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TAR Firenze, II, sentenza n. 742 del 24 maggio 2018 - Nel processo amministrativo il criterio di competenza della sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato è sostituito da quello dell'efficacia spaziale, qualora questa si produca in un solo ambito territoriale regionale. Rientra nelle scelte di merito dell'Amministrazione l'individuazione in concreto delle procedure di affidamento delle concessioni di utilizzo delle banchine portuali. L'operatore economico che contesti la scelta dell'amministrazione di procedere all'assegnazione di una banchina portuale con esperimento di gara pubblica, anziché tramite la pubblicazione dell'istanza dallo stesso presentato ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., vanta un mero interesse strumentale all'ottenimento della banchina, di talché il ricorso dallo stesso proposto deve ritenersi inammissibile.       TAR Liguria, I Sezione, sentenza n. 687 del 21.7.2017 - Il provvedimento di annullamento di un atto in autotutela da parte della Pubblica Amministrazione va sempre motivato con esigenze di pubblico interesse e con un adeguata verifica della sussistenza di ragioni atte ad escludere l'affidamento del privato. Qualora l'annullamento riguardi il rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 45-bis cod. nav., e non sussistano comprovate ragioni di urgenza, il provvedimento dovrà essere notificato non solo al suo diretto destinatario (nel caso di specie, la società concessionaria di area adibita a porto turistico), ma anche al soggetto cui era stata affidata l'attività proprio in conseguenza dell'autorizzazione poi annullata.     Con sentenza 14.7.2016, la Corte di Giustizia si è definitivamente pronunciata sul caso Promoimpresa s.r.l. (cause riunite C-458/14 e C-67/15) in materia di concessioni demaniali marittime e lacuali - introducendo, inaspettatamente, una serie di distinguo giuridici che potrebbero offrire, a parere di chi scrive, alcuni spiragli di apertura sul rinnovo automatico delle concessioni in essere al 2020.   Innanzi tutto, la Corte delega ai giudici nazionali alcune valutazioni dirimenti, caso per caso, ai fini della derogabilità all’obbligo di esperimento della gara.   Più in particolare, è certamente contraria al diritto dell’Unione, secondo la Corte, la proroga automatica e indiscriminata delle concessioni demaniali marittime, se le stesse rientrano nel campo di applicazione dell’art. 12 della direttiva Bolkestein n. 2006/123.  Quest’ultimo articolo si applica ai casi in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.   Nel presupposto innegabile che le aree demaniali situate sulle rive dei laghi o del mare italiano riguardino le risorse naturali, spetterà al giudice nazionale, secondo la Corte, stabilire se la concessione oggetto di controversia rientri o meno fra quelle per le quali è previsto un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse disponibili. Nell’ipotesi in cui la concessione rientri nel campo di applicazione del citato art. 12,  la procedura di selezione tramite gara non può essere omessa.   Qualora, invece, la concessione oggetto di causa non rientri, a parere del giudice, nel campo di applicazione della “direttiva servizi”, dovrebbe allora essere esaminata alla luce del diritto primario dell’Unione e, in particolare, dell’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che disciplina la libertà di stabilimento.   Presupposto per l’applicazione di questa norma, tuttavia, è la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, che andrebbe – anche in questo caso - valutato dal giudice nazionale sulla base di criteri quali l’importanza economica della concessione, il luogo della sua esecuzione, le sue caratteristiche.   Una volta accertata la sussistenza di un interesse transfrontaliero, l’assegnazione della concessione non potrà che avvenire sulla base di procedure di selezione trasparenti.   Ricapitolando, il granitico obbligo comunitario di mettere a bando la concessione dei tratti di spiaggia disponibili viene “delimitato” dalla Corte nei termini che seguono:   - innanzi tutto, l’obbligo non opera qualora, a parere del giudice nazionale, la concessione oggetto di causa non rientri fra quelle previste dall’art. 12 della direttiva Bolkestein. Vero è che, in questo caso, entrerebbe comunque in gioco l’art. 49 del Trattato, che garantisce la libertà per le imprese straniere distabilirsi nell'aree demaniali italiane ai fini del loro sfruttamento economico per attività turistico-ricreative. L’applicazione di questa norma tuttavia – e così anche l’obbligo di esperire procedure di gara trasparenti – è subordinata al requisito dell’interesse transfrontaliero certo della concessione oggetto di causa. Un simile interesse dipende da una serie di parametri (fra i quali, come si diceva, l’importanza economica della concessione e il luogo della sua esecuzione) atti ad escludere molti piccoli imprenditori, per i quali la proroga potrebbe quindi essere salva;   - qualora