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E' stata pubblicata in G.U. n. 172 del 10.7.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute 9 luglio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con la quale si vieta l'ingresso in Italia di persone provenienti dai seguenti Paesi fino al 14 luglio p.v.: a) Armenia;b) Bahrein;c) Bangladesh;d) Brasile;e) Bosnia Erzegovina;f) Cile;g) Kuwait;h) Macedonia del Nord;i) Moldova;j) Oman;l) Panama;m) Peru';n) Repubblica Dominicana.   E' stata pubblicata in G.U. 165 del 2.7.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute 30 giugno 2020 recante "Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", la quale ha stabilito che: Le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020  sono  prorogate fino al 14 luglio 2020. Sono consentiti  anche  gli  spostamenti  per comprovate ragioni di studio.   Dal 1° al 14 luglio 2020, sono in ogni caso consentiti:       a) l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini  degli  Stati di cui all'articolo 6,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020,  e  dei  loro  familiari  come definiti  dagli  articoli  2  e  3  della  direttiva  2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio  degli  Stati  membri,  che modifica il regolamento (CEE)  n.  1612/68  ed  abroga  le  direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;     b) l'ingresso nel territorio  nazionale  di  cittadini  di  Stati terzi  soggiornanti  di  lungo  periodo  ai  sensi  della   direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari;     c) l'ingresso nel territorio  nazionale  di  cittadini  di  Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori:  Algeria,  Australia, Canada,  Georgia,  Giappone,  Montenegro,  Marocco,  Nuova   Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. Agli ingressi in Italia di cui al comma 2 da Stati  o  territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020  si  applica l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento  fiduciario  con  le modalita' di cui agli  articoli  4  e  5  del  medesimo  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle persone fisiche che fanno ingresso in  Italia  da  Stati  o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo  6,  comma  1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, si applicano  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 4 e 5 del Presidente del Consiglio dei  ministri  11  giugno 2020.         E' stata pubblicata in G.U.C.E. 1.7.2020, n. I 208/1 la Raccomandazione UE 2020/912 del 06 giugno 2020 del Consiglio recante le linee guida che gli Stati membri dovrebbero adottare per quanto concerne i viaggi di natura non essenziale da e per Paesi extra UE   Pubblicate in data 18.6.2020 sul sito del Ministero del Lavoro (https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/coronavirus-pubblicate-le-linee...) le linee Guida Regionali che si compongono di schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e di immediata applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, al fine di sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. Tra le altre, il documento contiene indicazioni operative dettagliate per i settori ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio e uffici aperti al pubblico. Le schede operative, precisa infine la Conferenza delle Regioni, potranno essere integrate e aggiornate di volta in volta qualora se ne ravvisasse la necessità (fonte Ministero del Lavoro).   In G.U. n. 147 dell'11.06.2020 è stato pubblicato il d.P.C.M. 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19,   recante   misure   urgenti   per    fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, recante ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da COVID-19" vigenti nel periodo 15 giugno 2020 e 14 luglio 2020.   Ecco le principali disposizioni:   MISURE VIGENTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE   1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure (art. 1):     a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre (maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio, contattando il proprio medico curante;     b) l'accesso del pubblico ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento di cui all'articolo 1,  comma  8,  primo  periodo,  del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  nonche'  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;     c) e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi  destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di  operatori cui  affidarli  in  custodia  e  con  obbligo  di  adottare  appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle  linee  guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui  all'allegato 8;     d) e' consentito svolgere attivita' sportiva  o  attivita'  motoria all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;     e) a decorrere dal 12 giugno 2020  gli  eventi  e  le  competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)  e dalle  rispettive  federazioni,  ovvero  organizzati   da   organismi sportivi internazionali -  sono  consentiti  a  porte  chiuse  ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive  Nazionali,  Discipline Sportive Associate  ed  Enti  di  Promozione  Sportiva,  al  fine  di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano;  anche  le  sessioni  di   allenamento   degli   atleti, professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli di cui alla presente lettera;     f) l'attivita' sportiva di base e  l'attivita'  motoria  in  genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita' dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida  emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita  la  Federazione  Medico  Sportiva Italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai  sensi  dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;     g) a decorrere dal 25 giugno  2020  e'  consentito  lo  svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome  che, d'intesa con il Ministero della Salute e  dell'Autorita'  di  Governo delegata in materia di sport, abbiano  preventivamente  accertato  la compatibilita'  delle  suddette  attivita'  con   l'andamento   della situazione epidemiologica nei rispettivi  territori,  in  conformita' con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;     h) le attivita' dei comprensori sciistici possono essere  svolte  a condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla  Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;     i) lo svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  e'  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento,   nel rispetto delle  prescrizioni  imposte  dal  questore  ai  sensidell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dicui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;     l) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e  sale  bingo  sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;     m) gli spettacoli aperti al pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all'aperto sono svolti con  posti  a  sedere  preassegnati  e  distanziati  e  a condizione che sia comunque assicurato  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi,  con  il  numero massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all'aperto  e  di  200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui  all'allegato  10.  Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o all'aperto quando non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese  le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e, sino al  14  luglio  2020,  le fiere e i congressi. Le regioni e le province autonome, in  relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori, possono stabilire  una  diversa  data  di  ripresa  delle  attivita', nonche' un diverso numero massimo  di  spettatori  in  considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;     n) l'accesso ai luoghi di culto avviene  con  misure  organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di almeno un metro;     o) le funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;     p) il servizio di apertura al pubblico  dei  musei  e  degli  altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo  101  del  codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni  o  dalla  Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;       q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6 giugno 2020, n. 41, e  dai  conseguenti  provvedimenti  attuativi  in particolare in materia di esami di  stato,  sono  sospesi  i  servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  le  attivita'  didattiche  in  presenza  nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza  delle  attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita'  e  le Istituzioni  di  Alta  Formazione  Artistica  Musicale  e  Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di  attivita'  formative  a  distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi  di  formazione  specifica  in medicina generale  nonche'  le  attivita'  didattico-formative  degli Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti  delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire  anche in modalita' non in presenza. Sono altresi' esclusi dalla sospensione i corsi abilitanti e le prove teoriche e  pratiche  effettuate  dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole nonche' i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci  e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento  del  tachigrafo  svolti dalle stesse autoscuole e da altri  enti  di  formazione  o  comunque autorizzati dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, secondo le modalita'  individuate  nelle  linee  guida  adottate  dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  esami   di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonche' i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine  di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli  enti  gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per l'infanzia richiamati. Nel periodo di sospensione e  nel  periodo  di chiusura  delle  scuole,  l'ente  proprietario   dell'immobile   puo' autorizzare, in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l'ente gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l'organizzazione   e   lo svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita' delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico  dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita' di pulizia e igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime  condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;       r) i dirigenti scolastici  attivano,  per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di  didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita';     s)  nelle  Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento  del  percorso  didattico;  nelle  Universita',   nelle  istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini, attivita' seminariali, di ricerca e di laboratorio  sperimentale  e/o didattico ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito  l'utilizzo  di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi  e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e  di aggregazione  e  che  vengano  adottate   misure   organizzative   di prevenzione  e  protezione,   contestualizzate   al   settore   della formazione superiore e  della  ricerca,  anche  avuto  riguardo  alle specifiche  esigenze  delle  persone  con  disabilita',  di  cui   al «Documento tecnico sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di contenimento del contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Per le finalita'  di cui al precedente periodo, le universita',  le  istituzioni  di  alta  formazione artistica musicale e coreutica  e  gli  enti  pubblici  di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1,  lettera  a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  la  presenza  del  personale necessario allo svolgimento delle suddette attivita';     t) a beneficio degli studenti ai quali non e'  consentita,  per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni;     u)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,   con   decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai  rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8  marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio, l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi corsi;     v) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting  e  gli  eventi sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilita';     z) le attivita' di  centri  benessere,  di  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della  vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;     aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di  permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei prontosoccorso (DEA/PS), salve  specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto;     bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita'  e lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;     cc) tenuto conto delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di isolamento dagli altri detenuti;     dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a  condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di  almeno  un metro, che gli ingressi avvengano in modo  dilazionato  e  che  venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo  necessario all'acquisto dei beni; le suddette  attivita'  devono  svolgersi  nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in ambiti analoghi, adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si  raccomanda  altresi'  l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;     ee) le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,  ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione  che le regioni e le province autonome abbiano  preventivamente  accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle  suddette  attivita'  con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati dalle regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui all'allegato 10; continuano a essere consentite  le  attivita'  delle mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro.  Resta  anche  consentita  la  ristorazione  con  consegna   a domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia   per l'attivita'  di  confezionamento  che  di   trasporto,   nonche'   la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di  rispettare  la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;     ff) restano comunque aperti gli  esercizi  di  somministrazione  di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale di almeno un metro;     gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla    Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e comunque in coerenza con i criteri  di  cui  all'allegato  10;  resta fermo lo svolgimento delle attivita' inerenti ai servizi alla persona gia' consentite sulla base del decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;     hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche'  l'attivita'  del settore  agricolo,  zootecnico  di   trasformazione   agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;     ii) il Presidente  della  Regione  dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo' disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;     ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:     a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;     b) siano  incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;     c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio  e,  laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di  almeno un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di strumenti di protezione individuale;     d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi  di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;     mm) le attivita' degli  stabilimenti  balneari  sono  esercitate  a condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10. Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  regioni,  idonee  a prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:       1)  l'accesso  agli  stabilimenti  balneari   e   gli   spostamenti all'interno dei medesimi;     2) l'accesso dei fornitori esterni;     3) le modalita' di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;     4)  la  distribuzione  e  il  distanziamento  delle  postazioni  da assegnare ai bagnanti;     5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;     6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;     7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;     8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori  circa le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire all'interno degli stabilimenti balneari;     9) le spiagge di libero accesso;     nn) le  attivita'  delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:     1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;     2) le modalita' di utilizzo degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;     3) le misure  igienico-sanitarie  per  le  camere  e  gli  ambienti comuni;     4) l'accesso dei fornitori esterni;     5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;     6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a  disposizione  dei clienti;     7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori  circa le misure di sicurezza  e  di  prevenzione  del  rischio  da  seguire all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi all'aperto di pertinenza.   INOLTRE   Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le seguenti misure (art. 3):     a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle  infezioni  per  via  respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i  responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti fornite dal Ministero della salute;     b) e'  raccomandata  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16;     c)  nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al   decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16;     d)  i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono   la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all'allegato  16  anche   presso   gli   esercizi commerciali;     e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario,  nonche'  in  tutti  i locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;     f) le aziende di  trasporto  pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.    E’ fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire    continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.  Non   sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti  con  forme  di  disabilita'  non  compatibili  con  l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.     Possono essere utilizzate  mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di sopra del naso.     L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che restano invariate e prioritarie.   MISURE SPECIFICHE PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI   Si rinvia agli allegati 12, 13 e 14   INGRESSO IN ITALIA   Le  persone  fisiche  che  entrano  in  Italia  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate  a comunicare  immediatamente  il  proprio   ingresso   in   Italia   al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per  il luogo in cui si svolgera' il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e l'isolamento  fiduciario,  e  sono   sottoposte   alla   sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  indicata  nella  medesima comunicazione. In  caso  di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria  per  il  tramite  dei  numeri   telefonici   appositamente dedicati (art. 4).       Per i soggiorni brevi (entro 120 ore) chiunque intende fare ingresso nel territorio  nazionale e' tenuto a comunicare immediatamente  il  proprio   ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda sanitaria competente in base al  luogo  di  ingresso  nel  territorio nazionale, rendendo contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre 2000,  n.  445,  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato,  tale  da  consentire  le  verifiche  da   parte   delle competenti Autorita', di:     a)  motivi  del  viaggio  di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  del decreto-legge n. 33 del 2020  ovvero  dell'articolo  6  del  presente decreto e durata della permanenza in Italia;     b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo  di soggiorno in Italia ed il mezzo privato  che  verra'  utilizzato  per raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;     c)  recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere   le comunicazioni durante la permanenza in Italia.   Allo  scadere  del   periodo   di   permanenza,   è tenuto:   - a   lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il  periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione,  la  dimora  o  il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;   - a segnalare, in caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  tale situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento (art. 5).       Le  limitazioni  di cui sopra non si applicano per gli spostamenti da e  per  i  seguentiStati:     a) Stati membri dell'Unione Europea;     b) Stati parte dell'accordo di Schengen;     c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;     d) Andorra, Principato di Monaco;     e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.   Tuttavia fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che  per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.       ELENCO ALLEGATI:       Allegato 1 - Protocollo con la Conferenza Episcopale  Italiana  circa  la  ripresa delle celebrazioni con il popolo       Allegato 2 - Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane       Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane       Allegato 4 - Protocollo con le Comunita' ortodosse       Allegato 5 - Protocollo con le Comunita' Induista,  Buddista  (Unione  Buddista  e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh       Allegato 6 - Protocollo con le Comunita' Islamiche       Allegato 7 - Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu'  Cristo  dei  Santi degli ultimi giorni       Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'  organizzate di socialita' e  gioco  per  bambini  ed  adolescenti  nella  fase  2 dell'emergenza covid-19       Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche e produttive della Conferenza delle Regioni  e  delle  Province  autonome  dell'11                              giugno 2020       Allegato 10 - Criteri  per   Protocolli   di   settore   elaborati   dal   Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020       Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali       Allegato 12 - Protocollo  condiviso  di  regolamentazione  delle  misure   per   il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali       Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della diffusione del COVID-19 nei cantieri       Allegato 14 -  Protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della  diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica       Allegato 15 - Linee  guida  per  l'informazione  agli   utenti   e   le   modalita' organizzative per il contenimento della diffusione  del  covid-19  in                     materia di trasporto pubblico       Allegato 16 - Misure igienico-sanitarie

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E' stato pubblicato in G.U. n. 176 del 14.7.2020 il d.P.C.M. 14 luglio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,n. 19,recantemisureurgentiperfronteggiarel'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, recante ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale stabilisce che fino al 31 luglio p.v.:   - le  misure  di  cui  al d.P.C.M. 11  giugno  2020 sono prorogate sino al 31  luglio  2020 ad eccezione degli allegati 9 e 15 al citato decreto che sono sostituiti dagli  allegati  1  e  2  al  presente decreto.   - sono altresi' confermate e restano in vigore, sino al 31  luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze  del  Ministro  della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.   L'allegato 1 contiene le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020" L'allegato 2 coniene le "Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico"

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In G.U. n. 228  del 14.9.2020 è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del d.l.16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale” detto più semplicemente “Decreto semplificazioni 2020” (in G.U. n. 178 del 16.7.2020). Ecco le principali novità:   APPALTI PUBBLICI   a)       In deroga alle procedure di cui all’art. 36, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, inclusi gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro ex art. 157, comma 2 d.lgs. n. 50/2016, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021 31 dicembre 2021, trovano applicazione le seguenti nuove procedure applicabili al di sotto delle soglie eurounitarie:   - affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euroivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;   - procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro) di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Per questi affidamenti, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, salvo motivato ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati;   - gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;   - per le procedure negoziate ex art. 36 d.lgs. n. 50/2016 “La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”;   L’aggiudicazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al secondo trattino. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.   Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che giustifichino tale richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.   Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l’accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 1);     b)      qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio dicembre 2021, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto qui di seguito indicate. l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.    Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 o il dialogo competitivo ex art. 64 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a).    Per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19 e per i quali vi è una situazione di estrema urgenza tale da non consentire il rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie e derivante dagli effetti della crisi causata dalla pandemia o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, le stazioni appaltanti procedono mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125 e per i settori specialiprevia pubblicazione dell’avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione. Le procedure di affidamento di cui al periodo precedente possono riguardare, in particolare, gli interventi nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, nonché i contratti relativi o collegati ad essi.   La procedura negoziata di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, può essere utilizzata altresì per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.   Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, regolate dal comma 3, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.    Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.   Gli atti delle stazioni appaltanti adottati ai sensi del presente articolo sono pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 2).    Viene precisato che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (art. 2-bis)   Relativamente ai servizi di pulizia e lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, per le esigenze correlate alle misure di contenimento del COVID   -  l’adeguamento determini un incremento di spesa di importo superiore al 20 per cento del prezzo indicato nel bando di gara o nella lettera di invito, le stazioni appaltanti, in relazione alle procedure di affidamento aggiudicate in data anteriore al 31 gennaio 2020, possono procedere, qualora non abbiano già provveduto alla stipulazione del contratto e l’aggiudicatario non si sia già avvalso della facoltà di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla revoca dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso, il provvedimento di revoca è comunicato all’aggiudicatario entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.   - pur rimanendo ferma la possibilità di procedere alla loro modifica nei limiti e secondo le modalità di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50per i contratti di questa natura in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 ed ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono procedere alla risoluzione degli stessi, ai sensi dell’articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, derivi un incremento di prezzo superiore al 20 per cento del valore del contratto iniziale. La risoluzione del contratto di appalto è dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 4-bis);     c)       Sono introdotte modifiche all’art. 32, comma 8 d.lgs. n. 50/16 stabilendo, in particolare, che “La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 del presente articolo, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione”.   Inoltre, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del presente decreto, qualora rientranti nell’ambito applicativo dell’articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica il comma 2 dell’articolo 125 del medesimo codice, il quale dispone che “In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”.   Per le procedure di gara di cui all’art. 2, comma 3 (Per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fronte agli effetti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria globale del COVID-19) trova applicazione integralmente l’art. 125 c.p.a.   Sono apportate anche alcune modifiche ai commi 6 e 9 dell’art. 120 c.p.a. sui tempi di emanazione della sentenza.   Inoltre, in sede giudiziale, sia in fase cautelare che di merito, il giudice tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, il giudice valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per l’operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell’opera. In ogni caso, l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica. (artt. 4 e 5, ultimo comma);     d)      fino al 31 dicembre 2021, in deroga all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:    - cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;   - gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria globale da COVID-19;  - gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;  - gravi ragioni di pubblico interesse.   Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità: a) procede all’esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche; b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato; c) indìce una nuova procedura per l’affidamento del completamento dell’opera; d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell’opera ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Tali disposizioni si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto (art. 5);     e)      fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti all’articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca oppure che siano in grado di dimostrare un’esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento.   