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Con il parere numero 2189 del 21 ottobre 2016 il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto ministeriale recante l’individuazione “delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

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Il Consiglio di Stato, I, ha reso il parere n. 1645 del 26 giugno 2018 in materia di affidamenti di concessioni autostradali

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Sulla responsabilità precontrattuale dell'amministrazione che sussiste potenzialmente in tutte le fasi della procedura a prescindere dall'intervenuta aggiudicazione definitiva Con la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 4 maggio 2018, n. 5 è stato acclarato l'importante principio di diritto della sussistenza della responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione a prescindere dalla fase pubblicistica in cui si trova la procedura ad evidenza pubblica. Inoltre, la Plenaria ribadisce con precisione i presupposti per poter configurare un danno da responsabilità precontrattuale. Ecco i principi di diritto definiti dalla decisione "1. Anche nello svolgimento dell’attività autoritativa, l’amministrazione è tenuta a rispettare oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l’invalidità del provvedimento e l’eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell’interesse legittimo), anche le norme generali dell’ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull’interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illecite frutto dell’altrui scorrettezza. 2. Nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica, i doveri di correttezza e buona fede sussistono, anche prima e a prescindere dell’aggiudicazione, nell’ambito in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica, con conseguente possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale da comportamento scorretto nonostante la legittimità dei singoli provvedimenti che scandiscono il procedimento. 3. La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione può derivare non solo da comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all’esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede. 4. Affinché nasca la responsabilità dell’amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva (ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l’esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose), ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti: a) che l’affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso, e a prescindere dall’indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all’amministrazione, in termini di colpa o dolo; c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all’amministrazione".         Sul risarcimento del danno in favore dell'operatore economico in caso di inaccoglibilità della domanda di subentro in quanto l'appalto è già stato interamente eseguito. Con la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 12 maggio 2017, n. 2 il supremo Consesso amministrativo ribadisce i principi a cui era già giunta la giurisprudenza maggioritaria sia in tema di ripartizione dell'onere della prova e sia in merito alla quantificazione delle poste risarcitorie, sintetizzando il tutto nel seguente vademecum: "a) ai sensi degli artt. 30, 40 e 124, comma 1, c.p.a., il danneggiato deve offrire la prova dell’an e del quantum del danno che assume di aver sofferto; b) nel caso di mancata aggiudicazione il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante si identifica con l’interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto). Non è dubitabile, invero, che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l’impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l’impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti. c) spetta all’impresa danneggiata offrire la prova dell’utile che in concreto avrebbe conseguito, qualora fosse risultata aggiudicataria dell’appalto, poiché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (ex art. 64, commi 1 e 3, c.p.a.); quest’ultimo, infatti, in tanto si giustifica in quanto sussista la necessità di equilibrare l’asimmetria informativa tra amministrazione e privato la quale contraddistingue l’esercizio del pubblico potere ed il correlato rimedio dell’azione di impugnazione, mentre non si riscontra in quella di risarcimento dei danni, in relazione alla quale il criterio della c.d. vicinanza della prova determina il riespandersi del predetto principio dispositivo sancito in generale dall’art. 2697, primo comma, c.c.; d) la valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità – o di estrema difficoltà – di una precisa prova sull’ammontare del danno; e) le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente tecnico d’ufficio neppure nel caso di consulenza cosiddetta “percipiente”, che può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, demandandosi