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TAR Lazio, Roma, I, 21 maggio 2018, n. 5599. "La mera presenza di un rappresentante del concorrente alla seduta pubblica, privo di specifica procura alla rappresentanza legale dell’impresa, non vale a integrare la piena conoscenza del provvedimento in capo al concorrente e quindi non fa decorrere i termini per l’impugnativa del provvedimento in sede giurisdizionale. Nel caso in cui il valore dell'appalto comprenda eventuali rinnovi e il modulo di offerta messo a disposizione non consenta di scorporare l'offerta per il solo importo a base d'asta, correttamente il concorrente parametra la propria offerta sull’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo, e non su quello a base di gara. Le offerte vanno interpretate secondo i principi di buona fede, affidamento incolpevole e favor partecipationis".

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E' stata pubblica sulla G.U. n. 132 del 4.6.2021 la deliberazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali 29 aprile 2021 recante "Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico"     E' stato approvato con deliberazione del Garante della Privacy del 29 aprile 2021 il codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale (G.U. n. 124 del 26.5.2021)   E’ stato pubblicato in G.U. n. 205 del 4.9.2018 il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali, nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati)”. Il provvedimento legislativo va a modificare/integrare il testo del del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 pur mantenendo ampi richiami al Regolamento 2016/679 (detto anche d’ora innanzi più brevemente DGPR), per cui la disciplina della riservatezza dei dati personali viene definita dall’intreccio delle due disposizioni di rango diverso. Ecco le principali previsioni normative (gli articoli richiamati sono quelli del d.lgs. n. 196/2003 come ora modificato salvo che non sia diversamente indicato): a) la comunicazioni tra titolari di dati personali dell’esercizio di pubblici poteri diversi da quelli particolari (art. 9 GDPR) e relative a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) è ammessa se ha una base giuridica di legge o di regolamento delegato, altrimenti “la  comunicazione  e'  ammessa quando e' comunque  necessaria  per  lo  svolgimento  di  compiti  di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e  puo' essere iniziata se e' decorso il  termine  di  quarantacinque  giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che  lo  stesso  abbia adottato una diversa  determinazione  delle  misure  da  adottarsi  a garanzia degli interessati”, mentre “La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico   o   connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono  trattarli per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste” dalla legge o da regolamento delegato (art. 2-ter); b) è incentivata la redazione di codici deontologici da parte del Garante della Privacy (art. 2-quater) c) il minore che ha compiuto i quattordici anni puo' esprimere  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della  societa' dell'informazione. Con riguardo a tali servizi,  il  trattamento  dei dati personali del minore  di  eta'  inferiore  a  quattordici  anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, e' lecito  a  condizione  che  sia   prestato   da   chi   esercita   la responsabilita' genitoriale (art. 2-quinquies); d) viene precisato che il trattamento dei dati delle categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR è comunque ammessa (art. 2-sexies) oltre alle ipotesi generali di cui al paragrafo 2 dell’art. 9 GDPR: - accesso a documenti amministrativi e accesso civico; - tenuta degli atti e dei registri  dello  stato  civile,  delle anagrafi della  popolazione  residente  in  Italia  e  dei  cittadini italiani residenti all'estero,  e  delle  liste  elettorali,  nonche' rilascio di documenti di riconoscimento o di  viaggio  o  cambiamento delle generalita'; - tenuta di registri pubblici relativi a beni immobili o mobili; - tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida  e dell'archivio nazionale dei veicoli; - cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione dello  straniero e del profugo, stato di rifugiato; - elettorato attivo e passivo  ed  esercizio  di  altri  diritti politici, protezione diplomatica e consolare, nonche'  documentazione delle attivita' istituzionali di  organi  pubblici,  con  particolare riguardo alla redazione di  verbali  e  resoconti  dell'attivita'  di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari; - esercizio  del  mandato  degli  organi  rappresentativi,  ivi compresa  la  loro  sospensione  o  il  loro  scioglimento,   nonche' l'accertamento delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' o  di decadenza, ovvero di rimozione o sospensione da cariche pubbliche; - svolgimento delle funzioni di controllo,  indirizzo  politico, inchiesta parlamentare o sindacato ispettivo e l'accesso a  documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli  organi  interessati per esclusive finalita' direttamente connesse all'espletamento di  un mandato elettivo; - attivita'  dei  soggetti  pubblici  dirette  all'applicazione, anche tramite i loro concessionari,  delle  disposizioni  in  materia tributaria e doganale; - attivita' di controllo e ispettive; - concessione,  liquidazione,  modifica  e  revoca  di  benefici economici,   agevolazioni,   elargizioni,    altri    emolumenti    e abilitazioni; - conferimento  di  onorificenze  e  ricompense,  riconoscimento della personalita' giuridica di  associazioni,  fondazioni  ed  enti, anche di culto, accertamento  dei  requisiti  di  onorabilita'  e  di professionalita' per le nomine,  per  i  profili  di  competenza  del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive  di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonche'  rilascio  e  revoca  di   autorizzazioni   o   abilitazioni, concessione  di  patrocini,  patronati  e  premi  di  rappresentanza, adesione a comitati d'onore e  ammissione  a  cerimonie  ed  incontri istituzionali; - rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore; - obiezione di coscienza; - attivita' sanzionatorie e di tutela in sede  amministrativa  o giudiziaria; - rapporti  istituzionali  con  enti  di   culto,   confessioni religiose e comunita' religiose; - attivita' socio-assistenziali a tutela dei minori  e  soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci; - attivita' amministrative e certificatorie correlate  a  quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o  sociale,  ivi  incluse quelle correlate ai trapianti d'organo  e  di  tessuti  nonche'  alle trasfusioni di sangue umano; - compiti  del  servizio  sanitario  nazionale  e  dei  soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di igiene  e  sicurezza sui  luoghi  di  lavoro  e  sicurezza  e  salute  della  popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumita' fisica;  - programmazione,   gestione,    controllo    e    valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la  gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti  tra  l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il  servizio  sanitarionazionale; - vigilanza    sulle    sperimentazioni,    farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  all'importazione  di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria; - tutela sociale della maternita' ed interruzione  volontaria della gravidanza,  dipendenze,  assistenza,  integrazione  sociale  e diritti dei disabili; - istruzione   e   formazione   in    ambito    scolastico, professionale, superiore o universitario; - trattamenti effettuati a fini di archiviazione nel pubblico interesse  o  di  ricerca  storica,  concernenti  la   conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi storici degli  enti  pubblici,  o  in  archivi privati dichiarati di interesse storico  particolarmente  importante, per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini statistici da parte di  soggetti  che  fanno  parte  del  sistema  statistico   nazionale (Sistan); - instaurazione,  gestione  ed  estinzione,  di  rapporti  dilavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di  impiego,  materia  sindacale,  occupazione  e  collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e  pari opportunita' nell'ambito dei rapporti di  lavoro,  adempimento  degli obblighi retributivi, fiscali e contabili,  igiene  e  sicurezza  del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento  della responsabilita'   civile,   disciplinare   e   contabile,   attivita' ispettiva; e) invece i dati i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono  essere  oggetto di trattamento  in  presenza  di  una  delle  condizioni  di  cui  al paragrafo 2 dell’art. 9 GDPR ed in conformita'  alle  misure  di garanzia disposte dal Garante (art. 2-septies); f) il  trattamento  di  dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza di cui all’art. 10 GDPR e' consentito se autorizzato da una norma di legge  o,  nei casi  previsti  dalla  legge,   di   regolamento,   riguardanti, in particolare (art. 2-octies): - l'adempimento di obblighi e l'esercizio di  diritti  da  parte del titolare o dell'interessato in materia di diritto  del  lavoro  o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro, nei limiti stabiliti  da leggi, regolamenti e contratti collettivi,  secondo  quanto  previsto dagli articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento; - l'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni di legge o  di  regolamento  in  materia  di   mediazione   finalizzata   alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; - la verifica o l'accertamento dei  requisiti  di  onorabilita', requisiti soggettivi e presupposti  interdittivi  nei  casi  previsti dalle leggi o dai regolamenti; - l'accertamento di responsabilita' in relazione  a  sinistri  o eventi  attinenti  alla   vita   umana,   nonche'   la   prevenzione, l'accertamento e il contrasto  di  frodi  o  situazioni  di  concreto rischio per il corretto esercizio  dell'attivita'  assicurativa,  nei limiti di quanto previsto dalle leggi o dai regolamenti in materia; - l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in  sede giudiziaria; - l'esercizio del diritto di accesso  ai  dati  e  ai  documenti amministrativi, nei limiti di  quanto  previsto  dalle  leggi  o  dai regolamenti in materia; - l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la raccolta  di informazioni per conto di terzi ai sensi dell'articolo 134 del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; - l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia  o  in  materia  di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi  forme di  pericolosita'  sociale,  nei  casi  previsti  da   leggi   o   da regolamenti, o per  la  produzione  della  documentazione  prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto; - l'accertamento del requisito di idoneita' morale di coloro che intendono partecipare a gare  d'appalto,  in  adempimento  di  quanto previsto dalle vigenti normative in materia di appalti; - l'attuazione della disciplina in materia di  attribuzione  del rating di legalita' delle imprese ai sensi  dell'articolo  5-ter  del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; - l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative  vigenti in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento del terrorismo; g) sono stabilite limitazioni ai diritti garantiti dal DGPR ai soggetti interessati nei seguenti casi (art. 2-undecies) qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare  un pregiudizio effettivo e concreto: - agli interessi tutelati in base alle disposizioni  in  materia di riciclaggio; - agli interessi tutelati in base alle disposizioni  in  materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; - all'attivita'   di   Commissioni   parlamentari   d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; - alle attivita' svolte da un soggetto pubblico,  diverso  dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione  di  legge, per esclusive finalita' inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti,  al  controllo  degli  intermediari  e  dei mercati creditizi  e  finanziari,  nonche'  alla  tutela  della  loro stabilita'; - allo   svolgimento   delle   investigazioni   difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria; - alla riservatezza dell'identita' del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179,  l'illecito  di  cui  sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio; h) i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR riferiti  ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a  tutela  dell'interessato, in qualita' di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli  di protezione (art. 2-terdecies); i) Il  titolare  o  il responsabile del trattamento  possono  prevedere,  sotto  la  propria responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo,  che specifici  compiti  e  funzioni  connessi  al  trattamento  di   dati personali  siano  attribuiti   a   persone   fisiche,   espressamente designate, che operano sotto la loro autorita' (art. 2-quaterdecies); l) viene sostituito l’art. 60 in materia di accesso agli atti riguardanti dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita  sessuale  o all'orientamento sessuale, che ora stabilisce “1. Quando il trattamento concerne  dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, il trattamento e' consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta  di accesso ai documenti amministrativi,  e'  di  rango  almeno  pari  ai diritti  dell'interessato,  ovvero  consiste  in  un  diritto   della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale”; m) l’art. 75 concernente il trattamento in ambito sanitario viene sostituito dal seguente “1.  Il trattamento dei dati personali effettuato  per  finalita'  di  tutela della salute e incolumita' fisica dell'interessato o di terzi o della collettivita'  deve  essere  effettuato  ai  sensi  dell'articolo  9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e  3  del  regolamento,  dell'articolo 2-septies del presente codice, nonche' nel rispetto delle  specifiche disposizioni di settore” (si veda anche il nuovo art. 77); n) l’art. 96 in materia di trattamento dei dati relativi agli studenti viene sostituito dal seguente “1. Al fine di agevolare   l'orientamento,    la    formazione    e    l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di  formazione  professionale  regionale,  le scuole  private  non  paritarie  nonche'  le  istituzioni   di   alta formazione artistica e coreutica  e  le  universita'  statali  o  non statali  legalmente  riconosciute  su  richiesta  degli  interessati, possono  comunicare  o  diffondere,  anche  a  privati  e   per   via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi  e  finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di  cui  agli articoli 9  e  10  del  Regolamento,  pertinenti  in  relazione  alle predette  finalita'  e  indicati   nelle   informazioni   rese   agliinteressati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere  successivamente  trattati  esclusivamente  per  le   predette finalita'.  2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresi' ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione  dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati”; o) è stato sostituito anche l’art. 110 in materia di ricerca medica, biomedica ed epidiomelogica; p) mentre è stato introdotto l’art. 111-bis concernente il trattamento dei dati personali ricevuti tramite curriculum, secondo il quale “Le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento,  nei  casi di ricezione dei curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati al fine della instaurazione di un rapporto di lavoro, vengono fornite al  momento  del  primo  contatto  utile,  successivo  all'invio  del curriculum medesimo. Nei limiti delle finalita' di  cui  all'articolo 6,  paragrafo  1,  lettera  b),  del  Regolamento,  il  consenso   al trattamento dei dati personali presenti nei curricula non e' dovuto”; q) viene ora stabilito all’art. 132-quater che “Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati  e,  ove  possibile,  gli  utenti,  mediante  linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e  alla  fascia  di eta' dell'interessato a cui siano fornite le  suddette  informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di eta', se sussiste  un particolare  rischio  di  violazione  della  sicurezza  della   rete, indicando,  quando  il  rischio  e'  al  di  fuori   dell'ambito   di applicazione delle misure  che  il  fornitore  stesso  e'  tenuto  ad adottare a norma dell'articolo 132-ter, commi  2,  3  e  5,  tutti  i possibili  rimedi  e   i   relativi   costi   presumibili.   Analoghe informazioni sono rese al Garante e  all'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni”; r) all’art. 140-bis viene fissato il principio di alternatività della forme di tutela dei dati personali ossia il reclamo al Garante o alternativamente il ricorso dinanzi l’Autorità giudiziaria. Si veda anche l’art. 17 del d.lgs. n. 101/2018 che va a sostituire l’art. 10 del d.lgs. n. 150/2011; s) viene sostituito gli artt. 153 e seguenti relativi al Garante per la protezione dei dati personali ed al suo funzionamento; t) gli artt. 166 e seguenti si occupano del procedimento sanzionatorio nonché delle sanzioni previste dall’ordinamento. La disciplina della definizione agevolata delle sanzioni è contenuta all’art. 18 d.lgs. n. 101/2018; u) è prevista una previsione d’improcedibilità dei reclami pendenti nanti il Garante della privacy se i soggetti interessati entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del Garante medesimo che coloro che non dichiareranno di avere un interesse alla trattazione dei reclami medesimi (art. 19 d.lgs. n. 101/2018); v) a decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni «dati sensibili» e «dati giudiziari» utilizzate  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1, lettere d) ed e), del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali, di cui al decreto legislativo n.  196  del  2003,  ovunque ricorrano, si intendono  riferite,  rispettivamente,  alle  categorie particolari di dati  di  cui  all'articolo  9  del  Regolamento  (UE) 2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento (art. 22, comma 2 d.lgs. n. 101/2018); z) “per i primi otto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, il Garante per la  protezione  dei  dati  personali tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni  amministrative e nei limiti in cui  risulti  compatibile  con  le  disposizioni  del Regolamento (UE) 2016/679, della fase  di  prima  applicazione  delle disposizioni sanzionatorie” (art. 22, comma 13 d.lgs. n. 101/2018).       In questa sezione si riporta: - il testo del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 619/2016 del 27.4.2016 (G.U.C.E. L119/1 del 4.5.2016) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) sia in lingua italiana che in lingua inglese (entrata in vigore 25.5.2018); - il testo del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; - i documenti redatti dal Consiglio Nazionale Forense in materia (datati 22.5.2018).   Qui, invece, si trova il link ai documenti del Data Protection Working Party (WP29) http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/ricerca?p_p_id=searchportlet...