L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.   Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto scritto recante le sottoscrizioni della maggioranza dei componenti entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, con atto recante succinta motivazione che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.     Per le opere diverse da quelle di cui al primo comma le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi precedenti. Le parti possono anche stabilire l’applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all’articolo 5.   Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle Regioni, dalle Province autonome o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale.   I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell’assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al periodo precedente da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all’atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d’ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all’interno del quadro economico dell’opera.   Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni.   Le previsioni di cui all’art. 1, commi 11-14 del d.l. n. 32/2019 convertito in l. n. 55/2019 sono conseguentemente abrogate (art. 6)     f)        In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio dicembre 2021:    - è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;    - le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;    - in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;    - le procedure di affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica  previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo  21  del  decreto legislativo n. 50 del 2016, gia' adottati,  a  condizione  che  entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in  conseguenza degli  effetti dell'emergenza COVID-19;     Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto:   - il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di cui al secondo periodo;    - sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall’articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;    - il rispetto delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall’articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.     Viene eliminato il riferimento al subappaltatore nell’alinea del primo e del quinto comma dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016, mentre il comma 4 viene sostituito dal seguente “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.   Viene prorogato al 31 dicembre 2021 la previsione dell’art. 1, comma 1 d.l. n. 32/2019 convertito in l. n. 55/2019, mentre viene abrogato il comma 18 che così statuiva “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”.    Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all’amministrazione concedente a cura dell’operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.   In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti esigenze di accelerazione dell’iter autorizzativo di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città o sull’assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni, ove ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, previo parere favorevole della maggioranza delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, possono autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al relativo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, consentendo alle medesime amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.   Al DURC è aggiunto quello relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente.   In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge, n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei predetti documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 e non sono considerati efficaci i documenti la cui validità è stata prorogata per effetto di detta disposizione (art. 8);   g)       Diviene generalizzabile il cosiddetto “Modello Genova” per quanto concerne la nomina di commissari straordinari per interventi progettuali di particolare complessità (art. 9);     ANTIMAFIA   h)      fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n, 159 nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, in corso di conversione.   Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c) di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta sessanta giorni.   Viene anche introdotto l’art. 83-bis nel Codice Antimafia statuendo, tra l’altro, che “L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché l’iscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 equivale al rilascio dell’informazione antimafia”.   Infine, le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto (art. 3);     EDILIZIA   i)        sono introdotte le seguenti modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (art. 10):   -          “1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela” (sostituzione del comma 1-ter dell’art. 2-bis);   -          la definizione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del TU dell’Edilizia viene modifica come segue “[…] le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;   -          la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del Testo Unico dell’edilizia per i quali viene aggiunto il seguente periodo “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei  soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”;   -     alla lett. e) il capoverso e.5) è sostituito come segue “e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti”;   -          la lett. e-bis) del comma 1 dell’art. 6 per quanto concerne l’attività edilizia libera viene sostituita come segue “e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;” (sostanzialmente il termine di 90 giorni passa a 180 giorni);   -          viene introdotto il comma 1-bis all’art. 10 che così dispone “1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti  cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”;   -          viene sostituita la lett. c) del comma 1 dell’art. 10 relativamente agli interventi subornati a permesso di costruire che rispetto alla precedente versione “c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;   -          con riguardo all’art. 14 (permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici) viene inserito il comma 1-bis “1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;   -          il comma 4-bis dell’art. 17 è sostituito dal seguente “Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso”;   -     è stato inserito l’art. 23-quater “(Usi temporanei) – 1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico. 2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1. 3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola: a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga; b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree; c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione; d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali. 4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima. 5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate. 6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione per gravi motivi. 7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale. 8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale”   -          viene soppresso l’art. 34, comma 2-ter del Testo Unico il quale stabiliva che “1. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali” e viene introdotto l’art. 34-bis (Tolleranze costruttive) il quale stabilisce che “Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. 3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali”;   -     viene sostituito come segue l’art. 41 “(Demolizione di opere abusive) – 1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale  esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. 2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione” (art. 10-bis)       j)        nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e ai requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai fini della presentazione e rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti (art. 10, comma 2);   k)       ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del 1989 sono apportate le seguenti modificazioni: all’articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile”, mentre l’articolo 8 è abrogato. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (art. 10, commi 3, 4 e 4-bis);   - non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma  (art. 10, comma 5);   - fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all’articolo 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento. I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all’articolo 23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 10, comma 7-bis)     MODIFICHE L. N. 241/90 (art. 12)   l)        all’art. 2, sono inseriti i commi:   -     2-bis che così dispone “2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”;   -     4-bis che così recita “Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo”;       m)    all’art. 2, viene inserito il comma 8-bis “8-bis. I provvedimenti, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati, adottati dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14 - bis, comma 2, lettera c), 14-ter, comma 2, 17-bis, commi 1 e 3;, 20, comma 1, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi adottati dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”;     n)      l’art. 10-bis della l. n. 241/90 viene modificato come segue “1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione”;   o)      all’art. 21-octies viene inserita la seguente precisazione “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis” che, pertanto, rende sempre annullabile il provvedimento. Inoltre, viene inserito l’art. 21-decies che così recita “Art. 21-decies. – (Riemissione di provvedimenti annullati dal giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali) – 1. In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all’amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all’autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l’attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l’amministrazione o l’ente che abbia adottato l’atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza del proponente, l’amministrazione procedente trasmette l’istanza all’amministrazione o all’ente che ha emanato l’atto da riemettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l’atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l’adozione dell’atto stesso, l’amministrazione riemette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14-quater e 14-quinquies della presente legge e dell’articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;    p)      entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;    CONFERENZA DI SERVIZI   q)      Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in facoltà delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14-bis della medesima legge, con le seguenti modificazioni e integrazioni: a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni; b) al di fuori dei casi di cui all’articolo 14-bis, comma 5, l’amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all’articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta (art. 13);   COVID    r)       È abrogato l’art. 3, comma 2 d.l. n. 19/2020 convertito in l. n. 35/2020, il quale stabiliva che “I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1” ovvero i d.P.C.M. o le ordinanze regionali (art. 18);   UNIVERSITA’    s)       Sono introdotte disposizioni anche per quanto concerne l’ordinamento universitario (art. 19);     RESPONSABILITA’ ERARIALE   t)        La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso e limitatamente ai fatti commessi dall’entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal periodo precedente non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente (art. 21);     ABUSO D’UFFICIO   u)      L’art. 323, primo comma, c.p. viene modificato come segue “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni” (art. 23)   CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE   v)       vengono apportate ulteriori modifiche in materia di identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali, conservazione degli atti digitale e viene prevista l’istituzione della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione. Viene introdotto anche il codice di condotta tecnologica che sarà adottato dal Capo dipartimento della struttura della  Presidenza  del Consiglio dei ministri competente  per  la  trasformazione  digitale, sentita l'AgID e il  nucleo  per  la  sicurezza  cibernetica  di  cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018,  n. 65  e  acquisito  il  parere  della  Conferenza  unificata   di   cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.    Inoltre viene introdotto il comma 3-ter all’art. 50 del CAD stabilendosi che “Al fine di  promuovere  la  valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, per fini statistici e di ricerca e per  lo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali  delle  pubbliche amministrazioni, nei contratti  e  nei  capitolati  con  i  quali  le pubbliche amministrazioni  affidano  lo  svolgimento  di  servizi  in concessione e'  previsto  l'obbligo  del  concessionario  di  rendere disponibili all'amministrazione concedente tutti i dati  acquisiti  e generati nella fornitura del servizio agli utenti  e  relativi  anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti,  come  dati di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter), nel rispetto delle linee guida adottate da AgID, sentito il  Garante  per la protezione dei dati personali”. Viene anche introdotto l’art. 50-ter del CAD in cui si istituisce la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la  conoscenza  e  l'utilizzo  del  patrimonio informativo detenuto, per finalita' istituzionali,  nonche' la condivisione dei dati  tra  i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e  delle  imprese,  in conformita' alla disciplina vigente e agli  accordi  quadro  previsti dall'articolo 50  (artt. 24-27 e 31-36);   ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANPR   w)     sono introdotte misure di semplificazione digitale (art. 30)     NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ALLE PP.AA. E DOMICILIO DIGITALE   x)       Fermo restando quanto previsto dal Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nel elenco di cui all’articolo 16, comma 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per detti organi o articolazioni (art. 28). Inoltre:   - entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, comunicano al registro delle imprese il proprio domicilio digitale se non hanno già provveduto a tale adempimento;   - il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi;   - L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all’articolo 2189 del codice civile. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza. L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria (37);     SEMPLIFICAZIONI PER RETI DI COMUNICAZIONE DIGITALE   y)       Sono apportate rilevanti modifiche al d.lgs. n. 259/2003 in materia di reti dei comunicazione elettronica (art. 38);    SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E DALL’ALBO DEGLI ENTI COOPERATIVI   z)       Il   provvedimento   conclusivo   delle   procedure   d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della  Repubblica  23  luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto  comma,  del  codice  civile, nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione  d'ufficio  conseguente alla mancata  registrazione  obbligatoria  a  domanda  di  parte  nel registro imprese, e' disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore  verifica,  nell'ipotesi   della   cancellazione   delle societa' di persone, tramite accesso  alla  banca  dati  dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della societa' da cancellare non rientrino beni immobili ovvero,  ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette  gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3,  comma  3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.   Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata. 3. Il conservatore iscrive d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese (art. 40);     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUMENTI DI CAPITALE DELLE SOCIETA’ (art. 44)     Sino alla  data  del  30  giugno  2021,  in deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile a condizione che sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza più elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:   a) gli aumenti del capitale  sociale  mediante  nuovi  conferimenti,  ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile;   b) l’introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, per aumenti di capitale da deliberare fino al 30 giugno 2021;  c) l'attribuzione agli amministratori della facolta'  di  aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile.   Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile.      Sino alla data del  30  giugno  2021,  le  societa'  con  azioni quotate in  mercati  regolamentati  o  negoziate in  sistemi  multilaterali  di negoziazione possono deliberare  aumenti  del  capitale  sociale  con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione,  ai  sensi dell'articolo 2441, i cui commi secondo, terzo e quarto sono modificati;     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE IN ITALIA DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO (art. 16-ter)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE (artt. 50 e 51) con sostituzione dell’art. 19 della l. n. 241/90   BONIFICHE (artt. 52 e 53)   aa)   Viene introdotto l’art. 242-ter nel Codice dell’Ambiente che così recita “Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico, opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all’assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché le tipologie di opere e interventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. 2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 è effettuata da parte dell’autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, nell’ambito dei procedimenti di approvazione ed autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. 3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1, nonché per quelle di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all’individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo. 4. Ai fini del rispetto delle condizioni previste dal comma 1, anche nelle more dell’attuazione di cui al comma 3, sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati: a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell’articolo 242 del presente decreto, il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, è concordato con l'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l’ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio delle attività d’indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle operazioni. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all’articolo 245, comma 2, del presente decreto, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente può avviare la  realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all’avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa. c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120”;   MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO   bb)  Sono introdotte misure di semplificazione per gli interventi contro il contrasto del dissesto idrogeologico. In particolare, si stabilisce che   DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI INTERVENTI SU PROGETTI O IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE E SEMPLIFICAZIONI PER IL RILASCIO DELLE GARANZIE A FAVORE DI PROGETTI DEL GREEN NEW DEAL (artt. 56-64)     SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI E STAZIONI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI   In particolare si stabilisce che ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l’insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici può avvenire: a) all’interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica; b) su strade private non aperte all’uso pubblico; c) lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico; d) all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.   Nei casi di cui alle lettere c) e d), la realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione è effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione. Nei casi di cui alle lettere a) e b), resta ferma l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e dell’articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all’obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti. 4. Le infrastrutture di ricarica di cui alle lettere c) e d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica (art. 57)     OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE   L’obbligo di identificazione di cui al comma 7 dell’art. 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo “internet delle cose”, installate senza possibilità di essere estratte all’interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet (art. 27-bis  e vedasi anche il comma 6-bis dell’art. 38)     SEMPLIFICAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DEGLI HANDICAP   Le commissioni mediche pubbliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documentazione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo. In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accertamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato è convocato a visita diretta (art. 29-ter).   AUTOCERTIFICAZIONE   L’art. 2 del d.P.R. n. 445/2000 l’ambito di applicazione della disciplina in materia di autocertificazione viene così modificato “Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio,  la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di   atti   e   documenti   da   parte   di   organi  della  pubblica amministrazione;  disciplinano  altresi'  la  produzione  di  atti  e documenti  agli  organi  della  pubblica  amministrazione  nonche' ai gestori  di  pubblici  servizi  nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza,  e  ai  privati  che  vi consentono”. Conseguentemente viene modificata la previsione in materia di controllo di cui all’art. 71, comma 4 del citato decreto “Qualora  il  controllo   riguardi   dichiarazioni   sostitutive presentate ai privati  che  vi  consentono  di  cui  all'articolo  2, l'amministrazione  competente  per   il   rilascio   della   relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e'  tenuta  a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso  l'uso  di  strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di  quanto  dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi” (art. 30-bis)     SEMPLIFICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DAL VIVO FINO AL 31 DICEMBRE 2021, PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DAL VIVO CHE COMPRENDONO ATTIVITÀ CULTURALI QUALI IL TEATRO, LA MUSICA, LA DANZA E IL MUSICAL, CHE SI SVOLGONO IN UN ORARIO COMPRESO TRA LE ORE 8 E LE ORE 23, DESTINATI AD UN MASSIMO DI 1.000 PARTECIPANTI (art. 38-bis)     SEMPLIFICAZIONI PER LE ATTIVITÀ DI RECUPERO DEI MATERIALI METALLICI (art. 40-ter)   Al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e promuovere una gestione sostenibile, efficiente e razionale degli stessi, secondo i princìpi dell’economia circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152. A tal fine presso l’Albo è istituito un registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Albo definisce apposite modalità semplificate di iscrizione nel registro che promuovano e facilitino l’ingresso nel mercato, anche dall’estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività;     SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI VISTO PER INVESTITORI ESTERI (art. 40-quater)   Tra l’altro Il soggetto titolare del permesso di soggiorno per investitori esercita gli stessi diritti inerenti al permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all’articolo 26, è esonerato dalla verifica della condizione di reciprocità di cui all’articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e, per la durata complessiva di cinque anni a decorrere dal primo rilascio, è esonerato dall’obbligo della sottoscrizione dell’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis e dagli obblighi inerenti alla continuità del soggiorno in Italia previsti dal regolamento di attuazione     MISURE PER FAVORIRE L’INGRESSO IN AGRICOLTURA DI GIOVANI IMPRENDITORI (art. 43-quater)   Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni     MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI PISTE CICLABILI E RELATIVA VIABILITA’ (art. 49)   Tra l’altro si prevede che:   - I conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili;   - lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell’autoveicolo valuta l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano;   - lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l’incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile;   - i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono;   - nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;   - in considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020;     SEMPLIFICAZIONI PER INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (art. 55-bis)   Al fine di prevenire il consumo di suolo e di rendere maggiormente efficienti gli impianti sportivi destinati ad accogliere competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché allo scopo di garantire l’adeguamento di tali impianti agli standard internazionali di sicurezza, salute e incolumità pubbliche, il soggetto che intenda realizzare gli interventi di cui al comma 1 può procedere anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria     SEMPLIFICAZIONI PER LO STOCCAGGIO GEOLOGICO DI BIOSSIDO DI CARBONIO (art. 60-bis)     SEMPLIFICAZIONI PER L’UTILIZZO DEL BIOMETANO (art. 62-bis)

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MISURE APPLICABILI TRA IL 21 OTTOBRE ED IL 13 NOVEMBRE 2020 E' stato pubblicato in G.U. n. 258 del 18.10.2020 il d.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" il quale introduce alcune limitate modifiche al precedente d.P.C.M. 13.10.2020 in vigore dal 21 ottobre al 13 novembre 2020. Ecco le principali novità: a) puo'  essere  disposta  lachiusuraal pubblico, dopo le ore 21,00, nelle strade o piazze nei  centri  urbani  dove  si  possono  creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilita' di  accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente  aperti  e  alle abitazioni private, quantunque non sia chiaro quale autorità pubblica possa emanare queste restrizione (art. 1, comma 1, lett. a); b) le mascherine di comunità ora sono chiamate "dispositivi diprotezionedelle vie respiratorie" (art. 1, comma 1, lett. b e c); c) sono consentiti soltanto gli eventi  e  le  competizioni  riguardanti  gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale  o regionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da  organismi  sportivi  internazionali; per tali eventi e competizioni e' consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di  riempimento  del  15%  rispetto  alla capienza totale e comunque  non  oltre  il  numero  massimo  di  1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi  chiusi,  esclusivamente  negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la  prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati  volumi  e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente,  con   obbligo   di   misurazione   della   temperatura all'accesso e l'utilizzo della  mascherina  a  protezione  delle  vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli  emanati  dalle  rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le  Province autonome, in relazione all'andamento della situazione  epidemiologica nei propri territori, possono stabilire,  d'intesa  con  il  Ministro della  salute,  un  diverso   numero   massimo   di   spettatori   in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi  e degli impianti; con riferimento al numero massimo di  spettatori  per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto,  sono  in  ogni caso fatte salve le ordinanze gia' adottate  dalle  Regioni  e  dalle Province autonome, purche' nei limiti  del  15%  della  capienza.  Le sessioni  di  allenamento  degli   atleti,   professionisti   e   non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle  rispettive Federazioni Sportive Nazionali (art. 1, comma 1, lett. d.1); d) lo svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con provvedimento del Ministro dello Sport, e' consentito nei  limiti  di cui alla precedente lettera precedente. L'attivita' sportiva  dilettantistica di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative agli sport di contatto sono consentite solo in  forma  individuale  e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresi' sospese  tutte le gare, le competizioni  e  le  attivita'  connesse  agli  sport  di contatto aventi carattere ludico-amatoriale» (art. 1, comma 1, lett. d.2); e) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle 8 alle 21 e comunque, come precedentemente disposto, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nelsettore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delleregioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del d.P.C.M. 13.10.2020 (art. 1, comma 1, lett. d.3); f) sono vietate le sagre e  le  fiere  di  comunita'.  Restano consentite le manifestazioni fieristiche  di  carattere  nazionale  e internazionale, previa adozione di Protocolli validati  dal  Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e  secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori  la  possibilita'  di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;» (art. 1, comma 1, lett. d.4); g) sono sospese  tutte  le  attivita'  convegnistiche  o   congressuali,ad eccezione di quelle che si svolgono con modalita' a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e linee guida vigenti e a condizione che  siano  assicurate  specifiche  misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalita'  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  e'  fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalita'  a distanza (art. 1, comma 1, lett. d.5); h) fermo restando che l'attivita' didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  continua  a  svolgersi in presenza, per contrastare la  diffusione  del  contagio, previa comunicazione al  Ministero  dell'istruzione  da  parte  delle autorita' regionali, locali o sanitarie delle situazioni  critiche  e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili  nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica  ai  sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla  didattica  digitale integrata, che  rimane  complementare  alla  didattica  in  presenza, modulando ulteriormente la gestione degli  orari  di  ingresso  e  di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo  di  turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso  non  avvenga  in  ogni  caso prima delle 9,00. Allo  scopo  di  garantire  la  proporzionalita'  e l'adeguatezza  delle  misure  adottate  e'  promosso  lo  svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per  la  pianificazione  delle  attivita'  scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del  Sistema  nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd.  "Piano  scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39,  condiviso  e  approvato  da Regioni ed enti locali, con parere reso  dalla  Conferenza  Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'art. 9, comma  1,  del decreto legislativo n. 281 del  1997.  Sono  consentiti  i  corsi  di formazione  specifica  in  medicina  generale  nonche'  le  attivita' didattico-formative  degli  Istituti  di  formazione  dei   Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle  finanze  e  della giustizia. I corsi per i medici  in  formazione  specialistica  e  le attivita'  dei  tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non  in  presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le  prove  teoriche  e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e  dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione  di  trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo  svolti  dalle  stesse  autoscuole  e  da  altri  enti  di formazione, nonche' i corsi di formazione  e  i  corsi  abilitanti  o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti. In presenza di  un  particolare  aggravamento  della situazione epidemiologica  e  al  fine  di  contenere  la  diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il  Presidente  della  Regione  o delle  Regioni  interessate,   con   decreto   del   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti e' disposta la temporanea  sospensione delle prove pratiche  di  guida  di  cui  all'art.  121  del  decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  da  espletarsi  nel  territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e  122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non  hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresi' consentiti gli  esami  di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni nonche' i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le misure di cui al "Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Al fine  di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il  rinnovo  degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche puo' avvenire secondo modalita' a distanza  nel  rispetto  dei  principi  di  segretezza  e liberta'  nella  partecipazione  alle  elezioni.  Gli  enti   gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile  puo'  autorizzare,  in raccordo  con  le  istituzioni   scolastiche,   l'ente   gestore   ad utilizzarne gli  spazi  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  di attivita' ludiche,  ricreative  ed  educative,  non  scolastiche  ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita' delle  istituzioni scolastiche  medesime.  Le  attivita'  dovranno  essere  svolte   con l'ausilio di personale  qualificato,  e  con  obbligo  a  carico  dei gestori di adottare appositi protocolli di  sicurezza  conformi  alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere  alle  attivita'di pulizia  e  igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime   condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati (art. 1, comma 1, lett. d.6); i) le universita',  sentito  il   Comitato   Universitario   Regionale   di riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle attivita' curriculari in presenza e  a  distanza  in  funzione  delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di  sicurezza  sanitaria ed, in ogni caso,  nel  rispetto  delle  linee  guida  del  Ministero dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche' sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di  cui alla presente lettera si applicano,  per  quanto  compatibili,  anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (art. 1, comma 1, lett. d.7); l) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,  ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle  ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un  massimo  di  sei  persone  per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo;  resta sempre consentita  la  ristorazione  con  consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche', fino  alle  ore  24,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle adiacenze;  le  attivita'  di  cui  al  primo  periodo  restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere  consentite le  attivita'  delle  mense  e  del  catering  continuativo  su  base contrattuale,   che   garantiscono   la   distanza    di    sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e  alle  condizioni  di cui al periodo precedente; e' fatto  obbligo  per  gli  esercenti  di esporre all'ingresso del locale un cartello  che  riporti  il  numero massimo di persone ammesse contemporaneamente  nel  locale  medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (art. 1, comma 1, lett. d.8); m) l'allegato 8 al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri del  13  ottobre  2020  e'  sostituito  dall'allegato  A  al presente decreto (art. 1, comma 1, lett. e); n) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di  prevenzione  della  azienda  sanitaria locale, accedendo al sistema  centrale  di  Immuni,  di  caricare  il codice chiave in presenza di un caso di positivita' (art. 1, comma 1, lett. e).         E’ stato pubblicato in G.U. n. 253 del 13.10.2020 il d.P.C.M. 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale sono state individuate ulteriori misure di contenimento del COVID-19 per il periodo compreso tra il 14 ottobre 2020 ed il 13 novembre 2020. Ecco le principali disposizioni:   MASCHERINE   E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:       a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;       b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;       c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.   Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.   ATTIVITA’ CONSENTITE E VIETATErestano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali   e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno unmetro;   gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamentodellasituazioneepidemiologicaneipropriterritoriecheindividuinoiprotocolliolelineeguida applicabiliidoneiaprevenireoridurreilrischiodicontagionelsettorediriferimentooinsettorianaloghi;detti protocolliolineeguidasonoadottatidalleregioniodallaConferenzadelleregioniedelleprovinceautonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con    i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;   hh)restanogarantiti,nelrispettodellenormeigienico-sanitarie,iservizibancari,finanziari,assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni eservizi   o  i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medicocurante;   o  l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all' art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,nonchédelladistanzadisicurezzainterpersonaledialmenounmetro;èconsentitol'accessodeiminori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato8;   o  è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreativeededucative,anchenonformali,alchiusooall'ariaaperta,conl'ausiliodioperatoricuiaffidarliin custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato8;   o  è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate eparchipubblici,oveaccessibili,purchécomunquenelrispettodelladistanzadisicurezzainterpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;   o   per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi;   o  l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuoattraversol'eserciziofisico,sonoconsentitenelrispettodellenormedidistanziamentosociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazionemedicosportivaitaliana(FMSI),fattisalvigliulterioriindirizzioperativiemanatidalleRegionie dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;   o  lo  svolgimento degli sport di contatto;   o  losvolgimentodellemanifestazionipubblicheèconsentitosoltantoinformastatica,acondizioneche, nelcorsodiesse,sianoosservateledistanzesocialiprescritteelealtremisuredicontenimento,nelrispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;   o  le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attivitàconl'andamentodellasituazioneepidemiologicaneipropriterritoriecheindividuinoiprotocolliole lineeguidaapplicabiliidoneiaprevenireoridurreilrischiodicontagionelsettorediriferimentooinsettori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle provinceautonomenelrispettodeiprincipicontenutineiprotocollionellelineeguidanazionaliecomunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato10;   o  glispettacoliapertialpubblicoinsaleteatrali,saledaconcerto,salecinematograficheeinaltrispazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicuratoilrispettodelladistanzainterpersonaledialmenounmetrosiaperilpersonale,siaperglispettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;   o  restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;   o  l'accessoailuoghidicultoavvieneconmisureorganizzativetalidaevitareassembramentidipersone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno unmetro;   o  lefunzionireligioseconlapartecipazionedipersonesisvolgononelrispettodeiprotocollisottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a7;   o   ilserviziodiaperturaalpubblicodeimuseiedeglialtriistitutieluoghidellaculturadicuiall'art.101 delcodicedeibeniculturaliedelpaesaggio,dicuialdecretolegislativo22gennaio2004,n.42,èassicurato acondizionechedettiistitutieluoghi,tenendocontodelledimensioniedellecaratteristichedeilocaliaperti alpubblico,nonchédeiflussidivisitatori(piùomenodi100.000l'anno),garantiscanomodalitàdifruizione contingentataocomunquetalidaevitareassembramentidipersoneedaconsentirecheivisitatoripossano rispettareladistanzatralorodialmenounmetro;   o  sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;   o  nelleUniversitàleattivitàdidatticheecurricularisonosvoltenelrispettodellelineeguidadelMinistero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22;   o  le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientrantineilivelliessenzialidiassistenzachesonoerogatenelrispettodellavigentenormativa),dicentri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o lineeguidasonoadottatidalleRegioniodallaConferenzadelleregioniedelleprovinceautonomenelrispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato10;   o   è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenzeeaccettazioneedeiprontosoccorso(DEA/PS),salvespecifichediverseindicazionidelpersonale sanitariopreposto;   o  l'accessodiparentievisitatoriastrutturediospitalitàelungodegenza,residenzesanitarieassistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni diinfezione;   o  le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersinelrispettodeicontenutidiprotocolliolineeguidaidoneiaprevenireoridurreilrischiodicontagio nelsettorediriferimentooinambitianaloghi,adottatidalleRegioniodallaConferenzadelleregioniedelle provinceautonomenelrispettodeiprincipicontenutineiprotocollionellelineeguidanazionaliecomunquein coerenzaconicriteridicuiall'allegato10.Siraccomandaaltresìl'applicazionedellemisuredicuiall'allegato 11;   o  le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;       ATTIVITA’ PROFESSIONALI   in ordine alle attività professionali si raccomanda che:   a)    esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità adistanza;   b)    siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazionecollettiva;   c)  sianoassuntiprotocollidisicurezzaanti-contagioe,laddovenonfossepossibilerispettareladistanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezioneindividuale;   d)  sianoincentivateleoperazionidisanificazionedeiluoghidilavoro,ancheutilizzandoatalfineforme di ammortizzatorisociali;       STABILIMENTI BALNEARI   Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamentodellasituazioneepidemiologicaneipropriterritoriecheindividuinoiprotocolliolelineeguida idoneiaprevenireoridurreilrischiodicontagionelsettorediriferimentooinsettorianaloghi.Dettiprotocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispettodiquantostabilitodallapresenteletteraecomunqueincoerenzaconicriteridicuiall'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondoleprescrizioniadottatedalleRegioni,idoneeaprevenireoridurreilrischiodicontagio,tenutoconto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ognicaso:   1)   l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno deimedesimi;   2)   l'accesso dei fornitoriesterni;   3)   lemodalitàdiutilizzodeglispazicomuni,fattesalvelespecificheprescrizioniadottateperleattività di somministrazione di cibi e bevande e diristorazione;   4)   la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare aibagnanti;   5)   le misure igienico-sanitarie per il personale e per gliutenti;   6)   le modalità di svolgimento delle attività ludiche esportive;   7)   lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degliutenti;   8)   le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimentibalneari;   9)   le spiagge di liberoaccesso       ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVE   le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioniedelleprovinceautonome,idoneiaprevenireoridurreilrischiodicontagioecomunqueincoerenza conicriteridicuiall'allegato10,tenutocontodellediversetipologiedistrutturericettive.Iprotocolliolinee guida delle Regioni riguardano in ognicaso:   1)   le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agliospiti;   2)   lemodalitàdiutilizzodeglispazicomuni,fattesalvelespecificheprescrizioniadottateperleattività di somministrazione di cibi e bevande e diristorazione;   3)   le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienticomuni;   4)   l'accesso dei fornitoriesterni;   5)   le modalità di svolgimento delle attività ludiche esportive;   6)   lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione deiclienti;   7)   le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione delrischiodaseguireall'internodellestrutturericettiveeneglieventualispaziall'apertodipertinenza.       SPOSTAMENTI DA E VERSO L’ESTERO   Vedi artt. 4 - 8 e allegato 20       In G.U. n. 249 dell'8.10.2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 7 ottobre 2020 recante "Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale sono adottate ulteriori misure restrittive per il contenimento dell'epidemia nei riguardi di coloro che entrano in Italia provenendo da determinati Paesi. In particolare, si stabilisce che: a) alle persone che intendono fare ingresso nel territorio  nazionale  e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi,  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e Irlanda  del  Nord,  Repubblica  Ceca  e  Spagna  ferme  restando  le disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125,  si  applicano  le  seguenti  misure  di  prevenzione, alternative tra loro:     - obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione  di essersi  sottoposte,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;       - obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di  riferimento;  in  attesa  di  sottoporsi  al  test  presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono  sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. b) le persone di cui provenienti dai Paesi di cui sopra,  anche  se  asintomatiche,  sono obbligate  a  comunicare  immediatamente  il  proprio  ingresso   nel territorio nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda sanitaria competente per territorio.       