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E' stato pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.4.2014 il d.m. 24 aprile 2014 recante «Individuazione  delle  categorie  di   lavorazioni   che   richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28  marzo 2014, n. 47». Ricordiamo che l'art. 12 del d.l. 47/2014 stabilisce in proposito che "Al fine di garantire la stabilita' del mercato dei lavori pubblici nell'attuale periodo di difficolta' economica per le imprese del settore, nelle more dell'emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell'assoluta specificita', strettamente connessa alla rilevante complessita' tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l'esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione. Il decreto individua altresi', tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"- Dunque fino all'emanazione delle norme sostitutive di quelle regolamentari degli artt. 107, comma 2, e 109, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici e comunque entro il 29 dicembre 2014, trovano applicazioni le disposizioni del d.m. 24.4.2014. il quale stabilisce che: - non possono essere  eseguite  direttamente  dall'affidatario  in possesso della qualificazione per la sola  categoria  prevalente,  se privo  delle  relative  adeguate  qualificazioni,   le   lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera  di invito, di importo superiore ai limiti  indicati  dall'articolo  108, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 (10% dell'opera o 150.000€),   relative  alle  categorie  di  opere: 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25,  OS  28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35; - si considerano strutture, impianti e  opere  speciali  (SIOS) ai  sensi dell'articolo 37, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, le lavorazioni, se di importo superiore  ad  uno  dei  limiti indicati all'articolo 108, comma 3, d.P.R. 207/2010 (10% dell'opera o 150.000€) corrispondenti  alle  seguenti categorie individuate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS  12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32; - il d.m. entra in vigore il 28 aprile 2014 e trova applicazione soltanto alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono pubblicati successivamente.   Con il d.P.R. 30.10.2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29.11.2013 sono stati annullati, secondo quanto in motivazione, del parere del Consiglio di Stato, comm. spec., 16 aprile 2013 una serie di articoli del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.P.R. n. 207/2013 ed specificatamente: - l'art. 109, comma 2 il quale statuiva che "2. Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, relative a: a) categorie di opere generali individuate nell'allegato A; b) categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, per le categorie di cui all’articolo 107, comma 2, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l’articolo 92, comma 7". Per cui attualmente le imprese che hanno la qualificazione per la categoria prevalente dell'opera possono opera medesima, anche qualora siano prive delle relative qualificazioni, poiché viene annullata la qualificazione obbligatoria di cui alla Tabella A del Regolamento. Esse, pertanto, non sono più tenute a subappaltare le opere medesime se in possesso dei relativi requisiti per la categoria prevalente; - l'art. 107, comma 2 il quale statuiva che "Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato: a) OG 11 - impianti tecnologici; b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione; h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione; i) OS 11 – apparecchiature strutturali speciali; l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio; p) OS 18-B – componenti per facciate continue; q) OS 20-A - rilevamenti topografici; r) OS 20-B - indagini geognostiche; s) OS 21 – opere strutturali speciali; t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; u) OS 25 - scavi archeologici; v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica; z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento; aa) OS 29 - armamento ferroviario; bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità".Per cui le SIOS possono ora essere eseguite da qualsiasi impresa purché sia in possesso della qualificazione per la categoria prevalente. L'impresa non deve, pertanto, più associarsi in ATI; - l’art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3 il quale stabiliva che "b) l'impresa affidataria può utilizzare: 1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui all’articolo 170, comma 1, per l’intero importo; 2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento;]  3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento". Detto comma è ora annullato "nella parte in cui non consente all’impresa affidataria, a prescindere dalla quantità di lavori subappaltati, di utilizzare ai fini della qualificazione l’importo dei lavori subappaltati decurtato della quota eccedente il 30 o il 40%". ATTESA LA COMPLESSITA' DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA DECISIONE DI ANNULLAMENTO, SI RINVIA COMUNQUE AL TESTO PER UNA PIU' PRECISA INDIVIDUAZIONE DELLE NORME ABROGATE E DI QUELLE CHE SONO RIMASTE IN VIGORE

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