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Interessante pronunciamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ord., 15 ottobre 2014, n. 28, la quale in materia di sospensione processuale cd. impropria ossia riferita alla sospensione di un processo seguita dalla pendenza di una questione di legittimità costituzionale, ha così statuito "nel processo amministrativo, secondo un consolidato indirizzo (cfr., fra le tante, ordinanza Sez. V, 27 settembre 2011, n. 5387; Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926), trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa; non si rinviene, infatti, nel sistema della giustizia amministrativa (arg. ex artt. 79 e 80, c.p.a.) una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione (cfr. Cass., Sez. un., 16 aprile 2012, n. 5943), né si profila una lesione del contraddittorio allorquando (come nel caso di specie), le parti, rese edotte della pendenza della questione di legittimità costituzionale, non facciano richiesta di poter interloquire davanti al giudice delle leggi sollecitando una formale rimessione della questione; tale esegesi, inoltre, è conforme sia al principio di economia dei mezzi processuali che a quello di ragionevole durata del processo (che assumono un particolare rilievo nel processo amministrativo in cui vengono in gioco interessi pubblici), in quanto, da un lato, si evitano agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità, dall’altro, si previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità (e di riflesso di quelli a quo); g) rimane inteso che il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello innovativamente sancito dall’art. 80, co. 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo (90 giorni dimidiati nel caso di specie a 45, in forza del combinato disposto degli artt. 87, co. 2, lett. d) e co. 3, e 114, co. 8 e 9, c.p.a.); tale termine decorrerà dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce il giudizio relativo al più volte menzionato art. 42-bis t.u. espr.; invero, deve ritenersi ragionevole, ai fini della tempestiva prosecuzione del processo sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice, che il termine decorra dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale - che integra un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo costituzionale - e non dalla notificazione operata dal soggetto interessato alle controparti a fini sollecitatori, in quanto tale meccanismo, rimesso alla mera volontà delle parti, non è compatibile con il principio di ragionevole durata del processo essendo suscettibile di provocare una quiescenza sine die del processo (cfr. Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2013, n. 7580; Cons. St., ordinanza Sez. IV, 11 luglio 2002, n. 3926)".   Periculum Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica "secondo costante giurisprudenza, in materia di appalti pubblici la perdita dell’opportunità di vedersi aggiudicare un appalto pubblico e di eseguirlo è inerente all’esclusione dalla gara d’appalto considerata e non si può ritenere che determini, di per sé, un danno grave. Di conseguenza, la circostanza che essa abbia perduto un’opportunità di vedersi aggiudicare e di eseguire il contratto costituirebbe un danno grave solo a condizione che l’impresa che chiede l’adozione dei provvedimenti provvisori abbia adeguatamente dimostrato che avrebbe potuto trarre benefici sufficientemente significativi dall’aggiudicazione e dall’esecuzione di detto contratto nell’ambito della gara d’appalto di cui trattasi. Peraltro, la gravità di un danno di ordine materiale dev’essere valutata tenuto conto, in particolare, delle dimensioni di tale impresa (ordinanza Castiglioni/Commissione, cit., punto 17 e giurisprudenza ivi citata)" (Trib UE, ord, 4.9.2012, n. T‑213/12 R).

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