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T.A.R. Liguria, Sez. I, 30 marzo 2016, n. 293 – E’ impugnato un atto della sopraintendenza ligure che ha ravvisato l’incompatibilità tra il progetto presentato dagli interessati e la disciplina vincolistica vigente, tra l’altro, nel comune di Riomaggiore. Con la prima censura i ricorrenti denunciano la tardività dell’attività amministrativa posta in essere dall’amministrazione statale che non si sarebbe pronunciata nel termine di giorni quarantacinque dal ricevimento degli atti, sì che il potere contestato sarebbe stato esercitato nella carenza delle necessarie attribuzioni. In fatto va notato che l’atto comunale a prot. 1623 del 2015 venne inoltrato alla sopraintendenza di Genova che lo ricevette il 5.3.2015; il documento venne poi protocollato il successivo 11.3.2015, con il n. 7096, e la differenza temporale evidenziata è rilevante posto che il successivo atto di impulso procedimentale è del 21.4.2015, consistendo nel preavviso inviato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241 con cui l’organo periferico statale rappresentò all’interessato ed al comune di Riomaggiore la propria motivata contrarietà al progetto. E’ pertanto sottoposta al collegio la questione relativa alla data da cui far decorrere il termine di giorni quarantacinque che l’art. 146 del d.lvo 22.1.2004, n. 42 rimette alla sopraintendenza per esprimere il parere necessario e vincolante sulla conformità dei progetti ai vincoli paesistici: infatti la fissazione della decorrenza dell’indicato termine dal 5 marzo 2015 comporterebbe la dichiarazione di tardività del parere, a differenza di quanto si dovrebbe statuire nel caso in cui si consideri corretto computare il tempo dal 21.3.2015. Il tribunale deve rilevare a tale riguardo che non si può far gravare sull’interessato all’edificazione il ritardo occorso negli uffici genovesi della sopraintendenza nel trasferimento da un ufficio all’altro del plico giunto dal comune di Riomaggiore: il procedimento per il rilascio dei titoli edilizi è conformato in modo da garantire al richiedente una precisa scansione temporale degli atti, sì che il ritardo fatto registrare dalla sopraintendenza non può andare a detrimento della situazione soggettiva allegata.     TAR Abruzzo, Sez. I, 20 maggio 2016, n. 189: “Al contrario, le “opere e lavori” qui rilevanti sono quelli “di qualunque genere”, e quindi non solo gli interventi che hanno rilevanza edilizia (cfr. Cons. Stato, VI, 28 gennaio 2014, n. 427), come peraltro si desume dall’art. 23 del Codice beni culturali (“Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia…”). Si può convenire con i ricorrenti allorché segnalano che “gli interventi edilizi minimi” non sono assoggettati ad autorizzazione (TAR Lazio, Roma, II-bis, 11 settembre 2013, n. 8222); occorre però tener conto del fatto che tale qualificazione presuppone la loro “estraneità e non incidenza rispetto ai valori architettonici e storici tutelati” (ivi). Per quanto quello in questione sia intervento privo di rilevanza edilizia, di modesta portata e completamente rimovibile, resta il fatto che lo stesso incide sull’aspetto esteriore dell’immobile ed è pertanto in grado di ledere i valori protetti dal vincolo. Si tratta, infatti, della collocazione di sei telecamere in vari punti delle facciate degli edifici, dei cavi di alimentazione e collegamento posti all’interno di una linea porta-cavo in pvc, delle scatole di derivazione a vista, il tutto fissato sulla muratura esistente (la descrizione dettagliata risulta dalla perizia di parte prodotta dai ricorrenti), e quindi di un insieme di elementi in grado di interferire sulla percezione complessiva degli edifici. È vero, come si deduce in ricorso, che la relazione storica su cui si basa l’atto di vincolo “non evidenzia alcun motivo di pregio in corrispondenza dei punti di installazione”, il che tuttavia non rileva sul dato che le facciate degli edifici sono comunque incluse nell’oggetto della tutela. In quanto riferito all’intero complesso, l’atto di vincolo non può che comportare la necessità di autorizzazione per qualunque intervento in grado di incidere sull’aspetto complessivo del bene sottoposto a tutela, trattandosi in tale sede di valutare, tra l’altro, l’inserimento dei vari componenti dell’impianto tecnologico nelle “forme classiche” (relazione cit.) degli immobili vincolati. Ne deriva necessariamente che quelle in questione sono opere eseguite senza la prescritta autorizzazione, il cui progetto non è suscettibile di essere esaminato ai fini del rilascio di un titolo postumo visto che, come rilevato dalla Soprintendenza, la normativa di settore non contempla autorizzazioni in sanatoria riguardo a beni soggetti a vincolo monumentale.”

