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Cass. Civ., Sez. Unite, 12 aprile 2019, n. 10378 - Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

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T.A.R. Liguria, Sez. I, 26 agosto 2019, n. 704 - L’onere manutentorio dei muri di sostegno lungo le strade può essere accollato all’amministrazione, sia pure in concorso, nel solo caso in cui l’opera consegua anche la stabilità della strada; al di fuori di tale ipotesi, ai sensi degli artt. 30 e 31 C.d.s., l’obbligo di intervento e le spese conseguenti fanno carico al solo proprietario (T.A.R. Liguria, sez. I, 29 gennaio 2016, n. 95). Nel caso in esame, non è stato allegato che l’intervento di messa in sicurezza del muro dei ricorrenti possa assolvere anche la funzione di stabilizzare il sottostante sedime viario, sicché sono infondate le censure sollevate con il quinto e ultimo motivo di ricorso.

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T.A.R. Liguria, Sez. I, 26 agosto 2019, n. 706 - Come correttamente eccepito dalla difesa della Società controinteressata, il ricorso è inammissibile nella parte in cui risulta direttamente inteso all’annullamento della CILA. Analogamente alla SCIA, infatti, l’istituto in questione (disciplinato dall’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 e, nell’ordinamento regionale, dall’art. 21-bis della l.r. Liguria n. 16/2008) costituisce un atto del privato privo di natura provvedimentale, anche tacita, come tale non immediatamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo (cfr., fra le ultime, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 16 luglio 2018, n. 1497). La tutela del terzo che si ritenga leso dall’attività edilizia svolta sulla base della CILA, pertanto, non può essere affidata all’azione di annullamento (salvo il caso in cui l’amministrazione si sia determinata con un provvedimento espresso lesivo degli interessi del terzo), ma presuppone che sia sollecitato l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, nel caso di inerzia, l’esperimento del rimedio processuale disciplinato dagli art. 31 e 117 c.p.a. Nel caso in esame, la ricorrente aveva sollecitato l’esercizio dei poteri inibitori e sanzionatori da parte del Comune con nota del 13 agosto 2015: in assenza di riscontri, essa avrebbe dovuto agire per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza medesima, non potendo impugnare direttamente la CILA. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in parte qua.

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T.A.R. Liguria, Sez. I, 17 giugno 2019, n. 542 - Secondo la disciplina disegnata dall’art. 48 del d.lgs. n. 267 del 2000 (t.u. enti locali), infatti, la competenza in materia di piani urbanistici spetta al Consiglio comunale. Ha precisato la giurisprudenza amministrativa che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106, la competenza all’approvazione dei piani attuativi, qualora compatibili con lo strumento urbanistico vigente, spetta alla Giunta comunale, mentre sussiste la competenza del Consiglio comunale laddove il piano attuativo comporti una variante allo strumento urbanistico (Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2016, n. 888). Non è condivisibile, d’altronde, l’impianto argomentativo sulla base del quale una giurisprudenza minoritaria ha ascritto alla competenza dirigenziale il provvedimento di rigetto della domanda di approvazione di uno strumento attuativo, poiché si tratterebbe di un atto endoprocedimentale facente parte del più complesso procedimento urbanistico, ma autonomamente impugnabile alla stregua di arresto procedimentale (T.A.R. Molise, 4 novembre 2010, n. 1501). Né vi è ragione per derogare alla disciplina del riparto di competenze nel caso in cui l’istanza di approvazione di uno strumento attuativo sia stata presentata ai sensi dell’art. 38 t.u. edilizia. Deve ritenersi, pertanto, che la definitiva determinazione in tema di approvabilità dello strumento urbanistico attuativo proposto dal privato esorbiti dalla competenza del dirigente. Nel caso in esame, inoltre, non può trovare applicazione la sanatoria giurisprudenziale invocata dalla difesa comunale in quanto, non essendo possibile includere le norme regolatrici della competenza tra quelle sul procedimento amministrativo o sulla forma degli atti cui fa riferimento il capoverso dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, l’accertamento del vizio comporta necessariamente, anche nel caso di incompetenza relativa, l’annullamento dell’atto (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 13 ottobre 2016, n. 1536). Fermo restando che, alla luce delle delicate questioni interpretative emergenti nella presente controversia, va escluso che la contestata determinazione seguisse una sorte ineluttabile.

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E’ stata pubblicata in G.U. n. 253 del 13.10.2020, S.O. n. 37 la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 con modificazioni del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (in G.U. n. 203 S.O. n. 30) con il quale sono state emanate ulteriori disposizioni per il sostegno dell’economia italiana messa a dura prova dall’emergenza epidemiologica. Ecco le principali novità:       CASSAINTEGRAZIONE       a)      i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. Nel caso di richiesta delle ulteriori 9 settimane i datori di lavoro versano un contributo addizionale pari al:       - al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;       - al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.       Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al primo gennaio 2019. (art. 1);               ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI       b)      ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all’articolo 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (artt. 3, 6, 7 e 19);               PROROGA E RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO       c)       l’art. 93, comma 1 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 viene modificato come segue “In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, mentre viene abrogato il comma 1-bis che così disponeva “Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (art. 8);               NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19       d)      ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro (art. 9);       MODIFICHE AL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA DI CUI ALL’ART. 44 D.L. N. 18/2020 CONVERTITO IN L. N. 27/2020       e)      ai soggetti già beneficiari dell’indennità la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all’importo di 1.000 euro. Si stabilisce, inoltre, che con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell’indennità di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell’indennità di cui al primo periodo del presente comma, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto interministeriale del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande per l’accesso all’indennità per i soggetti di cui al secondo periodo del presente comma devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto (art. 13);               PROROGA DELLA MORATORIA DEI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO       f)       Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Alle condizioni di cui sopra, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604 (art. 14);       PROROGA DEL REDDITO DI EMERGENZA EX ART. 82 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020       g)      viene data la possibilità di richiedere il reddito di emergenza anche per il mese maggio 2020, purché l’istanza venga presentata entro il 15 ottobre 2020 (art. 23);       AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE A SEGUITO DELLA CRISI DA COVID-19       h)      con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale, una agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 (art. 27);           COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE       i)        Il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività con codice ATECO 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano un’apposita istanza, dopodiché il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del novanta per cento al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo (art. 58)            CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA’ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI       j)        È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno cinque volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui sopra, sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui al comma 1. 3. L’ammontare del contributo (comunque non inferiore a 1.000€ per le persone fisiche e a 2.000€ per le persone giuridiche e superiore a 150.000€) è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure: a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 59);       ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO       k)      Al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura previsto dall’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si concludono con l’insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui al presente comma e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento (art. 61);       ESTENSIONE AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE EX ARTT. 54-60 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020       l)        gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse: a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (art. 62);       SEMPLIFICAZIONE MAGGIORANZE DELLE ASSEMBLEE CONDOMINIALI DEGLI INTERVENTI BONUS 110% EX ART. 119 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020       m)    Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui all’art. 119 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Viene anche modificato l’art. 66, terzo comma disp. att. c.c. in merito alla necessità di precisare le modalità di indizione della videoconferenza (art. 63);            LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA EX ART. 13 D.L. N. 23/2020 CONVERTITO IN L. N. 40/2020 NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE       n)      Mentre precedentemente si disponeva che il fondo era attivabile in favore “degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento” (art. 13, comma 12-bis) ora si stabilisce che deve trattarsi di “enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”. Viene, inoltre, sospeso il termine di redazione del rendiconto condominiale annuale fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria (artt. 63 e 63-bis);            PROROGA MORATORIA DEBITI BANCARI E DELLE SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE RISCHI       o)      Il termine del 30 settembre 2020 di cui all’art. 56 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 è prorogato al 31 gennaio 2021. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dalla presente disposizione. La sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia è prorogata dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (art. 65)       NUOVA MODIFICA AI PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE       p)      L’importo che si può investire nei PIR passa da 150.000€ a 300.000€ per un totale complessivo sul quinquiennio di 1.500.000€ (art. 68);            LOCAZIONI PASSIVE DELLA PP.AA.       q)      l’Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano:   - la decorrenza e la durata dei nuovi contratti, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 e ss.mm.ii.;   - i canoni di locazione – in ogni caso non superiori a quelli applicati alla data di entrata in vigore del presente comma – che dovranno essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso;   - gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto di locazione;   - le ulteriori condizioni contrattuali (art. 69);           PROROGA DELLE NORME DI SEMPLIFICAZIONE SVOLGIMENTO ASSEMBLEE SOCIETARIE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI       r)       Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Si stabilisce, inoltre, che per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali in deroga a all’art. 2426, comma primo, n. 2) c.c. possono non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione, imputandola all’esercizio economico successivo con allungamento del piano di ammortamento di un anno. Tale misura potrà essere prorogata con successivi decreti ministeriali (artt. 71 e 60)       PROROGA DELLE NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE SEMPLIFICATA DEI CONTRATTI BANCARI ED ASSICURATIVI       s)       Le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020 (art. 72);       SONO MODIFICATE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 44 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020 PER QUANTO CONCERNE IL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI A RIDOTTA EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA (art. 74)       OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DELLE IMPRESE AD ALTA CONCENTRAZIONE DI MANODOPERA       t)       le operazioni di concentrazione, non disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell’economia nazionale e, pertanto, si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le imprese devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell’operazione. L’Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell’Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell’utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell’operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Questa disposizione si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020 (art. 75);               SOSPENSIONE DELLA SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO       u)      i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente e gli assegni portati all’incasso, non sono protestabili fino al termine di cui sopra. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all’articolo 3 della citata legge 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente (art. 76);       ESENZIONI IMU (art. 78 e 78-bis)       v)      non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativamente a:   - immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;   - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;   - immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;   - immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per questi immobili l’esenzione è estesa per gli anni 2021 e 2022;   - immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 78);   Inoltre, all’art. 78-bis sono introdotte una serie di norme di interpretazione autentica per ridurre il carico fiscale dei tributi locali.        PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE       w)   Per le strutture ricettive il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%.Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al periodo precedente non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3 del suddetto articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta. Si precisa, inoltre, che il regime fiscale delle locazioni brevi a partire dall’anno d’imposta 2021 si applicano soltanto per non più di quattro appartamenti, mentre negli altri casi di presume esercitata in forma imprenditoriale (art. 77);       CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE PUBBLICITARIE NEL SETTORE DELLO SPORT       x)      Per l’anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile (art. 81);       FONDO IN FAVORE DELLE PERSONE CON MOBILITA’ RIDOTTA CHE UTILIZZANO TAXI O NCC       y)      Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (art. 90);       MODIFICA AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE       z)       L’art. 46, comma 2 del c.d.n. che priva stabiliva che “ll concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell' ambito della concessione”, viene sostituito come segue “Fermi i divieti ed i limiti di cui all’articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell’autorità concedente” (art. 93, comma 2);       ISTITUZIONE DELL’AUTORITA’ PER LA LAGUNA DI VENEZIA (art. 95)       ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI       aa)   I versamenti dei tributari e previdenziali di cui all’art. 18 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020, già prorogati al 16 settembre 2020 dall’art. 126 del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020, nonché quelli di cui agli artt. 61 e 62 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 e già prorogato dall’art. 127 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante cinquanta per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (art. 97);       PROROGA SECONDO ACCONTO IRPEF PER I CONTRIBUENTI SOGGETTI AD ISA CON RIDUZIONE DEL FATTURATO DI ALMENO IL 33%       bb)  Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze è prorogato al 30 aprile 2021 e abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (art. 98);       PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ERARIALE       cc)    Il termine del 31 agosto 2020 di cui agli artt. 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è posticipato al 15 ottobre 2020 (art. 99);       DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI TITOLARI DI CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE       dd)  In particolare si stabilisce che le previsioni di cui al comma 682 (“Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici”[…]) e al comma 683 (“[…] le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (243), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici […]”) (art. 100) dell’art. 1 l. n. 145/2018 si applicano “si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio” (comma 1). Viene, inoltre, sostituito il punto 2.1, lett. b) del comma 1 dell’art. 03 del d.l. n. 400/1993 convertito in l. n. 494/1993 che prima prevedeva che “2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione” come segue “2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)” ossia a euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B (comma 2). Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi le finalità di cui al presente comma, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui sopra (comma 3). Nelle more della revisione e dell’aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell’articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti: a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all’articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto (comma 5). Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all’ente gestore e all’Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un’unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo. La domanda per accedere alla definizione di cui sopra è presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 è versato l’intero importo dovuto, se in un’unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato (commi 7 e 8). La presentazione della domanda nel termine di cui sopra sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell’intero importo dovuto, se in un’unica soluzione, o dell’ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio (art. 100);       DISPOSIZIONI PER L’OSCURAMENTO DEI SITI INTERNET CHE OFFRONO GIOCHI D’AZZARDO (art. 102);       PREVISIONE DELL’ISTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ DI SERVIZIO PER L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ADM)       ee)  La società può essere costituita per lo svolgimento dei servizi di: a) certificazione di qualità dei prodotti realizzata attraverso l’analisi tecnico – scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell’Agenzia; b) uso del certificato del bollino di qualità, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standards di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento ad ADM di una royalty per l’utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti da ADM nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standards qualitativi (art. 103);       DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI CONCESSI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE (art. 107)       PROROGA ESONERO COSAP E TOSAP       ff)     Il termine del 31 ottobre 2020 viene prorogato al 31 dicembre 2020 (art. 109);       RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020       gg)   Le società diverse dalle società semplici e gli altri enti pubblici e privati inclusi si trust che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati (art. 110);       RADDOPPIO DEI LIMITI PER IL WELFARE AZIENDALE PER L’ANNO 2020       hh)  Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46 (art. 112)       ii)                      un genitore lavoratore dipendente entro il 31 dicembre 2020 può svolgere tutto il periodo di quarantena del figlio tramite lavoro agile. Qualora tale forma di lavoro non sia possibile può asternersi dalla prestazione lavorativa. In quest’ultimo caso viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. I genitori con figli con disabilità, se non vi sia un altro genitore non lavoratore e se la tipologia di prestazione lavorativa lo consenta, hanno diritto a fruire del lavoro agile fino al 30 giugno 2021 (artt. 21-bis e 21-ter);   GIUSTIZIA CONTABILE   jj)      le previsioni dei commi 2, 5, 6, 8 e 8-bis del d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 sono prorogate dal 31 agosto 2020 fino alla fine dell’emergenza sanitaria (art. 26-ter)   CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DI COLORO CHE HANNO DOMICILIO O SEDE OPERATIVO IN UN COMUNE TOTALMENTE MONTANO   kk)             Per gli esercenti attività di impresa o titolare di partita IVA e ubicati in comuni totalmente montani, che non hanno presentato domanda di contributo a fondo perduto e non inseriti tra i comuni colpiti da eventi calamitosi possono presentare domanda entro 30 giorni dalla data di avvio delle procedura telematica (art. 59-bis)   SEMPLIFICAZIONE PER L’AVVIO DI IMPRESE UNDER 30   ll)        Si prevede, tra l’altro, per i primi tre anni l’esenzione del diritto camerale, nonché di marche, bolli e di eventuali tasse di concessione governativa (art. 61-bis)       BUONI FRUTTIFERI POSTALI   mm)       Il termine di prescrizione dei buoni fruttiferi postali in scadenza nel periodo di emergenza sanitaria e già prorogati al 31 luglio 2020, è ulteriormente prorogato al 15 dicembre 2020 (art. 72, comma 1-bis)       CESSIONI DI CREDITI A TITOLO ONEROSO   nn)  Vengono introdotte modifiche all’art. 44-bis d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni in l. n. 27/2020 (art. 72, comma 1-ter)       MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI IVA (art. 72-bis)       ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI MOTOVEICOLI IBRIDI (art. 74-bis)       PROROGA VERSAMENTI DEI SOGGETTI ISA   oo)  I soggetti sottoposti ad ISA che abbiano avuto una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo semestre del mese precedente possono regolarizzare gli eventuali versamenti omessi con una maggiorazione dell’0,8% entro il 30 ottobre 2020 (art. 98-bis)           E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019 la legge 27.12.2019, n. 160 (Finanziaria 2020). Ecco le principali novità (i commi si riferiscono all’art. 1. In carattere barrato si indicato le soppressioni ed in grassetto gli inserimenti):   I) DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO   I.1) FISCALITA’ LOCALE   I.1.1) MISURE IN MATERIA DI IMU, LOCAZIONI e TARI   a)    in materia di IMU viene stabilito che per il periodo d’imposta 2019, l’imposta municipale propria relativa agli immobili  strumentali  è  deducibile  ai fini  della  determinazione  del  reddito  d’impresa  e  del  reddito  derivante  dall’esercizio  di  arti  e  professioni  nella  misura  del 50% (comma 4);   b)    viene disposto l’aumento della cedolare secca per i contratti di affitto a canone “calmierato” del 5% (comma 5);   c)    a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, l. 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata come segue. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge   d)    23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento. Il pagamento è previsto il 16.6 ed il 16.12 (commi 738-783);   I.1.2) CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA   e)    la nuova imposta sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il  diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il presupposto del canone è: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (commi 816-836);   I.1.3) CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE   f)     a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (commi 837-847);   I.1.4) ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO DI CAMPIONE D’ITALIA - ILCCI   g) è istituita l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall’esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera (commi 559-579);   I.2) FISCALITA’ NAZIONALE   I.2.1) IMPRESA   I.2.2) DEDUZIONI COMPONENTI NEGATIVI DEL REDDITO D’IMPRESA   h) La deduzione della quota del (commi 712-715):         - 12% dell’ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi;         -  10% dell’ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, rispettiva-mente dai commi 1067 e 1068 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028;         - 5% dell’ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 1079 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi;   I.2.3) ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPRESA   i)    viene abrogata la previsione di cui all’art. 2 d.l. n. 34/2019 convertito in l. n. 58/2019 in merito alla mini-IRES (comma 287);   l)    per i periodi d’imposta 2019-2021 l’aliquota dell’IRES è maggiorata di 3,5% per le attività svolte sulla base di (comma 716):         - concessioni autostradali;         - concessioni di gestione aeroportuale;         - autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;         - concessioni ferroviarie;   m) con decorrenza dal periodo d’imposta 2019, i soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all’addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all’addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata (comma 717);   I.2.4) RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA   n)         i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Nel caso di cessione a titolo one-roso, di assegnazione ai soci o di destina-zione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione  (commi 696-704);   I.2.5) INCENTIVI ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE   o)         Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del TUIR, dei beni per i quali il d.m. delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel S.o. della G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla l. 