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T.A.R. Liguria, Sez. I, 29 marzo 2018, n. 271 – “Il tribunale amministrativo ritiene maggiormente in linea con la disciplina normativa vigente la tesi sostenuta sempre con la doglianza in rassegna, secondo cui sarebbe infondato un primo profilo di giustificazione addotto dalla regione, che attiene alla capacità ricettiva come requisito utile a giustificare la permanenza della destinazione alberghiera. Contesta in tale condivisibile modo la ricorrente che la dimensione della struttura non può costituire una preclusione in sé all’accoglimento della domanda, posto che il comma ottavo dell’art. 2 della legge regione Liguria 2008, n. 1 prevede espressamente la possibilità di ottenere il mutamento della destinazione d’uso degli immobili destinati ad albergo che hanno capienza superiore a cinquanta posti; ne consegue che il riferimento alla sola capacità ricettiva della struttura come elemento rilevante per negare lo svincolo avrebbe dovuto essere corroborato da altri riferimenti al riguardo. Tale passo della motivazione della deliberazione della giunta non resiste alla censura dedotta. Contesta ulteriormente l’interessata che il provvedimento non tiene conto della realtà economica rappresentata all’amministrazione civica, posto che la “…presenza di un’ampia area di pertinenza e della possibilità di eseguire lavori di riqualificazione al fine dell’adeguamento alle caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero – tenuto conto dell’originaria classificazione a tre stelle….- ..” hanno indotto la regione Liguria a denegare il mutamento richiesto. Si tratta di un’argomentazione che soffre del difetto istruttorio denunciato, posto che le generiche allegazioni citate non sono in grado di contrastare efficacemente le argomentazioni spese dalla ricorrente con la domanda presentata all’amministrazione civica.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 8 marzo 2018, n. 208 - La prova relativa alla sussistenza dei requisiti di legge, in definitiva, incombe sul soggetto che richiede lo svincolo e, in difetto, resta integro il potere dell’amministrazione di negare il beneficio. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha offerto alcuna indicazione relativa alle specifiche circostanze che, in ipotesi, si frapporrebbero alla realizzazione di un intervento di adeguamento della struttura, sicché risulta evidente il mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico del privato.  In tale contesto, il riferimento al progetto di ristrutturazione dell’immobile presentato 12 anni orsono dalla stessa Società ricorrente è fatto ad abundantiam e, comunque, non può ritenersi illogico in quanto, non essendo state allegate circostanze eccezionali che possano aver definitivamente pregiudicato le possibilità di ricupero dell’immobile, l’intercorso lasso temporale non appare così ampio da modificare in senso radicale le condizioni dello stesso.  T.A.R. Liguria, Sez. I, 4 settembre 2017, n. 718 - un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale ligure in tema di vincolo alberghiero induce a ritenere che il concetto di “oggettiva impossibilità” comprenda anche gli interventi ipoteticamente suscettibili di attuazione, ma del tutto sproporzionati, quanto alle spese richieste, alle dimensioni della specifica attività alberghiera. Lo svincolo, in definitiva, deve ritenersi possibile anche nel caso in cui il superamento dei vincoli urbanistico-edilizi che gravano sulla struttura (la cui sussistenza, comunque, deve essere puntualmente comprovata dal privato), pur astrattamente possibile, richiederebbe investimenti non riassorbibili attraverso un’oculata gestione estesa nel tempo.  T.A.R. Liguria, Sez. I, 11 aprile 2017, n. 315 – “la norma regionale non attribuisce all’amministrazione la potestà di imporre termini ad un’attività d’impresa, la cui compressione deve derivare per Costituzione da un provvedimento che trova la giustificazione in una norma legislativa. Oltre a ciò è stata ravvisata nella determinazione regionale una sovrapposizione tra il piano urbanistico e quello edilizio, nel senso che la pianificazione del territorio non può intaccare le attività in corso all’atto della sua introduzione, salve le ipotesi di espropriazione. La vicenda edilizia di un immobile deriva invece dal titolo assentito, sì che in assenza di violazioni dello stesso non è possibile per una p.a. conculcare l’attività svolta in esso. Il tribunale deve condividere gli assunti riportati, attesa l’assenza di ogni attribuzione da parte della legge regionale del potere di imporre il termine in contestazione; oltre a ciò l’avvenuto svincolo del fabbricato dalla destinazione alberghiera non importa l’obbligo della cessazione dell’utilizzo alberghiero del bene, ma solo la facoltà”.