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CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 14 luglio 2020 n. 4554: Il Comune di Parma chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, che, accogliendo il ricorso proposto dal Sig. P, ha annullato il provvedimento ex art. 9 TULPS di decadenza dall'autorizzazione all'estensione degli orari di chiusura del bar di cui è titolare per il superamento dei limiti acustici previsti dovuto allo stazionamento delle persone fuori dal locale ed alla rottura dei vetri nei contenitori. Secondo la pronuncia che ha annullato il provvedimento impugnato in primo grado esso risulterebbe viziato per difetto di istruttoria a causa del lungo lasso di tempo intercorso dall'accertamento svolto da ARPAE (oltre 6 mesi). La sentenza in commento parte dal presupposto che le motivazioni proposte da ARPAE siano sufficienti a supportare l'esistenza di un nesso causale tra superamento dei limiti acustici ed attività dell'esercizio pubblico e che il tempo trascorso tra le indagini espletate dall'ARPAE e il provvedimento impugnato non ha influito minimamente sull'esito delle indagini stesse e sulla sussistenza del nesso di causalità tra attività dell'esercizio pubblico e superamento dei limiti acustici. Ne consegue la legittimità della revoca della deroga precedentemente concessa, tanto che nell'atto di autorizzazione in deroga il Comune di Parma si era riservato la possibilità di dichiarare l'accordo "decaduto in ogni momento, subordinatamente a valutazioni di carattere generale ed oggettive in termini di perseguimento dei valori tutelati dal Regolamento, a prescindere dall'inosservanza da parte del gestore degli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell'accordo".       Si pubblica la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II,27 aprile 2020, n. 2684 unitamente al commento dell'avv. Santo Durelli del foro di Genova in materia di limiti alle emissioni rumorose ai sensi della legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995.   Pubblicati sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2017 i d.lgs. nn. 41 e 42 in materia di inquinamento acustico, in vigore dal 19 aprile 2017.  Il d.lgs. n. 41/2017 reca "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161".  Il d.lgs. n. 42 /2017 reca  "Disposizioni in materia di armonizzazione della  normativa  nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19,  comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30  ottobre  2014, n. 161".        TAR Lombardia, Sez. III, 2 settembre 2015, n. 1920: “La materia delle emissioni acustiche prodotte nello svolgimento di servizi pubblici essenziali, ed in particolare di quello ferroviario, è disciplinata da una legislazione speciale che la sottrae dal regime ordinario, concernendo particolari interessi di rilievo nazionale che necessitano di una disciplina settoriale ed unitaria.  In virtù di tale particolare rilevanza della materia, spetta allo Stato e non agli enti locali sia la competenza in ordine all’emanazione delle direttive (piani pluriennali di abbattimento delle emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture dei servizi pubblici essenziali, quindi anche quelle ferroviarie) sia il controllo sul rispetto dell’attuazione delle stesse, per tutelare la continuità e l’efficienza delle infrastrutture dei servizi pubblici essenziali.”   TAR Toscana, Sez. II, 8 febbraio 2016, n. 213:“Quanto all’individuazione del luogo presso il quale devono essere effettuate le misurazioni, la questione è stata già definita da questa Sezione con sentenza 16 giugno 2015, n. 920, secondo la quale l’interpretazione sistematica della l. n. 447/1995 e del d.P.C.M. 14 novembre 1997 porta a concludere che “ove si accedesse ad un’interpretazione meramente letterale della disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), della legge n. 447/1995, secondo la quale i valori limite di emissione devono essere verificati in prossimità della sorgente stessa e non “in prossimità dei ricettori”, verrebbe meno la tutela predisposta dalla normativa sulle zone acustiche, pervenendosi all’irragionevole conseguenza che sarebbero tutelati dall’inquinamento acustico solo coloro che, pur abitando nella medesima area di classificazione acustica, si trovano nell’immediata vicinanza alla fonte sonora rispetto a coloro che abitano ad una maggiore distanza, ed al contempo si priverebbe la classificazione acustica delle zone circostanti alla fonte di emissione di qualsiasi valore precettivo e di tutela” e “la valutazione delle fonti di emissione deve essere effettuata tenendo conto della classificazione della zona in cui si trovano i ricettori sensibili e non già solo della classificazione della zona in cui è allocata la fonte di emissione sonora, essendo questa …. l’interpretazione che più di ogni altra permette di attribuire alle norme in questione un significato costituzionalmente orientato, idoneo a tutelare il principio di uguaglianza e il diritto alla salute dei privati cittadini dal momento che gli abitanti di tali zone dovrebbero subire un valore di emissione ben superiore rispetto a quello previsto per la propria zona acustica”.   TAR Veneto, Sez. III, 27 gennaio 2015, n. 105: “Va osservato che la previsione normativa di cui all’art. 9 della legge 447/95 è caratterizzata dal prevedere l’emissione di misure temporanee e provvisorie al fine di porre immediato rimedio ad emissioni sonore nocive, in quanto risultate in misura superiore ai limiti di legge (3DB).”