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Il Consiglio di Stato, Sez. Consultiva per gli Atti normativi, con il parere n. 1446 del 1° giugno 2018 si è espressa negativamente sullo "Schema di regolamento recante la definizione delle modalità, dei termini e degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito e carte di credito" trasmesso dal MISE il 20 maggio 2018.

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Normativa   DIRETTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2018 (GUCE 5 giugno 2018 L.139, in vigore dal 25 giugno 2018), modificativa della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica.   DIRETTIVA 2011/16/UE DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2011 (GUCE 11 marzo 2011 L 64) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e abrogativa della direttiva 77/799/CEE

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E' stato pubblicato in G.U. n. 130 del 7.6.2018 il d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell'8  giugno  2016,  sulla  protezione   del   know-how riservato  e  delle  informazioni  commercialiriservate(segreti commerciali) contro  l'acquisizione,  l'utilizzo  e  la  divulgazione illeciti" che introduce un'importante novità nel panorama della protezione del proprietà industriale. Ecco le principali novità: a) vengono modificati ed integrati numerosi articoli del d.lgs. 10.2.2005, n. 30 recante il "Codice della proprietà industriale" ed in particolare si stabilisce: - all'art. 98 che "Costituiscono oggetto di  tutela  i  segreti  commerciali.  Per segreti commerciali si  intendono  le  informazioni  aziendali  e  le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non  siano  nel  loro  insieme  o nella  precisa  configurazione  e  combinazione  dei  loro   elementi generalmente note o  facilmente  accessibili  agli  esperti  ed  agli operatori del settore;b) abbiano valore economico in quanto segrete;c) siano sottoposte, da parte  delle  persone  al  cui  legittimo controllo  sono  soggette,  a  misure  da  ritenersi  ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete" (art. 3); - all'art. 99 che "Ferma la disciplina  della  concorrenza  sleale,  il  legittimo detentore dei segreti commerciali  di  cui  all'articolo  98,  ha  il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio  consenso,  di  acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti,salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo  indipendente  dal terzo", nonché che "siconsideranoillecite anchequandoilsoggetto,almomentodell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenzao,secondole circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del  fatto  che  i segreticommercialieranostatiottenutidirettamenteo indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente" (art. 4); - all'art. 121 che "Neiprocedimenti giudiziari  relativi  all'acquisizione,  all'utilizzazioneoalla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo  98, il giudice puo' vietare ai soggetti da lui nominati o  delegati,  alle parti e  ai  loro  rappresentanti  e  consulenti,  ai  difensori,  al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti  che  a qualunque titolo hanno accesso  ai  provvedimenti,  agli  atti  eai documenti  presenti  nel  fascicolo  d'ufficio,   l'utilizzo   o   la rivelazione dei segreti  commerciali  oggetto  del  procedimento  che ritenga riservati. Il  provvedimento  di  divieto  di  cui  al  primo periodo e' pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale e' stato emesso" (art. 5); - all'art. 132 che "Intuttiiprocedimenticautelarirelativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione  illecite  dei segreti commerciali di cui  all'articolo  98,  il  giudice  puo',  su istanza  di  parte,  in  alternativa  all'applicazione  delle  misure cautelari,  autorizzare  la  parte  interessata   a   continuare   ad utilizzare  i  segreti  commerciali  prestando  idonea  cauzione  per  l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore" (art. 8); b) sono poi modificati gli artt. 388 e 623 c.p. In particolare, ora quest'ultima stabilisce che "Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio,o della sua professione o arte, di segreti  commerciali  o  di  notizie destinate  a  rimanere   segrete,   sopra   scoperte   o   invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto,  e' punito con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica a  chiunque,  avendo  acquisito  in  modo abusivo segreti commerciali, li rivela  o  li  impiega  a  proprio  o altrui profitto.Se il fatto relativo ai segreti  commerciali  e'  commesso  tramite qualsiasi strumento informatico la pena e'  aumentata.Il colpevole e' punito a querela della persona offesa".

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E' stata pubblicata in G.U. 92 del 18.4.2019 la l. 12 aprile 2019, n. 31 recante "Disposizioni in materia di azione di classe", con inserimento della nuova disciplina direttamente nel corpo del codice di procedura civile (Titolo VIII-bis del Libro IV e Titolo V-bis delle disposizioni di attuazione), che va così a sostituire la precedente disciplina contenuta nel Codice del Consumo (artt. 139, 140 e 140-bis d.lgs. n. 206/2005 e ss.mm.ii.). Si segnala che la nuova disciplina, nonostante sia di natura processuale, entrerà in vigore tra un anno e si applicherà soltanto alle condotte successivamente alla sua entrata in vigore.   E' stata pubblicata in G.U. n. 75 del 29.3.2019 la l. 28 marzo 2019, n. 26 recante conversione con modificazioni del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 recante "Disposizioni urgenti in materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di pensioni" (in G.U. n. 23 del 28.1.2019). Ecco le principali novità:   a) è stato disciplina il reddito di cittadinanza di cui all'art. 1 commi 255-258 della l. n. 145/2018 (artt. 1-13);   b) sono introdotte disposizioni in materia pensionistica concernenti il trattamento di pensionamento anticipato cosiddetto "quota cento" ossia età anagrafica di almeno 62 anni e di almento 38 anni di anzianità contributiva (artt. 14-17);   c) viene introdotta la sospensione del diritto alla pensione nel caso di soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata  in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il  quale  sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due  anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti  all'esecuzione della pena. La medesima sospensione si applica anche nei confronti  dei  soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato  di  latitanza  ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale (art. 18-bis);   d) viene modificata la previsione dell'art. 3 l. 335/1995 con l'introduzione del comma 10-bis che così recita: "Per le  gestioni  previdenziali  esclusive  amministrate dall'INPS  cui  sono   iscritti   i   lavoratori   dipendenti   delle amministrazioni pubbliche di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di  cui  ai  commi  9  e  10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai  periodi  di  competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre  2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passatiin giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento  pensionistico del lavoratore" (art. 19);   e) sono stabiliti incentivi per il riscatto di periodo non coperti da retribuzione per “i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative” in misura non eccedente le cinque annualità, prevedendosi una deducibilità ai fini dell'IRPEF del 50% con rateizzazione fino a 120 mensilità senza interessi (art. 20);   f) vengono previste nuove disposizioni in materia di erogazione anticipata del trattamento di fine servizio e riduzione del carico fiscale sullo stesso (artt. 22, 23 e 24).     E’ stata pubblicata in G.U. n. 36 del 12.2.2019 la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 del d.l. 14  dicembre  2018,  n.  135. Ecco le principali novità (in barrati le parole eliminate mentre sono sottolineati le disposizioni introdotte ex novo):   a) è istituita una dotazione finanziaria di 50.000.000€, a valere sulle disponibilita' del  medesimo Fondo di garanzia delle PMI, in un’apposita sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a  condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI)  che  sono in difficolta' nella restituzione delle rate  di  finanziamenti  gia' contratti con banche e intermediari finanziari  e  sono  titolari  di crediti  nei  confronti  delle  pubbliche  Amministrazioni. Per poter godere del Fondo il debito dev’essere classificato dalla   stessa   banca   o intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data  di entrata  in  vigore  del  presente  decreto. La garanzia copre fino a 2,5 milioni di euro e fino all’80% del debito. La  garanzia  della  sezione  speciale  e'   subordinata   alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario  e  la  PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20  anni, per il rientro del finanziamento (art. 1);   b) viene modificata la disciplina della cosiddetta rottamazione-ter di cui all’art. 3, comma 23 del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ora così prevede “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non e' stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformita' alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 e' improcedibile possono  essere definiti secondo le disposizioni del presente  articolo  versando  le somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31  luglio  2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima  il  31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre  2019  e  le  restanti  il  28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021” (art. 1-bis, comma 1);   c) anche per quanto concerne la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea di cui all’art. 5 d.l. n. 119/2018 convertito in l. n. 136/2018, viene stabilito che “il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo” (art. 1-bis, comma 2);   d) in merito invece alla procedura agevolata dei debiti delle persone fisiche di cui ai commi 184 e seguenti l. n. 145/2018 viene sostituito il comma 193 che così recita “193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore  che  i  debiti  delle  persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai  sensi  del  comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo  3  del  decreto-legge  23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette  rate,  e  la scadenza di ciascuna di esse. La prima di  tali  rate,  di  ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31  luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.  Nei  medesimi  casi previsti dal secondo periodo del  comma  192,  limitatamente  ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato  decreto-legge  n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e' ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari  al  30  per  cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30  novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a  decorrere  dal  1°  dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo” (art. 1-bis, comma 3);   e) viene consentito di avvalersi del regime forfettario fino a 65.000€ di cui all’art. 1, comma 55-89 l. n. 190/2014 anche coloro che, sebbene esercitino la loro attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, abbiano iniziato una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini  dell'esercizio  di arti o professioni (art. 1-bis, comma 4);   f) è abrogato il libro unico del lavoro di cui all’art. 15 d.lgs. n. 151/2015, mentre viene ridotto da 20 a 10 giorni il termine di cui all’art. 2330 c.c. entro il quale il notaio deve depositare presso l’ufficio del registro delle imprese l’atto costitutivo delle nuove società. Sono introdotte anche alcune disposizioni di semplificazioni in materia di start up ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 179/2012 convertito in l. n. 221/2012, nonché di PMI innovativa di cui all’art. 4 d.l. n. 3/2015 convertito in l. n. 33/2015 (art. 3);   g) sono introdotte disposizioni di semplificazioni per le per le zone economiche speciali - ZES e per le zone logistiche semplificate – ZLS (art. 3-ter);   h) l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 c.c.  delle societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui  all'articolo 2463- bis c.c. e' redatto per atto pubblico  ovvero  per atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli  24  e  25 del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82.  L'atto  privo  delle  formalita' richieste per l'atto pubblico e' redatto secondo un modello  uniforme adottato con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di concerto con  il  Ministero  della  giustizia,  ed  e'  trasmesso  al competente ufficio del registro delle imprese di cui  all'articolo  8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (art. 3-quater);   i) vengono introdotte modifiche all’art. 495 c.p.c. in materia di di  esecuzione   forzata  nei  confronti  dei  soggetti  creditori  della   pubblica amministrazione, nonché all’art. 560 c.p.c. per quanto concerne le modalità di custodia degli immobili pignorati (art. 4);   l) sono confermate in sede di conversione del decreto legge le disposizioni di modifica dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 che ora sono così definite: “c)  la  stazione  appaltante  dimostri  con  mezzi  adeguati   che l'operatore  economico  si  e'  reso  colpevole  di  gravi   illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia   la   sua   integrita'   o affidabilita';  c-bis)  l'operatore  economico   abbia   tentato   di   influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o  di ottenere informazioni riservate a fini di  proprio  vantaggio  oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o  fuorvianti suscettibili  di  influenzare  le   decisioni   sull'esclusione,   la selezione o l'aggiudicazione, ovvero  abbia  omesso  le  informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  c-ter)  l'operatore  economico  abbia  dimostrato  significative  o persistenti carenze nell'esecuzione di  un  precedente  contratto  di appalto o di concessione che ne  hanno  causato  la  risoluzione  per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del  danno  o  altre sanzioni comparabili; su  tali  circostanze  la  stazione  appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso  dalla  violazione  e alla gravita' della stessa” (art. 5);   m) viene confermata in sede di conversione del decreto legge la soppressione del SISTRI, ma viene prevista l’istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad  iscriversi,  entro  il  termine  individuato  con  il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese  che  effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e  gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti  pericolosi  a titolo professionale o che operano in  qualita'  di  commercianti  ed intermediari di rifiuti  pericolosi,  i  Consorzi  istituiti  per  il recupero e  il  riciclaggio  di  particolari  tipologie  di  rifiuti, nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152 (art. 6);   n) sono introdotte le definizioni di “Tecnologie basate su registri distribuiti” (dette più comunemente block chain) e smart contract, dando termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia  digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate  su  registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione (art. 8-ter);   o) sono introdotte disposizioni urgenti in materia di formazione specifica  in  medicina generale, di personale del servizio sanitario e viene chiarito che l’esenzione dall’obbligo della fatturazione elettronica si estende anche ai soggetti  che  non  sono tenuti  all'invio  dei  dati  al  Sistema  tessera   sanitaria,   con riferimento  alle  fatture  relative   alle   prestazioni   sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (artt. 9 e 9-bis);   p) sono emanate nuove disposizioni per i servizi di trasporto con conducente non di linea (cosiddetti NCC) statuendosi che:   - la sede operativa del  vettore  e  almeno  una  rimessa  devono essere  situate  nel  territorio  del  comune   che   ha   rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre  di  ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni  della  medesima  provincia  o area metropolitana in cui ricade il  territorio  del  comune  che  ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata  entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente  comma, in  ragione  delle  specificita'   territoriali   e   delle   carenze infrastrutturali,  per   le   sole   regioni   Sicilia   e   Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un  comune  della  regione  e'  valida sull'intero  territorio  regionale,  entro  il  quale  devono  essere situate la sede operativa e almeno una rimessa;   - i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di  taxi o di autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con conducente di autovettura ovvero di natante,  in  caso  di  malattia, invalidita' o sospensione della patente, intervenute  successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarita' della licenza o  dell'autorizzazione,  a  condizione  che siano sostituiti  alla  guida  dei  veicoli  o  alla  conduzione  dei natanti,   per   l'intero   periodo   di   durata   della   malattia, dell'invalidita' o della sospensione della  patente,  da  persone  in possesso  dei  requisiti  professionali  e  morali   previsti   dalla normativa vigente;   - le prenotazioni di trasporto per il servizio  di  noleggio  con conducente sono  effettuate  presso  la  rimessa  o  la  sede,  anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il  termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3,  con  ritorno  alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area  metropolitana in  cui  ricade  il  territorio  del   comune   che   ha   rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un foglio di servizio in formato elettronico,  le  cui  specifiche  sono stabilite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero  dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e  chilometri  di partenza e arrivo; d)  orario  di  inizio  servizio,  destinazione  e orario di fine servizio; e) dati  del  fruitore  del  servizio.  Fino all'adozione del decreto di cui  al  presente  comma,  il  foglio  di servizio elettronico e' sostituito da  una  versione  cartacea  dello stesso,  caratterizzata  da  numerazione  progressiva  delle  singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per  quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del  veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni,  per  essere  esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa. In deroga a quanto previsto dal comma  4,  l'inizio  di  un nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando  sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla  rimessa o dal pontile d'attracco, piu'  prenotazioni  di  servizio  oltre  la prima, con partenza o  destinazione  all'interno  della  provincia  o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni  possono  ricadere  entro  l'intero territorio regionale (art. 10-bis);   q) introduzione del PITESAI ovverosia del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (art. 11-ter);   r) viene confermata la norma autentica per quanto concerne l’elezione dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati stabilendosi che “ai fini del  rispetto  del divieto di cui al  predetto  periodo,  si  tiene  conto  dei  mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua  entrata  in  vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata  in  vigore  della legge  31  dicembre  2012,  n.  247” (art. 11-quinquies);   s) per quanto concerne il terzo settore sono introdotte disposizioni che esentano dall’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 4 d.lgs. n. 112/2017 (impresa sociale) le associazioni o fondazioni  di  diritto  privato  ex Ipab derivanti  dai  processi  di  trasformazione  delle  istituzioni pubbliche di assistenza o  beneficenza (art. 11-sexies).         E’ stata pubblicata in G.U. n. 302 del 31.12.2018 la l. 30.12.2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Finanziaria 2019). Il testo è scaribile in formato pdf dal sito della Gazzetta Ufficiale. Il testo è stato ripubblicato in G.U. n. 15 del 19.1.2019 corredato delle note a commento.   Ecco le principali novità divise per argomenti:   AMBIENTE (commi 156-161, 659, 802 e 954-957)   Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.   Sono introdotte nel codice dell’ambiente disposizioni in materia di plastiche monouso.   Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso agli incentivi di cui ai commi dal presente a 957 è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.   APPALTI   Per interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale si stabilisce che i lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 cioè mediante confronto con almeno 10 operatori economici (commi 108-114);    Viene elevata da 1.000€ a 5.000€ la soglia di obbligo di utilizzo del MEPA, così superato il recente comunicato del Presidente dell’ANAC del 30.10.2018 che aveva invece chiarito come l’obbligo fosse esistente per gli acquisti di valore pari o superiore a 1.000€ (comma 130).   Il MISE può avvalersi della Guardia di Finanza per effettuare i controlli di cui all’art. 177, comma 3 del Codice dei contratti pubblici in materia di affidamenti effettuati dai concessionari (comma 233).   La Consip Spa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attività svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione (comma 771).   Per quanto concerne i lavori pubblici viene stabilito che, nelle  more  di  una  complessiva  revisione del codice dei contratti pubblici e comunque fino  al  31  dicembre  2019,  le  stazioni  appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo  codice,  possono  procedere  all’affidamento  di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  40.000  euro  e  inferiore  a  150.000 euro  mediante  affidamento  diretto  previa consultazione,  ove  esistenti,  di  tre  operatori economici  e  mediante  le  procedure  di  cui  al comma  2,  lettera b) ,  del  medesimo  articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000  euro  e  inferiore  a  350.000  euro (comma 912).   ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTURNI DOMESTICI (commi 534-536)   Sono aggiornate le disposizioni della l. 3.12.1999, n. 493 in materia di “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici”   AUTOTRASPORTO (commi 291-297)   A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di cui alla lettera a) del comma 292, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto di cui alla lettera b) del comma 292, spetta un rimborso in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.   BIGLIETTI NOMINATIVI PER SPETTACOLI (comma 1100)   A decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di nominativo.   CANONE RAI   L’importo del canone RAI resta a 90€ (commi 89-90).   CEDOLARE SECCA PER LOCAZIONI COMMERCIALI   Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale (comma 59).   COLTIVATORI DIRETTI (comma 705)   I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente.   COMMERCIO (commi 283-284 e 686)   L’indennizzo per la cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivita' commerciale su aree pubbliche di cui al d.lgs. n. 207/1996, dal 1° gennaio 2019, spetta a chi ha i relativi requisiti alla data di presentazione della domanda.   Si stabilisce altresì che il d.lgs. 59/2010 attuativo Direttiva 2006/123/UE (cosiddetta Direttiva “Bolkestein”) non trova applicazione “alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche”, con conseguente non applicabilità dell’art. 16 e dell’abrogazione dell’art. 70.   CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME   I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (comma 246).   Inoltre, si stabilisce che al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime (comma 675).   Il decreto, in particolare, stabilisce le condizioni e le modalità per procedere (commi 676-685):   a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;   b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;   c) all'individuazione della tipologia e del numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;   d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;   e) all'approvazione dei metodi, degli indirizzi generali e dei criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.   Inoltre, il decreto conterrà i criteri per strutturare:   a) un nuovo modello di gestione delle imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi; accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;   b) un sistema di rating delle imprese di cui alla lettera a) e della qualità balneare;   c) la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al codice della navigazione o a leggi speciali in materia;   d) il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei princìpi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione del bene demaniale e della durata della concessione;   e) la revisione e l'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.   Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi del comma 678, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei princìpi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo, che deve concludersi entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di conclusione dei lavori da parte delle amministrazioni.   Princìpi ed i criteri tecnici ai fini dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.   Al termine della consultazione, secondo i princìpi e i criteri tecnici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.   Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.   Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.   Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.   Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, è sospeso, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.   CONGEDO PARENTALE   Sono prorogate le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale di cui all’art. 1, comma 354 l. n. 232/2016 (comma 278).   Inoltre, si stabilisce che è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (commi 485-486).   CONSULENTI FINANZIARI,  OICR e FIR.   Viene ora stabilito che all'art. 10, comma 5, d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129 che “Fino dalla data di avvio di operativita' dell'Albo unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del comma 3, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del citato decreto legislativo, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti” (comma 237).   Si stabilisce, inoltre, che “La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob ed è effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio” (comma 238).   Sono apportate modifiche al d.m. 5.3.2015, n. 30 recante “Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani” (comma 239).   Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). La misura dell'indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Hanno accesso al fondo Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, nonché le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa (commi 493-507).   A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la società Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti (comma 777).   Sono introdotte modifiche alla l. 30.4.1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (commi 1088-1090).   CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO   Sono apportate rilevanti modifiche alla disciplina del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (commi 70-72)   DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E PER GIARDINAGGIO   Sono prorogate le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e per il giardinaggio  (commi 67 e 68).   DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (commi 422-433)   Sono introdotte disposizioni in merito alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, nel periodo 2019-2021 il Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.   EDITORIA (commi 772-775)   A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.   Sono altresì abrogati ulteriori contributi.   ENTI LOCALI   Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza (comma 124).   E’ prevista l’erogazione di contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (commi 134-152).   Viene sostituito l’art. 161 del Testo Unico degli Enti Locali in materia di Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili (comma 903).   A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (pubblicità e affissioni), possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato (comma 919).   ESDEBITAZIONE FISCALE (commi 184-198)   I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni (nonché derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento), possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (ISEE pari o inferiore a 20.000€) versando una somma determinata in un valore percentuale al debito in rapporto all’ISEE.   Indipendentemente da quanto stabilito dal comma 186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.   Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere a) e b), può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.   FARMACI (commi 550-554 e 575-585)   Sono introdotte disposizioni in materia   FATTURAZIONE ELETTRONICA   Sono introdotte disposizioni di semplificazione per gli operatori sanitari (comma 53).   Viene abrogata la disposizione dell’art. 10, comma 02 d.l. n. 119/2018 convertito in l. n. 136/2018 secondo la quale “Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicita' in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari” (comma 56).   Per quanto concerne i dispositivi medici nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, con le azienda sanitarie è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio (comma 557).   FLAX TAX   I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario (imposta sostitutiva del 15%), se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, purché i contribuenti di cui trattasi non abbiamo prevalentemente esercitato la propria attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (comma 9).   A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20%, purché i contribuenti di cui trattasi non abbiamo prevalentemente esercitato la propria attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (commi 17-22)   IMPIEGO PUBBLICO (commi 301-331, 336, 338-367, 372-399, 415, 417-420, 446-450, 543-548, 565, 730, 738-740)   Sono introdotte una serie di misure straordinarie per l’assunzione di dipendenti o di proroga dei contratti a tempo determinato in essere.   Si stabilisce, in particolare, che al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:   a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:   1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;   2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;   b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;   c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;   d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;   e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;   f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;   g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna di graduatoria.   Viene, altresì, abrogata la  lett. e-bis del comma 3 dell’art. 356 d.lgs. n. 165/2001 secondo la quale “e-bis) facolta', per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unita' superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.   Si stabilisce, inoltre, che:   - le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso;   - tale previsione si applica, tuttavia, alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.   IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI E ABROGAZIONE DELL’IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI DIGITALI   È istituita l'imposta sui servizi digitali (commi 35-48) e viene contestualmente abrogata l’imposta sulle transazioni digitali di cui ai commi 1011-1019 della l. n. 205/2017 (comma 50) .   Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente:   a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;   b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.   L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:   a) veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;   b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;   c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.   L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.   Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali.   Le disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui sopra.   IMPRESE IMMOBILIARI   Viene confermata l’applicazione dell’art. 1, comma 36 l. n. 244/2007 secondo il quale “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita una commissione di studio sulla fiscalita' diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attivita' di gestione e attivita' di costruzione e della possibilita' di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le societa' che svolgono in via effettiva e prevalente attivita' immobiliare. Si considerano societa' che svolgono in via effettiva e prevalente attivita' immobiliare, le societa' il cui valore dell'attivo patrimoniale e' costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati” (comma 7)   IMU e TARI   Aumenta la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura dal 20% al 40% (comma 12).   Viene modificato l’art. 13, comma 3, lett. 0a) in materia di riduzione dell’IMU del 50% nel modo che segue “0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori”   Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (comma 806).   Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione (comma 1091).   INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE (commi 706-717)   Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti come sotto elencanti è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.   L'esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:   a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;   b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.   INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI ALIMENTATI CON ENERGIE RINNOVABILI E AUTO D’EPOCA (commi 1031-1048 e 1057-1066)   In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:   a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di cui alla seguente tabella:   CO2 g/km Contributo (euro) 0-20 6.000 21-70 2.500   b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:   CO2 g/km Contributo (euro) 0-20 4.000 21-70 1.500       INDENNIZZO IN FAVORE DELLE VITTIME DI REATI INTENZIONALI VIOLENTI, IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/80/CE (commi 593-596)   Sono apportate modifiche alla disciplina introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 11 l. 7.7.2016, n. 122 introdotta a seguito della procedura d’infrazione comunitaria n. 2011/4147.   INDUSTRIA 4.0   Le previsioni di cui all’art. 1, comma 9 l. 232/2016 si applicano, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (commi 60-65 e 78-81).   La disciplina di cui al precitato art. 1 l. n. 232/2016, si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa (comma 229).   E’ istituto un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare: a)progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, funzionali alla competitività del Paese; b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (commi 226-227).   Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro. Alle medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro. In caso di adesione a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro. I contributi di cui al presente comma sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa (comma 228).   Viene modificata la definizione di “Portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali” di cui all’art. 1, comma 5-novies d.lgs. n. 58/1998 intendendosi ora “una piattaforma on line che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre societa' che investono prevalentemente in piccole e medie imprese nonché della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese” (comma 236).   INVITALIA E VENTURCAPITAL   Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venturecapital e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa – Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'articolo 23 del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 del presente articolo, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al comma 117, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento (commi 116-123).   Viene anche potenziato il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy (comma 201).   Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital o di uno o più fondi che investono in Fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera b) del comma 219 del presente articolo. Con decreto del MISE, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli « Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio », o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (commi 206-210 e 216).   Sono definiti “Fondi per il Venture Capital” (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l'85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) e il residuo in PMI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» (comma 219).   IRPEF   Sono modificate alcune disposizioni del T.U.I.R (d.P.R. n. 917/86) (commi 23 e 24).   In particolare, si stabilisce all’art. 8, comma 1 che “Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’ articolo 66 e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60.”, mentre i successivi commi 2 e 3 sono così sostituiti “Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi”. La previsione decorre già dall’anno fiscale 2018.   E’ previsto, inoltre, un regime transitorio per i redditi d’impresa di cui all’art. 66 T.U.I.R. – regime di contabilità semplificata (commi 25 e 26):   a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;   b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.   Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:   a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;   b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.   Per le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (art. 73 T.U.I.R.), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma (commi 28-34):   a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico;   b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.   Sono introdotte disposizioni in materia di rivalutazioni di beni d’impresa (commi 940-948).   IVA   Sterilizzati gli incrementi IVA che erano stati previsti dalla precedente legge finanziaria per il 2019, mentre sono confermati quelli a partire dal 2020 (comma 2).   Si chiarisce che sono soggetti all’aliquota agevolata del 10% i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (comma 3).   Sono introdotte modifiche alla disciplina della trasmissione telematica dei dati per la cessione di beni effettuata tramite distributori automatici (comma 55).   Sono, inoltre, introdotte disposizioni tese a disciplinare i contributi di importo fino a 50 milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse (commi 91-94).   Sono introdotte disposizioni in merito all’attività di La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30 (commi 696-699).   INVESTIMENTI PUBBLICI (commi 162-183)   Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura.   Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati denominata «InvestItalia», che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri. Essa in particolare si occupa di:   a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;   b) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;   c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;   d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;   e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;   f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;   g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;   h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;   i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.   LAVORATORI DISABILI (comma 533)   La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'INAIL. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'INAIL concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di finanziamento. I soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare all'INAIL progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti.   LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI   decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari (commi 13-16).   MOBILITA’ SOSTENIBILE   Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione (commi 102-104).   Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265 dell’art. 1 l. n. 311/2004, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potra' prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse infrastrutture “e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico” (comma 127).   NOTIFICAZIONI (commi 813-814)   Sono introdotte alcune modiche in materia di notificazioni  a mezzo servizio postale di cui alla l. n. 890/1982 e ss.mm.ii.   ORDINAMENTO AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI (commi 334-335 e 588-589)   Sono introdotte alcune modifiche al d.P.R. 5.1.1967, n. 18   PENSIONI (comma 260-273 e 277)   Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:   a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;   b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:   1) nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;   2) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;   3) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;   4) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;   5) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;   6) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.   E’ introdotto, anche, l’art. 24-ter al T.U.I.R. secondo che prescrive una disciplina di particolare favore per i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno (imposta forfettaria del 7%).   PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR) AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 100-114 L. N. 232/2016 (commi 211-215)   In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di cui al periodo precedente devono essere emessi da piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.   Sono Fondi per il Venture Capital di cui al comma 212 e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotta dalla lettera b) del comma 210 del presente articolo, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:   a) non hanno operato in alcun mercato;   b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;   c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni   PIANO NAZIONALE DEGLI INTERVENTI DEL SETTORE IDRICO   Sono apportate modifiche al Piano nazionale degli interventi del settore idrico di cui all’art. 1 l. n. 205/2017 (comma 153-155).   PROFESSIONI SANITARIE   Sono considerati idonei a operare presso le reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2013, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in servizio presso le reti medesime e sono in possesso di tutti i seguenti requisiti, certificati dalla regione competente: a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale; b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato, e di casi trattati; c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita nell'ambito di percorsi di educazione continua in medicina, ovvero tramite master universitari in cure palliative, ovvero tramite corsi organizzati dalle regioni per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR). L'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti di cui al presente comma deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 522).   Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale (comma 530).   Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali (commi 537-538).   I diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (comma 539).   In relazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell'esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 (comma 541)   Viene abrogata la l. 19.5.1971, n.  403 sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (comma 542).   PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA   Per i programmi di riqualificazione urbana (PRU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di « fermo cantiere », come riconosciuto dal collegio di vigilanza (comma 100).   PUBBLICITA’ DELLE STRUTTURE SANITARIE (art. 525)   Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria   REDDITO DI CITTADINANZA   E’ istituito il cosiddetto “reddito di cittadinanza” di cui verrà data attuazione “con appositi provvedimenti normativi”(commi 255-258).   RIFIUTI   Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti (commi 73-76).   SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (commi 721-724)   L’art. 1, comma 5 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica viene così modificato “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle societa' quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonche' alle societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche controllate”.   Viene, inoltre, introdotto il comma 5-bis che così dispone “5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”.   SOCIETA’ COOPERATIVE CHE SVOLTO ATTIVITA’ DI RACCOLTA DI RISPARMIO EX ART. 112, COMMA 7 T.U.B.   Il regime derogatorio di iscrizione all’albo di cui all’art. 106 T.U.B. è posticipato al 13.12.2023 (comma 69).   START-UP   Viene introdotta la figura del “Business Angel ossia gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio (comma 217).   Sono incrementate le detrazioni per gli investimenti in start-up di cui all’art. 29 d.l. n. 179/2012 convertito in l. n. 221/2012 e nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni (comma 218).   La Simest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo Start up sulla contabilità speciale di cui al comma 222, limitatamente agli interventi già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest Spa alla data di entrata in vigore della presente legge, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.   Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo Start up e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi al riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest Spa.   Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefìci del Fondo Start up (commi 223-225).   TERZO SETTORE   Viene abrogata l’agevolazione della riduzione del 50% dell’IRPEF per i soggetti del “Terzo settore” di cui all’art. 6 d.P.R. n. 601/1973 (comma 51).   Inoltre, sono apposte modifiche al T.U. del Terzo Settore in forza della quale si considerano non commerciali “le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi” (comma 82).   TURISMO   Viene elevato da 10.000€ a 15.000€ per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 16/2012 convertito in l. n. 44/2016 (comma 245).   