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SOTTOPRODOTTO E' stato pubblicato in G.U. n. 38 del 15.2.2017 il d.m. 13 ottobre 2016, n. 264 recante "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti  per  la  qualifica  dei  residui  di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti". Il decreto ministeriale all'art. 4 tentando di dare elementi applicativi per aiutare l'interprete a individuare la categoria del sottoprodotto di cui all'art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006 dispone che (ex art. 4, comma 1): " [...] in ogni fase della gestione del  residuo,e' necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:   a)  la  sostanza  o  l'oggetto  e'  originato  da  un  processo  di produzione, di cui  costituisce  parte  integrante  e  il  cui  scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;   b) e' certo l'utilizzo della  sostanza  o  dell'oggetto  nel  corso dello  stesso  o  di  un  successivo  processo  di  produzione  o  di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;   c) la sostanza o  l'oggetto  puo'  essere  utilizzato  direttamente senza alcun  ulteriore  trattamento  diverso  dalla  normale  pratica industriale;   d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la  sostanza  o  l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo  specifico,  tutti  i  requisiti  pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

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LEGGE 13 aprile 2017, n. 46  Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   17 febbraio   2017,   n.   13,   recante   disposizioni   urgenti    per l'accelerazione   dei   procedimenti   in   materia   di   protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione  illegale. (G.U. n. 90 del 18 aprile 2017).     DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13 Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di   protezione   internazionale,   nonche'    per    il    contrasto dell'immigrazione illegale.  (GU n.40 del 17-2-2017)     Il provvedimento legislativo in questione (in vigore dal 18 febbraio 2017) prevede, tra l'altro: - l'Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea presso i tribunali  ordinari  di  Bari,  Bologna, Brescia,  Cagliari,  Catania,  Catanzaro,  Firenze,  Lecce,   Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino  e  Venezia ; -  misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure  innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della  protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri - misure per la semplificazione e  l'efficienza  dei  procedimenti  giudiziari  di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta  e degli   altri   procedimenti   giudiziari   connessi   ai    fenomeni  dell'immigrazione - applicazione rito accelerato ex art. 119, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  luglio 2010, n. 104 ai ricorsi giurisdizionali amministrativi avverso i decreti di esplusione; - misure per l'accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale e del traffico di migranti   - misure di supporto ad interventi  educativi  nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova - misure di contrasto dell'immigrazione illegale

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In vigore dal 21 febbraio 2017 il D.L. sicurezza n. 14 del 20/2/2017 (pubblicato nella GU n. 42 del 20/2/2017) recante 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'' con misure con previsione di patti per l'attuazione della sicurezza urbana e del Comitato metropolitano, modifiche al potere di ordinanza sindacale, misure a tutela del decoro di particolari luoghi, disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili, disposizioni in materia di pubblici esercizi, numero unico 112 e modifiche all'art. 639 c.p..   Convertito in L. 18 aprile 2017, n. 48, con modificazioni, il D.L.  n. 14/2017 in materia di sicurezza nelle città (G.U. n. 93 del 21 aprile 2017)

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Con la sentenza 29 ottobre 2013 in C. Varvara c. Italia (Ricorso n. 17475/2009) la Corte Europea dei diritti dell'uomo afferma che la sanzione della confisca delle opere costruite e dei terreni interessati dal progetto di lottizzazione controverso, quando il reato di lottizzazione abusiva è estinto per prescrizione e la responsabilità del soggetto non è stata accertata con sentenza di condanna, contrasta con i principi di legalità penale che sono parte integrante del principio di legalità che l'art. 7 della Convenzione impone di rispettare. "Non si può neppure concepire - scrive la Corte - un sistema in cui una persona dichiarata innocente o, comunque, senza alcun grado di responsabilità penale constatata in una sentenza di colpevolezza subisca una pena. Si tratta di una terza conseguenza del principio di legalità nel diritto penale: il divieto di comminare una pena senza accertamento di responsabilità, che deriva anch’esso dall’articolo 7 della Convenzione". E ancora "ai fini