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L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 26 aprile 2018, n. 4 ritorna sulla problematica del momento in cui devono essere impugnate le clausole di bando per confermare, anche nel quadro del nuovo Codice dei contratti pubblici, l'interpretazione emersa nel contesto legislativo precedente: 1) per poter impugnare gli esiti di una procedura ad evidenza pubblica sussiste l'obbligo di partecipazione alla procedura stessa, salvo che non sussista una clausola che impedisca tout court la partecipazione o comunque una qualche chance di conseguire l'aggiudicazione; 2) le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugnate unicamente dall’operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura; 3) sussiste il potere del Giudice di appello di rilevare ex officio la esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado (con particolare riguardo alla condizione rappresentata dalla tempestività del ricorso medesimo), non potendo ritenersi che sul punto si possa formare un giudicato implicito, preclusivo alla deduzione officiosa della questione.     L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 27.07.2016, n. 22 ha chiarito che anche alle concessioni di servizi trova applicazione il rito specialissimo degli appalti pubblici ai sensi degli artt. 119 e 120 c.p.a., tuttavia, attesa l'ambiguità della normativa, "Dev’essere concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell’art.37 del c.p.a., in favore dell’impresa ricorrente che ha notificato il ricorso avverso l’affidamento di una concessione dopo la scadenza del termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art.120, comma 5, c.p.a. (ma nel rispetto di quello, ordinario, di sessanta giorni)".   Pubblica in G.U. n. 128 del 5.6.2015 il decreto del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa 25 maggio 2015 recante "Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti  difensivi nel rito appalti" emanato ai sensi dell'art. 120 del c.p.a. come modificato  dall'art.  40  del  decreto  legge  24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. Ecco i limiti dimensionali si carattere generale: - 30 pagine per gli atti di impugnazione principali ed incidentali, per le memorie di costituzione nonché per tutti gli altri atti non compresi nei punti successivi; - 10 pagine per le domande cautelari autonomamente proposte e per le memorie di replica; - per gli atti di motivi aggiunti la loro dimensione è autonomamente computabile soltanto qualora venga proposto in relazione  ad  atti  o fatti la cui conoscenza  sia  intervenuta  successivamente  a  quella degli atti impugnati con il ricorso cui accede; - con successivo decreto verranno stabili in cui sarà possibile chiedere un'autorizzazione al Presidente del rispettivo organo giudicante per il superamento dei limiti di legge fino ad un limite massimo di 50 pagine; - gli atti debbono  essere redatti su foglio A4, mediante caratteri di  tipo  corrente  (ad  es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni  di  almeno 12  pt  nel  testo  e  10  pt  nelle  note  a  pie'  di  pagina,  con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno  cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina); - queste disposizioni si applicano alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi  a decorrere trascorsi trenta giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto medesimo sulla Gazzetta Ufficiale; - nella prima attuazione del presente decreto, relativamente  ai giudizi  il  cui  ricorso  di  primo grado sia stato proposto antecedentemente alla data di entrata in vigore, in sede di impugnazione il Presidente o  il  magistrato  delegato  si pronuncia ai sensi del numero 11 valutando anche  le  dimensioni  del ricorso e degli atti difensivi del giudizio di primo grado.

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