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla l. 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’art. 1, comma 32, della l. 27 dicembre 2017, n. 205. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del citato TUIR, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla l. 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla l. 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’art. 1, comma 32, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. Il credito d’imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241/2007, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR. Il credito d’imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni (commi 185-197);   p)         per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è riconosciuto un credito d’imposta anche  per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (commi 198-209);   q)         la disciplina del credito d’imposta introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (commi 210-217);   r)          al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d’imposta 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 300);   s)         è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2021, esclusivamente in compensazione (commi 653-657);   I.2.6) IMPRESA INDIVIDUALE   t)          la previsione dell’art. 1, comma 121 l. n. 208/2015 secondo cui “L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120” si applica anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell’articolo 1 della l. n. 208/2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020 (comma 690);   I.2.7) IMPRESE AGRICOLE   v)         al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla l. 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo in parola (comma 123);   z)         anche per l’anno 2020 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e per l’anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50% (comma 183);   aa)      all’articolo 56-bis del testo unico di cui al decreto del TUIR, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprendi-tori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento» (comma 225);   bb)      al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (comma 503);   cc)       ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni (comma 509);   dd)      al fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l’adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l’utilizzo delle tecnologie innovative, sono concessi alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo (commi 520-521);   ee)       agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, con l’obbligo di utilizzo di almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’art. 24, comma 8, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull’energia elettrica prodotta (commi 524-526);   I.3) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI   ff)        sono introdotte numerose disposizioni per facilitare l’escussione coattiva dei tributi. Fra l’altro si prevede che per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all’articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili. L’ente, con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01. Ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. (commi 789-815);   gg)      sono introdotte modifiche al codice della privacy per rafforzare il contrasto all’evasione fiscale. Inoltre, l’Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo (commi 681-686);   I.4) FLAX TAX PER IMPRENDITORI PROFESSIONISTI   hh)      è abrogata la flax tax che doveva partire dal 1° gennaio 2020 per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni con reddito superiore a 65.000 euro fino a 100.000 euro (comma 691);   ii)         viene modificata la flax tax per i redditi inferiori a 65.000 euro dovendo ora anche non aver “sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica n. 917 del 1986”. Inoltre, non possono avvalersi di questo regime, in aggiunta alle preclusioni già   stabilite dal comma 57 dell’art. 1 l. n. 190/2014 anche coloro che “nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”. Si prevede, altresì, che “per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno” (comma 692);   I.5) NUOVE IMPOSTE   I.5.1) ISTITUZIONE DELLA DELL’IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI CON SINGOLO IMPIEGO «MACSI»   ll)         sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’articolo 57 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI. L’imposta non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Inoltre, l’imposta, determinata ai sensi del comma 641, non è versata qualora l’importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10 (commi 634-652);   I.5.2) ISTITUZIONE L’IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ANALCOLICHE   mm)    ai fini dell’individuazione delle bevande soggette all’imposta si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. L’imposta è fissata nelle misure di: a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti; b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione (commi 661—676);   I.6) ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA   nn)      a decorrere dall’anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza (commi 355-356);   oo)      sono introdotte riduzioni alle possibilità di detrarre le spese, salve alcune eccezioni, di cui all’art. 15 del TUIR per redditi superiori a 120.000 euro.  Inoltre, si stabilisce che la detrazione dall’imposta spetta soltanto a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del d.lgs. 241/1997 ad eccezione delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (commi 629 e 679-680);   pp)      l’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR in materia di reddito di lavoro dipendente con riguardo alle poste attive che non concorrono a formare reddito viene sostituito come segue: “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29” (comma 677);   qq)      vengono introdotte modifiche anche all’imposta sui servizi digitali di cui all’art. 1, comma 35 l. n. 145/2018. In particolare si stabilisce che: “Non si considerano servizi digitali: a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale; b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario; c) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; d) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire: 1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari; 2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all’articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo; 4) le sedi di negoziazione all’ingrosso di cui all’articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 5) le controparti centrali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 6) i depositari centrali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un’autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie; e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d); f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa” (comma 678);   rr)        disposizioni in materia di accise (commi 630-633);   ss)       disposizioni in materia di tabacchi (commi 659-660);   tt)        sono introdotte nuove disposizioni in materia di apparecchi da gioco (commi 727-734);   I.7) IMMOBILI - DETRAZIONI CONCERNENTI GLI IMMOBILI   uu)      è aumentata dal 20% al 26% nel caso di plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili entro cinque anni dall’acquisto di cui all’art. 1, comma 496 l. n. 266/2005 (comma 695);   vv)       per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al D.M. dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008 (commi 219-224);   zz)       al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l’accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo (comma 118);   I.8) FISCALITA’ INTERNAZIONALE   I.8.1)   IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO e IVAFE - IMPOSTA SUL VALORE DEI PRODOTTI FINANZIARI   aaa)    si stabilisce che l’IVIE sia ora (con decorrenza “dal 2020”) applicabile non soltanto alle persone fisiche ma anche a qualsiasi altro soggetto che li detenga in qualità di proprietario o di titolare di diritto reale. Inoltre, nei casi di esonero previsti dall’articolo 4, comma 3, del citato decretolegge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all’Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d’imposta. Analoga previsione viene introdotta anche per l’IVAFE (commi 710-711)   I.8.2) CONTI CORRENTI STATUNITENSI   bbb)    a decorrere dal 1.1.2020 in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell’articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015, n. 95 (soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi), le istituzioni finanziarie indicate nell’articolo 4 della medesima legge (banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, ecc…): a) ottengono e comunicano all’Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell’articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense; b) richiedono, almeno una volta all’anno, ai soggetti di cui alla lettera a) il codice fiscale statunitense mancante; c) effettuano, prima della comunicazione all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 4 della citata legge n. 95 del 2015, un’apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, sui soggetti di cui alla lettera a), allo scopo di verificare l’acquisizione del codice fiscale statunitense mancante (commi 722-723);   I.8.3) IVA ED IMBARCAZIONI DA DIPORTO   ccc)     a partire dal 1.4.2020 per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell’IVA, il luogo della prestazione dei servizi di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell’Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione europea. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea (commi 725-726);   I.9 EROGAZIONI LIBERALI PER IMPIANTI SPORTIVI   ddd)    la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’art. 1, commi da 621 a 626, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l’anno 2020 (comma 177);   II) APPALTI PUBBLICI   eee)       le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l’obbligo del rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica (comma 78);   fff)          al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell’impatto ambientale derivante dall’utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a pro-cedere, dal 1° gennaio 2020, all’acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50%, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli (comma 107);   ggg)       sono introdotte anche disposizioni specifiche per quanto concerne gli appalti di lavori nell’ambito dell’edilizia scolastica (commi 258-264);   hhh)       fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa (commi 583);   iii)           la previsione del comma 574, comma 2 l. n. 244/2007 viene, invece, modificata come segue “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’ articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d’importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro, anche con l’utilizzo dei sistemi telematici” (comma 583);   lll)           l’art. 26, comma 1 l. n. 488/1999 viene così modificato “Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali” (comma 585);   mmm)   le convenzioni di cui all’articolo 26 l. 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55 del citato Codice, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’articolo 32 del medesimo codice (comma 586);   III) MISURE PER CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO   III.1) ISTITUZIONE DEL CENTRO DI STUDIO E DI RICERCA INTERNAZIONALE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI   nnn)    al fine di assicurare la piena adesione dell’Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, è istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella città di Venezia (commi 119-120);   III.2) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO   ooo)    sono introdotte numerose modifiche al testo degli artt. 14, commi 1, 2 e 2-bis e 16, commi 1 e 2 del d.l. n. 63/2013 convertito in l. n. 90/2013 (comma 175):   ooo.1)“Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 31 dicembre 2020. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. 2.  La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:              a)  per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;              b)  per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;                b-bis)  per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione”   ooo.2) 2-bis.  La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2019 2020 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (art. 14, commi 1, 2 e 2-bis);   000.3) parimenti all’art. 16, commi 1 e 2 il termine del 31.12.2019 viene sostituito con quello del 31.12.2020;   ppp) sono abrogate le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-ter d.l. n. 34/2019 convertito con modificazioni in l. n. 58/2019 che così stabilivano (comma 176):   - “2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente: «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.»”;   -                 “3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore” ;   -                 “3-ter.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”;   III.3) ENERGIE RINNOVABILI   qqq)    per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall’art. 24, comma 5, lettera e), del d.lgs. 28/2011, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo il paga-mento, nella misura massima del 30 per cento dell’intero importo, degli oneri di sistema (comma 65);   rrr)      a partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al d.m. dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (G.U. S.O. n.  162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica), per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 d.lgs. n. 241/1997, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 1, comma 53, della l. 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari (comma 70);   IV) CITTA’ DI GENOVA   sss)      all’art. 9-bis d.l. n. 109/2018 convertito in l. n. 130/2018 la previsione secondo la quale il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti, si estende anche alla messa in sicurezza idraulica e all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Inoltre, si stabilisce che per consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell’accessibi-lità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all’aggiornamento del pro-gramma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020.  (comma 72);   V) CODICE DELLA STRADA   ttt)      i monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal d.m. Infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 (G.U. n. 162 del 12 luglio 2019), sono equiparati ai velocipedi di cui al Codice della strada (comma 75);   VI) DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI CONSUMATORI   uuu)    i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l’obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall’autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l’illegittimità della condotta del gestore e dell’operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l’utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10% dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro. Il gestore ovvero l’operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale attraverso, a scelta dell’utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall’accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall’utente (comma 291-293);   vvv)     nei contratti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato, l’utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. L’operatore deve comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio (comma 294)   VIII) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   VIII.1) IMMOBILI PUBBLICI   zzz)      al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l’Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell’art. 3 del d.l.  n. 95/2012, , convertito, con modificazioni, l. n. 135/2012 e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto segue. Le amministrazioni, fornendo l’opportuna documentazione, verificano con l’Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione e, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall’Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15%. Qualora i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell’ambito territoriale della medesima regione. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui è data notizia all’Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell’art. 2, commi 222 e seguenti, della l. 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.  Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni è consentito proseguire nell’utilizzo con la stipula di un nuovo contratto nei termini e alle condizioni di cui sopra. In caso di mancata accettazione da parte della proprietà si applicano le procedure di cui all’art. 2, comma 222, della l. 23 dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa (commi 616-620);   VIII.2) PUBBLICO IMPIEGO   aaaa) l’art. 19 d.lgs. n. 33/2013 viene così modificato “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte , le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. 2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso aggiornati i dati di cui al comma 1. soggetti di cui all’articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell’accessibilità ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125” (commi 145-146);   bbbb) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esamecolloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. Sono contestualmente abrogate le disposizioni dei commi 361-362-ter dell’art. 1 l. n. 145/2018. A regime le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni (non più tre) dalla data di pubblicazione (commi 147-149);   cccc)    la previsione secondo cui la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 d.lgs. n. 165/2001, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12% non è più limitata al triennio 2019-2021 (comma 150);   dddd) ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro (comma 160);   VIII.3) TRASPARENZA NELLA P.A.   eeee) sono introdotte modifiche all’art. 46 d.lgs. n. 33/2013 talché (comma 163):                - l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’art. 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministra-zione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili;                - la sanzione di cui sopra si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60% dell’indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60% dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2;                - la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60% dell’indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60% dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento;   IX) MISURE PER INCENTIVARE L’OCCUPAZIONE   ffff)     al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, l. n. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo (comma 8);   gggg) al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Mentre prima tale esonero era riconosciuto in riferimento ai soggetti che non avessero compiuto il trentacinquesimo anno di età entro il 31.12.2019, ferme restando le condizioni di cui al comma 101 art.1 l. n. 205/2017, ora detto termine è spostato al 31.12.2020. Sono abrogati i commi 1 e 3 del d.l. n. 87/2018 convertito in l. n. 96/2018. In particolare, si ricorda che il precitato comma 1 del d.l. n. 87/2018 stabiliva che “Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile”. Mentre all’art. 1, comma 247, della l. n. 145/2018 i riferimenti all’esonero contributivo di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del d.l. 87/2018 sono sostituti con l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della l. 205/2017 (commi 10 e 11);   hhhh) la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI, di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (comma 12);    X) UNIVERSITA’   iiii) è istituita un’apposita agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) con il compito di (commi 240-252):                - promuovere e finanziare progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;                - valutare l’impatto dell’attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell’attività dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), specie al fine di incrementare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l’innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;                - definire un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l’adozione delle misure legislative;   XI) VARIE   llll)      al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della l. 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua  (comma 181);   mmmm) sono introdotte modifiche al Fondo d’indennizzo dei Risparmiatori – FIR (comma 237);   nnnn)    sono introdotte incentivi per l’utilizzo dei sistemi elettronici di pagamento in favore delle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (commi 288-290);   oooo) sono introdotte modifiche alla disciplina dell’elezione e della composizione del consiglio di amministrazione delle società quotate, nonché dei loro organi di controllo (comma 302-303);   pppp)  le amministrazioni pubbliche,  gli esercizi pubblici di cui all’art. 86 TULPS (alberghi, osterie, rivendite al minuto di sostanze alcoliche, ecc..), di cui al r.d. n. 773/1931, i locali dove si svolge l’assistenza medico-generica e pediatrica  espongono, in modo visibile al pubblico, i locali dove si erogano servizi diretti all’utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (commi 348-352);   qqqq) compensi, gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all’approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 596);   rrrr)     l’abrogazione dell’art. 264 del Codice della Strada concernente l’obbligo da parte dell’'ufficio del P.R.A. di dare della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità è posticipato al 1.11.2020 (comma 688);   ssss)   viene anticipato dal 1.1.2021 al 1.7.2020 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge n. 196 del 2009, sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura ai sensi dell’art. 50, comma 3 d.l. n. 124/2019 convertito in l. n. 157/2019 (comma 855).           E’ stata pubblicata in G.U. n. 301 del 24.12.2019, la l. 