% che dev’essere affidato tramite gara pubblica o finanza di progetto;  il comma 3 è così sostituito “La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da  parte dei soggetti  preposti  e  dell'ANAC  viene  effettuata  annualmente, secondo le modalita' indicate  dall'ANAC  stessa  in  apposite  linee guida, da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore  della  presente   disposizione.   Eventuali   situazioni   di squilibrio rispetto ai limiti indicati  devono  essere  riequilibrate entro  l'anno  successivo.  Nel  caso  di  situazioni  di  squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una  penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo  dei  lavori, servizi  o  forniture  che  avrebbero  dovuto  essere  affidati   con procedura ad evidenza pubblica” (art. 1, comma 568); nnn.2) all’art. 113-bis (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti) sostituendosi il comma 1 con il seguente “I  certificati  di  pagamento  relativi  agli  acconti   del corrispettivo di appalto sono emessi nel  termine  di  trenta  giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato  di  avanzamento  dei  lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti  e previsto  nella  documentazione  di  gara  e  purche'  cio'  non  sia gravemente iniquo per il creditore”; ooo) viene stabilito che le SOA “devono avere sede in uno Stato  membro  dello  stesso  SEE  che  attribuisca all'attestazione  che  essi  adottano  la  capacita'  di  provare  il possesso dei requisiti di qualificazione  in  capo  all'esecutore  di lavori pubblici” (art. 1, comma 560); ppp) a decorrere dal  1°  gennaio  2020,  le  banchine  e  le  aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e  internazionale di competenza delle Autorita' di sistema portuale di cui all'allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle  operazioni e ai servizi portuali di  cui  al  comma  1  dell'articolo  16  della medesima legge, le connesse infrastrutture  stradali  e  ferroviarie, nonche' i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle  suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a  destinazione particolare, da censire in catasto  nella  categoria  E/1,  anche  se affidati in concessione  a  privati. Sono parimenti  censite  nella categoria E/1 le banchine e  le  aree  scoperte  dei  medesimi  porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi (art. 1, commi 578-582); qqq) sono istituite le figure dell'educatore professionale socio-pedagogico (L-19), del  pedagogista (LM-50 o LM-57 o LM-85) e dell’educatore professionale socio-sanitario (L/SNT2) (art. 1, commi 594-601); rrr) le  istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali  possono conferire  incarichi  per  supplenze  brevi  e  saltuarie  ai   sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  in sostituzione degli assistenti amministrativi  e  tecnici  assenti,  a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  nell'ambito  del limite di spesa di cui all'articolo 1,  comma  129,  della  legge  30 dicembre 2004,  n.  311 (art. 1, comma 602); sss) modifiche al d.lgs. n. 127/2015 in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA. Si stabilisce, in particolare, che al fine di razionalizzare il  procedimento  di  fatturazione  e registrazione, per le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi effettuate tra  soggetti  residenti,  stabiliti  o  identificati  nel territorio dello Stato, e per le  relative  variazioni,  sono  emesse esclusivamente  fatture  elettroniche  utilizzando  il   Sistema   di Interscambio. In caso di emissione di  fattura,  tra  soggetti  residenti  o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate sono emanate le ulteriori disposizioni  necessarie  per  l'attuazione del presente previsione. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  sono  ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti  passivi  di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti  con  decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  la  tracciabilita'  dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di  ammontare superiore a euro 500. Le disposizioni precitate si applicano dal 1° gennaio 2019 ad eccezione delle seguenti che entrano in vigore dal 1° luglio 2018 (art. 1, comma 909, 915,916 e 917): - cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati come carburanti per motori; - prestazioni rese  da  soggetti  subappaltatori  e  subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto  di lavori,  servizi  o  forniture   stipulato   con   un'amministrazione pubblica; ttt) sempre in materia di IVA sono apportate modifiche all’art. 70-quinquies del T.U. per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un  gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua  sede situata all'estero, le quali si  considerano  effettuate  dal  gruppo  IVA  nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (art. 1, commi 984-985); uuu) a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei  seguenti mezzi (art. 1, commi 910-914): - bonifico sul conto identificato dal  codice  IBAN  indicato  dal lavoratore; - strumenti di pagamento elettronico; - pagamento in contanti presso lo  sportello  bancario  o  postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di  tesoreria con mandato di pagamento; - emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in  caso  di  suo  comprovato  impedimento,  a   un   suo   delegato; vvv) le spese per carburante per  autotrazione  sono  deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente  mediante carte di credito,  carte  di  debito  o  carte  prepagate  emesse  da operatori finanziari soggetti all'obbligo di  comunicazione  previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 1, comma 922); zzz) sono apportate modifiche alle scadenze fiscali (art. 1, comma 932); aaaa) sono apportate modifiche agli artt. 2542 e 2545-sexiesdecies c.c. in materia di organi di gestione delle società cooperative (art. 1, comma 936); bbbb) viene abbassato da 10.000€ a 5.000€ la soglia di cui all’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 oltre la quale la P.A. ha l’obbligo di verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo affinché, in caso affermativo, non procedano al pagamento bensì segnalino la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Il termine di sospensione del pagamento passa da 30 a 60 giorni ai sensi dell’art. 3, comma 4 d.m. 40/2008 (art.1, commi 986 e 987); cccc) l'Agenzia delle entrate puo' sospendere,  fino  a  trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli  articoli 17 e  seguenti  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio,  al  fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito  del  controllo il credito risulta correttamente utilizzato,  ovvero  decorsi  trenta giorni dalla data di presentazione  della  delega  di  pagamento,  la delega e'  eseguita  e  le  compensazioni  e  i  versamenti  in  essa contenuti sono considerati effettuati alla  data  stessa  della  loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non e' eseguita  e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati (art. 1, comma 990); dddd) in materia di T.U. sull’imposta di bollo viene così modificata la Nota 1 della Tariffa “Per le copie dichiarate conformi, l'imposta,  salva  specifica disposizione, e' dovuta indipendentemente  dal  trattamento  previsto per l'originale. L'imposta non e' dovuta  per  le  copie,  dichiarate conformi  all'originale  informatico,  degli  assegni  presentati  al pagamento in forma elettronica per i  quali  e'  stato  attestato  il mancato pagamento  nonche'  della  relativa  documentazione,  di  cui all'articolo 4, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205,  e  di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere  d)  ed  e), del  decreto-legge  13  maggio   2011,   n.   70,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106” (art. 1, comma 996); eeee) sui valori di acquisto delle partecipazioni non  negoziate  in mercati regolamentati e dei terreni edificabili  e  con  destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei  termini  indicati  dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27, come modificato dal comma 997  del  presente  articolo,  le  aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  sono  pari  entrambe  all'8  per  cento  e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della  medesima  legge  n. 448 del 2001 e' raddoppiata (art. 1, comma 998); ffff) sono apportate modifiche in materia di determinazione del reddito da plusvalenze