al consulente l’accertamento di determinate situazioni di fatto, giacché, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti; f) la prova in ordine alla quantificazione del danno può essere raggiunta anche mediante presunzioni; per la configurazione di una presunzione giuridicamente rilevante non occorre che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla base della regola della «inferenza necessaria»), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit (in virtù della regola della «inferenza probabilistica»), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza, mentre non può attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici; g) va esclusa la pretesa di ottenere l’equivalente del 10% dell’importo a base d’asta, sia perché detto criterio esula storicamente dalla materia risarcitoria, sia perché non può essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata (non potendo formularsi un giudizio di probabilità fondato sull’id quod plerumque accidit secondo il quale, allegato l’importo a base d’asta, può presumersi che il danno da lucro cessante del danneggiato sia commisurabile al 10% del detto importo); h) anche per il c.d. danno curricolare il creditore deve offrire una prova puntuale del nocumento che asserisce di aver subito (il mancato arricchimento del proprio curriculum professionale), quantificandolo in una misura percentuale specifica applicata sulla somme liquidata a titolo di lucro cessante; i) il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell’aggiudicazione impugnata e di certezza dell’aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l’impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori ovvero che avrebbe potuto riutilizzare, usando l’ordinaria diligenza dovuta al fine di non concorrere all’aggravamento del danno, a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum; j) tale ripartizione dell’onere probatorio in materia di aliunde perceptum ha sollevato in dottrina alcune perplessità, avvalorate dal pacifico orientamento della Corte di cassazione secondo cui, costituendo l’aliunde perceptum vel percipiendum un fatto impeditivo (in tutto o in parte) del diritto al risarcimento del danno, il relativo onere probatorio grava sul datore di lavoro (da ultimo, Cass.. sez. lav., 30 maggio 2016 n. 11122)".     Sul dimezzamento dei termini delle azioni in materia di appalti Con la sentenza n. 11506 del 17 novembre 2016 il TAR Lazio, Sez. I quater,  ha chiarito che nelle controversie in materia di appalti pubblici il dimezzamento dei termini processuali riguarda anche quello per la riassunzione del giudizio e per la proposizione delle azioni risarcitorie. Nelle controversie in materia di appalti, afferma il Giudice amministrativo, la domanda di risarcimento per equivalente o in forma specifica non ha carattere autonomo rispetto all'azione demolitoria essendo correlata in ogni caso al preventivo accertamento dell'illegittimità del provvedimento gravato. Ne segue che, anche qualora siano proposte più domande, il procedimento giudiziario in materia di appalti ha carattere unitario e quindi il relativo giudizio non può essere sottoposto a un doppio regime speciale, quello speciale e quello ordinario.       Sulle condizioni di subentro nell'aggiudicazione e nel contratto del ricorrente vittorioso Il Consiglio di Stato, Sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4514, torna sulla ratio dell'art. 122 c.p.a., il quale -come noto- riconosce al giudice amministrativo che annulla l’aggiudicazione, il potere di stabilire, nei casi di minor gravità dei vizi riscontrati, se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità, per il ricorrente, di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi stessi, dello stato di "esecuzione del contratto" – espressione, questa, di preciso significato tecnico assai rilevante nel presente giudizio – e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta. Il Supremo Consesso chiarisce in particolare che non osta all’applicazione dell’art. 122 c.p.a. il fatto che i servizi oggetto dell’appalto siano stati affidati in via d’assoluta urgenza al primo aggiudicatario ex art. 11, c. 12, d.lgs. n. 163/2006, e che questi abbia già avviato i servizi. Se così fosse il ricorrente vittorioso vedrebbe frustrato il proprio interesse principale ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto e la stipulazione del contratto ogni volta che la Stazione appaltante disponga l'affidamento provvisorio ai sensi del citato art. 11, c. 12, e ciò anche nei casi, come quello in esame, in cui non dovesse poi essere stipulato il contratto. Ciò integrerebbe una circostanza paradossale che, oltre a ingenerare prassi illegittime nelle Amministrazioni (con affidamenti di fatto del servizio, in via d'urgenza e senza successiva stipula o con stipula a servizio quasi svolto), sarebbe contraria ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, pure riconosciuta dall'art. 124 c.p.a. al ricorrente vittorioso, salvi i principi e i temperamenti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. *

