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Deliberazione della Giunta Regionale 17/11/2017, n. 938 - Art. 5bis, comma 1 lett. c), L.R. n. 29/1983. Approvazione Modulistica unica regionale e procedure standard per il rilascio delle autorizzazioni connesse all'applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche.

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L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 20 dicembre 2017, n. 11 ha chiarito che deve  "escludersi, fatta eccezione per l’ipotesi degli atti plurimi con effetti inscindibili, che il sopravvenuto annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto il gravame e, per i quali, pertanto, si è già verificata una situazione di inoppugnabilità, con conseguente “esaurimento” del relativo rapporto giuridico".

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L'ad. Plenaria del Consiglio di Stato 20 dicembre 2017 n. 12 ha ribadito che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma rileva anche nei processi in corso, ma non incide per contro sugli effetti irreversibili già prodottisi. Infatti, la retroattività degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità incontra un limite negli effetti che la disposizione normativa, poi successivamente rimossa dall'ordinamento, abbia irrevocabilmente prodotto qualora resi intangibili dalla preclusione nascente o dall'esaurimento dello specifico rapporto giuridico disciplinato dalla norma espunta dall'ordinamento giuridico oppure dal maturare di prescrizioni e decadenze ovvero, ancora, dalla formazione del giudicato

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SOGLIE   Con il Regolamento delegato (UE) 2017/2365 18 dicembre 2017 (in GUCE 19 dicembre 2017) la Commissione Europea ha modificato gli articoli 4 e 13 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari. Le nuove soglie, in vigore dal 1 gennaio 2018 sono le seguenti: Lavori e concessioni=  5 548 000 EURO Servizi e Forniture nei settori ordinari = 221 000 EURO Forniture e Servizi, concorsi di progettazione di Aut. Gov. centrali =  144.000 EURO Servizi e Forniture nei settori speciali = 443 000 EURO     Con il Regolamento delegato (UE) 2017/2364 del 18 dicembre 2017 (in GUCE 19 dicembre 2017) la Commissione Europea ha modificato l’articolo 5 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti. Le nuove soglie, in vigore dal 1 gennaio 2018 sono le seguenti: Forniture, servizi, concorsi di progettazione  =  443.000 EURO Lavori = 5 548 000 EURO     Con il Regolamento delegato (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017 (in GUCE 19 dicembre 2017) la Commissione Europea ha modificato l’articolo 8 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. La nuova soglia, in vigore dal 1 gennaio 2018, è pari a 5 548 000 EURO     Con il Regolamento delegato (UE) 2017/2367 del 18 dicembre 2017 (in GUCE 19 dicembre 2017) la Commissione Europea ha modificato l’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti. Le nuove soglie, in vigore dal 1 gennaio 2018 sono le seguenti: Forniture, servizi, concorsi di progettazione  =  443.000 EURO Lavori = 5 548 000 EURO