della Convenzione non si può avere «condanna» senza che sia legalmente accertato un illecito – penale o, eventualmente, disciplinare (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, § 68, serie A n. 22; Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980, § 100, serie A n. 39), così come non si può avere una pena senza l’accertamento di una responsabilità personale". La logica della «pena» e della «punizione», e la nozione di «guilty» (nella versione inglese) e la corrispondente nozione di «persona colpevole» (nella versione francese), depongono a favore di un’interpretazione dell’articolo 7 che esige, per punire, una dichiarazione di responsabilità da parte dei giudici nazionali, che possa permettere di addebitare il reato e di comminare la pena al suo autore. In mancanza di ciò, la punizione non avrebbe senso (Sud Fondi e altri, sopra citata, § 116). Sarebbe infatti incoerente - secondo la Corte - esigere, da una parte, una base legale accessibile e prevedibile e permettere, dall’altra, una punizione quando, come nel caso di specie, la persona interessata non è stata condannata. La sanzione della confisca nell'ipotesi esaminata dalla Corte non era prevista dalla legge ai sensi dell'art. 7 Conv. e risulta pertanto arbitraria. Merita rilievo la circostanza che alla confisca disposta dal Giudice penale all'esito del processo la Corte ha conservato la qualifica di sanzione 'penale', ancorché il Governo avesse particolarmente insistito nell'inquadrarla come sanzione 'amministrativa' e pertanto compatibile con l'art. 7 Cons. Sotto altro profilo la COrte ha ritenuto sussistere nella fattispecie anche una violazione dell'art. 1 Prot. 1 Conv. L'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del ricorrente, determinata dalla confisca delle opere costruite e dei terreni interessati dal progetto di lottizzazione, era contraria al principio di legalità ed era perciò arbitraria e contrastante con l'art. 1 del Prot. 1 della Convenzione, ai sensi del quale "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale".

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Soccorso istruttorio processuale Con la sentenza 2 marzo 2017, n. 975, il Consiglio di Stato, Sez. III, ha sancito il fondamentale principio per cui la scelta sostanzialistica del legislatore, diretta ad impedire l’esclusione per vizi formali nella dichiarazione quando vi è prova del possesso del requisito, deve applicarsi anche in sede giudiziale, ossia quando l’incompletezza della dichiarazione venga dedotta come motivo di impugnazione dell’aggiudicazione da parte di altra impresa partecipante alla selezione (non essendone avveduta la stazione appaltante in sede di gara), ma è provato che la concorrente fosse effettivamente in possesso del prescritto requisito soggettivo fin dall’inizio della procedura di gara e per tutto il suo svolgimento.  In tale caso l’irregolarità della dichiarazione si configura come vizio solo formale e non sostanziale, emendabile secondo l’obbligatoria procedura di soccorso istruttorio che non viola la par condicio tra i concorrenti "in quanto essa mira ad attestare, correttamente, l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento di soccorso istruttorio". La questione riguardante l’emendabilità della riscontrata carenza documentale e la sostanziale titolarità dei requisiti di partecipazione alla gara deve essere risolta in sede giudiziale e non può essere rinviata alla rinnovazione, totale o parziale, del procedimento selettivo. Il soccorso istruttorio non può essere disposto d'ufficio dal Giudice ma deve essere invocato dalla parte aggiudicataria, interessata alla affermazione della legittimità (sostanziale) della propria ammissione alla gara attraverso una deduzione difensiva - secondo il Collegio non è infatti necessaria la proposizione di un ricorso incidentale per l'annullamento dell'omessa applicazione del soccorso istruttorio in sede di gara -, diretta a dimostrare, che, in ogni caso, sussiste il possesso dei requisiti sostanziali di partecipazione. A tal fine la parte è gravata dall’onere, ex art. 2697 c.c., della dimostrazione della natura meramente formale dell’errore contenuto nella dichiarazione: può validamente spendere tale argomento difensivo solo dimostrando in giudizio di disporre del requisito fin dal primo momento, e cioè da quando ha reso la dichiarazione irregolare. In sostanza, secondo il Collegio, l'aggiudicataria deve superare la prova di resistenza, non potendo pretendere di paralizzare l’azione di annullamento, adducendo, solo in via ipotetica, la violazione del principio del soccorso istruttorio, ma deve dimostrare in giudizio che, ove fosse stato attivato, correttamente, tale rimedio l’esito sarebbe stato ad essa favorevole, disponendo del requisito in contestazione. In caso contrario, non soltanto sarebbe violato il principio dell’onere della prova, che è immanente nel processo, ma verrebbe frustrata finanche la finalità di accelerazione che permea le controversie in materia di contratti pubblici.