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E' stata pubblicata in G.U. n. 163 del 13.7.2017 la Circolare del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 30 maggio 2017 che chiarisce le modalità operative del cd. "accesso civico generalizzato", distiguendo le sue carattestiche da quello dell'accesso agli atti ex l. n. 241/90, dell'accesso procedimentale e dell'accesso civico in senso stretto ossia quello riferito agli atti pubblicato dalle PP.AA.   Con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 il Consiglio di ANAC ha approvato le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché una Guida operativa all'accesso generalizzato.   Con il d.lgs. 25.5.2016, n. 97 recante "Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in   materia   di prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del  decreto  legislativo  14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo  7  della  legge  7  agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni pubbliche" (in G.U. n. 132 del 8.6.2016) sono apportati importanti modifiche al testo del d.ls. n. 33/2013 in materia di accesso civico. In particolare, viene previsto che al nuovo comma 2 dell'art. 5 d.lgs. n. 33/2013 che "Allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di   controllo   sul perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle risorse pubbliche e di  promuovere  la  partecipazione  al  dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere  ai  dati  e  ai  documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel  rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti" ossia sono esclusi dall'accesso civico gli atti concernenti tutela interessi pubblici inerenti a (art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013):   a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;   b) la sicurezza nazionale;   c) la difesa e le questioni militari;   d) le relazioni internazionali;   e) la politica e  la  stabilita'  finanziaria  ed  economica  dello Stato;   f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;   g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.    L'accesso è altresi'  rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto  alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:   a)  la  protezione  dei  dati  personali,  in  conformita'  con  la disciplina legislativa in materia;   b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;   c) gli interessi economici e commerciali di una  persona  fisica  o giuridica, ivi  compresi  la  proprieta'  intellettuale,  il  diritto d'autore e i segreti commerciali   Si riporta anche il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva atti normativi, 24.02.2016, n. 515 che si espressa in sede di procedimento di emanazione della novella

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Referenze bancarie  Con le sentenze nn. 1180 e 1181 del 13 giugno 2016 il TAR Milano, IV, chiarisce che la prescrizione della lex specialis di gara che imponga la presentazione di referenze bancarie “attestanti la capacità economica e finanziaria del Concorrente ad assumere gli impegni connessi all’esecuzione del presente appalto”, senza tuttavia imporre un contenuto specifico e peculiare, non implica il rilascio di referenze per così dire specifiche e calibrate “ad hoc” sulla gara in questione. Il rilascio della referenza su carta intestata dell’Istituto di credito ne comporta la riferibilità all’Istituto medesimo anche qualora la sottoscrizione del documento risulti illeggibile e salva la prova della sua radicale falsità. Ad ogni buon conto le referenze incomplete e irregolari possono beneficiare del ‘nuovo soccorso istruttorio’ delineato dagli artt. 38, c. 2 bis, e 46, c. 1ter, del d.lgs. n. 163/2006 e smi, applicabile secondo la più recente giurisprudenza in un ampio ventaglio di ipotesi. È irrilevante che il soccorso istruttorio non sia avviato d’ufficio dalla stazione appaltante ma soltanto a seguito della presentazione della documentazione da parte dell’interessato posto che la legge non vieta che l’esercizio dei poteri di soccorso istruttorio venga sollecitato, anche con la trasmissione di idonea documentazione a chiarimento di quanto già prodotto.

