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Il Consiglio di Stato, con sentenza della Quinta Sezione, 29/10/2013 n. 5213, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'U.E. la questione pregiudiziale in ordine alla compatibilità dell’art. 64 del D.P.R. n. 207/2010 (vale a dire il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»") con gli articoli 49 e 56 Trattato di funzionamento dell’Unione Europea e con gli artt. 14 e 16 della direttiva 2006/123/CE.   In particolare, con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'U.E. i seguenti quesiti: 1) "se i principi del Trattato sulla libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) e sulla libera prestazione di servizi (art. 56 TFUE), nonché quelli di cui alla direttiva 2006/123/CE, ostino alla adozione ed applicazione di una normativa nazionale che sancisce che per le SOA, costituite nella forma delle società per azioni, “la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica”"; 2) "se la deroga di cui all'art. 51 TFUE debba essere interpretata nel senso di ricomprendere una attività come quella di attestazione svolta da organismi di diritto privato, i quali: per un verso, devono essere costituiti nella forma delle società per azioni ed operano in un mercato concorrenziale; per altro verso, partecipano dell’esercizio di pubblici poteri e, per questo, sono sottoposti ad autorizzazione e a stringenti controlli da parte dell’Autorità di vigilanza".

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