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Con il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 pubblicato in S.O. della G.U. n. 103 del 5.5.2017 recante “Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50” è stato emanato il cd. “decreto correttivo” del Codice dei contratti pubblici. Ecco le principali novità: a) viene cambiata la rubrica del d.lgs. n. 50/2016 che passa da “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” a “Codice dei contratti pubblici” (art. 1); b) alle definizione di cui all’art. 3 vengono introdotte o modificate le seguenti definizioni (art. 4): - «lavori di categoria prevalente» ossia quelli di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara (lett. oo-bis); - «lavori di categoria scorporabile» ossia la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria  prevalente e comunque di importo superiore al 10  per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11 (lett. oo-ter); - «manutenzione ordinaria» ossia, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità (lett. oo-quater); - «manutenzione straordinaria» ossia >>, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità (lett. oo-quinquies); - «concessioni di lavori» costituiscono concessioni di lavori, oltre alla mera esecuzione degli stessi, anche alternativamente le attività di “progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori” (lett. uu); - «principio di unicità dell’invio » ossia il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente.  Tale  principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione contratti pubblici soggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighi di comunicazione a una banca dati (lett. gggg-bis); - «unità progettuale» ossia il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto (lett. gggg-ter); - «documento di fattibilità delle alternative progettuali» ossia il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico (lett. gggg-quater); - «programma biennale degli acquisti di beni e servizi» ossia il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta (lett. gggg-quinquies); - «programma triennale dei lavori pubblici» ossia il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’amministrazione preposta (lett. ggggg-sexies); - «elenco annuale dei lavori» ossia l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso (lett. ggggg-septies); - «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi» ossia l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso (lett. ggggg-octies); - «quadro esigenziale» ossia il documento che viene redatto ed approvato dall’amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell’intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla  tipologia dell’ opera o dell’ intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell’intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell’intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati, il cui contenuto minimo sarà enucleato con d.m. di cui all’art. 23, comma 3 (lett. ggggg-nonies); - «capitolato prestazionale» ossia il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali,  che deve assicurare l’opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l’opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione (lett. ggggg-decies); - «cottimo » ossia l’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell’eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’appaltatore (lett. ggggg-undecies); c) estensione dei principi di cui all’art. 4 anche ai contratti attivi (art. 5); d) in merito al campo di applicazione dei Codice è escluso nella persona giuridica controllata in cui non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, precisandosi alla lett. c), comma 1 dell’art. 6 del Codice, che non devono comportare controllo o potere di veto e fermo restando le forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (art. 6); e) viene chiarito all’art. 14 del Codice che quest’ultimo non trova applicazione neppure per le concessioni aggiudicate nei settori cd. speciali (art. 7); f) all’art. 17, comma 1, lett. d) punto 2) viene chiarito che il Codice non trovi applicazione neppure per l’attività di consulenza legale in preparazione di procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali (art. 8); g) viene introdotta una nuova ipotesi di esclusione all’art. 17-bis “l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448” (art. 9); h) inserimento dell’obbligo di approvare, prima del programma triennale dei lavori, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, chiarendo che gli obblighi di programmazione non attengono ai soggetti aggregatori ed alle stazioni di committenza (art. 11); i) è introdotta all’art. 23, comma 3-bis del Codice la progettazione semplificata per le manutenzione ordinarie fino a 2,5 milioni di euro, che sarà definita con apposito decreto ministeriale. Si prevede, altresì, che lo studio di fattibilità (che ora deve contenere anche valutazioni/diagnosi energetiche) in casi specifici possa essere articolato in due fasi, precisandosi al comma 5-vis del medesimo art. 23 che per le opere proposte in variante urbanistica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare (art. 13); l) viene introdotto all’art. 23, comma 16 l’obbligo – per gli appalti di lavori e di servizi – di scorporare i costi di manodopera, prescrivendo che “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara  