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E' stato emanato in G.U. n. 262 del 22.10.2020 il d.m. 24 agosto 2020, n. 132 recante "Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle  amministrazioni pubbliche" con il quale sono individuate le cause tassative soltanto in forza delle quali le pubbliche amministrazioni posso rifiutare le fatture elettroniche emesse dagli operatori economici. Ecco, pertanto, le fattispecie contemplate:   a) fattura elettronica riferita ad una operazione che non e'  stata posta  in  essere  in  favore   del   soggetto   destinatario   della trasmissione;   b) omessa o errata indicazione del Codice  identificativo  di  Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare  in  fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n. 89, tranne i  casi  di  esclusione  previsti  dalla  lettera  a)  del medesimo comma 2;   c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio di  cui  al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, del  decreto-legge  19  giugno 2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2015, n. 125;   d)  omessa  o  errata  indicazione  del  codice  di  Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del  corrispondente  quantitativo da  riportare  in  fattura  ai  sensi  del  decreto   del   Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell'articolo 29  del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  nonche'  secondo  le  modalita' indicate nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;   e)  omessa  o  errata  indicazione  del   numero   e   data   della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture  emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali. Inoltre le pubbliche amministrazioni non possono comunque  rifiutare  la fattura nei casi in  cui  gli  elementi  informativi  possono  essere corretti mediante le procedure di variazione di cui  all'articolo  26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

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E' stata pubblicata la circolare del Ministero dell'Interno 27 ottobre 2020 esplicativa delle misure adottate.   In G.U. n. 265 del 25.10.2020 è stato pubblicato il d.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19" che sostituisce le misure adottate con il d.P.C.M. 13.10.2020 come modificato dal d.P.C.M. 18.10.2020 e vigenza dal 26 ottobre al 24 novembre 2020. Ecco le principali disposizioni:   OBBLIGO MASCHERINA   a) è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:   - per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; - per i bambini di età inferiore ai sei anni; - per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.   Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.   MISURE GENERALI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA   b) fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile;   c) le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;   d) è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19;   LIMITAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' ALL'ESTERNO   e) può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;   f) è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;   g) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;   h) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;   i) consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti   PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI E/O PRODUTTIVE E/O RICREATIVE   l) è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;   m) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;   n) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale  cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;   o) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;   p) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;   q) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;   r) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;   s) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;   t) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;   u) Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto sopra, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14;   v) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;   ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA   z) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;   ATTIVITA' PROFESSIONALI   aa) in ordine alle attività professionali si raccomanda che: 1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; 3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;   ATTIVITA' RICETTIVE   bb) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso: 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; 4) l'accesso dei fornitori esterni; 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.       LIMITAZIONI PER QUANTO CONCERNE LA PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE   cc) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;dd) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;   ee) fatto salvo quanto previsto alla lettera precedente in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;   ff) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;   LIMITAZIONI AL DIRITTO DI MANIFESTAZIONE   hh) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;   LIMITAZIONI ALLE FESTE CIVILI E RELIGIOSE, CONVEGNI E DIRITTO DI RIUNIONE   ii) sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;   ll) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;   mm) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;   nn) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;  è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza   PRESCRIZIONI IN AMBITO LAVORATIVO   oo) nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;   pp) nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;   qq) le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati;   rr) è fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.   MUSEI   ss) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.   ISTRUZIONE   tt) fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didatticoformative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresì consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato;   uu) il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita' delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita' di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;   vv) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;   zz) le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19,di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;   aaa) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;   bbb) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso;   ccc) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;   PRESCRIZIONI ALL'ACCESSO A STRUTTURE SANITARIE ED A RSA   ddd) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;   eee) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;   TRASPORTO   fff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;   ggg) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.   APP IMMUNI   hhh) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;   LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO (artt. 4-9)iii) Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1: - esigenze lavorative; - assoluta urgenza; - esigenze di salute; - esigenze di studio; - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; - ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano; - ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui al punto precedente, come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;   lll) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;   mmm) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera precedente, come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;   ooo) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva;   ppp) sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:   - persone con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;   - equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;   - funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni.   ELENCO ALLEGATI   1-7) Protocolli conferenze religiose;   8) Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19;   9) Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell’8 ottobre 2020;       10) Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;       11) Misure per gli esercizi commerciali;       12) Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;       13) Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;       14) Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica;       15) Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico;       16) Linee guida per il trasporto scolastico dedicato;       17) Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera;       18) Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/2021;       19) Misure igienico-sanitarie;       20) Spostamenti da e per l’estero;       21) Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi;       22) Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie

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E’ stato pubblicato in G.U. n. 319 del 24.12.2020 S.O. n. 43 la l. 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 recante “Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (in G.U. n. 269 del 28.10.2020) che reca le seguenti principali disposizioni:   CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (artt. da 1a 1-ter e 1-sexies)   Agli  operatori  dei  settori  economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal  d.P.C.M. del 24.10.2020  è riconosciuto  un contributo a fondo perduto purché alla  data  del 25  ottobre  2020,  abbiamo partita  IVA  con attivita' prevalente concernente una tra quelle riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1   Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei corrispettivi del  mese  di  aprile  2019, tranne che per coloro che hanno attivato la partita IVA a  partire  dal  1° gennaio 2019. Al  fine  di  determinare correttamente i predetti importi, si  fa  riferimento  alla  data  di effettuazione dell'operazione di cessione di beni  o  di  prestazione dei servizi.   Il  predetto  contributo  spetta  anche  in  assenza  dei  requisiti  di  fatturato di  cui  sopra ai soggetti  che  dichiarano  di  svolgere  come  attività  prevalente  una  di  quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.    Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro indebitamente percepito, il contributo e'  corrisposto  dall'Agenzia  delle  entrate  mediante accreditamento diretto sul conto  corrente  bancario  o  postale  sul quale e' stato erogato il precedente contributo.   Mentre per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo  esso e'  riconosciuto  previa presentazione  di  apposita  istanza   esclusivamente   mediante   la procedura web  e  il  modello  approvati  con  il  provvedimento  del Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  10  giugno   2020;   il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  partita  IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza   Il contributo viene quantificato sulla base della percentuale dell’ultima colonna della tabella di cui sopra.   Il contributo questa volta viene riconosciuto anche alle aziende con fatturato superiore ai 5 milioni. In tal caso l’ammontare del contributo è determinato nella misura del 10% rispetto al calo di fatturato tra il mese di aprile 2019 ed il mese di aprile 2020.   In ogni caso il contributo non può essere superiore a 150.000 euro con un importo minimo di 1.000€ per le persone fisiche e 2.000€ per le persone giuridiche.       Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalita' per la trasmissione  delle  istanze e  ogni  ulteriore  disposizione  per  l'attuazione della presente disposizione.   Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-Gelaterie e pasticcerie, 561041-Ge-laterie e pasticcerie ambulanti, 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o  sede  operativa  nelle  aree  del  territorio  nazionale,  carat-terizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un  livello  di  rischio  alto,  individuate  con  le  ordinanze  del  Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla    Gazzetta  Ufficiale   n. 275 del 4 novembre 2020, e dell’artico-lo 19  -bis   del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1.   Il contributo a fondo perduto di cui al presente  articolo  è  riconosciuto  nell’anno  2021  agli  operatori  con  sede  operativa  nei  centri  commerciali  e  agli  opera-tori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.   Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici  interessati  dalle  misure  restrittive  introdotte  con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020,  hanno  la  partita  IVA  attiva,  dichiarano,  ai  sensi  dell’articolo  35  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  di  svolgere  come  attività  prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e nell’Allegato 4 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19 -bis   del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.   Per quanto concerne i controlli antimafia concernenti l’erogazione dei contributi a fondo perduto trovano applicazione le previsioni del protocollo d’intesa di cui al comma 9 dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77 (autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i soggetti  di  cui  all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo  67  del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011).   DISPOSIZIONI PER DISCIPLINARE IL LAVORO NELL’AMBITO DELLE COOPERATIVE SOCIALI, LE IMPRESE SOCIALI (art. 1-septies)       FONDO  PER  IL  SOSTEGNO  DELLE  ASSOCIAZIONI  E  SOCIETA'  SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 3)           SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI NELLA PRIMA CASA (art. 4)   La sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa perdura fino al 31.12.2020.   Inoltre, è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento  immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia  ad oggetto l'abitazione  principale  del  debitore,  effettuata  dal  25 ottobre  2020  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di conversione del presente decreto.       NUMEROSE MODIFICHE ALLA L. N. 3/2012 IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO DI IMPRESE E CONSUMATORI (art. 4-ter)    Tra le altre previsioni viene prevista una specifica procedura per i membri della medesima famiglia che possono presentare un’unica procedura di composizione, nonché previsioni specifiche per il debitore incapiente       SONO INTRODOTTE MISURE SPECIFICHE PE RIL SOSTEGNO DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE (art. 6-bis)   Tra l’altro si stabilisce che con riferimento ai settori del turismo e della cul-tura,  ai  soli  fini  dell’erogazione  dei  contributi  di  cui  al  comma 9, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021       RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ANCHE PER LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE (art. 6-ter)   Alle  persone  fisiche  esercenti  punti  vendita  esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contri-buto una tantum fino a 1.000 euro       CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (artt. 8 e 8-bis)   Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1, indipendentemente dal  volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente,  il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso  non abitativo  e  affitto  d'azienda   di   cui   all'articolo   28   del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento  a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.   Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATE-CO riportati nell’Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da  un  livello  di  rischio  alto,  individuate  con  le  ordinanze  del  Ministro  della  salute  adottate  ai  sensi  dell’articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020  e  dell’articolo  19  -bis    del  presente  decreto, spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli  immobili  a  uso  non  abitativo  e  affitto  d’azienda  di  cui  all’articolo  8  del  presente  decreto,  con  riferimento  a  ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020        RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE PER L’ANNO 2021 (art. 8-ter)   Per i titolari di partita IVA di una delle attività di cui agli allegati e che siano titolari di utenze non domestiche a bassa tensione       ELIMINAZIONE SECONDA RATA IMU PER L’ANNO 2020 (artt. 9, 9-bis e 9-ter)   Si prevede inoltre che a  far  data  dal  1°  gennaio  2021  e  fino  al  31  marzo 2021:   -       le domande di nuove concessioni per l’occupa-zione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente  dell’ente  locale,  con  allegata  la  sola  planimetria,  in  deroga  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;   -       la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei sog-getti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo  5  della  legge  n.  287  del  1991,  non  è  subordinata  alle  autorizzazioni  di  cui  agli  articoli  21  e  146  del  codice  di  cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e  -bis  ), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380       ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA SOSTENIBILITA’ DEGLI AFFITTI DELLE UNITA’ RESIDENZIALI (art. 9-quater)    Per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, un  contributo  a  fondo  perduto  fino  al  50% della  riduzione  del  canone,  entro  il  limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.   Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate  la  rinegoziazione  del  canone  di  locazione  e  ogni  altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.   Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  individuate  le  modalità  applicative  del  presente articolo, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate       PROROGA DELL’IRAP (art. 9-quinquies)   Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall’articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato  1  e  nell’Allegato  2,  aventi  domicilio  fiscale  o  sede  operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate  ai  sensi  dell’articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’arti-colo  19  -bis    del  presente  decreto,  ovvero  esercenti  l’attività  di  gestione  di  ristoranti  nelle  aree  del  territorio  nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di  elevata  gravità  e  da  un  livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del decre-to del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19  -bis   del presente decreto, la proroga al  30  aprile  2021  del  termine  relativo  al  versamento  della  seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019,  prevista  dall’articolo  98,  comma  1,  del  decreto-legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla  diminuzione  del  fatturato  o  dei  corrispettivi  indicata  nel comma 2 del medesimo articolo 98       PROROGA PRESENTAZIONE MODELLO 770 AL 10 DICEMBRE 2020 (art. 10)       NON TASSAZIONE DELLE INDENNITA’ COVID (art. 10-bis)   I contributi e le indennità di qualsiasi natura ero-gati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917       CASSA INTEGRAZIONE (art. 12, commi 1-8 e 12-bis)   I  datori  di  lavoro  che  sospendono  o  riducono  l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa  integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane.   Le  sei  settimane  devono  essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16  novembre  2020  e  il  31 gennaio 2021.  Con  riferimento  a  tale  periodo,  le  predette  sei settimane costituiscono la durata massima che puo'  essere  richiesta con causale  COVID-19.  I  periodi  di  integrazione  precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  13 ottobre 2020, n.  126,  collocati,  anche  parzialmente,  in  periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove  autorizzati,  alle sei settimane di cui trattasi.   I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei  settimane  versano un contributo addizionale determinato sulla base  del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:     a) al  9%  della  retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;     b) al 18%  della  retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro  che  non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.   Il contributo addizionale non e' dovuto:   - dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o  superiore  20%;   - dai datori di lavoro  che  hanno  avviato  l'attivita'  di impresa successivamente al primo gennaio 2019;   - dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura  o limitazione delle attivita' economiche e produttive.   Ai fini dell'accesso alle sei settimane,  il datore di lavoro deve presentare  all'Inps  domanda  di  concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di  cui sopra. In mancanza autocertificazione si applica l’aliquota del 18%.   Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la  fine del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di sospensione o di riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di prima applicazione, il termine di decadenza e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in vigore del presente decreto-legge.   La scadenza dei termini di invio delle domande  di  accesso  ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e  di  trasmissione  dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi  che,  in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e  il 10 settembre 2020, e' fissata al 31 ottobre 2020.   Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decaden-ziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti colle-gati all’emergenza da COVID-19.       DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 12 commi 9-11)   Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio  delle  procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  e restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.   Fino alla stessa data di  cui  al  comma  9,  resta,  altresi', preclusa al  datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei dipendenti, la facolta' di recedere dal  contratto  per  giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui all'articolo 7 della medesima legge   Le preclusioni e le sospensioni non  si applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attivita'  che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo  di  essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.,  o  nelle  ipotesi  di accordo  collettivo   aziendale,   stipulato   dalle   organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di  lavoro,  limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti  lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di  cui  all'articolo  1  del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  provvisorio  sia disposto per  uno  specifico  ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello stesso       SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I DATORI DI LAVORO (art. 12, commi 14-17, art. 13 e art. 13-bis)   In via eccezionale, al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  da  Covid-19, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del  settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma  1 dell’art. 12,  ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni  pensionistiche,  e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto  2020, n. 104, per  un  ulteriore  periodo  massimo  di  quattro  settimane, fruibili  entro  il  31  gennaio  2021,  nei  limiti  delle  ore   di integrazione salariale gia' fruite  nel  mese  di  giugno  2020,  con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,  riparametrato  e applicato su base mensile.   I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero  dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  possono  rinunciare  per  la frazione  di  esonero  richiesto  e  non  goduto  e   contestualmente presentare  domanda  per  accedere  ai  trattamenti  di  integrazione salariale di cui al presente articolo.   Per i datori di lavoro privati che svolgono attività di cui ai codici ATECO della tabella sopra riportata, che  hanno  la sede operativa nel territorio dello Stato,  sono  sospesi  i  termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per  la  competenza del mese di novembre 2020.   I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, sono effettuati, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021  o  mediante  rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di  pari  importo,  con  il versamento della prima rata  entro  il  16  marzo  2021.  Il  mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la  decadenza dal beneficio della rateazione.   La  sospensione  dei  versamenti  contributivi  dovuti  nel  mese  di  novembre  2020,  di  cui  all’articolo  13,  si  applica  anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Al-legato 1. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favo-re dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020  e  dell’articolo  19-bis del presente decreto, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2.   I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento  della  prima  rata  entro  il  16  marzo  2021.  Il  mancato  pagamento  di  due  rate,  anche  non  consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.       SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI (art. 13-ter, art. 13-quater, art. 13-quinquies  e 13-sexies)   Per  i  soggetti  che  esercitano  le  attività  economiche  sospese  ai  sensi  dell’articolo  1  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per i soggetti che esercitano le  attività  dei  servizi  di  ristorazione  che  hanno  domicilio  fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territo-rio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis   del presente decreto, nonché per i soggetti che operano nei set-tori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio  fiscale,  sede  legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19  -bis    del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:      a)  ai  versamenti  relativi  alle  ritenute  alla  fonte,  di  cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e  alle  trattenute  relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti  soggetti  operano  in  qualità  di  sostituti  d’imposta.  Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni; b) ai   versamenti   relativi   all’imposta   sul   valore   aggiunto.   I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.   Per  i  soggetti  esercenti  attività  d’impresa,  arte  o  professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entra-ta in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto  allo  stesso  mese  dell’anno  precedente,  sono  sospesi  i  termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:      a )     ai  versamenti  delle  ritenute  alla  fonte,  di  cui  agli  articoli  23  e  24  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale  regionale  e  comunale,  che  i  predetti  soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;     b )      ai   versamenti   relativi   all’imposta   sul   valore   aggiunto;     c )      ai   versamenti   dei   contributi   previdenziali   e   assistenziali.2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione,  che  hanno  il  domicilio  fiscale,  la  sede  legale  o  la  sede  operativa  nel  territorio  dello  Stato  e  che  hanno  intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere  dai  requisiti  relativi  ai  ricavi  o  compensi  e  alla  diminuzione  del  fatturato  o  dei  corrispettivi  stabiliti  nel  comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese  ai  sensi  dell’articolo  1  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del  territorio  nazionale,  caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e  da  un  livello  di  rischio  alto,  come  individuate  alla  data  del  26  novembre  2020  con  le  ordinanze  del  Ministro  della  salute  adottate  ai  sensi  degli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19  -bis   del presente decreto, nonché ai soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati  nell’Allegato  2,  ovvero  esercitano  l’attività  alberghiera,  l’attività  di  agenzia  di  viaggio  o  di  tour  operator,  e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3 novembre 2020 e dell’articolo 19  -bis   del presente decreto.4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati,  senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  in  un’unica  soluzione  entro  il  16  marzo  2021  o  mediante  rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.   