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Con ordinanza 24/4/2013 n. 4183 il TAR del Lazio, Sezione Terza ter, ha disposto il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiedendo a quest'ultima di chiarire se il regime di fissazione dei costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto, introdotto dal legislatore italiano con l'art. 83 bis del d.l. n. 112 del 2008, sia o meno compatibile con la disciplina comunitaria in materia di libertà di concorrenza e di libera circolazione delle imprese, nonché di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.   In particolare, con l'ordinanza in rassegna il TAR del Lazio ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "se la tutela della libertà di concorrenza, della libera circolazione delle imprese, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi (di cui agli artt. 4 (3) TUE, 101 TFUE, 49, 56 e 96 TFUE) sia compatibile, ed in che misura, con disposizioni nazionali degli Stati membri dell’Unione prescrittive di costi minimi di esercizio nel settore dell’autotrasporto, implicanti fissazione eteronoma di un elemento costitutivo del corrispettivo del servizio e, quindi, del prezzo contrattuale"; "se, ed a quali condizioni, limitazioni dei principi citati siano giustificabili in relazione ad esigenze di salvaguardia dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale e se, in detta prospettiva funzionale, possa trovare collocazione la fissazione di costi minimi di esercizio secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 83 bis del d.l. n.112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni"; "se la determinazione dei costi minimi di esercizio, nell’ottica menzionata, possa poi essere rimessa ad accordi volontari delle categorie di operatori interessate e, in subordine, ad organismi la cui composizione è caratterizzata da una forte presenza di soggetti rappresentativi degli operatori economici privati di settore, in assenza di criteri predeterminati a livello legislativo".

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