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Si rinvia per la lettura del testo e del relativo allegato alla parte del sito dedicata alla documentazione alla voce Appalti pubblici - DGUE

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Astensione ex art. 78 TUEL Tra i destinatari dell’obbligo, contemplato dall'art. 78 TUEL, di astensione dall’esercitare attivita’ professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale rientrano non solo gli assessori cui siano state conferite deleghe nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e dei lavori pubblici, ma anche lo stesso sindaco, sul quale, come organo responsabile dell’amministrazione del Comune e presidente della giunta comunale, grava l’onere di sovrintendere su tutte le attivita’ del Comune, anche su quelle delegate.  Anche nelle ipotesi in cui si avvalga della facolta’ di delega, infatti, il sindaco conserva la titolarita’ delle competenze, mantenendo verso il delegato assessore i poteri di direttiva e di vigilanza, oltre a quelli di nomina e di revoca.

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L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 27.7.2016, n. 18 finalmente chiarisce che "in base al differimento del decorso del termine processuale a giorni che abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, previsto dall’art. 1, comma 1, secondo periodo, della legge n. 742 del 1969, il primo giorno successivo alla scadenza del periodo feriale va computato nel termine in questione"

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E' stata pubblicata in G.U. n. 185 del 5.8.2016 la l. 13 luglio 2016, n. 150 recante "Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi" in forza della quale s'intende: - rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e  favorire  la raccolta di risorse  pubbliche,  private  e  del  terzo  settore; - disciplinare le modalita' di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidinel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di Stato; - razionalizzare e valorizzare le attivita' svolte dai  soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia; - favorire un migliore accesso al credito per le  PMI  e  per  i liberi professionisti; - assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio  della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale; - razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di  attivita'  gia'  svolte  da  banche  o  da  altri intermediari finanziari.

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Tribunale civile di Genova, Sez. I, 27 settembre 2018, n. 2485 - La pronuncia del Tribunale di Genova è relativa ad un’azione di risarcimento danni a seguito di quattro episodi di controllo della Polstrada su mezzi condotti da agenti monomandatari dell’esponente, veicoli concessi in comodato e dopo in usufrutto agli agenti. Il Giudice al di là della questione afferente la presenza o meno di responsabilità in capo ai convenuti rileva, con portata dirimente per la reiezione dell’azione, che non è stata comunque fornita la prova del danno lamentato. Ciò in applicazione “del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.”. L’esponente aveva richiesto in subordine la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. La pronuncia rileva che tale liquidazione “è consentita qualora sia stata dimostrata l’esistenza certa, ovvero altamente verosimile d’un effettivo pregiudizio, mentre se l’esistenza stessa del pregiudizio economico è incerta, eventuale o possibile ma non probabile, l’art. 1226 c.c. non è in alcun modo invocabile.”   Corte Appello Genova, 3 agosto 2016, n. 898 - “1. Nella decisione della causa il giudice non può prescindere dalla formulazione del petitum che identifica la domanda dell’attore e deve tenere conto delle eventuali limitazioni della domanda medesima, non potendo accordare alla parte una tutela diversa o superiore a quella richiesta senza violare il principio di disponibilità dei diritti e del processo. Lo stesso principio iura novit curia incontra il limite della domanda per cui il giudice pur essendo tenuto a conoscere ed applicare d’ufficio la normativa dalla quale può dipendere l’accoglimento della domanda non può – in nessun caso – superare i limiti del petitum che definiscono e delimitano l’oggetto della causa ed il tema della decisione. 2. Attraverso l’interpretazione logica e teleologica è possibile ricercare e ricostruire il contenuto della domanda e l’intenzione della parte che l’abbia proposta quanto il petitum sia incerto o l’accoglimento della domanda presupponga la soluzione di questioni che anche se non espressamente proposte ne costituiscano un antecedente logico necessario: in tal caso è possibile attribuire alla domanda un contenuto implicito, che va oltre il senso letterale delle parole ma risponde comunque alla logica del giudizio. 3. Non v’è spazio per l’interpretazione della domanda quando il petitum sia formulato chiaramente e compiutamente.”

