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Con legge del 14 giugno 2019 n. 55 (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019) è stata convertito con notevoli modificazioni il testo d.l.18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” pubblicato in G.U. n. 92 del 18.4.2019 sono state emanate, tra l’altro, importanti disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Ecco le principali novità. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (gli articoli citati si riferiscono al d.lgs. n. 50/2016 come modificato dal presente decreto legge) a) Norme di carattere transitorio a.1) Innanzitutto si stabilisce che “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 1 del medesimo decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32” a.2) sono introdotte le sospensione delle seguenti disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (con decorrenza alla data di entrata in vigore del decreto legge) “nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei princìpi e delle norme sancite dall’Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/ 25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 31 dicembre 2020”: - art. 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate ossia centrali di committenza, unioni di comuni e stazioni uniche appaltanti (art. 1, comma 1, lett. a); - articolo 59, comma 1, quarto periodo, nella parte in cui resta vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori (art. 1, comma 1, lett. b); - articolo 77, comma 3, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (art. 1, comma 1, lett. c); - inoltre, si applica ai settori ordinari la disciplina dell’art. 133, comma 8 che così stabilisce: “Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto” (art. 1, comma 3); - i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione e soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo (art. 1, commi 4 e 5); - i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 1, comma 6); - i limiti di importo di cui all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell’eventuale esercizio delle competenze alternative e dei casi di particolare rilevanza e complessità, sono elevati da 50 a 75 milioni di euro. Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche (art. 1, commi 7 - 9); - possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo (art. 1, comma 10); a.3) Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione dei Codice di cui all’articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di prevenire controversie relative all’esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso (art. 1, commi 11-14); a.4) per gli anni 2019 e 2020, per gli interventi di cui all’articolo 216, comma 1-bis (infrastrutture strategiche), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE (art. 1, comma 15); a.5) in deroga all’articolo 105, comma 2 (limite del 30%), fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 (terna subappaltatori) e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara (in sede di concessioni obbligo di precisare le parti che saranno oggetto di subappalto), di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore b) Ultrattività delle certificazioni relative ai requisiti di carattere generale e gare elettroniche b.1) All’art. 80 è inserito il seguente comma “2-bis. Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’articolo 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti già acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto” (art. 1, comma 16) b.2) all’art. 36 sono inseriti i seguenti “6-bis. Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis” (art. 1, comma 17) c) Introduzione del Regolamento di attuazione del Codice All’art. 216, comma 27-octies viene introdotto il regolamento di attuazione del Codice, stabilendosi che “Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma”. Tale Regolamento andrà a definire: - i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali (art. 23, comma 3, primo periodo); - i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura (art. 24, comma 2); - individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione (art. 24, comma 5); - la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori e l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione (art. 31, comma 5); - le modalita' di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita' delle procedure di cui ai contratti sotto soglia, nonché specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale (art. 36, comma 7); - sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni (art. 47, comma 2); - I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione (art. 59, comma 1-bis); - il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII (art. 83, comma 2); - i livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC (art. 84, comma 2); - si amplia il periodo di verifica da parte della SOA al quindicennio (e non più al decennio) precedente alla stipula contratto (art. 84, comma 4, lett. b); - le modalità di espletamento delle verifiche delle imprese soggette a SOA (art. 84, comma 6) ed i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. Le linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese (art. 84 , commi 8, 10 e 11); - l’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto apposito schema (art. 86, comma 5-bis); - l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati (art. 89, comma 11); - le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. Viene, tuttavia, soppressa la seguente previsione “Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità” (art. 102, comma 8); - individuazione delle modalità e, se del caso, della tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità (art. 111, comma 1); - le modalità di controllo tecnico-contabile del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali (art. 111, comma 2); - i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione (art. 146, comma 4); - la qualificazione del contraente generale (art. 197, comma 1); d) Criteri di aggiudicazione dell’offerta d.1) All’art.32oltre che per la fattispecie di cui alla lett. a) dell’art. 36 (affidamenti di importo inferiore a 40.000€) viene ora estero alla fattispecie di cui alla lett. b) (da 40.000€ a 200.000€ per i lavori o fino alle soglie per servizi e forniture) la possibilità che la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; d.2) viene inserita una nuova fattispecie per la quale è imposto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: “b-bis). I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo” (art. 95, comma 3, lett. b-bis); d.3) sono