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L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 25 settembre 2020, n. 19 in tema di accesso a documenti tributari ha statuito i seguenti importanti principi di diritto: i) «Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti (d)agli uffici dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990»;   (ii) «L’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ.»;   (iii) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia»;   (iv) «L’accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia».       L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 2 aprile 2020, n. 10 ha acclarato una serie di fondamentali principi per quanto concerne l'accesso civico ed il suo utilizzo nell'ambito della contrattualistica pubblica. Ecco i principi di diritto espressi: a) la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adìto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., possa mutare il titolo dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all’esito del procedimento; b) è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale; c) la disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione del comma 3 dell’art. 5-bis del d. lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l’art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall’accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 11 gennaio 2019, n. 15 - L’art. 22, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo riconosce a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Per pacifico orientamento giurisprudenziale, la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi non condiziona l’esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno dall’ordinamento, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2016, n. 696). Ne consegue che la legittimazione all’accesso deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’istanza abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. E’ opportuno rammentare, altresì, come la disciplina legale in tema di accesso ai documenti amministrativi si ponga, sul piano oggettivo, in rapporto di regola/eccezione, nel senso che la regola è data dall’accesso, mentre le specifiche eccezioni, analiticamente indicate, costituiscono ipotesi derogatorie. Ciò premesso, la pretesa ostensiva di parte ricorrente è fondata. Il Comune di Chiavari, infatti, ha regolarmente ricevuto l’istanza di accesso documentale in data 31 luglio 2018, come comprovato dalle ricevute di accettazione e di consegna della p.e.c. versate in atti dalla ricorrente. Lo stesso Ente locale non è rimasto del tutto inerte, ma, seppure tardivamente, ha invitato la richiedente (recte: il suo difensore che aveva sottoscritto l’istanza e il successivo sollecito) a riformulare l’istanza utilizzando i “modelli in uso al Comune”. Tale risposta sostanzia un diniego di ostensione della documentazione richiesta dal privato, illegittimamente fondato sulla circostanza secondo cui l’istanza non era stata presentata con la modulistica dedicata. Essa costituisce, infatti, un ausilio offerto ai privati, il cui mancato utilizzo non autorizza l’amministrazione a soprassedere sulla domanda di accesso ovvero a ritenerla inammissibile (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 29 giugno 2015, n. 996).   T.A.R. Toscana, Sez. II, 7 settembre 2016, n. 1329 - Considerato che: - ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, il requisito della necessaria sussistenza di un interesse giuridico diretto e concreto, collegato al documento di cui si chiede l'ostensione, non significa che l'accesso sia da configurare come meramente strumentale alla difesa in un giudizio sulla situazione sostanziale principale poiché esso, invece, assume una valenza autonoma (C.d.S. III, 16 maggio 2016 n. 1978); - l’attuale ricorrente vanta un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso in relazione alla gestione del cantiere navale da lei condotta e alla possibilità di subentrare nella concessione oggetto del procedimento di revoca, posizione che la qualifica e la contraddistingue dal quivis de populo e rende la sua istanza meritevole di accoglimento, in quanto non finalizzata ad un controllo generalizzato sull’operato della resistente ma collegata ad una situazione giuridicamente tutelata.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 5 maggio 2016, n. 422 - L’art. 22, comma 1, della legge generale sul procedimento amministrativo, riconosce a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Per pacifico orientamento giurisprudenziale, la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi non condiziona l’esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno dall’ordinamento, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2016, n. 696). Ne consegue che la legittimazione all’accesso deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell’istanza abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. E’ opportuno rammentare, altresì, come la disciplina legale in tema di accesso ai documenti amministrativi si ponga, sul piano oggettivo, in rapporto di regola/eccezione, nel senso che la regola è data dall’accesso, mentre le specifiche eccezioni, analiticamente indicate, costituiscono ipotesi derogatorie.   L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 28.6.2016, n. 13 conferma che: a) la società Poste Italiane s.p.a. è soggetta alla disciplina, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento al pubblico servizio di cui è affidataria; b) il diritto di accesso è esercitabile dai dipendenti della medesima società, limitatamente alle prove selettive di accesso, alla progressione in carriera ed ai provvedimenti di auto-organizzazione degli uffici, incidenti in modo diretto sulla disciplina, di rilevanza pubblicistica, del rapporto di lavoro   Interessante ordinanza del Cons. St., sez. VI, 5.10.2015, n. 1051 in materia di accesso agli atti ex l. n. 241/90 e l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato ex art. 42, comma 8 l. n. 124/2007.   