i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso” (art. 13, comma 1, lett. i). Ciò trova conferma all’art. 60, comma 10 in forza del quale si stabilisce che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” ad eccezione che (art. 60): - di sola fornitura; - servizi di natura intellettuale; - affidamenti fino alla soglia di 40.000€ m) viene chiarito che i servizi cd. «attinenti all’architettura e all’ingegneria» includono anche il collaudo ed il  coordinamento della sicurezza della progettazione. Si precisa inoltre che (art. 14): - le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata; - nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali; n) viene precisato che prima di procedere di mettere a gara l’esecuzione dei lavori il progetto debba essere preventivamente validato tant’è che la lex specialis deve recare i relativi estremi ed, inoltre, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica (art. 16); o) per gli appalti misti si precisa che nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 35 (art. 18); p) viene precisato all’art. 29 del Codice che il termine d’impugnazione di trenta giorni del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni (che devono recare, prima dell’intestazione o in calce,  la data di pubblicazione sul profilo del committente) di cui all’art. 120, comma 2-bis c.p.a. inizia a decorrere dal momento in cui tali atti“sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”. Viene, invece, abrogato l’obbligo di pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti (art. 19); q) si specifica all’art. 30 del Codice che gli aggiudicatori non soltanto di lavori ma altresì di appalti di servizi e forniture sono tenuti ad applicare “il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”, mentre viene soppressa la previsione secondo la quale “In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile” (art. 20); r) per gli affidamenti diretti d’importo inferiore a 40.000€ si stabilisce all’art. 32, comma 2 del Codice che “la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto  tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”, anche senza previa consultazione di più operatori economici (artt. 21 e 25, comma 1, lett. b, n. 1). Inoltre in tal caso la stazione appaltante ha facoltà di non richiedere il versamento di una cauzione né provvisoria né definitiva (art. 59); s)  estensione della verifica dei requisiti nei confronti del solo aggiudicatario per tutte le tipologie di procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, mentre per il MEPA la verifica viene fatta da CONSIP a campione per la fascia sotto i 40.000€ (art. 25); t) sono state apportate alcuni lievi modifiche all’art. 38 in materia di accreditamento di stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 27); u) viene precisato che è fatto divieto all’art. 41 di porre a carico dei concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme (art. 28); v) è stata riscritta la previsione in materia di qualificazione dei consorzi stabili (aggiungendovi i contratti di rete) ai sensi dell’art. precisandosi che “possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Con le linee guida dell’ANAC di cui all’articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni” (art. 31); z) si precisa, altresì, la sostituibilità delle imprese consorziate o per il contratto di rete in caso di fallimento o di recesso, purché non finalizzata ad eludere la mancanza di requisiti di partecipazione ed a livello più generale viene consentita  la sostituibilità dell’impresa anche per la perdita di requisiti generali o speciali in fase di esecuzione anche in fase di gara. Il recesso è possibile anche nel caso in cui il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto (art. 32); aa) ai sensi dell’art. 50per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, diviene obbligatorio inserire negli avvisi e negli inviti clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato (art. 33); bb) si supera il divieto di porre in gara, l’esecuzione di lavori insieme alla relativa progettazione esecutiva quando l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, purché vi sia adeguata motivazione nella determinazione a contrarre. Inoltre, all’art. 59, comma 3 vengono ora definite con maggiore precisione le offerte “irregolari” ovvero quelle che (art. 38): - che non rispettano i documenti di gara; - che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara; - che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. Invece non sono più considerate inammissibili le offerte che: -  sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara; - l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. Infine, viene specificato che “per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura”; cc) viene prevista la possibilità che il RUP possa far parte della commissione di gara, mentre viene abrogata la previsione dell’art. 77, comma 12 che regolamentava il regime transitorio in vista dell’entrata in funzione dell’albo ANAC dei commissari di gara (art. 46); dd) sono apportate alcune modifiche all’art. 80 in materia di requisiti generali. Si precisa ora che (art. 49): - tra i soggetti che devono rendere dichiarazioni vi sono anche “institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri”; - gli obblighi previdenziali devono essere rispettati anche per casse previdenziali diverse dall’INPS; - costituisce clausola di