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T.A.R. Liguria, Sez. I, 18 maggio 2016, n. 499 - Occorre anche considerare come, secondo i principi, il risultato degli accertamenti e delle valutazioni effettuate dai competenti organi tecnici delle pubbliche amministrazioni sia caratterizzato, per sua natura, da una fisiologica componente di opinabilità, più o meno ampio in relazione alla materia oggetto di valutazione, che non può essere sindacato in sede giurisdizionale, a scanso di un’inammissibile sostituzione delle valutazioni di merito del giudice a quelle dell’amministrazione. In tali ambiti, identificati attraverso la nozione di “discrezionalità tecnica”, i margini entro i quali può spingersi la verifica da parte del giudice amministrativo sono conseguentemente ridotti e risultano circoscritti, in sostanza, alla verifica della legittimità della procedura seguita, all’evidente erroneità in fatto delle valutazioni compiute ovvero all’eventuale illogicità manifesta delle stesse. Nel caso in esame, le articolate argomentazioni di parte ricorrente (le quali, anche nella parte in cui riguardano la ricostruzione dello stato dei luoghi sulla base delle aerofotogrammetrie acquisite dall’ufficio, non sono certo estranee all’ambito della discrezionalità tecnica) non sono idonee a dimostrare che siano stati compiuti palesi errori di fatto ovvero svolte valutazioni illogiche, sostanziandosi invece nella contrapposizione di un’opinione soggettiva antitetica a quella dell’amministrazione.

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E' stato pubblicato in G.U. n. 185 del 10.08.2018 il d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95 recante "Disposizioni integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo  3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma  7,  della  legge  6 giugno 2016, n. 106". Ecco le principali modifiche al d.lgs. n. 112/207:   a) è stato inserito un ulteriore requisiti per qualificare l'impresa sociale, sicché oltre alla circostanza che essa impiega alle proprie dipendenze un numero di persone non inferiore al 30% quali lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni oppure persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonche' persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di poverta' tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, anche l’ulteriore requisito che devono essere assunti per più di 24 mesi (art. 2);   b)non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attivita' di interesse generale, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c. e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di societa' cooperativa, a condizione che lo statuto o  l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita' e alla qualita' degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione  mutualistica (art. 3);   c) nell’ambito dell’impresa sociale, le prestazioni di attivita' di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2 dell’art. 13 (art. 5);   d) il termine di adeguamento per le imprese sociali alla riforma del terzo settore passa da 12 a 18 mesi (art. 6, comma 1);   e)non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle   imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per   l'attivita' ispettiva di cui all'articolo 15, nonche' le somme   destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e' consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite (art. 7, comma 1, lett. a);   f) dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un  importo pari al trenta per cento della somma investita,  successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,  dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse  societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa  sociale da non piu' di cinque anni. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto non più per almeno tre anni ma per almeno cinque anni (art. 7, comma 1, lett. b e c);   g) non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi  dell'imposta sul reddito delle societa', il trenta per cento della  somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del  presente decreto, nel capitale sociale di una o piu' societa',  incluse societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di  impresa sociale da non piu' di cinque anni. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto non più per almeno tre anni ma per almeno cinque anni (art. 7, comma 1, lett. d ed e).     impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori     impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori     In G.U. S.O. n. 179 del 2.8.2017 è stato pubblicato il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma  2,  lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".   E' stato pubblicato in G.U. n. 166 del 18.7.2017 il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111 recante "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106", mentre in G.U. n. 167 del 19.7.2017 con d.lgs. 3.7.2017, n. 112 recante "Revisione della disciplina in materia di  impresa  sociale,  a  norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6  giugno  2016,  n. 106", così rivedendosi lo stesso ambito definitorio di impresa sociale.   E' stata pubblicata in G.U. n. 141 del 18.6.2016 la riforma del cd. "terzo settore" con l. 6.6.2016, n. 106 recante "Delega al Governo per la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio   civile   universale". Il Governo ha 12 mesi di tempo per attuare i principi ed i criteri direttivi della riforma, che contempla anche le imprese sociale, la modifica alla prima parte del codice civile in materia di associazioni e fondazioni, alla disciplina fiscale del terzo settore ed al servizio civile aperto anche agli stranieri residenti.

