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LA NORMATIVA  Le precisazione introdotta al comma 13 dell'art. 37 del Codice dei Contratti pubblici dalla Spending Review 2.  L'ultima modifica legislativa introdotta dall'art. 1, comma 2-bis, lett. a) del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), convertito con modificazioni in  l. 7 agosto 2012, n. 135 ha disposto l'inserimento delle parole "Nel caso di lavori," all'inizio del comma 13 dell'art. 37 d.lgs. n. 163/06, il quale risulta ora così formulato "Nel caso di lavori, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento". Si ritiene che tale novella specifichi che per i contratti di servizi e fornitura il RTI, costituito o costituendo, in sede di domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica non debba precisare alcuna percentuale per quanto concerne la partecipazione degli operatori economici raggruppati, dovendosi limitare a specificare ai sensi del comma 4 dell'art. 37 "le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati".  Il d.l. 28 marzo 2014, n. 47 convertito in l. 23 maggio 2014, n. 80 ha abrogato il comma 13 dell'art. 37 d.lgs. n. 163/06. Ricordiamo che l'art. 1, comma 2-bis, lett. a) del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 6 luglio 2012), convertito con modificazioni in  l. 7 agosto 2012, n. 135, aggiungendo le parole "Nel caso di lavori" all'art. 37, comma 13 d.lgs. n. 163/06, aveva di fatto limitato l'obbligo di eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento (e, quindi, ancor prima l'obbligo di dichiarare in sede di domanda di partecipazione le quote di esecuzione) ai lavori pubblici. L'abrogazione del comma 13 dell'art. 37 d.lgs. n. 163/06, pur non delineando un quadro chiaro della normativa (la relazione di accompagnamento del Senato non è affatto esaustiva a questo proposito), sembrerebbe confermare il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione nel RTI, quote di esecuzione della prestazione oggetto del contratto e quote di possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa per tutte le tipologie di contratti pubblici, eliminando l'anomalia introdotta dal succitato d.l. n. 95/2012.     LA GIURISPRUDENZA     Con delibera N. 782 del  20 luglio 2016 ANAC ha stabilito che "È ammissibile la  modifica soggettiva di un raggruppamento in riduzione mediante il recesso di  uno dei suoi componenti ed essa non costituisce violazione della par condicio dei concorrenti, a condizione  che la modifica sia in senso riduttivo e avvenga per esigenze organizzative  proprie del raggruppamento e non per eludere la legge o per evitare la sanzione  di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente del  raggruppamento che recede e previa verifica che l'esecutore sia singolarmente  in possesso dei requisiti indicati dalla lex  specialis".     Negli appalti di servizi è sufficiente l'indicazione della parti di servizio, mentre non è indispensabile l'indicazione delle quote.   Cons. Ad. Plen. 13.06.2012, n. 22: "ai fini del vaglio dell’ottemperanza all’obbligo di specificare le ‹‹parti›› del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, in ossequio al principio della tassatività delle cause di esclusione – oggi sancito dall’art. 46, comma 1-bis, d. lgs. n. 163 del 2006, aggiunto dall’art. 4, comma 2 lett. d) n. 2), d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito dalla l. 12 luglio 2011, n. 106 – dovrà adottarsi un approccio ermeneutico di natura sostanzialistica, nel senso che l’obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazione che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alle finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta ed a consentire l’individuazione dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate". L'indicazione almeno delle parti di servizio è, tuttavia, indispensabile per qualsiasi tipologia di RTI (verticale, orizzontale o misto) comprese le procedure affidate in economia mediante cottimo fiduciario.   