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La Commissione speciale presso le Sezioni consultive del Consiglio di Stato ha reso in data 3 novembre 2016 il parere n. 2282 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione delle linee guida sul Direttore dei lavori e sul Direttore dell'esecuzione (art. 111, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

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Il Consiglio di Stato, Comm. Speciale presso le Sezioni Consultive ha reso il parere 3 novembre 2016, n. 2284, sullo schema di Linee guida dell’ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili (art. 63, commi 2, lett. b, 3, lett. b, e 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

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Lo Studio Legale Damonte collabora con lo Studio legale canadese Blake, Cassels & Graydon LLP (Blakes)   Ho il piacere d’informare i lettori che lo Studio Legale Damonte collaborerà con uno Studio legale canadese Blake, Cassels & Graydon LLP (Blakes), che è uno dei più prestigiosi studi legali canadesi che fornisce servizi di consulenza ed assistenza in Canada e nel resto del mondo. Questa collaborazione faciliterà la fornitura di servizi di consulenza legale e fiscale alle imprese italiane ed europee che intendono aprire una propria attività in Canada e sia per le imprese canadesi che intendessero investire in Italia e più in generale in Europa. I Clienti, pertanto, che fossero interessati possono contattarci senza alcun impegno.   I have the pleasure to inform readers that Law Firm Damonte will be collaborating with Canadian-based, Blake, Cassels & Graydon LLP (Blakes), one of Canada’s top business law firms providing exceptional legal services to leading business in Canada and around the world. Such collaboration will facilitate the provision of legal and tax services to Italian and European companies wishing to do business in Canada and for Canadian companies intending to invest in Italy and more generally in Europe. Clients, therefore, who are interested can contact us without any obligation.   AGGIORNAMENTO CETA L’accordo economico e commerciale globale (Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA) tra Ue e Canada, i cui negoziati erano stati avviati nel maggio del 2009, è stato firmato il 30 ottobre 2016, in occasione del 16º vertice UE-Canada. Ottenuto il consenso del Parlamento europeo nel febbraio 2017 e completata la ratifica da parte del Parlamento canadese, il CETA è entrato in vigore, in via provvisoria, il 21 settembre 2017, per le materie che rientrano nella competenza UE. L’applicazione in via definitiva avverrà, invece, dopo la ratifica da parte dei Parlamenti nazionali dei Paesi UE e consentirà l’attuazione anche delle disposizioni che ricadono sotto le competenze degli Stati membri (protezione degli investimenti, accesso al mercato per gli investimenti di portafoglio – ma non per gli IDE, già possibile con l’applicazione provvisoria - risoluzione delle controversie in materia di investimenti con il sistema delle corti, camcording - nel quadro della tutela dei diritti di proprietà intellettuale - procedure, riesami e ricorsi amministrativi a livello di Stati Membri, misure fiscali). A partire dal 1°gennaio 2018, per poter beneficiare del trattamento preferenziale previsto dall’Accordo per beni di valore superiore a 6.000 euro, gli esportatori UE dovranno essere registrati nella banca dati REX, la nuova modalità di certificazione dell’origine introdotta dall’Unione. Per quanto attiene il procedimento di ratifica dell’Accordo da parte del nostro Parlamento, il disegno di legge è ancora all’esame del Senato, che ne ha rimandato la discussione a data da destinarsi. Il CETA è il primo accordo commerciale raggiunto dall’UE con un partner G7, un Paese con cui abbiamo ampie similitudini dal punto di vista culturale, sociale ed economico. Al momento, rappresenta il modello più avanzato di accordo commerciale negoziato dall'UE e comprende disposizioni vincolanti sul mantenimento di elevati standard ambientali e sociali, la più ampia liberalizzazione di linee tariffarie nella storia dei negoziati commerciali dell’UE, oltre alla liberalizzazione di importanti settori dell’economia tra cui i servizi, gli investimenti e gli appalti pubblici, nonché l’abbattimento delle barriere non tariffarie e la tutela della proprietà intellettuale. Il vantaggio più immediato per imprese e consumatori sarà l’abbattimento dei dazi: nel complesso sarà liberalizzato il 98,6% delle linee tariffarie canadesi e il 98,7% di quelle europee (98,2% e 97,7%, rispettivamente, all’entrata in vigore) mentre per  lo 0,5% dei prodotti canadesi e l’1% di quelli UE sono previsti periodi transitori dai 3 ai 5 ai 7 anni. Per i beni industriali, la liberalizzazione delle tariffe a