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Com'è noto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.ii., in materia di incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative ha stabilito che "Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all'imposta lorda  sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo  pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento  collettivo  del  risparmio  che  investano prevalentemente in start-up innovative. 2. Ai fini di  tale  verifica,  non  si  tiene  conto  delle  altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.  L'ammontare,  in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere portato in  detrazione  dall'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. 3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro  500.000  e deve essere mantenuto per  almeno  due  anni;  l'eventuale  cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per  il  contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. 4. Per i  periodi  d'imposta  2013,  2014,  2015  e  2016,  non concorre  alla  formazione   del   reddito   dei   soggetti   passivi dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese  start-up innovative, il 20  per  cento  della  somma  investita  nel  capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per  il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' che investano prevalentemente in start-up innovative. 5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per  almeno  due  anni.  L'eventuale  cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine, comporta la decadenza dal  beneficio  ed  il  recupero  a  tassazionedell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. 6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  altre societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5. 7.  Per  le  start-up  a  vocazione  sociale  cosi'  come  definite all'articolo  25,  comma  4  e  per  le  start-up  che  sviluppano  e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita. 8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  entro  60  giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. 9.  L'efficacia  della  disposizione  del  presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea, all'autorizzazione della Commissione europea , richiesta a cura del Ministero  dello  sviluppo economico". Con il d.m. 30 gennaio 2014 (G.U. n. 66 del 20.3.2014) è stata data finalmente attuazione a detto decreto. Si rinvia, per ogni dettaglio, al testo regolamentare. E' stato pubblicato in G.U. n. 264 del 13.11.2014 il d.m. 24.9.2014 recante "Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale",nel quale vengono stabilite misure di finanziamento a favore delle start-up.    E' stato pubblicato in G.U. n. 84 dell'11.4.2016 il d.m. 25.2.2016 recante "Modalita' di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in  start-up innovative". Tra le varie previsioni spicca l'agevolazione fiscale di cui all'art. 4, comma 1 in forza della quale "I  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo  pari  al  19 per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d'imposta ai  sensi  del presente decreto. Per i soci di societa'  in  nome  collettivo  e  in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la  detrazione  e'determinato in proporzione alle rispettive  quote  di  partecipazione agli utili e il limite  di  cui  al  primo  periodo  si  applica  con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società", mentre ai sensi del successivo comma 3 "I soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito  delle  societa' possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20 per cento dei conferimenti  rilevanti  effettuati,  per  importo  non superiore a euro 1.800.000, per ciascun periodo  d'imposta". Le condizioni per poter fruire delle agevolazioni sono prevista dal successivo art. 5.

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