esclusione l’aver rilasciato false dichiarazioni (lett. f-bis e f-ter); ee) si precisa che i requisiti di cui all’art. 80 devono permanere anche durante la fase di esecuzione del contratto (art. 50); ff) si specifica che in caso di soggetti raggruppati nelle varie forme di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) il bando deve indicare “le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”, mentre viene eliminato il soccorso istruttorio cd. «a pagamento» sostituendosi il comma 9 dell’art. 83 con il seguente “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa” (art. 52); gg) sono apportate modifiche al rating d’impresa di cui all’art. 83, comma 10 del Codice (art. 52, comma 1, lett. e), nonché al Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di cui all’art. 84 (art. 53); hh) l’obbligo da parte della stazione appaltante di richiedere a seguito dell’aggiudicazione di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87, è ora limitato alla sola aggiudicataria essendo stata escluso il richiamo a quella che segue in graduatoria (art. 54); ii) si precisa che il DURC debba essere acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti in sede di verifica dei requisiti (art. 55); ll) in materia di avvalimento di cui all’art. 89 è stato espunto il riferimento alla SOA (avvalibilità che pare tuttavia confermato dalle modifiche apportate al comma 11), mentre viene precisato che “il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria” e che “il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento” a pena di risoluzione del contratto di appalto (art. 56); mm) si precisa che il versamento delle garanzie di cui all’art. 93 possa essere effettuato anche in contanti o con assegno circolare e viene prevista anche “la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese” (art. 59); nn) viene specificato che nell’offerta economicamente più vantaggiosa il peso del prezzo non può superare il 30% (art. 60); oo) sono apportate modifiche ai sistemi matematici di determinazione dei parametri di riferimento per il calcolo della soglia di cui all’art. 97, comma 2 (art. 62), nonché in materia di collaudo (art. 66); pp) in materia di subbalto si specifica che “Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare”. Viene, altresì, precisato che  il subappalto può essere autorizzato se (art. 69): - l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; Invece, l’obbligo d’indicazione della terna dei subappaltatori viene limitato ai seguenti casi: - qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie eurounitarie; - oppure quando, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; qq) viene modificata la disciplina in materia di  durata dei contratti stabilendosi che I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori (art. 70): - le soglie eurounitarie; - il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni. Vengono inoltre lievemente modificate le condizioni di trasmissione all’ANAC delle varianti; rr) la sospensione dell’esecuzione di un contratto di appalto ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice è ora limitata non più per esigenze di finanza pubblica ma bensì alla circostanza che dette esigenze devono risultare sopravvenute (art. 71); ss) viene chiarito all’art. 108, comma 1-bis del Codice che per le ipotesi di risoluzione del contratto non trova applicazione l’art. 21-nonies l. n. 241/90 (art. 72); tt) nell’ambito procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione ai commi 3 e 4 dell’art. 110 viene eliminato il parere dell’ANAC (art. 74); uu) gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte del personale delle stazioni appaltanti sono estese agli appalti di servizi e di forniture, mentre il comma 2 dell’art. 113 viene sostituito dal seguente “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione” (art. 76); vv) viene introdotto l’art. 113-bis del Codice in materia di certificati di pagamento e di penali contrattuali (art. 77); zz) in materia di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando si esclude i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, nonché quelli di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali (art. 78); aaa) per appalti relativi a beni culturali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro (art. 92); bbb) sono introdotte modifica in materia di concorsi di idee e di progettazione (artt. 93-97); ccc) sono state introdotte variazioni al testo dell’art. 163 del Codice in materia di lavori di somma urgenza (art. 99); ddd) per quanto concerne le concessioni pubbliche l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al 49% (prima era il 30%) del costo dell'investimento complessivo (art. 101). Dopodiché si stabilisce che “in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all’effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi” (art. 104); eee) anche nel caso di contratto di partenariato pubblico-privato la quota di prezzo riconosciuta cresce dal 30% al 49% (art. 107); fff) sono apportate alcune modifiche alla disciplina del contraente generale (artt. 114-117) nonché quelle riguardanti infrastrutture ed insediamenti prioritari (artt. 118 e 119); ggg) nell’ambito dell’istituto dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice viene introdotto il comma 6-bis il quale dispone che “L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza” (art. 120), mentre viene abrogato il collegio