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Il T.A.R. Liguria, sez. II, 2 dicembre 2014, n. 1772 ricorda che per un ampio orientamento della giurisprudenza amministrativa "(Cd S. VI n.2622 21\5\2014; Tar Ct I sez. 10\4\2014 n.1059; Tar Veneto I n.349 del 6\3\2013) “la stazione appaltante, che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo della sua moralità professionale, non è tenuta ed esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità del reato risultare anche implicita o per facta concludentia, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è la valutazione di gravità, semmai, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale”".

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