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E' stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 23 del 29.01.2021 - Suppl. Ordinario n. 7 l'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il documento «Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)»

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E’ stata pubblicata in G.U. n. 221 del 21.9.2021 la l. 21 settembre 2022, n. 142 di conversione con modificazioni del d.l. 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (cosiddetto “Aiuti-bis”). Ecco le principali disposizioni: CONTRATTI DI FORNITURA DI GAS E ENERGIA ELETTRICA a) Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate (art. 3)   MISURE FISCALI PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL GAS Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento (art. 5).   CONTRIBUTO STRAORDINARIO Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (art. 6). Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica (art. 9-ter).   SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI i progetti di nuovi impianti  fotovoltaici  con moduli collocati a terra di potenza non superiore a  1.000  chilowatt picco  (kWp)  ubicati  in  aree  nella  disponibilita'  di  strutture turistiche  o  termali,  finalizzati  a  utilizzare  prioritariamente l'energia autoprodotta per i  fabbisogni  delle  medesime  strutture, ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi (art. 11, comma 4-bis)   RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Gli enti di governo dell’ambito che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui sopra, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni. Per l’adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui sopra, gli enti di governo dell’ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui sopra opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall’affidamento, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all’individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l’eventuale debito residuo nei confronti della società uscente. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell’ente di governo dell’ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l’affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per una durata pari al termine di affidamento iniziale. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (art. 14)   ISTITUZIONE DELL’ANAGRAFE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO (art. 16-bis) I comuni percettori del canone di cui all’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché gli altri enti territoriali comunicano al sistema informativo di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell’occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. A regime i comuni avranno 60 giorni di tempo per effettuare la comunicazione nella banca dati.   IMPIGNORABILITA’ DELLE PENSIONI FINO A 1.000 EURO (art. 21-bis) Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.   PROROGA DEL LAVORO AGILE PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO AL 31 DICEMBRE 2022 (art. 25-bis)   ISTITUZIONE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO ACCELERATO REGIONALE PER SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA (art. 33) Questo procedimento riguarda l’ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corri- spondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale   PROCEDURE DI GARA SPECIALI PER SOLUZIONI TEMPORANEE A SITUAZIONI DI EMERGENZA (art. 33-bis) In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all’articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall’articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.          MODIFICHE ALL’ART. 121 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020 (art. 33-ter, le modifiche sono evidenziate in grassetto sottolineato) Opzione per la cessione o per lo sconto  in  luogo  delle  detrazioni fiscali  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,  2023  e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo   dell'utilizzo    diretto    della    detrazione    spettante, alternativamente:   a) per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla  detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad  altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari finanziari, senza facolta' di successiva  cessione,  fatta  salva  la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del  presente decreto, per ogni cessione intercorrente  tra  i  predetti  soggetti, anche successiva alla prima  ;  alle  banche,  ovvero  alle  societa' appartenenti  ad  un  gruppo  bancario  iscritto  all'albo   di   cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a  favore  di  soggetti  diversi  dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto  corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo,  senza  facolta' di ulteriore cessione;     b) per la cessione di un credito d'imposta  di  pari  ammontare  ad altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di  credito  e  gli  altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate  a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate ad  operare  in  Italia  ai  sensi  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma  restando  l'applicazione dell'articolo 122-bis,  comma  4,  del  presente  decreto,  per  ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa' appartenenti  ad  un  gruppo bancario  iscritto  all'albo  di  cui  all'articolo  64  del  decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e'  sempre  consentita  la cessione a favore di soggetti diversi  dai  consumatori  o  utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  codice  del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206, che abbiano stipulato un contratto di conto  corrente  con  la  banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta'  di  ulteriore cessione.     1-bis. L'opzione di cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei  lavori.  Ai  fini  del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli  stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per  ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.   1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma  2, in caso di opzione di cui al comma 1:     a) il contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati relativi  alla  documentazione  che  attesta   la   sussistenza   dei presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3 dell'articolo  3   del   regolamento   recante   modalita'   per   la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato decreto legislativo n. 241 del 1997;     b) i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'  delle  spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo  119,  comma  13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al  comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del  visto  di  conformita', delle attestazioni e delle asseverazioni di cui  al  presente  comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle  singole  detrazioni  fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate  come attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81  del  7  aprile 2018, o della normativa  regionale,  e  agli  interventi  di  importo complessivo non superiore  a  10.000  euro,  eseguiti  sulle  singole unita'  immobiliari  o  sulle  parti  comuni   dell'edificio,   fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219,  della legge 27 dicembre 2019, n. 160.     1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni  di  cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di  cessioni parziali  successivamente  alla  prima   comunicazione   dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le  modalita'  previste  dal provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al comma  7.  A  tal  fine,  al  credito   e'   attribuito   un   codice identificativo  univoco  da  indicare   nelle   comunicazioni   delle eventuali successive cessioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal provvedimento di cui al primo periodo.  Le  disposizioni  di  cui  al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate  a  partire dal 1° maggio 2022.   2. In deroga all'articolo  14,  commi  2-ter,  2-sexies  e  3.1,  e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno  2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  per le spese relative agli interventi di:   a) recupero del patrimonio edilizio  di  cui  all'articolo  16-bis, comma 1, lettere a), b) e d),  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917;   b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;   c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  di  cui  al comma 4 dell'articolo 119;   d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,  ivi inclusi quelli di sola  pulitura  o  tinteggiatura  esterna,  di  cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge  27  dicembre  2019,  n. 160;   e) installazione  di  impianti  fotovoltaici  di  cui  all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n.  917,  ivi  compresi  gli  interventi  di  cui  ai  commi  5  e  6 dell'articolo 119 del presente decreto;   f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;   f-bis) superamento ed eliminazione di barriere  architettoniche  di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.     3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione  non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa  ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non  puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma  1, del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.     4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei  soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori  e  i soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle  entrate  nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo  procede,  in  base  a  criteri selettivi e tenendo  anche  conto  della  capacita'  operativa  degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza  dei  presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e  all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.     5. Qualora sia accertata la mancata  sussistenza,  anche  parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,  l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo  corrispondente  alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma 1. L'importo  di  cui  al  periodo  precedente  e'  maggiorato  degli interessi di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.     6. Il recupero dell'importo di cui al comma  5  e'  effettuato  nei confronti  del  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,  ferma restando,  in  presenza   di   concorso   nella   violazione con dolo o colpa grave [ma stabilisce la legge che l’esclusione della responsabilità alla colpa non grave è limitata ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020],   oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo  18 dicembre 1997,  n.  472,  anche  la  responsabilita'  in  solido  del fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei  cessionari  per  il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.   7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da  effettuarsi  in  via telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3 dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.   7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022  al  31  dicembre  2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119. Inoltre per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.   SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI (art. 33-quater) Rientrano tra le attività edilizie libere di cui all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001 “gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”   DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DEI PREZZI NEGLI APPALTI DI LAVORI PER IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA (art. 34-bis)   POSSIBILITA’ DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR (art. 35-bis) Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente   GIUSTIZIA TRIBUTARIA (art. 41-bis) La possibilità della definizione agevolata delle controversie in Cassazione di cui all’art. 5 l. n. 130/2022 non è più limitata a quelle pendenti al 15 luglio 2022 per cui si applica a tutte quelle pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 130/2022   INSERIMENTO DEL PNRR DI MISURE PER LO SVILUPPO DELLA MICROELETTRONICA (art. 42-quinquies)     E’ stata pubblicata in G.U. n. 193 del 19.8.2022 la l. 4 agosto 2022, n. 122 di conversione con modificazioni del d.l. 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali  e  di  rilascio del  nulla  osta  al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (G.U. n. 143 del 21.6.2022). Ecco alcune delle principali novità:   a) soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori degli atti formati da pubblici ufficiali (art. 1);   b) la comunicazione  dei  dati relativi al secondo trimestre è spostata dal 16 settembre al 30 settembre, mentre il pagamento dell'imposta di bollo senza interessi e sanzioni che puo' essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, da un trimestre e l’altro è aumentato da 250€ a 5.000€ (art. 3, commi 1 e 4);   c) per gli anni d’imposta 2020 e 2021 il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione del gestore di struttura ricettiva concernente il pagamento dell’imposta di soggiorno termine passa al 30 settembre 2022 (art. 3, comma 4);   d) Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo (art. 3, comma 6-bis);   e) estensione dell’applicazione della disciplina in materia di versamento unitario al fine di consentire al contribuente di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali a far data dalla pubblicazione di un apposito decreto ministeriale attuativo (art. 3-bis);   f) I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate,  spettanti  al  defunto,   sono   erogati,   salvo   diversa comunicazione  degli  interessati,  ai  chiamati  all'eredita'   come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale  risulta  che l'eredita' e' devoluta per legge, per l'importo  corrispondente  alla  rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo  erogato  all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle entrate  sono   definite   le   modalita'   di   trasmissione   della comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni  di  cui  al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie,  umane  e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 5);   g) nel  caso  di presentazione della dichiarazione precompilata,  direttamente  ovvero tramite il  sostituto  d'imposta  che  presta  l'assistenza  fiscale, ovvero  mediante  CAF  o  professionista,  senza  modifiche,  non  si effettua il controllo formale sui dati relativi agli  oneri  indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti  terzi. Nel caso  di  presentazione   della   dichiarazione   precompilata,   con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non e' effettuato  sui  dati  delle  spese  sanitarie  che   non   risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata (art. 6);   h) lo Statuto del Contribuente viene introducendo il comma 5-bis all’art. 6 con il quale si statuisce che “In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo di quest’ultima. L’amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata dell’applicazione “IO”. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all’amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell’esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” (art. 6-bis);   i) è prevista la facoltà della vendita diretta da parte del debitore dell’Agenzia della Riscossione e più precisa che “nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente […] alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell’agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato […] da perizia inoppugnabile effettuata dall’Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell’articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all’agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l’effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all’agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita […], ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l’agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112” (art. 6-ter);   j) estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili (art. 8);   k) modifica della disciplina del cosiddetto “esterometro”, statuendosi in particolare che “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento” (art. 12);   l) il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso passa da 20 a 30 giorni (art. 14);   m) gli  intermediari  bancari  e finanziari di cui  all'articolo  3,  comma  2,  gli  altri  operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a)  e  d),  e  gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera  i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  che  intervengono, anche attraverso movimentazione di  conti,  nei  trasferimenti  da  o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma  2, lettera  s),  del  medesimo  decreto  sono   tenuti   a   trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto  relativi  alle  predette  operazioni,  effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a  5.000  euro, limitatamente alle operazioni  eseguite  per  conto  o  a  favore  di persone fisiche, enti  non  commerciali  e  di  societa'  semplici  e associazioni equiparate ai sensi  dell'articolo  5  del  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 16);   n) abrogazione per le pe pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici dell’obbligo di comunicazione  all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti  di  appalto,  di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati (art. 18);   o) disposizioni  in  materia  di  ricerca  e  sviluppo  di   farmaci   e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione (art. 23);   p) il regime straordinario di applicazione degli ISA di cui all’art. 148 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 viene esteso anche all’anno d’imposta 2022 (art. 24);   q) sono apportate modifiche agli artt. 79, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 del Codice del Terzo Settore. Inoltre si stabilisce che le disposizioni richiamate al primo periodo del comma 1 dell’art. 104, d.lgs. n. 117/2017 (articoli 77, 78, 81, 82,  83  e  84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro unico  nazionale  del  Terzo settore,  agli  enti  del  Terzo  settore   iscritti   nel  medesimo Registro. Infine, si stabilisce che continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini  e  per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri  Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni  di  promozione  sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del  presente  decreto non più entro il 31 maggio 2022, bensì entro il 31 dicembre 2022 (artt. 26 e 26-bis);   r) in materia di appalti pubblici viene apportata la seguente modifica per quanto concerne la costituzione della cauzione provvisoria all’art. 93, comma 2 del cdcp “La cauzione e'  costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria  o  presso  le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore  dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri  strumenti  e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9” (art. 29);   s) il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui  all'articolo  1,  comma  769,  della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021  è differito al 31 dicembre 2022 (art. 35, comma 4);   t) modifiche all’articolo 25-novies del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In particolare, si stabilisce che l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate “l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000” (art. 37-bis);   u) sono state introdotte disposizioni per il sostegno alle famiglie  con  figli  con  disabilita'  in  materia  di            assegno unico e universale per i figli a carico (art. 38);   v) nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per  l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello  sviluppo economico effettuate entro il 31 dicembre  2022,  i  termini  per  la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero  di  targa del veicolo nuovo consegnato nonche' del codice fiscale  dell'impresa costruttrice   o   importatrice   del   veicolo,   decorrenti   dalla prenotazione disciplinata dal decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico 20 marzo 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in  deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori (art. 40);   z) sono introdotte semplificazioni nelle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro (art. 42).     E' stata pubblicata in G.U. n. 182 S.O. n. 29 la l. 5 agosto 2022, n. 108 di conversione con modificazione del d.l. 16 giugno 2022, n. 68 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e  per  la  funzionalita'  del  Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili" (G.U. n. 139 del 16.6.2022). Ecco le principali novità: DIGHE (art. 2) Viene previsto tra l'altro che condecreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della mobilita'  sostenibili,  e'  adottato,  previa  intesa  in  sede   di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il  regolamento  per  la  disciplina  del procedimento di approvazione  dei  progetti  e  del  controllo  sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe   INCENTIVI PER LA NAUTICA DA DIPORTO (art. 3-bis) I contributi sono riconosciuti, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate e fino a un massimo di 3.000 euro, per l’acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.   DISPOSIZIONI FISCALI CONCERNENTI LE AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE (art. 4-bis)   INFRASTRUTTURE AEREOPORTUALI (art. 6) - le procedure di  valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui all'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, nonche' quelle relative alle  opere  inserite  nei  piani  di sviluppo aeroportuali, ivi inclusi gli interventi  di  mitigazione  e miglioramento ambientale,  sono  svolte  nei  tempi  previsti  per  i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto  legislativo n. 152 del 2006;  - il dibattito pubblico  di  cui  all'articolo  22  del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  svolge  secondo  i  termini previsti  dall'articolo   46,   comma   1,   secondo   periodo,   del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; - sono ridotti della  meta'  i  termini  per  l'accertamento  di conformita' di cui all'articolo 2 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, relativamente ai piani di sviluppo aeroportuale e alle opere inserite in detti piani   NORME PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE TRA FERROVIE ITALIANE E ANAS (art. 6-bis)   INFRASTRUTTURE STRADALI (art. 7) Sono previste novità, tra l'altro, per quanto concerne i punti di ricarica delle auto ad energia elettrica, nonché introdotte limitazioni per quanto concerne la velocità delle biciclette elettriche Inoltre, per quanto concerne la patente di guida scaduta da più di cinque anni si stabilisce che qualora una patente di guida sia scaduta da  piu'  di cinque  anni,  la  conferma  della  validita'  e'  subordinata  anche all'esito  positivo  di  un  esperimento  di  guida   finalizzato   a comprovare  il  permanere  dell'idoneita'  tecnica  alla  guida   del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento  per  la mobilita'   sostenibile   rilasciano,   previa   acquisizione   della certificazione  medica  di  cui  al  comma  8  e  su  richiesta   del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento  di  guida, valida  per  condurre  il  veicolo  fino  al  giorno   della   prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno  una  delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il conseguimento  della  patente  della  medesima  categoria  di  quella posseduta.  Se,  il  giorno  della  prova,  il  conducente  che  deve sottoporsi all'esperimento di guida e' assente, o nel caso  di  esito negativo dell'esperimento, la patente e' revocata.   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI E REVOCHE DELLE STESSE (artt. 7-bis e 7-ter)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE AUTOMOBILISTICA (art. 7-quinquies)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE (art. 8) Tra le altre disposizioni viene prevista l’istituzione del mobility manager scolastico che viene individuato dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, tra il personale docente, senza esonero dall’insegnamento, ovvero ricorrendo a figure professionali esterne, in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Il mobility manager scolastico ha il compito di: a)diffondere la cultura della mobilità sostenibile; b)promuovere l’uso della mobilità ciclo-pedonale e dei servizi di noleggio e condivisione di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; c)supportare il mobility manager d’area, ove nominato, e le competenti amministrazioni locali ai fini dell’adozione delle misure di mobilità sostenibile fornendo elementi per favorire la sostenibilità degli spostamenti del personale scolastico e degli studenti dell’istituto scolastico; d)segnalare al competente ente locale eventuali esigenze legate al trasporto scolastico e delle persone con disabilità. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI (art. 9) Tra le altre disposizioni si appongono le seguenti modifiche all’art. 12 d.l. n. 98/2011 convertito in l. n. 98/2011 convertito in l. n. 111/2011: - gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l’adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, nell’ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni è fatta salva la possibilità di finanziare e realizzare l’esecuzione anche di interventi relativi alla messa a norma degli impianti o correlati alle norme in materia di prevenzione incendi, al fine di favorire il coordinamento degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da eseguire ai sensi delle letterea)eb)del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, l’Agenzia del demanio o i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri, l’esecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, nei casi in cui interessino immobili già oggetto di finanziamenti per lavori nell’ambito di piani di investimento approvati dalla medesima Agenzia. Parimenti i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono gestire, previo atto di intesa con l’Agenzia del demanio, l’esecuzione degli interventi ascritti ai piani di intervento dell’Agenzia del demanio nei casi in cui questi riguardino immobili già oggetto di finanziamento nell’ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni. Tutti gli interventi curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici sono comunicati all’Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle letterea),b)ec)e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni con- trattuali in materia»; - al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria dei lavori di importo in ogni caso inferiore a 100.000 euro, di cui al comma 2, letterea)eb), è curata, senza nuovi o maggiori oneri, direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili»   OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (art. 10)   In  relazione  agli interventi di cui all'Allegato IV del d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021,  per  la  cui realizzazione e'  nominato  un  commissario  straordinario  ai  sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55,  fermo  quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, si applica, altresi', la riduzione dei termini prevista dal medesimo articolo 4,  comma  2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32  del  2019 ("L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati"),compatibilmente con i vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva  2011/92/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 MASCHERINE ANTICOVID (art. 12) L'utilizzo delle mascherine FFP2 è proroga fino al 30 settembre 2022 nei seguenti mezzi: a) ((fino al 15 giugno 2022,)) per l'accesso ai seguenti  ((mezzi di trasporto)) e per il loro utilizzo:       1) aeromobili adibiti a servizi  commerciali  di  trasporto  di persone;       2)  navi  e  traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto interregionale;       3)  treni  impiegati  nei  servizi  di  trasporto   ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta Velocita';       4) autobus adibiti  a  servizi  di  trasporto  di  persone,  ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;       5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;       6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico  locale  o regionale;       7) mezzi di trasporto  scolastico  dedicato  agli  studenti  di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado (ma non per gli esami di maturità). MISURE PER L’ACCELERAZIONE DEI GIUDIZI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL PNRR (art. 12-bis) 1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell’istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l’udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell’udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell’udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. Il comma 4 dell’art. 48 d.l. n. 77/2021 convertito in l. n 108/2021 viene modificato come segue: “4. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  diaffidamento di cui al comma 1  ((e  nei  giudizi  che  riguardano  le procedure   di   progettazione,   autorizzazione,   approvazione    e realizzazione delle opere finanziate in  tutto  o  in  parte  con  le risorse previste dal PNRR e  relative  attivita'  di  espropriazione, occupazione  e  di  asservimento,  nonche'  in  qualsiasi   procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR)), si  applica  l'articolo  125  del codice del processo amministrativo di cui al  decreto  legislativo  2 luglio 2010,  n.  104. ((In  sede  di  pronuncia  del  provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con  la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi  di  attuazionedel PNRR.))”.Nelle ipotesi in cui, prima della data dell’8 luglio 2022, la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l’udienza per la discussione del merito è anticipata d’ufficio entro il termine di cui al comma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.       E’ stata pubblicata in G.U. n. 164 del 15.7.2022 la l. 15 luglio 2022, n. 91 di conversione con modificazioni del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche   nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti,  nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (in G.U. n. 114 del 17.5.2022). Ecco le principali novità:   MISURE PER RIDURRE L’IMPATTO DEI COSTI DEL’ENERGIA PER UTENTI FINALI. Prolungamento delle agevolazioni tariffarie per i soggetti economicamente svantaggiati (art. 1-1-quater)   MISURE PER RIDURRE L’IMPATTO DEI COSTI DEL’ENERGIA PER LE IMPRESE. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  25%. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,   n.   17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34, fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 20% e' rideterminato nella misura del 25%. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21  del  2022, nella misura del 12% è rideterminato nella  misura  del  15% (art. 2). Credito d'imposta per gli autotrasportatori (art. 3) Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio della pesca (art. 3-bis) Contributo  straordinario,  sotto  forma  di  credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell'anno 2022 (art. 4) Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole,  della  pesca  e   dell'acquacoltura  che  hanno  subito  un  incremento   dei   costi  energetici (art. 20)   INDENNITÀ PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO VERTICALE (art. 2-bis)  Per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro. L’indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore   MISURE STRUTTURALI PER INCREMENTARE LA CAPACITA’ ENERGETICA Rigassificatori Le  opere  finalizzate  all'incremento della  capacita'  di  rigassificazione  nazionale   mediante   unita' galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente  decreto, incluse  le   connesse   infrastrutture,   costituiscono   interventi strategici di pubblica utilita',  indifferibili  e  urgenti. Le  amministrazioni  a  qualunque  titolo   interessate   nelle procedure  autorizzative,  incluso  il  rilascio  della   concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture  connesse, attribuiscono  ad  esse  priorita'  e  urgenza  negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza (art. 5)   Semplificazioni per gli impianti di energie rinnovabili (artt. 6-10) In particolare si stabilisce che per quanto riguarda l’efficacia del permesso di costruire che “Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo” (art. 7-bis)   Disposizioni in materia  di  autorizzazione  unica  ambientale  degli   impianti di produzione di energia da fonti fossili (art. 12)   ULTERIORI MODIFICHE AI BONUS FISCALI IN MATERIA EDILIZIA DI CUI ALL’ART. 119 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020 (art. 14) All'articolo  119,  comma  8-bis,  il  secondo   periodo   e' sostituito dal seguente: «Per gli  interventi  effettuati  su  unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la detrazione del 110 per cento spetta  anche  per  le  spese  sostenute entro il 31  dicembre  2022,  a  condizione  che  alla  data  del  30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  30  per cento dell'intervento complessivo, nel  cui  computo  possono  essere compresi  anche  i  lavori  non  agevolati  ai  sensi  del   presente articolo.» L’art. 121, comma 1 viene invece così modificato “I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,  2023  e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo   dell'utilizzo    diretto    della    detrazione    spettante, alternativamente: a) per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla  detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad  altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari finanziari, senza facolta' di successiva  cessione,  fatta  salva  la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del  presente decreto, per ogni cessione intercorrente  tra  i  predetti  soggetti, anche successiva alla prima ; alle banche, in relazione ai  crediti per i quali e' esaurito il  numero  delle  possibili  cessioni  sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano  stipulato  un  contratto  di  conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del  decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e'  sempre  consentita  la cessione  a  favore  dei  clienti  professionali   privati   di   cui all'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del  decreto  legislativo   24 febbraio 1998, n. 58 a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato  un  contratto  di  conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca  capogruppo,  senza facolta' di ulteriore cessione;   b) per la cessione di un credito d'imposta  di  pari  ammontare  ad altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di  credito  e  gli  altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate  a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate ad  operare  in  Italia  ai  sensi  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma  restando  l'applicazione dell'articolo 122-bis,  comma  4,  del  presente  decreto,  per  ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche,  in  relazione  ai  crediti  per  i  quali  e' esaurito il  numero  delle  possibili  cessioni  sopra  indicate,  e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto  corrente,  senza facolta' di ulteriore cessione. alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del  decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e'  sempre  consentita  la cessione  a  favore  dei  clienti  professionali   privati   di   cui all'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del  decreto  legislativo   24 febbraio 1998, n. 58 a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato  un  contratto  di  conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca  capogruppo,  senza facolta' di ulteriore cessione.” 1-bis Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  Sono anche apportate modifiche al Testo Unico in materia edilizia.   MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE DALLA GUERRA IN UCRAINA (artt. 15-20 e 29) In particolare sono apportate integrazioni all’art. 19 d.P.R. n. 602/1973 in materia di rateizzazioni di debiti fiscali prevedendosi che (art. 15-bis): - nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà; - il numero di rate che possono essere non pagate per decadere del beneficio della rateizzazione passa da cinque a otto, tuttavia la previsione della lett. c) del comma 3 cambia come segue “il carico puo' essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data  sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione  puo' essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora  scadute  alla medesima  data.  Resta  comunque  fermo  quanto  disposto  dal  comma 1-quater il carico non può essere nuovamente rateizzato”; -  “3-ter La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza”. - Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo Sono introdotte disposizioni per agevolare la compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (art. 20-ter)   MISURE FISCALI IN GENERALE PER LE IMPRESE Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (art. 21) Credito d'imposta formazione 4.0 (art. 22)   DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI ORGANIZZATE IN ITALIA (art. 25-bis)   MISURE SPECIFICHE PER I CONCESSIONARI AUTOSTRADALI (art. 27)   APPALTI PUBBLI DI LAVORI (art. 26) In  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi compresi quelli affidati a  contraente  generale,  aggiudicati  sulla base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31 dicembre 2021, lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31  dicembre  2022,  e'  adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,  applicando  i prezzari aggiornati ai sensi del  comma  2  ovvero,  nelle  more  del predetto aggiornamento, quelli  previsti  dal  comma  3.  I  maggiori importi derivanti dall'applicazione dei  prezzari  di  cui  al  primo periodo, al netto dei ribassi formulati  in  sede  di  offerta,  sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto  periodo,  nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle  risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento  e' emesso contestualmente e comunque entro cinque  giorni  dall'adozione dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'  effettuato,  al  netto delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o  liquidate,  ai sensi  dell'articolo  106,  comma,  1,  lettera   a),   del   decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  entro  i  termini   di   cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per  cento,  le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,  fatte  salve  le  somme  relative  agli  impegni contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali  ulteriori   somme   a disposizione  della  medesima   stazione   appaltante   e   stanziate annualmente  relativamente  allo  stesso  intervento.  Ai  fini   del presente  comma,  possono,  altresi',  essere  utilizzate  le   somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una  diversa destinazione  sulla  base  delle  norme  vigenti,  nonche'  le  somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali  siano  stati  eseguiti  i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,  nel rispetto delle procedure contabili della spesa  e  nei  limiti  della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in  vigore del presente decreto. Qualora il  direttore  dei  lavori  abbia  gia' adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il  responsabile  unico del  procedimento  abbia  emesso   il   certificato   di   pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate  tra  il  1°  gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e'  emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di  pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalita' di  cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto  relativo alle lavorazioni effettuate  e  contabilizzate  a  far  data  dal  1° gennaio 2022. In tali  casi,  il  pagamento  e'  effettuato  entro  i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. Per le finalita' di cui sopra, in deroga alle previsioni di cui  all'articolo  23,  comma  16,  terzo  periodo,  del  codice  dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del  2016,  e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro  il  31  luglio  2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari  in  uso  alla data di entrata in vigore del presente decreto, in  attuazione  delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12,  del  decreto-legge  27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni,  i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici  giorni,  dalle competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le  regioni interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato  articolo  29  del decreto-legge  n.  4  del  2022,  in  relazione  alle  procedure   di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai  fini  della  determinazione  del  costo   dei   prodotti,   delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi  dell'articolo  23,  comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano  i  prezzari aggiornati  ai  sensi  del  presente   comma   ovvero,   nelle   more dell'aggiornamento,  quelli  previsti  dal  comma   3.   I   prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere  validita'  entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara  la  cui  approvazione sia intervenuta entro tale data. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni  appaltanti,  per  i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione  del  costo dei prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni,  ai  sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50  del  2016, incrementano  fino  al  20  per  cento  le  risultanze  dei  prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del  31  dicembre  2021  inferiore  ovvero superiore alla percentuale di  cui  al  primo  periodo  del  presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio  degli  importi riconosciuti  ai  sensi  del  medesimo  comma  1,  in  occasione  del pagamento degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  afferenti  alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  29,  commi  8  e  9,  del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i  maggiori  costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3  del  presente articolo, dei prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,  le  stazioni appaltanti  possono  procedere  alla  rimodulazione  delle  somme   a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime  finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi', utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali  siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei limiti della residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto. In caso di insufficienza delle risorse di cui sopra,  per fronteggiare i maggiori costi derivanti  dall'aggiornamento, ai  sensi dei  commi  2  e  3,  dei  prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre  2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,  con  le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241  e'  istituto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il  «Fondo  per  l'avvio  di  opere indifferibili». Sono stabilite le modalità di accesso a tale fondo. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli  accordi  quadro  di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei  contratti  pubblici  di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  gia'  aggiudicati  ovvero efficaci alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le stazioni appaltanti,  ai  fini  della  esecuzione  di  detti  accordi secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6  del  medesimo articolo 54 del codice dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto legislativo  n.  50   del   2016   e   nei   limiti   delle   risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori  previsti dall'accordo quadro  utilizzano  i  prezzari  aggiornati  secondo  le modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al  comma  3  del  presente articolo, fermo restando il ribasso  formulato  in  sede  di  offerta dall'impresa  aggiudicataria   dell'accordo   quadro   medesimo.   In relazione  all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al  primo periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  si applicano  anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di  lavori  basati su accordi quadro gia' in  secuzione alla data di entrata  in  vigore del presente decreto   APPALTI PUBBLICI PER SERVIZI DI MENSA (art. 26-bis) Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti gli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l’articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti» sono soppresse; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti».   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DI LAVORI (art. 27) Per fronteggiare, nell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici i concessionari di cui all’articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all’articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l’avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato, è sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell’ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione   INTRODUZIONE DEI PATTI TERRITORIALI DI ALTA FORMAZIONE PER LE IMPRESE (art. 28)   SEMPLIFICAZIONI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (art. 30-bis)   UNA TANTUM PER I DIPENDENTI E PENSIONATI (artt. 31-33) Per i lavoratori dipendenti (a condizione che la retribuzione imponibile,  parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo  mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del  mese  di  dicembre, del rateo di  tredicesima) spetta un’indennità di 200 euro. Tale indennita'  e' riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione  del  lavoratore di non essere titolare delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  32, commi 1 e 18. Per i pensionati l’indennità spetta a coloro che hanno un reddito personale  assoggettabile  ad  IRPEF,  al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro. Per i lavoratori autonomi, invece, il tutto è rinviato a norme attuative che dovranno essere emanate   BONUS TRASPORTO PUBBLICO (art. 35) Il valore del buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il buono di cui  al primo periodo e' riconosciuto in favore delle  persone  fisiche  che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono  reca  il  nominativo  del  beneficiario,  e' utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e'  cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non  rileva  ai fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione economica   equivalente   ANCORA NORME SUL PNRR (art. 42)   E’ stato pubblicato in G.U. n. 117 del 20.5.2022 la l. 20 maggio 2022, n. 51 recante conversione in legge con modificazioni del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare  gli  effetti  economici  e  umanitari della crisi ucraina” (G.U. n. 67 del 21.3.2022). Ecco le principali novità:   a)       riduzione delle accise e IVA sui carburanti (artt. 1 e 1-bis);   b)      bonus carburante per i dipendenti ovverosia per l'anno  2022,  l'importo  del  valore  di  buoni  benzina  o analoghi titoli ceduti  a  titolo  gratuito  da  datori di lavoro  privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di  carburanti,  nel  limite  di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del  reddito  (art. 2);   c)       contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle  imprese per l'acquisto di energia elettrica (per le imprese con potenza pari o superiore a 16,5 Kw) e gas (diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17)  e' riconosciuto, a  parziale  compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  della componente energia,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di credito di imposta, pari al 12% della  spesa  sostenuta  per l'acquisto della componente energetica (20% per il gas), effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022,  comprovato  mediante  le  relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla base della media riferita al primo trimestre  2022,  al  netto  delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il  credito  d'imposta  di  cui  al  e'  utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile soltanto una volta. e'  cedibile,  solo  per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385. In  caso  di  cessione  del  credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta (artt. 3 e 4 ma vedi anche art. 9);   d)      bonus sociale gas ed elettricità ovverosia per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore  ISEE  di accesso ai bonus sociali elettricita' e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  29  dicembre 2016, passa a 12.000 euro (art. 6);    e)    modifica alle disposizioni di cui all’art. 6-bis d.lgs n. 28/2011 in materia di dichiarazione di inizio lavori asseverata per impianti eolici e fotovoltaici, nonché in materia di VIA per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 12.000 MW (artt. 7-bis e da 7-quater a 7-septies);   f)      rateizzazione per le PMI dei costi di gas ed elettricità ovverosia al fine di contenere gli effetti  economici  negativi  derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le  imprese  con sede in  Italia,  clienti  finali  di  energia  elettrica  e  di  gas naturale, possono  richiedere  ai  relativi  fornitori  con  sede  in Italia,  la  rateizzazione  degli  importi  dovuti  per   i   consumi  energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e  giugno  2022,  per  un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro (art. 8);   g)    Per quanto concerne il fondo di garanzia delle PMI di cui all’art. 13 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2022  sono prorogati alcuni termini di pagamento per la restituzione dei fondi ricevuti (art. 8-bis);   h)    Superbonus fiscale per interventi edilizi ex artt. 119 e 121 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020. Si stabilisce che “i fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata: a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50; b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice. 4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (art. 10-bis):   i)      proroga gratuità occupazione suolo pubblico e semplificazione per le domande di concessione di suolo pubblico. le autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell’interessato. Si stabilisce che:  -        a far data dal l° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;  -        a far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto  1991, n. 287, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  (art. 10-ter e art. 22-quater);   j)      Misure di sostegno dell’edilizia privata. Sono prorogati di un anno: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3 -bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020 (art. 10-septies);   k)     nuovi disposizioni per consentire l’integrazione salariale ovverosia per le imprese di cui all’art. 10 d.lgs. n. 148/2015 (a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti,  estrattive, di   installazione   di   impianti,   produzione   e    distribuzione dell'energia, acqua e gas;  b) cooperative di produzione  e  lavoro  che  svolgano  attivita' lavorative similari a quella degli operai delle imprese  industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal  Decreto  del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;  c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;      d)  cooperative  agricole,  zootecniche  e  loro   consorzi   che esercitano   attivita'    di    trasformazione,    manipolazione    e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;  e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;  f) imprese industriali per la frangitura delle  olive  per  conto terzi;  g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario; l) imprese ndustriali degli enti pubblici, salvo il caso in  cui il capitale sia interamente di proprieta' pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l'attivita' di  escavazione  e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione  e  di lavorazione di  materiali  lapidei,  con  esclusione  di  quelle  che svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture  e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione) che  non  possono  piu'  ricorrere  ai  trattamenti ordinari di integrazione salariale  per  esaurimento  dei  limiti  di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni e'  riconosciuto,  in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di  150  milioni  di euro per  l'anno  2022,  un  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili  fino  al  31 dicembre 2022. Per le attività di cui ai codici Ateco dell’Allegato I, invece, per  l'anno  2022, è previsto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo  di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. I datori  di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato  A  che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022,  sospendono  o  riducono  l'attivita' lavorativa ai sensi del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale  di cui agli  articoli  5,  29,  comma  8  e  33,  comma  2  del  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (art. 11);   l)      retroattività della previsione della sospensione  della  decorrenza  di  termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio di cui all’art. 22-bis d.l. n. 51/2021 convertito in l. n. 69/2021. Si stabilisce che tali previsioni si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (art. 12-bis);   n)    Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle merci. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell’avanzo di amministrazione, nonché nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile (art. 13-bis);   o)    in materia di autotrasporto introduzione della clausola dell’adeguamento del costo del carburante in caso di variazione superiore al 2% tra la data di stipula del contratto e l’ultimo adeguamento mentre il corrispettivo nei contratti di trasporto  di  merci  su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai  valori indicativi di riferimento dei  costi  di  esercizio  dell'impresa  di trasporto merci per conto  di  terzi,  pubblicati  e  aggiornati  dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (artt. 14-17);   p)    definizione di un sistema di interscambio di pallet (art. 17-bis e 17-ter);   q)     contributo, sotto forma  di  credito  d'imposta,  per  l'acquisto  di   carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca (art. 18);   r)      rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari (art. 19);   s)      credito d’imposta per IMU nel comparto del turismo ovverosia e'  riconosciuto  alle  imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonche' le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi  tematici,  inclusi  i parchi acquatici e faunistici, in misura  corrispondente  al  50  per cento dell'importo versato a titolo di seconda  rata  dell'anno  2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  per  gli  immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali e' gestita la relativa attivita' ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e che  i  soggetti indicati  abbiano  subito  una  diminuzione  del  fatturato   o   dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il  50  per  cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 (art. 22);   t)       disposizioni per la cybersicurezza nei confronti delle PP.AA. ovverosia si stabilisce che per talune categorie di prodotti (sicurezza dei dispositivi - endpoint  security,  ivi  compresi applicativi  antivirus,  antimalware  ed  «endpoint   detection   and response» - EDR e «web application firewall») qualora le aziende  produttrici di prodotti e servizi tecnologici  di  sicurezza  informatica  legate alla Federazione Russa non  siano  in  grado  di  fornire  servizi  e aggiornamenti  ai  propri  prodotti   di cui sopra, in conseguenza della  crisi  in  Ucraina,  le medesime    amministrazioni    procedono     tempestivamente     alla diversificazione dei prodotti in uso. Viene prevista un’esenzione dalla responsabilità erariale per questi acquisti e le determinazioni a contrarre non sono soggette al controllo preventivo di legittimità  (art. 29);   u)    controllo sulle esportazioni:   -      per le materie critiche viene previsto che con decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla  base  della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione,   anche   in   relazione    alla    necessita'    di approvvigionamento   di   filiere   produttive   strategiche,    sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di  fuori  dell'Unione  europea  sono  soggette  alla procedura di notifica. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione e' soggetta all'obbligo di notifica. Le  imprese  italiane  o  stabilite  in  Italia  che  intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori  dall'Unione  europea le materie prime critiche individuate  come sopra  o  i rottami ferrosi hanno  l'obbligo  di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione,  al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale   una   informativa   completa dell'operazione.  Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  non  osservi l'obbligo di cui al comma 2 e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione (art. 30);   -        per quanto concerne i prodotti ad uso duale di cui al d.lgs. n. 221/2017 viene prevista l’informatizzazione dei procedimenti autorizzativi per le esportazioni dei prodotti dual use mediante la realizzazione di una specifica piattaforma informatica della cui attivazione dovrà essere data comunicazione tramite Gazzetta Ufficiale e che “L'Autorita' competente effettua visite ispettive  presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonche' esaminare e acquisire copie  di  registri,  dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto” (art. 35).   v)     Contributo straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel  territorio  dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di  produzione di energia elettrica, dei  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  di produzione di gas  metano  o  di  estrazione  di  gas  naturale,  dei soggetti rivenditori di energia elettrica di  gas  metano  e  di  gas naturale  e  dei  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (art. 37);   w)    il termine di iscrizione a ruolo di cui all’art. 2, comma 2 d.lgs. n. 462/1997 fino al 31 agosto 2022 passa da trenta a sessanta giorni (art. 37-quater)     E' stato pubblicato in G.U. n. 47 del 25.2.2022 il d.l. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e  per  la  sicurezza  nei luoghi di  lavoro  in  materia  edilizia,  nonche'  sull'elettricita' prodotta da impianti da fonti rinnovabili". Ecco le principali novità a) l'art. 121 del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 viene così modificato, mentre viene abrogato l'art. 28, comma 1 d.l. n. 4/2020, mentre permane la disciplina a questo punto speciale per i crediti oggetto di opzione anteriormente al 7 febbraio 2022 che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti:  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,  2023  e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo   dell'utilizzo    diretto    della    detrazione    spettante, alternativamente:   a) per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, ((cedibile dai  medesimi))  ad  altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari finanziari ((, senza facolta' di successiva cessione)) a) per un contributo, sotto forma di sconto  sul  corrispettivo  dovuto, fino a un importo massimo pari al  corrispettivo  stesso,  anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi  ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta,  di  importo  pari  alla detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad  altri  soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo  se  effettuate  a  favore  di  banche  e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa' appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra  i  predetti soggetti, anche successiva alla prima;    b) per la cessione  di  un  credito  d'imposta  di  pari  ammontare ((...)) ad altri soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli altri  intermediari  finanziari  ((,  senza  facolta'  di  successiva cessione)). b) per la cessione di un credito d'imposta di pari  ammontare  ad  altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari finanziari, senza facolta' di successiva  cessione,  fatta  salva  la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo  di  cui all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i  predetti soggetti, anche successiva alla prima.    1-bis. L'opzione di cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei  lavori.  Ai  fini  del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli  stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due perciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi  ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.    