ai sensi dell’art. 68 del T.U.I.R., nonché sui redditi da capitale ai sensi del d.lgs. n. 461/1997, nonché sugli utili da partecipazione ex art. 47 T.U.I.R. (art. 1, commi 999-1002 e 1004-1009); gggg) sono apportate modifiche all’art. 27 d.P.R. n. 600/1973 in materia di imposta sui dividendi delle società (art. 1, comma 1003); hhhh) viene modificata la definizione di stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del T.U.I.R. (art. 1, comma 1010); iiii) è istituita l'imposta sulle transazioni digitali (cd. “web tax”), relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese  nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello  Stato. L'imposta del 3% si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare  un  numero complessivo di transazioni di cui al comma  1011  superiore  a  3.000 unita' (art. 1, commi 1011-1019); llll) al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016, relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di tali dati, di seguito denominato « regolamento RGPD», il Garante per la protezione dei dati  personali  assicura  la  tutela  dei  diritti fondamentali e delle liberta' dei cittadini. Il Garante medesimo, con proprio provvedimento da adottare  entro  due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalita' attraverso le quali  il  Garante  stesso monitora l'applicazione del  regolamento  RGPD. Si precisa che Il  titolare  di  dati  personali,  individuato   ai   sensi dell'articolo 4, numero 7), del regolamento  RGPD,  ove  effettui  un trattamento fondato sull'interesse legittimo  che  prevede  l'uso  di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne  tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei  dati  invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalita'  e  al contesto del trattamento, utilizzando il  modello  di  cui  al  comma 1021, lettera c). Trascorsi  quindici  giorni  lavorativi  dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da  parte  del  Garante,  il titolare puo' procedere al trattamento  (art. 1, commi 1020-1025); mmmm) viene stabilita l’assegnazione delle frequenze a tecnologia 5G, statuendosi che per  i giudizi di cui al presente comma trova  applicazione  l'articolo  119 del c.p.a. (art. 1, commi 1026-1030, 1036 e 1037); nnnn) analogamente viene previsto l’assegnazione delle frequenze del digitale terrestre per la banca III VHF, nonché dei  diritti  d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF (art. 1 commi 1030-1035); oooo) è introdotto al T.U. dell’Ambiente l’art. 194-bis in materia di Semplificazione del procedimento  di  tracciabilita' dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI (art. 1, comma 1135); pppp) in materia di proroga dell'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici si  stabilisce, tra l’altro, che  per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del  31  dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, il termine è posticipato al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei  vincitori  e, per  gli  idonei,  l'eventuale  termine  di  maggior   durata   della graduatoria ai sensi  dell'articolo  35,  comma  5-ter,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 1, comma 1148); rrrr) è prorogato (per effetto di modifica apportata all’art. 7, comma 4 del d.l. n. 168/2016 convertito con modificazioni in l. n. 197/2016) dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre l’obbligo, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalita' telematiche, di depositare almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformita' al relativo deposito telematico (art. 1, comma 1150).       Pubblicata in G.U. n. 234 del 5.12.2017 la l. 4 dicembre 2017, n. 172 recante conversione con modificazioni del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" (in G.U. n. 242 del 16.10.2017). Numero le modifiche e le integrazioni apportate in sede di conversione. Ecco le principali novità:   a) ampliamento dei termini di pagamento  per la cosiddetta definizione agevolata dei carichi di cui all'art. 6 d.l. 22  ottobre  2016,  n.  193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225. Si prevede tra l'altro che (art. 1):   a.1) i termini di pagamento sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018;   a.2) possono essere estinti i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, purché il debitore manifesti all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017 e sussistano le seguenti condizioni:   -  dal 2000 al 2016: 1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del Decreto; 2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8 dell’articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;   - dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;   b) sono state introdotte modifiche alla disciplina in materia di trasmissione delle fatture a fini IVA (art. 1-ter);   c) estensione dello split paymet: a)  enti  pubblici  economici  nazionali,  regionali  e  locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di  servizi  alla persona; b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo  di  dotazione  non inferiore al 70% (art. 3);   c) riduzione dell'incremento dell'IVA a partire dal 1° gennaio 2018 dall'1,5% all'1,14% e incremento dal 1° gennaio 2019 dal 0,5% allo 0,86% (art. 5);   d) postposizione dell’entrata in vigore delle disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117-2017 (art. 5-ter e art. 5-sexies);   e) prevista la detraibilità degli alimenti a fini medici ad esclusione di quelli per i lattanti (art. 5-quater);   f) previsione della cosiddetta VD-ter ossia si prevede che “1. Le attivita' depositate e le somme detenute su conti correnti  e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione  degli obblighi di  dichiarazione  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente  residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti  all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti  all'estero  (AIRE)  o che  hanno  prestato  la  propria   attivita'   lavorativa   in   via continuativa all'estero in zona di frontiera o  in  Paesi  limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento  del  valore delle attivita' e della giacenza al 31  dicembre  2016  a  titolo  di imposte, sanzioni e interessi. 2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme  ed alle attivita' derivanti dalla  vendita  di  beni  immobili  detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attivita'  lavorativa in via continuativa.  3. L'istanza di regolarizzazione puo' essere trasmessa fino  al  31 luglio  2018  e  gli  autori  delle  violazioni  possono   provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di  quanto  dovuto entro il 30  settembre  2018,  senza  avvalersi  della  compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241, e successive modificazioni. Il versamento puo' essere  ripartito in tre rate mensili consecutive di  pari  importo;  in  tal  caso  il pagamento della  prima  rata  deve  essere  effettuato  entro  il  30 settembre   2018.   Il    perfezionamento    della    procedura    di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto  dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.  4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  n. 212, i termini di cui all'articolo  43  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  all'articolo  57  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18  dicembre  1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati  al 30 giugno 2020 limitatamente alle  somme  e  alle  attivita'  oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.    5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per  l'attuazione  delle norme di cui ai commi precedenti.    6. Il presente articolo non si applica alle attivita' ed alle somme gia' oggetto di  collaborazione  volontaria  di  cui  alla  legge  15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n.  153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n.  187. Non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate” (art. 5-septies);   g) disposizioni in materia di confisca confisca  del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche  per  interposta  persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio  reddito, dichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla  propria attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare la legittima provenienza dei  beni  sul  presupposto  che  il  denaro utilizzato per acquistarli sia  provento  o  reimpiego  dell'evasione fiscale,  salvo  che  l'obbligazione  tributaria  sia  stata  estinta mediante adempimento nelle forme di legge (art. 13-ter);   h) sostituzione dell’art. 703 del codice della navigazione in materia di concessione aeroportuali (art. 15-quinquies);   i) possibilità di conferire il 5 per mille a sostegno degli  enti  gestori delle aree protette (art. 17-ter);   l) fine del monopolio SIAE nell'ambito della gestione collettiva del diritto d'autore (art. 19).   