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T.A.R. Liguria, Sez. I, 21 gennaio 2019, n. 42 - A fronte di una realizzazione quasi completamente rispettosa del progetto sotto il profilo dimensionale, avrebbero dovuto essere chiarite le ragioni in forza delle quali si è ritenuto di configurare un intervento in totale difformità. La pacifica traslazione del fabbricato sull’area di pertinenza, infatti, non autorizza tale qualificazione né consente di configurare una variazione essenziale, poiché non è stato dimostrato l’eventuale superamento dei limiti quantitativi previsti dall’art. 44, comma 2, lettera c), l.r. Liguria n. 16/2008.    T.A.R. Liguria, Sez. I, 19 dicembre 2017, n. 931 - L’impugnativa proposta con il ricorso n. 376/2017 fonda sull’asserita natura di “silenzio-rigetto” del comportamento inerte serbato dall’Amministrazione a fronte dell’istanza di accertamento di conformità. L’art. 49, comma 4, della l.r. Liguria 6 giugno 2008, n. 16, vigente ratione temporis, stabiliva che “sulla richiesta di accertamento di conformità il responsabile dello SUE si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria, decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio-rifiuto”. Questo Tribunale ha recentemente avuto modo di precisare che il “silenzio rifiuto in esame non dà luogo ad una ipotesi di silenzio significativo di diniego” (T.A.R. Liguria, sez. I, 20 marzo 2017, n. 225). In tal senso depone, del resto, l’inequivoco tenore letterale del citato comma 4. Ne consegue l’insussistenza di un provvedimento denegatorio formatosi per silentium e, in conseguenza, l’inammissibilità del ricorso contenente la sola domanda di annullamento di tale supposto provvedimento tacito.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 26 maggio 2017, n. 463 - Assume rilievo dirimente il principio secondo cui nel processo amministrativo, ove l'interessato abbia attivato un procedimento per ottenere il permesso di costruire a sanatoria degli abusi edilizi da lui commessi, il ricorso già proposto avverso il provvedimento repressivo emesso dall'Amministrazione pubblica diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, perché divenuto inefficace, dovendo essere sostituito da un nuovo provvedimento sanzionatorio (cfr. ex multis CdS 4941\2016); - atteso che in tal caso, infatti, la presentazione dell'istanza di sanatoria produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che a seguito dell'istanza di sanatoria l'ordinanza di demolizione deve essere sostituita o dalla concessione in sanatoria o da un nuovo provvedimento sanzionatorio (cfr. ex multis Tar Piemonte 1284\2016).   T.A.R. Liguria, Sez. I, 26 febbraio 2015, n. 235 - Considerato che sotto il profilo della legittimazione a richiedere la sanatoria, questa sezione ha già evidenziato che la platea degli aventi diritto a chiedere l'accertamento di conformità non è affatto circoscritta a chi vanti una situazione giuridica d'appartenenza sull'opus, essendo estesa, oltre al responsabile dell'abuso, a tutti coloro i quali abbiano un interesse qualificato alla sanatoria (cfr. sent 800\2014; cfr. altresì CdS 3220\2013, Tar Lecce 2409\2014 e CdS 6906\2006); - atteso che, in proposito, va ribadito che potenziale responsabile dell'abuso edilizio e, quindi, legittimato (ex art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47 e ora ex art. 36 tu edilizia e 49 l.r. 16\2008) a presentare istanza di sanatoria può essere non solo il proprietario o altro soggetto che vanti, sull'area, un diritto reale o obbligatorio, ma anche soggetti che, in relazione al loro rapporto privilegiato o comunque qualificato con il bene (in quanto, ad esempio, legittimi detentori o possessori dello stesso), possano avere avuto la possibilità di realizzare l'abuso, così assumendosene la responsabilità; - rilevato che il criterio della responsabilità non prefigura, infatti, ai fini del rilascio della sanatoria, la sussistenza, in capo al richiedente, di uno specifico rapporto giuridico sottostante di natura reale o obbligatoria con il bene oggetto della sanatoria (area di sedime e manufatto), ma pone l'accento — e il presupposto giuridico per l'applicabilità della norma — sul comportamento dell'autore dell'illecito; - atteso che, di conseguenza, in quanto artefice delle opere non consentite, ma