consultivo tecnico di cui all’art. 207 (art. 121); hhh) è stata finalmente abrogata la previsione dell’art. 211, comma 2 che attribuiva all’ANAC il potere di emanare raccomandazioni vincolanti per le stazioni appaltanti, mentre per le ipotesi di pareri richiesti dalle stazioni appaltanti ai sensi del comma 1, viene specificato che occorra il previo contraddittorio (art. 123); iii) viene precisato che gli atti dell’ANAC acquistano efficacia con il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo casi di particolare urgenza nei quali comunque essi non possono acquistare efficacia prima del giorno successivo alla pubblicazione. Inoltre gli atti non posso applicarsi a gare anteriori all’acquisizione della loro efficacia (art. 125); lll) infine nelle disposizioni finali si stabilisce, tra l’altro, che (art. 128): - lino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso; - il divieto di ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori “non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”; - fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 83, comma 2 per i lavori riguardo al sistema di qualificazione, ai casi e alle modalità di avvalimento, ai requisiti e alele capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e alla documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII, si applicheranno le previsioni del d.lgs. n. 163/2006 di cui agli artt. 186-193 in materia di qualificazione dei contraenti generali; - ai contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell’articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; - per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all’entrata in vigore del medesimo codice; - i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.     Il Consiglio di Stato, Comm. spec., ha licenziato il proprio parere 30 marzo 2017, n. 782, sullo schema di decreto Correttivo al Codice degli Appalti pubblici   Pubblicato sul sito della Camera dei Deputati lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 trasmesso dal Governo con atto n. 397 del 6 marzo 2017 per la sua approvazione entro il 5 aprile 2017.

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E’ stata pubblica in G.U. n. 204 del 1.9.2022 la l. 31 agosto 2022, n. 130 recante “Disposizioni  in  materia  di  giustizia  e  di  processo  tributari”. Ecco le principali novità: LE COMMISSIONI TRIBUTARIE CAMBIANO DENOMINAZIONE (art. 1, comma 1, lett. a) Le «commissione tributaria provinciale» e la  «commissione   tributaria    regionale» mutano rispettivamente in «corte  di  giustizia  tributaria  di primo grado» e «corte di giustizia  tributaria  di  secondo  grado»   I GIUDICI TRIBUTARI DOVRANNO ESSERE MAGISTRATI (art. 1, comma 1, lett. b e seguenti) I giudici tributari saranno assunti tramite concorso pubblico e saranno magistrati   SMALTIMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ALLA CORTE DI CASSAZIONE (artt. 3 e 5) Viene costituita un’apposita sezione dedicata esclusivamente al contenzioso tributario. Inoltre per i contenziosi tributari attualmente pendenti alla Corte di Cassazione è prevista una definizione agevolata pari al: -          per i contenziosi non superiori a 100.000 euro, 5% del valore del contenzioso qualora l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in entrambi i precedenti gradi giudizio; -          per i contenziosi non superiori a 50.000, euro 20% se l’Agenzia sia risultata vittoriosa almeno parzialmente in uno dei due precedenti gradi di giudizio.   MODIFICHE AL CODICE DI RITO TRIBUTARIO (art. 4) - composizione monocratica per i contenziosi fino a 3.000 euro (per i ricorsi notificati alla data di entrata in vigore della legge); - ammissione della  prova  testimoniale, assunta con le forme  di  cui  all'articolo  257-bis  del  codice  di procedura civile (per i ricorsi notificati alla data di entrata in vigore della legge); - qualora una delle  parti  ovvero  il  giudice  abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata  dall'altra  parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le  spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto  della  proposta  ad  essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione  le  spese  si  intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente  convenuto nel processo verbale di conciliazione (per i ricorsi notificati alla data di entrata in vigore della legge); - in  caso  di  rigetto  del  reclamo   o   di   mancato accoglimento della proposta di  mediazione, la soccombenza di una delle  parti,  in  accoglimento  delle ragioni gia' espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta,  per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle  relative  spese di giudizio. Tale  condanna  puo'  rilevare  ai  fini  dell'eventuale responsabilita' amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione; - per le controversie soggette  a  reclamo  ai  sensi dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992 la corte di giustizia tributaria, ove possibile, puo' formulare alle parti una proposta conciliativa,  avuto  riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di  questioni  di  facile  e pronta soluzione (per i ricorsi notificati alla data di entrata in vigore della legge); - per quanto concerne il rito cautelare viene disposto che la camera di consiglio dev’essere comunque fissata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza; - per i ricorsi notificati a partire dal 1° settembre 2023 la partecipazione alle udienze,  da  parte  dei contribuenti e dei  loro  difensori,  degli  enti  impositori  e  dei soggetti   della   riscossione,   dei   giudici   e   del   personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado,  puo'  avvenire  mediante  collegamento  audiovisivo  tale  da assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilita'  delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto e'  equiparato  all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  secondo  le  modalita' previste nel primo periodo del presente comma puo'  essere  richiesta dalle parti nel ricorso, nel  primo  atto  difensivo  o  in  apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi  prima della data di trattazione.  