1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma  2, in caso di opzione di cui al comma 1:      a) il contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati relativi  alla  documentazione  che  attesta   la   sussistenza   dei presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3 dell'articolo  3   del   regolamento   recante   modalita'   per   la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato decreto legislativo n. 241 del 1997;      b) i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'  delle  spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo  119,  comma  13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al  comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del  visto  di  conformita', delle attestazioni e delle asseverazioni di cuialpresentecomma, sulla base dell'aliquota prevista dalle  singole  detrazioni  fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate  come attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81  del  7  aprile 2018, o della normativa  regionale,  e  agli  interventi  di  importo complessivo non superiore  a  10.000  euro,  eseguiti  sulle  singole unita'  immobiliari  o  sulle  parti  comuni   dell'edificio,   fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219,  della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  1-quater.  I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui  al  comma  1, lettere a) e b), non possono formare  oggetto  di  cessioni  parziali successivamente alla  prima  comunicazione  dell'opzione  all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalita' previste dal  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al  comma  7.  A  tal fine, al credito e' attribuito un codice  identificativo  univoco  da indicare nelle comunicazioni  delle  eventuali  successive  cessioni, secondo le modalita' previste  dal  provvedimento  di  cui  al  primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano  alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura  inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.  2. In deroga all'articolo  14,  commi  2-ter,  2-sexies  e  3.1,  e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno  2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  per le spese relative agli interventi di:   a) recupero del patrimonio edilizio  di  cui  all'articolo  16-bis, comma 1, lettere a), b) e d),  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  di  cui  al comma 4 dell'articolo 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,  ivi inclusi quelli di sola  pulitura  o  tinteggiatura  esterna,  di  cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge  27  dicembre  2019,  n. 160; e) installazione  di  impianti  fotovoltaici  di  cui  all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n.  917,  ivi  compresi  gli  interventi  di  cui  ai  commi  5  e  6 dell'articolo 119 del presente decreto; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; f-bis) superamento ed eliminazione di barriere  architettoniche  di cui all'articolo 119-ter del presente decreto. 3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione  non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa  ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non  puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma  1, del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei  soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori  e  i soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle  entrate  nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo  procede,  in  base  a  criteri selettivi e tenendo  anche  conto  della  capacita'  operativa  degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza  dei  presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e  all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5. Qualora sia accertata la mancata  sussistenza,  anche  parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,  l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo  corrispondente  alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma 1. L'importo  di  cui  al  periodo  precedente  e'  maggiorato  degli interessi di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 6. Il recupero dell'importo di cui al comma  5  e'  effettuato  nei confronti  del  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,  ferma restando,  in  presenza   di   concorso   nella   violazione,   oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo  18 dicembre 1997,  n.  472,  anche  la  responsabilita'  in  solido  del fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei  cessionari  per  il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da  effettuarsi  in  via telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3 dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022  al  31  dicembre  2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.   b) l’art. 122 del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 viene, invece, modificato come segue: “  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31  dicembre  2021,  i  soggetti  beneficiari  dei  crediti d'imposta  elencati  al  successivo  comma  2   possono,   in   luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale,  degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente,  a fronte di uno sconto di pari ammontare sul  canone  da  versare,  gli istituti  di  credito  e  altri  intermediari  finanziari,  senza   facolta'   di successiva cessione, fatta salva la  possibilita'  di  due  ulteriori cessioni solo  se  effettuate  a  favore  di  banche  e  intermediari finanziari iscritti all'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  societa'  appartenenti  a  un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia  ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in  Italia  ai  sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente  decreto, per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche successiva alla prima ((,  senza facolta' di successiva cessione)). 2. Le disposizioni contenute nel  presente  articolo  si  applicano alle  seguenti  misure  introdotte   per   fronteggiare   l'emergenza epidemiologica da COVID-19: a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli  immobili  a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28; c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti  di  lavoro di cui all'articolo 120; d)  credito  d'imposta  per  la  sanificazione  e  l'acquisto  di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125. 3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le  stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La  quota  di  credito  non  utilizzata  nell'anno  non  puo'  essere utilizzata negli anni successivi,  e  non  puo'  essere  richiesta  a rimborso. Non si applicano i limiti  di  cui  all'articolo  34  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo  1,  comma  53,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo  della  spettanza  del  credito d'imposta e all'accertamento e  all'irrogazione  delle  sanzioni  nei confronti dei soggetti beneficiari di cui  al  comma  1.  I  soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del  credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle  relative  all'esercizio  dell'opzione,  da effettuarsi in via telematica”;   c) anche per quanto concerne la cessione del credito d’imposta per le attività ricettive di cui all’art. 1 d.l. n. 152/2021 convertito in l. n. 233/2021, si stabilisce che “Il  credito d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di  successiva cessione ad altri  soggetti,  fatta  salva  la  possibilita'  di  due ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa' appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto  periodo  sono nulli”;   d) sono aggravate le pene per i reati correlati all’indebita percezione dei bonus fiscali e in particolare viene prevista la confisca per casi particolari anche nell’ipotesi di truffa aggravata a danno di enti pubblici. Inoltre l’art. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato) c.p. viene esteso a tutte le erogazioni pubbliche e non soltanto per finanziamenti ma per qualsiasi tipologia di erogazioni. Anche con riguardo all’art. 316-ter c.p. con rubrica “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” viene modifica con “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”. L’art. 640-bis c.p. trova ora applicazione non soltanto per contributi ma anche per sovvenzioni.   e) viene modificato anche l’art. 119 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020, con l’introduzione del seguente comma “13-bis.1.  Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni  di  cui  al  comma  13  e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni  false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione  dello  stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con  la  multa  da  50.000  euro  a 100.000 euro. Se il fatto  e'  commesso  al  fine  di  conseguire  un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata”. Viene anche modificato il comma 14 di detto articolo come segue: “14. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  penali  ove  il fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano  attestazioni  e asseverazioni  infedeli  si  applica   la   sanzione   amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per  ciascuna  attestazione  o asseverazione infedele resa. I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita'  civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni  o  asseverazioni rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a  500.000 euro per   ogni   intervento   comportante   attestazioni   o asseverazioni,  con  massimale  pari  agli  importi   dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri  clienti  e  al  bilancio  dello Stato   il   risarcimento   dei   danni    eventualmente    provocati dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia' sottoscritto una polizza assicurativa  per danni derivanti da attivita' professionale ai sensi  dell'articolo  5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  7 agosto 2012, n.  137,  purche'  questa:  a)  non  preveda  esclusioni relative ad attivita' di asseverazione; b) preveda un  massimale  non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio  di  asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista  ove si renda necessario; c) garantisca,  se  in  operativita'  di  claims made,  un'ultrattivita'  pari  ad  almeno  cinque  anni  in  caso  di  cessazione di attivita' e una retroattivita' pari anch'essa ad almeno cinque  anni  a  garanzia  di  asseverazioni  effettuate  negli  anni precedenti. In alternativa il  professionista  puo'  optare  per  una polizza dedicata alle attivita' di cui al presente  articolo  con  un massimale adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a  500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilita' civile  di cui  alla  lettera  a).  La  non  veridicita'  delle  attestazioni  o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.  Si  applicano  le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.  L'organo  addetto al controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai  sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico”;   f) L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e  122 del decreto-legge n. 34  del  2020,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020,  nel  caso  in  cui  tali  crediti  siano oggetto  di  sequestro  disposto  dall'Autorita'   giudiziaria   puo' avvenire,  una  volta  cessati  gli  effetti  del  provvedimento   di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e  122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati  di  un periodo pari alla durata del sequestro medesimo,  fermo  restando  il rispetto  del  limite  annuale  di  utilizzo  dei  predetti   crediti d'imposta previsto dalle richiamate  disposizioni.  Per  la  medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di  controllo  esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121  e  122  del  medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;   g)  Per i lavori edili di  cui  all'allegato  X  al  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli  articoli  119,  119-ter,  120  e  121  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'   quelli   previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2013,  n.  90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160, possono essere riconosciuti solo  se  nell'atto  di  affidamento  dei lavori e' indicato che i lavori edili  sono  eseguiti  da  datori  di lavoro che  applicano  i  contratti  collettivi  del  settore  edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle  associazioni  datoriali  e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n. 81.  Il  contratto  collettivo  applicato,  indicato   nell'atto   di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3,  lettere  a)  e  b)  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i  responsabili  dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  per  rilasciare,  ove previsto, il visto di conformita',  ai  sensi  dell'articolo  35  del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche  che  il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di  affidamento dei  lavori  e  riportato   nelle   fatture   emesse   in   relazione all'esecuzione dei lavori.               E’ stata pubblicata in G.U. n. 301 del 20.12.2021 la l. 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione con modificazioni del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (G.U. n. 252 del 21.10.2021 ) recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro  e per esigenze indifferibili”. Ecco le principali novità:       a)    per quanto concerne le scadenze della cosiddetta “rottamazione-ter” si stabilisce che “Il versamento delle  rate  da corrispondere nell'anno 2020 e  di  quelle  da  corrispondere  il  28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2018, n.  136,  all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  30 aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'  considerato  tempestivo  e  non  determina l'inefficacia delle stesse definizioni se  effettuato  integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo  3,  comma  14-bis, del citato decreto-legge n.  119  del  2018,  entro  il  9 dicembre 2021” (art. 1);   b)   inoltre si prevede che con  riferimento  alle   cartelle   di   pagamento   notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31  dicembre  2021, il termine  per  l'adempimento  dell'obbligo  risultante  dal  ruolo, e' fissato, ai fini della decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio dell’esecuzione in  centottanta giorni (art. 2);   c)   i debitori che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, siano incorsi in decadenza da  piani  di  dilazione  di  cui all'articolo 19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8  marzo  2020  sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente  ai  quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 e' fissato al 31 ottobre 2021,  ferma  restando  l'applicazione  a  tali  piani  delle disposizioni del comma 1 del presente articolo (art. 3);   d)       l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume   invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione (art. 3-bis);e)   per quanto riguarda il credito fiscale per investimenti in materia di ricerca e sviluppo si stabilisce che “I soggetti che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto hanno utilizzato in compensazione il  credito  d'imposta  per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  maturato  a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre 2 019, possono effettuare il  riversamento  dell'importo  del  credito utilizzato,  senza  applicazione  di  sanzioni  e   interessi,   alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti” (art. 5, commi 7-12);   f) versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3 -bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell’articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l’applicazione di ulteriori sanzioni e interessi (art. 3-ter);   g) favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 3-quater);   h) è prevista l'esenzione IVA per le seguenti attività (art. 5, comma 15-quater):   1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché  dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto; 4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e) , della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.   Le disposizioni di cui sopra si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:   1) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;   2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;   3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;   4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;   5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.   i) viene rideterminata la base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all’estero (art. 5-bis);   j) l’agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge,  esclusivamente mediante l’accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell’agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all’atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 5-octies);   k)  viene introdotta una disciplina semplificata in materia di patent box (art. 6);   l)        in materia di congedi parentali viene disposto che “Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto  o  in  parte  alla durata della sospensione  dell'attivita'  didattica  o  educativa  in presenza del figlio, alla durata  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta  dal Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto”, prevedendosi un’indennità pari al 50% dello stipendio, indennità che non spetta per i figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni (art. 9);   m)       i  datori  di  lavoro  che  sospendono  o  riducono l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per  i  lavoratori  in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di  cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 (art. 11);     n)      sono introdotte numerose modifiche al d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro, introducendosi una nuova ipotesi di divieto temporaneo di contrattazione con la pubblica amministrazione nel caso in cui venga accertato quando riscontra che almeno il  10  per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro  risulti  occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione  di instaurazione del rapporto  di  lavoro  nonche',  a  prescindere  dal settore di intervento, in caso di  gravi  violazioni  in  materia  di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (art. 13).             E' stato pubblicato in G.U. n. 155 del 30.6.2021 il d.l. 30 giugno 2021, n. 99 recante "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese". Ecco le principali novità: a) viene sospesa l'iniziativa del cashback per il secondo semestre dell'anno mentre sono apportate numerose e rilevante modiche al funzionamento del credito d'imposta generato (art. 1); b) il periodo di sospensione delle cartelle esattoriale ex art. 68, comma 1 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 scadente al 30 giugno è prorogata al 31 agosto 2021 (art. 2, comma 1); c) la sospensione del divieto di compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo che si è concluso il 30 aprile 2021 ritorna in vigore fino al 31 agosto 2021 (art. 2, comma 2, lett. a); d) il periodo di divieto di pignoramenti da parte dell'Agenzia delle Entrate su stipendi e pensioni che si doveva concludere il 30 giugno 2021 è prorogato al 31 agosto 2021 (art. 2, comma 2, lett. b); e) proroga delle deliberazioni comunali in materia di TARI al 31 luglio 2021 (art. 2, comma 4); f) i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni  di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attivita' economiche Ateco2007,  con  i  codici 13, 14 e 15,  che,  a  decorrere  dalla  data  del  1°  luglio  2021, sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto,  domanda  di  concessione  del  trattamento   ordinario   di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima  di  diciassette  settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31  ottobre  2021. Ai datori di lavoro di cui sopra resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5  e  24 della legge 23 luglio 1991, n. 223  e  restano  altresi'  sospese  le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di  appalto.  Fino  alla  medesima data di cui al primo periodo, resta altresi' preclusa  al  datore  di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la  facolta'  di recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604  e  restano, altresi', sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della medesima legge. Mentre in linea generale viene previsti un ulteriore trattamento CIGS (art. 4); g) per quanto concerne il finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (art. 2 d.l. n. 69/2013 convertita in l. n. 98/2013, cosiddetta "legge Sabatini") si prevede che conriferimentoalle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1°gennaio 2021 per le quali sia stata gia'  erogata  in  favore  delle  imprese beneficiarie almeno la prima quota di  contributo,  procede,  secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate  ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione,  anche  se  non  espressamente  richieste  dalle   imprese beneficiarie, previo positivo esito  delle  verifiche  amministrative propedeutiche al pagamento (art. 5).       E' stato pubblicato in G.U. n. 103 del 30.04.2021 il d.l. 30 aprile 2021, n. 56 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che reca le seguenti principali novità: a) sono apportate modifiche alla disciplina del lavoro agile nell'ambito della pubblica amministrazione di cui all'art. 263 d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni in l. n. 77/2020 (art. 1); b) sono prorogati al 30 settembre 2021 il termine di scadenza dei documenti di riconoscimento e di identità e al 31 luglio 2021 il termine di scadenza dei permessi di soggiorno (art. 2); c) la previsione dell'art. 264, comma 1, lett. f) d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020, secondo la quale "gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delleopere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed e' assentito, previo accertamento di tale conformita', con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e' indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241. L'autorizzazione paesaggistica e' rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" è prorogata al 31.12.2021 (art. 10);       E' stata pubblicata in G.U. n. 102 del 29.4.2021 la l. 22 aprile 2021, n. 55 recante conversione con modificazione del d.l. 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (in G.U. n. 51 del 1.3.2021) che - tra l'altro - modificando il d.lgs. n. 300/1999 introduce nel nostro ordinamento il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero del Turismo, l'abrogazione di quest'ultimo - ricordiamo - fu oggetto di referendum popolare nel 1993 con una percentuale di favorevoli di oltre l'82%. Le competenze del nuovo Ministero della transizione ecologica sono le seguenti (art. 2): a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell’ambiente costiero e della comunicazione ambientale; b) ddefinizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l’Unione europea nel settore dell’energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l’attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione;politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell’energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull’applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l’energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell’energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell’aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientaleanche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; d) pianificazione  in  materia  di  emissioni  nei  diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti; e) gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed  economia circolare; f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione,  fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g)  promozione  di  politiche  di   sviluppo   sostenibile, nazionali e internazionali; h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le  competenze  del  Ministero dello sviluppo economico; i) coordinamento delle misure di contrasto  e  contenimento del  danno  ambientale,  nonche'  di  bonifica  e  di  ripristino  in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non  e' individuato il responsabile della contaminazione ovvero quelli per  i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione  degli interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali; l) sorveglianza, monitoraggio e recupero  delle  condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente,  con particolare  riferimento  alla  prevenzione   e   repressione   delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e  protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico  ed  elettromagnetico  e  dai rischi industriali; m) difesa e  assetto  del  territorio  con  riferimento  ai valori naturali e ambientali. Per quanto concerne le dotazioni di risorse e personale del nuovo personale sono stabilite all'art. 3. In particolare si prevede che "Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del 13 febbraio 2021, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 10 del presente decreto". Viene anche prevista l'istituzione del Comitato Interministeriale per la transizione ecologica o CITE (art. 4)   Le competenze del nuovo Ministero del turismo sono invece le seguenti "cura  la programmazione, il coordinamento  e  la  promozione  delle  politiche turistiche nazionali, i rapporti con  le  regioni  e  i  progetti  di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione  europea  e internazionali in materia di turismo, fatte salve lecompetenzedel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  e cura altresi' i rapporti  con  le  associazioni  di  categoria  e  le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori" (art. 6)   Sono istituiti anche un comitato interministeriale per la transizione ecologica (art. 4) ed il comitato interministeriale per la transizione digitale (art. 8)

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E' stata pubblicata in G.U. n. 112 del 12.5.2021 la l. 6 maggio 2021, n. 61 recante conversione in legge con modificazioni del d.l. 13 marzo 2020, n. 30 recanti "Misure  urgenti  per  fronteggiare  la  diffusione  del  COVID-19   e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" (in G.U. n. 62 del 13.3.2021). Ecco le principali novità: RESTRIZIONI ALLE LIBERTA' PERSONALI (art. 1) a) dal 15 marzo al 6 aprile 2021,  i  Presidenti  delle  regioni  e delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono   disporre l'applicazione  delle  misure  stabilite  per  la  zona   rossa   dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonche' ulteriori,  motivate,  misure  piu'  restrittive  tra  quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020: - nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; - nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave. b) dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e  nella  giornata  del  6  aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano  nelle quali si applicano le misure stabiliteperlazonaarancione,e' consentito,  in  ambito  comunale,  lo  spostamento  verso  una  sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due  persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai  minori  di anni  14  sui  quali  tali  persone  esercitino  la   responsabilita' genitoriale e alle persone  con  disabilita'  o  non  autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e' consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la  zona rossa; c) nei  giorni  3,  4  e  5  aprile  2021,  sull'intero  territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca,  si  applicano  le  misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2  del  decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni e'  consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui sopra. LAVORO AGILE, DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE E BONUS BABY SITTING (art. 2)   Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici , alternativamente all’altro genitore, può svol-gere la prestazione di lavoro in modalità agile per un pe-riodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica oeducativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a se-guito di contatto ovunque avvenuto. Per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, e' riconosciuto al lavoratore che svolge l'attivita' in modalita' agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilita' concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non puo' avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'eta' del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma puo' essere fruito in forma giornaliera od oraria. I lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti allecategorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono chiedere la corresponsione di uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi espletamento di lavoro agile. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cuiv all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus e' altresi' riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari       E' stata pubblicata in G.U. n. 77 del 30.3.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 30 marzo 2020 recante "Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale si stabilisce che fino al 6 aprile 2021 per gli stati di cui alla lett. C) dell'allegato 20 d.P.C.M. 2.3.2021 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco) si stabilisce che a tutti coloro che  hanno  soggiornato  o  transitato  nei  quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia  in  uno  o  piu'  Stati  di cui sopra e'  fatto  altresi' obbligo di:       a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui  all'art. 51, comma 6, del citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque  giorni di quarantena presso l'abitazione o la dimora nei termini di  cui  ai commi da 1 a 5, del medesimo art. 51 del decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio  nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;       b) effettuare  un  ulteriore  test  molecolare  o  antigenico  al termine dei cinque giorni di quarantena.       In G.U. n. 75 del 27.3.2021 sono state pubblicate le due nuove ordinanze del Ministero della Salute 26 marzo 2021 con le quali sono state stabilite le seguenti classificazioni cromatiche di alcune regioni italiane: - Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia restano in zona "rossa" fino al 6 aprile 2021 (si applicano le misure di cui al Capo V d.P.C.M. 2.3.2021secondo quanto già prescitto dalle ordinanze del 12 marzo 2021 ; - Calabria, Toscana  e Valle d'Aosta diventano zone "rosse" sicché si applicano le misure di cui al Capo V d.P.C.M. 2.3.2001 fino al 6 aprile 2021.      In G.U. n. 69 del 20.3.2021 sono state pubblicate le tre ordinanze del Ministero della Salute datate 19 marzo 2021 con le quali sono stabilite le seguenti classificazioni cromatiche di alcune regioni italiane: - la regione Campani resta in zone "rossa" per i prossimi quindici giorni; - la regione Sardegna passa in zona "arancione"; - la regione Molise passa in zona "arancione".   La circolare del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2021 reca chiarimenti su quelle che sono le misure restrittive delle libertà di movimento che sono applicabili dal 15 marzo al 6 aprile 2021 con particolare riguardo alle disciplina applicabile durante il prossimo periodo pasquale.     