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E’ stata pubblicata in G.U. n. 224 del 18.9.2021 la legge di conversione con modificazione del decreto-legge  23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'  sociali  ed economiche” (in G.U. n. 175 del 23.7.2021) con il quale – tra l’altro – è prorogato lo stato di emergenza epidemiologica al 31 dicembre 2021 ed adottate le seguenti disposizioni:   PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA AL 31 DICEMBRE 2021 (art. 1)   NUOVE DISPOSIZIONI DI CLASSIFICAZIONE CROMATICA DELLE REGIONI PER CONTRASTARE L’EPIDEMIA DA COVID-19 (art. 2) a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;   b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;   c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);   d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento; 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività   CERTIFICAZIONI VERDI (art. 3 e 4, comma 1, lett. d) E’ consentito in zona bianca (o nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone) esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19,  l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi; f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; g-bis) feste conseguenti alle cerimonie religiose; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; i) concorsi pubblici. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra. Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi   Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri definiti con circolare del Ministero della salute.   La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione   L’uso della certificazione verde può essere disciplinato e prescritto soltanto dal legge dello Stato.    DISPOSIZIONI PER GLI SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO IN SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE, LOCALI DI INTRATTENIMENTO E MUSICA DAL VIVO E IN ALTRI LOCALI O SPAZI ANCHE ALL'APERTO (art. 4, comma 1, lett. c) In zona bianca e in zona gialla sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 30/50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.   Le disposizioni di cui sopra si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra.   Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente (art. 4-bis)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO AMMINISTRATIVO (art. 7-bis)  Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all’articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 2 al d.lgs. n.104/2010.   PROROGA DEI TERMINI (artt. 6 e seguenti e allegato) Sono prorogati al 31 dicembre 2021: - i termini di cui all’art. 73 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 in materia di organi collegiali; - alcune previsioni di cui all’art. 85 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 in materia di giustizia contabile; - l’obbligo delle udienze nel processo tributario da remoto ai sensi dell’art. 27 d.l. n. 137/2020 convertito in l. n. 176/2020; - le disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 10, commi 2 e 3 d.l. n. 44/2021 convertito n. 76/2021; - nell’ambito del processo civile continuano ad applicazioni le disposizioni dell’art. 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020; - nell’ambito del processo penale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2,  4,  6,  7,  8,  primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi  1,  2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, ma vedasi anche le previsioni specifiche di cui all’art. 7, comma 2 per il periodo 1 agosto – 31 settembre 2021. - fino al 31dicembre 2022 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27

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In G.U. n. 72 del 26.3.2022 l'ordinanza del Ministero della Salute 25 marzo 2022 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna" con la quale anche la regione Sardegna passa dalla classificazione cromatica "gialla" a quella "bianca"   In G.U. n. 66 del 19.3.2022 l'ordinanza del Ministero della Salute 18 marzo 2022 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Lazio, Marche e Sardegna" con la quale è stato stabilito che per: - le regioni Calabria, Lazio e Marche, cessano diavere efficacia le misure di cui alla c.d. «zona gialla» e si applicanole misure di cui alla c.d. «zona bianca»; - mentre la regione Sardegna rimane di colore "giallo" per i prossimi quindici giorni.     E' stata pubblicata in G.U. n. 60 del 12.3.2022 l'ordinanza del Ministero della Salute 11 marzo 2022 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta" con la quale si stabilisce che: - le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta, cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d. «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca»; -nella Regione Lazio continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla»     E’ stata pubblicata in G.U. n. 56 del 8.3.2022 la l. 4 marzo 2022, n. 18 di conversione con modificazioni del d.l. 7 gennaio 2022, n. 1 recante “Misure urgenti per  fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” (G.U. n. 4 del 7.1.2022) con il quale vengono adottate nuove misure per contrastare la diffusione del COVID-19. Ecco le principali novità:     ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE FINO AL 15.6.2022 (art. 1) L’obbligo vaccinale si applica a coloro che hanno compiuto i cinquanta anni di età o li avranno compiuti entro il termine di scadenza dell’obbligo e che siano residenti in Italia o, se appartenenti a paese non UE, regolarmente soggiornanti in Italia.   L’obbligo di cui al comma 1 è esteso, a decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie. La violazione dell’obbligo di cui al primo periodo determina l’impossibilità di accedere alle strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza.    L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.   Gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali secondo le modalità di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal comma 1 del presente articolo.     OBBLIGO DI POSSEDERE LA CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA SUI LUOGHI DI LAVORO (artt. 3 e 3-ter) I lavoratori devono possedere la certificazione verde rafforzata (a avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al  termine  del  ciclo vaccinale primario o della somministrazione della  relativa  dose  di richiamo; b avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute; c-bis avvenuta guarigione da COVID-19 dopo  la  somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo) relativamente alle seguenti attività disciplinate agli articoli 9-ter, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87  -          scuola e università  -          pubblico impiego tra cui magistratura;   -          settore privato.    I datori di lavoro sono tenuti a verificare  il  rispetto delle prescrizioni di cui sopra. I  lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazioni di cui al comma o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. A decorrere dal 10 marzo 2022, e' consentito il consumo di  cibi e bevande nelle sale teatrali, da concerto  e  cinematografiche,  nei locali  di  intrattenimento  e  di  musica  dal  vivo  e  in   quelli assimilati,  nonche'  nei  luoghi  in  cui  si  svolgono   eventi   e competizioni sportive   SANZIONI Nel caso di violazione degli obblighi previsti per i lavoratori la sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano le disposizioni delle sezioni  I  e  II del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto compatibili. In caso di ingresso di lavoratori senza la certificazione verde la  sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1  dell’articolo  4  del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una  somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze  disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Per il resto si applicano le disposizioni di cui all'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9,  del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35. Invece, nel caso di omissione dell’obbligo vaccinale e più precisamente nei seguenti casi la sanzione è di euro 100: a) soggetti che alla data del  1°  febbraio  2022  non  abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio  2022  non  abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario  nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con  circolare  del Ministero della salute; c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio  2022  non  abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di  validita'  delle  certificazioni  verdi  COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile  2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n. 87.   La sanzione di cui al comma 1 si  applica  anche  in  caso  di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 (esercenti professioni sanitarie), 4-bis (lavoratori strutture socio sanitarie) e 4-ter (personale pubblica sicurezza) d.l. n. 44/2021 convertito in l. n . 76/2021. L’assenza dal lavoro del personale, che svolge un’attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio   PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN CASO DI OMISSIONE DELL’OBBLIGO  VACCINALE L'irrogazione della sanzione di 100 euro ,  nella  misura ivi stabilita, e'  effettuata  dal  Ministero  della  salute  per  il tramite dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  che  vi  provvede, sulla  base  degli  elenchi  dei  soggetti  inadempienti  all'obbligo vaccinale  periodicamente  predisposti  e  trasmessi   dal   medesimo Ministero, anche acquisendo  i  dati  resi  disponibili  dal  Sistema Tessera Sanitaria  sui  soggetti  assistiti  dal  Servizio  Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19,  nonche'  su  quelli  per  cui  non risultano vaccinazioni  comunicate  dal  Ministero  della  salute  al medesimo sistema e,  ove  disponibili,  sui  soggetti  che  risultano esenti dalla vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma, il Sistema Tessera Sanitaria  e'  autorizzato  al  trattamento  delle informazioni su  base  individuale  inerenti  alle  somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi  dell'articolo  3, comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  marzo  2021,  n.  29,  nonche'   al trattamento dei  dati  relativi  agli  esenti  acquisiti  secondo  le modalita' definite con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri di cui all'articolo 9-bis, comma  3,  del  decreto-legge  22 aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17 giugno 2021, n. 87.   Il Ministero  della  salute,  avvalendosi  dell'Agenzia  delle entrate-Riscossione comunica ai  soggetti  inadempienti  l'avvio  del procedimento  sanzionatorio  e  indica  ai  destinatari  il   termine perentorio  di  dieci  giorni   dalla   ricezione,   per   comunicare all'Azienda sanitaria locale competente  per  territorio  l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione  dall'obbligo vaccinale,   ovvero   altra   ragione   di   assoluta   e   oggettiva impossibilita'. Entro il medesimo  termine,  gli  stessi  destinatari danno notizia  all'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle  entrate-Riscossione,  nel  termine  perentorio  di dieci giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  dei  destinatari,   previo   eventuale   contraddittorio   con l'interessato,   un'attestazione    relativa    alla    insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi.   L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, provvede, in  deroga  alle  disposizioni  contenute  nella  legge  24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione,  di  un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano,  in quanto   compatibili,   le   disposizioni   dell'articolo   30    del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito  con  modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso  resta ferma  la  competenza  del  Giudice  di  Pace  e l'Avvocatura dello Stato  assume  il  patrocinio  dell'Agenzia  delle entrate-Riscossione, passivamente legittimata.   ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI CERTIFICATO VERDE RAFFORZATO (artt. 2 e 2-bis)  Fino al 31 marzo 2021 l’accesso ai seguenti servizi è consentito soltanto in costanza di un certificato verde rafforzato: a) dal 20 gennaio 2022 per i servizi alla persona; b) dal 1° febbraio 2022 (se non diversamente indicato dal d.P.C.M. di cui sotto) per i pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) dal 20 gennaio 2022 colloqui visivi  in  presenza  con  i  detenuti  e  gli internati, all'interno  degli  istituti  penitenziari  per  adulti  e minori. Viene inoltre precisato che a  coloro  che  sono  stati  identificati  come   casi  accertati positivi al  SARS-CoV-2  oltre  il  quattordicesimo  giorno dalla somministrazione della prima dose  di  vaccino  e'  rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha  validita'  di  sei  mesi  a  decorrere  dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi  accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della  relativa  dose  di  richiamo  e'  rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta  guarigione  senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo   CERTIFICATI VERDI DI STATI ESTERI (art. 2-quater)  Ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato, rilasciato dalle  competenti  autorita'  sanitarie estere, di  avvenuta  guarigione  o  di  avvenuta  vaccinazione  anti SARS-CoV-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano  trascorsi  piu'  di  sei  mesi  dal completamento  del  ciclo  vaccinale  primario  anti   SARS-CoV-2   o dall'avvenuta guarigione dal COVID-19,  e'  consentito  l'accesso  ai servizi e  alle  attivita'  per  i  quali  nel  territorio  nazionale sussiste  l'obbligo  di  possedere  una  delle  certificazioni  verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione cosiddetto  «  green  pass   rafforzato   »,   previa effettuazione di  test  antigenico  rapido  o  molecolare  con  esito negativo al virus SARS-CoV-2, avente validita' di quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test di cui al primo periodo non e' obbligatoria  in  caso  di  avvenuta  guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di vaccinazioni con vaccini non  autorizzati  o  non  riconosciuti  come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita'  di  cui al primo periodo e' consentito in ogni caso previa  effettuazione  di test antigenico rapido o  molecolare  con  esito  negativo  al  virus SARS-CoV-2, avente  validita'  di quarantotto  ore  dall'esecuzione,  se  antigenico   rapido,   o   di  settantadue ore, se molecolare    SEMPLIFICAZIONE PER L’UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO (art. 3-bis) A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente disposizione  fino  al  31  marzo 2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per  gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato  A  alla  legge  28 dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e  lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di eta'  pari  o superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria  e secondaria di primo grado e di secondo grado, sono  consentiti  anche ai soggetti  muniti  di  una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19, comprovante  l'effettuazione  di  un   test   antigenico   rapido   o molecolare,  con  esito  negativo  al  virus   SARS-CoV-2,   di   cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validita' di  quarantotto ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue  ore,  se molecolare.   Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli  studenti  della scuola primaria e  secondaria  di  primo  e  di  secondo  grado  sono consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato  e  il loro utilizzo, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  9-quater, fermi restando  l'obbligo di indossare  i  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle  linee  guida per il trasporto scolastico  dedicato,  di  cui  all'allegato  16  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021   QUARANTENA DEL SISTEMA DIDATTICO E FORMATIVO (art. 3-sexies che sostituisce il precedente art. 4) a) scuole per l’infanzia: 1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e gli alunni  presenti  nella  sezione  o  gruppo  classe,  l'attivita' educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con  l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno  successivo alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico autosomministrato per la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso  di  utilizzo  del test antigenico  autosomministrato,  l'esito  negativo  e'  attestato tramite autocertificazione; 2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa sezione o gruppo classe,  si  applica  alla  medesima  sezione  o  al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attivita' per la durata di cinque giorni; b) nelle scuole primarie: 1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli  alunni presenti in classe,  l'attivita'  didattica  prosegue  per  tutti  in presenza, con l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti  e  degli  alunni  che abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno  successivo alla data del l'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico autosomministrato,   l'esito   negativo   e'   atte   stato   tramite autocertificazione; 2) con cinque o piu' casi  di  positivita'  accertati  tra  gli alunni presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di avere concluso il ciclo vaccinale primario o  di  essere  guariti  da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il  ciclo  vaccinale primario, oppure  di  avere  effettuato  la  dose  di  richiamo  ove prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con  l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore a sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con  l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro  che  posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con  l'utilizzo  dei  dispositivi  di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore a  sei  anni  fino  al  decimo  giorno successivo alla  data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto confermato  positivo  al  COVID-19,  su  richiesta  di   coloro   che  esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli  altri  alunni  si  applica la didattica digitale  integrata  per  la  durata  di  cinque giorni; c) nelle scuole secondarie di primo grado, nonche' nelle scuole secondarie: 1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza,  con l'utilizzo di dispositivi di protezione  delle  vie  respiratorie  di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al  decimo  giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto  confermato positivo al COVID-19; 2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli  alunni presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di  avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da  meno  di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da  parte  dei  docenti  e  degli alunni  fino  al  decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per  coloro che  posseggano   un'idonea   certificazione   di   esenzione   dalla vaccinazione,  l'attivita'  didattica  prosegue  in   presenza,   con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di tipo FFP2 fino al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo contatto  con  il  soggetto  confermato  positivo  al  COVID-19,   su richiesta di coloro che esercitano  la  responsabilita'  genitoriale, per  i  minori,  e  degli  alunni  di  rettamente   interessati,   se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica  la  didattica  digitale integrata per la durata di cinque giorni  Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2),  lettera  b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo,  ai bambini e agli alunni  della  sezione,  gruppo  classe  o  classe  si applica il regime sanitario di autosorveglianza di  cui  all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con  esclusione del l'obbligo di indossare i  dispositivi  di  protezione  delle  vie respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si  applicano  la quarantena precauzionale  della  durata  di  cinque  giorni,  la  cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2,  e  l'obbligo di  indossare  per  i  successivi  cinque  giorni  i  dispositivi  di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta'  superiore a sei anni. La riammissione in  classe  dei  soggetti  in  regime  di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,  anche  in centri privati a cio' abilitati. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la  sospensione delle attivita' di cui al numero 2)  avviene  se  l'accertamento  del quinto  caso  di  positivita'  si  verifica   entro   cinque   giorni dall'accertamento del caso  precedente.  Per  le  scuole  primarie  e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e  formazione  professionale,  si  ricorre  alla  didattica  digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo,  e lettera  c),  numero  2),   terzo   pe   riodo,   se   l'accertamento rispettivamente del quinto e  del  secondo  caso  di  positivita'  si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del  caso  precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19  non  e' considerato il personale educativo e scolastico. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, e  lettera  c), numero 2), primo periodo, puo' essere controllata  dalle  istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile  per  la  verifica  delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo  9,  comma  10, del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  L'applicazione mobile  di  cui  al  primo  periodo  e'  tecnicamente   adeguata   al conseguimento delle  finalita'  del  presente  comma  e  puo'  essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di  cui  al primo periodo.   MISURE PER L’ACCESSO A STRUTTURE SANITARIE (art. 3-quinquies) Agli accompagnatori dei  pazienti in possesso del riconoscimento di  disabilita'  con  connotazione  di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, nonche' agli  accompagnatori  di  soggetti  affetti  da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi con sintomi anche lievi o moderati, certificati, e' sempre  consentito  prestare  assistenza, anche nei reparti di degenza e di pronto soccorso, nel rispetto delle indicazioni del  direttore  sanitario  della  struttura,  purche'  in possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9,  comma  1, lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto green pass base   LAVORO AGILE PER GENITORI CON FIGLI IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ (art. 5-ter)   Fino  alla  data  di  cessazione  dello  stato   di   emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti  privati che hanno  almeno  un  figlio  in  condizioni  di  disabilita'  grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  o  almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che  l'attivita' lavorativa non richieda necessariamente  la  presenza  fisica,  hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile  anche in assenza degli accordi  individuali,  fermo  restando  il  rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a  23  della legge 22 maggio 2017, n. 81       In G.U. n. 54 del 5.3.2022 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 5 marzo 2022 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e nella Provincia autonoma di Trento" con la quale è stato stabilito che: - nelle regioni Abruzzo e Piemonte e nella Provincia autonoma di Trento, cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d. «zona gialla» e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca»; - nelle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla».       Con ordinanza del Ministero della Salute 25 febbraio 2022 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano" pubblicata in G.U. n. 48 del 26.2.2022, viene stabilito che: - per le regioni Lazio, Liguria, Molise, Sicilia e la Provincia autonoma di Trento continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla»; - per le Regioni Campania, Lombardia, Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d. «zona gialla», e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca»; - per la Regione Friuli-Venezia Giulia cessano di avere efficacia le misure di cui alla c.d «zona arancione», e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. zona gialla».       Con ordinanza del Ministero della Salute 22 febbraio 2022 recante "Nuove  misure  urgenti  in  materia  di   contenimentoegestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 45 del 23.2.2022) sono fissate le nuove regole vigenti nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2022 per gli ingressi in Italia al fine del contenimento della pandemia da COVID-19.     E' stata pubblicata in G.U. n. 42 del 19.9.2022 l'ordinanza del Ministero della Salute 18 febbraio 2022 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta" con la quale si stabilisce che per i prossimi quindici giorni: - restano in zona "gialla" le regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana; - passano da zona "arancione" a "aranzione" le regioni Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta; - resta in zona "arancione" la regione Friuli-Venezia Giulia.     E’ stata pubblicata in G.U. n. 41 del 18.2.2022 la l. 18 febbraio 2022, n. 11 di conversione con modificazioni del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” (in G.U. n. 305  del 24.12.2021) con il quale si è stabilito che:   a)    lo stato di emergenza sanitaria è prorogato al 31 marzo 2022 (artt. 1 e 2)   b) per quanto concerne la quarantena si stabilisce che la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto (art. 2, comma 2);   c)    a decorrere dal 1° febbraio 2022 la durata dei certificati verdi passa da nove a sei mesi e sono precisate le definizione di green pass “base” e “rafforzato” (artt. 3 e 3-bis)   d)    fino alla conclusione dell’emergenza epidemiologica per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso (art. 4, comma 2);   e) sono adottate misure di contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4-ter)   f)    è ammesso l’accesso ai seguenti servizi per chi ha almeno un green pass base (art. 5): - mense e catering continuativo su base contrattuale; - concorsi pubblici; -  corsi di formazione pubblici e privati;   g) mentre serve il green pass rafforzato per l’accesso ai seguenti servizi (art. 5-bis): - servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all’aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale; - alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità; - sagre e fiere, convegni e congressi; - centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; - centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività che si svolgono al chiuso e all’aperto e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; - feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; - attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; - impianti di risalita con finalità turistico commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; - partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi; - attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati; - partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui sopra sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi   h) impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico e della formazione superiore (art. 5-ter);   i) è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai mezzi di trasporto pubblici e il loro utilizzo. L’accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base (art. 5-quater);   j)    a decorrere dal 30 dicembre e fino alla conclusione dello stato di emergenza l'accesso   dei visitatori   alle   strutture   residenziali,    socio-assistenziali, socio-sanitarie  e   hospice e'  consentito  esclusivamente  ai soggetti muniti di una certificazione verde  COVID-19,  rilasciata  a seguito della somministrazione della dose di richiamo  successivo  al ciclo vaccinale primario.  L'accesso ai locali di cui e' consentito altresi', ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a  seguito  del  completamento  del  ciclo   vaccinale   primario   o dell'avvenuta  guarigione  unitamente ad una certificazione che  attesti  l'esito  negativo  del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle  quarantotto  ore precedenti l'accesso. L’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere è consentito secondo le modalità di sopra (art. 7);   k)    dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto può avvenire soltanto coloro che sono in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario oppure di una certificazione verde che attesti la conclusione del primo ciclo vaccinale o la guarigione dalla malattia unitamente ad un tampone negativo (art. 8, comma 1): - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; - piscine, centri natatori, palestre, sport di  squadra,  centri benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive, limitatamente alle attivita' al  chiuso ,  nonche' spazi adibiti a spogliatoi e docce, con  esclusione  dell'obbligo  di certificazione   per   gli   accompagnatori   delle    persone    non autosufficienti in ragione dell'eta' o di disabilita'; - centri  termali,  salvo  che  per   gli   accessi   necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza  e  allo  svolgimento   di   attivita'   riabilitative   o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; -  centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;   l) mentre per la partecipazione di corsi  di formazione privati in presenza è sufficiente il certificato verde non rafforzato (art. 8, comma 2).      E' stata pubblicata in G.U. n. 36 del 12.2.2022 l'ordinanza del Ministero della Salute 11 febbraio 2022 con la quale per i prossimi quindici giorni le regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano restano o vengono collocate in zona "gialla", mentre la regione Valle d'Aosta continua ad essere compresa in zona "arancione".     E' stata pubblicata in G.U. n. 33 del 9.2.2022 l'ordinanza del Ministero della Salute 8 febbraio 2022 con la quale si dispone che a decorrere dell'11 febbraio 2022 e fino all'31 marzo 2022: - e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, a meno che per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi; - nei luoghi all'aperto e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con se' i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti     E' stata pubblicata in G.U. n. 30 del 5.2.2022 l'ordinanza del Ministero della Salute 4 febbraio 2022 con la quale è stato disposto che sono o restano in zona: - "gialla" le regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana; - "arancione" le regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte e Sicilia.     Con ordinanza del Ministero della Salute 31 gennaio 2022 (G.U. n. 26 del 1.2.2022) recante è stata prorogato fino al 10 febbraio l'obbligo di indossare le mascherine in luoghi aperti anche in zona "bianca" e la sospensione delle attività delle sale da ballo, discoteche e esercizi assimilabili.   E' stata pubblicata in G.U. n.23 del 29.01.2022 l'ordinanza del Ministero della Salute 28 gennaio 2022 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano" con la quale per le regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e Veneto e per le Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi per i prossimi quindici giorni le misure di cui alla c.d. «zona gialla», mentre per la regione Valle d'Aosta le misure previste per la zona "arancione".   Con due ordinanze del Ministero della Salute del 21 gennaio 2022 pubblicate in G.U. n. 17 del 21.1.2022 per i prossimi quindici gioni sono inserite o permangono in zona "gialla" le regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Calabria, Emilia Romagna e Toscana.Con due ordinanze del Ministero della Salute del 14 gennaio 2022 pubblicate in G.U. n. 11 del 15.1.2022 per i prossimi quindici giorni sono inserite in zona "gialla" o ivi permangono in detta classificazione le regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché Campania, mentre la regione Valle d'Aosta viene classificata in zona "arancione".   Con ordinanza del Ministero della Salute 7 gennaio 2022 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta" (G.U. n. 5 dell'8.1.2022) anche le regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta entrano o permangono in zona "gialla" per i prossimi quindici giorni.     Con ordinanza del Ministero della Salute 31 dicembre 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano" (in G.U. n. 310 del 31.12.2021), le regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano passano o permangono in zona gialla per i prossimi successivi quindici giorni.   E' stato pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021 il d.l. 30 dicembre 2021, n. 229 recante "Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemiada COVID-19  e  disposizioni  in  materia  di  sorveglianzasanitaria", il quale stabilisce che: a) dal 31 dicembre 2021 la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dalcompletamentodel ciclo vaccinale primario o dalla guarigioneosuccessivamentealla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti dicuial primo periodo e' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno  successivo alla  data  dell'ultimo  contatto  stretto  con  soggetticonfermati positivi al COVID-19, e di effettuare untestantigenicorapidoo molecolare per la rilevazione  dell'antigene  Sars-Cov-2  alla  prima comparsa dei sintomi e,  seancorasintomatici,alquintogiorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione si applica anche alle persone sottoposte  alla  misura della quarantena precauzionale alla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto (31.12.2021). Con circolare del Ministero della salute sono definitele modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri  stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio  2020.  La cessazione  della  quarantenao dell'auto-sorveglianza consegue  all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche pressocentriprivatia cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con  modalita' anche elettroniche, al dipartimento di  prevenzione  territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza (art. 2); b) dal 10 gennaio 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza è consentito l'accesso ai seguenti luoghi soltanto ai possessori di green pass cosiddetto "rafforzato":   - alberghi e  altre  strutture  recettive, nonche' ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli  stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;   - sagre e fiere, convegni e congressi; - feste conseguenti alle cerimonie civilioreligiose; - nonchè sui seguenti mezzi di trasporto: a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; e-bis)  funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio; e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale     Con ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia" pubblicata in G.U. n. 305 del 24.12.2021 le regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia tornano in zona "gialla" per i prossimi quindici giorni.     E' stata pubblica in G.U. n. 300 del 18.1.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 17 dicembre 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Liguria, Marche, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano", con la quale viene stabilito che le regioni Liguria, Marche, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano entrano in zona "gialla" per i prossimi quindici giorni.     E' stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 14 dicembre 2021 recante "Ulteriori misureurgentiinmateriadicontenimentoegestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale è stato disposto fino al 31 gennaio 2022, tra l'altro, che l'ingresso nel territorio nazionale per le persone chehanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, inuno o piu' Stati o territori di cui  all'Elenco  C  dell'Allegato  20  al d.P.C.M. 2 marzo 2021 e' consentito:   a)  presentazione  al  vettore  al  momento  dell'imbarco  e  a chiunque e' deputato a effettuare controlli,  del  Passenger  locator form  in  formato  digitale  mediante  visualizzazione  dal   proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;   b)  presentazione  al  vettore  al  momento  dell'imbarco  e  a chiunque  e'  deputato  a  effettuare   controlli,  di  unadelle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  o  di  altra certificazione equipollente;   c)  presentazione  al  vettore  al  momento  dell'imbarco  e  a chiunque e' deputato a effettuare i controlli,dellacertificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per  mezzo di tampone  e  risultatonegativo,ovveroauntestantigenico, effettuato  per  mezzo  di  tampone  e  risultato   negativo,   nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale.   