conformi, comunque, alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione delle opere che al momento della richiesta della sanatoria, il responsabile dell'abuso è legittimato, anche per non incorrere nel regime sanzionatorio, ad avanzare la dichiarazione di conformità e conseguire il relativo titolo autorizzatorio o concessorio, salvi restando, naturalmente, i diritti dei terzi; - considerato che, nel caso de quo, il rapporto col bene emerge sia dal fatto di essere pacificamente qualificabile, il consorzio ricorrente, quale responsabile dei lavori contestati, sia per il pacifico legittimo utilizzo della strada stessa, la quale non a caso dà il nome al consorzio stesso, sia, in termini dirimenti, per la titolarità al riguardo di pregressi titoli (sia ordinario di ampliamento della strada, sia di sanatoria del medesimo abuso in questione) nonché per la qualifica di destinatario di precedente ordine contingibile ed urgente proprio in relazione all’opera ed ai luoghi in contestazione.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 gennaio 2015, n. 71 - Il ricorso è fondato, sotto l’assorbente profilo, dedotto con il primo motivo, della violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione. In effetti, la motivazione del diniego appare apodittica, non indicando quali sarebbero – in concreto – i profili di contrasto con le N.T.A. del piano di recupero e delle relative schede di analisi puntuale, e quali sarebbero le disposizioni urbanistico-edilizie specificamente non rispettate. Donde l’illegittimità del diniego, con obbligo del comune di rideterminarsi motivatamente sulla domanda di sanatoria.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 9 dicembre 2014, n. 1821 - La conferma è una manifestazione di volontà non innovativa con cui l'autorità ribadisce una sua precedente determinazione, eventualmente ripetendone il contenuto, e a sua volta si distingue in conferma propria, allorquando la precedente statuizione è confermata sulla base di una rinnovata valutazione degli interessi sottesi alla fattispecie dedotta nell'atto, e conferma impropria (o atto meramente confermativo), allorquando la conferma della precedente statuizione non avviene a seguito di una nuova valutazione, ma semplicemente rigettando le osservazioni formulate dall'interessato (T.A.R. Liguria, I, 11.6.2014, n. 910; id., 13.5.2011, n. 762). Nel caso di specie, ancorché la commissione edilizia sembrerebbe essere stata nuovamente investita della questione, non risulta acquisito all’istruttoria alcun nuovo elemento di fatto (tali non potendosi certo ritenere le osservazioni dei ricorrenti circa la qualificazione giuridica dell’intervento), ma – soprattutto – non risulta effettuata né dalla commissione, né dall’amministrazione alcuna nuova valutazione della situazione e degli interessi in gioco, che aveva condotto al precedente provvedimento di diniego. Si tratta dunque di un atto meramente confermativo, chiara espressione della decisione di non ritornare sulle scelte effettuate, come tale insuscettibile di autonoma impugnazione.   T.A.R. Liguria, Sez. II, 2 dicembre 2014, n. 1763 - Il ricorso è invece fondato nella restante parte, concernente il diniego di sanatoria opposto dal Comune con riguardo al materiale di copertura del manufatto in questione. I ricorrenti sostengono infatti a ragione che, in assenza di vincoli di qualsiasi natura (estetica, di sicurezza o igienico sanitaria) – si tratta di zona a destinazione industriale - la realizzazione del tetto in tegole in laterizio alla marsigliese, posta dal Comune come condizione per la chiesta sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985, malgrado le difficoltà tecniche ed economiche evidenziate dagli interessati, rappresenta una prescrizione illogica e soprattutto immotivata, non rinvenendosi negli atti istruttori le ragioni di interesse pubblico che ne impongono l’adozione.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 28 novembre 2014, n. 1755 - Sempre in via preliminare, dev’essere rigettata l’eccezione comunale di improcedibilità del ricorso R.G. n. 1868/1996 in ragione dell’avvenuta presentazione dell’istanza di sanatoria. Difatti, secondo una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, la presentazione di un’istanza di sanatoria per doppia conformità – diversamente dalla presentazione di un’istanza di sanatoria straordinaria o condono – non comporta affatto la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’impugnazione dell’ordine di demolizione (cfr. Cons. di St., V, 31.3.2014, n. 1546; id., IV, 26.9.2013, n. 4818).   