E' stata pubblicata in G.U. n. 63 del 13.3.2021 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 13 marzo 2021 che classifica la Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento come zone "Rosse" per le quali si applicano le disposizioni del Capo V del d.P.C.M. 2.3.2021 dal 15 marzo 2021     In G.U. n. 62 del 13.3.2021 sono state pubblicate tre ordinanze del Ministero della Salute 12 marzo 2021 che classificano dal 15 marzo 2021: - le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,  Piemonte, Veneto e Puglia come zone "Rosse" per le quali si applicano le disposizioni del Capo V del d.P.C.M. 2.3.2021; - mentre la Regione Molise resta zona "Rossa".     In G.U. n. 61 del 12.3.2021 è stata pubblicata la l. 12 marzo 2021, n. 29 di conversione con modificazioni del d.l. 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimentoe prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" (In G.U. n. 10 del 14.1.2021). Ecco le principali disposizioni introdotte: a) lo stato di emergenza epidemiologica viene prorogato al 30 aprile 2021; b) vegono qualficate: - Zona bianca”, le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; - “Zona arancione”, le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno moderato, nonché le regioni che, in presenza di un’analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto; - “Zona rossa”, le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato; - “Zona gialla”, le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere precedenti c) fino al 27 marzo 2021: - sull'intero  territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in  uscita  tra  i territori  di  diverse  regioni  o  province  autonome,   salvi   gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito  il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;  - è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o nonautosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa; - qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; d) la validità dei titoli e dei permessi di soggiorno fino scadenti entro il 31 dicembre 2020 è prorogata al 30 aprile 2021.         Sono state pubblicate in G.U. n. 56 del 6.3.2021 due ordinanze del Ministero della Salute 5 marzo 2021 che collocano da lunedì 8 marzo 2021 le regioni - Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto in zona "arancione" (capo IV d.P.C.M. 2.3.2021); - Campania in zona "rossa" (capo V d.P.C.M. 2.3.2021).       E’ stato pubblicato in G.U. n. 52 S.O. del 2.3.2021 il d.P.C.M. 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ecco le principali disposizioni vigenti dal 6 marzo al 6 aprile 2021:   PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE   Obbligo dell’uso delle mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto   Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio  nazionale  e'  vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i  territori  di  diverse regioni o  province  autonome,  salvi  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di  necessita'  ovvero per motivi di salute   I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre (maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio, contattando il proprio medico curante   Le attività produttive e commerciali devono rispettare i protocolli di cui agli allegati 12, 14 e 14   Applicazione, l’altro, delle misure igienico sanitarie di cui all’allegato 19 oltre che delle prescrizioni di cui all’art. 5   Smart working     DIVISIONE IN TIPOLOGIE CROMATICHE DEL TERRITORIO ITALIANO   Zona bianca (art. 7) Caratterizzazione Regioni che si collocano in uno scenario di  tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo  territorio  si manifesti una incidenza settimanale dei contagi,  per  tre  settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.   Attività vietate In tali regioni nelle  quali cessano di applicarsi le misure di cui  al  Capo  III  (zona gialla) relative  alla sospensione  o  al  divieto  di   esercizio   delle   attivita'   ivi disciplinate. A tali attivita' si applicano comunque le  misure  anti contagio previste dal presente  decreto,  nonche'  dai  protocolli  e dalle linee guida allo stesso  allegati  concernenti  il  settore  di riferimento o, in difetto,  settori  analoghi.  Restano  sospesi  gli eventi che implichino assembramenti in  spazi  chiusi  o  all'aperto, comprese le manifestazioni  fieristiche  e  i  congressi  nonche'  le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione  di  pubblico agli eventi e alle competizioni sportive   Zona gialla (artt. 8-31) Caratterizzazione (art. 8)   Le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto.   Attività vietate   Spostamenti (art. 9) Dalle ore  22,00  alle  ore  5,00  del  giorno  successivo  sono consentiti esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso  fortemente  raccomandato,  per  la  restante parte della giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di  salute,  per  situazioni  di  necessità  o  per  svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Fino  al  27  marzo  2021,  in  ambito  regionale,  lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e'  consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00  e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni  quattordici  sui  quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi   Manifestazioni pubbliche (art. 10) Lo svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  e'  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento   Locali aperti al pubblico (art. 11, comma 2) E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico, nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e  delle linee guida vigenti   Parchi (art. 11, comma 3) L'accesso del pubblico ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  nonche'  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' consentito  l'accesso dei  minori,  anche  assieme  ai  familiari  o   ad   altre   persone abitualmente conviventi o deputate alla  loro  cura,  ad  aree  gioco all'interno di  parchi,  ville  e  giardini  pubblici,  per  svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto  nel  rispetto  delle  linee guida del  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  di  cui all'allegato 8.    Abitazioni private (art. 11, comma 4) Con riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato di non  ricevere  persone  diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per esigenze lavorative o situazioni di necessita' e urgenza.   Accesso a strutture sanitarie (art. 11, comma 5) E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti  di  permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti  in  possesso  del  riconoscimento  di  disabilita'  con connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresi' prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni  del  direttore sanitario della struttura.   In particolare accesso alle RSA (art. 11, comma 6) L'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita'  e lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.   Luoghi di culto (art. 12) L'accesso ai luoghi di culto avviene  con  misure  organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di almeno un metro   Convegni (art. 13) Sono sospesi i convegni, i congressi  e  gli  altri  eventi,  ad Il servizio di apertura al pubblico  dei  musei  e  degli  altri   Musei (art. 14) Istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato,  dal  lunedi'  al  venerdi',  con esclusione dei giorni festivi, a  condizione  che  detti  istituti  e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone e da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e  i giorni festivi, il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni  regolamentari di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  11  dicembre  1997,  n.  507,  che prevede il libero accesso a tutti gli  istituti  e  ai  luoghi  della cultura statali la prima domenica del meseeccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza   Spettacoli, teatri e cinema (art. 15) Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali o spazi  anche  all'aperto.  A  decorrere  dal  27  marzo  2021,  gli spettacoli aperti al pubblico in sale  teatrali,  sale  da  concerto, sale cinematografiche, live-club e in  altri  locali  o  spazi  anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto della  distanza  interpersonale  di  almeno  un  metro  sia  per   il personale,  sia  per  gli  spettatori  che  non  siano   abitualmente conviventi. La capienza consentita non puo' essere  superiore  al  25 per cento di  quella  massima  autorizzata  e,  comunque,  il  numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 400 per  spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni  singola sala   Centri culturali, feste e cerimonie (art. 16) Sono sospese le attivita' dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo  e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.   Sono vietate le feste nei luoghi al  chiuso  e  all'aperto,  ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.   Attività sportiva (artt. 17-18) E' consentito svolgere attivita' sportiva  o  attivita'  motoria all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di  almeno  un  metro  per  ogni  altra  attivita'  salvo  che  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali   Impianti sciistici (art. 19) Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.   Sale giochi e parchi tematici (art. 20) Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale  scommesse,  sale bingo e casino', anche se svolte all'interno  di  locali  adibiti  ad attivita' different   Scuola (artt. 21-23) Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  adottano forme  flessibili  nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica  ai sensi  degli  articoli  4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75  per  cento  della  popolazione  studentesca delle predette istituzioni sia  garantita  l'attivita'  didattica  in presenza L'attivita' didattica  ed  educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a  svolgersi  integralmente in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di  eta'  inferiore  ai  sei anni e per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con l'uso dei predetti dispositivi   Procedure concorsuali (art. 24) E' sospeso lo svolgimento delle  prove  preselettive  e  scritte delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su  basi  curriculari  ovvero  in  modalita'   telematica,   nonche'   ad esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e  di quelli per il personale della protezione civile. Sono  consentite  le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche  amministrazioni nei casi in cui  e'  prevista  la  partecipazione  di  un  numero  di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede  di  prova, previa  adozione  di  protocolli  adottati  dal  Dipartimento   della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.  Resta ferma in ogni  caso  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.  1  del  25 febbraio  2020  e   degli   ulteriori   aggiornamenti,   nonche'   la possibilita' per le commissioni di procedere  alla  correzione  delle prove scritte con collegamento da remoto   Corsi di formazione (art. 25) I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi  solo con modalita' a distanza   Attività commerciali (art. 26, comma 1) Le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono  a  condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di  almeno  un metro, che gli ingressi avvengano in modo  dilazionato  e  che  venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo  necessario all'acquisto dei beni (vedasi anche allegati 10 e 11)   Centri commerciali (art. 26, comma 2) Nelle giornate festive e prefestive  sono  chiusi  gli  esercizi commerciali  presenti  all'interno   dei   mercati   e   dei   centri commerciali,  gallerie  commerciali,  parchi  commerciali  ed   altre strutture  ad  essi  assimilabili,  a   eccezione   delle   farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti  vendita di  generi  alimentari,  di  prodotti  agricoli  e   florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie   Attività di ristorazione (art. 27) Le attivita' dei servizi di  ristorazione  (fra  cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5,00 fino alle ore 18,00. Il  consumo  al  tavolo  e'  consentito  per  un massimo  di  quattro  persone  per  tavolo,  salvo  che  siano  tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti  al  pubblico.  Resta  consentita  senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita' prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (leggasi bar) l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli  interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro.   Strutture ricettive (art. 28) Le  attivita'  delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento interpersonale di un metro  negli  spazi  comuni,  nel  rispetto  dei protocolli e  delle  linee  guida  adottati  dalle  regioni  o  dalla Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,  idonei   a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i  criteri  di  cui  all'allegato  10,  tenuto  conto  delle  diverse tipologie di strutture ricettive   Attivita' inerenti ai servizi alla persona, nonche' servizi  bancari,   finanziari e altre attivita' che restano garantiti (art. 29)   Attività professionali (art. 30) In ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:     a) esse siano attuate anche mediante modalita' di  lavoro  agile, ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a distanza;     b) siano incentivate le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;     c) siano assunti protocolli  di  sicurezza  anti-contagio,  fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;     d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali   Trasporti (art. 31) A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del  trasporto ferroviario  regionale,  con  esclusione  del  trasporto   scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non  superiore al 50%   Zona arancione (artt. 32-37) Caratterizzazione Le regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore  a  50  casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2  e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un  livello  di  rischio  alto,   secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  l'8  ottobre  2020 (allegato 25)   Attività consentite (art. 34) Sono disciplinate da ordinanze del Ministero della Salute oltre a quella previste per le zone gialle   Spostamenti (art. 35) E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in  zona  arancione  salvo  che  per  gli  spostamenti  motivati   da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero  per motivi  di  salute. E' vietato ogni spostamento con mezzi di  trasporto  pubblici  o privati, in un Comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio, per motivi di salute, per situazioni di  necessita'  o  per  svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in tale comune. Fino  al  27  marzo  2021,  in  ambito  comunale,  lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e'  consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00  e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni  quattordici  sui  quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti  dai  comuni   con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e  per  una  distanza non  superiore  a  trenta  chilometri  dai  relativi   confini,   con esclusione in ogni caso  degli  spostamenti  verso  i  capoluoghi  di provincia   Musei (art. 36) Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al  pubblico  dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento dell'emergenza epidemica   Servizi di ristorazione (art. 37) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita' prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e  negli  interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro    Zona Rossa (artt. 38-48) Caratterizzazione Le  regioni  nel  cui  territorio   si   manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi  ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di  tipo 3 e con  un  livello  di  rischio  almeno  moderato,  secondo  quanto stabilito dal  documento  di  «Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  l'8  ottobre  2020 (allegato 25).   Attività vietate (art. 39) Oltre alle attività vietate nelle zone gialle, con ordinanza del Ministero della Salute sono prescritte ulteriori restrizioni   Spostamenti (art. 40) E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonche' all'interno dei medesimi territori,  salvo  che per gli spostamenti motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.  E'  consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente  necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza  nei  limiti in cui la stessa e' consentita. Il transito sui territori in zona rossa  e'  consentito  qualora necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono consentiti ai sensi del presente decreto   Attività sportiva (art. 41) E' consentito soltanto svolgere  individualmente  attivita'  motoria  in prossimita' della propria abitazione purche'  comunque  nel  rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie.  E' altresi'   consentito   lo   svolgimento   di   attivita'    sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale   Musei (art. 42) Chiusi ad eccezione delle bliblioteche per le attività su prenotazione   Scuola e università (artt. 43 e 44) Sospesa l’attività in presenza per tutti   Attività commerciali (art. 45) Sono  sospese  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita'  individuate  nell'allegato  23,  sia  negli  esercizi  di vicinato sia  nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche ricompresi nei centri commerciali. Sono chiusi,  indipendentemente  dalla  tipologia  di  attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla  vendita  di  soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano  aperte  le  edicole,  i  tabaccai,  le  farmacie  e  le parafarmacie.   Servizi di ristorazione (art. 46) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza  limiti  di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture  ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita' prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e  E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e  negli  interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro.   Servizi alla persona (art. 47) Sono sospesi tutti i servizi alla persona diversi da quelli di cui all’allegato 24 ovvero: -          - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  -          - Attivitità delle lavanderie industriali  -          - Altre lavanderie, tintorie      - Servizi di pompe funebri e attività connesse   Attività lavorativa (art. 48) I datori di lavoro pubblici limitano la presenza  del  personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attivita'  che ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza.   Il personale non in presenza presta la propria attivita'  lavorativa  in modalita' agile.   SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO (artt. 49-54)

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L'Adunanza del Consiglio di Stato 18 marzo 2021, n. 5 chiarisce, nell'ambito dei requisiti speciali di partecipazione dei consorzi stabili, che "La consorziata di un consorzio stabile, non designata ai fini dell’esecuzione dei lavori, è equiparabile, ai fini dell’applicazione dell’art. 63 della direttiva 24/2014/UE e dell’art. 89 co. 3 del d.lgs. n. 50/2016, all’impresa ausiliaria nell’avvalimento, sicché la perdita da parte della stessa del requisito impone alla stazione appaltante di ordinarne la sostituzione”"

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E’ stata pubblicata in G.U. n. 176 del 24.7.2021 la legge 23 luglio 2021, n. 106  di conversione con numerose modificazioni del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (G.U. n. 123 del 25.5.2021) recante “misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali” (cosiddetto “Sostegni-bis”). Ecco le principali novità:   CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (art. 1)   Sono previste tre diverse tipologie di contributo a fondo perduto   I) Il contributo già riconosciuto ai sensi del d.l. n. 41/2021 convertito in l. n. 69/2021 viene riconosciuto una seconda volta con accredito direttamente sul conto corrente del contribuente (comma 1)   II) E’ previsto anche un contributo a fondo perduto alternativo a quello di cui sopra “condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020” (comma 5).   Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.   Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro  Il contributo non correre a formare la base imponibile.  L’istanza dev’essere presentata entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica.     III) Infine è previsto un contributo a fondo perduto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 16).   L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate fino ad un importo pari a 50.000€   L’istanza dev’essere presentata entro il termine di 30 giorni dall’avvio della corrispondente procedura telematica.   E’ prevista anche una misura in favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all’articolo 85,comma 1, lettere a)o b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1,del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro:   a)     il contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,n.69, determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste;   b)    il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a), in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;   c)     il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1°aprile 2019 al 31 marzo 2020.   SOSTEGNI ECONOMICI PER WEDDING, INTRATTENIMENTO E HORECA (art. 1-ter)   Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019     ULTERIORI SLITTAMENTO PER IL VERSAMENTO DELLE RATE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (art. 1-sexies)   Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14- bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018: a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020; c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020; d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020; e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.   DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI (art. 1-septies)   FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE (art. 2) E’ istituito uno specifico fondo per il sostegno di quelle attività per le quali sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto    PROLUNGAMENTO CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI LOCAZIONE (art. 4) Il credito d’imposta riconosciuto per i canoni di affitto per gli immobili ad uso non abitativo e per affitto di azienda di cui all’art. 28 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2021 inizialmente previsto fino al 30 aprile è prorogato fino al 31 luglio 2021.   Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.   Il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento    RINEGOZIAZIONE DEI CANONI COMMERCIALI (art. 4-bis) Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021, purché si tratti di conduttori esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall’8 marzo 2020   ESENZIONE IMU (art. 4-ter) Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto. L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre2021.   RIDETERMINAZIONE DEI CANONI DEMIANIALI (art. 6-bis) Per l’anno2021, l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500   SOSPENSIONE ATTIVITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (art. 9, comma 1) Le cartelle di pagamento erariali sono ulteriormente sospese fino al 31 agosto 2021   PROROGA PAGAMENTO DELLE IMPOSTE PER I CONTRIBUENTI ISA (art. 9-ter) Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bisdel decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione    CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ SPORTIVE  E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA (artt. 10, 10-bis e 10-ter) Il credito d'imposta per gli  investimenti  pubblicitari  in  favore  di leghe  e  societa'  sportive  professionistiche  e  di   societa'   e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 81 d.l. n. 104/2020 convertito in l. n. 126/2020 trova applicazione anche per l’anno d’imposta 2021. Inoltre, il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. Infine: - slittano alcuni termini concernenti l’entrata in vigore di disposizioni del d.lgs. n. 36/2021 in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo; - sono introdotte modifiche al d.lgs. n. 39/2021; - al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023,allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative   SOSPENSIONE DEL PROGRAMMA « CASHBACK » E CREDITO D’IMPOSTA POS (art. 11-bis) Inoltre, agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d’imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.   Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure: a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro   Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure: a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.   RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI (art. 11-ter) Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.   MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO (artt. 11-octies, 23-bis e 23-ter) Art. 120-quaterdecies.1. – (Rimborso anticipato) – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto Art. 125-sexies. – (Rimborso anticipato) – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato 3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito. 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro (la nuova formulazione dell’art. 125-sexies si applica soltanto ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto).   GARANZIA FONDO PMI GRANDI PORTAFOGLI DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO (art. 12)   VAGLIA CAMBIARI, CAMBIALI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO (art. 13, comma 7-bis) I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell’articolo11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre2021 sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.   START UP INNOVATIVE (art. 14)  Le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) TUIR, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e da piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) TUIR, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale   RIAPERTURA DI TERMINI IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DI BENI DI IMPRESA E DI RIDETERMINAZIONE DI VALORI DI ACQUISTO DI CUI ALL’ART. 2 D.L. N. 282/2002 CONVERTITO IN L. N. 27/2003 (art. 14, comma 4-bis)   PREVISTA LA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER L’EMISSIONE DI GARANZIE SU PORTAFOGLI OBBLIGAZIONARI (art. 15)   CREDITO D’IMPOSTA PER SVILUPPO VACCINI (art. 31) Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini, spetta un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, a condizione che il beneficiario dell'aiuto si impegni a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo   PROROGA TERMINI PER SOCIETA’ BENEFIT E ULTERIORI MODIFICHE (art. 19-bis)   MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 143, IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE (art. 31-quater)   CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI (art. 32) Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per: a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali; c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione   VENDITA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art. 32-bis) Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d’uso degli stessi   ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SALUTE (artt. 34 e 34-bis) Tra le varie disposizioni di stabilisce quanto segue Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell’ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell’Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L’obbligo di sottoporsi a test per l’infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5della legge 11 gennaio 2018, n.3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica   ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (artt. 40, 40-bis e 50-bis)   CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE (art. 41) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2021 è istituto il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.   MODIFICHE IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (art. 41-bis)    PROMOZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA (art. 43-ter) Fino al 31 dicembre 2021 al fine di promuovere l’offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all’assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.    VERIFICA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI (art. 47-bis) Ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti far data dal 1° novembre 2021   CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO (art. 48-bis) A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 25 per cento. Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali   RINNOVO CONCESSIONI AREE PUBBLICHE (art. 56-bis) In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all’allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre2020, entro il termine stabilito dall’articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21maggio 2021, n.69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo   BORSE DI STUDIO (art. 60-bis Per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese dell’importo delle donazioni effettuate fino all’importo massimo di 100.000 euro   COSTITUZIONE DEL CENTRO ITALIANO DI RICERCA PER L’AUTOMOTIVE (art. 62-bis)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DELLA FIBRA OTTICA (art. 63-bis) Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, sicché nell’ambito delle convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente interventi di nuova costruzione rilasciato per edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l’ingresso dell’edificio e il più vicino nodo di connessione   RIDUZIONE IMPOSTE PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA PER COLORO CHE HANNO MENO DI 36 ANNI FINO AL 30 GIUGNO 2022 (art. 63) Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui. Per gli atti di cui relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601   INTERVENTI CONVERVATIVI PER IL RESTAURO SU IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO (art. 65-bis) Alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo immobili di questo tipo è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa. Il credito è compensabile ma non cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.5   PER L’ANNO 2021 CREDITO D’IMPOSTA, NEL LIMITE DI SPESA DI 20 MILIONI DI EURO, IN FAVORE DEI TITOLARI DI IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI O CONCESSI A SOGGETTI PRIVATI (art. 67-bis)   SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO PER LE NAVI DA CROCIERA (art. 73-quater)   SLITTAMENTO DI TERMINI La cosiddetta plastic tax di cui all’art. 1, commi 634-650 l. n. 160/2019 slitta dal 31 luglio 2021 al 1° gennaio 2022 (art. 9, comma 3)   Le misure di sostegno per garantire la liquidità di imprese (SACE) di cui all’art. 1 d.l. n.  23/2020 convertito in l. n. 40/2020 viene prorogata dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. Inoltre la durata del finanziamento può superare i 6 anni ed arrivare a 10 anni (art. 13)   La conclusione del periodo di moratoria dei debiti delle PMI nei confronti degli istituti di credito di cui all’art. 56 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 è posticipato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 limitatamente alla sola quota capitale e purché le imprese ammesse invii comunicazione al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 (art. 16)   Gli incentivi per la cessione dei crediti societari di cui all’art. 44-bis d.l. n. 34/2019 convertito in l. n. 58/2020 sono prorogati al 31 dicembre 2021. Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio (art. 19)   E’ previsto che ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (i lavoratori stagionali, del turismo e spettacolo), è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600 (art. 42)   Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione (art. 47)   Sono rinnovate per il 2021 le disposizioni di cui all’art. 103-bis d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 in favore transfrontalieri che  siano  titolari  di  rapporti   di   collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati  nonche' dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal  23  febbraio  2020  e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle  misure  di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (art. 49)   Le misure di cui all’art. 54 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 in merito all’acquisto della prima casa sono prorogate al 31 dicembre 2021 (art. 64)   Proroga degli incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti (art. 73-quinquies)      E’ stata pubblicata in G.U. n. 120 S.O. n. 21 del 21 maggio 2021 la legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e  agli  operatori economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse all'emergenza da COVID-19” (cosiddetto Decreto Sostegni) in G.U. n. 70 del 22.03.2021, con il quale sono state adottate numerose misure di supporto economico agli operatori economici ed ai cittadini per fronteggiare gli effetti infausti causati dal protrarsi della pandemia. Ecco i principali provvedimenti:   CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (art. 1, commi 1-8)       Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è  riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo è qualificato come impignorabile.       Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.       L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:       a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;       b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;       c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;       d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;       e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.       L’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.       Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.       In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.       Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.       L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.       Si applicano le disposizioni di cui all’art. 25, commi 9-14 del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020               CREDITO D’IMPOSTA PER LE ATTIVITA’ TEATRALI E DAL VIVO (art. 36-bis)       Alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subìto nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019 è riconosciuto un credito d’imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario               ESENZIONE PRIMA RATA IMU (art. 6-sexies)       Per i soggetti di cui sopra non è dovuta la prima rata dell’IMU purché gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori                PROROGA DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (artt. 01 e 4, commi 1-3)       La proroga della sospensione delle carte di pagamento viene posticipata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 e dei pignoramenti di stipendi e pensioni.       Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:       a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;       b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.               RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D’IMPRESA E PER IL SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE (artt. 1-bis e 5-bis)       La rivalutazione di cui all’art. 110 d.l. n. 104/2020 convertita in l. n. 126/2020 può essere effettuata anche per il bilancio 2020 con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del precitato articolo.       La rivalutazione dei beni d’impresa nel settore alberghiero e termale ai sensi dell’art. 6-bis d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020 trova applicazione anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento       CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE START UP (art. 1-ter)       Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del presente decreto in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1.               MINIMI CONDONO ESATTORIALE (art. 4, commi 4-6)       Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro       Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.       Fino alla data stabilita dal citato decreto ministeriale è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione               MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI (art. 5)       Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2020.       La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive       CALCOLO IVA AI FINI DEGLI INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA (art. 6-bis)       L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente       CONVEZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINII E ORIENTAMENTO (art. 10-bis)       Per l’anno 2021 sono esenti dall’imposta di bollo               ISTITUZIONE DI UN FONDO PER GENITORI LAVORATORI SEPARATI O DIVORZIATI AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO (art. 12-bis)       Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l’assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo               RICONTRATTAZIONE LOCAZIONI COMMERCIALI (art. 6-novies)       Nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione               CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTI (art. 8)       I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.       Mentre il blocco dei licenziamenti viene protratto fino al 30 giugno 2021.               PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE (art. 17)       In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81               DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL REDDITO DI EMERGENZA E IL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE (artt. 12 e 13)               INCREMENTO DEL FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ETS (art. 14)               VACCINAZIONI ANTICOVID (artt. 20 e 20-ter)       Le regioni e le province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione.       Inoltre, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti.       In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti «di follow up».               COVID HOTEL (art. 21)       Le misure riguardanti i COVID hotel di cui all’art. 1, commi 2 e 3 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 sono prorogate al 20 luglio 2021               DISPOSIZIONI A TUTELA DEL LIBERO PROFESSIONISTA CHE HA OMESSO ADEMPIMENTI BUROCRATICI O PAGAMENTI IN RAGIONE DEL COVID (art. 22-bis)        In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all’infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.       Nel caso di impossibilità sopravvenuta il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente       La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.       Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati               MISURE PER PALESTRE, PALESTRE E PISCINE (art. 36-ter)       La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale       MODIFICA IN TEMA DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182-BIS L.F. (art. 37-ter)       Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale       RINEGOZIAZIONE MUTUI FONDIARI PRIMA CASA (art. 40-ter)       In sostituzione dell’art. 41-bis d.l. n. 124/2019 convertito in l. n. 157/2019 si prevede che “Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo […]”       SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL RILASCIO DI IMMOBILI ANCHE AD USO NON ABITATIVO (art. 40-quater)       La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:       a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;       b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.               PROROGA DI ALCUNI TERMINI (art. 5, comma 14, 26-bis e art. 29)       L’obbligo di segnalazione dell’importo rilevante ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 14/2019 slitta per l’INPS dall’anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo.       Con riferimento all’art. 9-ter, commi 2 e 3 (e si vedano analogamente i successivi commi 4 e 5) del d.l. n. 137/2020 convertito in l. n. 176/2020 fine di promuovere la  ripresa  delle  attivita'  turistiche,  danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese  di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991, n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto  stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre  2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020, n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (e non più al 31 marzo 2021),  dal  pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge 27 dicembre 2019, n. 160.       In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni    concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo  pubblico  per  l'esercizio  del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo  31  marzo 1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  34  del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio  2021  al  al 30 giugno 2021 (e non più al 31 marzo 2021),  dal pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  837  e  seguenti, della legge n. 160 del 2019.       Proroga dei termini delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria       Proroga dei termine di revisione degli autoveicoli dal 30 aprile al 31 luglio 2021                                           E' stato pubblicato sul sito delle Agenzia delle Entrate il provvedimento del 23 marzo 2021 recante "Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021".   La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.   Scaricabili oltre al provvedimento qui trovate anche in formato pdf:       modulo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto; le istruzioni per la compilazione; le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica dell'istanza.                       E’ stata pubblicata in G.U. n. 120 S.O. n. 21 del 21 maggio 2021 la legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e  agli  operatori economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse all'emergenza da COVID-19” (cosiddetto Decreto Sostegni) in G.U. n. 70 del 22.03.2021, con il quale sono state adottate numerose misure di supporto economico agli operatori economici ed ai cittadini per fronteggiare gli effetti infausti causati dal protrarsi della pandemia. Ecco i principali provvedimenti:   CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (art. 1, commi 1-8)   Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è  riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo è qualificato come impignorabile.   Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.   L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:   a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;   b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;   c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;   d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;   e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.   L’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.   Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.   In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.   Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.   L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.   Si applicano le disposizioni di cui all’art. 25, commi 9-14 del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020       CREDITO D’IMPOSTA PER LE ATTIVITA’ TEATRALI E DAL VIVO (art. 36-bis)   Alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subìto nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019 è riconosciuto un credito d’imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario       ESENZIONE PRIMA RATA IMU (art. 6-sexies)   Per i soggetti di cui sopra non è dovuta la prima rata dell’IMU purché gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori        PROROGA DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (artt. 01 e 4, commi 1-3)   La proroga della sospensione delle carte di pagamento viene posticipata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 e dei pignoramenti di stipendi e pensioni.   Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:   a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;   b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.       RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D’IMPRESA E PER IL SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE (artt. 1-bis e 5-bis)   La rivalutazione di cui all’art. 110 d.l. n. 104/2020 convertita in l. n. 126/2020 può essere effettuata anche per il bilancio 2020 con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del precitato articolo.   La rivalutazione dei beni d’impresa nel settore alberghiero e termale ai sensi dell’art. 6-bis d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020 trova applicazione anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento   CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE START UP (art. 1-ter)   Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del presente decreto in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1.       MINIMI CONDONO ESATTORIALE (art. 4, commi 4-6)   Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro   Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.   Fino alla data stabilita dal citato decreto ministeriale è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione       MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI (art. 5)   Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2020.   La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive   CALCOLO IVA AI FINI DEGLI INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA (art. 6-bis)   L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente   CONVEZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINII E ORIENTAMENTO (art. 10-bis)   Per l’anno 2021 sono esenti dall’imposta di bollo       ISTITUZIONE DI UN FONDO PER GENITORI LAVORATORI SEPARATI O DIVORZIATI AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO (art. 12-bis)   Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l’assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo       RICONTRATTAZIONE LOCAZIONI COMMERCIALI (art. 6-novies)   Nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione       CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTI (art. 8)   I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.   Mentre il blocco dei licenziamenti viene protratto fino al 30 giugno 2021.       PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE (art. 17)   In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81       DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL REDDITO DI EMERGENZA E IL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE (artt. 12 e 13)       INCREMENTO DEL FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ETS (art. 14)       VACCINAZIONI ANTICOVID (artt. 20 e 20-ter)   Le regioni e le province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione.   Inoltre, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti.   In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti «di follow up».       COVID HOTEL (art. 21)   Le misure riguardanti i COVID hotel di cui all’art. 1, commi 2 e 3 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 sono prorogate al 20 luglio 2021       DISPOSIZIONI A TUTELA DEL LIBERO PROFESSIONISTA CHE HA OMESSO ADEMPIMENTI BUROCRATICI O PAGAMENTI IN RAGIONE DEL COVID (art. 22-bis)    In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all’infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.   Nel caso di impossibilità sopravvenuta il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente   La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.   Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati       MISURE PER PALESTRE, PALESTRE E PISCINE (art. 36-ter)   La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale   MODIFICA IN TEMA DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182-BIS L.F. (art. 37-ter)   Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale   RINEGOZIAZIONE MUTUI FONDIARI PRIMA CASA (art. 40-ter)   In sostituzione dell’art. 41-bis d.l. n. 124/2019 convertito in l. n. 157/2019 si prevede che “Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo […]”   SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL RILASCIO DI IMMOBILI ANCHE AD USO NON ABITATIVO (art. 40-quater)   La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:   a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;   b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.       PROROGA DI ALCUNI TERMINI (art. 5, comma 14, 26-bis e art. 29)   L’obbligo di segnalazione dell’importo rilevante ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 14/2019 slitta per l’INPS dall’anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo.   Con riferimento all’art. 9-ter, commi 2 e 3 (e si vedano analogamente i successivi commi 4 e 5) del d.l. n. 137/2020 convertito in l. n. 176/2020 fine di promuovere la  ripresa  delle  attivita'  turistiche,  danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese  di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991, n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto  stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre  2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020, n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (e non più al 31 marzo 2021),  dal  pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge 27 dicembre 2019, n. 160.   In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni    concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo  pubblico  per  l'esercizio  del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo  31  marzo 1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  34  del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio  2021  al  al 30 giugno 2021 (e non più al 31 marzo 2021),  dal pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  837  e  seguenti, della legge n. 160 del 2019.   Proroga dei termini delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria   Proroga dei termine di revisione degli autoveicoli dal 30 aprile al 31 luglio 2021                     E' stato pubblicato sul sito delle Agenzia delle Entrate il provvedimento del 23 marzo 2021 recante "Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021". La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. Scaricabili oltre al provvedimento qui trovate anche in formato pdf:   modulo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto; le istruzioni per la compilazione; le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica dell'istanza.

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E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 128 del 31.5.2021 la legge 28 maggio 2021, n. 76 di conversione con modificazioni del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi pubblici” (G.U. n. 79 del  1.4.2021) con il quale si dettano le misure di contenimento della pandemia da COVID-19 nel periodo compreso tra il 7 aprile ed il 30 aprile 2021. Ecco le principali disposizioni:   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE )       In linea generale trovano applicazione le disposizioni del d.P.C.M. 2 marzo 2021 fatto salvo qui di seguito diversamente previsto (art. 1, comma 1);   b)      nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona “gialla” si applicano le misure stabilite per la zona “arancione” (art. 1, comma 2);   c)        le misure stabilite per la zona “rossa” si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile (art. 1, comma 4);   d)      i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1: a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave (art. 1, comma 5);   e)      nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona “arancione”, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa (art. 1, comma 6);   ACCESSO ALLE RSA Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del presente decreto e' ripristinato l'accesso, su  tutto  il  territorio nazionale, di familiari  e  visitatori  muniti  delle  certificazioni verdi COVID-19 a strutture di ospitalita' e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite  (RSA),  hospice,  strutture  riabilitative   e   strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti e  in  quelle  socio-assistenziali,  secondo  le  linee  guida definite con l'ordinanza del Ministro della  salute  8  maggio  2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le direzioni  sanitarie   delle   predette   strutture   si   conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla  prevenzione  del contagio da COVID-19 (art. 1-bis)   SCUOLA f)        è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, senza possibilità di deroga da parte delle Regioni e delle Province autonome (art. 2, comma 1);   g)       nella zona “rossa” le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza (art. 2, comma 2, primo periodo);   h)      mentre nelle zone “gialla” e “arancione” le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza (art. 2, comma 2, secondo e terzo periodo);   SCUDO PENALE PER I VACCINI  i)        per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (art. 3). Durante  lo  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 i fatti di cui agli articoli 589  e  590 del  codice  penale,  commessi  nell'esercizio  di  una   professione sanitaria e che trovano causa nella  situazione  di  emergenza,  sono punibili solo nei casi di colpa grave.   Ai fini della valutazione del  grado  della  colpa,  il  giudice tiene conto, tra i fattori che  ne  possono  escludere  la  gravita', della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento delfatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulleterapieappropriate,nonche' della  scarsita'  delle  risorse  umane  e  materiali   concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da  trattare,  oltre  che del minor grado di esperienza e  conoscenze  tecniche  possedute  dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza (art. 3-bis)       OBBLIGO VACCINALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO (art. 4) j)        Non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le  professioni  sanitarie  e  gli  operatori  di  interesse  sanitario  che  svolgono  la  loro  attività  nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi   professionali   sono   obbligati   a   sottoporsi   a   vaccinazione   gratuita   per   la   prevenzione dell’infezione  da  SARS-CoV-2.  La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  all’esercizio  della professione  e  per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  lavorative  rese  dai  soggetti  obbligati.  La vaccinazione è  somministrata  nel  rispetto  delle  indicazioni  fornite  dalle  regioni,  dalle  province autonome  e  dalle  altre  autorità  sanitarie  competenti,  in  conformità  alle  previsioni  contenute  nel piano. La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di  accertato  pericolo  per  la  salute,  in  relazione  a  specifiche  condizioni  cliniche  documentate, attestato dal medico di medicina generale.   MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO SANITARIO DEL VACCINO ANTISARS-COV-2 PER I SOGGETTI CHE VERSINO IN CONDIZIONI DI INCAPACITÀ NATURALE (art. 5) k)       Quando la persona in stato di incapacità naturale non  è  ricoverata  presso  strutture  sanitarie  assistenziali  o  presso  analoghe  strutture,  comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato   ATTIVITA’ GIUDIZIARIA (art. 6) l)        le disposizioni di cui all’artt. 23, 23-bis, 23-ter, 24 e26 d.l. n. 176/2020 convertito con l. n. 176/2020 continuano ad applicarsi fino al 31 luglio 2021 (comma 1);   m)    parimenti le disposizioni sul processo amministrativo di cui all’art. 1, comma 4 d.l. n. 28/2020 convertito in l. n. 70/2020 continuano ad applicarsi fino al 31 luglio 2021. Ricordiamo che tale disposizioni stabilisce che “può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica” (comma 1, lett. e);   n)      per quanto concerne il processo tributario le disposizioni dell’art. 27 , comma 1 d.l. n. 176/2020 convertito con l. n. 176/2020 continuano ad applicarsi fino al 31 luglio 2021 indistintamente per tutto il territorio nazionale. Ricordiamo che tale comma stabilisce che “lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario” (comma 1, lett. b);   o)      per quanto concerne la giustizia contabile le disposizioni di cui all’articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 continuano ad applicarsi fino al 31 luglio 2021 (comma 2 e si veda anche il comma 3);   ELEZIONI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI (art. 7) p)      I consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia che non hanno provveduto a svolgere le procedure per le elezioni dei relativi organi rappresentativi territoriali e nazionali, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all’articolo 31,  comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto   DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (art. 8, comma 4)   q)       Le disposizioni dell’art. 106 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti vigenti fino al 31 luglio 2021 trovano applicazione anche agli enti del terzo settore;     MISURE DI SEMPLIFICAZIONI PER L’ESPLETAMENTO DI CONCORSI PUBBLICI PER IL PERSONALE NON IN REGIME DI DIRITTO PUBBLICO (art. 10)         Sono state pubblicate in G.U. n. 86 del 10.4.2021 le due ordinanze del Ministero della Salute 9 aprile 2021 con le quali sono state stabilite le nuove classificazioni cromatiche regionali di alcune regioni italiane: - Sardegna passa in zona "rossa" per i prossimi 15 giorni a decorrere dal  12 aprile 2021; - Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana invece passano in zona "arancione".        Sono state pubblicate in G.U. n. 81 del 3.4.2021 le due ordinanze del Ministero della Salute 2 aprile 2021 con le quali sono state stabilite le seguenti classificazioni cromatiche regionali: - Marche e Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano dal 6 aprile 2021 sono classficate come zone "arancioni"; - Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta invece sono classificate come zone "rosse" a partire dal 6 aprile 2021 e per i successivi quindici giorni.   In G.U. n. 81 del 3.4.2021 con ordinanza del Ministero della Salute 2 aprile 2021 sono emenate ulteriori disposizioni per i viaggi da e per l'estero vigenti nel periodo 7-30 aprile 2021 e più precisamente: - le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021 regolante l'ingresso in Italia dagli Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, sono prorogate fino al 30 aprile 2021 (art. 1); - le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021 regolante l'ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile, sono prorogate fino al 30 aprile 2021 (art. 2); - agli spostamenti da e per l'Austria, il Regno Unito di Gran Bretagna, l'Irlanda del nord e Israele, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come integrata dalle disposizioni di  cui all'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021 (art. 3)