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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I, 16-9-2020    In seguito ad un controllo stradale e alla registrazione di un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge,  sono stati impugnati dal ricorrente il certificato medico di revisione della patente e il provvedimento con cui la motorizzazione civile ha rinnovato la validità della patente per un anno anziché per dieci.   Viene dedotto con un primo motivo del ricorso la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 23, comma 4 dell’allegato III punto E del D. lgs. N. 59 del 2011 – omessa istruttoria e sviamento e travisamento dei fatti.  Il suddetto allegato disciplinerebbe il gruppo E relativo alla dipendenza da alcol , distinguendo quindi il sottogruppo E1 gruppo 1 e E2 gruppo 2.  Verrebbe secondo tale allegato concessa la patente di guida al gruppo E1 solo al termine del periodo di astinenza , gruppo di appartenenza del ricorrente.  Viene quindi evidenziata l’erronea l’intenzione della commissione di esercitare il potere di cui al punto E2 , per il quale non è possibile il rinnovo della patente in caso di impossibilità di astinenza da alcol. Viene in seguito lamentato con il secondo motivo il difetto di istruttoria e omessa motivazione sotto altro profilo. Infatti i test clinici richiesti non sarebbero stati sufficienti a dichiarare una condizione di patologia legata all’abuso di alcol. Tale tesi  viene rafforzata dalle perizie mediche consegnate dal ricorrente con esiti negativi in merito a patologie o dipendenze legate all’abuso di alcol.   Secondo la sentenza in commento il giudizio di idoneità non è incondizionato, è una valutazione di idoneità temporanea essendo il soggetto tenuto a sostenere una nuova verifica medica alla fine dell’anno. Non essendo però le ragioni specificate e non essendo deducibili dal contesto e non essendo risultati valori al di fuori della norma in seguito agli esami , la certificazione impugnata è viziata di difetto di motivazione.   Viene inoltre fatto riferimento all’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 secondo la quale ogni procedimento amministrativo deve essere motivato .  Il tutto rafforzato dall’articolo 331 del regolamento di esecuzione del codice della strada.   Inoltre non vengono ritenuti  sufficienti a sanare il vizio di motivazione i chiarimenti dell’organo medico secondo il quale le linee di indirizzo sono finalizzate ad una più attenta valutazione.            GIUDICE DI PACE, SAVONA , SEZ. I,  5 DIC. 2019 il Prefetto di Savona con Ordinanza sospendeva cautelarmente la patente di guida del ricorrente ai sensi dell’Art.223, comma 3, C.d.S. per  violazione dell’Art.186, comma 2, del C.d.S a seguito di rilevazione di un tasso alcolemico pari a 1,18 e 1,23 g/l.   Con ricorso al Giudice di Pace il ricorrente impugnava la suddetta Ordinanza  assumendo che il Prefetto non avrebbe potere di sospendere in via cautelare la patente di guida nelle ipotesi di violazione dell’Art. 186 comma 2 del C.d.S.  In subordine chiedendo la riduzione del periodo di sospensione dimostrando la disponibilità della Croce Bianca per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, con conseguente dimezzamento della pena. Con provvedimento cautelare veniva parzialmente accolta la sospensiva riducendo il periodo di sospensione della patente per  metà ( da sei mesi a tre mesi ).   Il giudicante con sentenza  ribadiva il potere del Prefetto di sospendere in via cautelare la patente di guida in virtù della norma generale di cui all’Art. 223 C.d.S. che risulta svincolata da accertamenti in sede penale e ha finalità esclusivamente cautelari e confermava la riduzione  della sospensione disposta con il provvedimento citato  che rispondeva alla logica di evitare che il trasgressore scontasse una sospensione cautelare della patente per un tempo superiore a quello che avrebbe potuto essere fissato in sede penale come sanzione accessoria.      TRIBUNALE DI GENOVA, SEZ. I , ORDINANZA CAUTELARE: con ricorso per provvedimento d'urgenza ex Art.700 c.p.c. il ricorrente ha chiesto di sostenere un nuovo esame di guida per il conseguimento della patente a seguito della revoca di tale documento per guida in stato di ebbrezza ex Art. 186 C.d.S. disposta dal prefetto di Genova ai sensi dell'Art.219 comma 3ter dello stesso codice. L'Art. 219 comma 3ter del Codice della Strada prevede, tra l'altro, che "quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui  gli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'Art. 222". La questione principale riguarda dunque il momento di decorrenza del suddetto termine triennale. Sulla base del dato normativo il giudice ha ritenuto che il termine triennale decorra dal momento in cui la Magistratura penale abbia verificato la corrispondenza tra la condotta descritta nella comunicazione di notizia del reato e la fattispecie incriminatrice dell'Art.186 del Codice della Strada. Tale giudizio si cristallizza decorso il termine di impugnazione della sentenza di applicazione di pena richiesta dal ricorrente ex Art.585 C.P.C e, per effetto di tale mancata impugnazione, si può considerare giudizialmente accertato il reato in questione in tale data.       Tribunale Civile di Genova, Sez. I, Ord. 2 agosto 2016 - Ai sensi dell’art. 219, comma 3 ter, D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada), nel caso di revoca della patente disposta a seguito delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del medesimo Codice, il dies a quo dal quale decorre il triennio necessario per richiedere il rilascio di una nuova patente di guida va individuato nel momento in cui la magistratura penale ha verificato la corrispondenza tra la condotta descritta nella comunicazione della notizia di reato e la fattispecie incriminatrice dell’art. 186 Cod. Strada. Nel caso di applicazione della pena su richiesta tale giudizio sussuntivo si cristallizza decorso il termine di impugnazione contro la sentenza di applicazione di pena in base all’art. 585 c.p.p.. Il Giudice adito ritiene tale interpretazione conforme al dato testuale, all’intenzione del legislatore e compatibile con le disposizioni costituzionali che impediscono interpretazioni dilatate delle sanzioni restrittive delle libertà personali e dei “diritti di mobilità” dei cittadini.   Consiglio di Stato, V, 19 aprile 2018, n. 2383 - Perchè si configuri acquiescenza è necessario un contegno inequivoco di accettazione della volontà autoritativa dell’amministrazione. Dall'art. 352 del Reg. Cod. Strada non può evincersi un divieto di fermata per gli esercenti un servizio pubblico di trasporto di persone non di linea.Per i servizi di trasporto non di linea infatti devono comunque ritenersi applicabili le norme generali contenute nell'art. 157 Cod. Strada. Tanto più queste regole devono poi ritenersi applicabili a favore di un servizio svolto su itinerari prestabiliti ed autorizzati dall’autorità comunale competente (ai sensi dell’art. 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dei trasporti del 15 marzo 2007, n. 55), per i quali i quali i fattori di rischio per la sicurezza della circolazione stradale sono dunque valutabili ex ante. Per quanto sopra il diniego di fermata intermedia può legittimamente fondarsi solo sulla base di una dimostrazione puntuale e debitamente esposta nel provvedimento che la temporanea sospensione della marcia del trenino turistico sarebbe incompatibile con le esigenze della circolazione. In conclusione ai fini del compimento di fermate intermedie occorre avere riguardo alle superiori esigenze di sicurezza della circolazione e non invece alla natura del mezzo e dunque alla qualificazione del servizio di trasporto esercitato.