In caso di mancata presentazione di una delle  certificazioni di cui sopra, fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dalla lettera c),si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger locator  form,  con  l'obbligo  di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo       E' stata pubblica in G.U. n. 291 del 7.12.2021 la l. 3 dicembre 2021, n. 205 di conversione con modificazioni del d.l. 8 ottobre 2021, n. 139 recante "Disposizioni urgenti  per  l'accesso alle  attivita'  culturali,  sportive  e  ricreative,   nonche'   per l'organizzazione  di  pubbliche  amministrazioni  e  in  materia   di protezione dei dati personali". Ecco le principali novità: a) sono introdotte nuove disposizioni in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche distinte ed i musei per zone "bianche" e zone "gialle" (artt. 1, 1-bis e 2); b) per quanto concerne l'accesso ai servizi di trasporto locale espletati tramite autobus, si prevede che l'accesso a bordo degli autobus adibitiaservizi di noleggio con conducente, ad esclusionediquelliimpiegatinei servizi aggiuntivi di  trasporto  pubblico  locale  e  regionale,e' consentito  esclusivamente  ai   soggetti   muniti   di   una   delle certificazioni verdi COVID 19, come previsto  dall'articolo  9-quater del  decreto-legge  22  aprile  2021,n.52,convertito,con modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  e  la  capienza consentita e' pari a quella massima di riempimento (art. 2-bis); c) fino alla conclusione dell'emergenza COVID il limite anagrafico per l'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali è elevato a 68 anni (art. 4-bis); d) in materia di privacy si prevede che (art. 9): - le amministrazioni nonché le societa'  a  controllo  pubblico  statale  o, limitatamente  ai  gestori  di  servizi  pubblici,  locale,  di   cui all'articolo  16  del  testo  unico  in   materia   di   societa'   a partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le societa' a  controllo  pubblico, dei trattamenti correlati ad attivita' svolte  in  regime  di  libero mercato, e' anche consentito se necessario per  l'adempimento  di  un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio  di  pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che  tale  esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e  concreto  alla  tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati; - i dati personali relativi alla salute,  privi  di  elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto  delle  finalita' istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute,  dall'Istituto superiore di sanita', dall'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti  e  per  il contrasto delle malattie della poverta' e,  relativamente  ai  propri assistiti, dalle regioni anche mediante l'interconnessione a  livello nazionale dei sistemi informativi su base  individuale  del  Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo  sanitario  elettronico (FSE),  aventi  finalita'   compatibili   con   quelle   sottese   al trattamento, con le modalita' e per le finalita' fissate condecreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1,  previo  parere  del Garante,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  Regolamento,  dal presente codice, dal codice dell'amministrazione digitale, di cui  al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  dalle  linee  guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilita' - è introdotta una disciplina specifica per affrontare il fenomeno del cosiddetto revenge porn "Chiunque,  compresi  i  minori ultraquattordicenni,   abbia   fondato   motivo   di   ritenere   che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente  esplicito  che  lo  riguardano,  destinati  a rimanere  privati,  possano  essere  oggetto  di   invio,   consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme  digitali senza il suo  consenso  ha  facolta'  di  segnalare  il  pericolo  al Garante, il  quale,  nelle  quarantotto  ore  dal  ricevimento  della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144  del  presente codice"         E' stata pubblicata in G.U. n. 290 del 6.12.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 2.12.2021 recante "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e sociali»". Le linee guida aggiornano e  sostituiscono  il documento  recante  «Linee  guida  per  la  ripresa  delle  attivita' economiche e sociali», adottato con la citata ordinanza del  Ministro della salute 29  maggio  2021,  come  previsto  all'art.  10-bis  del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Linee guida si occupano delle seguenti attività: Ristorazione e cerimonieAttivita' turistiche e ricettiveCinema e spettacoli dal vivoPiscine termali e centri benessereServizi alla personaCommercioMusei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostreParchi tematici e di divertimentoCircoli culturali, centri sociali e ricreativiConvegni e congressiSale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'Sagre e fiere localiCorsi di formazioneSale da ballo e discoteche     In G. U. n. 283 del 27.11.2021 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 26 novembre 2021 recante "Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la qual è stato vietato fino al 15 dicembre 2021 l'ingresso eiltransito nel territorio nazionale alle  persone  che  nei  quattordici  giorni antecedenti hanno soggiornato o  transitato  in  Sudafrica,  Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, a eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica inItalia da data  anteriore  alla  presente  ordinanza,  unitamente  ai  figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile,acondizioneche non manifestino sintomi da Covid-19.   In G.U. n. 23 del 26.11.2021 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 26 novembre 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Friuli-Venezia Giulia" con la quale fino la regione Friuli-Venezia Giulia viene inclusa in zona "gialla" per i prossimi quindici giorni.   In G.U. n. 260 del 30.10.2021 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 28 ottobre 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con la quale viene prolungano l'obbligo dell'uso della mascherine in zona "bianca" fino al 31 dicembre 2021, secondo quanto prescritto dalle misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021.   In G.U. n. 230 del 25.9.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 24 settembre 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia" con la quale si stabilisce che la regione Sicilia (al momento unica regione italiana) resta in zona "gialla" per i prossimi quindici giorni.   In G.U. n. 218 dell'11.9.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 10 settembre 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia" con la quale si stabilisce che la regione Sicilia (al momento unica regione italiana) resta in zona "gialla" per i prossimi quindici giorni.   E' stato pubblicato in G.U. n. 217 del 10.9.2021 il d.l. 10 settembre 2021, n. 122 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  da  COVID-19  in  ambito scolastico,dellaformazionesuperioreesocio sanitario-assistenziale" con il quale sono introdotte le seguenti disposizioni per ridurre la diffusione del COVID-19 vigenti fino al 31 dicembre 2021: a) chiunque  accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educativeeformative deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e  agli  studentinonche'ai frequentanti i sistemi  regionali  di  formazione,  ad  eccezione  di coloro che  prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti Tecnici Superiori (ITS); b) parimenti chiunque   accede   alle   strutture appartenenti alle istituzioni universitarie  e  dell'alta  formazione artistica musicale e coreutica, nonche'  alle  altre  istituzioni  di alta formazione collegate alle  universita',  deve  possedere  ed  e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19; c) dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo  vaccinale si  applica  atuttii soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo,  la  propria attivita' lavorativa nelle residenziali,socio-assistenzialie socio-sanitarie.     In G.U. n. 209 del 1.9.2021 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 30 agosto 2021 recante "Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico" con la quale - ai sensi dell'art. 10-bis, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87- viene sostituito l'allegato 15 del d.P.C.M. 2 marzo 2021 concernente "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico"   Con l'ordinanza del Ministero della Salute 27 agosto 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»" (G.U. n. 207 del 30.8.2021) si prescrive che le previsione del d.P.C.M. 2 marzo 2021 restano vigenti fino al 30 ottobre 2021. Con l'ordinanza del Ministero della Salute 28 agosto 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 207 del 30.8.2021) è adottata la disciplina vigente fino al  25 ottobre 2021 per quanto concerne l'ingresso in Italia per coloro che provengono dall'estero .   Con l'ordinanza del Ministero della Salute 27 agosto 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia" (G.U. n. 206 del 28.8.2021) la Regione Sicilia a decorrere dal 30 agosto 2021 e per i successivi quindici giorni la regione Sicilia torna in zona "gialla" ai sensi del d.l. 52/2021 convertito in l. n. 87/2021.   E’ stato pubblicato in G.U. n. 187  del 6.8.2021 il d.l. 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, il quale stabilisce in particolare che:   SCUOLA E UNIVERSITA’ (art. 1)   -       per il prossimo anno scolastico le attività saranno svolte prioritariamente in presenza;   -       fino al 31.12.2021 è fatto obbligo di utilizzare le mascherine, il distanziamento di un metro e permane il divieto di accesso per chi ha temperatura superiore a 37,5 gradi;   -       tutto il personale scolastico ed universitario sempre fino al 31 dicembre 2021 deve esibire la certificazione verde. In caso di rifiuto a partire dal quinto giorno il personale è sospeso dal lavoro e dalla retribuzione. Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti concircolare del Ministero della salute.   MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI (art. 2)   Dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 è vietato l’accesso sui mezzi di trasporto pubblici per i soggetti privi di certificazione verde ad eccezione dei mezzi di trasporto che viaggiano all’interno di una stessa regione.   SPORT E SPETTACOLI (art. 4)   Viene previsto che è possibile prevedere forme di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di un metro.   In zona bianca la capienza massima consentita per gli eventi sportivi al chiuso è pari al 35% della capienza massima, mentre per gli spettacoli sempre del 35% nel caso di eventi con numero di spettatori superiore a 2.500.   SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDIMENTALI PER LA REGIONE LAZIO (art. 7)   Dal 1° agosto al 15 settembre p.v. sono sospesi tutti i termini procedimentali della Regione Lazio o da enti ad essa strumentali purché “gestiti tramite strutture informatiche”         Sono state pubblicate in G.U. n. 181 del 30.7.2021 le due ordinanze del Ministero della Salute 29 luglio 2021 le quali stabiliscono rispettavamente le restrizioni applicate ai viaggi da e per l'estero ai fini del contenimento della pandemia da COVID-19 e la prosecuzione delle disposizioni in materia di zone "bianche" fino al 31 agosto 2021

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E’ pubblicata in G.U. n. 49 S.O. del 28.2.2022 la l. 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione con modificazione del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” il cosiddetto “Mille proroghe 2022” (G.U. n. 309 del 31.12.2021). Ecco le principali proroghe:   a)   sono prorogati una serie di termini in materia di assunzioni del pubblico impiego. Si segnala il particolare il comma 28-bis in materia di validità di titoli di studio esteri per la partecipazione di pubblici concorsi in Italia “Sino all’adozione di una regolamentazione della materia da parte dell’Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici  destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell’istruzione ovvero del Ministero dell’università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l’onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell’università e della ricerca ovvero al Ministero dell’istruzione […]” (art. 1);   b)   in materia di appalti pubblici viene stabilito che “In conseguenza dell’ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all’indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni del codice dei contratti pubblici, nel settore merceologico “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che alla medesima data risultino esauriti, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell’obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza” (art. 1 comma 1-quinquies);   c)    i  carichi  contenuti  nei  piani  di  dilazione si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi, presentati dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 2-ter)   d)      le modalità di convocazione, di voto, e di conferimento delle deleghe per le assemblee societarie introdotte dall’art. 106 del d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 sono prorogate al 31 luglio 2022 (art. 3, comma 1);   e) sono apportate modifiche nell’ambito della normativa antiriciclaggio. In particolare, viene previsto (art. 3, comma 1 e comma 6-septies): - una nuova modalità di espletamento dell’adeguata verifica all’art. 19: “4-ter) per i clienti già  identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell’Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell’identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all’obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente”; - ulteriori garanzia a tutela della segretezza dei segnalanti delle cosiddette SOS, con la previsione di un reato specifico di rivelazione dell’identità del segnalante; - torna a 3.000€ la soglia di utilizzo del contante fino al 31.12.2022, per poi scendere a 1.000€;   f)  per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli  2446,  secondo  e  terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e  2482-ter  del codice civile e non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli  articoli  2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile (art. 3, comma 1-ter);   g) è prorogato a tutto il 2022 il blocco degli adeguamenti ISTAT dei canoni dovuti dalle PP.AA. e dalle autorità indipendenti (art. 3, comma 3);   h)       l’incremento dell’anticipazione del 30% prevista ai sensi del combinato disposto dell’art. 35 d.lgs. n. 50/2016 e 207 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 è prorogata al 31 dicembre 2022 (art. 3, comma 4);   i)    nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all’applicazione della sanzione di cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-quinquies (art. 3, comma 5-bis);   j)   a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (art. 3, comma 5-quinquies);   k)  la proroga della sospensione dei termini previsti dalla nota II-bisall'articolo  1 della Tariffa parte prima,  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro,  approvato  con   decreto   del Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131, nonche' il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23  dicembre  1998,  n. 448,  ai  fini  del  riconoscimento  del  credito  d'imposta  per  il riacquisto della prima casa, è prolungata al 31 marzo 2022 (art. 3, comma 5-septies);   l)  sono prorogati i termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 (art. 3-quater);   k) le disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi sono prorogate al 30 giugno 2022 (art. 3-quinquies);   l)   viene precisato che in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio, le asseverazione di congruità delle spese di cui all’art. 121, comma 1-ter, lett. b) d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 (art. 3-sexies);   m) l’obbligo di pubblicazionesui propri siti internet per a) i soggetti ai soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio  1986, n. 349; b) i soggetti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo  6 settembre 2005, n. 206; c) le associazioni, Onlus e fondazioni;  d) le cooperative sociali che svolgono attivita' a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi  o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale  e  privi di natura corrispettiva dal 30.06.2022 al 1.1.2023 (art. 3-septies)    n) nelle more dell'avvio delle procedure volte al  prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del  Servizio  sanitario nazionale,  il  termine   di   validita'   dell'iscrizione   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12  febbraio  2018,  e'  prorogato fino  alla  pubblicazione,  nell'anno  2022,  dell'elenco   nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022 (art. 4, comma 3);   o) proroga dei termini in materia di istruzione e università (artt. 5-6);   p)   viene prorogato il termine del regime transitorio per potersi iscrivere all’albo delle giurisdizioni superiori da nove a dieci anni e sempre di un anno l’attuale sistema di accesso alla professione forense (art. 8, commi 4-ter e 4-quinquies);   q)   sono introdotte nuove disposizioni circa l’utilizzo dei monopattini elettrici (art. 10, comma 1-quater);   r)   disposizioni concernenti le concessioni rilasciate nei porti (art. 10, comma 3-sexiesdecies);   s)      il  termine  di  cui  all'articolo  72,  comma  4,  del  decreto legislativo 31 luglio  2020,  n.  101,  in  materia  di  sorveglianza radiometrica  su  materiali,  o  prodotti  semilavorati  metallici  o prodotti in metallo, e' prorogato di ulteriori 60 giorni (art. 11, comma 5);   t)   la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già concluse eventuali procedure per l’assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni sono già stati sottoscritti nuovi contratti (art. 12, comma 2-bis)   u)    le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7,  8 e 10 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'  le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2,  4,  6,  7,  8,  primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1,  2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  in  materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla  data del 31 dicembre 2022. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e  8-bis,  primo,  secondo,  terzo  e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2,  3,  4  e  7,  del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  non  si   applicano   ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata  tra  il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022 (art. 16, commi 1 e 2);    v)      in materia di processo tributario la previsione secondo la quale “lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio” di cui all’art. 27, comma 1, primo periodo d.l. n. 137/2020 convertito in l. n. 176/2020 è prorogata fino al 30 aprile 2022. Per la Corte dei Conti la proroga, invece, è fissata al 31 marzo 2022  (art. 16, commi 3, 6 e 7);    z)    per quanto concerne il processo amministrativo la previsione di cui all’art. 7-bis d.l. n. 105/2021 convertito in l. n. 126/2021 secondo la quale “in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all’articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all’ allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104” è prorogata al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 5).