UNIVERSITA’ E RICERCA (commi 400-414 e 518)   Sono introdotte disposizioni in materia di Fondo di finanziamento ordinario delle università       E’ stata pubblicata in G.U. n. 293 del 18.12.2018 la l. 17 dicembre 2018, n. 136 di conversione con modificazioni del il d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” (G.U. n. 247 del 23.10.2018). Ecco le principali novità: a)è stato abbassato il termine di proponibilità dell’interpello da 30 a 20 milioni di euro per le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di tale ammontare e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attivita' in cui avviene l'investimento e durature (art. 01); b) il  contribuente  puo'  definire entro il 31 maggio 2019 con modalità che saranno definite dal Diretto dell’Agenzia delle Entrate, il  contenuto  integrale  dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi  dell'articolo  24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia  di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi  previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attivita' finanziarie all'estero e  imposta  sul  valore aggiunto. Le sanzioni E' possibile definire solo i  verbali  per  i  quali,  alla predetta  data,  non  e'  stato  ancora  notificato  un   avviso   di accertamento  o  ricevuto  un  invito  al  contraddittorio. Il primo pagamento dev’essere effettuato entro il 31 maggio 2019, è rateizzabile in 20 rate trimestrali ed è esclusa la compensazione (art. 1); c) gli avvisi  di  accertamento,  gli  avvisi  di  rettifica  e  di liquidazione, gli atti  di  recupero  notificati  entro  la  data  di entrata in vigore  del  presente  decreto,  non  impugnati  e  ancora impugnabili  alla  stessa  data,  possono  essere  definiti  con   il pagamento delle somme complessivamente dovute per  le  sole  imposte, senza le sanzioni, gli interessi e  gli  eventuali  accessori,  entro trenta giorni dalla predetta data o, se piu' ampio, entro il  termine per la presentazione del ricorso. Anche in questo caso è prevista la rateizzazione in 20 rate trimestrali ed è esclusa la compensazione. Sono, tuttavia, esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito dellaprocedura di collaborazione volontaria (art. 2); d) i debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di  mora  di  cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le  somme  aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26  febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro  il  31 luglio 2019, nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si precisa che Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi. Trovano applicazione le disposizioni per il rilascio del DURC ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 50/2017. Il  debitore  manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua volonta' di procedere alla definizione di cui al  comma  1  rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione integrabile entro la medesima data. A   seguito   della   presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: - sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; - sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata  delle somme dovute a titolo  di  definizione,  gli  obblighi  di  pagamento derivanti  da  precedenti  dilazioni   in   essere   alla   data   di presentazione; - non  possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di presentazione; - non possono essere avviate nuove procedure esecutive; -  non  possono   essere   proseguite   le   procedure   esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; - il debitore non e' considerato inadempiente ai fini di cui  agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Viene anche stabilito in relazione alla precedente “rottamazione del cartelle” ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 148/2017 convertito in l. n. 172/2017 che entro il termine  differito  al  7  dicembre  2018,  delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e  8,  lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,  in  scadenza nei mesi di luglio,  settembre  e  ottobre  2018,  determina,  per  i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive  di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono  dovuti,  dal  1°  agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A  tal  fine, entro il 30  giugno  2019,  senza  alcun  adempimento  a  carico  dei debitori interessati,  l'agente  della  riscossione  invia  a  questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini  precompilati per il pagamento  delle  somme  dovute  alle  nuove  scadenze. Si stabilisce, inoltre, che i debiti  relativi ai carichi per i quali non e' stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformita' alle  previsioni  del  comma  21  non  possono  essere definiti  secondo  le  disposizioni  del  presente  articolo   e   la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti e' improcedibile (art. 3); e) i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore  del presente  decreto,  fino  a  mille  euro,  comprensivo  di  capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti  alle  cartelle  per  le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui  all'articolo  3,  sono automaticamente annullati (art. 4); f) le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in  cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti  impositivi, pendenti in ogni stato e  grado  del  giudizio,  compreso  quello  in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono  essere  definite,  a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore  della  controversia.  Il  valore  della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo  12  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: f.1) in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversi; f.2) in caso di  soccombenza dell'Agenzia   delle   entrate   nell'ultima   o   unica    pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, le controversie possono essere  definite con il pagamento: - del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; - del 15% del  valore  della  controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado; - del 5% del valore della controversia per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni precitate, per la parte di atto annullata. Tale definizione agevolata si applica  alle  controversie  in  cui  il ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte entro  la data di entrata in vigore del presente decreto e per  le  quali  alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il  processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. La definizione si perfeziona con la presentazione della  domanda e con il pagamento degli importi  dovuti  ai  sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019. E’ ammesso il pagamento rateale in 20 rate trimestrale. Le controversie definibili  non  sono  sospese,  salvo  che  il contribuente faccia apposita richiesta  al  giudice,  dichiarando  di volersi avvalere delle disposizioni del  presente  articolo.  In  tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno  2019.  Se  entro  tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di  definizione  e del versamento degli importi dovuti o della prima rata,  il  processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. Per le controversie definibili sono sospesi  per  nove  mesi  i termini  di   impugnazione,   anche   incidentale,   delle   pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per  la  proposizione  del controricorso in Cassazione che scadono tra la  data  di  entrata  in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019. In mancanza di istanza di trattazione presentata  entro  il  31 dicembre 2020 dalla parte  interessata,  il  processo  e'  dichiarato estinto, con decreto del Presidente (art. 6); g) le società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI possono avvalersi: - della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall’articolo 2, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti; - della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all’articolo 6 con il versamento del: 1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio; 2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; 3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 7); h) è ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per  i quali non sia  ancora  intervenuta  sentenza  passata  in  giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo,  ai sensi  dell'articolo  62-quater,  commi  1  e  1-bis,   del   decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte  del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento  degli  importi dovuti, con le modalita' stabilite nel presente  articolo.  Non  sono dovuti gli interessi e le sanzioni (art. 8); i) la disciplina prevista per le irregolarità formali dei contribuente del decreto legge viene sostituita dalla seguente. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5 -quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 o comunque in relazione a patrimoni detenuti all’estero (art. 9); l) viene cambiata la sanzione per gli assegni di importo superiore a 1.000 senza clausola di non trasferibilità, purché d’importo inferiore a 30.000€, da 3.000€ a 50.000€ al 10% dell’importo (art. 9-bis); m) per quanto concerne la fatturazione elettronica, per  il primo semestre del periodo d'imposta  2019  le  sanzioni all’art. 6, comma 1 d.lgs. n. 127/2015: - non si applicano se la fattura e' emessa con le modalita' di cui al comma 3 entro  il  termine  di  effettuazione  della  liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo  1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23  marzo  1998, n. 100; -  si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa  entro  il  termine  di  effettuazione della liquidazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  del  periodo successivo. Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica. Dal 1° luglio 2019 la fattura deve precisare la data in cui e' effettuata la cessione di beni  o  la  prestazione  di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in  tutto  o  in  parte  il corrispettivo,  sempreche'  tale  data  sia  diversa  dalla  data  di emissione della fattura. Inoltre, la fattura   e'   emessa   entro   dieci    giorni    dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo (artt. 10, 10-bis, 10-ter, 11, 15 e 15-bis); n) vengono introdotte novità in materia di processo tributario digitale. Tra l’altro viene aggiunto l’art. 25-bis al d.lgs. n. 546/1992, il quale stabilisce che “Art. 25-bis (Potere di certificazione di  conformita').  -  1.  Al fine del deposito e della notifica con  modalita'  telematiche  della copia informatica, anche per immagine,  di  un  atto  processuale  di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento  formato  su supporto analogico e detenuto in originale o in  copia  conforme,  il difensore e il dipendente di  cui  si  avvalgono  l'ente  impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti  nell'albo  di  cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446, attestano la conformita' della copia  al  predetto  atto  secondo  le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.   2. Analogo potere di attestazione di conformita' e'  esteso,  anche per l'estrazione di copia analogica, agli  atti  e  ai  provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato  dalla  segreteria  della Commissione tributaria ai sensi  dell'articolo  14  del  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013,  n.  163,  o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio  di segreteria.  Detti  atti  e  provvedimenti,  presenti  nel  fascicolo informatico o trasmessi in allegato  alle  comunicazioni  telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se  privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte  dell'ufficio di segreteria.  3. La copia informatica  o  cartacea  munita  dell'attestazione  di conformita' ai sensi dei commi precedenti  equivale  all'originale  o alla copia conforme dell'atto o  del  provvedimento  detenuto  ovvero presente nel fascicolo informatico.  4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.   5. Nel compimento dell'attestazione di conformita'  i  soggetti  di cui al presente  articolo  assumono  ad  ogni  effetto  la  veste  di pubblici ufficiali” (art. 16); o) in materia di scambio automatico di informazioni si stabilisce che l’Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l’esecuzione delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché su quelle ricevute nell’ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, e da accordi tra l’Italia e gli Stati esteri. Ai fini di cui al comma 1, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di comunicazione degli elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale (art. 16-sexies); p) A  decorrere  dal  1° gennaio  2020  i  soggetti  che  effettuano  le  operazioni  di   cui all'articolo 22 (Commercio al minuto e attivita' assimilate) d.P.R. 633/1972, aventi un volume d’affari annuo superiore a 400.000€, memorizzano  elettronicamente  e  trasmettono telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati   relativi   ai corrispettivi  giornalieri (art. 17); q) rinvio della lotteria dei corrispettivi al 1° gennaio 2020 (art. 18). r) i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore  del  presente decreto,  possono  valutare  i  titoli  non  destinati  a   permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione cosi'  come  risultante  dall'ultimo  bilancio  annuale  regolarmente approvato anziche' al valore desumibile dall'andamento  del  mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza  dei  mercati finanziari, puo' essere estesa agli esercizi successivi  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 20-quater); s) le imprese di assicurazione verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio  di  cooperazione  informatica  con  l'Agenzia delle entrate, esclusivamente  per  i  dati  strettamente  necessari, l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita,  contro  gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di  cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  ss-bis),   del   codice   delle assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209.  In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice  fiscale dell'assicurato e persona deceduta, l'impresa di assicurazione attiva la  procedura  per  la  corresponsione  della  somma  assicurata   al beneficiario,  inclusa  la   ricerca   del   beneficiario   ove   non espressamente indicato nella polizza.  Le  imprese  di  assicurazione riferiscono  all'Istituto  per  la  vigilanza   sulle   assicurazioni (IVASS), entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo,  sui  pagamenti effettuati ai beneficiari. Gli intermediari,  verificano,  entro  il  31  dicembre  di ciascun  anno,  tramite  servizio  di  cooperazione  informatica  con l'Agenzia delle  entrate,  esclusivamente  per  i  dati  strettamente necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2.  In  caso  di  corrispondenza  tra  il  codice fiscale del titolare del rapporto contrattuale  e  persona  deceduta, l'intermediario invia al  titolare  del  rapporto,  mediante  lettera raccomandata  con  avviso  di  ricevimento   indirizzata   all'ultimo indirizzo  di  residenza  o  di  domicilio  comunicato   o   comunque conosciuto, o a terzi da  lui  eventualmente  delegati,  l'invito  ad impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi (art. 20-quinquies); t) sono apportate alcune modifiche alla l. 84/1994 in materia di Autorità del Sistema Portuale e viene aggiunta una sedicesima Autorità: l’Autorita' di Sistema Portuale dei Mari Tirreno  Meridionale  e Ionio (Porti di  Gioia  Tauro,  Crotone  (porto  vecchio  e  nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia), mentre viene modificata la composizione dell’Autorità del Sistema Portuale dello Stretto con i porti  di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e  Reggio  Calabria (art. 22-bis); u) sono inasprite le sanzioni accessorie in caso di circolazione di autoveicoli senza copertura assicurativa, prevedendosi la   sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente  da  uno  a due mesi (art. 23-bis); v) sono apportate modifiche al Codice del Terzo Settore di cui al d.lgs. n. 117/2017. In particolare (testo sottolineato aggiunto dalla legge di conversione o in carattere barrato nel caso sia stato soppresso) (art. 24-ter): - art. 33, comma 3 “Per l'attivita' di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attivita'  sia  svolta  quale  attivita' secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6”; - art. 77, comma 1 “Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attivita' di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarieta'», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento”; - art. 77, comma 5 “Gli emittenti possono erogare, a titolo di liberalita', una somma commisurata all'ammontare nominale collocato dei titoli, ad uno o piu' enti del Terzo settore di cui al comma 1 non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per il sostegno di attivita' di cui all'articolo 5, ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalita'. Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del predetto ammontare agli emittenti spetta il credito d'imposta di cui al comma 10”; - art. 77, comma 6 “Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento di iniziative di cui all'articolo 5. Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate  a  favore  degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro  collocamento  sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di  Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei  relativi  titoli”; - art. 77, comma 15 “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo”; - art. 79, comma 2-bis “Le  attivita'  di  cui  al  comma  2  si  considerano  non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per  cento  i relativi costi per ciascun periodo d'imposta  e  per  non  oltre  due periodi d'imposta consecutivi”; - art. 83, comma 1 “Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e' consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”; - art. 101, comma 10 “L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 77, comma 10 articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”; z) a decorrere dal 1° gennaio  2019  e'  istituita  un'imposta  sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati  verso  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea pari allo 1,5% del valore di ogni singola operazione eccedente i 10€ (art. 25-nonies); aa) sono apportate modifiche alla disciplina delle cosiddette “sigarette elettroniche” e viene abrogata la relativa imposta di consumo (art. 25-decies); bb) sono apportate modifiche all’art. 31 l. n. 448/1998 in materia di convenzioni urbanistiche (art. 25-undecies).     In G.U. n. 290 del 14.12.2018 è stato pubblicato il d.l. 18 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per  le imprese e per la pubblica amministrazione”. Ecco le principali novità: a) è stata istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di cinquanta milioni di euro, a valere sulle disponibilita'  del  medesimo  Fondo, una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a  condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI)  che,  sono in difficolta' nella restituzione delle rate  di  finanziamenti  gia' contratti con banche e intermediari finanziari  e  sono  titolari  di crediti  nei  confronti  delle  pubbliche  Amministrazioni (art. 1); b) sono introdotte misure ulteriori per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia (art. 2); c) venuto meno il libro unico del lavoro di cui all’art. 15 d.lgs. n. 151/2015 (art. 3); d) sono introdotte modifiche all’art. 495 c.p.c. in materia di conversione del pignoramento in favore della parte debitrice, oltreché misure ulteriori in materia di custodia degli immobili oggetto di procedura esecutiva e di vendita dei medesimi: - riducendo da un quinto ad un sesto la somma da depositare unitamente al deposito dell’istanza di conversione; - aumentando da trentasei a quarantotto mesi il termine per la restituzione del debito; - e incrementando da 15 a 30 giorni il termine entro il quale non si perde il beneficio della conversione; e) sono apportate modifiche al codice degli appalti pubblici modificandosi la lett. c) del comma 5 dell’art. 80 e introducendo le lett. c-bis) e c-ter): “c) la  stazione  appaltante  dimostri  con  mezzi  adeguati  che l'operatore  economico  si  e'  reso  colpevole  di  gravi   illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia   la   sua   integrita'   o affidabilita';  c-bis)  l'operatore  economico  abbia  tentato   di   influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o  di ottenere informazioni riservate a fini di  proprio  vantaggio  oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o  fuorvianti suscettibili  di  influenzare  le   decisioni   sull'esclusione,   la selezione o l'aggiudicazione, ovvero  abbia  omesso  le  informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  c-ter) l'operatore economico  abbia  dimostrato  significative  o persistenti carenze nell'esecuzione di  un  precedente  contratto  di appalto o di concessione che ne  hanno  causato  la  risoluzione  per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del  danno  o  altre sanzioni comparabili; su  tali  circostanze  la  stazione  appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso  dalla  violazione  e alla gravita' della stessa”; f) dal 1° gennaio 2019 vengono abrogate una serie di disposizioni in materia di codice ambientale ed in particolare (art. 6): - il SISTRI e norme connesse (art. 258 e 260-bis d.lgs. n. 152/2006, art. 39  commi  1,  2,  2-bis,  2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 d.lgs. n. 205/2010, art. 14-bis d.l. n. 78/2009 convertito in l. n. 102/2009); - gli artt. 188 (responsabilità della gestione dei rifiuti), 189 (controllo della tracciabilità dei rifiuti), 190 (registri di carico e scarico) e 193 (trasporto dei rifiuti) come sostituiti dal d.lgs. n. 205/2010; g) sono introdotte nuove misure tese a facilitare gli interventi edilizi sulle strutture carcerarie (art. 7); h) vengono definite nuove previsioni in materia di formazione specifica in medicina generale (art. 9), di reclutamento dei dirigenti scolastici  (art. 10) e di adeguamento dei fondi destinati al trattamento  economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione (art. 11)           E’ stata pubblicata in G.U. n. 281 del 3.12.2018 la l. 1 dicembre 2018, n. 132 recante conversione con modificazione del il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (G.U. 231 del 4.10.2018) recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei beni  sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. Ecco le principali novità: a) sono introdotte numerose modifiche al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in materia di permesso di soggiorno per gli stranieri, durata massima di durata della permanenza nei Centri di permanenza e misure per l’incremento del numero degli stessi, espulsione, rimpatri, protezione internazionale, acquisizione e revoca della cittadinanza italiana (artt. 1-14); b) nell’ambito del Testo Unico delle spese di giustizia (art. 130-bis) si stabilisce che “1.   Quando l'impugnazione, anche incidentale, e'  dichiarata  inammissibile,  al difensore non e' liquidato alcun compenso. 2. Non possono essere altresi' liquidate le spese sostenute per  le consulenze  tecniche  di  parte  che,   all'atto   del   conferimento dell'incarico, apparivano  irrilevanti  o  superflue  ai  fini  della prova”. Per quanto concerne, invece, il processo amministrativo telematico, resta definitivamente l’obbligo di consegna alla Segreteria una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformita' al relativo deposito telematico (art. 15); c) i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare viene ora esteso ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e al reato di stalking (art. 612-bis c.p.) (art. 16); d) viene introdotto l’obbligo di comunicazione antiterroristi nei confronti delle societò di noleggio di autoveicoli (art. 17); e) viene concessa al corpo di polizia municipale la possibilità di utilizzare le pistole Taser (art. 19); f) attraverso una norma d’interpretazione autentica dell’art. 109 r.d. n. 773/1931 e ss.mm.ii. viene chiarito che l’obbligo di comunicazione degli affittuari a fini antiterrorismo vale anche per i contratti di locazione e di sublocazione di durata inferiore ai 30 giorni (art. 19-ter); g) viene introdotto un contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine  pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 20-bis); h) viene introdotto all’art. 669-bis c.p. il reato di accattonaggio molesto, nonché all’art. 600-octies quello di organizzazione dell’altrui accattonaggio (art. 21-quater e art. 21-quinquies); i) viene altresì introdotta una sanzione amministrativa per coloro che esercitano l’attività di parcheggiatori abusivi (art. 21-sexies); l) viene ridisciplinata la materia di sequestro, confisca amministrativa e fermo amministrativo di autoveicoli ai sensi del codice della strada (art. 23-bis); m) sono apportate alcune modifiche al Codice Antimafia (art. 24); n) si inaspriscono le pene per il reato di subappalto non autorizzato negli appalti pubblici che passano da una pena da 6 mesi ad un anno a un anno a 5 anni (art. 25); o) viene imposto un obbligo per i gestori  di  impianti  di  stoccaggio  e  di  lavorazione  dei rifiuti,  esistenti  o  di  nuova  costruzione,  di predisporre un piano di emergenza interna (art. 26); p) all’interno dell’art. 143 del T.U. degli enti locali viene introdotto il comma 7-bis che dispone ora che “Nell'ipotesi di cui al comma 7, qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno  o  piu'  settori  amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate,  tali da determinare un'alterazione delle procedure e da  compromettere  il buon andamento e l'imparzialita'  delle  amministrazioni  comunali  o provinciali, nonche' il regolare funzionamento dei  servizi  ad  esse affidati, il prefetto, sulla base delle risultanze  dell'accesso,  al fine di far cessare le situazioni riscontrate e  di  ricondurre  alla normalita' l'attivita'  amministrativa  dell'ente,  individua,  fatti salvi i profili di  rilevanza  penale,  i  prioritari  interventi  di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione  di  un termine per l'adozione degli stessi, e fornisce ogni  utile  supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici. Decorso inutilmente il  termine  fissato,  il  prefetto  assegna  all'ente  un  ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto  il quale    si    sostituisce,    mediante    commissario    ad    acta, all'amministrazione inadempiente. Ai relativi oneri gli  enti  locali provvedono con le risorse  disponibili  a  legislazione  vigente  sui propri bilanci” (art. 28); q) sono introdotte disposizioni specifiche per la circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero (art. 29-bis)  r) sono inasprite le pene per il reato d’invasione ex art. 633 c.p. nei confronti  dei  promotori  e organizzatori dell'invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati e si estende la possibilità di utilizzare le intercettazioni telefoniche anche per i medesimi (artt. 30 e 31); s) sono introdotte disposizioni specifiche ulteriori per garantire il celere rilascio degli immobili occupati arbitrariamente (art. 31-ter) t) si rafforza l’organico del Ministero dell’Interno, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, per il riordino delle Forze Armate e per l’assunzione nelle polizie municipali (artt. 32-35-bis); u) viene consentito al Sindaco nell’ambito delle ordinanze di cui all’art. 50, comma 7-bis d.lgs.n. 267/2000 per assicurare la tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti, anche in aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna di introdurre limitazioni  degli  orari  di  vendita  degli  esercizi  del  settore alimentare o misto, e delle attivita'  artigianali  di  produzione  e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato  e di  erogazione  di  alimenti  e   bevande   attraverso   distributori automatici (art. 35-ter); v) sono emanate disposizioni in materia di destinazione dei beni confiscati (artt. 36 - 38).     E’ stato pubblicata in G.U. n. 220 del 21.9.2018 la l. 21 settembre 2018,  n. 108 di conversione con modificazioni del d.l. 25 luglio 2018, n. 91 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (G.U. n. 171 del 25.7.2018). Ecco le principali novità: a) sono introdotte norme in materia di enti locali ed in particolare viene previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto  e'  istituito,  presso  la Conferenza   Stato-citta'   ed   autonomie    locali,    un    tavolo tecnico-politico  per  la  redazione  di  linee   guida   finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica  della  disciplina  in materia di ordinamento delle province e delle  citta'  metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata  delle  funzioni  e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a  carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni (artt. 1 e 1-bis); b) proroga del termine al 31.3.2019 delle disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e viene prorogata da 5 a 7 anni la disciplina dell’entrata in vigore della riforma dell’accesso per la professione di avvocati (art. 2); c) proroga del termine dal 30.09.2018 al 30.09.2019 CIPE del termine di adozione della deliberazione CIPE per la destinazione alle finalita' di edilizia scolastica oggetto dei definanziamenti ai sensi dell’art. 1, comma 165 della l. 13 luglio 2015, n. 107 (art. 4); d) proroga al 1 gennaio 2019 del termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 10 d.lgs. 15  settembre  2017,  n. 147 in materia di ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica (art. 5); e) proroga al 31.10.2018 (secondo quanto disposto dalla legge di conversione limitatamente “per  le  procedure  pendenti  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto”) del termine del lavoro della commissione valutatrice di cui al d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono previste ulteriori proroghe di validità delle graduatorie di cui all’art. 19, comma 1, del d.l. 12 settembre  2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla l. 8  novembre  2013, n. 128, nonché dell’art. 37, comma 5,  del  d.lgs. 13  aprile 2017, n. 64. Dalla legge di conversione viene anche stabilito che le disposizioni transitorie in materia di prevenzione vaccinale sono prorogate “all'anno scolastico 2018/2019 e al calendario  dei  servizi educativi per l'infanzia e dei corsi  per  i  centri  di  forma-zione professionale regionale 2018/2019; in  caso  di  presentazione  della dichiara-zione sostitutiva resa ai sensi del testo unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  la documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle   vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2019”. Viene anche posticipato, limitatamente al  sostenimento  della  prova  a  carattere  nazionale predisposta dall'INVALSI, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n. 62, il termine di entrata in vigore dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019 (art. 6); f) proroga per coloro che compiono diciotto anni del 2018 anche per l'acquisto di musica registrata, nonche' di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera del bonus di 500% previsto dall’art. 1, comma 979 l. n. 208/2015 (art. 7); g) proroga dal 1° settembre al 1° gennaio 2019 del termine (art. 8): - di cui all’art. 118, comma 2 del d.lgs. n. 193/2006 entro il quale la prescrizione dei medicinali veterinari sarà redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica; - di cui all’art. 8, comma 1-bis del d.lgs. n. 90/1993 entro il quale la prescrizione dei mangimi medicati e' redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica; Fino al 18 dicembre 2018 sono anche sospesi i termini di pagamento l’imposta di consumo della cosiddetta “sigaretta elettronica”;  h) per quanto concerne i rifugi alpini il termine di trasmissione dell’istanza preliminare in materia di prevenzione degli incendi è prorogato al 31.12.2019 (art. 9-bis) i) Proroga di termini in materia di banche  popolari  e  gruppi  bancari cooperativi (art. 11) l) andando a modificare l’art. 1, comma 246 della l. n. 190/2014 viene stabilito che a decorrere dal 1° ottobre 2018 il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2018 al 2020 (art. 11-bis); m) I termini  per  l'iscrizione  e  l'aggiornamento  della  propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio  delle  notizie economiche ed amministrative (REA) sono riaperti fino al 31.12.2018 (art. 11-ter).     