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Termine di proposizione del ricorso.   L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 2 luglio 2020, n. 12 ha pronunciato i seguenti principi di diritto   "a) il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016; b) le informazioni previste, d’ufficio o a richiesta, dall’art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale; c) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la ‘dilazione temporale’ quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; d) la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione; e) sono idonee a far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati’   Interesse ad agire La Corte giustizia UE, sez. VIII, 21 dicembre 2016 (C- 355/15, GesmbH) torna sulla legittimazione ad agire dell’impresa definitivamente esclusa, precludendo l'ammissibilità del ricorso avverso l’aggiudicazione all’altro concorrente da parte dell'impresa che sia stata esclusa dalla gara con provvedimento definitivo della stazione appaltante. Afferma la Corte che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 (c.d. direttiva ricorsi) dev’essere interpretato nel senso che esso "non osta a che a un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico con una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva sia negato l’accesso ad un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi e la conclusione del contratto, allorché a presentare offerte siano stati unicamente l’offerente escluso e l’aggiudicatario e detto offerente sostenga che anche l’offerta dell’aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa". In presenza di due soli concorrenti alla gara, il partecipante escluso, in sostanza, può contrastare le ulteriori decisioni della stazione appaltante (tra cui l'aggiudicazione) soltanto fintantoché la contestazione della propria esclusione è pendente.      Con l'interessante sentenza 8 agosto 2016, n. 258 il CGARS riafferma taluni principi fondamentali sull'interesse ad agire in via immediata avverso le clausole della lex specialis. Ivi si chiarisce infatti che: - la presentazione della domanda di partecipazione ad una gara di cui si sono contestate in sede giurisdizionale le regole non denota né comporta il venire meno del suo interesse alla decisione del gravame; - il bando di gara è impugnabile in via immediata non solo in relazione alle clausole escludenti, ma anche quando non consenta la formulazione di una seria e ponderata offerta, ossia in relazione "a clausole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile, o impongano obblighi contrari alla legge, o prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta, ma altresì in presenza di disposizioni abnormi o illogiche che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, o davanti a condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente, o infine al cospetto di gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta"; - chi agisca in giudizio contro la lex specialis lamentandone un effetto lesivo immediato è gravato normalmente dall'onere di dimostrare l’allegata lesione, facendo constare come la legge di gara impedisca ogni seria partecipazione alla selezione, e ciò a fortiori quando chi abbia proposto un simile ricorso, in seguito, contraddicendo almeno in apparenza la propria impostazione, si determini a partecipare alla medesima gara;  - in difetto di una comprovata immediata lesione, le problematiche inerenti clausole della lex specialis "trovano la loro più corretta collocazione in un -eventuale- contenzioso a valle della procedura di gara, instaurato avverso l’aggiudicazione della relativa commessa".