Cons. St., ad plen., 5.7.2012, n. 26 "Si deve, al riguardo, rimarcare che: -l’indicazione delle ‹‹parti›› del servizio o della fornitura imputate alle singole imprese associate o associande si rende necessaria onde evitare l’esecuzione di quote rilevanti dell’appalto da parte di soggetti sprovvisti delle qualità all’uopo occorrenti in relazione ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria fissati dalla lex specialis; - siffatte esigenze, di controllo e di trasparenza, si pongono in modo persino rincarato nei raggruppamenti a struttura orizzontale, in seno ai quali tutti gli operatori riuniti eseguono il medesimo tipo di prestazioni, per cui, in difetto di specificazione anche quantitativa delle ‹‹parti›› di servizi che saranno eseguite dalle singole imprese, sarebbe inibita alla stazione appaltante una verifica in ordine alla coerenza dei requisiti di qualificazione con l’entità delle prestazioni di servizio da ognuna di esse assunte; - la conoscenza preventiva del soggetto che in concreto eseguirà il servizio o la fornitura, consente, in modo indifferenziato per entrambe le associazioni, l’individuazione del responsabile della prestazione dei singoli segmenti dell’appalto; - l’obbligo in esame soddisfa l’esigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti, che sia assegnato un ruolo operativo a ciascuna delle imprese associate in a.t.i. o consorziate, allo scopo di evitare che esse si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione stabilite dal bando e consentire così la partecipazione di imprese non qualificate; - l’obbligo della specificazione delle ‹‹parti›› di servizio imputate alle singole imprese del raggruppamento persegue anche la finalità di assecondare il corretto esplicarsi delle dinamiche concorrenziali, assicurando l’effettività del raggruppamento e impedendo la partecipazione fittizia di imprese, non chiamate (o chiamate in modo inappropriato) ad effettuare le prestazioni oggetto della gara. Si deve quindi concludere, sulla scorta di tali argomenti, che l’obbligo in questione, da assolvere a pena di esclusione in sede di formulazione dell’offerta, è espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie) o al dato cronologico del momento della costituzione dell’associazione (costituita o costituenda)". "l’art. 125, comma 14, del codice dei contratti estende al cottimo fiduciario i principi in tema di procedure di affidamento ed esecuzione desumibili dal codice e dal regolamento dei contratti pubblici, nel novero dei quali è da includere, alla luce delle considerazioni prima esposte, anche il precetto di cui al comma 4 dell’art. 37".   T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 23 maggio 2014, n. 538 - in caso di appalti di forniture o servizi la puntuale specificazione delle parti di servizio che saranno rese da ciascun associato e delle rispettive quote di partecipazione alla esecuzione del contratto è necessaria per la verifica dei requisiti di qualificazione, per cui, anche in difetto di espressa  revisione del bando, la omessa indicazione comporta indefettibilmente l'esclusione dalla gara, indipendentemente dalla tipologia (orizzontale o verticale) del raggruppamento e  dell'appalto (omogeneo o disomogeneo).   L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 30 gennaio 2014, n. 7 che "per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara; rimane inteso, in entrambi i casi, che le norme in questione continuano ad esprimere un precetto imperativo da rispettarsi a pena di esclusione e sono dunque capaci di eterointegrare i bandi silenti", ciò in quanto sono condivisi dalla Plenaria i seguenti passaggi: "a) corrispondenza sostanziale, già nella fase dell'offerta, tra le quote di partecipazione all’a.t.i. e le quote di esecuzione delle prestazioni, costituendo la relativa dichiarazione requisito di ammissione alla gara, e non contenuto di obbligazione da far valere solo in sede di esecuzione del contratto;b) funzione dell’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione ed esecuzione ravvisata nelle seguenti esigenze: I) conoscenza preventiva, da parte della stazione appaltante, del soggetto incaricato di eseguire le prestazioni e della misura percentuale, al fine di rendere più spedita l’esecuzione del rapporto individuando ciascun responsabile; II) agevolare la verifica della competenza dell’esecutore in relazione alla documentazione di gara; III) prevenire la partecipazione alla gara di imprese non qualificate;c) trattandosi di un precetto imperativo che introduce un requisito di ammissione, quand'anche non esplicitato dalla lex specialis, la eterointegra ai sensi dell’art. 1339 c.c. sicché la sua inosservanza determina l'esclusione dalla gara (sulla non necessità, ai sensi dell’art. 46, co. 1 bis, codice dei contratti pubblici, che la