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Cons. Stato, Ad. Plen., 28 settembre 2018, n. 15 - Con decisione 28 settembre 2018 n. 15 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è nuovamente tornata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 105 c.p.a., il quale disciplina le ipotesi in cui il Giudice d’Appello è tenuto alla rimessione della causa al giudice di primo grado. La fattispecie all’esame dell’A.P. ha ad oggetto una pronuncia di prime cure di inammissibilità del ricorso al TAR, essendo stato rivolto contro gli atti d’approvazione di un progetto preliminare di opera pubblica, di per sé solo atto non autonomamente impugnabile in quanto non immediatamente lesivo della sfera giuridica dei soggetti interessati. L’Adunanza Plenaria afferma che nella fattispecie, a seguito della riforma della sentenza impugnata, non vi è tuttavia luogo ad un rinvio della causa al Giudice di primo grado in quanto l’omessa pronuncia nel merito a causa dell’assorbente statuizione di inammissibilità dell’azione, non integra un’ipotesi di nullità assoluta tale da imporre la rimessione ex art. 105 c.p.a., ben potendo pronunciarsi il Giudice d’appello sulla questione di merito senza che risulti violato il diritto di difesa della parte. In sostanza la pronuncia in sede plenaria riafferma la tradizionale inapplicabilità di quest’ultima disposizione ai casi in cui un’erronea pronuncia in rito del TAR, idonea sì a definire il giudizio ma senza pervenire al merito, possa dar luogo tout court ad un vizio tale da imporre invece la rimessione della causa al primo grado e, allo stesso tempo, precluda la (mera) riforma della sentenza da parte del Giudice d’appello. In coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello, recita la pronuncia, “l’art. 105, co. 1, c.p.a. indica talune specifiche categorie inderogabili di casi d’annullamento con rinvio, ognuna delle quali è implementabile nel suo specifico ambito dalla giurisprudenza attraverso una rigorosa interpretazione sistematica del testo vigente del Codice, senza possibilità alcuna di pervenire o di tendere alla creazione surrettizia d’una nuova categoria (e, dunque, d’una nuova norma processuale) o, peggio, all’arbitraria interpretazione motivata senza passare al previo vaglio del Giudice delle leggi, dalla prevalenza del solo principio del doppio grado di giudizio rispetto ad altri parametri costituzionali”.   Cons. Stato, Sez. IV, 5 aprile 2018, n. 2122 - La pronuncia ha ad oggetto l’impugnazione di una sentenza di primo grado che aveva ritenuto inammissibile il ricorso avverso gli atti di approvazione di un progetto preliminare di opera pubblica (un depuratore). Al riguardo il Giudice di seconde cure ricorda “il principio secondo cui, nell'ambito della serie procedimentale degli atti di approvazione di un progetto per la realizzazione di un'opera pubblica, devono considerarsi impugnabili solo quegli atti che siano effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall'attività della pubblica amministrazione.”. Tuttavia, pur riconfermando l’orientamento classico della non immediata impugnabilità dell’approvazione del progetto preliminare, fa salva l’ipotesi in cui, con l’approvazione di tale atto, si produca un’eventuale alterazione dell'iter procedimentale, tale da incidere immediatamente e direttamente nella sfera del privato con conseguente ammissibilità del ricorso avverso la fase progettuale preliminare. Da ciò discende l’apertura al vaglio giudiziale delle censure di merito del ricorso non avvenuta in primo grado. In ordine a ciò la sentenza, richiamando il testo del nuovo art. 105 del c.p.a., il quale elenca i casi di annullamento con rinvio al primo giudice, non indicando di per sé l’ipotesi di erronea dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità o decadenza del ricorso, ritenendo che la disposizione tuttavia non abbia ancora una connotazione tassativa pari a quella dell’art. 354 del c.p.c. ha ritenuto rimettere al vaglio dell’Adunanza Plenaria la questione se tale ipotesi possa legittimare una diversa considerazione, nel senso di sussumere anche detta fattispecie (diversamente da quanto ritenuto per il passato) nella categoria delle lesioni del diritto di difesa che consente al Giudice di secondo grado di procedere all’annullamento con rinvio al primo giudice.   L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 23 febbraio 2018, n. 2 chiarisce che "Ai princìpi di diritto enunciati dall’Adunanza plenaria ai sensi dell’articolo 99, comma 4 del cod. proc. amm. non può essere riconosciuta l’autorità della cosa giudicata. L’attività di contestualizzazione e di sussunzione del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria ai sensi dell’articolo 99, comma 4 del cod. proc. amm. in relazione alle peculiarità del caso concreto spetta alla Sezione cui è rimessa la decisione del ricorso".   L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 23 febbraio 2018, n. 1 torna sul potere di overruling chiarendo a raffinando i presupposti per l'esercizio del proprio potere di cui all'art. 99 c.p.a. "Affinché un orientamento del giudice della nomofilachia possa avere efficacia solo per il futuro devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: «a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; c) che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte» (così Cass. civ., 11 marzo 2013, n. 5962)".     L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 22.12.2017, n. 13 nell'ambito dei poteri attribuiti dall'art. 99 c.p.a., ha statuito che essa "può modulare la portata temporale delle proprie pronunce, in particolare limitandone gli effetti al futuro, al verificarsi delle seguenti condizioni:  a) un’obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare; b) l’esistenza di un orientamento prevalente contrario all’interpretazione adottata; c) la necessità di tutelare uno o più principi costituzionali o, comunque, di evitare gravi ripercussioni socio-economiche". Pertanto, sussistendo i precitati presupposti, può definire l'ambito temporale di una norma anche se il termine legislativo di vigenza della stessa sia ormai acclaratamente spirato.

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E' stato pubblica in G.U. n. 40 del 17.2.2022 è stato pubblicato il d.m. 13 gennaio 2022 recante "Modalita' e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operativita' sul territorio nazionale nonche' forme di cooperazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le forze di polizia"   Trovate qui in calce un articolo di dottrina sull'argomento con ampia analisi sulle tematiche fiscali non soltanto per quanto concerne il possesso delle criptovalute, ma altresì per le questioni ad esse connesse quali il mining e il possesso dei token redatto dall'avv. Marco Bersi iscritto al Foro di Genova e dal dott. Luca Donato iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Genova.   Interessante pronunciamento del TAR Lazio, sez. II-ter, 28 gennaio 2020, n. 1077 in tema di tassazione delle criptovalute che si è occupato di giudicare la legittimità o meno delle circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate ai fini dell'inclusione delle cosiddette "monete virtuali" nei quadri reddituali esteri per la dichiarazione annuale dei redditi (RW e seguenti). Ebbene secondo il TAR laziale "è dirimente la circostanza che la modifica del d.l. 167/1990 operata per il tramite del d.lgs. 90/2017, ha esplicitamente inserito l’utilizzo delle “monete virtuali” tra le operazioni relative ai trasferimenti da e per l’estero, rilevanti ai fini del relativo monitoraggio ex art. 1 del d.l. 167/1990" ciò in quanto "l’art. 1 citato opera sotto un duplice profilo, oggettivo e soggettivo; sotto il profilo oggettivo, assoggetta espressamente al monitoraggio sia l’utilizzo delle valute virtuali, che l’utilizzo di “mezzi di pagamento” (distinti dalle prime e definiti, come meglio oltre si vedrà, all’art. 1, comma 2, lett. “s” del dlgs 231/2007), in genere; sotto il profilo soggettivo, ai suddetti obblighi di monitoraggio sono tenuti, inoltre, sia gli operatori finanziari che gli operatori non finanziari".     Si pubblica l'unico documento reso noto dall'Agenzia delle Entrate (atto di Risoluzione 2.9.2016, n. 72-E) che si occupa di tassazione di criptovalute (bitcoin, ethereum, ripple, litecoin, dogecoin e altre). Dalla lettura del documento parrebbe di comprendere che la tassazione delle plusvalenze ci sia solo se la giacenza media della valuta superi per 7 giorni l'importo di circa € 51.000,00 così come avviene per le valute tradizionali. La questione è comunque assai complessa. Lo Studio offre attività di consulenza per la gestione delle problematiche civilistiche e fiscali riguardanti le criptovalute, tra cui a titolo esemplificativo, la conversione in moneta corrente, il mining e la gestione / regolarizzazione fiscale.