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione con modificazioni del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” di cui alla G.U. n. 252 del 26.10.2019. Ecco le principali novità:   a) sono introdotte disposizioni in materia di accollo di debiti fiscali, statuendosi che è escluso  l'utilizzo  in compensazione di crediti dell'accollante, talché i versamenti in violazione del comma 2 si considerano  come  non avvenuti a tutti gli effetti di legge e si applicheranno le sanzioni di  cui  all'articolo  13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 1);    b) per i  contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il provvedimento di cessazione della partita IVA e' esclusa la facolta' di avvalersi, a  partire dalla data di notifica del  provvedimento,  della  compensazione  dei crediti. In particolare, detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora  questi   ultimi   non   siano   maturati   con   riferimento all'attivita'   esercitata   con   la   partita   IVA   oggetto   del provvedimento, e rimane in  vigore  fino  a  quando  la  partita  IVA risulti cessata (art. 2);   c) sempre in materia di limitazione alla compensazione di crediti IVA, si stabilisce che la compensazione del credito annuale  o  relativo  a  periodi  inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi  alle imposte  sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta  regionale  sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui,  puo' essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello  di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui  il  credito emerge (art. 3);   d) rispetto al decreto legge si stabilisce ora che soltanto nel caso di compimento di una o  piu'  opere  o  di  uno  o  piu' servizi di importo complessivo  annuo  superiore  a  euro  200.000  a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto,  affidamento  a soggetti  consorziati  o  rapporti  negoziali   comunque   denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente  con  l'utilizzo  di  beni  strumentali  di proprieta' di quest'ultimo  o  ad  esso  riconducibili, i soggetti diversi dalle persone fisiche, le societa' e associazioni professionali e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, le imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonche' il condominio quale sostituto d'imposta sono soggetti alla nuova disciplina in materia di versamento delle ritenute dei lavoratori (ed include tutte le ritenute fiscali) dell’impresa esecutrice di un appalto e dei relativi subappalti sono  tenuti  a   richiedere   all'impresa   appaltatrice   o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a  rilasciarle, copia  delle  deleghe  di  pagamento  relative  al  versamento  delle ritenute  trattenute  dall'impresa appaltatrice  o  affidataria  e  dalle  imprese  subappaltatrici   ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione  dell'opera  o  del servizio. Il versamento delle ritenute e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e  dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita' di compensazione. La nuova disciplina entrerà in vigore del 1.1.2020 dispone più precisamente che (art. 4):  - al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi  versati  dalle  imprese,  entro  i  cinque giorni lavorativi successivi alla  scadenza  del  versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria  e  le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le  imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui  al comma 1 del presente articolo e  un  elenco  nominativo  di  tutti  i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel  mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o  servizi  affidati dal committente, con il dettaglio delle ore  di  lavoro  prestate  da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata  a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali  eseguite  nel mese precedente  nei  confronti  di  tale  lavoratore,  con  separata indicazione  di  quelle  relative  alla  prestazione   affidata   dal committente l'importo corrispondente   all'ammontare   complessivo   del versamento dovuto e' versato dall'impresa appaltatrice o  affidataria e dalle imprese subappaltatrici  al  committente  con  almeno  cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza  del  versamento stesso su specifico  conto corrente bancario o postale comunicato  dal  committente  all'impresa affidataria  o  appaltatrice   e   da   quest'ultima   alle   imprese subappaltatrici; - nel caso in cui sia  maturato  il diritto  a  ricevere  corrispettivi   dall'impresa   appaltatrice   o affidataria  e  questa  o  le  imprese  subappaltatrici  non  abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le  deleghe  di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati  ovvero  risulti  l'omesso   o   insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati  risultanti  dalla documentazione trasmessa, il  committente  deve  sospendere,  finche' perdura l'inadempimento,  il  pagamento  dei  corrispettivi  maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 % del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per  un importo pari all'ammontare delle ritenute  non  versate  rispetto  ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro  novanta  giorni   all'ufficio   dell'Agenzia   delle   entrate territorialmente competente nei suoi  confronti.  In  tali  casi,  e' preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e'  stato sospeso, fino a quando non sia stato  eseguito  il  versamento  delle ritenute;  - con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate possono  essere  disciplinate  ulteriori  modalita'  di  trasmissione telematica delle informazioni previste che  consentano modalita' semplificate di riscontro  dei  dati;  - gli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo  non   trovano applicazione  qualora  le  imprese  appaltatrici  o   affidatarie   o subappaltatrici  comunichino  al  committente, allegando la relativa  certificazione,  la  sussistenza,  dei seguenti requisiti: a) risultino in attivita' da almeno tre anni, siano in  regola  con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel  corso  dei  periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi  presentate nell'ultimo triennio  complessivi  versamenti  registrati  nel  conto fiscale per un importo non inferiore al 10 % dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;  b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli  agenti  della  riscossione  relativi  alle imposte  sui   redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita' produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali  per  importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini  di  pagamento  siano scaduti e siano  ancora  dovuti  pagamenti  o  non  siano  in  essere provvedimenti di sospensione.  Le  disposizioni  di  cui  al  periodo precedente non  si  applicano  per  le  somme  oggetto  di  piani  di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;  - estensione del reverse charge alle  prestazioni  di  servizi effettuati tramite contratti di  appalto,  subappalto,  affidamento  a  soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque  denominati  caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita'  del committente con l'utilizzo  di  beni  strumentali  di  proprieta'  di quest'ultimo  o  ad  esso  riconducibili  in  qualunque   forma (tale disposizioni non si applica alle PP.AA., alle società pubbliche e alle agenzie di lavoro interinali). L’entrata in vigore della disposizione è prevista dal 1° gennaio 2020 ed è subordinata al rilascio, da   parte   del   Consiglio   dell'Unione   europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga  ai  sensi  dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006;   e) disposizioni in materia di contrasto dell’evasione delle accise e nel settore energetico (artt. 5-8, 10-12 e 36);   f) disposizioni in materia di veicoli fiscalmente usati (art. 9);   g) è stato abrogato il comma 1-bis dell’art. 13 d.lgs. n. 472/1997 in materia di ravvedimento operoso il quale stabiliva che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli” (art. 10-bis);       h) sono introdotti finanziamenti per interventi  finalizzati alla   digitalizzazione   della   logistica portuale (art. 11-bis);   i) si stabilisce in materia di trust che (art. 13):  - sono considerati redditi di capitale tassati in Italia anche i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e  istituti  aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei  redditi  prodotti  dal  trust  si  considerano  a fiscalita' privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis TUIR, anche  qualora i percipienti residenti non possono  essere  considerati  beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73 TUIR;  - qualora in relazione alle attribuzioni  di  trust  esteri, nonche' di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra  redditi  e  patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito;   l) sono introdotte modifiche in relazione alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine o detti anche PIR (art. 13-bis)   m) sono introdotte altresì modifiche anche alla disciplina dei lavoratori impatriati. In particolare, si stabilisce che le disposizioni introdotte dall’art. 5, comma 2 d.l. n. 34/2019 convertito in l. n. 58/2019 al d.lgs. n. 147/2015 si applicano “ai  soggetti che a decorrere dal 30 aprile  2019  trasferiscono  la  residenza  in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari  del  regime  previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147” (art. 13-ter)   n) per quanto concerne le fatture elettroniche si prevede che i  file  sono  memorizzati fino  al  31  dicembre  dell'ottavo  anno  successivo  a  quello   di presentazione della dichiarazione di  riferimento  ovvero  fino  alla definizione di eventuali giudizi (art. 14);   o) sono ampliate le categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e sono razionalizzati i termini per l'assistenza fiscale (art. 16-bis);   p) la soglia del contante si abbassa dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da 3.000€ a 2.000€ e dal 1 gennaio 2022 a 1.000€ (art. 18);   q) sono introdotte modifiche alla lotteria per gli scontrini (artt. 20-21);   r) viene stabilito agli esercenti attivita' di impresa, arte o  professioni  un credito  di  imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari  al  30% delle  commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte  di  credito, di  debito  o  prepagate per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi  rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a  condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente  siano di ammontare non superiore a 400.000 euro (art. 22);   s) disposizioni in materia di giochi e apparecchi da gioco con l’istituto del registro unico degli operatori di gioco pubblico. Tra l’altro, si prevede che non  possono  essere  titolari  o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi  all'interno  dei quali sia offerto  gioco  pubblico,  operatori  economici  che  hanno commesso  violazioni  definitivamente  accertate,  agli  obblighi  di  pagamento delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali (artt. 24-31);   t) per adeguare lo Stato italiano alla sentenza CGUE 14 marzo 2019, causa C-449/17 con decorrenza dal 1 gennaio 2020, sono state modificate le disposizioni in materia di esenzione IVA escludendo le prestazioni didattiche di ogni genere (tra cui le scuole guida), bensì limitandole a quelle per l’insegnamento scolastico e universitario nonché per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale (art. 32);   u) sono introdotte novità al regime fiscale delle società semplici. Si dispone che i dividendi corrisposti  alla  societa'  semplice  si  intendono percepiti  per  trasparenza  dai  rispettivi  soci  con   conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle  societa'  semplici,  in  qualsiasi  forma  e  sotto   qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47,  comma  7,  del TUIR di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle  societa' e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettere  a), b) e c), del medesimo testo unico:  a) per la quota imputabile  a  soggetti  tenuti  all'applicazione dell'articolo 89 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,  sono  esclusi  dalla formazione del reddito complessivo per  il  95 % del  loro ammontare; b) per la quota imputabile  a  soggetti  tenuti  all'applicazione dell'articolo 59 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,  sono  esclusi  dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 % del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti; c) per la quota imputabile  alle  persone  fisiche  residenti  in relazione  a  partecipazioni,  qualificate  e  non  qualificate,  non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a  titolo d'imposta nella  misura  prevista  dall'articolo  27,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa,  di  cui al comma 1, lettera  c),  del  presente  articolo  e'  operata  dalle societa' ed agli enti indicati nelle lettere a)  e  b)  del  comma  1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917, sulla base delle informazioni fornite dalla societa' semplice.  Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli  strumenti  finanziari  similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla societa'  di  gestione  accentrata,  e'  applicata,  in  luogo  della ritenuta di cui al periodo precedente, un'imposta  sostitutiva  delle imposte  sui  redditi  con  la  stessa  aliquota  e   alle   medesime condizioni (art. 32-quater);   v) in materia di “rottamazione” delle cartelle esattoriali la rata del 31 luglio 2019 si considerata posticipata al 30 novembre 2019 (art. 37);   z) istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2020 dell'imposta  immobiliare sulle  piattaforme  marine  (IMPi) (art. 38);   aa) vengono aggiornate le sanzioni in materia di disciplina penale dei reati tributari. Ad esempio la soglia di punibilità da 150.000€ a 100.000€ mentre le sanzioni passano da 6 mesi a 2 anni a da 4 a 8 anni. Inoltre per gli enti vengono introdotte numerose nuove fattispecie di reato (art. 25- quinquiesdecies l. n. 231/2001 in relazione ai delitti previsti dal d.lgs. 10  marzo  2000,  n.  74 (art. 39);   bb) sono introdotte disposizioni per ipotecari per l'acquisto di beni  immobili  destinati  a  prima casa e oggetto di procedura esecutiva. Si stabilisce, in particolare, che al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e  non ripetibile, i casi piu' gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una societa'  veicolo,  creditrice  ipotecaria  di  primo grado, abbia avviato o sia intervenuta  in  una  procedura  esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale  del  debitore, è conferita al debitore consumatore, al ricorrere  delle  condizioni qui di seguito elencate, la possibilita' di chiedere la rinegoziazione  del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga  nella  garanzia ipotecaria esistente, auna banca terza, il cui ricavato  deve  essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere,  con  assistenza  della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e  con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.  Questa previsione si applica  al  ricorrere  congiunto  delle seguenti condizioni: a) il  debitore  sia  qualificabile  come  consumatore  ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di  cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) il creditore sia un soggetto che esercita l'attivita' bancaria c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado  sostanziale,  concesso  per  l'acquisto  di  un  immobile  che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  e  il  debitore  abbia rimborsato almeno  il  10  per  cento  del  capitale  originariamente finanziato   alla   data   della   presentazione   dell'istanza    di rinegoziazione; d) sia pendente un'esecuzione immobiliare  sul  bene  oggetto  di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato  tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;  e) non vi siano altri creditori intervenuti  oltre  al  creditore procedente o, comunque, sia  depositato,  prima  della  presentazione dell'istanza di rinegoziazione,  un  atto  di  rinuncia  dagli  altri creditori intervenuti; f) l'istanza sia presentata per la prima  volta  nell'ambito  del medesimo processo esecutivo e comunque entro  il  termine  perentorio del 31 dicembre 2021; g) il debito complessivo calcolato ai  sensi  dell'articolo  2855 c.c. nell'ambito della procedura di cui alla lettera  d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento  non  sia  superiore  a euro 250.000; h) l'importo offerto non sia inferiore al 75% del prezzo base  della  successiva  asta  ovvero  del  valore  del   bene   come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo  sia inferiore al 75 % dei predetti valori, l'importo offerto  non puo' essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale  del  75%; i) il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga  con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti  dalla  data  di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del  finanziamento  e comunque tale che  la  sua  durata  in  anni,  sommata  all'eta'  del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;  l) il debitore rimborsi  integralmente  le  spese  liquidate  dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore; m) non sia pendente nei riguardi del debitore  una  procedura  di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della giustizia e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, sentita, per gli aspetti di sua competenza, la Banca d'Italia,  entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   ulteriori modalita' di  applicazione  del  presente  articolo (art. 41-bis)   cc) sono incentivate determinazioni azioni per accelerare l’informatizzazione delle PP.AA. tra cui , a decorrere dal 1° gennaio  2020,  al  fine  di  rendere effettive  le  norme  relative   all'istituzione   di   un   «sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul  traffico  navale», il sistema denominato  Port  Management  and  Information System  (PMIS)  inerente   la   digitalizzazione   dei   procedimenti amministrativi afferenti le attivita' portuali, da realizzarsi a cura dell'amministrazione  marittima,  nonche'  di  sviluppare,   mediante utilizzo degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  i  sistemi  informativi  a supporto delle attivita' della stessa amministrazione marittima (art. 51);   dd) sono adottate misure a sostegno dell’industria bellica italiana, in particolare, statuendosi che il  Ministero  della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle  procedure  in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge  9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri  e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri  Stati  esteri  con  i  quali sussistono  accordi  di  cooperazione  o  di   reciproca   assistenza tecnico-militare, puo' svolgere tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attivita'  contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di  materiali di armamento prodotti dall'industria  nazionale  anche  in  uso  alle Forze armate e per le correlate  esigenze  di  sostegno  logistico  e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e  secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi (art. 55)   ee) sono introdotte disposizioni in materia di TARI (art. 57-bis)   ff) per coloro che sono soggetti agli indice sintetici di affidabilità (ISA) i  versamenti  di   acconto dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435, in due rate ciascuna nella misura  del  50%,  fatto  salvo quanto eventualmente gia' versato per l'esercizio  in  corso  con  la prima rata  di  acconto  con  corrispondente  rideterminazione  della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico (art. 58);   gg) sono introdotte interessanti previsioni per gli investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese. Si prevede, più precisamente che ai  fondi  pensione  che,  nell'ambito  di  apposite  iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  investano,  a partire dal 1°  gennaio  2020,  risorse  per  la  capitalizzazione  o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, puo' essere concessa, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui al presente comma, la garanzia del Fondo di cui  all'articolo  2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte della concessione della garanzia e' richiesta una commissione di accesso  a parziale copertura delle spese del Fondo. A tal fine e' istituita una sezione speciale del predetto Fondo, con una dotazione di 12  milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei  ministri  di  cui  al  comma  3,  nel  rispetto  della normativa europea,  sono  definiti  i  criteri,  le  modalita'  e  le condizioni di accesso alla sezione speciale di cui  al  comma  1.  La garanzia non afferisce all'entita' della  prestazione  pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria (art. 58-bis)   hh) sono introdotte modifiche alla disciplina degli organi di amministrazione delle società quotate in borsa (art. 58-sexies);     E' stata pubblicata in G.U. n. 292 del 13.12.2019 la legge di conversione 12 dicembre  2019,  n.  141 del d.l. 10 ottobre 2019, n. 111 (G.U. n. 241 del 14.10.2019) recante "Misure  urgenti  per  il  rispetto  degli  obblighi  previsti   dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre 2016, n. 229”. Ecco le principali novità: a) entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e  gli  altri Ministri interessati, nonche' sentita la Conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, e' approvato il Programma  strategico  nazionale  per  il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della  qualita' dell'aria in cui sono individuate le misure di  competenza  nazionale da porre in  essere  al  fine  di  assicurare  la  corretta  e  piena attuazione  della  normativa  europea  e  nazionale  in  materia   di conntrasto al cambiamento climatico. È altresì istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull’emergenza climatica (art. 1); b) è prevista una Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole (art. 1-bis); c) ai residenti nei comuni interessati dalle procedure  di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli  obblighi previsti dalla  direttiva  2008/50/CE  che  rottamano,  entro  il  31 dicembre 2021, autovetture  omologate  fino  alla  classe  Euro  3  o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e  fino  ad esaurimento delle risorse, un "buono mobilità" pari  ad  euro  1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni  motociclo  rottamato  da utilizzare, entro i successivi tre  anni,  per  l'acquisto,  anche  a favore di persone conviventi, di abbonamenti  al  trasporto  pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. Il  "buono  mobilità"  non  costituisce   reddito   imponibile   del beneficiario  e  non  rileva  ai  fini   del   computo   del   valore dell'indicatore  della  situazione   economica   equivalente (art. 2); d) sono previste una serie di azioni per la riforestazione del territorio. Tra l’altro si  prevede che le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l’affidamento della realizzazione delle opere, la pulizia, la manutenzione e il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali con relativo piano di manutenzione , laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico , garantendo l’opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di bacino distrettuale di cui all’articolo 63 del d.lgs. n. 152/2006. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c., in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al codice dei contratti pubblici (art. 4); e) è prevista la possibilità di costituire nei parchi nazionali una zona economica ambientale (ZEA). Nell’ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell’area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefìci concessi (art. 4-ter); f) l’accesso alle informazioni ambientali è esteso anche ai concessionari di servizi pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità, nonché ai soggetti di cui all’art. 2-bis d.lgs. n. 33/2013 (società soggette al controllo pubblico nonché associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni). Inoltre tali soggetti sono tenuti a pubblicare anche i  dati   ambientali risultanti da rilevazioni effettuate  dai  medesimi (art. 6); g) agli esercenti commerciali di  vicinato  e  di media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e)  del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  che  attrezzano  spazi dedicati  alla  vendita  ai  consumatori  di  prodotti  alimentari  e detergenti, sfusi o alla spina, e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa  sostenuta  e documentata  per  un  importo  massimo  di   euro   5.000   ciascuno, corrisposto  secondo  l'ordine   di   presentazione   delle   domande ammissibili, nel  limite  complessivo  di  20  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Si stabilisce che aiclienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare e che l’esercente possa rifiutare l’uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei (art. 7); h) vengono assunte misure per la proroga del periodo di sospensione del pagamento dei tributi nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (art. 8)