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E' stata pubblicata in G.U. n. 151 del 26.6.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute del 25 giugno 2021 con la quale viene spostata in zona "bianca" anche l'ultima regione italiana rimasta in zona arancione. Dal 28 giugno tutta l'Italia sarà in zona "bianca".   E' stata pubblicata in G.U. n. 148 del 23.6.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 con la quale si stabilisce che a partire  dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonche' in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalita' del sistema immunitario    E’ stata pubblicata in G.U. n. 146 del 21.6.2021 la l. 17 giugno 2021, n. 87 recante conversione con modificazione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'  economiche  e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della  diffusione dell'epidemia da COVID-19” (detto anche più semplicemente “Decreto Riaperture”) in G.U. n. 96  del 22.4.2021, con il quale sono stabilite le misure anti-COVID nel periodo compreso tra il 26 aprile ed il 31 luglio 2021   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Rimane fermo l’impianto del d.P.C.M. 2.3.2021 (art. 1, comma 1)   ZONA ROSSA Le aree nelle quali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile (art. 1, comma 3) Inoltre, possono essere circoscritte zone “rosse” anche nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave (art. 1, comma 4).   SPOSTAMENTI (art. 2) Sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla (art. 1, comma 2) Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa (art. 2, comma 2). Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi (art. 2, comma 1). Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2 -bis hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai  provvedimenti  adottati  in  attuazione  dell’articolo  2  del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo. Nelle  zone  bianche  non  si  applicano  i  limiti  orari agli spostamenti     ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE (artt. 2-bis – 2-quater) È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti  da  COVID-19,  muniti  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui  all’articolo  9,  nonché  agli  accompagnatori  dei  pazienti  in  possesso  del  riconoscimento  di  disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’arti-colo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti  d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione  sanitaria  della  struttura  è  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento  di  disabilità  con  connotazione  di  gravità  ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.     SCUOLA (art. 3, commi 1-3) E’ assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza   UNIVERSITA’ (art. 3, commi 4 e 5) Nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull’intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento   CORSI DI FORMAZIONE (art. 3-bis) Dal  1°  luglio  2021,  in  zona  gialla,  i  corsi  di  for-mazione  pubblici  e  privati  possono  svolgersi  anche  in  presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adotta-ti  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2020, n. 74   RISTORAZIONE (art. 4) Nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché delle modalità previste dai medesimi provvedimenti e dai protocolli e dalle linee guida agli stessi allegati ai medesimi provvedimenti. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi  di  ristorazione,  svolte  da  qualsiasi  esercizio,  sono  consentite  anche  al  chiuso,  nel  rispetto  dei  limiti  orari agli spostamenti di cui all’articolo 2 del presente decreto  nonché  di  protocolli  e  linee  guida  adottati  ai  sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020   ATTIVITA’ COMMERCIALI ALL’INTERNO DI MERCATI E CENTRI COMMERCIALI (art. 4-bis) Dal  22  maggio  2021,  in  zona  gialla,  le  attività  de-gli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo  1,  comma  14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74   SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO (art. 5)  In zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla la disposizione di cui sopra si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal  1°  luglio  2021  anche  al  chiuso,  è  consentita  la  pre-senza  di  pubblico  anche  agli  eventi  e  alle  competizioni  sportivi  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  2,  esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia  assicurato  il  rispetto  della  distanza  interpersonale  di  almeno  un  metro  sia  per  gli  spettatori  che  non  siano  abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita  non  può  essere  superiore  al  25  per  cento  di  quella massima autorizzata e, comunque, il numero mas-simo  di  spettatori  non  può  essere  superiore  a  1.000  per  gli impianti all’aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento  per  lo  sport,  sentita  la  Federazione  medico  sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico   MUSEI (art. 5-bis) In  zona  gialla,  il  servizio  di  apertura  al  pubblico  dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto  delle  dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  locali  aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano  modalità  di  fruizione  contingentata  o  comunque  tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura  che  nell’anno  2019  hanno  registrato  un  numero  di  visitatori  superiore  a  un  milione,  il  sabato  e  i  giorni  festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni dell’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni  di  cui  al  presente  comma  sono  altresì  aperte  al  pubblico le mostre.   PISCINE, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA (art. 6) A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività    delle piscine     all’aperto  in  conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  –  Dipartimento  dello  sport,  senti-ta la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti  coperti  in  conformità  ai  protocolli  e  alle  linee  guida  adottati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  –  Dipartimento  per  lo  sport,  sentita  la  Federazione  medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle  palestre  sono  consentite  in  conformità  ai  protocolli  e  alle  linee  guida  adottati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  –  Dipartimento  per  lo  sport,  sentita  la  Federazione medico sportiva ita-liana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. A  decorrere  dal  26  aprile  2021,  in  zona  gialla,  nel  rispetto  delle  linee  guida  adottate  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito  lo  svolgimento  all’aperto  di  qualsiasi  attività  sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo. Dal  1°  luglio  2021,  in  zona  gialla,  sono  con-sentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee  guida  adottate  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  14,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74      COMPRENSORI SCIISTICI  (art. 6-bis) Dal  22  maggio  2021,  in  zona  gialla,  è  consentita  la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n. 74.   ATTIVITA’ COMMERCIALI, FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI (art. 7) In zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi possono svolgersi nei limiti e con le modalità previste dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza di fiere, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalle deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decretolegge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti.   PARCHI TEMATICI (art. 8) Dal  1°  luglio  2021  sono  consentite,  in  zona  gialla,  le  attività  dei  centri  termali  nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida  adottati  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  14,  del decreto-legge    16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.      Rimane consentita in ogni caso l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’eroga-zione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sen-si dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020   CENTRI SOCIALI, CULTURALI E CERIMONIE (art. 8-bis) Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di  protocolli  e  linee  guida  adottati  ai  sensi  dell’artico-lo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dal  15  giugno  2021,  in  zona  gialla,  sono  consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche  al  chiuso,  anche  organizzate  mediante  servizi  di  catering  e  banqueting,  nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida  adottati  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  14,  del  decreto-legge  n.  33del  2020  e  con  la  prescrizione  che  i  partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del presente decreto   ATTIVITA’ SALE GIOCHI ED AFFINI (art. 8-ter) Dal  1°  luglio  2021,  in  zona  gialla,  sono  consenti-te  le  attività  di  sale  giochi,  sale  scommesse,  sale  bingo  e  casinò,  anche  se  svolte  all’interno  di  locali  adibiti  ad  attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.   CERTIFICATI VERDI (art. 9) Il certificato verde Covid-19 comprova: a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-; b) la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero c) l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2. Ha validità di sei mesi per le ipotesi di cui alle lett. a) e b) e di 48 ore per quella di cui alla lett. c). Le certificazioni verdi rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto.   PROROGA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID (artt. 11 e 12) Le misure di contenimento del COVID in scadenza al 30 aprile 2021 sono prorogate dal 31 luglio 2021.   LAVORO AGILE (art. 11-bis) Sono introdotte disposizioni e modifiche alla disciplina del lavoro agile     PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITÀ DI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITÀ NONCHÉ DI PERMESSI E TITOLI DI SOGGIORNO E DI DOCUMENTI DI VIAGGIO (art. 11-ter)   PROROGA DELLE MODALITÀ SEMPLIFICATE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE DEGLI ESPERTI DI RADIOPROTEZIONE E DEI MEDICI AUTORIZZATI, NONCHÉ DEI CONSULENTI DEL LAVORO (art. 11-septies)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI NELLE STRUTTURE TURISTICO- RICETTIVE IN ARIA APERTA (art. 11-duodecies)   PROROGA DELL’ART. 264 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020 (art. 11-terdecies) Il termine di applicazione delle disposizioni procedimentale di cui all’art. 264 in materia di procedimenti correlati al COVID viene prorogato al 31 dicembre 2021         In G.U. n. 145 del 18.6.2021 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 18 giugno 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano", con la quale è stato deciso che Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano passano in zona "bianca". Rimangono, pertanto, in zona "gialla" soltanto la Valle D'Aosta.   E' stata pubblicata in G.U. n. 145 del 19.6.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 18 giugno 2021 recante disposizioni per disciplinare l'ingresso in Italia di persone che provengono dall'estero per il periodo compreso tra il 21 giugno ed il 30 luglio 2021       E' stata pubblicata in G.U. n. 139 del 12.6.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 11 giugno 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento", con le quali si collocano le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento in zona "bianca". Rimangono, pertanto, ancora in zona "gialla": Valle d’Aosta, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Marche e Toscana.       E' stata pubblica in G.U. n. 136 del 9.6.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 29 maggio 2021 recante "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e sociali»". L'allegato "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" sostituisce quello di cui all'allegato 9 d.P.C.M. 2.3.2021. In particolare sono disciplinate le seguenti attività: - ristorazione e cerimonie; - attività turistiche e ricettive; - cinema e spettacoli dal vivo; - servizi alla persona; - commercio; - musei, archivi, biblioteche; - parchi tematici; - circoli culturali e ricreativi; - congressi e fiere; - sale giochi ed affini; - sagre; - corsi di formazione.         Sono state pubblicate in G.U. n. 133 del 5.6.2021 le due ordinanze del Ministero della Salute 4 giugno 2021 con le quali si stabilisce rispettivamente che: - le regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passano in zona bianca. Ricordiamo che erano già classificate come zone bianche le regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna, mentre le restanti regioni restano per il momento in zona gialla. - fino al 21 giugno in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attivita' dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che  siano tutte conviventi  E' stata pubblicata in G.U. n. 131 del 3.6.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 2 giugno 2021 con la quale sono ridotte le limitazioni per i viaggi da e verso l'estero in territori confinanti all'Italia e per brevi soggiorni. In particolare, si stabilisce che a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della medesimaordinanza non si applicano in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in localita' estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione e così reciprocamente in caso che in luogo di residenza estera non disti oltre i 60 chilometri.     E' stata pubblicata in G.U. n. 127 del 29.5.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 28 maggio 2021 con la quale le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in zona "bianca".       E' stato pubblicato in G.U. n. 117 del 18.5.2021 il d.l. 18 maggio 2021, n. 65 recante "Misure urgenti relative  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19" detto anche "Decreto Riaperture" che, in vigore dal 18 maggio 2021, introduce le seguenti principali novità:   NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONIZZAZIONE CROMATICA (art. 13) Si modifica l'art. 1, comma 16-bis e seguenti del d.l. n. 33/2020 convertito in l. n. 74/2020. In particolare il comma 16-septies viene sostituito dal seguente a) "Zona bianca": le  regioni  nei  cui  territori  l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000abitanti per tre settimane consecutive;   b) "Zona   gialla":   le   regioni    nei    cui    territori alternativamente:   1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore  a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;   2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica unadelle due seguenti condizioni:             2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;             2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia intensiva per pazienti COVID-19 e'  uguale  o  inferiore  al  20  per cento;   c) "Zona arancione": le regioni nei cui  territori  l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore  a  250 casi  ogni  100.000  abitanti,  salvo  che  ricorrano  le  condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;   d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:           1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore  a 250 casi ogni 100.000 abitanti;           2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore  a 150 e inferiore a 250 casi ogni  100.000  abitanti  e  si  verificano entrambe le seguenti condizioni:             2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 e' superiore al 40 per cento;             2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia intensiva per pazienti COVID-19 e' superiore al 30 per cento   CERTIFICAZIONI VERDI (art. 14) La  certificazione  verde   COVID-19,   rilasciata   ai   sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validita' di  nove  mesi  dalla  data  del  completamento  del  ciclo vaccinale.   La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 e' rilasciata anchecontestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita'dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino  alla  data prevista per il completamento del ciclo vaccinale   LIMITAZIONI ORARIE AGLI SPOSTAMENTI (art. 1) In zona gialla fatti  salvi  gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute sussistono le seguenti limitazioni orarie - fino al 6 giugno fino dalle ore 23 alle ore 5; - dal 7 giugno al 20 giugno dalle ore 24 alle ore 5; - dal 21 giugno nessuno. Nelle zone banche non c'è alcuna limitazione.   SERVIZI DI RISTORAZIONE (art. 2) Nelle zone gialle dal 1° giugno non ci sono restrizioni purché si rispettino i limiti orari di cui all'articolo precedente nonché i protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74   ATTIVITA' COMMERCIALI IN MERCATI E CENTRI COMMERCIALI (art. 3) Dal 22 maggio in zona gialla le attività commerciali possono svolgersi anche in mercati e centri commerciali anche nei giorni prefestivi e festivi purché nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33 del 2020   PALESTRE, PISCINE E CENTRI BENESSERE (art. 4) Dal 24 maggio in zona gialla le  attivita'  di  palestre sono consentite in conformita'  ai  protocolli  e  alle  linee  guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal  Comitato  tecnico-scientifico,  a condizione  che   sia   assicurato   il   rispetto   della   distanza interpersonale di almeno due metri e che i  locali  siano  dotati  di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo   Dal 1° luglio, in zona gialla, sono consentite le attivita' di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita' ai protocolli e  alle  linee  guida  adottati  dalla  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  dello  sport,  sentita  la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla  base  di  criteri definiti dal  Comitato  tecnico-scientifico,  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.   Dal 1° luglio, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri benessere in conformita'  alle  linee  guida  adottate  ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020   EVENTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO (art. 5) In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e  dal  1°  luglio 2021 anche al chiuso, e' consentita la  presenza  di  pubblico  anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi  da  quelli  di  cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021,  esclusivamente  con posti a sedere preassegnati e a  condizione  che  sia  assicurato  il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori  che  non  siano  abitualmente  conviventi,  sia  peril personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per impiantiall'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Leattivita'devonosvolgersinel rispetto delle linee guida adottate dallaPresidenzadelConsiglio dei ministri - Dipartimento perlosport,sentitala Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri  definiti  dal Comitato tecnico-scientifico   COMPRENSORI SCIISTICI (art. 6) Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, e' consentita la  riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel  rispetto  linee  guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33 del 2020   SALE GIOCHI E SIMILI (art. 7) Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attivita' differente,nelrispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020   PARTI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO (art. 8) Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto diprotocollie linee  guida  adottati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma14,del decreto-legge n. 33 del 2020   CENTRI CULTURALI, SOCIALI E CERIMONIE (art. 9) Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei  centri  culturali,  centri  sociali  e  centri  ricreativi,  nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensidell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla,  sono  consentite  le  feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al  chiuso,  nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensidell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e conlaprescrizione che i partecipanti siano muniti di  una  delle  certificazioni  verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.   CORSI DI FORMAZIONE (art. 10) Dal 1° luglio 2021,  in  zona  gialla,  i  corsi  di  formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel  rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020   MUSEI (art. 11) In zona gialla il servizio al pubblico è assicurato  a  condizione  che detti istituti e luoghi,  tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi  di visitatori,  garantiscano  modalita'  di  fruizione  contingentata  o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra  loro  di  almeno  un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che  nell'anno  2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un  milione,  il sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione  che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente  con  almeno un giorno di anticipo.       Sono state pubblicate in G.U. n. 115 del 15.5.2021: - l'ordinanza del Ministero della Salute 14 maggio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Sardegna e Sicilia" che dispone lo spostamento in zona gialla di entrambe le regioni. - l'ordinanza del Ministero della Salute 14 maggio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested".     E' stata pubblicata in G.U. n. 114 del 14.5.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 14 maggio 2021 recante l'aggiornamento delle disposizioni per i viaggi da e verso l'estero valide fino al 31 luglio 2021 e che integrano quelle del d.P.C.M. 2 marzo 2021.     E' stata pubblica in G.U. n. 110 del 10.5.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 8 maggio 2021 recante "Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologicada  COVID-19-Modalita'di accesso/uscitadi ospitie visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale" che disciplina l'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e comunque in tuttelestruttureresidenziali fino al 30 luglio 2021 che deve avvenire nel rispetto del documento recante "Modalita' di  accesso/uscita  di  ospiti  e  visitatori  presso  le strutture residenziali  della  rete  territoriale",  adottato  dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrato  e validato dal  Comitato  tecnico-scientifico,  che  costituisce  parte integrante della presente ordinanza.   Sono state pubblicate in G.U. n. 109 dell'8.5.2021 le tre ordinanze del Ministero della Salute tutte datate 7 maggio 2021 con le quali sono modificate le disposizioni per il contenimento della pandemia da COVID-19 secondo quanto le disposizioni che seguono che avranno validità per i prossimi quattordici giorni: - la regione Sicilia permane in zona "arancione"; - la regione Valle d'Aosta passa da zona "rossa" in zona "arancione"; - le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia passano dalla zona "arancione" alla zona "gialla".     E' stata pubblicata in G.U. n. 108 del 7.5.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 6 maggio 2021 con la quale sono stabilite ulteriori disposizioni per limitare la propagazione della variante indiana e, pertanto, per i viaggi da e per l'India, Bangladesh e Sri Lanka fino al 30 maggio 2021.   Sono state pubblicate in G.U. n. 103 del 30.4.2021 le due ordinanze del Ministero della Salute 30 aprile 2021 con le quali si dispone che la Regione Sardegna permane in zona "arancione" per i prossimi 14 giorni, mentre la Valle d'Aosta passa in zona "rossa" per i prossimi 15 giorni.   Lo stato di emergenza derivante alla pandemia da COVID-19 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 tramite delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 (in G.U. 103 del 30.4.2021).   Sono state pubblicate in G.U. n. 102 del 29.4.2021 le due ordinanze del Ministero della Salute del 28 e del 29 aprile 2021 recanti ulteriori disposizioni finalizzate a scongiurare la propagazione della variante indiana in Italia con la previsione di ulteriori controllo per coloro che provengono da India, Bangladesh e Sri Lanka fino al 15 maggio 2021.   E' stata pubblica sulla G.U. n. 99 del 26.4.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute, 25 aprile 2021 recante disposizioni specifiche per coloro che provengono dall'India al fine del contenimento della variante del COVID-19 vigenti fino al 12 maggio 2021.   E' stata pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno la circolare 24 aprile 2021 che illustra la portata applicativa delle misure adottate dal d.l. n. 52/2021.

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L'Adunanza Plenaria con decisione 27 maggio 2021, n. 11 sempre in tema di concordato in bianco enuclea i seguenti ulteriori principi di diritto:   a) la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fallimentare non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186 bis, comma 4, e al quale l’operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all’uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale;   b) la partecipazione alle gare pubbliche è dal legislatore considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 4, da ultimo richiamato anche dagli articoli 80 e 110 del codice dei contratti; a tali fini l’operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva è tenuto a richiedere senza indugio l’autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante; c) l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.     Interessante pronunciamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 27 maggio 2021, n. 9 che enuncia alcuni principi di diritti in materia di partecipazione delle imprese che abbiano presentato concordato in bianco o con riserva: a) la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva, ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fallimentare non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al giudice fallimentare in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186 bis, comma 4, e al quale l’operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere fornendo all’uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale; b) la partecipazione alle gare pubbliche è dal legislatore considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in bianco o con riserva, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, ai sensi dell’art. 186 bis, comma 4, da ultimo richiamato anche dagli articoli 80 e 110 del codice dei contratti; a tali fini l’operatore che presenta domanda di concordato in bianco o con riserva è tenuto a richiedere senza indugio l’autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e ad informarne prontamente la stazione appaltante; c) l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale; d) l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del d. lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione attuale, consente la sostituzione, nella fase di gara, del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, che abbia presentato domanda di concordato in bianco o con riserva a norma dell’art. 161, comma 6, l. fall, e non sia stata utilmente autorizzato dal tribunale fallimentare a partecipare a tale gara, solo se tale sostituzione possa realizzarsi attraverso la mera estromissione del mandante, senza quindi che sia consentita l’aggiunta di un soggetto esterno al raggruppamento; l’evento che conduce alla sostituzione interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara.

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E' stato pubblicato in G.U. n. 157 del 7.7.2022 il d.l. 7 luglio 2022, n. 85 recante "Disposizioni urgenti  in  materia  di  concessioni  e  infrastrutture autostradali  e  per  l'accelerazione  dei   giudizi   amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il  Piano  nazionale  di ripresa e resilienza". Ecco le principali novità: a) sono introdotte disposizioni specifiche in caso di estinzione (s'intenderà per revoca / risoluzione?) di concessioni autostradali (art. 1); b) viene risolta per grave inadempimento la Convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e la gestione del tratto autostradale è temporaneamente assegnata a ANAS S.p.A. (art. 2); c) viene istituito un rito processuale speciale per i ricorsi che abbiano ad oggetto una procedura amministrativa concernente interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR (art. 3): - in caso di accoglimento della istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.- nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilita' della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;- le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR;- sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR ovverosia quelle di cui all'art.1, comma 1, lett. l) d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 109/2021 "«amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degliinvestimenti previsti nel PNRR". Trova applicazione l'art. 49 c.p.a. in materia di integrazione del contraddittorio; - ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, secondo comma (dimezzamento dei termini processuali salvo che per gli atti introduttivi, e 120, nono comma ("Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione [...]"), cpa; - le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo; - viene modificato l'art. 48, comma 4 d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 109/2021 il quale stabilisce che per gli appalti per i quali le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 d.lgs. n. 50/2016 per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea trova applicazione l'art. 125 cpa viene ora estesa anche ai giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attivita' di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonche' in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Inoltre in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazionedel PNRR; - nelle ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, la misura cautelare sia gia' stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito e' anticipata d'ufficio entro sopra stabilito. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.     E’ stata pubblicata in G.U. n. 150 del 29.6.2022  la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione con modificazioni del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 recante "Ulteriori misure urgenti per  l'attuazione  del  Piano  nazionale  di ripresa e resilienza (PNRR)" (G.U. n. 100 del 30.4.2022). Ecco le principali novità.   PUBBLICO IMPIEGO (art. 1-8)   E' introdotta una importantissima modifica al settore del pubblico impiego per quanto concerne le assunzioni. Infatti, viene stabilito che le assunzioni a tempo determinato e  indeterminato nellePP.AA. e nelle autorita' amministrative  indipendenti,avviene mediante concorsi pubblici ai qualisi accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum  vitae,  completo di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa  quella  relativa all'eventuale assunzione  in  servizio,  unitamente  ad  un  recapito telefonico.   A decorrere dall’anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale,.   L’utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti locali per le  rispettive selezioni di personale. Le modalita' di utilizzo da parte diRegioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022,condecreto del Ministro della pubblica amministrazione.       I bandi per il reclutamento e per  la  mobilita'  del  personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento  della  funzione  pubblica.   A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle  commissioni esaminatrici  dei  concorsi  pubblici  sono individuati nel rispetto  dei principi della parita' di genere, attraverso il  Portale, prevedendo altresì la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane, mentre fino a quella data sono scelti sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalita' e competenza, sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio. Gli elenchi sono formati dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialita' dell'azione amministrativa. Per le finalita' di cui sopra, i termini di cui all'articolo 53,  comma  10,  del decreto   legislativo   30   marzo    2001,    n.    165,    relativi all'autorizzazione  a  rivestire  l'incarico  di  commissario   nelle procedure   concorsuali   di   cui   al   presente   articolo,   sono rideterminati,  rispettivamente,  in   dieci   e   quindici   giorni.   I concorsi per personale non dirigenziale prevedono:   a) l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini . Il numero delle prove d’esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l’ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l’esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso;   b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in  videoconferenza  della  prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;   c) che le prove di esame possano essere  precedute  da  forme  di preselezione  con  test  predisposti  anche  da  imprese  e  soggetti specializzati in selezione di personale,  nei  limiti  delle  risorse disponibili   a   legislazione   vigente,   e   possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel bando;   d) che i contenuti di ciascuna  prova  siano  disciplinati  dalle singole  amministrazioni   responsabili   dello   svolgimento   delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva  piu'  conferente  con  la  tipologia  dei  posti  messi  a concorso, prevedendo che per l'assunzione di  profili  specializzati, oltre  alle  competenze,  siano  valutate  le  esperienze  lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;   e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,  in  sede  di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase divalutazione dei titoli legalmente  riconosciuti  e  strettamente  correlati  alla natura e  alle  caratteristiche  delle  posizioni  bandite,  ai  fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;   f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a  un terzo, alla formazione del punteggio finale.   Viene prevista anche l'emanazione di un regolamento che aggiorni il d.P.R. n. 487/1994 e l'aggiornamento del codice di comportamento dei pubblici dipendenti.   Pure per quanto concerne la mobilità orizzontale di prevede l'inserimento delle richieste nel Portale unico del reclutamento.   