E' stata pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.2020 la l. 27 novembre 2020, n. 159 di conversione con modificazioni del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con  la  proroga  della  dichiarazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e  per  lacontinuita' operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (in G.U. n. 248 del 7.10.2020) con il quale sono prorogate al 31 gennaio 2021 le misure previgenti in scadenza al 15 ottobre 2020 Oltre alle misure previgenti il decreto legge stabilisce: -  obbligo di avere sempre con se'  dispositivi  di  protezione delle   vie   respiratorie,   con    possibilita'  diprevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al  chiuso  diversi  dalle abitazioni private e in tutti i luoghi  all'aperto  a  eccezione  dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per  le  circostanze di fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione  di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le attivita' economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando  esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;3) i soggetti con patologie  o  disabilita'  incompatibili  con l'uso della mascherina, nonche'  coloro  che  per  interagire  con  i predetti versino nella stessa incompatibilita' (art. 1, comma 1); - la proroga della validità dei documenti di riconoscimento dal 31.12.2020 al 30.04.2021 (art. 1, comma 4-quater); - slittamento dell'efficacia dei regolamenti e delle delibere comunali per tributi diversi dall'imposta disoggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui alle date del 14 e 28 ottobre slittano al  31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021 (art. 1, comma 4-quinquies); - viene posticipata l'entrata in vigore del Registro unico nazionale del terzo settore dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, così come l'adeguamento delle imprese sociali (art. 1, commi 4-novies e 4-decies); - dal 17 marzo al 31 dicembre 2020 non trova applicazione la previsione dell'art. 11, comma 15 d.lgs. n. 175/2016 che prevede l'applicazione agli organi societari delle società in house le previsioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Nel suddetto periodo, agli organi delle societa' in house si applicano gli articoli 2385, secondo comma, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo  periodo  sono fatti salvi gli atti posti  in  essere  da  tali  organi  e  la  loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non  produce  effetti fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti (art. 1, comma 4-duodecies); - sono sospesi non più fino al 15 ottobre ma al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo fino a quest'ultima data derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (art. 1-bis);   - il differimento della cassa integrazione al 31 ottobre 2020 (art. 3, comma 1); - sono apportate modifiche agli artt. 180, 182-bis e 182-ter della legge fallimentare (art. 3, comma 1-bis); - i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dell'emergenza epidemiologica (prima era  il 31 luglio 2020), conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tutti   i   certificati,   attestati,    permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di  conversione  del  decreto-legge  7  ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono  validi  e sono soggetti alla medesima disciplina (art. 3-bis, comma 1); - i permessi di soggiorno e i  titoli  di  cui  all'articolo  103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020,  conservano la loro validita' fino  alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il  7  ottobre  2020  e  avente scadenza il 31 gennaio 2021 (art. 3-bis, comma 3); - nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque  non  oltre  il  15  ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure  previste  nel  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  7   settembre   2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche' le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n.  19  del  2020,  come  introdotta  dal  presente decreto, dell'obbligo di avere  sempre  con  se'  un  dispositivo  di protezione delle vie respiratorie, nonche' dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e  in  tutti  i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le  circostanze  di  fatto,  sia  garantita  in  modo continuativo la condizione  di  isolamento  rispetto  a  persone  non conviventi, e comunque con salvezza  dei  protocolli  e  linee  guida anti-contagio  previsti  per  le  attivita'  economiche,  produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:    a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;    b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;    c) per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire  con  i predetti versino nella stessa incompatibilita'(art. 5); - per la tenuta delle assemblee condominiali in videoconferenza non è più necessaria l'unanimità dei condomini ma la semplice maggioranza (art. 5-bis).     Sulla medesima gazzetta ufficiale n. 248 del 7.10.2020 è stata pubblicata anche la deliberazione del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che proroga lo stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021     E' stata pubblicata in G.U. n. 240 del 28.9.2020 la l. 25 settembre 2020, n. 124 di conversione con modificazioni del d.l. 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti  connesse  con  la  scadenza  della  dichiarazione  di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31  gennaio  2020" (in G.U. n. 190 del 30.7.2020). Il provvedimento proroga al 15 ottobre 2020 le seguenti disposizioni:   - per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020 15 ottobre 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus (art. 1, comma 1 d.l. n. 19/2020 convertito in l. n. 35/2020);   -  le misure del d.l. n. 33/2020 convertito in l. n. 74/2020 si applicano fino al 15 ottobre 2020, fatti salvi i diversi termini contenuti all’art. 1 (art. 3, comma 1 d.l. n. 33/2020 convertito in l. n. 74/2020);   - le misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, nonché quelle per l’accesso al SSN (art. 2-bis, commi 1 e 5 e art. 2-ter, commi 1 e 5 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - le misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (art. 2-quinquies d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - la proroga dei contratti di potenziamento delle reti di assistenza territoriale (art. 3, comma 4 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - la disciplina delle aree sanitarie temporanee, inclusa la previsione secondo la quale le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalita' di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica ((1° agosto)) 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attivita' presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate (art. 4, commi 1 e 2 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - l’unita' speciali di continuita' assistenziale (art. 4-bis, comma 4 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - le disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione dei DPI, inclusa la previsione secondo la quale Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanita' (art. 5-bis, commi 1e 3 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - le misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario (art. 12, comma 1 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - la deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione (art. 13 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - la previsione secondo la quale è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (art. 15, comma 1 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - la previsione secondo la quale Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non che nello svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio (art. 16 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - le disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale (art. 17-bis, commi 1 e 6 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - l’iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari (art. 22-bis d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - le disposizioni in materia di lavoro agile. Tuttavia la seguente previsione è prorogata fino al 14 settembre 2020: “i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione” (art. 39 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 e  90, comma 1 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020);   - l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare (art. 72, comma 4-ter d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - le disposizioni di semplificazione in materia di organi collegiali (art. 73 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - la proroga dei mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (art. 100, comma 2 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - le misure urgenti per la continuita' dell'attivita' formativa delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (art. 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e art. 7, comma 1, terzo e quarto periodo d.l. 22/2020 convertito in l. 41/2020);   - la previsione secondo la quale per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa puo' essere svolta con modalita' a distanza e la prova pratica puo' svolgersi con le modalita' di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. E' abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (art. 102, comma 6 d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020);   - il prolungamento dell’incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19 (art. 122, comma 4 d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020);   - la possibilità di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 1, comma 4-bis d.l. 22/2020 convertito in l. 41/2020);   - le misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione (art. 3, comma 1 d.l. 22/2020 convertito in l. 41/2020);   - le previsioni in materia di conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di alcune professioni (art. 6, comma 4 d.l. 22/2020 convertito in l. 41/2020);   - le disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti (art. 27-bis d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020);   - le disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata (art. 38, commi 1 e 6 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020);   - le disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID (art. 40, commi 1, 3 e 5 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020);   - le disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (art. 42, comma 1 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020);   - le previsioni in materia del sistema di allerta Covid-19 (art. 6, comma 6 d.l. n. 28/2020 convertito in l. n. 70/2020);   - le misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 (art. 4, commi 1 e 3 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020);   - I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 (art. 81, comma 2 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020);   - l’avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro (art. 100 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020);   - alcune previsioni in materia di edilizia scolastica (art. 232, commi 4 e 5 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020). Inoltre, le  disposizioni  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  si applicano nei limiti della loro compatibilita' con  quanto  stabilito dal  decreto-legge  16  maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (art. 1-bis).       E' stata pubblicata in G.U. n. 234 del 21.9.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute, 21 settembre 2020 recante "Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale s'impongono i seguenti obblighi non soltanto per coloro che provengono da Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ma ora altresì dalle regioni della Francia dell'Alvernia-Rodano-Alpi,  della Corsica, della  Hauts-de-France, della Île-de-France, della NuovaAquitania, dell'Occitania, della Provenza-Alpi-Costa azzurra: a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a  chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel  territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. Inoltre la Serbia viene inserita nell'elenco B dell'allegato 20 del d.P.C.M. 7 agosto mentre la Serbia nell'elenco di cui alla lett. E (soggetti da e per cui è vietato lo spostamento) del citato decreto. Le misure restano in vigore fino al 7 ottobre 2020.     E' stato pubblicato in G.U. n. 222 del 7.9.2020 il d.P.C.M. 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19,   recante   misure   urgenti   per    fronteggiare    l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, recante ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che proroga al 7 ottobre 2020 le  misure  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020  fatto salvo quanto segue:   A) vegono sostituiti/inseriti rispetto al citato dPCM 7 agosto 2020 gli allegati: - “Allegato 15” - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid 19 in materia di trasporto pubblico". Ivi si stabilisce in particolare per quanto concerne il traffico tramite ferrovia e bus che  "E' consentito,  nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani, infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio ad ogni  apertura delle porte in fermata. Inoltre, per i tram di vecchia generazione è possibile l’apertura permanente dei finestrini.Pertanto, ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo; - "Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato"; - "Allegato 20 - Spostamenti da e per l'estero"; - "Allegato 21 - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAIDI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA" (nuovo allegato); - "Allegato 22 -  PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE" (nuovo allegato); B) sono apportate le seguenti modifiche al d.P.C.M. 7 agosto 2020: -  la lettera r) dell'art, 1, comma 6 è sostituita dalla seguent e"ferma  restando  la  ripresa   delle attivita' dei servizi  educativi  e  dell'attivita'  didattica  delle scuole di ogni ordine e grado  secondo  i  rispettivi  calendari,  le istituzioni scolastiche continuano a predisporre  ogni  misura  utile all'avvio  nonche'  al  regolare  svolgimento  dell'anno   scolastico 2020/2021, anche  sulla  base  delle  indicazioni  operative  per  la gestione di casi e focolai  di  SARS-COV-2,  elaborate  dall'Istituto Superiore di Sanita' di cui all'allegato 21»; al secondo  periodo  le parole  «sono  consentiti»  sono  sostituite  dalle  seguenti   «sono altresi' consentiti»;  al  terzo  periodo  la  parola  «altresi'»  e' sostituita dalla seguente «parimenti»;   - la lettera s) dell'art. 1,  comma  6,  e'  sostituita  dalla seguente: «s) nelle Universita' le attivita' didattiche e curriculari sono  svolte  nel  rispetto   delle   linee   guida   del   Ministero dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche' sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le linee  guida  ed  il protocollo di cui al  precedente  periodo  si  applicano,  in  quanto compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica musicale e coreutica»;   - all'art. 4, comma 1,  dopo  la  lettera  i),  e'  aggiunta  la seguente: «i-bis) ingresso nel territorio nazionale  per  raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle  lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una  comprovata  e stabile relazione affettiva»;   - all'art. 6, comma 6,  dopo  la  lettera  d),  e'  aggiunta  la seguente: «d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili,  inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di  livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero  della  salute  e con obbligo di presentare  al  vettore  all'atto  dell'imbarco,  e  a chiunque sia deputato ad effettuare i  controlli,  l'attestazione  di essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.»;   -all'art.  6,  comma  7,  alla  lettera  g),  dopo  le  parole «personale militare» sono inserite le  seguenti  «e  personale  della polizia di Stato»     E' stata pubblicata in G.U. n. 204 del 17.8.