m) i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori  e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'eta' di questi ultimi,  del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo   volto   alla   loro   autoresponsabilizzazione,    possono autorizzare le istituzioni del  sistema  nazionale  di  istruzione  a consentire l'uscita  autonoma  dei  minori  di  14  anni  dai  locali scolastici al termine  dell'orario  delle  lezioni.  L'autorizzazione esonera  il  personale  scolastico  dalla  responsabilita'   connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza (art. 19-bis);   n) viene meno il divieto di cui all’art. 9, comma 5 d.l. n. 95/2012 di conferimento di incarichi  lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza agli enti previdenziali di diritto privato (art. 19-ter);   o) stretta sulle sigarette elettroniche (art. 19-quinquies);   p) per l’avvocato viene meno l’obbligo di stipulare la polizza infortuni a tutela della propria persona (art. 19-novies);   q) modifica al codice antimafia in riferimento alle previsioni degli artt. 83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis per la fruizione di fondi europei che superi i 5.000 euro (art. 19-terdecies);   r) introduzione dell’equo compenso per gli avvocati all’art. 13-bis della l. n. 247/2017 “1.  Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali  regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo  svolgimento,  anche  in forma associata o societaria, delle attivita' di cui all'articolo  2, commi 5  e  6,  primo  periodo,  in  favore  di  imprese  bancarie  e assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie  imprese,  come  definite  nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  e' disciplinato  dalle   disposizioni   del   presente   articolo,   con riferimento ai  casi  in  cui  le  convenzioni  sono  unilateralmente predisposte dalle predette imprese.   2. Ai fini del presente articolo, si  considera  equo  il  compenso determinato nelle convenzioni  di  cui  al  comma  1  quando  risulta proporzionato alla quantita'  e  alla  qualita'  del  lavoro  svolto, nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia  adottato  ai  sensi  dell'articolo  13, comma 6.   3. Le convenzioni di cui al comma 1  si  presumono  unilateralmente predisposte dalle imprese  di  cui  al  medesimo  comma  salva  prova contraria.   4. Ai fini del  presente  articolo  si  considerano  vessatorie  le clausole  contenute  nelle  convenzioni  di  cui  al  comma   1   che determinano,  anche  in  ragione  della  non  equita'  del   compenso pattuito,  un  significativo   squilibrio   contrattuale   a   carico dell'avvocato.    5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano  state oggetto di specifica  trattativa  e  approvazione,  le  clausole  che consistono:   a)  nella  riserva  al  cliente  della   facolta'   di   modificare unilateralmente le condizioni del contratto;    b) nell'attribuzione al cliente  della  facolta'  di  rifiutare  la stipulazione  in  forma  scritta  degli   elementi   essenziali   del contratto;    c)  nell'attribuzione  al  cliente  della  facolta'  di  pretendere prestazioni  aggiuntive  che  l'avvocato  deve  eseguire   a   titolo gratuito;   d) nell'anticipazione  delle  spese  della  controversia  a  carico dell'avvocato;    e) nella previsione  di  clausole  che  impongono  all'avvocato  la rinuncia  al  rimborso  delle  spese   direttamente   connesse   alla prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;   f) nella previsione di termini di pagamento  superiori  a  sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;    g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese  di lite in favore del cliente, all'avvocato  sia  riconosciuto  solo  il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in  cui  le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte  o recuperate dalla parte;    h)  nella  previsione  che,  in  ipotesi   di   nuova   convenzione sostitutiva  di  altra  precedentemente  stipulata  con  il  medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si  applichi,  se  comporta compensi inferiori a quelli previsti  nella  precedente  convenzione, anche agli incarichi pendenti o,  comunque,  non  ancora  definiti  o fatturati;    i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e  la consulenza  in  materia  contrattuale  spetti  soltanto  in  caso  di sottoscrizione del contratto.    6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c),  si  considerano vessatorie  anche  qualora  siano  state  oggetto  di  trattativa   e approvazione.    7.  Non  costituiscono  prova   della   specifica   trattativa   ed approvazione di cui al  comma  5  le  dichiarazioni  contenute  nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento  delle trattative senza specifica indicazione delle modalita' con  le  quali le medesime sono state svolte.    8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5  e  6 sono nulle, mentre il  contratto  rimane  valido  per  il  resto.  La nullita' opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.    9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullita' di una o piu' clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e' proposta, a  pena  di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.    10. Il  giudice,  accertate  la  non  equita'  del  compenso  e  la vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullita' della clausola e determina il compenso  dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  della  giustizia  adottato  ai  sensi dell'articolo 13, comma 6.    11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile”. Inoltre, si stabilisce che la pubblica  amministrazione,  in  attuazione  dei  principi  di trasparenza, buon andamento ed  efficacia  delle  proprie  attivita', garantisce  il  principio  dell'equo  compenso  in   relazione   alle prestazioni  rese  dai  professionisti  in  esecuzione  di  incarichi conferiti  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di conversione del presente decreto (art. 19-quaterdecies);   s) obbligo di fatturazione mensile per i servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche (art. 19-quinquiesdecies).         E’ stato pubblicata in G.U. n. 189 del 14.8.2017 la legge 4 agosto 2017 n. 124 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. Ecco le principali novità: a) in materia assicurativa: a.1) obbligo degli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, d’informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari (art. 132-bis d.lgs. n. 205/2009); a.2) in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto che sarà individuato dall’IVASS con proprio atto (art. 132-ter, commi 1 e 2 d.lgs. n. 205/2009): - nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione; - nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti; - nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore; a.3) l’IVASS prevede ulteriori sconti agli assicurati che vivendo nelle province con maggiore sinistrosità non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, la cd. “scatola nera” (art. 132-ter, commi 3 e 4); a.4) è fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio (art. 133, comma 1-bis d.lgs. n. 205/2009); a.5) n caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità di cui sopra (art. 135, commi 3-bis e 3-ter d.lgs. n. 205/2009); a.6) resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria (art. 148, comma 11-bis d.lgs. n. 205/2009); a.7) viene prevista l’emanazione di una tabella nazionale per il risarcimento dei danni non patrimoniali di non lieve entità (artt. 138 d.lgs. n. 205/2009); a.8) mentre per le lesioni di lieve entità i criteri di quantificazione dell’indennizzo sono direttamente disciplinati dall’art. 139 d.lgs. n. 205/2009); a.9) è previsto la possibilità di accertamento in via automatica della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, mentre non necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico (art. 201, comma 1-bis, lett. g-ter  e comma 1-quinquies del Codice della Strada); b) sono introdotte ulteriori garanzie per gli utenti nell’ambito dei contratti di telefonia, per la