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E’ stata pubblicata in G.U. n. 162 del 29.6.2020 la l. 25 giugno 2020, n. 70 di conversione con modificazioni del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (G.U. n. 111 del 30.4.2020) recante “Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario,  nonche'  disposizioni  integrative  e  di coordinamento  in  materia  di  giustizia  civile,  amministrativa  e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di  allerta Covid-19”. Il provvedimento legislativo:  a) proroga il termine di  entrata  in  vigore  della  disciplina  delle   intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (art. 1);  b) consente l’utilizzo di droni da parte della polizia penitenziaria (art. 1-bis);  c) introduce disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi (artt. 2 - 2-sexies);  d) modifica alcune disposizioni dell’art. 83 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 tra cui posticipa (art. 3):  - dal 15 aprile all’11 maggio 2020 il termine di sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale  delle  controversie;  - dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli  atti  del  magistrato  ha  luogo esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  E'  comunque consentito il deposito degli atti di cui al  periodo  precedente  con modalita' non telematiche  quando i sistemi  informatici  del  dominio giustizia non sono funzionanti;  - nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto  delle  misure  di  contenimento  di  cui  al presente   decreto,   o   comunque   disposte   durante   l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla  base  di  disposizioni  successive, puo'  essere  valutato  ai  sensi  del  comma  6-bis,  il  preventivo  esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del  comma  1-bis dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.  28, costituisce condizione di procedibilita' della domanda (comma 6-ter aggiunto all'articolo 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n.  6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13); e) anche per quanto concerne la giustizia amministrativa vengono apportate modifiche all’art. 84 d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni in l. n. 27/2020. In particolare (art. 4):  e.1) viene posticipato dal 30 giugno al 31 luglio 2020 il termine entro il quale i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio  di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione  siciliana  e  i  presidenti  dei  tribunali   amministrativi regionali e delle  relative  sezioni  staccate,  sentiti  l'autorita' sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli  Avvocati  della citta' ove ha sede l'Ufficio, possono adottare, in coerenza con le  eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa  pe rquanto di  rispettiva  competenza,  le  misure  organizzative,  anche incidenti sulla trattazione degli  affari  giudiziari  e  consultivi, necessarie   per   consentire   il   rispetto    delle    indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni  impartite  con  i  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi  dell'articolo3  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare  assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e  contatti  ravvicinati  tra  le persone;  e.2) viene abrogato il comma 4 dell’art. 7 d.l. n. 168/2007 convertito con modificazioni in l. n. 197/2016, il quale disponeva che “A decorrere dal 1° gennaio 2017 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata, anche a mezzo del servizio postale, almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico”;  e.3) viene stabilito che a decorrere dal 30 maggio e fino  al 31 luglio 2020 puo' essere  chiesta  discussione  orale  con  istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di  replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni  liberi  prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da  remoto  con modalita' idonee a salvaguardare  il  contraddittorio  e  l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalita' del sistema informatico della  giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque  nei  limiti  delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza e' accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte  le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla  base  delle  eventuali  opposizioni  espresse dalle altre parti  alla  discussione  da  remoto.  Se  il  presidente ritiene  necessaria,  anche  in  assenza  di  istanza  di  parte,  la discussione della causa con  modalita'  da  remoto,  la  dispone  con decreto. In tutti i casi  in  cui  sia  disposta  la  discussione  da remoto,  la  segreteria  comunica,  almeno  tre  giorni  prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento.  Si da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e  il  personale  addetto  e' considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o  tale  richiesta e' considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di  cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica;  e.4) mentre in materia di processo amministrativo telematico:  - viene sostituito il comma 1 dell’art. 13 dell’allegato 2 al Codice del processo amministrativo che ora stabilisce che “1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  sentiti  il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei  ministri  competente in materia di trasformazione digitale il  Consiglio  nazionale forense, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa  e le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative e gli altri  soggetti  indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello  schema  di  decreto,  sono  stabilite,  nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a legislazione   vigente,   le   regole   tecnico-operative   per    la sperimentazione e la graduale applicazione  degli  aggiornamenti  del processo   amministrativo   telematico,   anche   relativamente    ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso  il procedimento per ricorso  straordinario.  Il  decreto  si  applica  a partire dalla data nello stesso indicata, comunque non  anteriore  al quinto giorno successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, mentre prima la previsione era la seguente “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali. Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo”;  - si stabilisce che “A  decorrere  dal  quinto  giorno  successivo  a  quello  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell'articolo  13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  come modificato dal comma 2 del presente articolo, e' abrogato il  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2016, n. 40”;  -  viene abrogato il comma 2-quater dell’art. 136 del Codice del processo amministrativo che così recitava “Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositarli mediante upload attraverso il sito internet istituzionale”;  f) sono introdotte ulteriori disposizioni per il contenimento del COVID 2019 in materia di giustizia contabile (art. 5);  g) viene introdotta la disciplina del sistema di allerta COVID tramite applicazione software sui dispositivi mobili a cui installazione sarà volontaria. Si prevede, al riguardo, tra l’altro che (art. 6):  - i dati raccolti attraverso l'applicazione non possono essere trattati per finalita' diverse,  salva  la  possibilita'  di  utilizzo  in  forma aggregata o comunque anonima, per  soli  fini  di  sanita'  pubblica, profilassi, statistici o  di  ricerca  scientifica;  - il mancato utilizzo dell'applicazione non comporta alcuna  conseguenza  pregiudizievole  ed  e'  assicurato  il rispetto del principio di parita' di trattamento;  - l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma,  nonche'  ogni trattamento  di  dati  personali  effettuato  ai  sensi  al  presente articolo sono interrotti alla  data  di  cessazione  dello  stato  di emergenza disposto con delibera del Consiglio  dei  ministri  del  31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020; h)  i  contratti  di  fornitura  nei   servizi   di   comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo  1° agosto 2003, n. 259,  devono  prevedere  tra  i  servizi  preattivati sistemi  di  controllo  parentale  ovvero  di  filtro  di   contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati  ad  un pubblico di eta' superiore agli anni diciotto (art. 7-bis)           E' stata pubblicata in G.U. n. 143 del 6.6.2020 la legge 5 giugno 2020, n. 40 di conversione con modificazioni del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (detto anche d.l. "Liquidità") entrato in vigore il 9 aprile 2020 (G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020). Ecco le principali disposizioni:   MISURE PER LE IMPRESE   a)    viene prevista la possibilità di richiedere un finanziamento a SACE S.p.A. (società per azioni di Cassa Depositi e Prestiti). Una parte dei fondi (30 miliardi su 200) è riservata alle piccole e medie imprese, inclusi i lavoratori autonomi ed i professionisti purché abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) l. n. 662/1996 (fondo centrale di garanzia PMI). La durata del finanziamento non può essere superiore a 6 anni e non deve rientrare nella categoria di impresa in difficoltà ai sensi della normativa eurounitaria. La legge di conversione ha specificato che (art. 1):   -    tale previsione trova applicazione anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB;   -    essa non trova applicazione per le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, sempreché la società dimostri che il soggetto non residente svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;   Inoltre la durata del periodo di preammortamento passa da 24 a 36 mesi, ma sono tuttavia introdotte la seguenti due ulteriori condizioni per conseguire il finanziamento:   -    “nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall’impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di “impresa in difficoltà”, sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica”;   -    il finanziamento deve essere altresì “destinato, in misura non superiore al 20% dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell’epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l’impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;   Viene altresì stabilito che al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa. Nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, l’impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell’Unione europea. I sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell’impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti. Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, le attività relative all’escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia;   b)   in caso di nuove richieste di finanziamenti, le stesse devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara: a) che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale; b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi; c) che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia; d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati; e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all’articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011; f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato (art. 1-bis);       c)    sono stabilite misure a sostegno dell’esportazione e dell’internazionalizzazione delle imprese italiane sempre tramite SACE ed in sede di conversione si specifica che per quanto concerne il rafforzamento delle misure di internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell’agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all’estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell’arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell’agroalimentare (artt. 2 e 3);       d)   viene incrementata la lista delle attività che ai sensi dell’art. 1, comma 53 l. n. 190/2012 sono considerate maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa con le seguenti (art. 4-bis):   - servizi funerari e cimiteriali;   - ristorazione, gestione delle mense e catering;   - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di   trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;       e)    sono introdotte disposizioni specifiche per il sostegno del settore alberghiero e termale, stabilendosi che soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), TUIR, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui sopra, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all’articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione (art. 6-bis);       f)    viene previsto un credito d’imposta alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali (art. 12-bis);       g)   la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui all’articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con  effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024 (art. 12-ter);           h)   le garanzie concesse dal Fondo di garanzia precitato fino al 31 dicembre 2020 sono rilasciate a titolo gratuito e per un importo massimo fino a 5 milioni per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Tra le altre modifiche ed integrazioni apportate il finanziamento per i professionisti e le PMI richiedibile con autocertificazione sale da 25.000€ a 30.000€, precisandosi che per i finanziamenti concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto. Viene inoltre stabilito che per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie  strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati (art. 13);       i)     al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l’uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di  interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall’autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 18-bis);       j)     fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse (art. 37-bis);       k)   in favore delle imprese agricole con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (art. 41, comma 4-bis)         SEMPLIFICAZIONI PER IL CITTADINO       l)     i contratti conclusi dalle Banche con le clientela nel periodo di emergenza sanitaria posso essere stipulati (ed receduti) anche mediante consenso inviato per posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo, purché accompagnati da copia di un documento di riconoscimento, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne l’immodificabilità (art. 4);       m)l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui “prima casa” (cd. Fondo Gasparrini) per un periodo di nove mesi è consentito anche relativamente ai mutui in ammortamento da meno di un anno. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l’esito dell’istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell’istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l’ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda (art. 12);       n)   i farmaci di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19 (art. 27-bis);        DISPOSIZIONI SULLA CRISI D’IMPRESA   o)   viene rinviata al 1° settembre 2021 l’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019 (art. 5);        p)    termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi. Sono altresì introdotte ulteriori disposizioni per la proroga prevista per gli adempimenti per quanto concerne il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione. Inoltre, si prevede che il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all’articolo 161, sesto comma, o all’articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l’improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, o dell’articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942. Le disposizioni dell’articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020 (art. 9);        q)    tutti i ricorsi per fallimento depositati dal 9.3.2020 al 30.06.2020 sono improcedibili. In sede di conversione è stato precisato, tuttavia, che tale previsione non si applica: a) al ricorso presentato dall’imprenditore in proprio, quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia di COVID-19; b) all’istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all’articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell’articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. Inoltre quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 10);        r)      le scadenze dei titoli di credito emessi prima dell’entrata in vigore del decreto legge sono sospesi per il periodo 9.3.2020-31.08.2020. Inoltre, i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell’archivio informatizzato di cui all’articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate (art. 11);       DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA’    s)      fino al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione le previsioni di cui all’art. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, 2482-ter c.c. Sostanzialmente in materia di obblighi di ricostituzione del capitale sociale se viene eroso al di sotto dei minimi previsti altrimenti per legge, tant’è che non opera la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies c.c. (artt. 6 e 8);        IMPRESE STRATEGICHE   t)    l’acquisto di quote di partecipazione di società operanti nei seguenti settori strategici dev’essere notificato entro dieci giorni prima dell’efficacia dell’operazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (artt. 15 - 17):        -        infrastrutture critiche,  siano  esse  fisiche  o  virtuali,  tra  cui  l'energia, i  trasporti,  l'acqua, la  salute, le  comunicazioni, i  media, il  trattamento o  l'archiviazione  di  dati,  le  infrastrutture aerospaziali, di  difesa, elettorali  o  finanziarie,  e  le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;       -        tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del  Consiglio,  tra  cui  l'intelligenza artificiale, la  robotica, i  semiconduttori, la  cibersicurezza, le  tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;        -        sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;        -        accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o        -        libertà e pluralismo dei media;        MISURE FISCALI   u)      per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto al mese di marzo e di aprile del 2019, sono sospesi, rispettivamente per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini di versamento in autoliquidazione delle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 d.P.R. n. 600/1973, dell’IVA, dei contributi previdenziali e delle assicurazioni obbligatorie. Per i soggetti con ricavi/compensi superiori per godere delle sospensioni suindicate, la riduzione dev’essere di almeno il 50%. La sospensione si applica a prescindere dal volume di affari/ compensi per coloro che hanno sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza con riduzione di almeno il 33%. I versamenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a 5 rate. I soggetti con ricavi/compendi inferiori a 400.000 per quanto percepito nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020 vi è la facoltà di non assoggettarli alle ritenute d’acconto. I contribuenti che si avvalgono di quest’ultima opzione rilasciano un’apposita dichiarazione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate in unica soluzione entro il 31.7.2020 o mediante rateizzazione fino a 5 rate mensili. Viene, pertanto, abrogato il comma 7 dell’art. 62 d.l. n. 18/2020 (artt. 18-19);        v)  le disposizioni per sanzioni ed interessi per il caso di omesso o insufficiente versamento di IRPEF, IRES e IRAP non si applicano se quanto versato non è inferiore all’80% del dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (art. 20);        w)    i   versamenti   nei   confronti   delle   pubbliche   amministrazioni,   inclusi   quelli   relativi   ai   contributi   previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 d.l. n. 18/2020 sono considerati effettuati tempestivamente se effettuati entro il 16 aprile 2020 (art. 21);         x)    viene prorogato al 30 aprile 2020 (ordinariamente fissato al 16 marzo e slittato al 31 marzo ai sensi dell’art. 1, comma 3 d.l. n. 9/2020) il termine per la consegna ed invio all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2020 (art. 22);         y)    i termini per fruire delle agevolazioni “prima casa” sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020 (art. 24);        z)     sono introdotte disposizioni di semplificazioni anche in materia di imposto di bollo sulla fatture elettroniche (art. 26);        aa)     vengono introdotte numerose modifiche al testo dell’art. 32-quater (Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici) d.l. n. 124/2019 convertito con modificazioni in l. n. 157/2019 (art. 28);         bb)     è riconosciuto un credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (art. 30);            APPALTI   cc)    i certificati di cui all’art. 17-bis, comma 5 d.lgs. n. 241/1997 conservano validità fino al 30 giugno 2020 (art. 23);        DISPOSIZIONI IN MATERIA PROCESSUALE   dd)    per quanto concerne i processi civili, penali, tributari, contabili e militari il termine di sospensione del 15 aprile è prorogato all’11 maggio 2020, sicché i termini proseguono o iniziano a decorrere a partire dal 12 maggio 2020. Questa previsione non si applica ai procedimenti penali i cui termini ex art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020. Per i processi amministrativi, invece, la sospensione è prolungata soltanto per la notificazione dei ricorsi e soltanto fino al 3 maggio 2020 (art. 36);         ee)  per quanto concerne il processo tributario si utilizzano le modalità telematiche in tutta Italia anche per i per tutti i processi (art. 29);           DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO   ff)ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 27-bis);       gg)             sono introdotte una serie di previsioni per quanto concerne l’attività sanitaria (artt. 38-40 e 42) e di tutela del lavoro (art. 41);            PROROGHE VARIE   hh)             per gli enti e gli organismi pubblici  (con esclusione di regioni, province, città metropolitane, comuni, comunità montane e loro consorzi, associazioni e società)  i termini per il rinnovo degli organi sono prorogati fino alla conclusione dello stato  di emergenza sanitaria (art. 33);       ii)   il termine di sospensione dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 103 d.l. n. 18/2020 è prorogato dal 15 aprile al 15 maggio 2020 (art. 37).           E' stata pubblicata la modulistica per fruire dei provvedimenti del decreto legge n. 23/2020, tra i quali il modulo per la richiesta di garanzia su finanziamenti di importo fino a 25.000 euro ai sensi della lettera m), comma 1 dell’art. 13. Si rinvia alla seguente pagina del sito del MISE:  https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/           E' stata emanata la prima circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2020, n. 9/E recante "Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" con le prime risposte ad alcuni quesiti in materia fiscale.         E' stata emanata la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 maggio 2020, n. 11/E recante "Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e decretolegge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». Ulteriori risposte a quesiti."         E’ stata pubblicata in G.U. n. 110 S.O. del 29 aprile 2020 la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di decreti legislativi.» di conversione con modificazioni del d.l. 17. marzo 2020, n. 18 detto anche decreto “Cura Italia” (in G.U. n. 70 del 17.3.2020 - edizione straordinaria). Ecco le novità legislative introdotte dal provvedimento che tiene conto delle modifiche apportate in sede di conversione:   POTENZIAMENTO RISORSE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMICA   a)  sono potenziate le risorse economiche in capo al Ministero della Salute (artt. 1 - 3) ed è previsto l’Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari (art. 7), nonché l’assunzione urgente di funzionarii tecnico per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari (art. 8). E’ previsto anche un potenziamento dei servizi sanitari militari e per l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento (art. 9). Inoltre, è stabilito, inoltre, il trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza (art. 12). Si prevede che in deroga alle norme in materia di qualifiche sanitarie sia consentito è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea (art. 13). Sono potenziate anche le risorse umane dell’INAIL e dell’Istituto Superiore di Sanità (artt. 10 e 11);   b) sono introdotte ulteriori misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario. Si stabilisce, in particolare, che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza possono procedere al reclutamento del personale delle professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari, nonché di medici specializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medicospecialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta. Inoltre, al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all’attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai medici iscritti al corso di formazione in medicina generale è consentita l’instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti (artt. 2-bis, 2-ter  e 2-quinquies);   c) per la durata dello stato emergenziale, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all’articolo 17, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 2-septies);   d) agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (5-sexies, comma 2);   e) le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate (art. 4);   f)    istituzione di unità speciali di continuità assistenziale per il COVID. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L’unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e per le attività svolte nell’ambito della stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all’accettazione del medesimo pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attività assistenziali (art. 4-bis);   g)  durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza (art. 4-ter);   h)   la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici di protezione individuale (DPI) (art. 5). Inoltre, fino al termine dello stato di emergenza, è consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L’efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. E’ consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità (art. 5-bis). In particolare, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme. In quest’ultimo caso i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti (art. 15);   i)    sono introdotte disposizioni per garantire l’utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia.  Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonché la Federazione nazionale delle farmacie comunali, da adottare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalità con cui si rendono disponibili sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all’anno 2022, mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presìdi portatili che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l’ossigenoterapia (art. 5-ter);   l)    ai contratti relativi all’acquisto dei DPI, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all’emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l’articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010, e tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere (art. 5-quater);   m) fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. La requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l’interessato consenta espressamente alla proroga del termine. In caso di requisizione in proprietà, l’indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore mentre in caso di requisizione in uso, l’indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Contestualmente all’apprensione dell’immobile requisito, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. L’indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell’Agenzia delle entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore (art. 6);   n)  agli operatori sanitari, agli operatori dei servizi pubblici essenziali e ai dipendenti delle imprese che operano nell’ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori non si applica la misura della quarantena  con  sorveglianza attiva altrimenti prevista per gli individui che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi confermati di malattia infettiva diffusiva. In questi casi i lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l’attività soltanto nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19 (art. 14);   o) per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (art. 16);   p)  il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58 (art. 102);       MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO   q) i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il 31 agosto 2020. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione (artt. 19 e 19-bis);   r)  le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro (art. 20);   s)  i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro (art. 21);   t)  le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (inclusi quelli di lavoro domestico), ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L’accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti (art. 22);   u)  per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Anche I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. Il contributo è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari (art. 23);   v) il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 (art. 24);   z)   congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19. In particolare, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (art. 25);    aa) il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Inoltre, fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi (art. 26);   bb)  ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Analoga previsione concerne:   - i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;   - i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;   - gli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro;   - i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, (art. 27-30 e 38);   cc) al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività. L’indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (artt. 44 e 44-bis);   dd)  a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto (art. 46);   ee)  l’ammissione ai benefici del Fondo per i mutui prima casa è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. Inoltre per la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, Viene inoltre sostituito il comma 478 dell’art. 1 l. n. 244/2007 stabilendo che “Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione”. La possibilità di sospensione del mutuo per l’acquisto della prima casa può essere richiesto, altresì, anche in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (art. 54);   ff)  è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore (art. 54-ter);   gg)  ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese (art. 63);   hh) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 65);       PROROGHE DEI TERMINI   ii)   in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1°febbraio 2020, i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega (art. 1, comma 3);   ll) la validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020. La proroga non è efficace per la validità come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria (art. 17-quater);   mm) proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 al 1° giugno 2020 (art. 32);   nn) in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (art. 33);   oo)  In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto (art. 34);   pp) è posticipato al 31 ottobre 2020 l’entrata in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 101, comma 2 d.lgs. n. 117/2017 e così parimenti l’adeguamento delle disposizioni per le imprese sociali di cui all’art. 17, comma 3 d.lgs. n. 112/2017.  Inoltre, per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Tale disposizione trova applicazione anche agli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno 2017 entro la data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l’utilizzo delle somme percepite, è fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme (artt. 35);   qq) sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e vanno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall’articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze (artt. 37 e 71);   rr)  per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (art. 40);   ss) sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps nonché l’efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati (art. 41);   tt)  a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (art. 42);   uu) al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico (art. 45);   vv) al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico (art. 46);   zz) i termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato sono prorogati di un anno (art. 62-bis);   aaa) sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 67);   bbb) con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (art. 68);   ccc) l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 e con successivo provvedimento quelli di corresponsione degli importi sospesi (art. 72-bis);   ddd)  al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all’applicazione della tassa di ancoraggio di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell’articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l’anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell’articolo 126. Sempre al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale (art. 92);   eee) per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (art. 95);   fff) ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Il periodo di sospensione trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. Tale disposizione non si applica ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati, né ai procedimenti del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020 (art. 103, comma 1, 3-5);   ggg) tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori (art. 103, commi 2-2-ter);   hhh) i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020 (art. 103, comma 2-quater – 2-quinquies)   lll) la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza al 31 gennaio 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento (art. 104);   mmm) il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.  I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 (art. 107, commi 4 e 5);   nnn) sono prorogati una lunga serie di termini di cui al Testo Unico degli Enti Locali (art. 107,commi 7-10);   ooo) la somma di cui all’art. 202, comma 2 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive (art. 108, comma 2);   ppp)  Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di (art. 113):   - presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;   - presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;   - presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;   - versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120;   rrr) sono prorogati i termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico (art. 125-bis)   sss) sono prorogati i termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni. Su richiesta dell’assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall’assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l’impresa di assicurazione ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell’assicurato e sino al 31 luglio 2020. Conseguentemente le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo in danno dell’assicurato richiedente la sospensione e la durata dei contratti è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per l’assicurato. La sospensione del contratto conseguita in applicazione del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell’assicurato, che restano pertanto esercitabili. Durante il periodo di sospensione previsto dal presente comma, il veicolo per cui l’assicurato ha chiesto la sospensione non può in alcun caso circolare né stazionare su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica in quanto temporaneamente privo dell’assicurazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 2054 del codice civile, contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione (art. 125;)       IN PARTICOLARE SUI TERMINI PROCESSUALI   ttt) Per i giudizi civili e penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 e sempre in detto periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sussistono una serie di eccezioni elencate al comma 3 (art. 83 , commi 1 e 2, periodi 1-4);   uuu) per i giudizi in commissione tributaria dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è altresì sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto e si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (art. 83, comma 2, ultimo periodo);   vvv) per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi:   - la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle   - persone che debbono svolgervi attività urgenti;   - la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;   -la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;   - l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;   - la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;   - la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;   - la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;   - lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (art. 83, commi 6 -8);   zzz) dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 83, comma 11);   aaaa) nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 83, comma 11-bis);   bbbb) fermo quanto previsto dal comma 12, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice partecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede anche con le modalità di cui al comma 12-quinquies; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal difensore del ricorrente abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all’atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell’atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale (art. 83, commi 12-bis - 12-quater);   cccc) dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria » (art. 83, comma 12-quinquies);   dddd) dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (art. 83, commi 20-20bis);   eeee) fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia (art. 83, comma 20-ter)   ffff) tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi. secondo quanto Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all’articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all’articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4. Dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un’istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. A decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono prevedere una o più delle seguenti misure:   - la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;   - la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico;   - la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;   - l’adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;   - il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti con decreto non impugnabile   Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all’articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario . (art. 84);   gggg) le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza, dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata (art. 85);   hhhh) l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020 (art. 103, comma 6)   iiii) il termine di prescrizione di cui all’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 103, comma 6-bis);   llll) proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci (art. 103-bis);       LIMITAZIONI ALL’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’   mmmm) sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, nonché nei centri di riabilitazione estensiva ambulatoriali e similari. l’attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino al permanere di rischio sanitario. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell’importo dovuto per l’erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell’effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all’atto della ripresa della normale attività (art. 48);       MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE   nnnn) fondo centrale di garanzia PMI. Inoltre, Per un periodo di dodici mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%. L’intervento straordinario può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per periodi determinati alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui sopra, in considerazione dell’impatto economico eccezionale subìto in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari (art. 49-bis);   oooo) qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto), può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente: a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo; b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo. I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto (art. 55);   pppp) misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese. In particolare, si stabilisce che:   - per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;   - per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre2020 alle medesime condizioni;   - per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Possono beneficiare delle misure di cui sopra le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi (art. 56);   qqqq) fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente (58);   rrrr) allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione (art. 93);       NORME FISCALI   ssss) è prevista la sospensione dei termini: a) relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; b) relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020; c) dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 per (art. 61):   - imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;   - federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;   - soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale da gioco e biliardi;   - soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;   - soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;   - soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;   - soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;   - soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;   - soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;    - aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;   - soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;   - soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;   - soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;   - soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;   - soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;   - soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;   - esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;   - organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.   I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020. Per le Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 31 maggio 2020 ed i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020;   tttt) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e vanno effettuati entro il 30 giugno 2020 (art. 62, comma 1);   uuuu) per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (limite che non trova applicazione per coloro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 62, commi 2 e 3):   - relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;   - relativi all’imposta sul valore aggiunto;   - relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;   vvvv) per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 62, comma 3);   zzzz) i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020 (art. 60);   aaaaa) allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro (art. 64);   bbbbb) per le erogazioni liberali in denaro o in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate (artt. 66 e 99);       APPALTI   ccccc) il Dipartimento della protezione civile, per il tramite del soggetto attuatore CONSIP S.p.A., nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep. n. 741, è autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all’articolo 5-bis del presente decreto e comunque anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 163, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi materiali indispensabili per il funzionamento dei ventilatori (art. 5-quinquies);   ddddd) al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33. I contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell’amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall’inizio dell’esecuzione e garantiscono in ogni caso il rispetto dei princìpi di interoperabilità e di portabilità dei dati personali e dei contenuti comunque realizzati o trattati attraverso le soluzioni acquisite ai sensi del comma 1, senza ulteriori oneri per il committente. La facoltà di recesso unilaterale, di cui al periodo precedente, è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell’amministrazione. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (artt. 75 e 87);   eeeee) allo scopo di agevolare l’applicazione del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l’imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell’aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante. Nel caso di recesso dell’aggiudicatario o nel caso in cui l’incremento dei quantitativi non sia sufficiente al soddisfacimento del fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, Consip S.p.A., nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, è autorizzata sino al 30 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro interpellando progressivamente gli operatori economici che hanno presentato un’offerta valida nella proceduta indetta da Consip S.p.A. per la conclusione della vigente convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet, alle stesse condizioni contrattuali offerte dal primo miglior offerente; b) allo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bandi di gara finalizzate alla stipula di convenzioni-quadro e di accordi-quadro aventi ad oggetto beni e servizi informatici, selezionando almeno tre operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tra gli operatori economici ammessi nella pertinente categoria del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai contratti derivanti dalle procedure di cui al comma 2 possono ricorrere le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa attestazione della necessità ed urgenza di acquisire le relative dotazioni al fine di poter adottare le misure di lavoro agile di cui al comma 1 per il proprio personal (art. 87-bis);   fffff) l’art. 35, comma 18, secondo periodo d.lgs. n. 50/2016 viene così modificato “L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione”. Inoltre Il rispetto delle misure di contenimento di cui al d.l. n. 6/2020 convertito in l. n. 13/2020 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (art. 91);       ISTRUZIONE   ggggg) in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. E’ conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell’esame di laurea (art. 101);       SOCIETA’   hhhhh) in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 106);   iiiii) in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 degli enti e dei loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è differito al 30 giugno 2020 (art. 107);   lllll) fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi (art. 113-bis)       SERVIZIO POSTALE   mmmmm) dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e all’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna delle suddette notificazioni con la procedura ordinaria di firma di cui all’articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, oppure con il deposito in cassetta postale dell’avviso di arrivo della raccomandata o altro atto che necessita di firma per la consegna. Il ritiro avviene secondo le indicazioni previste nell’avviso di ricevimento. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020. I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame sono sospesi sino alla cessazione dello stato di emergenza (art. 108);       VARIE   nnnnn) sono introdotte misure di semplificazione per il trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale (art. 17-bis);    ooooo) il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, al fine di fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza,senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle  ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva (art. 87, commi 1 e 4);   ppppp) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (art. 122);   qqqqq) fino alla cessazione dello stato di emergenza, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse (art. 39);   rrrrr) nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:   - realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;   - potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;   - cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;   - concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) (art. 72);   sssss) al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 73);   ttttt) qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019/2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell’anzianità di servizio (art. 121-ter)   uuuuu) sono introdotte disposizioni di sostegno della pesca, del settore agricolo e del trasporto aereo, spettacolo, cinema e audiovisivo,  cultura e filiera della stampa (artt. 78, 79, 89, 90, 94, 98 e 105);   vvvvv) il referendum confermativo per il taglio dei parlamentari è posticipato di 240 giorni (art. 81);   zzzzz) lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto (art. 87, comma 5);   aaaaaa) sono introdotte norme per il rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (art. 88);   bbbbbb) sono introdotte disposizioni per il rimborso dei contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico (art. 88-bis)         E' stata emanata la circolare dell'Agenzia delle Entrate 3 aprile 2020, n. 8 recante "Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”. Risposte a quesiti".          In G.U. n. 71 del 18.3.2020 è stato pubblicato il Comunicato di rettifica delle seguenti parole del d.l. n. 18/2020:     - all’articolo 53, comma 1, primo rigo, alla pagina 24, le parole: «nel settore turistico interessato », devono intendersi espunte;   - all’articolo 56, comma 8, primo rigo, alla pagina 27, la parola «a» deve intendersi espunta;   - all’articolo 106, comma 2, secondo rigo, alla pagina 53, la parola «e» deve intendersi espunta.

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In G.U. n. 77 del 23.3.2020 sono stati pubblicati due decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale il Ministro ha prorogato: - le carte di qualificazione del conducente  e  i  certificati  di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono  prorogati,  per  il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020 (d.m. 10.3.2020); -proroga, senza oneri per  l'utente,il permesso provvisorio di guida rilasciato  ai  sensi  dell'art.  59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in  cui  la  commissione medica locale, nel giorno fissato  per  l'accertamento  sanitario  ai sensi dell'art.  119  del  codice  della  strada,  non  abbia  potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto (d.m. 11.3.2020)

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E' stato pubblicato in G.U. n. 82 del 25.3.2020 il d.m. MEF 25 marzo 2020 recante "Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18". Esso stabilisce che: a) ferme restando le ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 del DM n. 132/2010, ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo, ai sensi della lettera c-bis dell'art. 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rilevano le seguenti situazioni:i) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;ii) riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo.Per gli eventi di cui sopra la sospensione del pagamento delle rate del mutuo puo' essere concessa per durata massima complessiva non superiore a:a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione puo' essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo; b) l'ammissione ai benefici del Fondo e' concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita' operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza coronavirus; c) per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

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Pubblicato il vademecum ANAC recante alcuni suggerimenti per accelerare le procedure di appalto durante l'emergenza sanitaria.   In GUCE del 8.4.2020, n. CI 116/1 è stata pubblica la Comunicazione della Commissione UE 2020/C 116 I/01 recante "Orientamenti sull'approvvigionamento ottimale e razionale di farmaci per evitare carenze durante la pandemia di Covid-19", che fornisce una serie di orientamenti che mirano a tutelare la salute pubblica e a salvaguardare - al contempo - l'integrità del mercato unico, affinché i cittadini europei abbiano accesso ai farmaci a prezzo accessibile per soddisfare le esigenze sanitarie durante la pandemia di Covid-19   In GUCE del 1.4.2020, n. CI 108/1 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione UE 2020/C 108 I/01recante "Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19" la quale fornisce informazioni utili per consentire alle Stazioni appaltanti di acquisire in tempi rapidi forniture di beni e servizi correlati all'emergenza sanitaria da COVID 2019.

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E' stata pubblicata in G.U. n. 320 del 28.12.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute 24 dicembre 2020 recante "Ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale si è stabilito che "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme flessibili nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica,  ai  sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al  15  gennaio  2021, sia garantita l'attivita' didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attivita' e'  erogata tramite la didattica digitale integrata"   E' stata pubblicata in G.U. n. 238 del 25.9.2020 l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 15 settembre 2020, n. 702 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale, tra l'altro, l fine di consentire l'avvio  dell'anno  scolastico  2020-2021,si dispone che:   - gli enti locali possono stipulare contratti di  locazione  per  spazi ulteriori da destinare allo svolgimento  delle  attivita'  didattiche anche in deroga agli articoli 27 (durata) e 42 (destinazione d'uso) della legge 27 luglio 1978,  n. 392; - la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all'attività didattica o educativa è sempre consentita temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalla destinazione d'uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica       E' stato pubblicato in G.U. n. 223 dell'8.9.2020 il d.l. 8 settembre 2020, n. 111 recante "Disposizioni  urgenti  per  far  fronte  a   indifferibili   esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Tra le varie disposizioni introdotte si prevede che Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere  la  prestazione di  lavoro  in  modalita'  agile  per  tutto  o  parte  del   periodo corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio  convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di  prevenzione della  ASL  territorialmente  competente  a   seguito   di   contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.   Nelle sole ipotesi in cui la prestazione  lavorativa  non  possa essere svolta in modalita'  agile  e  comunque  in  alternativa  alla misura  di  cui  al  comma  1,  uno  dei  genitori,  alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o  parte  del  periodo corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio,  minore  di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della  ASL territorialmente  competente  a  seguito  di  contatto   verificatosi all'interno del plesso scolastico.   Per i periodi  di  congedo  fruiti  e' riconosciuta, in luogo della retribuzione un'indennita'  pari  al  50  per  cento  della  retribuzione  stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23  del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione  del  comma  2  del  medesimo  articolo.  I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.     Con atto del Ministero dell'Istruzione del 26 giugno 2020 è stato adottato il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021   E' stato convertito in l. 6.6.2020, n. 41 (G.U. n. 143 del 6.6.2020) il d.l. n. 22/2020 recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica». ll provvedimento, tra l'altro, stabilisce misure urgenti per gli esami  di  Stato  e  la  regolare  valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 nonché per l'ordinato avviodell'anno scolastico 2020/2021, stabilendosi tra l'altro che in corrispondenza della sospensione delle  attivita'  didattiche in presenza a seguito  dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a distanza,  utilizzando  strumenti   informatici   o   tecnologici   a disposizione, potendo anche disporre per  l'acquisto  di  servizi  di connettivita'  delle  risorse  di  cui  alla  Carta  elettronica  per l'aggiornamento e la formazione del docente di  cui  all'articolo  1, comma 121, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107.