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E’ stata pubblicata in G.U. n. 310 del 31.12.2021 la l. 31 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ovverosia la legge finanziaria 2022. Come da tradizione il testo consta di un unico articolo suddiviso in 1013 commi. Ecco le principali novità   FISCO   a) le aliquote IRPEF si riducono a quattro (commi 2):   - fino a 15.000 euro, 23 per cento;   - oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;   - oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;   - oltre 50.000 euro, 43 per cento »;   b) aumentano alcune detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR (commi 2 e 3);   c) a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività  commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 (comma 8);   d) in materia di patent box la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali è elevata dal 90% al 110% ma si restringe la tipologia di spese ai quali si applica il beneficio (comma 10);   e) l’entrata in vigore delle cosiddette “plastic tax” e “sugar tax” sono ulteriormente prorogate dal 1° gennaio 2023 (comma 12);   f) sono introdotte disposizioni per quanto concerne il servizio nazionale di riscossione (commi 14-23);   g) anche per il 2022 i certificati anagrafici rilasciati per via telematica saranno esenti da bolli (comma 24);   h) prolungamento al 2022 della detassazione IRPEF per coltivatori diretti e imprenditori agricoli (comma 25);   i) innalzati i limiti dei PIR da 30.000€ a 40.000€ ed il valore complessivo da 150.000€ a 200.000€ (commi 26-27 e 912);   j) in materia di superbonus si riporta il nuovo testo dell’art. 119 e 121 nonché quello dei neointrodotti articoli 119-ter e 122-bis del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 dove in grassetto ci sono le nuove disposizioni ed con carattere barrato quelle cancellate (commi 28-30 e 42):   Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)   “1.  La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi:   a)  interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;   b)  interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;   c)  interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'am-biente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.   1-bis.   Ai fini del presente articolo, per “accesso autonomo dall'esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.   1-ter.  Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.   1-quater.   Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.   2.  L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.   3.  Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’ articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’ articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.   3-bis.   Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.   4.  Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.   4-bis.   La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.   4-ter.  I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.   4-quater.  Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.   5.  [Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo]. Per e spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.       5-bis.  Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.   6.  La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.   7.  La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.   8.  Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che Atti Parlamentari installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.   8-bis.  Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.   8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.   8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento   8-quater. La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione all’interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis.   9.  Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:   a)  dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; (364)   b)  dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;   c)  dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “ in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;   d)  dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;   d-bis)  dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;   e)  dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.   9-bis.  Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.   9-ter.   L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.   10.  Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.   10-bis.  Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:   a)  svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;   b)  siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.   10-ter.  Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis) all’ articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita.   10-quater.   Al primo periodo del comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: ‘entro diciotto mesi’ sono sostituite dalle seguenti: ‘entro trenta mesi’.   11.  Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.   12.  I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.   13.  Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:   a)  per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;   b)  per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.   13-bis.   L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.   13-ter.   Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:   a)  mancata presentazione della CILA;   b)  interventi realizzati in difformità dalla CILA;   c)  assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;   d)  non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.   13-quater.  Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.   13-quinquies.  In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’ articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’ articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.   14.  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.   14-bis.  Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.   15.  Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.   15-bis.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.   16.  Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:   a)   il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;   b)  dopo il comma 2 è inserito il seguente:   “2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione”.   16-bis.   L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.   16-ter.  Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.   16-quater.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 265”;   Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali)   “1.  I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021 negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:   a)  per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;   b)  per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.   1-bis.  L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.   1-ter.   Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1   a)   il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;   b)  i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.   1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:   a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente   articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;   b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.   2.  In deroga all’ articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all’ articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:   a)  recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;   b)  efficienza energetica di cui all’ articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;   c)  adozione di misure antisismiche di cui all’ articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;   d)  recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’ articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; (393)   e)  installazione di impianti fotovoltaici di cui all’ articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;   f)  installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’ articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;   f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del presente decreto.   3.  I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.   4.  Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all’ articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’ articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.   5.  Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’ articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’ articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.   6.  Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’ articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.   7.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.   7-bis.   Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022 dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119”;   Art. 119-ter. – (Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche) – 1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. 2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; b) euro 40.000 moltiplicati per il nu-mero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; c) euro 30.000 moltiplicati per il nu-mero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automa-zione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad ab-battere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. 4. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236”   Art. 122-bis. – (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) – 1. L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti: a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma. 2. Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma l, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. 3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’Amministrazione finanziaria pro-cede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2. 4. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti. 5. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2”;   l) oltre alla previsione di cui all’art. 122 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 sono introdotti nuovi poteri di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate (commi 31-36);   m) prorogate le disposizioni in materia di ecobonus, bonus ristrutturazioni, sisma bonus, bonus verde e bonus mobili fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, è stato incrementato il bonus mobili (commi 37-38);   n) il bonus facciata viene invece esteso a tutto il 2022 ma con riduzione dell’aliquota dal 90% al 60% (comma 39);   o) tax credit per beni strumentali statuendosi, tra l’altro che (comma 44):   - “Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro”;   - “Alle imprese che  effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza”;   - “Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza”;   p) prorogati e rimodulate le previsioni concernenti il bonus ricerca e sviluppo (comma 45);   q) esteso al 2022 il bonus quotazione per le PMI e prolungato al 30 giugno 2022 quello per le aggregazioni tra imprese (commi 46 e 70-71);   r) introdotte disposizioni per i fruitori del reddito di cittadinanza anche per quanto concerne gli eventuali beni dai medesimi posseduti all’estero (commi 75-87);   s) introdotte nuove norme in materia pensionistica e con riguardo alla cosiddetta “quota 100” (commi 87 e 92);   t) sono prolungate a tutto il 2022 le agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa” da parte di persone che hanno meno di 36 anni e incrementato il bonus affitti per i giovani fino a 31 anni (commi 151 e 155);   u) introdotte ulteriori agevolazioni per l’ambito sportivo (commi 185-190 e 923-924);   v) introdotte nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. Tra l’altro si prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali […] è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC)” (commi 191-259);   z) vengono apportati corretti alle norme sulla rivalutazione dei beni aziendali (commi 622-624);   aa) l’accesso ai contributi a fondo perduto non comporta la verifica ex art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 (comma 653);   bb) sono prorogate di ulteriori tre mesi ovvero fino al 31 marzo 2022 le esenzioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici (comma 706);   cc) In relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura è estesa all’esercizio successivo per i soli soggetti che nell’esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali (comma 711);   dd) prorogato a tutto il 2023 il cosiddetto “bonus acqua potabile” per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica di acqua (comma 713);   ee) ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata (comma 737);   ff) per l’anno 2022 per coloro che sono proprietari di una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l’IMU è ridotta del 37,5% (comma 743);   gg) per quanto concerne il cosiddetto “rientro dei cervelli” viene introdotto i seguenti artt. 5-ter e 5-quater nel d.l. n. 34/2019 convertito in l. n. 58/2019 (comma 736):   - “5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto articolo 44, previo versamento di: a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà”.   “5-quater. Le modalità di esercizio dell’opzione sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”;   hh) prorogati al 2022 i bonus relativi all’acquisto di veicoli elettrici (comma 809);   jj) previsto un credito fiscale per impianti da fonti rinnovabili (commi 812 e 831-834);   kk) viene introdotto l’art. 1677-bis al codice civile il quale recita che “(Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose) Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili” (comma 819);   ii) con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni (comma 913);   ll) in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni. La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare (comma 927-944).