televisione e di servizi di rete (art. 1, commi 3-bis e seguenti d.l. n. 7/2007 convertito in l. n. 40/2007), mentre le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico (art. 1, comma 49 della legge); c) è soppresso dal 10 settembre 2017 l’esclusività di Poste Italiane in merito ai servizi di notificazione di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada (art. 1, comma 57 della legge); d) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero e sono previste disposizioni per favore la piena conoscibilità delle offerte da parte degli fornitori dei relativi servizi agli utenti finali (art. 1, commi 60-84 della legge); e) è prevista l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale (art. 1, comma 100 della legge); f) a decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente (art. 1, comma 125 della legge); g) a decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate (art. 1, comma 126 della legge); h) l’obbligo di pubblicazione non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato; i) vengono introdotte norme per consentire la pubblicazione dei costi comparati dei conti correnti di livello base (art. 1, commi 132-134 della legge); l) in materia di professione forense: l.1) l’art. 4 della l. n. 247/2014 viene così modificato (art. 1, comma 141 della legge): “ [omissis] 3.  Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. 4.  L'avvocato può essere associato ad una sola associazione. 5.  Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo. 6.  La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 al comma 5 costituisce illecito disciplinare. 7.  I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale. 8.  Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile. 9.  L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile. 10.  Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali”; l.2) viene abrogato l’art. 5 della Legge professionale con la quale il Governo veniva delegato ad emanare un decreto legislativo per disciplinare l’esercizio in forma societaria dell’attività forense ed è inserito l’art. 4-bis che così recita “Art. 4-bis. -- (Esercizio della professione forense in forma societaria). -- 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio. 2. Nelle società di cui al comma 1: a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi; b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati; c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. 3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. 4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione. 5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1. 6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza”; l.3) il preventivo per l’attività professionale diviene ora obbligatorio essendo stato modificato l’art. 13, comma 5 della legge professionale nel modo che segue “Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”; m) sono introdotte modifiche anche alla professione di notaio in materia di utilizzo del conto corrente dedicato e delle garanzie in merito alle somme ivi versate. Viene anche aumentato il numero dei notai indicativamente da 1 ogni 7.000 abitanti ad 1 ogni 5.000 abitanti (art. 1, commi 142-147, della legge); n) sono introdotte modifiche in materia di gestione delle farmacie. In particolare: n.1) ai sensi dell’art. 7 l. n. 362/1991 si ammette ora la possibilità che siano titolari di farmacie anche società di capitali e viene contestualmente abrogata la disposizione che vietava la possibilità di essere titolari di più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale. Viene, tuttavia, inserito il limite che i titolari di farmacie non possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 % delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma (art. 1, commi 157 e 158 della legge); n.2) nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro (art. 1, comma 161 della legge); n.3) viene ridotto da dieci a tre anni l’impegno alla gestione della farmacia ai sensi dell’art. 11, comma 7 d.l. n. 1/2012 convertito con modificazioni in l. 27/2012 (art. 1, comma 163 della legge); n.4) gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio (art. 1, comma 165 della legge); o) in materia di pubblicità o comunque di servizi internet per la fornitura di servizi turistico-ricettivi, viene disposto che è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto (art. 1, comma 166 della legge); p) vengono introdotte disposizioni a favore degli utenti in merito a servizi di biglietteria automatica ed informativi nell’ambito dei servizi pubblici locali (art. 1, commi 167 e 168 della legge); q) vengono introdotte alcune modifiche al Codice dei Beni Culturali (art. 108 - Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione) e al T.U. in materia edilizia (art. 6 – Attività edilizia libera) (art. 1, commi 171 – 173 della legge); r)  vengono introdotte ulteriori modifiche al Codice dei Beni Culturali in materia di circolazione internazionale delle cose antiche (art. 1, commi 175 e 176 della legge); s) delega al Governo in materia di disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (art. 1, comma 179-183 della legge).     In G.U. n. 144 del 23.6.2017 è stato pubblicata la l. 21 giugno 2017, n. 96 di conversione con modificazioni del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti locali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (G.U. n. 95 del 24.4.2017). Ecco le principali novità: a) misure in materia di IVA con particolare riguardo allo split payment nei confronti della P.A. (con allargamento alle società controllate pubbliche) ai sensi dell'art. 17-ter d.P.R. n. 633/1972 ed in materia di detrazioni ex artt. 19, comma 1 e 25, comma 1 del precitato decreto. Vengono inoltre prorogate ed in parte ridotti gli aumenti futuri dell'IVA in assenza di ulteriori coperture (artt. 1, 2, 2-bis e 9); b) viene introdotta una disciplina speciale per i soggetti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui  e  che  effettuino  cessioni  di  beni  e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato  per  un  ammontare superiore a 50 milioni di euro annui (art. 1-bis); c) sono introdotte modifica alla disciplina della voluntary disclosure (art. 1-ter): - se alla formazione del reddito oggetto di domanda di rientro del capitale ex art. 5- octies d.l. n. 167/1990 convertito con modificazioni in l. 227/1990 concorrono redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo allora non trova applicazione l’art. 168, comma 8 TUIR per cui si fa luogo alle detrazioni di legge (comma 1, lett. a); - si precisa che per l’anno 2016 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi  i soggetti che partecipazione ad una collaborazione volontaria includendovi ora espressamente anche l’IVIE ed IVAFE (comma 1, lett. b); - viene chiarito che la previsione di cui alla lett. a) trova applicazione alle domande di rientro non ancora definite e che in ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte gia' pagate (comma 2); - il testo dell’art. 5-octies (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria) d.l. n. 167/1990 che ne risulta è il seguente: “1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 e' possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia gia' presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2. Resta impregiudicata la facolta' di presentare l'istanza se, in precedenza, e' stata gia' presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni: a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016; a-bis) se  alla  formazione  del  reddito  complessivo  concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma  1,  lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  non  si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico; b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attivita' oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater; c) per le sole attivita' oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, nonche' per le imposte di  cui  all'articolo 19, commi 13 e  18,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonche', per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per i quali e' versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza; d) limitatamente alle attivita' oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f); e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento puo' essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalita' di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita' produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attivita' finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonche' le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalita' di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della