soppressi i casi di cui alle lett. a) e c) al comma 4 dell’art. 95 per l’impiego del criterio del prezzo più basso e modificata la lett. b) “a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a); c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; d.4) il comma 15 dell’art. 95, viene così sostituito “15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”; d.5) sono sostituite le previsioni concernenti il cosiddetto “taglio delle ali” di cui all’art. 97, comma 2, come segue: “2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari o superiore a 15, la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' inferiore a 15, la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruita' delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o piu' offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi' da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettere a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia e' pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a 0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' procedere con decreto alla rideterminazione delle modalita' di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia” - per quanto concerne l’offerta economica più vantaggiosa si precisa all’art. 97, comma 3 che la verifica dell’anomalia si effettua quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre; d.6) sempre all’art. 97 il comma 6 viene così modificato “3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6”; d.7) il comma 8 dell’art. 97 è sostituito come segue “Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevederealle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci”; e) Semplificazione dei livelli di progettazione e.1) “Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilita' e' preceduto dal documento di fattibilita' delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facolta' della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita' tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalita' previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa” (art. 23, comma 5); e.2) ulteriori modificazioni sono apportate al comma 6 dell’art. 23 e sono introdotti i commi 11-bis e 11-ter f) Servizi di architettura e di ingegneria f.1) Ora gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari anche delle concessioni di lavori pubblici (art. 24, comma 7); f.2) all’art. 46, comma 1, lett. a) tra i soggetti ammessi all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria compaiono ora gli “archeologi”; g) Ricorsi giurisdizionali g.1) sono abrogati i seguenti periodi dell’art. 29, comma 1: “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”; g.2) viene introdotto il comma 2-bis all’art. 76 “2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e' dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonche' la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”. g.3) Sono abrogati i commi 2-bis e 6-bis del d.lgs. n. 104/2010 che avevano introdotto il cosiddetto “rito superaccelerato” (art. 1, commi 3-5 del decreto legge) per i processi iniziati dopo l’entrata in vigore della novella. Nel testo della legge di conversione si precisa che tali disposizioni “si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; h) Semplificazioni sotto soglia (evidenziato il testo nuovo) h.1) l’art. 36, comma 2, lett. b) viene così sostituito “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; h.2) viene così sostituita “c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; h.3) viene introdotta la lett. c-bis “per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; h.4) mentre la lett. d) viene sostituita dalla seguente “per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8”; h.5) viene abrogato il comma 5 dell’art. 36 che così statuiva prima delle modifiche allo stesso apportate dal decreto legge “Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito”; h.6) viene introdotto il comma 9-bis all’art. 36, che così recita “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” h.7) viene anche abrogato il comma 912 dell’art. 1 l. n. 145/2018 che così stabiliva “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”. Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell’articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno avviato l’iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l’esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni: a) il termine di cui all’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio 2019; b) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 31 luglio 2019; c) il termine di cui all’articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019; i) Consorzi stabili Sono introdotte modifiche in materia sostituendo il comma 2 all’art. 47 ed inserendo il comma 2-bis “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio' costituisca subappalto, ferma la responsabilita' solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. 2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”; l) Progettazione l.1) Viene introdotto il comma 1-bis all’art. 59 stabilendosi che “[…] detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione”; l.2) Inoltre viene altresì inserito il comma 1-quater nel precitato art. 59 “1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o piu' soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita' per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato” m) Requisiti generali m.1) al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: “Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159” in materia di controllo giudiziario; m.2) Il comma 3 dell’art. 80 viene modificato come segue: “L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro sociin caso di societa' con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”; m.3) la lett. b) del comma 5 dell’art. 80 è sostituita dalla seguente “b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 b)l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. Si segnala, tuttavia, che in forza dell’art. 372, comma 1 d.lgs. n. 14/2019 dal 15 agosto 2020, la previsione sarebbe così sostituita “l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;”; m.4) al comma 5 dopo la lett. c-ter) è inserita la seguente “c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato” m.5) è sostituito il comma 10 con il seguente “10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione e': a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione” 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e' pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso; n) Sistema unico di qualificazione degli appalti pubblici n.1) Al