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L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 6 aprile 2017, n. 1 ha chiarito che sia astrattamente revocabile ai sensi dell'art. 395, n. 5 c.p.c. una sentenza per contrasto di giudicato con una precedente alle seguenti condizioni: (i) il contrasto della sentenza revocanda con un’altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale;(ii) la mancata pronuncia sulla relativa eccezione da parte del giudice della sentenza revocanda. Il presupposto (i) postula che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi su cui si sia espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, mentre il presupposto (ii) richiede che il precedente giudicato formatosi sulle sentenze, con le quali la sentenza revocanda si assume essere in contrasto, sia rimasto del tutto estraneo al thema decidendum su cui si sia pronunciata la sentenza revocanda.Infatti, se sull’esistenza e sulla portata del giudicato preesistente ci sia stato dibattito processuale e il giudice abbia ritenuto che la causa non sia pregiudicata dalla precedente decisione, si potrà essere verificato un eventuale errore di giudizio, il quale resta tuttavia sottratto al rimedio della revocazione, a pena di introdurre un ulteriore ‘ordinario’ mezzo di impugnazione a critica illimitata

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