regime sarà pari al 100%, di cui il 99,6% (Canada) e il 99,4% (UE) all'entrata in vigore. I pochi prodotti non liberalizzati all’entrata in vigore  (es. alcune linee del settore automotive) lo saranno in 3, 5 e 7 anni. Per gli esportatori UE questo dovrebbe tradursi, a regime, in un risparmio medio in dazi di 470 milioni di euro. Per i prodotti agricoli e agroalimentari, verranno liberalizzate il 91,7% delle linee tariffarie canadesi (di cui il 90% all'entrata in vigore) e il 93,8% (92,2% all’entrata in vigore) delle linee UE, con staging fino a 7 anni. Sebbene il livello di protezione tariffaria medio del Canada fosse già relativamente basso, persistevano tuttavia numerosi “picchi” tariffari in settori strategici per il Made in Italy, quali macchinari industriali (1 miliardo di export e dazi fino al 9,5%), mobili (anche qui il 9,5% e 128 milioni di export), calzature (dazi al 20%), prodotti in pelle (50 milioni di export, dazi fino a 13%) e, per il settore agroalimentare, vino (300 milioni di export e dazi fino ai 7 centesimi al litro), pasta (fino all’8,5%), cioccolata (fino al 6%), pomodori (fino all’11,5%), acque minerali (esportazioni 39 milioni di euro, dazi 11%). Equilibrato anche il risultato per quanto riguarda l’accesso al mercato agroalimentare per i prodotti sensibili, per i quali è prevista l’applicazione di contingenti tariffari (TRQs) (manzo, maiale e mais per l’UE e prodotti lattiero-caseari per il Canada) o l’esclusione dalla liberalizzazione (pollo, tacchino, uova). A compensazione di tali quote, l’UE ha ottenuto dal Canada l’apertura di un nuovo contingente di formaggi pari a 17.700 tonnellate, di cui 16.000 destinate a formaggi di qualità e 1700 t a formaggi industriali. In totale, grazie anche ad un incremento della quota OMC, potranno essere esportati in Canada 18.500 tonnellate (+130% rispetto alla quota attuale). Al riguardo, va rimarcato che l’Italia è il maggior esportatore UE di formaggi, con un fatturato di export pari a 40 milioni di euro (attualmente al di fuori della quota OMC il dazio è proibitivo: 227%).[1] Per il grano tenero (bassa e media qualità) il contingente esistente a livello OMC a favore del Canada verrà portato a 100.000 tonnellate a dazio zero; in compenso, l’UE otterrà l’eliminazione dei dazi sulle attuali quote OMC di prodotti lattiero caseari, uova e pollame. Ci sarà quindi reciprocità tra le quote dei prodotti in Canada e quelle in Europa ed entrambe saranno gestite con un sistema di licenze. Anche per quanto riguarda i prodotti della pesca il CETA prevede l’eliminazione del 100% dei dazi in periodi transitori di 3, 5 o 7 anni. Va evidenziato, inoltre, come tutte le importazioni dal Canada dovranno conformarsi agli standard UE in materia di sicurezza alimentare, compresa la legislazione sugli OGM, la normativa sull’impiego di ormoni e antibiotici nella produzione alimentare e il principio di precauzione. Con riferimento a vini e spiriti, che rappresentano la principale voce di esportazione agricola dell’UE verso il Canada, l’eliminazione tariffaria verrà accompagnata dalla rimozione di numerose barriere, tra cui quelle non tariffarie. È stata anche prevista l’inclusione nel CETA dell’Accordo sui vini e sulle bevande spiritose Il CETA produrrà benefici considerevoli per il nostro accesso al mercato anche attraverso una armonizzazione delle procedure doganali, riducendo i costi burocratici, soprattutto per le PMI. Oltre alla riduzione degli ostacoli amministrativi, il CETA avrà effetti significativi sulle barriere non tariffarie, favorendo l’armonizzazione, dove possibile, od il mutuo riconoscimento, di norme e standard tecnici, abbattendo i costi per le certificazioni, la marcatura o l’etichettatura dei prodotti, oggi particolarmente onerosi per le imprese di piccola e media dimensione. Il CETA presenta importanti opportunità anche nel campo degli appalti pubblici, dove l’UE ha ottenuto un grado di apertura inedito, soprattutto per gli appalti a livello sub-federale, in settori come il trasporto ferroviario, l’energia o le utilities. Di notevole interesse per le nostre imprese potrebbe inoltre essere il Programma di sviluppo infrastrutturale, di recente approvato dal Parlamento canadese, del valore di  circa 60 miliardi di dollari per spese da effettuarsi nei prossimi 10 anni. Anche in materia di proprietà Intellettuale, l’UE ha ottenuto dal Canada, paese tradizionalmente estraneo a questo tipo di sistema, il riconoscimento delle IIGG europee. L’accordo, infatti, riconosce e tutela 145  IIGG, di cui 41 italiane. Alcuni dei nostri prodotti nel comparto dei salumi (prosciutti “Parma”, “San Daniele” e “Toscano”) avranno un regime di coesistenza con marchi canadesi registrati in precedenza, cosi come il Parmigiano Reggiano verrà tutelato e coesisterà con la dicitura generica “Parmesan”, mentre per altri formaggi IIGG (Asiago, Fontina e Gorgonzola) è stata individuata una soluzione ad hoc che prevede, accanto al