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E’ stata pubblicata in G.U. n. 73 S.O. del 28.3.2022 la l. 28 marzo 2022, n. 25 di conversione con modificazioni del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (G.U. n. 21 del 27.1.2022 il) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e  agli  operatori economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli  effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (cosiddetto “Ristori quater”). Ecco le principali novità:       SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (art. 1)   Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale  o  la  sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attivita' sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo  6,  comma  2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sono sospesi:   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;   b) i termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.   I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022.       FONDO ECONOMICO PER LE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (art. 2)   La misura riguarda le attivita'  di  commercio  al  dettaglio  identificate  dai seguenti codici  della  classificazione  delle  attivita'  economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attivita' dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99       Per  poter  beneficiare  di questa misura le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro  e  aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore  al  trenta per cento rispetto al  2019.       L'istanza deve essere presentata entro i termini e con  le  modalita' che saranno definite con provvedimento del Ministero  dello  sviluppo  economico.       Le  risorse  finanziarie  del  fondo previsto saranno ripartite tra  le  imprese  aventi  diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021  e  l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:       a) 60%, per i  soggetti  con  ricavi  relativi  al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;       b) 50%, per i soggetti  con  ricavi  relativi  al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a  un milione di euro;       c) 40%, per i  soggetti  con  ricavi  relativi  al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e  fino  a  due milioni di euro.           CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI IN FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022 (art. 3)   Il credito d’imposta di cui all’art. 28 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 (60% del canone mensile) spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato  o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.   In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l’Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all’attribuzione di un codice ATECO specifico nell’ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l’introduzione, nell’attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l’organizzazione di matrimoni ed eventi privati.   In considerazione della particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e del necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l’Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell’attribuzione del codice ATECO.   INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE (artt. 4 e 4-bis)   Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.   I contributi a fondo perduto e credito d'imposta  per  le  imprese turistiche di cui all’art. 1, commi 1 e 2 d.l. n. 152/2021 convertito in l. n. 233/2021 tra gli interventi ammissibili sono compresi anche le installazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui al punto 16 della sezione II - Edilizia della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e con le modalità ivi previste, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.       DISPOSIZIONI PER DISCIPLINARE IL FENOMENO DEI COSIDDETTI “NOMADI DIGITALI” (art. 6-quater)        ESONERO DALLA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE (art. 7)   I datori di lavoro dei settori di cui ai codici  ATECO  indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla  data  del 1° gennaio  2022  fino  al  31  marzo  2022,  sospendono  o  riducono l'attivita' lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14  settembre 2015, n.  148,  sono  esonerati  dal  pagamento  della  contribuzione addizionale di cui agli  articoli  5  e  29,  comma  8,  del  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148       MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELL’AZIONE DEI CONFIDI IN FAVORE DELLE PMI (art. 10-bis)       PROROGA DEI TERMINI DELLA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA E DEL TERMINE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2022 (art. 10-quater)   Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.   La dichiarazione dei redditi precompilata è proroga dal 20 aprile al 23 maggio 2022.       RIMESSIONE IN TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO (art. 10-quinquies)   l versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:   a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;   b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;   c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.   Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine di cui all’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.       INTERVENTI PER SUPPORTARE LE IMPRESE A SOSTENERE L’INCREMENTO DEI COSTI ENERGETICI E FONTI RINNOVABILI (artt. 14-15-bis)       INDENNIZZO DELLO STATO IN CASO DI COMPLICANZE PER SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTICOVID (art. 20)       MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA (art. 25-bis)   Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l’esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l’assistito e il personale sanitario.   I professionisti di cui sopra che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell’albo appositamente istituita dal presidente dell’Ordine competente nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L’iscrizione alla sezione speciale autorizza all’esercizio della professione esclusivamente per l’assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo       RESTRIZIONE ALLA CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL SUPERBONUS 110% (art. 28)   L’art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto  in  luogo  delle  detrazioni fiscali) d.l. n. 77/2020 convertito con modificazioni in l. n. 77/2020 viene così modificato:     1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,  2023  e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo   dell'utilizzo    diretto    della    detrazione    spettante, alternativamente:   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari   b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo   I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.   La limitazione della cessione del credito d’imposta ad una sola volta concerne anche il credito generato dai seguenti interventi:   a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’ articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;   b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28;   c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120;   d) credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125   I  crediti  che  alla  data  del  7  febbraio  2022  sono  stati precedentemente oggetto di cessione possono   costituire   oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti,  compresi gli istituti di credito e  gli  altri  intermediari  finanziari,  nei termini ivi previsti.   Sono nulli i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione del divieto di cessione ulteriore del credito d’imposta.       INASPRIMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI FRAUDOLENTO GODIMENTO DI BONUS FISCALI (art. 28-bis)    Tra l’altro di stabilisce che “All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:   «13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata»;   b) al comma 14, le parole: «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni»”       APPALTI PUBBLICI (art. 29)   Fino  al  31  dicembre  2023 in relazione alle procedure di  affidamento  dei  contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui  si  indice  la  procedura  di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi  o  di  avvisi,  qualora  l'invio  degli inviti a presentare le offerte sia  effettuato  successivamente  alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  si  applicano  le seguenti disposizioni:    a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi  previste  dall'articolo  106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;   b) per i contratti relativi ai  lavori,  in  deroga  all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo  n. 50 del 2016,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sono  valutate  dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni  risultano  superiori al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell'anno  di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto  di  quanto  previsto da un futuro decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita' sostenibili.  In  tal  caso  si procede  a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in  misura  pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse disponibili.       A  pena  di  decadenza,  l'appaltatore  presenta  alla  stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1,  lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto MIMS, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante  verifica  l'eventuale  effettiva  maggiore onerosita' subita  dall'esecutore,  e  da  quest'ultimo  provata  con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o  con  altri  idonei  mezzi  di  prova  relativi  alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato  dall'esecutore,  rispetto  a  quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.  Il direttore dei lavori verifica altresi' che  l'esecuzione  dei  lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini  indicati  nel  cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita' provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata  nel  decreto di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  2,  la  compensazione   e' riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione  e  per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura  pari  all'80 per cento di detta eccedenza.  Ove  sia  provata  dall'esecutore  una maggiore onerosita' relativa ad una variazione percentuale  superiore a  quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione   e' riconosciuta nel limite massimo pari alla  variazione  riportata  nel decreto MIMS, secondo periodo, per la sola  parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80  per  cento  di detta eccedenza.   Sono  esclusi  dalla  compensazione  i  lavori   contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.   In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro. Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro.   Il termine di scioglimento consensuale del collegio tecnico consultivo è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023.

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E' stata pubblica in G.U. n. 139 del 16.6.2022 l'ordinanza del Ministero della Salute 15 giugno 2022 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie" con la quale si dispone coerentemente alle previsioni apportate dall'art. 12 d.l. n. 68/2022 (pubblicato in pari data sulla G.U.) che è fatto obbligo di indossare (in base all'ordinanza fino al 22 giugno mentre per legge fino al 30 settembre 2022) i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:1) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;2) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';3) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;4) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;5) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;6) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. Inoltre l'ordinanza stabilisce che è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalita' e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2017.       E’ stata pubblicata in G.U. n. 119 del 23.5.2022 la l. 19 maggio 2022, n. 52 recante conversione in legge con modificazioni del d.l. 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento  delle  misure  di  contrasto alla diffusionedell'epidemiadaCOVID-19,inconseguenzadella cessazione dello stato di emergenza” (G.U. n. 70 del 24.3.2022). Ecco le principali novità:       CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA E ATTRIBUZIONE DI POTERI STRAORDINARI (art. 1 e 2)       Nonostante che lo stato di emergenza venga a spirare il 31 marzo 2022, fino al 31 dicembre 2022 posso essere adottate una o più ordinanze ai sensi dell’art. 26 d.lgs. n. 1/2018.       Inoltre,  sempre fino al 31 dicembre 2022 e' istituita  un'Unita' per il completamento della campagna vaccinale  e  per  l'adozione  di altre misure di  contrasto  alla  pandemia. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dall’articolo 122 del decreto-legge n. 18/2020.       Dal 1° aprile 2022 il Ministro della Salute può con proprie ordinanze:         a) di concerto con i Ministri competenti per materia  o  d'intesa con la Conferenza delle  regioni  e  delle  province  autonome,  puo' adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti  a  regolare  lo svolgimento in sicurezza dei servizi e  delle  attivita'  economiche, produttive e sociali;           b) sentiti i Ministri competenti  per  materia,  puo'  introdurre limitazioni agli spostamenti  da  e  per  l'estero,  nonche'  imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.       MISURE DI QUARANTENA VIGENTI DAL 1° APRILE 2022 (art. 4)       E’ fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle persone  sottoposte  alla  misura  dell'isolamento  per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.       Per coloro  che hanno avuto contatti stretti  con  soggetti  confermati  positivi  al SARS-CoV-2 e' applicato il regime dell'autosorveglianza,  consistente nell'obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle   vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 lett. a e b e, limitatamente alle attività sportive all’aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5 (l'obbligo non  sussiste  quando,  per  le caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia garantito  in  modo  continuativo   l'isolamento   da   persone   non conviventi), fino al decimo giorno successivo alla  data  dell'ultimo  contatto stretto  con  soggetti  confermati  positivi  al  SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la  rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati  a  cio'  abilitati,  alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.       Con circolare  del  Ministero  della  salute  sono  definite  le modalita' attuative.       La  cessazione  del  regime  di isolamento di cui sopra consegue all'esito negativo di  un test antigenico rapido o molecolare  per  la  rilevazione  di  SARS-CoV-2, effettuato  anche  presso  centri  privati  a  cio'   abilitati.   In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalita' anche elettroniche, al  dipartimento  di  prevenzione  territorialmente  competente   del referto, con esito  negativo,  determina  la  cessazione  del  regime dell'isolamento.       CONTINUA L’OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE (art. 5)       A decorrere dal 1° aprile 2022 è  fatto obbligo  di  indossare  i  dispositivi  di   protezione   delle   vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:        a) fino al 15 giugno 2022 per l'accesso ai seguenti mezzi di  trasporto  e  per  il  loro utilizzo:          1) aeromobili adibiti a servizi  commerciali  di  trasporto  di persone;          2)  navi  e  traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto interregionale;          3)  treni  impiegati  nei  servizi  di  trasporto   ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta Velocita';          4) autobus adibiti  a  servizi  di  trasporto  di  persone,  ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;          5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;          6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico  locale  o regionale;          7) mezzi di trasporto  scolastico  dedicato  agli  studenti  di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;           b) fino al 30 aprile 2022 per  l'accesso  a  funivie,  cabinovie  e  seggiovie,  qualora utilizzate con la chiusura  delle  cupole  paravento,  con  finalita' turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;        c) fino al 30 aprile 2022 per gli spettacoli aperti  al  pubblico  che  si  svolgono  al chiuso  o  all'aperto  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,  sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi  e  le  competizioni sportivi. Dal 1° maggio 2022 al 15 giugno 2022, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso   Sempre fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi di cui sopra (incluse le sale da ballo,  discoteche  e  locali assimilati ad eccezione del momento del ballo e comunque quando,  per  le caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia garantito  in  modo  continuativo   l'isolamento   da   persone   non conviventi) e con esclusione delle  abitazioni  private, e' fatto obbligo,  sull'intero  territorio  nazionale,  di  indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.   Fino al 15 giugno 2022, hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.   L’obbligo non sussiste per:   a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;   b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' le persone che devono  comunicare  con  una persona  con  disabilita'  in  modo  da  non  poter  fare   uso   del dispositivo;   c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.   Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale,  per  i lavoratori, sono considerati dispositivi  di  protezione  individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma  1,  del  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Le disposizioni di cui al presente comma continuano ad applicarsi ai lavoratori delle strutture di cui al comma 2, secondo periodo, del presente articolo fino al 15 giugno 2022       GREEN PASS (artt. 6 e 7)       Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito esclusivamente   ai   soggetti   muniti   di   una   delle certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test, cosiddetto  green  pass  base,  l'accesso  ai  seguenti   servizi   e attivita':        a) mense e catering continuativo su base contrattuale;        b) servizi di ristorazione  svolti  al  banco  o  al  tavolo,  al chiuso,  da  qualsiasi  esercizio,  ad  eccezione  dei   servizi   di ristorazione all'interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;        c) concorsi pubblici;        d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando  quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;        e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e  gli  internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;        f)  partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli   aperti   al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si svolgono all'aperto.    