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E’ stata pubblicata in G.U. n. 51 S.O. del 29.2.2020 la l. 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione con numerose modificazioni del d.l. 30.12.2019, n. 162 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” cosiddetto «milleproroghe 2020» (G.U. n. 305 del 31.12.2019). Ecco le principali proroghe: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE a) viene prorogato fino al 31.12.2021 la possibilità da parte delle PP.AA., al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, la facoltà, prima prevista limitatamente al triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a)  risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b)  sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; C)  abbia maturato, al 31 dicembre 2020 (non più 2017), alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (art. 1, commi 1 e 1-bis); b) il triennio 2018-2020 entro il quale ai sensi dell’art. 22, comma 15 d.lgs. n. 75/2017 le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, viene sostituito da quello 2020-2022. Inoltre il numero di posti per tali procedure selettive riservate che non può essere superato passa dal 20% al 30% (art. 1, comma 1-ter) c) sono anche prorogati al 31.12.2020 i termini per le assunzioni di cui (art. 1, commi 2-6): - all’art. 1 d.l. n. 211/2016 convertito con modificazioni in l. n. 14/2012; - all’art. 1, comma 5 d.l. n. 150/2013 convertito in l. n. 15/2014; - all’art. 1, commi 2 e 4 d.l. n. 192/2014 convertito in l. n. 11/2015 - all’art. 1, comma 1148, lett. e) l. n. 205/2017; - all’art. 1, comma 446, lett. h) l. n. 145/2018; - all’art. 6, comma 5-sexies della legge di conversione in materia si assunzioni straordinarie di ricercatori; - inoltre, la percentuale del 30% di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 (incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale per gli enti di ricerca)  può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati (art. 1, comma 5); - all’art. 6-bis, comma 1 d.l. 109/2018 convertito in l. n. 130/2018 per quanto concerne le assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 4, comma 1); - tuttavia la proroga delle graduatorie già precedentemente disposto dall’art. 1, comma 147 l. n. 160/2019 non trova applicazione “alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali” (art. 1, comma 10-undecies); d) ulteriori previsioni in materia di personale delle PP.AA. sono contenuti all’art. 5 (personale sanitario), 17 (Province), 18 (Polizia), 21 (giustizia amministrativa) e 22 (Corte dei Conti) e) fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale  23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma  1-bis d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (ossia i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione), ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano le misure di cui agli articoli 46 (Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico) e 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici) ossia del medesimo d.lgs. n. 33 del 2013. Resta inteso quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all’articolo 14 del citato d.lgs. n. 33 del 2013 Viene confermato, inoltre, l’obbligo per tutti i titolari di incarichi dirigenziali di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all’articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Non è comunque consentita l’indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7 (art. 1, comma 7 e 7-ter); f) l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2020 (e non più dal 31.12.2019). Inoltre, si stabilisce che entro il 30.06.2020 gli enti pubblici sono tenuti ad adeguare i loro sistemi di incasso con la precitata piattaforma e che il mancato rispetto di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare e dirigenziale (art. 1, comma 9); g) a decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l’accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere (art. 1, comma 10-octies); h)           I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscrittisono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. Inoltre, al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. L’amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all’assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio (art. 5-bis); i) per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 17, comma 1-bis) CARTOLARIZZAZIONI l) all’art. 7, comma 2-octies l. n. 130/1999 sono introdotte modifiche in merito al soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione (art. 36) CLASS ACTION m) l’entrata in vigore della l. 12.4.2019, n. 31 recante “Disposizioni in materia di azione di classe” slitta dal 18.4.2020 al 18.10.2020 (art. 8, comma 6) CONTRATTI PUBBLICI DI CONCESSIONE n) L’adeguamento della previsione di cui all’art. 177, comma 1 d.lgs. n. 50/2016 secondo cui “i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento” è posticipato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, mentre le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 9-bis) CONTRIBUTI DIRETTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI o) la previsione di cui all’art. 1, comma 394 secondo la quale in merito ai termini di soppressione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodi dei cui all’art. 1, comma 810 l. n. 145/2018 già differiti di 12 mesi, sono ulteriormente differiti di 12 mesi. Inoltre, nelle more della revisione organica della normativa di cui al citato l’art. 1, comma 810, l’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all’editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati (art. 1, commi 10-quaterdecies e 10-quinquiesdecies) CODICE DELLA CRISI DELL’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA p) il termine di entrata in funzione dell’albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza è posticipato dal 1.3.2020 al 30.06.2020 (art. 8, comma 5); q) per quanto concerne la nomina degli organi di controllo di cui all’art. 379 del codice della crisi d’impresa e  dell’insolvenza le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominarli e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma non più entro nove mesi dalla predetta data, bensì entro “la data di approvazione dei bilanci relativi al-l’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile”. Sono poi posticipate una serie di termini previsti dall’art. 10 del medesimo Codice (art. 8, commi 6-sexies e 6-septies); CONCESSIONI AUTOSTRADALI r) in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di  concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a  pedaggio, nelle  more  dello  svolgimento   delle   procedure   di   gara   per l'affidamento a  nuovo  concessionario,  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  sua  individuazione,  ANAS  S.p.a.,  in  attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111, puo'  assumere  la  gestione  delle  medesime,  nonche'  svolgere  le attivita' di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  quelle  di investimento finalizzate alla loro  riqualificazione  o  adeguamento (art. 35) CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME s) al fine di sostenere  il  settore  turistico-balneare  e  quello della nautica da diporto, e' sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020  il  pagamento  dei  canoni  dovuti  riferiti  alle  concessioni relative   a   pertinenze   demaniali   marittime    con    finalita' turistico-ricreative e alle concessioni demaniali  marittime  per  la realizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n. 494 (art. 34) CONTABILITA’ PUBBLICA t) è prorogato dal 31.12.2019 al 30.06.2020 l’obbligo di presentazione agli uffici di controllo della rendicontazione dettagliata dei pagamenti di cui all’art. 11, comma 3-ter, d.lgs. n. 123/2011 da parte delle Amministrazioni dello Stato (art. 4, comma 3) DISPOSIZIONI VARIE DI NATURA TRIBUTARIA u)con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo se-mestre dell’anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo ter-mine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l’applicazione di sanzioni e interessi (art. 1, comma 8-bis); v) per l’anno corrente vengono mantenute in vigore l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 altrimenti abrogata dall’art. 1, comma 847 l. n. 160/2019 (art. 3, comma 3-quater); z) l’aliquota agevolata (10%) della cedolare secca si applica anche ai contratti di locazione (art. 3, comma 3-novies): - stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l’anno 2020 l’agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti; - stipulati nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una ‘zona rossa’; GIUSTIZIA bb) le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 del d.lgs. n. 216/2017 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 30.06.2020 (e non più dal 31 dicembre 2019), mentre la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° luglio gennaio 2020 (e non più dal 1.1.2020) (art. 8, comma 1); cc) l’entrata in vigore della l. 12.4.2019, n. 31 sulle azioni di classe slitta di un ulteriore mese (art. 8, comma 5); dd) viene modificata la previsione dell’art. 22, comma 4 della Legge Forense per cui possono iscriversi all’Albo speciale per il patrocinio delle giurisdizioni superiori gli avvocati che abbiano maturato i requisiti secondo la previgente normativa entro non più sette ma ora otto anni dalla data di entrata in vigore della Legge Professionale, mentre il mantenimento dell’attuale esame di stato viene prorogato di ulteriori due anni (art. 8, commi 6-quater  e 6-quinquies); IMMOBILI PUBBLICI ee) proroga a tutto il 2020 della sospensione dell’aumento ISTAT per le locazioni passive della PP.AA. (art. 4, comma 2) INNOVAZIONE TECNOLOGICA ff) la circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero ana-loghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a pro-pulsione prevalentemente elettrica, nell’ambito della sperimentazione di-sciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite. Nelle more della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell’articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto.  Chiunque circola con un monopattino a motore avente carat-teristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusiva-mente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è con-sentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illumina-zione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale (art. 33-bis) gg) al fine di favorire l’innovazione le imprese che operano nel settore della new economy possono presentare progetti innovativi chiedendo di poter fruire di una deroga temporanea di norme statali art. 31); hh) previsione della creazione di una piattaforma per la notifica degli atti digitali da parte delle PP.AA. tramite la costituzione di una società per azioni interamente di proprietà statale (art. 34); ii) al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche (cold ironing), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW (art. 34-bis) ll) viene sostituito l’art. 64 del CAD per quanto concerne il Sistema Pubblico per la gestione delle Identità Digitali (SPID) (art. 35); mm) elle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni de-gli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l’auto-consumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all’acquisizione di elementi utili all’attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnova-bile che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni: a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l’attività commerciale o professionale principale; b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale; c) l’obiettivo principale dell’associazione è fornire benefìci ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari; d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettiva-mente operano nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i ses-santa giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; b) i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa è pari al mi-nimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati; c) l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomìni di cui alla lettera e); d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione me-dia tensione/bassa tensione; e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l’immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo (art. 42-bis) NAUTICA DA DIPORTO nn) il termine per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all’obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1° gennaio 2021. A tale fine, all’articolo 39, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: “a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi” sono sostituite dalle seguenti: “a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi” (art. 13, comma 5-quater) NORME PER LA TUTELA DEL MADE IN ITALY oo) sono introdotte norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare (art. 41); OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE pp) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un’apposita deliberazione contenente l’indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 7, comma 2-octies, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa (art. 4-bis);   PONTE MORANDI qq) si prevede la facoltà di prorogare lo stato di emergenza conseguente al crollo del viadotto autostradale di Genova fino ad una durata complessiva di tre anni (art. 15, comma 1) rr) l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa concessa a seguito del crollo del Ponte Morandi di cui all’art. 4-ter d.l. n. 109/2018 convertito in l. n. 130/2018 è prorogata di ulteriori dodici mesi (per un totale di 24) a decorrere dal 14 agosto 2018 (art. 15, comma 2); ss) sono introdotte modifiche al d.l. n. 109 del 2018  concernente  disposizioni   urgenti per la citta' di Genova e  altre  disposizioni  in  materia portuale (art. 33) SCUOLA tt) La previsione dell’art. 21, comma 2 d.lgs. n. 62/2017 in materia di allegazione del curriculum dello studente all’esame di stato è posticipata al 1° settembre 2020, mentre per l’anno scolastico corrente sarà adottata dagli istituti scolastici su base volontaria e sperimentale (art. 6, commi 5-ter e seguenti); uu) a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-septies. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico (art. 7, comma 10-sexies); SFRATTI vv) in relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l’edilizia agevolata, a partire dall’avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall’avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell’autorità giudiziaria competente (art. 13) SOCIETA’ PARTECIPATE zz) l’art. 25 del d.lgs. 175/2016 è sostituito dal seguente “1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a con-trollo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dal-l’articolo 24. L’elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pub-blica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 2. Le regioni formano e gestiscono l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativa-mente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del per-sonale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate. 3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d’intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati”. 10-decies. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma – 7 –10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del te-sto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquida-zione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (art. 1, comma 10-decies); STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE aaa) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’in-terno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la re-azione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l’8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020 (art. 3, comma 5) DISPOSIZIONI VARIE bbb) per gli anni 2017-2022 (e non più solo 2017-2018) le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento oltre che degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale anche per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali (art. 39-bis)

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L.R. 24 dicembre 2019, n. 30 (BURL n. 19 del 31/12/2019) - Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati

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In G.U. n. 151 del 16.6.2020 è stato pubblicato il d.l. 16 giugno 2020, n. 52 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di  trattamento  di  integrazione salariale, nonche' proroga  di  termini  in  materia  di  reddito  di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro" con il quale è stato disposto tra l'altro che: a)  in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e  22  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, esclusivamente per  i  datori  di  lavoro  che  abbiano interamente fruito del periodo  precedentemente  concesso  fino  alla durata massima di quattordici settimane, e'  possibile  usufruire  di ulteriori   quattro   settimane   anche   per   periodi    decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata  massima di  diciotto  settimane  considerati   i   trattamenti   riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22,  sia  ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento  delle  medesimeulteriori massime quattro settimane. In deroga a quanto previsto a legislazione vigente,  le  domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del  decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere presentate, a pena  di  decadenza,  entro  la  fine  del  mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione o  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In   sede   di   prima applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al trentesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di  cui  al  primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'  lavorativa  che  hanno  avuto  inizio   nel   periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15  luglio  2020.  Indipendentemente dal  periodo  di  riferimento,  i  datori  di  lavoro   che   abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da  quelli  a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che  ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare  la  domanda  nelle modalita'  corrette   entro   trenta   giorni   dalla   comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di  decadenza,  anche  nelle  more  della  revoca dell'eventuale     provvedimento     di      concessione      emanato dall'amministrazione  competente;  la  predetta  presentazione  della domanda, nella modalita' corretta, e' considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 1); b) le domande  per  il  Reddito  di emergenza (REM) possono essere presentate entro il 31 luglio 2020 (art. 2); c) le  domande  di  emersione  di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneopossono  essere presentate entro il 15 agosto 2020 (art. 3).     In G.U. n.  132 del 23.5.2020 è stata pubblicata la l. 22 maggio, n. 35 recante conversione in legge con modificazioni del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (in G.U. 79 del 25.3.2020) con il quale si è stabilito che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure restrittive, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. Le modificazioni sono riportate in carattere italico grassettato. Le misure sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate. Le misure attuabili sono le seguenti: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni  alla  possibilita'   di   allontanarsi   dalla   propria residenza, domicilio o dimora  se  non  per  spostamenti  individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Ai soggetti  con  disabilita'  motorie  o  con disturbi dello spettro  autistico,  con  disabilita'  intellettiva  o sensoriale o con problematiche psichiatriche  e  comportamentali  con necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge  5  febbraio 1992, n. 104, e' consentito uscire  dall'ambiente  domestico  con  un accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere  psico-fisico della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni  di sicurezza sanitaria; b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,  aree  da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di  ingresso  in territori comunali, provinciali  o  regionali,  nonche'  rispetto  al territorio nazionale; d) applicazione della misura della  quarantena  precauzionale  ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con  casi  confermati  di malattia  infettiva  diffusiva  o  che  entrano  nelterritorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione  o dimora per le persone sottoposte alla  misura  della  quarantena, applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria  locale,perche' risultate positive al virus; (( f) (soppressa); )) g) limitazione o sospensione di manifestazioni  o  iniziative  di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico  o  privato,  anche  di  carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; h) sospensione delle cerimonie civili  e  religiose,  limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; h-bis) adozione di  protocolli  sanitari,  d'intesa  con  la Chiesa  cattolica  e  con  le  confessioni  religiose  diverse  dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai  fini  dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza; i) chiusura di cinema, teatri, sale da  concerto,  sale  da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale  bingo,  centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni  altra  attivita'  convegnistica  o   congressuale,   salva   la possibilita' di svolgimento a distanza; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati,  ivi  compresa la possibilita' di disporre la chiusura temporanea  di  palestre,  centri termali,  centri  sportivi,  piscine,  centri  natatori  e impianti sportivi, anche  se  privati,  nonche'  di  disciplinare  le modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi; n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti  al  pubblico, garantendo comunque la possibilita' di svolgere  individualmente, ovvero  con  un  accompagnatore  per  i  minori  o  le  persone   non completamente  autosufficienti,  attivita'   sportiva   o   attivita' motoria,  purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza interpersonale di almeno due metri  per  l'attivita'  sportiva  e  di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative; o) possibilita' di disporre o di demandare alle  competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzioneo ola sospensione di  servizi  di  trasporto  di  persone  e  di  merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque  interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale; in  ogni caso, la prosecuzione del servizio  di  trasporto  delle  persone  e' consentita solo se il gestore predispone le condizioni per  garantire il   rispetto   di   una   distanza   di   sicurezza   interpersonale predeterminata e  adeguata  a  prevenire  o  ridurre  il  rischio  di contagio; p) sospensione  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita'  e le  istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per  le  professioni sanitarie  e  universita'  per  anziani,   nonche'   dei   corsi professionali e delle attivita' formative svolti  da  altri  enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati,  o di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame,  ferma la possibilita' del loro svolgimento  di  attivita'  in  modalita'  a distanza; q) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al  pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli  uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque  salve  le  attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali  prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile; t)  limitazione  o  sospensione  delle  procedure  concorsuali  e selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate  all'assunzione  di  personale  presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita'  di  esclusione dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita'  a  distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle  procedure  per  le quali risulti  gia'  ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e  la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il  conferimento  di specifici incarichi; u) limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  commerciali  di vendita al dettaglio o all'ingrosso,  a  eccezione  di  quelle necessarie per  assicurare  la  reperibilita'  dei  generi  agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attivita' di  somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo  sul  posto  di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a  condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale  di  almeno un metro, e della ristorazione con consegna a  domicilio  ovvero  con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per  le attivita' sia di confezionamento che di trasporto, con  l'obbligo  di rispettare la distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei  locali e con il divieto di sostare nelle immediate  vicinanze  degli  stessi; z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'  d'impresa  o professionali,  anche  ove  comportanti  l'esercizio   di   pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di  esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  la distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura  di contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione individuale; aa) limitazione  o  sospensione  di  fiere  e  mercati,  a eccezione di quelli necessari per  assicurare  la  reperibilita'  dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita'; bb) specifici divieti o limitazioni per  gli  accompagnatori  dei pazienti   nelle   sale   di   attesa   dei  dipartimenti    di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso(DEA/PS); cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,  residenze  sanitarie assistite  (RSA),   hospice,   strutture   riabilitative,   strutture residenziali   per   persone   con   disabilita'   o   per   anziani, autosufficienti  e  no,  nonche'  istituti  penitenziari  e  istituti penitenziari per minori;  sospensione  dei  servizi  nelle  strutture semiresidenziali  e  residenziali  per  minori  e  per  persone   con disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica; sono in  ogni  caso  garantiti gli  incontri  tra  genitori  e  figli   autorizzati   dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni  sanitarie  o,  ove  non possibile, in collegamento da remoto; dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno  sostato  in  zone  a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o dal Ministro della salute; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione  rispetto al rischio epidemiologico; ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente; gg) previsione che le attivita'  consentite  si  svolgano  previa assunzione da parte del titolare o del gestore  di  misure  idonee  a evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessita',  laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti di protezione individuale; hh) eventuale previsione di  esclusioni  dalle  limitazioni  alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso  per caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate. Per la durata dell'emergenza puo'  essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione  in conseguenza dell'applicazione di misure di cui sopra, ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita' e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto, assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate. Viene, inoltre, inserito l'art. 1-bis con il quale si stabilisce che in tutto il  territorio  nazionale  sono  consentite,  limitatamente  al territorio del comune di residenza o di dimora e nel  rispetto  della normativa vigente, le  attivita'  di  raccolta  a  mano  di  prodotti agricoli   e   selvatici   non   legnosi,   purche'   siano    svolte individualmente. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (è stato quindi ridotto il massimo edittale inizialmente previsto in euro 3.000) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della disposizione la  sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata   e   quella accessoria e' applicata nella misura massima. Sono abrogati: - il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; - l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.       E' stata pubblicata in G.U. n. 105 del 22.4.2020 l'ordinanza P.C.M. 18 aprile 2020 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.  664)". Con essa si introduce tra l'altro: - disposizioni e semplificazioni per quanto concerne la cremazione e le sepolture cimiteriali (artt. 1 e 2); - la facoltà dei singoli commissari delegati predisporre  i  piani  degli interventi per il superamento delle emergenze in corso, di  cui  alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre  i termini ivi previsti che vengono prorogati  per  un  massimo  di  sei mesi (art. 4).     Pubblicato in G.U. n. 88 del 2.4.2020 il d.P.C.M. 1° aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale la quarantena è prorogata fino al 13 aprile p.v. Infatti, è prorogata al 13 aprile p.v. l'efficacia dei seguenti provvedimenti: d.P.C.M. dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di le ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si dispone, infine, la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, incluse le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.   In G.U. (edizione straordinaria) n. 84 del 29 marzo 2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 28 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19", con la quale sono stabilite specifiche prescrizioni per coloro che entrano in Italia. In particolare, si dispone che: a) chiunque  intende  fare  ingresso  nel territorio nazionale, tramite trasporto di  linea  aereo,  marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso  al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente dellaRepubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l'indicazione  in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte dei vettori o armatori, di:   -  motivi  del  viaggio,  nel  rispetto  di   quanto   stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 22 marzo 2020  e  successive  modificazioni  e integrazioni;   - indirizzo completo dell'abitazione o della  dimora  in  Italia dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 2 ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;   - recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le  comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario;   Analoghe previsioni sono previste per tutti coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio e che sono tenuti a  comunicare immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  indicata  nella  medesima comunicazione. In  caso  di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria  per  il  tramite  dei  numeri   telefonici   appositamente dedicati;   b) il divieto, alle societa'  di  gestione,  agli  armatori  ed  ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, di ingresso  neiporti italiani previsto dall'articolo  4  del  decreto  del  Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro della salute del 19 marzo 2020, n. 125, anche alle navi in servizio di crociera  e per  la  sosta  inoperosa  delle stesse navi passeggeri.       In G.U. n. 82 del 25.3.2020 due nuove ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri: a) ordinanza del 25.3.2020 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 655)" con la quale sono introdotte tra l'altro le seguenti disposizioni: - la possibilità di approntare aree sanitarie temporanee in deroga alle seguenti disposizioni: I) legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 e 34; II) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articoli 3, 4, 6 e 11; III) decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articoli 1, 2, 3, 4 e 5 e decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 4, comma 1, articoli 6 e 9 (art. 2); - per l'intera durata dello stato di emergenza, in attuazione dell'art. 39, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari nelle attivita' di contenimento del virus COVID-19, i datori di lavoro consentono agli stessi di svolgere dette attivita' fino a sessanta giorni continuativi e centottanta giorni nell'anno, ferme restando le procedure di attivazione e comunicazione (art. 3); - gli enti locali, al fine di dare piena ed  immediata  attuazione ai  provvedimenti  normativi  e  di  protezione  civile  emanati   in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in  genere  per assicurare la gestione  di  ogni  situazione  connessa  all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi  e  forniture in deroga ai tempi e alle modalita' di  pubblicazione  dei  bandi  di gara di cui agli articoli  60,  61,  72,  73  e  74  del  codice  dei contratti pubblici (art. 4, comma 1); - al fine di superare le criticita' dovute al crescente numero  di decessi  e  all'accumulo  straordinario  di   feretri   in   giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la  conseguente saturazione  dei  cimiteri  e  degli  impianti  di   cremazione,   e' autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie  previste  dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.  285  - la tumulazione nonche' l'inumazione del feretro in apposito  campo  a prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro  le quarantotto ore dal decesso non vi sia manifestazione di volonta'  da  parte  dei familiari dei  defunti  in  ordine  alla  sepoltura  ovvero  non  sia possibile dare seguito alla volonta' di cremazione del defunto  entro tre  giorni  nel  caso  in  cui  risultino  saturi  gli  impianti  di  cremazione della provincia (art. 4, comma 2); b) ordinanza del 26.3.2020 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali  rasmissibili. (Ordinanza  n. 656)" con la quale è costituita un'Unita' tecnico infermieristica a  supporto  delle strutture sanitarie regionali. L'Unita' e' composta di un  numero  massimo  di  500  infermieri scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Nell'ordinanza sono specificate le comoetenze richieste e gli emolumenti.       E' stato pubblicato in G.U. n. 80 del 26.3.2020 il d.m. 25 marzo 2020 recante "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020" con l'aggiornamento delle attività produttive che sono consentite in regime di emergenza epidemica.     Sempre in G.U. n. 79 del 25.3.2020 è stata pubblicata l’ordinanza P.C.M. 20.3.2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 654)”, con la quale il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a costituire una Unita' medico-specialistica a supporto delle strutture sanitarie regionali   In G.U. n. 78 del 24.3.2020 l'ordinanza del P.C.M. 23 marzo 2020 recante "Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19" con la quale sono stanziati 50 milioni di euro a favore delle imprese per implementare la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale.   E’ stato pubblicato in G.U. n. 76 del 22.3.2020 il d.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale” valido dal 23 marzo al 3 aprile 2020 con la quale si dispone:   a) sono sospese tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attivita' professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attivita' commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;   b) e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;   c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile;   d) restano sempre consentite anche le attivita' che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite; il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;   e) sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonche' dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalita' da remoto nei limiti attualmente consentiti;   f) e' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;   g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita' dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;   h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive.   ALLEGATO 1   ATECO DESCRIZIONE   +-----------------+---------------------------------------+   | |Coltivazioni agricole e produzione di |   |01 |prodotti animali |   +-----------------+---------------------------------------+   |03 |Pesca e acquacoltura |   +-----------------+---------------------------------------+   |05 |Estrazione di carbone |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Estrazione di petrolio greggio e di gas|   |06 |naturale |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' dei servizi di supporto |   | |all'estrazione di petrolio e di gas |   |09.1 |naturale |   +-----------------+---------------------------------------+   |10 |Industrie alimentari |   +-----------------+---------------------------------------+   |11 |Industria delle bevande |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di altri articoli tessili|   |13.96.20 |tecnici ed industriali |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di spago, corde, funi e |   |13.94 |reti |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di tessuti non tessuti e |   | |di articoli in tali materie (esclusi |   |13.95 |gli articoli di abbigliamento) |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Confezioni di camici, divise e altri |   |14.12.00 |indumenti da lavoro |   +-----------------+---------------------------------------+   |16.24.20 |Fabbricazione di imballaggi in legno |   +-----------------+---------------------------------------+   |17 |Fabbricazione di carta |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Stampa e riproduzione di supporti |   |18 |registrati |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di coke e prodotti |   | |derivanti dalla raffinazione del |   |19 |petrolio |   +-----------------+---------------------------------------+   |20 |Fabbricazione di prodotti chimici |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di prodotti farmaceutici |   |21 |di base e di preparati farmaceutici |   +-----------------+---------------------------------------+   |22.1 |Fabbricazione di articoli in gomma |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di articoli in materie |   |22.2 |plastiche |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di vetrerie per |   | |laboratori, per uso igienico, per |   |23.19.10 |farmacia |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di apparecchi per |   | |irradiazione, apparecchiature |   |26.6 |elettromedicali ed elettroterapeutiche |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di motori, generatori e |   | |trasformatori elettrici e di |   | |apparecchiature per la distribuzione e |   |27.1 |il controllo dell'elettricita' |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di macchine per |   |28.3 |l'agricoltura e la silvicoltura |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di macchine per |   | |l'industria alimentare, delle bevande e|   |28.93 |del tabacco (incluse parti e accessori)|   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di macchine per |   | |l'industria della carta e del cartone |   |28.95.00 |(incluse parti e accessori) |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di macchine per |   | |l'industria delle materie plastiche e |   |28.96 |della gomma (incluse parti e accessori)|   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di strumenti e forniture |   |32.50 |mediche e dentistiche |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di attrezzature ed |   | |articoli di vestiario protettivi di |   |32.99.1 |sicurezza |   +-----------------+---------------------------------------+   |32.99.4 |Fabbricazione di casse funebri |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Riparazione e manutenzione |   | |installazione di macchine e |   |33 |apparecchiature |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fornitura di energia elettrica, gas, |   |35 |vapore e aria condizionata |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Raccolta, trattamento e fornitura di |   |36 |acqua |   +-----------------+---------------------------------------+   |37 |Gestione delle reti fognarie |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' di raccolta, trattamento e |   | |smaltimento dei rifiuti; recupero dei |   |38 |materiali |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' di risanamento e altri |   |39 |servizi di gestione dei rifiuti |   +-----------------+---------------------------------------+   |42 |Ingegneria civile |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Installazione di impianti elettrici, |   | |idraulici e altri lavori di costruzioni|   |43.2 |e installazioni |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Manutenzione e riparazione di |   |45.2 |autoveicoli |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio di parti e accessori di |   |45.3 |autoveicoli |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Per la sola attivita' di manutenzione e|   | |riparazione di motocicli e commercio di|   |45.4 |relative parti e accessori |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di materie prime|   |46.2 |agricole e animali vivi |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di prodotti |   | |alimentari, bevande e prodotti del |   |46.3 |tabacco |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di prodotti |   |46.46 |farmaceutici |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di libri riviste|   |46.49.2 |e giornali |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di macchinari, |   | |attrezzature, macchine, accessori, |   | |forniture agricole e utensili agricoli,|   |46.61 |inclusi i trattori |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di altri mezzi |   |46.69.19 |ed attrezzature da trasporto |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di strumenti e |   |46.69.91 |attrezzature ad uso scientifico |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di articoli |   |46.69.94 |antincendio e infortunistici |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di prodotti |   | |petroliferi e lubrificanti per |   | |autotrazione, di combustibili per |   |46.71 |riscaldamento |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Trasporto terrestre e trasporto |   |49 |mediante condotte |   +-----------------+---------------------------------------+   |50 |Trasporto marittimo e per vie d'acqua |   +-----------------+---------------------------------------+   |51 |Trasporto aereo |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Magazzinaggio e attivita' di supporto |   |52 |ai trasporti |   +-----------------+---------------------------------------+   |53 |Servizi postali e attivita' di corriere|   +-----------------+---------------------------------------+   |55.1 |Alberghi e strutture simili |   +-----------------+---------------------------------------+   |j (DA 58 A 63) |Servizi di informazione e comunicazione|   +-----------------+---------------------------------------+   |K (da 64 a 66) |Attivita' finanziarie e assicurative |   +-----------------+---------------------------------------+   |69 |Attivita' legali e contabili |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' di direzione aziendali e di |   |70 |consulenza gestionale |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' degli studi di architettura e|   | |d'ingegneria; collaudi ed analisi |   |71 |tecniche |   +-----------------+---------------------------------------+   |72 |Ricerca scientifica e sviluppo |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' professionali, scientifiche e|   |74 |tecniche |   +-----------------+---------------------------------------+   |75 |Servizi veterinari |   +-----------------+---------------------------------------+   |80.1 |Servizi di vigilanza privata |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Servizi connessi ai sistemi di |   |80.2 |vigilanza |   +-----------------+---------------------------------------+   |81.2 |Attivita' di pulizia e disinfestazione |   +-----------------+---------------------------------------+   |82.20.00 |Attivita' dei call center |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' di imballaggio e |   |82.92 |confezionamento conto terzi |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Agenzie di distribuzione di libri, |   |82.99.2 |giornali e riviste |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Amministrazione pubblica e difesa; |   |84 |assicurazione sociale obbligatoria |   +-----------------+---------------------------------------+   |85 |Istruzione |   +-----------------+---------------------------------------+   |86 |Assistenza sanitaria |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Servizi di assistenza sociale |   |87 |residenziale |   +-----------------+---------------------------------------+   |88 |Assistenza sociale non residenziale |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' di organizzazioni economiche,|   |94 |di datori di lavoro e professionali |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Riparazione e manutenzione di computer |   |95.11.00 |e periferiche |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Riparazione e manutenzione di telefoni |   |95.12.01 |fissi, cordless e cellulari |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Riparazione e manutenzione di altre |   |95.12.09 |apparecchiature per le comunicazioni |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Riparazione di elettrodomestici e di |   |95.22.01 |articoli per la casa |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' di famiglie e convivenze come|   | |datori di lavoro per personale |   |97 |domestico |   +-----------------+---------------------------------------+       E’ stata pubblicata in G.U. n. 75 del 22.3.2020 l’Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale” con la quale è stato disposto, fino a nuovo ordine, il divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi o spostarsi con mezzi di  trasporto  pubblici  o  privati  in  comune diverso da quello  in  cui  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.   In G.U. n. 74 del 21.3.2020 sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti concernenti misure addottate per fronteggare l'epidemia COVID 2019: a) ordinanza del Ministero della Salute del 15.3.2020 recante "Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale" con la quale si dispone che "per la durata dello stato di emergenza, indicato in premessa, ai fini dell'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonche' di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti del Servizio sanitario nazionale, le operazioni di controllo sono effettuate anche nelle more del versamento previsto per il rilascio del nulla osta sanitario da parte del competente USMAF"; b) ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19.3.2020, n. 651 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 651)" con la quale sono state introdotte: - misure di semplificazioni per le ricette mediche introducendo la ricetta medica elettronica. Si prevede al riguardo che al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l'assistito puo' chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l'acquisizione del numero di ricetta elettronica: a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO). In tal caso il promemoria prodotto dal Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali (SAR), viene spedito da parte del medico prescrittore in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio stesso; b) comunicazione del numero di ricetta elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile. In tal caso il medico prescrittore invia all'assistito un messaggio SMS contenente esclusivamente il numero di ricetta elettronica prescritta. In alternativa, il medico prescrittore invia all'assistito il numero di ricetta elettronica o l'immagine del codice a barre dello stesso numero di ricetta elettronica, utilizzando un'applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l'assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini; c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del numero di ricetta elettronica laddove l'assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico. In tal caso il medico prescrittore comunica il numero di ricetta elettronica prescritta al numero di telefono fisso o mobile indicato dall'assistito (art. 1); - le imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono tenute a: a) garantire, sul territorio nazionale, la piu' ampia disponibilita' di servizi a banda larga e ultra larga, idonea ad assicurare in forma generalizzata la fruibilita' delle applicazioni per il lavoro agile, al fine di ridurre la mobilita' sul territorio dei cittadini lavoratori, in coerenza con quanto stabilito dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e relative disposizioni attuative; b) soddisfare prioritariamente, anche rispetto a contratti gia' stipulati, le richieste di connettivita' ed erogazione e implementazione dei servizi provenienti dalle strutture ospedaliere o qualunque altro organismo od ente coinvolto nelle suddette azioni di contrasto; c) adottare le misure necessarie per garantire la continuita' dei servizi di comunicazione elettronica e l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza, come previsto dall'art. 73 del suddetto decreto legislativo n. 259 del 2003; d) soddisfare prioritariamente le richieste di attivazioni di nuovi servizi a banda larga e ultra larga dando priorita' agli interventi nelle zone ove non sia gia' disponibile un servizio di comunicazione elettronica di tale tipologia (art. 3); c) ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19.3.2020, n. 652 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 652)" con la quale si dispone che il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennita' di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza di aprile, maggio e giugno 2020 e' anticipato a decorrere: - dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilita' di aprile 2020; - dal 27 al 30 aprile per la mensilita' di maggio 2020; - dal 26 al 30 maggio per la mensilita' di giugno 2020; d) ordinanza del Ministero della Salute del 14.3.2020 recante "Disposizioni urgenti per i voli cargo provenienti dalla Cina" con la quale si statuisce che è autorizzato l'arrivo e la partenza di voli cargo provenienti dalla Cina per la sola consegna e ricarico di merci.   Pubblicata in G.U. n. 73 del 20.3.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute del 20.3.2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" la quale stabilisce che dal 21 al 25 marzo 2020: a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle aree gioco e ai giardini pubblici; b) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa all'aperto;  resta  consentito  svolgere  individualmente   attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; c) sono chiusi gli esercizi di  somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonche'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro; d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche' in quegli  altri  che immediatamente precedono o  seguono  tali  giorni,  e'  vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella  principale,  compresele seconde case utilizzate per vacanza    E’ stato pubblicato in G.U. n. 64 dell’11.3.2020 il d.P.C.M. 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale” secondo il quale fino al 25 marzo 2020:      1) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio sia   nell'ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro. Fanno eccezione le seguenti attività: - Ipermercati - Supermercati - Discount di alimentari - Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari vari - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati - Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4) - Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e termoidraulico - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici - Farmacie - Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione medica - Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati - Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l'igiene personale - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia - Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento - Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato via internet - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato per televisione - Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per corrispondenza, radio, telefono - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici     2) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di confezionamento che  di  trasporto.  