E’ stato pubblicato in G.U. n.186 del 11.8.2018 la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 del d.l. 12.7.2018, n. 87 (G.U. n. 161 del 13.7.2018) recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”. Ecco le principali novità:   a) nell’ambito del diritto del lavoro (art. 1):  a.1) si stabilisce, intervenendo sull’art. 19 d.lgs. n. 81/2015, che 1. Al contratto di  lavoro  subordinato  puo'  essere  apposto  un termine di durata non superiore a  dodici  mesi.  Il  contratto  puo' avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i  ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:  a)  esigenze  temporanee  e   oggettive,   estranee   all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;  b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi  e  non programmabili, dell'attivita' ordinaria”;  a.2) si precisa, altresì, che “in caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di legge, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi” (art. 1, comma 1-bis);  a.3) si porta quindi la durata massima del rapporto di lavoro subordinato da 36 a 24 mesi;  a.4) “Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non  superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e'  priva  di effetto se non risulta da atto scritto,  una  copia  del  quale  deve essere consegnata dal datore di lavoro  al  lavoratore  entro  cinque giorni  lavorativi  dall'inizio  della  prestazione.  L'atto  scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato; in caso di proroga  dello stesso rapporto tale indicazione e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”;  a.5) andandosi a modificare l’art. 21 d.lgs. n. 81/2015 il contratto di lavoro si dispone che il  contratto  puo'  essere  rinnovato  solo  a  fronte  delle condizioni di cui si è detto alla lett. a.1). Il contratto puo'  essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,  solo in presenza delle condizioni predette ad accezione dei contratti stagionali;  a.6) il contratto di lavoro si trasforma comunque a tempo indeterminato non più dalla quinta ma dalla quarta proroga;  a.7) su allunga il termine per l’impugnazione del contratto a tempo determinato da 120 giorni a 180 giorni;  a.8) le disposizioni sulla durata massima dei contratti e dei rinnovi si applicano soltanto ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto legge e non trovano applicazione ai contratti stipulati dalle PP.AA.;  a.9) al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori  che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta', cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo e'  riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di trentasei mesi,  l'esonero  dal  versamento  del  50  per  cento  dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore  di  lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  nel  limite massimo di 3.000 euro su base annua,  riparametrato  e  applicato  su base mensile. Le modalità esecutive della previsione sono rimesse a norme attutative da emanarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di fruizione dell'esonero  (art. 1-bis, comma 1)  a.9) le disposizioni in materia di durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi tornano ad essere applicabili ai contratti di somministrazione di manodopera (art. 2);  a.10) possibilità di accedere alla forma del contratto del lavoro subordinato anche per le Autorità Portuali per il lavoro portuale temporaneo. Viene, inoltre, sostituito il comma 2 dell’art. 31 del d.lgs. n. 81/2015 statuendosi che “Salva diversa previsione dei contratti  collettivi  applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto  dall'art.  23, il numero dei lavoratori assunti con contratto  a  tempo  determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza  presso  l'utilizzatore  al  1°  gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con  arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita'  nel  corso  dell'anno,  il limite percentuale si computa  sul  numero  dei  lavoratori  a  tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione  di  lavoro.  E'  in  ogni  caso  esente  da  limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti  di disoccupazione  non  agricola  o  di  ammortizzatori  sociali  e   di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali” (art. 2);  a.11) sono apportate modifiche all’art. 54-bis del d.l. 50/2017 convertito con modificazioni dal d.lgs. n. 96/2017 recante Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito di prestazioni occasionali (art. 2-bis);  a.12) l’indennita' di licenziamento ingiustificato passa da 4-24 mensilità a 6-36 mensilità, mentre nel caso di giustificato motivo oggettivo le mensilità passano da 2-18 a 3-27. Il contributo addizionale per i contratti di lavoro a tempo determinato è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione  di  ciascun  rinnovo del   contratto a tempo determinato, anche   in   regime   di somministrazione. Le  disposizioni  del  precedente  periodo  non  si applicano ai contratti di lavoro domestico (art. 3, commi 1 e 1-bis);  a.13) il contributo a carico dei datori di lavoro per i contratti lavoro a tempo non indeterminato di cui all’art. 2, comma 28 l. n. 92/2012 pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali è aumentato  dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, ad esclusione dei contratti di lavoro domestico (art. 3, comma 2);   b) si stabilisce che per l’applicazione delle pronunce giurisdizionali che riguardano i diplomi magistrali che comportano  la  decadenza  dei  contratti,  a  tempo  determinato o indeterminato per salvaguardare la continuità didattica dell’anno scolastico 2018/2019 si applica il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1 d.l. n. 669/1996 convertito in l. n. 30/1997 che ricordiamo stabilisce che “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto”. Il termine di 120 giorni decorre  dalla  data  di  comunicazione  del  provvedimento giurisdizionale  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca. Si prevede, tra l’altro, per dare esecuzione alle decisioni giurisdizionale la trasformazione dei  contratti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti  di  lavoro  a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019 (art. 4);   c) viene soppresso il comma 131 dell’art. 1 n. 107/2015, il quale stabiliva che “A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi” (art. 4-bis);   d) fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali,  le imprese italiane ed estere, operanti nel  territorio  nazionale,  che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede  l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione  del  beneficio, decadono  dal  beneficio  medesimo  qualora   l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non  appartenenti  all'Unione  europea,  ad  eccezione  degli   Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla  data di conclusione  dell'iniziativa  agevolata. Disposizione analoga è prevista per le imprese che hanno goduto di aiuti di stato che prevedono una valutazione d’impatto occupazionale e che riducono del più del 50% (in sede di decreto legge il valore era soltanto del 10%) la manodopera in assenza di un giustificato motivo oggettivo. Si è previsto, tuttavia, in sede di conversione che “qualora la riduzione di tali livelli sia  superiore  al 10 per cento, il beneficio e' ridotto in  misura  proporzionale  alla riduzione del livello occupazionale” (artt. 5 e 6);   e) si stabilisce che il superammortamento di cui all’art. 1, comma 9 l. n. 232/2016 trova applicazione soltanto per strutture produttive situazione nel territorio nazionale avendo decorrenza tale disposizione dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Inoltre, è stato precisato in sede di conversione che “Le  disposizioni del comma 2 non  si  applicano  altresi'  nei  casi  di  cui  i  beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in piu' sedi produttive e, pertanto, possano  essere  oggetto  di  temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato” (art. 7);   f) viene statuito che la disciplina  del  credito  d'imposta  per  gli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, del d.l. 145/2013 convertito, con modificazioni, dalla  l. 9/2014 non trova applicazione i costi di acquisto intercorse tra imprese appartenenti al medesimo gruppo industriale. La previsione decorrente dal presente periodo d’imposta (art. 8);   g) è vietata dalla data di entrata in vigore del decreto legge qualsiasi forma di pubblicita', anche indiretta, relativa a giochi  o  scommesse  con  vincite  di  denaro (con esclusione delle lotterie nazionali a vincita differita), comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse  le  manifestazioni sportive,  culturali  o  artistiche,  le  trasmissioni  televisive  o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le  pubblicazioni  in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il  divieto  di cui al presente comma  si  applica  anche  alle  sponsorizzazioni  di eventi, attivita', manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e  a tutte le altre forme  di  comunicazione  di  contenuto  promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e  la  sovraimpressione  del nome, marchio, simboli, attivita' o prodotti la cui  pubblicita',  ai sensi del presente articolo, e' vietata. Sempre dal 1° gennaio 2019 per  le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da  tale data, i premi eguali o inferiori al  costo  della  giocata  non  sono compresi nelle indicazioni sulla probabilita' di vincita. Si stabilisce anche un incremento progressivo del prelievo fiscale sugli apparecchi da gioco nonché entro sei mesi l’entrata in vigore della riforma complessiva dei giochi pubblici (artt. 9-9-quinquies);   h) viene abrogato il cosiddetto “redditometro” a partire dagli anni d’imposta successivi al 31.12.2015 (art. 10);   i) proroga al 28.2.2019 delle fatture emesse al terzo trimestre 2018 e dei termini di trasmissione di cui all’art. 1-ter, comma 2, lett. a) del d.l. n. 148/2017 convertito in l. n.172/2017 (art. 11 e 11-bis);   l) in materia di split payment si stabilisce che non trovi applicazione ai soggetti i cui  compensi  sono  assoggettati  a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (art. 12);   m) si applica anche nel 2018 le previsioni dell’art. 12, comma 7-bis d.l. decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 in materia di compensazione delle cartelle  esattoriali  in  favore  di  imprese  e professionisti titolari di crediti  nei  confronti  della  pubblica amministrazione (art. 12-bis);   o) sono abrogati i  commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360 dell'articolo 1 della l. n. 205/2017 che consentivano alle società dilettantistiche sportive di esercitare attività di lucro in forma societaria (art. 13);   m) il decreto legge entra in vigore il 14 luglio 2018 (art. 15).

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D.P.C.M. 22/01/2018, n. 13, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2018 (in vigore dal 21 marzo 2018). Il condhotel è una nuova proposta turistico ricettiva, volta a diversificare l'offerta a livello nazionale ed a favorire gli investimenti di riqualificazione delle strutture alberghiere esistenti. L'apposita disciplina indica i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione d'uso alberghiera e consente di realizzare una parte di unità abitative a destinazione residenziale. Questa nuova formula consiste nell’esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. In altri termini il condhotel è un albergo che comprende stanze per la ricettività alberghiera e miniappartamenti con cucina autonoma vendibili a privati (con destinazione residenziale). Stanze e miniappartamenti possono trovarsi in una o più strutture costruite nello stesso comune. L’hotel fornisce i servizi accessori, l’alloggio ed eventualmente il vitto sia alle stanze per i clienti sia ai nuovi proprietari. Le unità immobiliari a destinazione residenziale possono essere ubicate all’interno della struttura ricettiva o costruite vicino all’hotel. Questa porzione non deve superare il 40% del totale della superficie netta destinata a camera d’albergo. L’acquirente è un proprietario a tutti gli effetti dei locali comprati. Nei periodi dell’anno in cui non usufruisce di questa sorta di seconda casa, la proprietà a uso residenziale è gestita dall’albergo stesso, in base ad un accordo, e previo consenso del proprietario che ha diritto ad una percentuale sull’affitto. Chi gestisce l’hotel deve fornire anche alle unità abitative ad uso residenziale tutti i servizi tipici di una struttura ricettiva alberghiera (in base al livello di classificazione del condhotel), per il periodo indicato nel contratto o comunque per almeno 10 anni. Requisiti per aprire un condhotel Per trasformare un albergo in un condhotel, la nuova struttura ricettiva deve avere: minimo 3 stelle all’esito di un intervento di riqualificazione; almeno sette camere per l’esercizio dell’attività ricettiva al netto delle unità abitative ad uso residenziale; unità abitative ad uso residenziale pari al 40% del totale della superficie netta destinata alle camere collocate nel medesimo Comune aventi una distanza non superiore a 200 metri dalla struttura principale, composte da una stanza ed una cucina autonoma; una gestione unitaria ed integrata dei servizi del condhotel e delle camere per la durata specificata nel contratto di trasferimento e comunque non inferiore a 10 anni dall’avvio dell’esercizio del condhotel; una portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel; è possibile avere un ingresso separato per dipendenti e fornitori; il rispetto della normativa vigente in materia di agibilità per le unità abitative ad uso residenziale. Non è necessario essere in possesso dei requisiti fin da subito, ma anche dopo l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione necessario per diventare un condhotel. Entrata in vigore e rimozione del vincolo Dopo l’entrata in vigore del decreto condhotel il 21 marzo 2018 le singole Regioni, entro un anno, dovranno stabilire le modalità per l’avvio e l’esercizio di questo nuovo tipo di struttura ricettiva. Ai sensi dell’art. 11 D.P.C.M. n. 13/2018 le Regioni possono prevedere modalità semplificate per gli interventi di ristrutturazione, quando non è necessaria una variante urbanistica per realizzare le unità da vendere o riqualificare le strutture esistenti. Le Regioni dovranno disciplinare, con propri provvedimenti, le modalità di avvio e di esercizio dei condhotel nel rispetto della legislazione vigente. Per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, le Regioni possono prevedere, con norme regionali di attuazione, modalità semplificate per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, ove sia necessaria una variante urbanistica. Qualora, invece, la variante urbanistica non sia necessaria, i Comuni possono concedere lo svincolo parziale degli edifici destinati ad esercizio alberghiero con il cambio di destinazione d'uso a civile abitazione, previo pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione, e la possibilità di frazionamento e alienazione anche per singola unità abitativa, purché venga mantenuta la gestione unitaria. Il vincolo di destinazione alberghiera non può essere rimosso oltre il limite di percentuale massima di superficie netta destinabile ad unità abitativa ad uso residenziale.