L'udienza  si  tiene  a  distanza  se  la richiesta e' formulata da tutte le  parti  costituite  nel  processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso  la  sede  delle  corti  di  giustizia  tributaria   contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. In ogni caso  in cui l'udienza si tenga a distanza e' comunque  consentita  a  ciascun giudice la partecipazione presso la sede  della  corte  di  giustizia tributaria.   Le   regole   tecnico-operative   per   consentire   la partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate  dal  decreto del direttore generale delle finanze  11  novembre  2020,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre  2020;   ONERE DELLA PROVA (art. 6) L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto  impugnato.  Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che  emergono  nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca  o  e'  contraddittoria  o  se  e'  comunque  insufficiente   a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque  in  coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su  cui si fondano la pretesa  impositiva  e  l'irrogazione  delle  sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati   Pubblicato in G.U. n. 154 del 30.6.2021 il d.P.C.M. 28 giugno 2021 recante "Differimento, per l'anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" con il quale si stabilisce che il termine per il versamento risultati dalla dichiarazione dei redditi e scadenze il 30 giugno è differito al 20 luglio 2021 senza maggiorazione in favore dei soggetti: - che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice; - che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917     Con d.m. 11 novembre 2020 recante "Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a  distanza  ex  art.16,  comma  4,  del decreto-legge n. 119/2018 e art.  27del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137" in G.U. n. 285 del 16.11.2020 sono state emanate le disposizioni attuative per consentire lo svolgimento delle udienze telematiche per il processo tributario.     Con d.l. 20 ottobre 2020, n. 129 recante "Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riscossione   esattoriale" pubblicato in G.U. n. 260 del 20.10.2020 sono introdotte alcune disposizioni di proroga in materia di riscossione erariale. In particolare: - il periodo di sospensione dei termini dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie, scadenti entro il 15 ottobre 2020, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 purché derivino da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagliarticoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La medesima disposizione vale anche per i piani di dilazione in essere fino a tale data; - sono prorogati di dodici mesi, tra l'altro, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento; - sono sospesi gli obblighi fino al 31 dicembre 2020 anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative alrapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.         Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2020, n. 280693 è stato emanato il regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato per quanto concerne gli atti detenuti dall'Agenzia delle Entrate.     L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 22.6.2020 pubblicato sul proprio sito internet, ricorda che dal 1° luglio p.v. troverà applicazione la modificata introdotta dall'art. 4-octies del d.l. n. 34/2019 convertito con modificazioni in l. n. 58/2019 che ha introdotto l'art. 5-ter nel testo del d.lgs. n. 218/1997. A tale scopo è stata anche emanata un'apposita circolare 22.6.2020, n. 17/E che illustra le novità di imminente entrata in vigore tra cui l'obbligo di motivazione rafforzata che dovrà tenere in considerazione i chiarimenti forniti ed i documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.   In G.U. n. 300 del 28.12.2018 è stato pubblicato il d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi".     