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 6 ottobre 2016, n. 993 – “La legge va intesa nel senso che l’amministrazione comunale e quella regionale possono discrezionalmente ritenere impossibile lo svincolo di un albergo ancorché chiuso da gran tempo, con che giustifichino la persistenza dell’interesse pubblico alla protrazione dell’attività, avendo riguardo ai requisiti che la normativa ha introdotto al fine di consentire la dispensa dalla destinazione ricettiva. La possibilità normativamente prevista di elidere la previsione sull’utilizzo dell’immobile viene infatti considerata come un presupposto necessario perché sia considerata costituzionalmente legittima l’imposizione del vincolo qui contestato. Al riguardo questo tribunale amministrativo si è più volte soffermato nella considerazione (da ultimo sentenza 435 del 2016) delle condizioni che devono ricorrere perché sia compatibile con la Costituzione una limitazione così invasiva come quella imposta dalla legge alle proprietà degli alberghi. Uno dei presupposti individuati consiste nella temporaneità della situazione compressiva della libertà di utilizzo dei beni privati, ed in tal senso la norma ha previsto il procedimento aperto con la domanda disattesa dal comune di Rapallo per permettere ai soggetti che si ritengono ingiustamente incisi dagli atti del comune di rappresentare l’impossibilità o la manifesta scarsa convenienza economica della protrazione o della riassunzione dell’attività d’impresa; per ciò la legge è stata ritenuta costituzionalmente compatibile nella parte in cui esclude il rilievo della semplice volontà del proprietario fondiario sulla consistenza del patrimonio alberghiero che la regione Liguria ha ritenuto essenziale per la propria economia”.   Cons. Stato, Sez. I, 24 febbraio 2016, n. 471 - Vincolo Alberghiero, L.R. Liguria 1/2008. Improcedibilità del ricorso e inammissibilità della domanda risarcitoria "La ricorrente ha ottenuto il bene cui aspirava, ossia lo svincolo dalla destinazione alberghiera della struttura di proprietà. Ella, tuttavia, sostiene di avere ancora interesse al ricorso ed alla decisione della questione di legittimità costituzionale, in quanto la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 2014, con cui il Comune di Varazze ha disposto lo svincolo dell’immobile di proprietà della società, non ha comportato l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale che ha imposto, per lungo tempo, una destinazione d’uso su tale proprietà, e in ogni caso l’accoglimento del ricorso è utile al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dal provvedimento impugnato. Tale prospettazione non è fondata. Il provvedimento impugnato ha perso efficacia, perché la situazione che ne forma oggetto è disciplinata da un provvedimento successivo, emanato sulla base del quadro normativo sopravvenuto e da diversa autorità, alla quale la competenza è stata attribuita. Né sussiste un interesse risarcitorio azionabile con il ricorso straordinario al Capo dello Stato, che ha natura puramente “demolitoria”, ossia può solo annullare l’atto impugnato, sicché non solo la domanda risarcitoria proposta con il ricorso in esame è inammissibile, e neanche può trovare applicazione l’art. 34, comma 3 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede una pronuncia meramente dichiarativa, non consentita nella presente sede.   