Viene costituito il Dipartimento il Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione (NUVIR) per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di cui all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché per la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative, sostituendosi al gruppo di lavoro sull’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).     DEROGHE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER IL PNRR (art. 10).   Fino  al  31  dicembre  2026,  le  amministrazioni  titolari  di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,  ivi incluse le regioni e  gli  enti  locali,  in  deroga  al  divieto  di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in  quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza daalmeno due anni incarichi ai sensi dell'articolo 7,  comma  6,  del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.   Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 7-ter d.l. n. 80/2021 convertito in l. n. 113/2021 al  fine  di  incentivare  il  reclutamento  delle  migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i  professionisti  assunti  a  tempo determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera  b),  non e'  richiesta  la  cancellazione   dall'albo,   collegio   o   ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non  determina in  nessun  caso  la  cancellazione  d'ufficio, tuttavia, Le amministrazioni, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell’esercizio dell’attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall’albo di appartenenza e dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l’insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l’esercizio dell’attività professionale. Quest’ultima disposizione (introdotta dalla legge di conversione), tuttavia, non trova applicazione per i contratti già stipulati.   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITA’ E RICERCA (art. 14)   Tra l’altro sono introdotte modifiche alla legge «Gelmini» (l. n. 240/2010) per quanto concerne:   -          gruppi e settori scientifico-disciplinari;   -          contratti di ricerca;   -          tecnologi a tempo indeterminato   PAGAMENTI ELETTRONICI (art. 18, commi 1 e 2)   L'obbligo di accettazione come mezzo di pagamento dei sistemi di pagamento elettronico per i soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, è anticipato al 30 giugno 2022. Si ricorda in caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.   FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 18 comma 3)   Viene previsto l'obbligo di fatturazione elettronica:   - per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1,commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;   - per i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.   Queste disposizioni si applicano a  partire  dal  1° luglio  2022  per  i  soggetti  che  nell'annoprecedenteabbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi,ragguagliatiadanno,superiori a euro 25.000, e a  partire  dal  1°  gennaio  2024  per  i restanti soggetti.     LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (art. 18, comma 4-bis)    PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO OBBLIGO DI PARERE PREVENTIVO DEL DIPE PER IMPORTI SOPRA DI 10 MILIONI DI EURO  (art. 18-bis) Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. E' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonche' dell'interesse pubblico soddisfatto. La richiesta del parere e' preliminare alla dichiarazione di fattibilita' della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. La richiesta del parere da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata e' sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed e' inviata al DIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilita' tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere. A tale fine e' istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il DIPE, un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. APPARECCHI DA GIOCO (art. 18-ter)   All’art. 110 TULPS dopo il comma 7 viene inserito il seguente “Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c -bis ) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c -ter ) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14 -bis , comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 7 -ter , sono previsti specifici obblighi dichiarativi”   CONTRIBUTO A FAVORE DI IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE (art. 24)       COSTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA SOCIETA' 3-I S.P.A. PER LO  SVILUPPO, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SOLUZIONI SOFTWARE  E  DI  SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEGLI ENTI  PREVIDENZIALI  E  DELLE  PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI(art. 28)       MODIFICHE AL TITOLO V -BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141, RECANTE ISTITUZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D’IDENTITÀ (art. 32-bis)       APPALTI PUBBLICI (art. 34)   La riduzione della garanzia del 50% per la partecipazione agli appalti pubblici ai sensi dell'art. 93, comma 7 cdcp è estesa anche al possesso di certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11  aprile  2006,  n. 198. Inoltre il possesso di tale certificazione può essere individuato dalle stazioni appaltanti quale requisito premiale ai sensi dell'art. 95, comma 13 cdcp.    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZES E ZLS (art. 37)       MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI CONTRATTO DI APPALTO (art. 37-bis)   Viene introdotto l’art. 1677-bis al codice civile che così recita “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”       CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (art. 42)   L'entrata in vigore slitta nuovamente dal 16 maggio al 15 luglio 2022, ma viene meno la previsione del comma 1-bis del d.lgs. n. 14/2019 secondo la quale il titolo II della Parte prima sarebbe entrato in vigore il 31dicembre 2023.       DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE (artt. 44-47)           E' stata pubblicata in G.U. n. 310 del 31.12.2021 la l. 31 dicembre 2021, n. 233 di conversione con modificazione del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (in G.U. n. 265 del 6.11.2021) sono state emanate importanti disposizioni per agevolare la ripresa economica del nostro Paese. Ecco le principali novità   CONTRIBUTI E CREDITI D’IMPOSTA PER  LE IMPRESE TURISTICHE (art. 1)   Si prevede che le riconosciuti  le imprese  alberghiere,  le   strutture  che  svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e pertinenti norme regionali, le strutture  ricettive  all'aria aperta, nonche' le  imprese  del  comparto  turistico,  ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari,  i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici possono fruire un contributo, sotto forma di credito  di  imposta,  fino all'80 per cento delle spese sostenute per i seguenti interventi:       a) interventi  di  incremento  dell'efficienza  energetica  delle strutture e di riqualificazione antisismica;       b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,  in conformita' alla legge 9 gennaio  1989,  n.  13,  e  al  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;       c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi  di  cui alle lettere a) e b);       d)  realizzazione  di   piscine   termali   e   acquisizione   di attrezzature e apparecchiature per  lo  svolgimento  delle  attivita' termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;       e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9,  comma 2,  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.   Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione  dei  limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.   Le disposizioni si  applicano  anche  in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  a condizione che le relative spese siano sostenute  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   Inoltre, e'  riconosciuto  un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle  spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite  massimo  di  100.000 euro. Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto  per  un  importo massimo  pari  a  40.000  euro  che  puo'  essere   aumentato   anche cumulativamente:       a) fino ad ulteriori 30.000 euro,  qualora  l'intervento  preveda una quota di spese per  la  digitalizzazione  e  l'innovazione  delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di  almeno  il  15  per cento dell'importo totale dell'intervento;       b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la societa' abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del  decreto  legislativo 11 aprile  2006,  n.  198,  per  l'imprenditoria  femminile,  per  le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite  in  misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le societa' di capitali  le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due  terzi  da  giovani  e  i  cui  organi  di  amministrazione  sono costituiti  per  almeno  i  due  terzi  da  giovani,  e  le   imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del  turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono  le  persone con eta' compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla  data  di presentazione della domanda;       c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per  le  imprese  la  cui  sede operativa e' ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.   Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo, pubblica un  avviso  contenente  le modalita' applicative per l'erogazione degli incentivi  previsti ivi inclusa  l'individuazione  delle  spese  considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi.   FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE ATTIVITA’ TURISTICHE (artt. 2 e 3)   E’ previsto anche uno speciale finanziamento in ambito delle attività turistiche che ha le seguenti caratteristiche:       a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;       b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato a 5 milioni di euro;       c) sono ammesse  alla  garanzia  le  imprese  con  un  numero  di dipendenti non superiore a 499;       d)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia  diretta   e' determinata  ai  sensi   della   disciplina   emergenziale   prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40. Successivamente  alla  scadenza   della   predetta   disciplina,   la percentuale di copertura della garanzia diretta  e'  stabilita  nella misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria;  tale  copertura  puo'  essere  incrementata,   mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino  all'80  per  cento dell'importo dell'operazione finanziaria;       e)  la  percentuale  di  copertura   della   riassicurazione   e' determinata  ai  sensi   della   disciplina   emergenziale   prevista dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23  del  2020. Successivamente  alla  scadenza   della   predetta   disciplina,   la percentuale di copertura della  riassicurazione  e'  stabilita  nella misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le  garanzie  da  questi rilasciate non superino la percentuale massima di  copertura  dell'80 per  cento;  tale  copertura  puo'  essere   incrementata,   mediante l'utilizzo  dei  contributi  al  Fondo,  previsti  dal  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino  al  90  per  cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia  per  la riassicurazione;       f) sono ammissibili alla garanzia del  Fondo  i  finanziamenti  a fronte di  operazioni  di  rinegoziazione  del  debito  del  soggetto beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione  al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in  misura  pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e  a  condizione  che  il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior  durata  del  finanziamento  rispetto  a  quello  oggetto  di rinegoziazione;       g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6,  comma  2,  del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6   marzo   2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157  del  7  luglio  2017,  la garanzia e' concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni  di  ammissibilita'  e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;       h) la garanzia e' concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei   confronti   del   soggetto   finanziatore   classificate   come inadempienze probabili  o  come  esposizioni  scadute  o  sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle  avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272  del  30  luglio 2008, purche' la predetta classificazione non  sia  stata  effettuata prima del 31 gennaio 2020;       i) non e' dovuta la commissione per  il  mancato  perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo  10,  comma  2,  del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;       l) per operazioni di investimento  immobiliare  la  garanzia  del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite  sui finanziamenti;       m)  la  garanzia  del  Fondo  puo'  essere  richiesta  anche   su operazioni finanziarie gia' perfezionate con  l'erogazione  da  parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi.  In  tali  casi,  il soggetto finanziatore deve  trasmettere  al  gestore  del  Fondo  una dichiarazione  attestante  la  riduzione  del  tasso   di   interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario  per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.   CREDITI D’IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DI AGENZIA DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR (art. 4)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE (artt. 5-6-quater) In particolare si prevede che: - i bandi per l’assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell’attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsionenei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; - l'art. 48, comma 3 d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021 viene modificato come segue "3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. La pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico puo' presentare un'offerta. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta" - la nuova determinazione dei compensi dei componenti del comitato tecnico consultivo;   DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SOCIETA’ DIFESA SERVIZI S.P.A. (art. 7)   DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (art. 11)   DISPOSIZIONI SU UNIVERSITA’ E RICERCA SCIENTIFICA (artt. 12-15 e 26)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A CLIENTI VULNERABILI (art. 16-ter)   PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO E DI DEBITO (art. 19-ter) In particolare si prevede che decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981   ASSUNZIONE PROFESSIONISTI A TEMPO DETERMINATO PER ATTUAZIONE DEL PNRR (art. 31) Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato, non e' richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza    VIENE SANCITO IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI EMANAZIONE DELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA E NUOVE MISURE PER L’AGEVOLAZIONE OCCASIONALE (artt. 48-49-bis)   Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli  esiti delle verifiche disposte, ritenga sussistenti  i presupposti per l'adozione dell'informazione  antimafia  interdittiva ovvero  per  procedere   all'applicazione   delle   misure   di   cui all'articolo  94-bis,  e  non  ricorrano  particolari   esigenze   di celerita'  del  procedimento,  ne  da'  tempestiva  comunicazione  al soggetto  interessato,  indicando  gli   elementi   sintomatici   dei tentativi  di  infiltrazione  mafiosa.  Con  tale  comunicazione   e' assegnato un termine non superiore  a  venti  giorni  per  presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da  documenti,  nonche' per  richiedere  l'audizione,  da  effettuare  secondo  le  modalita' previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non  possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi  il  cui   disvelamento   sia   idoneo   a   pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso,  ovvero l'esito di altri  accertamenti  finalizzati  alla  prevenzione  delle infiltrazioni  mafiose.  La  predetta  comunicazione  sospende,   con decorrenza  dalla  relativa  data  di  invio,  il  termine   di   cui all'articolo  92,  comma  2.  La  procedura  del  contraddittorio  si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.   Al termine della procedura in contraddittorio ,  il  prefetto,  ove   non   proceda   al   rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:             a) dispone l'applicazione delle misure di cui  all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque  giorni,  all'interessato secondo le modalita' stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli  elementi  sintomatici dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  siano   riconducibili   a situazioni di agevolazione occasionale;             b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla  comunicazione  all'interessato  entro  il  termine  e  con   le modalita' di  cui  alla  lettera  a),  nel  caso  di  sussistenza  di tentativi   di   infiltrazione   mafiosa.   Il   prefetto,   adottata l'informazione  antimafia  interdittiva  ai  sensi   della   presente lettera,  verifica  altresi'  la  sussistenza  dei  presupposti   per l'applicazione delle misure di cui all'articolo  32,  comma  10,  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso  positivo,  ne  informa tempestivamente    il     Presidente     dell'Autorita'     nazionale anticorruzione.         Nel periodo tra la ricezione della comunicazione e   la   conclusione   della   procedura   in contraddittorio, il cambiamento  di  sede,  di  denominazione,  della  ragione o dell'oggetto sociale, della composizione  degli  organi  di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli  organi sociali, della rappresentanza legale  della  societa'  nonche'  della  titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote  societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque  qualsiasi variazione  dell'assetto   sociale,   organizzativo,   gestionale   e patrimoniale delle societa' e imprese interessate  dai  tentativi  di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai  fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.             Sono stati pubblicate sul sito del Ministero del Turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/) le disposizioni attuative del disposizioni attuative agli incentivi fiscali disposti dal d.l. n. 152/2021 e più precisamente: - decreto interministeriale emanato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25, intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, secondo quanto previsto all’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nonché quelli stabiliti nella misura M1C3-33 del PNRR (art. 3 d.l. n. 152/2021); - decreto interministeriale per cui è in corso di acquisizione la firma del Ministro dell’Economia e delle finanze On. Daniele Franco, emanato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152; - l’avviso recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche (art. 1, comma 9 d.l. n. n.152/2021).     E' stato pubblicato in G.U. n. 268 del 10.11.2021 il d.P.C.M. 14 ottobre 2021 recante "Modalita' per l'istituzione degli elenchi deiprofessionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR". Si precisano, tra l'altro, i requisiti occorrenti per l'iscrizione:   a) cittadinanza UE ai sensi dell'art. 38 del decreto  legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,l imitatamente alle assunzioni a tempo determinato;   b) godimento dei diritti civili e politici;   c) non essere in quiescenza;   d) per  i  professionisti  e'  richiesta,  inoltre,  l'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale  comunque  denominato,ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o  certificazioni  di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;   e) per gli esperti e' richiesta la comprovataesperienza  almeno quinquennale;   f) per il personaledialtaspecializzazionesono  richiesti, inoltre, il possesso della  laurea  magistraleospecialistica,il possesso del  dottorato  di  ricerca  o  un'esperienza  professionale continuativaalmenotriennale,maturatapressoentipubblici nazionali  ovvero  presso  organismi  internazionaliodell'Unione europea;   g)posizioneregolareneiriguardidegliobblighimilitari laddove previsti per legge.   L'iscrizione all'elenco avviene  attraverso la previa registrazione al Portale.   Il portale elabora gli elenchi attingendo  esclusivamente  dagli iscritticheabbianoindicatol'ambitoterritorialeprevisto nell'avviso e, tra  questi,  individua  tutti  quelli  che  risultano essere in possesso della professionalita'  o  dei  titoli  di  studio richiesti. Gli elenchi, per ciascun iscritto, indicano  gliannidi documentata  esperienza  maturata,  i  titoli   di   specializzazione ulteriori  rispetto   a   quelli   abilitanti   all'esercizio   della professione o  a  quelli  richiesti  dall'avviso,purche'aquesti strettamente conferenti   Le  amministrazioni,  entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  del termine, sulla base dell'elenco invitano al colloquio selettivo un  numero  di  candidati per il conferimento dell'incarico pari ad  almeno  quattro  volte  il numero di  professionalita'  richieste,  al  fine  di  assicurare  il rispetto della parita' di genere, un numero superiore di candidati  e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il  conferimento  degli incarichi.   In  esito  al  colloquio  selettivo  di  cui  al  comma  6,  le amministrazioni individuano, con provvedimento motivato,  i  soggetti ai  quali  conferire  l'incarico  e   registrano   nel   Portale   il conferimento dello stesso e la sua durata.     E’ stata pubblicata in G.U. n. 188 del 7.8.2021 la l. 6 agosto 2021, n. 113 di conversione con modificazioni del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione  del  Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della giustizia” (G.U. n. 136 del 9.6.2021. Ecco le principali disposizioni:   ASSUNZIONI NELLA P.A. (artt. 1 e 1-bis) Per la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR le PP.AA. possono porre a  carico  del PNRR  esclusivamente  le  spese  per  il  reclutamento  di  personale specificamente destinato a realizzare i  progetti  di  cui  hanno  la diretta titolarita' di attuazione. Possono essere stipulati contratti di collaborazione professionale con soggetti dotati di partita IVA e contratti di lavoro entrambi di durata non superiore a 36 mesi e comunque non eccedente quella dell’attuazione del progetto. La durata massima comunque non può andare oltre il 2026. I contratti sono rinnovabili non più di una volta, mentre “Il  mancato  conseguimento  dei traguardi  e  degli  obiettivi,  intermedi  e  finali,  previsti  dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile”. I bandi prevedono una riserva di posti del 40% in favore del personale che abbia svolto almeno 36 mesi di lavoro. Il reclutamento può essere effettuato anche soltanto mediante valutazione dei titoli e l’espletamento di una sola prova scritta. Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è prevista, inoltre, l’istituzione di due elenchi con modalità che devono essere fissate con decreto ministeriale da emanarsi entro i successivi 60 giorni:     a) professionisti (ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in onformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4) ed esperti per  il  conferimento  incarichi  di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di  cui  all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;     b)  personale  in  possesso  di  un'alta   specializzazione   per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato. Un decreto ministeriale dovrà comunque stabilire i seguenti requisiti minimi per l’inserimento nell’elenco di cui alla precedente lettera a): - almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato; - essere  iscritto  al  rispettivo  albo,  collegio  o   ordine professionale comunque denominato; - non essere in quiescenza.   Ciascun elenco  e'  suddiviso  in  sezioni  corrispondenti  alle diverse  professioni  e  specializzazioni  e  agli  eventuali  ambiti territoriali  e  prevede  l'indicazione,  da   parte   dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilita' all'impiego. Le amministrazioni, sulla base delle professionalita' che necessitano di acquisire, invitano, rispettando l'ordine di graduatoria  almeno  tre professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare  la parita' di genere, tra quelli  iscritti  nel  relativo  elenco  e  li sottopongono ad un colloquio  selettivo  per  il  conferimento  degli incarichi di collaborazione. Mentre l’iscrizione nell’elenco di cui alla succitata lett. b) avviene previo svolgimento di procedure idoneative  con  previsione della sola prova  scritta,  alle  quali  consegue  esclusivamente  il diritto  all'inserimento  nei   predetti   elenchi   in   ordine   di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni  attingono  ai fini della stipula dei contratti. Per   alta specializzazione si intende il possesso  della  laurea  magistrale  o specialistica e  di  almeno  uno  dei  seguenti  titoli,  in  settori scientifici   o   ambiti   professionali    strettamente    correlati all'attuazione dei progetti:  dottorato di ricerca oppure documentata esperienza professionale continuativa,  di  durata almeno biennale, maturata  presso  enti  e  organismi  internazionali ovvero presso organismi dell'Unione Europea. Più in generale le amministrazioni che attuano progetti del PNRR possono assumere a  tempo  determinato  anche  mediante  utilizzo  di graduatorie  concorsuali  vigenti   anche   di   concorsi   a   tempo determinato. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Allo stesso modo possono  derogare,   fino   a raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ai  fini  della copertura delle posizioni dirigenziali  vacanti  relative  a  compiti strettamente   e   direttamente   funzionali   all'attuazione   degli interventi del Piano. In alternativa, le stesse amministrazioni possono conferire,  in  deroga  ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in  vigore  fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.   APPRENDISTATO NELLA P.A. (art. 2)   PROGRESSIONI DI CARRIERA, ACCESSO ALLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E PASSAGGI TRA AMMINISTRAZIONI (art. 3) Viene modificato l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 introducendo al comma 1-bis con la previsione della divisione dei dipendenti pubblici in almeno tre aree funzionali oltre a una per il personale di elevata qualificazione lasciata alla contrattazione collettiva con l’esclusione dei dirigenti e del personale docente  della  scuola,  delle  accademie,  conservatori  e istituti assimilati.   Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di  selettivita',   in   funzione   delle   capacita'   culturali   e professionali, della qualita' dell'attivita' svolta e  dei  risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per  cento  delle  posizioni  disponibili destinata all'accesso  dall'esterno,  le  progressioni  fra  le  aree avvengono tramite  procedura  comparativa  basata  sulla  valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul  possesso  di  titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a  quelli  previsti  per l'accesso all'area,  nonche'  sul  numero  e  sulla  tipologia  degli incarichi rivestiti.   Sono anche modificati gli artt. 28 e 28-bis del d.lgs. n. 165/01 riguardanti rispettivamente l’accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia e di prima fascia (queste ultime entreranno in vigore anticipatamente ovverosia a partire dal 31 agosto 2021), nonché gli artt. 19 e 35.   Viene inoltre integrato anche l’art. 30 in materia di passaggi di personale tra PP.AA. e all’art. 35 in materia di reclutamento del personale.   DISPOSIZIONI RIGUARDANO ALL'ASSUNZIONE NEGLI ENTI LOCALI (artt. 3-bis - 3-quater)   FORMEZ E SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (artt. 4 e 5)   ISTITUZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DI DURATA TRIENNALE (art. 6)   ULTERIORI ASSUNZIONI DI PERSONALE E INCARICHI PROFESSIONALI (artt. 7-15)   MISURE PER LO SMALTIMENTO DELL’ARRETRATO GIUDIZIARIO (art. 17)   Sono apportate le seguenti modifiche al codice del processo amministrativo - inserimento del seguente articolo "Art. 72 -bis . - (Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione) – 1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell’ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva. 2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un’ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell’udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata" - introduzione del seguente comma all'art. 73 cpa "Non è possibile disporre, d’ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio" - introduzione del seguente periodo al comma 2 dell'art. 79 cpa "L’interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria"; - dopo il comma 3 all'art. 80 cpa viene inserito il seguente comma "3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni"; - il termine per la presentazione dell'istanza di fissazione d'udienza per scongiurare la perenzione ultraquinquennale ex art. 82 cpa passa da 180 a 120 giorni; - dopo il comma 4 dell'art. 87 viene introdotto il seguente comma "4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l’ultimo periodo" - viene modificato il primo periodo, comma 1 dell'art. 13 della disposizioni attuative al CPA stabilendo che con dPCM possono prevedersi disposizioni per lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze; - viene introdotto 13-quater sempre nelle disposizioni attuative del CPA il quale prevede che "Art. 13-quater . - (Trattazione da remoto) – 1. Fermo quanto previsto dall’art. 87, comma 4-bis , del codice, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale dell’udienza delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell’udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano alla trattazionedi cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso di spese"   DISPOSIZIONI CONCERNENTI I GIUDICI DI PACE (art. 17-ter)   ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI GENERE (art. 17-quater) Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre modalità di assunzione, escluse quelle per concorso, di cui al presente decreto sono attuati assicurando criteri orientati alraggiungimento di un’effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal PNRR   ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (art. 17-quinquies - 17-novies)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIME TRANSITORIO LA VIA (art. 17-undecies)   ENTRATA IN VIGORE (art. 19) Si presume che sarà rettificata "Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge"         E’ stata pubblica in G.U. n. 181 del 30.7.2021 la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione con modificazioni del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (G.U. n. 129 S.O. 31.5.2021) recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (detto anche “Decreto Governance e Semplificazioni”). Ecco le principali novità:   MISURE CONCERNENTI IL SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) DEL PIANO COMPLEMENTARE EX ART. 1 D.L. N. 59/2021 (artt. 1-18, 20, 29, 45-49, 51, 54 commi 1-4, 56, 57 e 64)   Si segnala che le Amministrazioni “possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati” (art. 9, comma 2).   