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T.A.R. Emilia-Romagna (sezione staccata di Parma), Sez. I, 31 ottobre 2018, n. 279 - Il Collegio ritiene che le ragioni indicate nei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno respinto le osservazioni del ricorrente, siano effettivamente illogiche e contraddittorie. Invero, la difesa del sig. Riolfo ha dimostrato, da un lato – trattandosi di allegazioni non contestate, le cui circostanze rappresentate devono dunque ritenersi pacifiche – che le schede 49, 50 e 100 (aventi caratteristiche similari all’ambito territoriale in cui è sita la proprietà del ricorrente) hanno ammesso una rilevante edificazione; dall’altro, che la scheda 41, relativa all’area di proprietà della Società Ladesana, è posta in posizione frontale alla piana di Cabriolo. Sono stati dunque sconfessati in fatto gli assunti che il PSC ha recepito, con riferimento al rigetto delle osservazioni presentate dal sig. Riolfo. In altri termini, la classificazione di nuove aree ad uso residenziale nella zona indicata dal ricorrente avrebbe potuto essere, in linea astratta, coerente con le linee strategiche di sviluppo del piano (quanto meno per come poi lo stesso di fatto è stato sviluppato), e la circostanza che l’area fosse prossima alla piana di Cabriolo non era da considerarsi dirimente (in relazione alla scelta operata per altra proprietà in analoga situazione) per respingere le osservazioni formulate dal privato. I provvedimenti impugnati devono dunque essere annullati in parte qua per carenza di motivazione, assorbita ogni altra censura – di oggetto analogo o comunque non comportante maggiore utilità per il ricorrente -, con obbligo per l’amministrazione resistente di riesaminare i presupposti inerenti alle richieste del sig. Riolfo, trattandosi in ogni caso di scelte urbanistiche connotate da ampia discrezionalità.   Potestà pianificatoria Con la decisione 17 agosto 2016, n. 3643 il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha ribadito che la destinazione averde agricolo di un'area stabilita da un PRG non implica che essa soddisfi in modo diretto e immediato gli interessi agricoli potendo giustificarsi con le esigenze di un ordinato governo del territorio come quella di impedire un'ulteriore edificazione o un congestionamento delle aree, al fine di mantenere l'equilibrato rapporto quantitativo tra aree libere ed edificato industriale e realizzare i bisogni colletivi di maggiore vivibilità dello spazio urbano, eventualmente attraverso la contrazione dell'illimitata espansione edilizia. Il che non implica la realizzazione di veri e propri insediamenti agricoli nuovi né puntigliose verifiche sulla effettiva delle aree stesse allo sfruttamento produttivo agricolo.  La destinazione data dal PRG non necessita di apposita motivazione oltre a quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale, di impostazione del piano, a ciò bastando il richiamo alla relazione di accompagnamento al progetto. Una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali è dovuta soltanto in caso di lesione dell'affidamento qualificato del privato, derivante da convenzione di lottizzazione. Le osservazioni ai PRG in itinere formulate dai proprietari interessati configurano un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a particolari aspettative: ne segue che il rigetto delle suddette osservazioni non richiede una dettagliata motivazione essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del PRG.

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