Dal 1° al 30 aprile 2022 per l’accesso alle istituzioni scolastiche occorre essere in possesso del green pass base.    Dal 1° al 30 aprile 2022, e' consentito sull'intero territorio  nazionale  esclusivamente ai soggetti muniti di una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da vaccinazione,  guarigione  o  test,  cosiddetto  green   pass   base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:        a) aeromobili adibiti  a  servizi  commerciali  di  trasporto  di persone;        b)  navi   e   traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i  collegamenti marittimi  nello  Stretto  di  Messina  e  di  quelli  impiegati  nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;        c)  treni  impiegati  nei  servizi   di   trasporto   ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta Velocita';        d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad  offerta indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;       e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.   Fino al 30 aprile 2022 i pubblici dipendenti (anche per quanto riguarda gli uffici giudiziari) per poter accedere ai luoghi di lavoro devono essere in possesso del green pass base.   Dal 1° al 30 aprile 2022 il green pass cosiddetto “rafforzato” rimane per:           a) piscine, centri natatori, palestre,  sport  di  squadra  e  di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attivita' che si svolgono al chiuso, nonche' spazi  adibiti  a  spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori  delle  persone  non  autosufficienti  in  ragione dell'eta' o di disabilita';        b) convegni e congressi;        c)  centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  per   le attivita' che si svolgono al  chiuso  e  con  esclusione  dei  centri educativi per l'infanzia, compresi i centri  estivi,  e  le  relative attivita' di ristorazione;        d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti  alle cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati  che si svolgono al chiuso;        e) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino';        f) attivita' che abbiano luogo in sale  da  ballo,  discoteche  e locali assimilati;        g)  partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli   aperti   al pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si svolgono al chiuso.   Fino al 31 dicembre 2022 l’accesso alle strutture sanitarie è consentito soltanto a coloro che hanno il green pass rafforzato       OBBLIGHI VACCINALI (art. 8)   Per il personale sanitario l’obbligo vaccinale permane fino al 31 dicembre 2022. Viene, inoltre, precisato che In caso di intervenuta  guarigione   l'Ordine   professionale   territorialmente competente,  su  istanza  dell'interessato,  dispone  la   cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine  in  cui la vaccinazione e' differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari  del  Ministero  della  salute.  La  sospensione   riprende efficacia automaticamente qualora  l'interessato  ometta  di  inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro  e  non oltre  tre  giorni   dalla   scadenza   del   predetto   termine   di differimento        L’obbligo vaccinale permane fino al 31 dicembre 2022 anche per il personale del comparto della difesa, della sicurezza, della polizia locale, ecc… di cui all’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 convertito in l. n. 76/2021.    Viene precisato che fino al 15 giugno 2022,  l'obbligo  vaccinale  per  la  prevenzione  dell'infezione  da SARS-CoV-2  cui  all'articolo  3-ter,  da  adempiersi,   per   la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo  9,  comma 3,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  si  applica  alle  seguenti categorie:        a) personale scolastico  del  sistema  nazionale  di  istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per  l'infanzia  di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione tecnica  superiore,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 4-ter.2;        b) personale del comparto  della  difesa,  sicurezza  e  soccorso pubblico, della polizia locale, nonche' degli organismi di  cui  agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  e  personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo  12 del  decreto-legge  14  giugno   2021,   n.   82,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;        c) personale che svolge a qualsiasi titolo la  propria  attivita' lavorativa    alle    dirette     dipendenze     del     Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria  o  del   Dipartimento   per   la giustizia  minorile  e  di  comunita',  all'interno  degli   istituti penitenziari per adulti e minori;        d)  personale  delle  universita',  delle  istituzioni  di   alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli  istituti  tecnici superiori, nonche' al personale dei Corpi forestali delle  regioni  a statuto speciale.    Per il personale della scuola si stabilisce che dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione  da  SARS-CoV-2, da  adempiersi,  per  la  somministrazione della  dose  di  richiamo,  entro  i  termini  di   validita'   delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3,  del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  si  applica  anche  al  personale docente ed educativo  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  delle scuole non paritarie, dei servizi educativi  per  l'infanzia  di  cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65,  dei centri  provinciali  per  l'istruzione  degli  adulti,  dei   sistemi regionali di istruzione e  formazione  professionale  e  dei  sistemi regionali che  realizzano  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione tecnica superiore.   Per quanto concerne, infine, l’obbligo di vaccinazione generale sul luogo di lavoro fino al 30 aprile 2022 per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su  richiesta, esibire una delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da  vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.       GESTIONE DEI CONTAGI NELLE SCUOLE (art. 9)    Dal 1° aprile fino alla conclusione dell’anno scolastico:    a) nelle istituzioni del  sistema  integrato  di  educazione  e  di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di almeno quattro casi di positivita' tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione  o  gruppo  classe, l'attivita' educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonche' gli alunni che abbiano superato i sei anni di  eta'  utilizzano  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo  contatto  con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi  e, se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno  successivo   all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test  antigenico  autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo  ultimo  caso, l'esito negativo del test e' attestato con una autocertificazione.       b) nelle scuole primarie  e  nelle   scuole secondarie di primo grado, nonche' nelle scuole  secondarie di  secondo  grado  e  nel  sistema  di   istruzione   e   formazione professionale ,  in  presenza  di  almeno  quattro  casi  di positivita' tra gli alunni presenti in classe, l'attivita'  didattica prosegue per tutti in  presenza  con  l'utilizzo  di  dispositivi  di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e,  se  ancora  sintomatici,  al  quinto  giorno successivo all'ultimo contatto,  va  effettuato  un  test  antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati  abilitati,  o  un  test antigenico  autosomministrato  per   la   rilevazione   dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo  caso,  l'esito  negativo  del  test  e' attestato con una autocertificazione.    Gli alunni delle scuole primarie , delle  scuole  secondarie  di primo e secondo grado  e  del  sistema  di  istruzione  e  formazione professionale in isolamento in  seguito all'infezione da SARS-CoV-2, possono seguire  l'attivita'  scolastica nella modalita' della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da  specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute  dell'alunno medesimo e la piena compatibilita' delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.  La  riammissione  in  classe  dei suddetti alunni e'  subordinata  alla  sola  dimostrazione  di  avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati.   Fino alla  conclusione  dell'anno  scolastico  2021-2022,  nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo nonche'  negli istituti tecnici  superiori  continuano  ad  applicarsi  le  seguenti misure di sicurezza:        - e' fatto obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o  di  maggiore  efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei  anni  di  eta', per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con  l'uso dei  predetti  dispositivi  e  per  lo  svolgimento  delle  attivita' sportive;       - e' raccomandato il  rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;        - resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o  permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta  una  sintomatologia  respiratoria  e  temperatura  corporea superiore a 37,5.       PROROGA DI ALCUNI TERMINI (art. 10 e allegato)   In particolare si stabilisce che le disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia   di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022        SONO APPORTATE ALCUNE MODIFICHE ALL’APPARATO SANZIONATORIO (art. 11)       ABROGAZIONI (art. 14)   Dal 1° aprile 2022 viene soppresso il sistema di classificazione cromatica delle regioni oltre alle norme incompatibili con quelle di cui sopra.             E' stata pubblicata in G.U. n. 113 del 16.5.2022 l'ordinanza del Ministero della Salute 9 maggio 2022 recante "Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri" in vigore fino al 31 dicembre 2022.   Con l'ordinanza del Ministero della Salute 28 aprile 2022 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie" pubblicata in G.U. n. 100 del 30.4.2022 sono stabilite le regole per l'uso delle mascherine fino al 15 giugno 2022. E' fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.E' altresi' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalita' e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. E' comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.     Il Ministero dell'Interno con la circolare del 1.4.2022 riassume le principali restrizioni della libertà personale post emergenza COVID-19.   E' stata pubblicata in G.U. n. 79 del 4.4.2022 l'ordinanza del Ministero della Salute 1° aprile 2022 recante "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e sociali»" in vigore dal 1° aprile al 31 dicembre 2022.   E' stata pubblicata in G.U. n. 78 del 2.4.2022 l'ordinanza del Ministero della Salute 1° aprile 2022 recante "Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico»" in vigore dal 1° aprile al 31 dicembre 2022.

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Con la l.21 giugno 2022, n. 78 recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" in G.U. n.146 del 24-6-2022 il Governo viene delegato entro il termine di sei mesi per riordinare la disciplina degli appalti pubblici ai seguenti principi:   a) perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle  direttive europee, mediante l'introduzione o  il  mantenimento  di  livelli  di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle  direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilita' delle misure a  tutela  del lavoro, della sicurezza, del contrasto al  lavoro  irregolare,  della legalita' e della trasparenza, al fine di assicurare l'apertura  alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei  mercati dei  lavori,  dei  servizi  e  delle   forniture,   con   particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto  delle specificita' dei contratti nei settori speciali  e  nel  settore  dei beni culturali, anche con riferimento alla fase esecutiva, nonche' di assicurare la riduzione e la razionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del regime della  disciplina secondaria,  in  relazione  alle  diverse  tipologie   di   contratti pubblici, ove necessario;   b)   revisione   delle   competenze   dell'Autorita'    nazionale anticorruzione  in  materia  di  contratti  pubblici,  al   fine   di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di  supporto  alle stazioni appaltanti;   c) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in  materia  di qualificazione  delle  stazioni  appaltanti,  afferenti  ai   settori ordinari e ai  settori  speciali,  al  fine  di  conseguire  la  loro riduzione numerica,  nonche'  l'accorpamento  e  la  riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti  ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche; definizione delle  modalita' di monitoraggio  dell'accorpamento  e  della  riorganizzazione  delle stazioni  appaltanti;  potenziamento  della  qualificazione  e  della specializzazione del personale operante  nelle  stazioni  appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare  riferimento  alle  stazioni  uniche  appaltanti  e  alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali;   d) previsione, al fine di favorire  la  partecipazione  da  parte delle micro e piccole imprese, di criteri premiali per l'aggregazione di  impresa,  nel  rispetto  dei  principi  unionali  di  parita'  di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici,  della possibilita' di procedere alla suddivisione degli  appalti  in  lotti sulla base di criteri qualitativi  o  quantitativi,  con  obbligo  di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione,  nonche' del divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con  i principi dello Small Business Act, di cui  alla  comunicazione  della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25  giugno  2008, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimita';   e) semplificazione  della  disciplina  applicabile  ai  contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  di  importo  inferiore  alle soglie  di  rilevanza  europea,  nel   rispetto   dei   principi   di pubblicita', di trasparenza, di concorrenzialita', di  rotazione,  di non discriminazione, di proporzionalita', nonche' di economicita', di efficacia e di imparzialita' dei procedimenti  e  della  specificita' dei contratti nel settore dei beni culturali, nonche' previsione  del divieto per le stazioni  appaltanti  di  utilizzare,  ai  fini  della selezione degli operatori da invitare alle  procedure  negoziate,  il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;   f) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi  e  digitali,  in  innovazione  e ricerca nonche' in innovazione sociale, anche al fine  di  conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,  adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre  2015,  e di incrementare il  grado  di  ecosostenibilita'  degli  investimenti pubblici e delle attivita' economiche secondo i  criteri  di  cui  al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; previsione di misure volte a  garantire  il  rispetto dei   criteri   di   responsabilita'    energetica    e    ambientale nell'affidamento  degli  appalti  pubblici   e   dei   contratti   di concessione, in particolare  attraverso  la  definizione  di  criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e  valorizzati  economicamente  nelle  procedure  di   affidamento,   e   l'introduzione   di   sistemi   di rendicontazione degli  obiettivi  energetico-ambientali;  in  seguito all'emanazione di nuovi decreti ministeriali in  materia  di  criteri ambientali minimi, previsione di un  periodo  transitorio  con  tempi congrui per l'avvio della relativa applicazione;   g) previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione  alle  diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di  revisione dei  prezzi  al  verificarsi  di  particolari  condizioni  di  natura oggettiva  e  non   prevedibili   al   momento   della   formulazione dell'offerta, compresa la variazione del costo derivante dal  rinnovo dei contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  sottoscritti  dalle associazioni dei datori e dei prestatori di  lavoro  comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,  applicabili  in  relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni  da  eseguire  anche  in maniera prevalente, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti  dal suddetto meccanismo di revisione dei  prezzi  siano  a  valere  sulle risorse disponibili  del  quadro  economico  degli  interventi  e  su eventuali altre risorse disponibili per  la  stazione  appaltante  da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa;   h) previsione della facolta',  per  le  stazioni  appaltanti,  di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto ea quelle di concessione a operatori economici il cui  scopo  principale sia  l'integrazione  sociale  e  professionaledellepersonecon disabilita' o svantaggiate; previsione dell'obbligo per  le  stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi  e  inviti,tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali,  e  nel  rispetto  dei   principi   dell'Unione   europea, specifiche  clausole  sociali  con  le  quali  sono  indicati,   come requisiti necessari dell'offerta, criteri orientati tra l'altro a:   1)  garantire  la  stabilita'   occupazionale   del   personale impiegato; 2) garantire l'applicazione dei contratti collettivi  nazionali e territoriali di settore, tenendo conto,  in  relazione  all'oggetto dell'appalto  e  alle  prestazioni  da  eseguire  anche  in   maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori  e  dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano nazionale, nonche' garantire le stesse tutele economiche e  normative per   i   lavoratori   in   subappaltorispettoaidipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;   3) promuovere meccanismi e strumenti anche di  premialita'  per realizzare  le  pari  opportunita'  generazionali,  di  genere  e  di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate;   i) promozione, nel rispetto  del  diritto  europeo  vigente,  del ricorso da parte delle stazioni appaltanti  a  forniture  in  cui  la parte di prodotti originari di Paesi terzi che  compongono  l'offerta non  sia  maggioritaria  rispetto  al  valore  totale  dei  prodotti; previsione,  nel  caso  di  forniture  provenienti   da   Paesi   non appartenenti all'Unione  europea,  di  misure  atte  a  garantire  il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti  dei  lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei;   l) previsione del divieto di prestazione gratuita delle attivita' professionali, salvo  che  in  casi  eccezionali  e  previa  adeguata motivazione;   m) riduzione e certezza dei  tempi  relativi  alle  procedure  di gara, alla stipula dei  contratti,ancheattraversocontratti-tipo predisposti  dall'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  sentitoil Consiglio   superioredeilavoripubblicirelativamenteai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria  e  architettura,  e all'esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione  e l'informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della  