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E' stata pubblicata in G.U. n. 124 del 15.5.2020 l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2020, n. 14 che modifica l'art. 1, comma 1 della precedente ordinanza 9 maggio 2020, n. 13 implementando le procedure semplificate di sdoganamento a tutti i dispositivi correlati alla lotta al COVID. Ecco il nuovo testo dell'art. 1, comma 1 della citata ordinanza n. 13 risultante dall'integrazione apportata: "L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nello svolgimento delle attivita' di propria competenza provvede, senza differimento, a porre in essere ogni azione utile al fine di consentire la celere sdoganalizzazione di tutti i dispositivi di protezione individuale(di seguito «DPI») ed in particolare i DPI di protezione via aerea FFP2, FFP3, N95, KN95, indicati nella circolare del Ministero dellasalute protocollo 4373 del 12 febbraio 2020 di ogni bene mobile di qualsiasi genere occorrente per il  contrasto al COVID-19, nonche' di mascherine chirurgiche o assimilabili, anche nei confronti degli associati/aderenti alle associazioni firmatarie, meglio diseguito indicate, dei protocolli di intesa sottoscritti in data 1 e 3 maggio 2020, con il Commissario straordinario: Federfarma, Assofarm,Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI,Federfarma servizi ed ADF, Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCDConad".   Sono state pubblicate in G.U. n. 120 del 11.5.2020 le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri: - 28 marzo 2020, n. 6 in materia di procedura semplificata dei DPI ed in particolare i DPI  di protezione via aeree FFP2, FFP3, N95, KN95; - 9 maggio 2020, n. 13 recante ulteriori disposizioni per la semplificazione delle procedure di sdoganamento dei DPI; - 9 maggio 2020, n. 12 recante ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi  di protezione individuale.   In G.U. n. 109 del 28.4.2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 26 aprile 2020 con la quale sono fissate le competenze per l'immissione in commercio, sotto il profilo del rilascio del nulla osta sanitario, dei DPI importati dall'estero, nonché degli  apparecchi  sanitari  e dei   dispositivi   di ventilazione.   E' stata pubblicata in G.U. n. 108 del 27.4.2020 l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali" che impone il prezzo delle mascherine aventi le seguenti caratteristiche ad un importo non superiore a 0,50 euro per unità IVA esclusa:     Tipo I: - efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95; - pressione differenziale (Pa/cm²): < 40; - pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30.       Tipo II: - efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98; - pressione differenziale (Pa/cm²): < 40; - pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30.       Tipo IIR: - efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98; - pressione differenziale (Pa/cm²): < 60; - pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0; - pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30;     E' stata pubblicata in G.U. n. 96 del 10.4.2020 l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2020 recante "Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie. (Ordinanza n. 9)" con la quale si stabilisce, tra l'altro, che: - è consentita la vendita al dettaglio  di  DPI  da  partedelle farmacie ubicate nell'intero territorio nazionale, anche  in  assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate a cura del venditore; - la vendita al dettaglio anche di una sola unita'  di  DPI  senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore  o  pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il  numero  dei  DPI presenti nella medesima; - ciascuna farmacia,  per  le  operazioni  di  cui  alla  presente ordinanza, deve  provvedere  alla  conservazione  delle  informazioni circa la confezione integra (denominazione, nome del  produttore  e/o distributore, quantita', data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto)  e  dell'allestimento  (numero  confezioni  e  numero  di  DPI inserite in ciascuna di esse

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E' stato pubblicato in G.U. n. 97 dell'11.4.2020 il d.P.C.M. 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull'intero   territorio nazionale". Ecco le principali nuove disposizioni vigenti dal 14 aprile al 3 maggio 2020: a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di salute e, in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le  persone  fisiche di trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze  lavorative,  di  assoluta urgenza ovvero per motivi  di  salute  e  resta  anche  vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza; b) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) e'  fatto  divieto  assoluto  di  mobilita'   dalla   propria abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) e' vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi pubblici o aperti al pubblico; e) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle aree gioco e ai giardini pubblici; f) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente attivita'  motoria in  prossimita'  della  propria  abitazione,  purche'  comunque   nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Sono  sospese altresi' le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e  non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo; h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi  e  gli spettacoli di qualsiasi natura,  ivi  compresi  quelli  di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti  in  ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a  titolo  d'esempio,  grandi eventi, cinema, teatri, pub,  scuole  di  ballo,  sale  giochi,  sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei  predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; l'apertura dei luoghi di  culto  e' condizionata all'adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare assembramenti di persone, tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai  frequentatori  la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno  un  metro. Sono sospese le cerimonie civili e  religiose,  ivi  comprese  quelle funebri; j) sono sospesi i servizi di apertura al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura; k) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  e  le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di attivita' formative a distanza.  Sono  esclusi  dalla  sospensione  i corsi di formazione specifica in medicina generale.  I  corsi  per  i medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire anche  in  modalita'  non  in  presenza.  Al  fine  di  mantenere  il distanziamento sociale, e' da escludersi  qualsiasi  altra  forma  di aggregazione alternativa.  Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di ogni ordine e grado. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili concernenti  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  richiamati,  non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado; m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita'; n) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni; p)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazioneai rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8  marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio, l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi corsi; q) sono sospese le procedure concorsuali  private  ad  esclusione dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita'  a  distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; r) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a livello regionale; s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita'  convegnistica o congressuale; t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,  modalita'  di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; u) sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi; v) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui  all'art.  121  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli uffici  periferici  della   motorizzazione   civile;   con   apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei  candidati  che non  hanno  potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in  ragione  della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto; x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; y) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di valutare  la  possibilita'  di  misure  alternative   di   detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica  o video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato  il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da  evitare l'uscita e il rientro dalle carceri,  valutando  la  possibilita'  di misure alternative di detenzione domiciliare; z) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita'  individuate  nell'allegato  1,  sia   nell'ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro; aa) sono sospese le attivita' dei servizi  di  ristorazione  (fra cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  ad  esclusione delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale,  che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto; bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonche'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro; cc) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona  (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate nell'allegato 2; dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e'  sospesa  ai sensi del presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla distanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all'interno  dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5; ee)restanogarantiti,nelrispettodellenorme igienico-sanitarie, iservizibancari,finanziari,assicurativi nonche'l'attivita'delsettoreagricolo,zootecnicodi trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi; ff) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo' disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici,  la  modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  puo'  essere  applicata  dai  datori  di  lavoro privati a ogni rapporto  di  lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei principi dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi  di  informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; hh) si raccomanda in ogni caso ai datori  di  lavoro  pubblici  e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera  precedente  e dall'art. 2, comma 2; ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalita' a distanza;  b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di strumenti di protezione individuale;d) siano incentivate le operazioni di sanificazione deiluoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali.   ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO CONSENTITE (allegato 1) Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio  al  dettaglio  in  esercizi  non  specializzati  di  computer,  periferiche,  attrezzature  per  le  telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio  al  dettaglio  di  prodotti  alimentari,  bevande  e  tabacco  in  esercizi  specializzati  (codici  ateco: 47.2) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio  al  dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le  telecomunicazioni  (ICT)  in  esercizi  specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati  di  medicinali  non  soggetti  a  prescrizione  medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio al dettaglio di libri Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati   MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI (allegato 5) 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura. 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 5.  Utilizzo  di  mascherine  nei  luoghi  o  ambienti  chiusi  e  comunque  in  tutte  le  possibili  fasi  lavorative  laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande. 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per  locali  fino  a  quaranta  metri  quadrati  può  accedere  una  persona  alla  volta,  oltre  a  un  massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. ATTIVITA' INERENTI AI SERVIZI ALLA PERSONE CONSENTITE (allegato 2) Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attivita' delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attivita' connesse   ATTIVITA' PRODUTTIVE CONSENTITE (allegato 3)   1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali   2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali   3 Pesca e acquacoltura   5 Estrazione di carbone   6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale   09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale   10 Industrie alimentari   11 Industria delle bevande   13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali   13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli diabbigliamento)   14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro   16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio   17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)   18 Stampa e riproduzione di supporti registrati   19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio   20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 -   20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)   21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici   22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e   22.29.02)   23.13 Fabbricazione di vetro cavo   23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia   25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale   25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili   25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo   26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche   26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche   26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche   27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per   la distribuzione e il controllo dell'elettricità   27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici   28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio   28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)   28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)   32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche   32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza   32.99.4 Fabbricazione di casse funebri   33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)   35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata   36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua   37 Gestione delle reti fognarie   38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali   39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti   42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)   43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni   45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli   45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli   45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori   46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi   46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco   46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici   46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria   46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali   46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori   46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico   46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici   46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento   46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura   49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte   50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua   51 Trasporto aereo   52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti   53 Servizi postali e attività di corriere   55.1 Alberghi e strutture simili   j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione   K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative   69 Attività legali e contabili   70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale   71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche   72 Ricerca scientifica e sviluppo   74 Attività professionali, scientifiche e tecniche   75 Servizi veterinari   78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto   80.1 Servizi di vigilanza privata   80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza   81.2 Attività di pulizia e disinfestazione   81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione   82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto   82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi   82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste   82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti   84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria   85 Istruzione   86 Assistenza sanitaria   87 Servizi di assistenza sociale residenziale   88 Assistenza sociale non residenziale   94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali   95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche   95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari   95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni   95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa   97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali   Restano sempre  consentite,  previa  comunicazione  al  Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita'  produttiva,  nella  quale comunicazione  sono  indicate  specificamente   le   imprese   e   le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e  servizi  attinenti  alle attivita' consentite, anche  le  attivita'  che  sono  funzionali  ad assicurare la  continuita'  delle  filiere  delle  attivita'  di  cui sopra (allegato 3), nonche' delle filiere delle attivita'  dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre  attivita'  di  rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla  continuazione, e dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali.  Il  Prefetto,  sentito   il   Presidente   della   regione interessata, puo' sospendere le predette  attivita'  qualora  ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo  precedente.  Fino all'adozione  dei  provvedimenti   di   sospensione   dell'attivita', l'attivita'   e'   legittimamente   esercitata   sulla   base   della comunicazione resa. Sono comunque consentite le attivita'  che  erogano  servizi  di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12 giugno 1990, n. 146, fermo restando i divieti di apertura per i musei e gli altri istituti e luoghi  della  cultura,  nonche'  per  i servizi che riguardano l'istruzione. E'  sempre  consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto, commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricolie alimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. Sono altresi' consentite le attivita'  degli  impianti  a  ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione  derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di  incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della  Regione  interessata,  puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che  non  sussistano le condizioni di cui al periodo  precedente.  Fino  all'adozione  dei provvedimenti   di   sospensione   dell'attivita',   l'attivita'   e' legittimamente esercitata sulla base  della  dichiarazione  resa.  In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita'  dei  predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale. Sono consentite le attivita'  dell'industria  dell'aerospazio  e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti,  i  materiali,  i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza  nazionale  e il  soccorso  pubblico,  nonche'  le  altre  attivita'  di  rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive. Le imprese, le cui attivita' sono sospese, completano le attivita' necessarie  alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica. Per  le  attivita'  produttive  sospese  e'  ammesso,   previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi  delegati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di vigilanza, attivita' conservative e  di  manutenzione,  gestione  dei pagamenti  nonche'  attivita'  di   pulizia   e   sanificazione.   E' consentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso terzi  di  merci  giacenti  in  magazzino  nonche'  la  ricezione  in magazzino di beni e forniture.     MISURE IGIENICO SANITARIE RACCOMANDATE (allegato 4) a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di  ggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.   ULTERIORI MISURE DI CARATTERE SANITARIO (art. 3) a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti fornite dal Ministero della salute; b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessita'; c) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4; d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all'allegato  4   anche   presso   gli   esercizi commerciali; e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata; g) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.   LIMITAZIONI RELATIVE ALL'INGRESSO IN ITALIA (artt. 4 e 5) Chiunque intende fare ingresso nel territorio  nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale,  ferroviario  o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre  2000,  n.  445  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o armatori, di: a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto; b) indirizzo completo dell'abitazione o della  dimora  in  Italia dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il  mezzo  di  trasporto  privato  che verra' utilizzato per raggiungere la stessa; c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima dell'imbarco la documentazione di cui sopra,  provvedendo  alla misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in  cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre  tenuti  ad adottare le misure organizzative che assicurano in  tutti  i  momenti del viaggio una distanza interpersonale di  almeno  un  metro  tra  i passeggeri  trasportati  e   a   promuovere   l'utilizzo   da   parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento  dell'imbarco,  a  dotare  i  passeggeri,  che  ne  risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale. Le persone, che fanno ingresso in Italia, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata all'atto dell'imbarco.  In  caso  di insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria periltramite dei numeri telefonici appositamente dedicati  Le disposizioni di cui sopra concernono anche coloro che entrano in Italia con mezzi privati. In deroga a quanto  sopra previsto,  esclusivamente  per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre 2000,  n.  445,  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o armatori, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in Italia; b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra'  utilizzato  per raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   piu' abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per effettuare i trasferimenti; c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la permanenza in Italia. Con la dichiarazione di cui sopra sono  assunti  anche  gli obblighi: a) allo scadere del periodo di permanenza indicato,  di  lasciare  immediatamente  il  territorio nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno indicato; b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NAVI DA CROCIERA E NAVI DI BIANCIERA ESTERA (art. 6) Al  fine   di   contrastare   il   diffondersi   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i  servizi  di  crociera  daparte delle navi passeggeri di bandiera italiana. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli  armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi di crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  gia' presenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento. Assicurata  l'esecuzione  di  tutte  le  misure  di  prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorita', tutte le  societa'  di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi  di  crociera  provvedono  a  sbarcare  tutti  i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine  crociera  qualora  non gia' sbarcati in precedenti scali.   E' fatto divieto alle societa' di gestione, agli armatori ed  ai comandanti delle navi passeggeri  di  bandiera  estera  impiegate  in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.   DISPOSIZIONI ABROGATE (art. 8) Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto cessano di produrre effetti i d.P.C.M.: - 8 marzo 2020; - 9 marzo 2020; - 11 marzo 2020; - 22 marzo 2020; - 1° aprile 2020. Si continuano  ad  applicare  le  misure  di  contenimento  piu' restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa  con  il  Ministro della  salute,  relativamente  a  specifiche  aree   del  territorio regionale.