Restano,  altresi',  aperti  gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti  nelle  aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie,  aeroportuali, lacustri  e  negli  ospedali  garantendo  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di un metro.     3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse dalle seguenti: - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia - Attivita' delle lavanderie industriali - Altre lavanderie, tintorie - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse.     4) Restano garantiti,    nel    rispetto    delle     norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi.     5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui  all'art.  3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6,  puo'  disporre  la programmazione del  servizio  erogato  dalle  Aziende  del  Trasporto pubblico locale, anche non di linea,  finalizzata  alla  riduzione  e alla soppressione dei servizi in relazione agli  interventi  sanitari necessari per contenere  l'emergenza  coronavirus  sulla  base  delle effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi essenziali. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro della salute,  puo'  disporre,  al  fine  di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di  trasporto  ferroviario,  aereo  e  marittimo,  sulla  base  delle effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi essenziali.     6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma  1,  lettera e), del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attivita'  strettamente  funzionali  alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano  lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  lavorative  in  forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli  accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a 23 della legge 22 maggio 2017,  n.  81  e  individuano  le  attivita' indifferibili da rendere in presenza.     7)  In  ordine  alle  attivita'  produttive  e   alle   attivita' professionali si raccomanda che:       a) sia attuato il massimo utilizzo da parte  delle  imprese  di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere  svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;       b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;       c)  siano  sospese  le  attivita'  dei  reparti  aziendali  non indispensabili alla produzione;       d) assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di protezione individuale;       e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;     8) per le sole attivita' produttive si  raccomanda  altresi'  che siano limitati al massimo gli  spostamenti  all'interno  dei  siti  e contingentato l'accesso agli spazi comuni;     9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente  alle  attivita'  produttive,  intese  tra organizzazioni datoriali e sindacali.     10) Per tutte le attivita'  non  sospese  si  invita  al  massimo utilizzo delle modalita' di lavoro agile.       Sempre in G.U. n. 64 dell’11 marzo 2020 è stata pubblicata l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 648)” che ha disposto la chiusura dei comprensori sciistici su tutto il territorio nazionale     Il d.l. 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per  il  potenziamento  del  Servizio  sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" in G.U. n. 62 del 9.3.2020 non è stato convertito in legge. Ne è stata data notizia in G.U. n. 112 del 2.5.2020 nella quale si rende noto che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Si ricordano le principali disposizioni che esso conteneva:   le seguenti sono le principali disposizioni introdotte: - misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e  per  il   conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario (artt. 1-4); - incremento delle ore della specialistica ambulatoriale e della sorveglianza sanitaria (artt. 5-7); - il potenziamento delle unità di continuità assistenziale domiciliare per la gestione domiciliare dei pazienti  affetti  da COVID-19  che  non  necessitano  di  ricovero  ospedaliero. L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette,  dalle ore 8.00 alle  ore  20.00,  e  ai  medici  per  le  attivita'  svolte nell'ambito della stessa e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora (art. 8); - modalità straordinarie di acquisizioni di dispositivi medici, in particolare, per garantire l’ossigeno terapia e l’assistenza ventilatoria. Si stabilisce, inoltre, che ogni atto negoziale  conseguente alla urgente necessita' di  far  fronte  all'emergenza  di  cui  allo stesso comma 1, posto in essere  dal  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  dai  soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del  Decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri  22  novembre  2010,  recante  «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo della Corte  dei  conti.  Per  gli  stessi  atti  la  responsabilita' contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi  in  cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che  li  ha posti in essere o che vi ha dato  esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al presente  comma  sono  immediatamente  e  definitivamente   efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere (art. 9-12) - che per coloro che contravvengono alle disposizioni contenute nel d.l. n. 6-2020 convertito in l. n. 13/2020, oltre che ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, a  carico  dei gestori di pubblici esercizi o di attivita' commerciali e' sanzionata altresi' con la chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da  5  a  30 giorni. La violazione e' accertata ai sensi della legge  24  novembre 1981, n. 689, e la sanzione e' irrogata dal Prefetto (art. 15).       Sempre in G.U. n. 62 del 9.3.2020 è stato pubblicato anche il d.P.C.M. 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale” con il quale si è stabilito che fino al 3 aprile 2020: - le previsioni delle zone rosse di cui al d.P.C.M. 8 marzo 2020 sono estese a tutto il territorio nazionale; - sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; - “sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Gli  impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di  pubblico;  in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo  del proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti  all'aperto  sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro”     Sono state pubblicate in G.U. n. 61 del 9.3.2020 le seguenti due ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri: a) 8 marzo 2020, n. 645 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 645)” nella quale sono potenziati servizi per la gestione sanitaria dell’emergenza (potenzialmente del numero telefonico 1500 e delle assunzioni del personale medico); b) 8 marzo, n. 646 recante “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 646)” che specifica come le zone rosse non precludano: - il transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e  per le zone indicate; - alle persone gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessita' o per motivi di salute, nonche' lo svolgimento delle conseguenti attivita'; - non contemplino  limitazioni all'attivita' degli uffici pubblici se non nei casi espressamente previsti.     Sempre in G.U. n. 61 del 9.3.2020 è stata pubblicata la l. 5 marzo 2020, n. 13 di conversione del d.l. 23.2.2020, n. 6 in materia di "Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 45 del 23.2.2020) che ricordiamo reca le seguenti disposizioni  : - nei comuni  o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  gia' interessata  dal  contagio le Autorità competenti possono adottare una o più delle seguenti misure: 1) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata  da parte  di  tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune o nell'area; 2) divieto di accesso al comune o all'area interessata; 3) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se  svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 4) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e  delle  scuole di ogni ordine e  grado,  nonche'  della  frequenza  delle  attivita' scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,  salvo le attivita' formative svolte a distanza; 5) sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'articolo  101 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  nonche'  dell'efficacia  delle disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali  istituti e luoghi; 6) sospensione   dei   viaggi   d'istruzione   organizzati   dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione,  sia  sul  territorio  nazionale  sia  all'estero; 7) sospensione delle  procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di personale;, 8) applicazione della  misura  della  quarantena  con  sorveglianza attiva agli individui che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi  confermati di malattia infettiva diffusiva; 9) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso  in  Italia  da  zone   a   rischio   epidemiologico,   come identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita',   di comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'azienda sanitaria competente  per  territorio,  che  provvede  a comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per  l'adozione  della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 10) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita'; 11) chiusura o limitazione  dell'attivita'  degli  uffici  pubblici, degli esercenti attivita' di pubblica  utilita'  e  servizi  pubblici essenziali; 12) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali  e  agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessita'  sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale  o all'adozione   di   particolari   misure   di   cautela   individuate  dall'autorita' competente; 13) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del  trasporto di merci e di persone  terrestre,  aereo,  ferroviario,  marittimo  e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico locale, anche non di linea; 14) sospensione  delle  attivita'  lavorative  per  le  imprese,  a esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblicautilita'  e  di  quelle  che  possono  essere  svolte  in   modalita' domiciliare; 15) sospensione o  limitazione  dello  svolgimento  delle  attivita' lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita' lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al  di  fuoridel comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe,  anche  in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento  del lavoro agile (art. 1); - le autorita' competenti possono  adottare  ulteriori  misure  di contenimento e gestione  dell'emergenza,  al  fine  di  prevenire  la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche  fuori, ma le misure adottate perdono efficacia se non  sono  comunicate  al  Ministro  della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione (art. 2); - salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il  mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente  decreto  e'  punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, inoltre, il   Prefetto,   informando   preventivamente   il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i competenti comandi territoriali  (art. 3); - è previsto un primo stanziamento di 20 milioni di euro (art. 3).     E’ stato pubblicato in G.U. n. 59 dei 8.3.2020 il d.P.C.M. 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ecco le principali misure che saranno in vigore dall’8 marzo al 3 aprile 2020:     Per regione Lombardia e le  province  di  Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia (cosiddetta “zona rossa”) sono vigenti le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in  uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno  dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero  spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il  proprio domicilio, abitazione o residenza; b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere  presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,  contattando il proprio medico curante; c) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r); f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d); n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a livello regionale; q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti; r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; s) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; t) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.     Misure applicate in tutto il territorio nazionale a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale; b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; c) sono sospese le attivita' di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; d) e' sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) svolgimento delle attivita' di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; g) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita' motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d); h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, universita' per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le attivita' delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; n) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni; p) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie; t) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la liberta' vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare; v) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; z) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.     Inoltre, sempre su tutto il territorio nazionale trovano applicazione le seguenti misure precauzionali: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanita' e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d); c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari; d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1; f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali; g) e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonche' alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita' ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivita' svolte all'aperto, purche' svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d); l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti. 2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu' possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita' al fine di assicurare la massima adesione; c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine. 3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre: a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali conviventi; b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; c) informare la persona circa la necessita' di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera). 4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; b) divieto di contatti sociali; c) divieto di spostamenti e viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di sorveglianza. 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica; b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.     Misure igienico-sanitarie: a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.       E' stata pubblicata in G.U. n. 56 del 5.3.2020 l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 644)" con la quale sono adottate misure organizzative per il coordinamento sanitario dell'emergenza.      E’ stato pubblicato in G.U. n. 55 del 4.3.2020 il d.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con il quale sono assunte ulteriori disposizioni per contrastare la diffusione di COVID 2019. Ecco le principali che avranno effetto fino al 4 aprile 2020 salvo che non sia diversamente disposto con riguardo a misure specifiche (art. 1): a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d); c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle 3sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d); d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15marzo 2020, sono sospesii servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsipost universitariconnessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelliper i medici in formazione specialistica, icorsi di formazione specifica in medicina generale, leattività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate pressoi ministeridell’internoe della difesa; e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; f) ermo restando quanto previsto dallalettera d),la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attivitàdidattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario ein ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f)del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenientidai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.      Inoltre sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni valide su tutto il territorio nazionale (art. 2): a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane oaffette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);  c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato1; d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali; e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020,n. 1,sonomesse a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani; g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d); h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indicai riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.    Inoltre, la persona in sorveglianza alla presenza di sintomi deve: a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica ; b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.     L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.     Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria qui di seguito indicate a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona; c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva; f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.   *******   Il d.l. 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure  urgenti  di  sostegno  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 53 del 2.3.2020, non è stato convertito in legge. Con comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato in G.U. n. 112 del 2.5.2020 ne è stata data notizia e si rende noto che ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020, «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapportigiuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14». Si ricordano le principali disposizioni introdotte dalla novella legislativa: a) sono stati prorogati alcuni termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 1); b) per le persone fisiche avente residenza nei comuni in cosidetta area rossa e per le persone giuridiche ivi parimenti ubicate sono  sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al  30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse  dagli  agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29  e 30  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2010,  n.  122.  I  versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica  soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di  sospensione, parimenti per tali soggetti slitta la rata della cosidetta "rottamazione" in scadenza il 28 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (art. 2); c) è prevista anche la sospensione temporanea delle utenze in area rossa fino al 30 aprile 2020 (art. 4); d) sono sospesi i  termini relativi  agli   adempimenti   e   ai   versamenti   dei   contributi previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo  dal  23  febbraio  2020  al  30 aprile 2020 e andranno effettuati a far data dal 1 maggio 2020 (art. 5); e) sono sospesi anche un'altra serie di incombenze economiche quali quelle assicurative, alle camere di commercio, nel settore alberghiero (artt. 6-8); f) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei  circondari  dei  Tribunali cui appartengono i comuni  di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020 (cosiddetta "area rossa"),  ad  eccezione delle  udienze  nelle  cause  di  competenza  del  tribunale  per   i minorenni,  nelle  cause  relative  ad  alimenti,  nei   procedimenti cautelari,  nei  procedimenti  per  l'adozione  di  provvedimenti  in materia  di  amministrazione  di  sostegno,   di   interdizione,   di inabilitazione,  nei  procedimenti  di  convalida   del   trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini  di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di  convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui  all'articolo  283  del codice di procedura civile e in  genere  nelle  cause  rispetto  alle quali la ritardata trattazione potrebbe  produrre  grave  pregiudizio  alle parti (art. 10); g) l'obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari di cui all'art. 14, comma 2 e l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) slitta al 15 febbraio 2021 (art. 11); h) sono adottate una serie di norme a tutela dei lavoratori che lavorano in imprese ubicate in area rossa inclusa la previsione di un'indennità mensile di 500 per i lavoratori autonomi, nonché misure di ausilio allo svolgimento del  lavoro  agile  da  parte  dei dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  organismi  di diritto pubblico(artt. 13-18); i) per i dipendenti pubblici il  periodo  trascorso  in  malattia  o   in   quarantena   con sorveglianza attiva,  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con sorveglianza attiva, dai  dipendenti  delle  amministrazioni  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, dovuta  al  COVID-19,  e'  equiparato  al  periodo  di  ricovero  ospedaliero (art. 19); l) per i contratti di mutuo di abitazione adibite ad abitazione principale del mutuatario si stabilisce un ulteriore ipotesi di sospensione del pagamento delle rate per non piu' di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto: "c-bis) sospensione  dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per  un  periodo  di  almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei  provvedimenti  di  autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito" (art. 26); m) viene stabilita la possibilità di chiedere il rimborso di pacchetti turistici in favore di soggetti messi in quarantena ed impossibilitati a partire (art. 27); n) qualora  le  istituzioni  scolastiche  del  sistema   nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di  lezione,  a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno  scolastico 2019-2020 conserva  comunque  validita'  anche  in  deroga  a  quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i  termini  previsti per la validita' dei periodi di formazione e di prova  del  personale delle  predette  istituzioni  scolastiche  e  per  il  riconoscimento  dell'anzianita' di servizio (art. 32);       o) a seguito dell'adozione delle misure statali di  contenimento  e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate  sono  inefficaci,  le  ordinanze  sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali (art. 35)     Sempre in G.U. n. 53 del 2.3.2020 sono state pubblicate le seguenti due ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri: - 29 febbraio 2020 n. 642 con la quale è stato disposto che in  ragione  del  grave  disagio  socio   economico   derivante dall'evento  in  premessa,  detto   evento   costituisce   causa   di impossibilita'  temporanea  della  prestazione  non   imputabile   al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  Codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi  agli  edifici  ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1  al  decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  23  febbraio  2020, ovvero strettamente connessi alla gestione  di  attivita'  di  natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale  si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto  di  chiedere agli  istituti  di  credito  e  bancari   previa   presentazione   di autocertificazione, resa ai sensi del decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e  successive  modificazioni  ed integrazioni, con l'indicazione  del  danno  subito,  la  sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione  dello  stato  di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della  sola quota capitale;      - 1 marzo 2020, n. 643 per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati a contrastare l'emergenza.    E' stato pubblicato in G.U. n. 52 del 1.3.2020 il d.P.C.M. 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ecco le principali disposizioni Per i comuni di 1) nella Regione Lombardia:         a) Bertonico;        b) Casalpusterlengo;        c) Castelgerundo;        d) Castiglione D'Adda;         e) Codogno;         f) Fombio;         g) Maleo;         h) San Fiorano;         i) Somaglia;         l) Terranova dei Passerini.       