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E' stato finalmente pubblicato sulla G.U. n. 121 del 25.5.2022 il d.m. 11 marzo 2022, n. 55 recante "Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva di imprese dotate di personalita' giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust" che ricordiamo è stato emanato in forza dell'art. 21 d.lgs. n. 231/2007 il quale per quanto qui d'interesse stabilisce che "[...] I  trust  produttivi  di  effetti  giuridici  rilevanti  a  fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo  73  del  decreto  del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio  della Repubblica italiana, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale  del  Registro  delle  imprese.  Le  informazioni   di   cui all'articolo 22, comma 5, relative  alla  titolarita'  effettiva  dei medesimi trust e  degli  istituti  giuridici  affini,  stabiliti  o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono comunicate, a cura del fiduciario ((o dei fiduciari, di altra persona  per  conto del fiduciario  o  della  persona  che  esercita  diritti,  poteri  e facolta'  equivalenti  in  istituti  giuridici  affini,   per   via esclusivamente telematica e in esenzione  da  imposta  di  bollo,  al Registro  delle  imprese,  ai  fini  della  relativa   conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare  effettivo  e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630  del  codice civile. 4. L'accesso alle informazioni di cui  all'articolo  22,  comma  5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust e' consentito:       a) alle autorita' di cui al comma 2, lettera a) e alla  Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;       b)  ((...))  all'autorita'   giudiziaria   nell'esercizio   delle rispettive  attribuzioni  istituzionali,  previste   dall'ordinamento vigente;       c) alle autorita' preposte al  contrasto  dell'evasione  fiscale, secondo modalita' di accesso idonee a garantire il  perseguimento  di tale  finalita',  stabilite  in   apposito   decreto   del   Ministro dell'economia e delle finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dello sviluppo economico;       d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento  e  dietro pagamento dei diritti di segreteria  di  cui  all'articolo  18  della legge 29 dicembre 1993, n. 580.       d-bis) dietro  pagamento  dei  diritti  di  segreteria  di  cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  ai  soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari  di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui  la conoscenza della titolarita' effettiva sia necessaria  per  curare  o difendere   un   interesse   corrispondente   ad    una    situazione giuridicamente  tutelata,  qualora  abbiano   evidenze   concrete   e documentate della non  corrispondenza  tra  titolarita'  effettiva  e titolarita' legale. L'interesse  deve  essere  diretto,  concreto  ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve  coincidere  con  l'interesse  di  singoli   appartenenti   alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali,  l'accesso  alle informazioni sulla titolarita'  effettiva  puo'  essere  escluso,  in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare  effettivo  a un rischio sproporzionato di frode, rapimento,  ricatto,  estorsione, molestia,  violenza  o  intimidazione  ovvero  qualora  il  titolare effettivo sia una  persona  incapace  o  minore  d'eta',  secondo  un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze. I dati statistici relativi  al  numero delle  esclusioni  deliberate  e  alle  relative   motivazioni   sono pubblicati e comunicati alla Commissione  europea  con  le  modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5.     5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:       a) i dati e le informazioni  sulla  titolarita'  effettiva  delle imprese dotate di personalita' giuridica,  delle  persone  giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti  o residenti sul territorio della Repubblica italiana da comunicare al Registro delle imprese nonche' le modalita' e  i  termini  entro  cui effettuare la comunicazione;       b) le modalita' attraverso cui le informazioni sulla  titolarita' effettiva delle  imprese  dotate  di  personalita'  giuridica,  delle persone giuridiche private e dei trust e degli  istituti  giuridici affini,  stabiliti  o  residenti  sul  territorio  della   Repubblica italiana sono rese tempestivamente accessibili  alle  autorita'  di cui al comma 2, lettera a);       c) le modalita' di consultazione delle informazioni da parte  dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;       d) i termini, la competenza e le modalita' di  svolgimento  del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza  dell'interesse  all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma  4,  lettera  d-bis),  nonche'  i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il  diniego opposto dall'amministrazione procedente;))       e) con specifico riferimento alle informazioni sulla  titolarita' effettiva di persone giuridiche private diverse dalle  imprese  e  su quella dei trust produttivi di effetti  giuridici  rilevanti  a  fini fiscali, le modalita' di dialogo tra il Registro delle imprese  e  le basi di dati, relative alle persone  giuridiche  private,  gestite dagli Uffici territoriali del governo  nonche'  quelle))  di  cui  e' titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice  fiscale  ovvero, se assegnata, alla partita IVA del  trust  e  agli  atti  istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le  predette  persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi  per l'applicazione di imposte dirette o indirette.       e-bis)  le  modalita'  attraverso  cui  i  soggetti   obbligati segnalano al Registro  le  eventuali  incongruenze  rilevate  tra  le informazioni relative alla titolarita'  effettiva,  consultabili  nel predetto  Registro  e  le  informazioni,  relative  alla  titolarita' effettiva, acquisite dai predetti soggetti  nello  svolgimento  delle attivita' finalizzate all'adeguata verifica della clientela;       e-ter) le  modalita'  di  dialogo  con  la  piattaforma  centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  14  giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario,  al  fine  di garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro  di  cui  ai commi 1 e 3 del presente articolo e  i  registri  centrali  istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarita' effettiva di enti giuridici e trust.     6. I  diritti  di  segreteria  per  gli  adempimenti  previsti  dal presente  articolo  sono  stabiliti,  modificati  e  aggiornati,  nel rispetto dei costi standard, con le modalita' di cui all'articolo  18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.     7. La consultazione dei registri di cui al  presente  articolo  non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono  esposti  nell'esercizio  della loro attivita' e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.     7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri di  cui  al presente articolo a supporto degli adempimenti di  adeguata  verifica del   titolare   effettivo,   acquisiscono   e    conservano    prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei predetti  registri  ovvero conservano  un  estratto  dei  registri  idoneo  a  documentare  tale  iscrizione".   Interessante risposta n. 355/2019 dell'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello nel quale il contribuente chiedeva il regime fiscale di un atto di risoluzione consensuale di un trust. Secondo l'Agenzia delle Entrate un atto di trust non è scioglibile in via consensuale ai sensi dell'art. 1372 c.c. poiché l'atto istitutivo del trust così come i successivi atti di conferimenti sono atti unilaterali formati esclusivamente dal disponente, che si spoglia del potere di disporre del bene conferito a favore del trustee cui compete la titolarità esclusiva dello stesso sicché "Ne consegue, che, da un punto di vista fiscale troverà applicazione l’ordinaria disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS) e, per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale, la disciplina del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.A tal fine, si può far riferimento anche alle Circolari n. 48 del 6 agosto 2007 e n. 3 del 22 gennaio 2008 che forniscono chiarimenti in merito alle modalità di applicazione al trust dell'imposta sulle successioni e donazioni.Al riguardo, si ricorda che le imposte ipotecaria e catastale sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per le relative volture catastali"   Si può trovare in allegato un articolo che riassume in modo sintetico i più rilevanti pronunciamenti giurisprudenziali in materia di trust che sono intercorsi nell'ultimo anno.

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