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E' stato pubblicato in G.U. n. 115 del 6.5.2020 il primo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio 2020 che introduce le seguenti nuove attività consentite (unitamente ai rispettivi codici ATECO) nell'allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020:              +-----------------+---------------------------+              |                 |Noleggio di autocarri e di |              |77.12            |altri veicoli pesanti      |              +-----------------+---------------------------+              |                 |Noleggio di altre macchine,|              |                 |attrezzature e beni        |              |77.3             |materiali                  |              +-----------------+---------------------------+              |                 |Attivita' di conservazione |              |90.03.02         |e restauro di opere d'arte |              +-----------------+---------------------------+           E' stata emanata la Circolare del Ministero dell'Interno del 2 maggio 2020 di interpretazione delle norme di cui al d.P.C.M. 26 aprile 2020 relativo alle misure applicabili di contenimento del COVID-19 nel periodo 4-17 maggio p.v. con particolare riguardo: - alla definizione di "congiunti" e sulle modalità di interazione con gli stessi durante le visite; - ai comportamenti da tenersi nelle aree pubbliche e private; - all'attività motoria e sportiva; - alle cerimonie funebri; - alle attività di commercio al dettaglio; - ai servizi di ristorazione; - alle attività produttive industriali chiarendo che risultano comprese nell'allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 anche le attività già autorizzate mediante l'invio di comunicazione al Prefetto; - l'obbligo di utilizzo delle protezioni nei luoghi chiusi accessibili al pubblico.     E' stato pubblicato in G.U. n. 112 del 2.5.2020 il d.m. del Ministero della Salute 30 aprile 2020 recante "Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020" con il quale sono adottati i criteri relativi alle  attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020     E’ stato pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 il d.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale” con il quale vengono emanate le disposizioni limitative per il contenimento del COVID 2019 vigenti nel periodo 4-17 maggio 2020 (ad eccezione delle previsioni di cui all’art. 2, commi 7 e 9 che si applicano a partire dal 27 aprile):   MISURE LIMITATIVE DELLE LIBERTA’ E ATTIVITA’ CONSENTITE (art. 1, allegati 1, 2 e 5) a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento  e  il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto  divieto  a tutte le persone fisiche di trasferirsi o  spostarsi,  con  mezzi  di trasporto pubblici o privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a quella in cui  attualmente  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio, abitazione o residenza; b) i soggetti con  sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di  37,5°  C)  devono  rimanere  presso  il  proprio domicilio e limitare al massimo i contatti  sociali,  contattando  il proprio medico curante; c)  e'  fatto  divieto  assoluto  di  mobilita'   dalla   propria abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) e' vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la  temporanea  chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti  il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici e' condizionato al  rigoroso  rispetto  di  quanto  previsto dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza  interpersonale di un metro; il sindaco  puo'  disporre  la  temporanea  chiusura  di specifiche aree in cui non sia  possibile  assicurare  altrimenti  il rispetto  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera;   le   aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; f) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa all'aperto;  e'  consentito  svolgere  individualmente,  ovvero   con accompagnatore  per  i  minori  o  le   persone   non   completamente autosufficienti, attivita'  sportiva  o  attivita'  motoria,  purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno  un  metro  per ogni altra attivita'; g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici  o  privati.  Allo  scopo  di consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e  non  professionisti  -  riconosciuti  di  interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni, in  vista  della  loro  partecipazione  ai  giochi   olimpici   o   a manifestazioni nazionali ed internazionali  -  sono  consentite,  nel rispetto  delle  norme  di  distanziamento  sociale  e  senza   alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline  sportive individuali. A  tali  fini,  sono  emanate,  previa  validazione  del comitato tecnico-scientifico istituito presso il  Dipartimento  della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio  per  lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi  e  gli spettacoli di qualsiasi natura  con  la  presenza  di  pubblico,  ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali,  a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche  nelle  abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed  entita',  cinema,  teatri, pub, scuole di ballo, sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e'  sospesa  ogni attivita';  l'apertura  dei   luoghi   di   culto   e'   condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei luoghi, e tali da  garantire  ai  frequentatori  la  possibilita'  di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono  sospese  le cerimonie civili e religiose; sono consentite  le  cerimonie  funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,  fino  a  un massimo   di   quindici   persone,   con   funzione   da    svolgersi preferibilmente   all'aperto,   indossando   protezioni   delle   vie respiratorie e rispettando rigorosamente  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro; j) sono sospesi i servizi di apertura al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; k) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di attivita' formative a distanza.  Sono  esclusi  dalla  sospensione  i corsi di formazione specifica in medicina generale.  I  corsi  per  i medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire anche  in  modalita'  non  in  presenza.  Al  fine  di  mantenere  il distanziamento sociale, e' da escludersi  qualsiasi  altra  forma  di aggregazione alternativa.  Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di ogni ordine e grado. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili concernenti  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  richiamati,  non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado; m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita'; n) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento  del  percorso  didattico;  nelle  universita',   nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini, attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o  didattico  ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di  aggregazione  e che  vengano  adottate  misure   organizzative   di   prevenzione   e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore  e della ricerca, anche avuto riguardo alle  specifiche  esigenze  delle persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di   prevenzione»   pubblicato dall'INAIL. Per  le  finalita'  di  cui  al  precedente  periodo,  le universita', le istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e coreutica e  gli  enti  pubblici  di  ricerca  assicurano,  ai  sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17  marzo  2020, n. 18, la presenza del personale necessario  allo  svolgimento  delle suddette attivita'; o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni; p)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio, l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi corsi; q) sono sospese le procedure concorsuali  private  ad  esclusione dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita'  a  distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; r) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a livello regionale; s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita'  convegnistica o congressuale; t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,  modalita'  di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; u) sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi; v) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui  all'art.  121  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli uffici  periferici  della   motorizzazione   civile;   con   apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei  candidati  che non  hanno  potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in  ragione  della  sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto; x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; y) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di valutare  la  possibilita'  di  misure  alternative   di   detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica  o video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato  il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da  evitare l'uscita e il rientro dalle carceri,  valutando  la  possibilita'  di misure alternative di detenzione domiciliare; z) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le seguenti attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita'  (allegato  1),  sia   nell'ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attività: - Ipermercati; - Supermercati; - Discount di alimentari; - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati  di  computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici; - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione  in  esercizi Specializzati; -  Commercio  al  dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4) - Commercio al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e termoidraulico; - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; - Farmacie; - Commercio  al  dettaglio  in  altri   esercizi   specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione medica; - Commercio  al  dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati; - Commercio al dettaglio di  articoli  di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l'igiene personale; - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; - Commercio al dettaglio di combustibile  per  uso  domestico  e  per Riscaldamento; - Commercio al  dettaglio  di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini; - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet; - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per Televisione; - Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo   di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; - Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; - Commercio al dettaglio di libri; - Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati; - Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti; Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro; aa) sono sospese le attivita' dei servizi  di  ristorazione  (fra cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  ad  esclusione delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale,  che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo  di  rispettare  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle  immediate vicinanze degli stessi; bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonche'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro; cc) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona  (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle seguenti (allegato 2): - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; - Attivita' delle lavanderie industriali; - Altre lavanderie, tintorie; - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse; dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e'  sospesa  ai sensi del presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla distanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all'interno  dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5; ee)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi; ff) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo' disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici,  la  modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  puo'  essere  applicata  dai  datori  di  lavoro privati a ogni rapporto  di  lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei principi dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi  di  informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; hh) si raccomanda in ogni caso ai datori  di  lavoro  pubblici  e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera  precedente  e dall'art. 2, comma 2; ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:       a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalita' a distanza;       b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;       c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di strumenti di protezione individuale;       d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali; jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto  del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro  dell'economia e delle finanze.   ATTIVITA’ PRODUTTIVE CONSENTITE (art. 2 e allegati 3 e 7) Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. Le imprese, che riprendono la loro attivita'  a  partire  dal  4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita'  propedeutiche  alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020   ATECO   01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI   02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI   03 PESCA E ACQUACOLTURA   05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)   06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE   07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI   08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE   09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE   10 INDUSTRIE ALIMENTARI   11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE   12 INDUSTRIA DEL TABACCO   13 INDUSTRIE TESSILI   14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI  ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA   15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI   16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO   17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA   18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI   19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI  DERIVANTI  DALLA  RAFFINAZIONE DEL PETROLIO   20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI   21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE  E  DI  PREPARATI FARMACEUTICI   22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE   23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA  LAVORAZIONE  DI  MINERALI NON METALLIFERI   24 METALLURGIA   25 FABBRICAZIONE DI  PRODOTTI  IN  METALLO  (ESCLUSI  MACCHINARI  E ATTREZZATURE)   26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI  ELETTRONICA  E  OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI   27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE  ED  APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE   28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA   29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI   30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO   31 FABBRICAZIONE DI MOBILI   32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE   33  RIPARAZIONE,  MANUTENZIONE  ED  INSTALLAZIONE  DI  MACCHINE  ED APPARECCHIATURE   35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA   36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA   37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE   38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI   39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI   41 COSTRUZIONE DI EDIFICI   42 INGEGNERIA CIVILE   43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI   45  COMMERCIO  ALL'INGROSSO  E  AL  DETTAGLIO  E   RIPARAZIONE   DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI   46 COMMERCIO ALL'INGROSSO  (ESCLUSO  QUELLO  DI  AUTOVEICOLI  E  DI MOTOCICLI)   49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE   50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA   51 TRASPORTO AEREO   52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI   53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE   551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI   58 ATTIVITA' EDITORIALI   59  ATTIVITA'  DI  PRODUZIONE,  POST-PRODUZIONE   E   DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI  PROGRAMMI  TELEVISIVI,  REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE   60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE   61 TELECOMUNICAZIONI   62 PRODUZIONE  DI  SOFTWARE,  CONSULENZA  INFORMATICA  E  ATTIVITA' CONNESSE   63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI   64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE  ASSICURAZIONI  E  I FONDI PENSIONE)   65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI  E  FONDI  PENSIONE  (ESCLUSE  LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)   66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI  E  DELLE  ATTIVITA' ASSICURATIVE   68 ATTIVITA' IMMOBILIARI   69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'   70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE   71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E  D'INGEGNERIA;  COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE   72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO   73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO   74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE   75 SERVIZI VETERINARI   78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE   80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE   81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE   81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI  E AIUOLE)   82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI  SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE   84  AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  E  DIFESA;   ASSICURAZIONE   SOCIALE OBBLIGATORIA   85 ISTRUZIONE   86 ASSISTENZA SANITARIA   87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE   88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE   94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE   95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO  PERSONALE  E  PER  LA CASA   97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME  DATORI  DI  LAVORO  PER PERSONALE DOMESTICO   99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI   RACCOMANDAZIONI (art. 3, comma 1) - è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;  - nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4;  - i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;  - nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;  - le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;  - è raccomandata l’applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico sanitaria (allegato 4): 1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a  disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e  altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 2. evitare il contatto ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di infezioni respiratorie acute; 3. evitare abbracci e strette di mano; 4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale  di almeno un metro; 5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o  tossire  in  un fazzoletto  evitando  il  contatto  delle  mani  con  le   secrezioni respiratorie); 6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva; 7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che  siano prescritti dal medico; 10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 11.  e'  fortemente  raccomandato  in  tutti  i  contatti  sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come  misura  aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.     OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE (art. 3, commi 2 e 3) E’ fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi  chiusi  accessibili  al  pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate  mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che restano invariate e prioritarie.   DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO IN ITALIA (art. 4 e 5) Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:  a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;  b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;  c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.  Le persone, che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.  In deroga a quanto previsto sopra, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:  a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;  c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.  Quanto sopra previsto si applica anche a chi entra nel nostro Paese con un mezzo privato.   NAVI DA CROCIERA (art. 6) Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.  E’ fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.    MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA (art. 7, allegati 8 e 9) le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8,  nonche'  delle «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19»,  di cui all'allegato 9