primo periodo del comma 1 dell’art. 84 sono inseriti i seguenti “L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20” n.2) per quanto concerne l’obbligo di affidamento con procedura ad evidenza pubblica da parte dei concessionari di lavori pubblici, il termine slitta al 31 dicembre 2020 (art. 177, comma 2) o) Finanza di progetto. Viene introdotto il comma 17-bis all’art. 183, che così stabilisce “17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione” p) Contraente generale Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’art. 196, mentre il comma 4 dell’art. 197 è sostituito dal seguente “4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con linee guida adottate dall'ANAC 4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all'articolo 194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e' istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all'adeguata capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita' tecnica e organizzativa, nonche' all'adeguato organico tecnico e dirigenziale”; q) Norme transitorie q.1) Il comma 27-sexies è sostituito come segue “Per le concessioni autostradali scadute o in scadenza entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria e il cui bando è pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente.Per le concessioni autostradali gia' scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando e' pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente”; q.2) viene altresì inserito il comma 27-octies che così recita “27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento” q.3) Le nuove disposizioni di modifica del Codice dei contratti pubblici “si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte” r) Procedure concorsuali r.1) Viene riscritto l’art. 110 del Codice come segue (per le gare successiva all’entrata in vigore della novella, mentre a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 19/2014 troveranno applicazione le disposizioni ivi previste) “Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, puo' eseguire i contratti gia' stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato. 4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. 6. L'ANAC puo' subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita' che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione”; r.2) Sono anche introdotte disposizioni di integrazione al r.d. n. 267/1942, statuendosi che: - le disposizioni del concordato con continuità aziendale “si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato che non prevede la continuita' aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio” (art. 186-bis, terzo comma ); -“successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove gia' nominato” (art. 186-bis, quarto comma) DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIETARIA (art. 2-bis). In particolare sono sostituiti il secondo e terzo comma dell’art. 2477 c.c. che ora così prevedono “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti” DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SISMICHE ED IN MATERIA EDILIZIA (artt. 3 e 5) Vengono apportate una serie di modifica al Testo Unico in materia edilizia a questo riguardo. Inoltre, si stabilisce che “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purche' sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo” (art. 2-bis, comma 1-ter Testo Unico) AMBIENTE (art. 1, comma 19) È sostituito il comma 3 dell’art. 184-ter d.lgs. n. 152/2016 al fine di perseguire l’efficacia dell’economia circolare DISPOSIZIONI PER I COMMISSARI STRAORDINARI ED INTERVENTI SOSTITUTI NELLA P.A. (artt. 4-4-ter) Tra tali disposizioni troviamo quelle correlate al riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell’ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti “Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole”, “Linea AV/AC Milano- Genova: Terzo Valico dei Giovi” e “Potenziamento Genova-Campasso” DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA (artt. 5, 5-bis e 5-sexies) Al fine di concorrere a indurre una drastica riduzione del consumo di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l’adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione: - , sono apportate le seguenti modifiche al Testo Unico in materia Edilizia all’art. 2-bis recante “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati” 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedereintroducono, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettareintroducono nonché disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. 1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo; - le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alla zona di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9; - sono introdotte disposizioni per quanto concerne le ciclovie urbane; - sono introdotte disposizioni per gli edifici condominiali in aree degradate, stabilendosi che negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario può essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l’immobile è ubicato. L’amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell’assemblea. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali DISPOSIZIONI PER QUANTO CONCERNE L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA A TUTELA DI ANZIONI E DI MINORI (art. 5-septies) SONO INTRODOTTE DISPOSIZIONI SPECIALI PER QUANTO CONCERNE A ZONE CHE SONO STATE OGGETTO DI EVENTI SISMICI SPECIFICI (artt. 6-27) SONO INTRODOTTE MODIFICHE AL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (art. 28) Si è deciso di mantenere anche il commento al testo del decreto legge prima della conversione in quanto ultrapermarrà la sua vigenza per le procedure bandite medio tempore.   ***   Con il d.l.18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” pubblicato in G.U. n. 92 del 18.4.2019 sono state emanate, tra l’altro, importanti disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Ecco le principali novità. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (gli articoli citati si riferiscono al d.lgs. n. 50/2016 come modificato dal presente decreto legge)   a) Introduzione del Regolamento di attuazione del Codice All’art. 216, comma 27-octies viene introdotto il regolamento di attuazione del Codice, stabilendosi che “Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data  di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  su proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la Conferenza   Stato-Regioni,   di   un   regolamento   unico   recante disposizioni di esecuzione, attuazione e  integrazione  del  presente codice, le linee guida e  i  decreti  adottati  in  attuazione  delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2,  31,  comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146,  comma  4,  147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o  restano  efficaci fino alla data di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui  al presente comma”. Tale Regolamento andrà a definire: - i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali (art. 23, comma 3, primo periodo); - i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura (art. 24, comma 2); - la disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori e l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione (art. 31, comma 5); - le modalita'  di  dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualita'  delle procedure di cui ai contratti sotto soglia, nonché specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale (art. 35, comma 7); - sono stabiliti i criteri  per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio  o  ai  singoli consorziati  che  eseguono le  prestazioni (art. 47, comma 2); - I  requisiti  minimi   per   lo   svolgimento   della progettazione (art. 59, comma 1-bis); - il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII (art. 83, comma 2); - i livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC (art. 84, comma 2); - si amplia il periodo di verifica da parte della SOA al quindicennio (e non più al decennio) precedente alla stipula contratto (art. 84, comma 4, lett. b); - le modalità di espletamento delle verifiche delle imprese soggette a SOA (art. 84, comma 6) ed i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. Le linee guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese (art. 84 , commi 8, 10 e 11); - l’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto apposito schema (art. 86, comma 5-bis); - l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati (art. 89, comma 11); - le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione (art. 102, comma 8); - individuazione delle modalità e, se del caso, della tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità (art. 111, comma 1); - i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione (art. 146, comma 4); - la qualificazione  del  contraente  generale  (art. 197, comma 1) b) Criteri di aggiudicazione dell’offerta b.1) viene inserita una nuova fattispecie per la quale è imposto il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa : - “b-bis). I contratti di servizi e le  forniture  di  importo  pari  o superiore  a  40.000  euro  caratterizzati  da   notevole   contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo” (art. 95, comma 3, lett. b-bis) e viene soppresso il tetto massimo del punteggio dell’offerta economica  eliminando il secondo periodo del comma 10 bis: “A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento” ; b.2) sono soppressi i casi di cui alle lett. a) e c) per l’impiego del criterio del prezzo più basso “a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”; b.3) il comma 15 dell’art. 95, viene così sostituito “15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 15. Ogni variazione che   intervenga,   anche   in   conseguenza   di    una    pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase  amministrativa  di  prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne'  per  l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”; b.4) sono sostituite le previsioni concernenti il cosiddetto “taglio delle ali” di cui all’art. 97, comma 2, come segue: “2. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello  del  prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse e' pari  o  superiore  a 15, la  congruita'  delle  offerte  e'  valutata  sulle  offerte  che presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli  offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia  di  anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:           a) calcolo della somma e della media aritmetica  dei  ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,  arrotondato  all'unita'  superiore,   rispettivamente   delle offerte di maggior ribasso e quelle  di  minor  ribasso;  le  offerte aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in  considerazione distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il calcolo del dieci per cento, siano presenti una  o  piu'  offerte  di eguale valore rispetto alle offerte  da  accantonare,  dette  offerte sono altresi' da accantonare;         b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei   ribassi percentuali che superano la media calcolata ai  sensi  della  lettera a);         c) calcolo della soglia come somma della media  aritmetica  e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);         d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata  di  un valore percentuale pari al prodotto delle prime  due  cifre  dopo  la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).       2-bis. Quando il  criterio  di  aggiudicazione  e'  quello  del prezzo piu' basso e il numero delle offerte ammesse  e'  inferiore  a 15, la  congruita'  delle  offerte  e'  valutata  sulle  offerte  che presentano un ribasso pari o superiore  ad  una  soglia  di  anomalia determinata; ai fini  della  determinazione  della  congruita'  delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili  dagli  offerenti  i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia,  il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:           a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali  di tutte le  offerte  ammesse,  con  esclusione  del  dieci  per  cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente  delle  offerte  di maggior ribasso e quelle di  minor  ribasso;  le  offerte  aventi  un uguale valore di ribasso sono prese in  considerazione  distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il  calcolo  del dieci per cento, siano presenti una o piu' offerte di  eguale  valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresi'  da accantonare;         b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei   ribassi percentuali che superano la media calcolata ai  sensi  della  lettera a);         c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettere a);         d) se il rapporto di cui alla lettera c) e' pari o  inferiore a 0,15,  la  soglia  di  anomalia  e'  pari  al  valore  della  media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;         e) se il rapporto di cui alla lettera c) e' superiore a  0,15 la soglia di anomalia e' calcolata come somma della media  aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico  di  cui  alla lettera b).       