stessa, puo' applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione puo' versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalita' indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita' di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e' esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni; g) nelle ipotesi di cui alla lettera f) del presente comma: 1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo 5-quinquies e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attivita' finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute; 2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita' suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera della lettera e), maggiorando le somme da versare del 10 per cento. L'importo  delle  somme  da  versare,  calcolato  a   seguito   della maggiorazione di cui al  periodo  precedente,  compreso  quanto  gia' versato, non puo' essere comunque superiore a quello  determinato  ai sensi del numero 1) della presente lettera; 3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita' suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera della lettera e), maggiorando le somme da versare del 3 per cento. L'importo  delle  somme  da  versare,  calcolato  a   seguito   della maggiorazione di cui al  periodo  precedente,  compreso  quanto  gia' versato, non puo' essere comunque superiore a quello  determinato  ai sensi del numero 1) della presente lettera; 4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza puo' essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione; h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresi' se e' entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se e' entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA); i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies al fine di far emergere attivita' finanziarie e patrimoniali o denaro contante provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), e' punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni. 2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014. Resta impregiudicata la facolta' di presentare l'istanza se, in precedenza, e' stata gia' presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore , si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e i contribuenti: a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b); b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi; c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a cio' abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalita' e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura”; d) riduzione delle compesanzioni di cui all'art. 1, comma 574 l. n. 147/2013, all'art. 10, comma 1, lett. a) d.l. n. 78/2009 convertito con modificazioni in l. 102/2009 e all'art. 37, comma 49-bis d.l. n. 223/2006 convertito con modificazioni in l. 248/2006 che passano dagli attuali 15.000€ a 5.000€ (art. 3); e) disposizioni fiscali in materia di affitti brevi (cosiddetta norma airbnb) che preve da decorrere dal 1° giugno 2017 di utilizzare la cedola secca del 21% in riferimenti ai redditi generati (art. 4); f) disposizioni di modifica della disciplina in materia  di  cessione  delle  detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini (art. 4-bis); g) dal 1° ottobre 2017 è leggermente incrementato il prelievo sulle vincite dei giochi e riduzione degli apparecchi presenti sul territorio nazionale (artt. 6 e 6-bis); h) modifiche all'aiuto alla crescita economica (base ACE) (art. 7); i)istituzione degli indici di affidabilità fiscale per professionisti e imprenditori in sostituzione degli studi di settore. Gli indici (elaborati dal MEF e pubblicato con un decreto ministeriale entro il 31 dicembre dell’anno al quale saranno applicati, mentre per il 2017 l’indice sarà pubblicato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla conversion del decreto legge), elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati da trasmettere. In caso di omissione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 2.000€. Tale regime premiale, in relazione all’indicizzazione prevede quanto segue (art. 9-bis): - l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superior a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive; - l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superior a 50.000 euro annui; - l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36 -decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; - l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d) , secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; - l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; - l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato; l) al mediazione tributaria sale dal 20.000€ a 50.000€, ma sono esclusi i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) , della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 (art. 10); m) viene introdotta la possibilità di definizione agevolata dei contenziosi fiscali il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto con previsione di eliminazione di sanzioni e degli interessi (art. 11); n) viene precisato che il credito d’imposta in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobile e componenti d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successive (art. 12-ter); o) a decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell’Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro.  Durante il periodo di sospensione, quando un importo in euro costituisce un autonomo import monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino (art. 13-quater); p) decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti (art. 22, comma 3-bis); q) ai sensi dell’art. 5, comma 5 d.l. n. 78/2010 convertito in l. 122/2010 alla previsione secondo cui “ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta” si aggiunge che “Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale e' rivestita la carica elettiva. In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale e' rivestita la carica elettiva. Il conferimento e' effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente” (art. 22, comma 4); r) sono introdotte disposizioni sul personale dei comuni in caso di introduzione di forme associative tra i comuni medesimi (art. 22, commi 5-bis e seguenti); s) al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d’intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l’accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente (art. 22,comma 5-quinquies); t) introdotta la norma cd “Franceschini” per ovviare alle problematiche insorte per la partecipazione di soggetti stranieri alle procedure ad evidenza pubblica indette per i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale, viene stabilito che “non si applicano i limiti di accesso di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (art. 22, comma 7-bis); u) disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Si prevede, tra l’altro la sanzione di 200€ in caso si viaggi sprovvisti di biglietto, fatta salva la possibilità di ottenere l’annullamento della sanzione qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell’accertamento. Inoltre, al fine di assicurare il più efficace contrasto dell’evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di trasporto pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, tranne che nei casi di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso è pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. Per i titolari di abbonamento, il pagamento è pari alla quota giornaliera del costo completo dell’abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di convalida secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell’evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l’identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell’ordine (artt. 27 e 48); v) disposizioni in materia di zone terremotate (artt. 41-46-quinquies); z) disposizioni in materia di trasporto ferroviario. Si prevede, tra l’altro, che in ambito portuale al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di Sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. (art. 47); aa) disposizioni in materia di trasporto merci su strada (art. 47-bis); bb) disposizioni in materia di integrazione tra ANAS e gruppo Ferrovie dello Stato (art. 49); cc) viene introdotto all’art. 211 del d.lgs. n. 50/2016 il potere dell’ANAC di impugnare atti illegittimi per violazione del Codice dei contratti pubblici “1-bis . L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 1-ter . L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 1 -quater . L’ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter” (art. 52-ter); dd) L’ANAC definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l’ordinamento giuridico del proprio personale secondo i princìpi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481 (art. 52-quater); ee) disposizioni in materia di DURC per il caso di rottamazione delle cartelle esattoriali (art. 54); ff) reintroduzione dei cd. “voucher” tramite la forma del libretto di famiglia dal valore di 10€ ciascuno di cui 1,65€ andranno all’INPS, 0,25€ all’INAIL e 0,1€ per oneri gestionali. I voucher sono esenti da imposte. Tale forma di lavoro può essere utilizzata alle seguenti condizioni (art. 54-bis): - per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; - per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; - per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: - da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; - da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; - da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; - nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione; gg) disposizioni in materia dei contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri (art. 55-quinquies); hh) modifiche alla previsione di cui all'art. 1, commi 39 e seguenti l. 190/2014 in materia di patent box (art. 56); ii) estensione di alcune disposizioni in materia di start up alle PMI (art. 57); ll) disposizioni in materia di transfer pricing (art. 59); mm) disposizioni riguardanti la partecipazione diretta di dipendenti ed amministratori nelle società con equiparazione a redditi di capitali a determinate condizioni (art. 60); nn) esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in (art. 60-quinquies); oo) sono introdotte disposizioni speciali in materia di costruzione di impianti sportivi (art. 62); pp) prorogabilità per le singole scuole della convenzione CONSIP in materia di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari al 31.8.2017 (art. 64); qq) disposizioni innovative per la vendita della stampa, prevedendosi tra l’altro che l’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell’articolo 19 (SCIA) della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le imprese di distribuzione territorial dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l’accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore. Le imprese di distribuzione territorial assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell’utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell’utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale (art. 64-bis); rr) viene parzialmente modifica la definizione degli interventi di “restauro e di risanamento conservativo" di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del Testo Unico dell’Edilizia: ““interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”.     E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20.6.2017 il d.l. 20.06.2017, n. 91 recante “Disposizioni urgenti  per  la  crescita  economica  nel  Mezzogiorno” convertito con modificazioni in l. 3.8.2017, n. 123. Ecco le principali novità: a) finanziamenti (di cui il 35% a fondo perduto ed il resto a tasso zero) fino ad un massimo di 40.000€ in favore di giovani imprenditori che intendono investire in Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia, Sardegna e Sicilia. Sono  finanziate  le  attivita'  imprenditoriali  relative   a produzione di beni nei  settori  dell'artigianato  e  dell'industria, ovvero  relativi  alla  fornitura  di  servizi.  Sono   escluse   dal finanziamento le attivita' libero professionali e  del  commercio  ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa (art. 1); b) misure a favore dell’agricoltura del Mezzogiorno incluso un censimento di  terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in  stato  di  abbandono (artt. 2 e 3); c) istituzione delle zone economiche speciali (ZES), su iniziativa delle regioni, per tali intendendosi quelle zone geograficamente  delimitate e chiaramente  identificate,  situate entro  i  confini  dello  Stato, costituite anche  da  aree  non  territorialmente  adiacenti  purche' resentino un nesso economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno un'area portuale con le  caratteristiche  stabilite  dal  regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre  2013  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, collegata alla rete transeuropea  dei  trasporti  (TEN-T). Le imprese che intendono investire in una ZES hanno i seguenti vantaggi (artt. 4 e 5): - semplificate,  individuate  anche   a   mezzo   di protocolli e convenzioni tra  le  amministrazioni  locali  e  statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti  accelerazione dei termini procedimentali ed  adempimenti  semplificati  rispetto  a procedure   e   regimi   previsti   dalla   normativa   regolamentare ordinariamente  applicabile; - accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano  di sviluppo strategico della ZES; d) disposizioni in materia di patti di svilippo (art. 6) e dei contratti istituzionali di svilippo (CIS) (art. 7); e) disposizioni in materia di amministrazione straordinaria (art. 8); f) sostituzione dell’allegato D alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 con la seguente disposizione “1.  La  classificazione  dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni  contenute  nella  decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n.  1357/2014  della  Commissione, del 18 dicembre 2014” (art. 9); g) ulteriori disposizioni in favore dell’occupazione del Mezzogiorno, per la povertà educative e la dispersion scolastica (art. 10); h) introduzione del costo standard per studente universitario per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (FFO) (art. 12); i) disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA, nonché misure urgenti per affrontare questioni di marginalità sociale (art. 13).   Nella G.U. n. 47 del 26.2.2018 è stato pubblicato il d.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone  economiche  speciali  (ZES)" di cui agli artt. 4 e 5 del precitato d.l. n. 91-2017 convertito in l. n. 123/2017.

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D.M. 25 ottobre 2016, n. 245 - regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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LINEE GUIDA   LINEE GUIDA n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 (G.U. n. 228 del 29/9/2016). LINEE GUIDA N. 1, delibera 16 novembre 2016 di rettifica del punto 2.1. nella parte III (indicazioni operative), par. 2, sulla determinazione del corrispettivo da porre a base di gara, in riferimento ai criteri di cui al DM Giustizia 17 giugno 2016 (G.U. n. 280 del 30/11/2016). LINEE GUIDA N. 1, comunicato del Presidente, 14 dicembre 2016 recante chiarimenti in tema di servizi di supporto alla progettazione LINEE GUIDA N. 1, delibera Consiglio 18 gennaio 2017, n. 22 di rettifica della previsione contenuta nella parte III, paragrafo 1, punto 1.3, secondo cui «Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potra' essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio  recepito dall'art. 113, comma 2  del  decreto  legislativo  n.  50/2016» che deve intendersi sostituita dalla  seguente:  «Nel  caso  di  ricorso  alla progettazione interna non potra'  essere  applicato  l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art.  1, comma 1, lettera rr), principio recepito dall'art. 113, comma  2  del decreto legislativo n. 50/2016” (G.U. n. 38 del 15/2/2017). LINEE GUIDA N. 1, delibera Consiglio 21 gennaio 2018, n. 138, di aggiornamento al d.lgs. n. 56/2017 (G. U. n. 68 del 23/3/2018). LINEE GUIDA N. 1, delibera Consiglio 15 maggio 2019, n. 417, di aggiornamento  (G. U. n. 137 del 13/5/2019).      LINEE GUIDA n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 su "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (G.U. n. 238 dell'11/10/2016).             