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Il Consiglio di Stato con l'adunanza plenaria 18 marzo 2021 ritorna alla materia del diritto di accesso dei documenti amministrativi, questa volta, avuto riguardo alla particolare tematica di quando l'istanza ha ad oggetto documenti che vengono indicati come necessari o utili per finalità difensive in un giudizio attuale o proponendo. Ecco i principi di diritto statuiti: "a) in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare; b) la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990"       T.A.R. Liguria, Sez. I, 21 giugno 2017, n. 552 - Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 87, commi 2 e 3, c.p.a., nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso. Il dimezzamento dei termini processuali, pertanto, comprende anche il termine per il deposito del ricorso nella segreteria del giudice. Nel caso in esame, come già rilevato, l'ultima notificazione del ricorso si è perfezionata per il suo destinatario in data 18 marzo 2017 e il deposito è stato eseguito in data 7 aprile 2017, quindi oltre il termine dimidiato di 15 giorni decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Ne consegue la declaratoria di irricevibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a..     Con la sentenza 22/6/2016 n. 2750 il Consiglio di Stato (Sez. IV) ha chiarito che la pendenza di un procedimento penale che coinvolge il richiedente l'accesso (in qualità di imputato) ed il controinteressato (in qualità di testimone dell'accusa) non costituisce ex se ragione sufficiente a supportare un provvedimento di assenso all'ostensione dei documenti amministrativi. Ad avviso del Consiglio di Stato, la pendenza di un procedimento penale in capo al richiedente non esime l'Amministrazione dalla rigorosa verifica che la domanda ostensiva sia effettivamente e "necessariamente finalizzata all'esercizio del diritto di difesa" e, quindi, che in concreto esista una correlazione tra una situazione giuridicamente tutelabile del richiedente ed i documenti oggetto dell'istanza.  In difetto della dimostrazione di tale correlazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nella fattispecie, la richiesta d'accesso (illegittimamente assentita dalla PA) avesse i caratteri della genericità, essendo stata formulata "a tappeto con riferimento a procedimenti snodatisi in un lasso di tempo considerevole a una notevole distanza di tempo".

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Con la sentenza breve (resa all'esito dell'udienza cautelare in cui era in discussione l'istanza di sospensiva della ricorrente) 29/6/2016 n. 692, il TAR Potenza ha chiarito che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto l'esecuzione del rapporto (privatistico) intercorrente tra le SOA e le imprese aspiranti all'attestazione; controversie tra le quali rientra anche il caso di specie, nel quale è stata impugnata la nota con la quale la SOA resistente aveva comunicato all'impresa "la propria oggettiva impossibilità di rilasciare l'attestazione di qualificazione richiesta". La pronuncia in rassegna ha aderito al condivisibile e radicato orientamento in materia, ad avviso del quale il quadro normativo di riferimento scinde in due fasi autonome l'iter di qualificazione delle imprese, tenendo ben distinto "il rapporto che intercorre tra l'Autorità e le SOA da quello che si instaura tra queste ultime e le imprese da qualificare. Tale distinzione attiene sia alla natura che agli effetti che ciascuna di dette relazioni è suscettibile di produrre: a) quanto alla prima, essa si estrinseca in un tipico rapporto pubblicistico, atteso che il potere di autorizzazione, controllo e vigilanza dell'Autorità sulle SOA costituisce espressione di una potestà amministrativa, a fronte della quale è possibile configurare esclusivamente interessi legittimi; b) opposta è la conclusione in merito al secondo tipo di relazione, in cui SOA ed impresa aspirante all'attestazione sono legate da un vincolo privatistico, che deriva dalla sottoscrizione di un apposito contratto, il cui sinallagma si sostanzia nella prestazione della SOA di verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'attestazione richiesta e nella controprestazione di riconoscere un compenso" (in tal senso, in particolare, T.A.R. Lazio, Sez. II, 21/3/2016 n. 3455). A fronte di quanto sopra, il TAR Potenza ha concluso nel senso della "declaratoria di inammissibilità del ricorso, con indicazione, ai sensi dell’art. 11, n. 1, cod. proc. amm., del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione".