2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili  dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della  soglia  di anomalia, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo' procedere  con  decreto  alla  rideterminazione  delle  modalita'  di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia” - per quanto concerne l’offerta economica più vantaggiosa si precisa all’art. 97, comma 3 che la verifica dell’anomalia si effettua quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre; b.5) il comma 8 dell’art. 97 è sostituito come segue “Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere  transfrontaliero,  la  stazione  appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci Comunque l'esclusione automatica non  opera quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci” c) Semplificazione dei livelli di progettazione c.1) “I contratti di lavori di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  ad esclusione  degli  interventi  di  manutenzione   straordinaria   che prevedono il rinnovo o la sostituzione  di  parti  strutturali  delle opere o di impianti, possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle procedure di scelta del  contraente  previste  dal  presente  codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni  previste, dal  computo  metrico-estimativo,  dal  piano  di  sicurezza   e   di coordinamento  con  l'individuazione  analitica   dei   costi   della sicurezza da non assoggettare a ribasso.  L'esecuzione  dei  predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione  e  approvazione  del progetto esecutivo” (art. 23, comma 3-bis); c.2) “Il  progetto  di fattibilita' tecnica ed  economica  individua,  tra  piu'  soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici  per  la collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare  e prestazioni da fornire. Per i  lavori  pubblici  di  importo  pari  o superiore alla soglia di cui all'articolo  35  anche  ai  fini  della programmazione  di  cui  all'articolo  21,  comma  3,   nonche'   per l'espletamento  delle  procedure  di  dibattito   pubblico   di   cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di  idee  di  cui all'articolo 152,  il  progetto  di  fattibilita'  e'  preceduto  dal documento  di  fattibilita'  delle  alternative  progettuali  di  cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  ggggg-quater),  nel  rispetto  dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3.  Resta ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di  richiedere   la redazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore  alla  soglia  di  cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita' tecnico  ed  economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro  esigenziale,  tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonche' gli elaborati  grafici  per  l'individuazione delle  caratteristiche   dimensionali,   volumetriche,   tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori  da  realizzare  e  le  relative stime economiche, secondo le modalita' previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve   consentire,   ove   necessario,   l'avvio   della    procedura espropriativa” (art. 23, comma 5); d) Servizi di architettura e di ingegneria Ora gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari anche delle concessioni di lavori pubblici “a condizione  che  il concedente adotti misure adeguate per garantire  che  la  concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione” (art. 24, comma 7); e) Ricorsi giurisdizionali e.1) sono abrogati i seguenti periodi dell’art. 29, comma 1: “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione”; e.2) viene introdotto il comma 2-bis all’art. 76 “2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 e' dato avviso ai  candidati e ai concorrenti, con le modalita'  di  cui  all'articolo  5-bis  del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante   il   Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli  altri  Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione  di  cui all'articolo   80,   nonche'    la    sussistenza    dei    requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando  l'ufficio  o il  collegamento  informatico  ad   accesso   riservato   dove   sono disponibili i relativi atti”. e.3) Sono abrogati i commi 2-bis e 6-bis del d.lgs. n. 104/2010 che avevano introdotto il cosiddetto “rito superaccelerato” (art. 1, commi 3-5 del decreto legge) per i processi iniziati dopo l’entrata in vigore della novella f) Semplificazioni sotto soglia (evidenziato il testo nuovo) f.1) l’art. 36, comma 2, lett. b) viene così modificato “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura  negoziata  previa  consultazione,  ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; f.2) viene abrogata la lett. c) del comma 2 dell’art. 36, mentre la lett. d) viene sostituita come segue “d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e  fino  alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di  cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97,  comma 8”; f.3) “5.  Le  stazioni appaltanti possono decidere che  le  offerte  siano  esaminate  prima della  verifica  della  documentazione  relativa  al   possesso   dei requisiti di carattere  generale  e  di  quelli  di  idoneita'  e  di capacita' degli offerenti. Tale facolta' puo'  essere  esercitata  se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso  con  cui  si indice la procedura. Se si avvalgono di tale  facolta',  le  stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale  e  trasparente  che  nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione  e che sussistano i requisiti e le  capacita'  di  cui  all'articolo  83 stabiliti dalla stazione appaltante;  tale  controllo  e'  esteso,  a campione,  anche  sugli  altri  partecipanti,  secondo  le  modalita' indicate nei documenti  di  gara.  Sulla  base  dell'esito  di  detta verifica,  si  procede  eventualmente  a  ricalcolare  la  soglia  di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo  l'aggiudicazione, la verifica sul  possesso  dei  requisiti  richiesti  ai  fini  della stipula del contratto” (art. 36, comma 5); f.4) viene anche abrogato il comma 912 dell’art. 1 l. n. 145/2018 che così stabiliva “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro” g) Sono introdotte disposizioni ulteriori per la semplificazione delle gare telematiche “6-bis.  