DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012 - in vigore dall’11 ottobre 2012.
Ecco le principali novità:
a) reintroduzione del controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con riduzione alla metà dei termini, sugli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal governo regionale, sugli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonchè gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale (art. 1, comma 2);
b) verifica, con le modalità disciplinate dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte della Corte dei Conti dell'attendibilità dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in relazione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, al rispetto del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento (art. 1, comma 6);
c) verifica, con cadenza semestrale, da parte della Corte dei Conti della legittimità e la regolarità delle gestioni, nonchè il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione;
d) introduzione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali;
e) a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, nonchè al 5 per cento dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie, proceda ad attuare una serie di riforme volte al contenimento dei costi degli organi politici dell'ente (art. 2);
f) importanti e numerose modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra cui la sostituzione dell'art. 49 in materia di pareri dei responsabili dei servizi e dell'introduzione del comma 2-bis all'art. 109, nel quale viene prescritto che l'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate;
g) modifiche in materia di IMU (art. 9, comma 2), consistenti:
- nello spostamento dal 30 settembre al 31 ottobre del termine entro il quale i comuni sono tenuti ad approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;
- spostamento del termine per presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1.1.2012 dal 30 settembre al 30 novembre;
h) fino al 30 giugno 2013, per gli enti appartenenti ai livelli di governo sub statale, divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate e sono prorogati, alle medesime condizioni, anche patrimoniali, i contratti in corso (art. 9, comma 4);
i) misure volte ad accelerare l'erogazione del 5 per mille dell'IRPEF disposte dai contribuenti in favore delle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonchè delle organizzazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997 (art. 9, comma 5);
l) modifica in materia di ICI all'art. 91-bis (Norme sull'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali) del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni in l. 24 marzo 2012, n. 27, che ora testualmente recita:
"1. [...]
2. Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla restante parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013. 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure relative alla predetta dichiarazione gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonchè i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali. 4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248";
m) disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (art. 10);
n) ulteriori disposizioni per il favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012