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Con la sentenza 30/6/2016 n. 2952 il Consiglio di Stato, Sez. III, ha chiarito i presupposti necessari per comprovare attraverso l'istituto dell'avvalimento il possesso di un determinato fatturato richiesto dalla lex specialis di gara.   In particolare, con la pronuncia in rassegna il Consiglio di Stato – premessa l'adesione all'insegnamento giurisprudenziale "secondo cui l'avvalimento non può risolversi nel prestito di un valore soggettivo puramente cartolare e astratto, ma deve, al contrario, contenere il puntuale e concreto impegno dell'impresa ausiliaria di mettere a disposizione di quella ausiliata le risorse economiche, i mezzi strumentali e, più in generale, l’apparato organizzativo effettivamente necessari alla partecipazione alla gara e all'esecuzione dell'appalto (cfr. ex multis Cons St., sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346)" – ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, i predetti requisiti risultassero integrati.   Ad avviso del Consiglio di Stato, "l'indagine circa l'efficacia del contratto allegato al fine di attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi dev’esser svolta in concreto, avuto riguardo, cioè, al tenore testuale dell’atto ed alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione di garanzia assegnata all’istituto dall’art.49 del d.lgs. n.163 del 2006 (allora vigente)"; sicché, "in coerenza con il criterio di giudizio appena enunciato, rileva il Collegio che l'analisi del contratto di avvalimento prodotto dalla RdR (e stipulato con la Fondazione San Raffaele) rivela chiaramente la sua conformità al paradigma legale di riferimento e, quindi, la sua efficacia, ai fini del riconoscimento in capo alla RdR dei requisirti di partecipazione relativi al fatturato globale e a quello specifico (per come rispettivamente previsti ai punti C.7 e C.8 del disciplinare di gara). Dalla lettura combinata del contratto e delle dichiarazioni prodotte dalla RdR ai sensi dell’art. 49, comma 2, d.lgs. cit. emerge, infatti, che nel primo risultano puntualmente indicati l’importo annuo dell’appalto, i requisiti oggetto dell’avvalimento (per come previsti dalla lex specialis), la dichiarazione dell’impresa ausiliaria di possederli e il suo impegno a prestare alla RdR tutte le risorse necessarie e, in particolare, il proprio fatturato globale e specifico, oltre all’assunzione della responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, mentre nelle seconde sono stati analiticamente riportati i dati relativi al fatturato globale e specifico d’impresa prodotto dalla Fondazione San Raffaele nel triennio di riferimento (2011-2013), divisi per anno. Ne consegue che l'impegno negoziale assunto dalla Fondazione San Raffaele deve intendersi completo, concreto, serio e determinato, nella misura in cui attesta la messa a disposizione della RdR del proprio fatturato (puntualmente indicato) e delle risorse eventualmente necessarie e contiene un vincolante impegno finanziario nei confronti della stazione appaltante. Non devono, invece, reputarsi necessari, ai fini che qui rilevano, la quantificazione e, a fortiori, il trasferimento delle risorse finanziarie oggetto del predetto impegno, sia perché le esigenze di garanzia sottese all'avvalimento in questione risultano compiutamente soddisfatte dal vincolo contrattuale ut supra formulato, sia perché i contenuti dell’impegno finanziario concretamente necessario appaiono del tutto imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di avvalimento".

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Nella G.U. n. 174 del 27.7.2016 è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18.07.2016, n. 3 recante "Linee  guida  per  la  compilazione  del  modello  di  formulario  di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal  Regolamento  di esecuzione  (UE)  2016/7  della  Commissione  del  5  gennaio 2016" con allegato il modello di formulario per la redazione del DGUE.   Pubblicate nella G.U. n. 170 del 22.07.2016 le Linee  guida  per  la  compilazione  del  modello  di  formulario  di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal  regolamento  di esecuzione  (UE)  2016/7  della  Commissione  del  5  gennaio  2016 di cui al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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