Per  i  soggetti  esercenti  attività  d’impresa,  arte  o  professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novem-bre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.2. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 98 del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  e all’articolo 9  -quinquies   del presente decreto, che disci-plinano  la  proroga  del  termine  di  versamento  della  se-conda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. 3.  Per  i  soggetti  esercenti  attività  d’impresa,  arte  o  professione, che hanno il domicilio fiscale,  la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entra-ta in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33  per  cento  nel  primo  semestre  dell’anno  2020  rispetto  allo  stesso  periodo  dell’anno  precedente,  il  termine  di  versamento  della  seconda  o  unica  rata  dell’acconto  delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  si  applicano  al-tresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori eco-nomici riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e  2,  aventi  domicilio  fiscale  o  sede  operativa  nelle  aree  del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre  2020  e  dell’articolo  19  -bis    del  presente  decreto, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scena rio di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate  alla  medesima  data  del  26  novembre  2020  con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sen-si dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3  novembre  2020  e  dell’articolo  19  -bis  del presente decreto.5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati,  senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  in  un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione  fino  a  un  massimo  di  quattro  rate  mensili  di  pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.   Il  termine  per  la  presentazione  in  via  telematica  della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’ar-ticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  in  scadenza  il  30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.       SLITTAMENTO DEL TERMINE DEL PAGAMENTO DELLE RATEIZZAZIONI FISCALI DAL 10 DICEMBRE 2020 AL 31 MARZO 2021 E RAZIONALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE (art. 13-septies  e 13-decies)   Con particolare riguardo alle rateizzazioni si stabilisce che:   -       a seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non  possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e  ipoteche,  fatti  salvi  quelli  già  iscritti  alla  data  di presentazione; c)     non  possono  essere  avviate  nuove  procedure  esecutive;   -       il  pagamento  della  prima  rata  determina  l’estinzione  delle  procedure  esecutive  precedente-mente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto  con  esito  positivo  o  non  sia  stata  presentata  istanza  di  assegnazione,  ovvero  il  terzo  non  abbia  reso  dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;   -       fino al 31 dicembre 2021 in deroga a quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro;   -       i carichi contenuti nei piani di dilazione per i qua-li, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis  dell’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza  dal  beneficio  possono  essere  nuovamente  dilazionati  ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  602  del  1973,  presentando  la  richiesta  di  rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione;   -       yali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,  e  all’articolo  1,  commi  da  4  a  10  -quater  , del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in de-roga alle previsioni in essi contenute       BONUS BABY-SITTING (art. 13-terdecies)       FONDO STRAORDINARIO PER IL TERZO SETTORE (art. 13-quaterdecies)       MODIFICHE AGLI ALLEGATI XLVII E XLVIII DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 (art. 13-sexiesdecies)       INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI  TERMALI,  DELLO  SPETTACOLO  E  PER  GLI  INCARICATI  ALLE VENDITE NONCHÉ DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE (art. 15-bis)       DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI NELL’AMBITO DELLE PRATICHE RELATIVE AGLI ECOBONUS (art. 17-ter)   Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblica-to nella   Gazzetta  Ufficiale   n. 246 del 5 ottobre 2020, in materia di requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per  la  riqualificazione  energetica  degli  edifici-ecobonus,  nell’ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell’equo compenso previste dall’articolo 13  -bis   della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali.       DISPOSIZIONI URGENTI  PER  LA  COMUNICAZIONE  DEI  DATI  CONCERNENTI L'ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI  DA  PARTE  DEI  MEDICI  DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (artt. 19 – 19-octies)       DISPOSIZIONI  FINALIZZATE  A  FACILITARE  L’ACQUISIZIONE  DI  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MEDICALI NELLE RSA E NELLE AL-TRE STRUTTURE RESIDENZIALI (art. 19-novies)       ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI  RISPOSTA  TELEFONICA  PER  LA SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 20)       MISURE PER LA PROROGA DEI DOTTORATI DI RICERCA (art. 21-bis)       CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (art. 22-bis)       MISURE PER QUANTO CONCERNE L’ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE       PROCESSI CIVILI E PENALI (art. 24)   Fino al 31 gennaio 2021 trovano applicazione le seguenti disposizioni nonché quelle dell’art. 221 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 se non derogate da queste prime   Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e  la polizia giudiziaria possono  avvalersi  di  collegamenti  da  remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore  generale  dei sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia, per compiere atti che  richiedono  la  partecipazione  della  persona sottoposta alle indagini, della persona  offesa,  del  difensore,  di consulenti, di esperti o di altre persone,  salvo  che  il  difensore della persona sottoposta alle  indagini  si  opponga,  quando  l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare  all'atto sono tempestivamente  invitate  a  presentarsi  presso  l'ufficio  di polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che  abbia  in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento  da  remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla  loro  identificazione.  Il  compimento  dell'atto  avviene  con modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il  proprio  difensore.  Il  difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio  studio,  salvo che decida  di  essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello stesso delle modalita' di collegamento da  remoto  utilizzate,  delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti  e di tutte le ulteriori  operazioni,  nonche'  dell'impossibilita'  dei soggetti non presenti fisicamente di  sottoscrivere  il  verbale,  ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.  La partecipazione delle  persone  detenute,  internate  o  in  stato  di custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma  4. Con le medesime modalita' di cui al presente comma  il  giudice  puo' procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294  del  codice  di procedura penale.   Le udienze dei  procedimenti  civili  e  penali  alle  quali  e' ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a  porte  chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di  procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.  La partecipazione a qualsiasi udienza  delle  persone  detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate  o  arrestate,  e' assicurata,   ove   possibile,   mediante   videoconferenze   o   con collegamenti da remoto individuati e regolati con  provvedimento  del Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del Ministero della giustizia. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e  5  dell'articolo  146-bis  delle norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19  maggio  2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n. 77, e' abrogato.   Le udienze  penali  che  non  richiedono  la  partecipazione  di soggetti diversi dal pubblico ministero,  dalle  parti  private,  dai rispettivi difensori e dagli ausiliari  del  giudice  possono  essere tenute mediante collegamenti da remoto  individuati  e  regolati  con provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati  del  Ministero   della   giustizia.   Lo   svolgimento  dell'udienza  avviene  con  modalita'  idonee  a   salvaguardare   il contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  delle  parti.  Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I  difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali,  se  liberi  o sottoposti a misure cautelari  diverse  dalla  custodia  in  carcere, partecipano all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si collega il difensore.  In  caso  di  custodia  dell'arrestato  o  del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284,  comma  1,  del codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il difensore possono partecipare  all'udienza  di  convalida  da  remoto anche dal piu' vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,  l'identita' della persona arrestata o  formata  e'  accertata  dall'ufficiale  di polizia giudiziaria  presente.  L'ausiliario  del  giudice  partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  di  tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti  fisicamente  di  sottoscrivere   il   verbale,   ai   sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  o  di vistarlo,  ai  sensi  dell'articolo  483,  comma  1,  del  codice  di procedura penale. Le disposizioni di cui al  presente  comma  non  si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonche'  alle  discussioni  di  cui  agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale  e,  salvo  che  le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.    Il giudice puo' disporre che le udienze  civili  in  materia  di separazione  consensuale  di  cui  all'articolo  711  del  codice  di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9  della legge  1  dicembre  1970,  n.  898  siano  sostituite  dal   deposito telematico di note scritte di cui  all'articolo  221,  comma  4,  del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero   diritto   a   partecipare   all'udienza   vi    rinuncino espressamente con comunicazione, depositata  almeno  quindici  giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano  di  essere  a  conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione  all'udienza, di aver aderito liberamente  alla  possibilita'  di  rinunciare  alla partecipazione all'udienza, di confermare le  conclusioni  rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non  volersi conciliare.   In deroga al disposto dell'articolo 221, comma  7,  del  decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice puo' partecipare  all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.    Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la  Corte  di cassazione procede in Camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore  generale  faccia  richiesta  di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue  richieste  con  atto  spedito alla  cancelleria  della  Corte  a   mezzo   di   posta   elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della  corte  a mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  le   conclusioni.   Alla deliberazione si procede con le modalita' di cui al comma 9;  non  si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e  il dispositivo e' comunicato alle parti.  La  richiesta  di  discussione orale e' formulata  per  iscritto  dal  procuratore  generale  o  dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata, alla cancelleria. Le previsioni di  cui  al  presente  comma  non  si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine  di  quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza  ricade  tra il sedicesimo e il  trentesimo  giorno  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto  la  richiesta  di  discussione  orale  deve  essere formulata entro dieci giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto.   Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali  in camera di' consiglio possono essere assunte mediante collegamenti  da remoto  individuati  e  regolati  con  provvedimento  del   direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati  e'  considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Nei  procedimenti penali, dopo la  deliberazione,  il  presidente  del  collegio  o  il componente del collegio da lui delegato  sottoscrive  il  dispositivo della sentenza o l'ordinanza e  il  provvedimento  e'  depositato  in cancelleria  ai  fini  dell'inserimento  nel   fascicolo   il   prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera  di  consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto       PROCESSO AMMINISTRATIVO (art. 25)   Dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021   Gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione  orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la  possibilita'  di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo  60  del  codice  del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice  delibera  in camera di consiglio, se necessario  avvalendosi  di  collegamenti  da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegi   Può essere chiesta discussione orale con istanza depositata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.       PROCESSO TRIBUTARIO (art. 27)   Fino alla cessazione degli  effetti  della  dichiarazione  dello stato di emergenza nazionale da  Covid-19,  ove  sussistano  divieti, limiti,  impossibilita'  di  circolazione  su  tutto  o   parte   del territorio nazionale  conseguenti  al  predetto  stato  di  emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o  dei soggetti a vario  titolo  interessati  nel  processo  tributario,  lo svolgimento delle udienze pubbliche e  camerali  e  delle  camere  di consiglio con collegamento  da  remoto  e'  autorizzato,  secondo  la rispettiva competenza, con  decreto  motivato  del  presidente  della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi  almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o  una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze  e  le camere di consiglio si svolgano anche solo  parzialmente  da  remoto, ove  le  dotazioni  informatiche  della   giustizia   tributaria   lo consentano  e  nei  limiti  delle  risorse  tecniche  e   finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta  la  discussione  da remoto, la segreteria comunica alle  parti,  di  regola,  almeno  tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e  delle  modalita' di collegamento. Si da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  la  libera  volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti  in  occasione  di  un  collegamento  da remoto e i provvedimenti adottati  in  esito  a  un  collegamento  da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.  In alternativa alla discussione con collegamento da  remoto,  le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica,  passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle  parti non insista per la discussione, con apposita  istanza  da  notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni  liberi anteriori alla data fissata per  la  trattazione.  I  difensori  sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel  caso  in  cui sia chiesta la discussione e non  sia  possibile  procedere  mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta,  con fissazione  di  un  termine  non  inferiore  a  dieci  giorni   prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in  cui  non  sia possibile garantire  il  rispetto  dei  termini  di  cui  al  periodo precedente,  la  controversia  e'  rinviata   a   nuovo   ruolo   con possibilita' di prevedere la trattazione  scritta  nel  rispetto  dei medesimi termini. In  caso  di  trattazione  scritta  le  parti  sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque  assunti presso la sede dell'ufficio.   Le  modalita'  di svolgimento delle  udienze  da  remoto  sono  disciplinate  ai  sensi dell'articolo  16  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,   n.   119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136       GIUSTIZIA CONTABILE (art. 26)       ALTRE MISURE DI SOSTEGNO   -        per gli operatori turistici e della cultura (art. 5);   -        all'export  e  al  sistema  delle  fiere internazionali (art. 6);   -        per le imprese appartenenti alle filiere  agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 7);    -       per i titolari del Reddito di emergenza (art. 14);    -         per i  lavoratori  stagionali  del  turismo,  degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 15);   -       a favore delle filiere agricole, della pesca  e dell'acquacoltura (artt. 16 -  16-bis);   -         interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli (art. 16-ter)    -        per i lavoratori sportivi (artt. 17 e 17-bis);            per la didattica integrata e la scuola (art. 21)   -       modalità di rinnovo degli organi colelgiali degli ordini e dei collegi professionali (art. 31-bis)   -       differimento dell’entrata in vigore della class action al 19 maggio 2021 (art. 31-ter);   -       differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale (art. 31-    quinquies);   -       differimento su alcune disposizioni in materia di federalismo fiscale (art. 31-sexies);   -       facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati (art. 31-novies);   -       utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d’acqua (art. 31-duodecies)           E' stato pubblicato in G.U. n. 297 del 30.11.2020 il d.l. 30 novembre 2020, n. 157 recante "Ulteriori misure urgenti  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19". Tale provvedimento stabilisce tra l'altro quanto segue: PROROGHE DEI TERMINI FISCALI DEL 30 NOVEMBRE 2020 AL 10 DICEMBRE 2020  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento  della seconda o  unica  rata  dell'acconto  delle  imposte  sui  redditi  e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre 2020 (art. 1, comma 1); Il termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  in materia di imposte sui redditi e Irap (art. 3) La sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 4)   PROROGHE DEI TERMINI FISCALI DEL 30 NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2021 (art. 1, commi 3 e 4) Questa proroga, invece, spetta: - ai  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il  termine  di  versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui  redditi  e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta  successivo  a  quello  in corso al 31 dicembre 2019; - a prescindere dai requisiti  relativi  ai  ricavi  o  compensi  e  alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel  suddetto comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o  professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149,  aventi  domicilio  fiscale  o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate  da uno scenario di massima gravita' e da un  livello  di  rischio  alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3  del  decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3  novembre  2020  e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020,  n.  149,  ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree  del  territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da  un livello di rischio alto come individuate alla medesima  data  del  26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate  ai sensi dell'articolo 2 del decreto del  residente  del  Consiglio  dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del  decreto-legge  9 novembre 2020, n. 149 PROROGA DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI DEL DICEMBRE 2020 AL 16 MARZO 2021 (art. 2) Questa misura si applica relativamente ai seguenti adempimenti che dovranno essere effettuati entro il 16 marzo oppure mediante rateizzazione, fino a  un massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021: a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli  articoli 23 e 24 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in  qualita'  di  sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti  finanziari  per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le  regioni  e  i comuni; b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto; c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali In favore delle seguenti categorie di soggetti: - esercenti  attivita'   d'impresa,   arte   o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno  2020  rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono  sospesi  i  termini  che scadono nel mese di dicembre 2020; - i soggetti esercenti attivita' d'impresa,  arte  o  professione,  che  hanno  il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte  o professione, in data successiva al 30 novembre 2019; - ai soggetti  che esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi  dell'articolo  1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre 2020, aventi domicilio fiscale,  sede  legale  o  sede  operativa  in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti  che  esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa  nelle  aree  del  territorio  nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da  un livello di rischio alto come individuate alla data  del  26  novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai  sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del  decreto-legge  9 novembre 2020, n. 149, nonche' ai soggetti che  operano  nei  settori economici individuati  nell'allegato  2  al  medesimo  decreto-legge, ovvero esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia  di viaggio o di tour operator,  e  che  hanno  domicilio  fiscale,  sede legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del   territorio   nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020  con  le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149   ESTENSIONE DEL DECRETO RISTORI ALLE PARTITE IVA (art. 6) Le disposizioni di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  28 ottobre 2020, n. 137 si applicano anche ai soggetti  che,  alla  data del 25 ottobre  2020,  hanno  la  partita  IVA  attiva  e,  ai  sensi dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di  svolgere  come  attivita' prevalente  una  di  quelle  riferite  ai  codici   ATECO   riportati nell'Allegato 1 del presente decreto   MODIFICHE ALL'ART. 19 D.P.R. N. 602/1973 PER LE DILAZIONI DI PAGAMENTO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER SITUAZIONI TEMPORANEE DI OBIETTIVA DIFFICOLTA' (art. 7) A seguito della presentazione della richiesta di dilazione efino alla  data  dell'eventuale  rigetto  della  stessa  richiesta  ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di presentazione; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Il pagamento della prima rata determina  l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a  condizione  che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo  non  abbia  reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso  provvedimento  di assegnazione dei crediti pignorati. Con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione  presentate  a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma  1,  ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  602 del 1973,  la  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficolta'  e' documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in  cui  le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro Relativamente  ai  provvedimenti  di  accoglimento  emessi  con riferimento alle richieste di rateazione  di  cui  al  comma  3,  gli effetti di decadenza dai benefici si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di  rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. I  carichi  contenuti  nei  piani  di  dilazione  per  i  quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e' intervenuta la decadenza dal  beneficio,  possono  essere  nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo  19  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  602  del  1973,  presentando  la  richiesta  di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare  le rate scadute alla data di relativa presentazione.   