Salta al contenuto principale
La Corte di Cassazione, sez. V, 15 giugno 2016, n. 12311 chiarisce che "In tema d'imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, comma 2, individua, perchè sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa:  il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorchè il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonchè delle proprie relazioni personali (Cass. n. 13803/01; 10179/03; n. 14434/10; 24246/11: 29576/11; 678/15). 8.1.- L'interpretazione qui accolta del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2 è in armonia con l'affermazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui "ai fini della determinazione del luogo della residenza normale, devono essere presi in considerazione sia i legami professionali e personali dell'interessato in un luogo determinato, sia la loro durata, e, qualora tali legami non siano concentrati in un solo Stato membro, l'art. 7, n. 1, comma 2, della direttiva 83/182/CEE riconosce la preminenza dei legami personali sui legami professionali. Nell'ambito della valutazione dei legami personali e professionali dell'interessato, tutti gli elementi di fatto rilevanti devono essere presi in considerazione, vale a dire, in particolare, la presenza fisica di quest'ultimo nonchè quella dei suoi familiari, la disponibilità di un'abitazione, il luogo di esercizio delle attività professionali e quello in cui vi siano interessi patrimoniali" (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 2001 in causa C262/99, Louloudakis, punti 52, 53 e 55, i cui principi sono stati ribaditi da Corte giust. 7 giugno 2007, in causa C-156/04, Commissione c. Grecia. Da ultimo, in termini, Corte giust. 27 aprile 2016, causa C528/14, X)"   La Corte di Cassazione, trib., ord., 24 maggio 2013, n. 128  ritorna sugli elementi di valutazione della fittizia residenza in uno stato a regime fiscale privilegiato.   Da parte della CTP di Milano del 13.12.2012, n. 294/5/12 una importante decisione in materia di (non) applicazione della tassazione italiana in presenza di convenzioni internazionali volte ad evitare il fenomeno della cd. «doppia imposizione»: "le disposizioni contenute in una Convenzione internazionale, in quanto destinate a disciplinare in via esclusiva i rapporti tra i soggetti appartenenti ad uno Stato estero ed i soggetti appartenenti allo Stato Italiano, ovvero i rapporti tra uno Stato Estero e l’Italia, assumano il carattere di specialità e, quindi, assumano rilievo rispetto alle normative nazionali quali, nel caso in esame, il TUIR". Quindi, anche in presenza di uno Stato in «black list», prevale la disciplina speciale internazionale.   Si pubblica l'interessante decisione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, del 23.01.2012, n. 87 con la quale si acclara che il Legislatore italiano abbia stabilito tre criteri alternativi di collegamento territoriale per disciplinare l'esercizio della «sovranità fiscale» in Italia: 1) "il criterio della residenza (in Italia), in forza del quale il reddito mondiale del residente deve essere tassato in Italia, salvo le deroghe espressamente previste", detto criterio non è applicabile quando la residenza formale all'estero sia provata; 2) "il criterio della territorialità del reddito prodotto, in forza del quale il reddito viene tassato nel luogo di produzione", tuttavia quando il datore di lavoro del contribuente "risiede in Stato diverso da quello in cui il reddito è prodotto, i redditi di lavoro dipendente sono tassabili nello Stato in cui ha sede il datore di lavoro" medesimo, allorché "l'onere della remunerazione non sia sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro abbia nello Stato" estero; 3) "il criterio della origine del reddito, in forza del quale la tassazione avviene sulla base della nazionalità dell'ente pagatore (v. Cass. 13/2/2009, n. 3556)".

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355