Peraltro, la cognizione sull’illegittimità dell’atto, che potrà essere esperita in via incidentale in sede giurisdizionale qualora sia proposta domanda autonoma di risarcimento, non è inscindibilmente legata alla questione di legittimità costituzionale della legge sulla cui base è stato emanato l’atto impugnato”   Corte Cost., Ord. 6 ottobre 2015, n. 266 - Vincolo Alberghiero, L.R. Liguria 1/2008. Restituiti gli atti al Giudice a quo a seguito del mutato quadro normativo (L.R. Liguria n. 4/2013)  “che, a fronte di questo ius superveniens, spetta al Collegio rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata; che la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla Domus Plan srl, secondo la quale lo ius superveniens non comporta la cessazione della materia del contendere, se la normativa impugnata ha trovato medio tempore applicazione, non è pertinente, perché riguarda il giudizio di legittimità costituzionale introdotto, dallo Stato o dalle Regioni, con ricorso in via principale; che, nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale e, quindi, la sopravvenienza normativa richiede una valutazione di perdurante rilevanza, necessariamente rimessa al giudice a quo; che anche l’asserita rilevanza della questione ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento del danno, proposta nel giudizio a quo dalla Domus Plan srl, deve essere valutata dal Collegio rimettente;   che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, alla luce del mutato quadro normativo (ex multis, ordinanze n. 190, n. 53 e n. 20 del 2015)”.   FINALMENTE ALL’ATTENZIONE DELLA CONSULTA IL VINCOLO ALBERGHIERO DI CUI ALLA L.R. DELLA LIGURIA n. 1/2008   La I Sezione del Consiglio di Stato, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un vincolo alberghiero imposto su una struttura esistente in Varazze, ha disposto la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 1 in violazione dell’art. 41 e 42 della Costituzione. La I Sezione del Supremo Consesso ha affermato che “relativamente alla violazione dell’art. 42 della Costituzione, pare alla Sezione che l’imposizione di un vincolo di natura economica, qual è appunto quello di destinazione alberghiera, violi il diritto del proprietario di decidere l’utilizzazione dell’immobile. Quanto all’art. 41, primo comma, della Costituzione, che ha trovato sostegno indiscusso nella regola di libertà di concorrenza sancita dal Trattato di Roma del 1957, art. 3, lett. g), non sembra che la legge possa imporre al privato di svolgere una determinata attività d’impresa, ovvero che è lo stesso, di utilizzare un proprio immobile per esercitarvi obbligatoriamente, o farvi svolgere, una determinata attività d’impresa. […] L’ordinamento prevede bensì che si possa, segnatamente con la disciplina urbanistica e con le destinazioni di zona (art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150), per ragioni di ordinato svolgimento della vita associata negli agglomerati urbani o per altre ragioni di pubblico interesse, vietare o sottoporre ad autorizzazione lo svolgimento di determinate attività in certi immobili; quindi si possa, per esempio, consentire lo svolgimento di attività produttive solo in determinate aree agli esercizi commerciali, così incidendo, in certa misura, sia sul diritto di proprietà sia sul diritto di impresa, nel senso che al proprietario di un immobile può esser vietato di svolgervi, farvi e lasciarvi svolgere una determinata attività. Ma una cosa è vietare, in via generale o previa valutazione dell’idoneità dell’immobile, di svolgere nell’immobile stesso una determinata attività; altra cosa è, all’opposto, obbligare, con un “vincolo” appunto, il proprietario dell’immobile di svolgervi o lasciarvi svolgere una determinata attività di impresa, introducendo così nell’ordinamento una sorta di servitù di cose e persone insieme”. Quanto alle argomentazioni addotte dalla Regione, a difesa dell’imposizione del vincolo in quanto finalizzato ad ostacolare il mercato immobiliare residenziale ed a garantire la continuazione dell’attività alberghiera, il parere della Sezione I rileva come “è la domanda di mercato (ossia la libertà dei singoli) a indirizzare l’offerta dei beni e servizi (e con essa l’utilizzazione dei beni destinabili alla relativa produzione), e non dev’essere la pubblica autorità a indirizzarla (nella specie, stando alle difese della Regione, per contrastare le tendenze della domanda)”. Finalmente la dibattuta questione dell’imposizione del vincolo alberghiero (precostituito e generalizzato) introdotto in Liguria dalla L.R. n. 1/2008 viene posto all’attenzione della Consulta che dovrà pronunciarsi sulla conformità della predetta legge ai principi costituzionali di libertà di impresa e di tutela della proprietà privata.

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