INDENNITA'  PER  I   LAVORATORI   STAGIONALI   DEL   TURISMO,   DEGLI   STABILIMENTI TERMALI, DELLO  SPETTACOLO  E  DEGLI  INCARICATI  ALLE   VENDITE (art. 9)   CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI (art. 18) Nel caso in cui le imposte  o  le  maggiori  imposte  sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita'  competenti degli   Stati   esteri   a   seguito   delle   procedure   amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di  cui  al  periodo precedente  si  applicano  a  decorrere  dalla  data   dei   predetti accordi     E' stato pubblicato in G.U. n. 291 del 23.11.2020 il d.l. 23 novembre 2020, n. 154 recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19", con il quale tra l'altro si è l'allegato 2  del  citato  decreto-legge  n.  149  del  2020  e' integrato con la seguente riga:           +-------------------+---------------------+-----------+          |                   | Commercio al        |           |          |                   |dettaglio di         |           |          | 47.72.10          |calzature e accessori|       200%|          +-------------------+---------------------+-----------+       E' stato pubblicato in G.U. n. 279 del 9.11.2020 il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,  sostegno ai lavoratori e alle  imprese  e  giustizia,  connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ecco le principali disposizioni: CONTRIBUTI DI FONDO PERDUTO (artt. 1-3)   Innanzitutto viene sostituito l'allegato 1 del d.l. n. 137/2020 dal seguente con contestuale incremento degli indenizzi e della platea delle attività economico che potranno usufruirne:   |               Codice ATECO                |       %       |       +===========================================+===============+       |493210 - Trasporto con taxi                |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |493220 - Trasporto mediante noleggio di    |               |       |autovetture da rimessa con conducente      |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e|               |       |seggiovie se non facenti parte dei sistemi |               |       |di transito urbano o sub-urbano            |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |522190 - Altre attivita' connesse ai       |               |       |trasporti terrestri NCA                    |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |551000 - Alberghi                          |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |552010 - Villaggi turistici                |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |552020 - Ostelli della gioventu'           |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |552030 - Rifugi di montagna                |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |552040 - Colonie marine e montane          |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |552051 - Affittacamere per brevi soggiorni,|               |       |case ed appartamenti per vacanze, bed and  |               |       |breakfast, residence                       |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |552052 - Attivita' di alloggio connesse    |               |       |alle aziende agricole                      |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |553000 - Aree di campeggio e aree          |               |       |attrezzate per camper e roulotte           |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |559020 - Alloggi per studenti e lavoratori |               |       |con servizi accessori di tipo alberghiero  |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |561011-Ristorazione con somministrazione   |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |561012-Attivita' di ristorazione connesse  |               |       |alle aziende agricole                      |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |561030-Gelaterie e pasticcerie             |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti   |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |561042-Ristorazione ambulante              |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |561050-Ristorazione su treni e navi        |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |562100-Catering per eventi, banqueting     |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |563000-Bar e altri esercizi simili senza   |               |       |cucina                                     |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |591300 - Attivita' di distribuzione        |               |       |cinematografica, di video e di programmi   |               |       |televisivi                                 |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |591400-Attivita' di proiezione             |               |       |cinematografica                            |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |749094 - Agenzie ed agenti o procuratori   |               |       |per lo spettacolo e lo sport               |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |773994 - Noleggio di strutture ed          |               |       |attrezzature per manifestazioni e          |               |       |spettacoli: impianti luce ed audio senza   |               |       |operatore, palchi, stand ed addobbi        |               |       |luminosi                                   |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |799011 - Servizi di biglietteria per eventi|               |       |teatrali, sportivi ed altri eventi         |               |       |ricreativi e d'intrattenimento             |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |799019 - Altri servizi di prenotazione e   |               |       |altre attivita' di assistenza turistica non|               |       |svolte dalle agenzie di viaggio nca        |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |799020 - Attivita' delle guide e degli     |               |       |accompagnatori turistici                   |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |823000-Organizzazione di convegni e fiere  |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |855209 - Altra formazione culturale        |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |900101 - Attivita' nel campo della         |               |       |recitazione                                |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |900109 - Altre rappresentazioni artistiche |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |900201 - Noleggio con operatore di         |               |       |strutture ed attrezzature per              |               |       |manifestazioni e spettacoli                |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |900209 - Altre attivita' di supporto alle  |               |       |rappresentazioni artistiche                |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |900309 - Altre creazioni artistiche e      |               |       |letterarie                                 |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |900400-Gestione di teatri, sale da concerto|               |       |e altre strutture artistiche               |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |920009 - Altre attivita' connesse con le   |               |       |lotterie e le scommesse (comprende le sale |               |       |bingo»                                     |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931110-Gestione di stadi                   |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931120-Gestione di piscine                 |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931130-Gestione di impianti sportivi       |               |       |polivalenti                                |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931190-Gestione di altri impianti sportivi |               |       |nca                                        |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931200-Attivita' di club sportivi          |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931300-Gestione di palestre                |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931910-Enti e organizzazioni sportive,     |               |       |promozione di eventi sportivi              |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931999-Altre attivita' sportive nca        |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |932100-Parchi di divertimento e parchi     |               |       |tematici                                   |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |932910-Discoteche, sale da ballo night-club|               |       |e simili                                   |    400,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |932930-Sale giochi e biliardi              |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |932990-Altre attivita' di intrattenimento e|               |       |di divertimento nca                        |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |949920 - Attivita' di organizzazioni che   |               |       |perseguono fini culturali, ricreativi e la |               |       |coltivazione di hobby                      |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |949990 - Attivita' di altre organizzazioni |               |       |associative nca                            |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |960410-Servizi di centri per il benessere  |               |       |fisico (esclusi gli stabilimenti termali»  |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |960420-Stabilimenti termali                |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |960905 - Organizzazione di feste e         |               |       |cerimonie                                  |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |493909-Altre attivita' di trasporti        |               |       |terrestri di passeggeri nca                |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |503000-Trasporto di passeggeri per vie     |               |       |d'acqua interne (inclusi i trasporti       |               |       |lagunari)                                  |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |619020-Posto telefonico pubblico ed        |               |       |Internet Point                             |    50,00%     |       +-------------------------------------------+---------------+       |742011-Attivita' di fotoreporter           |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |742019-Altre attivita' di riprese          |               |       |fotografiche                               |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |855100-Corsi sportivi e ricreativi         |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |855201-Corsi di danza                      |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |920002-Gestione di apparecchi che          |               |       |consentono vincite in denaro funzionanti a |               |       |moneta o a gettone                         |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |960110-Attivita' delle lavanderie          |               |       |industriali                                |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |477835-Commercio al dettaglio di bomboniere|    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |522130-Gestione di stazioni per autobus    |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931992-Attivita' delle guide alpine        |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |743000-Traduzione e interpretariato        |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |561020-Ristorazione senza somministrazione |               |       |con preparazione di cibi da asporto        |    50,00%     |       +-------------------------------------------+---------------+       |910100-Attivita' di biblioteche ed archivi |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |910200-Attivita' di musei                  |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |910300-Gestione di luoghi e monumenti      |               |       |storici e attrazioni simili                |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |910400-Attivita' degli orti botanici, dei  |               |       |giardini zoologici e delle riserve naturali|    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |205102-Fabbricazione di articoli esplosivi |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+ Inoltre, per gli operatori dei settori economici individuati  dai  codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e  pasticcerie ambulanti,  563000-bar  e  altri  esercizi  simili  senza  cucina   e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede  operativa  nelle  aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto il  contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  28  ottobre 2020, n. 137 e' aumentato di un ulteriore 50% rispetto  alla quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto. Al contempo, tuttavia, viene abrogato l'art. 1, comma 2 d.l. n. 137/2020 che consentiva l'ampliamento dei soggetti che avrebbero potuto usufruire degli indennizzi. Il contributo a fondo perduto di cui  al  presente  articolo  e' riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori  con  sede  operativa  nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali  del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle  nuove  misure restrittive, secondo quanto sotto specificato: - per  i soggetti che  svolgono  come  attivita' prevalente una di quelle  riferite  ai  codici  ATECO  che  rientrano nell'Allegato 1, il contributo e' determinato entro il 30% del contributo a  fondo  perduto di cui all'articolo 1 del decreto n. 137 del 2020; - per i soggettiche svolgono come attivita' prevalente una  di  quelle riferite ai  codici  ATECO  che  non  rientrano  nell'Allegato  1  il contributo e' determinato entro il 30% del  valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa  e  dei criteri  stabiliti  dai  commi  4,  5  e  6  dell'articolo   25   del decreto-legge n. 34 del 2020. E' riconosciuto  un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla  data  del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva edichiarano di svolgere come  attivita'  prevalente  una  di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 sottoelencato hanno il domicilio fiscale o la sede operativa  nelle  aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario  di  massima gravita'     =================================================================     |  Codice ATECO   |            Descrizione            |    %    |     +=================+===================================+=========+     |47.19.10         |Grandi magazzini                   |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Empori ed altri negozi non         |         |     |                 |specializzati di vari prodotti non |         |     |47.19.90         |alimentari                         |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di tessuti  |         |     |                 |per l'abbigliamento, l'arredamento |         |     |47.51.10         |e di biancheria per la casa        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di filati   |         |     |47.51.20         |per maglieria e merceria           |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di tende e  |         |     |47.53.11         |tendine                            |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |47.53.12         |Commercio al dettaglio di tappeti  |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di carta da |         |     |                 |parati e rivestimenti per pavimenti|         |     |47.53.20         |(moquette e linoleum)              |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di          |         |     |                 |elettrodomestici in esercizi       |         |     |47.54.00         |specializzati                      |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di natanti e|         |     |47.64.20         |accessori                          |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |     |47.78.34         |da regalo e per fumatori           |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |     |47.59.10         |per la casa                        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di utensili |         |     |                 |per la casa, di cristallerie e     |         |     |47.59.20         |vasellame                          |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di macchine |         |     |                 |per cucire e per maglieria per uso |         |     |47.59.40         |domestico                          |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di strumenti|         |     |47.59.60         |musicali e spartiti                |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |     |                 |in legno, sughero, vimini e        |         |     |                 |articoli in plastica per uso       |         |     |47.59.91         |domestico                          |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di altri    |         |     |47.59.99         |articoli per uso domestico nca     |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di          |         |     |                 |registrazioni musicali e video in  |         |     |47.63.00         |esercizi specializzati             |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di          |         |     |47.71.10         |confezioni per adulti              |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di pellicce |         |     |47.71.40         |e di abbigliamento in pelle        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di cappelli,|         |     |47.71.50         |ombrelli, guanti e cravatte        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |     |47.72.20         |di pelletteria e da viaggio        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di orologi, |         |     |                 |articoli di gioielleria e          |         |     |47.77.00         |argenteria                         |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |     |47.78.10         |per ufficio                        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di oggetti  |         |     |47.78.31         |d'arte (incluse le gallerie d'arte)|  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di oggetti  |         |     |47.78.32         |d'artigianato                      |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di arredi   |         |     |47.78.33         |sacri ed articoli religiosi        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di          |         |     |47.78.35         |bomboniere                         |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di          |         |     |                 |chincaglieria e bigiotteria        |         |     |                 |(inclusi gli oggetti ricordo e gli |         |     |                 |articoli di promozione             |         |     |47.78.36         |pubblicitaria)                     |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |     |47.78.37         |per le belle arti                  |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di armi e   |         |     |47.78.50         |munizioni, articoli militari       |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di          |         |     |                 |filatelia, numismatica e articoli  |         |     |47.78.91         |da collezionismo                   |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di spaghi,  |         |     |                 |cordami, tele e sacchi di juta e   |         |     |                 |prodotti per l'imballaggio (esclusi|         |     |47.78.92         |quelli in carta e cartone)         |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |     |47.78.94         |per adulti (sexy shop)             |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di altri    |         |     |47.78.99         |prodotti non alimentari nca        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di libri di |         |     |47.79.10         |seconda mano                       |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |     |47.79.20         |usati e oggetti di antiquariato    |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di indumenti|         |     |47.79.30         |e altri oggetti usati              |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Case d'asta al dettaglio (escluse  |         |     |47.79.40         |aste via internet)                 |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |47.81.01         |prodotti ortofrutticoli            |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |47.81.02         |prodotti ittici                    |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |47.81.03         |carne                              |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |                 |altri prodotti alimentari e bevande|         |     |47.81.09         |nca                                |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |                 |tessuti, articoli tessili per la   |         |     |47.82.01         |casa, articoli di abbigliamento    |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |47.82.02         |calzature e pelletterie            |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |                 |fiori, piante, bulbi, semi e       |         |     |47.89.01         |fertilizzanti                      |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         |     |                 |di macchine, attrezzature e        |         |     |                 |prodotti per l'agricoltura;        |         |     |47.89.02         |attrezzature per il giardinaggio"  |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         |     |                 |di profumi e cosmetici; saponi,    |         |     |                 |detersivi ed altri detergenti per  |         |     |47.89.03         |qualsiasi uso"                     |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |47.89.04         |chincaglieria e bigiotteria        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         |     |                 |di arredamenti per giardino;       |         |     |                 |mobili; tappeti e stuoie; articoli |         |     |                 |casalinghi; elettrodomestici;      |         |     |47.89.05         |materiale elettrico"               |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |47.89.09         |altri prodotti nca                 |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di prodotti |         |     |                 |vari, mediante l'intervento di un  |         |     |                 |dimostratore o di un incaricato    |         |     |47.99.10         |alla vendita (porta a porta)       |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |96.02.02         |Servizi degli istituti di bellezza |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |96.02.03         |Servizi di manicure e pedicure     |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |96.09.02         |Attivita' di tatuaggio e piercing  |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |96.09.03         |Agenzie matrimoniali e d'incontro  |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Servizi di cura degli animali da   |         |     |                 |compagnia (esclusi i servizi       |         |     |96.09.04         |veterinari)                        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Altre attivita' di servizi per la  |         |     |96.09.09         |persona nca                        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+   CREDITO D'IMPOSTA PER AFFITTI (art. 4) Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato  2  di cui sopra nonche' alle imprese che svolgono le  attivita'  di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio, tour operator) che hanno la  sede  operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario di massima gravita' spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili  a  uso non  abitativo  e  affitto  d'azienda  di  cui  all'articolo  8   del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.   CANCELLAZIONE RATA IMU DICEMBRE 2020 (art. 5) La seconda rata dell'imposta  municipale  propria (IMU) che avrebbe dovuto essere versata entro il  16  dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative  pertinenze  in  cui  si esercitano  le  attivita'  riferite   ai   codici   ATECO   riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, non è dovuta a  condizione  che  i  relativi proprietari siano  anche  gestori  delle  attivita'  ivi  esercitate, ubicati   nei   comuni   delle   aree   del   territorio   nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita'.   PROROGA VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IRPEF(art. 6) Nei confronti dei soggetti che esercitano  attivita'  economiche soggette ad ISA ed operanti nei  settori  economici individuati nell'Allegato 1 o nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o  sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate  da  uno scenario di massima  gravita'  e  da  un  livello  di  rischio  alto ovvero esercenti l'attivita' di gestione di ristoranti nelle aree del territorio  nazionale  caratterizzate  da  uno  scenario  di  elevata gravita' la proroga al 30 aprile 2021 del termine  relativo  al  versamento  della  seconda  o  unica  rata dell'acconto delle imposte sui redditi e  dell'IRAP,  dovuto  per  il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019, prevista dall' articolo 98, comma 1, del decreto  legge  n.  104  del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato  o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI (art. 7) Per i soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attivita' dei servizi  di  ristorazione  che  hanno domicilio fiscale, sede  legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del territorio nazionale caratterizzate da  uno  scenario  di  elevata  omassima gravita', nonche' per  i soggetti che operano nei settori economici individuati  nell'Allegato 2  ovvero  che esercitano   l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia  di  viaggio  o  quella  di  tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto sono sospesi i  termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di  cui  agli articoli 23 e 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e alle  trattenute  relative  all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di sostituti  d'imposta; b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata entro il 16 marzo 2021.   SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI (art. 9) La sospensione dei versamenti contributivi dovuti  nel  mese  di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del  decreto-legge  28  ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai  settori  individuati  nell'Allegato  1. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL. E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei  datori di lavoro privati che abbiano unita' produttive  od  operative  nelle aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di massima gravita' e da un livello di rischio alto appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2. I  pagamenti  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali, sospesi ai  sensi  del  presente  articolo,  sono  effettuati,  senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate,  anche  non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.   TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 12) Sono prorogati al 15 novembre 2020  i  termini  decadenziali  di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni,  e  di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si  collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.   CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN  CASO  DI  SOSPENSIONE  DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (art. 13) Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio  alto nelle  quali  sia  stata  disposta  la  sospensione   dell'attivita' didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, e' riconosciuta alternativamente  ad  entrambi  i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori  dipendenti,  la facolta'  di  astenersi  dal  lavoro  per   l'intera   durata   della sospensione  dell'attivita'  didattica  in  presenza   prevista   dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per i periodi  di  congedo  fruiti  e' riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennita' pari  al  50% della  retribuzione  stessa,  calcolata  secondo   quanto previsto  dall'articolo  23  del  Testo  unico   delle   disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.  I  suddetti  periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio di cui al presente articolo e'  riconosciuto  anche ai genitori di  figli  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati  in centri diurni a  carattere  assistenziale,  per  i  quali  sia  stata disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020   BONUS BABY-SITTING (art. 14)   FONDO PER IL SOSTEGNO STRAORDINARIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (art. 15)   MODIFICHE AGLI ALLEGATI XLVII - INDICAZIONE SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO PER LE STRUTTURE SANITARIE E VETERINARIE, NONCHE' XLVIII PER I  SETTORI INDUSTRIALI CHE PRESENTANO IN RISCHIO BIOLOGICO AL DLGS. N. 81/2008 (art. 16)   MISURE PER LE STRUTTURE ACCREDITATE AL SSN (art. 9) Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che,  in  funzione dell'andamento dell'emergenza Covid,  hanno  sospeso,  anche  per  il tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie, possono  riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie  di  apposito  budget per l'anno 2020, fino a un  massimo  del  90  per  cento  del  budget assegnato  nell'ambito  degli  accordi  e  dei   contratti   di   cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  stipulati  per  l'anno  2020,   ferma   restando   la   garanzia dell'equilibrio  economico  del  Servizio  sanitario  regionale.   Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto,  sia  delle  attivita' ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di  cui  deve  essere rendicontata l'effettiva produzione,  sia,  fino  a  concorrenza  del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle  regioni  e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi  comunque  sostenuti  dalla  struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che,  sulla base  di  uno  specifico  provvedimento  regionale,  ha  sospeso   le attivita' previste dai relativi accordi  e  contratti  stipulati  per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento,  nell'ambito  del  budget assegnato per l'anno 2020,  in  caso  di  produzione  del  volume  di attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza  del  budget previsto negli accordi e contratti stipulati per  l'anno  2020,  come rendicontato dalla medesima struttura interessata   SONO INTRODOTTE ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID NELL'AMBITO DEI PROCESSI PENALI (art. 23)   PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CLASS ACTION DI SEI MESI(art. 26)   PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI EPIDEMIOLOGICI (art. 30) Il Ministero della salute,  con  frequenza  settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai  Presidenti  di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro  della salute con propria ordinanza,  sentiti  i  Presidenti  delle  Regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei  dati  in  possesso  ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro  della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di "Prevenzione  e risposta a COVID-19;  evoluzione  della  strategia  e  pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale",  di  cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito  altresi'  sui  dati  monitorati  il  Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o piu' regioni  nei  cui territori si manifesta un piu' elevato rischio  epidemiologico  e  in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure  individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra  quelle  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35, aggiuntive  rispetto  a  quelle  applicabili  sull'intero  territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci  per un  periodo  minimo  di  15  giorni,  salvo  che  dai  risultati  del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno allo  scadere  del  termine  di  efficacia  dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione. L'accertamento della permanenza per  14  giorni  in  un  livello  di  rischio  o  scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive  comporta in ogni caso la nuova classificazione.  Con  ordinanza  del  Ministro della salute,  adottata  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni interessate, in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di  cui  al  decreto  del  Ministro della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del  territorio  regionale,  l'esenzione dell'applicazione delle  misure  di  cui  al  periodo  precedente.  I verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di  regia  di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della  salute  del  4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,  Serie  Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa  è stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in  vigore del presente comma

