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In data 3 novembre 2016 la Commissione Speciale presso le Sezioni Consultive del Consiglio di Stato ha reso il parere n. 2285 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"        Il TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 24 giugno 2016, n. 677, nel solco dell'interpretazione giurisprudenziale e dell'autorevole pareristica dell'ANAC ha ribadito che in materia di servizi di pianificazione urbanistica non trova applicazione né l’art. 90, comma 7, del d.lgs., n. 163/2006 e né l’art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207/2010 concernenti la prescrizione di far partecipare un professionista iscritto all’albo da meno di cinque anni nel novero dei progettisti. In particolare, quello dell’urbanistica è un servizio che, pur essendo individuato, insieme ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, nella categoria 12 dell’elenco di cui all'Allegato IIA al Codice, non è regolato dalla disciplina speciale succitata che il codice e il regolamento dettano esclusivamente con riferimento ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, bensì dalla disciplina ordinaria del codice. Peraltro, la circostanza che la lex specialis, non vi abbia fatto menzione la rende inapplicabile alla relativa gara in quanto trattasi di norme non eterointegrabili ex lege.     Con la sentenza 19 aprile 2016 n. 346 il TAR Sardegna, sez. I, afferma che l'esperienza maturata come requisito professionale pregresso di un RTI compete a ciascuno dei soggetti raggruppati in rapporto alla quota del servizio effettivamente resa. Nella procedura  all'esame del TAR, avente ad oggetto l'affidamento di un servizio di validazione progettuale, era richiesto ai concorrenti di dimostrare il possesso di almeno due servizi di punta di contenuto analogo a quello in gara.Le due imprese componenti il raggruppamento aggiudicatario avevano presentato a tal fine due servizi svolti pro quota in RTI nell'esecuzione di un unico contratto. Il TAR ha ritenuto che il requisito professionale sia stato correttamente considerato per le singole società in riferimento alla quota del servizio affidato e svolto, in modo tale che ciascun componente del raggruppamento possa vantare il requisito professionale effettivamente e concretamente maturato. Siffatta spendita dei requisiti non è impedita dal fatto che i servizi siano stati svolti nell'ambito di un unico complessivo e articolato appalto, dove le società hanno partecipato in ATI. Ad avviso del Tribunale infatti l'unicità del contratto non rende unico il servizio spendibile come requisito professionale maturato da due soggetti diversi.       In materia di servizi di punta, il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23.12.2015, n. 5820, pronunciandosi sull'applicazione degli articoli 263, c.1, lett. c) e 261, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010, ha affermato che i singoli componenti dei raggruppamenti non possono sommare gli importi conseguiti nei contratti e costituire così un importo unico rilevante per la qualificazione dell'intero  raggruppamento.       Il Consiglio di Stato, sez. V, ord. 4.6.2015, n. 2400 conferma l'interpretazione del T.A.R. Puglia esposta nei pronunciamenti sotto riportati ed in particolare anche in costanza di un immobile che ipoteticamente vincolato (situazione peraltro non sussistente nel caso di specie) la circostanza che "la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici [...] ha autorizzato i lavori oggetto della controversia, ponendo una serie di clausole dettagliate a tutela dell'interesse storico-artistico" costituisce un elemento sufficiente a tutelare il precitato interesse e ciò a prescindere dalla qualificazione del professionista (architetto o ingegnere) che esegue il servizio di architettura-ingegneria.     Sempre il T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, Lecce, 30 marzo 2015, n. 1077 in materia di competenze a svolgere servizi di architettura e di ingegneria su immobili di rilevante interesse artistico, ha statuito che: - affinché sussita la riserva di competenza degli architetti nella progettazione di interventi su immobili non soggetti a vincolo storico artistico, deve ricorrere il presupposto costituito dal ‘rilevante’ interesse artistico dell’intervento; - l’art. 52 attribuisce alla competenza dell’ingegnere civile la cd. parte tecnica, cioè ‘le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria; - pertanto la riserva di competenza degli architetti sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico artistico ai sensi della L. 1089/39 (oggi D.Lgs. 42/04), ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali lo stesso art. 52 prevede la competenza anche degli ingegneri; - trattandosi di appalto avente ad oggetto lavori di “efficientamento energetico” dell’edificio si presuppone la realizzazione di interventi non direttamente incidenti su profili architettonici dell’immobile, ma di opere di impiantistica, ancorché realizzabili nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla Sovrintendenza, sicuramente riconducibili anche alla competenza specifica dell’ingegnere.   Interessante ordinanza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 13 marzo 2015, n. 127 in forza della quale viene chiarito che non tutti non tutti i lavori che devono essere eseguiti su immobili di pregio storico-artistico devono essere espletata da architetti.

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