Ancora il TAR Liguria, sez. II, 5 giugno 2015, n. 537 ha chiarito nell'ambito di un contenzioso in materia di accesso agli atti che: - una pronuncia di cessazione della materia del contendere, rivestendonatura esclusivamente processuale per sopravvenuta carenza d'interesse, è inidonea ad assumere valenza di res iudicata; - nel riconoscimento del diritto di accesso è sempre compresa l’estrazione di copia essendo venuta meno la possibilità di limitare l’accesso alla mera visione documentale.   Il TAR Liguria, sez. II, 6 marzo 2015, n. 259 si è pronunciato su un aspetto poco discusso concernente i limiti dell'utilizzabilità dei documenti ai quali si è avuto accesso, statuendo che "consentire l’accesso agli aventi diritto non equivale certo ad autorizzare anche la divulgazione o la pubblicazione indiscriminata di segreti scientifici o industriali, la cui indebita rivelazione è sanzionata penalmente (art. 623 c.p.: rivelazione di segreti scientifici o industriali), senza che la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 cod. civ., della scoperta o dell'applicazione rivelata costituisca condizione ai fini della configurabilità del reato (Cass. Pen., 26.3.2010, n. 11965)".   Interessante pronunciamento del TAR Liguria, Sez. II, 20 marzo 2014, n. 116, con il quale si è sancito il principio che l'istanza cautelare nel rito di accesso è inammissibile poiché "contenente una domanda identica a quella formulata con il ricorso principale, consentirebbe alla ricorrente di conseguire in via interinale l’intero risultato utile cui è preordinato il giudizio, con il risultato di anticiparne l’esito alla fase cautelare e di rendere inutile l’esperimento del rito dell’accesso".   Si segnala l'interessante decisione del TAR Liguria, Sez. I, 12 settembre 2007, n. 1569 con la quale è stato precisato l'ambito di applicazione soggettiva del diritto di accesso con particolare riguardo al Registro Navale Italiano. Si legge nella decisione precitata che "ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 314/98, il Registro Italiano Navale, quale ente già autorizzato all'esercizio della classificazione ed alle operazioni di stazzatura, continua peraltro ad operare in base alle proprie disposizioni statutarie e con i propri mezzi patrimoniali e finanziari, salvo l’onere di adottare entro sei mesi un nuovo statuto «per disciplinare il proprio ordinamento in relazione alle finalità di salvaguardia della vita umana dei beni e dell'ambiente, svolgendo o promuovendo, nell'osservanza delle normative nazionali, comunitarie e internazionali, attività di verifica, di controllo, di certificazione e di ricerca riguardo ai materiali, ai progetti, alle tecnologie, ai prodotti e alle installazioni del settore marittimo e degli altri settori produttivi, anche in adempimento di compiti affidati da amministrazioni o altra autorità»; la norma prevede inoltre che, nell’adottare il nuovo statuto, il Registro Italiano Navale «assicura la rappresentatività nei suoi organi dei settori interessati e la flessibilità di azione, la snellezza di procedure e la rapidità di decisione e di intervento, anche promuovendo la costituzione di organismi associativi o societari o partecipando ad essi, allo scopo di operare nel modo più idoneo e con la maggiore efficacia in regime di concorrenza». In forza della richiamata disposizione, il nuovo statuto dell’ente è stato approvato con decreto del 18 maggio 1999 e contestuale costituzione della R.I.N.A. S.p.a., odierna resistente, quale «braccio operativo» del Registro Italiano Navale, costituito in fondazione di diritto privato". Altra interessante decisione in materia di diritto d'accesso del TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 25 maggio 2012, n. 4741 il quale ha chiarito che  la comunicazione di diniego d'accesso "(in assenza di specifiche disposizioni)" non è soggetta alle "regole in tema di notificazione degli atti giudiziari, sibbene quelle generali con cui gli atti amministrativi sono portati a conoscenza dei destinatari (stante la natura provvedimentale del diniego; v. art. 21-bis l. n. 241/90); a tal fine, appare mezzo idoneo la raccomandata con avviso di ricevimento (modalità comunicativa peraltro contemplata anche dall’art. 6, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006 per le richieste di accesso irregolari o incomplete), con conseguente operatività della presunzione iuris tantum di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.", talché "le modalità con cui va offerta la prova che consente di superare tale presunzione (secondo un pacifico orientamento, è sempre possibile la confutazione della circostanza della ricezione della raccomandata e la prova contraria, purché non generica, ma specifica e sorretta da elementi di prova; v. ex multis Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2007, n. 12954; con particolare riferimento alle raccomandate con avviso di ricevimento, la giurisprudenza ha peraltro ritenuto ininfluenti circostanze quali l’illeggibilità della firma o la mancata qualificazione del consegnatario, non occorrendo, per altro verso, che il mittente provi la consegna nelle mani di persona autorizzata a ricevere il plico; cfr. rispettivamente le pronunce della Cass. civ., sez. lav., 16 gennaio 2006, n. 758; sez. III, 27 maggio 1980, n. 3456, e sez. lav., 27 gennaio 1988, n. 715; sez. I, 17 marzo 1995, n. 3099)".     Con l'ordinanza collegiale 16/1/2014 n. 88, il TAR della Liguria ha chiarito che il diritto d'accesso agli atti amministrativi costituisce espressione del principio generale della trasparenza dell'attività della P.A. di cui all'art. 22, comma 3 della legge n. 241/1990 e, pertanto, le eccezioni allo stesso debbono essere interpretate in termini restrittivi. Con specifico riferimento all'esclusione degli atti di pianificazione urbanistica dal diritto di accesso, la pronuncia in rassegna ha rilevato che esso deve "interpretarsi restrittivamente, e dunque riguardi soltanto i procedimenti di pianificazione generale del territorio (per i quali la normativa speciale predispone apposite fasi partecipative), con esclusione delle varianti connesse all’approvazione di uno specifico progetto".

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