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In G.U. n. 296 del 28.11.2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 27 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale sono state apportate le seguenti modifiche nell'attribuzione degli scenari di rischio epidemiologico nel periodo compreso dal 29/11 al 3/12/2020: - Calabria, Lombardia e Piemonte entrano nello scenario di rischio di tipo 3 (arancione); - Liguria e Sicilia nello scenario di rischio di tipo 2 (giallo).     Con l'ordinanza del Ministero della Salute 13 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 284 dell'14.11.2020) sono apportate introdotte le seguenti regioni negli scenari di rischio 3 e 4: - Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marte con scenario di rischio di tipo 3 (o detto anche arancione); - Campania e Toscana con scenario di rischio di tipo 4 (o detto anche rosso).   In G.U. n. 280 del 10.11.2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 10 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che prevede le seguenti modifiche nella qualificazione degli scenari di rischio relativamente alle seguenti regioni: - Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria con scenario di rischio di tipo 3 (o detto anche arancione); - Provincia autonoma di Bolzano con scenario di rischio di tipo 4 (o detto anche rosso).   E' stata pubblicata in G.U. n. 276 del 5.11.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale in applicazione del d.P.C.M. 3.11.2020 sono individuate: - le regioni Puglia e Sicilia con scenario di rischio di tipo 3 (o dette anche "arancioni"); - le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta con scenraio di tischio di tipo 4 (o dette anche "rosse").     E’ stato pubblicato in G.U. n. 275 (S.O. n. 41) del 4.11.2020 il d.P.C.M. 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” con il quale sono stabilite le misure di contenimento dell’epidemia per il periodo compreso tra il 6 novembre ed il 3 dicembre   MISURE VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE SE NON DIVERSAMENTE DEROGATE DA ALTRE AD APPLICAZIONE REGIONALE DI CARATTERE PIE’ RESTRITTIVO   Obbligo di utilizzo delle mascherine e distanza interpersonale   E’ fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le  caratteristiche  dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia  garantita  in  modo continuativo  la  condizione  di  isolamento  rispetto  a  persone  non  conviventi,  e  comunque  con salvezza  dei  protocolli  e  delle  linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le  attività  economiche, produttive,  amministrative  e  sociali,  nonché  delle  linee  guida  per  il  consumo  di  cibi  e  bevande,  e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;  c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.  È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.   Possono  essere  utilizzate  anche  mascherine  di  comunità,  ovvero mascherine  monouso  o  mascherine  lavabili,  anche  auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a fornire  una  adeguata  barriera  e,  al  contempo,  che  garantiscano  comfort  e  respirabilità,  forma  e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso   È  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro   Limitazioni alla circolazione e ad altre libertà personali e religiose   Dalle   ore   22.00   alle   ore   5.00 sono   consentiti   esclusivamente   gli spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative,  da  situazioni  di  necessità  ovvero  per motivi di salute.   Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle  conseguenti  alle  cerimonie  civili  e  religiose.   L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,  tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  luoghi,  e  tali  da  garantire  ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.   Le  funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si  svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli sottoscritti  dal  Governo  e  dalle  rispettive  confessioni  di  cui  agli  allegati  da  1,  integrato  con  le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7.   Con  riguardo  alle  abitazioni  private,  è fortemente  raccomandato  di  non  ricevere  persone  diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per  esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;    È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.   Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private   I soggetti  con  infezione  respiratoria  caratterizzata  da  febbre  (maggiore  di  37,5°)  devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.   L'accesso  del  pubblico  ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini  pubblici  è  condizionato  al  rigoroso rispetto  del  divieto  di  assembramento  , nonché  della  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro;  è  consentito  l'accesso  dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto  nel  rispetto  delle  linee  guida  del  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  di  cui all'allegato 8;   Sono  sospese  le  attività  dei  parchi  tematici  e  di  divertimento;  è  consentito  l'accesso  di bambini  e  ragazzi  a  luoghi  destinati  allo  svolgimento  di  attività  ludiche,  ricreative  ed  educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo  di  adottare  appositi  protocolli  di  sicurezza  predisposti  in  conformità  alle  linee  guida  del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;    E  consentito  svolgere  attività  sportiva  o  attività  motoria  all'aperto,  anche  presso  aree attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove  accessibili,  purché  comunque  nel  rispetto  della  distanza  di sicurezza  interpersonale  di  almeno  due  metri  per  l'attività  sportiva  e  di  almeno  un  metro  per  ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;    Sono  consentiti  soltanto  gli  eventi  e  le  competizioni  ‒  riconosciuti  di  interesse  nazionale con  provvedimento  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  del  Comitato  italiano paralimpico  (CIP)  ‒  riguardanti  gli  sport  individuali  e  di  squadra  organizzati  dalle  rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da  organismi  sportivi  internazionali,  all’interno  di  impianti  sportivi  utilizzati  a  porte  chiuse ovvero  all’aperto  senza  la  presenza  di  pubblico.  Le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti  e  non  professionisti,  degli  sport  individuali  e  di  squadra,  partecipanti  alle competizioni  di  cui  alla  presente  lettera,  sono  consentite  a  porte  chiuse,  nel  rispetto  dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;   Sono  sospese  le  attività  di  palestre,  piscine,  centri  natatori,  centri  benessere,  centri  termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando  la  sospensione  delle  attività  di  piscine  e  palestre,  l'attività  sportiva  di  base  e  l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le  linee  guida  emanate  dall'Ufficio  per  lo  sport,  sentita  la  Federazione  medico  sportiva  italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le  attività  dei  centri  di  riabilitazione,  nonché  quelle  dei  centri  di  addestramento  e  delle  strutture dedicate  esclusivamente  al  mantenimento  dell’efficienza  operativa  in  uso  al  Comparto  Difesa, Sicurezza  e  Soccorso  pubblico,  che  si  svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e  delle  linee  guida vigenti; g)  fatto salvo quanto previsto alla lettera e)in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro  per  le  politiche  giovanili  e  lo  sport,  è  sospeso;  sono  altresì  sospese  l’attività  sportiva dilettantistica  di  base,  le  scuole  e  l’attività  formativa  di  avviamento  relative  agli  sport  di  contatto nonché  tutte  le  gare,  le  competizioni  e  le  attività  connesse  agli  sport  di  contatto,  anche  se  aventi carattere ludico-amatoriale;   Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che  prevedono  la  partecipazione  di  atleti,  tecnici,  giudici  e  commissari  di  gara,  e  accompagnatori provenienti  da  Paesi  per  i  quali  l'ingresso  in  Italia  è  vietato  o  per  i  quali  è  prevista  la  quarantena, questi  ultimi,  prima  dell'ingresso  in  Italia,  devono  avere  effettuato  un  test  molecolare  o  antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere  in  possesso  dell'esito  che  ne  certifichi  la  negatività  e  riporti  i  dati  anagrafici  della  persona sottoposta  al  test  per  gli  eventuali  controlli.  In  caso  di  esito  negativo  del  tampone  i  soggetti interessati  sono  autorizzati  a  prendere  parte  alla  competizione  sportiva  internazionale  sul  territorio italiano,   in   conformità   con   lo   specifico   protocollo   adottato   dall'ente   sportivo   organizzatore dell'evento;    Lo  svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  è  consentito  soltanto  in  forma  statica,  a condizione  che,  nel  corso  di  esse,  siano  osservate  le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;        Misure adottate per le attività economiche   Sono  sospese  le  attività  di  sale  giochi,  sale  scommesse,  sale  bingo  e  casinò,  anche  se  svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;   Sono  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,  sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;    restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.   Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida  vigenti  e  in  assenza  di  pubblico;  nell'ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si svolgono   in   modalità   a   distanza,   salvo   la   sussistenza   di   motivate   ragioni;   è   fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.   Sono  sospesi  le  mostre  e  i  servizi  di  apertura  al  pubblico  dei  musei  e  degli  altri  istituti  e luoghi  della  cultura  di  cui  all'articolo  101  del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.   Le  attività  commerciali  al  dettaglio  si  svolgono  a  condizione  che  sia  assicurato,  oltre  alla distanza  interpersonale  di  almeno  un  metro,  che  gli  ingressi  avvengano  in  modo  dilazionato  e  che venga  impedito  di  sostare  all'interno  dei  locali  più  del  tempo  necessario  all'acquisto  dei  beni;  le suddette  attività  devono  svolgersi  nel  rispetto  dei  contenuti  di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome  nel  rispetto  dei  principi contenuti  nei  protocolli  o  nelle  linee  guida  nazionali  e  comunque  in  coerenza  con  i  criteri  di  cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei  mercati,  a  eccezione  delle  farmacie,  parafarmacie,  presidi  sanitari,  punti  vendita  di  generi alimentari, tabacchi ed edicole;    Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5.00  fino  alle  ore  18.00;  il  consumo  al  tavolo  è  consentito  per  un  massimo  di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di  cibi  e  bevande  nei  luoghi  pubblici  e  aperti  al  pubblico;  resta  consentita  senza  limiti  di  orario  la ristorazione  negli  alberghi  e  in  altre  strutture  ricettive  limitatamente  ai  propri  clienti,  che  siano  ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al  primo  periodo  restano  consentite  a  condizione  che  le  Regioni  e  le  Province  autonome  abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della  situazione  epidemiologica  nei  propri  territori  e  che  individuino  i  protocolli  o  le  linee  guida applicabili  idonei  a  prevenire  o  ridurre  il  rischio  di  contagio  nel  settore  di  riferimento  o  in  settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome  nel  rispetto  dei  principi  contenuti  nei  protocolli  o  nelle  linee  guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro,  nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui  al  periodo precedente.   Restano  comunque  aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  siti  nelle aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante  situate  lungo  le  autostrade,  negli  ospedali  e  negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro-     Le  attività  inerenti  ai  servizi  alla  persona  sono  consentite  a  condizione  che  le  Regioni  e  le Province  autonome  abbiano  preventivamente  accertato  la  compatibilità  dello  svolgimento  delle suddette   attività   con   l'andamento   della   situazione   epidemiologica   nei   propri   territori   e   che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o  linee  guida  sono  adottati  dalle regioni  o  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome  nel  rispetto  dei  principi contenuti  nei  protocolli  o  nelle  linee  guida  nazionali  e  comunque  in  coerenza  con  i  criteri  di  cui all'allegato 10;    Restano  garantiti,  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari, assicurativi  nonché  l'attività  del  settore  agricolo,  zootecnico  di  trasformazione  agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.   Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP)  e/o  dalle  rispettive federazioni  per  permettere  la  preparazione  finalizzata  allo  svolgimento  di  competizioni  sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali  solo  subordinatamente  all'adozione  di  apposite  linee  guida  da  parte  della  Conferenza delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  e  validate  dal  Comitato  tecnico-scientifico,  rivolte  a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.   Le  attività  delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a  condizione  che  sia  assicurato  il mantenimento  del  distanziamento  sociale,  garantendo  comunque  la  distanza  interpersonale  di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio  di  contagio  e  comunque  in  coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10,  tenuto  conto  delle diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I  protocolli  o  linee  guida  delle  Regioni  riguardano  in  ogni caso:  1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;  2)  le  modalità  di  utilizzo  degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le  specifiche  prescrizioni  adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;  3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;  4) l'accesso dei fornitori esterni;  5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;  6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;  7)  le  modalità  di  informazione  agli  ospiti  e  agli  operatori  circa  le  misure  di  sicurezza  e  di prevenzione  del  rischio  da  seguire  all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali  spazi all'aperto di pertinenza       Limitazioni allo svolgimento delle attività didattiche   Le   istituzioni   scolastiche   secondarie   di   secondo   grado   adottano   forme   flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  in  modo  che  il  100  per  cento  delle  attività  sia  svolta  tramite  il ricorso  alla  didattica  digitale  integrata.  Resta  salva  la  possibilità  di  svolgere  attività  in  presenza qualora  sia  necessario  l’uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una  relazione  educativa  che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro  dell’istruzione  n.  89  del  7  agosto  2020,  e dall’ordinanza  del  Ministro  dell’istruzione  n.  134  del  9  ottobre  2020,  garantendo  comunque  il collegamento  on  line  con  gli  alunni  della  classe  che  sono  in  didattica  digitale  integrata.  L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per  l’infanzia  continua  a  svolgersi  in  presenza,  con  uso  obbligatorio  di  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o  disabilità  incompatibili  con  l'uso  della  mascherina.  I  corsi  di  formazione  pubblici  e  privati possono  svolgersi  solo  con  modalità  a  distanza.    Sono  consentiti  in  presenza  i  corsi  di  formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri  dell'interno,  della  difesa,  dell'economia  e  delle  finanze  e  della  giustizia,  nonché  del Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza  della  Repubblica.  I  corsi  per  i  medici  in  formazione specialistica  e  le  attività  dei  tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  medica  possono  in  ogni  caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche  e  pratiche  effettuate  dagli  uffici  della  motorizzazione  civile  e  dalle  autoscuole,  i  corsi  per l'accesso  alla  professione  di  trasportatore  su  strada  di  merci  e  viaggiatori  e  i  corsi  sul  buon funzionamento  del  tachigrafo  svolti  dalle  stesse  autoscuole  e  da  altri  enti  di  formazione,  nonché  i corsi  di  formazione  e  i  corsi  abilitanti  o  comunque  autorizzati  o  finanziati  dal  Ministero  delle infrastrutture   e   dei   trasporti.   In   presenza   di   un   particolare   aggravamento   della   situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente  della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  da  espletarsi  nel  territorio  regionale  e  la  proroga  dei  termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere  dette  prove.  Sono  altresì  consentiti  gli  esami  di  qualifica  dei  percorsi  di  IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia  di  salute  e  sicurezza,  a  condizione  che  siano  rispettate  le  misure  di  cui  al  «Documento tecnico  sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di  contenimento  del  contagio  da  SARS-CoV-2 nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di  prevenzione»  pubblicato  dall'INAIL.  Al  fine  di  mantenere  il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli  organi  collegiali  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  di  ogni  ordine  e  grado  possono essere  svolte  solo  con  modalità  a  distanza.     Il  rinnovo  degli  organi  collegiali  delle  istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.  Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti  amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per  l'infanzia.  L'ente proprietario  dell'immobile  può  autorizzare,  in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l'ente  gestore ad  utilizzarne  gli  spazi  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  di  attività  ludiche,  ricreative  ed educative,  non  scolastiche  né  formali,  senza  pregiudizio  alcuno  per  le  attività  delle  istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui  all'allegato  8  e  di  procedere  alle  attività  di  pulizia  e  igienizzazione  necessarie. Alle  medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.   Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,  fatte  salve  le  attività  inerenti  i  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l'orientamento, nonché  le  attività  di  tirocinio  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.   Le  Università,  sentito  il  Comitato  Universitario  Regionale  di  riferimento,  predispongono,  in base  all'andamento  del  quadro  epidemiologico,  piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle attività  curriculari  che  tengono  conto  delle  esigenze  formative  e  dell'evoluzione  del  quadro pandemico  territoriale  e  delle  corrispondenti  esigenze  di  sicurezza  sanitaria;  le  attività  formative  e curricolari  si  svolgono  a  distanza;  possono  svolgersi  in  presenza  le  sole  attività  formative  e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel  rispetto  delle  linee  guida  del  Ministero    dell’università  e  della  ricerca,  di  cui    all'allegato    18,  nonché  sulla  base  del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato  22;  le  disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera  si  applicano,  per  quanto    compatibili,  anche  alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;    A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle  università  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica  musicale  e  coreutica,  tali  attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e  le  istituzioni  assicurano,  laddove  ritenuto  necessario  e  in  ogni  caso  individuandone  le  relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o  verifica,  anche  intermedia,  che  risultino  funzionali  al  completamento  del  percorso  didattico;  le assenze  maturate  dagli  studenti  di  cui  alla  presente  lettera  non  sono  computate  ai  fini  della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;       Misure relative a concorsi pubblici e privati   E’ sospeso  lo  svolgimento  delle  prove  preselettive  e  scritte  delle  procedure  concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica,  nonché  ad  esclusione  dei  concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario  nazionale,  ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo  e  di  quelli  per  il  personale  della  protezione  civile,  ferma  restando  l’osservanza  delle disposizioni  di  cui  alla  direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  n.  1  del  25  febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.   Le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto  direttoriale  generale  o  analogo provvedimento  in  relazione  ai  rispettivi  ordinamenti,  rideterminare  le  modalità  didattiche  ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia,  delle  Forze  armate,  del  Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza  della  Repubblica  e  del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza  e  l'eventuale  soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando  la  validità  delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e  alle  qualifiche  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia,  del  Sistema  di  informazione  per  la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni  di  diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  si  applica  quanto  previsto  dagli  articoli  259  e 260  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio 2020, n. 77.   I  periodi  di  assenza  dai  corsi  di  formazione  di  cui  alla  lettera w),  comunque  connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui  superamento  comporta  il  rinvio,  l'ammissione  al  recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai medesimi corsi;    Misure concernenti le strutture sanitarie   E’ fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti  di  permanere  nelle  sale  di  attesa  dei dipartimenti  emergenze  e  accettazione  e  dei  pronto  soccorso  (DEA/PS),  salve  specifiche  diverse indicazioni del personale sanitario preposto.   L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite  (RSA),  hospice,  strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali  per  anziani,  autosufficienti  e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;        Mezzi di trasporto   A  bordo  dei  mezzi  pubblici  del  trasporto  locale  e  del  trasporto  ferroviario  regionale,  con esclusione  del  trasporto  scolastico  dedicato,  è  consentito  un  coefficiente  di  riempimento  non superiore  al  50  per  cento;  detto  coefficiente  sostituisce  quelli  diversi  previsti  nei  protocolli  e  linee guida  vigenti;  il  Presidente  della  Regione  dispone  la  programmazione  del  servizio  erogato  dalle aziende  del  trasporto  pubblico  locale,  anche  non  di  linea,  finalizzata  alla  riduzione  e  alla soppressione  dei  servizi  in  relazione  agli  interventi  sanitari  necessari  per  contenere  l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per  le  medesime  finalità  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  decreto  adottato  di concerto  con  il  Ministro  della  salute,  può  disporre,  al  fine  di  contenere  l'emergenza  sanitaria  da COVID-19,  riduzioni,  sospensioni  o  limitazioni  nei  servizi  di  trasporto,  anche  internazionale, automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e  nelle  acque  interne,  anche  imponendo  specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori.   In particolare per il trasporto pubblico di linea tali attività sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della  logistica»  di  settore sottoscritto  il  20  marzo  2020,  di  cui  all'allegato  14,  nonché  delle  «Linee  guida  per  l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15. 2.  In  relazione  alle  nuove  esigenze  organizzative  o  funzionali,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  con  proprio  decreto,  da  adottarsi  di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  può  integrare  o modificare  le  «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le  modalità  organizzative  per  il contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  in  materia  di  trasporto  pubblico»,  di  cui  all'allegato 15,  nonché,  previo  accordo  con  i  soggetti  firmatari,  il  «Protocollo  condiviso  di  regolamentazione per  il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della  logistica»  di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.   Attività professionali   In ordine alle attività professionali si raccomanda che:1)  esse  siano  attuate  anche  mediante  modalità  di  lavoro  agile,  ove  possano  essere  svolte  al proprio domicilio o in modalità a distanza;  2)  siano  incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i  dipendenti  nonché  gli  altri  strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;  3)  siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio,  fermo  restando  l’obbligo  di  utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;   PROVVEDIMENTI AD EFFICACIA REGIONALE   Il Ministero della Salute con ordinanza adottata sentiti  i  Presidenti  delle  Regioni  interessate,  sulla  base  del monitoraggio   dei   dati   epidemiologici   secondo   quanto   stabilito   nel   documento   di “Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e  pianificazione  nella  fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al  decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico  scientifico  sui  dati  monitorati,  sono  individuate  le  Regioni  che  si  collocano  in  uno “scenario  di  tipo  3”  e  con  un  livello  di  rischio  “alto”  di  cui  al  citato  documento  di Prevenzione.   Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale  verifica  il  permanere  dei  presupposti  di  rischio e  provvede  con ordinanza  all’aggiornamento  del  relativo  elenco,  fermo  restando  che  la  permanenza  per  14 giorni  in  un  livello  di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che  ha  determinato  le  misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci  per  un  periodo  minimo  di  15  giorni  e  comunque  non  oltre  la  data  di  efficacia  del presente decreto   REGIONI CON SCENARIO DI TIPO 3   E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli  spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero  per motivi  di  salute.    Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti  strettamente  necessari  ad  assicurare  lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.   È consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio,  abitazione  o  residenza.    Il  transito  sui  territori  è consentito  qualora  necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori  non  soggetti  a  restrizioni  negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.   E’ vietato  ogni  spostamento  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o  privati,  in  un  comune  diverso da  quello  di  residenza,  domicilio  o  abitazione,  salvo  che  per  comprovate  esigenze  lavorative,  di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.   Sono  sospese  le  attività  dei  servizi  di  ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,  ristoranti,  gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita  la  sola  ristorazione  con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico  sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto,  con  divieto  di  consumazione  sul  posto  o  nelle  adiacenze.    Restano  comunque  aperti  gli esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro   REGIONI AD ALTO RISCHIO – SCENARIO DI TIPO 4   E’  vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai  territori,  nonché all’interno  dei  medesimi  territori,  salvo  che  per  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero  per  motivi  di  salute.    Sono  comunque  consentiti  gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti  in  cui  la  stessa  è  consentita.    È  consentito  il  rientro  presso  il  proprio  domicilio,  abitazione  o residenza.    Il  transito  è  consentito  qualora  necessario  a  raggiungere ulteriori  territori  non  soggetti  a  restrizioni  negli  spostamenti  o  nei  casi  in  cui  gli  spostamenti  sono consentiti ai sensi del presente decreto; b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche  ricompresi  nei  centri  commerciali,  purché  sia consentito  l'accesso  alle  sole  predette  attività  e  ferme  restando  le  chiusure  nei  giorni  festivi  e prefestivi.   Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.   Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.   Sono  sospese  le  attività  dei  servizi  di  ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,  ristoranti,  gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita  la  sola  ristorazione  con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico  sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto,  con  divieto  di  consumazione  sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Restano  comunque  aperti  gli esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.   Tutte  le  attività  anche  svolte  nei  centri sportivi  all’aperto,  sono  sospese;  sono  altresì  sospesi  tutti  gli  eventi  e  le  competizioni  organizzati dagli enti di promozione sportiva.   E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di  utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie;  è  altresì  consentito  lo  svolgimento  di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.   Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del  primo  anno  di  frequenza  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  le  attività  scolastiche  e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività  in  presenza  qualora  sia  necessario  l’uso  di  laboratori     o  in  ragione  di  mantenere  una relazione  educativa  che  realizzi  l’effettiva  inclusione  scolastica  degli  alunni  con  disabilità  e  con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto  2020,  e  dall’ordinanza  del  Ministro  dell’istruzione    n.  134  del  9  ottobre  2020,  garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.   E’ sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a  distanza.  I  corsi  per  i  medici  in  formazione  specialistica,  i  corsi  di  formazione  specifica  in  medicina  generale,  nonché  le  attività  dei  tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  le  altre  attività, didattiche   o   curriculari,   eventualmente   individuate   dalle   Università,   sentito   il   Comitato Universitario  Regionale  di  riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,  anche  in  modalità in  presenza.  Resta  in  ogni  caso  fermo  il  rispetto  delle  linee  guida  del  Ministero  dell’università  e della  ricerca,  di  cui  all'allegato  18,  nonché  sulla  base  del  protocollo  per  la  gestione  di  casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si  applicano,  per  quanto  compatibili,  anche  alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica  musicale  e coreutica.   Sono   sospese   le   attività   inerenti   servizi   alla   persona,   diverse   da   quelle   individuate nell’allegato 24.   I datori  di  lavoro  pubblici  limitano  la  presenza  del  personale  nei  luoghi  di  lavoro  per assicurare  esclusivamente  le  attività  che  ritengono  indifferibili  e  che  richiedono  necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.   MISURE DA E PER L’ESTERO   Vedasi artt. 4-8

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E' stata pubblica in G.U. n. 7 dell'11.1.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 9 gennaio 2021 con la quale sono disciplinate le misure di contenimento da COVID-19 per coloro che provengono da Regno Unito ed Irlanda del Nord fino al 15 gennaio 2021.   In forza delle cinque ordinanze del Ministero della Salute tutte datate 8 gennaio 2021 pubblicate in G.U. n. 6 del 9.1.2021 le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia saranno sottoposte alle misure preventive previste per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (regioni arancioni) dal 10 al 15 gennaio 2021.     E' stato pubblicato in G.U. n. 3 del 5.1.2021 il d.l. 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ecco le principali novità in vigore dal 6 gennaio 2021: RESTRIZIONI ALLE LIBERTA' PERSONALI PREVISTE PER IL PERIODO 7-15 GENNAIO 2021 (artt. 1, 2, comma 2 e 3) a) dal 7 al 15 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del  territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla  propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma; b) nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione  delle  Regioni  cui  si  applicano  le  misure  di  cui all'articolo 3 d.P.C.M 3 dicembre 2020 (regioni "rosse"), si applicano le misure dicuiall'articolo 2 del decreto (regioni "arancioni"), ma sono consentiti  gli  spostamenti  dai  comuni  con  popolazione  non superiore a 5.000 abitanti e per una  distanza  non  superiore  a  30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in  ogni  caso  degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; c) nelle regioni in  cui  si  applicano  le misure di cui all'articolo 3 del decreto d.P.C.M. 3 dicembre 2020 (regioni "rosse") e' altresi' consentito  lo  spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata  una  volta  al giorno, in un arco temporale compreso fra  le  ore  05,00  e  le  ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a  quelle  ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone esercitino la potesta' genitoriale e  alle  persone  disabili  o  non autosufficienti  conviventi.  Per  i  comuni  con   popolazione   non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma e' consentito anche per una distanza non superiore a 30  chilometri  dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; d) il Ministero della Salute può introdurre disposizioni restrizioni / prescrizioni aggiuntive a  una  o  piu' regioni nel cui territorio  si  manifesta  un'incidenza  deicontagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:   - le misure di cui all'articolo 2 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020 (regioni "arancioni"), se lo scenario e'  almeno  di tipo 2 e il livello di rischio e' almeno moderato;   - le misure di cui all'articolo 3 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020 (regioni "rosse"), se lo scenario e'  almeno  di tipo 3 e il livello di rischio e' almeno moderato; e) la violazione di tali disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 19/2020 convertito in l. n. 35/2020 (da 400 a 1.000 euro)   POTERI ULTERIORI DI ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE (art. 2, comma 1) Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure  di cui ai commi 16-bis e 16-ter del d.l. 19/2020 convertito in l. n. 35/2020, applica alle regioni  che,  secondo  le previsioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario  almeno  di tipo 2 e con un livello di rischio almeno  moderato,  ovvero  in  uno scenario almeno di  tipo  3  e  con  un  livello  di  rischio  almeno moderato, ove  nel  relativo  territorio  si  manifesti  un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi  ogni  100.000abitanti, misure individuate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge aggiuntive  e  progressive  rispetto  a  quelle applicabili sull'intero territorio nazionale   DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA SCUOLA (art. 4) Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16  gennaio  2021  le  istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme  flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi degli  articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione  studentesca delle predette istituzioni  l'attivita'  didattica  in  presenza.  La restante parte dell'attivita' didattica, e' svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle  regioni  in  cui  si  applicano  le misure di cui all'articolo 3 del d.P.C.M. del 3 dicembre 2020 (regioni "rosse"),  nonche'  su  tutto  il  territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9  gennaio  2021,  l'attivita'  didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma  si  svolge  a distanza per il 100 per cento  della  popolazione  studentesca  delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui sopra resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto  dal  citato d.P.C.M. del3dicembre 2020.  Per  lo  stesso  periodo  resta  fermo  altresi',perogni istituzione scolastica, incluse quelle di  cui  sopra,  quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso  di  laboratori  o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l'effettiva inclusione scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni educativi speciali   MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID-19 NELLE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLE PERSONE INCAPACI (art. 5) Persone incapaci dotate di curatore, amministrazione di sostegno, fiduciario e che comunque abbiamo reso le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) (comma 1) Le  persone  incapaci  ricoverate  presso  RSA, comunque denominate, esprimono il consenso altrattamento sanitario per le vaccinazioni  anti  Covid-19, a mezzo del relativo tutore, curatore o  amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della  legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto  previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e  della  volonta' eventualmente gia' espressa  dall'interessato  ai  sensi  del  citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo  1,  comma 418, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  ovvero  di  quella  che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere. Procedimento di determinazione del consenso (commi 3 e 4) I soggetti di cui sopra sentiti, quando gia' noti, il coniuge, la persona parte  di  unione  civile  o stabilmente convivente o, in difetto, il parente piu' prossimo  entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale e' idoneo  ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo  3,  commi  3  e  4, della  l.  n.   219/2017,ilconsensoalla somministrazionedeltrattamentovaccinaleantiCovid-19edei successivi eventuali richiami e ne da' comunicazione aldipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio. Si riportano per completezza le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 3 della l. n. 219/2017 "3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile e' espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignita'. 4. Il consenso informato della persona inabilitata e' espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e' espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo grado di capacita' di intendere e di volere" Il consenso viene reso in conformita' alla volonta' dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 (DAT)dellalegge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformita' a quella delle  persone di cui al primo periodo dello stesso comma3,e'immediatamentee definitivamente efficace.   N.B.: la disposizione non appare perspicua, infatti, mentre il comma 3, primo periodo parrebbe prevede sempre come necessaria la consultazione del coniuge, della persona parte diunione civile o stabilmente convivente o, in difetto, del parente piu' prossimoentro il terzo grado, il successivo comma 4, primo periodo, parrebbe ritenere necessaria detta consultazione soltanto nel caso in cui l'incapace non possa esprime alcuna manifestazione di volontà ai sensi dell'art. 3 non abbia depositato le DAT ai sensi dell'art. 4 l. n. 219/2017. Inoltre si stabilisce che "Il consenso non  puo'  essere  espresso  in difformita' dalla volonta' dell'interessato, espressa ai sensi  degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto,  da  quella delle  persone  di  cui  al  primo  periodo  dello  stesso  comma  3". Si propone questa soluzione interpretativa: il vaccino può essere somministrato soltanto ove non siano state rese DAT contrarie, il tutore / amministratore abbia reso il proprio consenso, l'incapace non abbia espresso il proprio diniego o, nel caso in cui l'incapace non sia in grado di esprimerlo, il diniego non sia stato espresso dal coniuge, dalla persona partediunionecivileo stabilmente convivente o, in difetto, dal parente piu' prossimoentro il terzo grado, non si siano opposti al trattamento.   Ricorso al giudice tutelare (comma 4) Tuttavia in caso di rifiuto alla prestazione del consenso da parte del coniuge, della persona partediunionecivileo stabilmente convivente o, in difetto, del parente piu' prossimoentro il terzo grado, il  direttore sanitario,  o  il  responsabile  medico  della   struttura   in   cui l'interessato e' ricoverato, ovvero il direttore sanitario della  ASL o il suo delegato, puo' richiedere, con ricorso al  giudice  tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22  dicembre  2017,  n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.   Persone incapaci prive di curatore, amministratore di sostegno, fiduciario (o nel caso in cui questi ultimi non siano reperibili entro 48 ore) e che non hanno reso le DAT (commi 2 e 5-9) Il  direttore sanitario o, in  difetto,  il  responsabile  medico  della  RSAostrutturaanaloganeassumela funzionediamministratoredisostegno alsolofinedella prestazione del consenso. In  tali  casi  nel documento nel quale viene reso il consenso si da' atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo  stato  d'incapacita'  naturale dell'interessato. In difetto siadel  direttore  sanitario  sia  del responsabile  medico  della  struttura,  le  attivita'  previste  dal presente  comma  sono  svolte  dal  direttore  sanitario  dellaASL territorialmente competentesullastrutturastessaodaunsuo delegato. Tuttavia qualora non sia possibile procedere per difetto di disposizioni di volonta'  dell'interessato,  anticipate  o attuali, e per irreperibilita' o indisponibilita' del coniuge, della persona partediunionecivileo stabilmente convivente o, in difetto, del parente piu' prossimoentro il terzo grado, il consenso  al  trattamento  vaccinale sottoscritto dal direttore sanitario o in difetto dal responsabile medico della RSA, unitamente  alla  documentazione  comprovantelasussistenzadei presupposti, e'  comunicato  immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato  e'  ricoverato  al  giudice  tutelare competente per territorio sulla struttura stessa. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui sopra il giudice tutelare, disposti gli  eventuali  accertamenti quando  dai  documenti  ricevuti  non  emergelasussistenzadei presupposti di cui alcomma3 (anche in questo caso la previsione non è perspicua),convalidacondecreto  motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ovvero ne denega la convalida. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui sopra,  il  decreto  e'comunicato all'interessato e al direttore sanitario o, in  difetto, al  responsabile  medico  della  RSA, a mezzo di posta certificata presso  la  struttura  dove  la persona e' ricoverata. Il decorso quest'ultimo terminepriva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente. Si noti che da un lato il comma 8 stabilisce che "il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida", mentre il successivo comma 9 dispone che decorso il termine di  cui  al  comma  7 (ossia entro 96 ore dalla ricezione degli atti da parte del giudice tutelare) senza  che  sia  stata effettuata la comunicazione ivi prevista,  il  consenso  espressodal direttore sanitario o in difetto dal responsabile medico della RSA "si considera a ogni effetto convalidato e  acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino". Dal combinato disposto di questi due commi parrebbe evincersi che nelle more delle 96 ore dalla trasmissione degli atti al giudice tutelare il consenso espresso dal direttore sanitario o in difetto dal responsabile medico della RSA sia privo di effetti ma si consolida e divenga sotlanto efficace qualora non sia comunicato, entro detto termine, il provvedimento di diniego di convalida del giudice tutelare.   In caso di rifiuto della somministrazione  del  vaccino  o  del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo  delegato (comma 10) Il coniuge, la persona parte di unione  civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino  al  terzo  grado  possono ricorrere al giudice tutelare, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  5 della  legge  22  dicembre  2017,  n.  219,  affinche'  disponga   la sottoposizione al trattamento vaccinale       E' stata pubblicata in G.U. n. 2 del 4.1.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 2 gennaio 2021 recante "Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale si dispone che l'apertura dei comprensori sciistici è fissata per il 18 gennaio 2021 "subordinatamente all'adozione di apposite linee  guida  validate  dal Comitato tecnico-scientifico"   E' stata pubblicata in G.U. n. 23.12.2020 n. 318 l'ordinanza del Ministero della Salute 23 dicembre 2020 recante "Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che reca la disciplina applicabile dal 23 dicembre 2020 fino al 6 gennaio (e per Regno Unito e Irlanda del Nord fino al 15 gennaio 2021) nei confronti di coloro che entrano in Italia dall'estero. In particolare, si dispone che: - è consentito l'ingresso sul territorio nazionale se hanno la  residenza anagrafica in Italia  da  data  anteriore  a  quella  della  presente ordinanza ovvero hanno un motivo di  assoluta  necessita'  comprovato mediante dichiarazione resa ai sensi  degli  articoli  46  e  47  del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445. - l'ingresso nel territorio nazionale e il  traffico  aereo  dal  Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono consentiti secondo  la seguente disciplina:a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco ea chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso  nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momentodell'arrivo   in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel  territorio  nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda del Nord, il tampone di cui alla presente lettera  e'  effettuato  al momento dell'arrivo in aeroporto;c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito  del  test  di cui alla lettera b), alla  sorveglianza  sanitaria  e  all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  dicembre  2020, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione  dell'azienda  sanitaria  competente  per territorio - ai movimenti  da e per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord  si  applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco  E dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 3 dicembre 2020.   E' stata pubblicata in G.U. n. 24 del 30.01.2021 la l. 29 gennaio 2021, n. 6 di conversione con modificazioni del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" (G.U. n. 313 del 18.12.2020) con il quale sono introdotte ulteriori misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 durante il periodo delle prossime festività natalizie e che si aggiungono (e in parte derogano) alle disposizioni introdotte dal d.l. 158/2020 e dalle disposizioni specifiche previste secondo la classificazione di rischio prevista per ciascuna singola regione. Ecco le principali disposizioni: - nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo d.P.C.M. 3 dicembre 2020 (ossia quelle previste le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto o dette anche "arancioni"), inoltre, sull'intero territorio nazionale sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Si ricorda che le disposizioni per le regioni "arancioni" prevedono che: a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui trattasi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui trattasi e' consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. - mentre nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 durante tutto il periodo precitato trovano applicazioni le disposizioni dell'art. 3 d.P.C.M. 3.12.2020 (regioni caratterizzate da scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto o dette anche "rosse") ovverosia: a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori e' consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto; b) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; d) tutte le attivita' previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; e) e' consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; e' altresi' consentito lo svolgimento di attivita' sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale; f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attivita' scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; g) e' sospesa la frequenza delle attivita' formative e curriculari delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attivita' a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle universita', sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalita' in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; h) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24; i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attivita' lavorativa in modalita' agile; l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui al comma 1;- durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e' comunque consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; - la violazione di tali disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 19/2020 convertito in l. n. 35/2020. Ricordiamo che ai sensi del primo comma di tale disposizioni è comminata "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a un terzo. Inoltre, all'art. 2 sono stabiliti nuovi ristori per a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (20 dicembre 2020), hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta aisoggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia delleentrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo. Ecco la tabella dei codici ATECO interessati alla misura di sostegno CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE) | =================================================================== | 561011 - Ristorazione con somministrazione | | 561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende | | agricole | | 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di| | cibi da asporto | | 561030 - Gelaterie e pasticcerie | | 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti | | 561042 - Ristorazione ambulante | | 561050 - Ristorazione su treni e navi | | 562100 - Catering per eventi, banqueting | | 562910 - Mense | | 562920 - Catering continuativo su base contrattuale | | 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina         In G.U. n. 308 del 12.12.2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 11 dicembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte", con il quale colloca per i prossimi 14 giorni a decorrere dal 13 dicembre l'Abruzzo in zona a rischio elevato (arancione), mentre colloca Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte tra le regione a rischio minore (giallo).   In G.U. n. 303 del 5.12.2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 5 dicembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." con la quale le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte sono spostate in fascia di rischio elevata (arancione), mentre l'abruzzo rimande in fascia di rischio massima (rossa). L'efficacia del provvedimento è dal 6 dicembre al 20 dicembre 2020.   A parte la disciplina speciale di contenimento dell'epidemia concernente al periodo delle festività natalizie di cui al d.l. n. 158/2020 sono state pubblicate in G.U. n. 301 del 3.12.2020 le nuove norme che troveranno applicazione (salvo previsioni specifiche per alcune tra esse) nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 con il d.P.C.M. 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenzaepidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge  2  dicembre  2020,  n.  158, recante: «Disposizioni urgenti per  fronteggiare  i  rischi  sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"   E' stato pubblicato il primo provvedimento che introduce le misure di contenimento della pandemia da COVID-19 relativamente al periodo successivo al 3 dicembre. Infatti con il d.l. 2 dicembre 2020, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" in G.U. n. 299 del 3.12.2020, si stabilisce che: - dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e'  vietato,  nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. E' comunque consentito il rientro alla  propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o  Provincia  autonoma; - nelle  giornate del 25 e del 26 dicembre 2020  e  del  1°  gennaio  2021  e'  vietato altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti  motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla  propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti verso le seconde case anche ubicate in altro Comune.

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A parte la disciplina speciale di contenimento dell'epidemia concernente al periodo delle festività natalizie di cui al d.l. n. 158/2020 sono state pubblicate in G.U. n. 301 del 3.12.2020 le nuove norme che troveranno applicazione (salvo previsioni specifiche per alcune tra esse) nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 con il d.P.C.M. 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenzaepidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge  2  dicembre  2020,  n.  158, recante: «Disposizioni urgenti per  fronteggiare  i  rischi  sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"   E' stato pubblicato il primo provvedimento che introduce le misure di contenimento della pandemia da COVID-19 relativamente al periodo successivo al 3 dicembre. Infatti con il d.l. 2 dicembre 2020, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" in G.U. n. 299 del 3.12.2020, si stabilisce che: - dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e'  vietato,  nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. E' comunque consentito il rientro alla  propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o  Provincia  autonoma; - nelle  giornate del 25 e del 26 dicembre 2020  e  del  1°  gennaio  2021  e'  vietato altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti  motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla  propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti verso le seconde case anche ubicate in altro Comune.

