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Consiglio di Stato, Sez. III, 22 novembre 2016, sentenza n. 4902 - Il principio enunciato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 11 dicembre 2014 , C-113/13 secondo cui è legittimo l’affidamento diretto e prioritario, senza ricorrere ad una gara ad evidenza pubblica, del servizio di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza alle associazioni di volontariato è applicabile anche al trasporto sanitario ordinario in quanto obbedisce alle medesime esigenze di tutela della salute della collettività.   Tar Piemonte, Sez. I, 26 maggio 2016, decreto n. 193 – la mancata riassunzione entro 90 giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nell’incidentale giudizio Comunitario comporta l’estinzione del processo - La Corte di Giustizia con sentenza del 28 gennaio 2016 relatica alla causa C-50/2014 ha stabilito che le disposizioni comunitarie in materia di evideza pubblica e di concorrenza sul mercato non ostano a una normativa nazionale, che consente alle autorità locali di attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, ad associazioni di volontariato - il diritto dell’Unione non incide sulla competenza di cui dispongono gli Stati membri per configurare i loro sistemi di sanità pubblica e previdenziali - l’obiettivo di mantenere, per ragioni di sanità pubblica, un servizio medico e ospedaliero equilibrato e accessibile a tutti può rientrare parimenti in una delle deroghe giustificate da motivi di sanità pubblica, se un siffatto obiettivo contribuisce al conseguimento di un livello elevato di tutela della salute - la mancanza di obblighi di pubblicità implica che le autorità pubbliche che ricorrono ad associazioni di volontariato non siano tenute, ai sensi del diritto dell’Unione, a procedere a una comparazione tra gli organismi di volontariato.   Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza 6 aprile 2016, n. 1161 Il Consiglio di Stato nel respingere l'istanza cautelare di parte appellante ha dato atto dei principi statuiti dalla Corte di Giustizia nelle cause C-113/13 e C-50/14 sulla compatibilità della normativa interna che consente l’affidamento senza gara del trasporto sanitario con la normativa comunitaria - la Terza Sezione ha affermato che non appare evidente la sussistenza in capo all’appellante dell’interesse concreto ed attuale alla sospensione degli effetti della sentenza, in quanto l’appellante ha azionato un interesse pretensivo alla futura indizione di una gara per l’affidamento del servizio, cui essere ammessa a partecipare, mentre dalla invocata sospensione della sentenza non trarrebbe alcun beneficio diretto ed immediato con riguardo ai servizi in corso di esecuzione - Il Consiglio di stato ha, infine, affermato che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare prevalente quello della Regione a realizzare la gestione del servizio nel rispetto dei principi di economicità e di solidarietà   Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza 27 febbraio 2013, n. 1195. Quanto più si riconosce che le associazioni di volontariato (più in generale i soggetti no profit) possono oggi partecipare alle gare di appalto in condizioni di apparente parità con gli altri operatori, tanto meno si giustificano oramai le disposizioni di legge che autorizza(vano) la stipula di convenzioni “dirette” con le amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di servizi, al di fuori di un confronto concorrenziale. “Dica la Corte di Giustizia se gli articoli 49, 56, 105 e 106 del TFUE ostano ad una norma interna che prevede che il trasporto sanitario sia affidato in via prioritaria alle associazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana ed alle altre istituzioni o enti pubblici autorizzati, per quanto sulla base di convenzioni che stabiliscano l’esclusiva erogazione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute”. “Dica la Corte di Giustizia se il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici – nel caso in esame, trattandosi di contratti esclusi, i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità – osti ad una normativa nazionale che permetta l’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario, dovendo qualificarsi come oneroso un accordo quadro, quale quello qui in contestazione, che preveda il rimborso anche di costi fissi e durevoli nel tempo” Corte di Giustizia, Sez. V, Sentenza 28 gennaio 2016 - gli articoli 49 TFUE e 56TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente alle autorità locali di attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, ad associazioni di volontariato, purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio - qualora uno Stato membro consenta alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, un’autorità pubblica che intenda stipulare convenzioni con associazioni siffatte non è tenuta, ai sensi del diritto dell’Unione, a una previa comparazione delle proposte di varie associazioni - qualora uno Stato membro, che consente alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, autorizzi dette associazioni a esercitare determinate attività commerciali, spetta a tale Stato membro fissare i limiti entro i quali le suddette attività possono essere svolte

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