In particolare, le amministrazioni centrali“ interessate mediante apposite convenzioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che “copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati” (art. 10, commi 1 e 2). Inoltre “Ai fini dell’articolo 192, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell’offerta ha riguardo all’oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali” (art. 10, comma 3).   Viene, altresì, stabilito che “Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2021/2027, Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico” (art. 11, comma 1), così analogamente per Sogei S.p.A.   Viene poi stabilita una disciplina speciale in materia di appalti pubblici per quanto concerne la realizzazione delle opere di cui all’allegato al decreto (artt. 45-49 e 51).   In particolare, si prevede che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione  dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto” (art. 49, comma 5).   Inoltre, la stazione appaltante prevede, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, che, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, nei limiti delle relative disponibilità, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 51, comma 4).   Per quanto concerne le società pubbliche si stabilisce che l’esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 5, né ai fini dell’applicazione dell’articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (art. 10, comma 6-bis)   CODICE DELL’AMBIENTE   Sono apportate modifiche: - al  procedimento di assoggettabilita’ a VIA (artt. 19, 21, 25 e 26); - provvedimento unico ambientale (art. 22); - provvedimento autorizzatorio unico regionale (artt. 23-24); - alla VAS (art. 28); - alle procedure di bonifica dei siti industriali (art. 38).   Viene introdotto l’interpello ambientale (art. 27) nonché semplificazioni all’art. 184-ter del Codice dell’ambiente il procedimento di cessazione della qualifica di rifiuto (art. 35) e in materia di economia circolare (art. 36).   SEMPLIFICAZIONI PER LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE RIPRISTINO DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E FORESTARE (art. 37)   Le attività di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall’autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, e dall’autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, e successive norme regionali di recepimento.   Nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, secondo i criteri e le metodologie dell’ingegneria naturalistica.   Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 2018 n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI SOLARI E FONTI RINNOVABILI IN GENERALE (artt. 30-33)   EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (artt. 33-bis e 34) Con riguardo alle attività di cui all’art. 119 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 si precisa che “Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo”   Inoltre le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.   Il bonus del 110% viene esteso anche agli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità”, purché in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo dell’art. 119 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della disposizione medesima.   Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita    Il termine per l’effettuazione dei lavori di cui all’art. 16, comma 1-septies d.l. n. 63/2013 convertito in l. n. 90/2013 (demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica) passa da 18 a 30 mesi.   In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (art. 119, inserito comma 13-quinquies).   E’, altresì, introdotto un limite di spesa per gli enti del terzo settore.   Viene, inoltre, stabilito che “Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:   a) mancata presentazione della CILA;   b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;   c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;   d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”.   SONO APPORTATE MODIFICA ALLA PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI DELLA P.A. (art. 39)   AUTOCERTIFICAZIONE (art. 40) Sono apportate un paio di modifiche al d.P.R. n. 445/2020 e viene soppresso l’art. 264 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 che si occupava di semplificare i procedimenti amministrativi a causa dell’emergenza COVID   SEMPLIFICAZIONI DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E AGEVOLAZIONE PER L’INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE DEGLI EDIFICI E DELLE UNITÀ IMMOBILIARI (art. 41)   CONFERIMENTO ALL’AGID DI POTERI SANZIONATORI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRANSIZIONE DIGITALE (art. 42)   IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI EMISSIONE E VERIFICA DEI CERTIFICATI VERDI PER IL COVID (art. 43)   DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONI PER OPERE PUBBLICHE DI RILEVANTE COMPLESSITA’ (art. 44)   MODIFICHE GENERALI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (artt. 47, 47-ter 50, 52, 53 e 54 commi 5 e seguenti)   PER GLI APPALTI FINANZIATI in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC   Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei princìpi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei  princìpi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile   I contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4 dell’art. 47, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’importo complessivo previsto dall’articolo 51 del presente decreto. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse    Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e so cialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche   Aspetti processuali (art. 48, comma 4)   In materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC trova applicazione l’art. 125 cpa (ossia norma eccezionale delle infrastrutture strategiche)   Concessioni pubbliche (art. 47-ter)   Slitta dal 31.12.2021 al 31.12.2020 per l’adeguamento delle concessioni ex art. 177 d.lgs. n. 50/2016   In materia di subappalto:   -          fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del  contratto di lavori, servizi o forniture. Inoltre, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;   -        dal 1° novembre 2021 le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da  effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 del medesimo articolo 1 ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 2. Viene meno il limite massimo di percentuale di attività subappaltabile;   - viene precisato che la dichiarazione del subappaltato di cui all’art. 105, comma 7 d.lgs. n. 508/2016 deve attestare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il   possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante  verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81       Le disposizioni speciali introdotte dall’art. 1 d.l. n. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020 sono prorogate dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2021. Sono, inoltre, introdotte le seguenti modifiche:   -          a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;   -          b)  procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;   Inoltre è prevista l’approvazione delle Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.   Non è oggetto di proroga la seguente disposizione “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”.   Le disposizioni di deroga al codice dei contratti pubblici di cui all’art. 1 d.l. n. 32/2019 convertito in l. n. 55/2019 sono prorogate dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023.   Si prevede che “Tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9. L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici”   DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA (art. 51)   In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:   a) l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;   b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all’1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve  essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;   c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità,  si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d’uso   SONO INTRODOTTE MODIFICHE ALLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (art. 58)   SONO INTRODOTTE MODIFICHE ALLA L. N. 241/90 (artt. 61 - 63)    In particolare, per quanto concerne il potere sostitutivo in caso di inerzia si stabilisce che “L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”.    Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.    In materia di provvedimenti silenziosi di assenso si prevede che “Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.   In materia di annullamento di ufficio ex art. 21-nonies il termine viene ridotto da 18 a 12 mesi.   SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI INCASSO DEGLI ASSEGNI (ART. 55-TER)    Il girante per l’incasso può attestare la conformità della copia informatica dell’assegno all’originale cartaceo mediante l’utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.   La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché la conformità della copia informatica all’originale cartaceo.   Il girante per l’incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l’autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l’integrità e l’inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell’invio e della ricezione del titolo   INTRODUZIONE NEL CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE  DELLA LICENZA OBBLIGATORIA IN CASO DI EMERGENZA NAZIONALE SANITARIA (art. 56-quater)   MODIFICHE ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE EX ART. 35 L. N. 865/1971 ED EX ART. 31 L. N. 448/1998 (art. 22-bis).   Si stabilisce andando a sostituirsi i commi 47, 48 e 49-bis di quest’ultimo articolo che   47 La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria  iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.   48 ll corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato non può  essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in  proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.   49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell’affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell’economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell’immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati   AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI RILEVANTI NELLE STRUTTURE TURISTICHE (art. 24-bis)   La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all’attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a un’autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente,  nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma.   L’autorizzazione unica è rilasciata all’esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell’opera o dell’intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI START UP INNOVATIVE (art. 39-septies)   Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese.   Fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del codice civile.   Il compenso per l’attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.     DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DI USO CIVICO E PERMUTE AVENTI A OGGETTO TERRENI A USO CIVICO (art. 63-bis)   GIUSTIZIA CIVILE (ART. 66-bis, comma 12)   E’ abrogata la disposizione dell’art. 83, comma 20-ter d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 secondo la quale “Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia”   E’ stato pubblicato in G.U. n. 136 del 9.6.2021 il d.l. 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione  del  Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della giustizia”. Ecco le principali disposizioni:   ASSUNZIONI NELLA P.A. (art. 1)   Per la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR le PP.AA. possono porre a  carico  del PNRR  esclusivamente  le  spese  per  il  reclutamento  di  personale specificamente destinato a realizzare i  progetti  di  cui  hanno  la diretta titolarita' di attuazione.   Possono essere stipulati contratti di collaborazione professionale con soggetti dotati di partita IVA e contratti di lavoro entrambi di durata non superiore a 36 mesi e comunque non eccedente quella dell’attuazione del progetto. La durata massima comunque non può andare oltre il 2026.   I contratti sono rinnovabili non più di una volta, mentre “Il  mancato  conseguimento  dei traguardi  e  degli  obiettivi,  intermedi  e  finali,  previsti  dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile”.   I bandi prevedono una riserva di posti del 40% in favore del personale che abbia svolto almeno 36 mesi di lavoro.   Il reclutamento può essere effettuato anche soltanto mediante valutazione dei titoli e l’espletamento di una sola prova scritta.   Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è prevista, inoltre, l’istituzione di due elenchi con modalità che devono essere fissate con decreto ministeriale da emanarsi entro i successivi 60 giorni:       a) professionisti ed esperti per  il  conferimento  incarichi  di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di  cui  all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;       b)  personale  in  possesso  di  un'alta   specializzazione   per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.   Il decreto ministeriale dovrà comunque stabilire i seguenti requisiti minimi per l’inserimento nell’elenco di cui alla precedente lettera a):   - almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;   - essere  iscritto  al  rispettivo  albo,  collegio  o   ordine professionale comunque denominato;   - non essere in quiescenza.   Ciascun elenco  e'  suddiviso  in  sezioni  corrispondenti  alle diverse  professioni  e  specializzazioni  e  agli  eventuali  ambiti territoriali  e  prevede  l'indicazione,  da   parte   dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilita' all'impiego.   Le amministrazioni, sulla base delle professionalita' che necessitano di acquisire, invitano, rispettando l'ordine di graduatoria  almeno  tre professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare  la parita' di genere, tra quelli  iscritti  nel  relativo  elenco  e  li sottopongono ad un colloquio  selettivo  per  il  conferimento  degli incarichi di collaborazione.   Mentre l’iscrizione nell’elenco di cui alla succitata lett. b) avviene previo svolgimento di procedure idoneative  con  previsione della sola prova  scritta,  alle  quali  consegue  esclusivamente  il diritto  all'inserimento  nei   predetti   elenchi   in   ordine   di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni  attingono  ai fini della stipula dei contratti.   Per   alta specializzazione si intende il possesso  della  laurea  magistrale  o specialistica e  di  almeno  uno  dei  seguenti  titoli,  in  settori scientifici   o   ambiti   professionali    strettamente    correlati all'attuazione dei progetti:  dottorato di ricerca oppure documentata esperienza professionale continuativa,  di  durata almeno biennale, maturata  presso  enti  e  organismi  internazionali ovvero presso organismi dell'Unione Europea.   Più in generale le amministrazioni che attuano progetti del PNRR possono assumere a  tempo  determinato  anche  mediante  utilizzo  di graduatorie  concorsuali  vigenti   anche   di   concorsi   a   tempo determinato. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Allo stesso modo possono  derogare,   fino   a raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ai  fini  della copertura delle posizioni dirigenziali  vacanti  relative  a  compiti strettamente   e   direttamente   funzionali   all'attuazione   degli interventi del Piano. In alternativa, le stesse amministrazioni possono conferire,  in  deroga  ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in  vigore  fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.   APPRENDISTATO NELLA P.A. (art. 2)   PROGRESSIONI DI CARRIERA, ACCESSO ALLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E PASSAGGI TRA AMMINISTRAZIONI (art. 3)   Viene modificato l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 introducendo al comma 1-bis la divisione dei dipendenti pubblici in almeno tre aree funzionali oltre a uno per il personale di elevata qualificazione lasciata alla contrattazione collettiva con l’esclusione dei dirigenti e del personale docente  della  scuola,  delle  accademie,  conservatori  e istituti assimilati.   Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di  selettivita',   in   funzione   delle   capacita'   culturali   e professionali, della qualita' dell'attivita' svolta e  dei  risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per  cento  delle  posizioni  disponibili destinata all'accesso  dall'esterno,  le  progressioni  fra  le  aree avvengono tramite  procedura  comparativa  basata  sulla  valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul  possesso  di  titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a  quelli  previsti  per l'accesso all'area,  nonche'  sul  numero  e  sulla  tipologia  degli incarichi rivestiti.   Sono anche modificati gli artt. 28 e 28-bis riguardanti rispettivamente l’accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia e di prima fascia (queste ultime entreranno in vigore anticipatamente ovverosia a partire dal 31 agosto 2021).   Viene inoltre integrato anche l’art. 30 in materia di passaggi di personale tra PP.AA. e all’art. 35 in materia di reclutamento del personale.   ISTITUZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DI DURATA TRIENNALE (art. 6)   ULTERIORI ASSUNZIONI DI PERSONALE (artt. 7-15)   MISURE PER LO SMALTIMENTO DELL’ARRETRATO GIUDIZIARIO (art. 17)   In particolare, per quanto concerne la giustizia amministrativa si prevede che “Le  udienze   straordinarie   dedicate   allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto”.

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Con il d.P.C.M. 2.3.2022 recante "Aggiornamento delle modalita' di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass" (G.U. n. 53 del 4.3.2022) sono state adottate numerosi disposizioni che modificano il d.P.C.M. 17.6.2021.   E' stato pubblicato in G.U. n. 29 del 4.2.2022 il d.l. 4 febbraio 2022, n. 5 recante "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo". Ecco le principali novità in vigore dal 5 febbriao 2022: - le certificazioni verdi rilasciate a seguito della dose di richiamo non hanno più un'efficacia temporale limitata. Inoltre a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), cheha validita' di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 che ha validita' a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo (art. 1); - sono introdotte disposizioni anche per la validità delle certificazioni equivalenti a quelle verdi italiane rilasciate da altri stati (art. 3); - l'accesso ai servizi per i quali occorre la certificazione verde rafforzata non è esteso anche alla zona "rossa" (art. 4); - accesso degli studenti alle istituzioni scolastiche in caso di contagi: a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attivita' educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermatopositivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione;2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attivita' per una durata di cinque giorni;b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermatopositivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione;2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzodi dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinquegiorni; c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vierespiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta' superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attivita' di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positivita' si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitaleintegrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positivita' si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e' considerato il personale educativo e scolastico.     E' stato pubblicato in G.U. n. 282 del 26.11.2021 il d.l. 26 novembre 2021, n. 172 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento  in  sicurezza  delle  attivita'  economiche  e  sociali" con il quale: a) a partire dal 15 dicembre 2021 viene esteso l'obbligo vaccinale anche per la terza dose nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie (art. 1); b) viene previsto l'obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e per coloro che prestano lavoro nelle strutture sanitarie e sociosanitarie (art. 2); c) la durata dei certificati verdi si riduce da dodici a nove mesi e viene, altresì, precisato che in casodi somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validita' dinove mesi a far data dalla medesima somministrazione (art. 3); d) non è più consentito ad accedere ai servizi di ristorazione degli alberghi e strutture ricettive ed ai mezziimpiegatineiserviziditrasportopubblicolocaleo regionale (art. 4) e)nellezone gialla e arancione, la fruizione dei servizi,  lo  svolgimento  delle attivita' e gli  spostamenti,  limitati  o  sospesi  ai  sensi  della normativa vigente, sono  consentiti  esclusivamente  ai  soggetti  in possesso  di  una  delle  certificazioni  verdi   COVID-19dicui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e  ai  soggetti  di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto  della  disciplina  della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al  comma  1,  lettera a), nelle predette zone, si applica il presente  comma  ad  eccezione dei servizi di  ristorazioneall'interno  di  alberghi  e  di  altre strutture  ricettive  riservati   esclusivamente   ai   clienti   ivi alloggiati  e  delle  mense   e   catering   continuativo  (art. 5); f) dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle  regioni  e  nelle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  i  cui  territori  si collocano in  zona  bianca,  lo  svolgimento  delle  attivita'  e  la fruizione dei servizi per  i  quali  in  zona  gialla  sono  previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai  soggetti  in  possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo  9-bis,  comma  3,  primo  periodo,  del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della  disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono  compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati  esclusivamente  ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering  continuativo  su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni  di  cui  al comma 1 dell'articolo 9-bis del  predetto  decreto-legge  n.  52  del 2021 (art. 6)     E' stata pubblicata in G.U. n. 277 del 20.11.2012 la legge 19 novembre 2021, n. 165 di conversione con modificazione del d.l. 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza dellavoro pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" (G.U. n. 226 del 21.9.2021). Ecco le principali novità vigenti dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 PERSONALE PUBBLICO DIPEDENTE (art. 1) a)  Il personale del pubblico impiego, ivi compreso quello della Commissione nazionale per la società e la borsa e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde. Tale disposizione non si applica per coloro ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 ad € 1.500. Tali disposizioni (al di là della sospensione) si applica anche Ai soggetti i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. E' stato inserito, inoltre, in sede di conversione che: - i datori di lavoro forniscono idonea informativa ai  lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche; - al finedisemplificareerazionalizzarele verifiche di cui al presente comma, i lavoratori  possono  richiedere di consegnare  al  propriodatoredilavorocopiadellapropria certificazioneverdeCOVID-19.Ilavoratoricheconsegnanola predettacertificazione,pertuttala duratadellarelativa validita', sono esoneratidaicontrollidapartedeirispettivi datori di lavoro   AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA  b)  i magistrati ordinari (e onorari), amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde. L’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata ed è sanzionato quale illecito disciplinare per i magistrati ordinari. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo (art. 2);   LAVORO PRIVATO (art. 3)  c)       A chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Anche in questo caso è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria per il datore di lavoro inadempiente da 600€ a 1.500€. E' stato precisato in sede di conversione del decreto legge che: - per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizionicompete all'utilizzatore;e'oneredelsomministratore informareilavoratoricircalasussistenzadellepredette prescrizioni; - al fine di  semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datoredilavorocopia della  propria  certificazione  verde  COVID-19.Ilavoratoriche consegnano la predetta certificazione,pertuttaladuratadella relativa  validita',  sono  esonerati  dai  controlli  da  parte  dei rispettivi datori di lavoro.   SCADENZA CERTIFICAZIONE VERDE PER I LAVORATORI IN GENERALE (art. 3-bis)   Per  i  lavoratori  dipendenti pubblici e privati la scadenza della validita'dellacertificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da' luogoalle sanzioni e viene consentita la  permanenzadellavoratoresulluogodilavoroesclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro   CALMIERAMENTO PREZZI TAMPONI (art. 4);   INCREMENTO DURATA DEL CERTIFICATO A DODICI MESI (art. 5); Viene precisato che: - il certificato viene rilasciato anche ad avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo; - dopo la somministrazione della prima dose di vaccino,  il certificato verde - dopo una precedente infezione da COVID-19 -, ha validità immediata e non più dal quindicesimo giorno dalla somministrazione; - a  coloro  che  sono  stati  identificati  come  casi accertati positivi al  SARS-CoV-2  oltre  il  quattordicesimo  giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito del prescritto ciclo,  e'  rilasciata,  altresi',  la  certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validita' di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione;   ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, SOCIALI E RICREATIVE (art. 8) Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico  scientifico  di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio  2020,  n.  630,  e  successive  modificazioni,   in   vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi  e  tenuto  conto dell'andamentodell'epidemia,dell'estensionedell'obbligodi certificazione  verde  COVID-19  e  dell'evoluzione  dellacampagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza  e protezione nei luoghi nei  quali  si  svolgono  attivita'  culturali, sportive, sociali e ricreative.     E’ stata pubblicata in G.U. n. 224 del 18.9.2021 la legge di conversione con modificazione del decreto-legge  23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'  sociali  ed economiche” (in G.U. n. 175 del 23.7.2021) con il quale – tra l’altro – è prorogato lo stato di emergenza epidemiologica al 31 dicembre 2021 e sono state adottate le seguenti disposizioni:   PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA AL 31 DICEMBRE 2021 (art. 1)   NUOVE DISPOSIZIONI DI CLASSIFICAZIONE CROMATICA DELLE REGIONI PER CONTRASTARE L’EPIDEMIA DA COVID-19 (art. 2) a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;   b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;   c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);   d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento; 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività   CERTIFICAZIONI VERDI (art. 3 e 4, comma 1, lett. d) E’ consentito in zona bianca (o nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone) esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19,  l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi; f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; g-bis) feste conseguenti alle cerimonie religiose; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; i) concorsi pubblici. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra. Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi   Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri definiti con circolare del Ministero della salute.   La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione   L’uso della certificazione verde può essere disciplinato e prescritto soltanto dal legge dello Stato.    DISPOSIZIONI PER GLI SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO IN SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE, LOCALI DI INTRATTENIMENTO E MUSICA DAL VIVO E IN ALTRI LOCALI O SPAZI ANCHE ALL'APERTO (art. 4, comma 1, lett. c) In zona bianca e in zona gialla sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 30/50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.   Le disposizioni di cui sopra si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra.   Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente (art. 4-bis)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO AMMINISTRATIVO (art. 7-bis)  Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all’articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 2 al d.lgs. n.104/2010.   PROROGA DEI TERMINI (artt. 6 e seguenti e allegato) Sono prorogati al 31 dicembre 2021: - i termini di cui all’art. 73 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 in materia di organi collegiali; - alcune previsioni di cui all’art. 85 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 in materia di giustizia contabile; - l’obbligo delle udienze nel processo tributario da remoto ai sensi dell’art. 27 d.l. n. 137/2020 convertito in l. n. 176/2020; - le disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 10, commi 2 e 3 d.l. n. 44/2021 convertito n. 76/2021; - nell’ambito del processo civile continuano ad applicazioni le disposizioni dell’art. 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020; - nell’ambito del processo penale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2,  4,  6,  7,  8,  primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi  1,  2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, ma vedasi anche le previsioni specifiche di cui all’art. 7, comma 2 per il periodo 1 agosto – 31 settembre 2021. - fino al 31dicembre 2022 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27     Il Ministero dell'Interno con circolare 10.08.2021 recante "Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19" chiarisce le modalità di verifica dei certificati verdi laddove richiesti.   In G.U. n. 143 del 17.6.2021 è stato pubblicato il d.P.C.M. 17 giugno 2021 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10,  del  decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  recante  «Misure  urgenti  per  la  graduale ripresa delle attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" con il quale viene disciplinata l'infrastruttura organizzativa e tecnologica occorrente per il funzionamento dei certificati verdi COVID-19

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