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E' stato pubblicato in G.U. n. 323 del 31.12.2020 il d.l. 31 dicembre 2020, n. 182 recante "Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" il quale stabilisce che in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.     E’ stata pubblicata in G.U. n. 322 del 30.12.2020 la l. 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (Finanziaria 2021). Ecco le principali novità che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021.   MISURE IN FAVORE DEL LAVORO DIPENDENTE   DI NATURA FISCALE (art. 1, comma 8)   La detrazione dell’imposta lorda (prevista eccezionalmente per il periodo 1.7.2020-31.12.2020) per i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 2, comma 2 d.l. n. 3/2020 convertito in l. n. 21/2020 viene prorogata fino a diversa disposizioni legislativa   -  480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;   -  480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro       PER LE NUOVE ASSUNZIONI (art. 1 commi 10-19)   Per  le  nuove  assunzioni  a  tempo  in-determinato  e  per  le  trasformazioni  dei  con-tratti  a  tempo  determinato  in  contratti  a tempo  indeterminato  effettuate  nel  biennio 2021-2022,  al  fine  di  promuovere  l’occupa-zione  giovanile  stabile,  l’esonero  contributivo  di  cui  all’articolo  1,  commi  da  100  a105  e  107,  della  legge  27  dicembre  2017,n.205,  è  riconosciuto  nella  misura  del  100 per  cento,  per  un  periodo  massimo  di  trentasei  mesi,  nel  limite  massimo  di  importo pari  a  6.000  euro  annui,  con  riferimento  ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano  compiuto  il  trentaseiesimo  anno  di età.  Resta ferma  l’aliquota  di  computo  delle prestazioni  pensionistiche. L’esonero  contributivo  di  cui  trattasi,  ferme  restando  le  condizioni  ivi previste,  è  riconosciuto  per  un  periodo  massimo  di  quarantotto  mesi  ai  datori  di  lavoro privati  che  effettuino  assunzioni  in  una  sede o  unità  produttiva  ubicata  nelle  seguenti  regioni: Abruzzo,  Molise,  Campania,  Basilicata,  Sicilia,  Puglia,  Calabria  e  Sardegna.   In  deroga  all’articolo  1,  comma  104,della  legge  27  dicembre  2017,  n. 205,  fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.150,  l’esonero  contributivo  di  cui  trattasi spetta ai  datori  di  lavoro  che  non  abbiano  proceduto,  nei  sei  mesi  precedenti  l’assunzione, né  procedano,  nei  nove  mesi  successivi  alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato  motivo  oggettivo  ovvero  a  licenziamenti  collettivi,  ai  sensi  della  legge  23  luglio  1991,  n.223,  nei  confronti  di  lavoratori inquadrati  con  la  medesima  qualifica  nella stessa  unità  produttiva.13. Le disposizioni di cui sopra non  si  applicano  alle  prosecuzioni  di contratto  e  alle  assunzioni  di  cui  all’articolo1,  commi  106  e  108,  della  legge  27  dicembre  2017,  n. 205.   Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n.92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Le assunzioni di cui SOPRA devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto     MISURE PER IL RIENTRO DELLE MADRI LAVORATRICI NEL MONDO DEL LAVORO E IN FAVORE DEI GENITORI IN CASO DI MORTE DEI FIGLI (art. 1, commi 23-26)    PROROGA AL 31 MARZO 2021 DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE E DI PROROGA DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI CUI ALL’ART. 93 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 76/2020 (art. 1, comma 279)   CASSA INTEGRAZIONE (art. 1, commi 300-308) I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquiesdel decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane el presente comma. Inoltre ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui sopra, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.    SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO FINO AL 31 MARZO 2021 (art. 1, comma 309-311)   MISURE DI SOSTEGNO PER I LAVORATORI MARITTIMI, PER ARMATORI E ALTRI SOGGETTI CHE LAVORANO SU NAVI ADIBITE ALLA PESCA (art. 1, comma 315-319)   MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO DI CUOCHI PROFESSIONISTI (art. 1, commi 117-123)   DISPOSIZIONE A TUTELA DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE (art. 1, comma 350) Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.   MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI   ISCRITTI ALL’INPS E PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PROFESSIONALI (ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI) Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno1994, n.509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (art. 1, commi 20-22).   ISTITUZIONE DELL’INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO), IN FAVORE DEI SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS (art. 1 , commi 386-400) L’indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa fino ad un massimo di 800 euro ed un minimo di 250 euro. Può essere richiesta una sola volta in un triennio. La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività.    MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE (art. 1, commi 206, 209 e 216-218 e 244-245)  L’art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese) d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020 viene così modificato  “1.  Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 30 giugno 2021 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con o senza  garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A. 1-ter.  Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. 2.  Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono rilasciate alle seguenti condizioni: a)  la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020 30 giugno 2021, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi; b)  al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore; b-bis)  nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di “impresa in difficoltà”, sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica; c)  l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 1)  25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale; 2)  il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa; d)  la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali: 1)  90 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 2)  80 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; 3)  70 per cento per le imprese col valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro; e)  le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti: 1)  per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 2)  per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; f)  la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio; g)  la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito; h)  le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa; i)  l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta; l)  l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; m)  il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto; n)  il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni, ovvero il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione; n-bis)  il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . 3.  Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. 4.  Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento. 5.  Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo. 6.  Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9: a)  l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato; b)  in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; c)  il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A. 7.  Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: a)  contributo allo sviluppo tecnologico; b)  appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; c)  incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; d)  impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; e)  peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica. 8.  Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7. 9.  I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze. 10.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9. 11.  In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 12.  L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 13.  Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità alla normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020  30 giugno 2021 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da “COVID-19” e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. OMISSIS”   Inoltre sono introdotte specifiche misure a sostegno delle imprese di medie dimensioni (vedasi anche il comma 263 che va a modificare l’art. 26 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020)   Invece, per quanto concerne, il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di cui all’art. 13 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020: - il finanziamento può avere durata fino a 15 anni; - il soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento; - il tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento. Il Fondo PMI è proroga al 30 giugno 2021 ad eccezione che per le imprese con un numero di dipendenti da 250 a 499 per le quali la proroga è limitata al 28 febbraio 2021.   RICONOSCIMENTO DI UN CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ITALIA IN BENI STRUMENTALI NUOVI DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE (art. 1, commi 1051-1063) A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.   PROROGA CON ALCUNE MODIFICHE DEL CREDITO D’IMPOSTA AL 31 DICEMBRE 2020 PER  GLI  INVESTIMENTI  IN  RICERCA  E  SVILUPPO,  IN TRANSIZIONE ECOLOGICA, IN INNOVAZIONE  TECNOLOGICA  4.0  E  IN  ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 198 E SEGUENTI DELLA L. 160/2019 (art. 1, comma 1064)   CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PRODUTTIVE IN MISURA PARI AL 40 PER CENTO DELL’AMMONTARE COMPLESSIVO DI CIASCUN INVESTIMENTO (art. 1, commi 1068-1074)   LE MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE CHE INIZIANO UNA PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO O IN SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE SONO PROROGATE A TUTTO IL 2021 (art. 1, comma 230, lett. a)   PROROGA DELLA MORATORIA “BANCARIA” IN FAVORE DELLE MICROIMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AI SENSI DELL’ART. 56 D.L. N. 18/2020 CONVERTITO IN L. N. 27/2020 (art. 1, commi 248-251) Il termine già prorogato dal 31 gennaio 2021 è nuovamente prorogato al 30 giugno 2021. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n.27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese di cui all’articolo 77, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, entro il 31 marzo 2021. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all’articolo 56,comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31gennaio 2021, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile2020, n.27, il termine di diciotto mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2,   CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE (art. 1, comma 602) Il credito d’imposta di cui all’art. 28 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 76/2020 spetta anche alle agenzie di viaggi ed ai tour operator, mentre il credito d’imposta per le strutture ricettive si estende dal 31.12.2020 al 30.04.2021   INCENTIVI FISCALI AGLI  INVESTIMENTI  PUBBLICITARI  INCREMENTALI  SU QUOTIDIANI, PERIODICI E SULLE  EMITTENTI  TELEVISIVE  E  RADIOFONICHE LOCALI (art. 1, comma 608) Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022   CREDITO D’IMPOSTA PER LE RIVENDITE DI GIORNALI SITUATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI (art. 1, comma 609)   E’ POSTICIPATA L’ENTRATA IN VIGORE DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI  CON  SINGOLO IMPIEGO, DI SEGUITO DENOMINATI «MACSI» DAL 1 GENNAIO 2021 AL 1 LUGLIO DEL MEDESIMO ANNO E VENGONO ALTRESI’ APPORTATE ALCUNE MODIFICHE ALLA RELATIVA DISCIPLINA (art. 1, comma 1084)   E’ POSTICIPATA ANCHE L’ENTRATE IN VIGORE DELLA COSIDDETTA “SUGAR TAX” DAL 1° GENNAIO 2021 AL 1° GENNAIO 2022 E SONO, ALTRESI’, APPORTATE ALCUNE MODIFICHE ALLA RELATIVA DISCIPLINA (art. 1, comma 1085)   MISURE FINALIZZATE A FAVORIRE OPERAZIONI DI M&A (art. 1, commi 233-242) In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda e deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d’imposta, con le modalità di cui si dirà, delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n.917, alla medesima data; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4,del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n.214, maturato fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d’imposta alla medesima data. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d’imposta avviene, per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui sopra e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui sopra per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all’articolo 2501-quaterdel codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d’azienda, i componenti di cui al comma 233 del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell’articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n.917; a tal fine, è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell’articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile. Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione, per i soggetti di cui al comma233: a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo; b)non sono deducibili né trasformabili in credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, da parte dei soggetti di cui al comma 233 del presente articolo, ai fini della trasformazione rilevano prioritaria mente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all’articolo 118 del medesimo testo unico, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d’imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo. Viene anche sostituito l’art. 6 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020 secondo quanto segue “Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, nu-mero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in propor-zione delle perdite accertate. 3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli arti-coli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. 4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appo-siti prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio” (comma 266) Inoltre, si stabilisce che le misure di favore previste dall’articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, e dall’articolo 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all’articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n.134, introdotto dal comma 270 del presente articolo. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l’accesso ai relativi benefìci. Evidenziamo che il neointrodotto comma 4-ter dell’art. 3 d.l. n. 83/2012 convertito in l. n. 134/2012 stabilisce che “3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all’articolo 111-octies delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti” (commi 270-272).   MISURE IN FAVORE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE (art. 1 commi 36 e 37)   DISPOSIZIONI FISCALE PER FAVORIRE L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E PER L'ACQUISTO DI MOBILI (art. 1, commi 58-70 e 76) In linea generale le misure fiscali di cui all’artt. 14 e 16 d.l. n. 63/2013 convertito in l. n. 90/2013 sono prorogate al 31 dicembre 2021. Le detrazioni sui mobili e grandi elettrodomestici salgono da 10.000€ a 16.000€ E’, inoltre, prorogata anche al 2021 per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento (art. 1, comma 2019 l. n. 160/2019). La detrazione di cui all’art. 16-bis d.P.R. n. 917/1986 nella misura del 50% spetta anche per interventi sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione Viene introdotto anche un bonus fiscale «idrico» fino a 1.000€ (entro il 31.12.2021) per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari con riferimento alle spese sostenute per: a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti; b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murari e collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. Sono posticipate anche le misure di cui all’art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 che ora è così modificato (in grassetto le modifiche): “La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, nei seguenti casi: a)  interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017; b)  interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; c)  interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 1-bis.   Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall'esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. 1-ter.  Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. 2.  L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 3.  Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 3-bis.   Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita inquattro quote annuali di pari importo. 4.  Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 percento per le spese sostenute dal 1° luglio2020 al 30 giugno 2022. Per la parte dispesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 4-bis.   La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi. 4-ter.  I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. 4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione 5.  Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 6.  La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. 7.  La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma. 8.  Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo. 8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. 8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 9.  Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a)  dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; b)  dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c)  dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d)  dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; e)  dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 9-bis.  Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole 10.  I soggetti di cui al comma 9, lettera b) Le persone fìsiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. 11.  Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. 12.  I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 13.  Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121: a)  per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; b)  per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 13-bis.   L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell'adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 13-ter.   Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi. 14.  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: «Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici» 15.  Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11. 15-bis.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico. OMISSIS” La proroga al 2022 si estende anche all’ppzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’art. 121 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 76/2020. Prorogata al 2021 la detrazione del 36% anche per le spese di a)« sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. le spese.   MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 31-TER DPR N. 600/1973 IN MATERIA DI ACCORID PREVENTIVI PER LE IMPRESE CON ATTIVITA’ INTERNAZIONALE (art. 1, comma 1101)   A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2020 CAMBIANO GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE (E LE SANZIONI) PER  I SOGGETTI TENUTI ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI CESSIONE DI BENI E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATE E RICEVUTE VERSO E DA SOGGETTI NON  STABILITI  NEL  TERRITORIO  DELLO STATO (art. 1, comma 1103 e 1104). Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio. Con riferimento alle medesime operazioni: a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.   ESTENSIONE AL 2021 DELLE DISPPOSIZIONI DI SEMPOLIFICAZIONE IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI OPERATORI SANITARI DI CUI ALL’ART. 10-BIS D.L. N. 119/2018 CONVERTITO IN L. N. 136/2018.  (art. 1 comma 1105)   SONO INTRODOTTE MODIFICHE GENERALI AL SISTEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ED AL SISTEMA SANZIONATORIO (art. 1, commi 1108-1115)   E’ PROLUNGATA AL 31 DICEMBRE 2021 LA PREVISIONE DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2002, N.282, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2003, N.27 (art. 1, commi 1122-1123) Ora il comma 2 dell’art. 2 d.l. n. 282/2020 è, pertanto, la seguente “Le disposizioni degli articoli 5 e 7  della  legge  28  dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche  per  la rideterminazione dei valori  di  acquisto  delle  partecipazioni  non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni  edificabili  e  con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un  massimo  di tre rate annuali di pari importo, a decorrere  dalla  data  del  30 giugno 2021; sull'importo delle rate  successive  alla  prima  sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da  versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento  della  perizia  devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2021”. Inoltre, sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal citato comma 2 dell’articolo 2 le aliquote delle imposte sostitutive di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all’11 per cento e l’aliquota di cui all’articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all’11 per cento.   SOSPENSIONE DELLA SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO (art. 1, comma 207) I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020,n.23, convertito, con modificazioni, dallaegge 5 giugno 2020, n.40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso   MISURE FISCALI GENERALI   REDDITI DOMINICALI E AGRARI E IMPOSTA DI REGISTRO Anche per l’anno 2021 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola. (art. 1, comma 38) Sempre per l’anno 2021 agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l’imposta di registro fissa, di cui all’articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 2010, n.25 (art. 1, comma 41)   SOCIETA’ COOPERATIVE (art. 1, commi 42-43)   ENTI NON COMMERCIALI SENZA FINALITA’ DI LUCRO (art. 1, commi 44-47) A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli di cui trattasi che esercitano la loro attività nei seguenti settori: - famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; - prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; - ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell’ambiente; - arte, attività e beni culturali non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del1986. Questi soggetti destinano l’imposta sul reddito delle società non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.   DISPOSIZIONI DI FAVORE PER NON RESIDENTI IN ITALIA, PENSIONATI E TITOLARI DI UN’UNITA’ AD USO ABITATIVO (art. 1, commi 48 e 49) A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a783, della legge 27 dicembre 2019, n.160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è dovuta in misura ridotta di due terzi   DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIENTRATI IN ITALIA (art. 1, comma 50) Ai soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell’art. 5 d.l. n. 34/2019 convertito in l. n. 58/2019, che siano stati iscritti all’AIRE o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) (lavoratori con almeno un figlio minore a carico), del presente articolo, previo versamento di: a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Le modalità di esercizio dell’opzione sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.   INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO ESCLUSIVAMENTE ELETTRICI (art. 1, commi 77-79)   COSTITUZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA DEDICATA ALLA COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI DERIVANTI DA TRANSAZIONI COMMERCIALI (art. 1, commi 227-229) La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali   LOCAZIONI BREVI (art. 1, commi 595-598) Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. E’ conseguentemente abrogato l’art. 4, comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. Le strutture organizzate per la  sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unita' da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero  delle  Infrastrutture  e dei Trasporti, sentito  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita' culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta ancorché costituisca servizi resi nell'ambito  di  contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento   IMU (art. 1, comma 599) Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n.160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.   CREDITO D’IMPOSTA PER SISTEMI CHE CONSENTONO DI RIDURRE I CONSUMI D’ACQUA POTABILE (art. 1, commi 1087-1089) Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e pro­fessioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d’imposta nella misura del 50 percento delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.   MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 120 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 76/2020 (art. 1, commi 1098-1099)   E’ ABROGATA L'IMPOSTA SUI TRASFERIMENTI DI  DENARO  ALL'ESTERO EFFETTUATI PER MEZZO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI  ALL'ARTICOLO 114-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385 (art. 1, comma 1120)   MISURE VARIE   FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DA PARTE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (art. 1, comma 95)   ISTITUZIONE DEL FONDO A SOSTEGNO DELL’IMPRESA FEMMINILE (art. 1, commi 97-108)   ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CREATIVE (art. 1, commi 109-113) ED UNO PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE AERONAUTICO NAZIONALE (commi 124-126)   ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA (art. 1, commi 128 e 129)   INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO IN CAPO A CHIUNQUE DETENGA, A QUALSIASI TITOLO, CEREALI E FARINE DI CEREALI, DI INSERIMENTO, IN UN APPOSITO REGISTRO TELEMATICO ISTITUITO NELL’AMBITO DEI SERVIZI DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN), TUTTE LE OPERAZIONI DI CARICOE SCARICO, SE LA QUANTITÀ DEL SINGOLO PRODOTTO SUPERA LE 5 TONNELLATE ANNUE (art. 1, commi 139-142)   INTRODUZIONI DI MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELL’ITALIAN SOUNDING E INCENTIVI AL DEPOSITO DI BREVETTI E MARCHI (art. 1, commi 144 e 1144-1145)   INTRODOTTE DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO, NELLE AREE DISMESSE O IN DISUSO, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI BENI IMMOBILI IN DISUSO APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (art. 1, commi 146-152)   ULTERIORI DISPOSIZIONI PER INCENTIVARE LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (art. 1, commi 173-175) Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto2017, n.123, l’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi   FONDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTI PER LE IMPRESE DA CROLLI INFRASTRUTTURALI OCCORSI NEL 2020 (art. 1, commi 201-202) Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso dell’anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2021 per l’erogazione di contributi a fondo perduto.   MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONI DI CREDITI EX L. N. 130/1999 (art. 1, commi 214 e 2015)   MODIFICA ALLA DISCIPLIA DEI PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (art. 1, commi 219-226) Alle persone fisiche titolari del piano spetta un credito d’imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, relativamente agli strumenti finanziari qualificati ai sensi del medesimo comma 2-bis, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d’imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi. Il credito d’imposta è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano redditi ovvero in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le precitate disposizioni si applicano in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI NEL SETTORE PUBBLICO (art. 1, commi 292-296)   PROCEDURE ESECUTIVE AVENTI AD OGGETTO IMMOBILI REALIZZATI IN REGIME CONVENZIONATO (art. 1, comma 376-379) Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all’ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d’ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell’inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva   DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE LOCAZIONI ABITATIVE (art. 1, comma 381-383) Per l’anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell’importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 384, un contributo a fondo perduto fino al 50 percento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore   MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA’ SANITARIE (art. 1, comma 406) L’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie ora è estesa anche all’erogazione di cure domiciliari. E’ previsto l’accreditamento di tali strutture.   ESTENSIONE DEI SERVIZI EROGABILI DALLE FARMACIE NELL’AMBITO DEL SSN (art. 1, comma 420). Il nuovo servizio erogabile concerne l’effettuazione da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare   DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLA RICERCA (art. 1, comma 553) Il Ministero dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di iscrizione degli enti, istituzioni e organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca» dell’Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle università, degli enti universitario comunque riconducibili all’attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. Il Ministero dell’università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all’Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma.   INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI EURO 6 (art. 1, comma 652-660)   DISPOSIZIONI SULLE COSIDDETTE «SIGARETTE ELETTRONICHE» (art. 1, commi 1124-1129)

