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Consiglio di Stato, Sez. III, 28/09/2017, n. 4206 Il Consiglio di Stato stabilisce con ordinanza di accogliere l’istanza sospensiva limitata ai soli effetti conformativi della sentenza ritenuto che, allo stato, l’interesse dell’attuale appellante, riferito alla chance di aggiudicazione della gara, non presenti connotati di gravità e di irreparabilità tali da giustificare la sospensione degli effetti demolitori della sentenza impugnata, volti a privare di effetti gli atti di indizione della gara           T.A.R. Liguria, Sez. II, Ord. 14 aprile 2017, n. 89 - Rilevato che l’art. 42 – ter l.r. 41/06 aggiunto dalla l.r. 10 luglio 2014 n. 16, successivamente agli atti normativi e di gestione prodotti dalla ASL resistente, rubricato trasporto sanitario in emergenza urgenza, stabilisce: “L'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale, ricompresa nel sistema territoriale di soccorso, è quella riferita: a) ai servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale; b) ai servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati tramite ambulanza; c) ai servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo di un'ambulanza e/o mezzo adeguatamente attrezzato in relazione alle esigenze di assistenza al paziente, la necessità dell'assistenza "in itinere" con personale sanitario o altro personale adeguatamente formato, nonché la garanzia della continuità delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale già intrapreso; d) al trasporto di organi e di sangue con carattere di urgenza. 2. Qualora l'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale non possa essere assicurata dai soggetti di cui all'articolo 42-bis le Aziende sanitarie locali, dopo aver esperito ogni utile tentativo, possono affidare tale attività a soggetti terzi, a seguito di procedure di evidenza pubblica garantendo, in ogni caso, gli attuali livelli di qualità del servizio”; Rilevato che il ricorso, avuto riguardo all’amplissimo tenore dei servizi di trasporto inclusi nell’ambito dei trasporti di emergenza urgenza che l’art. 42 – ter l.r. 41/06 riserva alla associazioni di assistenza, non appare sfornito di sufficienti elementi di fondatezza.   Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza 27 febbraio 2013, n. 1195. Quanto più si riconosce che le associazioni di volontariato (più in generale i soggetti no profit) possono oggi partecipare alle gare di appalto in condizioni di apparente parità con gli altri operatori, tanto meno si giustificano oramai le disposizioni di legge che autorizza(vano) la stipula di convenzioni “dirette” con le amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di servizi, al di fuori di un confronto concorrenziale. “Dica la Corte di Giustizia se gli articoli 49, 56, 105 e 106 del TFUE ostano ad una norma interna che prevede che il trasporto sanitario sia affidato in via prioritaria alle associazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana ed alle altre istituzioni o enti pubblici autorizzati, per quanto sulla base di convenzioni che stabiliscano l’esclusiva erogazione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute”. “Dica la Corte di Giustizia se il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici – nel caso in esame, trattandosi di contratti esclusi, i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità – osti ad una normativa nazionale che permetta l’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario, dovendo qualificarsi come oneroso un accordo quadro, quale quello qui in contestazione, che preveda il rimborso anche di costi fissi e durevoli nel tempo” Corte di Giustizia, Sez. V, Sentenza 28 gennaio 2016 - gli articoli 49 TFUE e 56TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente alle autorità locali di attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di qualsiasi forma di pubblicità, ad associazioni di volontariato, purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio - qualora uno Stato membro consenta alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, un’autorità pubblica che intenda stipulare convenzioni con associazioni siffatte non è tenuta, ai sensi del diritto dell’Unione, a una previa comparazione delle proposte di varie associazioni - qualora uno Stato membro, che consente alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, autorizzi dette associazioni a esercitare determinate attività commerciali, spetta a tale Stato membro fissare i limiti entro i quali le suddette attività possono essere svolte

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