riconoscimento e alla la coesistenza con marchi già presenti (ma con divieto di registrazione di nuovi marchi a partire dall’ottobre 2013), il divieto di “evocazione” e l’obbligo di differenziazione attraverso diciture volte ad evitare pratiche di Italian sounding. Per quanto riguarda il Capitolo Servizi e investimenti, il CETA è di gran lunga l'accordo di più ampia portata mai concluso dall'UE, in quanto prevede la liberalizzazione di un ampio numero di settori, compresi i servizi finanziari, i servizi marittimi, le telecomunicazioni, l’e-commerce e i servizi postali. L'accesso al mercato è assicurato a livello federale e - per la prima volta - anche a livello provinciale. Le imprese usufruiranno altresì di una adeguata protezione per i loro investimenti, in quanto nel CETA viene incluso per la prima volta il nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie RID-ICS (Resolution Investment Dispute - International Court System) che introduce innovazioni importanti, quali l’istituzione di un tribunale di primo e grado e di uno di appello, mantenendo al contempo il pieno diritto dei governi di legiferare e di perseguire obiettivi di interesse pubblico, come la protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente. In conclusione, il CETA costituisce per l’UE uno strumento per promuovere relazioni più approfondite con il Canada e per accrescere il coinvolgimento politico ed economico dell’Unione nell’ambito delle relazioni transatlantiche. Si stima, infine, che il CETA potrà determinare una crescita dell'interscambio UE-Canada di beni e servizi di circa il 23%, equivalente a circa 26 miliardi di euro, e la creazione di posti di lavoro attraverso l’aumento di scambi commerciali ed investimenti (ogni miliardo di euro in esportazioni provenienti dall'UE supporta in media 14.000 posti di lavoro, i quali tendono a essere meglio remunerati rispetto a quelli che non dipendono dalle esportazioni). (fonte MISE) [1] Con riferimento ai criteri di assegnazione delle quote da parte canadese, ultimamente abbiamo ricevuto alcune lamentele dall’Associazione industrie lattiero-casearie (Assolatte) in quanto i loro tradizionali importatori non sarebbero riusciti ad ottenere alcuna licenza aggiuntiva rispetto a quelle di cui beneficiavano in precedenza. Abbiamo suggerito loro di rivolgersi a importatori più piccoli, in quanto l’Accordo è strutturato per favorire anche i piccoli operatori, che potrebbero rappresentare un nuovo canale di distribuzione.         MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE COMUNICATO   Entrata in vigore dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. (17A05048) (GU Serie Generale n.171 del 24-07-2017) In data 27 giugno 2017 si e' perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo  di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995.  In conformita' al suo articolo 33.1, l'Accordo entra in vigore il 1° ottobre 2017. In pari data, in base al suo art. 8, entra in vigore anche il Protocollo aggiuntivo dell'Accordo in parola.  Estratto al comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 31 del 24.5.2017 Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, mercoledì 24 maggio 2017, alle ore 18.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016 e dell’Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune (disegno di legge) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano, ha approvato un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, nonché dell’Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. Di seguito le principali caratteristiche dei due accordi. 1. Accordo di partenariato strategico (Strategic partnership Agreement – SPA) L’Accordo di partenariato strategico (SPA) mira a rafforzare il dialogo politico e a migliorare la cooperazione ai livelli bilaterale, regionale e multilaterale e riaffermare lo status strategico delle relazioni tra l’Unione europea (e i suoi Stati membri) e il Canada. Si pongono le basi per una più ampia collaborazione in materia di tutela dei diritti umani, non proliferazione delle armi di distruzione di massa, lotta al terrorismo, promozione della pace e della stabilità, su questioni economiche globali, nonché in tema di fiscalità, sviluppo sostenibile, benessere dei cittadini, scienza, tecnologia, ricerca e innovazione, cultura e istruzione, gestione delle catastrofi naturali e causate dall’uomo, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente e cambiamenti climatici. A tal ultimo proposito, l’Accordo stabilisce che le parti continuino a sostenere gli sforzi internazionali nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell’accordo di Parigi. A ciò potrà ricollegarsi il programma G7/Salute, “Impatto dei cambiamenti climatici sulla salute”, proposto dalla Presidenza italiana agli altri Stati, tra cui il Canada, per definire una strategia comune di mitigazione e di adattamento. Si prevede infine il rafforzamento della collaborazione su questioni quali le migrazioni, l’asilo e la gestione delle frontiere, la cooperazione giudiziaria, la lotta alla criminalità organizzata e informatica, alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la protezione consolare e dei dati personali. 