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L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20 luglio 2015, n. 8 ha chiarito che: a) nel regime transitorio previsto dal comma 12, prima parte, dell'art. 375 del d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie non modificate dal nuovo regolamento, di validità delle attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 “fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse”, è applicabile l'onere di verifica triennale imposto prima dall'art. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e poi dall'art. 77 del d.P.R. n. 207 del 2010; b) nel regime transitorio dettato dall'art. 375, commi 13, 16 e 17, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss. mm. ii. per le categorie "variate” non sussiste, durante il regime di proroga, l'obbligo di verifica triennale, di cui agli artt. 15-bis del d.P.R. n. 34 del 2000 e 77 del d.P.R. n. 207 del 2010.   Pubblicate sul sito AVCP due Comunicazioni del 27.3.2013: - la n. 79 in materia di richiesta di trasferimento ad altra SOA della documentazione ricevuta ai sensi dell'art. 73, comma 8, del D.P.R. 207/2010, a seguito di una prima designazione, nonché di correttezza dei dati presenti nelle attestazioni SOA inserite nel casellario informatico; - la n. 80 sulla valutazione dei requisiti per la qualificazione nella categoria OG11 alla luce delle innovazioni introdotte dall’art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

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