LINEE GUIDA N. 2, delibera Consiglio 2 maggio 2018, n. 424, di aggiornamento al d.lgs. n. 56/2017      LINEE GUIDA n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 (GU n. 273 del 22/11/2016). LINEE GUIDA N. 3, comunicato del Presidente, 14 dicembre 2016 recante chiarimenti sull'entrata in vigore delle disposizioni delle suddette Linee guida LINEE GUIDA N. 3, deliberazione Consiglio 11 ottobre 2017, n. 1107, aggiornamento al d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017     LINEE GUIDA n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure di affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. LINEE GUIDA N. 4, comunicato del Presidente 30 novembre 2016 (G.U. n. 303 del 29/12/2016) avente ad oggetto la segnalazione di un refuso nel testo delle Linee guida n. 4/2016 e precisamente nel riquadro posto alla fine del paragrafo 4.1 ove compare il rinvio «nei paragrafi 1.1.6», che in vero deve intendersi «nei paragrafi 4.1.6». Nel riquadro posto alla fine del paragrafo 4.1, l’espressione «nei paragrafi 1.1.6» è sostituita con «nei paragrafi 4.1.6».   LINEE GUIDA N. 4, delibera del Consiglio 1 marzo 2018 n. 206, aggiornamento al d.lgs. n. 56/2017 (G.U. n. 68 del 23/3/2018).     LINEE GUIDA n. 5, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 (G.U. n. 283 del 3/12/2016). LINEE GUIDA N. 5, deliberazione del Consiglio del 10 gennaio 2018 n. 4, aggiornamento al d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 (G.U. 3/2/2018, n. 28)     LINEE GUIDA n. 6, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 (G.U. n. 2 del 3/1/2017) LINEE GUIDA n. 6, delibera del Consiglio 18 gennaio 2017 n. 23 avente ad oggetto rettifica della  previsione  contenuta  nella  parte  II,  paragrafo 2.1.1.3, punto 8, secondo  cui  «negli  appalti  di  progettazione  o concorsi  di  progettazione,  qualunque   omissione   o   errore   di progettazione imputabile al  progettista,  che  ha  determinato,  nel successivo appalto di lavori,  una  modifica  o  variante,  ai  sensi dell'art. 102, comma 2, del codice,  o  della  previgente  disciplina (art. 132, decreto legislativo n. 163/06)» che deve intendersi sostituita dalla  seguente:  «negli  appalti  di  progettazione  o  concorsi  di progettazione,  qualunque  omissione  o   errore   di   progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell'art. 106, comma  2, del  codice,  o  della  previgente  disciplina  (art.  132,   decreto legislativo n. 163/06)» (GU n.38 del 15/2/2017). LINEE GUIDA N. 6, deliberazione Consiglio 11 ottobre 2017, n. 1108, aggiornamento al d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017   LINEE GUIDA n. 7, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti «Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016» (G.U. n. 61 del 14/03/2017). LINEE GUIDA N. 7, approvato dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 l'aggiornamento delle Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016» (Testo vigente)       LINEE GUIDA n. 8, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti «Linee Guida sul ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili»      LINEE GUIDA n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato».      LINEE GUIDA n. 10, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata” approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 462 del 23 maggio 2018».      LINEE GUIDA n. 11, recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 614 del 4 luglio 2018                LINEE GUIDA N. 11, approvato dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 570 del 26 giugno 2019 l'aggiornamento delle Linee Guida al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 (Testo vigente)     LINEE GUIDA n. 12, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Affidamento dei servizii di vigilanza privata» approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 907 del 4 ottobre 2018.      LINEE GUIDA n. 13, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «la disciplina delle clausole sociali» approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 114 del 13 febbario 2019».    LINEE GUIDA N. 14, di attuazione del decreto legialtivo 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato» approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità del 6 marzo 2019 (G.U. n. 73 del 27.3.2019)   LINEE GUIDA N. 15, di attuazione del decreto legialtivo 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 494 del 5 giugno 2019.  ALTRI PROVVEDIMENTI ANAC   Provvedimento 5 ottobre 2016 (G.U. n. 245 del 19/10/2016) recante "Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".     Comunicato del Presidente 26 ottobre 2016 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori  economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs.  50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello  di DGUE".     Comunicato del Presidente 21 dicembre 2016 recante "Modelli di segnalazione all'Autorita' per le comunicazioni utili  ai fini  dell'esercizio  del  potere  sanzionatorio   della   Autorita', relativamente ad Operatori Economici  nei  cui  confronti  sussistono cause di esclusione ex art. 80  del  decreto  legislativo  18  aprile 2016, n. 50, nonche' per le notizie,  le  informazioni  dovute  dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario  informatico" (G.U. n. 26 del 1/2/2017).     Provvedimento del Consiglio 16 novembre 2016 di approvazione del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97    Provvedimento del Consiglio 15 febbraio 2017 di approvazione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici  (G.U. n. 49 del 28/02/2017)   Provvedimento del Consiglio 28 giugno 2017 di approvazione del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici (G.U. n. 178 del 1°/08/2017).   Comunicato del Presidente 8 novembre 2017 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE" (sostituisce il precedente comunicato 26 ottobre 2016, v. sopra).   Il Consiglio dell'Autorità con delibera 22 novembre 2017 n. 1228 ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017 avente ad oggetto "Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo".   Il Consiglio dell'Autorità con delibera 10 gennaio 2018 n. 2 ha approvato il Bando-tipo n. 2 avente ad oggetto "Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" (G.U. 2/2/2018 n. 27).   Il Consiglio dell'Autorità con delibera 6 giugno 2018 ha approvato il "Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. 28/6/2018 n. 148).   Il Consiglio dell'Autorità con provvedimento del 31 luglio 2018 ha approvato il Bando Tipo 3 recante "Disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo"

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PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO SUI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI   CONS. STATO, Comm.spec., 2 agosto 2016, parere n. 1767 sulle linee guida ANAC del codice dei contratti pubblici concernenti il Rup, l’offerta economicamente più vantaggiosa e i servizi di architettura ed ingegneria   CONS. STATO, Comm. Spec., 13 settembre 2016, parere n. 1903 sulle linee guida ANAC in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria              CONS. STATO, comm. spec., 14 settembre 2016, parere n. 1919 sulle linee guida ANACrelative a "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici"   CONS. STATO, Comm. spec., 14 settembre 2016, parere n. 1920  sullo schema di regolamento ANAC per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50   CONS. STATO, Sez. cons. atti norm., 21 ottobre 2016, parere n. 2189 sullo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture recante l’individuazione “delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”   CONS. STATO, Comm. spec., 3 novembre 2016, parere n. 2282 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida sul Direttore dei lavori e sul Direttore dell'esecuzione (art. 111, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)   CONS. STATO, Comm. spec., 3 novembre 2016, parere n. 2284 sullo schema di Linee guida ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (art. 63, commi 2, lett. b, 3, lett. b, e 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)   CONS. STATO, Comm. spec., 3 novembre 2016, parere n. 2285 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"   CONS. STATO, Comm. spec., 3 novembre 2016, parere n. 2286 sullo schema di Linee Guida ANAC sull'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice   CONS. STATO, Comm. spec., 28 dicembre 2016 - parere n. 2777 sullo schema di regolamento ANAC in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici ex artt. 211, c. 2, e 213 d.lgs. n. 50 del 2016.   CONS. STATO, Comm. spec., 10 gennaio 2017 - parere n. 22 sullo schema di decreto ministeriale sulla definizione dei contenuti della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli progettuali, adottato in base all'art. 23, c. 3, del d.lgs. n. 50 del 2016   CONS. STATO, Comm. spec., 30 gennaio 2017, - parere n. 263 sullo schema di Regolamento governativo sugli appalti dei beni culturali   CONS. STATO, Comm. spec., 1° febbraio 2017 - parere n. 282 sullo schema di Linee guida ANAC per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016".   