poi le concessioni venissero impostate nel senso di affidare una prestazione di servizi determinata dall’ente aggiudicatore, si potrebbe rientrare nella normativa sugli appalti. Anche in questo caso, però, l’applicazione delle relative disposizioni sarebbe subordinata al superamento della c.d. soglia di rilevanza comunitaria, che oggi è fissata per i servizi a 209.000 euro. Resterebbero quindi escluse dall’applicazione del diritto dell’Unione le convenzioni di valore inferiore, con possibili deroghe all’obbligo di esperimento di una gara per il relativo rinnovo;   - la Corte apre, infine, alla possibilità che l’amministrazione possa tenere in conto, allorquando vengano stabilite le regole della procedura di selezione, considerazioni legate a motivi imperativi d'interesse generale fra cui la tutela del legittimo affidamento del concessionario. Quest’ultimo richiede tuttavia una valutazione caso per caso atta a dimostrare che il titolare dell'autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione ed ha effettuato i relativi investimenti. Se quindi, a parere della Corte, una siffatta giustificazione non può essere invocata a sostegno di una proroga normativa automatica e applicata indiscriminatamente a tutte le autorizzazioni in questione, può assumere rilevanza nei singoli casi individuati dalle Amministrazioni, anche, in ipotesi, in riferimento a concessioni di interesse transfrontaliero. La necessità della proroga a tutela degli investimenti effettuati dall’originario concessionario, in quanto espressione della certezza del diritto, trova però un limite qualora al momento del rilascio della concessione sia già stato chiarito che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo dovevano essere soggetti a obblighi di trasparenza, cosicché il principio della certezza del diritto non può essere invocato per giustificare una disparità di trattamento vietata in forza dell'art. 49 TFUE.   Sulle cause oggi pendenti (ivi inclusi i due giudizi dai quali è partito il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia) decideranno i giudici aditi. Sarà interessante monitorarne l’esito, per capire come utilizzeranno l’ampio potere di discernimento affidato loro dalla Corte.   Sulle vertenze non ancora oggetto di causa, incideranno i provvedimenti legislativi e amministrativi che verranno a breve adottati e che potranno, se del caso, essere impugnati davanti ai TAR competenti, anche sulla base dei principi estrapolati dalla “politica” sentenza in commento.   Non si può escludere l’opportunità di chiedere, in quella sede, nuovi chiarimenti alla Corte lussemburghese, tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale.     Conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia Szpunar rese in data 25.2.2016 nella causa Promoimpresa s.r.l. (cause riunite C-458/14 e C-67/15) - L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, osta, secondo l'Avvocato Generale, ad una normativa nazionale che proroga automaticamente la data di scadenza delle autorizzazioni relative allo sfruttamento del demanio pubblico marittimo e lacuale. La proroga di dette concessioni  sarebbe giustificata, secondo il Governo italiano, dalla necessità di consentire agli interessati di rendere redditizi gli investimenti effettuati, conformemente al principio della tutela del legittimo affidamento. L'Avvocato Generale ritiene tuttavia che la giustificazione relativa al principio della tutela del legittimo affidamento invocata richieda una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare, attraverso elementi concreti, che il titolare dell’autorizzazione abbia potuto aspettarsi legittimamente il rinnovo della propria autorizzazione e abbia effettuato i relativi investimenti. Detta giustificazione non può pertanto essere invocata validamente a sostegno di una proroga automatica, come quella istituita dal legislatore italiano, che è applicata indiscriminatamente a tutte le concessioni demaniali marittime e lacuali.   T.A.R. Liguria, Sez. II, 6 febbraio 2014, n. 224 - "Per quanto può risultare utile in funzione deflattiva di un potenziale contenzioso, peraltro, appare opportuno un breve cenno alla peculiare situazione dei luoghi, adeguatamente rappresentata mediante la documentazione versata agli atti del presente giudizio. Si fa riferimento, in particolare, alle fotografie che documentano l’esistenza di un accesso alla battigia, alternativo a quello che si snoda attraverso il campeggio e apparentemente non disagevole, garantito da una breve scalinata posta immediatamente all’esterno dell’area di proprietà privata. Non rientra nel perimetro del presente giudizio di legittimità sindacare la perfetta equipollenza di tale opzione alternativa di accesso alla battigia, ma solo rilevare come tale condizione, qualora positivamente accertata dalla competente Amministrazione, risulterebbe idonea a soddisfare l’interesse pubblico presidiato dall’art. 1, comma 251, lett. e), della legge n. 296 del 2006".

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