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Il Ministero dell'Interno con circolare 19 maggio 2020 offre alcune indicazioni interpretative riguardo alle misure adottate con d.P.C.M. 17 maggio 2020.   In G.U. n. 126 del 17.5.2020 è stato pubblicato il d.P.C.M. 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica da COVID-19" che salvo che non sia diversamente specificato varranno nel periodo compreso tra il 18 maggio ed il 14 giugno 2020. Ecco le principali misure adottate: MISURE DI CARATTERE GENERALE (art. 2) a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso  il  proprio  domicilio, contattando il proprio medico curante; b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di  assembramento,nonche'  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; c) a decorrere dal 15 giugno 2020,  e'  consentito  l'accesso  di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo  svolgimento  di  attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche  non  formali,  al  chiuso  o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e  con  obbligo  di  adottare  appositi   protocolli   di   sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del dipartimento  per  le politiche della famiglia di cui  all'allegato  8;  le  Regioni  e  le Province Autonome possono stabilire una  diversa  data  anticipata  o posticipata a condizione che  abbiano  preventivamente  accertato  la compatibilita'  dello  svolgimento  delle  suddette   attivita'   con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei  principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; e) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici  o  privati.  Allo  scopo  di consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di  distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I  soli  atleti, professionisti  e  non  professionisti,  riconosciuti  di   interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni, in  vista  della  loro  partecipazione  a  competizioni  di   livello nazionale  ed  internazionale,  possono  spostarsi  da  una   regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.  Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate,  previa validazione del  Comitato  tecnico-scientifico  istituito  presso  il Dipartimento della protezione civile,  apposite  linee-guida  a  cura dell'Ufficio  per  lo  Sport  della  Presidenza  del  Consiglio   dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico  (CIP),  sentita  la  Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni  Sportive  Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; f) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria  in  genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita' dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25  maggio  2020.  A  tali fini, sono emanate linee guida a  cura  dell'Ufficio  per  lo  Sport, sentita la  FMSI,  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai  sensi  dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge  n.  33  del  2020.  Le  Regioni  e  le Province Autonome possono stabilire una  diversa  data  anticipata  o posticipata a condizione che  abbiano  preventivamente  accertato  la compatibilita'  dello  svolgimento  delle  suddette   attivita'   con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati dalle regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle linee guida nazionali; g) per l'attuazione delle linee guida,  di  cui  alle  precedenti lettere e) e f), e in conformita' ad esse,  le  Federazioni  Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di  Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonche' le associazioni, le societa', i centri e i circoli sportivi, comunque  denominati,  anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto,  adottano, per gli  ambiti  di  rispettiva  competenza  e  in  osservanza  della normativa in materia di  previdenza  e  sicurezza  sociale,  appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio  per  tutelare  la salute degli atleti, dei gestori degli impianti  e  di  tutti  coloro che, a qualunque titolo,  frequentano  i  siti  in  cui  si  svolgono l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere; h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; i) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e'  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18  del  Testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l) sono sospese le attivita' di sale  giochi,  sale  scommesse  e sale bingo; m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale  teatrali,  sale  da concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal  15  giugno  2020,  detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e  distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori  per  spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa   data,   in   relazione  all'andamento   della   situazione epidemiologica nei propri territori. L'attivita' degli spettacoli  e' organizzata secondo le linee guida di  cui  all'allegato  9.  Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o all'aperto quando non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese  le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi. n) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure  organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di almeno un metro; o) le funzioni religiose con  la  partecipazione  di  persone  si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7; p) il servizio di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo  101  del  codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni  o  dalla  Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte; q) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di attivita' formative a distanza.  Sono  esclusi  dalla  sospensione  i corsi di formazione specifica in medicina generale.  I  corsi  per  i medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire anche in modalita' non  in  presenza.  Sono  altresi'  esclusi  dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e  le prove   teoriche   e   pratiche   effettuate   dagli   uffici   della motorizzazione  civile  e  dalle  autoscuole,  secondo  le  modalita' individuate  nelle  linee  guida   adottate   dal   Ministero    delle infrastrutture  e  dei   trasporti.   Al   fine   di   mantenere   il distanziamento sociale, e' da escludersi  qualsiasi  altra  forma  di aggregazione alternativa.  Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di ogni ordine e grado. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili concernenti  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  richiamati,  non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; r) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita'; s) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento  del  percorso  didattico;  nelle  universita',   nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini, attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o  didattico  ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di  aggregazione  e che  vengano  adottate  misure   organizzative   di   prevenzione   e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore  e della ricerca, anche avuto riguardo alle  specifiche  esigenze  delle persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di   prevenzione»   pubblicato dall'INAIL. Per  le  finalita'  di  cui  al  precedente  periodo,  le universita', le istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e coreutica e  gli  enti  pubblici  di  ricerca  assicurano,  ai  sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a),  del  decreto-legge  17  marzo 2020, n. 18, la presenza del personale  necessario  allo  svolgimento delle suddette attivita'; t) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni; u)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8  marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi di assenza  da  detti  corsi  di  formazione, comunque  connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio, l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi corsi; v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita'  convegnistica o congressuale; z) sono sospese le attivita' di centri benessere, centri  termali (fatta eccezione per l'erogazione delle  prestazioni  rientranti  nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali; aa)  e'  fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita' e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; cc) tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di valutare  la  possibilita'  di  misure  alternative   di   detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica  o video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato  il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da  evitare l'uscita e il rientro dalle carceri,  valutando  la  possibilita'  di misure alternative di detenzione domiciliare; dd)  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  piu'  del  tempo necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita'  devono svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  regioni  o  dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel  rispetto  dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di  cui  all'allegato 11; ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione  che le regioni e le province autonome abbiano  preventivamente  accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle  suddette  attivita'  con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati dalle regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui all'allegato 10; continuano a essere consentite  le  attivita'  delle mense  e  del  catering  continuativo  su  base  contrattuale,   che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro.  Resta  anche  consentita  la  ristorazione  con  consegna   a domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia   per l'attivita'  di  confezionamento  che  di   trasporto,   nonche'   la ristorazione con asporto, anche negli esercizi  siti  nelle  aree  di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, fermo restando  l'obbligo  di   rispettare   la   distanza   di   sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle  immediate vicinanze degli stessi; ff) restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale di almeno un metro; gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a  condizione  che  le  regioni  e  le  province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato  10;  resta  fermo  lo  svolgimento delle attivita' inerenti ai  servizi  alla  persona  gia'  consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del 26 aprile 2020; hh)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi; ii) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo' disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalita' a distanza; b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva; c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di almeno un metro come principale misura di contenimento, con  adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali; mm) le attivita' degli stabilimenti balneari  sono  esercitate  a condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10. Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  regioni,  idonee  a prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 1) l'accesso  agli  stabilimenti  balneari  e  gli  spostamenti all'interno dei medesimi; 2) l'accesso dei fornitori esterni; 3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 4) la distribuzione e il  distanziamento  delle  postazioni  da assegnare ai bagnanti; 5) le misure igienico-sanitarie per  il  personale  e  per  gli utenti; 6) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e sportive; 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione degli utenti;  8) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all'interno degli stabilimenti balneari; 9) le spiagge di libero accesso; nn) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento, assistenza  agli ospiti; 2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 3) le misure igienico- sanitarie per le camere  e  gli  ambienti comuni; 4) l'accesso dei fornitori esterni; 5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e sportive; 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione dei clienti; 7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi all'aperto di pertinenza.   Inoltre (art. 3):a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti fornite dal Ministero della salute; b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessita'; c) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16; d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all'allegato  16  anche   presso   gli   esercizi commerciali; e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata; g) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16. E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate  mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che restano invariate e prioritarie. MISURE PER LE ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI (art. 2)Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo 1,   rispettano   i   contenuti   del   protocollo    condiviso    di regolamentazione delle misure per  il  contrasto  e  il  contenimento della  diffusione  del  virus  covid-19  negli  ambienti  di   lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti  sociali  di cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di  competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile  2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  le  parti  sociali,  di  cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del  trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui  all'allegato 14. VIAGGI DA E PER L'ESTERO (art. 4)DAL 18 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2020 Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre  2000,  n.  445  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o armatori, di:  a)  motivi  del  viaggio  nel  rispetto   di   quanto   stabilito dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge  n.  33  del  2020  e dall'articolo 6 del presente decreto;  b) indirizzo completo dell'abitazione o della  dimora  in  Italia dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il  mezzo  di  trasporto  privato  che verra' utilizzato per raggiungere la stessa; c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario. Le persone, che fanno ingresso in Italia, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata all'atto dell'imbarco.  In  caso  di insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per  il  tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Disposizioni analoghe si applicano anche a chi entra in Italia con un mezzo privato. Le disposizioni di cui sopra non si applicano a: Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: - all'equipaggio dei mezzi di trasporto; - al personale viaggiante; - ai cittadini e ai residenti nell'Unione Europea,  negli  Stati parte dell'accordo di Schengen, in  Andorra,  Principato  di  Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del  nord  che  fanno  ingresso  in Italia per comprovati motivi di lavoro; - al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; - ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; - al personale di imprese aventi sede  legale  o  secondaria  in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze  lavorative di durata  non  superiore  a  72  ore,  salvo  motivata  proroga  per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore; - ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o  lo  Stato della Citta' del Vaticano; - ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari; - agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana. SOGGIORNI BREVI (art. 5)Esclusivamente  per le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge  n. 33 del 2020 e per un periodo non superiore a 72 ore,  salvo  motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite  trasporto  di  linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o  terrestre,  e'  tenuto,  ai fini dell'accesso al  servizio,  a  consegnare  al  vettore  all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e  47  del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: a) motivi del  viaggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del decreto-legge n. 33 del 2020  ovvero  dell'articolo  6  del  presente decreto e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra'  utilizzato  per raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   piu' abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per effettuare i trasferimenti; c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la permanenza in Italia. Con la dichiarazione di cui al comma 1 è assunto, tra l'altro, l'obbligo allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1,  di  lasciare  immediatamente  il  territorio nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma. Disposizioni analoghe si applicano anche a chi entra in Italia con un mezzo privato e valgono i casi di esenzione sopra indicati per i trasferimenti da e per l'estero.   DAL 3 GIUGNO 2020 (art. 6)A decorrere dal  3  giugno  2020,  fatte  salve  le  limitazioni disposte per  specifiche  aree  del  territorio  nazionale  ai  sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del  2020,  nonche' le limitazioni disposte in relazione alla  provenienza  da  specifici Stati  e  territori  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   4,   del decreto-legge n. 33 del 2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:     a) Stati membri dell'Unione Europea;     b) Stati parte dell'accordo di Schengen;     c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;     d) Andorra, Principato di Monaco;     e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli articoli 4 e 5  si  applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in  Italia  da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui al comma  1  ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori  all'ingresso  in Italia.   NAVI DA CROCIERA (art. 7)Sono sospesi i  servizi  di  crociera  da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli  armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi di crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  gia' presenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento   In G.U. n. 125 del 16.5.2020 è stato pubblicato il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" per il periodo compreso tra il 18 maggio ed il 31 luglio 2020. Ecco le principali nuove disposizioni:   A) SPOSTAMENTI a.1) Dal 18 maggio al 2 giugno 2020 Cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione Sono vietati: - gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; - gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. a.2) Dal 3 giugno Gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree. Gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali B) ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16, il quale stabilisce che per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2. C) ATTIVITA' DIDATTICA Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalita' definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 D) QUARANTENA E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata E) ULTERIORI DISPOSIZIONI Con d.P.C.M. ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 19/2020 che, possono stabilire anche tempistiche differenti, sono attuate le seguenti disposizioni: - è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita' stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; - il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; - le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; - le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio. F) SANZIONI Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6 (quarantena), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