2. Accordo economico e commerciale globale (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) Lo scopo dell’Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l’Unione europea (e i suoi Stati membri) e il Canada è stabilire relazioni economiche avanzate e privilegiate, fondate su valori e interessi comuni, con un partner strategico. Si creano nuove opportunità per il commercio e gli investimenti tra le due sponde dell’Atlantico grazie a un migliore accesso al mercato per le merci e i servizi e a norme rafforzate in materia di scambi commerciali per gli operatori economici. Sul piano commerciale, si stima che il CETA determinerà una crescita dell’interscambio di beni e servizi con l’Ue del 22,9%, per circa 26 miliardi di euro. Benefici sono attesi anche per gli scambi con l’Italia, che nel 2015 è stata l’ottavo maggiore Paese fornitore ed il tredicesimo mercato di destinazione, con esportazioni verso il Canada per circa 7,3 miliardi di dollari canadesi. L’Accordo garantirà comunque espressamente il diritto dei governi di legiferare nel settore delle politiche pubbliche, salvaguardando i servizi pubblici (approvvigionamento idrico, sanità, servizi sociali, istruzione) e dando la facoltà agli Stati membri di decidere quali servizi desiderano mantenere universali e pubblici e se sovvenzionarli o privatizzarli in futuro.  ******************************** Si pubblica il testo della proposta di accordo che sarà sottoposta prossimamente al Parlamento dell'Unione in merito al Comprehensive Economic and Trade Agreement tra l'Unione Europea ed il Canada. Il CETA creerà nuove opportunità per gli agricoltori e i produttori del settore alimentare, ferma restando la piena tutela in rapporto a temi ritenuti sensibili nell'UE. Le aperture dell'UE su determinati prodotti sono limitate ed equilibrate e sono compensate da aperture canadesi che rispondono a importanti interessi europei riguardanti le esportazioni di prodotti quali formaggi, vini e bevande spiritose, prodotti ortofrutticoli, prodotti trasformati e indicazioni geografiche. L'accordo migliorerà l'accesso europeo ai servizi marittimi in Canada e tutelerà i prodotti agricoli europei che per la loro peculiarità godono dell'attribuzione della denominazione di indicazioni geografiche. Anche i 500 milioni di consumatori dell'UE trarranno vantaggi dal CETA. L'accordo offre una scelta più ampia pur nel rispetto degli standard di qualità attuali, dato che solo i prodotti e i servizi pienamente conformi alla regolamentazione dell'UE potranno avere accesso al mercato dell'UE. Ciò significa che il CETA non modificherà il modo in cui l'Unione europea disciplina la sicurezza alimentare, per quanto riguarda ad esempio gli OGM o il divieto di commercializzare carne bovina trattata con ormoni. Il meccanismo di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS), quale attualmente previsto da molti accordi commerciali bilaterali negoziati dai governi dell'UE, è stato sostituito da un nuovo e perfezionato sistema giudiziario per la protezione degli investimenti. Il nuovo meccanismo sarà pubblico e non si fonderà su tribunali ad hoc. La riforma consentirà agli investitori di essere protetti dalla discriminazione in un ristretto numero di casi, ma comunque senza che ciò possa dar adito ad alcuna preoccupazione quanto al diritto degli Stati di legiferare nell'interesse pubblico. Le procedure del tribunale competente per le controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti saranno trasparenti e i giudici saranno nominati dall'UE e dal Canada. La Commissione è impegnata a completare e mettere a punto la riforma del sistema di risoluzione delle controversie in materia di investimenti, e le discussioni di queste recenti settimane e degli ultimi giorni hanno contribuito a dare concretezza a questo impegno. Gli Stati membri continueranno a essere liberi di organizzare a loro piacimento servizi pubblici come l'assistenza sanitaria e l'istruzione. Questa e altre questioni sono state ulteriormente chiarite in uno strumento interpretativo comune che avrà forza giuridica e che descrive chiaramente e senza ambiguità i contenuti di quanto concordato tra Canada e Unione europea in una serie di articoli del CETA (fonte http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3581_it.htm?locale=it).   Si pubblica, altresì, un breve documento che tratta dei rapporti tra Canada e l'Italia con traduzione anche in lingua inglese, nonché i seguenti documenti editi dall'Ambasciata del Canada in Italia: - una guida per aprire un'attività in Canada; - i numeri utili per gli esportatori italiani. Ricordo che il Canada è un paese ottimo in cui iniziare a fare business. La recente crisi ha avuto effetti assai meno negativi in Canada. Il livello di tassazione è tra i più bassi tra i G7 così come il costo del lavoro.     