Ai  fini  dell'ammissione  e  della  permanenza  degli operatori economici nei mercati elettronici di cui  al  comma  6,  il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza  dei  motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo  di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del  decreto  di cui  all'articolo  81,  comma  2,  tale  verifica  sara'   effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici  di  cui all'articolo 81, anche  mediante  interoperabilita'  fra  sistemi.  I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori  economici  per  la  consultazione  dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la  banca  dati di cui all'articolo  81  per  la  predisposizione  della  domanda  di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici. 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate  nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma  6,  la  stazione  appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario  dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali. 6-quater. In  luogo  del  DGUE,  i  soggetti  che  gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono  un  sistema dinamico di acquisizione per  lavori,  servizi  e  forniture  possono predisporre  formulari  standard  mediante  i  quali   richiedere   e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80  ed  ogni eventuale  ulteriore  informazione  necessaria   all'abilitazione   o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto  competitivo  la stazione  appaltante  utilizza  il  DGUE  per  richiedere   eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura,  ulteriori  a  quelle  gia' acquisite in fase di abilitazione o ammissione”; m) “Fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  95,  comma  3,   le   stazioni appaltanti procedono  all'aggiudicazione  dei  contratti  di  cui  al presente articolo sulla base del criterio del  minor  prezzo  ovvero, previa   motivazione,   sulla   base   del   criterio    dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa” (comma 9-bis art. 36); h) Centrali di committenza h.1) viene reintrodotta per i comuni non capoluogo di provincia di procedere senza far ricorso alle centrali di committenza (art. 37, comma 4); h.2) per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con  il  regolamento  di cui all'articolo 216, comma 27-octies i) Consorzi stabili Sono introdotte modifiche in materia sostituendo il comma 2 all’art. 47 ed inserendo il comma 2-bis “2.  I  consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma  1, lettera f), eseguono le prestazioni o  con  la  propria  struttura  o tramite i consorziati  indicati  in  sede  di  gara  senza  che  cio' costituisca  subappalto,  ferma  la  responsabilita'  solidale  degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con  il  regolamento  di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i  criteri  per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio  o  ai  singoli consorziati  che  eseguono  le   prestazioni.   L'affidamento   delle  prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo  45,  comma  2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. 2-bis.  La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti  richiesti  nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture e' valutata, a seguito  della  verifica  della  effettiva  esistenza  dei   predetti  requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile  per  servizi  e  forniture,  ai  consorziati  sono attribuiti   pro-quota    i    requisiti    economico-finanziari    e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in  esecuzione  ai  consorziati.  Le  quote  di   assegnazione   sono proporzionali    all'apporto    reso    dai    singoli    consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente”; l) Progettazione l.1) Viene introdotto il comma 1-bis all’art. 59 stabilendosi che “[…] detti  requisiti  sono  posseduti dalle  imprese  attestate  per  prestazioni   di   sola   costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti  di  cui  all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione  e costruzione  documentano  i  requisiti  per  lo   svolgimento   della progettazione  esecutiva  laddove  i  predetti  requisiti  non  siano dimostrati dal proprio staff di progettazione”; l.2) Inoltre viene altresì inserito il comma 1-quater nel precitato art. 59 “1-quater.  Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga  di  uno  o  piu' soggetti qualificati alla realizzazione  del  progetto,  la  stazione appaltante  indica  nei  documenti  di  gara  le  modalita'  per   la corresponsione  diretta  al  progettista  della  quota  del  compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente  in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi  documenti  fiscali  del progettista indicato o raggruppato” m) Commissione di gara “In caso di indisponibilita' o di disponibilita' insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai  fini  della compilazione della lista  di  cui  al  comma  3,  la  commissione  e' nominata,  anche  solo  parzialmente,   dalla   stazione   appaltante competente ad effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze” (art. 77, comma 3-bis) n) Requisiti generali n.1) All’art. 80, comma 1, alinea viene soppresso il riferimento al subappaltatore “Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:”. Analoga soppressione è stata effettuata all’alinea del comma 5; n.2) Il comma 3 dell’art. 80 viene modificato come segue: “L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di societa' con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero,  nei  casi  di condanna ad una pena accessoria  perpetua,  quando  questa  e'  stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”; n.3) il quinto periodo, del comma 4 dell’art. 80 viene sostituito come segue “Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande Un operatore economico puo' essere escluso  dalla  partecipazione  a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a  conoscenza  e puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha  ottemperato  agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi  obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare  le  imposte  o  i contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali  interessi  o multe,  ovvero  quando  il  debito  tributario  o  previdenziale  sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento  o l'impegno si  siano  perfezionati  anteriormente  alla  scadenza  del termine per la presentazione delle domande”; n.4) la lett. b) del comma 5 dell’art. 80 è sostituita dalla seguente “b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 