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L'ANAC ha finalmente emanato con deliberazione n. 907 del 24.10.2018 le Linee Guida n. 12 concernenti l"Affidamento dei servizi legali". Si tratta di linee guida non vincolanti emanate ai sensi dell'art. 213, comma 2 c.d.p. Esse entreranno in vigore dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 264 del 13.11.2018), sebbene trattandosi di linee guida non vincolanti non è perspicuo cosa ciò possa significare in concreto. Si segnala, tra altri, il passaggio del paragrafo 3.1.5 secondo il quale "il possesso di inderogabili requisiti di moralità da parte dei soggetti che a qualunque titolo concorrono all’esecuzione di appalti pubblici rappresenta un fondamentale principio di ordine pubblico, che trova applicazione anche negli affidamenti riguardanti contratti in tutto o in parte esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici. Esso risponde, infatti, all’esigenza di assicurare l’affidabilità del soggetto che contratta con la pubblica amministrazione. Pertanto, per i servizi legali di cui all’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante può non esigere il medesimo rigore formale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e gli stessi vincoli procedurali ma ha comunque l’obbligo di verificare in concreto il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti generali di cui al citato articolo 80".   Il Consiglio di Stato con parere 3.8.2018, n. 2017 si è espresso sulla bozza di linee guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi legali. Ecco alcune considerazioni svolte dal massimo organo di consulenza amministrativa dello Stato: 1) le linee guida ANAC non sono vincolanti per le stazioni appaltanti ed hanno forza di atti amministrativi; 2) le prestazioni di servizi legali possono essere resi in due forme: 2.1) "In primo luogo, viene in rilievo il contratto d’opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.)" per cui "La prevalenza del lavoro personale sull’organizzazione dei mezzi è ragione dell’intuitus personae che connota ilcontratto d’opera professionale: il cliente decide di affidarsi a quel professionista perché ne riconosce le capacità nell’esecuzione della prestazione"; 2.2) "In secondo luogo, può venire in rilievo anche un contratto di appalto di servizi, il quale presuppone che l’appaltatore, invece, esegua la prestazione servendosi dell’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio (art. 1655cod. civ.)" e "ciò si verifica quando il cliente richiede una prestazione continuativa che viene resa da uno o più professionisti organizzati che si impegnano a trattare l’intero contenzioso del cliente stesso"; 3) per i servizi legali di cui al punto 2.2) trovano applicazione le previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 140, 142, 143 e 144 e dell'allegato IX del Codice dei contratti, mentre per i servizi legali di cui al punto 2.1.), anche se non costituiscono appalti, restano soggetti ai principi di carattere generale di cui all'art. 4, trattando di contratti esclusi ma non estranei al Codice; 4) per il conferimento dei servizi di cui al punto 2.2) "Si ritiene opportuno che le amministrazioni – che decidono di ricorrere al contratto di appalto dei servizi legali – procedano all’affidamento dell’intero contenzioso di loro interesse per una durata predeterminata (che potrebbe essere, ad esempio, triennale) a professionisti che, nelle forme attualmente consentite dall’ordinamento, siano in grado di assicurare, per le plurime competenze di cui dispongono, una complessiva attività di consulenza legale": In particolare "La scelta dei professionisti associati cui affidare la gestione del contenzioso dovrà avvenire secondo la procedura di aggiudicazione indicata dal codice, in cui la richiesta dei requisiti tecnico – professionali non dovrà essere eccessivamente restrittiva per evitare di escludere gli studi associati di più recente formazione (e nei quali, dunque, siano presenti professionisti più giovani). I criteri di scelta, infine, dovranno favorire quegli studi che trattano più materie, così da garantire all’amministrazione il ragionevole affidamento di trovare nei professionisti incaricati competenze idonee per qualsiasi tipo di contenzioso dovesse insorgere nel periodo di vigenza dell’affidamento"; 5) I servizi legali di cui al punto 2.1) (ossia quelli di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), "per quanto esclusi dall’applicazione delle procedure di aggiudicazione dettate dal codice dei contratti, devono, pur sempre, essere affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità"; 6) con riguardo all'affidamento dei servizi di cui al punto 2.1) il Consiglio di Stato, forse in modo un po' contraddittorio, afferma che: - "In primo luogo, si suggerisce la predisposizione di un elenco ristretto di professionisti o studi legali che sia, o notai, comunque, idoneo a garantire un effettivo confronto concorrenziale. Un elenco ampio sarebbe oneroso e complesso da gestire per l’amministrazione in contrasto con i principi di efficacia e economicità dell’azione amministrativa. In secondo luogo, i criteri di selezione devono muovere dalla valutazione del curriculum professionale e delle esperienze in relazione alla competenza funzionale dell’amministrazione. In questa ottica, appare utile che l’elenco – pubblicato sul sito istituzionale, sempre aperto e suscettibile di integrazione e modificazione – sia accompagnato da brevi schede che riassumano la storia professionale dell’aspirante affidatario"; - "I profili da valorizzare nella scelta del professionista sono: i) l’esperienza e la competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione); ii) la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione; iii) il costo del servizio, nel caso in cui, per l’affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali". Andrà abbandonato il criterio dell'estrazione a sorte mentre al criterio della rotazione, da utilizzarsi "Soltanto in presenza di incarichi di minore rilevanza, anche per la loro eventualità serialità, è possibile coniugare il criterio della competenza con quello della rotazione", sarebbe preferibile "introdurre il criterio della equa ripartizione, che contiene in sé anche il principio della tendenziale rotazione, ma permette l’attribuzione ragionata degli incarichi in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista. Ciò permette, in altri termini, di esercitare quellanaturale e doverosa discrezionalità che mai può essere del tutto negata alla pubblica amministrazione, pena il venir meno della sua stessa funzione amministratrice, ma che al contempo è resa ostensibile e sindacabile proprio attraverso la motivazione"; - "proprio in relazione a tali ultime notazioni, deve essere assegnata, quale modalità di decisione, particolare rilevanza alla motivazione del provvedimento di conferimento dell’incarico, poiché l’amministrazione dovrà esplicitare con chiarezza le ragioni che hanno condotto a scegliere il professionista sia pure già presente nell’elenco"; - l'affidamento diretto ad un professionista di un incarico legale, anche per le ipotesi di cui al punto 2.1), dovrà pertanto intendersi di carattere eccezionale. In particolare "deve essere consentito all’amministrazione di affidare la trattazione di una controversia (o richiedere una consulenza in vista di una controversia) ad un professionista che non sia membro dello studio cui è stato affidato il contenzioso ovvero che non sia presente nell’elenco di professionisti predisposto dalla stesa amministrazione. E’, però, necessario, affinché l’affidamento diretto sia rispettoso dei principi di cui all’art. 4 del Codice, che la controversia presenti elementi di effettiva particolarità tali da giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale dell’avvocato"; 7) infine, è opportuno che anche per i servizi legali di valore inferiore a 40.000€ si adotti il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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T.A.R. LIGURIA, SEZ.I, 31/07/2020  In seguito ad impugnazione dei silenzi delle Amministrazioni  e della loro successiva costituzione in giudizio, viene eccepita dai controricorrenti l’incompetenza del TAR Liguria. prendendo in esame la questione della competenza in relazione alla domanda avanzata nei confronti del Commissario Delegato: Il capo del Dipartimento ha nominato con Ordinanza il presidente della Regione come Commissario Delegato. Ai sensi degli articoli 14 comma 1 , 135 comma 1 del C.P.A. , le controversie aventi per oggetto i provvedimenti commissariali di cui agli articoli 24, 25, 26 del Codice della Protezione Civile sono devolute alla competenza del TAR Lazio con sede a Roma. Vengono ritenute ammissibili le domande spiegate dalla società in relazione al silenzio del Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto serbato sulla richiesta da parte della società ricorrente per la ricollocazione della propria attività industriale in seguito alla necessità di abbandonare la precedente area cantieristica causata  dal crollo del Ponte Morandi, seguito dalla cessione di tale area allo Stato per la ricostruzione della struttura. L’Art. 6- ter  della L.R. n. 39/2007 prevede la sistemazione in altre località qualora i lavori di costruzione determinassero la necessità di trasferimento dei soggetti insediati nella suddetta zona. Viene quindi considerato illegittimo il silenzio serbato dall’organo resistente per la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990. In relazione alle conseguenti  richieste della società della retrocessione dell’immobile  ceduto da parte della società in questione per la parte non interessata ai lavori, la sentenza  evidenzia che il privato vanta di un diritto soggettivo in merito ai beni espropriati in due principali fattispecie: Nel caso di una retrocessione totale in caso di mancata esecuzione dell’opera Nel caso di una retrocessione parziale in caso in cui alcuni fondi non abbiano ricevuto la destinazione prevista.  In tal caso qualora l’amministrazione non abbia compiuto alcuna valutazione circa la conservazione delle aree in funzione dell’opera,  il proprietario precedente sarebbe titolare di una posizione di interesse legittimo pretensivo tutelabile davanti al giudice. Ai sensi dell’articolo 1 l’eventuale retrocessione della struttura viene pronunciata a favore del Comune di Genova a titolo gratuito come stabilito dall’art. 1-bis del d.l. n, 109/2018. La suddetta disposizione ha configurato un diritto di prelazione a titolo gratuito in favore dell’ente locale. Deve ritenersi che però in mancanza di interesse da parte del comune , il proprietario del bene non fruito abbia titolo per richiedere la retrocessione. Essendo la costruzione del viadotto ormai terminata e non avendo le amministrazioni svolto alcun apprezzamento in merito all’utilità del compendio immobiliare in questione , vi è quindi il dovere dell’Agenzia del Demanio di pronunciarsi sulla retrocessione avanzata dalla ricorrente. La pronuncia  dichiara l’incompetenza del TAR adito  in favore del TAR Lazio, accogliendo il ricorso e la richiesta di ricollocazione e  retrocessione da parte della società proprietaria dell’immobile.       Pubblicata sulla G.U. n. 168 del 27/07/2020 la decisione della Corte in merito al Ponte Morandi  in data 08/07/2020       Il d.l. n. 109 disciplina tra l'altro la figura del Commissario straordinario per la ricostruzione, le misure fiscali, le misure di sostegno alle imprese danneggiate e detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, autotrasporto e viabilità, istituendo la Zona Logistica semplificata. Il decreto prevede inoltre l'individuazione di una zona rossa, che è la zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento. Il provvedimento inoltre: - per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in deroga adogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Si precisa inoltre che il Commissario straordinario dispone l’immediata immissione nel possesso delle aree, da lui tesso individuate e perimetrate, necessarie per l’esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l’accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l’immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi (art. 1, comma 5); - sono stabilite misure specifiche a favore dei proprietari delle abitazioni coinvolte dal crollo del viadotto di Genova (art. 1-bis). Sono introdotte anche disposizioni specifiche in favore delle persone e delle imprese colpite dall'evento (artt. 3 e 4); - al fine di garantire l’operatività portuale anche attraverso l’organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi, alternativi al trasporto  interamente su strada, da e verso i retroporti di cui al comma 1, è previsto, per la durata di tredici mesi dalladata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a compensazione dei maggiori oneri connessi alla nuova organizzazione del trasporto, un contributo nel limite massimo di euro 4 per treno/chilometro in favore delle imprese utenti di servizi ferroviari e deglioperatori del trasporto combinato, come definiti, rispettivamente, dalle lettere g) e h) del comma 1 dell’art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125. Il contributo non è cumulabile con altri contributi di sostegnoall’intermodalità ferroviaria previsti da altre norme vigenti. Le modalità per l’attribuzione del contributo sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di conversione (art. 7, comma 2-ter); - tutte  le  controversie  relative  agli   atti   adottati   dal Commissario straordinario di cui all'art. 1, nonche'  ai  conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti  che derivano da detti atti, sono devolute  alla  giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale  inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria. 2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'art.  125  del  codice del processo amministrativo.3.  Il  Commissario  straordinario   si   avvale   del   patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del testo  unico  di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (art. 10); - istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e la Cabina di Regia Strategia Italia; - disciplina il Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticita' e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili; - ridisegna le competenze dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale.         Pubblicata nel BUR Liguria, Parte II,  n. 38 del 19/9/2018 la delibera di Giunta Regionale 30/8/2018 n. 706 avente ad oggetto l'"Approvazione delle disposizioni per la presentazione della segnalazione dei danni occorsi alle attività economiche non agricole a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera sulla A10, a Genova, del 14/08/2018", con modulistica allegata.      Pubblicate nella G.U. n. 218 del 19/9/2018 le ordinanze del Dipartimento di Protezione civile nn. 542 e 543 ad oggetto "Ulteriori  disposizioni urgenti di protezione  civile  in  conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di  un  tratto  del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune  di  Genova,  noto come ponte Morandi, avvenuto nella  mattinata  del  14  agosto  2018"     Pubblicata sulla G.U. n. 213 del 13 settembre 2018 il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto "Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari  a favore dei contribuenti colpiti  dall'eccezionale  evento  calamitoso del 14 agosto 2018 che ha provocato il crollo del viadotto  Polcevera (Ponte Morandi) nel Comune di Genova".      Pubblicata sulla G.U. n. 200 del 29 agosto 2018 la deliberazione del Consiglio dei Ministri 18 agosto 2018 ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza  a  causa  del  crollo  di  un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10,  a Genova, avvenuto  nella  mattinata  del  14  agosto  2018,  ai  sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".      Pubblicata sulla G.U. n. 194 del 22 agosto 2018 l'ordinanza del Dipartimento di protezione Civile n. 539 del 20 agosto 2018 ad oggetto: "Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile   in   conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di  un  tratto  del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune  di  Genova,  noto come ponte Morandi, avvenuto nella  mattinata  del  14  agosto  2018".

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