Inoltre, si segnalano: •            Blakes Guide to Doing Business in Canada 2016: http://www.blakesbusinessclass.com/wp-content/uploads/2016/09/Doing_Business_in_Canada_2016.pdf •            Blakes Doing Business in Quebec 2016: http://www.blakesfiles.com/Guides/Blakes_Doing_Business_in_Quebec_EN.pdf   Al seguente link, invece, si trovano le informazioni necessarie per lavorare in Canada, ottenere la residenza permanente, ed aprire un'attività: http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/visa.aspx?lang=eng   Al seguente link, infine, è contenuta la lista degli avvocati e dei notai italiani indicati dalla Canadian Trade Commissioner Service del Governo canadese: http://tradecommissioner.gc.ca/italy-italie/visit-info-visiteur/6763.aspx?lang=eng#

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Tassa di negoziazione E' stata approvata il 31 gennaio 2018 è stato deciso dal Consiglio federale di far entrare in vigore la modifica alla legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo, cosicché  le fiduciarie statiche italiane dal 1° marzo 2018 sono  esentate dalla tassa di negoziazione. Trarranno vantaggio dalla novella legislativa i clienti italiani di banche svizzere, che in futuro potranno in tal modo acquistare e vendere titoli senza che ogni transazione sia assoggettata alla tassa di negoziazione.   Swissness Dal 1° gennaio 2017 è entrata in vigore l'Ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA) del 2.9.2015. Secondo questa normativa a difesa della  cd. "svizzerità" o "swissness" determinati prodotti per potersi fregiare dell'origine svizzera devono garantire la provenienza della materia prima del territorio elvetico. Ad esempio la provenienza di una derrata alimentare corrisponde al luogo da cui proviene almeno l'80 % del peso delle materie prime di cui è composta la derrata alimentare.  Per il latte e i latticini la proporzione necessaria è del 100 % del peso del latte di cui è composta la derrata alimentare. I prodotti naturali e le derrate alimentari provenienti dalle enclavi doganali (Liechtenstein, Campione d'Italia e Büsingen) possono essere contrassegnati con indicazioni di provenienza svizzere. Analogo discorso vale per i prodotti provenienti da una zona di confine estera gestita da un'azienda agricola svizzera almeno dal 1° gennaio 2014. Fonte: https://www.blw.admin.ch/       ACCORDI INTERNAZIONALI   Si pubblicano i seguenti documenti: - Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici del 1999; - Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio del 1976; - Accordi di Milano tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana del 23.2.2015; - un articolo sulla partecipazione in Italia delle imprese straniere con particolare riguardo alle imprese svizzere. Si segnala, inoltre, il link alla lista degli avvocati operanti in Italia segnalati dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri (DFAE) della Conferederazione Svizzera: https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/italy/i... segnalati

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Si pubblica il testo dell'Accordo intergovernativo FATCA in lingua inglese, operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale - realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie. Si pubblica anche la traduzione di cortesia pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il Competent Authority Arrangement è un accordo amministrativo tra le autorità fiscali italiane e statunitensi per rendere operativo l’accordo FATCA IGA. In esso sono contenute le regole operative necessarie per la trasmissione/ricezione delle informazioni tra i due Paesi. In particolare sono definiti – tra gli altri - i tempi e le modalità per rispondere alle richieste di correzione avanzate dal Paese ricevente in relazione a dati precedentemente trasmessi (sia nel caso di errori amministrativi o altri errori minori sia nel caso di gravi non conformità). Le correzioni potranno anche essere apportate su iniziativa dell’istituto finanziario inviante. Ai fini dell’applicazione delle regole di scambio, le autorità competenti hanno tuttavia previsto un periodo transitorio di due anni (anni di riferimento delle informazioni 2014 e 2015) durante il quale si terrà conto degli sforzi delle amministrazioni e degli istituti finanziari nello svolgimento dei reciproci adempimenti. Le autorità competenti si impegnano a consultarsi sia per la definizione dei singoli casi di grave non conformità sia per l’eventuale modifica del tracciato di scambio.   Si pubblicano i due executives orders della Casa Bianca riguardanti la protezione dal terrorismo internazionale negli Stati Uniti d'America del 27 gennaio 2017 e del 6 marzo 2017 (sostitutivo del primo).

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