b)l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di  concordato  preventivo  o  sia  in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di  una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. Si segnala, tuttavia, che in forza dell’art. 372, comma 1 d.lgs. n. 14/2019 dal 15 agosto 2020, la previsione sarebbe così sostituita “l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;”; n.5) è sostituito il comma 10 con il seguente “10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna  10. Se la  sentenza penale  di  condanna  definitiva  non  fissa  la  durata  della  pena accessoria  della  incapacita'  di  contrattare   con   la   pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione e':         a) perpetua, nei  casi  in  cui  alla  condanna  consegue  di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo  317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena  sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo  179,  settimo  comma,  del codice penale;         b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo  periodo,  del  codice  penale,  salvo  che  sia intervenuta riabilitazione;         c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui  alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione” 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a  sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione e' pari  alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5,  la  durata della esclusione e'  pari  a  tre  anni,  decorrenti  dalla  data  di adozione del provvedimento amministrativo di  esclusione  ovvero,  in caso di  contestazione  in  giudizio,  dalla  data  di  passaggio  in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla  definizione  del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale  fatto  ai fini della propria valutazione circa la sussistenza  del  presupposto per  escludere  dalla  partecipazione  alla   procedura   l'operatore economico che l'abbia commesso; o) Sistema unico di qualificazione degli appalti pubblici Al primo periodo del comma 1 dell’art. 84 sono inseriti i seguenti “L'attivita' di attestazione e' esercitata nel rispetto del principio di  indipendenza  di  giudizio,  garantendo  l'assenza  di  qualunque interesse   commerciale   o   finanziario   che   possa   determinare comportamenti non  imparziali  o  discriminatori.  Gli  organismi  di diritto   privato   di   cui   al   primo   periodo,   nell'esercizio dell'attivita' di attestazione per gli esecutori di lavori  pubblici, svolgono  funzioni  di  natura  pubblicistica,  anche  agli   effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20” p) Subappalto p.1) La disciplina del subappalto di cui all’art. 105 viene modificata. Innanzitutto viene stabilito che in linea generale “Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto  e'  indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non  puo'  superare  la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del  contratto di lavori, servizi o forniture”. p.2) Cade il divieto di poter subappaltatore all’operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara e si precisa che il subappaltatore deve essere in possesso e viene soppresso l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori (comma 6) anche per quanto concerne il subappalto nelle concessioni di lavori (art. 174, comma 2); p.3) è anche soppresso l’obbligo di corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto dalla Stazione appaltante all’appaltatore per il caso di subappaltatore microimpresa o piccola impresa (comma 13, lett. a); p.4) per quanto concerne il subappaltato nelle concessioni di lavori l’art. 174, comma 3 viene sostituito come segue: “3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 3.  L'affidatario provvede  a  sostituire  i  subappaltatori  relativamente  ai   quali apposita verifica abbia  dimostrato  la  sussistenza  dei  motivi  di esclusione di cui all'articolo 80”. p.5) per quanto concerne l’obbligo di affidamento con procedura ad evidenza pubblica da parte dei concessionari di lavori pubblici, il termine slitta al 31 dicembre 2019 (art. 177, comma 2) q) Incentivi per le funzioni tecniche L’art. 113, comma 2 viene modificato come segue “2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, per  le  attivita'  di progettazione,  di  coordinamento  della   sicurezza   in   fase   di progettazione   ed   esecuzione,   di   verifica   preventiva   della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione” r) Espletamento delle procedure aperte Viene aggiunto in fondo al comma 8 dell’art. 133 la seguente frase “, indicando nei  documenti  di  gara  le  modalita' della verifica,  anche  a  campione,  della  documentazione  relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei  criteri  di selezione. Sulla  base  dell'esito  di  detta  verifica,  si  procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso  dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto”; s) Finanza di progetto. Viene introdotto il comma 17-bis all’art. 183, che così stabilisce “17-bis. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, possono presentare le proposte di cui al  comma  15,  primo  periodo, associati o consorziati, qualora privi  dei  requisiti  tecnici,  con soggetti in possesso dei requisiti per  partecipare  a  procedure  di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione” t) Contraente generale Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’art. 196, mentre il comma 4 dell’art. 197 è sostituito dal seguente “4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, ulteriori requisiti di un'adeguata capacità economica e finanziaria, di un'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con linee guida adottate dall'ANAC 4.  