CONS. STATO, Comm. spec., 3 febbraio 2017 - parere n. 287 sullo schema di decreto ministeriale recante Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".   CONS. STATO, Comm. spec., 13 febbraio 2017 - parere n. 351 sullo schema di decreto ministeriale recante “Procedure e schemi-tipo redazione e pubblicazione programma triennale lavori pubblici, programma biennale acquisizione di forniture e servizi relativi elenchi e aggiornamenti annuali, art. 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".   CONS. STATO, Comm. spec., 29 marzo 2017 - parere n. 775 sulle Linee guida ANAC recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”.     CONS. STATO, Comm. spec., 11 maggio 2017 - parere n. 1119 sulle Direttive generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la "disciplina delle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti all'estero ex art. 1, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016".     CONS. STATO, Comm. spec., 12 luglio 2017 - parere n. 1665 sullo "Schema di regolamento sulle polizze tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103, comma 9, e 104, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016".     CONS. STATO, Comm. spec., 18 luglio 2017 - parere n. 1703 sulle "Linee guida dell’Anac relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili".     CONS. STATO, Comm. spec., 27 luglio 2017 - parere n. 1806 sullo "Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, attuativo dell’articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56".     CONS. STATO, Comm. spec., 5 settembre 2017 - parere n. 1940 sulle "Linee guida dell’Anac per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192, d.lgs. n. 50 del 2016".     CONS. STATO, Comm. spec., 25 settembre 2017 - parere n. 2040 sulle "Linee Guida ANAC recanti aggiornamento delle Linee Guida in tema di nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento"     CONS. STATO, Comm. spec., 26 settembre 2017 - parere n. 2042 sulle "Linee guida Anac sull’ indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del codice dei contratti pubblici"     CONS. STATO, Comm. spec., 19 ottobre 2017 - parere n. 2163 sulle "Linee guida Anac relative  a criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici".      CONS. STATO, Comm. spec., 22 dicembre 2017 - parere n. 2698 sull'Aggiornamento delle linee guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria».     CONS. STATO, Comm. spec., 12 febbraio 2018 - parere n. 359 sullo schema di DPCM recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.       CONS. STATO, Comm. spec., 12 febbraio 2018 - parere n. 360 sullo schema di Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei Lavori e Direttore dell'esecuzione.       CONS. STATO, Comm. spec., 12 febbraio 2018 - parere n. 361 sulle Linee Guida ANAC aventi ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Aggiornamento sulla base delle disposizioni del d.lgs. n. 56/2017".       CONS. STATO, Comm. spec., 13 aprile 2018 - parere n. 966 sulle Linee Guida ANAC n. 2 aventi ad oggetto "Offerta economicamente più vantaggiosa".     CONS. STATO, Comm. spec., 26 aprile 2018 - parere n. 1119 sullo Schema di Regolamento ANAC "sull'esercizio dei poteri dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 211, commi 1 bis e 1 ter del decreto legislativo n. 50 del 2016".     CONS. STATO, Comm. spec., 27 aprile 2018 - parere n. 1126 sullo Schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto "Banca dati degli operatori economici - art. 81, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50".     CONS. STATO, Comm. spec., 3 maggio 2018 - parere n. 1173 sulle Linee Guida ANAC "per l'affidamento del servizio di vigilanza privata".     CONS. STATO, Comm. spec., 10 maggio 2018 - parere n. 1241 "sulla disciplina dei contratti di acquisto e locazione di immobili".       CONS. STATO, Comm. spec., 18 giugno 2018 - parere n. 1567 sulle "Quinte linee guida per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d'appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 90/2014".       CONS. STATO, Comm. spec., 20 giugno 2018 - parere n. 1582 sulle linee guida ANAC recanti "Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’art. 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea”.   CONS. STATO, Comm. spec., 26 giugno 2018 - parere n. 1632 sulle proposta ANAC di modifiche al "regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso ai sensi dell'art. 211 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50".     CONS. STATO, Comm. spec., 21 novembre 2018 - parere n. 2703 sulle proposta di Linee Guida ANAC in materia di clausole sociali di cui all'art. 50 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50".   CONS. STATO, Comm. spec., 24 dicembre 2018 - parere n. 2942 sul richiesta di parere ANAC in merito a Linee Guida n. 4, con riferimento al calcolo del valore delle opere di urbanizzazione a scomputo".       CONS. STATO, Comm. spec., 14 febbraio 2019 - parere n. 445 sullo schema di Linee guida ANAC recanti "indicazioni sulle consultazionni preliminari di mercato".     CONS. STATO, Sez. Cons. Atti Normativi, 5 marzo 2019 - parere n. 667 sullo schema di Linee guida ANAC  aventi ad oggetto "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", in attuazione dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;     CONS. STATO, Sez. Cons. Atti Normativi, 15 marzo 2019 - parere n. 830 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente le "modalità di iscrizione all’albo nazionale istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei soggetti che possono ricoprire i ruoli, rispettivamente, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, le modalità di nomina degli stessi, nonché la definizione dei criteri, degli specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità richiesti", ai sensi dell’articolo 196, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.     CONS. STATO, Sez. Cons. Atti Normativi, 30 aprile 2019 - parere n. 1312 sulle  Linee guida ANAC n. 4, denominate «Linee guida - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».

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PROVVEDIMENTI MINISTERIALI DM AMBIENTE 24 maggio 2016 - Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture (G.U. n. 131 del 7/6/2016)   DM GIUSTIZIA 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (G.U. n. 174 del 27/7/2016).   D.P.C.M. 10 agosto 2016 - Composizione e modalità di funzionamento della Cabina di regia (G.U. n. 203 del 31/8/2016)   DM INFRASTRUTTURE 10 novembre 2016, n. 248 - Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'art. 89, comma 11, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 3 del 4/1/2017).   DM INFRASTRUTTURE 16 novembre 2016 recante "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei  requisiti  di  specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi  dell'articolo  89,  comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (16G00261)" (G.U. n. 3 del 4/1/2017)   DM INFRASTRUTTURE 1° dicembre 2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. n. 20 del 20/1/2017).   DM INFRASTRUTTURE 2 dicembre 2016 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (G.U. n. 20 del 25/1/2017)   DM INFRASTRUTTURE 2 dicembre 2016 n. 263- Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 36 del 13/2/2017)     DM AMBIENTE 11 gennaio 2017 recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli  arredi  per  interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" (G.U. n. 23 del 28/1/2017).     DM AMBIENTE 15 febbraio 2017 recante "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire  obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle  gare  d'appalto  per  l'esecuzione  dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade" (G.U. n. 55 del 07/03/2017).   DM BENI E DELLE ATTIVIta' CULTURALI E DEL TURISMO 22 agosto 2017 n. 154 recante "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (17G00169) (G.U. n. 252 del 27/10/2017).   DM AMBIENTE 11 ottobre 2017 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" (G.U. n. 259 del 6/11/2017).     DM ESTERI  2 novembre 2017 recante "Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. n. 296 del 20/12/2017).     DM INFRASTRUTTURE 7 marzo 2018 n. 49 - Regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione (G.U. n. 111 del 15/05/2018 - in vigore dal 30/05/2018)   DPCM 10 maggio 2018, n. 76 - Regolamento recante modalita'  di  svolgimento,  tipologie  e  soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico

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