Banca dati nazionale  dei  contratti  pubblici  e  del  fascicolo  virtuale dell'operatore economico,  il  superamento  dell'Albo  nazionale  dei componenti delle commissioni  giudicatrici,  il  rafforzamento  della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti  partecipanti,  nonche'  di  quelli  relativi  al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti  in  favore  degli operatori  economici,  in  relazione  all'adozione  dello  statodi avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle fornituree dei servizi;   n) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere  le  regole  di  partecipazione  chiare  e  certe, individuando le fattispecie che configurano l'illecito  professionale di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva  2014/24/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;   o)  revisione  e  semplificazione  della  normativa  primaria  in materia di programmazione, localizzazione  delle  opere  pubbliche  e dibattito  pubblico,  al  fine  di   renderelerelativescelte maggiormente rispondenti ai fabbisogni della  comunita',nonche'di rendere piu' celeri e meno conflittuali le procedure  finalizzate  al raggiungimento  dell'intesa  fra  i  diversi   livelliterritoriali coinvolti nelle scelte stesse;   p)  previsione,  in  caso  di  affidamento  degli  incarichi   di progettazioneapersonaleinternoalleamministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di  natura  professionale,  con  oneri  a carico delle medesime amministrazioni;   q)  semplificazione  delle  procedure  relative  alla   fase   di approvazione dei  progetti  in  materia  di  opere  pubbliche,  anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai  finidi una loro riduzione, lo snellimento  delle  procedure  di  verifica  e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione  e dell'attivita' del Consiglio superiore dei lavori pubblici;   r) definizione,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e concorrenzialita' e tenuto conto delle  esigenze  di  semplificazione richieste dalla specificita' dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e  sviluppo  da  parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni  dell'alta  formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca;   s) revisione e  semplificazione  del  sistema  di  qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formalee sostanziale delle capacita' realizzative, delle competenze tecniche e professionali,   dell'adeguatezzadell'attrezzaturatecnicae dell'organico, delle attivita' effettivamente eseguite e del rispetto della  legalita',  delle  disposizioni  relative   alla   prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e  al  contrasto della discriminazione  di  genere,  anche  attraverso  l'utilizzo  di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede  di qualificazione degli operatori nelle  singole  procedure  di  gara  e considerando la specificita' del settore dei beni culturali;   t) individuazione delle ipotesi in  cui  le  stazioni  appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione  delle  offerte  e tipizzazione  dei  casi  in  cui  le  stazioni   appaltanti   possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, con possibilita' di escludere, per  i  contratti  che  non abbiano carattere transfrontaliero, le  offerte  anomale  determinate sulla base di meccanismi e metodi  matematici,  tenendo  conto  anche della specificita' dei contratti nel settore  dei  beni  culturali  e prevedendo in  ogni  caso  che  i  costi  della  manodopera  e  della sicurezza  siano  sempre  scorporati  dagli  importi  assoggettatia ribasso;   u)  ridefinizione  della  disciplina  delle  varianti  in   corso d'opera, nei limiti previsti dall'ordinamento europeo,  in  relazione alla  possibilita'  di  modifica  dei  contratti  durantelafase dell'esecuzione;   v) revisione della disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione  ospedaliera,  assistenziale  e  scolastica,  nonche'  a quelli di servizio ad alta intensita' di manodopera, periqualii bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere la previsione di specifiche clausole  sociali  volte  a  promuovere  la  stabilita' occupazionale  del  personale  impiegato,  prevedendo  come  criterio utilizzabile  ai  fini  dell'aggiudicazioneesclusivamentequello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;   z) forte incentivo al ricorso a procedure  flessibili,  quali  il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione, le  procedure per l'affidamento di accordi quadro e le  procedure  competitive  con negoziazione, per la stipula di contratti  pubblici  complessi  e  di lunga durata, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenzialita'; aa)  razionalizzazione,  semplificazione,   anche   mediante   la previsione di contratti-tipo e di  bandi-tipo,  ed  estensione  delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alle concessioni di servizi, alla finanza di  progetto  e  alla  locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita', anche al  fine di  rendere  tali  procedure  effettivamente   attrattive   per   gli investitori professionali, oltre che per gli  operatori  del  mercato delle  opere  pubbliche  e  dell'erogazione  dei  serviziresiin concessione, garantendo la trasparenza e la pubblicita' degli atti;   bb) precisazione delle cause che giustificano la stipulazione  di contratti segretati o che esigono particolari misure di  sicurezza  e specificazione delle relative modalita' attuative;   cc) revisione del sistema  delle  garanzie  fideiussorie  per  la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo  una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e prevedendo, in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti, la possibilita' di sostituire le stesse mediante  l'effettuazione  di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo delcontrattoin occasione del pagamento di ciascuno stato di avanzamento dei lavori;   dd) individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito  di applicazione oggettivo  delle  direttive  europee  e  semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;   ee) individuazione delle ipotesi in cui  le  stazioni  appaltanti possono ricorrere all'affidamento  congiunto  della  progettazione  e dell'esecuzione  dei  lavori,  fermi  restando  il   possesso  della necessaria qualificazione  per  la  redazione  dei  progetti  nonche' l'obbligo di indicare  nei  documenti  di  gara  o  negli  inviti  le modalita' per la corresponsione  diretta  al  progettista,  da  parte delle  medesime  stazioni  appaltanti,  della  quota   del   compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in sede di  offerta  dall'operatore  economico,  al  netto  del  ribasso d'asta; ff) divieto di proroga dei contratti di concessione, fatti  salvi i  principi  europei  in  materia  di   affidamento   in   house,   e razionalizzazione della disciplina sul controllo  degli  investimenti dei  concessionari  e  sullo  stato  delle  opere  realizzate,  fermi restando gli obblighi dei concessionari  sulla  corretta  e  puntuale esecuzione   dei   contratti,   prevedendo   sanzioni   proporzionate all'entita' dell'inadempimento, ivi compresa la decadenza in caso  di inadempimento grave;   gg) razionalizzazione della disciplina concernente  le  modalita' di affidamento dei contratti da parte  dei  concessionari,  anche  al fine di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione di servizi e, in particolare, dei servizi  di interesse economico generale; disciplina delle concessioni in  essere alla data di entrata in vigore dei  decreti  legislativi  attuativi e non affidate con la  formula  della  finanza  di  progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il  diritto dell'Unione europea, con specifico  riguardo  alle  situazioni  nelle quali  sussiste  l'obbligo,  secondo   criteri   di   gradualita'   e proporzionalita' e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto   concessionario,   dell'epoca   diassegnazionedella concessione, della sua durata, del  suo  oggetto  e  del  suo  valore economico, di  affidare  a  terzi,  mediante  procedure  di  evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilita' e la salvaguardia delle professionalita' del personale impiegato;   hh) razionalizzazione della disciplina concernente  i  meccanismi sanzionatori e  premiali  finalizzati  a  incentivare  la  tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione;   ii) semplificazione e accelerazione delle procedure di  pagamento da parte delle stazioni appaltanti  del  corrispettivo  contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese;   ll) estensione e rafforzamento dei metodi  di  risoluzione  delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto. Il comma 4 dell'art. 1 stabilisce l'iter di attuazione dei decreti legislativi.

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In G.U. n. 188 del 12.8.2022 è stata pubblicata la legge 5 agosto 2022, n. 118 recante “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”. Ecco le principali novità: CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI DI BENI PUBBLICI (art. 2)Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del  Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   un   decreto legislativo per la costituzione e  il  coordinamento  di  un  sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicita' e trasparenza; PROROGA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI CONCESSIONI DEMANIALI (art. 3)Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in  essere alla data di entrata in vigore della presente  legge  sulla  base  di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della  legge  30  dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:- le concessioni demaniali marittime,  lacuali  e  fluviali  per l'esercizio delle  attivita'  turistico-ricreative  e  sportive,  ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre 1993, n. 494 (), quelle gestite dalle societa'  e  associazioni (gestione di stabilimenti balneari;  esercizi di ristorazione e somministrazione di  bevande,  cibi precotti e generi di monopolio; noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; gestione di strutture  ricettive  ed  attivita'  ricreative  e sportive;  esercizi commerciali;  servizi di altra natura  e  conduzione  di  strutture  ad  uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di  utilizzazione  di  cui alle precedenti categorie di utilizzazione)- le concessioni sportive  iscritte  al  registro  del  CONI,   istituito   ai   sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  23 luglio 1999, n. 242,  o,  a  decorrere  dalla  sua  operativita',  al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche  di  cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;-  quelle gestite  dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice  di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;- quelle  per  la realizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;- i  rapporti  aventi  ad  oggetto  la  gestione  di  strutture turistico-ricreative  e  sportive  in  aree  ricadenti  nel   demanio marittimo  per  effetto  di   provvedimenti   successivi   all'inizio dell'utilizzazione;Le concessioni e i rapporti di cui sopra, che con atto dell'ente concedente sono individuati  come  affidati  o rinnovati mediante  procedura  selettiva  con  adeguate  garanzie  di imparzialita' e  di  trasparenza  e,  in  particolare,  con  adeguata pubblicita' dell'avvio  della  procedura  e  del  suo  svolgimento  e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto e' anteriore a tale data.Il termine del 31 dicembre 2023 può essere posticipato in presenza di ragioni oggettive che impediscono la  conclusione della procedura selettiva entro il  31  dicembre  2023,  connesse,  a titolo  esemplificativo,  alla  pendenza  di  un  contenzioso   o   a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa. In tal caso l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il  termine di scadenza delle concessioni in essere  per  il  tempo  strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area  demaniale da parte del concessionario uscente e' comunque  legittima  anche  in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.Conseguentemente sono abrogate le seguenti disposizioni:a) i commi  675,  676,  677,  678,  679,  680,  681,  682  e  683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n. 77; c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020, n. 126. DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI (art. 4)Al fine di assicurare un piu' razionale e  sostenibile  utilizzo del demanio marittimo, lacuale  e  fluviale,  favorirne  la  pubblica fruizione e promuovere, in coerenza  con  la  normativa  europea,  un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore  dei  servizi  e  delle attivita' economiche  connessi  all'utilizzo  delle  concessioni  per finalita'  turistico-ricreative  e  sportive,  nel   rispetto   delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale,  il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su  proposta  del  Ministro  delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministro  del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica,  il Ministro dell'economia e delle finanze, il  Ministro  dello  sviluppo economico e il Ministro per gli  affari  regionali  e  le  autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti legislativi volti  a  riordinare  e  semplificare  la  disciplina  in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali  e  fluviali  per finalita'  turistico-ricreative  e  sportive,  ivi   incluse   quelle affidate  ad  associazioni  e  societa'  senza  fini  di  lucro,  con esclusione  delle  concessioni  relative   ad   aree,   strutture   e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.I decreti legislativi sono  adottati  nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche  in  derogaal codice della navigazione:     a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione  delle aree  suscettibili  di  affidamento   in   concessione,   assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le  aree libere o libere attrezzate, nonche' la costante  presenza  di  varchi per il libero e gratuito accesso e  transito  per  il  raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione,  anche al fine di balneazione, con la previsione, in  caso  di  ostacoli  da parte del titolare della concessione al libero e gratuito  accesso  e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;     b)  affidamento  delle  concessioni  sulla  base   di   procedure selettive,  nel  rispetto  dei   principi   di   imparzialita',   non discriminazione,  parita'  di  trattamento,  massima  partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicita', da avviare con adeguato  anticipo rispetto alla loro scadenza;     c) in sede di  affidamento  della  concessione,  e  comunque  nel rispetto  dei  criteri  previsti  dal  presente  articolo,   adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale  dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalita'  acquisita anche da parte di imprese titolari di  strutture  turistico-ricettive che  gestiscono  concessioni  demaniali,  nonche'  valorizzazione  di obiettivi di politica sociale, della salute  e  della  sicurezza  dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della  salvaguardia  del patrimonio culturale;     d)  definizione  dei  presupposti  e  dei  casi  per  l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali  da  affidare  in concessione, al fine di  favorire  la  massima  partecipazione  delle microimprese e delle piccole imprese;     e)  definizione  di  una  disciplina  uniforme  delle   procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla  base  dei  seguenti criteri:       1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;       2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte  presentate  da  operatori  economici  in  possesso  della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  e  da  imprese  a  prevalente  o totale partecipazione giovanile;       3) previsione di termini per  la  ricezione  delle  domande  di partecipazione non inferiori a trenta giorni;       4)  adeguata  considerazione,  ai   fini   della   scelta   del concessionario,  della  qualita'  e  delle  condizioni  del  servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di  interventi  indicati dall'offerente  per  migliorare  l'accessibilita'  e  la  fruibilita' dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con  disabilita',  e dell'idoneita' di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema,  con  preferenza  per  il programma  di  interventi  che  preveda  attrezzature  non  fisse   e completamente amovibili;       5) valorizzazione e  adeguata  considerazione,  ai  fini  della scelta del concessionario:         5.1) dell'esperienza tecnica e professionale  gia'  acquisita in relazione all'attivita' oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;         5.2) della  posizione  dei  soggetti  che,  nei  cinque  anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno  utilizzato  una concessione quale prevalente fonte  di  reddito  per  se'  e  per  il proprio nucleo familiare, nei limiti  definiti  anche  tenendo  conto della titolarita', alla data di avvio della procedura  selettiva,  in via diretta o indiretta, di altra concessione o  di  altre  attivita' d'impresa o di tipo professionale del settore;       6)  previsione  di  clausole  sociali  volte  a  promuovere  la stabilita' occupazionale del personale impiegato  nell'attivita'  del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di  politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione,  anche  ai  sensi  dei principi contenuti nell'articolo 12,  paragrafo  3,  della  direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12  dicembre 2006;       7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore  a  quanto  necessario  per  garantire  al   concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti  autorizzati dall'ente concedente in sede  di  assegnazione  della  concessione  e comunque da determinare in ragione  dell'entita'  e  della  rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;     f) definizione di criteri  uniformi  per  la  quantificazione  di canoni annui concessori che  tengano  conto  del  pregio  naturale  e dell'effettiva redditivita'  delle  aree  demaniali  da  affidare  in concessione,  nonche'  dell'utilizzo  di  tali  aree  per   attivita' sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola  o  associata  senza  scopo  di  lucro,  ovvero  per finalita' di interesse pubblico;     g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui  sono consentiti  l'affidamento  da  parte  del  concessionario  ad   altri soggetti della gestione delle attivita',  anche  secondarie,  oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;      h) definizione di una  quota  del  canone  annuo  concessorio  da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi  di  difesa delle coste e delle sponde e del  relativo  capitale  naturale  e  di miglioramento della fruibilita' delle aree demaniali libere;     i)  definizione  di  criteri  uniformi  per  la   quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al  