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E’ stato convertito con modificazioni in l. 26 febbraio 2021, n. 21 (pubblicata in G.U. n. 51 del 1.3.2021) il d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 recante "Disposizioni  urgenti  in  materia   di   termini   legislativi,  di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,  nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea" (cosiddetto Decreto "Mille proroghe 2021) G.U. n. 323 del 31.12.2020. Oltre alle consuete proroghe di numerosi termini correlati principalmente alla normativa emergenziale per contrastare la pandemia in corso sono state aggiunte ulteriori disposizioni per assicurare l'operatività degli intermediari bancari e delle imprese di assicurazione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. Ecco le principali novità:   TERMINI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERALE (artt. 1, 1-bis, 4, comma 8-sexies, 5 e 13, commi 1 e 2) Tra gli altri viene prorogato di un anno il regime transitorio per l’iscrizione all’albo delle giurisdizioni superiori di cui all’art. 22, comma 4 dell’Ordinamento forense (art. 8, comma 5-bis) a)       proroga dei termini in materia di assunzioni di personale, inclusa la sospensione dell’applicazione dell’art. 28-bis d.lgs. n. 165/2001 in materia di reclutamento del personale dirigente di prima fascia fino al 31.12.2021;   b)      in materia di appalti pubblici: - la previsione dell’art. 75, comma 1 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020, la quale stabilisce che “in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.” è proroga fino al 31 dicembre 2021; - il pagamento dell'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementabile fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante è prorogato (art. 207, comma 1 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020) è prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021; - nell’ambito dell’art. 1 d.l. n. 32/2019 convertito in l. n. 55/2019 anche per l’anno 2021: a) “i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione”; b) “i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo” e c) “fino al 31 dicembre 2020 Fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente Fino al 31 dicembre 2021, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”;   c)       in materia di trasparenza amministrativa sicché non più “fino al 31 dicembre 2020”,bensì fino “Fino alla data di entrata in  vigore del regolamento di cui al terzo periodo, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri”;   d)      proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021 delle disposizioni dell’art. 4, comma 1 d.l. n. 28/2020 convertito in l. n. 70/2020 secondo cui nell’ambito del processo amministrativo “può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica”;   TERMINI DEL MINISTERO DELL’INTERNO (art. 2)  In particolare viene “condonata” in favore della PP.AA. la mancata pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 869 l. n. 145/2018 riguardanti i dati delle fatturazione, facendo slittare il termine dell’entrata in vigore di tale adempimento dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2021.   Inoltre, viene per l’ennesima volta prorogato il termine di adeguamento alle normative anticendio degli edifici scolastici dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 e così parimenti per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (quest’ultimo già scaduto il 31 dicembre 2019).   Infine, per le strutture turistico ricettive viene stabilito che “le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi”   TERMINI IN MATERIA FINANZIARIA (art. 3) e)      congelamento dell’incremento del canone ISTAT delle locazioni passive in capo alle pubbliche amministrazioni anche per il 2021;   f)        proroga dei termini per quanto concerne l’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 13 d.l. n. 34/2019 convertito in l. n. 58/2019 dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;    g)       in materia di svolgimento delle assemblee societarie l'assemblea ordinaria e' convocata  per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, mentre più in generale le disposizioni dell’art. 106 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 sono prorogate fino al 31 luglio 2021;    h)      il termine secondo il quale nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive è prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021;   i)        proroga dell’entrata in vigore della lotteria degli scontrini dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;   l)         il periodo di sospensione per l’applicazione agevolata dell’imposta di registro per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa di cui all’art. 24 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020, la cui decorrenza è iniziata il 23 febbraio 2020, è prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021   m) disposizioni in favore delle società partecipate ovverosia “Il tardivo deposito dei bilanci relativi all’esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021” (art. 3-bis)   o) proroga del periodo di sostenimento dei costi di costituzione o di trasformazione delle società benefit di cui all’art. 1, comma 376 l. n. 208/2015 per la fruizione del credito d’imposta dal 31.12.2020 al 30 giugno 2021 (art. 12, comma 1-bis)   TERMINI IN MATERIA DI SALUTE (art. 4)  Tra le altre previsioni viene concesso un credito d’imposta finalizzato a promuovere  le  attivita'  di   ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure  professionali nell'ambito clinico e della  ricerca  attraverso  l'instaurazione  di rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  presso  le   strutture sanitarie  che  svolgono  attività  di  ricerca  e   didattica,   ai policlinici universitari non costituiti  in  azienda  per gli anni 2020 e 2021 nel limite massimo di 5 milioni di euro anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d’impresa   TERMINI IN MATERIA DI ISTRUZIONE (art. 5)   TERMINI IN MATERIA DI UNIVERSITA’ E RICERCA ulteriormente prorogati dalla legge di conversione (art. 6)   TERMINI IN MATERIA DI ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO (art. 7)  Con proroga al 31 dicembre 2021 del termine di fruibilità del tax credit vacanze di cui all’art. 176 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020   TERMINI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (artt. 8 e 22-ter)   TERMINI DOMANDE DI ACCESSO INTEGRAZIONI SALARIALI PER COVID (art. 11, comma 10-bis)  I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021   TERMINE (30.06.2021) PER L’ACQUISIZIONE IN PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (art. 12, comma 7)   TERMINE AL 1° GENNAIO 2023 (rispetto al 1° gennaio 2022) PER LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA (art. 12, comma 9-bis)   TERMINI IN MATERIA DI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI, DI PATENTE DI GUIDA E DI TRASPORTO PUBBLICO (art. 13)   TERMINE DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE SULLA PRIMA CASA che viene prorogato al 30 giugno 2021 (art. 13, comma 14)   TERMINE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DAL 31 MARZO AL 30 APRILE 2021 (art. 19)   MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL COLLEGAMENTO DIGITALE DELLE  SCUOLE E DEGLI OSPEDALI (art. 20)   TERMINI E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI E A IMPRESE DI ASSICURAZIONE IN RELAZIONE AL  RECESSO  DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA (art. 22)   TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA (art. 22-bis) La previsione dell’art. 68, comma 1 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 viene così sostituito “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione  devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”   Sono sospesi anche i pignoramenti dell’Agenzia delle Riscossione su stipendi e pensioni fino al 28 febbraio 2021.   Vengono così modificate alcune disposizioni dell’art. 157 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020  -          “1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”  -          “2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;  -          “3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:  a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;  b) alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”;  -      “4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell’atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione”   TERMINI PER LA DICHIARAZIONE E IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (art. 22-quater) In sede di prima applicazione, l’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiara-zione è presentata entro il 30 aprile 2021   MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL’ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (art. 22-sexies)

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In G.U. n. 50 del 28.2.2021 sono state pubblicate cinque ordinanze del Ministero della Salute tutte datate 27 febbraio 2021 che riconfigurano l'assetto cromatico di molte regioni italiane, ecco come: - Abruzzo, Toscana, Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano permangono ancora per quindici giorni le prescrizioni contenute nell'ordinanza del 12 febbraio 2021 ovverosia Abruzzo, Toscana e Provincia di Trento restano in fascia "arancione", mentre per la provincia di Bolzano permangono le ulteriori limitazioni ivi statuite; - Liguria: non essendo stata prorogata per questa regione l'ordinanza del Ministero della Salute succitata del 12 febbraio 2021, passa in fascia "gialla"; - Molise e Basilicata: "rosse"; - Marche, Lombardia e Piemonte: "arancioni"; - Sardegna: "bianca"       In G.U. n. 45 del 23.2.2021 è stato pubblicato il d.l. 23 febbraio 2021, n. 15 recante "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di   spostamenti sul territorio   nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale stabilisce: NUOVE DEFINIZIONI CROMATICHE DELLE REGIONI ITALIANE CON L'INTRODUZIONE DEL COLORE BIANCO "Zona bianca", le Regioni, di cui al  comma  16-sexies,  nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi e'  inferiore  a  50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane  consecutive  e  che  si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;   "Zona arancione", le Regioni, di cui ai  commi  16-quater  e 16-quinquies, nei cui territori l'incidenza settimanale  dei  contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che  si  collocano  in uno scenario di tipo 2,  con  livellodirischioalmenomoderato, nonche' quelle che, in presenza di una analoga incidenza  settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1  con  livello  di rischio alto;   "Zona rossa", le Regioni di cui al comma16-quater,  nei  cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di  tipo3, con livello di rischio almeno moderato;   "Zona gialla" le Regioni nei  cui  territori  sono  presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c)   ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA Fino al 27 marzo 2021 sull'intero  territorio  nazionale  è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita traiterritoridi diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  motivati da comprovate esigenze  lavorative  o  da  situazioni  di  necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il  rientro  alla propria residenza, domicilio o abitazione. Nella  Zona  gialla  in ambito regionale e  nella  Zona  arancione  in  ambito  comunale è consentitolo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una  volta  al giorno, in un arco temporale compreso fra  le  ore  05:00  e  le  ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto  a  quelle  ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle personedisabilio non autosufficienti conviventi. La misura non si applica nella Zona rossa. Inoltre, qualora  la  mobilita'  sia  limitata  all'ambito  territoriale comunale, sono comunque consentiti gli  spostamenti  dai  comuni  con popolazione non superiore a 5.000 abitanti eperunadistanzanon superiore a 30 chilometri dai relativiconfini,conesclusionein ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.       E' stata pubblica in G.U. n. 43 del 20.02.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 19 febbraio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise", con la quale le regioni Campania, Emilia Romagna e Campania passano in fascia cosiddetta "arancione" con efficacia dal 21 febbraio e per i successivi quindici giorni.   E' stata pubblica in G.U. n. 27 del 13.2.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 12 febbraio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano" con la quale a partire dal 14 febbraio 2021 sono inserite in fascia cosiddetta "arancione" le regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e la Provincia di Trento, mentre permangono ulteriori specifiche restrizioni per la regione Umbria e per la Provincia di Bolzano.   E' stato pubblicato in G.U. n. 36 del 12.2.2021 il d.l. 12 febbraio 2021, n. 12 recante "Ulteriori   disposizioni   urgenti   in   materia   di   contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" il quale stabilisce che "dal 16 al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio  nazionale  e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra  i  territori  di diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  motivati da comprovate esigenze  lavorative  o  da  situazioni  di  necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il  rientro  alla propria residenza, domicilio o abitazione"     Sono state pubblicate in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2021 le due ordinanze del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021 con le quali si stabilisce che le regioni Puglia, Sicilia, Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano rimangono soggette all'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2 d.P.C.M. 14.1.2021 (regioni cosiddette "arancioni") fino al 15 febbraio 2021, mentre le restanti regioni risultanto applicabili soltanto le misure minine di cui all'art. 1 del citato d.P.C.M. (regioni cosiddette "gialle")     E' stata emanata la circolare del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2021 recante "Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale si chiariscono alcuni aspetti delle attività consentite fino al 5 marzo p.v. nelle aree "gialle", "arancioni" e "rosse"   Sono state pubblicate in G.U. n. 18 del 23.1.2021 le tre ordinanze del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021 con le quali si stabilisce che alle regioni Sardegna, Calabria, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 2 d.P.C.M. 14.1.2021 (regioni cosiddette "arancioni").   E' stato pubblicato in G.U. n. 15 del 20.01.2021 la delibera del P.C.M. 13 gennaio 2021 recante " Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali trasmissibili" con il quale lo stato di emergenza derivante alla pandemia da COVID-19 è prorogato al 30 aprile 2021.     Sono state pubblicate in G.U. n. 12 del 16 gennaio 2021 le quattro ordinanze del Ministero della Salute del 16 gennaio 2020 con le quali di dispone che dal 17 al 31 gennaio 2021: -  alle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta si applicano le misure di cui all'art. 2 del d.P.C.M. 14.1.2021 (regioni cosiddette "arancioni"); -  alla Provincia Autonoma di Bolzano, alla regione Lombardia e alla regione Sicilia si applicano le misure di cui all'art. 3 del citato d.P.C.M. (regioni cosiddette "rosse").     E’ stato pubblicato in G.U. n. 11 S.O. n. 2 del 15.1.2021 il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori  isposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge  14  gennaio  2021  n.  2,  recante «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di   contenimento   e prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” con il quale sono emanate le norme per il contenimento della pandemia dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Ecco le principali disposizioni   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE   E’ fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di  avere  sempre  con  se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque  con  salvezza  dei  protocolli  e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee  guida  per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:       a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;       b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;       c) per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire  con  i predetti versino nella stessa incompatibilita'.     E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro.    Dalle ore  22,00  alle  ore  5,00  del  giorno  successivo  sono consentiti esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso  fortemente  raccomandato,  per  la  restante parte della giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di  salute,  per  situazioni  di  necessita'  o  per  svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi.       In  ambito  regionale,  lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e'  consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00  e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai  minori  di  anni  14  sui  quali  tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili  o non  autosufficienti conviventi       Dal  16 gennaio 2021 al 15 febbraio  2021  e'  vietato  ogni  spostamento  in entrata e in uscita tra i territori di  diverse  regioni  o  province autonome, salvi  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono  creare situazioni di  assembramento,  puo'  essere  disposta  per  tutta  la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilita' di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private possono  essere  utilizzate  anche mascherine di  comunita',  ovvero  mascherine  monouso  o  mascherine lavabili, anche auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a fornire una  adeguata  barriera  e,  al  contempo,  che  garantiscano comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso   Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure:       a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio, contattando il proprio medico curante;       b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  nonche'  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;       c)  sono  sospese  le  attivita'  dei  parchi   tematici   e   di divertimento; e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi  a  luoghi destinati  allo  svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed educative, anche non  formali,  al  chiuso  o  all'aria  aperta,  con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia  e  con  obbligo  di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformita' alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia  di cui all'allegato 8;       d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;     e) sono consentiti soltanto gli eventi e  le  competizioni  -  di livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e del Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  -  riguardanti  gli  sport individuali e di squadra  organizzati  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno  di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  senza la presenza di pubblico. Le sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente  lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte  chiuse,  nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali,  discipline  sportive  associate  e  Enti  di   promozione sportiva.  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  il Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  vigilano  sul  rispetto  delle disposizioni di cui alla presente lettera. L'ingresso nel  territorio nazionale  di  atleti,  tecnici,  giudici,  commissari  di   gara   e accompagnatori,  rappresentanti  della  stampa   estera   che   hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in  Stati e territori di cui agli elenchi  C,  D  ed  E  dell'allegato  20  del presente    decreto,    e'    consentito    previa    sottoposizione, nelle quarantotto  ore  antecedenti   all'ingresso   nel   territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato  per  mezzo di tampone e risultato negativo;       f)  sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  piscine,  centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta  eccezione  per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di assistenza e per le attivita' riabilitative o  terapeutiche,  nonche' centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma  restando la sospensione delle attivita' di  piscine  e  palestre,  l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in  genere  svolte  all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di  distanziamento  sociale  e  senza  alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi  interni  a detti  circoli;  sono  consentite  le   attivita'   dei   centri   di riabilitazione, nonche' quelle dei centri di  addestramento  e  delle strutture dedicate  esclusivamente  al  mantenimento  dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e  soccorso  pubblico, che si svolgono nel rispetto  dei  protocolli  e  delle  linee  guida vigenti;       g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e),  in  ordine  agli eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,  e' sospeso; sono altresi' sospese l'attivita'  sportiva  dilettantistica di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le  competizioni  e  le attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere ludico-amatoriale;       h)  al  fine  di  consentire  il   regolare   svolgimento   delle competizioni sportive di  cui  alla  lettera  e),  che  prevedono  la partecipazione di atleti, tecnici,  giudici  e  commissari  di  gara, rappresentanti della stampa estera e  accompagnatori  provenienti  da Paesi per i quali l'ingresso in Italia e' vietato o per  i  quali  e' prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono  avere  effettuato  un  test  molecolare  o   antigenico   per verificare lo stato di salute, il  cui  esito  deve  essere  indicato nella dichiarazione di cui all'art. 7,  comma  1,  e  verificato  dal vettore ai sensi dell'art. 9. Tale test non deve essere antecedente a quarantotto ore dall'arrivo in Italia e i soggetti  interessati,  per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in  possesso dell'esito  che  ne  certifichi  la  negativita'  e  riporti  i  dati anagrafici  della  persona  sottoposta  al  test  per  gli  eventuali controlli.  In  caso  di  esito  negativo  del  tampone  i   soggetti interessati sono  autorizzati  a  prendere  parte  alla  competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in  conformita'  con lo specifico protocollo  adottato  dall'ente  sportivo  organizzatore dell'evento;       i) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e'  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;       l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno  di  locali  adibiti  ad attivita' differente;       m) sono  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi anche all'aperto;       n) restano comunque sospese le attivita'  che  abbiano  luogo  in sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all'aperto  o  al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto,  ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili  e  religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato  di  non ricevere persone diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per  esigenze lavorative o situazioni di necessita'  e  urgenza.  Sono  vietate  le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;       o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e linee guida vigenti e  in  assenza  di  pubblico;  nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalita'  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  e'  fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalita'  a distanza;       p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure  organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di almeno un metro;       q) le funzioni religiose con  la  partecipazione  di  persone  si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1,  integrato  con  le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;       r) il servizio di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato,  dal  lunedi'  al  venerdi',  con esclusione dei giorni festivi, a  condizione  che  detti  istituti  e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte. Sono altresi' aperte al  pubblico  le  mostre,  alle  medesime  condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e  luoghi  della cultura.     ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN GENERALE (ART. 4)   tutte le  attivita'  produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso  di  regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  sottoscritto  il  24  aprile 2020 fra il Governo e  le  parti  sociali  di  cui  all'allegato  12, nonche',  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  il  protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il  24  aprile  2020  fra  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di  regolamentazione  per  il  contenimento della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14       ESERCIZI COMMERCIALI   E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico, nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e delle linee guida vigenti.   Le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  piu'  del  tempo necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita'  devono svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  regioni  o  dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome  di  Trento  e  di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei  protocolli  o  nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione  delle  misure di cui all'allegato 11; nelle  giornate  festive  e  prefestive  sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno  dei  mercati  e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi  commerciali  ed altre strutture ad essi assimilabili,  a  eccezione  delle  farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di  generi  alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.   Le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5,00 fino alle ore 18,00; il  consumo  al  tavolo  e'  consentito  per  un massimo  di  quattro  persone  per  tavolo,  salvo  che  siano  tutti conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti  al  pubblico;  resta  consentita  senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi  alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle  adiacenze;  per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita' prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3  e  47.25 l'asporto e'  consentito  esclusivamente  fino  alle  ore  18,00;  le attivita' di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle Province autonome di Trento e  Bolzano  nel  rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a  essere  consentite  le  attivita'  delle  mense  e  del   catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono  la  distanza  di sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  nei  limiti  e  alle condizioni di cui al periodo precedente.     Restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli  interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro.   Le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a  condizione  che  le  regioni  e  le  province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.    Restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi.       ATTIVITA’ PROFESSIONALI   In ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:         1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a distanza;         2) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;         3) siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;         4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali.       IMPIANTI SCIISTICI   Sono chiusi  gli  impianti  nei  comprensori  sciistici;  gli stessi  possono  essere  utilizzati   solo   da   parte   di   atleti professionisti  e  non  professionisti,  riconosciuti  di   interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive  federazioni per  permettere  la  preparazione  finalizzata  allo  svolgimento  di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento  di tali  competizioni,  nonche'  per  lo  svolgimento  delle  prove   di abilitazione all'esercizio della professione di  maestro  di  sci.  A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli  sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province  autonome  e validate  dal  Comitato  tecnico-scientifico,   rivolte   a   evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti       STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE   Le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:         1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli ospiti;         2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;         3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti comuni;         4) l'accesso dei fornitori esterni;         5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e sportive;         6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione dei clienti;         7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi all'aperto di pertinenza.       ISTRUZIONE   Le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita' didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del  75  per cento della popolazione studentesca delle  predette  istituzioni  sia garantita  l'attivita'  didattica  in  presenza.  La  restante  parte dell'attivita' didattica e' svolta tramite il ricorso alla  didattica a distanza.  Resta  sempre  garantita  la  possibilita'  di  svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso  di  laboratori  o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l'effettiva inclusione scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del  Ministro dell'istruzione n.  89  del  7  agosto  2020,  e  dall'ordinanza  del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre  2020,  garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attivita' didattica  ed  educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a  svolgersi  integralmente in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di  eta'  inferiore  ai  sei anni e per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con l'uso della mascherina. Presso ciascuna Prefettura-UTG e  nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma  3, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e'  istituito  un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la  definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari  di  inizio  e  termine  delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi  di  trasporto  pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione  della  disponibilita'  di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili,  volto  ad  agevolare  la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle  scuole  secondarie  di secondo grado. Al predetto tavolo  di  coordinamento  partecipano  il Presidente della provincia o il sindaco della  citta'  metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del  Ministero  dell'istruzione,  i  rappresentanti  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche'  delle  aziende  di trasporto pubblico  locale.  All'esito  dei  lavori  del  tavolo,  il prefetto redige un  documento  operativo  sulla  base  del  quale  le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le  misure di rispettiva competenza. Nel caso  in  cui  tali  misure  non  siano assunte nel termine indicato nel  suddetto  documento,  il  prefetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 11,  comma  4,  del  decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ne  da'  comunicazione   al Presidente della regione, che adotta, ai  sensi  dell'art.  32  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze,  con  efficacia limitata  al  pertinente  ambito  provinciale,  volte   a   garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei  trasporti  pubblici locali,   urbani   ed   extraurbani,   delle   misure   organizzative strettamente necessarie al raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle finalita' di cui alla  presente  lettera.  Le  scuole  secondarie  di secondo grado modulano il piano di  lavoro  del  personale  ATA,  gli orari delle attivita' didattiche  per  docenti  e  studenti,  nonche' degli uffici amministrativi,  sulla  base  delle  disposizioni  della presente lettera. I corsi di formazione pubblici  e  privati  possono svolgersi solo con modalita' a distanza. Sono consentiti in  presenza i corsi di formazione  specifica  in  medicina  generale  nonche'  le attivita'  didattico-formative  degli  Istituti  di  formazione   dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonche' del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica  e le attivita' dei tirocinanti delle  professioni  sanitarie  e  medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non  in  presenza.   Sono parimenti consentiti, anche a distanza e  secondo  le  modalita' stabilite  con  appositi  provvedimenti   amministrativi,   i   corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle  scuole  nautiche,  i  corsi  per  l'accesso  alla professione di trasportatore su strada  di  merci  e  viaggiatori,  i corsi  sul  buon  funzionamento  del  tachigrafo,  i  corsi  per   il conseguimento  e  per  il  rinnovo  del  certificato  di   formazione professionale per i  conducenti  di  veicoli  che  trasportano  merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di  formazione,  i corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e  lo svolgimento dei relativi esami,  i  corsi  abilitanti  del  personale addetto alla sicurezza nei  settori  Aeroporti  (APT),  Spazio  aereo (ATM), Economico, amministrativo  legale  (EAL),  Personale  di  volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e  continua (NAV),  Operazioni  di  volo  (OPV),  Security  (SEC),  i  corsi   di formazione e le relative prove di esame teoriche e  pratiche  per  il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo  svolgimento delle  attivita'  connesse  con  la  sicurezza   della   circolazione ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e  i  corsi  abilitanti  o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla  conduzione  degli impianti fissi. Sono altresi' consentiti i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il  conseguimento  delle certificazioni  necessarie  per  l'esercizio  della  professione   di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza  e  secondo le  modalita'  stabilite  con  provvedimento   amministrativo.   