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E' stato pubblicato in G.U. n. 269 dell'11.11.2021 il d.l. 11 novembre 2021, n. 157 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche" con il quale sono state introdotte, tra l'altro, modifiche al testo del d.l. n. 34/2020 principalmente ampliando i poteri di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alle agevolazioni fiscali connesse al cosiddetto superbonus del 110%. Ecco le principali novità a) l'art. 119 del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 viene ora così modificato (art. 1): - "11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di  utilizzo  della detrazione nella  dichiarazione  dei  redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia  delle  entrate, ovvero  tramite  il  sostituto  d'imposta  che  presta   l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare  la  detrazione nella dichiarazione dei  redditi,  non  e'  tenuto  a  richiedere  il predetto visto di conformita'. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997"; - "13-bis.   L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche' ai  valori  massimi stabiliti, per talune categorie di beni,  con  decreto  del  Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell'adozione del predetto decreto dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi";   b) all'articolo  121,  dopo  il  comma  1-bis,  e'  inserito  il seguente: «1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati  nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: a) il contribuente  richiede  il  visto  di  conformita'  dei  dati relativi  alla  documentazione  che  attesta   la   sussistenza   dei presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma3 dell'articolo  3   del   regolamento   recante   modalita'   per   la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato decreto legislativo n. 241 del 1997; b)i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'  delle  spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.».   c) il decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dal comma 1, lettera a), n. 2) di cui alla lettera precedente, e' adottato  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto; d) sempre nel testo del d.l. n. 34/2020 è inserito l'art. 122-bis (Misure di  contrasto  alle  frodi  in  materia  di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) con il quale si stabilisce che: "L'Agenzia delle entrate, entro cinque  giorni  lavorativi  dall'invio della  comunicazione  dell'avvenuta  cessione   del   credito,   puo' sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive  alla  prima,  e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che  presentano  profili  di  rischio,  ai  fini  del  relativo controllo  preventivo.  I  profili  di   rischio   sono   individuati utilizzando criteri  relativi  alla  diversa  tipologia  dei  crediti ceduti e riferiti:         a) alla coerenza e alla regolarita'  dei  dati  indicati  nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente  comma  con  i  dati presenti   nell'Anagrafe   tributaria   o   comunque inpossesso dell'Amministrazione finanziaria;         b) ai dati afferenti  ai  crediti  oggetto  di  cessione  e  ai soggetti che intervengono nelle operazioni  cui  detti  creditisono correlati,  sulla  base  delle  informazioni  presenti  nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;         c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza  dai  soggetti indicati nelle comunicazioni e  nelle  opzioni  di  cui  al  presente comma.       2. Se all'esito del controllo risultano confermati  i  rischi  di cui al comma 1,  la  comunicazione  si  considera  non  effettuata  e l'esito del controllo e' comunicato al soggetto che ha  trasmesso  la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati,  ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti  della  comunicazione di cui al comma 1, la  comunicazione  produce  gli  effetti  previsti dalle disposizioni di riferimento.     3.   Fermi   restando   gli   ordinari   poteri    di    controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso alcontrollonei termini di legge di tutti i crediti relativi  alle  cessioni  per  le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi  del  comma 2.     4.  I  soggetti  obbligati  di  cui  all'articolo  3  del   decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate  ai  sensi  degli  articoli  121  e  122,  non   procedono all'acquisizione del credito in tutti  i  casi  in  cui  ricorrono  i presupposti di cui  agli  articoli  35  e  42  del  predetto  decreto legislativo  n.  231  del  2007,  fermi  restando  gli  obblighi  ivi   previsti.     5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono stabiliti  criteri,  modalita'  e  termini  per  l'attuazione,  anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2» (art. 2).   e) sono infine concessi specifici poteri di controllo all'Agenzia delle Entrate (art. 3).         Con Circolare dell'Agenzia delle Entrate 20 agosto 2020, n. 25/E sono stati pubblicati numerosi chiarimenti riguardo alle misure fiscali introdotte dal d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni in l. 77/2020. In particolare venogono trattati i seguenti argomenti: - disposizioni in materia di versamento dell'IRAP (art. 24); - contributo a fondo perduto (art. 25); - credito d'imposta relativo ai canoni di locazione di natura non abitativa (art. 28); - indennità per i lavoratori danneggiati dal covid (art. 84); - TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE (art. 121); - credito d'imposta per sanificazione dei luoghi di lavoro e per acquisto dei DPI (art. 125); - CUMULABILITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E  DELLA  SOSPENSIONE  NELL’AMBITO  DEL  PROCEDIMENTO  DI  ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 158); - e molti altri argomenti.       Sempre per quanto concerne il superbonus del 110% riconosciuto dal DL Rilancio sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate: - il provvedimento 8 agosto 2020, n. prot. n. 283847/2020 recante attuazioni delle disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; - la circolare dell'Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24 recante "Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Primi chiarimenti"   E' stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la Guida al superbonus del 110% in materia di detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.       Pubblicata sulla  GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25 la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetto 'decreto rilancio'). Il testo è particolarmente complesso e corposo. Ecco didascalicamente le principali novità suddivise per materia:   MISURE SANITARIE   a)  1) tra l’altro il rafforzamento dell’assistenza domiciliare ed incremento dei posti letto per terapia intensiva e sul conferimento di incarichi ai medici specializzandi e incremento dei fondi per l’assegnazione delle relative borse di studio. Disposta anche la proroga della validità delle ricette limitative dei farmaci classificati e dei piani terapeutici in fascia A. Viene, tra l’altro, disposto che qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell’isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome possono stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020 (artt. 1 – 23). Per quanto riguarda le RSA si prevede che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficialen.32 dell’8 febbraio 2020, adotta linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell’emergenza epidemiologica da CO­VID-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l’emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti princìpi: a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;b)garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio ;c)prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l’attuazione delle conseguenti misure di contenimento; d)disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è obbligato ad attenersi; e)prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti (art. 1-ter);   MISURE FISCALI   b)      IRAP. Per gli operatori economici con ricavi non superiori a 250 milioni € non è dovuto (art. 24):   - il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;   - il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435;   Tali disposizioni si applicano esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;       c)       INCENTIVI FISCALI. La detrazione per gli interventi di efficientamento energetico è elevata al 110% da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi purché le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.259 del 6 novembre 2017; b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n.2014/2147 del 10 luglio 2014o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2,lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000moltiplicatiper il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche perle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresigli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n.2014/2147 del10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, concaldai e a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazionen.2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; d) tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra; e) gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013; e) per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del citato d.l. n. 63/2013. E’ prevista, inoltre, la possibilità di cessione del credito d’imposta (art. 119);       d)      CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 120);   e)   TRASFORMAZIONE DELLE DETRAZIONI FISCALI IN SCONTO SUL CORRISPETTIVO DOVUTO E IN CREDITO D’IMPOSTA CEDIBILE. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi sottoelencati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresigli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; b)per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito egli altri intermediari finanziari (art. 121):   -          recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis), comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;   -          efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo XXX;   -          adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;   -          recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;   -          installazione di impianti solari fotovoltaici;   -         installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.   I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;   f)  CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER LE SPESE SOSTENUTE PER CONTENERE L’EMERGENZA SANITARIA. Fino al 31 dicembre 2020, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta per botteghe e negozi; per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto di azienda; per sanificazione degli ambienti di lavoro; per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; per i servizi turistico- ricettivi; per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.   Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso (art. 122);   g)       SOPPRESSIONE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IVA E ACCISE (art. 123);   h)      IVA. Fino al 31 dicembre 2020 sono esenti dall'IVA Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo (art. 124)   i)        CREDITO D’IMPOSTA PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per: a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (art. 125);   j)        i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (art. 126);   k)       sono posticipate al 1° gennaio 2021 la plastic tax e la sugar tax (art. 133);   l)        IVAFE. In caso di conti correnti e di libretti postali intestati a persone non fisiche si applica l’importo di euro 100€ e viene stabilito un massimale nel caso di persone diverse dalle persone fisiche dell’imposta in 14.000 euro (art. 134);    m)    QUANTIFICAZIONE PLUSVALENZE. Ai fini della quantificazione delle plusvalenze per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020 trovano applicazione le disposizioni degli artt. 5 e 7 l. n. 448/2001. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all’11 per cento (art. 137);   n)      IMU e TARI. Si uniformano i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione (art. 138);   o)      IMU. In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID 2019, sono esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160: a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali; b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 177);   p)      MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto (art. 140);   q)      RIMESSIONE IN TERMINI. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente decreto e il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede al rimborso di quanto già versato (art. 155);   r)       SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D’IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 145);   s)       ISA. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria: a) la società di cui all’articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l’interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica; b) in deroga a quanto previsto all’articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale; c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione. Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 (art. 148);   t)        SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA. Sono prorogati al 16 settembre i termini di versamenti dei seguenti atti: a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218; b) accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 e dell’articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; c) accordo di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 54, dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell’articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell’articolo 10, dell’articolo 15 e dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; f) atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell’imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 121. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui al comma 3 del presente articolo, in deroga all’articolo 3, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (artt. 149 e 154);    u)      SOSPENSIONI DEI PIGNORAMENTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione (art. 152);   v)       SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48-BIS DPR N. 602/1973. Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario (art. 153);   w)     ACCERTAMENTI IN SCADENZA. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 del decreto legislativo 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione di cui all’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 157);   x)       DIRITTI DOGANALI. pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi (art. 161);   y)       TAX CREDIT HOLIDAY. Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. 2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona fino ad un massimo dell’80% dell’importo dovuto. Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi (art. 176);   z)       TOSAP. Le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. A far data dallo stesso termine di cui sopra e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (art. 184);   MISURE DI SOSTEGNO DELL’ECONOMIA   aa)   CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. E’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA purché non abbiano diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 oppure qualora siano iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 o siano lavoratori dipendenti. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo spetta, inoltre, purché l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente punto ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.   L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:   - 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000€ nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;   - 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000€ e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;   - 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.   L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche-   Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.   Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario. L’istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti dei soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo.   Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale (art. 25). Alle imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019 (art. 25-bis)   bb)  SPECIFICHE MISURE DI SOSTEGNO PER LE SOCIETA’ DI MEDIE DIMENSIONI. Le misure di sostegno si applicano:  - nel caso in cui la società presenti un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma 12 e fino a cinquanta milioni di euro;  - sussista una riduzione del fatturato per i mesi di marzo e aprile non inferiore al 33%;  - abbia deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.  Per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale, spetta un credito d’imposta pari al 20% fino a 2 milioni di euro. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.  Alle società che soddisfano le condizioni di cui al presente articolo, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi sono ridotte dell’importo dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo cdi restituire l’importo, unitamente agli interessi legali. E’ istituito il fondo denominato «Fondo Patrimonio PMI» finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. (art. 26);     cc)    INTERVENTI IN FAVORE DELLE SPA CON FATTURATO SUPERIORE A 50 MILIONI DI EURO. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, (di seguito il “Patrimonio Destinato”) a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita, anche in deroga all’articolo 2412 del codice civile, l’emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito (art. 27);   dd)  CREDITO D’IMPOSTA PER LOCAZIONI ET SIMILIA AD USO NON ABITATIVO. Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Il credito di imposta di cui sopra spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%. Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il soggetto avente diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. In caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. Per i locatori o concedenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo (art. 28)   ee)   RIDUZIONE DELLE BOLLETTE. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente assicura dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate (art. 30);   ff)      Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali e misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione (artt. 35 e 48);   gg)   PROROGA TERMINI AMMORTAMENTO BENI STRUMENTALI. il termine del 30 giugno 2020 previsto dall’articolo 1 del decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2020 (art. 50);   hh)  PROROGA TERMINI AMMINISTRAZIONI STRAORDINARI (art. 51);   ii)       RIDUZIONE DELLE IMPOSTE PER CHI INVESTE IN IMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID. Per l’anno 2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% (fino a 1.000.000€) della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più imprese aventi sede in Italia o stabili organizzazioni di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, con fatturato tra 5 milioni di euro e 50 milioni di euro, danneggiate dall’epidemia COVID-19. Previsione analoga è stabilita per l’IRES riguardo alle società fino a 1.800.000€ (art. 57);   jj)      ULTERIORI AGEVOLAZIONI. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa (Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli). L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Gli enti predetti possono rilasciare anche (artt. 54-61):   - garanzie in favore delle imprese entro e non oltre il 31.12.2020;   - prestiti a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui) applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27 della Comunicazione succitata. In ogni caso, tale tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui;   - istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti;   - aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali per infrastrutture di prova e upscaling per prodotti connessi al trattamento del COVID-19;   - aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario;   kk)   ENTI DEL TERZO SETTORE. Le misure SACE di cui all’art. 1, comma 1 d.l. n. 23/2020 si applicano anche agli enti del terzo settore, mentre viene incrementato il relativo fondo di 100 milioni e misure specifiche per il sostegno del terzo settore nel Mezzogiorno (artt. 106, 67 e 246);   ll)       PIR. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, investano almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all’articolo 1, comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevato al 20%. Nel caso di investimenti qualificati di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di investimento di cui ai commi 2 e 2-bis: a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel regolamento o nei documenti costitutivi dell’organismo di investimento collettivo del risparmio; b) cessano di essere applicati quando l’organismo di investimento inizia a vendere le attività, in modo da rimborsare le quote o le azioni degli investitori; c) sono temporaneamente sospesi quando l’organismo di investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale esistente, purché tale sospensione non sia superiore a 12 mesi. L’unicità del PIR va ora intesa nel senso che ciascun contribuente può costituire un PIR ordinario e un nuovo PIR (art. 136);   mm)                     CONCESSIONI DEMANIALI. in riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall’emergenza da COVID-19 nonché dell’esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l’attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restando l’efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell’area e delle relative pertinenze è conseguenza dell’annullamento o della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario (art. 185, comma 2);   nn)  IMPIANTI SPORTIVI. Le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. La sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito. A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva (art. 216);   oo)  EDICOLE. Limitatamente all’anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’imposta sul valore aggiunto può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi. Inoltre, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa (artt. 187 e 189);   pp)  CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARTA PER GIORNALI. Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d'imposta pari all’8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa (art. 188);   qq)  SERVIZI DIGITALI. Per l’anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il credito d’imposta è riconosciuto entro il limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa (art. 190);   DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI   rr)     la previsione dell’art. 16, comma 1 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 secondo la quale i lavoratori che nello svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro sono tenuti ad indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI), trova applicazione anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (art. 66);   ss)    CIG e CIGS. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, , possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. La predetta domanda, presentata nelle modalità corrette, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero, nel caso di periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine di 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore (artt. 68-71);   tt)     CONGEDI E ALTRE MISURE PER LAVORATORI CON FIGLI. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. E’ prevista l’irrogazione di un bonus di 1.200€, in alternativa all’analogo bonus baby-sitter, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di eta', previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, e' incrementato il nel limite massimo riconosciuto da complessivamente 1.000 euro a 2.000 euro (art. 72);   uu)  ESTENSIONE DEI PERMESSI EX L. N. 104/1992 (art. 73);   vv)   i contributi a favore dell’acquisto di presidi sanitari di cui all’art. 43 d.l. n.18/2020 convertito in l. n. 27/2020 è estesa anche agli enti del terzo settore (art. 77);   ww)                       è prolungato a cinque mesi il periodo in cui sono vietati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Inoltre, Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro (art. 80);   xx)    REDDITO DI EMERGENZA (REM). Ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito “Rem”). Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al comma 5; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000. Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE (art. 82);   yy)   SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro (art. 83);   zz)    BONUS 600 EURO. Viene rinnovato anche per il mese di aprile in favore dei medesimi soggetti che hanno fruito o richiesto quello di marzo. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese (artt. 84 - 87);   aaa)                       LAVORO AGILE. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 90);   bbb)                     RINNOVO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO. In deroga all’articolo 21 D.LGS. 81/2015, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. 81/2015 (art. 93);   ccc)INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI BENI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 (art. 102);   ddd)                     EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI CON LAVORATORI STRANIERI (art. 103);   eee)                      LAVORO AGILE E FLESSIBILITA’ NELLA P.A. (art. 263);   DISPOSIZIONI PROCESSUALI   fff)   CONTRIBUTO UNIFICATO. Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all’articolo 16 e il termine di cui all’articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato (art. 135, comma 1);   ggg)                       PROCESSO TRIBUTARIO. La partecipazione all’udienza in camera di consiglio o pubblica, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza. La partecipazione da remoto all’udienza di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza e le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l’ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza (art. 135, comma 2);   hhh)                     PROROGA TERMINE PROPOSIZIONE RICORSO. E’ prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione (artt. 149, comma 3 e 158);   iii)     SOSPENSIONE DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA. Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale. Fino al 31 ottobre 2020 tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10. Negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all’articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall’articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, nonché l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile. (art. 221);   APPALTI PUBBLICI   jjj)     ESONERO CONTRIBUTI ANAC. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020 (art. 65);   kkk)                       ANTICIPAZIONI AGLI ESECUTORI. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Fuori dei casi di cui sopra, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30% del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore (art. 207); In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell’appaltante o del concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati trasmessi all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, e dei relativi decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi interessati dall’emergenza epidemiologica da CO­VID-19 superiore al 33%, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario prevista dall’articolo 165, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, al fine di rideterminare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni (art. 28-bis) MISURE VARIE   lll)     SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI FINANZIARI E ASSICURATIVI IN MODO SEMPLIFICATO. i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l’intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso. Detta disciplina si applica, altresì, ai fini dell’articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell’articolo 1888 del codice civile (art. 33);   mmm)               BUONI FRUTTIFERI POSTALI. I contratti relativi al servizio di collocamento dei Buoni postali fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, potranno possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all’articolo 2, comma 3 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purchè il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilità, custodita dal proponente. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza (art. 34);   nnn)                     MISURE A SOSTEGNO DELLE START UP INNOVATIVE. Tra l’altro si prevede che per l’anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni nella forma del contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Inoltre si stabilisce che al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e, più in generale, le potenzialità del settore dell’impresa innovativa nell’affrontare l’emergenza derivante dal COV1D-19 e la fase di rilancio, il decreto che dovrà essere emanato per la distribuzione del fondo, destina fino al 5% delle risorse al finanziamento di iniziative: a)di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2; b)di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche alfine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali; c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore. La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l’importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento. L’importo massimo detraibile per il finanziamento in start up innovative sale da 100.000€ a 300.000€ (art. 38);   ooo)                     DURC, viene precisato che il DURC conserva validità fino al 15 giugno 2020, mentre i termini di notifica degli accertamenti e delle sanzioni ex d.lgs. n. 322/1989 sono sospesi fino al 31 luglio 2020 (art. 81);    ppp)                     MISURE DI FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 (art. 105);   qqq)                     PRESTAZIONI DOMICILIARI. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E’ inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti (art. 109);   rrr)  SOSPENSIONE TERMINI SANZIONI. E’ prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della sospensione disposta dall’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 12, comma 2-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12. La proroga della sospensione non si applica nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall’articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 151);   sss)BONUS MOBILITA’. Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il “buono mobilità” di cui al terzo periodo può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste. E’ previsto un bonus per coloro che rottamano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, cumulabile con quello di cui sopra, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (art. 229);   ttt)   MISURE PER IL RISTORO DEI TITOLI DI VIAGGIO FERROVIARI E TPL (art. 215);   uuu)                     MISURE PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA (artt. 231-235);   vvv)                       MISURE DI SOSTEGNO PER L’UNIVERSITA’ E PER GLI ENTI DI RICERCA (artt. 236-238 e 244);   www)                 ADEGUAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI ED ESAMI DI STATO (artt. 230, 240, 247-262);   xxx)SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER PROCEDIMENTI COVID-CORRELATI. fino al 31 dicembre 2020: a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) qualora l'attivita' in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt. 19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 19 e' di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19; d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute; e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di cui all' art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e' tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso; f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed e' assentito, previo accertamento di tale conformita', con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e' indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione paesaggistica e' rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono apportate, altresì, modifiche al d.P.R. n. 445/2020: il comma 1 dell’articolo 71, è sostituito dal seguente: “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni. (L)”; all’articolo 75 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)”; 3) al comma 1 dell’articolo 76 è aggiunto in fine il seguente periodo: “La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.” (art. 264);    SERVIZIO POSTALE E SANZIONI CODICE DELLA STRADA. Al fine di assicurare la tutela della salute dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali e la piena operatività della misura sino al 31 luglio 2020 (e non più 30 giugno 2020), per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza. Ai medesimi fini di cui alle disposizioni precedenti, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all’art. 202, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall’entrata in vigore del presente decreto sino al 31 luglio 2020 (e non più 30 giugno 2020), è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (art. 46); zzz)                 ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PROCEDIMENTALI. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (15 aprile 2020), come prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (15 maggio 2020), è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020 ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del  decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78 (certificati bianchi). Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78 decorre a partire dal 15 novembre 2020 (art. 41); zzz) STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIA DELLE PP.AA. sono introdotte modifiche in materia di stabilizzazione del personale precario nelle PP.AA. (art. 4-bis); aaaa) PROROGA ESECUZIONE SFRATTI. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 e non più fino al 1° settembre 2020 (art. 17-bis); bbbb) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA MODA A SOSTEGNO DEL MADE IN ITALY. Al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 38-bis si veda anche l’art. 48-bis sulla concessione di un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori); cccc) SOSTEGNO DELLE SOCIETA’ “BENEFIT”. Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 376 l. n. 208/2015 sono denominate «società benefit» quelle “che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”. Per sostenere tali società è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa (art. 38-ter); dddd) MISURE TRANSITORIE IN MATERIA DI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), de lcodice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427,primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito (art. 38-quater); eeee) INCREMENTO DEL FONDO PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI E INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI MOTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI (artt. 44 e 44-bis) ffff) MODIFICA AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DEL CODICE DELL’INSOLVENZA (art. 51-bis); gggg) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER L’IMPORTAZIONE E LA VALIDAZIONE DI MASCHERINE CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l’importazione e l’immissione in commercio dei predetti dispositivi sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l’efficacia protettiva idonea all’utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.2 (art. 66-bis) hhhh) DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI TRANSFRONTALIERI (art. 103-bis). Per l’anno 2020 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del regolamento (CE) n.883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n.988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonché dell’allegato II all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15 novembre 2000, n.364, ovvero che svolgono la propria attività in altri Paesi non appartenenti all’Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari dipartita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge24 aprile 2020, n.27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa ivi previsto; iiii) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICIPO DEL FINANZIAMENTO SANITARIO CORRENTE E DI PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI SANITARI. In particolare si prevede che crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell’articolo 8-quinquiesdel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all’articolo 7 del decreto-legge8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30aprile 1999, n.130, solo a seguito di notificazione della cessione all’ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L’ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l’accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all’ente debitore con l’indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L’ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell’atto di cessione (art. 117); llll) POSSIBILITA’ DI RIDUZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE DEGLI ENTI LOCALI. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale (art. 118-ter); mmmm) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI ACCISE NEL COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA (art. 129-bis); nnnn) RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE (art. 136-bis); oooo) TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella GazzettaUfficialen.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bisdell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione, le regioni hanno facoltà di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all’esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione (art. 181); pppp) DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI CONCESSIONARI DI BENI DEMANIALI. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall’articolo 1, commi 682 eseguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all’articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario (art. 182); qqqq) DISPOSIZIONI DI PORTI. Tra le altre previsioni viene stabilito che al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti nell’ambito dell’emergenza daCOVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni in materia di salvaguardia della salute adottate a seguito dell’emergenza da COVID-19 (artt. 199-199-bis); rrrr) BUONO VIAGGIO. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, un’efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020, destinato alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (art. 200-bis) ssss) ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 113-BIS DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27, IN MATERIA DI LIMITI QUANTITATIVI E TEMPORALI DEL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI (art. 228-bis); tttt) DISPOSIZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (art. 229-bis); uuuu) DISPOSIZIONI FINALIZZATE AL RECLUTAMENTO DI ASSISTENTI TECNICI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO, DI PROROGA DEGLI INCARICHI DEI DIRIGENTI TECNICI E DI BONUS AI DIRIGENTI SCOLASTICI E PER LA RIPRESA DELLA DIDATTICA IN PRESENZA (artt. 230-bis e 231-bis)  Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 0230439/2020 del 10.06.2020 sono state emanate le istruzioni per accedere al contributo a fondo perduto ed è stata pubblicata anche brochure illustrativa al riguardo.   E' stata emanata la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 6.6.2020, n. 14 avente ad oggetto il "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34"   E' stato pubblicato il vademecum dell'Agenzia delle Entrate che illustra in modo semplice le principali misure adottate dal decreto rilancio.   E’ stato pubblicato in G.U. n. 128 S.O. del 19 maggio 2020 il decreto legge 14 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (cosiddetto decreto “Rilancio”).

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