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 recante "Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con al quale si stabiliscono le seguenti ulteriori prescrizioni valide nel periodo compreso tra il 17 agosto ed il 7 settembre 2020: a) e' fatto obbligo dalle ore 18,00 alle  ore  06,00  sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali  aperti  al pubblico  nonche'  negli  spazi  pubblici (piazze,slarghi,vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche  sia  piu'  agevole  il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;   b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attivita'  del  ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo  e  locali  assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate,  spiagge  libere,  spazi  comuni  delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.   Le regioni possono introdurre ulteriori misure solo  in  termini piu' restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).    E' stato pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, il d.P.C.M. 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19,   recante   misure   urgenti   per    fronteggiare    l'emergenza  epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, recante ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in vigore dal 9 agosto al 7 settembre 2020. Ecco le principali disposizioni MISURE GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA (art. 1) Usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate  mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di sopra del naso Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro Igiene costante ed accurata delle mani Si  applicano  le  seguenti misure:       a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio, contattando il proprio medico curante;       b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  nonche'  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;       c)  e'  consentito  l'accesso  di  bambini  e  ragazzi  a  luoghi destinati  allo  svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed educative, anche non  formali,  al  chiuso  o  all'aria  aperta,  con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia  e  con  obbligo  di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformita' alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia  di cui all'allegato 8;       d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;       e)  a  decorrere  dal  1°  settembre  2020   e'   consentita   la partecipazione del pubblico  a  singoli  eventi  sportivi  di  minore entita', che non superino il numero massimo di  1000  spettatori  per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori  per  impianti  sportivi  al chiuso. La presenza di pubblico e' comunque consentita esclusivamente nei  settori  degli  impianti  sportivi  nei  quali   sia   possibile assicurare la prenotazione e  assegnazione  preventiva  del  posto  a sedere, con adeguati  volumi  e  ricambi  d'aria,  nel  rispetto  del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente,  di almeno  1  metro  con  obbligo  di  misurazione   della   temperatura all'accesso e  utilizzo  della  mascherina  a  protezione  delle  vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi  che  superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi  all'aperto  e  di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il  Presidente  della Regione o Provincia autonoma puo' sottoporre specifico protocollo  di sicurezzaallavalidazionepreventivadel    Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento;       f) gli eventi  e  le  competizioni  sportive  -  riconosciuti  di interesse nazionale  e  regionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI), dal Comitato  italiano  paralimpico  (CIP)  e  dalle rispettive federazioni,  ovvero  organizzati  da  organismi  sportivi internazionali - sono consentiti a  porte  chiuse  ovvero  all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto  dei  protocolli  emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline  sportive associate ed enti di promozione sportiva,  al  fine  di  prevenire  o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi  partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti  e  non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli  di  cui  alla  presente lettera;       g) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria  in  genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita' dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida  emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai  sensi  dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;       h) e' consentito lo svolgimento anche  degli  sport  di  contatto nelle  Regioni  e  Province  autonome  che  abbiano   preventivamente accertato la compatibilita' delle suddette attivita' con  l'andamento della  situazione  epidemiologica  nei  rispettivi  territori  e  che individuino i protocolli o  le  linee  guida  idonei  a  prevenire  o ridurre il rischio di  contagio  nel  settore  di  riferimento  o  in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati  dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;       i) al fine di consentire il regolare svolgimento di  competizioni sportive  nazionali  e  internazionali  organizzate  sul   territorio italiano  da  Federazioni  sportive  nazionali,  Discipline  sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI  o  dal CIP,  che  prevedono  la  partecipazione   di   atleti,   tecnici   e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in  Italia e' vietato o per i quali e' prevista la  quarantena,  questi  ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono  avere  effettuato  il  tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il  cui  esito  deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art.  5,  comma  1,  e verificato dal vettore ai sensi  dell'art.  7.  Tale  test  non  deve essere antecedente a 48  ore  dall'arrivo  in  Italia  e  i  soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso  in  Italia,  devono essere in possesso dell'esito che  ne  certifichi  la  negativita'  e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al  test  per  gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i  singoli componenti della delegazione sono autorizzati a prendere  parte  alla competizione sportiva  internazionale  sul  territorio  italiano,  in conformita' con lo specifico protocollo adottato  dall'ente  sportivo organizzatore dell'evento;       l) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e'  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;       m) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo  sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;       n) gli spettacoli aperti al pubblico in sale  teatrali,  sale  da concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all'aperto sono svolti con  posti  a  sedere  preassegnati  e  distanziati  e  a condizione che sia comunque assicurato  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi,  con  il  numero massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all'aperto  e  di  200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui  all'allegato  10.  Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o all'aperto quando non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese  le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali assimilati, all'aperto o al chiuso. A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi,  previa adozione di Protocolli validati dal Comitato  tecnico-scientifico  di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del  Capo  del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure  organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la  distanza interpersonale di almeno un metro; e' consentito lo svolgimento delleattivita' propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere  dal  9 agosto 2020  sono  consentite  le  attivita'  di  preparazione  delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di  spettatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione  all'andamento  della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attivita', nonche'  un  diverso  numero massimo di spettatori in  considerazione  delle  dimensioni  e  delle caratteristiche dei luoghi;       o) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure  organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di almeno un metro;       p) le funzioni religiose con  la  partecipazione  di  persone  si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;       q) il servizio di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;       r)  ferma  restando  la  ripresa  delle  attivita'  dei   servizi educativi e dell'attivita' didattica delle scuole di  ogni  ordine  e grado secondo i  rispettivi  calendari,  le  istituzioni  scolastiche continuano  a  predisporre  ogni  misura  utile  all'avvio  dell'anno scolastico 2020/2021. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche' le attivita'  didattico-formative  degli Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti  delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire  anche in modalita' non  in  presenza.  Sono  altresi'  consentiti  i  corsi abilitanti e le prove teoriche e  pratiche  effettuate  dagli  uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori  e i corsi sul buon funzionamento del  tachigrafo  svolti  dalle  stesse autoscuole e  da  altri  enti  di  formazione,  nonche'  i  corsi  di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati  o  finanziati dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  gli  esami  di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonche' i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine  di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli  enti  gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per l'infanzia. Nelle more della ripresa dell'attivita' didattica, l'ente proprietario dell'immobile  puo'  autorizzare,  in  raccordo  con  le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi  per l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per le attivita' delle istituzioni  scolastiche  medesime.  Le  attivita' dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e  con obbligo a carico dei  gestori  di  adottare  appositi  protocolli  di sicurezza conformi alle linee  guida  di  cui  all'allegato  8  e  di procedere alle attivita' di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri  sportivi pubblici o privati;       s) nelle universita' le attivita' didattiche e  curriculari  sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero  dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18. Le linee  guida  di  cui  al precedente periodo si applicano, in quanto  compatibili,  anche  alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;       t) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con disabilita'; le universita'  e  le  istituzioni  assicurano,  laddove ritenuto  necessario  e  in  ogni  caso  individuandone  le  relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni;       u)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai fini della formazione della graduatoria finale del corso;       v) i periodi di assenza dai  corsi  di  formazione  di  cui  alla lettera u), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono  al  raggiungimento  del  limite  di  assenze  il  cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno  o la dimissione dai medesimi corsi;       z) le attivita' di centri benessere,  di  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della  vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;       aa)  e'  fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;       bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita' e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;       cc) tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di isolamento dagli altri detenuti;       dd)  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  piu'  del  tempo necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita'  devono svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  Regioni  o  dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel  rispetto  dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di  cui  all'allegato 11;       ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione  che le Regioni e le Province autonome abbiano  preventivamente  accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle  suddette  attivita'  con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati dalle Regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui all'allegato 10; continuano a essere consentite  le  attivita'  delle mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro.  Resta  anche  consentita  la  ristorazione  con  consegna   a domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia   per l'attivita'  di  confezionamento  che  di   trasporto,   nonche'   la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di  rispettare  la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;       ff) restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale di almeno un metro;       gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a  condizione  che  le  Regioni  e  le  Province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato  10;  resta  fermo  lo  svolgimento delle attivita' inerenti ai  servizi  alla  persona  gia'  consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del 26 aprile 2020;       hh)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi;       ii) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo' disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;       ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:         a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a distanza;         b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;         c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di almeno un metro come principale misura di contenimento, con  adozione di strumenti di protezione individuale;         d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;       mm) le attivita' degli stabilimenti balneari  sono  esercitate  a condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10. Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  Regioni,  idonee  a prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:         1) l'accesso  agli  stabilimenti  balneari  e  gli  spostamenti all'interno dei medesimi;         2) l'accesso dei fornitori esterni;         3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;         4) la distribuzione e il  distanziamento  delle  postazioni  da assegnare ai bagnanti;         5) le misure igienico-sanitarie per  il  personale  e  per  gli utenti;         6) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e sportive;         7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione degli utenti;         8) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all'interno degli stabilimenti balneari;         9) le spiagge di libero accesso;       nn) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:         1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli ospiti;         2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;         3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti comuni;         4) l'accesso dei fornitori esterni;         5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e sportive;         6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione dei clienti;         7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi all'aperto di pertinenza.   