2) nella Regione Veneto:        a) Vo trovano applicazione le seguenti misure di contenimento dell'epidemia: a) divieto di allontanamento dai comuni da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti; b) divieto di accesso nei comuni; c)  sospensione  di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione  in  luogo  pubblico  o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e  religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  delle  scuole  di ogni  ordine  e  grado,  nonche'  delle  istituzioni  di formazione superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la  possibilita'  di svolgimento di attivita' formative a distanza; e) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020; f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali istituti e luoghi; g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica  utilita',  secondo le modalita' e i  limiti  indicati  con  provvedimento  del  prefetto territorialmente competente; h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche  e  private, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1; i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad  esclusione  di quelle di pubblica utilita', dei servizi pubblici essenziali  di  cui agli articoli 1 e 2 della legge 12  giugno  1990,  n.  146,  e  degli esercizi commerciali per l'acquisto dei  beni  di  prima  necessita', secondo le modalita'  e  i  limiti  indicati  con  provvedimento  del prefetto territorialmente competente; j) obbligo di accedere ai servizi  pubblici  essenziali,  nonche' agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessita' indossando  dispositivi  di  protezione   individuale   o   adottando particolari  misure  di  cautela  individuate  dal  dipartimento   di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;  ) sospensione dei servizi di trasporto di merci  e  di  persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale,  anche non  di  linea,  con  esclusione  del  trasporto  di  beni  di  prima necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali  deroghe  previste dai prefetti territorialmente competenti; l) sospensione delle attivita'  lavorative  per  le  imprese,  ad esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita'  a distanza. Il prefetto, d'intesa con  le  autorita'  competenti,  puo' individuare specifiche misure finalizzate a  garantire  le  attivita' necessarie per l'allevamento degli animali e la  produzione  di  beni alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali; m) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche  di  fatto,  nel  comune  o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori  da  uno dei comuni di cui in parola.    Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma  1,  non  si applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle forze armate,  nell'esercizio delle proprie funzioni Regioni:       a) Emilia-Romagna;      b) Lombardia;       c) Veneto.    Province:    a) Pesaro e Urbino;      b) Savona;       c) Bergamo;       d) Lodi;       e) Piacenza;       f) Cremona  trovano applicazione le seguenti misure di contenimento dell'epidemia: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate  misure  di prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale  della  sanita'  e  applica  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti previste dal Ministero della salute; b) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero  della  salute  valide per tutto il territorio nazionale; c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1  del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione  degli  addetti,  nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle medesime informazioni sulle  misure  di  prevenzione igienico sanitarie  elencate  nell'allegato  4  presso  gli  esercizi commerciali; e) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; f) nello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire  ai  partecipanti  la possibilita' di rispettare la distanza di  almeno  un  metro  tra  di loro; g) chiunque  abbia  fatto  ingresso  in  Italia,  a  partire  dal quattordicesimo giorno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del presente  decreto,  dopo  aver  soggiornato   in   zone   a   rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale  della sanita',  o  sia  transitato  o  abbia  sostato  nei  comuni  di  cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al  dipartimento  di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio  nonche' al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG»)  ovvero  al pediatra di  libera  scelta  (di  seguito  «PLS»).  Le  modalita'  di trasmissione dei dati ai servizi di sanita'  pubblica  sono  definite dalle regioni con apposito provvedimento, che  indica  i  riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o  il  numero verde appositamente istituito  dalla  regione,  gli  operatori  delle centrali comunicano generalita' e recapiti  per  la  trasmissione  aiservizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.   Disposizioni specifiche sono poi stabiliti nei riguardi degli operatori sanitari       Per tutto il territorio nazionale trovano applicazione le seguenti misure di contenimento dell'epidemia: a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020; c) la riammissione nei servizi educativi per  l'infanzia  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65  e  nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla  data  del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico,  anche  in deroga alle disposizioni vigenti; d) i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attivita' didattica  sia  stata  sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono attivare, sentito il  collegio  dei  docenti,  per  la  durata  della sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto  anche  riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; e) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f)  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  febbraio  2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; f) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  Alta  Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la  partecipazione  degli  studenti  alle  attivita'   didattiche   o curriculari,  le  attivita'  medesime  possono  essere  svolte,   ove possibile, con  modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze  degli  studenti  con  disabilita'.  Le  Universita'  e   le Istituzioni  di  cui  al  precedente  periodo,   successivamente   al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative  modalita',  il recupero delle attivita'  formative  nonche'  di  quelle  curriculari ovvero  di  ogni  altra  prova  o  verifica,  anche  intermedia,  che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; g) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e  Coreutica,  queste  possono  essere  svolte,  ove  possibile,  con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di  cui  al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari,  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del  percorso  didattico;  le  assenze  maturate  dagli studenti di cui alla presente lettera  non  sono  computate  ai  fini della eventuale ammissione ad esami  finali  nonche'  ai  fini  delle relative valutazioni; h) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del Covid-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti  provenienti  dai Comuni di  cui  all'allegato  1,  sino  al  termine  dello  stato  diemergenza       Misure igieniche valide su tutto il territorio nazionale: a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute; c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico; f) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol; g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malato  o si assiste persone malate.       Sono state pubblicate in G.U. n. 50 del 28.2.2020 le due ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 e del 28 febbraio 2020 recanti ulteriori disposizioni in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.     Con l'ordinanza del 27.2.2020, n. 640 si è stabilito di affidare la  sorveglianza  epidemiologica e quella microbiologica del  SARS-CoV-2  all'Istituto superiore di sanità     Con l'ordinanza del 28.2.2020, n. 641 si è, invece, statuito che i dispositivi di  protezione  individuale  acquistati  ai  sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.639 del 25 febbraio 2020  sono  destinati,  in  via  prioritaria,  al personale sanitario.       Sono stati pubblicati in G.U. n. 48 del 26.2.2020 una serie di provvedimenti emessi per contrastare gli effetti delle diffusione del COVID 2019 e più precisamente: a) il d.m. MEF 24.2.2020 recante "Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica  da COVID-19" con il quale si stabilisce che le persone fisiche che alla  data  del  21 febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la  sede  operativa  nel territorio  nei  Comuni  di  cui  all'allegato  1)  al  d.P.C.M. del  23  febbraio  2020,  sono sospesi i termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti  tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo  29  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra  il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Gli adempimenti e i versamenti  oggetto  di  sospensione  devono essere effettuati in unica soluzione  entro  il  mese  successivo  al termine del periodo di sospensione; b) ordinanza PCM 21.2.2020 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 637)" con la quale si stabilisce che prevdono assunzioni straordinarie di personale medico nonché interventi in favore del volontariato con riguardo alla copertura dei costi assicurativi dello stesso;       c) ordinanza PCM 22.2.2020 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali  rasmissibili. (Ordinanza  n. 638)" con la quale si stabilisce che "Ai fini dell'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture, strettamente connessi alle attivita' di cui alla presente  ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1  provvedono  con  la  procedura  di  cui all'art. 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo art.  63,   effettuando  le  verifiche  circa  il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art.  163, comma 7,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e  determinando  il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo art. 163. Ove esistenti, gli operatori sono  selezionati  all'interno  delle white list delle Prefetture"; d) ordinanza PCM 25.2.2020 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.  639)", con la quale si prescrivono disposizioni per l'approvvigionamento dei dispositivi medici     Sono state pubblicate in G.U. n. 47 del 25.2.2020 sia il d.P.C.M. 25.2.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e sia le ordinanze del Ministero della Salute relativamente alle Regioni di Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria.     Qui di seguito si trascrivono le principali disposizioni del succitato d.P.C.M. 25.2.2020, mentre le ordinanze sono pubblicate in apposita sottocartella raggiungibile dal seguente link  http://studiodamonte.it/covid-2019-provvedimenti-ad-efficacia-regionale a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine  e  disciplina,  in  luoghi pubblici o privati. Resta  consentito  lo  svolgimento  dei  predetti eventi  e  competizioni,  nonche'  delle   sedute   di   allenamento, all'interno di impianti  sportivi  utilizzati  a  porte  chiuse,  nei comuni diversi da quelli  di  cui  all'allegato  1  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa; b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine  al  diritto di  recesso  del  viaggiatore  prima  dell'inizio  del  pacchetto  di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla  presente lettera; c) la riammissione nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per assenze dovute  a  malattia  di  durata  superiore  a  cinque  giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020,  dietro  presentazione  di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; d) i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attivita' didattica  sia  stata  sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e  per  la durata della sospensione, modalita' di  didattica  a  distanza  avuto anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con disabilita'; e) il giorno domenica 1°  marzo  2020,  su  tutto  il  territorio nazionale, non avra' luogo il libero  accesso  agli  istituti  ed  ai luoghi della cultura di cui all'art.  1,  comma  1,  del  decreto  11 dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme  per  l'istituzione del biglietto d'ingresso ai  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»; f) in relazione alle attivita' espletate dagli uffici  periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano,  Padova,  Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia,  Verona  e  Vicenza,  sono adottate le seguenti misure: 1) sospensione degli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli uffici periferici della Motorizzazione civile aventi  sede  in  dette province; 2) regolazione delle modalita'  dell'accesso  dell'utenza  agli uffici della Motorizzazione civile aventi  sede  in  dette  province, mediante  predeterminazione   da   parte   del   dirigente   preposto all'ufficio  del  numero  massimo  degli   accessi   giornalieri   ed individuazione  di  idonei  spazi  di  attesa   esterni   alla   sede dell'ufficio medesimo; g) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta in  favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in ragione della sospensione di cui  alla  lettera  f)  la  proroga  dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo  30 aprile 1992, n. 285; h) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la  partecipazione  degli  studenti   alle   attivita'   didattiche o curriculari,  le  attivita'  medesime  possono  essere  svolte,   ove possibile, con  modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze  degli  studenti  con  disabilita'.  Le  Universita'  e   le Istituzioni  di  cui  al  precedente  periodo,   successivamente   al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative  modalita',  il recupero delle attivita'  formative  nonche'  di  quelle  curriculari ovvero  di  ogni  altra  prova  o  verifica,  anche  intermedia,  che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;   i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  queste  possono  essere  svolte,  ove  possibile,  con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di  cui  al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari,  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del  percorso  didattico;  le  assenze  maturate  dagli studenti di cui alla presente lettera  non  sono  computate  ai  fini della eventuale ammissione ad esami  finali  nonche'  ai  fini  delle relative valutazioni; l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di  Corte  di appello cui appartengono i comuni di cui  all'allegato 1  al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020,  sino  al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in  relazione  alle attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita'  urgenti,  il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il  dirigente  amministrativo, puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art.  162  della  legge  23  ottobre 1960, n. 1196; m) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del Covid-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni,  con  particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23  febbraio  2020,sino al termine dello stato di emergenza;     Inoltre, viene stabilito all'art. 2 che la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della  legge  22  maggio  2017,  n.  81,  e'  applicabile  in  via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i  datori  di  lavoro  aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli  Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita'  lavorativa  fuori  da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato,  nel  rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in  assenza degli accordi individuali ivi previsti.   Con la G.U. n. 45 del 23.2.2020 è stato pubblicato il d.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Per i comuni della Regione Lombardia (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini e della Regione Veneto (Vo')sono  adottate  le seguenti misure di contenimento (art. 1): - divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi; - divieto di accesso;  - sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; - sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e  delle  scuole di ogni ordine e  grado,  nonche'  della  frequenza  delle  attivita' scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza; - sospensione di viaggi  di  istruzione  in  Italia  o  all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del  sistema  nazionale  di istruzione; - sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui al Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  nonche'  dell'efficacia  delle disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali istituti e luoghi; - sospensione delle attivita' degli uffici pubblici,  fatta  salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica  utilita',  secondo le modalita' e i  limiti  indicati  con  provvedimento  del  Prefetto territorialmente competente; - sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e  in corso; - chiusura di tutte le attivita'  commerciali,  ad  esclusione  di quelle di pubblica utilita' e dei servizi pubblici essenziali di  cui agli articoli 1 e 2 della legge  12  giugno  1990,  146,  secondo  le modalita'  e  i  limiti  indicati  con  provvedimento  del   Prefetto territorialmente competente, ivi compresi  gli  esercizi  commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita'; - obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche' agli esercizi commerciali per  l'acquisto  di  beni  di  prima  necessita' indossando  dispositivi  di  protezione   individuale   o   adottando particolari  misure  di  cautela  individuate  dal  Dipartimento   di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio; - sospensione dei servizi di trasporto  di  merci  e  di  persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale,  anche non  di  linea,  con  esclusione  del  trasporto  di  beni  di  prima necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali  deroghe  previste dai prefetti territorialmente competenti; - sospensione  delle  attivita'  lavorative  per  le  imprese,  ad esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita'  a distanza. Il Prefetto, d'intesa con  le  autorita'  competenti,  puo' individuare specifiche misure finalizzate a  garantire  le  attivita' necessarie per l'allevamento degli animali e la  produzione  di  beni alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali; - sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative  per  i lavoratori residenti o domiciliati, anche  di  fatto,  nel  comune  o nell'area interessata, anche ove le  stesse  si  svolgano  fuori  dalComune o dall'area indicata.       Inoltre, gli individui che dal 1°  febbraio  2020  sono  transitati  ed  hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1  al  presente  decreto  sono obbligati  a  comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorita' sanitaria competente, di  ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare  fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 2).      La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della  legge  22  maggio  2017,  n.  81,  e'  applicabile  in  via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio  nelle  situazioni  di  emergenza  nazionale  o locale  nel  rispetto   dei   principi   dettati   dalle   menzionate disposizioni  e  anche  in  assenza  degli  accordi  individuali  ivi previsti (art. 3).    Le previsioni anno durata di 14 giorni (art. 5) ossia fino al 7 marzo 2020, salvo proroghe.        In G.U. n. 44 del 22.2.2020 sono state pubblicate le ordinanze: a) del Ministero della Salute del 21.2.2020 recante "Ulteriori misure profilattiche contro la  diffusione  della  malattia infettiva COVID-19" la quale stabilisce: - l'applicazione della misura della quarantenaconsorveglianza attiva, per giorni quattordici,  agli  individui  che  abbiano  avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva  diffusiva COVID-19; - l'applicazione per tutti  gli  individui  che,  negli  ultimi quattordici giorni,  abbiano  fatto  ingresso  in  Italia  dopo  aver soggiornato nelle aree della  Cina  interessate  dall'epidemia,  di comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione  dell'azienda sanitaria territorialmente competente ai fini dell'adozione delle misure di quarantena tramite  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza attiva  ovvero,  in  presenza  di  condizione  ostative,  di   misure alternative di efficacia equivalente.   b) della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.2.2020 con la quale  dispone che le regioni e le province autonome  intervenute  con  squadre  di volontari  provvedono  all'istruttoria,  per  la   liquidazione   deirimborsi richiesti per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato  di  protezione  civile  iscritte  nei rispettivi   elenchi    territoriali,    impiegate    in    occasione dell'emergenza in rassegna.     Sono state pubblicate in G.U.C.E. 20.2.2020 n. C57/4 le conclusioni del Consiglio dell'UE per quanto concerne il contenimento della diffusione di COVID 2019       Si pubblicano i principali atti normativi che sono stati emanati sull'argomento in Italia (dal più recente): a) ordinanza della della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 631) pubblicata in G.U. n. 33 del 10.2.2020, con la quale si conferisce al Ministero dell'istruzione, anche in deroga all'art. 4, commi 1 e 2 e all'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, il potere di adottare i necessari provvedimenti al fine di assicurare la validita' dell'anno scolastico 2019/2020 degli studenti impegnati nei programmi di mobilita' internazionale nelle aree a rischio di contagio da agenti virali trasmissibili; b) ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 630)" pubblicata in G.U. n. 32 del 8.2.2020. Con tale ordinanza vengono conferiti al Capo del Dipartimento della protezione civile poteri straordinari per fronteggiare l'emergenza anche avvalendosi del medesimo Dipartimento,  delle  componenti  e  delle  strutture  operative  del Servizio nazionale  della  protezione  civile,  nonche'  di   soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici  economici  e  non  economici e soggetti privati, tra i quali: - quello di adottare misure ulteriormente interdittive al  traffico  aereo,  terrestre  e marittimo sul territorio nazionale, al rientro delle persone presenti nei paesi a rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri nei paesi di origine  esposti  al  rischio,  all'invio  di  personale specializzato all'estero, all'acquisizione  di  farmaci,  dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi, anche  per  il  tramite  dei soggetti attuatori di cui sopra; - il potere di requisizione  di  beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei  prefetti territorialmente  competenti,  nonche'  alla  gestione  degli  stessi  assicurando ogni forma di assistenza alla popolazione interessata.  Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati  urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra, costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.     Viene nominato un Comitato tecnico-scientifico composto dal segretario generale del  Ministero  della salute,  dal  direttore  generale  della  prevenzione  sanitaria  del Ministero della salute, dal direttore dell'ufficio  di  coordinamento degli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto  nazionale  per le  malattie  infettive   «Lazzaro   Spallanzani»,   dal  Presidente dell'lstituto  superiore  di  sanita',  da  un  rappresentante  della Commissione salute designato dal Presidente  della  Conferenza  delle regioni  e  province  autonome  e   dal   coordinatore   dell'ufficio promozione e integrazione del  Servizio  nazionale  della  protezione civile del Dipartimento della  protezione  civile,  con  funzioni  di coordinatore del Comitato Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ed i soggetti attuatori hanno facoltà di derogare ad una serie consistente di norme vigenti. c) ordinanza Ministero della Salute 25.01.2020 recante "Misure profilattiche contro  il  nuovo  Coronavirus  (2019  -  nCoV"  pubblicata su G.U. Serie Generale n. 21 del 27.01.2020 con la quale il Governo stabilisce: - che tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e  provenienti  con  volo diretto da Paesi comprendenti  aree  in  cui  si  e'  verificata  unatrasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), le compagnie aeree, le societa' e gli enti, pubblici e  privati,  che gestiscono gli scali aeroportuali,  sono  tenuti  al  rispetto  delle misure di sorveglianza sanitaria in atto, nonche' di quelle ulteriori adottate dai competenti uffici del Ministero della salute; - il conferimento in via straordinaria ed in deroga alle previsioni del d.lgs. n. 165/2001 di 77 medici, 30 infermieri e 4 psicologici; - l'attivazione del numero di telefono di pubblica utilità informativo 1500; d)  ordinanza Ministero della Salute 30.01.2020 recante "Misure profilattiche contro  il  nuovo  Coronavirus  (2019  -  nCoV)" pubblicata su G.U. Serie Generale n. 26 del 1.02.2020 con la quale il Governo dispone l'interdizione del traffico aereo dalla Cina.