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Con la sentenza 22/1/2018 n. 383 il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha ricostruito la disciplina delle partecipazioni azionarie al capitale delle SOA nell'ambito del sistema costituito dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e dall'emananda normativa di rango secondario; sistema che, come noto, ha sostituito il quadro normativo rappresentato dal precedente Codice (d.lgs. n. 163/2006) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010). In particolare, con la pronuncia in rassegna il Consiglio di Stato ha chiarito che dall'esame del quadro normativo delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) «emerge all'evidenza il venire meno di uno specifico divieto di partecipazione azionaria a qualsiasi titolo, diretta o indiretta, al capitale di una SOA, da parte degli organismi di certificazione che rilasciano i certificati di sistema di qualità delle imprese, nonché il conseguente obbligo di dismissione e di adeguamento della composizione azionaria entro il termine stabilito dal legislatore».

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Ai sensi dell'art. 1, comma 72 l. 27 dicembre 2017, n. 205 cosiddetta "legge finanziaria 2018", si  è statuito che "Al fine di sostenere la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, la realizzazione in via prototipale, la sperimentazione e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le Smart Road e di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono definiti le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione". E' notizia del 2 marzo 2018 che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dott. Graziano Delrio avrebbe firmato il decreto attuativo per consentire l'inizio delle sperimentazioni  su strada.

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Si pubblica la fondamentale risoluzione del Parlamento dell'Unione Europea del 16 febbraio 2017 che può individuarsi quale atto costitutivo del diritto della robotica e dell'intelligenza artificiale in ambito europeo. I costruttori di robot dovranno, tra l'altro, programmare il software di loro funzionamento alle leggi della robotica ideate da Isaac Asimov: "(1) Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno. (2) Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge. (3) Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge. (cfr. Isaac Asimov, Circolo vizioso, 1942) e (0) Un robot non può recare danno all'umanità, né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, l'umanità riceva danno"       Pubblicata in G.U. n. 90 del 18.4.2018 il d.m. 28 febbraio 2018 recante "Modalita' attuative e strumenti operativi  della  sperimentazione  su strada  delle  soluzioni  di  Smart  Road  e di guida  connessa e automatica". Vengono, inoltre, definite le caratteristiche delle cd. "smart roads": Le Smart Road sono un insieme di infrastrutture stradali, piattaforme tecnologiche e servizi che puntano agli obiettivi fondamentali della riduzione della incidentalità stradale, della interoperabilità con i veicoli di nuova generazione, della continuità con i servizi europei C-ITS, dello snellimento del traffico, della sostenibilità, della efficienza e della resilienza delle reti. Esse realizzano quindi un necessario e urgente miglioramento della rete nazionale di trasporto, in grado di renderla adeguata alle sfide antropiche e naturali tradizionali, intervenute e prevedibili. Si precisa anche cosa è (e cosa non è) un veicolo a guida automatizzata "un veicolo  dotato  di  tecnologie capaci  di  adottare  e  attuare   comportamenti   di   guida   senza l'intervento attivo del guidatore, in determinati ambiti stradali e condizioni esterne. Non e' considerato veicolo a guida automatica  un veicolo omologato per la circolazione sulle strade pubbliche italiane secondo le  regole  vigenti  e  dotato  di  uno  o  piu'  sistemi  diassistenza alla guida, che vengono attivati da un guidatore  al  solo scopo di attuare comportamenti di guida da egli stesso decisi e che comunque necessitano di una continua partecipazione attiva da parte del conducente alla attivita' di guida"

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Warranty and indemnity insurance (W&I) Si segnala che esistono prodotti assicurativi, originari dei Paesi di common law, che coprono i rischi derivanti dalle pattuizioni stipulate nell'ambito di un contratto di cessione d'azienda. Questa tipologia di assicurazione ha la funzione di trasferire i rischi conseguenti alla stipulazione di un contratto di cessione d'azienda o di ramo d'azienda dall'assicurato (normalmente il venditore) all'assicuratore. Il contratto può coprire tutti i rischi correlati all'operazione oppure soltanto rischi predeterminati come ad esempio quelli fiscali. Può essere una soluzione da ponderare attentamente nell'ambito delle operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.    

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