concessionario  uscente,  posto  a carico del concessionario subentrante;     l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle  microimprese e delle piccole imprese  alle  attivita'  connesse  alle  concessioni demaniali  per  finalita'  turistico-ricreative  e  sportive  e   nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita',  del  numero massimo di concessioni di cui puo' essere titolare, in via diretta  o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale  o  nazionale,  prevedendo  obblighi  informativi  in  capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate,  al  fine di verificare il rispetto del numero massimo;     m) revisione della disciplina del  codice  della  navigazione  al fine di adeguarne il  contenuto  ai  criteri  previsti  dal  presente articolo;     n)  adeguata  considerazione,  in  sede  di   affidamento   della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di  societa'  o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo. MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONE DI AREE E BANCHINE (art. 5)Viene modifica la disciplina dell’art. 18 l. n. 84/1994 statuendosi che l'Autorita'  di sistema portuale e,  laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima danno in  concessione  le  aree  demaniali  e  le  banchine  comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo  16,  comma  3, per   l'espletamento   delle   operazioni   portuali,   fatta   salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni  pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti  ad  attivita'  marittime  e portuali CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E IDROELETTRICHE (artt. 6 e 7) DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA (artt. 8 e 9) MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEI   CONTROLLI   SULLE   SOCIETA'   A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI (art. 11) REVISIONE E TRASPARENZA DELL'ACCREDITAMENTO  E  DEL  CONVENZIONAMENTO   DELLE STRUTTURE PRIVATE NONCHE' MONITORAGGIO  E  VALUTAZIONE  DEGLI  EROGATORI PRIVATI CONVENZIONATI (art. 15) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FARMACI (artt. 16-18) MODIFICHE PER QUANTO CONCERNE LE MODALITA’ DI SELEZIONE DELLA DIRIGENTE SANITARIA (art. 20) ATTIVAZIONE E BLOCCO DEI SERVIZI PREMIUM (art. 24)E' fatto obbligo ai soggetti gestori  dei  servizi  di telefonia e di comunicazioni  elettroniche,  ai  fini  dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in  abbonamento  offerti  da terzi, di  acquisire  la  prova  del  previo  consenso  espresso  del medesimo. In ogni caso, e' fatto divieto agli operatori di  telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del  consumatore  o  dell'utente,  servizi  in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi  quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti  sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, nonche' servizi  di messaggistica  istantanea,  con  addebito  su  credito  telefonico  o documento di fatturazione, offerti sia  da  terzi,  sia  direttamente dagli operatori di accesso DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN   FUNZIONE DI SOSTEGNO ALLA CONCORRENZA E PER LA  SEMPLIFICAZIONE  IN   MATERIA DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (art. 26) DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI  CONTROLLI  SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE (art. 27) DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMPATIBILITA' TRA LE ATTIVITA' DI AGENTE IMMOBILIARE E DI MEDIAZIONE CREDITIZIA (art. 28)L'esercizio dell'attivita' di agente immobiliare e'  compatibile  con  quella  di dipendente  o  collaboratore  di  imprese  esercenti  l'attivita'  di mediazione  creditizia  disciplinata  dagli  articoli  128-sexies   e seguenti  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385. L'esercizio   dell'attivita'   di   mediazione   creditizia    rimane assoggettato alla  relativa  disciplina  di  settore  e  ai  relativi controlli.L'attivita' di mediazione  creditizia  e'  compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi  restando  i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi  del presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  del  testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della  legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti e'  verificato  per via informatica. L'esercizio di tali  attivita'  rimane  assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli. RAFFORZAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA ANTISTRUST E DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA (artt. 32-35)

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E' stata pubblicata In G.U. n. 304 del 30.12.2022 la l. 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione con modificazioni del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 recante "Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materiadi termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzalee di prevenzione e contrasto dei raduni illegali" (in G.U. n. 255 del 31.10.2022 ). Ecco le principali disposizioni introdotte: a) vengono introdotte numerose disposizioni concernenti il divieto di concessioni di benefici penitenziari per coloro che non collaborano con la giustizia (artt. 1-4); b) viene aggiungo nel codice penale l'art. 633-bis (Invasione di terrenio e difici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute pubblica) ossia la cosiddetta norma "antirave" che viene modificata in sede di conversione come segue "Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e conla multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodottoo il profitto." (art. 5); c) sono introdotte disposizioni di carattere transitorio riguardo all'entrata in vigore della l. n. 150/2022 (artt. 5-bis - 5-quaterdecies); d) è stata prorogata al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (art. 6); e) cessa l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario dal 1° novembre 2022 anziché dal 31 dicembre 2022, inclusi i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie quello delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Sono sospesi i procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative emanate per la violazione dell'obbligo vaccinale fino al 30 giugno 2023 (art. 7), mentre è sopresso l'obbligo del possesso del green pass per l'accesso alle strutture sanitarie (art. 7-ter); f) in caso di infezione da COVID-19 di contatti stretti il periodo di autosorveglianza con l'impiego di mascherine FFP2 passa da dieci a cinque giorni il periodo di quarantena passa a cinque giorni e viene meno l'obbligo di effettuare il test antigenico alla prima comparsa dei sintomi. Inoltre per la cessazione del periodo di isolamento da parte del contagiano non occorre più l'effettuazione del test antigenico (art. 7-quater)       E' stato pubblicato in G.U. n. 270 del 18.11.2022 il d.l. 18 novembre 2022, n. 176 recante "Misure urgenti di  sostegno  nel  settore  energetico e di finanza pubblica". Ecco le principali novità: a) proroga al mese di dicembre 2022 per i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta,  di cui ai commi  1,  primo  periodo,  2,  3  e  4  dell'articolo  1  del decreto-legge  23settembre2022,n.144,convertito,con modificazioni,  dalla  legge  17  novembre   2022,   n.   175 (art. 1); b) le imprese con utenze collocate in  Italia  a esse intestate hanno facolta' di richiedere  la  rateizzazione  degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricita' e gas naturale utilizzato per usi diversi  dagli  usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parita' di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1°  gennaio  e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022  al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (art. 3); c) in materia di bonus fiscali per l'efficientamento energetico l'art. 119 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 è modificato come segue (art. 9): - comma 8-bis "Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023 31 dicembre 2022, del 90  per  cento  per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per  gli interventi  avviati  a  partire  dal  1°  gennaio  2023 suunita'immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche  per  le  spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia  un  reddito  di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a 15.000 euro.Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"; La modifica apportata al primo periodo, tuttavia, non trova applicazione a) agli interventi per i quali, alla data del 25  novembre  2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo  119,  comma  13-ter,  del citato decreto-legge n. 34  del  2020,  la  comunicazione  di  inizio lavori  asseverata  (CILA)  e,  in  caso  di  interventi  su  edifici condominiali, all'ulteriore condizione che  la  delibera  assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in  data antecedente al 25 novembre 2022;b) agli interventi comportanti la demolizione e la  ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25  novembre  2022, risulti  presentata   l'istanza   per   l'acquisizione   del   titolo abilitativo; - inserimento del comma 8-bis.1 "Ai fini dell'applicazione del comma  8-bis,  terzo  periodo,  il  reddito  di riferimento e' calcolato dividendo la somma dei  redditi  complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento  della  spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal  soggetto  legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto  legato  da  unione civile, di cui all'articolo 12 del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986,  n.  917,  presenti  nel  suo  nucleo  familiare,  che nell'anno precedente quello  di  sostenimento  della  spesa  si  sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del  medesimo  articolo 12, per un numero di parti  determinato  secondo  la  Tabella  1-bis, allegata al presente decreto"; - comma 8-ter "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli  interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche  per  le  spese  sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento"; Si stabilisce, inoltre, che "Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge  19 maggio 2020, n. 34,  in  deroga  all'articolo  121,  comma  3,  terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i  crediti  d'imposta  derivanti dalle comunicazioni di  cessione  o  di  sconto  in  fattura  inviate all'Agenzia delle entrate entro il  31  ottobre  2022  e  non  ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti  crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da  parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi  in  via  telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3  dell'articolo  3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 luglio 1998, n. 322. La quota di  credito  d'imposta  non  utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non  puo' essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni,   effettua   un   monitoraggio    dell'andamento    delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui  saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei  provvedimenti  previsti  ai  sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate sono definite le modalita' attuative della  disposizione  di  cui  al presente comma" (comma 4).           Con d.l. 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei Ministeri” (G.U. n. 264 del 11.11.2022) sono state introdotte modifiche al d.lgs. n. 300/1999 per quanto concerne denominazione e funzione di alcuni ministeri. Ecco le principali novità: MODIFICHE DENOMINAZIONI (art. 1) -          il Ministero dello sviluppo economico è cambiato in Ministero delle imprese e del made in Italy; -          il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; -          il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; -          il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; -          il Ministero dell’istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito MODIFICHE DELLE COMPETENZE a)       il Ministero delle imprese e del made in Italy “contribuisce a definire le strategie e gli  indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero  degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,  del  Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura,  della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo”. E’ prevista l’istituzione di “una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese  presso  il Ministero delle imprese e del made  in  Italy,  a  cui  e'  assegnato personale  amministrativo  dotato  delle  necessarie  competenze   ed esperienze. La struttura raccoglie le  segnalazioni  da  parte  delle imprese e svolge i seguenti compiti: a) istruttoria delle richieste, anche  confrontandosi  con  i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento; b) sostegno alle imprese al fine  di  individuare  iniziative idonee a superare eventuali  ritardi  ovvero  a  rimuovere  eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento; c)  in  caso  di  inerzia  dell'amministrazione   competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere;       d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della  proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo” (artt. 2 e 10); b)      il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste svolge altresì “le funzioni e  i  compiti  spettanti allo  Stato  in  materia  di  tutela  della  sovranita'   alimentare, garantendo la  sicurezza  delle  scorte  e  degli  approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della  pesca  e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualita', la cura  e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali,  la  promozione delle    produzioni    agroalimentari    nazionali    sui     mercati internazionali” (art. 3); c)       al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica compete anche la “individuazione  e  attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza,  la  flessibilita'  e  la continuita' degli approvvigionamenti di energia” (art. 4); d)      al Ministero dell'istruzione e del merito compete altresì il “supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito,  all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento  degli studenti” (art. 5) ULTERIORI DISPOSIZIONI (art. 12) E’ prevista l’istituzione presso la Presidenza “del Consiglio dei Ministri del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con  il compito di assicurare, ferme restando  le  competenze  delle  singole amministrazioni, il coordinamento e la  definizione  degli  indirizzi strategici delle politiche del mare”. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del  Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi  strategici in materia di:   “a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di  vista ecologico, ambientale, logistico, economico;     b) valorizzazione economica del mare con particolare  riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca  e  dell'acquacoltura  e  dello  sfruttamento   delle   risorse energetiche;     c) valorizzazione delle vie  del  mare  e  sviluppo  del  sistema portuale;     d)  promozione  e  coordinamento   delle   politiche   volte   al miglioramento la continuita' territoriale  da  e  per  le  isole,  al superamento degli svantaggi derivanti  dalla  condizione  insulare  e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;     e)   promozione   del   sistema-mare    nazionale    a    livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo  strategico  in materia  di  promozione  e   internazionalizzazione   delle   imprese italiane;     f)  valorizzazione  del  demanio   marittimo,   con   particolare riferimento  alle  concessioni  demaniali  marittime  per   finalita' turistico ricreative”.

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E’ stato convertito in l. 17 novembre 2022, n. 175, pubblicata in G.U. n.  269  del 17.11.2022, il d.l. decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (G.U. n. n.223 del 23.09.2022). Ecco le principali novità: CARO ENERGIA a) contributo straordinario in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (art. 1); b) estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (artt. 2 e si veda anche art. 17); c) ulteriori misure di supporto concernenti tutte le imprese. A questo riguardo si stabilisce che “per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE S.p.A., ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono concesse, a titolo gratuito” (art. 3); d) disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (art. 4); e) sono previsti stanziamenti specifici anche: - “per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine” (art. 7); - per gli enti del terzo settore e per le gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità (art. 8); - per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura (art. 11); - per le scuole paritarie (art. 13); - per gli istituti di patronato è, invece, previsto un contributo una tantum (art. 15); - per l’industria siderurgica (art. 24) f) per facilitare l’installazione di impianti solari fino al 31.12.2014 il termine di cui all’art. 3, comma 3 d.P.R. n. 151/2011 concesso al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente per effettuare i controlli della documentazione presentata del rispetto della disciplina antincendio è ridotto da 60 a 30 giorni (art. 16); INTERVENTI VARI g) Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro e per i pensionati e i lavoratori autonomi fino a 20.000€ di reddito annuale (artt. 18 e 19); h) misure per favorire l’accensione di mutui per l'acquisto della casa di abitazione (art. 35-bis); i) norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi nonché in materia di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (artt. 37 e 38); RIFIUTI j) Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (art. 22) INFRASTRUTTURE ENERGETICHE (art. 23) k) per le infrastrutture di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica sono introdotte disposizioni di semplificazione (art. 24); HOUSING PER L’ISTRUZIONE SUPERIORE (art. 25) l) è previsto una stanziamento di 660 milioni (missione 4, componente 1, del PNRR) per l'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore “assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati”, specificando che “la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altra finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche”. Le norme attuative di questa misura saranno contenute in un decreto ministeriale RIFORME DELL’ISTRUZIONE m) sono introdotte disposizioni per la riforma degli istituti tecnici e degli istituti professionali (artt. 26 e 27) FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI n) sono introdotte modifiche per quanto concerne al Fondo (art. 29) MISURE PER L’ACCELERAZIONE DEGLI APPALTI PNRR o) al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'impiego uniforme dei principi e delle priorità trasversali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la conclusione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze (art. 32); p) “Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (art. 34-bis); NAVIGAZIONE q) è istituto il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale (art. 41)

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