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TAR Lazio, Sez. III, 10 gennaio 2018 n. 203 - L'organo preposto alla valutazione delle Riviste giuridiche e allo loro differenziazione in classi (ANVUR) deve tenere conto del parere reso dalle società scientifiche nazionali in proposito, evidenziando le ragioni che lo inducono eventualmente a disattenderlo, nonché degli elementi rappresentati dalle Riviste medesime circa riconoscimenti ottenuti e la diffusione nelle biblioteche italiane e straniere. L'omessa valutazione di tali elementi integra un difetto di istruttoria che rende illegittimo il giudizio e il conseguente inserimento in classi per settori concorsuali.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 31 ottobre 2016, n. 1067 - atteso che sotto il primo profilo, la giurisprudenza già espressa dalla sezione ha evidenziato la necessità di garantire il rispetto del contraddittorio procedimentale; - considerato che la disposizione di cui all’art. 10 bis (al pari delle indicazioni ivi contenute e dei relativi doveri), va qualificata quale norma di principio (cfr. ad es. Tar Liguria n. 286\2012), cosicchè l’obbligo di valutare le osservazioni presentate deve essere oggetto di coerente conseguente inquadramento; - rilevato che, sotto il secondo profilo, costituisce jus receptum il principio a mente del quale la motivazione del provvedimento amministrativo è intesa a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l'Amministrazione si è determinata ad adottarlo, controllando il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge, con la conseguenza, che è illegittimo il provvedimento amministrativo nel quale non si dia conto delle motivazioni in risposta alle osservazioni proposte dal privato a seguito dell'avviso dato ai sensi dell'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, limitandosi l'Amministrazione a darne riscontro con formula di mero stile, come nel caso in cui nell'atto finale sia solo ribadita la formula generica già evidenziata in sede di comunicazione (cfr. ad es. Tar Liguria n. 691\2014). - atteso che nel caso di specie, se nell’atto di diniego impugnato si dà atto della presentazione delle osservazioni, il provvedimento stesso risulta del tutto sfornito di qualsiasi indicazione circa l’eventuale valutazione delle stesse, limitandosi ad un’inutile e vuota formula di stile (“le osservazioni presentate non consentono di procedere ad una rivalutazione degli elementi e delle informazioni prodotte”), invero neppure corretta dal punto di vista logico - letterale in quanto non si comprende da chi provenga la produzione di informazione e di elementi; - considerato che, contrariamente a quanto posto a base delle difese comunali, i numerosi elementi sia giuridici (come lo specifico riferimento a precedenti anche di questa sezione) che fattuali posti a base delle due diverse memorie non risultano in alcun modo istruiti, esaminati e valutati con l’indicazione delle specifiche ragioni che ne giustificano l’eventuale irrilevanza.   La sentenza del TAR Liguria, sez. I, 29.01.2014, n. 167 appare essere molto interessante poiché afferma tre principi importanti: 1) "anche i provvedimenti amministrativi concernenti il diniego di proposte di strumenti urbanistici attuativi sottostanno all’obbligo generale di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, in modo da consentire al richiedente di rendersi conto degli ostacoli che si frappongono all’estrinsecazione dello ius aedificandi (cfr. T.A.R. Calabria-Catanzaro, I, 17.1.2012, n. 30)"; 2) in materia di motivazione delle deliberazioni degli organi collegiali "la relazione introduttiva ad una delibera ed il conseguente dibattito consiliare non possono integrare la motivazione dell'atto collegiale perché essi, se pure possono essere utili ad illuminare le ragioni della scelta che si esprime nella votazione, non possono costituire di per sé l'elemento essenziale di un provvedimento amministrativo che è la motivazione dell'atto, perché esprimono essenzialmente orientamenti personali dei singoli consiglieri che vi prendono parte e quindi rendono il senso della scelta deliberativa criptico, non trasparente e dunque inidoneo a dare contezza delle scelte amministrative adottate dall'organo collegiale e dell'iter formativo della volontà complessiva dell'organo stesso, espresso attraverso la votazione finale (così, per tutte, Cons. di St., V, 8.2.2011, n. 854)"; 3) la decisione di negare l'assenso ad un strumento urbanistico attuativo per «ritorsione» alla proposizione di una diffida ad adempiere configura il vizio di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.

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