sanzione della esclusione sia espressamente prevista dalla norma di legge allorquando sia certo il carattere imperativo del precetto che impone un determinato adempimento ai partecipanti ad una gara, cfr. Adunanza plenaria 16 ottobre 2013, n. 23; 7 giugno 2012, n. 21);d) tale obbligo di dichiarazione in sede di offerta si impone per tutte le tipologie di a.t.i. (costituite, costituende, verticali, orizzontali), per tutte le tipologie di prestazioni (scorporabili o unitarie, principali o secondarie), e per tutti i tipi di appalti (lavori, servizi e forniture), indipendentemente dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria;e) poiché l’obbligo di simmetria tra quota di esecuzione e quota di effettiva partecipazione all’a.t.i. scaturisce e si impone ex lege, è necessaria e sufficiente, in sede di formulazione dell’offerta, la dichiarazione delle quote di partecipazione a cui la legge attribuisce un valore predeterminato che è quello della assunzione dell’impegno da parte delle imprese di eseguire le prestazioni in misura corrispondente.7.3. All’interno del su riferito indirizzo giurisprudenziale si è sviluppato un filone esegetico che ha divisato un ulteriore necessario parallelismo, in modo congiunto, anche fra quote di partecipazione, requisiti di qualificazione e quote di esecuzione.Tale impostazione deve essere respinta perché: a) in contrasto con il tenore testuale delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (e segnatamente, i commi 4 e 13 dell’articolo 37), che non consentono di avallare una siffatta opzione interpretativa;b) in contrasto con la sistematica del codice (e del regolamento attuativo), che disciplina in maniera completa e nella sede propria il regime della qualificazione delle imprese anche riunite in a.t.i., per i lavori, mentre affida alla legge di gara ogni determinazione in materia per gli appalti di servizi e forniture, salvi i limiti sanciti dagli artt. 41 – 45; c) si rileva, inoltre, che una siffatta opzione (volta a superare e, di fatto, integrare l’espressa previsione di legge – comma 13 dell’articolo 37 – la quale si limita ad imporre il parallelismo fra le quote di partecipazione e quelle esecuzione), determinerebbe in molti casi l’effetto di escludere dalle pubbliche gare raggruppamenti ai cui partecipanti sarebbe ascritto null’altro se non una sorta di eccesso di qualificazione; l'approccio in questione si porrebbe in contrasto con i principi del favor partecipationis e della libertà giuridica di impresa, negando in radice la possibilità per taluni operatori economici (in particolare quelli maggiormente qualificati), di individuare in modo autonomo la configurazione organizzativa ottimale per partecipare alle pubbliche gare".    L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 28 agosto 2014, n. 27 torna ad occuparsi della necessità o meno che in un appalti di servizi le imprese di un RTI debbano o meno indicare in sede di partecipazione le quote di qualificazione in modo che siano corrispondenti a quella di esecuzione ossia se sia necessaria la cd. "triplice corrispondenza" tra "tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione". L'Adunanza plenaria, in tale occasione, ribadisce che anche prima della modifica recentemente introdotta con il d.l. 95/2012 convertito in l. n. 135/2012 all'art. 37, comma 13 d.lgs. n. 163/06 (poi abrogato dal d.l. 47/2014 convertito in l. 80/2014): "giusta il tenore letterale della nuova disposizione e la sua finalità di semplificare gli oneri di dichiarazione incombenti sulle imprese raggruppate operanti nel mercato dei contratti pubblici, l’obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, sancito dal più volte menzionato comma 13, sia rimasto circoscritto ai soli appalti di lavori, fino all’entrata in vigore del d.l. n. 47/2014 (abrogante il cit. comma 13); b) per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d’indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara", talché "Ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.-l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara". Residua, pertanto, il dubbio degli effetti dell'intervenuta abrogato del comma 13 dell'art. 37 d.lgs. n. 163/06 sulla problematica della duplice/triplice corrispondenza che deve recare la dichiarazione da rendersi in sede di appalti di lavori pubblici che di servizi

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