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Secondo il TAR Liguria, sez. II, 10 giugno 2013, n. 902 le rivendite speciali, sono quegli esercizi che i monopoli possono istituire nei luoghi non usualmente serviti dalle rivendite ordinarie; tra i casi contemplati, le norme disciplinanti la materia, art. 23 L. 22 dicembre 1957, n. 1293 e art. 53 DPR 14 ottobre 1958, n. 1074, richiamano espressamente le stazioni ferroviarie, a nulla rilevando la distanza con le altre rivendite ordinarie viciniori. Si tratta infatti di iniziative commerciali differenti, che non devono incidere sull’usuale commercio dei generi in questione che viene effettuato sul territorio. Le disposizioni di più recente introduzione (art. 1 del d.l. 24.1.2012, n. 1 citato dal ricorrente, a cui si può giustapporre l’art. 34 del d.l. 6.12.2011, n. 201, c.d. Salvaitalia) hanno enfatizzato la necessità di rimuovere ogni limitazione all’assenso delle attività economiche previsto da leggi previgenti per ragioni di vicinanza dei diversi esercizi commerciali. Sebbene il settore dei monopoli sia in parte eccentrico rispetto alle usuali attività economiche, dato l’interesse finanziario che l’erario ritrae da tale settore; tuttavia la disciplina della concorrenza va acquisendo una crescente pervasività nell’ambito dell’economia, sì che sembra impossibile che un settore di rilevante momento come quello in esame si ponga del tutto al di fuori dell’evoluzione legislativa in tal senso.

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