T.A.R. Liguria, Sez. I, 21 ottobre 2014, n. 1458 - Rilevato che l’istruttoria comunale, lungi dal valutare prioritariamente tali elementi concernenti la consistenza e la funzione attuale del manufatto, ha costruito il diniego conclusivo sul presupposto del mero futuro eventuale e potenziale utilizzo del manufatto, il quale tuttavia presuppone interventi di consistenza edilizia ed urbanistica allo stato del tutto assenti e meramente ipotetici; - considerato che, in linea di diritto, costituisce jus receptum il principio a mente del quale i volumi tecnici come tali non sono rilevanti ai fini della volumetria di un immobile (cfr. ex multis CdS n. 3038\2014); - atteso che sarebbe quindi illogico attribuire un diverso e superiore rilievo edilizio ed urbanistico ad un qualcosa di inferiore al volume tecnico (nozione ben nota nel vigente ordinamento di governo del territorio), il “vuoto tecnico” (nozione invero sconosciuta a livello ordinamentale edilizio – urbanistico) che, rispetto al primo, è insuscettibile di autonomo utilizzo ai fini abitativi contestati, anche solo in via di accessorietà degli impianti ivi collocati come accade per il volume tecnico (ed assenti nel caso del vuoto); - rilevato che, in proposito, anche la giurisprudenza più rigorosa ha evidenziato che la realizzazione di un volume interrato determina inevitabilmente una alterazione dello stato dei luoghi, rilevante oltre che sotto il profilo paesaggistico anche sul piano urbanistico-edilizio, salvo che per le sue caratteristiche non possa essere qualificato come un mero volume tecnico (cfr. ad es Tar Umbria n. 356\2014); - considerato che, pertanto, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto (e dovrà in sede di riesame) preliminarmente valutare l’attuale consistenza e destinazione del volume in contestazione, valutando la prospettazione dello stesso nella presentata funzione di fondamenta ed intercapedine prima che in quella, solo ipotetica, di futura utilizzabilità abitativa previa realizzazione di ulteriori interventi, allo stato assenti.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 30 settembre 2014, n. 1403 - Con l’ultimo motivo il ricorrente lamenta che l’amministrazione non abbia segnalato al ricorrente la possibilità di avvalersi dell’accertamento di conformità. Nessun obbligo gravando in tal senso sull’amministrazione, tanto più che il ricorrente era perfettamente edotto in ordine alla possibilità di ottenere l’accertamento di conformità - avendo lo stesso ricorrente precedentemente presentato analoga istanza - il motivo deve essere respinto.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 1 luglio 2014, n. 1034 - In assenza di specifica istanza dell’interessato l’amministrazione non è tenuta ad accertare l’impossibilità di procedere a demolizione senza recare pregiudizio alle parti conformi.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 14 novembre 2013, n. 1367 - Il Collegio ritiene regolarizzabili -- e per l'effetto annulla il diniego di sanatoria -- le opere comportanti un lieve incremento volumetrico volto all'adeguamento tecnologico ed al miglioramento energetico dell'edificio (cfr. anche T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 331/2012): "La documentazione versata in atti dimostra che le opere di manutenzione realizzate, per eliminare le infiltrazioni, hanno portato alla eliminazione delle intercapedini esistenti tra i tubi di sostegno della originaria veranda ed il confine del terrazzo. Questo Tribunale (sez. I n.331\2012) ha già avuto modo di affermare che, nei casi in cui il risibile ampliamento del manufatto ha, come nel caso di specie, una funzione di miglioramento energetico del manufatto, attraverso l’inspessimento delle pareti per una migliore coibentazione, le opere possono essere regolarizzate".   