Per  la partecipazione  alle  procedure  di  aggiudicazione  da   parte   dei contraenti generali, per gli affidamenti  di  cui  all'articolo  194, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, e' istituito il  sistema  di  qualificazione  del  contraente  generale, disciplinato con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  216,  comma 27-octies,  gestito  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei trasporti, che prevede specifici  requisiti  in  ordine  all'adeguata capacita' economica e finanziaria, all'adeguata idoneita'  tecnica  e organizzativa,    nonche'    all'adeguato    organico    tecnico    e dirigenziale”; u) Norme transitorie u.1) All’art. 216, comma 4 sono soppresse i seguenti periodi “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso”. u.2) Al comma 4-bis dell’art. 216 si prescrive all’altresì che il divieto al ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori non si applica “per  le  opere  i  cui  progetti definitivi  siano  approvati  dall'organo  competente  entro  il   31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi  dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto  incaricato della predisposizione del progetto esecutivo  non  puo'  assumere  le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto” u.3) Il comma 27-sexies è sostituito come segue “Per le concessioni autostradali scadute o in scadenza entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per le quali l'attività di gestione risulta economicamente prevalente rispetto alla realizzazione di nuove opere o di interventi di manutenzione straordinaria e il cui bando è pubblicato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il concedente può avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione sulla base del solo quadro esigenziale limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente. Per le concessioni autostradali gia'  scadute  o  in  scadenza  entro trentasei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione, e il cui bando e' pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente puo' avviare le procedure  di  gara  per  l'affidamento della concessione anche sulla base del  solo  fabbisogno  predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi  di  messa  in sicurezza dell'infrastruttura esistente”; u.4) Le nuove disposizioni di modifica del Codice dei contratti pubblici “si  applicano  alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara,  sono pubblicati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, nonche', in caso di contratti  senza  pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui,  alla  medesima  data,  non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte” v) Procedure concorsuali v.1) Viene riscritto l’art. 110 del Codice come segue (per le gare successiva all’entrata in vigore della novella, mentre a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs. n.  19/2014 troveranno applicazione le disposizioni ivi previste) “Art.  110  (Procedure  di  affidamento  in  caso   di   fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure  straordinarie di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo  108  ovvero  di  recesso  dal   contratto   ai   sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto  legislativo  6  settembre 2011,  n.  159,  ovvero  in  caso  di  dichiarazione  giudiziale   di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente  i  soggetti  che hanno partecipato all'originaria procedura  di  gara,  risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un  nuovo  contratto per l'affidamento dell'esecuzione o  del  completamento  dei  lavori, servizi o forniture. 2. L'affidamento avviene alle  medesime  condizioni  gia'  proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 3.  Il  curatore  della  procedura   di   fallimento,   autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa,  puo'  eseguire  i  contratti gia' stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del  giudice delegato.   4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la  partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici  tra  il  momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento  del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto  16 marzo 1942, n. 267 e' sempre necessario l'avvalimento  dei  requisiti di un altro soggetto.   5. L'impresa ammessa al  concordato  preventivo  non  necessita  di avvalimento di requisiti di altro soggetto.   6. L'ANAC puo'  subordinare  la  partecipazione,  l'affidamento  di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti  alla  necessita' che l'impresa in concordato si  avvalga  di  un  altro  operatore  in possesso  dei  requisiti  di   carattere   generale,   di   capacita' finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti per  l'affidamento  dell'appalto,  che  si  impegni   nei   confronti dell'impresa concorrente e della  stazione  appaltante  a  mettere  a disposizione, per la durata  del  contratto,  le  risorse  necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata  nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la  stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in  grado  di  dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione  quando  l'impresa non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua  con apposite linee guida.   7. Restano ferme le  disposizioni  previste  dall'articolo  32  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  in   materia   di   misure straordinarie di gestione di imprese  nell'ambito  della  prevenzione della corruzione”; v.2) Sono anche introdotte disposizioni di integrazione al r.d. n. 267/1942, statuendosi che: - le disposizioni del concordato con continuità aziendale “si applicano  anche  nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a concordato  che  non  prevede  la continuita' aziendale se il predetto professionista  attesta  che  la continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio” (art. 186-bis, terzo comma ); -“successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la  partecipazione a  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  deve   essere autorizzata dal tribunale,  e,  dopo  il  decreto  di  apertura,  dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale  ove gia' nominato” (art. 186-bis, quarto comma) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  SEMPLIFICAZIONE  DELLA  DISCIPLINA  DEGLI   INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SISMICHE ED IN MATERIA EDILIZIA (artt. 3 e 5) Vengono apportate una serie di modifica al Testo Unico in materia edilizia a questo riguardo. Inoltre, si stabilisce che “In  ogni  caso   di   intervento   di   demolizione   e ricostruzione, quest'ultima e' comunque consentita nel rispetto delle distanze   legittimamente   preesistenti   purche'   sia   effettuata assicurando  la  coincidenza  dell'area  di  sedime  e   del   volume dell'edificio   ricostruito   con   quello   demolito,   nei   limiti dell'altezza massima di quest'ultimo” (art. 2-bis, comma 1-ter Testo Unico) DISPOSIZIONI PER I COMMISSARI STRAORDINARI ED INTERVENTI SOSTITUTI NELLA P.A. (art. 4) SONO INTRODOTTE DISPOSIZIONI SPECIALI PER QUANTO CONCERNE A ZONE CHE SONO STATE OGGETTO DI EVENTI SISMICI SPECIFICI (artt. 6-27) SONO INTRODOTTE MODIFICHE AL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (art. 28)

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