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Il Tar Piemonte, II Sez., 31.01.2013 n. 154 “Il concetto di “piena conoscenza” dell’atto lesivo, il verificarsi della quale determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, richiede necessariamente la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso”. “La materiale percezione della lesività dell’atto non può essere fatta risalire al momento in cui la ricorrente ha chiesto alla s.a. chiarimenti in merito all’intenzione di affidare la fornitura di suo specifico interesse alle controinteressate, ma solo a quello successivo in cui essa ha avuto certa contezza dell’effettivo avvenuto affidamento”. “Il rinnovo o la proroga, al di fuori dei casi contemplati dall'ordinamento, di un contratto d'appalto di servizi o di forniture stipulato da un'amministrazione pubblica dà luogo a una figura di trattativa privata non consentita e legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all'espletamento di una gara”. “Deve osservarsi che all'eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta con l'art. 23 l. n. 62/05, deve assegnarsi una valenza generale ed una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell'ordinamento che si risolvono, di fatto, nell'elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici”. “Non solo l'intervento normativo di cui all'art. 23 l. n. 62/05 dev'essere letto ed applicato in modo da escludere ed impedire, in via generale ed incondizionata, la rinnovazione di contratti di appalto scaduti, ma anche l'esegesi di altre disposizioni dell'ordinamento che consentirebbero, in deroga alle procedure ordinarie di affidamento degli appalti pubblici, l'affidamento, senza gara, degli stessi servizi per ulteriori periodi dev'essere condotta alla stregua del vincolante criterio che vieta (con valenza imperativa ed inderogabile) il rinnovo dei contratti”. “In tema di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, ma vige il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara”. “La procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, è ammessa nei soli e limitati casi individuati dal legislatore all’art. 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006”. “La procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità e richiede un particolare rigore nella individuazione ed apprezzamento dei presupposti che possono legittimarne il ricorso di cui, peraltro, deve essere data adeguata motivazione nella deliberazione o determinazione a contrarre (art. 57, comma 1)”. “Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006 è possibile nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e sempre che tali circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”. “Anche a fronte dell’urgenza di provvedere, il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 163 del 2006 non esime, in ogni caso, la s.a. dal porre in essere gli adempimenti di cui al comma 6 o, in caso d’impossibilità, dal darne adeguata contezza nella determinazione d’affidamento”. “Con riguardo all’applicazione dell’art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 163 del 2006 spetta alla stazione appaltante dimostrare giuridicamente la ragione per cui solamente un certo prodotto sarebbe dotato delle specificità tecniche necessarie e indicare sotto quale profilo un cambiamento di fornitore la costringerebbe ad acquisire un materiale non adeguato tecnicamente o tale da comportare un’incompatibilità tecnica ovvero difficoltà di uso o di manutenzione sproporzionate” “l'amministrazione è autorizzata alla procedura negoziata solo qualora sussistono precise esigenze che impediscono o rendono assolutamente vano il ricorso agli ordinari incanti” “Deve escludersi l’applicazione dell’art. 57, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 163 del 2006 (ipotesi delle cd. “consegne complementari”) laddove costituisce un vano, tentativo di dare una “veste” di legittimità postuma ad un affidamento diretto impropriamente disposto senza il necessario ed ineludibile supporto motivazionale” “La procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, solo “qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate”.

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