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Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2017, n. 463 - Il Collegio rileva, inoltre, che la pronuncia di irricevibilità dell’appello si basa, come dianzi illustrato, su ragioni manifeste, e cioè sull’applicazione di norma da lungo tempo in vigore e certamente applicabile alla fattispecie esaminata, in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. sez. IV, n. 2200 del 2016; sez. V, n. 5757 del 2014; cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lettera d), cod. proc. amm. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria).

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