Il Consiglio dell'Unione Europea in data 13 marzo 2018 ha approvato la bozza di modifica della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La bozza stabilisce importanti novità in merito, tra l'altro, alla responsabilità in capo agli intermediari ossia "any person that designs, markets, organises or makes available for implementation or manages the implementation of a reportable cross-border arrangement". Si stabilisce che essi saranno tenuti ad effettuare entro 30 giorni all'Amministrazione finanziaria di competenza una denuncia (disclosure) di tutte le operazioni e strutture internazionali che possano potenzialmente determinare una potenziale erosione delle basi imponibili. La comunicazione andrà fatta entro 30 giorni dal primo atto d'implementazione dell'operazione , residuando l'obbligo di un rapporto trimestrale soltanto per le operazioni proposte ad una generalità di clienti. L'obbligo sussiste per tutte quelle operazioni / strutture che hanno come beneficio principale l'erosione della base imponibile (vantaggio fiscale). Al fine di identificare l'obbligo di dichiarazione da parte dell'intermediario vengono individuati categorie di figure sintomatiche "hallmark" indicate nell'allegato dalla proposta. Le previsioni dovrebbero entrare in vigore dal 1° luglio 2020.   L'Agenzia delle Entrate con la circolare 22.12.2017, n. 30/E precisa i contorni applicativi dell’articolo 10 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la quale - ricordiamo - ha modificato la disciplina del reclamo/mediazione di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, elevando da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle liti che delimita l'applicabilità dell’istitutoin disamina ed escludendo espressamente le controversie relative a tributi che, sulla base del diritto comunitario, costituiscono risorse proprie tradizionali. Viene, in particolare, precisato che: - in linea generale l'innalzamento della soglia opera agli atti notificati a decorrere dal 1 gennaio 2018 e che, a tale riguardo, la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell’atto da parte del contribuente; - nel caso di ricorso avverso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori, occorre tenere conto della regola fissata dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 19928, secondo cui il ricorso non può essere proposto prima del decorso di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione. Pertanto, il reclamo/mediazione trova applicazione anche nei casi in cui - alla data del 1° gennaio 2018 - non sia decorso il termine di novanta giorni dall’avvenuta presentazione di istanze relative a rimborsi superiori a ventimila e fino a cinquantamila euro, mentre non opera se - alla medesima data - tale termine dilatorio risulti già spirato. Inoltre, qualora l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.     Pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2017 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, n. 22, avente ad oggetto il Regolamento di attuazione dell'articolo  69,  comma  2,  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente (in vigore dal 28 marzo 2017).

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Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2017, n. 463 - Il Collegio rileva, inoltre, che la pronuncia di irricevibilità dell’appello si basa, come dianzi illustrato, su ragioni manifeste, e cioè sull’applicazione di norma da lungo tempo in vigore e certamente applicabile alla fattispecie esaminata, in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sez. IV, n. 2200 del 2016; sez. V, n. 5757 del 2014; cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lettera d), cod. proc. amm. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria).

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L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 6 aprile 2017, n. 1 ha chiarito che sia astrattamente revocabile ai sensi dell'art. 395, n. 5 c.p.c. una sentenza per contrasto di giudicato con una precedente alle seguenti condizioni: (i) il contrasto della sentenza revocanda con un’altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale;(ii) la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda. Il presupposto (i) postula che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi su cui si sia espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, mentre il presupposto (ii) richiede che il precedente giudicato formatosi sulle sentenze, con le quali la sentenza revocanda si assume essere in contrasto, sia rimasto del tutto estraneo al thema decidendum su cui si sia pronunciata la sentenza revocanda.Infatti, se sull’esistenza e sulla portata del giudicato preesistente ci sia stato dibattito processuale e il giudice abbia ritenuto che la causa non sia pregiudicata dalla precedente decisione, si potrà essere verificato un eventuale errore di giudizio, il quale resta tuttavia sottratto al rimedio della revocazione, a pena di introdurre un ulteriore ‘ordinario’ mezzo di impugnazione a critica illimitata

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Si segnala che ai sensi dell'art. 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22.12.1986, n. 917 è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agnzia delle Entrate del 17.03.2017 che dispone le modalità attuative di esercizio del diritto di opzione per la cd. "flax tax". Si riporta il testo dell'art. 24-bis del d.P.R.   1.  Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all'articolo 68, comma 3.   2.  Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.   3.   L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.   4.  L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.   5.   Le persone fisiche di cui al comma 1, per sé o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23.   6.  Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'estensione dell'opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1

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