La pronuncia riassume gli effetti che la proposizione della domanda di sanatoria determina sulla precedente ordinanza di demolizione smentendo il consolidato principio secondo cui il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla domanda di regolarizzazione comporta ex se la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa,dal momento che, in caso di diniego del richiesto accertamento di conformità, l'amministrazione comunale dovrebbe emettere nuova ordinanza di demolizione con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 19 aprile 2013, n. 699 - "La Sezione, con ciò aderendo ad un diverso orientamento giurisprudenziale (per il quale cfr. Cons. di St., IV, 15.6.2012, n. 3534), ha più volte affermato che la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità condiziona al più l’efficacia della precedente ordinanza di demolizione, ma non può giammai - per il principio tempus regit actum - costituire parametro della sua legittimità e - men che meno - espungerla dal mondo del diritto, sicché l'amministrazione è tenuta a mandare ad esecuzione l’ordine di demolizione non appena abbia rigettato tale domanda (così T.A.R. Lazio, I, 9.7.2012, n. 6197; T.A.R. Liguria, I, 11.7.2011, n. 1084). Più precisamente, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità determina un arresto dell’efficacia della misura ripristinatoria, nel senso che questa è soltanto sospesa, determinandosi uno stato di temporanea quiescenza dell’atto, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania, II Sezione, 4 febbraio 2005, n. 816 e 13 luglio 2004, n.10128). Ne consegue che, in caso di accoglimento della domanda di sanatoria, l’ordine di demolizione viene inevitabilmente meno per il venir meno del suo presupposto, vale a dire del carattere abusivo dell’opera realizzata, in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda. In caso di rigetto, invece, il provvedimento sanzionatorio a suo tempo adottato riacquista la sua efficacia -- che non era definitivamente cessata ma solo sospesa in attesa della conclusione del nuovo iter procedimentale -- con la sola specificazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione decorre dal momento in cui il diniego perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge e deve, pertanto, poter usufruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso (così T.A.R. Campania-Napoli, II, 2.3.2010, n. 1259; T.A.R. Liguria, I, 5.2.2011, n. 226). Si tratta di un orientamento che -- a parere del collegio -- trova un solido fondamento normativo proprio nel principio fondamentale contenuto nell’art. 36 comma 3 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, a mente del quale “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”. La disposizione, come già l’art. 13 della L. 28.2.1985, n. 47, configura un caso paradigmatico di silenzio-rifiuto o silenzio-diniego (come tale spesso portato dalla manualistica ad esempio del silenzio significativo negativo), sicché è la stessa legge che si è data carico di individuare addirittura il tempo (sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità) nel quale l’efficacia dell’ordinanza di demolizione deve ritenersi sospesa".   T.A.R. Liguria, Sez. I, 26 novembre 2012, n. 1483 e 27 novembre 2012, n. 1511 - Il provvedimento comunale di rigetto della domanda di accertamento di conformità di opere edilizie deve essere preceduto dall'invio della comunicazione prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 4 dicembre 2012, n. 1565 - La presentazione di una nuova domanda di sanatoria non è atto idoneo a dimostrare la rinuncia alla precedente domanda o acquiescenza alla sua reiezione allorquando l'interessato abbia formulato una specifica clausola di riserva in tal senso.   L'onere di dimostrare l'epoca di realizzazione di un'opera edilizia ai fini dell'ottenimento del condono o dell'esenzione ratione temporis dalla necessità di un titolo grava sul privato richiedente e comporta che anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è sufficiente a tal fine, essendo necessari ulteriori riscontri documentali, eventualmente anche indizari, purchè altamente probanti. Tale onere può ritenersi a sufficienza soddisfatto soltanto quando le prove addotte risultano obiettivamente inconfutabili sulla base di atti e documenti che, da soli o unitamente ad altri elementi probatori, offrono la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione del manufatto, mentre la semplice produzione di una dichiarazione sostitutiva non può in alcun modo assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull'epoca di realizzazione dell'abuso

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