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REGIONE LIGURIA La Regione Liguria con ordinanza n. 76 del 29 ottobre 2020 recante "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020; adeguamento delle misure relative al settore trasporto pubblico locale già adottate con ordinanze del Presidente della Regione Liguria", ha stabilito dal giorno 31 ottobre al 24 novembre che la capienza massima dei mezzi pubblici del trasporto di linea urbano ed extraurbano, ad esclusione del trasporto ferroviario, è pari al 60%.   La Regione Liguria con ordinanza n. 72 del 20 ottobre 2020 recante "misure flessibili dell’organizzazione dell’attività didattica con riferimento alle istituzioni scolastiche di secondo grado, statali e paritarie ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera d, numero 6) ed ulteriori misure di contenimento sul territorio della Regione Liguria" stabilisce: a partire dal 21 ottobre 2020: - le attività di sale giochi, scommesse e bingo sono consentite dalle 5 alle 18; - le manifestazioni pubbliche e private sono vietate; - sono vietate gli assembramenti; - la chiusura dei circoli culturali, sociali e ricreativi; - l'attività di bar e ristoranti consentita soltanto nell'orario compreso dalle ore 5 alle ore 24 a partire dal 26 ottobre 2020: - per le istituzioni scolastiche secondarie la didattica integrativa a distanza in misura non inferiore al 50%; - l'insegnamento dell'educazione fisica può avvenire soltanto individualmente.     E' stata pubblica sul sito internet della Regione Liguria l'ordinanza 14 ottobre 2020, n. 68 recante "ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 relative al territorio del Comune di Genova" efficaci per il periodo di tempo compreso dalle ore 12.00 del 15 ottobre 2020 e le ore 24.00 del 13 novembre 2020. Ecco le principali disposizioni: - chiusura delle attività di vendita al dettaglio / somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante apparecchi automatizzati in appositi locali per qualsiasi settore merceologico; - chiusura degli esercizi di vicinato alimentare, degli artigiani alimentari e delle altre strutture di vendita alimentari dalle ore 21 alle ore 8 del giorno successivo a meno che non venga garantito che non siano vendute bevante alcoliche. E' sempre ammessa la vendita a domicilio; - nelle aree del centro storico (ad eccezione del Porto Antico), Sampierdarena, Cornigliano e Rivarolo sono adottate le seguenti ulteriori misure ossia la chiusura delle attività di sale giochi e affini, manifestazioni di qualsiasi tipo, il divieto di assembramenti e la chiusura di centri culturali e ricreativi.     Sono state pubblicate in B.U.R.L. 10.06.2020, n. 24 le deliberazioni della Giunta regionale della Liguria: - del 22.5.2020, n. 422 recante "Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2020"; - del 22.5.2020, n. 423 recante "Linee Guida per modalità di accesso e gestione alle spiagge libere per la stagione balneare 2020".   E' stata pubblicata l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 35 del 1 giugno 2020 recante "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 17 maggio 2020"con la quale si consente la riapertura dal 3 giugno 2020 dei centri benessere e dei centri termali e si conferma la riapertura delle spiagge nel rispetto delle linee guida già precedentemente emanate. E' stata pubblicata l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 34 del 25 maggio 2020 recante "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 17 maggio 2020" con la quale si dispone che a far data dal 26 maggio 2020 sono autorizzate - nel rispetto delle linee guida - le seguenti attività: - spettacoli viaggianti con singole installazioni, mentre per quelle con installazioni plurime ed i luna park la decisione spetta ai sindaci; - trenini turistici; - attività di formazione professionale; - noleggio di auto e altre attrezzature di trasporto; - informazione scientifica dei farmaci; - circoli culturali e ricreativi; - guide turistiche; - le attività prodromiche alla ripresa degli spettacoli teatrali e di altre tipologie di spettacoli. Dal 1° giugno è autorizzata la ripresa dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza (0-17 anni) Dal 15 giugno la ripresa delle attività di spettacolo       Interessante pronunciamento del TAR Liguria, decr., 23 maggio 2020, n. 147 con il quale il Presidente del Tribunale amministrativo ligure si è espresso per la legittimità dell'ordinanza sindacale del comune di Genova del 17.5.2020, n. 109, avente ad oggetto “ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'igiene e sanità pubblica a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid -19” che era stata contestata, chiedendone la sospensione in via cautelare, nella parte in cui in cui si discosta dalla previsione dell’art. 3, secondo comma, DPCM 17.5.2020 e dall’ordinanza regionale n. 30/2020 in punto obbligo incondizionato dell’utilizzo della mascherina su tutto il territorio comunale ad eccezione delle aree di proprietà privata. Secondo il Presidente del Tribunale l'ordinanza sindacale in parte qua è, tuttavia, prima facie legittima, poiché "tenuto conto dell’esigenza di prevenire il più possibile, nell’ambito del territorio comunale, le occasioni di contagio determinate dall’allentamento delle misure restrittive che caratterizzavano la c.d. fase 1 – l’obbligo di utilizzo delle mascherine, per come prescritto nell’ordinanza impugnata, a tutela della salute pubblica, non possa considerarsi né incongruo, né particolarmente gravoso".     E' stata pubblicata l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 33 del 22 maggio 2020 recante "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 17 maggio 2020" con la quale si dispone che per la sola stagione balneare 2020 nelle spiagge libere attrezzature ciascun comune può autorizzare i gestori/concessionari ad occupare con le attrezzature anziché il 50% il 70% del fronte mare e dell'area di concessione.   E' stata pubblicata l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 32 del 20 maggio 2020 recante "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 17 maggio 2020" con le quali si dispone: - la riapprovazione delle linee guida di cui alla precedente ordinanza n.  30/2020 che vengono comunque riallegate; - di confermare l'accesso ai minori all'interno di parchi, ville e giardini per svolgere attività ludica/ricreativa nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 8 del d.P.C.M. 17.5.2020; - che gli accessi alle aree gioco ("gonfiabili compresi") saranno disciplinati con ordinanze sindacali; - la riapertura dei centri estivi a far data dal 1° giugno 2020 nel rispetto delle linee guida di cui all'allegato 8 del d.P.C.M. 17.5.2020; - che per il periodo di 2 mesi le imprese del settore benessere potranno svolgere la propria attività anche di domenica con un monte ore settimanale non superiore a 100; - la possibilità di svolgere attività sportive e ricreative connesse alla navigazione; - la possibilità di spostamenti tra comuni limitrofi di regioni confinanti previa comunicazione dei Presidenti di Regione ai Prefetti competenti.   E' stata pubblicata l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 30 del 17 maggio 2020 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative all'attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 17 maggio 2020", la quale ordina, tra l'altro, l'adozione delle Linee di indirizzo per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative valide fino al 2 giugno 2020. Le precitate linee guida riguardano le seguenti attività: - RISTORAZIONE - ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge) - STRUTTURE RICETTIVE - SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori ed estetisti) - COMMERCIO AL DETTAGLIO - COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) - UFFICI APERTI AL PUBBLICO - PISCINE - PALESTRE - MANUTENZIONE DEL VERDE - MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE A decorrere dal 18 maggio 2020 è consentita la riapertura delle seguenti attività,purché ciò avvenga ovviamente nel rispetto delle succitate linee guida: - piscine e palestre; - centri e circoli sportivi pubblici e privati; - strutture ricettive all'aria aperta; - commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti). Sempre a far data dal 18 maggio 2020 è consentita, con le prescrizioni contenute nell'ordinanza, la ripresa dei tirocini extracurriculari in presenza. Infine per la stagione balneare 2020 l'obbligo di riapertura degli stabilimenti balneari è posticipato dal 1° giugno al 15 giugno 2020 al fine di consentire l'allestimento delle attrezzature.     Con l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 29 del 16 maggio 2020 recante "Disposizioni per la gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi per la protezione individuale usati" sono state stabilite le regole per la gestione dei DPI come rifiuto una volta che siano stati utilizzati, distinguendosi tra quelli utilizzati dai cittadini e quelli nell'ambito delle attività commerciali e produttive.     E' stata emanata l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 28 del 10 maggio 2020 recante "ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 relativa a interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al dpcm 26 aprile 2020" con la quale sono state introdotte ulteriori disposizioni finalizzate all'alleggerimento delle misure poste a livello nazionale per contrastare l'emergenza sanitaria e valide per il periodo compreso tra l'11 maggio ed il 17 maggio 2020.     E' stata emanata l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 25 del 3 maggio 2020 recante "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative ad interpretazione attuativa sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 26 aprile 2020" con la quale sono definite le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria sul territorio ligurie a partire dal 4 maggio 2020   E' stata pubblicata in BURL del 29.4.2020, n. 51 la legge regionale 23 aprile, n. 8 recante "Misure urgenti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19" con la quale sono state disposte tra l'altro: - il differimento della tassa automobilistica scadente tra l'8 marzo ed il 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020 (art. 1); - misure urgenti per le imprese agricole e ittiche (art. 2)   E' stata emanata l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 22 del 26.4.2020 la quale stabilisce le restrizioni per il contenimento del COVID 2019 vigenti dal 27 aprile al 10 maggio 2020 sono vigenti sul territorio ligure.   E' stato emanato il decreto n. 18/2020 del Commissiario delegato del Dipartimento della Protezione civile per la Regione Liguria del 13 aprile 2020 recante "Atto d'indirizzo e disposizioni attuative di cui al d.P.C.M. 10 aprile 2020" con il quale sono consentite alcune ulteriori attività produttive. In particolare: - le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari, i pascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge; - prestazioni di carattere artigianale per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio; - alcune attività agricole e di allevamento; - i cantieri già operativi per la realizzaione di opere pubbliche; - attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna di mezzi navali da parte di cantieri navali ed il loro spostamento da cantiere all'ormeggio (previa comunicazione al Prefetto ed all'autorità marittima).     LOMBARDIA Con ordinanza del Ministero della Salute 21 ottobre 2020 pubblicata in G.U. n. 261 del 21.10.2020, nell'ambito delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, è stata adottata la seguente misura per il periodo compreso dal 22 ottobre al 13 novembre 2020: dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' o d'urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilita' di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potra' essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.       ******   Si pubblicano le ordinanze del Ministero della Salute del 24.2.2020 relativi alle Regioni Lombardia, Veneto, Fiuli Venezia-Giulia, Piemonte del 23.2.2020 e quella per la Regione Liguria del 24.2.2020 tutte pubblicate in G.U. n. 47 del 25.2.2020

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Con il d.m. Giustizia 13 gennaio 2021 recante "Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in G.U. n. 16 del 21.1.2021 viene stabilito che "Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalita' individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia"   Il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 recante “Misure  straordinarie  ed   urgenti   per   contrastare   l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere  gli  effetti  negativi  sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria”, pubblicato in G.U. n. 60 dell’8.3.2020, non è  stato convertito in legge. Ne è stata data notizia con comunicato del Ministero della Giustizia in G.U. n. 112 del 2.5.2020, nel quale si precisa che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Si ricordano le principali disposizioni che il decreto legge non convertito aveva introdotto:   A) procedimenti civili, penali, tributari, militari e giustizia contabile: - dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi  atto e ove il decorso  abbia  inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo; - dall’8 marzo 2020 fino al 22 marzo 2020 le  udienze  presso  tutti  gli  uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data  successiva  al  22  marzo 2020 (e fatte salve le fattispecie di cui al punto successivo dopo il 31 maggio 2020); - fanno eccezione tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo  caso,  la  dichiarazione  di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile  e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice  istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; - per le misure che possono essere adottate con riguardo precipuamente alla giustizia contabile si rinvia all’art. 4.   B) misure per contrastare la diffusione del coronavirus I  capi  degli  uffici  giudiziari,  sentiti  l'autorita' sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,  adottano  le misure organizzative, anche relative alla  trattazione  degli  affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto  delle  indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le  Regioni,  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della  giustizia e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020,  al  fine  di  evitare assembramenti  all'interno  dell'ufficio   giudiziario   e   contatti ravvicinati tra le  persone.  Per  gli  uffici  diversi  dalla  Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale  presso  la  Corte  di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente  della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti. Conseguentemente i  capi  degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:     a)  la  limitazione  dell'accesso  del   pubblico   agli   uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle  persone  che  debbono svolgervi attivita' urgenti;     b)  la  limitazione,   sentito   il   dirigente   amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche  in  deroga  a quanto disposto dall'articolo 162 della legge  23  ottobre  1960,  n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non  erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;     c)  la   regolamentazione   dell'accesso   ai   servizi, previa prenotazione, anche  tramite  mezzi  di  comunicazione  telefonica  o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata per  orari  fissi,  nonche'  l'adozione  di  ogni   misura   ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;     d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione  e  la trattazione delle udienze;     e) la celebrazione a porte chiuse, ai  sensi  dell'articolo  472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le  udienze  penali pubbliche o di singole udienze e,  ai  sensi  dell'articolo  128  del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;     f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili  che  non richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai  difensori  e  dalle parti mediante collegamenti da  remoto  individuati  e  regolati  con provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati  del  Ministero   della   giustizia.  Lo  svolgimento dell'udienza deve in  ogni  caso  avvenire  con  modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle  parti  ed  al  pubblico  ministero,  se  e'  prevista  la  sua partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento.  All'udienza il giudice da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si  accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove  trattasi  di  parti, della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e'  dato atto nel processo verbale;     g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020  nei  procedimenti  civili  e  penali,  con  le  seguenti eccezioni:       1) udienze nelle  cause  di  competenza  del  tribunale  per  i minorenni relative alle dichiarazioni  di  adottabilita',  ai  minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla  famiglia  ed alle  situazioni  di  grave  pregiudizio;  nelle  cause  relative  ad alimenti o  ad  obbligazioni  alimentari  derivanti  da  rapporti  di famiglia,  di  parentela,  di  matrimonio   o   di   affinita';   nei procedimenti  cautelari  aventi  ad  oggetto  la  tutela  di  diritti fondamentali  della  persona;  nei  procedimenti  per  l'adozione  di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione  di  sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile  anche  con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame  diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978,  n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della  legge  22  maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro  gli  abusi   familiari;   nei   procedimenti   di   convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei  procedimenti  di  cui  all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in  tutti i procedimenti la  cui  ritardata  trattazione  puo'  produrre  grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo  caso,  la  dichiarazione  di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile  e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice  istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;       2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo,  udienze  dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono  i  termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale,  udienze  nei procedimenti in cui  sono  state  richieste  o  applicate  misure  di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti  o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' le seguenti:         a) udienze nei procedimenti a  carico  di  persone  detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative,  ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;         b) udienze nei  procedimenti  in  cui  sono  state  applicate misure cautelari o di sicurezza;         c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di  misure  di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;         d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;       3)  udienze  nei  procedimenti  che  presentano  carattere   di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei  casi di  cui  all'articolo  392  del  codice  di  procedura   penale.   La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o  dal  presidente  del collegio, su richiesta di parte, con  provvedimento  motivato  e  non impugnabile.     h) lo svolgimento delle udienze  civili  che  non  richiedono  la presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti  mediante  lo scambio e il deposito in telematico di  note  scritte  contenenti  le sole istanze e conclusioni, e la successiva  adozione  fuori  udienza del provvedimento del giudice.       Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui sopra che precludano la presentazione della domanda giudiziale  e'  sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.   Fino al 31 maggio 2020 negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179, convertito dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  sono  depositati esclusivamente con le modalita' previste dal  comma  1  del  medesimo articolo.   C) Giustizia amministrativa Viene applicato il periodo di sospensione feriale dall’8 marzo 2020 al 22 marzo 2020. Pertanto, le udienze pubbliche e camerali dei  procedimenti  pendenti  presso  gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a  data successiva al 22 marzo 2020. I  procedimenti  cautelari,  promossi  o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il  rito  di  cui  all'articolo  56  del medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale e' fissata in data immediatamente successiva al  22  marzo 2020. Fino al 31 maggio 2020, inoltre, i  presidenti titolari delle sezioni del Consiglio  di  Stato,  il  presidente  del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione  siciliana  e  i presidenti dei tribunali amministrativi regionali  e  delle  relative sezioni  staccate,  sentiti  l'autorita'  sanitaria  regionale  e  il Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati  della  citta'  ove  ha  sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con  le  eventuali  disposizioni  di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio  di  Stato  o  dal Segretariato generale della giustizia amministrativa  per  quanto  di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari  giudiziari  e  consultivi,  necessarie  per consentire il rispetto delle indicazioni  igienico-sanitarie  fornite dal Ministero della salute, anche  d'intesa  con  le  Regioni,  e  le prescrizioni di cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e  contatti  ravvicinati  tra  le persone. Possono conseguentemente adottare le seguenti misure:     a) la limitazione dell'accesso agli  uffici  giudiziari  ai  soli soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti;     b) la limitazione  dell'orario  di  apertura  al  pubblico  degli uffici o, in ultima istanza e solo per  i  servizi  che  non  erogano servizi  urgenti,  la  sospensione  dell'attivita'  di  apertura   al pubblico;     c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi,  anche  tramite  mezzi   di   comunicazione   telefonica   o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata per orari fissi, e adottando  ogni  misura  ritenuta  necessaria  per evitare forme di assembramento;     d) l'adozione di linee guida vincolanti per la  fissazione  e  la trattazione delle udienze, coerenti  con  le  eventuali  disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;     e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31  maggio  2020, assicurando in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro la data  del  31  dicembre  2020  in   aggiunta   all'ordinario   carico programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione  potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la  dichiarazione di urgenza e' fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto  non impugnabile.   Sempre fino al 31 maggio 2020 tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione  sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti  abbia  chiesto  la discussione in udienza camerale o in udienza  pubblica  con  apposita istanza da notificare alle altre parti  costituite  e  da  depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non  sia  stata  richiesta  la  discussione,  i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione, i presidenti, possono, comunque in ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo  di  cui  al  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire  lo  svolgimento  delle udienze pubbliche e  camerali  che  non  richiedono  la  presenza  di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante  collegamenti  da remoto con modalita' idonee  a  salvaguardare  il  contraddittorio  e l'effettiva   partecipazione   dei   difensori    alla    trattazione dell'udienza,  assicurando  in  ogni   caso   la   sicurezza   e   la funzionalita' del sistema informatico della giustizia  amministrativa e  dei  relativi  apparati  e  comunque  nei  limiti  delle   risorse attualmente assegnate ai singoli uffici.   Fino al 31 maggio 2020 le udienze  pubbliche  sono  celebrate  a porte chiuse.   I provvedimenti presidenziali: - che determinino  la decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse. - l'adozione dei provvedimenti presidenziali che impediscano l'esercizio  di  diritti  costituiscono  causa  di  sospensione   della prescrizione e della decadenza.   La copia cartacea degli atti depositati telematicamente potrà essere inviata anche via posta, fermo restando che anche tale obbligo è sospeso fino al 31 maggio 2020.

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