Sono altresi' consentiti le prove teoriche  e  pratiche  effettuate  dagli uffici  della  motorizzazione  civile  e  dalle  autoscuole  per   il conseguimento  e  la  revisione  delle  patenti   di   guida,   delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo  richiesto  per l'esercizio  dell'attivita'  di  trasporto,  le  prove  e  gli  esami teorico-pratici effettuati dalle Autorita'  marittime,  ivi  compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione  di  piloti  e  ormeggiatori  dei porti, nonche' le prove  teoriche  e  pratiche  effettuate  dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. In  tutte  le regioni, gli uffici competenti al rilascio  delle  patenti  nautiche, sulla base delle prenotazioni  ricevute,  ivi  comprese  quelle  gia' presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati  da  sottoporre  ad  esame,  da tenersi  nei  settantacinque  giorni  successivi  alla   data   della dichiarazione di disponibilita' all'esame. Sono  altresi'  consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le  disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione  da  effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonche'  l'attivita'  formativa  in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e  attivita' di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di contenimento del contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi  collegiali  delle istituzioni  scolastiche  ed  educative  di  ogni  ordine   e   grado continuano a essere svolte solo con modalita' a distanza. Il  rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni  scolastiche,  qualora  non completato, avviene secondo modalita' a  distanza  nel  rispetto  dei principi di segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni.   Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi educativi per  l'infanzia.  L'ente  proprietario  dell'immobile  puo' autorizzare, in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l'ente gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l'organizzazione   e   lo svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita' delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita' di pulizia e igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime  condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.   Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado,  fatte  salve  le  attivita'  inerenti  i  percorsi  per  le competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita'  di tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.   Le universita', sentito il Comitato universitario regionale di riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle attivita' curriculari, da svolgersi a distanza  o  in  presenza,  che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione  del  quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze  di  sicurezza sanitaria   nel   rispetto   delle   linee   guida   del    Ministero dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche' sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di  cui alla presente lettera si applicano,  per  quanto  compatibili,  anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale  e  coreutica, ferme restando le attivita' che devono necessariamente  svolgersi  in presenza.   A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con disabilita'    e    degli    studenti    con    disturbi    specifici dell'apprendimento;  le  universita'  e  le  istituzioni  assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni.       CONCORSI PUBBLICI   E’ sospeso lo svolgimento delle prove preselettive  e  scritte delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su basi  curriculari  ovvero  in  modalita'   telematica,   nonche'   ad esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e  di quelli per il personale della protezione civile; a decorrere  dal  15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni  nei  casi  in  cui  e'  prevista  la partecipazione di un numero di candidati non superiore a  trenta  per ogni sessione o sede di prova, previa  dozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione  pubblica  e  validati  dal  Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile.  Resta ferma in ogni  caso  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.  1  del  25 febbraio  2020  e   degli   ulteriori   aggiornamenti,   nonche'   la possibilita' per le commissioni di procedere  alla  correzione  delle prove scritte con collegamento da remoto.   Le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai rispettivi  ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  e organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  prevedendo  anche  il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a  distanza  e  l'eventuale soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando   la validita'  delle  prove  di  esame  gia'  sostenute  ai  fini   della formazione della graduatoria finale del corso. Per  la  durata  dello stato di  emergenza  epidemiologica,  fino  al  permanere  di  misure restrittive e/o di contenimento  dello  stesso,  per  lo  svolgimento delle procedure concorsuali indette o da  indirsi  per  l'accesso  ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze  di  polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica  e  del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire  possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19,  si  applica  quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19  maggio  2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n. 77.     I periodi di assenza dai corsi  di  formazione  di  cui  alla lettera  aa),  comunque  connessi  al  fenomeno   epidemiologico   da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di  assenze  il cui  superamento  comporta  il  rinvio,  l'ammissione   al   recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.     ATTIVITA’ SANITARIE   E’  fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.   L'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita' e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.   Tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di isolamento dagli altri detenuti.       TRASPORTI   A bordo  dei  mezzi  pubblici  del  trasporto  locale  e  del trasporto  ferroviario  regionale,  con  esclusione   del   trasporto scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per  cento;  detto  coefficiente  sostituisce  quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il  Presidente della regione dispone la programmazione del  servizio  erogato  dalle aziende  del  trasporto  pubblico  locale,  anche   non   di   linea, finalizzata  alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei  servizi  in relazione  agli   interventi   sanitari   necessari   per   contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo' disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori. Si veda anche art. 11.       REGIONI “BIANCHE” (art. 1, ultimo comma)   Con ordinanza del Ministro  della  salute,  adottata  ai  sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge  n.  33  del  2020  sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo  1  e con un livello di rischio  basso,  ove  nel  relativo  territorio  si manifesti una incidenza settimanale dei contagi,  per  tre  settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000  abitanti,  all'interno delle quali cessano di  applicarsi  le  misure  di  cui  al  presente articolo relative alla sospensione o al divieto  di  esercizio  delle attivita' ivi disciplinate, alle quali si applicano  le  misure  anti contagio previste dal presente  decreto,  nonche'  dai  protocolli  e dalle linee guida allo stesso  allegati  concernenti  il  settore  di riferimento o, in difetto, settori analoghi       REGIONI CON SCENARIO DI ELEVATA GRAVITA’ E LIVELLO DI RISCHIO ELEVATO (ART. 2)   A far  data  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,  nelle  Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:       a) e' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai territori, salvo che per gli  spostamenti  motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero per motivi  di  salute.  Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento  della  didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E'  consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione  o  residenza.  Il transito sui territori di  cui  al  comma  1  e'  consentito  qualora necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono consentiti ai sensi del presente decreto;       b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici  o privati, in un comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio, per motivi di salute, per situazioni di  necessita'  o  per  svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito, nell'ambito del  territorio  comunale,  una  volta  al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori  rispetto  a  quelle  ivi  gia' conviventi, oltre  ai  minori  di  anni quattordici  sui  quali  tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili  o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli  spostamenti  dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per  una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini,  con esclusione in ogni caso  degli  spostamenti  verso  i  capoluoghi  di provincia;       c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta  consentita   la   sola ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme igienico sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto, con divieto di consumazione  sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Per  i soggetti  che  svolgono  come  attivita'  prevalente  una  di  quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25  l'asporto  e'  consentito esclusivamente fino alle  ore  18,00.  Restano  comunque  aperti  gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le  autostrade,  gli itinerari europei E45 e E55, negli  ospedali,  negli  aeroporti,  nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni  caso  il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.       d) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento dell'emergenza epidemica.     Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto,  a eccezione di  quelle  di  cui  all'art.  3,  si  applicano  anche  ai territori di cui al presente articolo, ove  per  tali  territori  non siano previste analoghe misure piu' rigorose.       REGIONI CON SCENARIO DI MASSIMA GRAVITA’ E LIVELLO DI RISCHIO ALTO (ART. 3)   E' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita,  nonche'  all'interno  dei  medesimi territori, salvo che  per  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di salute.  Sono  comunque  consentiti  gli   spostamenti   strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della  didattica  in  presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito  il  rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito  sui territori di cui al  comma  1  e'  consentito  qualora  necessario  a raggiungere ulteriori territori  non  soggetti  a  restrizioni  negli spostamenti o nei casi in cui  gli  spostamenti  sono  consentiti  ai sensi del presente decreto. Lo spostamento verso una sola  abitazione privata abitata e' consentito, nell'ambito del  territorio  comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00  e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di  anni quattordici  sui  quali tali persone  esercitino  la  potesta'  genitoriale  e  alle  persone disabili  o  non  autosufficienti  conviventi.  Per  i   comuni   con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli  spostamenti  di cui al periodo  precedente  sono  consentiti  per  una  distanza  non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;       b) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita'  individuate  nell'allegato  23,  sia  negli  esercizi  di vicinato sia  nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia  consentito  l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei  giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera  ff).  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.  Restano  aperte  le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;       c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta  consentita   la   sola ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme igienico sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto, con divieto di consumazione  sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Per  i soggetti  che  svolgono  come  attivita'  prevalente  una  di  quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25  l'asporto  e'  consentito esclusivamente fino alle  ore  18,00.  Restano  comunque  aperti  gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le  autostrade,  gli itinerari europei E45 e E55, negli  ospedali,  negli  aeroporti,  nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni  caso  il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;       d) tutte le attivita' previste dall'art. 1, comma 10, lettere  f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;       e) e' consentito svolgere individualmente  attivita'  motoria  in prossimita' della propria abitazione purche'  comunque  nel  rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie;  e' altresi'   consentito   lo   svolgimento   di   attivita'    sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;       f)  fermo  restando  lo  svolgimento  in  presenza  della  scuola dell'infanzia, della  scuola  primaria,  dei  servizi  educativi  per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di  primo grado,  le   attivita'   scolastiche   e   didattiche   si   svolgono esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la  possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora  sia  necessario  l'uso  di laboratori o in ragione di  mantenere  una  relazione  educativa  che realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020,  e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento  on  line  con  gli  alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;       g)  e'  sospesa  la  frequenza  delle   attivita'   formative   e curriculari delle universita' e delle istituzioni di alta  formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento di tali attivita' a distanza. I corsi  per  i  medici  in  formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale, nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente  individuate dalle universita', sentito il  Comitato  universitario  regionale  di riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in modalita' in presenza. Resta in ogni caso  fermo  il  rispetto  delle linee guida del Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  cui all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui  all'allegato  22;  le disposizioni di cui alla presente lettera si  applicano,  per  quanto compatibili, anche alle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica musicale e coreutica;       h) sono sospese  le  attivita'  inerenti  servizi  alla  persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24;       i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attivita'  che ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza;   il personale non in presenza presta la propria attivita'  lavorativa  in modalita' agile;       l) sono  temporaneamente  sospese  le  prove  di  verifica  delle capacita' e dei  comportamenti,  di  cui  all'art.  121  del  decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  per  il  conseguimento  delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto  legislativo  n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui al comma 1;       m) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento dell'emergenza epidemica.   Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al  presente  articolo,  ove  per tali territori non siano previste analoghe misure piu' rigorose.     LIMITAZIONE AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO (ARTT. 6-10)             In G.U. n. 10 del 14.1.2021 è stato pubblicato il d.l. 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia   di   contenimento   e prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021". Ecco le principali disposizioni introdotte in vigore dal 16 gennaio 2021. a) lo stato di emergenza epidemiologica viene prorogato al 30 aprile 2021; b) fino al 15 febbraio 2021: - sull'intero  territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in  uscita  tra  i territori  di  diverse  regioni  o  province  autonome,   salvi   gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorativeosituazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito  il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; c) fino al 5 marzo 2021: - in ambito regionale, lo spostamento verso una sola  abitazione privata abitata e' consentito,  una  volta  al  giorno,  in  un  arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e neilimitidi due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone  esercitino  la  potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; nelle regioni individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 16-quater e 16-quinques  del  decreto-legge  n.  33  del  2020 (in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti o nel caso scenario di tipo 1 a rischio elevato),  l'ambito   degli spostamenti di cui al primo periodo e' quello comunale; - qualora la  mobilita'  sia  limitata  all'ambito  territoriale comunale, sono comunque consentiti gli  spostamenti  dai  comuni  con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e  per  una  distanza  non superiore a 30 chilometri dai relativi  confini,  con  esclusione  in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. d) la validità dei titoli e dei permessi di soggiorno fino scadenti entro il 31 dicembre 2020 è prorogata al 30 aprile 2021.

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Si segnala che con comunicato 1° aprile 2021 pubblicato in G.U. n. 79 del 1° aprile 2021 è stata data notizia della mancata conversione del decreto legge, restando ovviamente validi  gli  atti  e  i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i rapporti giuridici sorti sulla base  del  medesimo  decreto-legge  30 gennaio 2021, n. 7   In G.U. n. 24 del 30.01.2021 è stato pubblicato il d.l. 30 gennaio 2021, n. 7 recante "Proroga  di  termini  in  materia   di   accertamento,   riscossione, adempimenti  e  versamenti  tributari,  nonche'   di   modalita'   di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" nel quale:   a) l'art. 157 d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni in l. n. 77/2020 viene modificato come segue:   1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  gli  atti  di  accertamento,  di  contestazione,  di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti  di  imposta,  di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini  di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione  di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi  entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il  1° gennaio e il 31 dicembre  2021,  salvo  casi  di  indifferibilita'  e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali  che richiedono il contestuale versamento di tributi.   In deroga a  quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli  atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni,  di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione  e  di  rettifica  e liquidazione, per i quali i termini  di  decadenza,  calcolati  senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67,  comma 1,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  scadono  tra  l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il  31  dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento  degli  adempimenti  fiscali  che  richiedono  il contestuale versamento di tributi.    2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al  comma  1,  non  si  procede  altresi'  agli   invii   dei   seguenti   atti, comunicazioni  e  inviti,  elaborati   o   emessi,   anche   se   non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:       a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;       b) comunicazioni di  cui  all'articolo  54-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;       c)  inviti  all'adempimento  di  cui  all'articolo   21-bis   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;       d) atti di accertamento  dell'addizionale  erariale  della  tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del  decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15 luglio 2011, n. 111;       e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche  di  cui  al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n.  53,  limitatamente  alle  Regioni  Friuli  Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;       f) atti di accertamento per omesso  o  tardivo  versamento  della tassa  sulle  concessioni  governative  per  l'utilizzo  di  telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 641.     2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di  cui  al  comma 2 sono notificati, inviati  o  messi  a  disposizione  nel  periodo compreso tra il 1° gennaio e il  31  dicembre  2021,  salvo  casi  di indifferibilita' e urgenza,  o  al  fine  del  perfezionamento  degli adempimenti fiscali  che  richiedono  il  contestuale  versamento  di tributi. Restano ferme  le  disposizioni  previste  dall'articolo  1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.   2-bis.  Gli  atti, le comunicazioni e gli inviti di cui  al  comma  2  sono  notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il  1°  marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilita' e urgenza, o  al  fine  del  perfezionamento  degli  adempimenti   fiscali   che richiedono il contestuale versamento di  tributi.  Restano  ferme  le disposizioni previste dall'articolo  1,  comma  640  della  legge  23 dicembre 2014, n. 190.   3. I termini di decadenza per la notificazione  delle  cartelle  di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a)  e  b),  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602, sono prorogati di un anno relativamente:       a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;       b)  alle  dichiarazioni  dei   sostituti   d'imposta   presentate nell'anno 2017, per le somme che  risultano  dovute  ai  sensi  degli articoli 19 e 20 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917;       c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018,  per  le somme che risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo formale prevista dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.   3.  I  termini  di decadenza per la notificazione delle cartelle di  pagamento  previsti dall'articolo  25,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:         a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per  le  somme che  risultano  dovute  a  seguito  dell'attivita'  di   liquidazione prevista dagli articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;         b)  alle  dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta   presentate nell'anno 2017, per le somme che  risultano  dovute  ai  sensi  degli articoli 19 e 20 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917;         c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo formale prevista dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.     4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 non sono  dovuti,  se  previsti,  gli  interessi  per  ritardato pagamento  di  cui  all'articolo   6   del   decreto   del   Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio  2009,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale15  giugno  2009,  n.  136,  e  gli  interessi  per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021  e  la  data  di  notifica  dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di  cui  all'articolo  6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi  per  ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il  periodo  compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.   4.  Con  riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati  entro  il  28  febbraio 2022 non sono  dovuti,  se  previsti,  gli  interessi  per  ritardato pagamento  di  cui  all'articolo   6   del   decreto   del   Ministro dell'economia e  delle  finanze  21  maggio  2009,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno  2009,  n.  136,  e  gli  interessi  per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021  e  la  data  di  notifica  dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di  cui  all'articolo  6 del citato decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi  per  ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il  periodo  compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.    5. Al  fine  del  differimento  dei  termini  di  cui  al  presente articolo,  l'elaborazione  o   l'emissione   degli   atti   o   delle comunicazioni e' provata anche dalla data di elaborazione  risultante dai  sistemi  informativi  dell'Agenzia  delle  entrate,  compresi  i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.     6. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate sono individuate le modalita' di  applicazione  del  presente articolo.     7.  Alle  minori  entrate  derivanti   dal   presente   articolo, valutate in 205 milioni di euro per l'anno  2020,  si  provvede  ai sensi dell'articolo 265.     7-bis. Le disposizioni contenute nel  presente  articolo  non  si applicano alle entrate degli enti territoriali.     7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle  seguenti:  "31 dicembre 2020". b) inoltre il comma 1 dell’art. 68 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 viene così sostituito “1. Con riferimento alle  entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini  dei  versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di  pagamento  emesse  dagli  agenti  della  riscossione, nonche'  dagli  avvisi  previsti  dagli  articoli   29   e   30   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I  versamenti  oggetto  di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si  procede  al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di  cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” c) infine, è posticipato dal 31 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 il termine di sospensione degli  obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi  effettuati prima  di  tale  ultima  data dall'agente  della  riscossione per quanto concerne stipendi e pensione ai sensi dell’art. 152 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020;d) viene integralmente abrogato l’art. 1 d.l. n. 3/2021      Si segnala che con comunicato pubblicato in G.U. n. 66 del 17 marzo 2021 è stata data notizia della mancata conversione del decreto legge, restando ovviamente validi  gli  atti  e  i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i rapporti giuridici sorti sulla base  del  medesimo  decreto-legge  15 gennaio 2021, n. 3.   E’ stato pubblicato in G.U. n. 11 del 15.1.2021 il d.l. 15 gennaio 2021, n. 3 recante “Misure urgenti  in  materia  di  accertamento,  riscossione,  nonche' adempimenti e versamenti tributari” il quale stabilisce che:   a)                  l’art. 157 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 viene  modificato come segue   1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  gli  atti  di  accertamento,  di  contestazione,  di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti  di  imposta,  di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini  di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione  di   cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi  entro   il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il  1° gennaio e il 31 dicembre  2021 tra il 1° febbraio 2021 e  il  31  gennaio 2022,  salvo  casi  di  indifferibilita'  e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali  che richiedono il contestuale versamento di tributi.     2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al  comma 1,  non  si  procede  altresi'  agli   invii   dei   seguenti   atti, comunicazioni  e  inviti,  elaborati   o   emessi,   anche   se   non  sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:       a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;       b) comunicazioni di  cui  all'articolo  54-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;       c)  inviti  all'adempimento  di  cui  all'articolo   21-bis   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;       d) atti di accertamento  dell'addizionale  erariale  della  tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del  decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15   luglio 2011, n. 111;       e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche  di  cui  al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28   febbraio 1983, n.  53,  limitatamente  alle  Regioni  Friuli  Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;       f) atti di accertamento per omesso  o  tardivo  versamento  della tassa  sulle  concessioni  governative  per  l'utilizzo  di  telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del  Presidente   della Repubblica 26 ottobre 1972 ,n. 641.     2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di  cui  al  comma 2 sono notificati, inviati  o  messi  a  disposizione  nel  periodo compreso tra il 1° gennaio e il  31  dicembre  2021 tra il 1° febbraio 2021  e  il  31  gennaio 2022,  salvo  casi  di indifferibilita' e urgenza,  o  al  fine  del  perfezionamento  degli adempimenti fiscali  che  richiedono  il  contestuale  versamento  di tributi. Restano ferme  le  disposizioni  previste  dall'articolo  1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.     3. I termini di decadenza per la notificazione  delle  cartelle  di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a)  e  b),  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,   sono prorogati di un anno sono prorogati di tredici mesi relativamente:       a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;       b)  alle  dichiarazioni  dei   sostituti   d'imposta   presentate nell'anno 2017, per le somme che  risultano  dovute  ai  sensi  degli articoli 19 e 20 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917;       c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018,  per  le somme che risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo formale prevista dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.   […]   b)                  l’art. 68, comma 1, del d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 viene modificato come segue “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non  tributarie,  sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo  dall'8  marzo al 31 dicembre 2020 2020  al  31 gennaio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse  dagli agenti  della  riscossione,  nonche'  dagli  avvisi  previsti   dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  I  versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica  soluzione  entro il mese successivo al termine del periodo di  sospensione.  Non si procede al rimborso  di  quanto  gia'  versato.  Si  applicano  le disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  24 settembre 2015, n. 159”   c)                   viene modificato l’art. 152 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 come segue “1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del presente decreto e il 31 dicembre 2020 31 gennaio 2021 sono sospesi gli  obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi  effettuati prima  di  tale  ultima  data dall'agente  della  riscossione  e  dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b),  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  aventi  ad  oggetto  le  somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita'  relative  al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute  a  causa  di licenziamento, nonche'  a  titolo  di  pensione,  di  indennita'  che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.  Le somme  che avrebbero dovuto essere accantonate  nel  medesimo  periodo non  sono sottoposte a vincolo di indisponibilita'  e  il  terzo  pignorato  le rende fruibili al debitore esecutato,  anche  se  anteriormente  alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sia  intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano  fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata  in  vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e  non  sono rimborsate le somme  accreditate,  anteriormente  alla  stessa  data, all'agente della riscossione e ai soggetti di  cui  all'articolo  52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;   d)                  slittamento dell’entrata dell’imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 marzo con termine di presentazione della relativa dichiarazione al 30 aprile 2021

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