ATTIVITA' PRODUTTIVE (ART. 2) Le  attivita'  produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso  di  regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  sottoscritto  il  24  aprile 2020 fra il Governo e  le  parti  sociali  di  cui  all'allegato  12, nonche',  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  il  protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il  24  aprile  2020  fra  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di  regolamentazione  per  il  contenimento della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14 SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO (ARTT. 4-9). Si stabilisce, in particolare, che a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non  ci siano stati soggiorni o transiti in uno o  piu'  Paesi  di  cui  agli elenchi C e F dell'allegato 20  nei  quattordici  giorni  antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di  cui  all'art. 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano:       a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di  lavoro,  salute  o  assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto  termine,  di  lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;       b)  a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con  l'obbligo,  allo scadere di detto termine, di lasciare  immediatamente  il  territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario ;       c) ai cittadini e ai residenti degli Stati  e  territori  di  cui agli elenchi A, B, C e D  dell'allegato  20  che  fanno  ingresso  in Italia per comprovati motivi di lavoro;       d) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;       e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;       f)  al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o secondaria  in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per  comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;       g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al   personale   militare nell'esercizio delle loro funzioni;       h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana.   ELENCO ALLEGATI d.P.C.M. 7.8.2020: Allegato 1- Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo; Allegato 2 - Protocollo con le Comunità ebraiche italiane; Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane; Allegato 4 - Protocollo con le Comunità ortodosse; Allegato 5 - Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai); Allegato 6 - Protocollo con le Comunità Islamiche; Allegato 7 - Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive; Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020; Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali; Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali; Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri; Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica; Allegato 15 - Protocollo per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico; Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato; Allegato 17 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologiva da COVID-19 a bordo delle navi da crociera; Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'a.a. 2020/2021; Allegato 19 - Misure igienico-sanitarie; Allegato 20 - Misure da e per l'estero         Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus

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E' stato pubblicato in G.U. n. 200 dell'11.8.2020 il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 100 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo  scambio  automatico  obbligatorio  di  informazioni  nel  settore fiscale  relativamente  ai   meccanismi   transfrontalieri   soggetti all'obbligo di notifica". Fermo restando che ai sensi dell'art. 5 con d.m. dell'economia  e  delle  finanze  saranno stabilite  le  regole tecniche  per  l'applicazione  del  presente  decreto,  ivi  compresi i criteri in base ai quali verificare quando i meccanismi in parola sono diretti ad  ottenere  un vantaggio fiscale gli elementi distintivi  di tali meccanismi sono quelli elencanti dall'Allegato 1 qui sotto riportato, ancorché gli stessi potranno essere meglio precisati in sede di detto decreto: A. Elementi distintivi generici collegati al criterio  del  vantaggio   principale       1. Un meccanismo in cui almeno un partecipante al  meccanismo  si impegna  a  rispettare  una  condizione  di  riservatezza  che   puo' comportare  la  non  comunicazione  ad  altri  intermediari  o   alle autorita' fiscali delle modalita'  con  cui  il  meccanismo  potrebbe garantire un vantaggio fiscale.       2. Un meccanismo in cui l'intermediario e' autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse  e  una  remunerazione  per  i  costi finanziari e altre spese) per il meccanismo  e  tale  commissione  e' fissata in riferimento:         a) all'entita' del vantaggio fiscale derivante dal  meccanismo;   oppure         b) al fatto che dal meccanismo sia effettivamente  derivato  un vantaggio fiscale. Cio' includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se  il  vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo non e' stato in parte o del tutto conseguito.       3. Un meccanismo che ha  una  documentazione  e/o  una  struttura sostanzialmente  standardizzate  ed  e'  a   disposizione   di   piu' contribuenti pertinenti senza  bisogno  di  personalizzarne  in  modo sostanziale l'attuazione.   B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del  vantaggio   principale       1. Un meccanismo in cui  un  partecipante  al  meccanismo  stesso adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una societa'  in perdita,  interromperne  l'attivita'  principale  e  utilizzarne   le perdite per ridurre  il  suo  debito  d'imposta,  anche  mediante  il trasferimento  di  tali  perdite  verso  un'altra   giurisdizione   o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.       2. Un meccanismo che ha come effetto la conversione  del  reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a  un  livello inferiore o esenti da imposta.       3.  Un  meccanismo  comprendente  operazioni  circolari  che   si traducono  in  un  «carosello»  di   fondi   («round-tripping»),   in particolare tramite il coinvolgimento di entita' interposte  che  non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o  di  operazioni che si compensano o si  annullano  reciprocamente  o  che  presentano altre caratteristiche simili.   C. Elementi   distintivi   specifici   collegati   alle    operazioni   transfrontaliere       1.  Un  meccanismo   che   prevede   pagamenti   transfrontalieri deducibili effettuati tra due  o  piu'  imprese  associate,  dove  si verifica almeno una delle condizioni seguenti:         a) il destinatario non e' residente a fini  fiscali  in  alcuna giurisdizione;         b) nonostante il destinatario sia residente a fini  fiscali  in una giurisdizione, quest'ultima:           1) non impone alcuna imposta sul  reddito  delle  societa'  o impone un'imposta sul reddito delle societa' il cui tasso e'  pari  o prossimo a zero; oppure           2) e' inserita in un elenco di giurisdizioni di  paesi  terzi che sono state valutate collettivamente  dagli  Stati  membri  o  nel quadro dell'OCSE come non cooperative;         c) il pagamento beneficia di un'esenzione totale dalle  imposte nella giurisdizione in  cui  il  destinatario  e'  residente  a  fini fiscali;         d) il pagamento beneficia di un  regime  fiscale  preferenziale nella giurisdizione in  cui  il  destinatario  e'  residente  a  fini fiscali.       2.  Per  lo  stesso  ammortamento  sul  patrimonio  sono  chieste detrazioni in piu' di una giurisdizione.       3. E' chiesto lo sgravio dalla doppia  tassazione  rispetto  allo stesso elemento di reddito o capitale in piu' di una giurisdizione.       4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e  in cui vi  e'  una  differenza  significativa  nell'importo  considerato dovuto  come   contropartita   degli   attivi   nelle   giurisdizioni interessate.   D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di   informazioni e la titolarita' effettiva       1. Un meccanismo che puo' avere  come  effetto  di  compromettere l'obbligo  di  comunicazione  imposto  dalle  leggi  che  attuano  la normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti  sullo  scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa  o tali accordi. Detti meccanismi includono almeno  uno  degli  elementi seguenti:         a) l'uso di un conto, prodotto o investimento  che  non  e'  un conto finanziario, o non appare  come  tale,  ma  ha  caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un contro finanziario;         b)  il  trasferimento  di  conti  o  attivita'  finanziari   in giurisdizioni che non sono  vincolate  dallo  scambio  automatico  di informazioni sui conti finanziari  con  lo  Stato  di  residenza  del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;         c) la riclassificazione di redditi e capitali come  prodotti  o pagamenti  che  non  sono  soggetti  allo   scambio   automatico   di informazioni sui conti finanziari;         d)  il  trasferimento  o  la  conversione   di   un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attivita'  in un'istituzione finanziaria o in un conto o  in  attivita'  finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico  di informazioni sui conti finanziari;         e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici  che eliminano  o  hanno  lo  scopo  di  eliminare  la  comunicazione   di informazioni su uno o piu' titolari di conti o persone che esercitano il controllo  sui  conti  nell'ambito  dello  scambio  automatico  di informazioni sui conti finanziari;         f)  meccanismi  che  compromettono  le  procedure  di  adeguata verifica utilizzate dalle  istituzioni  finanziarie  per  ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione  antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le  persone giuridiche o i dispositivi giuridici.         2. Un meccanismo che comporta una catena di titolarita'  legale o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di  persone,  dispositivi giuridici o strutture giuridiche:           a)  che  non  svolgono  un'attivita'  economica   sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attivita' e locali adeguati; e           b) che sono costituiti,  gestiti,  residenti,  controllati  o stabiliti  in  una  giurisdizione  diversa  dalla  giurisdizione   di residenza di uno  o  piu'  dei  titolari  effettivi  delle  attivita' detenute  da  tali  persone,  dispositivi   giuridici   o   strutture giuridiche; e           c) in cui i titolari effettivi di tali  persone,  dispositivi giuridici  o  strutture  giuridiche,  quali  definiti   dal   decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono resi non identificabili.   E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento     1. Un meccanismo che comporta l'uso di norme «porto sicuro» (safe harbour) unilaterali.       2.  Un  meccanismo  che  comporta  il   trasferimento   di   beni immateriali  di  difficile  valutazione.   Si   intende   per   «beni immateriali di  difficile  valutazione»  (hard-to-value  intangibles) quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate:         a) non esistono affidabili transazioni comparabili; e         b) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal  bene  immateriale trasferito o le assunzioni  utilizzate  nella  sua  valutazione  sono altamente  incerte,  rendendo  difficile  prevedere  il  livello   di successo finale del bene immateriale trasferito.       3. Un meccanismo che implica  un  trasferimento  transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attivita',  se  la  previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al  trasferimento, e' inferiore al 50 per cento della previsione annuale degli EBIT  del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.

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T.A.R. LIGURIA, SEZ.I, 8 AGOSTO 2020, N.580   Con il ricorso deciso dalla sentenza in commento vengono impugnati  gli atti di assentimento di un intervento di demolizione di 8 corpi di fabbrica esistenti e ricostruzione (con accorpamento) di un unico fabbricato a destinazione commerciale.  La questione di diritto principale riguarda l’interpretazione dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 ed in particolare la possibilità di realizzare l’intervento all’interno della fascia di rispetto cimiteriale a distanza inferiore al limite di 200 mt..  All’esito dell’esame dell’art. 338 cit. il Collegio patrocina la seguente interpretazione del vincolo cimiteriale: la norma distingue l’ipotesi in cui è necessario un ampliamento del cimitero (ovvero l’istituzione di un nuovo cimitero) da quella in cui è prevista l’attuazione di un intervento urbanistico all’interno della fascia di rispetto. Orbene ,il limite di 50 mt. risulta inderogabile soltanto nel caso di ampliamento dell’impianto cimiteriale esistente ovvero di istituzione di un nuovo cimitero. Tale limite non sussiste invece nel caso della realizzazione di un’opera pubblica (ma non solo, anche nel caso di un intervento urbanistico di carattere privato poiché finalizzato al soddisfacimento di interessi non individuali). Nondimeno, dopo attento esame dello stato di fatto , il collegio ha ritenuto che : L’intervento comporta l’arretramento della nuova fabbrica. Tra il cimitero e l’area di intervento scorre il Rio San Bernardo. Il cimitero della Foce è ormai inattivo non ospitando più nuovi seppellimenti. L’interesse pubblico è insito nella profonda riqualificazione dell’esistente, ricorrendo peraltro i presupposti per l’applicazione della disciplina speciale ” piano casa”.

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L'Adunanza plenaria con la sentenza 28 agosto 2020, n. 16 è chiarito la problematica dell'obbligo o meno di espulsione dell'impresa che presenta dichiarazioni false o incomplete statuendo il seguente principio di diritto: - la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;- in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;- alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico;- la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.

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E' stata pubblicata la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 recante "Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Ulteriori chiarimenti" che riepiloga e chiarisce tutte le modifiche intervenute nel corso del tempo per questo settore.   Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 246 del 5.10.2020 i due decreti ministeriali MISE 6 agosto 2020 recanti rispettivamente: - requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus; - requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus

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Con la circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020, n. 32850 vengono precisati i termini di durata della quarantena come segue   Casi positivi asintomaticiLe persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Casi positivi sintomaticiLe persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Casi positivi a lungo termineLe persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato). Contatti stretti asintomaticiI contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

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